AZIENDA UNITA` SANITARIA LOCALE N. 7 RAGUSA

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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA
REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI DIRITTO DI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 1 Principi
Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai
sensi della L. 7.8.1990 n. 241, come modificata ed integrata dalla
L. 11.2.2005 n. 15 e dal D.L. 14.3.2005 n. 35 convertito in L.
14.5.2005 n. 80, del Regolamento di cui al D.P.R. 27.6.1992 n.
352, come modificato dal D.P.R. 12.4.2006 n. 184, della L.r.
30.4.1991 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e delle
Circolari Ministeriali e Regionali emanate in materia.
Il diritto di accesso si esercita, con riferimento ai documenti dei
procedimenti che si concludono con provvedimenti formati da
questa Azienda ovvero detenuti stabilmente dalla medesima.
L’Azienda non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di
soddisfare le richieste di accesso.
In relazione a quanto disposto al comma precedente, le istanze di
accesso agli atti endoprocedimentali formati da questa Azienda
andranno rivolte all'Amministrazione competente a formare l'atto
finale.
Art. 2 Oggetto dell'accesso
L'oggetto del diritto di accesso
amministrativi già formati.
è
costituito
da
documenti
Per
documento
amministrativo
deve
intendersi
ogni
rappresentazione
(grafica,
cinematografica,
fotografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie) del contenuto di atti
(anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento) formati
ovvero detenuti presso gli uffici dell'Azienda e utilizzati dalla
medesima ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa di
competenza.
1
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che
non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 in materia di accesso a dati
personali da parte della persona cui si riferiscono.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’Azienda ha
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di
accedere, in conformità al regolamento aziendale in tema di
titolario
e
massimario
di
scarto
della
documentazione
amministrativa.
Art. 3 Titolarità e presentazione della domanda di accesso
Il diritto di accesso si esercita da parte di tutti i soggetti cittadini italiani e non - maggiori di età o emancipati, che abbiano
interesse diretto, concreto e attuale a prendere visione o estrarre
copia di documenti amministrativi,corrispondente ad una situazione
giuridicamente rilevante (di norma qualificabile come diritto
soggettivo o interesse legittimo) collegata al documento del quale
si richiede l’accesso.
Tale diritto compete altresì alle amministrazioni, associazioni o
comitati, nella persona del legale rappresentante, che abbiano
quale scopo la tutela di interessi pubblici o diffusi ed abbiano un
interesse diretto, concreto ed attuale alla visione del documento,
che dovrà essere specificato nella richiesta di accesso.
E' riconosciuto a chiunque - a prescindere dalla posizione di cui ai
commi precedenti - l'accesso alle informazioni sullo stato
dell'ambiente ai sensi del D.Lgs. 19.8.2005 n. 195, fatte salve le
esclusioni previste dall’art. 5 dello stesso decreto.
All'atto della presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente
deve esibire un valido documento di identificazione.
Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone
giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche,
devono produrre, oltre al documento di identificazione personale,
idoneo titolo che attesti tale qualità.
2
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di
rappresentanza legale dianzi indicati), il titolo di cui sopra
consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione
autenticata a norma dell'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza
del delegante, la delega deve essere specifica.
La procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per
conto
dell'assistito
l'accesso
ai
documenti
di
carattere
amministrativo.
Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire
l'individuazione del documento cui si vuole accedere. Esse possono,
peraltro, riferirsi a più documenti, ovvero a documenti giacenti
presso strutture dell’Azienda aventi sede diversa, purché gli atti
riguardino il medesimo procedimento.
Le richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il
disposto degli articoli 3 e 4 del D.p.r. n. 352/92 e degli articoli 5 e
6 del D.p.r. n. 184/2006.
Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle
formali possono essere solo scritte.
Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono
compilate secondo il formulario allegato al presente regolamento e
vanno presentate presso gli uffici competenti a formare l'atto
ovvero a detenerlo stabilmente. Esse vanno protocollate e su di
esse va apposto il timbro attestante la data di ricezione.
Sulla richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della
persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione
dei documenti.
Le richieste di accesso verbali sono annotate su un apposito
registro.
L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
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352 del 1992, e dell’art. 6 del Decreto
del Presidente della
Repubblica n. 184 del 12.4.2006, è redatto in calce al modulo della
richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione
del responsabile dell'ufficio.
L'interessato vi appone la propria firma per presa visione.
Se la richiesta è presentata verbalmente l'invito alla presentazione
di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento,
deve essere contestualmente consegnato all'interessato o
comunicato allo stesso.
L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione
della richiesta formale.
Le richieste formali di accesso di competenza
amministrazioni sono trasmesse a queste ultime
comunicazione al richiedente.
di altre
dandone
Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono
essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento.
La data di presentazione è quella in cui l'istanza perviene all'ufficio
competente e la ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della
ricezione dell'istanza.
Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica il
comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
352 del 1992 in base al quale l'amministrazione deve darne, entro
dieci giorni, tempestiva comunicazione al richiedente tramite
raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.
Il termine finale del procedimento è quello di cui al comma 5 del
citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del
1992, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o
ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel
caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra
la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.
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Art. 3/bis : Notifica ai controinteressati
Fermo quanto previsto dalle successive disposizioni in materia di
accesso
informale,
l’Azienda,
se
individua
soggetti
controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della
legge 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante
invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per
via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto
anche conto del contenuto degli atti connessi.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, l’Azienda provvede sulla richiesta, accertata
la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
Art.4 Accesso alla documentazione clinica- soggetti
legittimati
L’accesso alla documentazione clinica e ad ogni documentazione
comunque contenente dati inerenti alla salute (lastre radiografiche,
referti diagnostici, referti analitici, verbali di prestazioni di pronto
soccorso e, più in generale, tutte le certificazioni riguardanti i
pazienti assistiti presso le strutture dell’Azienda) è ammesso nei
limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal
Regolamento adottato dall’Azienda in materia di trattamento dei
dati personali.
Per le categorie dei documenti di cui al comma precedente, i
soggetti legittimati all’accesso, in conformità al sopra richiamato
Regolamento, sono individuati come segue:
1) Paziente maggiorenne o minorenne emancipato al quale la
documentazione clinica si riferisce;
2) Soggetti che esercitano la potestà dei genitori, nel caso in cui il
paziente sia minorenne. Il genitore, in caso di separazione o
divorzio, deve specificare, all’atto della richiesta di accesso, di
essere o non essere genitore affidatario del minore, al fine di
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qualificare la propria posizione giuridica. Nel caso di revoca della
potestà ad uno o entrambi i genitori, è da ritenere che il diritto di
accesso debba essere esercitato esclusivamente dal tutore
nominato, unico soggetto responsabile della tutela degli interessi
del minore;
3) Tutore, nei casi di paziente interdetto giudiziale (art. 414
cod.civ.) o nel caso di cui al precedente punto 2. Per le persone
inabilitate (art. 415 cod. civ.) la volontà del richiedente deve essere
integrata da quella del curatore, che deve parimenti sottoscrivere
la richiesta. La qualità di tutore o curatore può anche essere
attestata a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
4) Terze persone, purché munite di delega scritta da parte del
paziente o da chi esercita la potestà o la tutela. In tali casi, quando
la sottoscrizione dell’atto di delega non avviene innanzi al Direttore
sanitario del presidio o suo delegato, dovrà essere prodotta copia
del documento di identità del delegante che ha sottoscritto l’atto e
del delegato, identificato al momento del ritiro.
5) Eredi legittimi o testamentari del paziente deceduto. In tali casi
dovrà essere provata la qualità di erede anche mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
6) Autorità giudiziaria (art. 210-211- 261 c.p.c. ; artt. 70 e 370
c.p.p.);
7) Polizia Giudiziaria (artt. 55, 348 e 370 c.p.p.);
8) I.N.A.I.L., nei casi di infortunio occorso ad un assicurato (artt.
94 e 95 del D.P.R. 3.6.1965 n. 1124; art. 5 del D.M. 15.3.1991);
9) I.N.P.S., nei casi di competenza per le spese di spedalità (artt.
17 e 18 del D.P.R. n. 2316 del 1934);
10) Enti esteri o sopranazionali, legittimati all’accesso sulla base di
convenzioni internazionali;
11) Ispettori del Lavoro, per conto dell’Ispettorato del lavoro e/o
enti con funzioni analoghe (art. 64 del D.P.R. 19.3.1956 n. 303);
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12) Prefetture per spese di ricovero ospedaliero urgente di cittadini
stranieri indigenti (Legge 17.7.1890 n. 6972; R.D. n. 99 del
5.2.1891, art. 114) e per le spese di spedalità e cura per malattie
veneree (art. 29 D.P.R. 10.6.1955 n. 854);
13) Dirigenti o organi di gestione dell’ente presso cui il paziente
trovasi ricoverato, per ragioni di ufficio (assicurative, di spedalità,
di responsabilità civile ecc.), previa richiesta motivata delle ragioni
che giustificano l’accesso;
14) Direttore sanitario o legale rappresentante di altri ospedali o
cliniche, a seguito di trasferimento di pazienti in tali strutture,
previa richiesta motivata della necessità di disporre di tali dati utili
al trattamento morboso in atto;
15) Medico curante, con l’indicazione nella richiesta di tale qualità e
della impossibilità da parte del paziente di provvedere
personalmente a causa del suo stato di salute;
16) Enti di ricerca e studio, le cui richieste motivate, dovranno
essere valutate caso per caso e soddisfatte compatibilmente con la
esigenza di anonimità dei pazienti cui i dati si riferiscono.
In tutti i casi, anche non elencati ai commi che precedono, dovrà
essere specificata la qualità del richiedente e le motivazioni della
richiesta.
ART. 5 Accesso alle liste di attesa
Per le finalità di cui al comma 8 dell’articolo 3 della L. 23.12.1994
n. 724, l’interessato ha diritto di conoscere, anche tramite un
proprio delegato, il numero di posizione che occupa nei registri
delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di
laboratorio, dei ricoveri ospedalieri e nelle altre liste di attesa, ma
non può essere messo a conoscenza dei nominativi delle persone
che lo precedono o che lo seguono nell’elenco.
Fuori dai casi di cui al comma 1, le informazioni ai cittadini che ne
abbiano interesse sulle prestazioni e sui relativi tempi di attesa
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sono fornite dai competenti uffici,
alla riservatezza delle persone.
con la salvaguardia del diritto
Eventuali situazioni particolari andranno segnalate dagli interessati
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che avvierà le opportune
comunicazioni agli uffici competenti e provvederà a riscontrare le
istanze degli interessati.
Art. 6 Esclusione del diritto di accesso
Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione previsti dall'ordinamento.
In relazione all'art. 8, comma 5, lett. c) D.P.R. 352/92, sono
sottratti all'accesso gli atti inerenti l'attività di Polizia Giudiziaria e
di conduzione delle indagini, nonché le risultanze dell'attività
ispettiva collegata all'attività di Polizia Giudiziaria propria del
Dipartimento di Prevenzione, in riferimento ai Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica, Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Vita e Lavoro e Veterinario.
In relazione al medesimo art. 8, comma 5, lett. d) D.P.R. 352/92,
(riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi imprese o
associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale) ed
in riferimento alla disciplina di cui alla Legge 30.6.2003 n. 196,
sono sottratte all'accesso le categorie di atti sottoelencate.
1) Documenti facenti parte del fascicolo personale dei dipendenti
dell’Azienda, ad eccezione dei dati relativi alla matricola, qualifica e
struttura di appartenenza, nonché del personale a qualsiasi titolo
convenzionato con l’Azienda, ivi compresi i componenti di organi
collegiali o commissioni istituite presso l’Azienda, e, in particolare,
gli atti contenenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza sullo
stato sanitario o professionale del dipendente o convenzionato;
2) Documenti relativi al curriculum degli studi e dell’attività
professionale di borsisti, allievi, tirocinanti o altri soggetti che
svolgano attività di lavoro a tempo determinato , di studio o di
ricerca all’interno dell’Azienda;
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3) Documenti dai quali si evinca il trattamento economico percepito
dal personale dipendente o convenzionato o l’acconto provvisorio di
pensione;
4) Documenti attinenti procedimenti penali o disciplinari, o di
natura contabile o di responsabilità amministrativa (compresi
rapporti alla Procura della Repubblica o alla Procura presso la Corte
dei Conti), ove siano nominativamente indicati personale
dipendente, convenzionato o soggetti terzi;
5) Documenti attinenti a procedimenti di natura sanitaria quali
cartelle cliniche, referti medici, accertamenti clinici, certificati
sanitari a carattere medico legale, richieste di prestazioni sanitarie,
estratti dai registri nominativi dei ricoveri, delle cause di morte,
delle malattie infettive, certificati di assistenza al parto, relazioni
psicologiche, certificazioni di portatori di handicap e, comunque,
ogni documentazione riportante notizie sullo stato di salute psicofisico di persone determinate;
6) Relazione dei servizi assistenziali in ordine a situazioni personali,
sociali, familiari, economiche di persone assistite;
7) Documenti relativi alle gare per l’aggiudicazione di lavori,
forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera della
riservatezza dell’impresa in ordine ai propri interessi professionali,
finanziari, industriali e commerciali (atti riportanti notizie di natura
finanziaria, industriale e commerciale relative a terzi, nonché
documenti inerenti processi produttivi di industrie, imprese,
aziende) . Per quanto attiene ai documenti concernenti l’elenco
delle ditte invitate, le relative offerte economiche, i verbali di gara,
l’indicazione della ditta aggiudicataria, l’accesso ai documenti è
differito al momento della conclusione del procedimento, che
avviene con la comunicazione dell’aggiudicazione, salvi i casi di
pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali (es. estratto dal
verbale di gara recante la esclusione di un concorrente) .
8) Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13 della L.
241/90
(atti
amministrativi
generali,
pianificazione
e
programmazione).
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Viene comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso
è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei
termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art.24
comma 7 L. 241/90) .
Per contemperare l’obbligo di pubblicazione delle deliberazioni
all’Albo con il diritto alla riservatezza dei dati personali in essa
contenuti, l’Azienda garantisce la non identificazione dei soggetti
cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in
sede di predisposizione delle deliberazioni e di pubblicazione dei
relativi atti e degli allegati quando gli stessi contengano dati
personali e/o sensibili e/o giudiziari .
In applicazione di tale principio, nelle annotazioni a corredo degli
atti deliberativi ai quali i suddetti documenti debbano essere
allegati quale parte integrante, si dovrà riportare la dizione “gli atti
allegati alla presente deliberazione non verranno posti in
pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003(Tutela dei dati
personali)” .
Art. 7 Responsabile del procedimento
La competenza a decidere sull'istanza di accesso spetta al
Responsabile del relativo procedimento che, ai sensi dell'art. 4,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del
1992, e dell’art. 6 comma 6 del D.p.r. n. 184/2006 è il Dirigente, o
altro dipendente da questo delegato, addetto all'unità organizzativa
competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Tale
principio è applicabile anche nel caso di atti infraprocedimentali.
Art. 8 Compiti del Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è tenuto:
a) ad accertare che il documento richiesto abbia le
caratteristiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento e che
rientri nell' ambito di un procedimento destinato a concludersi con
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atto finale formato dall'Azienda o detenuto stabilmente dall'Azienda
medesima;
b) a valutare la sussistenza in capo al richiedente
dell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridiche rilevanti di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del presente
Regolamento, salvo i casi di cui al comma 3 (informazioni in
materia di ambiente);
c) ad accertare che il documento richiesto non rientri fra le
categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4 del
presente Regolamento;
d) ad accertare l'identità e la legittimazione del richiedente.
e) curare tutti gli ulteriori adempimenti relativi al
procedimento
di
accesso
ivi
compresa
la
notifica
ai
controinteressati.
La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata
dal Responsabile del procedimento .
Art. 9 Modalità di esercizio dell’accesso
L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Azienda (U.R.P.) è
competente a fornire tutte informazioni sulle modalità di esercizio
del diritto di accesso e sui relativi costi.
Rientra nelle funzioni dell’ ufficio di cui sopra indicare i settori e
servizi dell’Azienda dove gli interessati possono accedere ai fini
della presentazione della domanda di accesso, della consultazione e
dell'estrazione di copia dei documenti ovvero dell'acquisizione di
informazioni, nonché indicare agli interessati i luoghi di
consultazione.
Presso l’Albo dell’Azienda andranno pubblicati e potranno essere
consultati, salve le norme sull'esclusione dall'accesso, le seguenti
categorie di documenti: deliberazioni e determinazioni dirigenziali,
bandi e graduatorie di concorso, nomina delle commissioni di
concorso, avvisi per mobilità su posti vacanti e trasferimenti, bandi
di gara ed avvisi di aggiudicazione, provvedimenti di ammissione
ad elenchi ed albi, avvisi al pubblico nonché tutti gli atti a carattere
generale o rivolti a destinatari indeterminati.
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La visione del documento oggetto della richiesta di accesso ha
luogo presso l'ufficio dell’Azienda che lo ha formato o che lo detiene
in forma stabile.
Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione
dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di
accesso, lo stesso è reso, comunque, disponibile in un giorno che
sia il più vicino possibile alla data di accoglimento della domanda,
tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente,
nonché della difficoltà per il suo reperimento, e, comunque, non
oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono
selezionate le parti di cui deve essere assicurata la visione.
Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta
dall'interessato.
In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero
a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici,
l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale
dell'Azienda.
Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà
essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente.
In tal caso la copia non può essere rilasciata quale copia autentica.
Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente
all'accoglimento della domanda di accesso, le medesime copie,
predisposte dall'Amministrazione nel termine di cui all'art. 4,
comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del
1992, e dell’art. 6 comma 4 del D.p.r. n. 184/2006, rimangono
depositate presso l'ufficio competente per sessanta giorni dal
momento in cui l'accesso è consentito.
Qualora non vengano ritirate entro tale termine la pratica è
archiviata ed il richiedente deve presentare una nuova richiesta di
accesso.
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In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente
deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da
quest'ultimo.
Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le
fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse,
all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del
destinatario dell'importo dovuto per le spese postali, che andrà
richiesto all’Ufficio Protocollo, nonché dell’importo dovuto per la
riproduzione degli atti richiesti, calcolato dall'Ufficio sulla base
dell'esame della richiesta, in applicazione delle tariffe Aziendali
vigenti richiamate all’art. 22 del presente Regolamento.
Nel caso di documenti contenenti in parte informazioni segrete o
non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie
parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono
comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine
omesse devono essere indicate.
Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del
costo di riproduzione secondo quando sopra disposto
Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature
speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero
richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del
corrispettivo è effettuata dal Responsabile del Procedimento e
comunicata preventivamente all’interessato, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di bollo e diritti di rilascio.
Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma
autentica, l'interessato è tenuto a presentare istanza in bollo e ad
assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative
Marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura
l'annullo con bollo e data.
Art. 9 bis : Accesso informale- visione degli atti
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita
mediante visione, con richiesta anche verbale, rivolta al Direttore
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del Settore competente a formare
procedimento o a detenerlo stabilmente.
l'atto
conclusivo
del
L'interessato deve indicare , senza formalità, gli elementi idonei
alla sollecita e puntuale individuazione del documento, far constare
la propria identità ed eventualmente i propri poteri rappresentativi,
precisare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso
all'oggetto della richiesta.
Qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la richiesta
è accolta immediatamente dal Responsabile del relativo
procedimento, mediante esibizione del documento o altra idonea
modalità.
La visione del documento deve avvenire alla presenza di un
funzionario, nelle ore di ufficio.
Il tempo della visione deve essere adeguato alla natura ed alla
complessità del documento.
E’ vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in
visione , tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi
modo.
L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da
lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di
cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate
in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
Il Responsabile del procedimento redige sommario processo
verbale dell’avvenuta visione dell’atto, che viene sottoscritto dal
richiedente, che ha diritto di riceverne copia.
La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è
presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del
procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22,
comma 5, della legge.
La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite
dell’ Ufficio relazioni con il pubblico.
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Il Responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto del
documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita
l'interessato a presentare richiesta formale di accesso
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta
anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso
richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o di regolamento.
Art. 9/ter- Accesso formale- richiesta copie
Nei casi in cui non sia possibile accogliere immediatamente la
richiesta in via informale, per esigenze organizzative dell'ufficio o
per la necessità di differire l'accesso ai sensi dell'art. 15, ovvero
qualora sussistano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla
sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell'interesse o sull'accessibilità del documento, sull'esistenza di
controinteressati, il Responsabile del procedimento invita il
richiedente a presentare istanza formale.
Il richiedente è tenuto, altresì a presentare istanza formale nel caso
in cui intenda estrarre copia dei documenti visionati.
La richiesta di accesso, in carta libera, è indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda ed è redatta secondo le modalità indicate
nell’articolo seguente sul modulo appositamente predisposto
(allegato al presente Regolamento).
Essa va consegnata dall’interessato al Settore competente per
l’esame della stessa oppure tramite U.R.P. o all’Ufficio protocollo
generale.
Il Responsabile del procedimento è tenuto a rilasciare
all'interessato ricevuta dell'istanza mediante consegna di copia
dell'istanza scritta riportante il timbro di arrivo.
L’istanza per il rilascio di copia semplice del documento è esente da
bollo, così come la copia rilasciata.
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L'istanza per il rilascio di copia conforme deve essere redatta in
bollo, così come in bollo verrà rilasciata la copia autenticata
(Risoluzione Min. Finanze 4.10.01 n. 151/E).
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta
giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/90
decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente
o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi di trasmissione da altra
amministrazione non competente al rilascio.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione,
entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo
idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del
procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della
richiesta corretta.
Art. 10 Contenuto dell’istanza
Nella richiesta di accesso devono essere riportate:
a) generalità complete del richiedente, indirizzo, numero di telefono
o fax;
b) l’indicazione del documento o dei documenti oggetto della
richiesta ed, eventualmente, del procedimento in cui è o sono
inseriti, nonché di tutti gli elementi utili alla identificazione;
c) l’indicazione espressa che viene richiesta la visione ovvero la
copia semplice ovvero la copia autenticata in bollo;
d) l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata collegata al documento per il
quale è richiesto l’accesso;
e) la data e la sottoscrizione;
La richiesta può pervenire anche a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento. In questo caso, a scopo di identificazione, va
allegata copia di un documento di identità del richiedente.
L’avvenuta presentazione della richiesta deve essere registrata nel
registro di protocollo generale dell’Ente, indicando la data di
presentazione, il nome del richiedente, il tipo di documento
richiesto e l’ufficio competente per l’esame della richiesta.
16
Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga l'istanza
irregolare o incompleta, è tenuto a darne comunicazione al
richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
altro mezzo idoneo per accertare la ricezione, entro 10 giorni dal
ricevimento dell'istanza attestato dal timbro d'arrivo.
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere a
presentazione della richiesta perfezionata. Il responsabile del
procedimento ha comunque facoltà, qualora siano necessari
ulteriori chiarimenti, di avviare contatti, anche informali, con
l'interessato, al fine di mettere in condizioni quest'ultimo di
esercitare il diritto di accesso.
Art. 11 Termine
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni
decorrenti dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo precedente,
risultante dal timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo all'atto
del ricevimento stesso.
Art. 12 Accoglimento della richiesta
La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata dal
Responsabile del procedimento . Si ricorda a tale proposito che, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 352 del 1992, l'atto deve contenere l'indicazione
dell'ufficio, nonché della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo
periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per
prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso
visione del documento, la pratica è archiviata e l'interessato deve
presentare una nuova richiesta di accesso.
Come stabilito dall'art. 7 del D.p.r. n. 352/92 e dall’art. 9 del D.p.r.
n. 184/2006, l'atto di rifiuto, limitazione o differimento, a norma
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'accesso richiesto
in via formale deve essere adeguatamente motivato.
In particolare deve contenere l'indicazione:
a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
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b) del documento oggetto della richiesta;
c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
d) dei termini per la presentazione del ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale.
Art. 13 Non accoglimento della richiesta
Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga l'istanza non
accoglibile, ovvero ritenga necessario il differimento dell'accesso ai
sensi dell'art. 14 o la limitazione dell'accesso ai sensi dell'art. 15, è
tenuto a darne comunicazione scritta all’interessato, precisando le
motivazioni del rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso.
Nel caso di contestazione l’interessato potrà rivolgere ricorso scritto
entro 15 giorni dalla ricezione della superiore comunicazione al
Direttore Generale dell'Azienda, il quale adotta le determinazioni
definitive di competenza e ne dà comunicazione per iscritto
all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
motivando il rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso e
indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 25,
comma 5 L. 241/90).
Art. 14 Differimento
Il diritto di accesso può essere differito nei seguenti casi:
a)per tutelare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a
documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa;
b)per necessità di ordine organizzativo, in relazione alla
complessità dell'istanza d'accesso, sempre al fine di non
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
In particolare, in relazione alla lett. a), l'accesso agli atti relativi
alle procedure concorsuali e di gara, è differito fino al momento
dell'adozione del provvedimento finale, rispettivamente, di
approvazione della graduatoria e di aggiudicazione.
18
E' in ogni caso differito, sino all'emanazione del provvedimento
formale definitivo, il diritto di accesso agli atti preparatori degli atti
di pianificazione e programmazione aziendale.
Art. 15 Accesso parziale
Qualora la richiesta accesso attenga a documenti la cui conoscenza
incontri solo parzialmente i limiti di cui all'art. 6, l'accesso è
consentito solo per quella parte del documento non segreta o non
riservata.
Art. 16 Silenzio
Fermo restando quanto previsto al 1° comma dell'art. 13, quando
sono trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento dell'istanza,
questa si intende rifiutata.
Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla comunicazione al richiedente
dell’accettazione della richiesta senza che questi, pur autorizzato,
abbia preso visione del documento, per ottenere l’accesso al
documento deve essere presentata una nuova richiesta.
Art. 17 Ricorsi
Nei 30 giorni successivi alla comunicazione della determinazione
amministrativa concernente il diritto di accesso, ovvero nei 30
giorni successivi alla formazione del silenzio rifiuto, l'interessato
può presentare ricorso al T.A.R. ai sensi dell'art. 25, comma 5, L.
241/90, fermo restando quanto previsto in materia di tutela
amministrativa dinanzi alla Commissione per l’Accesso ai sensi
dell’art. 12 del D.p.r. n. 184/2006.
Qualora il giudice adito, accogliendo totalmente o parzialmente il
ricorso, ordini all'Azienda l'esibizione dei documenti richiesti, il
Responsabile del procedimento provvederà a dare esecuzione alla
decisione del giudice amministrativo.
Art. 18 Visione degli atti
L'esame dei documenti è gratuito e deve aver luogo presso gli
uffici
dell'Azienda ove il documento si trova depositato o
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conservato e soltanto nei giorni e ore stabilite dai singoli servizi, in
conformità a quanto previsto dall’art. 9-bis del presente
Regolamento.
La durata della singola
visione dei documenti deve essere
compatibile con l'esigenza di non recare pregiudizio o turbamento
al normale andamento degli uffici.
L'esame del documento è effettuato dal richiedente o
da lui delegata, con l'eventuale accompagnamento
persona di cui devono essere specificate le generalità
poi essere registrate in calce alla richiesta ovvero
verbale di cui all'art. 9 bis ultimo comma.
da persona
di un'altra
che devono
in calce al
Art. 19 Rilascio copie
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi
riproduzione secondo quanto fissato dal precedente art. 9.
di
Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature
speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero
richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del
corrispettivo è effettuata dal Responsabile del Procedimento e
comunicata preventivamente all’interessato, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di bollo e diritti di rilascio.
All'atto
dell'accoglimento
della
richiesta
di
accesso,
all'interessato viene data comunicazione dell'ammontare dei costi
di riproduzione da rimborsare, nonché delle modalità di pagamento.
In caso di pagamento a mezzo cassa economale, il personale
addetto alla cassa rilascia ricevuta
dell'avvenuto pagamento, che
andrà data in visione all'incaricato del rilascio della copia richiesta.
Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate : in
tal caso l'interessato è tenuto a presentare istanza in bollo e ad
assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative
Marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura
l'annullo con bollo e data.
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Su richiesta dell'interessato le copie possono essere trasmesse
tramite il servizio postale, con addebito delle spese di spedizione e
del costo di riproduzione da pagare tramite contrassegno postale.
Art. 20 Accesso elettronico ai documenti amministrativi
In conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n.
445 è consentito l’accesso al sistema di gestione informatica dei
documenti da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione
nonché la ricerca, visualizzazione e stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti.
Tale attività è disciplinata dai criteri di abilitazione fissati dalla
Direzione e dal Responsabile del Settore Informatico e statistico,
che ha la responsabilità tecnica della gestione informatica della rete
informatica Aziendale.
E’ altresì consentito l’accesso dall’esterno al suddetto sistema,
mediante l’utilizzo delle funzioni di ricerca e di visualizzazione delle
informazioni e dei documenti messi a disposizione dall’Azienda,
anche per via telematica, attraverso il sito internet aziendale
www.ausl7.rg.it .
L’Azienda consente l’accesso ad altre pubbliche amministrazioni al
sistema di gestione informatica dei documenti adottando le
modalità di interconnessione che saranno stabilite nell’ambito delle
norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Tariffe
L’esame dei documenti nel caso di accesso informale è gratuito.
Nel caso di richiesta di accesso formale, faranno carico al
richiedente i costi relativi alle spese di riproduzione nonché, nel
caso di richiesta di copia autenticata, di bollo. La tabella delle
tariffe deve essere fornita al richiedente assieme al modulo per la
presentazione della richiesta di accesso.
Le tariffe vigenti, fissate con deliberazione n. 860 del 21.7.2005,
sono le seguenti:
21
-atti standard 4 facciate: Euro 2,00;
-Intercalari e/o allegati di atti deliberativi per singola facciata:
Euro 1,00;
-Atti diversi e documenti cartacei formato A4 : Euro 1,00 per
facciata;
-Atti diversi e documenti cartacei formato A3 : Euro 2,00 per
facciata;
-Copia cartella clinica : Euro 25,00 oltre le spese per gli atti
allegati come da tariffa di cui ai punti precedenti;
-Diritti di scritturazione dovuti per copie di documenti redatti a
mano, per singola facciata contenente non più di 25 righe per
pagina : Euro 5,00
Il versamento potrà essere effettuato presso le Casse Economali
dell’Azienda oppure con bonifico bancario presso il Tesoriere
dell’Azienda ovvero a mezzo versamento sul c.c. postale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa n. 11685971, all'uopo indicando
la causale del versamento quale “rilascio copia atti”. La copia della
quietanza o della ricevuta di versamento dovrà essere inviata
all'ufficio competente .
Le somme relative alle spese di riproduzione andranno corrisposte
prima del ritiro della copia.
Per quanto attiene i costi di copia di materiale fotosensibile
(Radiografie, TAC, Risonanze Magnetiche) gli stessi saranno
sostenuti dall’Azienda presso aziende commerciali dotate di
apposita strumentazione, maggiorati del 5% a titolo di rimborso
forfetario di spese accessorie.
Per quanto attiene i costi di copia dei dati su supporto magnetico o
digitale (CD, DVD, Cassetta VHS, Floppy Disk ecc.) , gli stessi
saranno quelli sostenuti dall’Azienda per l’acquisto del supporto
maggiorati del 50% a titolo di rimborso forfetario di spese per il
riversamento dei dati sul supporto medesimo.
Il Responsabile del procedimento procederà al rilascio della copia
previa esibizione, da parte del richiedente, del documento
attestante l’avvenuto pagamento delle somme richieste.
Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza, la
spedizione dello stesso andrà effettuata previa attestazione
22
dell’avvenuto versamento dei diritti e delle spese di spedizione
ovvero in contrassegno.
La tariffa può essere annualmente modificata a mezzo apposito
atto deliberativo.
Sono esonerati dal pagamento delle spese di riproduzione
i
soggetti di cui all’art. 4 lettere g), h), i), j), K), l), m), n), o), p)
del presente Regolamento.
Art. 22 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa
vigente in materia.
Il Direttore Generale
Avv. Fulvio Manno
23
AZIENDA USL n.7 RAGUSA
Piazza Igea 1 – 97100 Ragusa
Al Direttore Generale
Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Il Sottoscritto__________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
Residente a _________________Via ______________________________tel.
_________________
Documento di identificazione _______________________ n.
______________________________
Rilasciato da _____________________________________ il
______________________________
(da compilare in caso di soggetti che agiscono in rappresentanza di
altri soggetti)
in qualità di (specificare i poteri rappresentativi):
___________________________________________________________
denominazione ente:
___________________________________________________________
Allega alla presente (atto idoneo a far constatare l'esistenza dei propri poteri
rappresentativi)
____________________________________________________________________
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CHIEDE
[ ] di prendere visione
[ ] il rilascio di copia semplice
[ ] il rilascio di copia autenticata (l’autenticazione delle copie comporta l’applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di bollo)
i sottoindicati documenti amministrativi:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso con l'oggetto della richiesta):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
Data ______________________
Firma___________________________
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