Definizione dell`universo statistico di base

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST
Divisione Economia spaziale, ambiente, salute
14 Salute
ottobre 2011
Definizione dell’universo statistico di base
(statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio)
Definizione
L’universo di base della statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio, dai dati del 2010, comprende tutte le organizzazioni e tutte le persone attive in Svizzera1) appartenenti alle seguenti
categorie:
-
organizzazioni di aiuto e cure a domicilio2) di diritto pubblico e privato senza scopo di
lucro
organizzazioni di aiuto e cure a domicilio2) di diritto privato a scopo di lucro
fornitori di prestazioni indipendenti che forniscono almeno 250 ore di prestazioni di
cura ai sensi dell’art.7 OPre3) presso «il domicilio» dei clienti.
1)
Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), RS 832.10, art. 22 e art. 23;
Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat), RS 431.01;
Ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1) e il suo allegato
2)
Per organizzazioni di aiuto e cure a domicilio, si intendono le organizzazioni che forniscono almeno una delle
prestazioni di base di cura e di aiuto al domicilio dei clienti.
Sono prestazioni di base di cura e di aiuto:
le prestazioni di cura ai sensi dell’art. 7 OPre
le prestazioni di aiuto a domicilio (aiuti di economia domestica e consulenza sociale)
i servizi pasti
3)
Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre), RS 832.112.31.
Precisazione
A)
B)
I fornitori di prestazioni indipendenti vengono rilevati nel loro Cantone di residenza.
Ai sensi dell'articolo 7 OPre per fornitori di prestazioni indipendenti si intendono unicamente
le e gli infermieri indipendenti.
Informazioni:
Sezione Sistema sanitario, tel.: +41 32 713 67 00
e-mail: [email protected]