Ordinanza sull’esame per elettricisti di fabbrica e per installatori di impianti speciali a bassa tensione 734.272.3 del 22 settembre 1989 (Stato 11 luglio 2000) Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni1, visto l’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 settembre 19892 sugli impianti elettrici a bassa tensione, ordina: Art. 1 Principio L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) organizza gli esami per: 1 2 a. elettricista di fabbrica; b. installatore di impianti speciali. A tale scopo, esso nomina una Commissione d’esame. Art. 2 1 Commissione d’esame La Commissione d’esame si compone: a. dell’ingegnere capo dell’Ispettorato (presidente); b. di due ispettori dell’Ispettorato; c. del segretario della Commissione. La Commissione sceglie le prove d’esame, fissa la durata dell’esame stesso e nomina gli esperti per le singole materie professionali. Essa sorveglia lo svolgimento delle prove. 2 3 L’Ispettorato assume i compiti di segreteria della Commissione d’esame. Art. 3 1 Condizioni d’ammissione È ammesso all’esame di elettricista di fabbrica colui che: a. è in possesso del certificato federale di capacità quale montatore elettricista e può dimostrare di aver svolto almeno un anno di attività pratica nel settore degli impianti sotto la sorveglianza di una persona del mestiere (art. 9 cpv. 3 dell’O del 6 set. 19893 sugli impianti elettrici a bassa tensione); oppure RU 1989 1995 1 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 2 RS 734.27 3 RS 734.27 1 734.272.3 b. Energia è in possesso del certificato federale di capacità per una professione prossima all’attività di installatore elettrico oppure ha concluso una formazione equivalente ed ha svolto, inoltre, almeno due anni di attività pratica nel settore degli impianti sotto la sorveglianza di una persona del mestiere. 2 È ammesso all’esame di installatore di impianti speciali colui che dimostra di aver lavorato per un periodo di almeno tre anni a tali impianti sotto sorveglianza. 3 L’Ispettorato decide se il candidato soddisfa le condizioni di ammissione. Art. 4 Esame per elettricista di fabbrica Il candidato all’esame di elettricista di fabbrica deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze per poter eseguire in modo autonomo lavori di manutenzione, di modifica, di ampliamento e di riparazione su detti impianti. 1 2 L’esame comprende le materie seguenti: a. elettrotecnica: 20 minuti circa, orale; b. prescrizioni sugli impianti elettrici a bassa tensione: 30 minuti circa, orale; c. tecnologia: 30 minuti circa, orale; d. metrologia: 20 minuti circa, orale; e. riparazione di guasti: 20 minuti circa, orale. Art. 5 Esame per installatori di impianti speciali Il candidato all’esame di installatore di impianti speciali deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze per procedere, in modo autonomo, al montaggio di impianti speciali. 1 2 Le esigenze e le materie d’esame sono definite, di volta in volta, dalla Commissione d’esame in funzione del tipo d’impianto per il quale il candidato intende sostenere l’esame. Art. 6 Organizzazione La Commissione d’esame organizza le prove per gli elettricisti di fabbrica e per gli installatori di impianti elettrici speciali a seconda delle necessità. Gli interessati ne sono informati direttamente. 1 I candidati si iscrivono presentando domanda scritta; alla stessa devono essere allegati: 2 a. un curriculum vitae redatto dal candidato stesso; b. la documentazione comprovante l’adempimento delle condizioni d’ammissione (certificati di capacità, diplomi, attestati di lavoro a dimostrazione dell’attività pratica svolta). 3 Al più tardi quattro settimane prima dell’inizio delle prove, la Commissione d’esame comunica per scritto ai candidati la decisione circa l'ammissione all’esame. 2 Esame per elettricisti di fabbrica e per installatori di impianti speciali a bassa tensione 4 I candidati sono esaminati nella lingua ufficiale a loro familiare. 5 Gli esami non sono pubblici. Art. 7 734.272.3 Valutazione Il risultato dell’esame è valutato con un voto compreso tra 6 e 1. Il voto 4 ed i voti superiori stanno ad indicare risultati sufficienti, i voti inferiori a 4 risultati insufficienti. Per i voti superiori a 4 sono ammessi i mezzi voti. 1 2 La scala dei voti è la seguente: voto risultato della prova 6 5 4 3 2 1 quantitativamente e qualitativamente ottimo buono, conforme alle esigenze rispondente alle esigenze minime insufficiente, incompleto largamente insufficiente senza nessun valore o prova non eseguita I voti delle diverse materie devono essere determinati come media dei voti ottenuti nelle singole voci d’esame ed arrotondati ad una cifra decimale. 3 4 L’esame si intende superato se il candidato ha ottenuto in tutte le materie almeno il voto 4. In caso di dubbio, l’Ispettorato decide se il candidato ha superato l’esame. Art. 8 1 Ripetizione dell’esame L’esame può essere ripetuto due volte. L’esame non può essere ripetuto prima che sia trascorso un periodo di almeno sei mesi. 2 3 Devono essere ripetute tutte le materie nelle quali non è stato raggiunto il voto 5. Art. 9 Certificato L’Ispettorato rilascia un certificato d’esame firmato dal presidente e dal segretario della Commissione d’esame. Art. 10 Tasse L’Ispettorato riscuote una tassa d’esame di 800 franchi al massimo, a cui va aggiunta una partecipazione ai costi di materiale di 400 franchi al massimo. 1 2 La tassa è rimborsata se il candidato notifica il suo ritiro dall’esame al più tardi 10 giorni prima dell’esame stesso oppure non può partecipare all’esame per motivi validi subentrati nel frattempo. 3 734.272.3 Energia Art. 114 Art. 12 Disposizione transitoria I certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza conservano la loro validità. Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1989. 4 4 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 22 giu. 2000 (RU 2000 1759).