Paola Degani Diparitmento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli PARITÀ UOMO-DONNA NELL'UE IL CONTESTO diritto fondamentale, valore comune all'UE e condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi europei di crescita, occupazione e coesione sociale. disparità tuttora presenti, ma notevoli passi avanti verso l'uguaglianza fra i sessi, grazie alla legislazione varata sulle tematica della parità nelle politiche dell'UE e all'adozione di misure specifiche per l'emancipazione femminile. Le disparità legate al genere hanno conseguenze dirette sulla coesione economica e sociale, sulla crescita sostenibile e la competitività, nonché sulle sfide demografiche. Es: povertà e prospettiva di genere in tutte le politiche dell’UE: il PIL potrebbe registrare un incremento del 30% se le donne fossero destinatarie di un trattamento lavorativo analogo a quello degli uomini. dal 2006, lotta contro le violenze esercitate sulle donne ALCUNI DATI I progressi compiuti vengono misurati e illustrati in una relazione annuale sulla parità Tasso di occupazione femminile aumentato nel corso dell’ultimo decennio / crescita che deve proseguire per raggiungere l’obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75% tasso di occupazione rimane inferiore a quello degli uomini, sebbene le donne rappresentino la maggioranza degli studenti e dei laureati; le donne continuano a guadagnare in media il 17.8% in - degli uomini per ogni ora lavorata (dato stabile) e continuano ad essere sottorappresentate nelle posizioni che comportano responsabilità politiche ed economiche · ripartizione delle responsabilità familiari tra uomini e donne resta poco equilibrata; · il rischio di povertà è superiore per le donne che per gli uomini; · donne vittime della violenza sessuale (violenza domestica) , inoltre esposizione alla tratta di esseri umani. 1.3 LA POLITICA DELL’UE PER LE PARI OPPORTUNITA Gli obiettivi dell'UE in materia di uguaglianza tra le donne e gli uomini hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di lottare contro ogni discriminazione basata sul sesso. duplice approccio: azioni specifiche e «gender mainstreaming ». tema a forte dimensione internazionale/ lotta contro la povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi sanitari, partecipazione all'economia e al processo decisionale, nonché promozione dei diritti delle donne Le principali strategie europee sono la Carta per le donne e la Strategia per la parità fra le donne e gli uomini (2010-2015) 2. IL QUADRO NORMATIVO - principio di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici art.119 Trattato di . Roma del 1957 / la tutela delle donne è garantita anche dalla Carta sociale europea di Torino del 1961, poi Carta sociale europea riveduta del 1996. - Nel 1997 con l’art. 3 del Trattato di Amsterdam, si dà maggiore enfasi alla parità tra i sessi: “... l’azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”. Inoltre l’art. 13 introduce il principio di non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’etnia, la religione, gli handicap. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione di Nizza del 2000 / Art. 21, divieto di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, l’origine etnica o la razza, le convinzioni particolari e le opinioni politiche; Art. 23, principio di parità tra uomini e donne in tutti i campi della vita sociale, a partire da quello del lavoro. Art. 33 diritto al congedo di maternità retribuito (Art. 33). . Il diritto alla non discriminazione è ulteriormente sostenuto dalla Carta dei diritti fondamentali che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Articolo 21 / Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. Articolo 23 / Parità tra donne e uomini La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Principio / Politiche/ sviluppo delle politiche in materia di non . discriminazione di tutela di parità formale/sostanziale di pari opportunità di mainsteaming di responsabilità approccio coerente e integrato nei confronti della lotta alla discriminazione. Nuovo approccio della discriminazione multipla consente di adottare impostazioni giuridiche e politiche comuni in relazione ai diversi aspetti, comprese definizioni comuni del concetto di discriminazione. Concetto di discriminazione incrociata o multipla o complessa . lo studio della discriminazione incrociata consiste nell’esame delle conseguenze sia dinamiche che strutturali dell’interazione fra 2 o +forme di discriminazione, in particolare tra razzismo, patriarcato, oppressione di classe e altri sistemi differenzianti che creano disuguaglianze tra gruppi, specialmente tra donne e all’interno di gruppi minoritari Categoria in grado di cogliere le nuove forme di vulnerabilità che derivano da diversi fattori e che si combinano con diverse identità • Potenziali conflitti fra diritti umani/ eguaglianza tra Potenziali conflitti fra diritti umani/ eguaglianza tra i sessi e atteggiamenti e costumi culturali delle comunità immigrate Libertà di matrimonio, Proibizioni di vario genere, Poligamia i sessi teggiamenti e costumi Divorzio e disgregazione della famiglia culturali delle comunità immigrate • Capofamiglia e sistemi basati sul principio della complementarità • Istruzione e formazione • Consuetudini sociali • Mutilazioni e violenza, Diritti riproduttivi • Barriere e ostacoli per le immigrate / Difficoltà di genere e immigrazione • Ricongiungimento familiare, Ingresso e residenza • Permesso di soggiorno sganciato da quello del marito • Reddito minimo • Alloggio • Durata del contratto di lavoro • . . Ad es. problema della differenza di genere quando a questa si combina un problema di appartenenza razziale •integrazione delle politiche di genere nella lotta al razzismo •l’analisi del razzismo dal punto di vista del genere implica considerare la condizione femminile e la cultura razzista e maschilista •sessismo come componente essenziale di tutte le forme di razzismo •identificare i molteplici volti della discriminazione •dare forza alle donne come soggetti centrali nella lotta al razzism •adottare un giusto insieme di politiche e di azioni finalizzate •integrare le tematiche di genere in tutti gli strumenti sui diritti umani . La misura nella quale una persona può agire in base agli standard stabiliti dalla propria appartenenza culturale o dalle proprie convinzioni religiose trova il suo limite nella misura in cui tali azioni interferiscono con i diritti altrui o li limitano oppure contraddicono i principi su cui si fonda lo Stato Esame della situazione fattuale per determinare di quale entità e dimensione siano le divergenze Su quale base si fonda il conflitto in questione? Es:convinzioni religiose, consuetudini familiari o comunitarie, convinzioni personali Qual è l’oggetto del contendere? Es. programmi scolastici, abbigliamento, norme alimentari, matrimonio, accesso al lavoro, status giuridico….. Quale forma assume il conflitto? Omissione, negazione, pressione, uso della forza, violenza, isolamento, esclusione dalla comunità Le azioni controverse riguardano uomini e donne nello stesso modo? Che spazio c’è per la mediazione e la conciliazione?