Documenti da produrre a seguito delle novità legislative, prospettive

28-10-06
Prof. Arch. Sala – Ing. Alcamo
Documenti da produrre a seguito delle novità legislative, prospettive
offerte dalla Certificazione Energetica degli Edifici (anche sulla base di
attuali esperienze italiane ed estere)
Prof. Arch. Sala
Alla fine di Agosto abbiamo presentato a Firenze il progetto di una torre di 50 piani che ha un
nucleo centrale cilindrico in cemento, ascensori, scale, e attorno ci sono degli elementi costruiti in
carpenteria leggera, acciaio e pannelli in alluminio, e ogni piano ruota in maniera autonoma intorno
a questo cilindro.
Perché ruotano?
Il concetto è questo: ogni albergo ha solo alcune camere con vista privilegiata; l’idea era che
tutte le camere avessero la stessa vista e l’unico modo per farlo era un movimento rotativo che in
due o tre ore fa un giro completo. L’idea è piaciuta molto e stiamo lavorando per realizzarla. Stanno
partecipando tra i migliori ingegneri del mondo.
Il centro ABITA è un centro di ricerca interuniversitario con Direzione a Firenze e raggruppa
docenti di Politecnico di Milano, Torino, Sapienza, Università di Genova, Napoli e Reggio
Calabria. I temi sono quelli della sostenibilità, della riduzione dei consumi energetici, introduzione
di energie rinnovabili. Questo è il nostro campo di lavoro già da una dozzina d’anni e organizziamo
anche dei Master in Specializzazione Post Laurea su questi argomenti.
Il tema di oggi è molto importante: come funzionano gli edifici dal punto di vista del consumo
energetico, dal punto di vista delle prestazioni. Sembra assurdo, ma, mentre dati del genere sono
assolutamente noti per le automobili, nel campo delle costruzioni abbiamo una vita molto più lunga
di quello delle automobili, addirittura secoli, quindi dovrebbe essere ancora più importante sapere
quanto consuma e come funziona un edificio, tanto più che i costi energetici stanno aumentando e
aumenteranno in modo progressivo e purtroppo non lineare ma con degli sbalzi.
Di fronte a questo L’Italia si sta dotando di strumenti legislativi anche se ad oggi non sono
ancora completi, ma il messaggio che vorrei dare è questo: indipendentemente dalle prescrizioni di
Legge, che oggi ci sono e magari domani saranno un po’ più incisive, c’è l’interesse economico
evidente di costruire edifici che consumino poco, perché attraverso il controllo di programmi
specializzati, attraverso la previsione scientifica dei risultati, possiamo spiegare ai proprietari e ai
committenti che un edificio costruito con un aumento di costo di costruzioni di soli 6-8%, questo
edificio ammortizzerà tale costo iniziale nell’arco di pochi anni, 6–8 anni e produrrà vantaggi
notevoli negli anni successivi.
Questa cosa è semplice da spiegare a chi gestirà l’edificio, alla committenza; è evidente che il
costruttore che realizza e vende non ha questi interessi. Oggi la certificazione impone di dichiarare
queste cose e quindi la gente che comprerà un edificio avrà la possibilità di valutare anche i
consumi di un edificio.
Ing. Alcamo
Il tema è relativo ai documenti da produrre facendo riferimento al Dlgs.192/2005 che recepisce
una Normativa europea la 2002/91 sull’ Energy Performance Buildings che obbliga tutti i paesi
della Comunità a prendere provvedimenti in tema di risparmio energetico a partire dal 1 Gennaio
2006. L’Italia ha quindi rivisto in maniera sostanziale la Legge 10/91.
Il Decreto fondamentalmente ha 3 obiettivi:
• migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio;
• valorizzare e integrare le fonti rinnovabili dell’edificio;
• conseguire gli obiettivi proposti col Protocollo di Kyoto.
Le novità fondamentali del Decreto sono legate alla struttura stessa del Decreto e agli
adempimenti a seconda della tipologia edilizia. Fondamentalmente gli adempimenti sono
differenziati per categorie, ossia verificare alcune cose piuttosto che altre, a seconda che si tratti di
nuova costruzione, ristrutturazione totale o parziale, sostituzione del generatore.
Altra novità sono le metodologie di calcolo, che sono state completamente modificate rispetto
alle precedenti Normative.
Il problema principale è che, al momento, ci troviamo in una fase di transizione, in cui vigono
tutti gli allegati del Decreto che danno delle metodologie di calcolo in fase di regime transitorio,
mentre le effettive metodologie sono rimandate a ulteriori Decreti che devono ancora essere
approvati.
Tra le novità c’è la Certificazione Energetica che in verità, per chi lavorava già con la Legge 10,
sa che nel ‘91 l’Italia aveva già previsto la Certificazione Energetica, rimandando i criteri di questa
a eventuali decreti che non sono mai usciti.
Il punto è che quasi tutta la Normativa attuale punta alla Certificazione Energetica ma non
abbiamo i decreti attuativi per poterla sottoscrivere.
Altre novità riguardano l’introduzione del FAEP che deve essere confrontato con i valori limite
dettati dall’Allegato e che sono funzione delle zone climatiche stabilite dal DPR 412/93 che è
ancora vigente.
Il calcolo e la verifica del CD ex Legge 10/91 è stato sostituito con la verifica dei valori della
Trasmittanza termica che deve essere inferiore a certi valori.
Altra verifica non più richiesta è quella relativa al Fabbisogno Energetico Normalizzato, che
deve essere calcolato ma non più confrontato con dei valori limite.
Viene modificata l’espressione per il calcolo del rendimento globale minimo obbligando alla
realizzazione di impianti moto più efficienti.
La valutazione tecnica è quella specificata nell’allegato E che fa riferimento ancora una parte
della relazione tecnica della Legge 10.
Inoltre la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e la relazione dovrà essere
asseverata dal Direttore dei Lavori e deve essere presentata al Comune di competenza
contestualmente alla Dichiarazione di Fine Lavori. E’ molto importante, sia per il progettista che
per i Tecnici comunali, sapere che il Comune dichiarerà irricevibile la Dichiarazione di Fine Lavori
se questa non sarà accompagnata dall’Asseverazione del Direttore dei Lavori.
Una copia di questa relazione è conservata dal Comune per eventuali accertamenti futuri. Inoltre
il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni qualificati e indipendenti, definisce
le modalità di controllo, accertamento e ispezione in corso d’opera e lo può fare entro 5 anni dalla
fine dei lavori. I Comuni effettuano anche operazioni di controllo e verifica su richiesta del
committente, perché questi, che dovrebbe acquistare un nuovo immobile, può chiedere al Comune
di investigare e fare una verifica sull’edificio.
Gli Allegati da presentare sono: piante di ciascun edificio con orientamento prevalente di ciascun
locale, prospetto e sezione degli edifici con eventuali sistemi di protezione solare che con la nuova
Normativa sono obbligatori per alcune zone climatiche, elaborati grafici relativi a eventuali sistemi
solari passivi per favorire lo sfruttamento degli apporti solari e a tale proposito ricordo che per tutta
l’edilizia pubblica tali sistemi passivi sono obbligatori per una copertura minima del 50% della
produzione di acqua calda sanitaria, nonché bisogna allegare gli schemi funzionali dell’impianto
termico collegati all’impianto e fondamentali sono le tabelle con indicazione delle caratteristiche
termiche, termo-igrometriche, verifica della condensa interstiziale superficiale e indicazione delle
caratteristiche termiche degli infissi.
Il Decreto diceva che dopo 120 giorni dalla pubblicazione di questo, sarebbero stati emanati tutti
i decreti necessari a stabilire gli effettivi criteri e metodi di calcolo e requisiti minimi che dovevano
essere finalizzati al contenimento dei consumi di energia per la progettazione di impianti, non solo
per la climatizzazione invernale, ma anche per quella estiva, per la preparazione dell’acqua calda
sanitaria e per l’illuminazione artificiale degli edifici; tutto questo perché lo scopo è cercare di
computare all’interno degli edifici tutti quelli che sono i consumi energetici legati all’edificio stesso
e non solo quelli legati al riscaldamento invernale.
Dovrebbero essere emanati i criteri di prestazione energetica per l’edilizia convenzionata
pubblica e privata nonché quelli che sono i requisiti professionali e criteri di l’accreditamento per la
certificazione degli esperti, in particolare per poter affidare a questi la certificazione degli edifici e
l’ispezione degli impianti (ancora adesso chi sia l’esperto che può fare una certificazione energetica
non si sa!).
Cos’è questa Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione? E’ un vero e proprio
attestato che deve essere redatto secondo i criteri dell’articolo, però ancora non ci sono i criteri per
poterlo redigere; inoltre tale Certificato deve essere allegato al certificato di compravendita e in
caso di locazione deve essere messo a disposizione del conduttore. Il Certificato dovrà contenere
anche i dati relativi all’efficienza energetica di quello specifico edificio e i valori di riferimento che
consentano ai cittadini di valutare l’effettiva prestazione dell’edificio stesso.
Fondamentalmente la Normativa sta spingendo in modo tale che quando un acquirente va a
scegliere tra il parco immobiliare faccia come fa con gli elettrodomestici e si preoccupi dei consumi
degli edifici.
C’è una cosa importante da dire: mentre la Normativa fa riferimento a come calcolare il
contributo energetico durante il periodo invernale, non dice nulla su come calcolare la prestazione
energetica durante il periodo estivo; però, quando parla di Certificazione energetica, dice che questa
dovrebbe comprendere tutti i dati relativi non solo al comportamento nel periodo invernale, ma
anche quello a estivo.
Il Certificato avrà una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad
ogni intervento di ristrutturazione se questo modifica parti sostanziali in termini di struttura e di
impianto.
Gli edifici pubblici che hanno superficie superiore a 1000 m2 dovranno esporre la Certificazione
al pubblico.
Il Decreto dice che le linee guida sarebbero state pubblicate entro 180 giorni, ma ancora non c’è
traccia.
Sono ben chiare le sanzioni: ad es. se un contratto di compravendita di un immobile non è
corredato da Certificazione energetica, il contratto potrebbe considerarsi nullo. Nel caso di
locazione, se il locatario non ha a disposizione il Certificato potrebbe chiedere la nullità del
contratto. La Certificazione è sì opportuna, ma non solo per il rispetto della Normativa: la
Normativa europea ha lanciato un grido a tutti i suoi Stati Membri affinché si spingessero verso il
più possibile verso una Certificazione fatta come si deve, a regola d’arte. Ci sono grosse difficoltà a
farla, ma è evidente che questa può contribuire alla diffusione di nuove tecnologie ad elevata
efficienza energetica e rilanciare il settore in termini di mercato economico e occupazionale. Deve
quindi spingerci tutti quanti, anche se non ci sono le Direttive per poterla sottoscrivere, a cercare di
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Quindi ad oggi non è possibile rilasciare un
attestato valido ai sensi della 192/2005.
Nei primi giorni di ottobre è uscita una bozza di Decreto correttivo che rivede l’attuale 192, ma
ancora non è in vigore. Cosa accade? Probabilmente il legislatore, non sapendo ancora come far
fare la certificazione Energetica, sta cercando una strada alternativa, ossia dice che la Certificazione
può essere temporaneamente sostituita da un Attestato di qualificazione che può essere elaborato
dal Progettista o dal Direttore dei Lavori. Tale documento, predisposto e asseverato da un
professionista abilitato alla professione e non
necessariamente estraneo alla proprietà, alla
progettazione o alla realizzazione dell’edificio, deve riportare i fabbisogni di Energia Primaria di
calcolo, cioè l’energia necessaria per riscaldare fondamentalmente durante la stagione invernale, la
classe di appartenenza dell’edifico o dell’unità immobiliare. Inoltre la Normativa dice “in relazione
al sistema di certificazione energetica in vigore – che non esiste ancora – e i corrispondenti massimi
valori ammissibili fissati dalla Normativa in vigore per il caso specifico (probabilmente fa ancora
riferimento all’allegato) inoltre questo Attestato diventerà facoltativo e verrà predisposto a cura
dell’interessato per semplificare il rilascio della futura Certificazione Energetica dell’edificio
stesso”.
Osserviamo che sta diventando tutto molto complicato: si parla tanto di certificazione
Energetica, ma tale Certificazione non la possiamo fare. Fondamentalmente siamo in una situazione
catastrofica: una parte dell’Italia, principalmente le Province autonome di Bolzano e Trento, già
dalla Legge 10, hanno avuto ben chiare le idee sulla Certificazione Energetica adottando quelli che
erano gli schemi sulle Normative europee, facendo anche riferimento a come avevano già agito altri
paesi prima di noi; successivamente la carenza di Normative successive alla Legge 10 ha frenato a
livello nazionale tutto il patrimonio nazionale.
Il Certificato che vediamo in diapositiva fa riferimento prevalentemente al consumo dell’edificio
in condizioni invernali e diversifica gli edifici dalla classe A alla G a seconda dei consumi invernali
in KWh/(m2anno). Quindi acquistare in quella zona un edificio di categoria G vuol dire sapere già
in anticipo di dover spendere più di 160 KWh/(m2anno), salendo di categoria arrivo alla A con un
consumo pari o minore a 30 KWh/(m2anno). Questi sono gli Standard di “Casa Clima” che dà
l’etichetta del “Casa Clima Gold” (sostanzialmente edilizia passiva) agli edifici che riescono a
essere costruiti con meno di 10 KWh/(m2anno), sembra pazzesco che in una zona d’Italia fredda si
riesca a certificare edifici di questo tipo, ma in effetti ci sono e dal sito internet di “Casa Clima”
possiamo vedere diverse realizzazioni. Per avere un’idea, il patrimonio attuale nazionale ha una
media stimata di circa 100-110 KWh/(m2anno) come consumo legato al riscaldamento invernale,
quindi consumare 30 KWh/(m2anno) è un gran successo.
Vediamo una casa su questa diapositiva in una zona climatica molto sotto lo zero ed è una “Casa
Clima A” con consumi sotto 30 KWh/(m2anno), oltretutto si tratta anche di edilizia gradevole,
anche se questo è un concetto soggettivo.
Vediamo cosa succede in Danimarca: questa ha reso obbligatoria la Certificazione Energetica
già dal 1981!
Vediamo delle immagini che riportano anche schemi della Certificazione danese. Interessante è
vedere l’”annual savings” ossia quanto si risparmia annualmente. Addirittura nel 2000 la
Danimarca si è dotata di un piano operativo che aveva l’obiettivo di ridurre i consumi energetici a
45 KWh/(m2anno).
In un paese come l’Italia, ove l’irraggiamento è davvero alto, la climatizzazione estiva sta
iniziando a prevalere su quella invernale: il valore di 110 KWh/(m2anno) deve fare paura!
Stiamo esagerando davvero: il nostro parco immobiliare è davvero scadente dal punto di vista
energetico. Anche l’Austria ha adottato da anni un sistema simile alla Danimarca; quindi si vede
che già altri paesi sono più all’avanguardia di noi. In Germania viene fatta una classificazione dalla
A alla I.
E’ interessante vedere cosa sta succedendo dal punto di vista economico, ossia quali sono le
agevolazioni fiscali previste dal disegno di Legge delle Finanziaria 2007 per la riqualificazione
energetica degli edifici: c’è una detrazione del 55% fino a un massimo di 100.000 € delle spese
relative a interventi di riqualificazione, a condizione che il fabbisogno di energia conseguito risulti
almeno il 20% in meno rispetto ai valori previsti dal Decreto. Vi è poi una detrazione del 55% per le
coperture, infissi, pavimento, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti di Trasmittanza
termica, ossia quelli del Decreto, e la stessa detrazione per l’installazione di pannelli per la
produzione di acqua calda, però con tetto massimo di 30.000€; inoltre c’è la detrazione del 55% per
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a
condensazione e quindi ad alta efficienza, sempre con tetto massimo di 30.000€. Gli interventi sulle
nuove costruzioni con volumetria maggiore di 10.000 m3, iniziati entro il 31/12/2007 e terminati
entro i 3 anni successivi e il cui fabbisogno di energia risulta inferiore al 50% dei valori contenuti
nell’Allegato C del Decreto, avranno diritto a un contributo pari al 55% degli extracosti sostenuti
per raggiungere tali risultati.
Non è poco tutto questo, ma non è poco neanche arrivare al 50% dei valori contenuti nel decreto:
forse dovrebbe essere rivisto un po’ il Decreto Legislativo.
Quindi i nuovi costruttori stanno spingendo al massimo verso sistemi avanzati per la riduzione
dei consumi delle nuove abitazioni (muri più spessi, 40 cm invece che 30, infissi in legno di sezione
maggiorata di ben 67mm al posto dei 56 normali, doppi vetri con speciale argon nell’intercapedine
e speciali frangisole per le finestre per modulare l’ingresso della luce). C’è interesse da tutte le parti
verso edifici che consumino di meno.
Prof. Arch. Sala
Per raggiungere questi risultati dobbiamo pensare di cambiare il modo di costruire, cambiare le
nostre abitudini, specialmente nel campo degli isolanti. Non è pensabile raggiungere questi risultati
con i soliti 4 cm di isolante, bisogna spingere verso isolanti più performanti.
Oggi l’interesse è costruire meglio, con qualità, per consentire alla committenza di aver un
risparmio effettivo.