Manuale applicativo della Direttiva Macchine 2006/42/CE

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Claudio Ghidini
Manuale applicativo della
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Il confronto tra le responsabilità
dei costruttori e degli utilizzatori
alla luce dei D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 81/2008
Aggiornato con la nuova edizione delle linee guida
della commissione per l’applicazione
della direttiva (giugno 2010)
e con le tabelle di riferimento alle nuove
norme tecniche correlate
II Edizione
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Indice generale
INDICE GENERALE
Presentazione
9
Introduzione
15
PARTE 1
MACCHINE NUOVE: DIRITTI E DOVERI A CONFRONTO
CAPITOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONE DI “MACCHINA”
21
CAPITOLO 2
COSA VUOL DIRE “MACCHINA CE”?
29
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
CAPITOLO 3
Le leggi sulla prevenzione degli infortuni
fino al 1991 ................................................................. 30
Il nuovo approccio delle Direttive Europee .......... 33
Il nuovo scenario ....................................................... 35
Tipi di macchine “CE” e metodi di certificazione 36
La Procedura di Certificazione ............................... 42
La Procedura di Certificazione
per le “quasi macchine” ........................................... 44
CHI È L’UTILIZZATORE
3.1
3.2
47
I doveri dell’utilizzatore .......................................... 47
I diritti dell’utilizzatore ............................................ 48
MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
3
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Indice generale
CAPITOLO 4
CAPITOLO 5
CAPITOLO 6
CHI È IL COSTRUTTORE
4.1
I doveri del costruttore .............................................51
4.2
4.3
I diritti del costruttore ...............................................52
Costruttori di fatto .....................................................53
MARCATURA CE E DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ
Quando viene emessa ...............................................59
5.2
5.3
Come viene espressa .................................................60
Che cosa dichiara .......................................................66
DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
7.4
4
75
I criteri di progetto sicuro del fabbricante .............78
Il requisito generale della marcatura ......................80
Il dovere della informazione
verso l’utilizzatore .....................................................82
I R.E.S. e il confronto rispetto alle misure
di prevenzione del D.Lgs. 81/2008 .........................83
IL FASCICOLO TECNICO
8.1
8.2
8.3
8.4
69
Quando deve essere utilizzata .................................69
Come viene espressa .................................................71
Che cosa dichiara .......................................................72
I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA “R.E.S”
7.1
7.2
7.3
CAPITOLO 8
59
5.1
6.1
6.2
6.3
CAPITOLO 7
51
85
Quando è utilizzato? .................................................88
Come è fatto? ..............................................................90
La documentazione di valutazione dei rischi ........91
Perché il fascicolo tecnico (la doc. pertinente)
non deve essere fornito all’utilizzatore? ................96
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Indice generale
CAPITOLO 9
IL MANUALE ISTRUZIONI
99
9.1
Il manuale come componente di sicurezza
della macchina CE .................................................. 100
9.2
I doveri di informazione e formazione
dell’utilizzatore ....................................................... 105
9.2.1
Le istruzioni d’uso devono essere consegnate
con la macchina ....................................................... 106
9.2.2 Le istruzioni d’uso devono essere lette
e verificate dall’utilizzatore ..................................... 108
9.3 Il manuale come strumento di sicurezza
dell’utilizzatore ....................................................... 109
CAPITOLO 10
IL RISCHIO MECCANICO
111
10.1 I rischi meccanici di una macchina CE
e le Norme Armonizzate ....................................... 111
10.2 I ripari fissi e le funzioni di sicurezza
nella nuova Direttiva macchine ............................ 116
10.3 Il rischio meccanico e i doveri
dell’utilizzatore ....................................................... 121
10.4 Il dovere di verifica delle attrezzature
di lavoro ................................................................... 124
CAPITOLO 11
IL RISCHIO ELETTRICO
127
11.1 I rischi elettrici di una macchina CE .................... 128
11.1.1 Requisiti e norme tecniche....................................... 129
11.2 Il rischio elettrico nell’ambiente
di lavoro ................................................................... 132
11.2.1 Norme tecniche per gli impianti
elettrici utilizzatori.................................................. 136
11.3 Il confronto degli obblighi ..................................... 136
11.3.1 Il collegamento delle macchine
più complesse........................................................... 138
11.4 Conclusioni .............................................................. 141
MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
5
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Indice generale
CAPITOLO 12
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
A PRESSIONE
143
12.1 I fattori di rischio .....................................................143
12.2 La normativa Europea ............................................143
12.2.1 Categorie degli apparecchi a pressione.................... 146
12.3 Gli effetti sulle macchine ........................................147
12.4 Il confronto degli obblighi ......................................149
CAPITOLO 13
IL RISCHIO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE
151
13.1 I fattori di rischio .....................................................151
13.2 La prevenzione e protezione
nei luoghi di lavoro .................................................152
13.3 La prevenzione e protezione delle macchine ......158
13.4 Obblighi comuni a utilizzatori e fabbricanti ........162
13.4.1 La prevenzione/protezione incendio........................ 162
13.4.2 La individuazione dei luoghi “a rischio” esplosione .... 163
CAPITOLO 14
IL RUMORE
167
14.1 Il rumore nell’ambiente di lavoro .........................167
14.2 Il rumore emesso da una macchina CE ................170
14.3 Obblighi e responsabilità ........................................173
CAPITOLO 15
LA COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA
177
15.1 Cos’è la compatibilità elettromagnetica ...............177
15.2 La Compatibilità Elettromagnetica
e le macchine ............................................................179
15.3 Problemi legati all’inquinamento
elettromagnetico ......................................................181
15.4 Confronto tra prestazioni elettromagnetiche
delle apparecchiature elettriche e esposizione
umana ai campi elettromagnetici ..........................183
15.5 Quali sono le misure eseguibili sulle macchine ...184
6
MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Indice generale
15.6 Quali sono le misure eseguibili nei luoghi
di lavoro ................................................................... 186
15.7 Che cosa deve essere controllato .......................... 186
CAPITOLO 16
LE EMISSIONI PERICOLOSE
189
16.1 Le emissioni pericolose di una macchina CE ...... 190
16.2 Le emissioni pericolose nei processi industriali . 193
16.3 I limiti di esposizione agli agenti chimici
(polveri e vapori) .................................................... 196
16.4 I criteri del confronto tra fabbricante
e utilizzatore ............................................................ 197
PARTE 2
MACCHINE USATE: DOVERI E POSSIBILITÀ OPERATIVE
CAPITOLO 17
LE MACCHINE USATE SECONDO
IL D.LGS. 81/2008 E IL D.LGS. 17/2010
205
17.1 Categorie delle macchine usate ............................ 206
17.2 Schema di conformità al D.Lgs. 81/2008
di una macchina usata ........................................... 213
CAPITOLO 18
RIMARCATURA CE
217
18.1 Concetti di modifica sostanziale
e di variazione del modo d’uso ............................ 218
18.2 Chi deve eseguire la rimarcatura CE? .................. 222
18.3 Alcuni dubbi e incertezze interpretative ............. 223
CAPITOLO 19
CONFORMITÀ AI REQUISITI DELL’ALLEGATO V
DEL D.LGS. 81/2008
225
19.1 Cos’è l’Attestazione di conformità
ai Requisiti di Sicurezza? ....................................... 226
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7
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Indice generale
19.2 Che cosa dichiara .....................................................227
19.3 Quando deve essere emessa
e chi la deve redigere ..............................................229
CONCLUSIONI
231
APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 ......................................................... 235
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine
e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

DIRETTIVA 2006/42/CE
Del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2006 .......................................................................... 294
Relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
8
BIBLIOGRAFIA
362
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Contenuta nel CD-Rom
362
INDICE ANALITICO
365
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Presentazione
Presentazione
Questo saggio nasce dalle informazioni e dalle esperienze raccolte da
quando si è sviluppata l’applicazione della Direttiva Europea CEE89/391,
sulla “Sicurezza dei luoghi di lavoro”, e della Direttiva Europea CEE89/392
sulla “Sicurezza delle Macchine” (già abrogata, confermata nei concetti e
nei contenuti e sostituita dalla Direttiva 98/37/CE). Esse sono state recepite
nell’ordinamento legislativo nazionale con il D.Lgs. 626/94 e con il D.P.R.
459/96 rispettivamente.
Rispetto alla precedente edizione della “Guida alla Direttiva Macchine”
questa nuova stesura raccoglie le osservazioni e i commenti che derivano
dalla applicazione concreta di queste disposizioni e di quelle che sono state
emesse successivamente e costituiscono il quadro di riferimento aggiornato
vigente ad oggi.
In particolare il D.Lgs. 81/2008 ha inteso riunire e coordinare molti provvedimenti completi e integrazioni che si erano accumulate negli anni di
applicazione del D.Lgs. 626/94 e delle leggi previgenti a questo in materia
sicurezza dei luoghi di lavoro che avevano creato anche confusione e dubbi
interpretativi. Nel contempo la Commissione Europea ha provveduto, per
parte sua, ad una nuova elaborazione della Direttiva Macchine che vuole
tenere conto delle esperienze e delle necessità emerse nel periodo di applicazione della precedente disciplina.
L’obiettivo della nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) è il perfezionamento di tutte le prescrizioni che erano già contenute nella versione (98/
37/CE), mantenendo comunque lo scopo principale che mi pare sia ben
riassunto nel secondo “considerando” che forma il frontespizio della Direttiva:
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Presentazione
2006/42/CE
Considerando quanto segue
...
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia comunitaria. Il costo sociale
dovuto all’alto numero degli infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione
delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e
costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e
manutenzione.
Queste prescrizioni devono essere comuni ed uguali per tutti gli stati in
modo da uniformare le caratteristiche dei prodotti al fine di favorire la libera
circolazione e mercato delle apparecchiature ritenute idonee Tale idoneità
parte dalle caratteristiche di sicurezza che incidono direttamente sulla prevenzione e protezione dagli infortuni degli utilizzatori.
La trattazione si articola considerando quali miglioramenti e opportunità
possono venire agli utilizzatori, - vale a dire a coloro che utilizzano nei propri
stabilimenti delle “Macchine”- dalla impostazione della disciplina sulla
sicurezza delle attrezzature stabilita nelle vecchia Direttiva Macchine (98/
37/CE) e riaffermata con i perfezionamenti che saranno indicati dalla nuova
2006/42/CE.
Ogni utilizzatore, nella sua veste di datore di lavoro, è il destinatario della serie
di norme legislative che disciplinano la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro. Come
tale egli ha un interesse evidente a ottenere prodotti che siano sicuri “in partenza”, costruiti secondo la regola dell’arte.
Secondo l’impostazione classica, che si è affermata in Italia fin dal 1955 con
l’emanazione del D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 - Norme per la prevenzione degli
infortuni, in caso di infortunio l’utilizzatore era, di solito, l’unico indiziato
(insieme con l’infortunato) per eventuali mancanze o omissioni nelle operazioni di conduzione e manutenzione della macchina. Questa situazione corrisponde anche alla considerazione, indubbiamente valida ancora oggi, che a
partire dalla consegna, le condizioni di uso corretto, di usura, e di manutenzione sono oggettivamente sotto il controllo dell’utilizzatore.
Il concetto di “prodotto difettoso” che può provocare infortuni per difetto originario nella progettazione o nella costruzione, e della responsabilità a carico del
costruttore è stato recepito in Europa in tempi abbastanza recenti, a partire dai
prodotti destinati al mercato dei consumatori. (D.P.R. 224 Decreto del Presiden10
MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Presentazione
te della Repubblica n. 224 del 24/05/1988 e successiva Direttiva Europea
2001/95/CE recepita dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 “Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti).
Con questa impostazione si è iniziato ad affermare progressivamente il
principio secondo il quale “l’esperto” del prodotto fornito all’utilizzatore è il
costruttore. È quindi un dovere del costruttore di garantire che quanto venduto
sia esente da difetti, e di informare l’utilizzatore su tutte le operazioni necessarie per mantenere inalterata nel tempo la condizione di funzionamento sicuro garantita alla consegna.
La cosiddetta Direttiva “Macchine", fin dal 1989 (Dir. UE/89/392) ha stabilito
che questo principio vale anche per il costruttore di macchine destinate più in
generale al mercato professionale e industriale. Egli deve dichiarare, in particolare, che una macchina nuova, messa in commercio, è conforme a tutti i
requisiti di sicurezza richiesti (marcatura CE).
A partire dal 1989 quindi il principio di responsabilità specifica del costruttore
sulla sicurezza dei prodotti si è progressivamente affermato, a partire dal mercato dei prodotti di serie destinati ai consumatori, fino a quello delle attrezzature
di lavoro e, in particolare, fino a quello delle grandi macchine e degli impianti
utilizzati per la produzione industriale; anche per quelli che sono costruiti, in
alcuni casi, sulla base di specifiche tecniche concordate tra l’acquirente (utilizzatore) e il costruttore (fabbricante).
Seguendo questo filo logico di ragionamento e soprattutto considerando
l’enfasi che è stata data progressivamente alla marcatura e certificazione di
una amplissima gamma di apparecchiature, processi industriali e non, ogni
utilizzatore, professionale, per quanto riguarda le macchine intese come
attrezzature di lavoro, può essere portato a pensare che l’acquisto e l’uso di
una macchina corredata dalla marcatura CE, cioè accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità del costruttore, porti con sé i seguenti automatici
vantaggi:
(V1) IN FASE DI OFFERTA E DI ACQUISTO L’UNICO ASPETTO SIGNIFICATIVO PER
L’UTILIZZATORE, IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, CONSISTE NELLA
RICHIESTA DI OTTENERE UNA MACCHINA CORREDATA DALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE E DALLA RELATIVA MARCATURA CE;
(V2) IL COSTRUTTORE (FABBRICANTE) SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITÀ DI
FORNIRE UN SISTEMA SICURO “A PRIORI” CHE, INTRODOTTO NELLO STABILIMENTO DELL’UTILIZZATORE “COSÌ COM’È”, VA BENE ANCHE DAL PUNTO DI
VISTA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI;
(V3) IN CASO DI INFORTUNIO SU UNA MACCHINA CON MARCATURA CE, È IL COMANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Presentazione
STRUTTORE CHE È CHIAMATO A RISPONDERE DEL DANNO, PERCHÉ SUA È LA
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AI
QUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA.
RE -
Nella pratica quotidiana, invece, nessuno dei tre punti descritti sopra è stato
interpretato in modo così categorico e assolutamente vantaggioso per l’utilizzatore. Specialmente nel caso di infortunio il coinvolgimento esclusivo ed automatico del costruttore non è affatto la regola ma, piuttosto, l’eccezione. Nella
maggior parte dei casi è tuttora l’utilizzatore che viene chiamato in causa
come presunto responsabile di una violazione delle norme di Prevenzione e Protezione della sicurezza sul luogo di lavoro.
In caso di infortunio la pratica che si è progressivamente affermata con
l’emanazione del D.Lgs. 626 del 1994 ed è stata nuovamente confermata nella
nuova stesura del nuovo D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 che costituisce il nuovo
riferimento legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro è quella di
indagare comunque l’utilizzatore e di contestare al costruttore la commercializzazione di un prodotto eventualmente non conforme. L’ulteriore indagine
tecnica sul costruttore è demandata ad una iniziativa ulteriore degli organi del
Ministero dell’Industria.
Nella migliore delle ipotesi si può allora sostenere che l’interpretazione più
estensiva della responsabilità a carico del costruttore è una tendenza, per la
quale gli utilizzatori possono e devono lavorare, sapendo di essere sostenuti
in modo più concreto dalla nuova legislazione.
In particolare i punti critici per la effettiva realizzazione dei vantaggi accennati sopra sono i seguenti:
● Il costruttore si assume la responsabilità del prodotto purché installato e
mantenuto nelle condizioni di servizio previste e descritte nella documentazione della macchina marcata CE. È necessario allora che l’utilizzatore conosca e rispetti i limiti e le procedure di utilizzo indicate dal fabbricante per
ritenersi esonerato da responsabilità e rivalersi sul costruttore. All’utilizzatore spettano anche gli obblighi di informazione e formazione del personale
sulle procedure di uso che il fabbricante deve fornire con la macchina.
● L’utilizzatore rimane il titolare degli obblighi di scelta e manutenzione delle attrezzature di lavoro (e, tra queste, le macchine) nelle condizioni di lavoro corrette, rispetto al processo produttivo. La scelta di una macchina,
pur marcata CE, non esime l’utilizzatore dall’obbligo di verifica delle condizioni effettive di rischio legate al proprio processo produttivo. È quindi
molto importante che l’utilizzatore conosca, almeno per sommi capi, le caratteristiche formali e sostanziali di sicurezza che caratterizzano una macchina che soddisfa ai requisiti della marcatura CE e sia in grado di
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MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Presentazione
valutarne l’interazione con le condizioni di esercizio che ha stabilito.
●
In caso di infortunio l’utilizzatore, per ritenersi esonerato dalle responsabilità, dovrà comunque dimostrare di aver adempiuto agli obblighi descritti
sopra e che quindi le eventuali carenze erano dovute a errori o mancanze
specifiche di tipo progettuale e/o costruttivo, non individuabili dall’utilizzatore ma imputabili al fabbricante.
Gli organi addetti alla indagine devono presupporre che l’utilizzatore - che
è il destinatario di obblighi specifici nel campo della prevenzione e protezione
infortuni - abbia una preparazione generale che lo coinvolge nella individuazione di carenze palesi delle attrezzature. Soltanto quando queste siano assolutamente nascoste e rilevabili soltanto con una indagine specifica sulla
attrezzatura (macchina) allora potranno assumere provvedimenti diretti
anche (o soltanto) verso il fabbricante.
L’intento di questa trattazione è quello di descrivere come gli obblighi imposti, ai costruttori UT, e agli utilizzatoriT, dalla legislazione già vigente coinvolgono
i due soggetti in parecchi aspetti comuni applicabili alle macchine, assegnando a
ciascuno obblighi e doveri.
H
H
La nuova stesura della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la nuova disciplina prescritta dal D.Lgs. 81/2008 rafforzano, precisano e migliorano alcuni dei
concetti specifici e dubbi interpretativi che si sono formati nel corso della
applicazione pratica delle vecchie norme, ma confermano soprattutto
l'impianto generale che assegna al costruttore di macchine e all’utilizzatore di
queste come attrezzature di lavoro responsabilità e doveri precisi e ripartiti fin
dalle fasi di preventivo, di scelta e di definizione delle caratteristiche.
In particolare vedremo che i punti V1, V2 e V3 precedenti, non sono affatto
le conseguenze dirette di una evoluzione legislativa, ma diventano invece
degli interrogativi sui punti qualificanti di una attività congiunta tra utilizzatore
e costruttore:
●
CHE COSA PUÒ E DEVE RICHIEDERE L’UTILIZZATORE AL COSTRUTTORE DI UNA
MACCHINA?
●
QUALI INFORMAZIONI DEVE FORNIRE L’UTILIZZATORE, IN QUALITÀ DI COMMITT
TENTE DI UNA MACCHINA NUOVA, AL COSTRUTTORE?
T
●
●
CHE COSA RICEVERÀ L’UTILIZZATORE DI UNA MACCHINA NUOVA MARCATA CE?
QUALI CONTROLLI DOVRÀ ESEGUIRE E QUALI GARANZIE POTRÀ PRETENDERE
L’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA?
●
IN CHE MODO L’UTILIZZATORE PUÒ FAR VALERE LA DICHIARAZIONE DI CON-
FORMITÀ DEL COSTRUTTORE?
MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Presentazione
●
CHE COSA È TENUTO A FARE L’UTILIZZATORE SULLA MACCHINA NUOVA IN
ESERCIZIO?
Ovviamente non è per nulla garantito che la risposta a queste domande, pur
migliorando il livello di sicurezza, eviti gli infortuni! Ciò che certamente può
tornare utile all’utilizzatore è comunque la documentazione di un lavoro di
analisi che, come minimo, testimonia un ruolo attivo da parte del datore di
lavoro per ottenere quanto previsto e dimostrare l’attenzione al problema della prevenzione infortuni. Occorre ricordare anche che questo risultato, da
solo, fa già parte di quell’obbligo della analisi del rischio che è stato sancito a
partire dalla normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del D.Lgs.
626/94 e che il nuovo testo unico (D.Lgs. 81/2008) ha confermato come obbligo e caposaldo dell’azione di salute e sicurezza di luoghi di lavoro del datore
di lavoro stesso.
La proposta economica di un prezzo superiore per una macchina che viene
definita: “...assolutamente sicura e garantita, con tanto di marchio CE”, è spesso giustificata, da parte dei costruttori, anche dalle esigenze di “presidi specifici” e di “accorgimenti particolari”. È allora necessario che l’utilizzatore sia in
grado almeno di chiedere quanto gli è dovuto in fase di consegna per tracciare
un confine più chiaro tra le proprie e le altrui responsabilità.
L’esperienza applicativa sta dimostrando che è proprio questa definizione
di un confine “più chiaro” che viene utilizzata, anche in fase di infortunio per
un esame più calibrato da parte degli organi di controllo e vigilanza.
14
MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Introduzione
Introduzione
La trattazione è stata suddivisa in due parti. La prima parte ha come oggetto
l’esame dei requisiti applicabili alle macchine nuove. Nella seconda parte si
analizza la problematica legata all’uso, alla manutenzione e alla modifica delle
macchine usate.
Definiremo innanzi tutto, l’ambito di applicazione delle nostre considerazioni, partendo dalla definizione di “macchina”, per individuare esattamente
quali sono i sistemi, gli impianti e le attrezzature industriali che rientrano in
questa definizione.
Esamineremo quindi i requisiti richiesti dalla direttiva macchine e gli obblighi imposti al costruttore. Per ciascuno di questi analizzeremo, per confronto, i
rispettivi obblighi imposti all’utilizzatore sulla stessa materia dalla legislazione
vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel seguito faremo riferimento ai seguenti provvedimenti legislativi, che
danno rispettivamente attuazione alla nuova Direttiva 2006/42/CE “Macchine” il primo, mentre il secondo opera il riassetto e la riforma della normativa
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
● DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
● DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si farà riferimento alla nuova Direttiva Macchine, intendendo parlare della
Direttiva 2006/42/CE, del D.Lgs. 17/2010 e, più in generale, della legislazione
sulla sicurezza delle macchine, considerando tutte queste definizioni come sinonimi, mentre si indicherà con la accezione di vecchia Direttiva Macchine faMANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Introduzione
cendo riferimento alla TDirettiva Europea “Macchine” 98/37/CET, e al D.P.R.
459/96, che ne ha attuato il recepimento in Italia.
H
H
È molto importante sottolineare che la “nuova” Direttiva Macchine (2006/
42/CE) trova applicazione effettiva ed obbligatoria a partire dal 29 dicembre
2009. Il recepimento Italiano attuato dal D.Lgs. 17/2010 costituisce il nuovo
riferimento legislativo e sarà confrontato opportunamente con il D.P.R.459/96
quando sarà necessario mettere in evidenza eventuali differenze particolari.
Con lo stesso criterio citeremo il D.Lgs. 81/2008, assumendolo come il nuovo riferimento legislativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e considerandolo l’evoluzione ormai operativa della TDirettiva
Europea 89/391T sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, del D.Lgs. 626/94 di
recepimento in Italia e, più in generale, di tutta la legislazione europea ed italiana previgente sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
H
H
Dove necessario per comprendere meglio la trattazione citeremo i vecchi
provvedimenti previgenti che riguardavano singoli argomenti.
Le citazioni di articoli specifici che fanno parte del testo di provvedimenti di
legge sono state racchiuse da riquadri per i quali una etichetta identifica il
documento di riferimento:
2006/42/CE
Questo riquadro identifica un testo ripreso dalla Direttiva 2006/42/CE
Notiamo ancora che normalmente faremo riferimento, nei riquadri, agli articoli del D.Lgs. 17/2010; per illustrare i concetti della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE; la numerazione degli articoli e la stesura delle varie parti
tuttavia, non è del tutto identica tra i due documenti perché si tratta di provvedimenti comunque diversi e il D.Lgs. 17/2010 costituisce un recepimento e
non una semplice traduzione della Direttiva.
Dove indispensabile per l’approfondimento citeremo la Guida applicativa
alla direttiva macchine, edita dalla DG Imprese della Commissione nella 2
ediz. del giugno 2010. I riferimenti a questo documento saranno indicati con
rimandi alla bibliografia (GDM2) e, se necessario, con l’indicazione del commento specifico (es. §123) contenuto nella Guida. Essa è disponibile finora solo
in lingua inglese ma liberamente accessibile e scaricabile dall’indirizzo internet riportato in bibliografia.
I riferimenti alle norme tecniche utilizzabili nei vari campi per la soluzione
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MANUALE APPLICATIVO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
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Introduzione
dei Requisiti Essenziali di Sicurezza sono stati suddivisi in tabelle all’interno
dei capitoli.
Alla fine del testo è stato inserito un indice analitico di riferimento rapido ai
concetti esposti. Le “voci” di questo indice analitico sono indicate, all’interno
dei capitoli, con uno stile tipografico diverso per facilitare la loro individuazione.
Fuori testo, infine, è stata inserita una appendice legislativa: essa raccoglie
tutti i provvedimenti di legge che sono stati citati nel testo, in modo da facilitare la verifica e la documentazione precisa degli argomenti che sono descritti.
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PARTE 1
Macchine nuove: diritti
e doveri a confronto
Sulla base dei concetti preliminari che abbiamo visto finora, affrontiamo la
trattazione a partire dall’esame delle caratteristiche richieste alle macchine
nuove, chiedendoci che cosa significa in pratica acquistare una macchina con la
marcatura CE. Verificheremo in che termini possono essere formulate le aspettative accennate ai punti V1, V2 e V3 della presentazione e quali risposte si
possono dare agli interrogativi che ne sono derivati.
I primi capitoli saranno dedicati agli aspetti più formali, per analizzare con
un maggior livello di dettaglio il significato della fornitura di una macchina
conforme ai requisiti della marcatura CE. Vedremo che cosa si intende con il termine di Procedura di Certificazione e come i fabbricanti devono e possono procedere per fornire le macchine nuove agli utilizzatori. Approfondiremo
quindi i concetti relativi ai Requisiti di Sicurezza che sono richiesti dalla direttiva per poi affrontare in capitoli distinti i vari tipi di documenti e le varie categorie di problemi collegati a ciascuno dei requisiti di sicurezza che devono
essere soddisfatti da una macchina conforme.
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Campo di applicazione e definizione di “Macchina”
1 Campo di applicazione
e definizione di “Macchina”
Innanzitutto inquadriamo esattamente l’ambito di validità della tesi esposta
nel resto di questa trattazione. Metteremo a confronto i doveri e i diritti di un
utilizzatore rispetto a quelli del produttore di una “macchina”. Il punto di partenza è quindi la macchina, perché ci stiamo chiedendo che cosa compete al
costruttore e che cosa compete invece all’utilizzatore per quanto riguarda le
caratteristiche di sicurezza della macchina.
D.Lgs. 17/2010
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per “macchina” uno dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
2. Si applicano le definizioni seguenti:
a) “macchina” propriamente detta:
1. insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un’applicazione ben determinata,
2. insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
3. insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che
può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o
installato in un edificio o in una costruzione,
4. insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasimacchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
5. insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è
la forza umana diretta;
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Campo di applicazione e definizione di “Macchina”
Quella data all’art. 2 è quindi la definizione di “macchina” ufficiale ed efficace per
identificare nell’ambito di un ufficio, di uno stabilimento produttivo, o di altri
luoghi di lavoro, tutti gli oggetti che rientrano nella definizione di macchina e per
i quali sono obbligatori gli impegni del fornitore che discuteremo nel seguito.
Nella definizione di macchina la nuova Direttiva ribadisce in modo puntuale
un concetto che era stato utilizzato, a volte anche strumentalmente, per generare
dubbi e non considerare macchine delle apparecchiature che venivano fornite
semplicemente sprovviste di sistemi di azionamento. Il comma 2 definisce invece esplicitamente che un sistema che rispetti la definizione di macchina ma cui
mancano soltanto gli allacciamenti o i dispositivi di azionamento è una macchina completa.
Il comma 3 fornisce l’ulteriore precisazione che gli oggetti che rispettano le
definizioni precedenti e pronti per l’utilizzo in edifici e/o su mezzi di trasporto
sono anch’essi da considerare macchine.
A questa definizione del punto a) “macchina” propriamente detta è necessario
aggiungere gli altri oggetti (art. 2 lettere b ed f) che devono essere considerati
come macchine e quindi sottoposti alle procedure descritti nella nuova Direttiva
Macchine.
D.Lgs. 17/2010
b) “attrezzatura intercambiabile”: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una
macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore
stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella
misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
c) “componente di sicurezza”: componente:
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle
persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o
che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
d) “accessori di sollevamento”: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le
imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
e) “catene, funi e cinghie”: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di
sollevamento;
(segue)
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Campo di applicazione e definizione di “Macchina”
f) “dispositivi amovibili di trasmissione meccanica”: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una
macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di
quest’ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;
Questa formulazione è sostanzialmente uguale a quella già in vigore nella
Direttiva Macchine 98/37 e puntualizza ancora che anche alcuni componenti
che per lungo tempo sono stati trascurati devono essere sottoposti alle procedure e marcature definite per le macchine.
L’art. 1 definisce esplicitamente alcune categorie di apparecchiature escluse dalla applicabilità della nuova Direttiva Macchine.
D.Lgs. 17/2010
Art. 1 - Campo di applicazione
...
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in
sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di
guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n.
2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e
successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad
esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in
data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle
macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
(segue)
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Campo di applicazione e definizione di “Macchina”
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria,
escluse le macchine installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo
di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento
dell’ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
m)i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto
della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
3. Quando per una macchina i pericoli di cui all’allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento
di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali
pericoli.
Poiché la marcatura CE di conformità non è una procedura esclusiva delle
macchine, ma riguarda un numero sempre più elevato di prodotti e sistemi,
esistono un gran numero di sistemi, apparecchiature e oggetti che, pur non essendo macchine, sono comunque dotate di marchio CE.
Per questo motivo ciascun costruttore deve comprendere ed analizzare
bene se il proprio prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva
Macchine oppure no o, ancora, se il proprio prodotto debba essere comunque marchiato CE, non però ai sensi della Direttiva Macchine, ma a fronte di
altre Direttive che potrebbero disciplinarne alcune caratteristiche e/o prestazioni.
In modo del tutto analogo, l’acquirente (utilizzatore) deve verificare quale
sia il reale significato del marchio CE che accompagna un prodotto/attrezza24
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Campo di applicazione e definizione di “Macchina”
tura per verificare che ciò che riceve sia effettivamente conforme ai requisiti
richiesti e quindi correttamente utilizzabile.
In effetti, la comunità europea ha istituito ormai da anni il criterio della
marcatura CE di conformità per stabilire dei requisiti minimi comuni, per la
libera commercializzazione dei prodotti sul territorio comunitario. Periodicamente quindi le nuove direttive possono sancire requisiti su prodotti particolari e, in particolare, l’obbligo della marcatura CE di conformità per questi
prodotti, che ne consente la commercializzazione sul territorio europeo.
Un primo esempio è ricavabile proprio da una delle apparecchiature esplicitamente escluse (art. 1.2. m. 6): i motori elettrici. Si tratta di apparecchiature che sono comunque marcate CE perché devono essere conformi ai
requisiti della direttiva 2006/95 “Bassa Tensione” (ha sostituito la “vecchia”
73/23/CEE). La marcatura CE su un motore elettrico, però, non lo qualifica
come macchina. Perciò nella propria Dichiarazione di Conformità un motore
deve essere dichiarato conforme ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione
2006/95 e non ai requisiti della Direttiva Macchine.
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata).
Come ulteriore esempio di sistemi esclusi dalla applicazione della Nuova Direttiva Macchine citiamo l’esempio del recipiente in pressione. Un recipiente
nuovo dovrà essere marcato CE non perché è una macchina, ma perché i requisiti di sicurezza e costruttivi che gli appartengono sono oggetto di una Direttiva Europea specifica 2009/105/CE (che ha sostituito la vecchia 87/404/
CEE) e che prevede l’obbligo di marcatura per questa tipologia di prodotto
così come specificato dall’art. 1.3
Tralasciando per semplicità i casi banali di attrezzature e utensili manuali che
non sono macchine e che non sono vincolati da Direttive di prodotto specifiche
e perciò possono trovarsi in un luogo di lavoro pur senza avere alcuna marcatura occorre ancora evidenziare il caso degli impianti tecnici o tecnologici.
Si tratta di tutti quegli impianti di servizio per distribuzione e utilizzo di
elettricità, aria, acqua, gas ecc. posti al servizio degli edifici civili ed industriali
disciplinati, in Italia dal D.M. 37/08 che a suo tempo ha sostituito le prescrizioni della nota Legge 46/90.
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D.M. 22/1/2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
A questi impianti si applica la procedura di Dichiarazione di Conformità
specifica che riguarda i progettisti e gli installatori di tali impianti. L’utilizzatore deve quindi essere in possesso, per ciascuno di tali impianti, di una propria Dichiarazione di conformità alle prescrizioni del DM37/08 e alle norme
tecniche applicabili e di un progetto che ne definisce inequivocabilmente la
topologia e la composizione. A quegli impianti si applicheranno anche gli
obblighi e le scadenze eventuali di revisione/ispezione periodica definite nel
D.Lgs. 81/08.
Questa distinzione può diventare importante in certi casi per capire dove
finisce un impianto e dove inizia una macchina. Per esempio, sembra del tutto
evidente che una macchina che funziona in uno stabilimento è collegata da
qualche parte all’impianto elettrico di stabilimento.
Per macchine molto grandi e complesse però, è abbastanza comune che
“l’impianto elettrico” della macchina, cioè l’insieme dei motori, dei collegamenti, delle apparecchiature che permettono alla macchina di funzionare sia
molto esteso, complesso e, a volte, molto più facilmente visibile dell’impianto
di distribuzione dell’alimentazione elettrica dello stabilimento.
Nonostante ciò la parte di “impianto” che è contenuta nella macchina, che è
stata progettata e realizzata dal costruttore NON fa parte dell’impianto elettrico di stabilimento. Tanto è vero che è anche disciplinata da norme tecniche
specifiche e è indicata con il nome di Equipaggiamento elettrico della macchina.
Questo vale anche per gli altri tipi di impianto e quindi occorre sempre tenere presente che esiste una linea di demarcazione (i punti di allacciamento) tra
le macchine e altri oggetti che non sono marcati CE e che sono soggetti a prescrizioni specifiche.
Riassumendo la situazione delle apparecchiature e dei sistemi che si trovano
normalmente all’interno di un luogo di lavoro possiamo ritrovare tre categorie fondamentali di oggetti:
● Macchine che rientrano nella definizione del D.Lgs. 17/2010 e che sono oggetto degli obblighi previsti sulla marcatura CE che saranno analizzati nel
seguito della trattazione.
● Apparecchiature e sistemi che non sono macchine ai sensi della nuova Di26
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Campo di applicazione e definizione di “Macchina”
●
rettiva Macchine ma che sono marcate CE perché soggette a prescrizioni di
altre direttive europee.
Impianti, che non sono macchine e che non sono oggetto di marcatura CE
ai sensi della nuova Direttiva Macchine.
Per il datore di lavoro ciascuno dei sistemi elencati sopra rientra nell’ambito
della definizione delle “Attrezzature di lavoro” per le quali il D.Lgs. 81/08 definisce gli obblighi e i doveri relativi all’utilizzo cioè alla messa a disposizione
dei lavoratori di tali attrezzature. È quindi molto importante che ogni datore
di lavoro, in qualità di utilizzatore di tali oggetti, abbia un’idea chiara e precisa
di quali regole siano applicabili e pertinenti a ciascuna delle diverse tipologie
di attrezzature che abbiamo descritto.
Nelle parti che seguono confronteremo allora i doveri e gli obblighi dei fabbricanti e degli utilizzatori per ciò che riguarda l’uso degli oggetti individuati
nel primo punto dell’elenco avendo chiaro ormai che una Macchina così come
definita nella nuova Direttiva Macchine costituisce certamente una attrezzatura di lavoro nel momento in cui viene messa a disposizione dei lavoratori ed
utilizzata.in un luogo di lavoro.
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