Ufficio Documentazione Il sistema dei vitalizi nella legislazione regionale: contributo di solidarietà. Rideterminazione vitalizi in essere e sistema contributivo. INDICE RAS S EGNA S TAMPA (31.7.2014) Corriere della Sera Libero Regioni, via ai tagli dei vitalizi “ma sarà una misura a tempo” Padania Lombardia: tagli ai vitalizi dei consiglieri pag. 3 Lombardia: la Regione taglia il vitalizio. E gli ex consiglieri si pag. 4 ribellano pag. 5 PROGETTI D I LEGGE Pdl Lombardia Adeguamento del sistema dei vitalizi degli ex-consiglieri di regione pag. 6 23.04.2014 n. 160 Lombardia alla riforma dell'ordinario sistema pensionistico Pdl Lombardia Annullamento del beneficio del vitalizio degli ex-consiglieri di pag. 12 23.04.2014 n. 161 regione Lombardia Pdl Lombardia Per l’innalzamento del requisito anagrafico previsto per l’accesso al pag. 17 23.07.2014 n. 185 beneficio del vitalizio e per la soppressione della relativa reversibilità Pdl Lazio M odifiche alla legge regionale 28 giugno 2014 n. 4 in materia di pag. 20 13.02.2014 n. 133 vitalizi Pdl Lazio Nuove norme in tema di riduzione dei costi della politica, abrogazione pag. 30 20.02.2014 n. 136 dei vitalizi, trattamento economico degli assessori esterni, tetto retributivo e divieto di cumulo NORMATIVA* L.R. Trentino Alto Adige 11.7.2014 n. 4 Testo coordinato con la L.R. 21.9.2012 n. 6 - Interpretazione autentica pag. 40 dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti L.R. Trentino Alto Adige 23.11.1979 n. 5 Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta pag. 62 regionale Delib.U.P. Trentino A.A. 9.4.2013 n. 324 Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 Delib.U.P. Trentino A.A. 27.5.2013 n. 334 Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario pag. 65 pag. 67 pag. 74 L.R. Friuli Venezia Giulia 26.3.2014 n. 3 L.R. Lazio 28.6.2013 n. 4 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali - articolo 10 L.R. Puglia 9.4.2014 n. 17 L.R. S icilia 4.1.2014 n. 1 Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 pag. 75 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione - articolo 2 pag. 76 M isure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pag. 77 relativa ai costi della politica Sono state riportate le leggi regionali (con i relativi provvedimenti di attuazione) approvate nell’anno 2014 nonché quelle delle regioni che hanno introdotto il sistema contributivo. Per la ricognizione completa della legislazione regionale si rinvia al seguente indirizzo: http://www.parlamentiregionali.it/dbdata/documenti/[4ff6a327f1f3c]regioni_abolizione_vitalizi.pdf REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE X LEGISLATURA ATTI 5691 PROGETTO DI LEGGE N. 0185 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Buffagni, Violi, Fiasconaro, Casalino, Nanni, Carcano, Corbetta, Maccabiani, Macchi. ______ “Per l’innalzamento del requisito anagrafico previsto per l’accesso al beneficio del vitalizio e p er la soppressione della relativa reversibilità”. _____ PRESENTATO IL 23/07/2014 ASSEGNATO IN DATA : 25/07/2014 ALLA COMMISSIONE REFERENTE Altri pareri I PROGETTO DI LEGGE PER L’INNALZAMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PREVISTO PER L’ACCESSO AL BENEFICIO DEL VITALIZIO E PER LA SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA REVERSIBILITÀ RELAZIONE Il presente progetto di Legge propone un innalzamento del requisito anagrafico attualmente in vigore per accedere al beneficio del vitalizio riservato agli ex-Consiglieri di Regione Lombardia, equiparando l’età necessaria per percepire la prima erogazione del relativo assegno mensile a quella prevista per accedere al pensionamento di vecchiaia ordinario dei pubblici dipendenti, in modo da garantire la coincidenza – oggi come per il futuro – dell’età minima necessaria per l’ accesso a tali erogazioni. L’articolato proposto sopprime inoltre la reversibilità dei vitalizi in questione. Art. 1 (innalzamento del requisito d’anzianità per accedere all’assegno vitalizio e soppressione della sua reversibilità ) 1. Dopo il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3 e che non hanno cominciato a percepire assegni vitalizi prima del 31 luglio 2014, il limite di età di cui all’art. 2 comma 1 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) e all’art. 9 comma 2 della legge regionale 13 febbraio 19 83, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è equiparato a quello previsto per accedere al pensionamento di vecchiaia ordinario dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat. Non trova altresì applicazione l’art. 10 della l.r. n. 12 del 1983.”. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 1 Trattamento economico e regime previdenziale A decorrere dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai Consiglieri membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Ad i ge, p er g ar a nt ir e il l ib er o s vo l g i me n to d e l ma nd a to , sp et ta il trattamento economico di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e il regime previdenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti. Art. 2 Indennità consiliare 1. L’indennità consiliare mensile lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, ammonta a euro 9.800,00 (novemilaottocento/00). 2. Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità consiliare di cui al comma 1. 1 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 3 Rimborso spese per l'esercizio del mandato 1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato, viene corrisposta, e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, la somma mensile netta di euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00), con le seguenti modalità: a) in dodici mensilità, forfettariamente, per un importo pari a euro 700,00 (settecento/00), decurtabile per un importo giornaliero di euro 180,00 (centottanta/00), in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi nel corso delle quali si procede a rilevazione delle presenze, nonché da quelle dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari. Gli importi derivanti dalle decurtazioni di cui alla presente lettera riducono gli oneri e sono incamerati a favore del bilancio del Consiglio regionale; b) per un importo fino a un massimo dei rimanenti 750,00 euro (settecentocinquanta/00) mensili per specifiche categorie di spese che devono essere documentate e che l'Ufficio di Presidenza con proprio Regolamento valuta ammissibili. 2. Il trattamento di missio ne per la partecipazione alle sedute del Co nsiglio r egio nale e dei suoi or gani, l'indennità attinente l'uso del proprio automezzo da parte dei membri dell'Ufficio di Presidenza nella esplicazione del loro mandato e il trattamento di missione del Presidente, nonché dei Consiglieri che, debitamente autorizzati, si recano fuori dalla ordinaria residenza per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente non rientrano nella previsione di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 è quello previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi. 2 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 4 Indennità di funzione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza 1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale dell'indennità consiliare mensile l o r d a d i c u i a l c o m m a 1 d e l l 'a r t i c o l o 2 e d e l r i m b o r s o s p e s e d i c u i all'articolo 3, comma 1, lettera a), nelle seguenti misure: Presidente 45 per cento, Vicepresidenti 22,50 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cu mu lab ili co n ind ennità sp ettanti p er co nte mp o r anee fu nzio ni svo lte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali. Articolo 5 Sospensione degli emolumenti per motivi penali 1. Al Consigliere nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato, è corrisposto un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 per il periodo di durata del provvedimento di sospensione. 2. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato, al soggetto sospeso so no corrisposti l'indennità di funzione di cui all'articolo 4, se dovuta, e un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2. 3 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Articolo 6 Indennità di fine mandato e Fondo di solidarietà 1. Ai fini previdenziali i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in una misura percentuale individuata dall'Ufficio di Presidenza non superiore all'8 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2. 2. Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine ma n d a t o , q u a n t i f i c a t a e s c l u s i v a m e n t e i n b a s e a l la co n t r i b u z i o n e effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di cui al comma 1. Art i co lo 7 Tra tta men to e co n o m ico a ca ra tt er e p rev id en zia l e p e r i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature 1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XV Legislatura e nelle successive Legislature e ai Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare prima della XV Legislatura e che siano successivamente rieletti spetta, dopo la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale il cui regime fiscale è riconducibile a quello a p p l i c a t o p e r g l i a s s e g n i v i t a l i z i , co r r i s p o s t o i n d o d i c i me n s i l i t à e rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, che viene determinato con il sistema contributivo, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mo lt ip l ic a nd o i l mo n ta nt e i nd i vid u al e d e i co nt r ib u ti al mo me n to d el co n se g u i me n to d el d ir it to a l tr a tt a me n to eco no mi co a car at ter e previdenziale per i coefficienti di trasformazione individuati per classi di età, dopo averne verificata la sostenibilità demografica e finanziaria. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi. 2 . I l p e r io d o mi n i mo d i co n tr ib uz io ne ai f i n i d ell a l iq uid azio n e d e l 4 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. trattamento economico a carattere previdenziale di cui al comma 1 è di una Legislatura e il diritto si consegue al compimento dei sessantacinque an ni d i età. P er o gni anno d i ma nd ato co nsiliar e o ltr e il q uinto , l 'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni. 3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la d urata è di sei mesi o inferiore. Ai so li fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 4. 4. I Consiglieri sono assoggettati alla contribuzione previdenziale ob bligato ria p er il tr attamento eco no mico a caratter e p revid enziale, mediante la trattenuta di una somma pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. 5. Il montante contributivo individuale del trattamento economico a carattere previdenziale, determinato nella misura complessiva del 33 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, è formato dalla contribuzione previdenziale obbligatoria trattenuta ai sensi del comma 4 e dalla contribuzione figurativa a carico del Consiglio regionale e si rivaluta annualmente in base all'indice ISTAT, fino al raggiungimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale. 6. Al Consigliere che sostituisce altro Consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della Legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro. 7. Per i contributi versati dal Consigliere a decorrere dalla XV Legislatura non è ammissibile la restituzione, salvo il caso di decesso del Consigliere nel corso del mandato, prima del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione, per il quale è prevista la restituzione dei contributi a favore degli aventi diritto, in base alla disciplina inerente alla successione legittima. 8. Il Consigliere che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, opta, in luogo d e l l 'i n d e n n i t à c o n s i l i ar e , p e r i l t r a t t a me n t o e co n o mi c o i n g o d i me n t o 5 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di essere ammesso alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del ma nd ato co n s il iar e ai f i ni d el tr att a me n to eco no mico a car a tter e previdenziale. In tal caso, la trattenuta per la contribuzione previdenziale di cui al comma 4 è effettuata sulle competenze accessorie o integrata a suo carico. 9 . I l C o n s i g l i e r e c h e ab b ia q u a t t r o Le g i s l a t u r e d i ma n d a t o p e r a v er rivestito la carica di Consigliere regionale o di membro del Parlamento nazionale o europeo, nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale matura, per le ulteriori successive Legislature, il trattamento economico a carattere pr ev id e n zia le cal co l ato esc l u si va me nt e s ul la q u o ta d i co n tr ib u zio ne p r e vid e nz ial e o b b li ga to r i a a s uo car ico d i c u i a l co m ma 4 , r i v al ut at a annualmente in base all'indice ISTAT. Art i co lo 8 As seg n o vi ta l iz io e t ra t t a men to eco n o mi co a ca r a tte re previdenziale 1. Per i Consiglieri rieletti nella XV o nelle successive Legislature che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per i l conseguimento dell'assegno vitalizio, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico, in ordine alla misura dell'assegno stesso, rispetto a quanto già maturato fino alla XIV Legislatura. 2. Dopo la cessazione dal mandato e al compimento dei requisiti di età per ognuno previsti per il conseguimento del diritto, ai Consiglieri di cui al comma 1 spetta l'assegno vitalizio nella percentuale maturata fino al termine della XIV Legislatura con i limiti previsti dall'articolo 10, calcolata sulla misura dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della le g ge 3 1 o tto b r e 1 9 6 5 , n. 1 2 6 1 , f is sa ta a l 3 1 ge n na io 2 0 0 5 , co me rivalutata fino al 31 dicembre 2009 e come incrementata da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto all'assegno stesso e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti d all a XV Le gi s la t ur a, sp e tta il tr a tt a me n to eco no mi co a car a tt er e previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7. 6 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 9 T r a t t a m e n t o i n d e n n i t a r i o e t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti 1 . Co n s i gl ier i e le tt i p er l a p r i ma vo lt a ne ll a XI V Le gi sl at ur a e successivamente rieletti il montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della XIV Legislatura, come rivalutato fino al 31 dicembre 2009 sulla base dell'indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico Fondo viene restituito con le modalità operative individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti d alla X V Le gi sl at ur a, sp et ta il t r att a me n to eco no mico a car a tt er e previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7. 7 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art . 1 0 Mi su ra d i r if er im en to p e r g l i a s seg n i vi ta l i zi, n o rm e transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni Art. 1 (Interpretazione autentica del termine “valore attuale”di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti) 1 . La mi s u r a d i r i fer i me n to p er gl i a ss e g ni vi ta liz i è l 'i nd e n n it à parlamentare lorda di cui al comma 2 dell'articolo 8 e l'assegno vitalizio per 1. Il termine “valore attuale” di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 settembre i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mand ato 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio che so no in attesa d i maturar e i req uisiti pr evisti viene della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura medio”. viene riconosciuto il valore attuale. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di 2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio s u p e r i o r e Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma a l l a mi s u r a d e l 3 0 ,4 0 p e r c e n to è d a t a f a c o l tà , e n t r o u n termine fissato 1, secondo i parametri indicati all’articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano riconoscimento del valore attuale della quota del loro as se g no v it al izio c he pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente. ecced e t ale mi s ur a co n l a co n se g ue n te rideterminazione del proprio assegno. 3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, 3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle che abbiano maturato il requisito di età previsto per l’attribuzione dell’assegno vitalizio e Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del il diritto alla corresponsione dell’assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che co n i u ge e d e i fi g li ve n go no r es ti t ui ti p er il p er io d o d i ma nd ato sono deceduti nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge regionale n. 6 corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio come determinato ai commi del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l’esercizio della facoltà di opzione del 1 e 2. valore attuale di cui all’articolo 10, comma 2, della medesima legge. 4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative 4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che relative: non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio, l’articolo 10, comma 1, della legge considerazione del trattamento tributario; regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale d e st i nar e nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 o b b li ga to r i a me n te i n t u t to o i n p ar te gl i i mp o r t i d i c u i a ll a lettera a), dell’articolo 2 e con le modalità previste dall’articolo 3. tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo 5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate dal Fondo di garanzia; nell’articolo 3. c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà; d) all'opzione di cui al comma 2. 5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di u n as se g no v it al iz io p ar i o s up er io r e al 3 0 ,4 0 p er c en to , l 'a s se g no vitalizio 8 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, anche se il Co nsigliere non ha a n co r a ma t ur a to i r eq ui si ti d i et à p r e vi s ti, è ca lc o lato s ul l 'a m mo nt ar e corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all'articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene co r r isp o sto u n tr at ta me n to e co no mi co p er u n a d ur a ta e i n u na mi s u r a determinate dall'Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2, dell'articolo 8. 6. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l'assegno vitalizio di r e v e r s ib i l i t à d i c u i al c o m ma 5 , n o n c h é i l t r at t a me n t o e c o n o mi c o a carattere previdenziale diretto di cui all'articolo 7 e il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di cui all'articolo 14, vengono corrisposti in dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT. Art. 2 (Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio) 1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data della valutazione, sono i seguenti: a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d’Italia nel proprio indice denominato “Rendistato per fasce di vita residua”, considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all’1,50 per cento; b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di ageshifting, suddivisa per sessi. 2. L’adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale. 3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge 9 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà. Art. 3 (Restituzioni e recuperi) 1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell’attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l’intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto. 2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire. 3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall’articolo 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell’assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito. 4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi. 5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell’articolo 1 può avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull’indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all’indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero. Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all’importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata. 6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell’articolo 1, l’Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia 10 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 4 (Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family) Art 10, comma 4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative relative: b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale d e st i nar e o b b li ga to r i a me n te i n t u t to o i n p ar te gl i i mp o r t i d i c u i a ll a lettera a), tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo 1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla dal Fondo di garanzia; base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell’articolo 3. 2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale mediante idoneo atto di trasferimento. 3. Dell’atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario. 4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell’articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse. 5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all’applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati: a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione; b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge; c) ridefinizione del quorum deliberativo dell’Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che: 1. le delibere dell’Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B; 2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del 11 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. totale delle Quote di Classe B in circolazione. Art. 5 (Facoltà di revoca dell’opzione per l’attribuzione del valore attuale) 1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 hanno facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all’articolo 3 da parte del Consiglio regionale. 2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l’intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family. 3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione. Art. 6 (Rinuncia all’attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsionedell’assegno vitalizio) 1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell’intero importo, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall’articolo 5. 12 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 7 (Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all’attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio) 1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi. 2. In alternativa alla previsione di cui al comma 1, ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1 dell’articolo 6, da esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi. Art. 8 (Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente rinuncia all’assegno vitalizio) 1. I Consiglieri di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 che non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull’indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi Consiglieri non maturano il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio. 2. L’eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1, conseguente all’applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni. 13 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 9 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge. Art. 10 (Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza) 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all’Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera. 2. L’Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l’applicazione della presente legge. Art. 11 (Norma finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati nell’importo di euro 2.250.000,00 per l’esercizio finanziario 2014 e in pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell’importo netto di euro 26.650.000,00. Le effettive entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione. 14 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 12 (Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione) 1. In attuazione dell’articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituito nel Bilancio regionale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma. 2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un’ottica di assoluta trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità dell’utilizzo delle risorse stesse. Art. 13 (Mezzi finanziari) 1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse: a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all’articolo 11; b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento finanziario di cui all’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito dell’applicazione della presente legge; c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità. 2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b). 3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome. 15 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 14 (Utilizzo del Fondo) 1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell’occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale. 2. Al fine di verificare e monitorare l’utilizzo delle risorse del Fondo con particolare riguardo all’osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 12 è costituito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Il Comitato deve essere sentito dalla Giunta regionale in vista dell’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo o della determinazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1. 3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in qualità di membro dell’Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo. Art. 15 (Clausola d’urgenza) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 11 luglio 2014 16 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art . 1 1 Deco r ren za d e l t ra tta me n to eco n o mi co a ca ra tte re previdenziale 1 . G li e f fe tt i eco no m ici d e l t r at ta me n to e co no mi co a car at ter e previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto. 2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia g ià in p o ssesso d ei r eq uisiti p er l'attr ib uzio ne d el tratta mento e c o n o m i c o a c a r a t t e r e p r e v i d e n z i a l e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 7 , g l i e f f e t t i economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. 3. Nel caso di cessazione del ma ndato per fine di Legislatura, i Consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento economico a carattere previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della Legislatura stessa. 17 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Articolo 12 S o sp en sio n e d e l t ra tta m en to e co n o m ico a ca ra tt ere previdenziale 1. Qualora il Consigliere, già cessato dal mandato, sia rieletto Consigliere provinciale, sia eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, al Consiglio regionale di altra Regione, sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o provinciale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato consiliare, il d i r i t to a ll 'as s e g no vi ta liz io e a l tr at ta me n to eco no m ico a c ar a tter e previdenziale di cui sia in godimento resta sospeso per tutta la durata dell'incarico. 2. L'erogazione dell'assegno vitalizio e del trattamento economico a carattere previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al co mma 1 . Ne l caso d i r iel ez io ne a l Co n si g lio p r o v i nc ial e e conseguentemente a membro del Consiglio regionale, il trattamento economico a carattere previdenziale è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante co n tr ib u ti vo co r r isp o nd e nt e al tr a tta me nto e co no mi co a car at ter e previdenziale sospeso e dei contributi relativi all'ulteriore periodo. Art. 13 Sequestro e pignoramento del trattamento economico a carattere previdenziale 1. Il trattamento economico a carattere previdenziale diretto o di r ever sib ilità è asso gget tab ile a seq uestr o e p igno r a me nto nei li miti stabiliti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile. 18 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 14 Trattamento economico a carattere previdenziale ai superstiti degli eletti nella XV e nelle successive Legislature e aliquote 1. Il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare eletto nella XV e nelle successive Legislature spetta per intero ai familiari, aventi diritto alla reversibilità o, in mancanza di questi, agli eredi. Nella eventualità che no n ci s ia no a v e nt i d ir i tto , i l tr a tta me nto e co no mi co a car at ter e previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso decade a favore del bilancio del Consiglio regionale. 2. In caso di decesso del Consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a una Legislatura, o di un Consigliere cessato d a l mandato titolare del trattamento economico a carattere p r evid enziale, o in atte sa d i co nse guir e i l r eq uisito d i età p er p o ter percepire il trattamento economico a carattere previdenziale, spetta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è v e r i f i c a t o i l d e c e s so , la r e v e r s ib i li t à d e l tr a t t a me n t o ec o n o mi c o a carattere previdenziale di cui all'articolo 7 ai seguenti familiari superstiti che lo richiedano formalmente, allegando la documentazione attestante i presupposti del diritto: a) coniuge superstite, senza che vi siano figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 d ella le g g e 1 0 d ice mb r e 1 9 7 0 , n. 8 9 8 e s ucc es s i ve mo d i f ica zi o ni . Nell'eventualità d i un co ncor so tr a il coniuge divor ziato e il co niuge sup e r s ti te p er l 'a ttr ib uz io ne d e l tr a tta me n to eco no mi co a ca r att er e p r e vid e nzi al e d i r ev er sib il ità , q ue s to o l a q uo t a d e l med e si mo è corrisposto, su istanza del coniuge divorziato e a condizione che lo stesso g o d a d i u n a s s e g n o d i m a n t e n i m e n t o , i n b a s e a l l a p r o n u n c i a d e l Tribunale che determina le quote spettanti; b) coniuge superstite, con figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per cento per ciascun figlio, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente 19 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. diritto, fino alla misura massima del 100 per cento. Ai f i g l i l e g i t t i m i , s o n o e q u i p a r a t i i l e g i t t i m a t i , i n a t u r a l i l e g a l m e n t e riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori ad una misura fissata con Regolamento dall'Ufficio di Presidenza; c) figlio superstite avente diritto, in mancanza di entrambi i genitori: 70 per cento. Quando i figli aventi diritto siano più di uno, il trattamento e c o n o mi c o a c a r a t te r e p r e v i d e n z ia l e d i r e v e r s i b il i t à è e r o g at o n e l l a misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l'importo complessivo è diviso in parti uguali, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto; d) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) ai genitori che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto: 15 per cento per ciascun avente diritto. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1 0 d ice mb r e 1 9 7 0 , n. 8 9 8 e s u cce s si v e m o d i fic az io ni. I n ma nc a nz a d i genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto. 3. Le condizioni per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere; nel caso in cui vengano a cessare, lo stesso trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è revocato. A tale fine p uò es s er e r ic h ie sto ai tito lar i d i tr a tt a me nto eco no mi co a car a tt er e p r e vid e n zi ale d i r ev er sib il ità d i p r e se n t ar e, o g ni d u e a n ni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare i dati richiesti. 4. Il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è sospeso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 13. 20 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 15 Contributo di solidarietà 1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidarietà. 2. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative. Art. 16 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera. 2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per l e n o r me d i a t t u a z i o n e c h e n o n g o d a no d i i n d e n n i t à c o n s i l i ar e , d i indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile d e r i v a n t e d a t a l i i n c a r i c h i i s t i t u z i o n a l i . L ' i n d e n n i t à m e n s i l e l o r d a attribuibile ai componenti ai quali spetta e l'indennità di trasferta sono da stabilire nella misura determinata dal Consiglio provinciale della provincia di provenienza del componente nominato. 21 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 11 luglio 2014, n. 4 Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti Regione Autonoma Trentino-Alto Adige LEGGE REGIONALE del 21 settembre 2012, n. 6 Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 17 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 c o n c e r n e n t e " I n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i i n d e n n i t à e p r e v i d e n z a a i Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, incompatibili con quelle p r e v i s t e d a l l a p r e s e n t e l e g g e , c h e e s a u r i s c o n o i l o r o e f f e t t i a l l a cessazione dei rapporti giuridici precedentemente costituiti. 22 REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 5 Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale Art. 1 Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di carica mensile ragguagliata all'emolumento mensile fisso spettante ai Consiglieri regionali, determinata nelle seguenti misure: a) al Presidente della Giunta regionale il 50 per cento; b) agli Assessori effettivi il 30. per cento; c) agli Assessori supplenti il 20 per cento. Agli Assessori supplenti, ai quali sono delegate dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spesa, compete, per la durata della delega stessa, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi. Qualora un Assessore regionale ricopra contemporaneamente l'incarico di Presidente o Vicepresidente di uno dei Consigli provinciali o di membro di una Giunta provinciale, l'indennità di carica, di cui al presente articolo, viene ridotta del 60 per cento. Art. 2 Ai membri della Giunta regionale che non risiedono nel capoluogo compete il rimborso delle spese sostenute con i mezzi di trasporto in servizio pubblico, od il corrispettivo di cui all'articolo 4, nel caso di uso dell'automezzo privato, per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza. 1 REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 5 Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale Art. 3 Ai membri della Giunta regionale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina singola sui mezzi navali. Spetta inoltre per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedenza per un periodo non inferiore a sette ore, un'indennità di missione nelle seguenti misure: — lire 35.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica; — lire 45.000 per i viaggi all'estero. Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a ventiquattro ore, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà. Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore. Su presentazione di regolare fattura, viene rimborsata la spesa per il pernottamento in albergo. In tale caso le misure dell'indennità di missione sono ridotte di un terzo. Art. 4 Ai membri della Giunta regionale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative norme regolamentari. Art. 5 Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti ai membri della Giunta regionale con decorrenza dalla data della rispettiva elezione e per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche. 2 REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 5 Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale Art. 6 Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1979. Art. 7 Le leggi regionali 20 agosto 1959, n. 16 e 2 gennaio 1963, n. 7 sono abrogate. Art. 8 Ai componenti della Giunta regionale compete, a carico del bilancio regionale, su specifica richiesta dell'interessato e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie funzioni, e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza penale passata in giudicato. La norma di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti della Regione che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause di servizio. Art. 9 Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nella misura annuale di lire 20 milioni, si provvede mediante riduzioni di pari importo delle disponibilità accantonate sul capitolo n. 670 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979. 3 Delib.U.P. Trentino-A.A. 9 aprile 2013, n. 324 Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6. L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, che disciplina il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura" ed in modo particolare l'art. 10 che prevede, tra l'altro, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio maturato; Tenuto conto in particolare delle previsioni del comma 1 del citato art. 10 che prevedono il riconoscimento del valore attuale dell'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e ai Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti, per la parte eccedente la misura del 30,4 per cento, nonché le previsioni del comma 2 che consentono ai consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento la facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno; Preso atto che l'Ufficio di Presidenza deve disciplinare le modalità operative ai sensi dell'art. 10, comma 4 della medesima legge regionale e che in tale contesto sono state valutate le proposte operative di calcolo illustrate all'Ufficio di Presidenza nella seduta del 13.03. u.s. dal consulente dott. Giorgio Demattè; Considerata la priorità di stabilire criteri scientifici per la quantificazione del valore attuale degli assegni vitalizi predetti e ravvisata l'opportunità di indirizzare al prof. Gottfried Tappeiner dell'Università degli Studi di Innsbruck una specifica richiesta con nota della Presidente di data 15.03.2013, volta all'individuazione dei parametri da utilizzare per il calcolo dell'aspettativa di vita del gruppo di persone interessate e del tasso di sconto da applicare per il calcolo dei valori spettanti; Preso atto dello studio inviato con nota dd. 05.04.2013 dal predetto economista, nel quale sono riassunti i principali criteri da adottare per la quantificazione del valore attuale agli aventi diritto, individuando inoltre la necessità di effettuare l'operazione di attualizzazione in termini reali ed i cui contenuti sono stati illustrati dal prof. Gottfried Tappeiner all'Ufficio di Presidenza nella riunione di data 26.03. u.s.; A maggioranza, con una astensione (cons. Seppi) dei voti legalmente espressi, Delibera 1. Di adottare i parametri proposti nello studio del prof. Gottfried Tappeiner, di cui alla nota dd. 05.04.2013, citata nelle premesse, quali criteri scientificamente comprovati da considerare nel calcolo del valore attuale, previsto all'art. 10 commi 1 e 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, mediante individuazione delle singole posizioni da attualizzare agli aventi diritto, tenendo conto: a) della tavola di mortalità IPS55, quale base del calcolo; b) di un incremento del 13,6% dell'aspettativa di vita restante con un scostamento massimo di più quattro anni, considerata la speranza di vita rilevabile a livello regionale nonché le caratteristiche proprie del gruppo dei soggetti in analisi; c) del tasso di sconto dello 0,81% espresso in termini reali. 2. Di incaricare il consulente dott. Giorgio Demattè e l'attuario dott. Stefano Visintin dello Studio Attuariale Visintin & Associati di Trieste di espletare i calcoli relativi alla quantificazione del valore attuale per tutte le posizioni interessate di cui alle premesse, secondo i parametri sopra individuati e tenendo conto che la quantificazione va calcolata a decorrere dalla data del 01/01/2014, prevedendo inoltre che i conteggi dovranno essere certificati dall'attuario. 3. Di rinviare a successivo provvedimento l'adozione delle modalità operative previste dal comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6. 4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Delib.U.P. Trentino-A.A 27 maggio 2013, n. 334 Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario. L'UFFICIO DI PRESIDENZA Viste le proprie deliberazioni: • Delib.G.P. 6 dicembre 2012, n. 297 "Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma TrentinoAlto Adige", modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura""; • Delib.U.P. 17 settembre 2008, n. 674 "Regolamento del fondo di solidarietà e indennità di fine mandato"; • Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 694 "Regolamento del fondo di garanzia"; • Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 695 "Regolamento del fondo indennità"; • Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 696 "Regolamento per gli assegni vitalizi dei Consiglieri"; • Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 697 "Regolamento per la tutela degli aventi diritto in caso di decesso di Consigliere"; • Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 698 "Regolamento per il trattamento indennitario dei Consiglieri"; • Delib.U.P. 24 marzo 2009, n. 64 "Integrazione al regolamento per la tutela degli aventi diritto in caso di decesso di Consigliere: concorso tra coniugi per l'attribuzione dell'assegno vitalizio di reversibilità"; • Delib.U.P. 1° marzo 2010, n. 133 "Autorizzazione alla restituzione della quota integrativa delle Legislature XI, XII, XIII"; • Delib.U.P. 22 marzo 2010, n. 141 "M odifiche inerenti all'articolo 5 e l'articolo 6 del regolamento per la tutela degli aventi diritto in caso di decesso del Consigliere regionale"; • Delib.U.P. 15 febbraio 2011, n. 211 "Criteri per la determinazione del coefficiente di rivalutazione delle contribuzioni dei Consiglieri"; • Delib.U.P. 15 febbraio 2011, n. 212 "Contribuzione quota aggiuntiva dalla XIV Legislatura" che interpreta la norma che assorbe, a partire dalla XIV Legislatura, la contribuzione obbligatoria del 4 per cento, a tutela del coniuge e dei figli, nel contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio, fissato globalmente nella misura del 30 per cento dell'indennità consiliare lorda, esclusa la diaria; • Delib.U.P. 20 febbraio 2013, n. 316 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio inerenti i Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8 e dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura""; • Delib.U.P. 9 aprile 2013, n. 324 "Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6"; • Delib.U.P. 19 dicembre 2003, n. 22 "Convenzione tra il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento per la regolazione dei rapporti relativi all'amministrazione dei contributi e delle quote aggiuntive, nonché all'estensione di altri benefici per i componenti della Giunta provinciale sospesi dalla carica di Consigliere provinciale nella XIII Legislatura", come integrata successivamente con le proprie deliberazioni 31 gennaio 2007, n. 533 "Convenzione tra il Consiglio regionale e la Provincia autonoma di Trento per la regolazione dei rapporti relativi all'erogazione dei trattamenti economici previdenziali per i componenti della Giunta provinciale sospesi dalla carica di consigliere nella XIII Legislatura", 19 dicembre 2008, n. 9 "Assessori della Provincia autonoma di Trento nella XIV Legislatura - nulla osta alla stesura di un ipotesi di convenzione inerente la gestione economica e previdenziale" e 1° marzo 2010, n. 132 "Convenzione tra il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento per la regolazione dei rapporti relativi all'amministrazione dei contributi e delle quote aggiuntive, al pagamento dei trattamenti economici, previdenziali e assistenziali, nonché all'estensione di altri benefici per i componenti della Giunta provinciale sospesi dalla carica di Consigliere provinciale nella XIV Legislatura"; • Tenuto conto, in relazione alle Convenzioni citate, delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 6 del 2012 e in particolare dall'articolo 10 (M isura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni) e preso atto che le specifiche provvidenze in esso previste si estendono anche ai Consiglieri sospesi dalla carica in quanto componenti della Giunta provinciale di Trento i cui requisiti di appartenenza al Consiglio rientrano fra quelli previsti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio; Visti i decreti del Presidente del Consiglio regionale 11 novembre 2003, n. 714 e 19 dicembre 2008, n. 85 che hanno individuato le modalità operative per il recupero sul dovuto del contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio e per la quota aggiuntiva al fine del computo come mandato di periodi di contribuzione mancante; Considerata la necessità di individuare le modalità per il recupero sul dovuto del contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio e per la quota aggiuntiva a tutela del coniuge e dei figli al fine del computo come mandato dei periodi di contribuzione mancante e per il reintroito della contribuzione previdenziale da parte di coloro che hanno esercitato la facoltà di cumulare periodi di mandato per i quali avevano ottenuto la restituzione; Visto il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che attribuisce all'Ufficio di Presidenza la disciplina delle modalità operative per il riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio; Considerato che l'Ufficio di Presidenza concorda di contenere la richiesta di fabbisogno finanziario ritenuta necessaria per l'attività del Consiglio regionale e di utilizzare, anche per la copertura delle spese istituzionali, le risorse finanziarie derivanti dalle disponibilità presunte sugli oneri futuri per gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, conseguenti all'applicazione della legge regionale n. 6 del 2012; A maggioranza di voti legalmente espressi, Delibera 1. Di adottare il seguente "Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario": "Art. 1 (Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario) 1. Gli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 sono pari al 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fissata al 31 gennaio 2005, come rivalutata fino al 31 dicembre 2009 e come incrementata da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto all'assegno stesso. Il valore attuale della quota eccedente la misura del 30,40 per cento dell'assegno vitalizio maturato entro la XIV Legislatura viene calcolato per tutti gli interessati alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto della data di compimento del requisito di età richiesto per conseguire il diritto, dell'avvenuto completamento del versamento della contribuzione previdenziale mancante della Legislatura in corso, anche mediante il recupero sul dovuto, nonché dell'avvenuto reintroito della contribuzione previdenziale da parte di coloro che abbiano esercitato la facoltà di cumulare periodi di mandato per i quali avevano ottenuto la restituzione. La frazione di anno si computa come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. 2. All'atto del calcolo di cui al comma 1 si considera altresì l'istituto della sospensione dell'assegno vitalizio per tutta la durata del mandato, qualora il titolare venga rieletto al Consiglio provinciale o faccia o venga a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo. Inoltre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, si considera altresì l'esclusione dell'erogazione del vitalizio, ai sensi degli articoli 28 (Interdizione dai pubblici uffici) e 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici) del Codice penale, per la durata pari a quella della interdizione stessa, anche nel caso in cui la condanna sia comminata antecedentemente l'erogazione del vitalizio. 3. Il valore attuale spettante all'interessato, decurtato della trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà e della propria imposizione fiscale, viene assegnato con i parametri individuati dall'Ufficio di Presidenza tramite il Fondo di garanzia e corrisposto a tutti i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura, ai Consiglieri cessati dal mandato che alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 erano in attesa di maturare i requisiti previsti e ai Consiglieri cessati dal mandato che alla data stessa erano in godimento di un assegno vitalizio superiore al 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda di cui al comma 1 che abbiano esercitato la facoltà di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura, con la conseguente rideterminazione della percentuale del proprio assegno alla misura del 30,40 per cento, con le seguenti modalità: a) per intero, se i Consiglieri interessati, già beneficiari di assegno vitalizio alla data del 31 dicembre 2013, hanno compiuto 80 anni o se la percentuale residuale eccedente del loro assegno, rispetto alla misura del 30,40 per cento, è inferiore al 7,00 per cento; b) secondo l'allegata Tabella A) per i Consiglieri, già beneficiari di assegno vitalizio alla data del 31 dicembre 2013, che alla data stessa abbiano meno di 80 anni, in relazione al proprio anno di nascita; c) secondo l'allegata Tabella B) per i Consiglieri che maturano i requisiti per l'erogazione dell'assegno vitalizio nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017; d) per coloro che maturano i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2018, suddiviso in cinque rate, di cui, la prima, pari al 20 per cento, liquidata subito e le rimanenti quattro rate esigibili alle medesime scadenze di cui alla Tabella A); e) in caso di decesso, è esigibile per intero dagli aventi diritto ed è calcolato a decorrere dalla data della morte, se precedente al 31 dicembre 2013. 4. Stabilite le linee guida per la certificazione del valore attuale di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza istituisce il Fondo Family e individua il gestore dello strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui al comma 3, tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, e gli importi di cui al comma 6, con conseguente svincolo rispettivamente dal Fondo di garanzia e dal Fondo indennità e conferimento al fondo di nuova costituzione. 5. Il Fondo Family viene affidato a un gestore che, per la durata di dieci anni, salvo proroga, assume la diretta responsabilità delle quote attribuite ai destinatari secondo le modalità individuate al comma 3 e al comma 6. 6. I Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura ai quali spetta la restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario possono, alla fine della XIV Legislatura, optare, anziché per la restituzione di cui sopra, per il conferimento dell'intero importo o di parte di esso, e comunque in misura non inferiore al 50 per cento, nel Fondo Family di cui al comma 4. Le quote attribuite sono esigibili alle stesse scadenze delle quattro rate di cui alla Tabella A). 7. La decurtazione per il contributo di solidarietà di cui al comma 3 costituisce una minor spesa a carico del Fondo di garanzia. Per gli assegni vitalizi e le relative reversibilità di coloro che, a seguito della attualizzazione, hanno anticipato la trattenuta per il contributo di solidarietà non sarà più applicata la decurtazione stessa. Per coloro che non si avvalgono della facoltà di attualizzare l'assegno vitalizio goduto, il contributo di solidarietà viene aumentato dall'attuale 4 per cento al 12 per cento sull'assegno vitalizio al netto dell'imposizione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 8. Per coloro i quali siano subentrati nel corso della XIV Legislatura nel periodo intercorrente fra l'accertamento e la proclamazione di ineleggibilità con sentenza passata in giudicato per non interposto appello del Consigliere interessato è previsto il completamento della contribuzione per l'intera Legislatura, previo il versamento della contribuzione dovuta. 9. L'imponibile fiscale del valore attuale viene sottoposto a tassazione separata a termini degli articoli 17 (Tassazione separata) e 19 (Indennità di fine rapporto) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (TUIR) e successive modifiche, al netto dei contributi non dedotti dal Consigliere. Il computo dei contributi non dedotti per gli ex Consiglieri che hanno in godimento un assegno vitalizio considera la detassazione già applicata all'assegno stesso, a termini dell'articolo 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettera g) del decreto citato. 10. Qualora non siano già stati liquidati, gli importi della contribuzione corrisposta dai Consiglieri di cui al comma 3, nelle Legislature XII, XIII o XIV, a tutela del coniuge e dei figli vengono restituiti quantificati in base ai risultati della specifica gestione fino alla fine della XIV Legislatura, per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio. Coloro che non risultano essere coniugati e che sono senza prole, possono optare per la restituzione dell'intera contribuzione per quota aggiuntiva, determinando la perdita del diritto a un eventuale futuro assegno di reversibilità. 11. Ai Consiglieri sospesi dalla carica in quanto componenti della Giunta provinciale di Trento eletti nella XIII Legislatura e nella XIV Legislatura si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento.". 2. Di aumentare a decorrere dal 1° gennaio 2014 il contributo di solidarietà attuale del 4 per cento per gli assegni vitalizi che non rientrano nelle fattispecie già contemplate al punto 1. della presente delibera e per gli assegni di reversibilità nel modo seguente: a) al 6 per cento, per gli assegni vitalizi inferiori al 30,40 per cento, al netto dell'imposizione fiscale; b) all'8 per cento, per gli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi maturati fino alla misura del 57 per cento e al 12 per cento, per gli assegni di reversibilità riferiti ad assegni di misura superiore, al netto dell'imposizione fiscale. 3. Di svincolare dalle disponibilità del Fondo di garanzia, per gli adempimenti previsti dal Regolamento di cui al punto 1. della presente delibera, le somme necessarie per la copertura delle spese istituzionali e a tal fine: a) di sostituire l'articolo 3 del Regolamento del Fondo di garanzia con il seguente: "Art. 3 (Conferimenti al fondo di garanzia) 1. Tale fondo è costituito e alimentato fino alla fine della XIV Legislatura dai contributi obbligatori previsti a carico dei Consiglieri in carica che abbiano iniziato il proprio mandato prima della XIV Legislatura, fatta eccezione per quelli destinati al fondo di solidarietà, dal contributo di solidarietà calcolato sul valore attuale di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, da trasferimenti a carico del Bilancio del Consiglio regionale e dalle somme contabilizzate nelle gestioni istituite con la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e i relativi eventuali risultati di gestione."; b) di aggiungere al comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento del Fondo di garanzia i seguenti: "1-bis. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al Bilancio del Consiglio regionale e al Fondo Family le somme necessarie per gli adempimenti di cui al Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio. 1-ter. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al Bilancio del Consiglio regionale le disponibilità eccedenti, anche per la copertura delle spese istituzionali.". 4. Di prendere atto che, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di contribuzione previdenziale decorrente dalla X V Legislatura per tutti i Consiglieri eletti, la previsione di cui all'articolo 4-ter, comma 5, lettera c) della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 (trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale) ha esaurito i suoi effetti con l'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e che pertanto, svincolate dalle disponibilità del Fondo indennità le somme necessarie al compimento delle operazioni relative all'opzione per il conferimento del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario nel Fondo Family e quelle necessarie alla restituzione del montante stesso per coloro che non intendono esercitare tale opzione, alla fine della XIV Legislatura il Fondo indennità esaurisce i suoi fini, rendendosi necessario modificare a tal fine il Regolamento del Fondo indennità nel modo seguente: a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Finalità del fondo indennità) 1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura viene restituito il montante delle contribuzioni obbligatorie per il trattamento indennitario, salva l'opzione per il conferimento dell'intero importo o di parte di esso, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, nel Fondo Family. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere le somme necessarie per il compimento delle operazioni relative all'opzione di cui sopra nel Fondo Family e a rimettere al Bilancio del Consiglio regionale quelle necessarie alla restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario per coloro che non intendono esercitare l'opzione di cui sopra. Alla fine della XIV Legislatura il Fondo indennità esaurisce i suoi fini.". b) l'articolo 2 è abrogato. 5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato Tabella A Consiglieri beneficiari 31.12.2013 già Percentuale Rimanente in quattro rate attribuite ai beneficiari al acconto/ prima ed esigibili dal Fondo rata alla fine del alla fine del alla fine del alla fine Anno di nascita 5° anno 6° anno 7° anno dell'8° anno 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 seconda terza rata quarta rata quinta rata rata 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 Tabella B) Maturazione requisito/età l'1.01.2014 e il 31.12.2017 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 fra Percentuale residuale oltre il 30,40 che determina la prima rata 7,60 fino al 26,60 fino al 45,60 Percentuale acconto/prima rata 36,00 34,00 32,00 32,00 30,50 29,00 28,00 27,00 26.00 24,00 23,50 23,00 e le rimanenti quattro rate esigibili alla fine del 5° anno 31.12.2018 seconda rata alla fine del 6° anno alla fine del 7° anno alla fine dell'8° anno 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 terza rata quarta rata quinta rata L.R. Friuli-Venezia Giulia 26-3-2014 n. 3 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali. -------------------------------------------------------------------------------Art. 10 Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi. 1. La rivalutazione annuale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995, non trova applicazione dal 1° gennaio 2014 e fino all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le modalità di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio. L.R. Lazio 28-6-2013 n. 4 Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. -------------------------------------------------------------------------------Articolo 2 Trattamento previdenziale. 1. La Regione, a decorrere dalla X legislatura, introduce a favore dei consiglieri regionali eletti o rieletti un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo, determinato con regolamento interno del Consiglio regionale di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto. 2. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di sessant'anni. 3. La quota di contributo a carico dei soggetti di cui al comma 1 è pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere regionale. 4. Il regolamento di cui al comma 1 determina, tra l'altro: a) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale e la relativa disciplina; b) gli aventi diritto alla pensione di reversibilità e la relativa disciplina; c) il trattamento previdenziale spettante ai consiglieri dichiarati inabili al lavoro. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assessori non componenti del Consiglio regionale. 6. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nell'ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione". 4 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 50 suppl. del 14‐04‐2014 PARTE PRIMA _________________________ Leggi e regolamenti regionali _________________________ LEGGE REGIONALE 9 aprile 2014, n. 17 “Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi”. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1 Contenimento della spesa 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell’ar‐ ticolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), così come modificato dall’articolo 49 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposi‐ zioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013‐2015 della Regione Puglia). 2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), complessivamente superiori a quattor‐ dici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al: a) 6 per cento della parte eccedente il pre‐ detto importo lordo annuo fino all’im‐ porto lordo annuo di venti volte il tratta‐ mento minimo INPS; b) 12 per cento per la parte eccedente l’im‐ porto lordo annuo di venti volte il tratta‐ mento minimo INPS; c) 18 per cento per la parte eccedente l’im‐ porto lordo annuo di trenta volte il tratta‐ mento minimo INPS. Ai sensi del comma 487 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la forma‐ zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‐ Legge di stabilità 2014), i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. 3. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 2, è preso a riferimento l’importo com‐ plessivo lordo dell’assegno vitalizio per l’anno con‐ siderato. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 9 aprile 2014 VENDOLA L.R. S icilia 4-1-2014 n. 1 M isure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica. REGIONE SICILIANA L'ASSEM BLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità. 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad introdurre nell'ordinamento regionale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale della Regione siciliana e dalle relative norme di attuazione, misure in materia di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa relativa ai costi della politica e dell'Amministrazione regionale. Art. 2 Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, si applicano nei limiti dell'importo di 11.100 euro lordi mensili. 2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennità e diaria spettante ai deputati regionali secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita. 3. Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali attribuire un'indennità di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili. 4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Indennità mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. - 1. Al Presidente della Regione è attribuita un'indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. 2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana. 3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.". Art. 3 Gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennità di missione per i componenti del Governo. 1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di assessore regionale, di deputato regionale, non può prevedere, in favore dei medesimi soggetti, la corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati. 2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente "Art. 2 Rimborsi ed indennità - 1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.". Art. 4 Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali. 1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole 'le quote di partecipazione a società, sono inserite le seguenti: "la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICA V o intestazioni fiduciarie;"; b) all'articolo 1 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "2-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo"; c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente punto: "5-bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5."; d) all'articolo 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo."; e) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo.". Art. 5 Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari. 1. In caso di assenza ingiustificata dei deputati alle sedute dell'Aula o delle commissioni parlamentari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo dell'indennità spettante. La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana secondo le norme del proprio Regolamento interno. 2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli Assessori regionali alle sedute dell'Assemblea regionale siciliana o delle commissioni parlamentari, alle quali debbano partecipare in rappresentanza del Governo, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma la Presidenza della Regione adotta i conseguenti provvedimenti. Art. 6 Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento. 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assicura agli stessi: a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il personale, da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nell'importo massimo ottenuto dalla somma tra l'importo di euro cinquemila moltiplicato per il numero dei deputati regionali, e l'importo di euro 0,05 moltiplicato per la popolazione residente nella Regione rilevata in base all'ultimo censimento ufficiale. L'importo complessivo del contributo è ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti; b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi. 2. È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici. Art. 7 Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale. 1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente. Art. 8 Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere. 1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno della Assemblea regionale siciliana. Art. 9 Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari. 1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di modalità di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari, controllo della Corte dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio. 2. A tal fine, nel rispetto dei principi recati dalla citata disciplina, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno, adotta le disposizioni necessarie per consentirne l'applicazione a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013. Art. 10 Soppressione dell'assegno di solidarietà ed istituzione dell'assegno di fine mandato. 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con effetto dall'1 gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati regionali nel rispetto del modello di virtuosità individuato dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012. 2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà prevedere in particolare: a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilità lorda per anno di mandato; b) che l'assegno di fine mandato non possa essere erogato per più di dieci anni di mandato anche non consecutivi, computati a decorrere dal 1° gennaio 2014; c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennità mensile lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento. 3. Con le modalità di cui al comma 1 è disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarietà erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate le modalità e i termini per la liquidazione degli importi maturati. Art. 11 Sistema previdenziale dei deputati regionali. 1. Ai deputati regionali continua ad applicarsi il trattamento previdenziale vigente basato sul sistema contributivo, adottato dall'Assemblea regionale siciliana secondo le disposizioni del Regolamento interno. 2. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del Regolamento interno, disciplina i casi di esclusione o sospensione dall'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione. Art. 12 Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea. 1. Nel rispetto del principio statutario di autonomia, l'Assemblea regionale siciliana concorre al contenimento della spesa adottando, secondo le norme del proprio regolamento, i provvedimenti idonei a: a) realizzare una riduzione, rispetto ai corrispondenti importi del proprio bilancio di previsione per l'anno 2013, della spesa complessiva destinata al proprio funzionamento, al personale ed all'utilizzazione di soggetti esterni che a vario titolo prestino servizio per l'Assemblea regionale siciliana o per i suoi organi, in misura complessiva non inferiore al 10 per cento nel triennio 2014, 2015 e 2016; b) introdurre misure di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione interna, anche mediante la riduzione della pianta organica del personale dipendente, che consentano di realizzare un ulteriore contenimento strutturale del proprio fabbisogno finanziario; c) prevedere adeguati strumenti di controllo interno della spesa attraverso il potenziamento delle procedure interne. Art. 13 Decorrenza. 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. Art. 14 Norma finale. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.