Ordinanza del 22 settembre 1989 sull`esame per elettricisti di

Ordinanza
sull’esame per elettricisti di fabbrica e per
installatori di impianti speciali a bassa tensione
734.272.3
del 22 settembre 1989 (Stato 11 luglio 2000)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni1,
visto l’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 settembre 19892 sugli impianti
elettrici a bassa tensione,
ordina:
Art. 1
Principio
L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) organizza gli
esami per:
1
2
a.
elettricista di fabbrica;
b.
installatore di impianti speciali.
A tale scopo, esso nomina una Commissione d’esame.
Art. 2
1
Commissione d’esame
La Commissione d’esame si compone:
a.
dell’ingegnere capo dell’Ispettorato (presidente);
b.
di due ispettori dell’Ispettorato;
c.
del segretario della Commissione.
La Commissione sceglie le prove d’esame, fissa la durata dell’esame stesso e nomina gli esperti per le singole materie professionali. Essa sorveglia lo svolgimento
delle prove.
2
3
L’Ispettorato assume i compiti di segreteria della Commissione d’esame.
Art. 3
1
Condizioni d’ammissione
È ammesso all’esame di elettricista di fabbrica colui che:
a.
è in possesso del certificato federale di capacità quale montatore elettricista e
può dimostrare di aver svolto almeno un anno di attività pratica nel settore
degli impianti sotto la sorveglianza di una persona del mestiere (art. 9 cpv. 3
dell’O del 6 set. 19893 sugli impianti elettrici a bassa tensione); oppure
RU 1989 1995
1
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
2
RS 734.27
3
RS 734.27
1
734.272.3
b.
Energia
è in possesso del certificato federale di capacità per una professione prossima
all’attività di installatore elettrico oppure ha concluso una formazione equivalente ed ha svolto, inoltre, almeno due anni di attività pratica nel settore
degli impianti sotto la sorveglianza di una persona del mestiere.
2 È ammesso all’esame di installatore di impianti speciali colui che dimostra di aver
lavorato per un periodo di almeno tre anni a tali impianti sotto sorveglianza.
3
L’Ispettorato decide se il candidato soddisfa le condizioni di ammissione.
Art. 4
Esame per elettricista di fabbrica
Il candidato all’esame di elettricista di fabbrica deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze per poter eseguire in modo autonomo lavori di manutenzione,
di modifica, di ampliamento e di riparazione su detti impianti.
1
2
L’esame comprende le materie seguenti:
a.
elettrotecnica: 20 minuti circa, orale;
b.
prescrizioni sugli impianti elettrici a bassa tensione: 30 minuti circa, orale;
c.
tecnologia: 30 minuti circa, orale;
d.
metrologia: 20 minuti circa, orale;
e.
riparazione di guasti: 20 minuti circa, orale.
Art. 5
Esame per installatori di impianti speciali
Il candidato all’esame di installatore di impianti speciali deve dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze per procedere, in modo autonomo, al montaggio di
impianti speciali.
1
2 Le esigenze e le materie d’esame sono definite, di volta in volta, dalla Commissione d’esame in funzione del tipo d’impianto per il quale il candidato intende sostenere l’esame.
Art. 6
Organizzazione
La Commissione d’esame organizza le prove per gli elettricisti di fabbrica e per gli
installatori di impianti elettrici speciali a seconda delle necessità. Gli interessati ne
sono informati direttamente.
1
I candidati si iscrivono presentando domanda scritta; alla stessa devono essere allegati:
2
a.
un curriculum vitae redatto dal candidato stesso;
b.
la documentazione comprovante l’adempimento delle condizioni d’ammissione (certificati di capacità, diplomi, attestati di lavoro a dimostrazione
dell’attività pratica svolta).
3 Al più tardi quattro settimane prima dell’inizio delle prove, la Commissione d’esame comunica per scritto ai candidati la decisione circa l'ammissione all’esame.
2
Esame per elettricisti di fabbrica e per installatori
di impianti speciali a bassa tensione
4
I candidati sono esaminati nella lingua ufficiale a loro familiare.
5
Gli esami non sono pubblici.
Art. 7
734.272.3
Valutazione
Il risultato dell’esame è valutato con un voto compreso tra 6 e 1. Il voto 4 ed i voti
superiori stanno ad indicare risultati sufficienti, i voti inferiori a 4 risultati insufficienti. Per i voti superiori a 4 sono ammessi i mezzi voti.
1
2
La scala dei voti è la seguente:
voto
risultato della prova
6
5
4
3
2
1
quantitativamente e qualitativamente ottimo
buono, conforme alle esigenze
rispondente alle esigenze minime
insufficiente, incompleto
largamente insufficiente
senza nessun valore o prova non eseguita
I voti delle diverse materie devono essere determinati come media dei voti ottenuti
nelle singole voci d’esame ed arrotondati ad una cifra decimale.
3
4 L’esame si intende superato se il candidato ha ottenuto in tutte le materie almeno il
voto 4. In caso di dubbio, l’Ispettorato decide se il candidato ha superato l’esame.
Art. 8
1
Ripetizione dell’esame
L’esame può essere ripetuto due volte.
L’esame non può essere ripetuto prima che sia trascorso un periodo di almeno sei
mesi.
2
3
Devono essere ripetute tutte le materie nelle quali non è stato raggiunto il voto 5.
Art. 9
Certificato
L’Ispettorato rilascia un certificato d’esame firmato dal presidente e dal segretario
della Commissione d’esame.
Art. 10
Tasse
L’Ispettorato riscuote una tassa d’esame di 800 franchi al massimo, a cui va aggiunta una partecipazione ai costi di materiale di 400 franchi al massimo.
1
2 La tassa è rimborsata se il candidato notifica il suo ritiro dall’esame al più tardi 10
giorni prima dell’esame stesso oppure non può partecipare all’esame per motivi validi subentrati nel frattempo.
3
734.272.3
Energia
Art. 114
Art. 12
Disposizione transitoria
I certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza conservano
la loro validità.
Art. 13
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1989.
4
4
Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 22 giu. 2000 (RU 2000 1759).