Provvedimento PI370 - TURRI OLIO tipo Chiusura istruttoria numero 2488 data 23/11/1994 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 47/1994 Procedimento collegato (esito) - Non violazione Provvedimento n. 2488 ( PI370 ) TURRI OLIO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 1994; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74; VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole; VISTI gli atti del procedimento; SENTITO il rappresentante della società Frantoio Turri Srl nell'audizione svolta l'11 ottobre 1994; CONSIDERATO quanto segue: 1. Fatto Con atto pervenuto il 12 settembre 1994 da parte dell'Oleificio Viola di Viola Bruno & C. Snc, con sede legale in Via Molini, n. 7 - Bardolino (Verona), è stato avviato un procedimento, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 74/92, volto ad accertare l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario dell'olio IRREPRENSIBILE, diffuso dalla società Fratelli Turri Srl, avente sede legale in Via Monte Baldo, n. 14 - Bardolino (Verona), su alcuni quotidiani e periodici, tra cui, in particolare, il periodico "Verona Sette". Il messaggio pubblicitario contestato occupa un'intera pagina del giornale ed è costituito da una riproduzione grafica di notevoli dimensioni di una bottiglia di olio IRREPRENSIBILE, sulla cui etichetta appare, oltre al marchio, la dicitura "Bassa acidità - al confezionamento acidità massima 0,37%", e da una parte informativa nella quale si precisa che "Gli oli extra vergini di oliva non sono tutti uguali, il loro sapore può variare in base al clima, al tipo di terreno e alla varietà degli olivi. Uno dei fattori qualitativi più importanti per un olio extra vergine di oliva è il grado di acidità che per legge non deve superare l'1,00%. L'IRREPRENSIBILE ha un'acidità al confezionamento non superiore allo 0,37%. E' ottenuto solo dalla spremitura di olive sane, colte al giusto punto di maturazione e spremute nel frantoio subito dopo la raccolta." In fondo alla pagina è riprodotto il marchio "TURRI - Bardolino" e appare la frase "Bassa acidità alta qualità, alto punteggio grande bontà". In particolare, il denunciante lamenta i seguenti profili di ingannevolezza del messaggio pubblicitario sopra descritto. Innanzitutto, la dicitura "TURRI-Bardolino" potrebbe indurre in errore i consumatori circa il luogo di provenienza del prodotto beneficiando della denominazione della nota località gardesana, mentre l'oleificio Turri a Bardolino possiede solamente un ufficio di rappresentanza e confeziona i propri prodotti a Cavaion Veronese. In secondo luogo, secondo il denunciante la parte informativa del messaggio risulta ingannevole, in quanto determina il consumatore a precostituire una falsa scala di valori, mentre le norme vigenti qualificano come olio extra vergine quello che contiene sino ad un massimo dell'1,00% di acido oleico, senza distinzione alcuna. L'equivoco su cui si fonda il messaggio pubblicitario in questione si palesa, inoltre, nella dicitura "Bassa acidità alta qualità, alto punteggio grande bontà", poiché non esiste alcuna legge che stabilisce un punteggio dell'olio, né in base al grado di acidità, né ad altri valori. Infine, il denunciante fa rilevare che, pur essendo tutta la pubblicità dell'olio Turri basata sulla bassa acidità, tale qualità è peraltro garantita solo "al confezionamento", in una fase quindi che non riguarda il consumatore finale, al quale invece interessa che tale qualità permanga inalterata al momento dell'acquisto e dell'uso. In data 15 settembre 1994, l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, nei confronti della società Fratelli Turri. 2. Risultanze istruttorie Nel corso del procedimento la società Turri, con memoria depositata il 10 ottobre 1994, ha contestato le doglianze della ricorrente, osservando preliminarmente che la denominazione dell'olio "IRREPRENSIBILE" è un marchio regolarmente brevettato e registrato dalla ditta Turri per contraddistinguere non tanto una certa qualità di olio ma una serie di prodotti alimentari. Anche il marchio Turri Bardolino è un marchio registrato che fa espresso riferimento alla sede legale della società e ad uno dei due stabilimenti di molitura e di confezionamento. L'altro stabilimento, di più recente costruzione, è sito in una località limitrofa, Villa di Cavaion, ed è operativo dal 1° dicembre 1990. Per quanto riguarda gli altri punti del messaggio pubblicitario contestati, la resistente ha fatto presente che è vero che la legge italiana qualifica come olio extra vergine di oliva tutti gli oli alimentari aventi, tra l'altro, un grado di acidità non superiore all'1,00%, senza fare ulteriori distinzioni. Pur tuttavia, scopo della legge è quello di garantire un livello qualitativo minimo del prodotto denominato come olio extra vergine di oliva; elemento, questo, che non impedisce ad un produttore di vantare ulteriori requisiti della merce offerta al fine di convogliare su di essa la scelta dei consumatori. D'altro canto, può essere considerato un dato di comune esperienza il fatto che gli oli extra vergine d'oliva con più bassa percentuale di acidità sono migliori e per tale motivo il messaggio pubblicitario evidenziava tale caratteristica dell'olio Turri senza alcuna forma di comparazione con gli altri oli. Sempre secondo la resistente, tutti gli altri punti del messaggio pubblicitario oggetto di censura da parte dell'esponente si fondano su tale caratteristica dell'olio, la bassa acidità, sfruttando, così, a fini pubblicitari la semplice constatazione di dati di fatto. Infine, la società Turri ha evidenziato la correttezza dell'affermazione che garantisce il grado di acidità dell'olio al momento del confezionamento, in quanto il produttore, una volta uscito il prodotto dalla propria sfera giuridica, non può garantire la conservazione di caratteristiche e qualità che sono suscettibili di variazione al mutare di situazioni ambientali anche minime e, talvolta, non prevedibili. 3. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria Il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, con parere richiesto il 12 ottobre 1994, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92, e pervenuto l'8 novembre 1994, ha ritenuto il messaggio pubblicitario in esame in contrasto con l'articolo 2, lettera b), in relazione all'articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, limitatamente alla parte in cui sembra attribuire un elevato punteggio in termini di maggiore qualità dell'olio per il basso grado di acidità dello stesso, in quanto tale circostanza sarebbe idonea ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche dell'olio IRREPRENSIBILE. 4. Valutazioni conclusive La prima censura sollevata dal denunciante, concernente il riferimento alla località Bardolino sul marchio dell'olio Turri, non può essere accolta, in quanto il marchio, rappresentato da un ovale con fondo bianco recante la denominazione "Turri Bardolino", risulta registrato nelle forme stabilite dalla legge che attribuisce al titolare del marchio il diritto di avvalersene, in modo esclusivo, e non può essere valutato ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. Anche a voler prescindere dalla normativa relativa ai marchi d'impresa, la stessa censura appare, inoltre, priva di fondamento, in quanto tale riferimento, nel contesto del messaggio, sembra essere legato non al luogo di provenienza delle olive, ma alla sede della ditta Turri, che, come dimostrato dalla documentazione depositata dalla resistente nel corso del procedimento, si trova effettivamente a Bardolino ed ha annesso uno stabilimento di confezionamento e di molitura che si affianca all'altro sito in località Villa di Cavaion. Per quanto riguarda il secondo motivo di ingannevolezza lamentato, la questione si incentra sul grado di acidità dell'olio. Al riguardo si deve ritenere che anche l'affermazione contenuta nella pubblicità concernente diversità di sapore e qualitative degli oli extra vergini di oliva si presenta come una semplice affermazione di fatto, richiamata nel comunicato solo con riferimento al grado massimo di acidità che gli oli extra vergine non debbono superare. Dalla documentazione depositata nel corso del procedimento, relativa alla normativa italiana e comunitaria in materia di oli commestibili, emerge che effettivamente il grado di acidità dell'olio extra vergine è uno dei principali indicatori della qualità dell'olio, onde pare doversi escludere sotto questo profilo l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario in esame, non essendo decettivo, sul punto, il suo contenuto. D'altro canto, il riferimento ad un alto punteggio, nella frase "alto punteggio grande bontà" contenuta nel messaggio pubblicitario, è molto generico e comunque basato su una riconosciuta e notoria qualità dell'olio, consistente nella bassa acidità dello stesso. Pertanto, in difformità con il parere espresso dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, la frase non sembra idonea ad indurre in errore i consumatori, in quanto esalta una effettiva caratteristica dell'olio e rinvia ad una non ben identificata scala di valori non commensurabile dal consumatore. L'intera frase "bassa acidità alta qualità, alto punteggio grande bontà" sembra, quindi, un enfatico slogan pubblicitario che non piuttosto un preciso riferimento ad una votazione di merito della qualità dell'olio. Infine, l'ulteriore doglianza mossa dall'Oleificio Viola, riguardante il comunicato in esame e legata ad una presunta perdita di qualità dell'olio IRREPRENSIBILE tra il momento del confezionamento e quello dell'acquisto da parte del consumatore finale, non pare fondata, in quanto nella pubblicità si dice chiaramente che il grado di acidità, non superiore allo 0,37%, indice della particolare qualità dell'olio, è garantito solo al momento del confezionamento. Non sembra d'altra parte verosimile richiedere al produttore di garantire le caratteristiche di un prodotto, suscettibile di variazione al mutare di situazioni ambientali, una volta che sia concluso l'intero ciclo produttivo. RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame non costituisce pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92; DELIBERA che non sussiste la violazione denunciata. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuliano Amato