Ordinanza Regolamentazione Volantinaggio

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Comune di Campobello di Mazara
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Corpo Polizia Municipale
Ordinanza Dirigenziale n. 004 del 9 gennaio 2017
Oggetto: regolamentazione dell'attività di distribuzione di materiale pubblicitario (volantini,
depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario).
IL COMANDANTE
Premesso:
• che la diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle
piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle
abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture è causa dell'insorgere di una
cospicua quantità di rifiuti cartacei sul territorio, con conseguente degrado dell'igiene e del
decoro della città;
• che è diventato uso comune apporre, all'ingresso dei palazzi condominiali, cassette aperte per
la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo
occasionale anche a passanti i quali, una volta letto il materiale pubblicitario, spesso lo gettano
per strada trasformandolo, di fatto, in rifiuto;
• che il getto di tali carte determina, oltre all'inquinamento del suolo, anche un costo per
l'Amministrazione, che è obbligata ad impiegare uomini e mezzi per la loro raccolta, raccolta
che spesso risulta difficile o vana a causa delle condizioni atmosferiche (vento e pioggia) che
disperdono il materiale cartaceo in giro;
• che spesso tali carte, trasportate dalla pioggia, vanno ad intasare ed occludere le caditoie
stradali, con possibili gravi conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane;
Considerato:
• che l'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela
dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene pubblica
compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario abbandonato indiscriminatamente sulla
pubblica via;
• che l'abbandono del suddetto materiale cartaceo produce evidenti effetti negativi nei confronti
dell'immagine della città, rendendola meno attraente anche dal punto di vista turistico;
• che è necessario, pertanto, adottare un provvedimento concreto che regolamenti l'attività
pubblicitaria tramite la distribuzione di volantini, depliant, opuscoli e manifesti sul territorio, in
maniera tale che tale distribuzione sia svolta conformemente ai principi di igiene ambientale,
responsabilizzazione e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione stessa,
compresi i destinatari finali di quest'ultima;
Ritenuto di dover regolamentare l’attività di distribuzione del materiale pubblicitario sull'intero territorio
comunale;
Accertata la propria competenza in materia, in virtù dei poteri concessi dalla legge e tenuto conto del
fatto che la materia riguarda profili di organizzazione e gestione di servizi riguardanti il conferimento, il
ritiro e il controllo sui rifiuti, attività che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai dirigenti,
in quanto attinente a compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente, attività che comprende
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
Visto il "Piano Generale degli impianti pubblicitari", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 50 del 21/07/2007;
Vista la Determinazione Sindacale n. 096 del 5 ottobre 2016, avente ad oggetto "Determinazione tariffe
anno 2016";
Visto il "Regolamento comunale relativo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative",
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale, n. 32 del 18/11/2013;
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada";
Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1993, n. 507, avente ad oggetto "Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza territoriale";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1. È fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità
mediante volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario affiggendo
tale materiale sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi
nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non appositamente dedicato a tale
scopo.
2. È fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini, depliant, opuscoli, manifesti
o altro simile materiale pubblicitario lasciandolo incustodito davanti le porte di accesso, nei
portoni, negli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle
autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
3. È fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri
dei veicoli durante la circolazione degli stessi, specie in corrispondenza e in prossimità degli
incroci.
4. È fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, depliant, opuscoli, manifesti
buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare.
5. Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di volantini, depliant,
opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario "porta a porta" o "brevi manu", intese
come deposito nella cassetta della posta del materiale pubblicitario o consegna di quest'ultimo
nelle mani delle persone che si dimostrino interessate a riceverlo; laddove le cassette postali
non siano presenti, la consegna del materiale pubblicitario può essere fatta immettendo lo
stesso sotto l'uscio, porta o portone dell'immobile, in modo tale che non possa essere asportato
da terzi o fuoriuscire; laddove le cassette postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la
distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da tutti e quattro i lati, con
serratura per l'apertura finalizzata al ritiro della corrispondenza, e idonee a contenere, per
dimensione e quantità, il materiale pubblicitario in distribuzione che, al pari dell'altra
corrispondenza, non deve poter essere asportato da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle
cassette stesse.
6. Anche se l'attività di volantinaggio è un'operazione essenzialmente libera, al fine di evitare il
reiterarsi delle fattispecie che comportano le problematiche che con il presente provvedimento
si vogliono evitare nonché al fine di prevenire le stesse, le ditte e/o gli incaricati delle operazioni
di volantinaggio, dovranno comunicare, almeno due giorni prima, al Comando di Polizia
Municipale ed all'Ufficio Tributi del nostro Comune, secondo il fac-simile allegato alla presente
ordinanza, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione del
materiale pubblicitario, allegando alla comunicazione copia del materiale pubblicitario da
distribuire nonché la prova del pagamento dell'imposta di pubblicità che, ai sensi della
Determinazione Sindacale n. 096/2016, ammonta ad €uro 2,58 (due/58) al giorno o frazione di
giorno, per ogni persona o veicolo che distribuisce i volantini, depliant, opuscoli, manifesti o
altro simile materiale pubblicitario, salve successive variazioni dei suddetti importi; copia della
comunicazione e del versamento dell'imposta dovuta deve essere portata al seguito di chi
effettua il volantinaggio, valendo tale documentazione quale autorizzazione all'attività svolta.
7. Gli incaricati, a qualsiasi titolo, della distribuzione di materiale pubblicitario "porta a porta" o
"brevi manu" sono tenuti a non disperdere detto materiale nelle pubbliche vie e piazze e a
rispettare la presente ordinanza, mentre le persone che accettano il materiale pubblicitario sono
tenute a non gettarlo o abbandonarlo in aree e luoghi pubblici e a depositarlo negli appositi
contenitori per la raccolta dei rifiuti, qualora se ne vogliano disfare.
8. Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza:
I. ditte, società, soggetti economici e giuridici che, in proprio e per proprio conto, ricorrono alla
pubblicità mediante distribuzione di volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile
materiale pubblicitario;
II. ditte società, soggetti economici e giuridici che, per conto di terzi, ricorrono alla pubblicità
mediante distribuzione di volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale
pubblicitario;
III. personale incaricato dai soggetti indicati ai superiori punti I e II, addetto alla distribuzione di
volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario;
IV. privati destinatari della distribuzione di volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile
materiale pubblicitario.
AVVERTE
che i trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno soggetti, salvo che il
fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca un più grave illecito amministrativo, al pagamento
delle seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione del divieto indicato al superiore punto 1:
1. personale incaricato della distribuzione di materiale pubblicitario e/o che affigge tale
materiale ove vietato: sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 150,00;
2. ditta, società, soggetto economico o giuridico responsabile della distribuzione o affissione
del materiale pubblicitario: sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 100,00 ad €uro
500,00;
b) per la violazione del divieto indicato al superiore punto 2:
1. personale incaricato della distribuzione di materiale pubblicitario e/o che lascia, abbandona
o disperde tale materiale ove vietato: sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad
€uro 150,00, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
2. ditta, società, soggetto economico o giuridico responsabile della distribuzione del materiale
pubblicitario: sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 100,00 ad €uro 500,00, oltre al
rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
c) per la violazione del divieto indicato al superiore punto 3:
1. personale incaricato della distribuzione di materiale pubblicitario: sanzione amministrativa
pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 150,00, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato
dei luoghi;
2. ditta, società, soggetto economico o giuridico responsabile della distribuzione del materiale
pubblicitario: sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 100,00 ad €uro 500,00, oltre al
rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
d) per la violazione del divieto indicato al superiore punto 4:
1. personale incaricato della distribuzione di materiale pubblicitario che lo lancia o lo getta sul
territorio comunale: sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 150,00, oltre
al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
2. ditta, società, soggetto economico o giuridico responsabile della distribuzione: sanzione
amministrativa pecuniaria da €uro 100,00 ad €uro 500,00, oltre al rimborso spese per il
ripristino dello stato dei luoghi;
e) per la mancata comunicazione di cui al punto 6: sanzione amministrativa pecuniaria da €uro
100,00 ad €uro 500,00;
f) per le violazioni commesse dai privati, destinatari della distribuzione del materiale pubblicitario
(superiore punto 7): sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 ad €uro 150,00, oltre al
rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
Qualora ne ricorrano i presupposti, per le violazioni dei divieti di cui ai superiori punti 1, 2 e 3, è
applicabile l'art. 15, comma 1, lettere a), b) ed f), e comma 3, del Codice della Strada.
Qualora la violazione indicata al superiore punto 4 è commessa alla guida di veicoli, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 15, comma 1, lettera i), e comma 3, del Codice della Strada.
I trasgressori e gli obbligati in solido sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16
della Legge n. 689/81, nella misura più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo, da
effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della
stessa.
DISPONE
•
•
che la presente Ordinanza Dirigenziale sia resa nota alla cittadinanza mediante la sua
pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale
www.comune.campobellodimazara.tp.it, nonché mediante pubblicazione per estratto ai sensi
dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2015;
che si dia la massima diffusione alla presente Ordinanza Dirigenziale presso gli esercizi
commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale, nonché presso le associazioni di
categoria presenti sul territorio.
INFORMA
•
•
che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Comandante del Corpo di Polizia
Municipale, Dott. Giuliano Panierino;
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al
Presidente della Regione Siciliana.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale e delle altre forze di polizia sono incaricati dell'effettuazione
dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni
previste a carico dei trasgressori e degli obbligati in solido.
È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Campobello di Mazara, 9 gennaio 2017
Il Comandante
Dott. Giuliano Panierino
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMUNICAZIONE ATTIVITÀ DI
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO
(Ordinanza Dirigenziale n. 007 del 7 gennaio 2017)
Al Corpo di Polizia Municipale
del Comune di
Campobello di Mazara
Prot.
All'Ufficio Tributi
del Comune di
Campobello di Mazara
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome
Nato/a a
Data di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Telefono/Mail/Pec
Codice fiscale
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Nella sua qualità di (segnare l'ipotesi che ricorre):
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q
titolare
q
rappresentante legale
della ditta, società, soggetto economico o giuridico di seguito indicato:
Denominazione
Comune di domicilio
Indirizzo
Telefono/Mail/Pec
Codice fiscale
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Partita IVA
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COMUNICA
che nelle seguenti date: ___/___/_________, ___/___/_________, ___/___/_________, ___/___/_________
effettuerà la distribuzione di materiale pubblicitario in territorio del Comune di Campobello di Mazara.
La distribuzione di tale materiale pubblicitario è effettuata (segnare l'ipotesi che ricorre):
q
per conto proprio;
q
per conto di terzi (indicare sul retro il soggetto per conto del quale è effettuata la distribuzione).
INDICAZIONE DELLA DITTA, SOCIETÀ, SOGGETTO ECONOMICO O GIURIDICO
(per conto del quale è effettuata la distribuzione)
Denominazione
Comune di domicilio
Indirizzo
Telefono/Mail/Pec
Codice fiscale
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Partita IVA
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Per la distribuzione del materiale pubblicitario ci si avvarrà di n. _____ incaricati, che percorreranno il
seguente itinerario (indicare le vie e/o le piazze percorse:
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Il sottoscritto, con la firma in calce, dichiara di essere a conoscenza del fatto che le violazioni alle
disposizioni contenute nell'Ordinanza Dirigenziale n. 003 del 09/01/2017, comporteranno l'applicazione delle
sanzioni ivi previste, sia a carico del trasgressore che dell'obbligato in solido.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
•
copia del materiale pubblicitario in distribuzione;
•
copia del versamento della tariffa dovuta per la pubblicità, eseguito sul conto corrente postale n.
41588377, IBAN IT81 T 07601 16400 000041588377, intestato al Comune di Campobello di
Mazara, Servizio Tesoreria, Imposta di Pubblicità;
•
copia del documento di riconoscimento del sottoscritto.
Campobello di Mazara, ___/___/_________
Firma
________________________________
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