Regolamento Contabilità

COMUNE DI CAORSO
(Provincia di Piacenza)
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Aggiornato in base ai principi del d.lgs. n. 118/2011
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/02/2016
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Indice
TITOLO I - NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 - Servizio economico finanziario
TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 3 - La programmazione e gli strumenti di programmazione
Art. 4 - Relazione di inizio mandato e Linee programmatiche
Art. 5 - Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
Art. 6 - Casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali
Art. 7 - La programmazione degli enti strumentali
Sezione I - Il bilancio di previsione
Art. 8 - Il bilancio di previsione finanziario
Art. 9 - Iscrizione del risultato di amministrazione
Art. 10 - Fondo di riserva
Art. 11 - Fondo di riserva di cassa
Art. 12 - Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) – Entrata
Art. 13 - Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) – Spesa
Art. 14 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
Art. 15 - Altri fondi di accantonamento
Art. 16 - Predisposizione del bilancio di previsione
Art. 17 - Presentazione di emendamenti
Art. 18 - Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati
Sezione II - Il piano esecutivo di gestione
Art. 19 - Piano esecutivo di gestione
Art. 20 - Struttura del piano esecutivo di gestione
Art. 21 - Definizione di centro di responsabilità
Art. 22 - Capitoli e articoli
Art. 23 - Capitoli di entrata
Art. 24 - Capitoli di spesa
Art. 25 - Pareri sul piano esecutivo di gestione
Art. 26 - Adozione del PEG
Art. 27 - Piano degli indicatori
Sezione III - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Art. 28 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Sezione IV - Le variazioni di bilancio
Art. 29 - Variazioni di bilancio
Art. 30 - Variazioni di bilancio di competenza della Giunta
Art. 31 - Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi
Art. 32 - Assestamento generale di bilancio
Art. 33 - Variazioni di bilancio e di PEG: tempistiche
Art. 34 - Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere
TITOLO III - LA GESTIONE
Sezione I - La gestione dell'entrata
Art. 35 - Fasi procedurali di acquisizione delle entrate
Art. 36 - Disciplina dell’accertamento delle entrate
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Art. 37 - Riscossione
Art. 38 - Acquisizione di somme tramite conto corrente postale
Art. 39 - Acquisizione di somme tramite cassa economale o altri agenti di riscossione
Art. 40 - Ordinativi di incasso
Art. 41 - Versamento
Art. 42 - Residui attivi
Art. 43 - Cura dei crediti arretrati
Sezione II - La gestione della spesa
Art. 44 - Fasi procedurali di effettuazione delle spese
Art. 45 - Impegno di spesa
Art. 46 - Prenotazione dell’impegno
Art. 47 - Prenotazione delle spese di investimento
Art. 48 - Validità dell’impegno di spesa
Art. 49 - Impegni di spese non determinabili
Art. 50 - Liquidazione della spesa
Art. 51 - Reimputazione degli impegni non liquidati
Art. 52 - Ordinazione
Art. 53 - Pagamento delle spese
Art. 54 - Residui passivi
Sezione III - Pareri, visti, controlli e segnalazioni
Art. 55 - Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della
Giunta
Art. 56 - Il visto di copertura finanziaria
Art. 57 - Le segnalazioni obbligatorie
TITOLO IV – CONTABILITA’ PATRIMONIALE ED INVENTARI
Art. 58 - Libro degli inventari e classificazione dei beni
Art. 59 - Valutazione dei beni e sistema dei valori
Art. 60 - Tenuta e aggiornamento degli inventari
Art. 61 - Consegnatario dei beni
Art. 62 - Beni mobili non inventariabili
Art. 63 - Carico e scarico dei beni mobili
Art. 64 - Ammortamento
TITOLO V – IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Sezione I - Adempimenti preliminari a carico dei responsabili dei servizi
Art. 65 - Rendiconto contributi straordinari
Art. 66 - Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi
Art. 67 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
Sezione II - Adempimenti relativi agli agenti contabili
Art. 68 - Conti degli agenti contabili
Art. 69 - Resa del conto del tesoriere
Sezione III - Adempimenti preliminari a carico del responsabile servizio finanziari
Art. 70 - Verbale di chiusura
Art. 71 - Atti preliminari al rendiconto di gestione
Sezione IV - Definizione, formazione e approvazione del rendiconto della gestione
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Art. 72 - Finalità del rendiconto
Art. 73 - Formazione e approvazione del rendiconto
Art. 74 - Relazione sulla gestione
Art. 75 - Pubblicazione del rendiconto
Sezione V - I risultati della gestione
Art. 76 - Avanzo o disavanzo di amministrazione
Art. 77 - Conto economico
Art. 78 - Stato patrimoniale
Art. 79 - Stralcio dei crediti inesigibili
TITOLO VI – IL BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 80 - Bilancio consolidato
Art. 81 - Individuazione perimetro di consolidamento
Art. 82 - Redazione e approvazione del bilancio consolidato
Art. 83 - Relazione sulla gestione consolidata
TITOLO VII – DOCUMENTI DI FINE MANDATO
Art. 84 - Bilancio di fine mandato
TITOLO VIII – SERVIZIO DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI
Sezione I – Servizio Economato
Art. 85 Istituzione del servizio economale
Art. 86 Competenze, obblighi, vigilanza e responsabilità
Art. 87 Assunzione e cessazione delle funzioni di economo
Art. 88 Spese economali
Art. 89 Fondo di anticipazione ordinaria di cassa
Art. 90 Effettuazione delle spese economali
Art. 91 Anticipazioni provvisorie
Art. 92 Anticipazioni straordinarie
Art. 93 Rendicontazione delle spese
Sezione II – Riscuotitori Speciali
Art. 94 Riscossione diretta di somme
Art. 95 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
Art. 96 Obblighi dei riscuotitori speciali
TITOLO IX - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 97 - Organo di revisione
Art. 98- Nomina e cessazione dall’incarico
Art. 99 - Revoca dall’ufficio e sostituzione
Art. 100 - Attività di collaborazione con il Consiglio
Art. 101 – Principi informatori dell’attività dell’organo di revisione
Art. 102 - Mezzi per lo svolgimento dei compiti
TITOLO X - IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 103 - Affidamento del servizio di tesoreria
Art. 104 - Attività connesse alla riscossione delle entrate
Art. 105 - Attività connesse al pagamento delle spese
Art. 106 - Contabilità del servizio di Tesoreria
Art. 107 - Gestione di titoli e valori
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Art. 108 - Anticipazioni di cassa
Art. 109 - Verifiche straordinarie di cassa
Art. 110 - Responsabilità del tesoriere
Art. 111 - Notifica delle persone autorizzate alla firma
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 112 - Pubblicità del regolamento
Art. 113 - Rinvio e altre disposizioni
Art. 114 - Riferimenti organizzativi
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TITOLO I - NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento di contabilità è adottato in attuazione dell'art. 7 e dell'art. 152 del d.lgs.
18.08.2000 n. 267 e del d.lgs. 118/2011.
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di
gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione
delle entrate e delle spese dell'ente.
3. Il regolamento di contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con lo Statuto
dell'ente, con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il regolamento sui controlli interni e, in generale, con gli altri
regolamenti dell'ente.
Art. 2 Servizio economico finanziario
1. Il servizio finanziario svolge funzioni di guida, coordinamento e assistenza nella programmazione e nella
gestione dell'attività economica, patrimoniale e finanziaria del Comune ed effettua i relativi controlli.
2. Il servizio finanziario garantisce l'esercizio delle seguenti funzioni, attività e adempimenti:
a) gestione, controlli contabili del bilancio e dei suoi equilibri;
b) rilevazione contabile e dimostrazione dei risultati finanziari ed economico patrimoniali della gestione;
c) assistenza nella programmazione degli investimenti con particolare riguardo all'individuazione delle
fonti di finanziamento;
d) pareri e visti di regolarità contabile, supervisione e coordinamento delle attività di accertamento delle
entrate, impegno, emissione degli ordinativi e liquidazione delle spese;
e) programmazione delle riscossioni e dei pagamenti, gestione della liquidità, anticipazioni di cassa e
rapporti con il servizio di tesoreria e gli altri agenti contabili interni;
f) verifiche degli agenti contabili interni;
g) controllo degli inventari e formazione dello stato patrimoniale;
h) collaborazione con l'organo di revisione economico-finanziaria;
i) controllo di gestione;
l) proposte in materia tributaria;
m) monitoraggio e valutazione dei rapporti finanziari con aziende speciali, istituzioni, consorzi e società
di capitale partecipate dal comune;
n) altre materie assegnate dalla legge o dal presente regolamento.
3. Ulteriori compiti e responsabilità possono essere assegnati dalla Giunta al servizio finanziario.
4. Il responsabile del servizio finanziario è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di
previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il responsabile del servizio finanziario, nell'ambito delle sue competenze, emana circolari interpretative e
attuative al fine di orientare e favorire un'adeguata gestione dei servizi comunali.
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6. Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi del presente regolamento e delle norme in materia di
organizzazione, procede all'assegnazione di responsabilità e deleghe al personale assegnato al proprio
servizio nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e dello sviluppo delle professionalità.
7. In caso di assenza o impedimento il responsabile del servizio finanziario è sostituito dal Segretario
comunale.
TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 3 La programmazione e gli strumenti della programmazione
1. La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.
2. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo, è soggetto titolare della programmazione in
conformità a quanto dispongono il TUEL, il d.lgs. n. 118/2011 e lo Statuto dell’Ente.
3. Partecipano alla programmazione la Giunta, le eventuali commissioni consiliari, il segretario comunale, i
responsabili dei servizi ed altri enti in conformità alle norme contenute nello Statuto dell’Ente e nei
regolamenti.
4. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti:
- dal documento sulle linee programmatiche di mandato relativo alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato amministrativo (art. 46 d.lgs. n. 267/2000);
- dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis d.lgs. n. 149/2011);
- dal Documento unico di programmazione (DUP) – sezione strategica (SES).
5. Gli strumenti della programmazione triennale sono costituiti:
- dal Documento unico di programmazione (DUP) – sezione operativa (SEO);
- dal bilancio di previsione;
- dal piano esecutivo di gestione (PEG);
- dal piano degli indicatori di bilancio;
- dall'assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- dalle variazioni di bilancio;
- dal rendiconto della gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente;
- da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente.
6. Gli strumenti di mandato e di programmazione sono redatti nel rispetto del Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni).
Art. 4 Relazione di inizio mandato e Linee programmatiche
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario collabora a redigere la Relazione di inizio mandato e la sottopone
alla sottoscrizione del Sindaco entro 60 giorni dall’inizio del mandato. La Relazione di inizio mandato viene
trasmessa all’organo di revisione economico-finanziaria e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
2. La relazione deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4-bis del d.lgs. n. 149/2011, tutti gli
elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento,
oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla Iegislazione vigente.
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3. La relazione, oltre ai contenuti richiamati nei commi precedenti, dovrà contenere anche le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolate per
missioni, che rappresentano il primo adempimento programmatorio spettante al Sindaco.
4. Relazione e linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti nello
Statuto.
5. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma nel verbale vengono annotate le posizioni dei
singoli e dei gruppi.
6. I contenuti della Relazione di inizio mandato costituiscono elementi essenziali della Sezione Strategica
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
Art. 5 Documento unico di Programmazione (D.U.P.)
1. Il DUP si collega al documento degli indirizzi generali di governo approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art.
42, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 ed alla Relazione di inizio mandato di cui all’articolo precedente.
2. Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente.
3. E’ predisposto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.
4. Entro il 20 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione scritta ai
capigruppo consiliari, il Documento unico di programmazione per la conseguente deliberazione da adottarsi
entro il 31 luglio.
5. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione ai capigruppo consiliari, la nota di aggiornamento
del Documento unico di programmazione.
6. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato da tutti i responsabili dei servizi che saranno coinvolti nella
realizzazione dei progetti/azioni inclusi nel Dup.
7. Il parere del responsabile del servizio finanziario per tale documento deve evidenziare gli effetti finanziari
complessivi conseguenti alla realizzazione dei progetti/azioni e non necessariamente l'equilibrio di bilancio,
che invece dovrà essere conseguito nella fase di redazione del bilancio di previsione.
Art. 6 Casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali
1. Le previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) costituiscono vincolo di coerenza
decisionale ai fini dei successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio comunale. Le deliberazioni di
rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi
definiti nel DUP, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti.
2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata:
a) dal Segretario comunale, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero
indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è
richiesto alcun parere istruttorio da parte dei responsabili dei servizi;
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b) dal Responsabile del servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, oltre al
merito amministrativo (atti di mero indirizzo), incidono anche sulla discrezionalità operativa del
responsabile del servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità
tecnica;
c) dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante il proprio parere di regolarità contabile finalizzato
ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni
che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spesa o diminuzione di
entrate compensabili con maggiori entrate o minori spese.
3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o contrasto con gli
indirizzi e le finalità dei programmi approvati, sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano
insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa
ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione
del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili.
4. L’inammissibilità, riferibile ad una proposta di deliberazione sottoposta all’esame e discussione
dell’organo deliberante, è dichiarata dal Presidente del Consiglio comunale o dal Sindaco, su proposta del
Segretario comunale e sulla scorta dei pareri istruttori dei responsabili dei servizi.
5. L’improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, non
consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall’organo competente. In tal caso la
proposta di deliberazione potrà essere approvata solo dopo aver provveduto, con apposita e motivata
deliberazione dell’organo competente, alle necessarie modificazioni dei programmi e degli obiettivi ed alle
conseguenti variazioni delle previsioni del DUP e del bilancio.
Art. 7 La programmazione degli enti strumentali
1. All’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione deve essere definita la
programmazione degli enti e degli organismi strumentali specificando gli indirizzi e gli obiettivi facenti parte
del Gruppo Amministrazione Pubblica Locale.
2. Detta programmazione avviene nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.3 del Principio Contabile
applicato alla programmazione di cui all’allegato n. 4.1 del decreto legislativo n. 118/2011. ln particolare,
sulla scorta degli indirizzi contenuti nel D.U.P.:
a) gli enti strumentali in contabilità finanziaria predispongono entro il 31 luglio:
• il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale;
• il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al
d.lgs. n. 118/2011;
• il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema
indicato nell’allegato n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per
missioni, programmi e macro-aggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
• il piano degli indicatori di bilancio (se l‘ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche
definito dall’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
b) gli enti strumentali in contabilità civilistica predispongono entro il 31 luglio:
i. il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le
indicazioni dell‘ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle
attività con la predisposizione di un’apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
ii. il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni
pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, allegano al budget
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il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi,
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo
livello, di cui all’articolo 17, comma 3 del presente decreto;
iii. le eventuali variazioni al budget economico;
iv. il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche
definito dall’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
c) gli Organismi strumentali così come definiti dall’art.11-ter del d.lgs. n. 118/2011 non predispongono
un apposito documento di programmazione ed adeguano la costruzione del bilancio agli indirizzi
strategici ed operativi contenuti nel D.U.P.
Sezione I - Il bilancio di previsione
Art. 8 Il bilancio di previsione finanziario
1. Il Consiglio comunale, annualmente e secondo le tempistiche e il percorso delineato negli articoli
successivi, approva il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e approvati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel D.U.P. è
deliberato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
3. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16 dell‘Allegato n. 1 del d.lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni (principio della competenza finanziaria) e rappresentano le entrate e
le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa
obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze
funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione
finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In
particolare:
a) la previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente
accertare in ciascun esercizio contemplate nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili
generali dell’attendibilità e della congruità;
b) la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della
coerenza, tenendo conto:
- per quelle in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;
- per quelle di competenza, che gli stanziamenti dovranno essere quantificati nella misura necessaria
per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo
ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L’esigibilità di ciascuna
obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui
all‘allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011.
Art. 9 Iscrizione del risultato di amministrazione
1. L’avanzo di amministrazione può essere applicato al bilancio nel rispetto dei vincoli in cui è distinto, ai
sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell’art. 187, comma 3-bis del d.lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione non vincolato non
può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222
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(d.lgs. 267/2000), fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 (d.lgs.
267/2000).
3. Il disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’articolo 186 (d.lgs. 267/2000), è immediatamente
applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.
4. Per la copertura del disavanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per l’anno in corso e per i
due successivi, tutte le entrate, con eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge.
5. Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali possono essere destinate solo alla copertura di
squilibri del bilancio investimenti.
Art. 10 Fondo di riserva
1. Nella parte corrente del bilancio di previsione e precisamente nella Missione "Fondi e Accantonamenti" è
iscritto un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del
totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000,
il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
3. Il fondo di riserva è utilizzato, per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli interventi
di spesa corrente le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi. L’altra metà dello
stanziamento è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporterebbe danni certi all’Ente.
4. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre, con deliberazione della
Giunta.
5. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate al Consiglio entro sessanta giorni
dall’adozione. Per le deliberazioni di Giunta adottate nell'ultimo mese dell’anno, la comunicazione è
effettuata entro la prima seduta dell’anno successivo.
Art. 11 Fondo di riserva di cassa
1. Nel bilancio di previsione, nella Missione “Fondi e Accantonamenti" è iscritto un fondo di riserva di cassa
di importo non inferiore allo 0,20 per cento del totale delle spese inizialmente previste in bilancio.
2. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva di cassa sono effettuati fino al 31 dicembre di ciascun anno
con deliberazione della Giunta.
Art. 12 Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) – Entrata
1. Nella parte entrata, con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti
riguardanti le entrate, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad iscrivere le voci relative al fondo
pluriennale vincolato.
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2. L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari
alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.
Art. 13 Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) – Spesa
1. Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, il Responsabile del Servizio
Finanziario, provvede ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato:
a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi.
In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di
bilancio sulla base del cronoprogramma vigente;
b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di
spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione
agli esercizi successivi. ln tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad
iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma trasmesso dal responsabile del servizio
competente.
2. Nel caso di spese per le quali non sia possibile determinare in fase di costruzione del bilancio l’esigibilità
nel corso dei vari esercizi, o di investimenti privi di cronoprogramma, il Responsabile del Servizio Finanziario
potrà iscrivere, nel primo anno, l’intera somma nel documento di bilancio nel Fondo Pluriennale Vincolato
relativo alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa, e nel PEG nello specifico capitolo di spesa
che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.
Art. 14 Fondo crediti di dubbia esigibilità
1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all’interno del programma "Fondo
crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui
ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile
esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4.2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La determinazione del Fondo è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario che sceglie la modalità
di calcolo nel rispetto del principio di cui all’allegato 4.2. al d.lgs. n. 118/2011.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario, qualora ne ravvisi l’esigenza, può effettuare svalutazioni di
importo maggiore a quelle previste dal punto precedente, dandone adeguata motivazione nella nota
integrativa al bilancio .
4. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica nei termini previsti dal principio si cui all’allegato 4.2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la corretta quantificazione e la congruità del fondo crediti di
dubbia esigibilità complessivamente accantonato sia nel bilancio sia nell’avanzo d’amministrazione. Fino a
quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere negativo sugli atti che prevedono l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Art. 15 Altri fondi di accantonamento
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1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti" all’interno del programma "Altri
fondi", possono essere stanziati specifici accantonamenti relativi ad ulteriori fondi riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.
2. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, il responsabile del Servizio Finanziario
provvede a liberare dal vincolo la corrispondente quota del risultato di amministrazione.
Art. 16 Predisposizione del bilancio di previsione
1. Entro il 5 novembre la Giunta approva lo schema di bilancio di previsione e relativi allegati di cui all'art.
172 del Tuel nonché la nota di aggiornamento del DUP.
2. L’organo di revisione redige e trasmette la propria relazione entro i sette giorni successivi.
3. La Giunta presenta al Consiglio il bilancio e tutti i documenti di cui ai commi precedenti mediante
comunicazione ai capigruppo consiliari e pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’ente entro il 15
novembre.
4. I documenti rimangono depositati presso l’ufficio ragioneria per la relativa consultazione.
Art. 17 Presentazione di emendamenti
1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 7 giorni
prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio.
2. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta
all'organo consiliare entro 4 giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio, emendamenti
allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.
3. Gli emendamenti:
a) dovranno essere presentati nella forma scritta;
b) non potranno determinare squilibri di bilancio.
4. Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere accompagnati da un parere congiunto
dell'organo di revisione, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario da esprimere
entro il giorno precedente l'approvazione in Consiglio del bilancio. Tale parere dovrà esprimersi in ordine
all'ammissibilità o meno dell'emendamento il quale sarà definitivamente approvato in Consiglio nella stessa
seduta di approvazione del bilancio, prima dell’approvazione di quest’ultimo. Si applicano le disposizioni di
cui all’art. 6 del presente regolamento.
5. Non sono ammessi emendamenti presentati in aula nel corso della discussione.
6. Ai sensi dell’art. 174, comma 4 del TUEL il Responsabile del servizio finanziario, dopo l’approvazione del
bilancio, ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 18 Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati
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1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Tuel, la conoscenza
dei contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati, l'ente può disporre forme di consultazione
degli enti e delle forme organizzative e associative della società civile.
2. Il bilancio annuale e i suoi allegati possono altresì essere illustrati in apposite forme di comunicazione a
cura dell'ente e in particolare anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici per assicurarne una migliore e
più facile conoscenza da parte del cittadino.
Sezione II - Il piano esecutivo di gestione
Art. 19 Piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo di gestione, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell’attività
gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politicoamministrative espresse dagli organi di governo e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi
programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell’ente. Esso costituisce il documento che permette di
declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
2. Il piano esecutivo di gestione:
a) è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione;
b) è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione
successivi al primo;
c) ha natura previsionale e finanziaria;
d) ha contenuto programmatico e contabile;
e) può contenere dati di natura extracontabile;
f) ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto
all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute
costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
g) ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
h) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad
esso connesse.
3. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del TUEL e il piano della performance di
cui all’articolo 10 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di
Gestione.
Art. 20 Struttura del piano esecutivo di gestione
1. Per ciascun centro di responsabilità il P.E.G. dovrà individuare:
a) il responsabile;
b) gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del bilancio e del D.U.P.;
c) le linee guida di attuazione degli obiettivi di gestione e appropriati indicatori;
d) il budget per responsabilità di procedimento e/o risultato;
e) le risorse umane e strumentali.
2. Qualora il PEG non contenga le direttive che consentono l’esercizio dei poteri di gestione da parte del
responsabile del servizio, dovrà essere integrato con appositi atti di Giunta.
Art. 21 Definizione di centro di responsabilità
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1. Il centro di responsabilità è un ambito organizzativo e gestionale al cui responsabile sono assegnati
formalmente:
a) obiettivi strategici ed obiettivi operativi/gestionali;
b) dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi;
c) responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni.
Art. 22 Capitoli e articoli
1. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli.
2. I capitoli costituiscono l'unità elementare del piano esecutivo di gestione ai fini della gestione e della
rendicontazione e sono raccordati al quarto livello dei conti finanziario di cui all'articolo 157 del Tuel.
Art. 23 Capitoli di entrata
1. Ciascun capitolo ed eventualmente ciascun articolo di entrata è corredato, oltre che dalle codifiche
propedeutiche alla definizione del bilancio, dall'indicazione di:
a. centro di responsabilità che propone e accerta l'entrata;
b. eventuali vincoli di destinazione.
2. Il responsabile del servizio che propone le previsioni di entrata è responsabile dell'attendibilità delle
somme iscritte nel bilancio e nel piano esecutivo di gestione, deve motivarne adeguatamente la
quantificazione in sede di predisposizione del bilancio e attivarsi per la realizzazione degli introiti durante il
corso della gestione.
3. Il responsabile del servizio che utilizza un'entrata a destinazione vincolata, ne verifica in via preliminare la
disponibilità ed è responsabile del riscontro/rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 24 Capitoli di spesa
1. Ciascun capitolo ed eventualmente ciascun articolo di spesa è corredato, oltre che dalle codifiche
propedeutiche alla definizione del bilancio, dall'indicazione di:
a. centro di responsabilità che propone e impegna la spesa;
b. centro di responsabilità che utilizza la spesa;
c. vincoli di utilizzo e collegamento con entrate vincolate.
2. Il responsabile del servizio che propone le previsioni di spesa è responsabile della attendibilità e della
congruità della richiesta. Qualora il responsabile proponente ritenga necessario un aumento delle
dotazioni, verifica anzitutto la possibilità di reperire le risorse nell'ambito delle sue assegnazioni.
3. Il responsabile del servizio che impegna la spesa è responsabile della gestione del procedimento
amministrativo di assunzione dell'atto di impegno. Nel caso la spesa sia finanziata da specifiche entrate, il
procedimento di spesa dovrà essere coordinato e sincronizzato con il procedimento di entrata.
Art. 25 Pareri sul piano esecutivo di gestione
1. La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredata da:
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a. parere di regolarità tecnica del Segretario comunale che si estende alla coerenza del piano esecutivo di
gestione con i programmi del Documento Unico di Programmazione e alla coerenza tra gli obiettivi
assegnati ai diversi centri di responsabilità;
b. parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.
Art. 26 Adozione del PEG
1. La proposta di Piano Esecutivo di Gestione è assunta a base della formazione degli strumenti di bilancio
ed è redatta insieme con il Documento Unico di Programmazione e il bilancio.
2. Il Segretario comunale avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei servizi, propone all’organo
esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.
3. Entro il termine di venti giorni successivi alla deliberazione del bilancio di previsione annuale la Giunta
comunale adotta il Piano Esecutivo di Gestione che costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e
direttiva nei confronti dei responsabili dei servizi.
4. Nelle more dell'approvazione del bilancio la Giunta può approvare un PEG provvisorio che autorizza i
responsabili dei servizi ad impegnare secondo le regole della gestione provvisoria.
Art. 27 Piano degli indicatori
1. Il Piano degli Indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed
integra i documenti di programmazione.
2. Esso è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla
programmazione di Bilancio, punto n. 11 (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011).
3. Oltre agli indicatori previsti con apposito decreto del Ministero degli Interni, l’ente potrà determinare
ulteriori indicatori di quantità, di efficienza e di efficacia.
Sezione III - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Art. 28 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a
tutte le componenti finanziarie della gestione.
2. L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le
norme contabili vigenti e il presente regolamento, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e
di cassa.
3. Il responsabile del servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei
centri di responsabilità e, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede a:
a. verificare gli equilibri di bilancio anche sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico sulle
società partecipate e a proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio
della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, nonché le misure opportune
per raggiungere l'obiettivo previsto per il rispetto del patto di stabilità;.
b. istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
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c. adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
4. Il Consiglio provvede con apposito atto deliberativo, entro il 31 luglio di ogni anno, a dare atto del
permanere o meno degli equilibri generali di bilancio e ad adottare eventualmente, gli altri provvedimenti
di cui all'art. 193 comma 2, e 194 del Tuel.
Sezione IV - Le variazioni di bilancio
Art. 29 Variazioni di bilancio
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio,
sia in entrata che in spesa, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste:
- dall'art. 175 comma 5-bis del Tuel di competenza dell'organo esecutivo
- dall'art. 175 comma 5-quater di competenza del responsabile del servizio finanziario.
3. L'organo esecutivo può adottare, in via d'urgenza opportunamente motivata, delle variazioni di bilancio
di competenza del Consiglio, salvo ratifica a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 60
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.
Art. 30 Variazioni di bilancio di competenza della Giunta
1. Sono di competenza della Giunta:
1) le variazioni del piano esecutivo di gestione ad eccezione di quelle di cui all'art. 175 comma 5-quater
del Tuel;
2) le variazioni del bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano meramente applicative
delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio relative a:
a. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio, consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
b. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per
il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d. variazioni delle dotazioni di cassa;
e. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del
rendiconto.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente di variazione del bilancio adottate dalla Giunta, sono
comunicate al Consiglio nel corso della prima adunanza utile.
Art. 31 Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio le seguenti
variazioni:
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a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello
stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in
conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente alla
Giunta;
c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e
accantonata del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Art. 32 Assestamento generale di bilancio
1. Mediante la variazione di assestamento generale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e
di uscita compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio ed anche la migliore allocazione delle risorse finanziarie nella prospettiva della realizzazione dei
programmi comunali.
2. La variazione di assestamento generale è sottoposta al Consiglio non appena è possibile delineare con
attendibilità il quadro definitivo del bilancio ed è comunque deliberata entro il 31 luglio di ciascun anno da
parte del Consiglio.
3. Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate dal responsabile del servizio finanziario
sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi e delle indicazioni della Giunta.
Art. 33 Variazioni di bilancio e di PEG: tempistiche
1. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno,
fatte salve le seguenti variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali
sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa;
f) le variazioni di bilancio adottate con determina fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno,
fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste dal comma precedente che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 34 Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere
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1. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando l'apposito prospetto
disciplinato dal d.lgs. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì
trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
TITOLO III - LA GESTIONE
Sezione I - La gestione dell'entrata
Art. 35 Fasi procedurali di acquisizione delle entrate
1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
- l'accertamento
- la riscossione
- il versamento
Art. 36 Disciplina dell’accertamento delle entrate
1. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità
finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente.
2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel responsabile del
servizio al quale l'entrata stessa è affidata con l'approvazione del PEG o con l'operazione di determinazione
dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali di cui al bilancio di previsione e relativi allegati.
3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente, entro 7 (sette) giorni dall'acquisizione e
comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio, trasmette copia della documentazione al servizio
finanziario il quale, a seguito della verifica della regolarità e completezza e della giusta imputazione di
bilancio, provvede all'annotazione nelle scritture contabili di entrata.
4. L’entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene individuata la ragione del
credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l’ammontare del credito, la relativa
scadenza in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato nel bilancio di previsione secondo quanto
riportato dall’art. 179 del Tuel e dal Principio Contabile Applicato alla gestione (punti da 3.1 a 3.26 all. 4/2
del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine
dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.
6. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, avendo funzioni programmatiche, di coordinamento e
indirizzo, non dispongono accertamenti di entrate. Gli accertamenti di entrate, sulla base delle indicazioni e
degli indirizzi delle deliberazioni stesse, sono formalmente assunti con successivi provvedimenti attuativi
dei responsabili dei servizi.
7. Qualora il responsabile di servizio ritenga che le risorse non possano essere accertate in tutto o in parte
nel corso dell'esercizio, ne dà immediata e motivata comunicazione scritta al responsabile del servizio
finanziario.
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8. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento generale delle
entrate dell’ente, non si procederà all'acquisizione di entrate di importo non superiore a 12 euro per
ciascun credito, al netto di eventuali sanzioni ed interessi.
Art. 37 Riscossione
1. La riscossione consiste nell'introito delle somme dovute all'ente.
2. Le entrate dell' ente possono essere riscosse tramite:
a. versamento sul conto bancario o di Tesoreria;
b. versamenti su conto corrente postale;
c. versamenti alla cassa economale o ad altri agenti di riscossione.
Art. 38 Acquisizione di somme tramite conto corrente postale
1. Qualora le particolari caratteristiche di un servizio lo richiedano ed in conformità alla normativa vigente,
può essere autorizzata l'apertura di conti correnti postali.
2. L'apertura e la chiusura dei conti correnti postali sono effettuate a cura del responsabile del servizio
finanziario o suo incaricato.
3. I prelevamenti dai conti correnti postali sono disposti a firma del tesoriere dell'ente e con cadenza
mensile dal servizio finanziario
Art. 39 Acquisizione di somme tramite cassa economale o altri agenti di riscossione
1. Il servizio di cassa interno provvede alla riscossione delle entrate derivanti da introiti per i quali il
responsabile della procedura di entrata, d'intesa con il servizio finanziario, ritenga sussistere la necessità di
immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento presso la tesoreria comunale.
2. Le somme di cui al precedente comma devono essere versate al tesoriere comunale, previa emissione di
apposito ordinativo d'incasso, al massimo con cadenza quindicinale.
3. Gli altri incaricati interni alla riscossione devono versare al tesoriere comunale le somme riscosse, entro i
quindici giorni successivi a quello di acquisizione, salvo che sia altrimenti disposto da altri regolamenti e
trasmettono idonea documentazione al servizio finanziario per l'emissione dell'ordinativo di incasso.
Art. 40 Ordinativi di incasso
1. Tutte le riscossioni devono essere coperte da ordinativi di incasso, anche informatici, emessi dal servizio
finanziario in conformità alle disposizioni vigenti e alla documentazione di cui ai precedenti articoli.
2. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura del servizio finanziario il quale
provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione della distinta contenente l'elenco dettagliato
degli ordinativi trasmessi.
3. La distinta è firmata dal responsabile del servizio finanziario. La trasmissione della stessa al tesoriere può
avvenire anche con modalità telematica.
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4. Gli ordinativi di incasso non estinti al 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la
tesoreria comunale non debbono più essere riscossi e sono restituiti all'ente per l’annullamento e la
successiva emissione nell’esercizio successivo in conto residui.
Art. 41 Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse
nelle casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il tesoriere.
Art. 42 Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica periodicamente e comunque a conclusione del
procedimento di riaccertamento ordinario dei residui che siano mantenute tra i residui attivi ai sensi del
comma 2 dell’art. 189 del TUEL esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi
applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del d.lgs n. 118/2011 e successive modificazioni.
3. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi
crediti non siano stati riscossi e, se del caso, versati ovvero siano estinti per prescrizione o venuti meno per
le ragioni indicate al successivo comma.
4. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi dell'art. 179 del
TUEL e che comunque non rappresentino crediti effettivi dell’Ente.
5. Per l’eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte
insussistenti per la già eseguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, o
perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede a seguito di specifiche comunicazioni del
responsabile del Servizio competente. A tal fine si applica quanto previsto nel Principio Contabile Applicato
alla Gestione di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto n. 9.1.
Art. 43 Cura dei crediti arretrati
1. Dopo la chiusura dell’esercizio e non oltre il termine previsto per l’approvazione del rendiconto, i singoli
responsabili che ne hanno disposto l’accertamento per la parte di rispettiva competenza, devono curarne la
riscossione in tutte le forme consentite dalla legge e verificare le ragioni di eventuali ritardi.
Sezione II - La gestione della spesa
Art. 44 Fasi procedurali di effettuazione delle spese
1. La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
- impegno
- liquidazione
- ordinazione
- pagamento
Art. 45 Impegno di spesa
1. Gli atti che dispongono impegni di spesa individuano:
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a) il soggetto creditore;
b) l'ammontare della spesa;
c) la ragione della spesa;
d) il riferimento al pertinente stanziamento previsto nel piano esecutivo di gestione;
e) la scadenza dell'obbligazione;
f) la prenotazione di spesa se esistente.
2. L'impegno è assunto mediante determinazioni sottoscritte dai responsabili dei servizi a cui sono state
assegnate le risorse finanziarie nel Piano esecutivo di gestione.
3. Le determinazioni dovranno contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la
corrispondenza con lo stanziamento finanziario assegnato nel Piano esecutivo di gestione.
4. Gli atti che prevedono impegno di spesa sono trasmessi non appena sottoscritti al servizio finanziario e il
responsabile del servizio finanziario provvederà all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
5. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, avendo funzioni programmatiche, di coordinamento e
indirizzo, di norma non dispongono impegni. Gli impegni, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi delle
deliberazioni stesse, sono formalmente assunti con successivi provvedimenti attuativi dei responsabili dei
servizi.
6. Le spese per stipendi, assegni, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, canoni, livelli, rate di
ammortamento prestiti e quelle dovute nell'esercizio in base a contratti assunti in esercizi precedenti o a
disposizioni di legge entrate in vigore nei medesimi esercizi, vengono impegnate con l'approvazione del
bilancio e successive variazioni. All'impegno di spesa provvede d'ufficio il responsabile del servizio
finanziario, previa determinazione dell'importo da parte del competente responsabile del procedimento di
spesa.
Art. 46 Prenotazione dell’impegno
1. La prenotazione della spesa ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio, sugli stanziamenti di bilancio
e nel limite della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure
indispensabili per l’effettuazione delle spese programmate. Può intendersi come prenotazione la previsione
di spesa su specifiche determinazioni di competenza della CUC (Centrale Unica di Committenza).
2. La prenotazione dell’impegno è adottata con provvedimento dei responsabili dei servizi ai quali sono
stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. II provvedimento deve contenere
l’indicazione delle finalità che si intendono perseguire, l’ammontare della spesa con la relativa imputazione
a carico della competenza del bilancio annuale. Qualora il provvedimento costituisca il presupposto
giuridico-amministrativo per la stipulazione dei contratti, la relativa "determinazione a contrattare" deve
contenere le indicazioni previste dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I provvedimenti di prenotazione dell’impegno, debitamente datati e sottoscritti, sono trasmessi
immediatamente al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile
entro il quinto giorno successivo al ricevimento, e per le conseguenti registrazioni contabili. In tale sede il
Responsabile del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia
della copertura finanziaria dell’impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di
perfezionamento dell’obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell’esercizio.
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4. Gli impegni “prenotati" ai quali, entro il termine dell’esercizio non hanno fatto seguito obbligazioni
giuridicamente perfezionate e scadute, sono riconosciuti decaduti a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario e dallo stesso contabilizzati quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui
erano riferiti.
5. Salvo il caso di motivata urgenza, non è consentito adottare prenotazioni di spese oltre il termine del 15
dicembre di ciascun anno.
Art. 47 Prenotazione delle spese d’investimento
1. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata
formalmente indetta, concorrono, ai sensi del comma 3 dell’art.183 del Tuel alla determinazione del fondo
pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione.
2. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno il Responsabile del Servizio Finanziario,
senza ulteriori atti, provvede a rettificare l’impegno prenotato iscrivendo il suddette importo nel Fondo
Pluriennale Vincolato - parte spesa.
3. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo il Responsabile del Servizio
Finanziario, con proprio provvedimento, provvede a ridurre il fondo pluriennale di pari importo e a far
confluire le economie di bilancio nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione
dell’intervento in conto capitale.
Art. 48 Validità dell’impegno di spesa
1. L'impegno relativo a spese correnti e in conto capitale si considera validamente assunto nel bilancio di
previsione con il perfezionamento, entro il termine dell'esercizio, dell'obbligazione giuridica fra l'ente e i
terzi.
2. L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e se l'obbligazione è esigibile e
non pagata entro il termine dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
• sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni
pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con
riferimento agli esercizi successivi al primo;
• sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relativi a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate
di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
4. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
Art. 49 Impegni di spese non determinabili
1. Le spese per prestazioni professionali di patrocinio o consulenza legale o comunque riferite ad oneri non
esattamente determinabili al momento dell'impegno, devono essere impegnate nel loro ammontare
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presunto con i relativi atti di affidamento e devono essere precedute dalla quantificazione degli oneri o
tariffe a carico dell'ente.
2. È fatto obbligo ai responsabili dei servizi di acquisire e segnalare al servizio finanziario entro il termine di
assestamento del bilancio, la nota delle spese e competenze maturate o maturabili nell'esercizio al fine di
adeguare i relativi impegni di spesa.
Art. 50 Liquidazione della spesa
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione,
sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore, della somma certa e
liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione avviene attraverso le seguenti due fasi:
- LIQUIDAZIONE TECNICA: consiste nell'accertamento da parte del responsabile del servizio proponente,
che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le
condizioni contrattuali, i requisiti merceologici e tipologici concordati.
- LIQUIDAZIONE CONTABILE: consiste nella verifica da parte del responsabile del servizio finanziario che
la spesa sia stata preventivamente impegnata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno
e sia tuttora disponibile, che i conteggi esposti siano esatti, che la fattura o altro Titolo di spesa sia
regolare dal punto di vista contabile e fiscale.
3. Tutte le fatture, previa registrazione al protocollo generale del Comune, affluiscono al servizio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa per l'emissione dell'atto di liquidazione.
4. Il provvedimento di liquidazione tecnica datato e sottoscritto dal responsabile del servizio proponente,
con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso almeno 7 giorni prima
rispetto alla scadenza del pagamento al responsabile del servizio finanziario che, effettuati i controlli ed i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
5. Le fatture ricevute che non trovano riscontro in regolari atti di impegno o in contratti in precedenza
approvati nelle forme di rito ovvero non siano rispondenti all’ordine effettuato, devono essere respinte
entro 7 giorni dalla ricezione.
6. Alla liquidazione di spese fisse, quali stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente,
indennità di carica agli amministratori, canoni di locazione, premi assicurativi e rate di ammortamento di
mutui passivi, provvede direttamente il responsabile del servizio finanziario.
7. Quando la liquidazione è relativa all'acquisto di beni durevoli o comunque soggetti ad essere inventariati,
nell'ambito del provvedimento di liquidazione dovranno essere trascritti gli estremi di registrazione nei
corrispondenti registri di inventario.
8. La liquidazione è l’unico atto necessario quale autorizzazione all’emissione del mandato di pagamento.
Art. 51 Reimputazione degli impegni non liquidati
1. Alla fine dell’esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso di
gestione sono annullati e reimputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile.
2. La reimputazione degli impegni è effettuata con provvedimento amministrativo della giunta entro i
termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente incrementando, di pari
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importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione
del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
Art. 52 Ordinazione
1. Sulla base degli atti/visti di liquidazione di cui ai precedenti articoli e previa verifica della completezza e
regolarità della documentazione a corredo degli stessi il servizio finanziario provvede all'ordinazione dei
pagamenti dando l'ordine di corrispondere al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato
di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul tesoriere e
contenente tutti gli elementi previsti dall'ordinamento.
2. L'ordinazione è effettuata osservando la scadenza delle fatture, salvo casi di particolare urgenza, di
limitata disponibilità di cassa o di esecuzione forzata.
3. Nel caso di momentanea carenza di fondi in cassa, la priorità nell'emissione dei mandati è la seguente:
- stipendi al personale e oneri riflessi
- imposte e tasse;
- rate di ammortamento mutui;
- obbligazioni pecuniarie il cui mancato pagamento comporti penalità compresa la fornitura di beni e le
prestazioni di servizi secondo l'intensità dell'interesse pubblico al mantenimento.
4. All'interno dell'ultima classe la priorità effettiva dei pagamenti è determinata concordandola fra i
responsabili di servizio.
5. La sottoscrizione dei mandati avviene a cura del Responsabile del servizio finanziario che procede al
controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 185 del Tuel. Lo stesso provvede altresì alla contabilizzazione dei
mandati e all'inoltro al tesoriere.
6. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è
restituito firmato per ricevuta. Sono ammesse equivalenti procedure informatiche.
7. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento ad esclusione di quelli riguardanti
il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle rate di ammortamento di
mutui o di pagamenti indifferibili, il cui ritardo possa cagionare danno all'ente, aventi scadenza successiva a
tale data.
Art. 53 Pagamento delle spese
1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con
l'estinzione, da parte del tesoriere dell'obbligazione verso il creditore.
2. I mandati di pagamento possono essere estinti:
- con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed
eredi. Tali pagamenti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status del quietanzante;
- con compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi da emettersi a carico dei beneficiari dei
titoli stessi o del Comune medesimo quale movimento interno, per ritenute a qualsiasi Titolo da
effettuarsi sui pagamenti;
- con versamento su conto corrente bancario o postale intestati ai beneficiari. In questi casi costituiscono
quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul Titolo
di spesa, da parte della Tesoreria, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento
indicata sul Titolo medesimo;
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- mediante utilizzo di sistemi elettronici interbancari, R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto);
3. Il pagamento di qualsiasi spesa deve comunque avvenire esclusivamente tramite il tesoriere. È ammesso
il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dall’articolo 88 del
presente regolamento.
4. Il tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni e di ogni altra somma previa disposizione scritta
da parte del responsabile del servizio finanziario. Il servizio finanziario entro il termine stabilito nella
convenzione per il servizio di tesoreria, provvede ad emettere il mandato di regolarizzazione dandone
comunicazione al servizio competente.
Art. 54 Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica periodicamente e comunque a conclusione del
procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano conservati tra i residui passivi
esclusivamente le spese impegnate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale
debitore della correlativa spesa, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.
3. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, entro il termine
dell’esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi
le spese impegnate, non liquidate o non liquidabili nel corso dell'esercizio.
4. Si applica quanto indicato all’art. 228, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.
5. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine. A
tal fine il Responsabile del Servizio Finanziario può rifiutare di apporre il visto di copertura finanziaria su sub
impegni o sulla liquidazione qualora riscontri un diverso utilizzo delle suddette somme.
Sezione III - Pareri, visti, controlli e segnalazioni
Art. 55 Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della
Giunta
1. Il parere di regolarità contabile rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto il controllo
preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147/bis del d.lgs. n. 267/2000. L'attività istruttoria
per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e
della Giunta è svolta dal servizio finanziario.
2. E’ sottoposta al parere di regolarità contabile qualsiasi proposta di deliberazione che disponga
l’assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi o che, comunque, comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. Il parere è espresso dal responsabile del
servizio finanziario sulla base dell'attività istruttoria svolta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della
proposta di deliberazione.
3. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare:
a) la regolarità della documentazione sotto l’aspetto contabile;
b) l’osservanza delle norme fiscali;
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c) la corretta indicazione dell'entrata e/o della spesa;
d) la corretta gestione del patrimonio;
e) il rispetto dei principi generali dettati dall'ordinamento in materia contabile e finanziaria degli enti
locali;
f) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
g) il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti e la verifica della
sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente.
4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il
rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il responsabile che ha
apposto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, 1 comma del d.lgs. n. 267/2000.
5. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il
parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono, nei termini di cui
al precedente comma, oggetto di approfondimento tra il responsabile del servizio finanziario e il
responsabile del servizio proponente, ai fini della definizione di idonee soluzioni. Nel caso non risulti
possibile conseguire tale esito, le proposte saranno inviate, con motivazione ed entro il termine di giorni 5
(cinque), dal responsabile del servizio finanziario al responsabile del servizio proponente.
6. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto ed inserito nell'atto in corso di
formazione o può essere rilasciato e sottoscritto anche tramite procedure informatizzate.
7 Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve
essere motivato.
8. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il
provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
9. I provvedimenti di indirizzo politico e che comunque non hanno conseguenze sul bilancio e sul
patrimonio, non sono soggetti al parere di regolarità contabile. In tal caso nella proposta di deliberazione è
attestata la non necessità di tale parere.
Art. 56 Il visto di copertura finanziaria
1. E’ sottoposta a visto attestante la copertura finanziaria qualsiasi determinazione dei responsabili dei
servizi che determini riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente. Il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all’art. 153, comma 5 del
d.lgs. n. 267/2000 è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, entro cinque giorni dal loro ricevimento,
e deve riguardare:
a) l’esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull’unità di
bilancio e di P.E.G. individuato nell’atto di impegno;
b) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale;
c) la competenza del responsabile del servizio proponente;
d) l’osservanza delle norme fiscali.
2. Nel caso di spesa finanziata dall’avanzo di amministrazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini
del rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione
dell’avanzo medesimo.
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3. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti
riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il responsabile che ha sottoscritto la
determinazione d’impegno di spesa.
4. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura
finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono reinviate,
entro 5 (cinque) giorni, con motivazione, al servizio proponente.
5. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio,
il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria
con le modalità di cui al successivo articolo.
6. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell’atto in corso di
formazione o può essere rilasciato e sottoscritto anche tramite procedure informatizzate.
Art. 57 Le segnalazioni obbligatorie
1. Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi
di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e a presentare le proprie valutazioni in merito.
2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la
gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si
evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che,
se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di
amministrazione.
3. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al
Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento.
4. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura
finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario contestualmente comunica ai soggetti di cui al
comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura
finanziaria. Il responsabile del servizio finanziario, in tali situazioni, può sospendere l'effetto delle
attestazioni già rilasciate a cui non corrisponde ancora il perfezionamento di obbligazioni giuridiche.
5. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con
l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l’hanno determinata. Il parere relativo
alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui mancato intervento
arrechi danno patrimoniale all'ente.
TITOLO IV - CONTABILITA’ PATRIMONIALE ED INVENTARI
Art. 58 Libro degli inventari e classificazione dei beni
1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente, alla fine di ogni esercizio finanziario, il
"Conto del patrimonio" mediante la rilevazione della situazione patrimoniale dell’ente e delle variazioni
verificatesi negli elementi attivi e passivi, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra
causa.
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2. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l’inventario dei beni comunali che, consentendo
la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di
controllo e di gestione del patrimonio comunale.
3. Ai fini della formazione dell’inventario, i beni comunali sono classificati in relazione ai differenziati regimi
giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati.
4. La classificazione dei beni deve tener conto che:
a) appartengono al demanio comunale i beni destinati all’uso pubblico per natura, quali strade e relative
pertinenze (case cantoniere, aree di servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi,
gallerie, scarpate, etc.), piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri, mercati, fontane,
fognature, fossi, canali e laghi artificiali, edifici monumentali e di interesse storico, archeologico e
artistico, chiese, raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle biblioteche, diritti demaniali su beni
altrui e tutto ciò che risulta assoggettato al regime pubblicistico tipico dei beni demaniali;
b) appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi,
quali palazzo comunale, scuole, boschi, cave, torbiere, acque minerali e termali, edifici e terreni
destinati a servizi resi dal Comune, teatri, macelli, aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei
servizi degli insediamenti produttivi e dell’edilizia residenziale pubblica, beni mobili di uso pubblico
(mobili, arredi, attrezzature e macchine d’ufficio, automezzi e motomezzi, libri e raccolte di leggi e
decreti, statue, quadri, ecc.);
c) appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune, quali terreni,
fabbricati, edifici ed altri beni non direttamente destinati all’uso pubblico, aree lottizzate
abusivamente ed acquisite, beni mobili del patrimonio disponibile, diritti, azioni, obbligazioni e
partecipazioni.
5. L’inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a cura del responsabile del
servizio di competenza, con attribuzione del valore secondo i criteri di cui al successivo articolo 59 e sulla
base del provvedimento di liquidazione della relativa fattura emessa dal fornitore. Nel caso di liquidazione
di spesa relative a stati di avanzamento dei lavori e fino alla liquidazione dello stato finale dei lavori, gli
importi liquidati sono registrati in inventario alla voce "Opere in costruzione” e ribaltati nel conto del
patrimonio alla voce "lII.3 -· Immobilizzazioni in corso ed acconti” dell’attivo, non soggetta ad
ammortamento.
6. l beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico devono essere descritti in un
separato inventario, con le informazioni atte ad identificarli anche mediante documentazione fotografica.
7. Gli eventuali beni di terzi in consegna (in deposito, uso, comodato, leasing, etc.) presso l'ente sono
inseriti in apposito elenco evidenziando il soggetto proprietario, il consegnatario e le previste modalità di
utilizzo.
8. L'eventuale consegna di beni comunali a terzi (in deposito, uso, comodato, etc.) dovrà essere evidenziata
negli inventari sulla base di apposito verbale sottoscritto dal competente responsabile comunale e dal
consegnatario.
9. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e sottoscritti dai loro responsabili.
10. I beni di nuova acquisizione sono inventariati con tempestività nel corso dell'esercizio con riferimento
alle fatture pervenute. Le altre variazioni riguardanti l'inventario intercorse nell'anno finanziario sono
comunicate dai consegnatari, con tempestività, al servizio incaricato della tenuta delle pertinenti scritture
inventariali.
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11. Le schede inventariali, le informazioni di cui ai precedenti commi, le variazioni di carico e scarico e le
eventuali etichette apposte sui beni, possono essere predisposte e movimentate con strumenti informatici.
Art. 59 Valutazione dei beni e sistema dei valori
1. La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni che,
durante l’esercizio, determinano variazioni nell’ammontare e nella tipologia dei beni dell’ente, sia per
effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa.
2. La rilevazione dei valori è effettuata in parte utilizzando le scritture della contabilità finanziaria per la
determinazione della consistenza del "patrimonio finanziario" ed in parte mediante rilevazioni
extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la determinazione della consistenza del "patrimonio
permanente", per giungere attraverso il relativo risultato finale differenziale alla definizione della
consistenza netta del patrimonio complessivo.
3. Per la valutazione dei beni si applica quanto previsto dall’articolo 230 comma 4 del d.lgs. 267/2000.
Art. 60 Tenuta e aggiornamento degli inventari
1. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per
categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni necessarie alla sua identificazione ed in
particolare gli elementi di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. L’inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) ubicazione, denominazione, estensione, qualità e dati catastali;
b) titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;
c) condizione giuridica ed eventuale rendita;
d) valore determinato con i criteri di cui all’articolo precedente del presente regolamento;
e) quote di ammortamento (con l’eccezione dei terreni);
f) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
3. L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;
b) qualità e quantità secondo le varie specie
c) data di acquisizione;
d) condizione giuridica;
e) valore determinato secondo i criteri di cui all’articolo precedente del presente regolamento;
f) quote di ammortamento;
g) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
h) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
4. Le schede di inventario sono redatte in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il Servizio
Finanziario e l’altro dal consegnatario dei beni.
Art. 61 Consegnatario dei beni
1. I beni immobili e mobili, esclusi i beni di facile consumo o di modico valore elencati al successivo articolo
62, sono dati in consegna e gestione ad agenti responsabili, con apposito verbale.
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2. I consegnatari dei beni immobili sono individuati nei responsabili dei servizi ai quali i beni sono destinati
per la relativa gestione e funzionamento.
3. I beni mobili sono dati in consegna ai responsabili dei servizi comunali.
4. Il verbale di consegna deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del consegnatario;
b) qualità, descrizione, stato d’uso e valore dei beni dati in consegna;
c) destinazione dei beni. Per i beni mobili è specificato l’ufficio e il locale in cui si trovano.
5. Al verbale di consegna è allegata copia degli inventari dei beni dati in consegna e dei quali i consegnatari
sono responsabili fino a quando non ne ottengano formale discarico.
Essi sono, altresì, responsabili di qualsiasi danno che possa derivare all’ente per effetto delle loro azioni o
omissioni.
6. I consegnatari provvedono alle registrazioni di tutte le variazioni che si verificano a seguito di
trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili,
sulla scorta di specifici buoni di carico e di scarico idoneamente documentati .
7. Non è ammesso il discarico dagli inventari nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione,
perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione
dei beni. In tal caso sono stabilite le modalità in ordine all’obbligo di reintegro o di risarcimento del danno a
carico del consegnatario ritenuto responsabile.
Art. 62 Beni mobili non inventariabili
1. Sono esclusi dall'obbligo di inventariazione i beni di valore inferiore a € 500,00. Sono comunque
inventariati gli arredi scolastici ed altre tipologie di beni individuate con provvedimento del responsabile del
servizio finanziario, insieme alle altre universalità di beni mobili, per le quali si redigono appositi elenchi.
2. Non sono inventariati i beni mobili di facile consumo, quali il vestiario per il personale, materiali di
cancelleria, registri, stampati e modulistica, riviste, periodici e guide di aggiornamento periodico, testi e
manuali professionali, timbri, toner, zerbini e passatoie, combustibili, carburanti e lubrificanti, attrezzature
e materiali per la pulizia, attrezzi da lavoro, gomme e pezzi di ricambio per automezzi, componentistica
elettrica, elettronica e varia, materiale edilizio, altre materie prime necessarie per l'attività dei servizi,
piante e composizioni floreali ornamentali e ogni altro prodotto per il quale l'immissione in uso corrisponde
al consumo e comunque i beni facilmente deteriorabili o particolarmente fragili quali lampadine, materiali
vetrosi, piccole attrezzature d'ufficio.
3. I beni mobili non inventariabili si considerano interamente ammortizzati nell’esercizio in cui sono
acquisiti. Essi sono trascritti, in un registro dei beni durevoli di valore non superiore a € 500,00.
Art. 63 Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati dalla struttura incaricata della registrazione inventariale. I buoni di carico
emessi in sede di inventariazione sono firmati dall'affidatario. Copia del buono di carico deve essere
allegata all'atto di liquidazione della spesa di acquisto.
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta
con provvedimento del servizio competente che, in apposita relazione, indica l'eventuale obbligo di
reintegro o di risarcimento dei danni a carico del responsabile.
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3. Il passaggio di un bene mobile da un affidatario all'altro è attestato e sottoscritto da entrambi i soggetti e
registrato nelle scritture inventariali.
Art. 64 Ammortamento
1. In base ai valori economici vengono applicate, annualmente, le quote di ammortamento secondo la
normativa vigente.
TITOLO V - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Sezione I - Adempimenti preliminari a carico dei responsabili dei servizi
Art. 65 Rendiconto contributi straordinari
1. Al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 158 del Tuel, i responsabili dei servizi gestiti in tutto o in
parte utilizzando contributi straordinari assegnati all'ente da amministrazioni pubbliche, devono redigere il
rendiconto annuale di detto utilizzo descrivendo anche le finalità perseguite, quelle raggiunte nonché
quelle in via di perseguimento, qualora trattasi di intervento realizzato in più esercizi finanziari.
2. Il rendiconto documentato è presentato al servizio finanziario non oltre il 30 gennaio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Il servizio finanziario controlla con le sue scritture le indicazioni contabili
ivi contenute e rimette il rendiconto al segretario entro il 15 febbraio munito del suo visto di conformità.
3. Il segretario cura che il rendiconto sia fatto pervenire, non oltre il 1° marzo, all'amministrazione pubblica
che ha erogato il contributo.
Art. 66 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi
1. I responsabili dei servizi redigono e presentano all'organo esecutivo entro il 28 febbraio di ogni anno la
relazione finale di gestione riferita all’attività svolta nei servizi loro assegnati nell'anno finanziario
precedente.
2. La relazione assume il contenuto minimo di seguito indicato:
a. riferimento ai programmi e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi competenti;
b. motivazioni in merito ad eventuali scostamenti tra risultati e obiettivi programmati;
c. riferimento alle entrate e alle spese assegnate con particolare riferimento alle somme
accertate/impegnate, liquidate, dando specifica motivazione delle economie registrate;
d. riferimento alle attività e passività patrimoniali attribuite;
e. riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o di investimento;
f. valutazione dei risultati raggiunti in termini finanziari, economici e patrimoniali
g. ogni altro elemento di giudizio in ordine ai comportamenti tenuti per consentire all'amministrazione il
raggiungimento dei risultati programmati.
3. Il Servizio Finanziario, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini
strumentali e di supporto per tutti i servizi ai fini della predisposizione della relazione.
4. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall'organo esecutivo per la predisposizione della relazione di
cui all'art. 151, comma 6 e art. 231 del Tuel., come modificato dal d.lgs. n. 118/2011.
Art. 67 Riaccertamento dei residui attivi e passivi
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1. La ricognizione ed il riaccertamento dei residui avviene con le modalità previste dal punto 9.1 del
Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011
e successive modificazioni.
2. Le relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi di cui all’articolo precedente contengono l’analisi
della revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi.
3. Tra le cause di eliminazione dei residui attivi, oltre alle normali cause di inesigibilità o insussistenza,
rilevano l’accertata irreperibilità o insolvenza del debitore nonché l'abbandono di entrate patrimoniali il cui
recupero comporterebbe costi di riscossione superiori al credito accertato.
4. Il Servizio Finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del
riaccertamento dei residui di cui all’art. 228, comma 3 del d.lgs. 267/2000.
Sezione II - Adempimenti relativi agli agenti contabili
Art. 68 Conti degli agenti contabili
1. L'economo, il consegnatario dei beni ed ogni altro agente contabile interno o esterno incaricato del
maneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni, devono rendere il conto della propria gestione entro
il mese di gennaio di ciascun anno sui moduli previsti dall'ordinamento.
2. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto dell'ente e indica per ognuno
il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
3. Il responsabile del servizio finanziario o suo incaricato provvede:
a) alla parificazione, da approvarsi con apposito provvedimento a cura dello stesso responsabile, dei
conti resi dagli agenti contabili e dei relativi allegati, con le scritture contabili del Comune;
b) all' inserimento di tali conti nella documentazione del rendiconto;
c) al deposito dei conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
ai sensi dell'art. 233, comma I, del Tuel.
4. Qualora i conti degli agenti contabili non siano, anche parzialmente, riscontrati o siano individuate
responsabilità, il responsabile del servizio finanziario provvede a darne notizia agli stessi entro 15 giorni,
con invito a prendere cognizione delle motivazioni e di tutti i documenti allegati. Negli otto giorni successivi
gli agenti contabili possono presentare per iscritto le loro controdeduzioni.
Art. 69 Resa del conto del tesoriere
1. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e
giustificazione del suo operato.
2. Il conto del tesoriere è reso al Comune nei termini e modalità previsti dalla normativa.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i
documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti o dall'ente.
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4. Nel caso siano utilizzate tecnologie informatiche la documentazione potrà essere trasmessa in forma
digitale.
5. Qualora il conto del tesoriere non sia, anche parzialmente, riscontrato o siano individuate responsabilità
del tesoriere, ne viene data notizia allo stesso entro 15 giorni, con invito a prendere cognizione delle
motivazioni nel rendiconto. Negli otto giorni successivi il tesoriere può presentare per iscritto le sue
controdeduzioni.
Sezione III - Adempimenti preliminari a carico del responsabile servizio finanziario
Art. 70 Verbale di chiusura
1. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il Responsabile del Servizio Finanziario redige il verbale di
chiusura nel quale evidenzia le risultanze contabili della gestione finanziaria così come risultanti dal Libro
Mastro prima delle operazioni di riaccertamento dei residui.
2. Il documento dovrà evidenziare per ciascuna unità elementare di entrata e di spesa:
a) le previsioni iniziali;
b) le variazioni intervenute;
c) gli accertamenti/impegni della gestione di competenza e della gestione residui;
d) le riscossioni ed i pagamenti della gestione di competenza e della gestione residui;
e) i residui da riportare della gestione di competenza e della gestione residui;
3. Esso si conclude con un prospetto che evidenzia il risultato di amministrazione presunto prima delle
operazioni di riaccertamento dei residui.
4. I dati del verbale di chiusura sono utilizzati anche ai fini della predisposizione delle relazioni finali di
gestione in termini di controllo e di parificazione per i conti degli agenti contabili interni.
Art. 71 Atti preliminari al rendiconto di gestione
1. Il servizio finanziario prima di predisporre il rendiconto della gestione:
a) provvede all'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente avvalendosi del
supporto delle unità organizzative a cui i beni stessi sono dati in consegna;
b) effettua la parifica del conto del tesoriere, dei conti dell'economo e degli altri agenti contabili interni,
in denaro o i natura entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
2. Sulla base delle relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi e delle operazioni di riaccertamento
dei residui attivi e passivi, il servizio finanziario presenta alla Giunta lo schema del rendiconto della
Gestione e degli allegati previsti dalla legge. In particolare allega al conto del bilancio il Conto del
Patrimonio, il Conto Economico e il Piano degli indicatori di bilancio.
Sezione IV - Definizione, formazione e approvazione del rendiconto della gestione
Art. 72 Finalità del Rendiconto
1. Il rendiconto evidenzia i risultati della gestione con la finalità di fornire informazioni sulla situazione
finanziaria e patrimoniale, sui flussi finanziari e sull’andamento economico dell’Ente.
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2. Il risultato di gestione comprende quindi il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
Art. 73 Formazione e approvazione del rendiconto
1. La Giunta comunale approva lo schema di rendiconto da sottoporre alla successiva approvazione
consiliare. Gli allegati possono essere approvati separatamente con successivo provvedimento se soggetti a
scadenze diverse rispetto al rendiconto.
2. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto sono sottoposti all’esame del Revisore
dei Conti che ha a disposizione 7 (sette) giorni per redigere la relazione di cui all’art. 239, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000.
3. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo diverse
disposizioni legislative.
4. Almeno 10 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono
posti a disposizione dei consiglieri, presso la Segreteria Comunale:
- la proposta di deliberazione;
- lo schema di rendiconto;
- la relazione al rendiconto di cui all'art. 231 del Tuel approvata dalla Giunta;
- la relazione dell'organo di revisione.
5. Qualora l’organo consiliare apporti modifiche al conto del tesoriere e degli altri agenti contabili o
individui responsabilità negli amministratori, ne viene data notizia agli stessi con invito a prendere
cognizione delle motivazioni entro 15 giorni, insieme al rendiconto approvato e a tutti i documenti allegati.
6. Negli otto giorni successivi il tesoriere e gli altri agenti contabili possono presentare per iscritto le loro
controdeduzioni.
7. La deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
con avviso del deposito di esso e di tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.
8. Nel termine di otto giorni dal termine ultimo di pubblicizzazione il tesoriere, gli altri agenti contabili, gli
amministratori, nonché ogni cittadino può presentare per iscritto le proprie deduzioni, osservazioni o
reclami.
Art. 74 Relazione sulla gestione
1. Sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili dei Servizi di cui all’art. 66 del presente
regolamento, il Responsabile del Servizio Finanziario predispone secondo le modalità previste dall'articolo
11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni la relazione sulla gestione.
2. La relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo
l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e
dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
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d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultate di amministrazione al 31 dicembre
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi;
f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel
corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità,
espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l‘indicazione della relativa quota percentuale;
l) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate;
m) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
n) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente
e del rischio di applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
o) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura
dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l‘indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali
proventi da essi prodotti;
p) gli elementi richiesti dall’articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
q) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del rendiconto.
Art. 75 Pubblicazione del Rendiconto
1. Entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto il Responsabile del Servizio Finanziario cura la
pubblicazione nell’apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet dell'ente, il rendiconto della
gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli e il rendiconto semplificato per i cittadini, di cui
all’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.
Sezione V - I risultati della gestione
Art. 76 Avanzo o disavanzo di amministrazione
1. Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il saldo
contabile di amministrazione ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui
passivi e del valore del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei
termini di cui all'art. 188 del Tuel.
3. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e
fondi accantonati e può essere applicato al bilancio nelle modalità previste dal Tuel e dal d.lgs. n. 118/2011.
Art. 77 Conto economico
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1. Nel conto economico sono contenuti i risultati economici, in particolare sono evidenziate le componenti
positive e negative della gestione di competenza economica dell'esercizio rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale. Il
conto economico rileva il risultato economico dell'esercizio.
2. Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture rettificative
ed integrative di fine esercizio. E’ redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del d.lgs. 118/2011 che
prevede uno schema a struttura scalare ed evidenzia, oltre al risultato economico finale, anche risultati
economici intermedi e parziali derivanti dalla gestione dell'ente.
Art. 78 Stato patrimoniale
1. Nello stato patrimoniale sono contenuti i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del
patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del
patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
2. Lo Stato patrimoniale è predisposto:
- nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;
- secondo lo schema di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011.
3. I valori del patrimonio permanente devono essere riconciliati con i dati risultanti dal riepilogo generale
degli inventari.
Art. 79 Stralcio dei crediti inesigibili
1. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.
2. A tal fine il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle relazioni
dei responsabili dei servizi di cui all’art. 66 del presente regolamento, aggiorna annualmente ed allega al
rendiconto della gestione apposito elenco di tali crediti distinto da quello dei residui attivi.
TITOLO VI - IL BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 80 Bilancio consolidato
1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società
partecipate. È predisposto secondo gli schemi previsti dal d.lgs. 118/2011 ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011, e successive
modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato
e dai seguenti allegati:
- la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 81 Individuazione perimetro di consolidamento
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1. Annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, l’ente provvede ad
individuare gli enti, le aziende e le società che, ai sensi del principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. n.
118/2011 saranno inseriti nel bilancio consolidato. Detto elenco è inserito nella nota integrativa al bilancio.
2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso tempestivamente dal responsabile del servizio finanziario ai
soggetti interessati, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area
del consolidamento e predisporre le informazioni richieste.
Art. 82 Redazione e approvazione del bilancio consolidato
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno i soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 81 trasmettono la
documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato, costituita da:
- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di
imprese di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economicopatrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità
finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
2. Entro il 31 agosto di ciascun anno sulla base delle informazioni ricevute di cui al comma precedente il
Responsabile del servizio finanziario provvede ad elaborare lo schema di bilancio consolidato, secondo le
modalità indicate nel Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato all. 4/4 al d.Lgs. n.
118/2011.
3. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto sono sottoposti all’esame dell’organo di
revisione che ha a disposizione 7 giorni per redigere la relazione di cui all’art. 239, comma 1 lett. d-bis), del
TUEL.
4. Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta
di approvazione sono messi a disposizione dell’organo consiliare quindici giorni prima del termine di
approvazione per consentire ai componenti di esaminare la proposta della Giunta.
5. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 settembre, tenuto motivatamente
conto della relazione dell’organo di revisione.
Art. 83 Relazione sulla gestione consolidata
1. Sulla base delle note integrative e delle relazioni allegate ai bilanci degli organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate che partecipano al bilancio consolidato dell’ente, e delle operazioni di
rettifica effettuate, il Responsabile del servizio finanziario, predispone ai sensi dall’articolo 11-bis del d.lgs.
n. 118/2011, la relazione sulla gestione consolidata.
2. Detta relazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio consolidato e comprende la nota integrativa.
3. La relazione contiene una valutazione sulla situazione complessiva degli enti ed organismi inclusi nel
consolidamento e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori con particolare riguardo
agli elementi economici di costo e di ricavo e agli investimenti.
4. La nota integrativa contiene gli elementi previsti dal punto 5 del principio contabile applicato all. 4/4 al
d.lgs. n. 118/2011.
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TITOLO VII - DOCUMENTI DI FINE MANDATO
Art. 84 Bilancio di fine mandato
1. Almeno 60 giorni prima del termine del mandato del Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario
predispone la Relazione di fine mandato così come prevista dall’articolo 4 del d.lgs. 149/2011, secondo lo
schema semplificato per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (D.M. 26 aprile 2013).
2. La suddetta relazione è sottoscritta dal Sindaco entro e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la
data di scadenza del mandato.
3. E’ certificata dall’organo di revisione entro e non oltre 7 giorni dopo la sottoscrizione della relazione.
4. La relazione è pubblicata sul sito internet dell’ente entro 7 giorni dalla certificazione del revisore dei
conti ed inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti con le modalità e i tempi previsti dal richiamato
articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011.
TITOLO VIII - SERVIZIO DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI
Sezione I – Servizio Economato
Art. 85 Istituzione del servizio economale
1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, è istituito il servizio economale
per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare, necessarie per soddisfare i
correnti fabbisogni e la funzionalità gestionale dei servizi dell’ente.
2. L’Economato è inserito all’interno del Servizio Finanziario posti alle dirette dipendenze del Responsabile.
3. La gestione amministrativa dell’Economato è affidata al dipendente di ruolo, individuato con apposito
provvedimento dalla Giunta Comunale.
4. L’economo nell’esercizio delle funzioni di competenza assume la responsabilità dell’agente contabile di
diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e del conto giudiziale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, per assicurare la continuità del servizio, le
funzioni di economo sono svolte in via provvisoria dal Responsabile del Servizio Finanziario senza che ciò
comporti alcuna variazione del trattamento economico.
Art. 86 Competenze, obblighi, vigilanza e responsabilità
1. All’economo comunale sono affidate la gestione amministrativa e la gestione contabile delle spese
economali;
2. L’economo comunale esercita le funzioni attribuite secondo gli obblighi imposti ai “depositari” ed è posto
funzionalmente alle dipendenze del Responsabile del Servizio Finanziario, cui compete l’obbligo di vigilare
sulla regolarità della gestione dei fondi amministrati dall’economo.
3. L’economo è soggetto a verifiche ordinarie di cassa e della sua gestione, da effettuarsi con cadenza
trimestrale a cura dell’organo di revisione. Possono essere disposte autonome verifiche di cassa, in qualsiasi
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momento per iniziativa del Responsabile del Servizio Finanziario ovvero per disposizioni allo stesso
impartite dall’amministrazione dell’ente.
4. Di ogni verifica di cassa deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dall’Economo e dal Revisore.
Copia di ogni verbale, a cura dell’economo, è allegata al conto della propria gestione da rendere entro il
termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ai fini della parificazione con le scritture
contabili dell’ente da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
5. È fatto obbligo all’economo di tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili, a pagine
numerate e debitamente vidimati, prima dell’uso, dal Responsabile del Servizio Finanziario:
a) giornale cronologico di cassa;
b) bollettari dei buoni d’ordine;
c) bollettari dei pagamenti;
d) registro dei rendiconti.
6. Detti registri possono essere sostituiti da procedure informatiche.
7. L’Economo ha la responsabilità diretta del servizio di cassa economale e dei valori allo stesso posti in
carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile delle somme ricevute in
anticipazione, dei valori e dei beni avuti in consegna, nonché dei pagamenti effettuati, fino a quando non
ne abbia ottenuto regolare discarico. È altresì responsabile dei danni che possono derivare all’ente per sua
colpa o negligenza ovvero per inosservanza degli obblighi connessi al regolare esercizio delle funzioni
attribuitegli. Nello svolgimento delle sue funzioni è sottoposto a responsabilità civile, penale e
amministrativa secondo le norme vigenti.
8. Fatta salva l’attivazione di procedimenti disciplinari, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, l’ente può porre a carico dell’economo ritenuto responsabile tutto o parte del danno
accertato o del valore perduto, con apposita e motivata deliberazione della Giunta. L’istanza per
dichiarazione di responsabilità è promossa dal Responsabile del Servizio Finanziario, in base agli elementi e
documenti emergenti dall’esame dei rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero, in generale, in base a fatti,
elementi e atti dei quali venga a conoscenza nell’esercizio della sua attività di controllo.
9. Le mancanze, deteriorazioni, diminuzioni di denaro o di valori avvenute per causa di furto, di forza
maggiore o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico nel caso in cui l’economo non sia in
grado di comprovare che il danno non sia imputabile a sua colpa per incuria o negligenza. Non sono
parimenti ammesse a discarico quando il danno sia derivato da irregolarità o trascuratezza nella tenuta
delle scritture contabili, nelle operazioni di pagamento delle spese ovvero nella custodia dei valori avuti in
carico.
10. Qualora venga accordato il discarico, la deliberazione della Giunta dovrà motivare le ragioni
giustificative della decisione e sulla relativa proposta dovrà essere acquisito il parere dell’organo di
revisione.
Art. 87 Assunzione e cessazione delle funzioni di economo
1. La gestione amministrativa e di cassa dell’economo ha inizio dalla data di assunzione dell’incarico e
termina con il giorno di cessazione dall’incarico stesso.
2. All’inizio della gestione economale devono essere redatti processi verbali e inventari, dai quali risulti
l’avvenuta consegna dell’ufficio e il debito che l’agente assume.
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3. Analoghi processi verbali e inventari devono essere redatti al termine della gestione per accertare il
credito o il debito dell’agente cessante.
4. All’atto della assunzione dell’incarico, per cessazione del titolare ovvero per sua assenza o impedimento,
deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori, dei registri contabili e di tutti gli oggetti in consegna
all’economo cessante e che vengono presi in carico dal subentrante.
5. Le operazioni di cui ai commi precedenti, anche nel caso di iniziale assunzione dell’incarico, devono
risultare da appositi processi verbali da redigersi con l’intervento degli agenti interessati, del Responsabile
del Servizio Finanziario, dell’organo di revisione sottoscritti da tutti gli intervenuti.
Art. 88 Spese economali
1. L’economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese riguardanti i seguenti oggetti:
a) spese per posta, telegrafo, carte a valori bollati, spedizione ferroviarie o postali o contrassegno;
b) spese di trasposto di materiali e servizi di facchinaggio, piccole riparazioni e manutenzioni di beni
mobili, macchine e simili;
c) spese per l’acquisto di giornali, periodici, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico,
amministrativo e simili;
d) spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi del Comune sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul B.U.R., sul F.A.L., su giornali e
quotidiani;
e) spese e tasse di immatricolazioni e circolazioni degli automezzi e veicoli e altre tasse, diritti e tributi
vari da pagarsi immediatamente;
f) spese contrattuali di varia natura;
g) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;
h) spese per procedure esecutive e notifiche;
i) spese di trasferta per missioni di amministratori e dipendenti;
l) spese urgenti per servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e altri enti pubblici in
dipendenza di obblighi di legge;
m) spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dei servizi comunali
(cerimonie, spese di rappresentanza, ecc.);
n) spese per forniture urgenti di materiale di cancelleria, carta, stampati non compreso in contratti di
appalto;
o) ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli uffici.
2. L’autorizzazione di cui al comma precedente deve intendersi limitata alle forniture urgenti di importo
unitario non superiore a 200,00 euro.
Art. 89 Fondo di anticipazione ordinaria di cassa
1. Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo, l’economo è dotato all’inizio di
ciascun anno finanziario di un fondo di 2.582,28 euro mediante emissione di apposito mandato di
anticipazione.
2. Il fondo di anticipazione è reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione trimestrale del
rendiconto documentato delle spese effettuate.
3. Il fondo si chiude per l’intero importo al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce.
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4. L’economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui sono
state assegnate.
Art. 90 Effettuazione delle spese economali
1. Le autorizzazioni di spesa, nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile di
servizio in corrispondenza dei capitoli individuati nel P.E.G., costituiscono prenotazione di impegno agli
effetti delle acquisizioni di beni e servizi di competenza dell’economo.
2. Il pagamento delle spese è disposto dall’economo, non oltre il trentesimo giorno successivo al
ricevimento della nota di spesa, scontrino o ricevuta fiscale a mezzo di emissione di buoni economali
numerati progressivamente.
3. Nessun pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione giustificativa della
spesa.
Art. 91 Anticipazioni provvisorie
1. L’economo comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somma non superiore ad € 200,00,
nei seguenti casi:
a) per missioni fuori sede degli amministratori e dei dipendenti su richiesta dell’interessato;
b) per far fronte ad esigenze urgenti e improrogabili qualora non sia possibili provvedere con le normali
procedure senza arrecare grave danno ai servizi.
2. Le anticipazioni provvisorie potranno essere disposte solo previa richiesta del responsabile del servizio
interessato nella quale viene specificato:
a) il motivo della spesa,
b) l’importo della somma da anticipare,
c) il beneficiario dell’anticipazione e l’impegno a fornire il rendiconto delle somme anticipate entro 5
giorni dalla effettuazione della spesa.
3. Per le somme effettivamente e definitivamente pagate sarà emesso il corrispondente buono di
pagamento a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione di spesa e la richiesta di cui al comma 2.
Art. 92 Anticipazioni straordinarie
1. In occasione di iniziative, manifestazioni e servizi effettuati in economia del comune, il Responsabile del
servizio può disporre con apposita determinazione, anticipazioni straordinarie a favore dell’Economo da
utilizzare per i pagamenti immediati necessari alla realizzazione di tali eventi, fissandone criteri e modalità
di impiego.
Art. 93 Rendicontazione delle spese
1. L’economo deve rendere il conto della propria gestione al Responsabile del Servizio Finanziario entro
venti giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno
ed, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di
cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico.
2. I rendiconti devono dare dimostrazione:
a) dell’entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e della
esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli interventi del bilancio comunale;
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b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell’agente.
3. Ai rendiconti deve essere allegata copia dei buoni d’ordine e delle quietanze rilasciate dai creditori,
nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo cui si
riferisce ciascun rendiconto.
4. I rendiconti riconosciuti regolari sono approvati con formale provvedimento adottato dal Responsabile
del Servizio Finanziario, avente valore di formale discarico delle spese in essi riepilogate e documentate.
Contestualmente si provvede:
a) alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi iscritti nel bilancio di previsione cui le
spese medesime si riferiscono;
b) alla emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all’economo, a titolo di rimborso delle
somme pagate con i fondi di anticipazione, per il reintegro dei fondi medesimi.
Sezione II – Riscuotitori Speciali
Art. 94 Riscossione diretta di somme
1. Per provvedere alla tempestiva realizzazione di entrate che, per loro natura, richiedono procedure rapide
e semplificate di riscossione, la Giunta comunale, con propria deliberazione, individua il numero e la
dislocazione per servizi dei dipendenti comunali autorizzati a riscuotere direttamente le entrate relative a:
a) diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
b) sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle
ordinanze del Sindaco;
c) proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale;
Art. 95 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
1. I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di “agenti contabili”.
Essi svolgono l’incarico loro affidato sotto la vigilanza dei responsabili dei servizi di competenza e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il loro conto giudiziale a corredo
di quello del tesoriere comunale. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale
autorizzazione, si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.
2. La gestione amministrativa degli agenti contabili ha inizio dalla data di assunzione dell’incarico e termina
con il giorno di cessazione dall’incarico stesso.
3. All’inizio della gestione degli agenti contabili deve essere redatto apposito processo verbale, dal quale
risulti l’avvenuta consegna dell’ufficio e il debito che l’agente assume. Analogo processo verbale deve
essere redatto al termine della gestione, per accertare il credito o il debito dell’agente cessante.
4. All’atto dell’assunzione delle funzioni di agente contabile, per cessazione del titolare ovvero per sua
assenza o impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori e dei registri in consegna
del contabile cessante e che vengono presi in carico dal subentrante.
5. Nel caso di iniziale assunzione dell’incarico, le operazioni suddette devono risultare da appositi processi
verbali da redigersi con l’intervento del responsabile del servizio di competenza e dell’organo di revisione. I
verbali sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di agente contabile sono svolte,
per assicurare la continuità del servizio, da altro dipendente comunale incaricato con “ordine di servizio”
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del segretario comunale, su proposta del responsabile del servizio di competenza. In ogni caso il
subentrante è soggetto a tutti gli obblighi imposti all’agente titolare.
7. Le singole somme riscosse ed i periodici versamenti effettuati devono risultare da apposito “registro di
cassa”, con l’obbligo della tenuta costantemente aggiornata, al fini delle verifiche trimestrali da parte
dell’organo di revisione. Devono ugualmente essere vidimati, prima di essere posti in uso, i bollettari per le
riscossioni da effettuarsi direttamente.
Art. 96 Obblighi dei riscuotitori speciali
1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme da riscuotere o riscosse, nonché dei
valori avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
2. Gli agenti contabili sono responsabili, altresì, dei danni che possono derivare all’ente per loro colpa o
negligenza o per l’inosservanza degli obblighi loro demandati nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
3. Fatta salva l’attivazione di procedimenti disciplinari, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, l’ente può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore
perduto, con apposita e motivata deliberazione della Giunta comunale, su proposta del responsabile del
servizio di competenza ovvero del segretario comunale.
4. Le mancanze e diminuzioni di denaro o di valori, avvenute per causa di furto o di forza maggiore, non
sono ammesse a discarico ove gli agenti contabili non siano in grado di comprovare che il danno non sia
imputabile a loro colpa per incuria o negligenza. Non sono parimenti ammesse a discarico quando il danno
sia derivato da irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, nelle operazioni di invio o
ricevimento del denaro ovvero nella custodia dei valori posti a carico degli agenti contabili.
5. Il discarico, ove accordato, deve risultare da apposita e motivata deliberazione della Giunta comunale,
previa acquisizione del parere da parte dell’organo di revisione.
6. L’istanza per dichiarazione di responsabilità è promossa dal responsabile del servizio finanziario, in base
agli elementi e documenti emergenti dall’esame dei rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero, in
generale, in base a fatti, elementi e atti dei quali venga a conoscenza nell’esercizio della sua attività di
controllo.
TITOLO IX - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 97 Organo di revisione
1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, al
revisore unico secondo quanto disposto dall'art. 234 del T.U.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Organo di revisione:
- può avvalersi della collaborazione previste dall'art. 239, comma 4 del T.U.;
- può eseguire ispezioni e controlli;
- impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.
Art. 98 Nomina e cessazione dall’incarico
1. La nomina del revisore e la cessazione o sospensione dall'incarico avviene secondo la normativa vigente.
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2. In particolare, il revisore cessa dall'incarico per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le
funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a tre mesi. Il revisore interessato dovrà
comunicare tempestivamente l'impossibilità di svolgere le proprie funzioni al Sindaco e al Segretario
comunale.
3. Qualora vengano conferite tutte le funzioni fondamentali all’Unione dei Comuni “Bassa Val D’Arda Fiume
Po” il Collegio dei revisori nominato dall’Unione in base alla normativa vigente svolgerà le funzioni di
revisore anche per questo Ente e conseguentemente determinerà la cessazione dell’incarico del revisore
nominato dal comune.
Art. 99 Revoca dall’ufficio e sostituzione
1. La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 235 c. 2 del Tuel è disposta con deliberazione del
Consiglio comunale. La stessa procedura sarà eseguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità
ed ineleggibilità.
2. Il Sindaco, sentito il responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
3. La deliberazione viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.
4. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia
necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni
dall'evento.
Art. 100 Attività di collaborazione con il Consiglio
1. Al fine di svolgere attività di collaborazione con l'organo consiliare nelle funzioni di indirizzo e di
controllo, l'organo di revisione esprime pareri preventivi e formula proposte sugli atti fondamentali di
competenza consiliare riguardanti le seguenti materie:
a. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
b. proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
c. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
d. proposte di ricorso all'indebitamento;
e. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in
materia;
f. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali;
g. rendiconto della gestione;
h. altre materie previste dalla legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma, se sono sottoposti all'esame preliminare della Giunta, non devono
essere corredati del parere del revisore.
3. Su richiesta del Consiglio comunale o del Sindaco il revisore dei conti può inoltre essere chiamato ad
esprimere il proprio parere su altri atti e a riferire al Consiglio su specifici argomenti.
4. L'organo di revisione, su richiesta del Sindaco, interviene alle sedute del Consiglio in occasione
dell'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e su altri oggetti sui quali è richiesto il suo
parere.
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5. Il parere del revisore non è richiesto per i prelievi dal fondo di riserva né per le variazioni del piano
esecutivo di gestione.
6. Nel caso di variazioni di bilancio in via d'urgenza, il parere del revisore deve precedere la deliberazione
della Giunta.
Art. 101 Principi informatori dell’attività dell’organo di revisione
1. L’organo di revisione uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica
e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell’azione
amministrativa dell’ente;
2. L’organo di revisione ha l’obbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità riscontrate
nella gestione del Comune, nonché di contestuale denuncia qualora queste siano suscettive di configurare
ipotesi di responsabilità degli operatori, agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali;
3. Prima della formalizzazione definitiva del rilievo l’organo deve acquisire chiarimenti dal o dai responsabili
a cui la grave irregolarità appare addebitabile;
4. Il referto deve essere trasmesso al Sindaco. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 giorni
dal ricevimento della comunicazione per la valutazione della denuncia e per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Art. 102 Mezzi per lo svolgimento dei compiti
1. Al fine di consentire all'organo di revisione di svolgere i propri compiti, il Comune riserva al revisore i
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, ivi compreso il supporto strumentale e documentale
finalizzato a garantire l'adempimento delle proprie funzioni.
2. Il revisore nell'esercizio delle sue funzioni:
- può accedere agli atti e documenti dell'Ente e chiedere, anche verbalmente, agli amministratori, al
segretario comunale o ai responsabili dei servizi, notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie,
gli atti ed i documenti sono messi a disposizione del revisore con la massima tempestività, fatta
eccezione per gli atti e documenti già pubblicati permanentemente sul sito web del Comune che sono
liberamente accessibili e scaricabili;
- riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
- può partecipare, quando invitato, alle sedute della Giunta e di eventuali Commissioni Consiliari ;
- riceve gli atti di spesa che non hanno ottenuto l'attestazione di copertura finanziaria entro 5 giorni dal
rilascio del parere negativo da parte del servizio finanziario;
- riceve l'elenco dei provvedimenti di liquidazione di spesa ritenute irregolari dal servizio finanziario.
3. La trasmissione della documentazione avverrà per via telematica o su supporto informatico, salvo
eccezioni.
TITOLO X - IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 103 Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del Tuel.
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2. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato
dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
3. La convenzione deve stabilire:
a) la durata dell'affidamento del servizio;
b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e
successive modificazioni e integrazioni;
c) le anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti del Comune in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi
di legge;
h) le modalità di servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo
degli addetti;
i) la possibilità o meno per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto
certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. 185/2008 e s.m.
4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per una sola
volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'originario affidamento purché non si superino i 10 anni.
5. Il tesoriere è agente contabile dell'ente.
6. I rapporti con il tesoriere sono a cura del responsabile del servizio finanziario.
Art. 104 Attività connesse alla riscossione delle entrate
1. Per ogni somma riscossa, anche in difetto di ordinativo di incasso ai sensi dell'art. 180 c. 4 d.lgs.
267/2000, il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, sui
modelli definiti nella convenzione di Tesoreria.
2. In caso di riscossione senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, il tesoriere ne dà
immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione
dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto.
3. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione
meccanografica da consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto.
4. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.
5. Il tesoriere rende disponibile giornalmente all'ente mediante collegamento telematico o altro mezzo
equivalente, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata:
a) totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria
unica;
b) somme riscosse senza ordinativo d’incasso indicate singolarmente e annotate come indicato al punto
precedente;
c) ordinativi di incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.
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6. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri
informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire
l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
7. La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle
rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.
8. I registri ed i supporti contabili di cui ai precedenti commi sono forniti a cura e spese del tesoriere.
Art. 105 Attività connesse al pagamento delle spese
1. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del Tuel. Gli estremi della
quietanza sono annotati direttamente sul mandato o riportate su documentazione informatica da
consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto.
2. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso del pagamento.
3. Il tesoriere trasmette all'ente:
a) giornalmente, l'elenco dei pagamenti effettuati;
b) giornalmente, le somme pagate a fronte di carte contabili, indicate singolarmente;
c) giornalmente, i mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.
4. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri
informatici, con collegamento diretto tra i Servizi finanziari e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio
dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
5. I pagamenti possono aver luogo solo se risultano rispettati le condizioni di legittimità di cui all'art. 216
del Tuel.
6. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli
stessi trovano riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del Servizio finanziario
e consegnato al tesoriere.
7. Le richieste di pagamento da parte di terzi, anche a seguito di procedure di spesa on line, possono essere
accettate dal Tesoriere solo a seguito del ricevimento del mandato di pagamento.
Art. 106 Contabilità del servizio di Tesoreria
1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi
di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle
operazioni di tesoreria.
2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non
vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle
singole componenti vincolate di cassa.
3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.
Art. 107 Gestione di titoli e valori
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1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi a garanzia degli impegni
assunti, sono disposti dai responsabili dei Servizi interessati con apposito atto.
2. Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ente, ove
consentito dalla legge, senza addebito di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli
eventuali oneri fiscali dovuti per legge.
3. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria ed a fine esercizio
presenta separato elenco che allega al rendiconto.
Art. 108 Anticipazioni di cassa
1. Su proposta del servizio finanziario la Giunta delibera la richiesta di anticipazione di tesoreria ove sia
riscontrata una improrogabile necessità di liquidità.
Art. 109 Verifiche straordinarie di cassa
1. A seguito del mutamento della persona del Sindaco si provvede alla verifica straordinaria di cassa.
2. Alle operazioni di verifica intervengono il Sindaco uscente e il Sindaco entrante, il segretario, il
responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione.
3. La verifica, da effettuarsi entro un mese dall'elezione del nuovo sindaco, deve fare riferimento ai dati di
cassa risultanti alla data delle elezioni comunali.
4. A tal fine il responsabile del servizio finanziario provvede a redigere apposito verbale che dia evidenza
del saldo di cassa alla data di cui al comma precedente risultante sia dalla contabilità dell'ente che da quella
del tesoriere, con le opportune riconciliazioni.
Art. 110 Responsabilità del tesoriere
1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi
alle disposizioni della legge, del presente regolamento e alle norme previste dalla convenzione di tesoreria.
È inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del
servizio.
2. Il tesoriere informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per
il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura in particolare che le regolarizzazioni dei
pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l'emissione dei mandati e degli ordinativi, siano perfezionate
nei termini previsti dall'art. 180 c. 4 e 185 comma 4 del Tuel.
3. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali con frequenza mensile,
richiedendo la regolarizzazione all'Ente nel caso di mancanza dell'ordinativo.
4. Il Servizio finanziario esercita la vigilanza sull'attività del tesoriere ed effettua periodiche verifiche in
ordine agli adempimenti di cui alla legge e al presente regolamento.
5. Verifiche di cassa e dei valori in deposito, nonché di tutta la relativa documentazione contabile possono
essere effettuate in qualsiasi momento per iniziativa del responsabile del servizio finanziario o del revisore.
Di ogni irregolarità sono informati anche il Sindaco e il Segretario comunale.
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Art. 111 Notifica delle persone autorizzate alla firma
1. Le generalità dei responsabili autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso
ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate al tesoriere dal Sindaco e dal segretario comunale.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 112 Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnata al segretario comunale, ai
responsabili dei servizi, all’economo, agli agenti contabili, ai consegnatari dei beni, al tesoriere ed all’organo
di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.
2. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito internet dell’ente a disposizione degli
amministratori e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.
Art. 113 Rinvio a altre disposizioni
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni regolamentari in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni
legislative previste in materia di finanza statale e regionale vigenti per la Regione Emilia Romagna, se
compatibili con i principi e le norme da esso stabiliti, nonché le disposizioni dello Statuto comunale e di altri
regolamenti interni non incompatibili con il presente regolamento.
Art. 114 Riferimenti organizzativi
1. Le terminologie utilizzate dal presente regolamento riferite a strutture e a livelli di responsabilità sono
utilizzate con esclusivo riferimento all'ordinamento contabile degli enti locali (stabilito dal Tuel) e saranno
rapportate alla situazione organizzativa di tempo in tempo vigente, disciplinata dal regolamento di
organizzazione.
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