D.LGS. 149/2015 RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA » Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale Il D.Lgs. 149/2015, attuativo del Jobs Act ed in vigore dal 24 settembre 2015, razionalizza l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, attraverso la creazione dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro con l’obiettivo di garantire procedure uniformi e di evitare la duplicazione degli interventi ispettivi. ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Viene istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Per assicurare omogeneità operativa di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, la norma attribuisce a tutti i funzionari dell’INPS e dell’INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, ivi compresa la qualifica di polizia giudiziaria. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ma è sottoposto al controllo del Ministero del Lavoro che monitora sia gli obiettivi che la gestione finanziaria. Funzioni e attribuzioni Tra le molteplici attività poste in capo all’Ispettorato nazionale, così come elencate all’art. 2 del citato D.Lgs, la principale funzione dell’Ispettorato nazionale è il coordinamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero del Lavoro, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008). A tal fine l’Ispettorato stabilisce la programmazione dell’attività ispettiva e delle relative modalità di accertamento, dettando le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo. È previsto l’obbligo per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informativi, dati e informazioni. L’Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo; c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione; d) cura la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di vigilanza; h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 8, anche al fine di garantire l’uniformità dell’attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo; Trenkwalder s.r.l. (Società Unipersonale) Sede Legale e Amministrativa: via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena. Tel.:059.511288, Fax: 059.511141 - C.F./P.I. 02611180361. Agenzia per il Lavoro autorizzata a tutte le attività di somministrazione di lavoro con provvedimento del Ministero del Lavoro del 13/12/2004 prot. 1182 - Registro Imprese Modena n° 49583/1999, Capitale Sociale: 7.000.000 €. Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Saratoga Italia s.r.l. con sede in via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena - C.F./P.I.02399490354 - R.E.A. MO - 391940. Pag. 1 – Razionalizzazione attività ispettiva D.LGS. 149/2015 RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS e all’INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni; m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. Per garantire la progressiva operatività dell’Ispettorato, per un periodo non superiore a tre anni, il Ministero ha nominato un Comitato presieduto dal direttore 1 e formato da esperti del Ministero, dell’INPS e dell’INAIL che ha il compito di garantire ogni utile coordinamento tra gli enti e misure finalizzate a garantire uniformità dell’attività di vigilanza. Organizzazione e funzionamento L’organizzazione ed il funzionamento dell’Ispettorato nazionale saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Ulteriori norme di coordinamento Vengono previste, infine, nuove disposizioni finalizzate alla semplificazione in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi. Il decreto riformando l’art. 16 del D.Lgs. 124/2004 2 prevede che i ricorsi avverso gli accertamenti in materia di lavoro, legislazione sociale, contributive ed assicurativa adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria vanno presentati, entro i successivi 30 giorni dalla notifica, al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato piuttosto che come precedentemente previsto al Direttore della direzione regionale del lavoro. L’organo in questione decide sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali vige il principio del silenzio – rigetto. La modifica è volta a garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e dalla sua nuova formulazione si desume che l’ordinanza di ingiunzione intimata dagli organi ispettivi non rientri più tra gli atti impugnabili in sede amministrativa ma solo per via giudiziaria. Allo stesso modo, con riferimento all’art. 17 del D.Lgs 124/2004, la nuova disciplina chiarisce che tutti i ricorsi contro gli atti di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro e degli Enti previdenziali ed assicurativi che abbiamo ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro, vanno inoltrati alla sede territoriale competente dell’Ispettorato piuttosto che come precedentemente previsto alla Direzione regionale del lavoro. 1 Sono organi dell’Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: il direttore che ne ha la rappresentanza legale ed ha l’onere e la responsabilità di attuare gli indirizzi e le linee guida adottate d’intesa con il consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministero del Lavoro; il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori munito di funzioni di controllo sull’attività dell’Ispettorato. 2 Formulazione originaria dell’art. 16 sopracitato “Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17”. Trenkwalder s.r.l. (Società Unipersonale) Sede Legale e Amministrativa: via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena. Tel.:059.511288, Fax: 059.511141 - C.F./P.I. 02611180361. Agenzia per il Lavoro autorizzata a tutte le attività di somministrazione di lavoro con provvedimento del Ministero del Lavoro del 13/12/2004 prot. 1182 - Registro Imprese Modena n° 49583/1999, Capitale Sociale: 7.000.000 €. Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Saratoga Italia s.r.l. con sede in via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena - C.F./P.I.02399490354 - R.E.A. MO - 391940. Pag. 2 – Razionalizzazione attività ispettiva D.LGS. 149/2015 RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni e sono decisi entro i successivi 90 giorni dal Comitato per i rapporti di lavoro sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Ulteriore novità di rilievo riguarda la diffida accertativa 3, infatti nella sua nuova formulazione è previsto che l’adozione della stessa interrompa i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli art. 16 e 17 citati in precedenza. 3 Art. 13 co. 2 D.Lgs. 124/2004 “In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4”. Trenkwalder s.r.l. (Società Unipersonale) Sede Legale e Amministrativa: via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena. Tel.:059.511288, Fax: 059.511141 - C.F./P.I. 02611180361. Agenzia per il Lavoro autorizzata a tutte le attività di somministrazione di lavoro con provvedimento del Ministero del Lavoro del 13/12/2004 prot. 1182 - Registro Imprese Modena n° 49583/1999, Capitale Sociale: 7.000.000 €. Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Saratoga Italia s.r.l. con sede in via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena - C.F./P.I.02399490354 - R.E.A. MO - 391940. Pag. 3 – Razionalizzazione attività ispettiva