Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Divisione Economia spaziale, ambiente, salute 14 Salute ottobre 2011 Definizione dell’universo statistico di base (statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio) Definizione L’universo di base della statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio, dai dati del 2010, comprende tutte le organizzazioni e tutte le persone attive in Svizzera1) appartenenti alle seguenti categorie: - organizzazioni di aiuto e cure a domicilio2) di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro organizzazioni di aiuto e cure a domicilio2) di diritto privato a scopo di lucro fornitori di prestazioni indipendenti che forniscono almeno 250 ore di prestazioni di cura ai sensi dell’art.7 OPre3) presso «il domicilio» dei clienti. 1) Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), RS 832.10, art. 22 e art. 23; Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat), RS 431.01; Ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) e il suo allegato 2) Per organizzazioni di aiuto e cure a domicilio, si intendono le organizzazioni che forniscono almeno una delle prestazioni di base di cura e di aiuto al domicilio dei clienti. Sono prestazioni di base di cura e di aiuto: le prestazioni di cura ai sensi dell’art. 7 OPre le prestazioni di aiuto a domicilio (aiuti di economia domestica e consulenza sociale) i servizi pasti 3) Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre), RS 832.112.31. Precisazione A) B) I fornitori di prestazioni indipendenti vengono rilevati nel loro Cantone di residenza. Ai sensi dell'articolo 7 OPre per fornitori di prestazioni indipendenti si intendono unicamente le e gli infermieri indipendenti. Informazioni: Sezione Sistema sanitario, tel.: +41 32 713 67 00 e-mail: [email protected]