Il sistema dei vitalizi nella legislazione regionale: contributo di

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Ufficio Documentazione
Il sistema dei vitalizi nella legislazione regionale: contributo di solidarietà.
Rideterminazione vitalizi in essere e sistema contributivo.
INDICE
RAS S EGNA S TAMPA (31.7.2014)
Corriere della
Sera
Libero
Regioni, via ai tagli dei vitalizi “ma sarà una misura a tempo”
Padania
Lombardia: tagli ai vitalizi dei consiglieri
pag. 3
Lombardia: la Regione taglia il vitalizio. E gli ex consiglieri si pag. 4
ribellano
pag. 5
PROGETTI D I LEGGE
Pdl Lombardia
Adeguamento del sistema dei vitalizi degli ex-consiglieri di regione pag. 6
23.04.2014 n. 160 Lombardia alla riforma dell'ordinario sistema pensionistico
Pdl Lombardia
Annullamento del beneficio del vitalizio degli ex-consiglieri di pag. 12
23.04.2014 n. 161 regione Lombardia
Pdl Lombardia
Per l’innalzamento del requisito anagrafico previsto per l’accesso al pag. 17
23.07.2014 n. 185 beneficio del vitalizio e per la soppressione della relativa reversibilità
Pdl Lazio
M odifiche alla legge regionale 28 giugno 2014 n. 4 in materia di pag. 20
13.02.2014 n. 133 vitalizi
Pdl Lazio
Nuove norme in tema di riduzione dei costi della politica, abrogazione pag. 30
20.02.2014 n. 136 dei vitalizi, trattamento economico degli assessori esterni, tetto
retributivo e divieto di cumulo
NORMATIVA*
L.R. Trentino
Alto Adige
11.7.2014 n. 4
Testo coordinato con la L.R. 21.9.2012 n. 6 - Interpretazione autentica pag. 40
dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del
Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e
provvedimenti conseguenti
L.R. Trentino
Alto Adige
23.11.1979 n. 5
Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta pag. 62
regionale
Delib.U.P.
Trentino A.A.
9.4.2013 n. 324
Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi
dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
Delib.U.P.
Trentino A.A.
27.5.2013 n. 334
Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni
con le contribuzioni per il trattamento indennitario
pag. 65
pag. 67
pag. 74
L.R. Friuli
Venezia Giulia
26.3.2014 n. 3
L.R. Lazio
28.6.2013 n. 4
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della
Regione, di agenzie regionali e di enti locali - articolo 10
L.R. Puglia
9.4.2014 n. 17
L.R. S icilia
4.1.2014 n. 1
Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi
Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 pag. 75
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica,
nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione - articolo 2
pag. 76
M isure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pag. 77
relativa ai costi della politica
 Sono state riportate le leggi regionali (con i relativi provvedimenti di attuazione) approvate
nell’anno 2014 nonché quelle delle regioni che hanno introdotto il sistema contributivo. Per la
ricognizione completa della legislazione regionale si rinvia al seguente indirizzo:
http://www.parlamentiregionali.it/dbdata/documenti/[4ff6a327f1f3c]regioni_abolizione_vitalizi.pdf
REGIONE LOMBARDIA
CONSIGLIO REGIONALE
X LEGISLATURA
ATTI 5691
PROGETTO DI LEGGE N. 0185
di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Buffagni, Violi, Fiasconaro, Casalino, Nanni, Carcano, Corbetta, Maccabiani, Macchi.
______
“Per l’innalzamento del requisito anagrafico previsto per l’accesso al beneficio del vitalizio e p
er la soppressione della relativa reversibilità”.
_____
PRESENTATO IL 23/07/2014
ASSEGNATO IN DATA :
25/07/2014
ALLA COMMISSIONE
REFERENTE
Altri pareri
I
PROGETTO DI LEGGE
PER L’INNALZAMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PREVISTO PER
L’ACCESSO AL BENEFICIO DEL VITALIZIO E PER LA SOPPRESSIONE
DELLA RELATIVA REVERSIBILITÀ
RELAZIONE
Il presente progetto di Legge propone un innalzamento del requisito anagrafico attualmente in
vigore per accedere al beneficio del vitalizio riservato agli ex-Consiglieri di Regione Lombardia,
equiparando l’età necessaria per percepire la prima erogazione del relativo assegno mensile a
quella prevista per accedere al pensionamento di vecchiaia ordinario dei pubblici dipendenti, in
modo da garantire la coincidenza – oggi come per il futuro – dell’età minima necessaria per l’
accesso a tali erogazioni. L’articolato proposto sopprime inoltre la reversibilità dei vitalizi in
questione.
Art. 1
(innalzamento del requisito d’anzianità per accedere all’assegno
vitalizio e soppressione della sua reversibilità )
1. Dopo il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 è aggiunto il seguente
comma:
“3 bis. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3 e che non hanno
cominciato a percepire assegni vitalizi prima del 31 luglio 2014, il limite di età di cui all’art. 2
comma 1 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e
indennità di fine mandato dei consiglieri) e all’art. 9 comma 2 della legge regionale 13 febbraio 19
83, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è
equiparato a quello previsto per accedere al pensionamento di vecchiaia ordinario dei lavoratori e
delle lavoratrici del pubblico impiego sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a
consuntivo dall’Istat. Non trova altresì applicazione l’art. 10 della l.r. n. 12 del 1983.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LEGGE REGIONALE
del 11 luglio 2014, n. 4
Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LEGGE REGIONALE
del 21 settembre 2012, n. 6
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 1
Trattamento economico e regime previdenziale
A decorrere dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai Consiglieri
membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Ad i ge, p er g ar a nt ir e
il l ib er o s vo l g i me n to d e l ma nd a to , sp et ta il trattamento economico di cui alla
legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e il regime previdenziale previsto per i membri
della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni
seguenti.
Art. 2
Indennità consiliare
1. L’indennità consiliare mensile lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata
annualmente sulla base dell'indice ISTAT, ammonta a euro 9.800,00
(novemilaottocento/00).
2. Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per
la conservazione del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità consiliare di cui al
comma 1.
1
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LEGGE REGIONALE
del 11 luglio 2014, n. 4
Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
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del 21 settembre 2012, n. 6
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 3
Rimborso spese per l'esercizio del mandato
1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato, viene
corrisposta, e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, la somma
mensile netta di euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00), con le
seguenti modalità:
a) in dodici mensilità, forfettariamente, per un importo pari a euro 700,00
(settecento/00), decurtabile per un importo giornaliero di euro 180,00
(centottanta/00), in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio
regionale e dei suoi organi nel corso delle quali si procede a rilevazione delle
presenze, nonché da quelle dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ai
sensi delle rispettive discipline regolamentari. Gli importi derivanti dalle
decurtazioni di cui alla presente lettera riducono gli oneri e sono incamerati a
favore del bilancio del Consiglio regionale;
b) per un importo fino a un massimo dei rimanenti 750,00 euro
(settecentocinquanta/00) mensili per specifiche categorie di spese che devono
essere documentate e che l'Ufficio di Presidenza con proprio Regolamento valuta
ammissibili.
2. Il trattamento di missio ne per la partecipazione alle sedute del
Co nsiglio r egio nale e dei suoi or gani, l'indennità attinente l'uso del
proprio automezzo da parte dei membri dell'Ufficio di Presidenza nella esplicazione
del loro mandato e il trattamento di missione del Presidente, nonché dei
Consiglieri che, debitamente autorizzati, si recano fuori dalla ordinaria residenza
per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente non rientrano
nella previsione di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 è
quello previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle
imposte sui redditi.
2
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Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
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Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 4
Indennità di funzione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza
1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di
funzione costituita da una percentuale dell'indennità consiliare mensile l o r d a
d i c u i a l c o m m a 1 d e l l 'a r t i c o l o 2 e d e l r i m b o r s o s p e s e d i c u i
all'articolo 3, comma 1, lettera a), nelle seguenti misure: Presidente 45 per
cento, Vicepresidenti 22,50 per cento, Segretari questori 11,25 per cento. Le
indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cu mu lab ili co n
ind ennità sp ettanti p er co nte mp o r anee fu nzio ni svo lte negli Uffici di
Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.
Articolo 5
Sospensione degli emolumenti per motivi penali
1. Al Consigliere nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione di
diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come successivamente modificato, è corrisposto un assegno alimentare pari ad un
terzo dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 per il periodo di
durata del provvedimento di sospensione.
2. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza
passata in giudicato, al soggetto sospeso so no corrisposti l'indennità di
funzione di cui all'articolo 4, se dovuta, e un assegno pari alla differenza
tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità consiliare di cui al
comma 1 dell'articolo 2.
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Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Articolo 6
Indennità di fine mandato e Fondo di solidarietà
1. Ai fini previdenziali i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di
solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in una misura percentuale
individuata dall'Ufficio di Presidenza non superiore all'8 per cento
dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, il
Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso
della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine ma n d a t o ,
q u a n t i f i c a t a e s c l u s i v a m e n t e i n b a s e a l la co n t r i b u z i o n e effettuata ed ai
risultati ottenuti dal Fondo di cui al comma 1.
Art i co lo 7
Tra tta men to e co n o m ico a ca ra tt er e p rev id en zia l e p e r i Consiglieri eletti
nella XV e nelle successive Legislature
1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XV Legislatura e nelle
successive Legislature e ai Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare
prima della XV Legislatura e che siano successivamente rieletti spetta, dopo la
cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale il
cui regime fiscale è riconducibile a quello a p p l i c a t o p e r g l i a s s e g n i
v i t a l i z i , co r r i s p o s t o i n d o d i c i me n s i l i t à e rivalutato annualmente sulla base
dell'indice ISTAT, che viene determinato con il sistema contributivo, tenendo conto
di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, mo lt ip l ic a nd o i l mo n ta nt e i nd i vid u al e d e i co nt r ib u ti al mo me n to
d el co n se g u i me n to d el d ir it to a l tr a tt a me n to eco no mi co a car at ter e
previdenziale per i coefficienti di trasformazione individuati per classi di
età, dopo averne verificata la sostenibilità demografica e finanziaria. Le frazioni
di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il
coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.
2 . I l p e r io d o mi n i mo d i co n tr ib uz io ne ai f i n i d ell a l iq uid azio n e d e l
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Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
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trattamento economico a carattere previdenziale di cui al comma 1 è di
una Legislatura e il diritto si consegue al compimento dei sessantacinque an ni
d i età. P er o gni anno d i ma nd ato co nsiliar e o ltr e il q uinto , l 'età
richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento economico a
carattere previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all'età di
sessanta anni.
3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come
anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha
effetti se la d urata è di sei mesi o inferiore. Ai so li fini della maturazione
del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere
corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 4.
4. I Consiglieri sono assoggettati alla contribuzione previdenziale
ob bligato ria p er il tr attamento eco no mico a caratter e p revid enziale,
mediante la trattenuta di una somma pari all'8,80 per cento della base
imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al
comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o
accessoria.
5. Il montante contributivo individuale del trattamento economico a carattere
previdenziale, determinato nella misura complessiva del 33 per cento
dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, è formato dalla
contribuzione previdenziale obbligatoria trattenuta ai sensi del comma 4 e
dalla contribuzione figurativa a carico del Consiglio regionale e si rivaluta
annualmente in base all'indice ISTAT, fino al raggiungimento del diritto al
trattamento economico a carattere previdenziale.
6. Al Consigliere che sostituisce altro Consigliere la cui elezione sia stata annullata, è
attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della Legislatura
compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del
subentro.
7. Per i contributi versati dal Consigliere a decorrere dalla XV Legislatura non è
ammissibile la restituzione, salvo il caso di decesso del Consigliere nel corso del
mandato, prima del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione, per il
quale è prevista la restituzione dei contributi a favore degli aventi diritto, in
base alla disciplina inerente alla successione legittima.
8. Il Consigliere che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, opta, in luogo
d e l l 'i n d e n n i t à c o n s i l i ar e , p e r i l t r a t t a me n t o e co n o mi c o i n g o d i me n t o
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Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
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presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di
essere ammesso alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del ma nd ato
co n s il iar e ai f i ni d el tr att a me n to eco no mico a car a tter e previdenziale.
In tal caso, la trattenuta per la contribuzione previdenziale di cui al comma 4
è effettuata sulle competenze accessorie o integrata a suo carico.
9 . I l C o n s i g l i e r e c h e ab b ia q u a t t r o Le g i s l a t u r e d i ma n d a t o p e r a v er
rivestito la carica di Consigliere regionale o di membro del Parlamento nazionale
o europeo, nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a
membro del Consiglio regionale matura, per le ulteriori successive
Legislature, il trattamento economico a carattere pr ev id e n zia le cal co l ato
esc l u si va me nt e s ul la q u o ta d i co n tr ib u zio ne p r e vid e nz ial e o b b li ga to r i a
a s uo car ico d i c u i a l co m ma 4 , r i v al ut at a annualmente in base all'indice
ISTAT.
Art i co lo 8
As seg n o vi ta l iz io e t ra t t a men to eco n o mi co a ca r a tte re previdenziale
1. Per i Consiglieri rieletti nella XV o nelle successive Legislature che
abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per
i l conseguimento dell'assegno vitalizio, l'ulteriore esercizio del mandato
non produce alcun effetto giuridico ed economico, in ordine alla misura
dell'assegno stesso, rispetto a quanto già maturato fino alla XIV
Legislatura.
2. Dopo la cessazione dal mandato e al compimento dei requisiti di età per
ognuno previsti per il conseguimento del diritto, ai Consiglieri di cui al comma 1
spetta l'assegno vitalizio nella percentuale maturata fino al termine della XIV
Legislatura con i limiti previsti dall'articolo 10, calcolata sulla misura
dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della le g ge 3 1
o tto b r e 1 9 6 5 , n. 1 2 6 1 , f is sa ta a l 3 1 ge n na io 2 0 0 5 , co me rivalutata fino
al 31 dicembre 2009 e come incrementata da un interesse pari alla rivalutazione
annua dell'indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto all'assegno stesso
e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti d all a XV Le gi s la t ur a,
sp e tta il tr a tt a me n to eco no mi co a car a tt er e previdenziale determinato con il
sistema contributivo di cui all'articolo 7.
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Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
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LEGGE REGIONALE
del 21 settembre 2012, n. 6
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 9
T r a t t a m e n t o i n d e n n i t a r i o e t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o a carattere
previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e
successivamente rieletti
1 . Co n s i gl ier i e le tt i p er l a p r i ma vo lt a ne ll a XI V Le gi sl at ur a e
successivamente rieletti il montante delle contribuzioni per il trattamento
indennitario della XIV Legislatura, come rivalutato fino al 31 dicembre 2009
sulla base dell'indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico Fondo
viene restituito con le modalità operative individuate con delibera dell'Ufficio di
Presidenza e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti d alla X V
Le gi sl at ur a, sp et ta il t r att a me n to eco no mico a car a tt er e previdenziale
determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7.
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Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE
REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LEGGE REGIONALE
del 21 settembre 2012, n. 6
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Art . 1 0
Mi su ra d i r if er im en to p e r g l i a s seg n i vi ta l i zi, n o rm e transitorie
relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno
vitalizio e disposizioni comuni
Art. 1
(Interpretazione autentica del termine “valore attuale”di cui all’articolo 10 della legge
regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti)
1 . La mi s u r a d i r i fer i me n to p er gl i a ss e g ni vi ta liz i è l 'i nd e n n it à
parlamentare lorda di cui al comma 2 dell'articolo 8 e l'assegno vitalizio per
1. Il termine “valore attuale” di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 settembre i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mand ato
2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio che so no in attesa d i maturar e i req uisiti pr evisti viene
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente
legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura
medio”.
viene riconosciuto il valore attuale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di 2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio s u p e r i o r e
Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma a l l a mi s u r a d e l 3 0 ,4 0 p e r c e n to è d a t a f a c o l tà , e n t r o u n termine fissato
1, secondo i parametri indicati all’articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il
e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano riconoscimento del valore attuale della quota del loro as se g no v it al izio c he
pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.
ecced e t ale mi s ur a co n l a co n se g ue n te rideterminazione del proprio assegno.
3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, 3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle
che abbiano maturato il requisito di età previsto per l’attribuzione dell’assegno vitalizio e Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del
il diritto alla corresponsione dell’assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che co n i u ge e d e i fi g li ve n go no r es ti t ui ti p er il p er io d o d i ma nd ato
sono deceduti nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge regionale n. 6 corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio come determinato ai commi
del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l’esercizio della facoltà di opzione del 1 e 2.
valore attuale di cui all’articolo 10, comma 2, della medesima legge.
4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative
4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che relative:
non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in
diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio, l’articolo 10, comma 1, della legge considerazione del trattamento tributario;
regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale d e st i nar e
nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 o b b li ga to r i a me n te i n t u t to o i n p ar te gl i i mp o r t i d i c u i a ll a lettera a),
dell’articolo 2 e con le modalità previste dall’articolo 3.
tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo
5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate dal Fondo di garanzia;
nell’articolo 3.
c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà;
d) all'opzione di cui al comma 2.
5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di u n
as se g no v it al iz io p ar i o s up er io r e al 3 0 ,4 0 p er c en to , l 'a s se g no vitalizio
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del 11 luglio 2014, n. 4
Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
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del 21 settembre 2012, n. 6
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
si è verificato il decesso, anche se il Co nsigliere non ha a n co r a
ma t ur a to i r eq ui si ti d i et à p r e vi s ti, è ca lc o lato s ul l 'a m mo nt ar e
corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di
cui al comma 2 dell'articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui
all'articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità
assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene co r r isp o sto u n
tr at ta me n to e co no mi co p er u n a d ur a ta e i n u na mi s u r a determinate
dall'Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al
comma 2, dell'articolo 8.
6. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l'assegno vitalizio di
r e v e r s ib i l i t à d i c u i al c o m ma 5 , n o n c h é i l t r at t a me n t o e c o n o mi c o a
carattere previdenziale diretto di cui all'articolo 7 e il trattamento economico
a carattere previdenziale di reversibilità di cui all'articolo 14, vengono corrisposti in
dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
Art. 2
(Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio)
1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio,
alla data della valutazione, sono i seguenti:
a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta
dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d’Italia nel proprio
indice denominato “Rendistato per fasce di vita residua”, considerando i tassi risultanti
nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti
al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi
prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di
Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all’1,50 per cento;
b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è
ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di ageshifting, suddivisa per sessi.
2. L’adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale
in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale.
3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge
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(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
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viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di
solidarietà.
Art. 3
(Restituzioni e recuperi)
1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell’attribuzione del valore attuale secondo
condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è
fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire
l’intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.
2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.
3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del
Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come
prevista dall’articolo 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family
possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento
dell’assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli
importi a debito.
4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri
interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle
somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le
iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa
nei confronti degli eredi.
5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell’articolo 1 può
avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio
regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull’indennità
consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta
mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di
solidarietà, con conseguente rinuncia all’indennità di fine mandato per il corrispondente
periodo di recupero. Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all’importo da
restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.
6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota
del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4
dell’articolo 1, l’Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo
idonee forme di garanzia
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Art. 4
(Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all’articolo 10, comma 4,
lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del
Fondo Family)
Art 10, comma 4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le
modalità operative relative:
b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale d e st i nar e
o b b li ga to r i a me n te i n t u t to o i n p ar te gl i i mp o r t i d i c u i a ll a lettera a),
tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo
1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla dal Fondo di garanzia;
base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo
altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell’articolo 3.
2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma
1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari
al Consiglio regionale mediante idoneo atto di trasferimento.
3. Dell’atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il
gestore dello strumento finanziario.
4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di
maturare i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio, il cui valore attuale medio
viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del
comma 1 dell’articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del
Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio
regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.
5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo
Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione
conseguenti all’applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:
a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi
Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo,
come definiti dal Regolamento di gestione;
b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei
trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;
c) ridefinizione del quorum deliberativo dell’Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla
consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:
1. le delibere dell’Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto
favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di
Classe B;
2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del
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totale delle Quote di Classe B in circolazione.
Art. 5
(Facoltà di revoca dell’opzione per l’attribuzione del
valore attuale)
1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6
del 2012 hanno facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista
entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui
all’articolo 3 da parte del Consiglio regionale.
2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo
abbiano già fatto, l’intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di
liquidità che di quote del Fondo Family.
3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che
revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri
che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione.
Art. 6
(Rinuncia all’attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV
Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsionedell’assegno vitalizio)
1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno
maturato i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio possono rinunciare al
valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell’intero importo, sia sotto forma
di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall’articolo 5.
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Art. 7
(Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all’attribuzione dello stesso per
i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione
dell’assegno vitalizio)
1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione
dell’assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione
dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi.
2. In alternativa alla previsione di cui al comma 1, ai Consiglieri che sono in attesa di
maturare i requisiti per la corresponsione dell’assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in
caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1 dell’articolo 6, da
esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi.
Art. 8
(Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente
rinuncia all’assegno vitalizio)
1. I Consiglieri di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 che
non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei
contributi trattenuti sull’indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di
garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi
Consiglieri non maturano il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio.
2. L’eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1,
conseguente all’applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura
con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni.
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Art. 9
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente
(Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno
2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6,
incompatibili con quelle previste dalla presente legge.
Art. 10
(Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio
medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti
che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all’Ufficio di Presidenza ed al
Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.
2. L’Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la
normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per
l’applicazione della presente legge.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati
nell’importo di euro 2.250.000,00 per l’esercizio finanziario 2014 e in pari importo per
ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle
restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell’importo netto
di euro 26.650.000,00. Le effettive entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente
articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e
dell’occupazione.
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Art. 12
(Finalità del Fondo regionale per il sostegno
della famiglia e dell’occupazione)
1. In attuazione dell’articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituito nel Bilancio regionale, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e
dell’occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della
famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma.
2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia
ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un’ottica di assoluta
trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della
comunità dell’utilizzo delle risorse stesse.
Art. 13
(Mezzi finanziari)
1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:
a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all’articolo 11;
b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento
finanziario di cui all’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012
assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito
dell’applicazione della presente legge;
c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di
liberalità.
2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione
le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome.
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Art. 14
(Utilizzo del Fondo)
1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e
dell’occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e modalità, anche
diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite
a livello territoriale provinciale.
2. Al fine di verificare e monitorare l’utilizzo delle risorse del Fondo con particolare
riguardo all’osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 12 è costituito e
disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da
personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio
regionale a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Il Comitato deve essere
sentito dalla Giunta regionale in vista dell’individuazione degli interventi da finanziare
con le risorse del Fondo o della determinazione dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1.
3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in
qualità di membro dell’Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in
rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo.
Art. 15
(Clausola d’urgenza)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 11 luglio 2014
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Art . 1 1
Deco r ren za d e l t ra tta me n to eco n o mi co a ca ra tte re previdenziale
1 . G li e f fe tt i eco no m ici d e l t r at ta me n to e co no mi co a car at ter e
previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per
conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia g ià
in p o ssesso d ei r eq uisiti p er l'attr ib uzio ne d el tratta mento e c o n o m i c o a
c a r a t t e r e p r e v i d e n z i a l e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 7 , g l i e f f e t t i economici
decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato
abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello
stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del
mese.
3. Nel caso di cessazione del ma ndato per fine di Legislatura, i
Consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento
economico a carattere previdenziale con decorrenza dal giorno
successivo alla fine della Legislatura stessa.
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Articolo 12
S o sp en sio n e d e l t ra tta m en to e co n o m ico a ca ra tt ere previdenziale
1. Qualora il Consigliere, già cessato dal mandato, sia rieletto
Consigliere provinciale, sia eletto al Parlamento nazionale o al
Parlamento europeo, al Consiglio regionale di altra Regione, sia nominato componente
del Governo nazionale, assessore regionale o provinciale o titolare di incarico
istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano
l'incompatibilità con il mandato consiliare, il d i r i t to a ll 'as s e g no vi ta liz io
e a l tr at ta me n to eco no m ico a c ar a tter e previdenziale di cui sia in godimento
resta sospeso per tutta la durata dell'incarico.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio e del trattamento economico a carattere
previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al co mma 1 . Ne l
caso d i r iel ez io ne a l Co n si g lio p r o v i nc ial e e conseguentemente a
membro del Consiglio regionale, il trattamento economico a carattere
previdenziale è rideterminato sulla base di un montante contributivo
complessivo, costituito dalla somma del montante co n tr ib u ti vo co r r isp o nd e nt e
al tr a tta me nto e co no mi co a car at ter e previdenziale sospeso e dei contributi
relativi all'ulteriore periodo.
Art. 13
Sequestro e pignoramento del trattamento economico a carattere previdenziale
1. Il trattamento economico a carattere previdenziale diretto o di
r ever sib ilità è asso gget tab ile a seq uestr o e p igno r a me nto nei li miti
stabiliti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile.
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Art. 14
Trattamento economico a carattere previdenziale ai superstiti degli eletti
nella XV e nelle successive Legislature e aliquote
1. Il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel
quale si è verificato il decesso del titolare eletto nella XV e nelle successive
Legislature spetta per intero ai familiari, aventi diritto alla reversibilità o, in
mancanza di questi, agli eredi. Nella eventualità che no n ci s ia no a v e nt i
d ir i tto , i l tr a tta me nto e co no mi co a car at ter e previdenziale relativo al mese
nel quale si è verificato il decesso decade a favore del bilancio del Consiglio regionale.
2. In caso di decesso del Consigliere che abbia esercitato il mandato per un
periodo non inferiore a una Legislatura, o di un Consigliere cessato d a l
mandato titolare del trattamento economico a carattere
p r evid enziale, o in atte sa d i co nse guir e i l r eq uisito d i età p er p o ter
percepire il trattamento economico a carattere previdenziale, spetta, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è v e r i f i c a t o i l
d e c e s so , la r e v e r s ib i li t à d e l tr a t t a me n t o ec o n o mi c o a carattere
previdenziale di cui all'articolo 7 ai seguenti familiari superstiti che lo
richiedano formalmente, allegando la documentazione attestante i presupposti del
diritto:
a) coniuge superstite, senza che vi siano figli aventi diritto, a carico del
Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento, finché resta
nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui
addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 d ella le g g e 1 0
d ice mb r e 1 9 7 0 , n. 8 9 8 e s ucc es s i ve mo d i f ica zi o ni . Nell'eventualità d i
un co ncor so tr a il coniuge divor ziato e il co niuge sup e r s ti te p er
l 'a ttr ib uz io ne d e l tr a tta me n to eco no mi co a ca r att er e p r e vid e nzi al e d i
r ev er sib il ità , q ue s to o l a q uo t a d e l med e si mo è corrisposto, su istanza del
coniuge divorziato e a condizione che lo stesso g o d a d i u n a s s e g n o d i
m a n t e n i m e n t o , i n b a s e a l l a p r o n u n c i a d e l Tribunale che determina le
quote spettanti;
b) coniuge superstite, con figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età
inferiore ai ventisei anni: 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per
cento per ciascun figlio, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente
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diritto, fino alla misura massima del 100 per cento. Ai f i g l i l e g i t t i m i ,
s o n o e q u i p a r a t i i l e g i t t i m a t i , i n a t u r a l i l e g a l m e n t e riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo
nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184
e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani
di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non
percepiscano redditi superiori ad una misura fissata con Regolamento dall'Ufficio di
Presidenza;
c) figlio superstite avente diritto, in mancanza di entrambi i genitori: 70 per
cento. Quando i figli aventi diritto siano più di uno, il trattamento e c o n o mi c o a
c a r a t te r e p r e v i d e n z ia l e d i r e v e r s i b il i t à è e r o g at o n e l l a misura dell'80
per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi
l'importo complessivo è diviso in parti uguali, anche in caso di
sopravvenienza di un ulteriore avente diritto;
d) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) ai genitori che
risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto: 15 per cento per ciascun
avente diritto. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1 0 d ice mb r e 1 9 7 0 ,
n. 8 9 8 e s u cce s si v e m o d i fic az io ni. I n ma nc a nz a d i genitori aventi
diritto, ai fratelli e alle sorelle che risultino fiscalmente a carico del
Consigliere deceduto.
3. Le condizioni per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale
di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere; nel
caso in cui vengano a cessare, lo stesso trattamento economico a carattere
previdenziale di reversibilità è revocato. A tale fine p uò es s er e r ic h ie sto ai
tito lar i d i tr a tt a me nto eco no mi co a car a tt er e p r e vid e n zi ale d i
r ev er sib il ità d i p r e se n t ar e, o g ni d u e a n ni, la documentazione atta a
dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare
i dati richiesti.
4. Il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è
sospeso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 13.
20
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LEGGE REGIONALE
del 11 luglio 2014, n. 4
Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LEGGE REGIONALE
del 21 settembre 2012, n. 6
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 15
Contributo di solidarietà
1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità viene effettuata una
trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di
solidarietà.
2. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative.
Art. 16
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del
Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i
provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di
Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della
Camera.
2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando
la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge.
All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità
mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno
alla Commissione paritetica per l e n o r me d i a t t u a z i o n e c h e n o n g o d a no
d i i n d e n n i t à c o n s i l i ar e , d i indennità parlamentare o di assegno vitalizio
o reddito assimilabile d e r i v a n t e d a t a l i i n c a r i c h i i s t i t u z i o n a l i .
L ' i n d e n n i t à m e n s i l e l o r d a attribuibile ai componenti ai quali spetta e
l'indennità di trasferta sono da stabilire nella misura determinata dal Consiglio
provinciale della provincia di provenienza del componente nominato.
21
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LEGGE REGIONALE
del 11 luglio 2014, n. 4
Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
LEGGE REGIONALE
del 21 settembre 2012, n. 6
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 17
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 c o n c e r n e n t e
" I n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i i n d e n n i t à e p r e v i d e n z a a i Consiglieri della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre
2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8,
incompatibili con quelle p r e v i s t e d a l l a p r e s e n t e l e g g e , c h e e s a u r i s c o n o
i l o r o e f f e t t i a l l a cessazione dei rapporti giuridici precedentemente
costituiti.
22
REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 5
Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale
Art. 1
Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di carica mensile
ragguagliata all'emolumento mensile fisso spettante ai Consiglieri regionali, determinata
nelle seguenti misure:
a) al Presidente della Giunta regionale il 50 per cento;
b) agli Assessori effettivi il 30. per cento;
c) agli Assessori supplenti il 20 per cento.
Agli Assessori supplenti, ai quali sono delegate dal Presidente della Giunta regionale,
in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spesa, compete, per la durata
della delega stessa, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi.
Qualora un Assessore regionale ricopra contemporaneamente l'incarico di Presidente
o Vicepresidente di uno dei Consigli provinciali o di membro di una Giunta provinciale,
l'indennità di carica, di cui al presente articolo, viene ridotta del 60 per cento.
Art. 2
Ai membri della Giunta regionale che non risiedono nel capoluogo compete il
rimborso delle spese sostenute con i mezzi di trasporto in servizio pubblico, od il
corrispettivo di cui all'articolo 4, nel caso di uso dell'automezzo privato, per
raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza.
1
REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 5
Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale
Art. 3
Ai membri della Giunta regionale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede,
spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali,
rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i
mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto
o di cabina singola sui mezzi navali.
Spetta inoltre per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedenza
per un periodo non inferiore a sette ore, un'indennità di missione nelle seguenti misure:
— lire 35.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica;
— lire 45.000 per i viaggi all'estero.
Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a ventiquattro
ore, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.
Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede
inferiore a quattro ore.
Su presentazione di regolare fattura, viene rimborsata la spesa per il pernottamento in
albergo. In tale caso le misure dell'indennità di missione sono ridotte di un terzo.
Art. 4
Ai membri della Giunta regionale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio
automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui agli articoli 8 e 9
della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative norme regolamentari.
Art. 5
Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti ai membri
della Giunta regionale con decorrenza dalla data della rispettiva elezione e per tutto il
periodo di effettiva durata nelle singole cariche.
2
REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 5
Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta Regionale
Art. 6
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano con decorrenza dal 1°
maggio 1979.
Art. 7
Le leggi regionali 20 agosto 1959, n. 16 e 2 gennaio 1963, n. 7 sono abrogate.
Art. 8
Ai componenti della Giunta regionale compete, a carico del bilancio regionale, su
specifica richiesta dell'interessato e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi
delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria
difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi
all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie funzioni, e nei quali
siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza penale passata in
giudicato.
La norma di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti della Regione
che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause di servizio.
Art. 9
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
nella misura annuale di lire 20 milioni, si provvede mediante riduzioni di pari importo
delle disponibilità accantonate sul capitolo n. 670 « Fondo a disposizione per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della
spesa per l'anno 1979.
3
Delib.U.P. Trentino-A.A. 9 aprile 2013, n. 324
Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21
settembre 2012, n. 6.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, che disciplina il "Trattamento economico e il
regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura" ed in modo
particolare l'art. 10 che prevede, tra l'altro, norme transitorie relative al riconoscimento del valore
attuale di una quota di assegno vitalizio maturato;
Tenuto conto in particolare delle previsioni del comma 1 del citato art. 10 che prevedono il
riconoscimento del valore attuale dell'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri in carica nella XIV
Legislatura e ai Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti, per la parte
eccedente la misura del 30,4 per cento, nonché le previsioni del comma 2 che consentono ai
consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40
per cento la facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma
irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che
eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno;
Preso atto che l'Ufficio di Presidenza deve disciplinare le modalità operative ai sensi dell'art. 10,
comma 4 della medesima legge regionale e che in tale contesto sono state valutate le proposte
operative di calcolo illustrate all'Ufficio di Presidenza nella seduta del 13.03. u.s. dal consulente
dott. Giorgio Demattè;
Considerata la priorità di stabilire criteri scientifici per la quantificazione del valore attuale degli
assegni vitalizi predetti e ravvisata l'opportunità di indirizzare al prof. Gottfried Tappeiner
dell'Università degli Studi di Innsbruck una specifica richiesta con nota della Presidente di data
15.03.2013, volta all'individuazione dei parametri da utilizzare per il calcolo dell'aspettativa di vita
del gruppo di persone interessate e del tasso di sconto da applicare per il calcolo dei valori spettanti;
Preso atto dello studio inviato con nota dd. 05.04.2013 dal predetto economista, nel quale sono
riassunti i principali criteri da adottare per la quantificazione del valore attuale agli aventi diritto,
individuando inoltre la necessità di effettuare l'operazione di attualizzazione in termini reali ed i cui
contenuti sono stati illustrati dal prof. Gottfried Tappeiner all'Ufficio di Presidenza nella riunione di
data 26.03. u.s.;
A maggioranza, con una astensione (cons. Seppi) dei voti legalmente espressi,
Delibera
1. Di adottare i parametri proposti nello studio del prof. Gottfried Tappeiner, di cui alla nota dd.
05.04.2013, citata nelle premesse, quali criteri scientificamente comprovati da considerare nel
calcolo del valore attuale, previsto all'art. 10 commi 1 e 2 della legge regionale 21 settembre 2012,
n. 6, mediante individuazione delle singole posizioni da attualizzare agli aventi diritto, tenendo
conto:
a) della tavola di mortalità IPS55, quale base del calcolo;
b) di un incremento del 13,6% dell'aspettativa di vita restante con un scostamento massimo di più
quattro anni, considerata la speranza di vita rilevabile a livello regionale nonché le caratteristiche
proprie del gruppo dei soggetti in analisi;
c) del tasso di sconto dello 0,81% espresso in termini reali.
2. Di incaricare il consulente dott. Giorgio Demattè e l'attuario dott. Stefano Visintin dello Studio
Attuariale Visintin & Associati di Trieste di espletare i calcoli relativi alla quantificazione del
valore attuale per tutte le posizioni interessate di cui alle premesse, secondo i parametri sopra
individuati e tenendo conto che la quantificazione va calcolata a decorrere dalla data del
01/01/2014, prevedendo inoltre che i conteggi dovranno essere certificati dall'attuario.
3. Di rinviare a successivo provvedimento l'adozione delle modalità operative previste dal comma 4
dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Delib.U.P. Trentino-A.A 27 maggio 2013, n. 334
Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il
trattamento indennitario.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le proprie deliberazioni:
• Delib.G.P. 6 dicembre 2012, n. 297 "Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n.
2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma TrentinoAlto Adige", modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno
2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n.
8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento
economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura"";
• Delib.U.P. 17 settembre 2008, n. 674 "Regolamento del fondo di solidarietà e indennità di fine
mandato";
• Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 694 "Regolamento del fondo di garanzia";
• Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 695 "Regolamento del fondo indennità";
• Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 696 "Regolamento per gli assegni vitalizi dei Consiglieri";
• Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 697 "Regolamento per la tutela degli aventi diritto in caso di
decesso di Consigliere";
• Delib.U.P. 18 novembre 2008, n. 698 "Regolamento per il trattamento indennitario dei
Consiglieri";
• Delib.U.P. 24 marzo 2009, n. 64 "Integrazione al regolamento per la tutela degli aventi diritto
in caso di decesso di Consigliere: concorso tra coniugi per l'attribuzione dell'assegno vitalizio di
reversibilità";
• Delib.U.P. 1° marzo 2010, n. 133 "Autorizzazione alla restituzione della quota integrativa
delle Legislature XI, XII, XIII";
• Delib.U.P. 22 marzo 2010, n. 141 "M odifiche inerenti all'articolo 5 e l'articolo 6 del
regolamento per la tutela degli aventi diritto in caso di decesso del Consigliere regionale";
• Delib.U.P. 15 febbraio 2011, n. 211 "Criteri per la determinazione del coefficiente di
rivalutazione delle contribuzioni dei Consiglieri";
• Delib.U.P. 15 febbraio 2011, n. 212 "Contribuzione quota aggiuntiva dalla XIV Legislatura"
che interpreta la norma che assorbe, a partire dalla XIV Legislatura, la contribuzione obbligatoria
del 4 per cento, a tutela del coniuge e dei figli, nel contributo obbligatorio per l'assegno vitalizio,
fissato globalmente nella misura del 30 per cento dell'indennità consiliare lorda, esclusa la diaria;
• Delib.U.P. 20 febbraio 2013, n. 316 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio inerenti i
Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente "Interventi in
materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige",
modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4,
dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8 e dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8,
nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento
economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura"";
• Delib.U.P. 9 aprile 2013, n. 324 "Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6";
• Delib.U.P. 19 dicembre 2003, n. 22 "Convenzione tra il Consiglio della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento per la regolazione dei rapporti relativi
all'amministrazione dei contributi e delle quote aggiuntive, nonché all'estensione di altri benefici per
i componenti della Giunta provinciale sospesi dalla carica di Consigliere provinciale nella XIII
Legislatura", come integrata successivamente con le proprie deliberazioni 31 gennaio 2007, n. 533
"Convenzione tra il Consiglio regionale e la Provincia autonoma di Trento per la regolazione dei
rapporti relativi all'erogazione dei trattamenti economici previdenziali per i componenti della
Giunta provinciale sospesi dalla carica di consigliere nella XIII Legislatura", 19 dicembre 2008, n. 9
"Assessori della Provincia autonoma di Trento nella XIV Legislatura - nulla osta alla stesura di un
ipotesi di convenzione inerente la gestione economica e previdenziale" e 1° marzo 2010, n. 132
"Convenzione tra il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia
autonoma di Trento per la regolazione dei rapporti relativi all'amministrazione dei contributi e delle
quote aggiuntive, al pagamento dei trattamenti economici, previdenziali e assistenziali, nonché
all'estensione di altri benefici per i componenti della Giunta provinciale sospesi dalla carica di
Consigliere provinciale nella XIV Legislatura";
• Tenuto conto, in relazione alle Convenzioni citate, delle modifiche introdotte dalla legge
regionale n. 6 del 2012 e in particolare dall'articolo 10 (M isura di riferimento per gli assegni
vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno
vitalizio e disposizioni comuni) e preso atto che le specifiche provvidenze in esso previste si
estendono anche ai Consiglieri sospesi dalla carica in quanto componenti della Giunta provinciale
di Trento i cui requisiti di appartenenza al Consiglio rientrano fra quelli previsti per l'attribuzione
dell'assegno vitalizio;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio regionale 11 novembre 2003, n. 714 e 19 dicembre 2008,
n. 85 che hanno individuato le modalità operative per il recupero sul dovuto del contributo
obbligatorio per l'assegno vitalizio e per la quota aggiuntiva al fine del computo come mandato di
periodi di contribuzione mancante;
Considerata la necessità di individuare le modalità per il recupero sul dovuto del contributo
obbligatorio per l'assegno vitalizio e per la quota aggiuntiva a tutela del coniuge e dei figli al fine
del computo come mandato dei periodi di contribuzione mancante e per il reintroito della
contribuzione previdenziale da parte di coloro che hanno esercitato la facoltà di cumulare periodi di
mandato per i quali avevano ottenuto la restituzione;
Visto il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che attribuisce
all'Ufficio di Presidenza la disciplina delle modalità operative per il riconoscimento del valore
attuale di una quota di assegno vitalizio;
Considerato che l'Ufficio di Presidenza concorda di contenere la richiesta di fabbisogno finanziario
ritenuta necessaria per l'attività del Consiglio regionale e di utilizzare, anche per la copertura delle
spese istituzionali, le risorse finanziarie derivanti dalle disponibilità presunte sugli oneri futuri per
gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, conseguenti all'applicazione della legge regionale n. 6
del 2012;
A maggioranza di voti legalmente espressi,
Delibera
1. Di adottare il seguente "Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una
quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento
indennitario":
"Art. 1
(Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il
trattamento indennitario)
1. Gli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 sono pari al
30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, fissata al 31 gennaio 2005, come rivalutata fino al 31 dicembre 2009 e come incrementata da
un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto
all'assegno stesso. Il valore attuale della quota eccedente la misura del 30,40 per cento dell'assegno
vitalizio maturato entro la XIV Legislatura viene calcolato per tutti gli interessati alla data del 1°
gennaio 2014, tenendo conto della data di compimento del requisito di età richiesto per conseguire
il diritto, dell'avvenuto completamento del versamento della contribuzione previdenziale mancante
della Legislatura in corso, anche mediante il recupero sul dovuto, nonché dell'avvenuto reintroito
della contribuzione previdenziale da parte di coloro che abbiano esercitato la facoltà di cumulare
periodi di mandato per i quali avevano ottenuto la restituzione. La frazione di anno si computa
come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
2. All'atto del calcolo di cui al comma 1 si considera altresì l'istituto della sospensione dell'assegno
vitalizio per tutta la durata del mandato, qualora il titolare venga rieletto al Consiglio provinciale o
faccia o venga a far parte di qualsiasi Consiglio regionale, del Parlamento nazionale o del
Parlamento europeo. Inoltre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, qualora il
titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio sia condannato in via definitiva per uno
dei delitti di cui al Libro II, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice
penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, si considera altresì l'esclusione
dell'erogazione del vitalizio, ai sensi degli articoli 28 (Interdizione dai pubblici uffici) e 29 (Casi nei
quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici) del Codice penale, per la durata pari
a quella della interdizione stessa, anche nel caso in cui la condanna sia comminata
antecedentemente l'erogazione del vitalizio.
3. Il valore attuale spettante all'interessato, decurtato della trattenuta del 10 per cento a titolo di
contributo di solidarietà e della propria imposizione fiscale, viene assegnato con i parametri
individuati dall'Ufficio di Presidenza tramite il Fondo di garanzia e corrisposto a tutti i Consiglieri
in carica nella XIV Legislatura, ai Consiglieri cessati dal mandato che alla data di entrata in vigore
della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 erano in attesa di maturare i requisiti previsti e ai
Consiglieri cessati dal mandato che alla data stessa erano in godimento di un assegno vitalizio
superiore al 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda di cui al comma 1 che abbiano
esercitato la facoltà di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della
quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura, con la conseguente rideterminazione della
percentuale del proprio assegno alla misura del 30,40 per cento, con le seguenti modalità:
a) per intero, se i Consiglieri interessati, già beneficiari di assegno vitalizio alla data del 31
dicembre 2013, hanno compiuto 80 anni o se la percentuale residuale eccedente del loro assegno,
rispetto alla misura del 30,40 per cento, è inferiore al 7,00 per cento;
b) secondo l'allegata Tabella A) per i Consiglieri, già beneficiari di assegno vitalizio alla data
del 31 dicembre 2013, che alla data stessa abbiano meno di 80 anni, in relazione al proprio anno di
nascita;
c) secondo l'allegata Tabella B) per i Consiglieri che maturano i requisiti per l'erogazione
dell'assegno vitalizio nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017;
d) per coloro che maturano i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1°
gennaio 2018, suddiviso in cinque rate, di cui, la prima, pari al 20 per cento, liquidata subito e le
rimanenti quattro rate esigibili alle medesime scadenze di cui alla Tabella A);
e) in caso di decesso, è esigibile per intero dagli aventi diritto ed è calcolato a decorrere dalla
data della morte, se precedente al 31 dicembre 2013.
4. Stabilite le linee guida per la certificazione del valore attuale di cui al comma 1, l'Ufficio di
Presidenza istituisce il Fondo Family e individua il gestore dello strumento finanziario al quale
destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui al comma 3, tenendo conto delle
finalità previdenziali degli stessi, e gli importi di cui al comma 6, con conseguente svincolo
rispettivamente dal Fondo di garanzia e dal Fondo indennità e conferimento al fondo di nuova
costituzione.
5. Il Fondo Family viene affidato a un gestore che, per la durata di dieci anni, salvo proroga, assume
la diretta responsabilità delle quote attribuite ai destinatari secondo le modalità individuate al
comma 3 e al comma 6.
6. I Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura ai quali spetta la restituzione del
montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario possono, alla fine della XIV
Legislatura, optare, anziché per la restituzione di cui sopra, per il conferimento dell'intero importo o
di parte di esso, e comunque in misura non inferiore al 50 per cento, nel Fondo Family di cui al
comma 4. Le quote attribuite sono esigibili alle stesse scadenze delle quattro rate di cui alla Tabella
A).
7. La decurtazione per il contributo di solidarietà di cui al comma 3 costituisce una minor spesa a
carico del Fondo di garanzia. Per gli assegni vitalizi e le relative reversibilità di coloro che, a
seguito della attualizzazione, hanno anticipato la trattenuta per il contributo di solidarietà non sarà
più applicata la decurtazione stessa. Per coloro che non si avvalgono della facoltà di attualizzare
l'assegno vitalizio goduto, il contributo di solidarietà viene aumentato dall'attuale 4 per cento al 12
per cento sull'assegno vitalizio al netto dell'imposizione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
8. Per coloro i quali siano subentrati nel corso della XIV Legislatura nel periodo intercorrente fra
l'accertamento e la proclamazione di ineleggibilità con sentenza passata in giudicato per non
interposto appello del Consigliere interessato è previsto il completamento della contribuzione per
l'intera Legislatura, previo il versamento della contribuzione dovuta.
9. L'imponibile fiscale del valore attuale viene sottoposto a tassazione separata a termini degli
articoli 17 (Tassazione separata) e 19 (Indennità di fine rapporto) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"
(TUIR) e successive modifiche, al netto dei contributi non dedotti dal Consigliere. Il computo dei
contributi non dedotti per gli ex Consiglieri che hanno in godimento un assegno vitalizio considera
la detassazione già applicata all'assegno stesso, a termini dell'articolo 50 (Redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente), comma 1, lettera g) del decreto citato.
10. Qualora non siano già stati liquidati, gli importi della contribuzione corrisposta dai Consiglieri
di cui al comma 3, nelle Legislature XII, XIII o XIV, a tutela del coniuge e dei figli vengono
restituiti quantificati in base ai risultati della specifica gestione fino alla fine della XIV Legislatura,
per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio. Coloro che non
risultano essere coniugati e che sono senza prole, possono optare per la restituzione dell'intera
contribuzione per quota aggiuntiva, determinando la perdita del diritto a un eventuale futuro
assegno di reversibilità.
11. Ai Consiglieri sospesi dalla carica in quanto componenti della Giunta provinciale di Trento
eletti nella XIII Legislatura e nella XIV Legislatura si applicano le disposizioni previste dal presente
Regolamento.".
2. Di aumentare a decorrere dal 1° gennaio 2014 il contributo di solidarietà attuale del 4 per cento
per gli assegni vitalizi che non rientrano nelle fattispecie già contemplate al punto 1. della presente
delibera e per gli assegni di reversibilità nel modo seguente:
a) al 6 per cento, per gli assegni vitalizi inferiori al 30,40 per cento, al netto dell'imposizione
fiscale;
b) all'8 per cento, per gli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi maturati fino alla
misura del 57 per cento e al 12 per cento, per gli assegni di reversibilità riferiti ad assegni di misura
superiore, al netto dell'imposizione fiscale.
3. Di svincolare dalle disponibilità del Fondo di garanzia, per gli adempimenti previsti dal
Regolamento di cui al punto 1. della presente delibera, le somme necessarie per la copertura delle
spese istituzionali e a tal fine:
a) di sostituire l'articolo 3 del Regolamento del Fondo di garanzia con il seguente:
"Art. 3
(Conferimenti al fondo di garanzia)
1. Tale fondo è costituito e alimentato fino alla fine della XIV Legislatura dai contributi obbligatori
previsti a carico dei Consiglieri in carica che abbiano iniziato il proprio mandato prima della XIV
Legislatura, fatta eccezione per quelli destinati al fondo di solidarietà, dal contributo di solidarietà
calcolato sul valore attuale di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, da trasferimenti a
carico del Bilancio del Consiglio regionale e dalle somme contabilizzate nelle gestioni istituite con
la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e i relativi eventuali risultati di gestione.";
b) di aggiungere al comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento del Fondo di garanzia i seguenti:
"1-bis. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al Bilancio del Consiglio regionale e al
Fondo Family le somme necessarie per gli adempimenti di cui al Regolamento concernente la
determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio.
1-ter. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere al Bilancio del Consiglio regionale le
disponibilità eccedenti, anche per la copertura delle spese istituzionali.".
4. Di prendere atto che, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di contribuzione previdenziale
decorrente dalla X V Legislatura per tutti i Consiglieri eletti, la previsione di cui all'articolo 4-ter,
comma 5, lettera c) della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 (trasformazione del montante, al
momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia
erogata dal Consiglio regionale) ha esaurito i suoi effetti con l'entrata in vigore della legge regionale
21 settembre 2012, n. 6 e che pertanto, svincolate dalle disponibilità del Fondo indennità le somme
necessarie al compimento delle operazioni relative all'opzione per il conferimento del montante
delle contribuzioni per il trattamento indennitario nel Fondo Family e quelle necessarie alla
restituzione del montante stesso per coloro che non intendono esercitare tale opzione, alla fine della
XIV Legislatura il Fondo indennità esaurisce i suoi fini, rendendosi necessario modificare a tal fine
il Regolamento del Fondo indennità nel modo seguente:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Finalità del fondo indennità)
1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura viene restituito il montante delle
contribuzioni obbligatorie per il trattamento indennitario, salva l'opzione per il conferimento
dell'intero importo o di parte di esso, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, nel Fondo
Family. L'Ufficio di Presidenza provvede a rimettere le somme necessarie per il compimento delle
operazioni relative all'opzione di cui sopra nel Fondo Family e a rimettere al Bilancio del Consiglio
regionale quelle necessarie alla restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento
indennitario per coloro che non intendono esercitare l'opzione di cui sopra. Alla fine della XIV
Legislatura il Fondo indennità esaurisce i suoi fini.".
b) l'articolo 2 è abrogato.
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Allegato
Tabella A
Consiglieri
beneficiari
31.12.2013
già Percentuale
Rimanente in quattro rate attribuite ai beneficiari
al acconto/ prima ed esigibili dal Fondo
rata
alla fine del alla fine del alla fine del alla
fine
Anno di nascita
5° anno
6° anno
7° anno
dell'8° anno
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
seconda
terza rata quarta rata quinta rata
rata
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
Tabella B)
Maturazione
requisito/età
l'1.01.2014 e il 31.12.2017
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
fra Percentuale residuale oltre il 30,40 che
determina la prima rata
7,60
fino al 26,60
fino al 45,60
Percentuale
acconto/prima rata
36,00
34,00
32,00
32,00
30,50
29,00
28,00
27,00
26.00
24,00
23,50
23,00
e le rimanenti quattro rate esigibili
alla fine del 5° anno
31.12.2018
seconda rata
alla fine del 6° anno alla fine del 7° anno alla fine dell'8° anno
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
terza rata
quarta rata
quinta rata
L.R. Friuli-Venezia Giulia 26-3-2014 n. 3
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti
locali.
-------------------------------------------------------------------------------Art. 10 Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi.
1. La rivalutazione annuale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995, non
trova applicazione dal 1° gennaio 2014 e fino all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le
modalità di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio.
L.R. Lazio 28-6-2013 n. 4
Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi
della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.
-------------------------------------------------------------------------------Articolo 2 Trattamento previdenziale.
1. La Regione, a decorrere dalla X legislatura, introduce a favore dei consiglieri regionali eletti o
rieletti un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo, determinato con
regolamento interno del Consiglio regionale di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto.
2. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato
che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano versato i contributi previdenziali per
almeno cinque anni di mandato. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il
conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di
sessant'anni.
3. La quota di contributo a carico dei soggetti di cui al comma 1 è pari all'8,80 per cento
dell'indennità di carica; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico
del consigliere regionale.
4. Il regolamento di cui al comma 1 determina, tra l'altro:
a) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale e la relativa disciplina;
b) gli aventi diritto alla pensione di reversibilità e la relativa disciplina;
c) il trattamento previdenziale spettante ai consiglieri dichiarati inabili al lavoro.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assessori non componenti del
Consiglio regionale.
6. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2013, nell'ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio
regionale di cui al programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali,
generali e di gestione".
4
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 50 suppl. del 14‐04‐2014
PARTE PRIMA
_________________________
Leggi e regolamenti regionali
_________________________
LEGGE REGIONALE 9 aprile 2014, n. 17
“Contenimento della spesa per l’erogazione degli
assegni vitalizi”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Contenimento della spesa
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge è abrogato il comma 2 dell’ar‐
ticolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.
5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni
diverse), così come modificato dall’articolo 49 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposi‐
zioni per la formazione del bilancio di previsione
2013 e bilancio pluriennale 2013‐2015 della Regione
Puglia).
2.
A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre
anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai
sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8
(Testo unico sulle norme in materia di trattamento
economico e previdenziale dei consiglieri regionali
della Puglia), complessivamente superiori a quattor‐
dici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un
contributo di solidarietà pari al:
a) 6 per cento della parte eccedente il pre‐
detto importo lordo annuo fino all’im‐
porto lordo annuo di venti volte il tratta‐
mento minimo INPS;
b) 12 per cento per la parte eccedente l’im‐
porto lordo annuo di venti volte il tratta‐
mento minimo INPS;
c) 18 per cento per la parte eccedente l’im‐
porto lordo annuo di trenta volte il tratta‐
mento minimo INPS.
Ai sensi del comma 487 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la forma‐
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
‐ Legge di stabilità 2014), i risparmi derivanti dalle
misure di contenimento della spesa adottate sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato.
3.
Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui
al comma 2, è preso a riferimento l’importo com‐
plessivo lordo dell’assegno vitalizio per l’anno con‐
siderato.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 9 aprile 2014
VENDOLA
L.R. S icilia 4-1-2014 n. 1
M isure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.
REGIONE SICILIANA L'ASSEM BLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Finalità.
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad introdurre nell'ordinamento regionale,
secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale della Regione siciliana e dalle relative norme di
attuazione, misure in materia di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa relativa ai
costi della politica e dell'Amministrazione regionale.
Art. 2 Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale.
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, si
applicano nei limiti dell'importo di 11.100 euro lordi mensili.
2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennità e diaria spettante ai deputati regionali
secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.
3. Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana,
secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali
attribuire un'indennità di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700
euro lordi mensili.
4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Indennità mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. - 1. Al
Presidente della Regione è attribuita un'indennità mensile lorda pari al trattamento economico
mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva
per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione
legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico
onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.".
Art. 3 Gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in
organismi. Indennità di missione per i componenti del Governo.
1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle
cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di assessore
regionale, di deputato regionale, non può prevedere, in favore dei medesimi soggetti, la
corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati.
2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente "Art. 2 Rimborsi ed indennità - 1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con
l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono
corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale
siciliana.".
Art. 4 Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali.
1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole 'le quote di partecipazione a società,
sono inserite le seguenti: "la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o
in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICA V o intestazioni
fiduciarie;";
b) all'articolo 1 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "2-bis. Le dichiarazioni di cui al
presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi
pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo";
c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente punto: "5-bis) ai componenti
dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.";
d) all'articolo 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le disposizioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si
applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.";
e) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si
applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti
discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le
modalità di cui al predetto decreto legislativo.".
Art. 5 Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori
parlamentari.
1. In caso di assenza ingiustificata dei deputati alle sedute dell'Aula o delle commissioni
parlamentari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo dell'indennità spettante.
La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze
sono disciplinate dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana secondo le norme del
proprio Regolamento interno.
2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli Assessori regionali alle sedute dell'Assemblea
regionale siciliana o delle commissioni parlamentari, alle quali debbano partecipare in
rappresentanza del Governo, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei
loro confronti la disciplina di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma la Presidenza della
Regione adotta i conseguenti provvedimenti.
Art. 6 Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento.
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea regionale
siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assicura
agli stessi:
a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il personale, da destinare alle spese
organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle
funzioni di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea
regionale siciliana, nell'importo massimo ottenuto dalla somma tra l'importo di euro cinquemila
moltiplicato per il numero dei deputati regionali, e l'importo di euro 0,05 moltiplicato per la
popolazione residente nella Regione rilevata in base all'ultimo censimento ufficiale. L'importo
complessivo del contributo è ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro
componenti;
b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto che sia adeguata e
funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi.
2. È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici.
Art. 7 Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale.
1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a
ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non
superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il
costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione
organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente.
Art. 8 Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere.
1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei
limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa
spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno
della Assemblea regionale siciliana.
Art. 9 Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari.
1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12
dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, in materia di modalità di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei
Gruppi parlamentari, controllo della Corte dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio.
2. A tal fine, nel rispetto dei principi recati dalla citata disciplina, l'Assemblea regionale siciliana,
secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno, adotta le disposizioni necessarie per
consentirne l'applicazione a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013.
Art. 10 Soppressione dell'assegno di solidarietà ed istituzione dell'assegno di fine mandato.
1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con
effetto dall'1 gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati
regionali nel rispetto del modello di virtuosità individuato dalla delibera della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6
dicembre 2012.
2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà prevedere in particolare:
a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilità lorda per anno di
mandato;
b) che l'assegno di fine mandato non possa essere erogato per più di dieci anni di mandato anche
non consecutivi, computati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennità mensile
lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento.
3. Con le modalità di cui al comma 1 è disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione
dell'assegno di solidarietà erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate
le modalità e i termini per la liquidazione degli importi maturati.
Art. 11 Sistema previdenziale dei deputati regionali.
1. Ai deputati regionali continua ad applicarsi il trattamento previdenziale vigente basato sul
sistema contributivo, adottato dall'Assemblea regionale siciliana secondo le disposizioni del
Regolamento interno.
2. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del Regolamento interno, disciplina i
casi di esclusione o sospensione dall'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti
nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per il periodo corrispondente alla durata
dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
Art. 12 Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea.
1. Nel rispetto del principio statutario di autonomia, l'Assemblea regionale siciliana concorre al
contenimento della spesa adottando, secondo le norme del proprio regolamento, i provvedimenti
idonei a:
a) realizzare una riduzione, rispetto ai corrispondenti importi del proprio bilancio di previsione per
l'anno 2013, della spesa complessiva destinata al proprio funzionamento, al personale ed
all'utilizzazione di soggetti esterni che a vario titolo prestino servizio per l'Assemblea regionale
siciliana o per i suoi organi, in misura complessiva non inferiore al 10 per cento nel triennio 2014,
2015 e 2016;
b) introdurre misure di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione interna, anche mediante
la riduzione della pianta organica del personale dipendente, che consentano di realizzare un
ulteriore contenimento strutturale del proprio fabbisogno finanziario;
c) prevedere adeguati strumenti di controllo interno della spesa attraverso il potenziamento delle
procedure interne.
Art. 13 Decorrenza.
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art. 14 Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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