IL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA l’esauriente relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Romolo Romano, che riferisce che il Regolamento in esame è frutto del lavoro, iniziato oltre due anni fa, di un gruppo di Assessori ed operatori dell’Ulss n. 7 ed è stato predisposto con l’intento di regolamentare, in maniera omogenea, le modalità ed i criteri di accesso alle strutture per disabili presenti nell’ambito dell’Ulss stessa. Si sofferma quindi in dettaglio sul contenuto del Regolamento, evidenziando, in particolare, la costituzione di un fondo solidale alimentato da tutti i Comuni dell’Ulss n. 7, in quota pro-capite per abitante, finalizzato all’integrazione del pagamento della quota sociale delle rette per l’inserimento delle persone disabili nelle strutture residenziali. PREMESSO CHE: - la Costituzione sancisce i fondamentali diritti civili dei cittadini e la loro uguaglianza di fronte agli stessi; - in particolare gli artt. 3 e 38 della Carta Costituzionale dispongono rispettivamente che ”…è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli in ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” e che “…gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”; - la successiva legislazione sociale si caratterizza per un continuo avvicendarsi di disposizioni ed interventi settoriali e specifici sul tema dell’handicap, prevalentemente nell’intento di provvedere a forme di indennità economica, con attribuzione agli Enti Locali di adempimenti in materia di assistenza sociale e sanitaria che vede le Regioni investite di compiti di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ed i Comuni soprattutto dei compiti relativi all’organizzazione e gestione dei servizi; - la più recente legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (L.n. 104/1992), concepita come legge di indirizzo, oltre ad esprimere una concezione sociale avanzata della persona con handicap, ha avviato un processo di coinvolgimento, in generale, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, e più in particolare degli Enti Locali nei relativi percorsi operativi, e rappresenta quindi un punto di riferimento importante per la completa affermazione dei diritti civili dei disabili; - conseguentemente i soggetti disabili e le loro famiglie, con il supporto delle risorse delle varie forme di volontariato, sono sempre più parte attiva nella gestione delle problematiche connesse all’handicap; - con l’attuazione dei processi di decentramento, disciplinati pure dalle disposizioni normative anche di carattere regionale, si intende rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze ed ai bisogni delle persone disabili rimaste senza il sostegno dei propri familiari oppure in condizioni di non autosufficienza; - in tale direzione, la Regione Veneto, con propria circolare n. 6 del 21.03.2000, riconosce che “l’esigenza di residenzialità, con assistenza estensiva per anziani e altri non autosufficienti e per disabili non assistibili a domicilio, è correlata alla stessa evoluzione delle politiche sanitarie che, sempre più, tendono a limitare i ricoveri ospedalieri alla sola fase delle acuzie e del trattamento delle fasi immediatamente successive alle acuzie (lungodegenza e riabilitazione ospedaliera), rinviando alla rete territoriale di servizi e strutture residenziali i trattamenti di lungo assistenza e di riabilitazione prolungata che, se non effettuabili a domicilio, debbono trovare la possibilità di realizzazione in strutture di accoglienza che integrano la rete ospedaliera, ma se ne differenziano per la minore intensità di cure e la relativa organizzazione”; - - viene così a configurarsi il concetto di assistenza residenziale, che si traduce in una gamma di strutture in grado di offrire diversi gradi di assistenza sanitaria il cui accesso, effettuato attraverso l’Unità Operativa Distrettuale, deve essere rapportato al livello di autonomia delle persone non autosufficienti; per l’attuazione di tali direttive, la Regione Veneto, con la citata circolare, ha sollecitato le Aziende Ulss ad emanare apposite disposizioni in merito alle procedure ed ai criteri di ammissione ai trattamenti di residenzialità definendo altresì, considerati i Piani di Zona e sentita la competente Conferenza dei Sindaci, il documento di programmazione attuativa locale della residenzialità extraospedaliera con assistenza estensiva; ATTESO CHE, conformemente ai predetti indirizzi, tra i compiti istituzionali delle Aziende USL rientrano anche la promozione e lo sviluppo di un sistema regolamentare dei servizi quanto più uniforme tra i Comuni del proprio territorio; VISTO lo schema di Regolamento per l’accesso al servizio di residenzialità per persone disabili (di età compresa tra i 18 ed i 64 anni) residenti nel territorio appositamente predisposto dall’ULSS 7 e che si allega sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; PRESO ATTO che tale Regolamento è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 30 giugno u.s. unitamente al relativo documento applicativo, con cui si dettano le indicazioni tecniche utili per una puntuale e corretta gestione del regolamento stesso, documenti trasmessi con nota prot. n. 28140 in data 6.7.2006 dall’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo e successive di rettifica in data 12.7.2006, 31.7.2006 e 17.8.2006; PRESO ATTO altresì il regolamento deve essere fatte proprio dai Consigli dei vari Comuni interessati; CONSIDERATO che il regolamento risulta essere rispondente alle citate disposizioni normative ed elaborato in conformità agli indirizzi espressi dalla Regione e pertanto atto a normare adeguatamente la materia in oggetto; RITENUTO quindi di procedere alla sua formale approvazione; VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; VISTO lo Statuto Comunale; VISTA la vigente normativa, nazionale e regionale, in materia ed in particolare la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”; TENUTO CONTO che i Regolamenti comunali divengono esecutivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 74, comma 3, dello Statuto Comunale, per cui devesi modificare, in tal senso, quanto previsto nel citato Regolamento inviato dall’ULSS 7; PRESO ATTO dell’acquisizione dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; DOPO breve discussione; VISTI gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” ed il “quorum funzionale”; CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1. Di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili (di età compresa tra i 18 ed i 64 anni) residenti nel territorio dell’ULSS 7, così come proposto dalla stessa Azienda Sanitaria, ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci, nel testo che si allega sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 2. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Direzione Servizi Sociali dell’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo. Allegato (omissis)