riconoscimento del nascituro,riconoscimento nato fuori

RICONOSCIMENTO CITTADINANZA
ITALIANA “JURE-SANGUINIS”
Requisiti per richiedere la cittadinanza
Colui che non è in possesso della cittadinanza italiana ed è
discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato
straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione
nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del
possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla
nascita secondo le indicazioni della Circolare Ministero
dell’interno n. K 28.1 del 08.04.1991.
Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è
iscritti nel registro della popolazione residente del comune
di Ancona.
Nell’ipotesi in cui sia residente all’estero occorre
rivolgersi al consolato italiano nella circoscrizione di
residenza.
In caso di figli minori conviventi
Il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta
l’automatico acquisto della cittadinanza italiana anche ai
figli minori alla data dell’acquisto della cittadinanza da
parte del genitore e con esso conviventi.
Come richiedere la cittadinanza jure sanguinis
L’interessato al riconoscimento della cittadinanza jure
sanguinis (discendenti da ceppo italiano), con un traduttore,
nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un
appuntamento contattando l’ufficio di Stato Civile con uno
delle seguenti modalità:
Personalmente recandosi presso – Ufficio di Stato Civile
– nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle
12.30 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00
Telefonicamente al numero 071 222 2117
Per e-m@il all’indirizzo :
[email protected]
Sono previste 2 fasi
1° fase : iscrizione all’anagrafe della popolazione residente
nel Comune di Ancona (nel caso il cittadino non sia già
residente)
L’ufficiale
di
Stato
Civile
verificate
le
condizioni
preliminari ed accertata la discendenza da avo italiano, in
base alla documentazione fornita, redige un’attestazione in
cui si indicano le generalità dell’interessato e dei figli
minori, che gli sarà consegnata per la presentazione
all’ufficio Anagrafe insieme ai documenti necessari per
l’iscrizione anagrafica (1).
(1) L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle
disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve
durata e le Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2007 e
n. 52/2007.
In particolare se gli interessati provengono da Paesi che non
applicano l’accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della
dimostrazione della regolarità di soggiorno, l’esibizione del
“timbro Schengen” apposto sul documento di viaggio
dell’Autorità di Frontiera.
Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli
accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione
di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso.
2 ° fase : domanda per il riconoscimento della cittadinanza
come presentare la domanda
Una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente,
l’interessato presenta domanda di riconoscimento di
cittadinanza italiana (in bollo da € 16,00), di cui
all’allegato modello, in cui indica gli elementi richiesti
dalla Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 dell’8 aprile
1991.
Documentazione da allegare
1. Atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero
(rilasciato dal Comune italiano di nascita);
2. Atti di nascita dei discendenti compreso quello del
richiedente;
3. A t t o d i m a t r i m o n i o d e l l ’ a v o i t a l i a n o e m i g r a t o
all’estero;
4. Atti di matrimonio dei discendenti compreso quello dei
genitori del richiedente;
5. Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello
Stato estero di emigrazione che attesta la non
naturalizzazione straniera del’avo italiano emigrato
dall’Italia (cioè che non acquistò la cittadinanza dello
Stato estero) anteriormente alla nascita del richiedente
e del suo ascendente;
6. Fotocopia del passaporto in corso di validità;
7. Indicazione di eventuali figli minori e conviventi;
8. Copia integrale dell’atto di nascita dei minori tradotta
e legalizzata.
L’ufficiale di Stato Civile, dopo aver verificato la
discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati,
provvede ad acquisire le attestazioni consolari previste dalla
suddetta circolare (documento rilasciato dalla competente
autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti
in linea retta, né il richiedente hanno mai rinunciato alla
cittadinanza italiana).
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo
integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti
negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere
tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge (salve
le esenzioni previste)
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall’ufficio per
gli accertamenti prescritti dalla legge.
Trascrizione dell’atto di nascita
Verrà fissato un ulteriore appuntamento in cui l’interessato
sottoscriverà la trascrizione dell’atto di nascita.
Conclusione del procedimento
Il procedimento sarà concluso dopo la comunicazione alle
autorità competenti del riconoscimento della cittadinanza
italiana.
Termini di conclusione del procedimento
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Normativa di riferimento
Legge 91/92 (art. 1) “Nuove norme sulla cittadinanza”
Legge 555/1912
D.P.R. 3.11.2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”
Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1991
A chi rivolgersi
Info : Rosella Marzioni
Orari : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 martedì
e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 – Largo XXIV Maggio
n. 1 piano Terra sede Municipale Ufficio Stato Civile
Telefono : 0712222117
Fax : 0712222134
Responsabile : Tiziano Fulgi
Dirigente S.C.A.L.E.S. : Paola Calabrese
Indirizzo PEC : [email protected]
Allegato:
modello-richiesta-cittadinanza-italiana-jure-sanguinis
RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO
I genitori di figlio nato fuori del matrimonio posso
effettuare effettuare il pre-riconoscimento anche durante il
periodo di gravidanza.
La dichiarazione può essere resa:
dalla sola madre; (2)
dai due genitori insieme;
dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il
suo consenso.
(2) Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale
nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte
della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell’art.
258 del Codice Civile.
Documentazione da presentare per il prericonoscimento :
Documento di identità in corso di validità;
Certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza
con indicate le settimane di gestazione.
Entro 10 giorni dalla nascita : va comunque resa dichiarazione
di nascita ESCLUSIVAMENTE PRESSO L’UFFICIO DI STATO CIVILE
ANCHE DA UNO SOLO DEI GENITORI.
Documentazione da presentare al momento della nascita :
atto di prericonoscimento
attestazione di nascita
rilasciata
(rilasciata
dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
documento di identità dei/del genitori/e in corso di
validità.
Conclusione e termini del procedimento :
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta
con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento,
sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale di Stato Civile
provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni
anagrafiche.
Casi particolari :
IL RICONOSCIMENTO DEL MINORE STRANIERO
L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca
la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando
l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:
Personalmente recandosi presso – Ufficio di Stato Civile
– nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore
9,00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 17.00
Telefonicamente al numero 071 222 2117
Per
e-m@il
all’indirizzo:
[email protected]
Normativa di riferimento
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in
materia di riconoscimento dei figli naturali”
Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato”.
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo
2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase
antecedente all’entrata in funzione degli archivi
informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello
Stato Civile”.
Codice Civile.
RICONOSCIMENTO NATO FUORI DEL
MATRIMONIO
Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio :
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può
essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o
in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima
della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla
nascita.
Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal
matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di
nascita. (1)
(1) Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita
,o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto
il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita
o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può
essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro
genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il
cognome del genitore che l’ha riconosciuto.
Tuttavia
i genitori possono effettuare il riconoscimento
anche durante il periodo di gravidanza ovvero dopo la nascita
e precisamente :
1. p r i m a
della
nascita
del
bambino,
(vedi
scheda
riconoscimento del nascituro)
2. dopo la nascita del bambino
NEL CASO IN CUI UN SOLO GENITORE ABBIA PROVVEDUTO AL
RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA L’ALTRO PUO’
RICONOSCERE SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA CON IL CONSENSO DEL GENITORE
CHE PER PRIMO HA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO.
TALE CONSENSO PUO’ ESSERE PRESTATO ALLA PRESENZA DI ENTRAMBI
(O PRIMA DEL RICONOSCIMENTO).
Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che
ha compiuto i 14 anni è necessario
l’assenso del figlio
stesso.
Documentazione da presentare
L’allegato modello di comunicazione dei dati per l’avvio del
procedimento a cui va apposta una marca da bollo da euro 16,00
corredata da fotocopia del documento di identità.
Per ulteriori informazioni :
recarsi personalmente presso Ufficio di Stato Civile nei
seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00
alle 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
17.00
telefonicamente al numero 071 222 2117
Per
e-m@il
all’indirizzo
:
[email protected]
L’attribuzione del cognome al figlio cittadino italiano nato
fuori del matrimonio
Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al
momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome
del padre.
(anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana
deriva al minore dalla madre).
Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un
solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che
l’ha riconosciuto per primo.
Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla
nascita LA DECISIONE IN MERITO AL COGNOME SPETTA
ESCLUSIVAMENTE AL TRIBUNALE ORDINARIO AL QUALE I GENITORI
DOVRANNO RIVOLGERSI AUTONOMAMENTE CON SPECIFICA RICHIESTA,
MOTIVATA E ASSISTITI DA UN LEGALE.
Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già
maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità
previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale
all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva
resa all’ufficiale dello Stato Civile.
Conclusione e termini del procedimento
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta
con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento,
sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile
provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni
anagrafiche.
Casi particolari :
IL
RICONOSCIMENTO
SUCCESSIVO
ALLA
NASCITA
DEL
MINORE
STRANIERO:
L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca
la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando
l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:
Recandosi personalmente presso – Ufficio di Stato Civile
– nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore
9,00 alle 12.30
ore 17.00
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle
Telefonicamente al numero 071 222 2117
Per
e-m@il
all’indirizzo
:
[email protected]
Normativa di riferimento
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali”
Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato£.
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001
“Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente
all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato
Civile
Codice Civile
Allegato:
avvio procedimento riconoscimento