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annuncio pubblicitario
Provvedimento
PI370 - TURRI OLIO
tipo Chiusura istruttoria
numero 2488
data 23/11/1994
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. 47/1994
Procedimento collegato (esito)
- Non violazione
Provvedimento n. 2488 ( PI370 ) TURRI OLIO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 1994;
SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il
termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole;
VISTI gli atti del procedimento;
SENTITO il rappresentante della società Frantoio Turri Srl nell'audizione svolta l'11 ottobre 1994;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Fatto
Con atto pervenuto il 12 settembre 1994 da parte dell'Oleificio Viola di Viola Bruno & C. Snc, con
sede legale in Via Molini, n. 7 - Bardolino (Verona), è stato avviato un procedimento, ai sensi
dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 74/92, volto ad accertare l'eventuale ingannevolezza del
messaggio pubblicitario dell'olio IRREPRENSIBILE, diffuso dalla società Fratelli Turri Srl, avente
sede legale in Via Monte Baldo, n. 14 - Bardolino (Verona), su alcuni quotidiani e periodici, tra cui,
in particolare, il periodico "Verona Sette".
Il messaggio pubblicitario contestato occupa un'intera pagina del giornale ed è costituito da una
riproduzione grafica di notevoli dimensioni di una bottiglia di olio IRREPRENSIBILE, sulla cui
etichetta appare, oltre al marchio, la dicitura "Bassa acidità - al confezionamento acidità massima
0,37%", e da una parte informativa nella quale si precisa che "Gli oli extra vergini di oliva non sono
tutti uguali, il loro sapore può variare in base al clima, al tipo di terreno e alla varietà degli olivi.
Uno dei fattori qualitativi più importanti per un olio extra vergine di oliva è il grado di acidità che
per legge non deve superare l'1,00%. L'IRREPRENSIBILE ha un'acidità al confezionamento non
superiore allo 0,37%. E' ottenuto solo dalla spremitura di olive sane, colte al giusto punto di
maturazione e spremute nel frantoio subito dopo la raccolta." In fondo alla pagina è riprodotto il
marchio "TURRI - Bardolino" e appare la frase "Bassa acidità alta qualità, alto punteggio grande
bontà".
In particolare, il denunciante lamenta i seguenti profili di ingannevolezza del messaggio
pubblicitario sopra descritto. Innanzitutto, la dicitura "TURRI-Bardolino" potrebbe indurre in errore
i consumatori circa il luogo di provenienza del prodotto beneficiando della denominazione della
nota località gardesana, mentre l'oleificio Turri a Bardolino possiede solamente un ufficio di
rappresentanza e confeziona i propri prodotti a Cavaion Veronese.
In secondo luogo, secondo il denunciante la parte informativa del messaggio risulta ingannevole, in
quanto determina il consumatore a precostituire una falsa scala di valori, mentre le norme vigenti
qualificano come olio extra vergine quello che contiene sino ad un massimo dell'1,00% di acido
oleico, senza distinzione alcuna. L'equivoco su cui si fonda il messaggio pubblicitario in questione
si palesa, inoltre, nella dicitura "Bassa acidità alta qualità, alto punteggio grande bontà", poiché non
esiste alcuna legge che stabilisce un punteggio dell'olio, né in base al grado di acidità, né ad altri
valori.
Infine, il denunciante fa rilevare che, pur essendo tutta la pubblicità dell'olio Turri basata sulla bassa
acidità, tale qualità è peraltro garantita solo "al confezionamento", in una fase quindi che non
riguarda il consumatore finale, al quale invece interessa che tale qualità permanga inalterata al
momento dell'acquisto e dell'uso.
In data 15 settembre 1994, l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento, ai sensi del
Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, nei confronti della società Fratelli Turri.
2. Risultanze istruttorie
Nel corso del procedimento la società Turri, con memoria depositata il 10 ottobre 1994, ha
contestato le doglianze della ricorrente, osservando preliminarmente che la denominazione dell'olio
"IRREPRENSIBILE" è un marchio regolarmente brevettato e registrato dalla ditta Turri per
contraddistinguere non tanto una certa qualità di olio ma una serie di prodotti alimentari. Anche il
marchio Turri Bardolino è un marchio registrato che fa espresso riferimento alla sede legale della
società e ad uno dei due stabilimenti di molitura e di confezionamento. L'altro stabilimento, di più
recente costruzione, è sito in una località limitrofa, Villa di Cavaion, ed è operativo dal 1° dicembre
1990.
Per quanto riguarda gli altri punti del messaggio pubblicitario contestati, la resistente ha fatto
presente che è vero che la legge italiana qualifica come olio extra vergine di oliva tutti gli oli
alimentari aventi, tra l'altro, un grado di acidità non superiore all'1,00%, senza fare ulteriori
distinzioni. Pur tuttavia, scopo della legge è quello di garantire un livello qualitativo minimo del
prodotto denominato come olio extra vergine di oliva; elemento, questo, che non impedisce ad un
produttore di vantare ulteriori requisiti della merce offerta al fine di convogliare su di essa la scelta
dei consumatori. D'altro canto, può essere considerato un dato di comune esperienza il fatto che gli
oli extra vergine d'oliva con più bassa percentuale di acidità sono migliori e per tale motivo il
messaggio pubblicitario evidenziava tale caratteristica dell'olio Turri senza alcuna forma di
comparazione con gli altri oli.
Sempre secondo la resistente, tutti gli altri punti del messaggio pubblicitario oggetto di censura da
parte dell'esponente si fondano su tale caratteristica dell'olio, la bassa acidità, sfruttando, così, a fini
pubblicitari la semplice constatazione di dati di fatto.
Infine, la società Turri ha evidenziato la correttezza dell'affermazione che garantisce il grado di
acidità dell'olio al momento del confezionamento, in quanto il produttore, una volta uscito il
prodotto dalla propria sfera giuridica, non può garantire la conservazione di caratteristiche e qualità
che sono suscettibili di variazione al mutare di situazioni ambientali anche minime e, talvolta, non
prevedibili.
3. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria
Il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, con parere richiesto il 12 ottobre 1994, ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92, e pervenuto l'8 novembre 1994, ha
ritenuto il messaggio pubblicitario in esame in contrasto con l'articolo 2, lettera b), in relazione
all'articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, limitatamente alla parte in cui sembra
attribuire un elevato punteggio in termini di maggiore qualità dell'olio per il basso grado di acidità
dello stesso, in quanto tale circostanza sarebbe idonea ad indurre in errore i consumatori sulle
caratteristiche dell'olio IRREPRENSIBILE.
4. Valutazioni conclusive
La prima censura sollevata dal denunciante, concernente il riferimento alla località Bardolino sul
marchio dell'olio Turri, non può essere accolta, in quanto il marchio, rappresentato da un ovale con
fondo bianco recante la denominazione "Turri Bardolino", risulta registrato nelle forme stabilite
dalla legge che attribuisce al titolare del marchio il diritto di avvalersene, in modo esclusivo, e non
può essere valutato ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.
Anche a voler prescindere dalla normativa relativa ai marchi d'impresa, la stessa censura appare,
inoltre, priva di fondamento, in quanto tale riferimento, nel contesto del messaggio, sembra essere
legato non al luogo di provenienza delle olive, ma alla sede della ditta Turri, che, come dimostrato
dalla documentazione depositata dalla resistente nel corso del procedimento, si trova effettivamente
a Bardolino ed ha annesso uno stabilimento di confezionamento e di molitura che si affianca
all'altro sito in località Villa di Cavaion.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ingannevolezza lamentato, la questione si incentra sul
grado di acidità dell'olio. Al riguardo si deve ritenere che anche l'affermazione contenuta nella
pubblicità concernente diversità di sapore e qualitative degli oli extra vergini di oliva si presenta
come una semplice affermazione di fatto, richiamata nel comunicato solo con riferimento al grado
massimo di acidità che gli oli extra vergine non debbono superare.
Dalla documentazione depositata nel corso del procedimento, relativa alla normativa italiana e
comunitaria in materia di oli commestibili, emerge che effettivamente il grado di acidità dell'olio
extra vergine è uno dei principali indicatori della qualità dell'olio, onde pare doversi escludere sotto
questo profilo l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario in esame, non essendo decettivo, sul
punto, il suo contenuto.
D'altro canto, il riferimento ad un alto punteggio, nella frase "alto punteggio grande bontà"
contenuta nel messaggio pubblicitario, è molto generico e comunque basato su una riconosciuta e
notoria qualità dell'olio, consistente nella bassa acidità dello stesso. Pertanto, in difformità con il
parere espresso dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, la frase non sembra idonea ad
indurre in errore i consumatori, in quanto esalta una effettiva caratteristica dell'olio e rinvia ad una
non ben identificata scala di valori non commensurabile dal consumatore. L'intera frase "bassa
acidità alta qualità, alto punteggio grande bontà" sembra, quindi, un enfatico slogan pubblicitario
che non piuttosto un preciso riferimento ad una votazione di merito della qualità dell'olio.
Infine, l'ulteriore doglianza mossa dall'Oleificio Viola, riguardante il comunicato in esame e legata
ad una presunta perdita di qualità dell'olio IRREPRENSIBILE tra il momento del confezionamento
e quello dell'acquisto da parte del consumatore finale, non pare fondata, in quanto nella pubblicità si
dice chiaramente che il grado di acidità, non superiore allo 0,37%, indice della particolare qualità
dell'olio, è garantito solo al momento del confezionamento. Non sembra d'altra parte verosimile
richiedere al produttore di garantire le caratteristiche di un prodotto, suscettibile di variazione al
mutare di situazioni ambientali, una volta che sia concluso l'intero ciclo produttivo.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame non costituisce pubblicità
ingannevole, ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92;
DELIBERA
che non sussiste la violazione denunciata.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuliano Amato
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