RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE-SANGUINIS” Requisiti per richiedere la cittadinanza Colui che non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita secondo le indicazioni della Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 del 08.04.1991. Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritti nel registro della popolazione residente del comune di Ancona. Nell’ipotesi in cui sia residente all’estero occorre rivolgersi al consolato italiano nella circoscrizione di residenza. In caso di figli minori conviventi Il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l’automatico acquisto della cittadinanza italiana anche ai figli minori alla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e con esso conviventi. Come richiedere la cittadinanza jure sanguinis L’interessato al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato Civile con uno delle seguenti modalità: Personalmente recandosi presso – Ufficio di Stato Civile – nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 Telefonicamente al numero 071 222 2117 Per e-m@il all’indirizzo : [email protected] Sono previste 2 fasi 1° fase : iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Ancona (nel caso il cittadino non sia già residente) L’ufficiale di Stato Civile verificate le condizioni preliminari ed accertata la discendenza da avo italiano, in base alla documentazione fornita, redige un’attestazione in cui si indicano le generalità dell’interessato e dei figli minori, che gli sarà consegnata per la presentazione all’ufficio Anagrafe insieme ai documenti necessari per l’iscrizione anagrafica (1). (1) L’interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e le Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. In particolare se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità di soggiorno, l’esibizione del “timbro Schengen” apposto sul documento di viaggio dell’Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso. 2 ° fase : domanda per il riconoscimento della cittadinanza come presentare la domanda Una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, l’interessato presenta domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (in bollo da € 16,00), di cui all’allegato modello, in cui indica gli elementi richiesti dalla Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 dell’8 aprile 1991. Documentazione da allegare 1. Atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero (rilasciato dal Comune italiano di nascita); 2. Atti di nascita dei discendenti compreso quello del richiedente; 3. A t t o d i m a t r i m o n i o d e l l ’ a v o i t a l i a n o e m i g r a t o all’estero; 4. Atti di matrimonio dei discendenti compreso quello dei genitori del richiedente; 5. Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione che attesta la non naturalizzazione straniera del’avo italiano emigrato dall’Italia (cioè che non acquistò la cittadinanza dello Stato estero) anteriormente alla nascita del richiedente e del suo ascendente; 6. Fotocopia del passaporto in corso di validità; 7. Indicazione di eventuali figli minori e conviventi; 8. Copia integrale dell’atto di nascita dei minori tradotta e legalizzata. L’ufficiale di Stato Civile, dopo aver verificato la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati, provvede ad acquisire le attestazioni consolari previste dalla suddetta circolare (documento rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana). Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti. I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge (salve le esenzioni previste) Ulteriori documenti possono essere richiesti dall’ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge. Trascrizione dell’atto di nascita Verrà fissato un ulteriore appuntamento in cui l’interessato sottoscriverà la trascrizione dell’atto di nascita. Conclusione del procedimento Il procedimento sarà concluso dopo la comunicazione alle autorità competenti del riconoscimento della cittadinanza italiana. Termini di conclusione del procedimento Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Normativa di riferimento Legge 91/92 (art. 1) “Nuove norme sulla cittadinanza” Legge 555/1912 D.P.R. 3.11.2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile” Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1991 A chi rivolgersi Info : Rosella Marzioni Orari : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 – Largo XXIV Maggio n. 1 piano Terra sede Municipale Ufficio Stato Civile Telefono : 0712222117 Fax : 0712222134 Responsabile : Tiziano Fulgi Dirigente S.C.A.L.E.S. : Paola Calabrese Indirizzo PEC : [email protected] Allegato: modello-richiesta-cittadinanza-italiana-jure-sanguinis RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO I genitori di figlio nato fuori del matrimonio posso effettuare effettuare il pre-riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza. La dichiarazione può essere resa: dalla sola madre; (2) dai due genitori insieme; dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso. (2) Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell’art. 258 del Codice Civile. Documentazione da presentare per il prericonoscimento : Documento di identità in corso di validità; Certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza con indicate le settimane di gestazione. Entro 10 giorni dalla nascita : va comunque resa dichiarazione di nascita ESCLUSIVAMENTE PRESSO L’UFFICIO DI STATO CIVILE ANCHE DA UNO SOLO DEI GENITORI. Documentazione da presentare al momento della nascita : atto di prericonoscimento attestazione di nascita rilasciata (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). documento di identità dei/del genitori/e in corso di validità. Conclusione e termini del procedimento : Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale di Stato Civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche. Casi particolari : IL RICONOSCIMENTO DEL MINORE STRANIERO L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi: Personalmente recandosi presso – Ufficio di Stato Civile – nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 Telefonicamente al numero 071 222 2117 Per e-m@il all’indirizzo: [email protected] Normativa di riferimento Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”. D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”. Codice Civile. RICONOSCIMENTO NATO FUORI DEL MATRIMONIO Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio : Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla nascita. Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita. (1) (1) Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita ,o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto. Tuttavia i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero dopo la nascita e precisamente : 1. p r i m a della nascita del bambino, (vedi scheda riconoscimento del nascituro) 2. dopo la nascita del bambino NEL CASO IN CUI UN SOLO GENITORE ABBIA PROVVEDUTO AL RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA L’ALTRO PUO’ RICONOSCERE SUCCESSIVAMENTE ALLA NASCITA. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA CON IL CONSENSO DEL GENITORE CHE PER PRIMO HA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO. TALE CONSENSO PUO’ ESSERE PRESTATO ALLA PRESENZA DI ENTRAMBI (O PRIMA DEL RICONOSCIMENTO). Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto i 14 anni è necessario l’assenso del figlio stesso. Documentazione da presentare L’allegato modello di comunicazione dei dati per l’avvio del procedimento a cui va apposta una marca da bollo da euro 16,00 corredata da fotocopia del documento di identità. Per ulteriori informazioni : recarsi personalmente presso Ufficio di Stato Civile nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00 telefonicamente al numero 071 222 2117 Per e-m@il all’indirizzo : [email protected] L’attribuzione del cognome al figlio cittadino italiano nato fuori del matrimonio Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome del padre. (anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana deriva al minore dalla madre). Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo. Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla nascita LA DECISIONE IN MERITO AL COGNOME SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL TRIBUNALE ORDINARIO AL QUALE I GENITORI DOVRANNO RIVOLGERSI AUTONOMAMENTE CON SPECIFICA RICHIESTA, MOTIVATA E ASSISTITI DA UN LEGALE. Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva resa all’ufficiale dello Stato Civile. Conclusione e termini del procedimento Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche. Casi particolari : IL RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA DEL MINORE STRANIERO: L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi: Recandosi personalmente presso – Ufficio di Stato Civile – nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30 ore 17.00 martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle Telefonicamente al numero 071 222 2117 Per e-m@il all’indirizzo : [email protected] Normativa di riferimento Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” Legge 31 maggio 1995, n. 218. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato£. D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”. D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile Codice Civile Allegato: avvio procedimento riconoscimento