GRATUITAMENTE L’ORDINE OFFRE LA CASELLA DI P.E.C. OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI Consiglio dell’Ordine Commissione Odontoiatria Presidente: Gianfranco Lima Presidente: Ernesto Guarneri Vice Presidente: Fabrizio Mauri Componenti: Gianluca Manara Pierangelo Savoldi Manlio Troletti Ernestino Zanardelli Segretario: Aldo Pani Tesoriere: Fabio Angelo Priori Consiglieri: Marco Agosti Lucio Aramini Giuseppe Carnevale Nerino Carniti Michele Ceruti Francesco Crea Ernesto Guarneri Ernesto Laterza Gianluca Manara Maria Assunta Mariconti Giorgio Medagliani Marco Quinzani Pietro Enrico Signorini Revisori dei Conti Effettivi Presidente: Gianmario Corbani Componenti: Carla Fiorentino Alessandro Lena Supplente Anna Maria Bozzetti Comitato di Redazione Gianfranco Lima Ernesto Guarneri Aldo Pani Fabio Angelo Priori Via Palestro 66, 26100 Cremona Telefono 0372 35224 - Fax 0372 27368 E-mail [email protected] PEC: [email protected] www.omedcr.it In copertina: Citterio Francesco, “Piazza della Cattedrale in Cremona”. Firmata in basso a dx. “F. Citterio inc”. La piazza viene ripresa dal lato nord, in un giorno di mercato del primo ottocento, animata di ambulanti, di donne intente a scegliere la merce esposta e di uomini in conversazione. Sotto la Bertazzola sono ancora presenti le botteghe come pure sotto i portici comunali. 1836-37 - Incisione all’acquatinta ricavata da un gruppo di dodici acquarelli dell’architetto pittore - incisore Carlo Gilio Rimoldi. Collezione Dott. Giovanni Fasani Sommario Attività culturali − − − − − − − − − − − − − − − − − − Vita dell’Ordine − − − − − − − − − − − Pag 3 Eventi in provincia Eventi fuori provincia Corso FAD “La movimentazione manuale dei pazienti” Corso ECM FAD “La Comunicazione efficace nelle situazioni difficili” Formazione a distanza Corso FAD “Nutrizione e cancro” Corso FAD blended “Governo clinico” 2°Step Video Journal of Medicine Crediti ECM 2011/2013 XX Congresso Nazionale di Fitoterapia Premio di studio “Lamberto Monti” Premio di studio “Italo Taddei” 2012 Premio letterario Nazionale “Flaminio Musa” Manuale sulle Cure Palliative Prevention & Research Progetto “Ambiente e Tumori” Progetto melanoma della Fondazione ANT Italia Onlus Manuale Giovani Medici Previdenti Questionario sulla condizione del giovane Medico in formazione specifica in Medicina Generale Pag 12 Pag 20 Rinnovo Organi Istituzionali - triennio 2012-2014 D.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - Commissioni Consiglio triennio 2012-2014 Orario di apertura degli Uffici Variazioni Albi www.impresaitalia.info Problemi inerenti l’esercizio dell’attività Odontoiatrica Richiesta certificati Prestazioni Sanitarie Medici disponibili per sostituzioni PEC - Posta Elettronica Certificata Modulo di autorizzazione aggiornamento recapiti personali Leggi e decreti − F.N.O.M.C.eO.: • Associazione tra Seropram/Elopram(Citalopram) e prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT • Decreto 20 settembre 2011 recante “Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti ed affini” • IRRODAN - divieto di utilizzo • Associazione tra Escitalopram (Cipralex / Entact) e prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT • Nota della Banca d’Italia inerente alle certificazioni mediche relative ad assenze per malattia del proprio personale • Medici - personale in regime di diritto pubblico che è escluso dall’obbligo di invio telematico del certificato medico all’INPS • Proroga attività libero professionale intramuraria • Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183” • Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 • Formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 − REGIONE LOMBARDIA: • Sicurezza d’uso di Derivati terpenici in supposte e di XIGRIS (drotrecogin alfa) ulteriori informazioni • Sicurezza d’uso di SCINTIMUM (besilesomab) • Focus Farmacovigilanza • Comunicato stampa EMA sulla sicurezza d’uso di PRADAXA (dabigatran etexilato) • Sicurezza d’uso dei medicinali a base di DOMPERIDONE e di PIPERACILLINA / TAZOBACTAM • Sicurezza d’uso dei medicinali a base di BUFLOMEDIL • Raccomandazioni del Working Group Pediatrico dell’AIFA su utilizzo dei vaccini MPRV • Sicurezza d’uso CAELYX e problemi di fornitura • Sicurezza d’uso di VECTIBIX (Panitumumab) • Sicurezza d’uso di ESCITALOPRAM (Cipralex/Entact) • Sicurezza d’uso di STRATTERA (atomoxetina) • Nota informativa su Taxotere (Docetaxel), su Temsirolimus (Torisel) e su Istamina dicloridrato (Ceplene) • • • • • • • • • Sicurezza d’uso dei medicinali a base di SOMATROPINA Sicurezza d’uso di VISTIDE L’uso degli antibiotici in Lombardia: analisi di farmacoutilizzazione e di farmacovigilanza Comunicazione AIFA relativa a Nopron enfant sciroppo Sicurezza d’uso dei medicinali a base di ALISKIREN Comunicato stampa EMA sui medicinali per uso orale contenenti MEPROBAMATO Via di somministrazione di VELCADE Sicurezza d’uso di FINGOLIMOD (Gilenya) Sicurezza d’uso di LAMOTRIGINA − ASL CREMONA • Ricognizione livelli di informatizzazione dei medici e dei pediatri • Dote Conciliazione - lavoratrici madri • Controllo sulle indicazioni di prescrizione farmaceutica da parte dei Medici Specialisti delle Strutture Accreditate all’atto della dimissione ospedaliera dopo ricovero • Prescrizioni farmaci PHT • Posticipo del Servizio di Continuità Assistenziale nelle giornate prefestive • Proroga nuove esenzioni per reddito − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − Oncologi, i tempi sono tutto Se i massaggiatori fanno i fisioterapisti è giusto sequestrare l’intero centro Cliniche, il manager non è dipendente Reiterazione del reato: per il medico scatta il rischio di sospensione cautelare La libertà prescrittiva è sacra Se la prestazione è appropriata l’ASL deve pagare Anche lo psicologo è dirigente Cartella clinica: è un falso aggiornarla in ritardo Iperprescrizione, nuovo gol per i medici Terapie off label, la deontologia è il faro del medico IRAP a due facce per i MMG Oggi il personale di studio è essenziale Emergenza, stop alla fretta Danni irreversibili, la colpa è d’équipe Nessun obbligo di formazione per le ASL Test prenatale incerto, l’ateneo risarcisce i genitori Nel civile la causalità è sempre probabilistica Irap se ci si avvale anche occasionalmente di co.co.co. Prossima carenza di medici: vero o falso? Dematerializzazione ricette entro il settembre 2012 Infermieri responsabili dei pazienti loro affidati Va sospeso dalla attività il ginecologo indagato? Esercizio abusivo della professione medica Malattia contratta in servizio: prova del nesso di causalità fra l'attività lavorativa e la patologia Detrazioni fiscali e fattura medica falsa Agenzia Entrate - Servizi telematici e nuovi indirizzi operativi Diritto del paziente al rifiuto alle cure Agenzia delle entrate - fatturazione delle prestazioni rese dal medico della casa di cura MMG e IRAP Professionisti e IRAP Malattie Rare: i dati del Registro Nazionale (RNMR) RC Professionale Previdenza e Assistenza Pag 46 Pag 51 E.N.P.A.M. − Polizza sanitaria 2012 − Trattamento ordinario a carico del Fondo di Previdenza Generale − 2012 - Quota A del Fondo Generale ENPAM − Versamenti previdenziali on-line − Deducibilità − Area riservata e servizi disponibili agli utenti registrati − Online l’iter dei riscatti − Carta Fondazione ENPAM O.N.A.O.S.I. − Iscrizione Onaosi − Scadenza delle domande − Fondazione ONAOSI - Soggiorno estivo per preadolescenti Occasioni di lavoro Attività culturali Eventi in provincia • L’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona promuove il Convegno “ASPETTI PARTICOLARI DELLE TERAPIE ATICOAGULATI: DAI UOVI FARMACI ALLA GESTIOE DEI PAZIETI” che si terrà presso l’Aula Magna “Magda Carutti” dell’Ospedale di Cremona venerdì 2 marzo 2012. Segreteria Organizzativa: N.L. Congressi s.r.l. Tel. 06 85305621 - fax 06 85351294 E-mail [email protected] Sito web www.nlcongressi.it • L’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona organizza il Convegno “ITEGRAZIOE CLIICO-ASSISTEZIALE DEL PAZIETE LARIGECTOMIZZATO” che avrà luogo nei giorni 13 e 14 aprile 2012 presso l’Aula Magna “Magda Carutti” dell’Ospedale di Cremona. Iscrizione entro il 6 aprile 2012. Segreteria Organizzativa Ufficio Formazione e Aggiornamento Presidio Ospedaliero Cremonese Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona Tel. 0372 405185 - fax 0372 405543 E-mail [email protected] Web www.ospedale.cremona.it Eventi fuori provincia • Concilia, organismo di mediazione, organizza un corso di alta formazione professionale dal titolo “CORSO DI SPECIALIZZAZIOE ED AGGIORAMETO I TECICHE DI COUSELIG E DI PROGRAMMAZIOE EURO LIGUISTICA APPLICATE AI PROCESSI DI MEDIAZIOE” che si terrà a Milano nei giorni 24 e 25 febbraio 2012. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni: Concilia S.r.l. Tel. 06 42016845 - fax 06 93387583 E-mail [email protected] - www.concilia.it • L’Associazione A.I.R.A.S. di Padova organizza nei primi mesi del 2012 i seguenti Corsi: − Corso biennale di “MEDICIA MAUALE MAIPOLAZIOI” − Corso di “POSTUROLOGIA - RIPROGRAMMAZIOE POSTURALE” Per informazioni: Tel. 049 8364121 E-mail [email protected] www.airas.it 3 • LUMEN, in collaborazione con la Casa di Cura San Pio X, presenta a Milano il giorno 17 febbraio 2012, la Formazione in “MEDICIA O COVEZIOALE”. Il percorso proposto si articola in 2 anni, da marzo 2012 a marzo 2014. Termine di iscrizione: 2 marzo 2012. Per informazioni: LUMEN - Via Polignano, 5/13 - San Pietro in Cerro PC - Tel. 0523 838172 - fax 0523 838700 E-mail [email protected] Web www.naturopatia.org ISoGE - Via Nava 31 - Milano Tel. 02 36555913 - fax 02 36555944 E-mail [email protected] Web www.isoge.org - www.casadicurasanpiox.it • Il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria della Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni - Università degli Studi di Milano - organizza il Convegno dal titolo “LA MEDICIA DIFESIVA E L’AGIRE APPROPRIATO I SAITA’ ELLA CORICE GIURIDICA E MEDICO LEGALE” che si terrà presso l’Aula Magna dell’Università di Milano il 24 febbraio 2012. L’evento è in corso di aggiornamento ECM. Per informazioni: Segreteria Organizzativa: RESPONSABILITASANITARIA.IT Sonia Scarpati - Luca Sollennità Tel. 02 87158413 - fax 02 87152304 E-mail [email protected] Sito www.responsabilitasanitaria.it • Planning Farma promuove un corso dal titolo “ALIMETAZIOE VEGETARIAA: ELEMETI DI DIETETICA E STATI FISIOLOGICI PARTICOLARI. MADRI E FIGLI VEGETARIAI” che si terrà a Bussolengo (VR) i giorni 25 e 26 febbraio 2012. L’evento dà diritto a 18 crediti ECM. Per informazioni: Cell. 333 6705842 fax. 02 700442512 http://www.scienzavegetariana.it E-mail [email protected] • J & B Servizi Organizzazione e Metodo organizza il corso ECM “LA SORVEGLIAZA SAITARIA PER I LAVORATORI ESPOSTI AD AGETI FISICI, VALUTAZIOE DEI RISCHI ED OBBLIGHI PER IL MEDICO COMPETETE”, che si terrà il 25 e 26 febbraio 2012 presso il Centro Congressi Hotel San Francesco di Rende (CS). Sono stati assegnati 20 crediti ECM. Per informazioni ed iscrizioni: J & B S.r.l. Tel. 0984 837852 - fax 0984 830987 www.jbprof.com • ENKRATEIAStudio organizza per il mese di marzo 2012 i seguenti percorsi formativi: 4 Attività culturali − “L’AGGRESSIVITA’ E LA PAURA ELLA RELAZIOE D’AIUTO: UO SGUARDO ITROSPETTIVO” - La Spezia, 1 marzo 2012; − “LA PAROLA E IL GESTO ELLA RELAZIOE D’AIUTO: COTESTI, SPAZI, TEMPI, ESITI” - Modena, 2 marzo 2012; − “L’AMORE CHE TRATTIEE E L’AMORE CHE LIBERA. L’AFFETTIVITA’ EVOLUTA ELLA RELAZIOE D’AIUTO” - Udine, 8 marzo 2012; − “L’EERGIA DELLA RABBIA ELLE RELAZIOI: U MESSAGGERO DELL’AMORE?” - Lignano Sabbiadoro (UD), 9 marzo 2012; − “TRA CUORE E METE: LA DAZAMOVIMETOTERAPIA ELLA RELAZIOE D’AIUTO” - Torino, 9 marzo 2012; − “L’EERGIA DELLA RABBIA ELLE RELAZIOI: U MESSAGGERO DELL’AMORE?” - Bolzano, 15 marzo 2012; − “L’AMORE CHE TRATTIEE E L’AMORE CHE LIBERA. L’AFFETTIVITA’ EVOLUTA ELLA RELAZIOE D’AIUTO” - Bolzano, 16 marzo 2012; − “LA FORZA DELLO SGUARDO: ACCOGLILEZA, PROFODITA’, LIBERTA’ ELLA RELAZIOE D’AIUTO” - Castelfranco Veneto, 21 marzo 2012; − “LA MUSICOTERAPIA COME CAALE DI ESPRESSIOE DEI BISOGI PROFODI” Desenzano (BS), 21 marzo 2012; − “MODELLO MATERO E MODELLO PATERO ELLA RELAZIOE D’AIUTO” Alessandria, 23 marzo 2012; − “MODELLO MATERO E MODELLO PATERO ELLA RELAZIOE D’AIUTO” Rimini, 28 marzo 2012; − “LA MAIFESTAZIOE DELL’ESSERE ATTRAVERSO LA CURA DEL PAZIETE” - Riva del Garda (TN), 30 marzo 2012. Ogni evento è stato accreditato con 8 crediti ECM. Per informazioni: ENKRATEIAStudio Segreteria organizzativa - Dott.ssa Paola Forlani Tel. 393 2726849 - E-mail: [email protected] Sito www.enkrateiastudio.it • L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma organizza i seguenti Corsi di: − “ P ERF E ZI O AM ET O I P S ICOOCOLOGIA” (Gruppo Balint), nei giorni 3-1731 marzo e 14 aprile 2012; − “ P ERF E ZI O AM ET O I P S ICOOCOLOGIA” (Psicodramma ed elaborazione di scene cliniche), nei giorni 8-22 settembre e 6-20 ottobre 2012; − “ P ERF E ZI O AM ET O I P S ICOOCOLOGIA” (formazione dei formatori: dinamiche dell’équipe), nei giorni 3-17-31 marzo, 14 aprile e 26-27 ottobre 2012 oppure in alternativa nei giorni 8-22 settembre, 6-20-26-27 ottobre 2012; − “FORMAZIOE I PSICO-OCOLOGIA”, nei giorni 3-17-31 marzo, 14 aprile 2012 oppure in alternativa nei giorni 8-22 settembre, 6-20 ottobre 2012. Per informazioni: Servizio Formazione Permanente (Dr.sa A. Condello) Tel. 06 30154074 - fax 06 3051732 Servizio di Consultazione Psichiatrica (Dr. D. Nesci) Tel 06 30154455 • Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta promuovono il III Convegno sulla Medicina di Genere “TUTTA CUORE E CERVELLO - La Sclerosi Multipla: una malattia al femminile”, che si terrà il 6 marzo 2012 presso la Sala Auditorium Politecnico in Via G. Pascoli 53 a Milano. Richiesti crediti ECM Segreteria organizzativa: Ufficio Formazione - Referente Dott.ssa Bloise Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta Tel. 02 23942547 - fax 02 23942465 E-mail [email protected] • L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa di Bentivoglio (BO), in collaborazione con la Scuola Italiana di Linfologia e la Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli Onlus, attiva per l’anno 2012 il Corso “LA GESTIOE DEL LIFEDEMA EL PAZIETE OCOLOGICO: TERAPIA MAUALE ED ELASTOCOMPRESSIVA” che si terrà nei giorni: 7-8-9-29-30 marzo, 12-13-14 aprile 2012. Per il Corso è stato richiesto l’accreditamento ECM. Scadenza iscrizione: 25 febbraio 2012. Per informazioni ed approfondimenti: Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa Tel. 051 19933737 - fax 051 19933738 Web www.asmepa.org E-mail [email protected] • La Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi (S.M.I.P.I.) - Sezione Marche - in collaborazione con la S.E.R.E.S. Onlus organizza per il 2012 ad Osimo (AN) il XIX Corso di “PSICOTERAPIA ED IPOSI MEDICA” secondo il seguente calendario: − Primo seminario 10-11 marzo; − Secondo seminario 24-25 marzo; − Terzo seminario 14-15 aprile 2012. Sono stati attribuiti 50 crediti ECM. Per informazioni: Tel. 071 732050 - Cell. 336631167 - fax 071 732455 E-mail [email protected] Web www.seres-onlus.org - www.smipi.it Attività culturali • A.I.P.A. (Associazione Italiana di Posturologia Applicata), l’AIRE-PL con la collaborazione di FORMA promuovono il Congresso nazionale “POSTUROLOGIA: STATO DELL’ARTE” che si terrà nei giorni 15 - 16 - 17 marzo 2012 a Villa Leoni, Mira (VE). Il corso è in accreditamento. Segreteria Organizzativa: FORMA s.a.s. Tel. 041 999609 - cell. 334 6558420 Fax 041 999196 E-mail [email protected] - www.formaitalia.it • SDA Bocconi School of Management di Milano organizza dal 19 al 21 marzo 2012 il Corso “MAAGEMET DEI SERVIZI TERRITORIALI” . Sarà richiesto l’accreditamento ECM. Il numero massimo dei partecipanti è programmato. Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica. Per informazioni: Tiziana Tonelli Tel. 02 58366866 - fax 02 58366833-6892 E-mail [email protected] www.sdabocconi.it • L’Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali (ANRA), in collaborazione con CINEAS, organizzano i seguenti corsi per l’anno 2012: − Corso base “RISK MAAGEMET (1° livello)” - Milano, 20 - 21 marzo 2012; − Corso “RISK MAAGEMET (2° livello)”Milano, 8 - 9 - 10 maggio 2012; − Corso “LA GESTIOE DEI SIISTRI I AZIEDA: LE FASI DEL PROCESSO” - Milano, 22 - 23 maggio 2012. Per informazioni: Sito http://www.cineas.it • Il 16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia “LA TOSSICOLOGIA ELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIOE: SICUREZZA D’USO E UOVI MERCATI” si terrà a Giardini Naxos (ME) dal 21 al 23 marzo 2012. Segreteria Organizzativa: Società Italiana di Tossicologia Tel. 02 29520311 - fax 02 29520179 E-mail [email protected] - Web www.sitox.org • La Fondazione Salvatore Maugeri - I.R.C.C.S promuove un evento dal titolo “MUSICOTERAPIA: PREMESSE SCIETIFICHE E APPLICAZIOI I AMBITO EUROLOGICO” che si svolgerà a Pavia il 23 marzo 2012. Accreditamento ECM. Termine iscrizioni: 19 marzo 2012. Segreteria Organizzativa: Aquarius di R. Rampulla Cell. 329 2838479 - fax 0382 27697 E-mail [email protected] Web www.aquarius-eventi.it 5 • La Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese (3BI), ha programmato il secondo Convegno Scientifico dal titolo: “DIAGOSI PRECOCE, SCREEIG E PREVEZIOE PRIMARIA: QUADO, COME, PERCHE’. RECETI ACQUISIZIOI SULLA PREVEZIOE DELLE MALATTIE DELLA OSTRA ERA” per sabato 24 marzo 2012 presso l’Aula Magna del Centro Congressi Città Studi a Biella. I crediti ECM riconosciuti sono 5. Per informazioni: Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese Tel. 015 2529266 - fax 015 2431622 Web www.3bi.info - e-mail [email protected] • L’U.O. Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi - Università degli Studi di Bologna organizza il “SECOD 3D BOLOGA ITERATIOAL MEETIG AD WORKSHOP-UPDATES O EW TECHOLOGIES I MAXILLOFACIAL AREA” che si terrà nei giorni 30-31 marzo 2012. Segreteria Organizzativa: Nadia Borellli Fondazione Alma Mater - Bologna Tel. 051 2091409 - fax 051 2091981 Cell. 339 8401902 E-mail [email protected] • La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha programmato il “V CORSO PRATICO DI DISSEZIOE CHIRURGICO AATOMICA GHIADOLE SALIVARI E COLLO” ad Alicante (Spagna) nei giorni 11-12-13 aprile 2012. E’ in corso la procedura di accreditamento ECM dell’evento. Segreteria Scientifica - Organizzativa Dr. W. Fontanella Tel. 335 6466379 - fax 02 23902769 E-mail [email protected] • L’Università degli Studi di Siena - Facoltà di Farmacia promuove la seguente offerta formativa: − Master di II livello in “FITOTERAPIA” - 16-20 aprile 2012, 28 maggio - 1 giugno 2012, 8-12 ottobre 2012, seconda metà di novembre; − Corso di Perfezionamento in “FITOTERAPIA” 18-20 aprile 2012, 30 maggio - 1 giugno 2012; Scadenza iscrizioni: 30 marzo 2012. Gli iscritti sono esonerati dall’obbligo ECM per l’anno 2012. Per iscrizioni: Ufficio Formazione e Post Laurea Tel. 0577 235940/42 Web http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm • L’Università degli Studi di Milano - Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni - ha attivato per l’anno 2012 i seguenti corsi di Perfezionamento 6 Attività culturali − Corso di Perfezionamento in “DIAGOSTICA DEL CHILD ABUSE E EGLECT” - maggio 2012; − Corso di Perfezionamento in “ODOTOLOGIA E ODOTOIATRIA FORESE” - giugno 2012; − Corso di Perfezionamento in “SCIEZE FORESI” - luglio/settembre 2012. Per informazioni: Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni Dott. Pasquale Poppa Tel. 02 50315678 - fax 02 50315724 E-mail: [email protected] www.labanof.unimi.it • L’Associazione Onlus Medici in Africa organizza i seguenti corsi: − Corso di formazione base “MEDICI I AFRICA”, che si terrà dal 16 al 19 maggio 2012. Sede: Auditorium del Galata Museo del Mare, Darsena, Porto antico Genova. − Corso di perfezionamento “COOPERAZIOE SAITARIA ED EMERGEZE UMAITARIE”, che si terrà dal 25 al 29 settembre (I modulo) e dal 14 al 17 novembre 2012 (II modulo). Il Corso è rivolto ai Medici che abbiano già partecipato al Corso base. Sede: Polo Biomedico Università di Genova. I Corsi verranno sottoposti alla Commissione N a z i o nale ECM per il riconoscimento dei crediti formativi. Segreteria Organizzativa: Medici in Africa Onlus R. Gambardella Tel. 010 3537621 - cell. 349 3780180 E-mail [email protected] • La Società Italiana di Medicina Estetica e AIMA organizzano a Roma il XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di “MEDICIA ESTETICA” che si terrà dal 18 al 20 maggio 2012. Per informazioni: Segreteria Organizzativa Editrice SALUE INTERNATIONALE S.r.l. Tel. 06 37353333 - fax 06 37519315 E-mail [email protected] www.lamedicinaestetica.it • L’Università degli Studi di Milano - Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni organizza nei giorni 25 e 26 maggio 2012 il Primo Workshop europeo sulla diagnosi e trattamento dei casi di abuso sessuale su adulti e minori, dal titolo: “EUROPEA WORKSHOPS I CLIICAL FORESIC MEDICIE: DIAGOSIS AD ASSESSMET OF CHILD AD ADULT SEXUAL ABUSE AD OF JUVEILE POROGRAPHY” Organizzatori: Prof. Cristina Cattaneo - DMU, Sezione di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano E-mail [email protected] Prof. Eric Baccino - CHU, Université de Montpellier, France E-mail [email protected] Per informazioni: E-mail [email protected] Web www.labanof.unimi.it/corsi.htm • GVM Care & Research e Maria Cecilia Hospital di Cotignola promuovono l’evento “THE DIABETIC CHARCOT FOOT: FROM HISTORY TO MODER APPROACH” che si svolgerà a Bologna, presso il Royal Hotel Carlton nei giorni 18 e 19 giugno 2012. Segreteria Organizzativa: I & C S.r.l. - Tel. 051 6144004 - fax 051 6142772 E-mail [email protected] www.icdf2012.com • Gutenberg - sicurezza in sanità - ha programmato il 7° Forum “RISK MAAGEMET I SAITA’” dal 20 al 23 novembre 2012. Per informazioni: Gutenberg sicurezza in sanità Tel. 0575 408673 - fax 0575 20394 E-mail [email protected] Web www.gutenberonline.it • L’Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di Bologna organizza per l’a. a. 2011-2012 il Corso di Alta Formazione in “AGOPUTURA E MEDICIA TRADIZIOALE CIESE”. L’insegnamento si articola in quattro anni di corso che attribuiscono 64 crediti formativi valutati secondo i parametri ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) per un totale di 1600 ore. Per informazioni: Sig.ra Donatella Borali Tel. 051 255111 - cell. 347 5894413 E-mail [email protected] • Il Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica di Mantova organizza i seguenti corsi di formazione: − Corso di “PSICOTERAPIA PSICOAALITICA DELL’ADULTO”; − Corso di “PSICOTERAPIA PSICOAALITICA DELL’ETA’ EVOLUTIVA”; − Corso di “PSICOTERAPIA PSICOAALITICA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA”. I Corsi partono da novembre 2012 a maggio 2013, con cadenza quindicinale il sabato mattina. Adesioni entro il 15 ottobre 2012. Per l’anno 2012 sono stati assegnati 60 crediti formativi ECM; per il 2013 è stata richiesta l’assegnazione. Per informazioni: Centro Studi di Psicoterapia Psicoanalitica Via Nievo 14 - 46100 Mantova Tel. e fax 0376 225686 E-mail [email protected] [email protected] Web www.csppmantova.it Attività culturali • La Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro ha attivato i seguenti corsi di formazione per il 2012: Sede Corso Sospiro − “PERCORSI PER PROMUOVERE IL BEESSERE PERSOALE SUL LAVORO” 6-20 aprile 2012, 1-8 giugno 2012 - 12 crediti ECM; − “LO SCOMPESO CARDIACO ELL’AZIAO: DALLA CLIICA ALLA TERAPIA ED ALLA DESISTEZA” - 28 aprile 2012 - 5,25 crediti ECM; − “PERCORSI CLIICI ITEGRATI: METODOLOGIA PER IL LAVORO RIABILITATIVO” - 3-10-17 -31 maggio 2012; − “IL RUOLO DEL CAREGIVER ELLA MALATTIA DI ALZHEIMER” - 15-28-29 maggio 2012 - 9 crediti ECM; − “IL CAREGIVER EL COTESTO RIABILITATIVO MULTI SPECIALISTICO: QUADO LA PATOLOGIA CROICO DEGEERATIVA ETRA I FAMIGLIA” - 30 maggio 2012 - 8 crediti ECM; − “AALISI COMPORTAMETALE E RICOOSCIMETO DELLE EMOZIOI” - 5- 1113 giugno 2012 - 9 crediti ECM; − “L’AGGRESSIVITA’ ELLA DEMEZA” 15 giugno 2012 - 7,5 crediti ECM. Sede Corso Toscolano Maderno “COMUICARE QUADO O C’E’ PIU’ SPERAZA” - 9-10 maggio 2012 - 15 crediti ECM; “COMUICAZIOE E COVERSAZIOE CO IL MALATO DI ALZHEIMER” - 4 giugno 2012 - 7 crediti ECM; “PERCORSI PER PROMUOVERE IL BEESSERE PERSOALE SUL LAVORO” - 930 giugno 2012 - 11 crediti ECM; “L’AGGRESSIVITA’ ELLA DEMEZA” 16 giugno 2012 - 7,5 crediti ECM. Corsi FAD • “GRUPPI DI LAVORO E COMUICAZIOE EFFICACE” - attivo da aprile a novembre 2012 - quota 30 €; • “GRUPPI DI LAVORO E COMUICAZIOE EFFICACE” - attivo da aprile a novembre 2012 - quota 60 €; • “LA MEMORIA ELL’AZIAO: IL COFIE TRA ORMALITA’ E PATOLOGIE” attivo da marzo a novembre 2012 - quota 30 € 8 crediti ECM; • “IL COLLOQUIO ELLA RELAZIOE DI AIUTO” - attivo da aprile a novembre 2012 quota 60 €. L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui la Fondazione confermerà l’iscrizione e sarà versata la quota prevista. La priorità di iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo delle richieste. 7 La scheda di iscrizione può essere spedita per posta ordinaria a Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, Piazza Libertà 2 - 26048 Sospiro (CR), per mail a: [email protected] o via fax ai numeri 0372 620406 - 620374. Per informazioni: U.O. Formazione e Aggiornamento Tel. 0372 620323 (Coordinatore Formazione) Tel. 0372 620374 (Segreteria Corsi) Web www.fondazionesospiro.it Corso FAD “La movimentazione manuale dei pazienti” Briefing Studio Srl (www.briefingstudio.it) Provider ECM n. 136 (Nuovo regolamento) informa che ha realizzato e messo on line due Corsi FAD denominati − “LA MOVIMETAZIOE MAUALE DEI PAZIETI” http://briefing.ecmcampus.it/ Il corso è rivolto alle seguenti discipline mediche: Medicina Generale, Igiene, epidemiologica e Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Medicina Legale, Ortopedia e Traumatologia. − “I FARMACI ATITUMURALI: BASI FARMACOLOGICHE, IMPIEGO CLIICO E TOSSICITA’” http://briefing.ecmcamus.it/ Il Corso è rivolto alle seguenti discipline mediche: Medicina Generale, Medicina Interna, Medicina del lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. I Corsi rilasciano 5 crediti ECM (ciascuno). E’possibile accedere per visionare parte dei conte nuti senza alcun impegno di acquisto, se poi si è interessati al rilascio dei crediti ECM è necessario pagare una quota di iscrizione di € 60,00 IVA inclusa. Per informazioni: Briefing Studio Srl - Pisa Tel. 050 981242 - cell. 348 2201270 - fax 050 7217495 www.briefingstudio.it E-mail [email protected] Corso ECM FAD “La Comunicazione efficace nelle situazioni difficili” Formazione a distanza Antiforma S.r.l. comunica che è attivo un corso ECM a distanza (frequenza fino al 2/11/2012) sul tema “LA COMUICAZIOE EFFICACE ELLE SITUAZIOI DIFFICILI”. Il corso che, ha una durata di 18 ore ed è frequentabile nei giorni e negli orari prescelti, rilascia 27 crediti ECM. Il percorso si articola in moduli tematici, al termine di ognuno sarà sottoposto un questionario per la verifica dell’apprendimento. E’ possibile ripetere il test senza limiti ed è attivo un servizio e-mail per le richieste di chiarimenti e delucidazioni ai docenti (e-tutor), per facilitare e supportare l’apprendimento. Per ottenere i crediti è necessario rispondere cor- 8 Attività culturali rettamente all’80% delle domande del test di apprendimento e compilare il questionario di gradimento. L’iscrizione avviene tramite l’invio a mezzo fax (02 26111976) dell’apposita scheda di iscrizione e il pagamento dell’intera quota del corso a mezzo bonifico bancario intestato a: Antiforma S.r.l. - Credito Bergamasco, Viale Monza 343, Milano. Cod. IBA IT - 81 - R - 03336 - 01601 - 000000009006 La quota di partecipazione è di euro 260,00 + IVA (21%) e comprende la frequenza al corso FAD e l’assistenza tutor via e-mail. Referenti Organizzativi Antiforma S.r.l.: Alice Gianni Trapani e Sara Zottola Antiforma S.r.l. - Via Marco Aurelio 55 - 20127 Milano Tel. 02 28970249 E-mail: [email protected] Web www.antiforma.it Corso FAD “utrizione e cancro” Si informa che dal 20 ottobre 2011 al 19 ottobre 2012 sarà disponibile ONLINE il corso di formazione a distanza "utrizione e Cancro. Aspetti di biologia molecolare e prevenzione alimentare del carcinoma della prostata". Il corso è accreditato con 12 crediti per medici chirurghi specialisti in: Endocrinologia, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina Generale, Oncologia, Scienze dell'Alimentazione e Dietetica, Urologia. Per iscriversi al corso è necessario: • accedere al sito www.partnergraf.it • "cliccare" sull'icona ECM • scegliere il corso di interesse e seguire le istruzioni • per il pagamento di 35,00 Euro iva inclusa è possibile effettuare Bonifico Bancario su C/C intestato a partner-Graf S.R.L- CREDEM- IBA: IT 03 O 03032 21500 010000009842, indicando come causale il titolo del corso. Verrà inviata all’indirizzo e-mail fattura e password dedicata per accedere al corso, 48 ore dopo la ricezione della contabile di bonifico, che potete anticipare anche per e-mail a: [email protected] Il corso potrà essere scaricato come pdf sul PC o sul TABLET dal sito www.partnergraf-fad.it o seguito direttamente online. Terminato il corso è possibile effettuare il questionario online. L’attestato con crediti verrà inviato all’indirizzo e-mail personale. Per qualsiasi necessità di assistenza è possibile contattare i numeri sotto indicati. Corso FAD blended “Governo clinico” 2° Step E’ a disposizione sulla piattaforma FadInMed anche il secondo Step, quello sull’Audit, del Corso Fad sul Governo clinico, promosso dalla FNOMCeO in collaborazione con il Ministero della salute e l’Ipasvi, che dà diritto a 12 crediti ECM. Anche questo evento, proposto inizialmente in modalità online, potrà essere seguito a breve anche su un volumetto da richiedere con procedura telefonica automatizzata alla Federazione, volumetto che conterrà il test di valutazione da inviare per fax. Come accedere a “FADINMED” Ricordiamo che accedere a FadInMed è semplice. Chi ha frequentato il Corso sulla RCA può utilizzare lo stesso Pin per registrarsi all’Audit. Per coloro i quali accedono per la prima volta ai Corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dove si verrà riconosciuti e dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica. Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it) senza più passare dal sito della Federazione. Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su “vai ai corsi” o direttamente su Audit Clinico (o nel caso su RCA-Root Cause Analysis) per svolgere le proprie attività formative. Si ricorda che è fondamentale seguire l’iter propedeutico consigliato per affrontare le varie attività proposte nel percorso FAD. Una volta terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma. Ciascun professionista potrà poi scaricare e stampare il proprio attestato firmato dal Presidente del proprio Ordine provinciale, con i relativi crediti. Non è previsto un termine entro il quale concludere il percorso. L’unica scadenza è quella relativa al periodo di validità online che è di un anno (entro il 9 settembre 2012 pertanto dev’essere concluso). In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al Corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reiscrizione. Si informano gli interessati che CG Edizioni Medico Scientifiche ha trasmesso il materiale cartaceo del Corso ECM/FAD: “L’Audit clinico” All’interno dei numeri sono disponibili i questionari di valutazione da compilare e trasmettere via fax. Il materiale è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine. Video Journal of Medicine Partner-Graf Srl Provider accreditato n. 156 Via Traversa Fiorentina, 2 - 59100 Prato Tel 0574 639721/725622 - fax 0574 636250 Si comunica che è possibile abbonarsi gratuitamente alla rivista medico-scientifica Video Journal of Medicine accedendo al portale www.vjmed.net. Attività culturali La consultazione della rivista è riservata al personale sanitario e consente di accedere a lezioni frontali, approfondimenti monotematici, esperienze cliniche, corsi e studi spiegati direttamente dagli specialisti che li hanno promossi. Per informazioni: L&B Srl - Centro Direzionale Serenissima - Via Ca Nova Zampieri 4/E - 37057 S. Giovanni Lupatoto (Verona) Tel. 045 990848 - fax 045 8750641 E-mail [email protected] Crediti ECM 2011/2013 Si ricorda che per il triennio 2011/2013 i crediti ECM da conseguire saranno n. 150 con un minimo di 25 crediti ed un massimo di 75 crediti per anno. 9 I lavori dovranno essere presentati ed esposti fin dalla prima giornata del Congresso, venerdì 8 giugno 2012, e rimanervi fino alla mattina di domenica 10 giugno 2012. Durante la sessione poster del Congresso, prevista per sabato 9 giugno, è richiesto agli autori di rimanere vicino ai propri lavori per poter relazionare i risultati agli interessati e al board scientifico della S.I.Fit.. La valutazione dei lavori sarà condotta dal board scientifico nei tre giorni di congresso e nella mattina di domenica 10 giugno, in una sessione dedicata, sarà proclamato il vincitore. I candidati sono invitati a concorrere al premio inviando in forma elettronica l’abstract del proprio lavoro al Dr. Marco Biagi, Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – U. O. di Biologia Farmaceutica, Università di Siena, [email protected], Tel. 0577 233510/14, entro e non oltre il 15 aprile 2012. Il poster dovrà essere presentato da almeno un autore regolarmente iscritto al Congresso e dovrà avere le misure standard di cm 100 x 70. XX Congresso azionale di Fitoterapia Premio di studio “Italo Taddei” 2012 La Società Italiana di Fitoterapia organizza il XX Congresso Nazionale di Fitoterapia che si svolgerà a Siena dall’8 al 10 giugno 2012 presso l’NH Excelsior Hotel. Il programma prevede full lectures di relatori internazionali, seminari su aromaterapia e oli essenziali, la fitoterapia in otorinolaringoiatria, ruolo delle piante medicinali nel trattamento del peso corporeo, il cranberry e l’etnobotanica; inoltre sono previste short lectures ed una sessione poster. Il Congresso conferisce 12 crediti ECM per l’anno 2012. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sifit.org La Società Italiana di Fitoterapia istituisce per il 2012 un premio di studio intitolato al proprio fondatore Prof. Italo Taddei destinato ad un laureato nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2012, il quale abbia discusso o stia per discutere una tesi relativa allo studio delle proprietà chimiche e biologiche di piante medicinali e dell’attuale o potenziale impiego terapeutico di loro derivati complessi o di singoli metaboliti secondari. Con questa iniziativa, la Società Italiana di Fitoterapia intende incentivare l’interesse delle nuove generazioni di ricercatori per lo studio scientifico delle piante medicinali che costituiscono allo stesso tempo la tradizione e una importante risorsa per la moderna farmacologia. Il premio viene assegnato all’autore della tesi considerata di maggiore interesse scientifico secondo la votazione dei soci in regola presenti al Congresso. Possono concorrere i laureati di I e II livello di tutte le facoltà scientifiche. Al vincitore verrà consegnato un attestato ufficiale rilasciato dalla S.I.Fit. ed un premio in denaro di € 1.000,00. Il gruppo giovani della S.I.Fit. valuterà le tesi correttamente pervenute e le dividerà selezionando quelle IDONEE, selezionando tra queste cinque finaliste. I finalisti saranno ospiti della S.I.Fit. e presenteranno la tesi nel corso del XX Congresso azionale di Fitoterapia, che si svolgerà a Siena dall’8 al 10 giugno 2012 presso l'NH Excelsior Hotel. La sessione dedicata al Premio si svolgerà il pomeriggio di venerdì 8 giugno 2012. Nella mattina di domenica 10 giugno 2012 avverrà la proclamazione del vincitore e l’assegnazione del premio. I candidati in regola con i requisiti richiesti sono Premio di studio “Lamberto Monti” La volontà di inserire sempre di più la ricerca scientifica italiana nell’attività della Società Italiana di Fitoterapia ha rappresentato una priorità per il Presidente Onorario scomparso nel 2010 e in suo onore la S.I.Fit. istituisce anche per l’anno 2012 il premio scientifico “Lamberto Monti”. Il premio è assegnato all’autore del poster considerato di maggiore rilevanza scientifica tra quelli presentati al XX Congresso azionale di Fitoterapia che si svolgerà a Siena dall’8 al 10 giugno 2012 presso l'NH Excelsior Hotel. Possono concorrere gruppi di ricerca e singoli studiosi di tutte le Università italiane, Istituti pubblici o privati, che presentino un lavoro inerente studi chimici, biologici o farmacologici su piante medicinali o loro costituenti. Al vincitore verrà consegnato un attestato ufficiale rilasciato dalla S.I.Fit. ed un premio in denaro di € 500,00. 10 Attività culturali invitati a concorrere al premio inviando in forma elettronica il testo della propria tesi al Dr. Marco Biagi, Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – U. O. di Biologia Farmaceutica, Università di Siena, [email protected], Tel. 0577 233510/14, entro e non oltre il 15 aprile 2012. I candidati che supereranno la selezione iniziale e concorreranno per le tesi finaliste dovranno presentare obbligatoriamente, pena l’esclusione, copia cartacea della tesi, vidimata dalla facoltà, per garantire la conformità del lavoro presentato. Premio letterario azionale “Flaminio Musa” La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, Sezione di Parma, in collaborazione con l’Associazione Medici Scrittori Italiani, indice per il 2012 la XXXIII edizione del Premio Letterario azionale di narrativa per medici scrittori. I racconti dovranno contemplare, sia pure nell'ambito della più ampia libertà creativa ed interpretativa, la tematica inerente ad una situazione di carattere neoplastico; non dovranno esprimere tanto passaggi medicotecnici, quanto suscitare attraverso l'originalità, il contenuto dei pensieri, l'espressione letteraria e le immagini, stati d'animo per un coinvolgimento alla lotta contro i tumori. Gli elaborati non dovranno superare le sei facciate, interlinea singola, corpo 12 e dovranno risultare inediti e mai premiati in altri concorsi. Dovranno essere corredati dalle generalità dell'autore, indirizzo, numero di telefono e da una dichiarazione di liberatoria per una eventuale pubblicazione del racconto inviato sia da parte della LlLT che dell'autore. Gli scritti che non rispondessero integralmente ai suddetti requisiti non verranno valutati. Saranno premiati i primi tre classificati; i premi dovranno essere ritirati personalmente nel corso di una cerimonia che si terrà, indicativamente, nel mese di settembre. Una pergamena sarà consegnata a tutti i partecipanti. A partire da questa edizione viene istituita una Sezione speciale del Premio per quei racconti che evidenzino, in particolare, gli aspetti umani, relazionali, emotivi della sofferenza che accompagna la patologia tumorale; a tale sezione potranno partecipare anche gli Psicologi. É richiesta una quota di partecipazione di €. 40,00 che potrà essere versata secondo le seguenti modalità: tramite bonifico bancario (BANCA CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - Agenzia 10 IT 90K0623012710000087925646), o versamento sul conto corrente postale n. 10324432. Le opere concorrenti, su cui dovrà essere indicato se si partecipa alla Sezione speciale, dovranno essere inviate in 6 copie cartacee e via e-mail ([email protected]) alla Lega per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Parma Via Gramsci, 14 - 43126 Parma - entro e non oltre il 15 giugno 2012. Luogo e data della premiazione verranno comunicati successivamente a mezzo raccomandata a tutti i partecipanti. Per informazioni: Segreteria LILT - Tel. e fax 0521 988886 Tel. 0521 702243 - e-mail [email protected] Manuale sulle Cure Palliative Si informa che è stato pubblicato il volume “MAUALE SULLE CURE PALLIATIVE per il medico di famiglia e gli operatori sanitari che si dedicano alle cure palliative” di Giovanni B. D’Errico e Vanna M. Valori, edito da Edicare Publishing. Il libro, rivolto principalmente ai medici di medicina generale che hanno l’occasione e la necessità di confrontarsi con i malati nella fase terminale di una malattia cronica evolutiva e con i loro familiari, contribuisce a rafforzare la consapevolezza che un periodo significativamente esteso delle cure palliative può ottenere un’adeguata risposta proprio dalla medicina generale e dai servizi territoriali, consentendo di assistere i malati nel loro ambiente familiare e con i ritmi a loro più favorevoli. Nella pubblicazione sarà infatti possibile trovare, ben organizzati i contenuti più importanti delle cure palliative: coloro che si avvicinano alle cure palliative non da specialista ma da medico o da operatore, potranno reperire in questo testo preziose indicazioni e precisi suggerimenti per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati in fase terminale e delle loro famiglie. L’elevato numero degli autori rappresenta in maniera convincente la multidisciplinarità delle cure palliative e la necessità che esse si arricchiscano di competenze, di conoscenze, di attitudini solo apparentemente eccentriche, ma, in realtà, assolutamente funzionali alla complessità dell’assistenza e dell’accompagnamento di questi malati e delle loro famiglie, le cui necessità sono ben più estese del buon controllo dei sintomi o di una buona igiene personale, poiché si trovano ad affrontare la dimensione esistenziale e più ampiamente sociale del vivere e - necessariamente - del morire. Per informazioni: www.edicare.it E-mail [email protected] Prevention & Research Si comunica che, è stato pubblicato online (www.preventionandresearch.com) “Prevention and Research”, rivista medico scientifica internazionale ad accesso gratuito (open access) che si occupa di tutte le discipline mediche. Il progetto d’informazione scientifica multidisciplinare, è composto da eccellenze provenienti dal mondo della Ricerca e della Medicina. La rivista è stata organizzata con un taglio ben definito, è divisa in due sezioni: Attività culturali 1. Articoli Scientifici, che riporta lavori originali di medicina, nonché rassegne di argomenti di particolare attualità o interesse e si rivolge a tutti gli esperti del mondo scientifico internazionale; 2. P&R Public, che pubblica curiosità, recensioni e dossier su tutti i temi della scienza medica di interesse pubblico e per i pazienti in modo di trasferire alla pratica quotidiana i vantaggi della ricerca per meglio soddisfare i bisogni di salute di tutti. Per informazioni: Prof Francesco Tomei Ordinario di Medicina del Lavoro “Sapienza” Università di Roma - Direttore Esecutivo ed Editoriale “Prevention and Research” S. De Sio - Caporedattore “Prevention and Research” Tel. 329 0538396 E-mail [email protected] Progetto “Ambiente e Tumori” Si informa che l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha pubblicato il volume “Ambiente e Tumori”, che è possibile scaricare anche gratuitamente e con libero accesso sul sito dell’Associazione: http:// www.aiom.it Il volume non vuole essere un compendio di tutta la problematica del rapporto fra Ambiente e Tumori, ma uno strumento di riflessione e discussione su tematiche attualmente molto dibattute. In particolare si offre una prospettiva con angolazioni nuove di valutazione, con ipotesi innovative del concetto di cancerogenesi e con accenni di razionali biologici del rapporto fra Ambiente e Tumori. Per informazioni: Dr. Ruggero Ridolfi - Direttore U.O. Immunoterapia e Terapia Cellulare Somatica E-mail [email protected] Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l. Tel. 0543 739261 - fax 0543 739249 E-mail [email protected] - Sito www.irst.emr.it Progetto melanoma della Fondazione AT Italia Onlus La Fondazione ANT Italia Onlus è impegnata dal 1985 nell’assistenza domiciliare ai sofferenti di tumore, nella formazione alle cure palliative del personale medico ed infermieristico, nella ricerca e nella prevenzione contro il cancro. La prevenzione è fondamentale per combattere una malattia ancora troppo potenzialmente fatale. E’ per questo motivo che da tempo hanno iniziato, con la collaborazione di molti Enti pubblici e privati, Associazioni, Cooperative, Istituti di Credito, una campagna contro il melanoma. Il progetto Melanoma ANT, completamente gratuito per i cittadini, prevede l’esecuzione di visite dermatolo- 11 giche con l’ausilio del videodermatoscopio ed è stato finora realizzato in 36 Province e 204 Comuni. Al 30 giugno 2011 sono state visitate 38.188 persone e di queste 3.666 sono state inviate al chirurgo per l’asportazione della lesione sospetta . L’apprezzamento da parte della popolazione, il desiderio di essere utili, spingono a proseguire su questa strada ed è intenzione, per l’anno 2011, iniziare la campagna di prevenzione nella provincia di Cremona. Per informazioni: Tel. 051/ 719.01.38 - Fax. 051/ 719.01.50 Cell. 348/ 31.02.798 e-mail: [email protected] Manuale Giovani Medici Previdenti Si informa che è stato pubblicato il volume “Giovani Medici Previdenti: imparare a costruire il futuro pensionistico” redatto a cura dell’Associazione Nazionale dei Giovani Medici (SIGM), col patrocinio gratuito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il manuale, scaricabile sul web presso il Portale dei Giovani Medici (www.giovanemedico.it), è in distribuzione in formato cartaceo sul territorio nazionale a tutti i medici under 35, unitamente al bollettino di Club Medici. Questionario sulla condizione del giovane Medico in formazione specifica in Medicina Generale Si informa che sul Portale dei Giovani Medici (www.giovanemedico.it) è accessibile per la compilazione in forma anonima il questionario promosso dal Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M) ed il Movimento Giotto. Il questionario, finalizzato a rilevare il grado di motivazione e soddisfazione in tema di formazione specifica in Medicina Generale dei futuri Medici di famiglia Italiani, integra un format Europeo validato dall’Education and Training Theme Group del Vasco da Gama Movement, di cui è Membro il Movimento Giotto, con una sezione dedicata alla rilevazione di ulteriori problematiche e criticità connesse alla condizione dei giovani Medici di Medicina Generale; lo stesso verrà somministrato attraverso il Web ai giovani medici di Medicina Generale in formazione o già in possesso di diploma di Formazione specifica in Medicina Generale. Per svolgere suddetta indagine occorre registrasi al sito entro il 17 febbraio 2012. Per informazioni: S.I.G.M. - Web www.giovanemedico.it Cell. 3282861716 Movimento Giotto - Web www.movimentogiotto.org Cell. 338 5663716 12 Vita dell’Ordine Rinnovo Organi Istituzionali Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona Treinnio 2012/2014 A seguito delle Assemblee Elettorali tenutesi in seconda convocazione nei giorni 26 - 27 e 28 novembre 2011 ed all’elezione delle cariche, IL CONSIGLIO DIRETTIVO, la COMMISSIONE ODONTOIATRI ed il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, risultano così composti: COSIGLIO DIRETTIVO PRESIDENTE VICE PRESIDENTE SEGRETARIO TESORIERE CONSIGLIERI Dott. LIMA Gianfranco (Medicina ucleare - Ospedale Cremona) Dott. MAURI Fabrizio (Pneumologia - Ospedale Crema) Dott. PANI Aldo (Direzione Sanitaria - Cremona Solidale) Dott. PRIORI Fabio Angelo (Medico Medicina Generale - Casalbuttano e Dir. Sanit. Casa di Riposo di Castelverde) Dott. AGOSTI Marco (Medico Medicina Generale - Romanengo) Dott. ARAMINI Lucio (Pediatria - Crema) Dott. CARNEVALE Giuseppe (già primario Malattie infettive Ospedale Cremona) Dott. CARNITI Nerino (Medico Medicina Generale - Trigolo) Dott. CERUTI Michele (Pneumologia - Ospedale di Cremona) Dott. CREA Francesco (Medico Medicina Generale - Soresina) Dott. GUARNERI Ernesto (Odontoiatra) Dott. LATERZA Ernesto (Chirurgia - Ospedale Oglio Po Casalmaggiore) Dott. MANARA Gianluca (Odontoiatra) Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta (Rete di Cure Palliative - Crema) Dott. MEDAGLIANI Giorgio (Medico Medicina Generale Cingia de’ Botti) Dott. QUINZANI Marco (Medicina - Ospedale di Cremona) Dott. SIGNORINI Pietro Enrico (Medico - Casa di Riposo Castelverde) COMMISSIOE ODOTOIATRI PRESIDENTE COMPONENTI Dott. GUARNERI Ernesto Dott. MANARA Gianluca Dott. SAVOLDI Pierangelo Dott. TROLETTI Manlio Dott. ZANARDELLI Ernestino COLLEGIO REVISORI DEI COTI EFFETTIVI: PRESIDENTE COMPONENTI SUPPLENTE Dott. CORBANI Gianmario Dott.ssa FIORENTINO Carla Dott. LENA Alessandro Dott.ssa BOZZETTI Anna Maria Vita dell’Ordine 13 D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali. Art.3 - Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno; b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio; c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio; f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. LE COMMISSIOI DEL COSIGLIO Triennio 2012/2014 (approvate nella seduta del 6 dicembre 2011) COMMISSIOE PREVIDEZA Referente: Dott. AGOSTI Marco Collaboratori: Dott. CERUTI Michele Dott. LIMA Gianfranco Dott. QUINZANI Marco COMMISSIOE DIPEDEZA • Rapporti strategico/politici con le strutture pubbliche Referente: Dott. LATERZA Ernesto Collaboratori: Dott. CERUTI Michele Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta • Rapporti con strutture private accreditate: Referente: Dott. PANI Aldo Collaboratore: Dott. CARNEVALE Giuseppe • Rapporti con R.S.A Referente: Dott. PRIORI Fabio Angelo Collaboratore: Dott. SIGNORINI Pietro Enrico 14 COMMISSIOE COVEZIOAMETO Referente: Dott. CARNITI Nerino Collaboratori: Dott. AGOSTI Marco Dott. CREA Francesco Dott. MEDAGLIANI Giorgio COMMISSIOE MEDICIE O COVEZIOALI Referente: Dott. SIGNORINI Pietro Enrico Collaboratore: Dott. CONSOLANDI Alberto Maria COMMISSIOE DEOTOLOGIA E PUBBLICITA’ SAITARIA Referente: Dott. GUARNERI Ernesto Collaboratori: Dott. LIMA Gianfranco Dott. MANARA Gianluca COMMISSIOE ECM E FORMAZIOE Referente: Dott. CARNEVALE Giuseppe Collaboratori: Dott. AGOSTI Marco Dott. ARAMINI Lucio Dott. LATERZA Ernesto Dott. MORANDI Sergio COMITATO ETICO Referente: Dott. QUINZANI Marco Collaboratori: Dott. AGOSTI Marco Dott. CERUTI Michele Dott. CORBANI Gianmario Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta Dott. MAURI Fabrizio Dott. PRIORI Fabio Angelo COMITATO REDAZIOE OTIZIARIO Membri: Dott. GUARNERI Ernesto Dott. LIMA Gianfranco Dott. PANI Aldo Dott. PRIORI Fabio Angelo COMITATO SCIETIFICO Referente: Dott. LATERZA Ernesto Collaboratori: Dott. AGOSTI Marco Dott. CARNEVALE Giuseppe Dott. MANARA Gianluca Dott.ssa MARICONTI Maria Assunta Vita dell’Ordine Vita dell’Ordine Orario di apertura degli Uffici Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti- dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal LUEDI’ al VEERDI’. Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a disposizione degli iscritti previo appuntamento telefonico (0372 35224). E’ possibile, inoltre, lasciare messaggi attraverso il servizio di segreteria telefonica oppure attraverso - posta elettronica ([email protected]) - PEC ([email protected]) Variazioni Albi ALBO MEDICI CHIRURGHI ISCRIZIONE Carabat Ana Maria, Cremona CANCELLAZIONI Barchiesi Enrico, deceduto Brocchieri Cristian, dimissionario Codignola Amedeo, dimissionario Gobbi Maria Teresa, dimissionaria Mariani Chiara, dimissionaria Pecchini Franco, dimissionario ALBO ODONTOIATRI CANCELLAZIONI Francioni Giacomo Mario, dimissionario 15 varie attività specialistiche mediche, dentistiche ed alle farmacie. La richiesta a tale forma di pubblicità si effettua compilando un modulo online. Lo stesso modulo risulta, inoltre, essere l’unico mezzo per poter contattare la società Impresaitalia.info. Tutto ciò premesso, comunichiamo che la Federazione ha chiesto parere al Ministero della Salute, al fine di conoscere le eventuali iniziative da intraprendere di fronte a tali forme di pubblicità erronee e fuorvianti, ed ha segnalato l’iniziativa stessa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alle Associazioni a tutela dei consumatori.” ha deliberato, tramite il proprio legale di fiducia, di assumere la tutela dei Colleghi iscritti all’Ordine di Cremona e risultanti inseriti nell’elenco pubblicato sul sito www.impresaitalia.info. Chi fosse interessato a intraprendere azione nei confronti del suddetto sito è pregato di segnalarlo alla Segreteria dell’Ordine: Telefono : 0372 35224 Telefax: : 0372 27368 e-mail : [email protected] PEC : [email protected] Problemi inerenti l’esercizio dell’attività Odontoiatrica Un componente la Commissione Odontoiatria è sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la professione. Richiesta certificati TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI al 31 dicembre 2011 n. 1851 (n. 1607 Albo Medici Chirurghi e n. 244 Albo Odontoiatri). www.impresaitalia.info Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 30 giugno 2011 vista la comunicazione della FNOMCeO n. 38 del 27 maggio 2011 con la quale ha fatto presente che: “Pervengono a questa Federazione segnalazioni, da parte di diversi Ordini, concernenti le numerose irregolarità e inesattezze in merito all’inserimento di nominativi di medici in vari elenchi, divisi per specialità, tenuti nel portale www.impresaitalia.info. In buona sostanza, gli stessi nominativi sono ripetuti in elenchi diversi ed associati erroneamente a specialità non possedute dagli stessi. Dalle verifiche effettuate presso i nostri Uffici, risulta che Impresaitalia.info fornisce pubblicità a professionisti ed aziende, a titolo oneroso, su base nazionale, in diversi settori che vanno dalla ristorazione e abbigliamento alle Si ricorda che, per il rispetto delle norme sulla privacy, l’Ordine rilascia i certificati di iscrizione solo al diretto interessato, oppure a persona che sia fornita di specifica delega scritta. Gli iscritti sono pertanto invitati a collaborare, evitando lamentele in quanto il personale amministrativo si limita ad attenersi ai dettami del Codice sulla privacy. Si ricorda, inoltre, che gli iscritti si possono avvalere della possibilità di autocertificare i dati relativi alla propria iscrizione. Tale autocertificazione deve contenere i dati anagrafici, l’Albo di appartenenza, il numero e la data di iscrizione all’Ordine. Dal 1° gennaio 2012, la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 2011 recante “adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede che i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. 16 Vita dell’Ordine PRESTAZIOI SAITARIE Il Medico di Medicina Generale effettua nell’ ambito della sua professione delle prestazioni che possono essere di carattere o sanitario o non sanitario. PRESTAZIOI SAITARIE Le prestazioni sanitarie rese alla persona (diagnosi, cura e riabilitazione) riguardando la tutela della salute delle persone, della salute della collettività e della salute nel posto di lavoro non sono assoggettate all’IVA (art. 10 D.P.R. n. 633/72 – comma 18) e possono essere: Gratuite: Certificazioni esonero dall’educazione fisica Certificato di diagnosi e prognosi per l’assenza dal lavoro Certificato per il rientro a scuola Certificati di idoneità per attività sportive nella scuola dell’obbligo a seguito di richiesta dell’autorità scolastica ai sensi del Decreto 28/02/1983 Art. 1 lett. A e C Certificato per l’ammissione a case di riposo o simili - ai sensi Art. 45 dell’ACN vigente a pagamento senza IVA: Certificato anamnestico per patente di guida Certificati per invio di minori in colonie o comunità Certificati di idoneità per attività sportive Certificato per soggiorni marini/montani o per vacanze Certificato anamnestico per porto di armi Visita domiciliare al di fuori degli obblighi convenzionali Visita ambulatoriale al di fuori degli obblighi convenzionali a pagamento con IVA: Le prestazioni che richiedono di fornire un parere per soddisfare una condizione legale o contrattuale sono tutte a pagamento e sono assoggettate all’IVA del 21% : − Certificato anamnestico per rinnovo contrassegno portatori di handicap − Certificazioni per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria − Certificazioni peritali − Riconoscimento di cause di servizio − Prestazioni di medicina legale − Certificati ad uso assicurativo − Certificato per riconoscimento invalidità civile − Certificati di inabilità temporanea per le agenzie di viaggio − Certificato di inabilità per deroga a riscuotere la pensione − Certificato per mancata comparizione disposta dall’autorità giudiziaria PRESTAZIOI O SAITARIE Le prestazioni non sanitarie sono assoggettate all’IVA del 21% Funzioni sindacali Funzioni di insegnamento OTE Nei casi particolari in cui lo scopo della prestazione non risulti ben individuato, per usufruire dell’esenzione dell’IVA diventa necessario da parte del medico menzionare nella certificazione “Finalità principale di tutela della salute”. La certificazione, in mancanza di tale dichiarazione, deve essere assoggettata ad IVA. Le certificazioni rilasciate dal Medico di Famiglia sono tutte tracciabili, in particolare la trasmissione on-line della certificazione di invalidità civile all’INPS. Il medico ha l’obbligo di rilasciare ricevuta/fattura di prestazione professionale con o senza IVA (Art. 10 n. 18 DPR 633/72) e la parcella deve essere assoggettata a bollo mediante l’applicazione di una marca da € 1,81 se l’importo è superiore a € 77,47. A seguito di una prestazione sanitaria, resa in regime di gratuità, sarebbe opportuno conservare una dichiarazione del paziente cui è stata rilasciata (prestazione resa a titolo gratuito), per evitare la possibile insorgenza di contenziosi in caso di verifica incrociata. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA i Medici di Famiglia che, nell’anno solare precedente, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta (ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72). Vita dell’Ordine 17 Medici disponibili per sostituzioni I Medici i cui nominativi vengono qui di seguito elencati hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare sostituzioni a: PEDIATRI DI LIBERA SCELTA Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina Dott.ssa BECCAGUTTI Federica Dott.ssa FRAMONDEA Angela Dott. LUPI Fiorenzo Dott. LUPI Giuseppe Dott. MARADINI Fabio Dott. SUARDI Paolo Dott.ssa ROVIDA Laura Dott.ssa RUFFINI Elena Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia) Pontevico (BS), tel. 030 9307850 - cell. 348 7666558 Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078 Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 320 6739025 Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 328 0282301 Calvatone (CR), cell. 338 7834537 Orzinuovi (BS), tel. 030 941676 (iscritto Ordine Brescia) Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 339 2666012 Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362 MEDICI DI MEDICIA GEERALE Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia) Dott.ssa BARBAGALLO Maria Lucia Cremona, tel. 0372 21532 - cell. 329 9303769 Dott. BEDANI Fulvio Cremona, cell. 393 0124789 - 347 2207392 Dott.ssa BINI Annamaria Martignana Po (CR), cell. 339 6298195 Dott.ssa BOTTANI Elisabetta Parma, cell. 320 8979475 (iscritta Ordine Parma) Dott. BRAMBILLA Paolo Soncino (CR), cell. 335 6668268 Dott. BURGIO Michele Chiaravalle (AN), cell. 320 2766363 (iscritto Ordine Macerata) Dott.ssa CARENZI Silvia Francesca Crema (CR), cell. 339 2291445 Dott. CONCARI Silvano Elia Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252 (iscritto Ordine Mantova) Dott. DI GIOVANNI Michele Palermo, cell. 347 7349379 (iscritto Ordine Brescia) Dott. ELNADI Mohamed Soresina (CR), cell. 334 9427552 (iscritto Ordine Lodi) Dott. FERRARI Massimiliano Calvatone (CR) - tel. 0375 97486 - cell. 338 5842587 Dott. GOGA Roel Piadena (CR), cell. 349 5329248 Dott.ssa GUARNERI Antonella Cremona, tel. 0372 24318 - cell. 336 416320 Dott.ssa GUARNERI Federica Gambara (BS), cell. 339 4189921 (iscritta Ordine di Brescia) Dott. HAMED ABDOU ELOULIMY Aiman Lodi, cell. 389 4829092 Dott.ssa LABATE Domenica Reggio Emilia, cell. 349 7748818 (iscritto Ordine Reggio Emilia) Dott. MARADINI Fabio Calvatone (CR), cell. 338 7834537 Dott.ssa MINICOZZI Patrizia Bonemerse (CR), tel. 0372 496821 - cell. 347 7292906 Dott. PALAZZO Davide Bernalda (MT), cell. 320 8408360 - 338 2232192 (iscritto Ordine Matera) Dott.ssa PANACCIONE Alessia Pomezia (Roma), cell. 333 2949450 (iscritto Ordine Roma) Dott.ssa PATRIA Gilda Bologna, cell. 347 4838127 (iscritto Ordine Bologna) Dott. PEZZANI Ciro Torricella del Pizzo (CR), tel. 0375 99172 - cell. 339 8692249 Dott.ssa PIZZI Alessia Padenghe sul Garda (BS), tel. 0372 433295 - cell. 339 3834848 Dott. QUINZANI Filippo Cremona, tel. 0372 34911 - cell. 338 7757624 Dott. RIZZINI Stefano Cremona, tel. 0372 410732 - cell. 340 5707656 Dott. ROTA Marco Cremona, tel. 030 3701132 - cell. 333 1204319 (iscritto Ordine Brescia) Dott.ssa RUFFINI Elena Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362 Dott.ssa SPOTTI Maria Cremona, tel. 0372 435832 - cell. 328 2566054 Dott.ssa TOGNETTI Elena Cremona, cell. 333 8080332 Dott. TRIULZI Davide Quintano (CR), cell. 340 3466226 Dott. ZANINI Gianluca Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353 (iscritto Ordine Mantova) Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad effettuare sostituzioni 18 Vita dell’Ordine P. E. C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Si sollecitano tutti gli iscritti, che ancora non hanno a disposizione la PEC, di adeguarsi rapidamente al fine di ottemperare ad un obbligo di legge L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA FORNISCE GRATUITAMENTE UNA CASELLA PEC A TUTTI GLI ISCRITTI Il comma 7 dell’articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009 n. 2, prescrive che: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Come già anticipato la F.N.O.M.C.e O. con comunicazione n. 44 del 16 novembre 2009 aveva segnalato che: “Da recenti contatti con il Ministero della Funzione Pubblica, da noi sollecitati ed ottenuti, si è chiarito che la scadenza del 29 novembre 2009, prevista dalle vigenti disposizioni di legge relative all’oggetto, è da intendersi come termine ordinatorio e non perentorio.” Si comunica quindi che il Consiglio dell’Ordine di Cremona nella seduta del 29 aprile 2010, valutato nuovamente tutto il materiale pervenuto in merito all’oggetto, ha deliberato di sottoscrivere una convenzione con il gestore ARUBAPEC facendosi carico di tutte le relative spese, in modo da fornire una casella PEC gratuita a tutti gli iscritti. Quindi invitiamo tutti i Colleghi che non lo avessero ancora fatto ad attivare una casella PEC seguendo le sottoriportate procedure: accedere al portale www.pec.it cliccare in alto a destra su “convenzioni” inserire il codice convenzione “OMCEO-CR-0023” nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome inserire poi i dati richiesti la richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC la casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862020 - 862026) della documentazione sottoscritta, a cui va allegato un documento d’identità. Il servizio di help desk verrà erogato tramite i numeri 0575 / 0500 - 0575 / 0504 attivo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì oppure via e-mail: [email protected] Dopo l’attivazione si raccomanda l’invio alla Segreteria dell’Ordine dell’indirizzo PEC, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e riportata sul Notiziario. Vita dell’Ordine 19 MODULO DI AUTORIZZAZIOE AGGIORAMETO RECAPITI PERSOALI DA INVIARE COMPILATO IN STAMPATELLO A: ORDIE PROVICIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODOTOIATRI Via Palestro 66 – 26100 CREMOA FAX 0372 27368 E-mail [email protected] PEC: [email protected] Il / La sottoscritto / a Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________ Nato a _____________________________________________ il _________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________________________________ autorizza l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona all’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________ indirizzo e-mail (normale) ________________________________________________________________ tel. cellulare ____________________________________________________________________________ I dati, forniti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, saranno utilizzati nel rispetto delle vigenti norme di Legge sulla riservatezza, per le comunicazioni trasmesse via mail da tale Ente che provvederà anche alla trasmissione degli stessi alla FNOMCeO. Data _________________________ Firma________________________________________ Allegare fotocopia carta d’identità 20 Leggi e decreti Associazione tra Seropram/Elopram (Citalopram) e prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT Si riporta in sintesi la comunicazione n. 60 pervenuta dalla FNOMCeO in data 18/11/2011 in merito all’oggetto. “Lundbeck Italia S.p.A e Innova Pharma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco, informano delle nuove e importanti raccomandazioni relative all’utilizzo degli antidepressivi Seropram ed Elopram (Citalopram, commercializzato anche come farmaco generico). Riassunto: • Citalopram è associato ad un prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT; • La dose massima di Citalopram è ora di 40 mg al giorno; • Per i pazienti anziani e per i pazienti con ridotta funzionalità epatica la dose massima viene ridotta a 20 mg al giorno • Citalopram è controindicato per i pazienti affetti da un noto prolungamento dell’intervallo QT o da una sindrome congenita del QT lungo • L’utilizzo di Citalopram è controindicato in associazione ad altri farmaci noti per prolungare l’intervallo QT • Si raccomanda cautela con i pazienti a più alto rischio di sviluppare Torsione di Punta, per esempio quelli affetti da insufficienza cardiaca congestizia, recente infarto del miocardio, bradiaritmie o predisposti all’ipopotassemia o all’ipomagnesemia a causa di patologie o terapie concomitanti .” Gli interessati potranno prendere visione della nota informativa completa presso la Segreteria dell’Ordine. Decreto 20 settembre 2011 recante “Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti ed affini” Si riporta la comunicazione n. 61 pervenuta dalla FNOMCeO in data 23/11/2011 in merito all’oggetto. “Si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 20 settembre 2011 recante “Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti ed affini”. Il Decreto all’art. 1 riconosce alla specializzazione in “Chirurgia Plastica e Ricostruttiva” l’affinità alla specializzazione in “Ortopedia”, limitatamente all’accesso alle unità operative di “Chirurgia della Mano”. L’art. 2 modifica le tabelle relative alle specializzazioni equipollenti di cui al Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998 nel senso di riconoscere alla Chirurgia plastica e ricostruttiva l’equipollenza alla chirurgia della mano, mentre riconosce alla neurofisiopatologia l’equipollenza alla neurologia. Infine sempre l’art. 2 riconosce alla chirurgia generale l’affinità alla chirurgia pediatrica. IRRODA - divieto di utilizzo La FNOMCeO con la comunicazione n. 62 pervenuta in data 25/11/2011 informa che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto, con provvedimento, il divieto di utilizzo del medicinale Irrodan in tutte le sue formulazioni iniettabili autorizzate, della ditta BIOMEDICA FOSCANA GROUP SPA sita in Roma Via della Giuliana 73, ai sensi dell’art. 142, comma 1, decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, poiché il rapporto beneficio/rischio non favorevole nelle normali condizioni di impiego rientra nella fattispecie di cui all’art. 141, comma 2 lettera c) del citato decreto legislativo. Associazione tra Escitalopram (Cipralex / Entact) e prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT Si riporta in sintesi la comunicazione n. 63 pervenuta dalla FNOMCeO in data 5/12/2011 in merito all’oggetto. “Lundbeck Italia S.p.A e RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., in accordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco, informano delle nuove e importanti raccomandazioni relative alla sicurezza di Escitalopram (Cipralex ed Entact). Riassunto: • Escitalopram è associato ad un prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT; • La dose massima di Escitalopram per i pazienti anziani, di età superiore ai 65 anni, è stata ridotta a 10 mg al giorno; • La dose massima di Escitalopram per gli adulti con meno di 65 anni rimane di 20 mg al giorno • Escitalopram è controindicato per i pazienti affetti da Leggi e decreti 21 un noto prolungamento dell’intervallo QT o da una sindrome congenita del QT lungo • L’utilizzo di Escitalopram è controindicato in associazione ad altri farmaci noti per prolungare l’intervallo QT • Si raccomanda cautela con i pazienti a più alto rischio di sviluppare Torsione di Punta; per esempio quelli affetti da insufficienza cardiaca non compensata, recente infarto del miocardio, bradiaritmie o predisposti all’ipopotassemia o all’ipomagnesemia a causa di patologie o terapie concomitanti • I pazienti devono essere invitati a contattare immediatamente un medico se dovessero manifestare un’anomalia della frequenza o del ritmo cardiaco durante l’assunzione di Escitalopram.” potrebbe comportare con riferimento alle categorie di dipendenti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/01 sopraccitate, escluse dal campo di applicazione della stessa, qualche discrepanza nell’ambito del territorio nazionale, si rileva che, affinché le stesse non abbiano più a verificarsi, gli appartenenti al personale della Banca d’Italia dovrebbero specificare ai propri medici di fiducia il proprio status giuridico, richiedendo quindi il rilascio del certificato nella forma cartacea, evitando così l’invio per via telematica”. ota della Banca d’Italia inerente alle certificazioni mediche relative ad assenze per malattia del proprio personale Si riporta la comunicazione pervenuta dalla FNOMCeO in data 22/12/2012 in merito all’oggetto sopra riportato. Si riporta la comunicazione pervenuta dalla FNOMCeO in data 15/12/2011 in merito al sopraccitato argomento. “In ordine alla nota dell’Ordine provinciale di Arezzo del 17 dicembre 2011 si rileva che dal campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 55septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, che prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/01 che si elenca di seguito: − Magistrati ordinari, amministrativi e contabili; − Avvocati e procuratori dello Stato; − Personale militare e delle Forze di polizia di Stato; − Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; − Personale della Banca d’Italia; − Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); − Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); − Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; − Personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale di leva; − Personale della carriera dirigenziale penitenziaria; − Professori e ricercatori universitari. “La Banca d’Italia segnala che dopo l’introduzione dell’obbligo dell’invio telematico della certificazione medica all’INPS vi sarebbero numerosi casi di medici di base che si rifiutano di rilasciare certificati cartacei tradizionali ai dipendenti della Banca d’Italia. Orbene si rileva che dal campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, che prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’Istituto Nazionale della previdenza sociale, è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi del citato art. 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti tra le quali rientra anche la Banca d’Italia). Pertanto, ai sensi della normativa vigente sopraccitata, al personale appartenente alla Banca d’Italia deve essere rilasciato esclusivamente il certificato medico in forma cartacea. I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale nel caso di specie, quindi, non debbono inviare il certificato per via telematica. Ciò detto, nell’evidenziare che la normativa di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, Medici - personale in regime di diritto pubblico che è escluso dall’obbligo di invio telematico del certificato medico all’IPS In conclusione si rileva che per le categorie sopraccitate riamane vigente la tradizionale modalità cartacea; i medici, quindi, compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.” 22 Leggi e decreti Proroga attività libero professionale intramuraria Si riporta la comunicazione n. 1 pervenuta dalla FNOMCeO in data 3/01/2012 in merito all’oggetto. “Si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che all’art. 10, comma 2, fissa al 31 dicembre 2012 il termine per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria. Il termine per consentire alle Regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attività professionale intramuraria è fissato, ai sensi dell’art. 10, comma 3, al 31 dicembre 2014. Il provvedimento in vigore dal 29 dicembre 2010 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.”- Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183” − − − Si riporta la comunicazione n. 2 pervenuta dalla FNOMCeO in data 3/01/2012. “Le disposizioni della Direttiva sono volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 quindi i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La Direttiva evidenzia in particolare che: − le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa pre- − − visione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità , la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011; le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione; le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. In conclusione considerata la rilevanza della materia la FNOMCeO, valutati gli elementi di criticità, si adopererà al fine di porre in essere gli strumenti necessari volti ad ottemperare alle nuove disposizioni da parte degli Ordini provinciali e della stessa Federazione”. Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Leggi e decreti Si riporta la comunicazione n. 3 pervenuta dalla FNOMCeO in data 3/01/2012. “Si ritiene opportuno segnalare che la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2011 ha sancito l’Accordo inerente alla fattispecie indicata in oggetto. L’Accordo appare di estrema rilevanza con riferimento agli studi medici e odontoiatrici con dipendenti, perché volto a disciplinare i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intenda svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’Accordo stabilisce che l’obbligo di aggiornamento trovi applicazione a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997 (formazione dei datori di lavoro - durata minima del corso di sedici ore) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94. Si rileva che l’Accordo prevede che l’aggiornamento abbia una periodicità quinquennale e che la durata dello stesso sia modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati come segue: basso (6 ore), medio (10 ore), alto (14 ore). Dall’esame dell’Accordo sembrerebbe che gli studi medici o odontoiatrici debbano essere inseriti nel livello alto (gruppo Ateco 2007 - Sanità e assistenza sanitaria). Per gli esonerati sopra richiamati il primo termine per l’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo. Invece con riferimento ai medici e agli odontoiatri, che debbano svolgere ex-novo il percorso formativo al fine di poter svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel proprio studio, sembrerebbe che essi debbano svolgere un percorso formativo con un modulo di 48 ore. Appare importante rilevare che l’Accordo prevede che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 (corsi exnovo), i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente Accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti. Si sottolinea inoltre che in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all’Accordo indicato in oggetto entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. In conclusione si sottolinea che l’Accordo conferma che gli Ordini e i Collegi professionali possano essere soggetti formatori nel settore di specifico riferimento. Considerata comunque la delicatezza e l’interesse del provvedimento indicato in oggetto per chi sia titolare di uno studio medico o odontoiatrico ci riserviamo di 23 espletare ulteriori approfondimenti. In conclusione si evidenzia che i titolari di uno studio medico o odontoiatrico con dipendenti possono in alternativa conferire ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dalla legge le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.” Copia completa dell’Accordo è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine. Formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 , comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Si riporta la comunicazione n. 4 pervenuta dalla FNOMCeO in data 13/01/2012 in merito all’oggetto. “Facendo seguito alla Comunicazione n. 3 del 3 gennaio 2012 si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’Accordo sancito tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.lgs. 81/08. Appare importante rilevare che nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato anche l’Accordo indicato in oggetto che appare di particolare rilevanza per i Presidenti degli Ordini provinciali e per i medici o odontoiatri titolari di studi professionali con i dipendenti. Si rileva infatti che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni costituisce un obbligo del datore di lavoro di adempiere alla informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza disciplinata dagli artt. 36 e 37 del citato decreto a cui è correlato specifico apparato sanzionatorio (art. 55, comma 5, lett. c. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro). Per i dipendenti della P.A. è previsto un corso di formazione per un numero totale di 12 ore (rischio medio). Per i dipendenti di studi medici e odontoiatrici sembrerebbe essere previsto un corso di formazione per un numero totale di 16 ore (rischio alto). Con riferimento ai lavoratori è previsto poi un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per tutti livelli di rischio.” 24 Leggi e decreti Regione Lombardia La Regione Lombardia al fine di diffondere l’informazione presso gli operatori sanitari interessati alla prescrizione, somministrazione e fornitura dei farmaci in oggetto, ha trasmesso le seguenti note informative AIFA-EMA. Sicurezza d’uso di Derivati terpenici in supposte e di XIGRIS (drotrecogin alfa) ulteriori informazioni DERIVATI TERPENICI IN SUPPOSTE A causa del potenziale rischio di disturbi neurologici, principalmente rappresentati da convulsioni, le supposte contenenti derivati terpenici sono adesso controindicate: − in bambini di età inferiore a 30 mesi, − in bambini con storia pregressa o recente di convulsioni febbrili o epilessia. Le supposte contenenti derivati terpenici (inclusi canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpina, citrale, mentolo ed oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina) sono indicate nel trattamento di supporto di lievi affezioni bronchiali acute o in stati congestivi orofaringei. Le supposte contenenti derivati terpenici sono state associate a casi di complicazioni neurologiche (quali convulsioni, sonnolenza ed agitazione) specialmente in bambini piccoli e neonati, a causa della immaturità del loro sistema nervoso centrale. Il Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP) ha effettuato una rivalutazione del rapporto beneficio/rischio delle supposte contenenti derivati terpenici in bambini e neonati, nel quadro di una procedura referral europea. L’analisi dei dati di efficacia ha mostrato che l’efficacia di questi medicinali non è stata chiaramente dimostrata in questa popolazione di pazienti. L’età del bambino e una anamnesi di epilessia o convulsioni febbrili sono state identificate come fattori di rischio di disturbi neurologici. La revisione ha portato ad una controindicazione di questi prodotti in bambini di età inferiore a 30 mesi ed in bambini con una storia di convulsioni febbrili o di epilessia. Ad oggi, l’unico medicinale in commercio in Italia nella formulazione in supposte, contenente derivati terpenici (prodotto di ossidazione della trementina + pino essenza), è OZOPULMIN, disponibile, nelle tre confezioni: 40 mg + 50 mg supposte prima infanzia; 80 mg + 100 mg supposte bambini; 160 mg + 150 mg supposte adulti. Conseguentemente, le informazioni del prodotto (Riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichetta) del medicinale OZOPULMIN G 80 mg + 100 mg supposte bambini sono state revisionate e le modifiche agli stampati saranno implementate dopo l’adozione della decisione della Commissione Europea. Inoltre, a seguito della decisione di introdurre la controindicazione nei bambini di età inferiore a 30 mesi, è in corso la procedura di eliminazione dal mercato della confezione OZOPULMIN 40 mg + 50 mg supposte prima infanzia. XIGRIS Eli Lilly & Company sta ritirando Xigris dal mercato, a causa di nuovi dati emersi nel corso di uno studio clinico che mostrano una mancata efficacia del farmaco che si ripercuote sull’intero profilo di rischio/beneficio. Il ritiro è immediatamente effettivo e sarà completato il prima possibile. Questa decisione è basata sui risultati dello studio PROWESS-SHOCK nel corso del quale la mortalità complessiva a 28 giorni nei pazienti trattati con Xigris (n=846) è stata del 26.4% mentre nel gruppo di controllo trattato con placebo (n=834) è stata del 24.2%. Lo studio, pur non dimostrando alcun beneficio sulla sopravvivenza, non ha mostrato nuove evidenze sul profilo di sicurezza. La mancanza di efficacia osservata nello studio clinico si ripercuote sul profilo di rischio/beneficio di Xigris nella popolazione per la quale il farmaco è indicato. I pazienti attualmente in trattamento con Xigris dovranno interrompere la terapia. Il trattamento con Xigris non deve essere iniziato per nuovi pazienti. Xigris è stato approvato in Europa nel 2002 per il trattamento dei pazienti adulti con sepsi severa ed insufficienza multi organo in aggiunta alle cure standard, sulla base dello studio PROWESS nel quale Xigris migliorò significativamente la mortalità per qualsiasi causa a 28 giorni. Lo studio PROWESS-SHOCK è stato condotto in accordo con le autorità regolatorie europee per confermare il profilo di rischio/beneficio del farmaco. Le ragioni dei risultati inattesi dello studio PROWESS-SHOCK non sono noti; tuttavia, un fattore che ha potuto contribuire, potrebbe essere trovato nei progressi raggiunti, nei dieci anni trascorsi dal completamento dello studio PROWESS, nel campo degli standars di cura per i pazienti con sepsi e shock settico. Questa è suggerita dal fatto che il tasso di mortalità nei pazienti trattati con il placebo è risultato notevolmente inferiore a quanto previsto. Si raccomanda di controllare se si hanno fiale di Leggi e decreti Xigris in reparto. Tutte le formulazioni e le tipologie di confezioni saranno ritirate. Se si sono rinvenute confezioni di Xigris, se ne interrompa l’uso e le si restituisca al farmacista del proprio ospedale. Il farmacista sarà contattato/contatterà Eli Lilly Italia per definire le modalità di ritiro. Sicurezza d’uso di SCITIMUM (besilesomab) In sintesi: • Potenziali rischi di generazione di anticorpi umani antimurini (HAMA), che potrebbero provocare razioni di ipersensibilità di tipo 3. Prima della somministrazione di Scintimun tutti i pazienti devono essere sottoposti ad un test HAMA. Un esito positivo del test costituisce una controindicazione alla somministrazione di Scintimun. • Reazioni di ipersensibilità, che possono comprendere tutto il range delle reazioni allergiche, che va dalle reazioni lievi a reazioni che mettono in pericolo la vita del paziente (comprese reazioni anafilattiche e anafilattoidi). • Rischio di ipotensione acuta. Devono essere disponibili in loco misure terapeutiche adeguate poiché possono manifestarsi episodi di ipotensione acuta, sia come episodi a sé stanti, sia accompagnati da segni clinici di ipersensibilità. Devono essere presenti nelle immediate vicinanze delle strutture equipaggiate per la rianimazione (per esempio pronto soccorso, unità di cura intensiva, ecc.) Focus Farmacovigilanza Si segnala che “Focus Farmacovigilanza” di settembre 2011 è consultabile e scaricabile dal sito www.farmacovigilanza.eu. I responsabili locali di Farmacovigilanza provvederanno a darne comunicazioni agli operatori sanitari del territorio e/o ospedale di competenza. Sul sito www.farmacovigilanza.eu sono inoltre disponibili tutti i numeri del bimestrale Focus Farmacovigilanza, news quotidiane dalle principali agenzie regolatorie, notizie settimanali alla letteratura scientifica, un servizio di ricerca mirata per principio attivo o per reazione avversa, l’elenco dei segnali di farmacovigilanza, i casi clinici aperti alla discussione, una newsletter quindicinale da ricevere comodamente sulla propria casella di posta elettronica e altro ancora. Per chi si occupa di farmacovigilanza il sito www. farmacovigilanza.eu, realizzato dai Centri di Farmacovigilanza delle Regioni Campania, Lombardia, Toscana e Veneto in collaborazione con l’editore Zadig, è uno strumento di lavoro di notevole utilità. Tutti gli operatori sanitari, medici, farmacisti, infermieri, potranno trovare nel 25 sito informazioni preziose per la loro pratica quotidiana. Tutte le aree sono ad accesso libero e basta registrarsi per ricevere la newsletter quindicinale. Comunicato stampa EMA sulla sicurezza d’uso di PRADAXA (dabigatran etexilato) L’Agenzia Europea dei Medicinali fornisce un aggiornamento sulla sicurezza del medicinale anticoagulante Pradaxa. Pradaxa è stato autorizzato dal marzo 2008 per la prevenzione primaria di episodi tromboembolici in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell’anca o del ginocchio. Dall’agosto del 2011, è anche autorizzato per la prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio. L’efficacia di Pradaxa, dimostrata negli studi clinici, rimane invariata. L’Agenzia è a conoscenza del recente interesse dei media determinato dai casi di sanguinamento fatale nei pazienti trattati con Pradaxa. Il rischio di sanguinamento con farmaci anticoagulanti è ben noto. Le informazioni del medicinale Pradaxa, al momento della sua autorizzazione, hanno tenuto conto di tale nozione. Infatti si raccomanda ai medici di controllare la presenza di segni di sanguinamento e di interrompere la terapia nei pazienti che presentano un sanguinamento grave. Pradaxa è controindicato in una serie di condizioni che comprendono anche pazienti con un sanguinamento in corso, e pazienti con grave insufficienza renale. Inoltre, nei pazienti anziani dovrebbe essere usato con cautela ed a dosi più basse come nei pazienti con insufficienza renale moderata (a seconda delle indicazioni e delle circostanze). La questione è stata tenuta sotto stretta sorveglianza e nell’ottobre del 20121, il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) ha raccomandato ulteriori modifiche alle informazioni del medicinale relative alle segnalazioni di casi fatali di sanguinamento avvenuti in Giappone ed ha attentamente valutato i recenti dati disponibili a livello mondiale sul rischio di sanguinamento fatale. L’aggiornamento delle informazioni del medicinale includono anche le seguenti raccomandazioni: valutare la funzionalità renale in tutti i pazienti prima di iniziare il trattamento con Pradaxa; durante il trattamento, la funzione renale deve essere valutata almeno una volta all’anno nei pazienti oltre 75 anni di età e nei pazienti di qualsiasi età ogni volta che si sospetta una riduzione della funzionalità renale.” Sicurezza d’uso dei medicinali a base di DOMPERIDOE e di PIPERACILLIA / TAZOBACTAM 26 Leggi e decreti Riassunto: • DOMPERIDONE: Studi epidemiologici hanno evidenziato che Domperidone potrebbe essere associato ad un aumento del rischio di aritmie ventricolari gravi o di morte cardiaca improvvisa. Il rischio di gravi aritmie ventricolari o di morte cardiaca improvvisa potrebbe essere più elevato in pazienti di età superiori a 60 anni o a dosi giornaliere orali superiori a 30 mg. • PIPERACILLINA / TAZOBACTAM: I medicinali che non contengono nella formulazione gli eccipienti acido citrico mononoidrato ed EDTA possono causare interazioni con altri medicinali, aumentato il rischio di gravi errori terapeutici, pertanto non devono essere miscelati o somministrati in concomitanza con qualsiasi aminoglicoside, e non devono essere ricostituiti o diluiti con Ringer lattato. Sicurezza d’uso dei medicinali a base di BUFLOMEDIL Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali ha concluso che: • ci sia un rischio di effetti avversi gravi neurologici e cardiaci nei pazienti che assumono Buflomedil in condizioni normali di utilizzo e che le misure di minimizzazione del rischio come le modifiche alla confezione del medicinale, le raccomandazioni sull’aggiustamento della dose per i pazienti con problemi renali e le restrizioni sull’uso dei medicinali in alcuni pazienti non sono stati in grado di ridurre tali rischi a un livello accettabile; • a causa dello stretto indice terapeutico c’era un significativo rischio di eventi avversi, in particolare nei pazienti anziani e in pazienti con determinate condizioni come problemi renali, che sono comuni nel PAOD; • i dati a supporto del beneficio del medicinale per il paziente erano limitati e di scarsa qualità. Raccomandazioni del Working Group Pediatrico dell’AIFA su utilizzo dei vaccini MPRV In particolare si segnala che a seguito di un aumentato rischio di comparsa di convulsioni febbrili dopo somministrazione della prima dose di vaccino tetravalente (MPRV) rispetto alla somministrazione separata di vaccini MPR e vaccino antivaricella, si raccomanda ai Pediatri e agli altri operatori sanitari interessati: • di non usare il vaccino tetravalente MPRV come prima dose per l’immunizzazione contro morbillo, paro- tite e rosolia; • di effettuare la prima vaccinazione somministrando separatamente i vaccini MPR e varicella; • di attenersi alle modalità d’uso riportate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto. Si ricorda che il vaccino MPRV può essere utilizzato per la seconda dose. Sicurezza d’uso CAELYX e problemi di fornitura Si raccomanda di: • utilizzare le giacenze esistenti di CAELYX soltanto per completare la terapia di pazienti già in trattamento; • non iniziare il trattamento con CAELYX in nuovi pazienti fino a nuova comunicazione. Segnalazioni di sospette reazioni avverse: • gli operatori sanitari devono segnalare tutti i casi di sepsi, o di sospetta sepsi (come ad es. febbre acuta) che possano essere connessi alla contaminazione di CAELYX; • le segnalazioni dovranno essere inviate immediatamente ed includere i dati clinici rilevanti ed il numero dei lotti utilizzati al numero verde 800902898 (fax). Sicurezza d’uso di VECTIBIX (Panitumumab) In sintesi: • la combinazione di Vectibix con chemioterapia a base di oxaliplatino è controindicata nei pazienti con cancro colorettale metastatico (mCRC) e KRAS mutato o per i quali non sia noto lo status di KRAS; • Vectibix non ha mostrato benefici nei pazienti con tumori che presentano KRAS mutato; • un effetto detrimentale sulla sopravvivenza libera da progressione e sulla sopravvivenza globale è stato dimostrato in pazienti con status di KRAS mutato che ricevevano Vectibix con chemioterapia FOLFOX; • l’evidenza dello status wild-type di KRAS è richiesta prima di iniziare il trattamento con Vectibix. Sicurezza d’uso di ESCITALOPRAM (Cipralex/Entact) Riassunto: • Escitalopram è associato ad un prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT; • La dose massima di Escitalopram per i pazienti anzia- Leggi e decreti • • • • • ni, di età superiore ai 65 anni, è stata ridotta a 10 mg al giorno; la dose massima di Escitalopram per gli adulti con meno di 65 anni rimane di 20 mg al giorno; Escitalopram è controindicato per i pazienti affetti da un noto prolungamento dell’intervallo QT o da una sindrome congenita del QT lungo; l’utilizzo di Escitalopram è controindicato in associazione ad altri farmaci noti per prolungare l’intervallo QT; si raccomanda cautela con i pazienti a più alto rischio di sviluppare Torsione di Punta; per esempio quelli affetti da insufficienza cardiaca non compensata, recente infarto del miocardio, bradiaritmie o predisposti all’ipotassemia o all’ipomagnesemia a causa di patologie o terapie concomitanti; i pazienti devono essere invitati a contattare immediatamente un medico se dovessero manifestare un’anomalia della frequenza o del ritmo cardiaco durante l’assunzione di Escitalopram. Sicurezza d’uso di STRATTERA (atomoxetina) STRATTERA può alterare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Si prega di tenere in considerazione le seguenti nuove raccomandazioni: • STRATTERA non deve essere usato in pazienti con gravi patologie cardiovascolari o cerebrovascolari le cui condizioni sono destinate a peggiorare nei casi di aumenti clinicamente importanti della pressione sanguigna o della frequenza cardiaca (come ad esempio un aumento della pressione sanguigna di 15-20 mmHg od un aumento della frequenza cardiaca di 20 battiti al minuto); • STRATTERA deve essere usato con cautela nei pazienti le cui condizioni cliniche preesistenti potrebbero essere aggravate da aumenti della pressione sanguigna o della frequenza cardiaca, così come nei pazienti con ipertensione, tachicardia, o con malattia cardiovascolare o cerebrovascolare; • si raccomanda di fare una anamnesi accurata e un esame fisico per valutare la presenza di malattia cardiaca nei pazienti che vengono presi in considerazione per il trattamento con atomoxetina. I pazienti devono essere sottoposti ad una ulteriore valutazione specialistica cardiologica se i risultati iniziali suggeriscono tale storia o presenza di una malattia cardiaca; • si raccomanda anche di controllare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca e di registrarle (per esempio su un grafico percentile) in tutti i pazienti prima di iniziare il trattamento con STRATTERA e, durante il trattamento, dopo ogni aggiustamento della dose e successivamente almeno ogni 6 mesi per individuare possibili aumenti clinicamente importanti. Se i pazienti sviluppano sintomi che suggeriscono una 27 malattia cardiaca durante il trattamento devono essere sottoposti ad una tempestiva valutazione specialistica cardiologica. ota informativa su Taxotere (Docetaxel), su Temsirolimus (Torisel) e su Istamina dicloridrato (Ceplene) • TAXOTERE (Docetaxel): per la preparazione di Taxotere monofiala distribuito da Sanofi-Aventis, deve essere utilizzato un ago calibro 21 al fine di evitare la presenta di frammenti di gomma nella soluzione da iniettare. • TEMSIROLIMUS (Torisel): • Gli operatori sanitari devono effettuare una ispezione visiva dei flaconcini di diluente di Torisel per escludere l’eventuale presenza di particelle visibili prima della diluizione e somministrazione del medicinale ricostituito e minimizzare pertanto qualsiasi possibile rischio. • Il Torisel è un concentrato per infusione fornito con un diluente. Il concentrato è una soluzione limpida, da incolore a giallo pallido. Il diluente è una soluzione limpida o leggermente torbida, giallo pallida o gialla. La soluzione deve essere priva di particelle visibili. • Seguire sempre le istruzioni per la somministrazione fornite nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo. • Se si nota qualcosa di inusuale nel flaconcino di diluente, non usare il flaconcino. Gli operatori sanitari devono segnalare l’eventuale presenza di particelle visibili individuate nel flaconcino di diluente di Torisel e le azioni intraprese. • ISTAMINA DICLORIDRATO (Ceplene): • Gli operatori sanitari devono ispezionare visivamente i flaconcini di Ceplene per escludere la presenza di particolati prima di effettuare la somministrazione del prodotto, in modo da ridurre al minimo qualunque rischio. • L’RCP di Ceplene riporta specificatamente che: “Prima della somministrazione la soluzione va controllata visivamente per l’eventuale presenza di particolato e fenomeni di scolorimento. La soluzione deve essere limpida e incolore. • Alla luce dei casi di contaminazione particellare segnalati per altri farmaci prodotti da BVL, questa comunicazione ha lo scopo di istruire specificatamente tutti gli operatori sanitari a seguire rigorosamente queste istruzioni riportate sull’RCP. • Se si osserva del particolato nel flaconcino, il prodotto non deve essere somministrato. Tutti i casi di presenza di particolato devono essere segnalati a MEDA Pharma GmbH & Co. KG - Quality Assurance, Benzstr 1, D - 61352 Bad Hamburg Tel. +49 617288801 e-mail [email protected] 28 Leggi e decreti Sicurezza d’uso dei medicinali a base di SOMATROPIA Si segnala che il Comitato dei medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei medicinali, in fase di finalizzazione della sua revisione sui medicinali contenenti somatropina, ha confermato che il profilo beneficio/rischio rimane positivo. Si raccomanda comunque ai prescrittori di attenersi strettamente alle indicazioni e ai dosaggi autorizzati e di considerare attentamente le avvertenze e le precauzioni di detti medicinali. Sicurezza d’uso di VISTIDE L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) raccomanda in via precauzionale, il ritiro, a livello delle farmacie, di un lotto del medicinale antivirale Vistide che viene utilizzato nel trattamento delle infezioni della retina da citomegalovirus. Questo ritiro fa parte della revisione, ancora in atto, delle carenze riscontrate nel sistema di qualità durante un’ispezione effettuata per verificare il rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) presso il sito di produzione Ben Venue Laboratories, Ohio, USA, ed il loro impatto su i medicinali autorizzati con procedura centralizzata prodotti presso tale sito. Durante la revisione iniziale del mese di novembre 2011, il Comitato dei Medicinali per uso umano (CHMP) ritenne che le forniture di Vistide prodotte presso Ben Venue potevano continuare ad essere utilizzate, poiché tale medicinale viene sterilizzato al termine del processo di produzione e, pertanto, non vi era rischio di mancanza di sterilità. Tuttavia, l’ispezione GMP ha ora evidenziato una possibile contaminazione particellare e il CHMP ha concluso che la sterilizzazione terminale non può garantire l’assenza di particelle nel flacone. Il ritiro di un lotto di questo medicinale prodotto da Ben Venue non comporterà alcuna carenza poiché un produttore alternativo di Visteide sta attualmente rifornendo il mercato europeo. Per questo motivo il CHMP al momento raccomanda il ritiro del lotto rimanente di Vistide prodotto presso Ben Venue, come misura precauzionale. Il procedimento ispettivo e la revisione di tutti i medicinali autorizzati con procedura centralizzata prodotti presso il sito produttivo Ben Venue è tuttora in corso e l’EMA fornirà, se del caso, ulteriori aggiornamenti. L’uso degli antibiotici in Lombardia: analisi di farmacoutilizzazione e di farmacovigilanza Si segnala che sul sito Internet della Regione Lombardia (www.sanita.regione.lombardia.it alla voce informazioni e servizi > farmacovigilanza > reportistica) è stato pubblicato il rapporto “l’uso degli antibiotici in Lombardia: analisi di farmaco utilizzazione e di farmacovigilanza”, predisposto dal Centro regionale di Farmacovigilanza. Il documento illustra i risultati di un’analisi condotta sull’uso e sulle segnalazioni di sospette reazioni avverse da antibiotici negli anni 2000 - 2010 in Regione Lombardia. Comunicazione AIFA relativa a opron enfant sciroppo A seguito della sospensione delle autorizzazioni dei Laboratoires Genopharm - Francia e dell’officina di produzione Alkopharm Blois, nonché del ritiro dal commercio, a partire dal 2 gennaio 2012, dei lotti di numerosi medicinali delle predette Aziende, disposti dall’Agenzia regolatoria francese con comunicazione sul proprio sito (www.afssaps.fr) del 20 dicembre u.s., si comunica che dal 21 dicembre non vengono più rilasciate autorizzazioni all’importazione per il medicinale Nopron Enfant 15 mg/5ml 150 ml né per altri farmaci delle aziende coinvolte dal citato provvedimento. Si rappresenta che il Nopron sciroppo era in commercio solamente in Italia e in Francia e che non esistono altri medicinali aventi come principio attivo niaprazina. L’Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con le altre Agenzie regolatorie nazionali europee sta esplorando la possibilità di reperire nuovi siti di fabbricazione per il principio attivo che consentano la ripresa della produzione del medicinale Nopron sciroppo. In attesa, di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia regolatoria francese e delle Agenzie regolatorie europee, si invitano i pazienti utilizzatori del suddetto medicinale a voler contattare il medico specialista e/o prescrittore per la scelta di alternative terapeutiche idonee. Il Nopron è indicato, in pediatria, per favorire l’induzione del sonno in soggetti con agitazione psicomotoria. Di seguito si forniscono alcune indicazioni, da valutare con il proprio medico, per le diverse patologie nelle quali viene prescritto il Nopron sciroppo. Un farmaco alternativo al Nopron, autorizzato in Italia, è l’ALISERIN 25 mg, antistaminico usato come ipnotico, ma controindicato nei bambini. Inoltre, per l’induzione del sonno si possono utilizzare le benzodiazepine a breve durata d’azione che però non devono essere somministrate ai pazienti di età inferiore ai 18 anni senza valutazione attenta dell’effettiva necessità del trattamento da parte del medico prescrittore. Non esistono sedativi espressamente indicati per i disturbi del sonno + ADHD: esistono, invece, due medicinali - il RITALIN (metilfenidato) della Novartis Farma e lo STRATTERA (atomoxetina) della Eli Lilly Italia indicati espressamente nella ADHD, prescrivibili, però, Leggi e decreti solo nei bambini a partire dai sei anni e negli adolescenti. Tuttavia, questi due farmaci, in considerazione dei gravi effetti collaterali che possono indurre, devono essere prescritti solo in base ad un rigido protocollo diagnostico terapeutico neuropsichiatrico ed essere iscritti nel registro della ADHD dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato ad AIFA che nella Sindrome di Gilles de la Tourette vengono impiegate molecole differenti per i diversi sintomi. Per il controllo dei tic motori sono considerati gold standard confermati da trials i seguenti neurolettici: Pimozide, Aloperidolo, Flufenazina. Altri neurolettici impiegati con successo sono: Risperidone, Olanzapina e Ziprasidone. Sono utilizzati anche con successo: Tetrabenazina e Clonidina. Tra i farmaci impiegati per i problemi comportamentali (agitazione, insonnia) possono essere utilizzate le benzodiazepine, in particolare Clonazepam. Il provvedimento restrittivo nei confronti dei Laboratoires Genopharm e Alkopharm Blois, con conseguente ritiro dei lotti, secondo quanto comunica l’Agenzia Francese, è stato disposto a seguito di controlli ispettivi presso i siti di produzione dei medicinali, che hanno rilevato gravi deviazioni dalle Norme di Buona Fabbricazione, mettendo in discussione la capacità di queste società e delle loro affiliate di assicurare la conformità ai dossier di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali ed alle attività autorizzate in merito alla produzione, all’esportazione e all’importazione. Tali gravi non conformità riguardano, in particolare, il sistema di gestione della qualità, la farmacovigilanza e le condizioni di rilascio dei medicinali per il mercato europeo, nonché il sistema di importazione ed esportazione. Sicurezza d’uso dei medicinali a base di ALISKIRE Si raccomanda di programmare una rivalutazione (non urgente) dei pazienti che assumono medicinali contenenti aliskiren. Aliskiren, o medicinali contenenti aliskiren in associazione fissa, non devono essere utilizzati in associazione con ACE inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARB) in pazienti diabetici, pertanto: • Gli operatori sanitari devono interrompere il trattamento con aliskiren nei pazienti diabetici che stanno anche assumendo ACE inibitori o ARB. Se necessario deve essere preso in considerazione un trattamento antipertensivo alternativo. • Il trattamento con medicinali a base di aliskiren non deve essere iniziato in pazienti diabetici che stanno già assumendo ACE inibitori o ARB. • I pazienti non devono interrompere alcun trattamento prima di aver consultato il proprio medico. 29 Comunicato stampa EMA sui medicinali per uso orale contenenti MEPROBAMATO L’Agenzia Europea dei Medicinali ha raccomandato la sospensione di tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio nell’Unione Europea dei medicinali per uso orale contenenti il principio attivo meprobamato, poiché i rischi, in particolare gli effetti indesiderati gravi che interessano il sistema nervoso, sono maggiori dei benefici. Per garantire ai medici prescrittori il tempo necessario ad individuare il trattamento più appropriato per i singoli pazienti, il Comitato ha raccomandato che il ritiro dei medicinali dal mercato venga effettuato in modo graduale, entro 15 mesi dalla decisione della Commissione Europea. I medici devono interrompere la prescrizione dei medicinali contenenti meprobamato nei prossimi 15 mesi e prendere in considerazione trattamenti alternativi. I pazienti attualmente in terapia con i suddetti medicinali devono rivedere la loro terapia con il proprio medico al primo appuntamento programmato. Meprobamato è un farmaco sedativo usato per trattare i sintomi di ansia e condizioni correlate, tra cui stati d’ansia, astinenza da alcol, attacchi di emicrania, disturbi digestivi, tensione muscolare o crampi ed insonnia. La revisione dei medicinali contenenti il principio attivo meprobamato è stata avviata in quanto le autorità regolatorie francesi hanno annunciato nel luglio 2011 la loro intenzione di sospendere le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso orale contenenti meprobamato, a causa dei gravi effetti indesiderati osservati con questo medicinale. Il Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP) ha riesaminato tutti i dati disponibili sulla sicurezza ed efficacia di questi medicinali inclusi i dati provenienti dagli studi di sorveglianza post-marketing e dalla letteratura pubblicata, oltre che dai centri antiveleni sui casi di intossicazione da meprobamato. Il CHMP ha osservato che sussiste un rischio di effetti indesiderati gravi e potenzialmente fatali, come il coma, nei pazienti che assumono medicinali contenenti il principio attivo meprobamato in condizioni normali di utilizzo. Il Comitato ha ritenuto che questi rischi aumentano a seguito di overdose non intenzionale dovuto alla ridotta differenza tra la dose di trattamento e la dose tossica per i pazienti, in particolare per le persone anziane. Il CHMP ha anche osservato che in alcuni pazienti si può sviluppare dipendenza dal medicinale, determinando gravi effetti indesiderati se si interrompe bruscamente il trattamento dopo assunzione per un lungo periodo. Il Comitato ha concluso che i benefici dei medicinali contenenti meprobamato per uso orale non superano i rischi. 30 Leggi e decreti Via di somministrazione di VELCADE Sicurezza d’uso di LAMOTRIGIA La corretta via di somministrazione di VELCADE (bortezomib) 1 mg e 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile è quella endovenosa. VELCADE non deve essere somministrato attraverso altre vie. Allo scopo di ridurre gli errori nella somministrazione, si suggerisce di seguire le seguenti misure precauzionali: In particolare si informa che a seguito di alcune segnalazioni di sospette gravi reazioni avverse cutanee verificatesi dopo co-somministrazione di Lamotrigina e Sodio Valproato, il Working Pediatrico dell’AIFA ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei prescrittori sulle corrette modalità di somministrazione dei due farmaci con particolare riferimento allo schema posologico ed alle prescrizioni da adottare in caso di insorgenza di reazioni avverse. • utilizzare, se possibile, raccordi per infusione diversi per i farmaci che devono essere somministrati per via intratecale o endovenosa; • somministrare, se possibile, la chemioterapia intratecale in un momento diverso dalle altre chemioterapie parenterali; • etichettare chiaramente le siringhe con il nome del farmaco contenuto e la via di somministrazione da utilizzare; • assicurarsi che siano applicate le procedure per la doppia verifica delle etichette delle siringhe prima della somministrazione; • la somministrazione per via intratecale ed endovenosa deve essere effettuata solo da operatori sanitari specializzati; • istruire adeguatamente gli operatori sanitari coinvolti nella somministrazione e/o gestione dei farmaci oncologici sui pericoli legati alla somministrazione intratecale di VELCADE e sulle misure precauzionali sopra descritte. Sicurezza d’uso di FIGOLIMOD (Gilenya) Gilenya è autorizzato nell’Unione Europea dal Marzo 2011 per il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente della sclerosi multipla nei pazienti la cui malattia non è riuscita a rispondere ad un betainterferone o è grave e sta peggiorando rapidamente. Gilenya contiene il principio attivo fingolimod. Più di 30.000 pazienti hanno ricevuto Gilenya in tutto il mondo. Mentre la revisione è in corso, il Comitato Scientifico per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’EMA raccomanda ai medici di aumentare il loro livello di monitoraggio dei pazienti dopo la prima dose del farmaco. Questo include il monitoraggio dell’elettrocardiogramma (ECG) prima del trattamento e poi continuamente per le prime sei ore dopo la prima dose, e la misurazione della pressione arteriosa e frequenza cardiaca ogni ora. Dopo sei ore, tutti i pazienti con effetti cardiaci clinicamente importanti, come la bradicardia (un battito cardiaco lento) o blocco atrioventricolare (un problema con la conduzione dell’impulso elettrico nel cuore), devono continuare ad essere gestiti e monitorati fino quando la loro condizione migliora. Si raccomanda: • di rispettare le modalità d’uso autorizzate e riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) di Lamotrigina; • nel caso si verifichi una eruzione cutanea di valutare immediatamente la necessità di interrompere il trattamento; • di non trattare nuovamente il paziente che abbia sospeso la Lamotrigina a causa di reazioni cutanee; Si ricorda che: • la posologia di Lamotrigina deve essere aumentata progressivamente ed in maniera conforme agli schemi posologici raccomandati; • L’associazione Lamotrigina-Sodio Valproato deve essere riservata alle situazioni in cui il beneficio atteso superi il rischio cutaneo. Se l’associazione è necessaria occorre ridurre la posologia di Lamotrigina; • Nei bambini la manifestazione iniziale di un rash può essere scambiata per un’infezione, il medico deve prendere in considerazione la possibilità di una reazione al trattamento con Lamotrigina in bambini che sviluppino sintomi di rash e febbre durante le prime otto settimane di terapia; • La reazione cutanea può essere un segno di una reazione di ipersensibilità, può determinare inoltre: febbre, danno epatico, alterazione della funzione renale, danno ematologico, adenopatia, edema del viso o congiuntivite. In alcuni casi le reazioni precoci di ipersensibilità possono precedere le eruzioni cutanee. Le note AIFA-EMA complete sono disponibili presso gli Uffici dell’Ordine. Leggi e decreti 31 ASL Cremona Ricognizione livelli di informatizzazione dei medici e dei pediatri Il Dipartimento Cure Primarie - dell’ASL della Provincia di Cremona ha trasmesso la nota regionale prot. n. H1.20110033264 del 10 novembre 2011, a firma Dr. Lucchina (Direttore Generale Sanità) che conferma quanto segue: “La ricognizione recentemente condotta presso le vostre aziende, relativa ai livelli di informatizzazione dei medici convenzionati, ha fatto emergere che, a fronte di una buona percentuale di medici dotati di postazioni SISS aggiornate ed in grado di interfacciarsi al meglio con il sistema, esiste un numero, se pur marginale, di medici con postazioni non adeguate. Si ricorda che, nel breve, l’applicazione di autenticazione al SISS non consentirà più l’accesso al sistema da postazioni SISS con versione inferiore alla 9.4.x. E, d’altra parte, è indispensabile attuare quanto prima il passaggio evolutivo del sistema centrale affinché questo possa sostenere adeguatamente il sempre maggiore utilizzo. Confido quindi che ogni Azienda continui l’azione di sollecitazione sia nei confronti dei medici sia nei confronti dei service provider, al fine di raggiungere la totalità di postazioni rispondenti ai requisiti necessari. Si ricorda inoltre che, dai report da voi restituiti nell’ambito della suddetta ricognizione, risulta ancora un numero, se pur esiguo, di medici non aderenti al SISS e di medici che, pur avendo aderito, non risultano prescrittori SISS. Per poter intervenire tempestivamente anche su queste posizioni, alla presente seguirà l’invio ad ogni ASL, da parte di Lombardia Informatica, di un elenco aggiornato dei medici che rientrano in tale categoria. Dote Conciliazione - lavoratrici madri L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, con comunicazione del 25/11/2011 prot. 65860/2011, informa che sulla base di direttive regionali e ministeriali, ha dato avvio al Piano Territoriale sulla Conciliazione dei Tempi di Vita e di Lavoro, sottoscritto con la Sede Territoriale Regionale, la Provincia di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Cremona, il Comune di Cremona, il Comune di Crema ed il Comune di Casalmaggiore. Regione Lombardia offre un aiuto economico per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a sostegno dell’occupazione femminile, che consiste nell’assegnazione di una Dote (contributo) alle madri libere professioniste e alle madri lavoratrici a tempo pieno presso micro, piccole, medie imprese, residenti o domiciliate nella provincia di Cremona, in possesso di specifici requisiti. Ogni informazione può essere richiesta allo Sportello Centrale Conciliazione della Direzione Sociale dell’ASL al numero telefonico 0372 497662/305. Controllo sulle indicazioni di prescrizione farmaceutica da parte dei Medici Specialisti delle Strutture Accreditate all’atto della dimissione ospedaliera dopo ricovero Si riporta la comunicazione prot. n. 65928 del 28/112011 trasmessa dal Dipartimento Cure Primarie dell’ASL della provincia di Cremona: “Come noto da molti anni sono vigenti con le strutture accreditate dei protocolli d’intesa sui rapporti con i Medici del territorio riguardanti vari adempimenti tra i quali l’orientamento degli Specialisti a limitare al massimo il condizionamento dell’attività prescrittiva sul territorio. A tali protocolli sono seguiti altri accordi e disposizioni. Tale condotta degli specialisti è auspicata per facilitare una più libera prescrizione da parte dei Medici di Medicina Generale anche al fine di favorirli nel raggiungimento di obiettivi tra i quali l’incremento del ricorso, quando possibile, alla prescrizione di farmaci equivalenti e/o a brevetto scaduto. L’ASL, già da vario tempo, tramite il Nucleo Operativo di Controllo (NOC) del Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo (PAC) sta svolgendo delle verifiche sui referti di dimissione ospedaliera per controllare che gli Specialisti adempiano concretamente all’indicazione in argomento. Presso la Segreteria dell’Ordine sono consultabili due report esemplificativi di tali controlli sulle statine e sugli Inibitori di Pompa Protonica, che evidenziano come gli Specialisti, con un trend che nel tempo è andato sempre migliorando, si attengono significativamente a fornire indicazioni generiche di prescrizione (es. gastroprotezione a giudizio del curante e la prescrizione di farmaci equivalenti e/o a brevetto scaduto). 32 Leggi e decreti Controlli sui referti redatti a seguito di consulenze specialistiche è comprensibile che non possono essere soggette a verifica da parte dei NOC. Al momento solo le SS.LL. sono nella condizione privilegiata di verificare se anche le indicazioni prescrittive all’atto delle consulenze specialistiche (visite ambulatoriali) siano virtuose come a seguito della dimissione ospedaliera. Da ultimo per indirizzare la prescrizione farmaceutica all’atto della dimissione è stato redatto un prontuario delle dimissioni condiviso con le strutture accreditate. Prescrizioni farmaci PHT E’ pervenuta la nota prot. n. 67235 del 2 dicembre 2011, che conferma quanto segue: “Si ricorda che, da anni, alcuni farmaci di classe A (ora definiti A-PHT) sono oggetto di acquisto diretto da parte dell’ASL e le farmacie pubbliche e private del territorio provvedono alla loro dispensazione a seguito della prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o direttamente dello specialista ospedaliero. In passato, se una ricetta SSN comprendeva sia farmaci di classe A di normale dispensazione, sia farmaci APHT, il farmacista effettuava la fotocopia della ricetta, in quanto oggetto, ai fini del rimborso, di rendicontazione separata e distinta. Tale pratica non è più consentita e pertanto è necessario che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ospedalieri provvedano alla prescrizione dei farmaci A-PHT separatamente da tutti gli altri. Qualora i farmaci A-PHT venissero ancora prescritti sulla medesima ricetta unitamente a farmaci di normale dispensazione, il farmacista potrebbe chiedere ai medici la cortesia di ripetere la prescrizione. Si ricorda che l’attuazione di tale forma alternativa di distribuzione dei farmaci sul territorio ha consentito all’ASL di ottenere significativi risparmi sulla spesa farmaceutica convenzionata e pertanto è da ritenere interesse comune incentivarla il più possibile.” Gli interessati potranno prendere visione dell’elenco dei farmaci A-PHT acquistati direttamente dall’ASL presso la Segreteria dell’Ordine. Posticipo del Servizio di Continuità Assistenziale nelle giornate prefestive Il Dipartimento Cure Primarie - Servizio Medicina Convenzionata dell’ASL della Provincia di Cremona ha inviato la comunicazione prot. n. 69124 del 13 dicembre 2011, che conferma quanto segue: “Si rende noto che, nell’ambito del contesto dei vigenti Accordi Regionali 2011-2012 e in assenza di una intesa locale che equipara i prefestivi ai sabati, il Servizio di Continuità Assistenziale durante i giorni prefestivi (diversi dal sabato) dovrà essere attivato dalle ore 10.00. Nelle giornate di sabato i turni restano attivi dalle ore 8.00 in quanto già riconosciuti e sanciti dall’Accordo Regionale per la Medicina Generale - anno 2007”. Proroga nuove esenzioni per reddito Si riporta la comunicazione prot. n. 70070 del 19/12/2011 trasmessa dal Dipartimento Cure Primarie dell’ASL della Provincia di Cremona: “Con nota prot. n. 36312 del 13/12/2011, Regione Lombardia ha disposto che le nuove esenzioni per reddito (E01, E02, E03, E04, E05, E08 ed E09) con scadenza 31/12/2011 o 31/03/2011 sono ritenute valide fintanto che il cittadino autocertifichi l’eventuale variazione del suo stato di diritto (aumento del reddito, stato di occupazione/ disoccupazione … ecc). Tale autocertificazione costituisce preciso obbligo per il cittadino, che, in caso di omissione, incorre in forme di responsabilità penale. Si precisa inoltre che, con DGR n. IX/2633 del 6/12/2011, Regione Lombardia ha disposto che, a partire dal 1 gennaio 2012, l’esenzione alla partecipazione alla spesa farmaceutica prevista per i titolari di pensione sociale sia estesa anche ai familiari a carico. Pertanto dal 1° gennaio 2012, per quanto riguarda la compartecipazione per l’assistenza farmaceutica, ai sensi della vigente normativa regionale, sono esenti: • i titolari di pensione sociale e i familiari a carico (codice di esenzione E03)”. Leggi e decreti Oncologi, i tempi sono tutto tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 8-14/11/2011 I tempi in oncologia sono tutto. Lo sanno bene i malati, ora lo ricorda persino la Cassazione: “La scienza medica sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività dell’accertamento”. Nessuno sconto, quindi, al medico che ritarda la diagnosi. Con questa motivazione la quarta sezione penale della Suprema Corte (sentenza n. 36603/2011, depositata l’11 ottobre) ha annullato ai fini civili una pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, rimettendo gli atti al giudice civile di secondo grado competente per valore. Nel 2010 il collegio palermitano, confermando il verdetto del giudice monocratico del Tribunale, aveva assolto dal reato di lesioni colpose, per insussistenza del fatto, la responsabile dell’unità di senologia di un ospedale siciliano. A citarla in giudizio era stata una paziente che si era accorta di un nodulo al seno, tramite autopalpazione, e lo aveva sottoposto all’esame della dottoressa che però, nonostante l’ecografia e la visita, l’aveva rassicurata, sostenendo che si trattava soltanto di una costola. Qualche mese dopo la donna aveva notato che il nodulo si era ingrandito ed era tornata dalla senologa, la quale aveva subito prescritto una mammografia, effettuata in giornata. Doloroso l’esito: nodulo al cavo ascellare da linfonodo e nodulo sospetto al solco mammario destro. Il medico aveva quindi prescritto un intervento d’urgenza eseguito in un altro centro. I giudici in merito erano stati concordi nel ritenere evidente e non scusabile l’errore diagnostico, ma non sufficientemente certo che il periodo di cinque mesi trascorsi tra la prima e la seconda visita avesse determinato le conseguenze denunciate dalla paziente: lesioni gravissime legate alla comparsa e aggravamento di metastasi sia nel cavo ascellare sia ossee ed epatiche, con prognosi infausta. In particolare, doveva ritenersi probabile - per Tribunale e Corte d’Appello - che anche se fosse stata operata subito, la donna avrebbe subito lo stesso trattamento chirurgico e post operatorio e le stesse sofferenze, data la patologia geneticamente aggressiva che l’aveva colpita. Più contorto il ragionamento sulle metastasi: per avallare la tesi secondo cui erano presenti all’atto dell’omessa diagnosi, il giudice sosteneva che in quell’occasione “non ne era stata rilevata l’assenza”. Un argomento che - attacca la Cassazione “presenta caratteri di evidente illogicità” perché l’assenza di una diagnosi di metastasi in atto “non autorizzava a presumere che le stesse fossero in realtà già presenti”. Al contrario, avrebbe dovuto indurre i giudici a escluderle e a ritenere che si fossero sviluppate e diffuse proprio a causa del ritardo nella diagnosi del carcinoma, come sostenuto da uno dei consulenti del PM. Nelle decisioni di 33 merito si è proceduto per “congetture”: frutto di una congettura è la tesi secondo cui le metastasi erano già presenti, ed è ancora congetturale l’affermazione secondo cui i cinque mesi di ritardo non hanno prodotto alcuna conseguenza nella paziente. Quando “i tempi sono, nella cura delle malattie tumorali, decisivi ai fini della prognosi e determinanti per evitare la diffusione delle metastasi”. Ce n’è quanto basta per annullare il verdetto. Se i massaggiatori fanno i fisioterapisti è giusto sequestrare l’intero centro tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 15-21/11/2011 Linea dura della Cassazione contro l’abusivismo. Rischiano la chiusura i centri di fisioterapia che lasciano praticare trattamenti fisioterapici da operatori che non sono in possesso della laurea triennale specifica. La sesta sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 39292/2011, depositata il 31 ottobre, ha confermato il sequestro cautelare disposto il 14 marzo dal Tribunale di Agrigento in sede di riesame nei confronti di un centro fisioterapico. Dalle indagini della polizia giudiziaria, era infatti emerso che due massoterapeuti avevano praticato “in alcune occasioni” attività riabilitative proprie del fisioterapista e comunque non rientranti nella loro competenza. Contro il provvedimento di chiusura la socia di maggioranza del centro, indagata per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, ha proposto ricorso per Cassazione. Invano. “La libera disponibilità della struttura sanitaria - si legge nella decisione della Cassazione - comporterebbe il rischio di reiterazione della condotta delittuosa, cioè consentirebbe la continuazione di una attività paramedica o medica abusiva, con conseguenze negative non solo per le categorie professionali interessate, ma anche per la salute dei clienti del centro”. In sostanza, secondo quanto correttamente sostenuto dai giudici del riesame, lasciare la disponibilità del centro ai proprietari avrebbe come effetto l’aggravamento delle conseguenze del reato. Impossibile negare, dunque, il rapporto di pertinenza tra il reato e il centro. Cliniche, il manager non è dipendente tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 22-28/11/2011 La natura subordinata di un rapporto di lavoro esecutivo “altamente qualificato” spetta al lavoratore e deve essere fornita in modo preciso, dettagliato e univoco e non è sufficiente allegare circostanze generiche quali, a 34 esempio, l’attività svolta identica a quella di colleghi di altri ospedali, un compenso mensile, un orario giornaliero o il generico inserimento nella organizzazione aziendale. Argomentando sull’importanza di una compiuta prova contraria al nomen iuris del contratto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, con sentenza 21439 del 17 ottobre 2011, ha respinto il ricorso del direttore sanitario di una Onlus abruzzese avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la sentenza di primo grado. Il medico affermò di avere svolto attività subordinata di direttore sanitario a favore di una Fondazione da gennaio a maggio 2000, pur risultando formalmente il rapporto come collaborazione professionale autonoma e per questo impugnava il licenziamento, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto con la condanna dell’Onlus alle differenze retributive e la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di reintegro, oltre alla regolarizzazione della posizione Inps. La Corte ha respinto il ricorso, perché, con riferimento a un direttore sanitario di una clinica privata, “l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria delle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse”. Per affermare che il rapporto di lavoro fosse subordinato e non autonomo, come pattuito contrattualmente, il medico avrebbe dovuto allegare circostanze precise come a esempio l’impossibilità di scelta autonoma dei periodi di ferie o permessi, il controllo dell’orario di lavoro, la soggezione a ordini e discipline presenti in azienda, l’inesistenza di margini di spesa, l’obbligo di esclusività del rapporto e ogni altra circostanza che provasse l’esistenza di limiti gerarchici e funzionali alle sue scelte organizzative. Leggi e decreti non possa scattare la misura cautelare della sospensione temporanea dall’attività. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 42588/2011, depositata il 18 novembre), accogliendo il ricorso del PM presso il Tribunale di Pescara e annullando un’ordinanza del Tribunale del riesame dell’Aquila. Il caso riguarda un ginecologo accusato di aver colposamente causato il decesso di una paziente attraverso vari comportamenti: la decisione di effettuare una laparoscopia in presenza di condizioni che avrebbero dovuto scoraggiarla; l’esecuzione scorretta dell’intervanto con cui aveva procurato alla donna molteplici lesioni; il mancato trattamento dei danni; l’omessa diagnosi, nei giorni successivi, delle ragioni del quadro gravemente compromesso della paziente. Quanto bastava, per il PM, per chiedere la sospensione temporanea dall’esercizio dell’attività. La richiesta è stata però respinta sia dal GIP del Tribunale di Pescara sia in appello a maggio dal Tribunale del riesame dell’Aquila. Quest’ultimo ha ritenuto che “pur emergendo chiari indizi di reità”, non fossero emerse ragioni sufficienti per configurare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Anche perché la direzione sanitaria dell’ospedale in cui il ginecologo lavorava gli aveva vietato di condurre interventi dello stesso tipo. Il pubblico ministero non ha mollato la presa e ha proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte gli dà ora ragione, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. “Devono essere esaminate e apprezzate compiutamente - si legge nella sentenza - le concrete modalità di commissione del fatto attribuito costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell’articolo 133 CP che possono evidenziare la personalità del soggetto”. La Cassazione elenca i più importanti: grado della colpa, livello di evitabilità dell’evento e “quantum di esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa pretermessa”. Si potrà tener conto anche “di ulteriori emergenze, pure esterne al presente processo, qualificanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale” da parte del medico. Obiettivo: arrivare a “un’eventuale prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio e l’offesa temuta agli stessi interessi collettivi già colpiti”. La libertà prescrittiva è sacra Reiterazione del reato: per il medico scatta il rischio di sospensione cautelare tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 29/11-5/12/2011 Sbaglia chi pensa che per un medico indagato non possa esistere il pericolo di reiterazioni del reato e quindi tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 29/11-5/12/2011 “Il medico non può essere obbligato a indicare nella prescrizione esclusivamente il nome del principio attivo e quindi non può essere rimessa al farmacista la scelta concreta del farmaco da somministrare, non avendo quest’ultimo né la competenza tecnica, né la cono- Leggi e decreti scenza del quadro clinico dell’assistito”. A sottolineare la “sacralità” dell’autonomia prescrittiva dei camici bianchi è la decisione n. 5790/2011, depositata il 27 ottobre scorso dalla quinta sezione del Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato una sentenza del Tar Puglia, accogliendo il ricorso di un’azienda farmaceutica contro il regolamento n. 22/2009 della Regione Puglia sulla distribuzione diretta dei farmaci. Il documento dispone che la prescrizione dei medicinali concedibili con oneri a carico del SSR deve riportare esclusivamente il principio attivo, vietando ai medici ospedalieri e agli specialisti ambulatoriali di usare il nome commerciale del prodotto. Divieto che, secondo l’azienda farmaceutica, si traduce nell’impossibilità di continuare a svolgere attività di informazione scientifica e di aggiornamento sui medicinali che commercializza. Se il Tar ha dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso dell’industria e la Regione ha difeso il provvedimento sostenendo che punta a razionalizzare la spesa farmaceutica, il Consiglio di Stato è categorico: l’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. Le Regioni possono dunque intervenire solo nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale tra cui rientrano sicuramente quelli riferiti ai limiti e ai criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco. Uno dei casi “in cui occorre assicurare uniformità di trattamento nei diritti a livello nazionale”. Il principio guida, secondo Palazzo Spada, è stato esplicitato nella legge 222/2007, articolo 5, comma 5 quater: “Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico “. E’ la consacrazione della “discrezionalità del medico”. La conseguenza è ovvia: il regolamento pugliese è illegittimo perché il camice bianco non può mai essere obbligato a indicare soltanto il nome del principio attivo. Anche la legge 405/2001, articolo 7 comma 2, assume come limite delle azioni di risparmio sulla spesa farmaceutica “il rispetto e la garanzia della libertà di prescrizione del medico quale libertà che si estrinseca proprio nell’individuazione del farmaco sulla base del nome commerciale dello stesso”. Non c’è obiettivo di risparmio che tenga. Tra l’altro, la sezione “non ritiene o almeno non è dimostrato” - si legge nella decisione - che dall’obbligo per gli ospedalieri di prescrivere il solo principio attivo “possa derivare un risparmio di spesa per il servizio pubblico nazionale” perché per i farmaci equivalenti il SSN rimborsa sempre e solo una quota fissa. Se la prestazione è appropriata l’ASL deve pagare tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 6-12/12/2011 La dimensione di diritto assoluto e primario della situazione soggettiva fatta valere (e costituzionalmente 35 garantita alla salute), non può essere definitivamente sacrificata o compromessa: quando si prospettano motivi di urgenza suscettibili di esporla a pregiudizi gravi e irreversibili, alla PA manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su tale diritto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro nella sentenza del 23 agosto 2011, n. 17541, confermando quella della Corte d’Appello di Firenze che aveva condannato l’ASL all’erogazione gratuita in favore del paziente della terapia riabilitativa, denominata “Dikul”. L’ASL aveva obiettato che non sussistevano nella fattispecie i motivi di urgenza per la richiesta dell’intervento economico connesso alla particolare terapia medica, tali da consentire il venir meno della discrezionalità dell’amministrazione sanitaria in ordine allo stanziamento della relativa spesa, e che nemmeno ricorreva il periodo di un pregiudizio grave o irreparabile atto a giustificare l’accesso alla predetta cura, trattandosi, nel caso di specie, di patologia permanente, come emerso dalla relazione del consulente d’ufficio. La Corte ha respinto la tesi affermando che deve essere accertata, in relazione ai presupposti stabiliti dalla disciplina del Dlgs. 502/1992: “Sono posti a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”. La valutazione espressa dal giudice di merito corrisponde, peraltro, a una corretta applicazione del principio di appropriatezza fissato dalla norma di legge, in relazione al quale deve essere operato anche il giudizio di efficacia, anch’esso accertato dal giudice d’appello attraverso una specifica consulenza tecnica. Anche lo psicologo è dirigente tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 6-12/12/2011 La professione di psicologo trova spazi ridotti sul mercato del lavoro, stretta da una parte dalla professione medica e dall’altra da professioni non regolamentate, come quelle del “counselor”, che si propongono come attività di sostegno alla persona. Due facce di una medaglia oggetto di due sentenze, la n. 321 del 25/11/2011 della Corte Costituzionale e la seconda, di merito, n. 10289/2011 del Tribunale di Milano. Anche lo psicologo può dirigere i Sert Con la sentenza 321/2011 del 25 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, degli articoli 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 27/1999 36 Leggi e decreti (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle ASL), nel testo antecedente le modifiche apportate con l’articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2010, nella parte in cui riservano la direzione dei Sert ai soli medici. Proposto da un dirigente psicologo di I livello per ottenere l’annullamento della deliberazione di un’ASL pugliese che nella definizione della pianta organica del dipartimento delle dipendenze patologiche, istituendo tre sezioni dipartimentali, disponeva che fossero dirette da un dirigente medico di II livello. La Corte ha chiarito che l’articolo 18 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nonché il DM Sanità del 30 novembre 1990, n. 444, attuativo delle norme legislative prima citate, pongono sullo stesso piano le due figure professionali. L’equiparazione è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, con l’affermazione che detta normativa “pone sullo stesso piano medici e psicologi … e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo” (Consiglio di Stato, sezione V, decisione del 20/10/2005, n. 5885). Se entrambe le figure presiedono in modo uguale allo svolgimento delle funzioni tipiche dei Sert, l’esclusione degli psicologi dalle procedure selettive per l’accesso alla direzione delle Sezioni dipartimentali si pone in contrasto con la natura e le finalità di tali centri. Sulla base della precedente considerazione, si deve rilevare l’intrinseca irragionevolezza, che si traduce nella discriminazione della categoria degli psicologi, la quale, ponendosi in contraddizione con la ratio dell’intera disciplina, statale e regionale, sulla formazione delle piante organiche dei Sert, restringe ai soli medici la possibilità di accedere alle selezioni per il conferimento di funzioni apicali. Non si ravvisa, afferma la Corte, alcun motivo per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità - senza che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell’una sull’altra - ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti. Tecniche di accertamento psicologico solo per gli psicologi Il Tribunale di Milano con la sentenza 10288 dell’8 agosto 2011 ha ritenuto legittima la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia che ha stabilito di “ribadire l’applicabilità dell’articolo 21 del Codice deontologico che vieta l’insegnamento delle tecniche di analisi psicologica a soggetti estranei alla professione e/o agli studenti delle facoltà di Psicologia”. L’opposizione presentata da un centro studi e da alcuni psicologi che svolgevano corsi per “counselor” sottolineava che le delibere sarebbero state dettate dal timore di non riuscire a scongiurare con altri mezzi pratiche di esercizi abusivo della professione di psicologo. I “counselor” rivendicavano la veste di una professione non regolamentata ma idonea a intervenire su “difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di cambiamento e stati di crisi” senza però effettuare atti tipici della professione di psicologo. Inoltre, gli opponenti sostenevano che l’insegnamento nei loro corsi di psicologi professionisti aveva come scopo anche la divulgazione dei chiarimenti degli esatti confini fra le due professioni. In sintesi il ricorso verteva sul fatto che l’articolo 21 del codice deontologico violerebbe la libertà del professionista abilitato a insegnare le conoscenze inerenti all’uso degli strumenti della professione, posto che la diffusione di tali conoscenze non contrasterebbe ma anzi gioverebbe alla fede pubblica offrendo migliore consapevolezza ai terzi estranei, magari esercenti una professione contigua, delle prestazioni e dei compiti che essi possono attendersi di veder assolti solo dal professionista abilitato. Il Tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo che l’Ordine, nella propria responsabilità, si è limitato a ribadire l’esigenza di una regola deontologica che disciplina l’insegnamento dell’uso degli strumenti conoscitivi solo alle persone iscritte alla professione e non agli estranei nell’ottica di una duplice tutela dell’utenza: da una parte i soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di psicologo e dall’altra la tutela dell’efficacia della terapia a vantaggio dell’utenza. Poiché l’articolo 1 della legge 56/99, prosegue la sentenza, stabilisce che la “professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento, deve convenirsi con l’ordine che l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico vogliono evitare”. Cartella clinica: è un falso aggiornarla in ritardo tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 13-19/12/2011 La Cassazione ricostruisce il ruolo e la forza della cartella clinica attraverso due sentenze che, seppur vertenti su fattispecie del tutto differenti, permettono di ricostruire le obbligazioni del medico. Si tratta della pronuncia n. 42917/2011, depositata il 21 novembre dalla quinta sezione penale e della n. 25568/2011, depositata il 30 novembre dalla terza sezione civile. Leggi e decreti Nella prima si stabilisce che commette falso in atto pubblico ex articolo 476 del Codice penale il medico che aggiorna la cartella clinica nei giorni successivi alla visita effettuata. La sentenza conferma la condanna a otto mesi di reclusione inflitta dalla Corte d’appello di Caltanissetta a un camice bianco ospedaliero che aveva lasciato il reparto senza riportare sulla cartella clinica il risultato della visita e la terapia prescritta al paziente, aggiornandola solo alcuni giorni dopo il suo decesso. La pronuncia ricorda che il pubblico ufficiale il quale nell’esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. Ne deriva che le modifiche , le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali. Nessuna importanza ha l’intenzionalità dell’autore in quanto il reato deriva da dolo generico e non da dolo specifico. Affinché esista il reato, quindi basta avere commesso il fatto anche senza intenzione di nuocere. Il reato non viene neppure attenuato dal fatto che il medico, trovandosi in reparto da solo e allontanandosi alla fine del turno senza trascrivere sulla cartella le risultanze della visita effettuata nella giornata, abbia comunque lasciato le indicazioni terapeutiche nelle schede termometriche allegate alla cartella clinica. Le ragioni di tanta severità sono specificate nella seconda sentenza, con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di un chirurgo estetico che chiedeva di essere manlevato dalla propria assicurazione per una richiesta di risarcimento danni da parte di una paziente. Il giudice di merito, condividendo la tesi difensiva dell’assicurazione, aveva stabilito che l’intervento era stato svolto in regime convenzionato, come provato dalla documentazione medica allegata, e che dunque non era coperto dalla polizza che riguardava unicamente l’attività libero-professionale. Nella pronuncia i Supremi Giudici affermano la rilevanza pubblicistica della cartella clinica, “caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla funzione della documentazione di attività compiute (o non compiute) dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità”. Con riferimento al valore legale da attribuire alla documentazione, la Cassazione ha chiarito che “la natura di certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella cartella clinica redatta da una azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio pubblico - al pari di quelle dei certificati medici convenzionati - è affermazione giurisprudenziale praticamente costante”. Le annotazioni contenute in cartella sono quindi coperte da fede privilegiata, cioè fanno fede come prova tranne quando ne venga esplicitamente provata la falsificazione. L’applicazione dello speciale regime di cui agli articoli 2699 e seguenti del CC - precisa però la Corte richiamando le sentenze n. 7201/2003 - 310695/1999 - è circoscritta alle sole trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento. Sono 37 escluse le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o le opinioni in essa contenute. Iperprescrizione, nuovo gol per i medici tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 13-19/12/2011 Il solo dubbio della ASL sulla correttezza della diagnosi e dunque sull’appropriatezza delle prescrizioni dei farmaci rimborsabili contestati a un medico di famiglia non vale come prova di un danno all’Erario. E ancora. Violazioni soltanto sporadiche delle indicazioni dell’autorità regolatoria (prima Cuf, oggi Aifa) non possono far configurare un profilo di colpa grave a carico del camice bianco. La sezione Lombardia della Corte dei Conti interviene di nuovo sull’iperprescrizione, attenuandone la portata. Un gol in piena regola per i generalisti, a cui non solo non si può addebitare un comportamento scorretto sulla base della mera statistica (lo scostamento dalla media prescrittiva della Asl), come già stabilito dalle sentenze n. 9/2010, 404/2010 e 374/2011, ma si può anche giustificare qualche sbaglio. “Non appare concretamente esigibile da parte del medico - si legge infatti nella sentenza n. 685/2011 depositata il 28 novembre - un livello di attenzione talmente elevato da escludere la possibilità di errori nell’osservanza della normativa di cui trattasi, dovendosi anzi ritenere, tenuto anche conto della complessità della normativa stessa, che viceversa qualche errore sia statisticamente probabile”. La Corte ha così completamente assolto una dottoressa per la quale la Asl di Milano aveva rilevato per il 2002-2004 uno scostamento dalla media prescrittiva aziendale. Scostamento ritenuto alla fine non giustificato per 17 ricette a sei pazienti (il 17,3% di quelle campionate) e produttivo, per la procura, di un danno da iperprescrizione pari a 3093,87 euro e di un danno a disservizio, per le spese sostenute dall’azienda per svolgere l’indagine, pari a 552,68 euro. Esaminando le singole ricette, il collegio non ha avuto dubbi: al medico non può essere riconosciuta alcuna responsabilità amministrativa. Sia per le prescrizioni sulle quali c’è soltanto il dubbio di una violazione delle note Cuf - perché spettava alla Asl e non al camice bianco dimostrare che i pazienti non soffrissero delle patologie rientranti tra quelle della nota sia per quelle sulle quali la violazione è effettivamente avvenuta, perché riferite a sole due pazienti nell’arco di tre anni. Non certo la condotta “di un medico che in maniera sistematica e scriteriata prescrive farmaci ponendoli a carico del SSN in violazione delle disposizioni delle note Cuf”. C’è un altro risvolto interessante, come sottolinea l’avvocato Gennaro Messuti, che assiste lo Snami Lombardia: “ La controparte, nel caso di specie la Asl e la 38 Leggi e decreti Regione Lombardia, è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del medico”. Come a dire: le pretese risarcitorie infondate non convengono. Terapie off label, la deontologia è il faro del medico tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 20/12/2011-02/01/2012 E’ di qualche tempo fa la notizia di un consensus statement sottoscritto da importanti associazioni di pazienti europee - tra cui la European Alliance for Access to Safe Medicine - dove si è espressa la necessità di limitare il più possibile l’utilizzo dei farmaci off-label per quelle patologie per le quali esistono già trattamenti approvati. Il consensus nasce a seguito dell’alert diffuso recentemente dall’FDA in relazione a gravi infezioni oculari (esitate anche in cecità) causate dalla somministrazione di iniezioni intravitreali con un farmaco off-label utilizzato - per motivazioni di risparmio economico - al posto di un altro regolarmente registrato per la specifica indicazione terapeutica. E’ ovvio come la scelta di una terapia debba essere prioritariamente vincolata a criteri medico-sanitari che sono quelli della parità di efficacia e parità/maggiore sicurezza dell’uso di una molecola rispetto all’altra, nel rispetto delle normative specifiche in materia. In questa ipotesi non può esservi spazio, sotto il profilo normativogiurisprudenziale, deontologico ed etico, per la prescrizione e la somministrazione di una farmaco non registrato (off label) rispetto a quello che ha specifica indicazione, proprio in assenza di elementi probanti i profili di efficacia e sicurezza e quindi la definizione non solo delle indicazioni terapeutiche, ma anche della posologia e della modalità di somministrazione. Il tema diventa quindi profondamente etico e attiene alla logica che deve orientare non solo il sistema nel suo complesso, ma anche (se non soprattutto) il singolo medico. E’ di chiara evidenza, infatti, che la responsabilità dell’atto ricade del tutto sulle spalle dell’operatore sanitario, che sarà eventualmente chiamato a rispondere personalmente del suo operato, pur in presenza di indicazioni conformi da parte del sistema sanitario e/o della direzione strategica aziendale. In proposito è illuminante la nota sentenza n. 8254/2011 della quarta sezione della Cassazione penale dove è chiaramente indicato come il compito del medico sia unicamente la cura del (singolo) malato, in maniera del tutto scevra da suggestioni diverse di qualsivoglia origine, tal che “...a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute”. In virtù di ciò, quindi, non può esservi rispetto da parte del singolo operatore delle direttive di risparmio perché egli “non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e de- gradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”. La chiarezza espositiva della Suprema Corte non dà adito a interpretazioni diverse. Quale che siano l’origine e la motivazione di indicazioni basate su logiche economiciste, esse devono essere subordinate, come è giusto che sia, al migliore interesse del cittadino, paventandosi in caso contrario ineludibili responsabililtà mediche eventualmente anche da parte delle direzioni aziendali o degli organi che tanto hanno prodotto o avvallato. Con buona pace delle logiche talora perverse della aziendalizzazione sanitaria e con riaffermazione della mission etica e deontologica della attività medica: “Primum non nocere”. IRAP a due facce per i MMG tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 20/12/2011-02/01/2012 Il medico convenzionato paga l’IRAP se ha collaboratori e dipendenti, mentre non è soggetto all’imposta se si avvale solamente di un collega per la sua sostituzione quando va in ferie. In tal senso si è espressa l’ordinanza n. 25910/2011 della Sezione Tributaria della Cassazione, depositata il 2 dicembre. Nella fase di merito l’amministrazione finanziaria usciva sconfitta: sia in primo che in secondo grado i giudici hanno riconosciuto al medico ricorrente il rimborso IRAP per l’anno 2003, perché “un medico convenzionato al 100% con il SSN senza dipendenti, senza strutture non organizza nulla se non l’agenda dei suoi impegni professionali e si avvale di un collega per la sua sostituzione ferie e altri impedimenti e quindi l’attività del medesimo non può essere assoggettata a IRAP”. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione. E la Suprema Corte lo ha in parte accolto. Da un lato, infatti, ha affermato che “in tema di IRAP la disponibilità, da parte dei Medici di Medicina Generale, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 ACN per la medicina generale (DPR 270/2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”. Dall’altro lato, la Cassazione ha però ritenuto che la Commissione Tributaria della Lombardia non avesse valutato adeguatamente le spese che risultavano effettuate per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (dipendente a tempo parziale e personale di segreteria). “Senza alcuna motivazione - si legge nell’ordinanza - la Ctr ha escluso la presenza di personale dipendente nonostante la produzione da parte dell’Agenzia della dichiara- Leggi e decreti zione dei redditi del contribuente dalla quale risultano corrisposti compensi a personale di segreteria - per 312 giornate lavorative - la sentenza fa riferimento unicamente a un collega che sostituirebbe il contribuente per ferie e altri impedimenti”. La Corte ha dunque accolto il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Ctr Lombardia per un nuovo esame nel merito. Oggi il personale di studio è essenziale 39 disponibilità di personale di segreteria è un aspetto qualificante per l’ottimizzazione del lavoro, perché consente al medico di concentrarsi sui problemi clinici e sul colloquio con le persone. Il personale di segreteria - prosegue - si occupa della gestione dell’accoglienza nella sala d’attesa e delle numerose telefonate in arrivo, esercitando un’importante attività di filtro. Permette inoltre di poter organizzare l’attività ambulatoriale con un sistema per appuntamento che offre notevoli vantaggi, quali la riduzione dei tempi di attesa, la possibilità di dedicare a ogni assistito un tempo adeguato, il non intasamento della sala di attesa, il maggior silenzio e ordine nello studio”. tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 20/12/2011-02/01/2012 Emergenza, stop alla fretta La decisione della Cassazione suscita perplessità perché non considera il personale di studio e in particolare modo la segreteria e l’infermeria come “minimo indispensabile” per la corretta gestione di uno studio medico in relazione alle norme di contatto e di legge. In primo luogo non tiene conto del parere del Consiglio di Stato (decisione 9199/2010), secondo cui lo studio del MMG è “a tutti gli effetti un luogo destinato allo svolgimento di un servizio pubblico e aperto al pubblico” con la conseguenza che anche il personale ha connotazione di servizio pubblico. Anche la recente sentenza n. 11533/2010 e la circolare n. 28/2010 dell’agenzia delle Entrate del maggio 2010 hanno ammesso il collegamento strumentale, e hanno affermato che le attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, dei servizi igienici e di illuminazione e gli strumenti idonei alle ricezioni di chiamate sono da considerare quali minimi indispensabili per adeguarsi alla convenzione. Il personale, inoltre concorre al bene del SSN e della PA, al pari dei beni strumentali in quanto permette di assolvere agli obblighi amministrativi e assistenziali delegati al medico da numerose norme amministrative. Come la legge 15/2009 (riforma Brunetta) che impone al medico la redazione telematica dei certificati malattia. Nell’ultima finanziaria, inoltre, è stata delegata al medico anche la certificazione del reddito per le esenzioni. Anche la presenza dell’infermiera è destinata per convenzione ad assolvere un ruolo sanitario pubblico di continuità assistenziale, in quanto destinata ad assolvere ai compiti prima assolti dall’ospedale e/o dall’Asl. Le convenzioni incentivano l’organizzazione amministrativa degli studi corrispondendo una quota tariffaria per il personale di studio in aggiuntiva alla capitaria. In tal senso i medici “anticipano” le competenze del personale posto a favore del presidio sanitario unitamente agli elementi strutturali per garantire un’effettiva presa in carico dell’utente. Tale funzionalità è certificata nel manuale per la gestione del rischio clinico del Ministero della Salute, edito a marzo 2010, in cui si dice chiaramente che “la tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 10-16/01/2012 E’ responsabile del reato di lesioni colpose aggravate, ai sensi degli articoli 590 e 59, 2° comma, del Codice Penale, il medico che sottopone il paziente a una visita talmente breve da non permettergli di raccogliere la completa anamnesi con la conseguenza di sottovalutare il quadro clinico determinando un ritardo diagnostico tale da causare la perdita della capacità di procreare. Lo ha sancito la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 46761/2011, depositata il 19 dicembre), respingendo il ricorso di un medico di pronto soccorso contro una pronuncia della Corte d’Appello di Catania. La vertenza fu originata dalla denuncia di un paziente che sosteneva di essersi recato con forte dolore a un testicolo al pronto soccorso dal quale veniva dimesso, dopo pochi minuti, con la sola somministrazione di un antidolorifico. Il medico, a detta del paziente, omise per la brevità della visita, durata solo cinque minuti compresa l’accettazione, una completa anamnesi che avrebbe evidenziato l’esistenza di una patologia (il “testicolo ad ascensore”) di cui aveva sofferto all’età di due anni. Il giorno seguente, non cessando il dolore, il paziente si sottopose a un ecodoppler che evidenziava una necrosi dell’organo con necessità di immediata asportazione e conseguente danno alla possibilità di avere figli. Il medico si è difeso sostenendo di aver correttamente diagnosticato l’algia scrotale, evidenziando che il paziente non gli aveva comunicato la pregressa patologia e osservando che l’uomo era stato visitato in precedenza da altri due sanitari, nessuno dei quali aveva rilevato torsione del testicolo o altro sintomo prodromico all’aggravamento della malattia. La Cassazione, in linea con la Corte d’Appello di Catania, ha ratificato l’addebito di negligenza e imperizia al medico per non aver sottoposto il paziente a specifici esami e a un’attenta anamnesi. Certa la sussistenza del 40 Leggi e decreti nesso causale: nella condotta omissiva del sanitario c’era la condizione necessaria dell’evento “con alto o elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica”, come sancito dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite. In sintesi, la lesione personale colposa gravissima deve ritenersi conseguenza diretta delle omissioni del sanitario: non avere sottoposto il paziente a un ecodoppler e non averne disposto il trattenimento in astanteria dopo la somministrazione del farmaco. La negligenza trova dimostrazione nella documentata brevissima visita, che non ha permesso di accertare le condizioni dell’organo, aumentato di volume, e neppure di fare una diagnosi precisa. Per questo è stata aggiunta alla pena l’aggravante dell’art. 59, comma 2, CP, secondo cui le circostanze sono valutate a carico dell’agente se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa a lui attribuibile. Il medico ha infatti “omesso di visitare il paziente mancando di acquisire qualsivoglia dato anamnestico e ciò anche in violazione delle regole deontologiche, omissione che aveva determinato la mancanza di elementi atti a rilevare la pregressa ipotrofia del testicolo”. ne, spiega la Corte, può essere contestuale, laddove i singoli apporti collaborativi di tipo scientifico e i contributi ausiliari si integrano a vicenda e in un unico contesto temporale. In altri casi, i diversi specialisti intervengono per muoversi in unitario percorso diagnostico o teraputico che si sviluppa, però, attraverso una serie di competenze di sanitari diversi, temporalmente e funzionalmente successive ma unificate dal fine della cura (radiografia, analisi, diagnosi, intervento chirurgico). In questi casi, per decidere l’importanza dei diversi apporti, il criterio generalmente applicato è quello del principio di affidamento, in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie, salvo il dovere di sorveglianza di chi riveste la posizione apicale che, normalmente, è assunta dal primario o del capo équipe. Tale principio non trova applicazione nei casi in cui la colpa attenga all’inosservanza di obblighi comuni o indivisi in modo tale che l’apporto di uno e/o dell’altro non sia differentemente valutabile in quanto frutto di scelte condivise. Questa delicata indagine sarà il lavoro affidato al giudice del rinvio. Danni irreversibili, la colpa è d’équipe tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 10-16/01/2012 Gli atti medici non consistono necessariamente in condotte che attengono al compimento di singoli atti da parte di uno solo dei componenti dell’équipe. A volte riguardano le scelte condivise di fondo rilevanti ai fini dell’intervento, che, se erronee e colpevoli, conducono alla responsabilità di tutti i componenti. Si tratta allora di stabilire, se e in che limite, il singolo ne debba rispondere e fino a che punto si estendano i suoi obblighi di diligenza, perizia e prudenza laddove si ritrovi a operare unitamente ad altri soggetti. E’ su questo delicato tema che si è espressa la sentenza della quarta sezione penale della Cassazione (n. 46961/2011, depositata il 20 dicembre), cha ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’Appello di Firenze.Il giudice territoriale aveva assolto due medici che operarono una paziente provocandole la lesione irreversibile del nervo accessorio spinale e di un ramo nervoso pertinente al plesso cervicale: l’assoluzione era motivata dall’impossibilità di individuare i singoli atti posti in essere dall’uno e dall’altro. Per la Cassazione, la Corte d’appello ha sbagliato nell’indagine dei fatti ai fini del loro inquadramento nell’art. 113 CP, secondo cui nel delitto colposo se l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. Ma definire nella pratica il termine “cooperazione” non è affatto semplice. La collaborazio- essun obbligo di formazione per le ASL tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 10-16/01/2012 Le aziende sanitarie non sono tenute a fare corsi ECM. Non esiste a carico di ogni singola ASL “un obbligo di predisporre e organizzare specifici e determinati corsi di aggiornamento e/o formazione per i propri medici e, correlativamente un ben definito diritto di questi di ottenere direttamente dall’ASL di appartenenza la promozione e organizzazione di iniziative formative e/o di aggiornamento professionale”. A chiarirlo è stata la sezione lavoro civile della Cassazione (sentenza n. 21817/2011, depositata il 20 ottobre), rigettando il ricorso di un camice bianco per la riforma di una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il medico si era rivolto al Tribunale di Asti perché dal 1982 non aveva conseguito alcuna progressione si carriera: la colpa, a suo avviso, era della ASL per cui lavorava, che non aveva predisposto corsi di aggiornamento o formazione penalizzandolo nei concorsi. Il Tribunale aveva dichiarato la ASL inadempiente e l’aveva condannata a risarcire 14.520 euro di danni, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato il verdetto. La Cassazione conferma ora la bontà della motivazione. Ripercorrendo la normativa in materia, la Suprema Corte stabilisce innanzitutto che non c’è una potestà esclusiva della Leggi e decreti Regione in materia di formazione medica: il D.lgs 502/1992, agli articoli 16 e 16 quater, “vede interagire lo Stato e le Regioni, ma non attribuisce direttamente alle Asl alcuna autonoma titolarità, autoreferenziale, in ordine alla promozione di iniziative idonee a essere ricomprese nella suddetta formazione”. Le aziende sanitarie sono invece “strumento attraverso il quale la Regione provvede all’erogazione dei servizi sanitari”. La stessa legge 244/2007 - fa notare la Cassazione - ha stabilito che il sistema ECM è disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007 ed è gestito dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Pertanto “ le ASL, analogamente ai possibili organizzatori e produttori di formazione ECM (quali Università, Irccs, Ordini) devono essere accreditate” ai sensi del nuovo sistema ECM (G.U. n. 288/2009) e l’accreditamento può essere revocato se non si rispettano le indicazioni dell’ente che accredita (Commissione nazionale, Regioni, Province). Nulla dunque può pretendere il medico dall’ASL. Censurabile soltanto nel caso in cui gli impedisse di aggiornarsi e di partecipare alle iniziative ECM, situazione non ravvisata nella fattispecie esaminata. La pronuncia ha fatto comunque discutere. La FpCgil medici ricorda come il decreto Monti abbia anticipato al 13 agosto 2012 l’introduzione delle sanzioni disciplinari da parte degli Ordini nei confronti dei camici bianchi che non raggiungono i crediti ECM dovuti e attacca: “La sentenza è una pietra tombale per il sistema di formazione pubblico dei medici che si aggiunge al taglio del 50% delle risorse operato dal Governo Berlusconi”. Per il segretario Massimo Cozza, “è inaccettabile che da un lato le aziende sanitarie possano chiamarsi fuori dalla formazione dei medici mentre il Governo in modo schizofrenico riduce le risorse e punisce chi non si aggiorna: si vuole mettere un’altra tassa sui medici pubblici, costringendoli a formarsi a proprie spese. La formazione per i medici è fondamentale, visti i continui progressi della ricerca, e non può essere privatizzata, demandandola solo all’industria farmaceutica e biomedicale. Per questo chiediamo al Governo e alle Regioni un tavolo di confronto”. Test prenatale incerto, l’ateneo risarcisce i genitori tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 10-16/01/2012 Se i medici non informano adeguatamente la madre dell’esito incerto di un esame prenatale e nasce un bimbo disabile l’Università per cui lavorano deve risarcire il danno non patrimoniale a entrambi i genitori, considerando “la gravità del sacrificio personale e la permanenza dell’assistenza di una persona che abbisogna di cure, sorveglianza e affetto”. 41 La III sezione civile della Cassazione (sentenza n. 25559/2011, depositata il 30 novembre) è tornata sul tema della colpa “per mancato aborto”, accogliendo il ricorso di una coppia, cassando e rinviando alla Corte d’Appello di Perugia una sentenza del 2006. La vicenda riguardava una bimba con sindrome di Down, la cui madre in gravidanza non era stata informata da medici di un Policlinico romano dell’inaffidabilità dell’esito della funicolocentesi e della necessità di ripetere l’esame entro la 24esima settimana, termine entro il quale c’era la possibilità di praticare l’aborto terapeutico. I giudici di secondo grado avevano affermato che la mancata interruzione di gravidanza non era causalmente imputabile all’inadempimento dell’Università e l’avevano condannata a pagare 80mila euro ai genitori, contro i 671mila richiesti. Una decisione - scrive ora la Cassazione - sorretta da “una illogica contraddittoria motivazione”. La responsabilità dell’Università, si legge nella sentenza, è “di natura contrattuale e per contatto sociale”: l’imputabilità della condotta inadempiente segue quindi i criteri della causalità giuridica per atto e condotta volontaria dei camici bianchi che effettuarono le analisi approssimativamente. L’inadempimento è quindi “suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi anche della gestante e del padre, nel caso di nascita di persona handicappata, e del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita e alla protezione del nato non sano”. Il risarcimento va rivisto al rialzo, secondo le “tabelle milanesi”. el civile la causalità è sempre probabilistica tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 17-23/01/2012 In campo civile “il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle Sezioni Unite civili nella sentenza n. 5777 dell’ 11 gennaio 2008 e ribadito dalla recente Cass. n. 7352 del 26 marzo 2010”. Di conseguenza ricade sul medico accusato di inadempimento “l’onere di dare la prova del rapporto sanitario, dell’esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute”. La terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 27000/2011, depositata il 15 dicembre) non fa un passo indietro e anzi ribadisce con forza il divario sempre più ampio che ormai la separa dal ramo penale nei giudizi sulla responsabilità dei medici. E che si traduce in un orientamento nettamente favorevole ai pazienti. Come nel caso in esame: Piazza Cavour ha cassato e rinviato alla Corte d’Appello di Venezia il “no” al 42 Leggi e decreti risarcimento danni opposto dai giudici di merito a un militare di leva. I fatti risalgono a vent’anni fa. Il giovane aveva eseguito due test visivi al Policlinico militare, dai quali era emersa una riduzione pari al 60% del visus dell’occhio sinistro. Ma i camici bianchi non avevano prescritto ulteriori accertamenti specialistici. In seguito il militare aveva scoperto di essere affetto da un tumore benigno all’occhio, asportato con un intervento chirurgico nel 1991, che però non aveva evitato la perdita definitiva del visus. Di qui il ricorso ai giudici: per il giovane, una diagnosi e un’operazione più tempestiva avrebbero scongiurato la perdita della vista. Il Tribunale di Venezia, nel 2000, gli ha riconosciuto il risarcimento, ma la Corte d’Appello nel 2008 ha ribaltato il verdetto, sostenendo che non era certo, secondo i criteri di alta probabilità scientifica indicati dalle Sezioni Unite penali (sentenza n. 576/2008), il nesso di causalità tra l’omissione dei medici e il danno subito dal giovane. La terza sezione civile interviene a muso duro, accusando i giudici di secondo grado di aver “ignorato la giurisprudenza evolutiva della Cassazione, con l’incipit della sentenza n. 589/1999 sulla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria” e dunque i “pilastri” della responsabilità professionale medica in ambito civilistico. Numero uno: la sua natura è contrattuale, e la regola vale anche “per il rapporto di protezione che il militare vanta nei confronti del presidio medico militare”. Numero due: nell’ambito della causalità da contatto sociale l’onere della prova di cause giustificative dell’inadempimento ricade sul camice bianco. Nella fattispecie nessuna prova era stata fornita di una “rottura del nesso di causalità” tra l’errore medico e il danno, anzi: le consulenze tecniche avevano evidenziato come i medici non specialisti impedirono il tempestivo accertamento di una malattia benigna e dunque curabile. Doppio, per la Suprema Corte, il pregiudizio subìto dal militare: “Non solo non ricevette alcuna informazione in ordine ai rischi che correva il suo occhio malato, ma restando inconsapevole della gravità e dell’aggravamento del male, non ebbe l’opportunità di scegliere adeguate cure secondo la scienza medica specialistica all’epoca esistente”. IRAP se ci si avvale anche occasionalmente di co.co.co. a cura di Marco Perelli Ercolini La Cassazione con sentenza numero 23906 del 15 novembre 2011 ha stabilito che il professionista che si avvale anche occasionalmente di co.co.co. deve versare l’Irap: le collaborazioni coordinate e continuative sono equiparabili a contratti di lavoro subordinato agli effetti di una autonoma organizzazione. Prossima carenza di medici: vero o falso? a cura di Marco Perelli Ercolini Dopo anni di lotta per evitare la pletora medica, ora un grido di allarme su prossime carenze di medici, non ultimo il grido di allarme dell’Assessore alla Sanità lombarda Dott. Luciano Bresciani al Focus Sanità di Italia Oggi. Vero o falso visto che in Italia il rapporto medici/popolazione è superiore a quello della media europea? Forse sarebbe più giusto parlare di differente distribuzione sul territorio e di carenze di specialisti; in quest’ultimo caso il numero limitato è una questione di soldi …il corso di specializzazione comporta esborsi non solo organizzativi, ma anche per lo “stipendio” pagato agli specializzandi. L’Amministratore, che vuole abbattere il numero chiuso per l’accesso a Medicina, preferisce logicamente la pletora su cui poter scegliere il meglio a minor prezzo….ma anche la Cassa previdenziale auspica un maggior numero di contribuenti…. Sarebbero auspicabili degli studi più approfonditi da parte dei singoli Ordini professionali in collaborazione coi sindacati di categoria e arrivare a programmazioni ponderate e non sotto spinte di opportunismo. Una domanda: la femminilizzazione della professione impone rivedere gli schemi lavoro, ma tali problemi sono stati o vengono seriamente affrontati con obiettività e competenza? Una nota da DoctorNews che deve far riflettere a far approfondire il problema: Omceo Roma, quasi il 30% dei medici precario a 45 anni. Dematerializzazione ricette entro il settembre 2012 a cura di Marco Perelli Ercolini Ricetta elettronica entro il settembre 2012; a prescriverlo è il decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, in ottemperanza all’articolo 11 comma 16 del DL 78/2010 (elle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5 bis, del citato decreto-legge Leggi e decreti n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65). Restano fuori solo le prescrizioni di farmaci stupefacenti e di sostanze psicotrope per le quali rimane in vigore la ricetta cartacea. Nel DM le modalità operative che interesseranno i medici prescrittori e le strutture di erogazione dei servizi Infermieri responsabili dei pazienti loro affidati a cura di Marco Perelli Ercolini Gli infermieri assumono nei riguardi del paziente loro affidato una posizione di garanzia, rientrando nelle competenze dell’infermiere controllare il decorso della malattia, tale da assicurare il tempestivo intervento di un medico in caso di necessità. (Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 24573 del 20 giugno 2011) 43 sini in diritto sanitario Corte di Cassazione Penale In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen.. Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net] Malattia contratta in servizio: prova del nesso di causalità fra l'attività lavorativa e la patologia a cura di Marco Perelli Ercolini Va sospeso dalla attività il ginecologo indagato? a cura di Marco Perelli Ercolini Va sospeso dall’attività il ginecologo indagato per omicidio colposo? La Cassazione si sarebbe pronunciata sulla necessità di “fermare il medico (nella fattispecie un ginecologo) che, per imperizia e negligenza, commette nel corso di un intervento errori tali da procurare la morte della paziente”, per pericolo di reiterazione. Nel caso specifico sarebbero state valutate la personalità del medico che ha agito violando le regole di cautela, il livello di evitabilità dell’evento e il quantum di esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa, oltre al precedente nel curriculum di una querela per lesioni gravissime subite da una paziente nel corso di un raschiamento. (Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 42588 del 3 novembre ) Esercizio abusivo della professione medica In materia di sicurezza sul lavoro, nel giudizio promosso dagli eredi del lavoratore morto per una malattia contratta in servizio, la prova di aver adottato le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore stesso non può essere che a carico del datore di lavoro, restando detti eredi onerati del compito di dimostrare il nesso di causalità fra l’attività lavorativa svolta dal defunto e la patologia contratta. (Corte di Cassazione - sentenza n. 26879 del 14 dicembre 2011) Detrazioni fiscali e fattura medica falsa a cura di Marco Perelli Ercolini Portare in detrazione fiscale spese mediche con fatture false integra il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e non invece la contestazione di “dichiarazione infedele”. (Corte di Cassazione sezione III penale - sentenza n. 46785 del 19 dicembre 2011) a cura di Marco Perelli Ercolini da DoctorNews del 15 dicembre 2011 - avv. Ennio Gras- Agenzia Entrate - Servizi telematici e nuovi indirizzi operativi 44 Leggi e decreti a cura di Marco Perelli Ercolini Con la circolare 21 dicembre 2011 n. 54/E l’Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi per il rilascio del codice PIN per l’utilizzo dei servizi telematici con la finalità di ridurre e razionalizzare l’afflusso di contribuenti presso gli uffici. Il Pin può essere richiesto: 1. direttamente online dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso Servizi online > Servizi con registrazione e compilando una domanda di abilitazione. Nella richiesta deve essere specificato il codice fiscale e alcuni dati personali, come ad esempio il tipo di dichiarazione dei redditi (730, Unico), il soggetto a cui è stata presentata e alcuni dati indicati nella dichiarazione stessa o nel Cud. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del Pin, mentre le ultime 6 vengono spedite entro 15 giorni al domicilio del contribuente, insieme alla password per il primo accesso; 2. per telefono, al numero 848.800.444, selezionando il servizio di assistenza automatico, al costo della tariffa urbana. Anche in questo caso, per motivi di sicurezza, le ultime 6 cifre del PIN e la password per il primo accesso saranno recapitate per posta entro 15 giorni dalla richiesta; 3. presso gli uffici territoriali dell’Agenzia che, a partire dai prossimi giorni, proporranno le prime 4 cifre del PIN “in pronta consegna” a tutti i contribuenti che si presenteranno per un qualsiasi motivo allo sportello. Un modellino ad hoc consentirà di gestire le richieste in tutta rapidità e sicurezza. Agenzia delle entrate - fatturazione delle prestazioni rese dal medico della casa di cura a cura di Marco Perelli Ercolini Domanda Le prestazioni rese dal medico presso una casa di cura possono essere fatturate anche dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista stesso? Risponde A.Giordano Le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista, presso la casa di cura, possono essere fatturate al paziente dallo stesso professionista oppure dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista, anche se i compensi vengono riscossi dalla struttura sanitaria in base al disposto di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (circolare 15 marzo 2007, n. 13/E). Legge 296/2006 art. 1 comma 38. La riscossione dei compensi dovuti per attivita' di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private e' effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura. Diritto del paziente al rifiuto alle cure a cura di Marco Perelli Ercolini MMG e IRAP La Corte di Appello di Milano 1° sezione civile colla sentenza 2359 del 19 agosto 2011 ha affermato il diritto alla autodeterminazione del malato alle cure e, in particolare, all’eventuale rifiuto: il bene vita come entità esterna all’uomo, non può imporsi contro e a dispetto della volontà dell’uomo (purché attuale con persona cosciente e capace di intendere con manifesto e consapevole “dissenso” al trattamento medico). Grande attenzione va posta alla gerarchia delle fonti del diritto: l’articolo 32 della Costituzione prevede che nessun trattamento sanitario può essere imposto se non è previsto dalla legge, nel qual caso però non deve violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, mentre l’articolo 40 del codice penale contempla che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. a cura di Marco Perelli Ercolini Nuova sentenza favorevole per il MMG convenzionato col SSN: l’attività del medico di famiglia convenzionato col SSN non integra il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’IRAP: la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dall’articolo 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (Dpr 270/2000) rientra nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale e pertanto non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo. (Cassazione 10240/2010). Leggi e decreti (Corte di Cassazione sez.tributaria - sentenza n. 29127 del 29 dicembre 2011) Accordo collettivo nazionale - articolo 22 Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, dei servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. Professionisti e IRAP a cura di Marco Perelli Ercolini Il professionista può impugnare la cartella esattoriale per l’Irap che ha dichiarato se ha maturato la convinzione che il pagamento non sia dovuto anche prima del pagamento evitando il -solve et repete-. (Corte di Cassazione - sentenza numero 26512 del 12 dicembre 2011) Malattie Rare: i dati del Registro azionale (RMR) tratto da ewsletter medico-legale ICA azionale Si riporta la Newsletter medico - legale INCA numero 26°/2011: “Nel nostro Paese esiste un sistema di sorveglianza nazionale con centri abilitati alla registrazione dei casi, questi centri inviano i dati raccolti al Registro regionale che dopo un processo di validazione invia il flusso epidemiologico al Centro Nazionale (CNMR) dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggetto della sorveglianza sono le condizioni rare indicate nell'allegato 1 del D.M. 279/2001 che comprende 284 codici di identificazione/esenzione relativi a singole condizioni e 47 codici relativi a gruppi di malattie rare. Una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. Malgrado la bassa prevalenza nella popolazione le malattie rare riguardano un numero importante di persone anche perchè il numero delle Malattie Rare conosciute e diagnosticate varia fra le 7000 e le 8000, di cui circa l'80% su base genetica ed il restante 20% riconosce una base multifattoriale. Quando si parla di malattie rare si deve parlare anche di farmaci orfani, farmaci che per la frammentazione delle singole patologie non pervengono ad incontrare l'interesse economico delle case farmaceutiche. 45 Le malattie riconosciute come rare dal sistema sanitario nazionale, quindi incluse tra le patologie dell' allegato 1 del DM 279/2001, sono esentate dalla partecipazione alle spese per le prestazioni sanitarie relative. Il medico (di famiglia, pediatra di libera scelta o specialista del SSN) che formula il sospetto diagnostico di una malattia rara, deve indirizzare l'assistito ad un centro di diagnosi e cura della rete nazionale affinché formulata la diagnosi di malattia rara, il paziente possa usufruire del diritto all'esenzione. Nel caso in cui nella propria Regione non siano presenti centri specifici, il paziente può rivolgersi ad una struttura riconosciuta di una altra Regione. Dopo aver ottenuto la diagnosi di malattia rara, il paziente può richiedere l'esenzione all'Azienda Unità Sanitaria Locale di residenza, presentando il certificato di diagnosi di malattia rara rilasciato dal Centro di diagnosi e cura della Rete nazionale malattie rare. Per le malattie rare non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto di tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro e, quindi, richiedere prestazioni sanitarie differenti. Il medico dovrà scegliere, tra le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), quelle necessarie e più appropriate alla specifica situazione clinica. La prescrizione (ricetta) delle prestazioni sanitarie erogabili in regime di esenzione deve recare il codice della malattia rara per la quale è riconosciuto il diritto all’esenzione. La ricetta può contenere solamente le prescrizioni per tali prestazioni Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto ISTISAN in cui sono raccolti i dati dell'attività svolta dal Registro fra il giugno 2007 ed il giugno 2010. In questo periodo sono state archiviate 95.648 schede di segnalazione e il numero di condizioni per cui è stato segnalato almeno un caso è di 485”. Gli interessati potranno prendere visione presso la Segreteria dell’Ordine delle tabelle relative alle condizioni rare segnalate all’RNMN. RC Professionale L’articolo 3 punto 5 lettera e) della Legge 148/2011, conversione in legge del DL 138 del 13 agosto 2011 prevede quanto segue: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti”. 46 Previdenza e Assistenza Polizza sanitaria 2012 E’ stata sottoscritta dalla Fondazione E.N.P.A.M., per l’anno 2012, una Convenzione per la polizza sanitaria con la compagnia Unisalute, che prevede la possibilità di sottoscrivere un “Piano sanitario Base” o un “Piano sanitario Base + Integrativo”. E’ possibile aderire alle polizze sanitaria Unisalute sino al 29 febbraio 2012. Al momento non è stato possibile perfezionare la convenzione tra ENPAM e Reale Mutua e pertanto la relativa proposta di polizza sanitaria non è attiva. Trattamento ordinario a carico del Fondo di Previdenza Generale Ai sensi del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, gli iscritti nati nel 1947 potranno presentare la domanda di pensione ordinaria, nel corso dell’anno 2012, dal compimento del 65° anno di età. Il relativo modulo verrà recapitato agli iscritti unitamente alla dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d’imposta, documentazione accessoria da allegare obbligatoriamente compilata in ogni parte. Mancato ricevimento del modulo In caso di mancato ricevimento, il modulo è reperibile presso la Segreteria dell’Ordine o sul sito www.enpam.it (sezione Modulistica). 2012 - Quota A del Fondo Generale EPAM a cura di Marco Perelli Ercolini Come da norma regolamentare, per la determinazione dei contributi obbligatori da parte del medico iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri vanno presi a riferimento i contributi minimi obbligatori per l’anno 2011 rivalutati in base all’incremento percentuale del numero indice ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” fatto registrare fra giugno 2010 e giugno 2011, pari al 2,7%. Il contributo di maternità, attesa l’esigenza di mantenere in equilibrio la gestione al fine di poter accedere alla parziale fiscalizzazione del relativo onere, tenendo conto anche dei risultati finanziari relativi agli esercizi precedenti, è stato aumentato in modo tale da assicurare la copertura delle uscite a € 51,50 pro capite. Ricordiamo che il pagamento può essere effettuato in una unica rata oppure in 4 rate (aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno), attualmente previo invio dell’avviso bonario da parte dell’esattore. Se l’avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento. COTRIBUTI QUOTA A per il 2012 (indicizzazione Istat giugno 2010 - giugno 2011 pari all’2,7%) riscossi mediante cartella esattoriale fasce di età contributo rivalutato sino al compimento del 30° anno di età 193,92 dal 30° sino al compimento del 35° anno 376,42 dal 35° sino al compimento del 40° anno 706,39 dal 40° sino al compimento del 65° anno 1.304,56 Iscritti ammessi al contributo ridotto contributo maternità (*) 51,50 706,39 (*) Hanno diritto all’indennità erogata dall’E.N.P.A.M. le professioniste madri (o se aventi titolo anche i padri) nei casi di maternità, adozione e aborto che non percepiscono da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile. Previdenza e Assistenza 47 Versamenti previdenziali on-line Tramite la Carta di credito Fondazione E.N.P.A.M. è possibile effettuare il versamento on-line (previa registrazione al portale) di tutti i contributi previdenziali dovuti all'E.N.P.A.M. e di tutti i bollettini inviati dall’Ente. L’emissione della carta è soggetta ai tempi richiesti dalle procedure bancarie. Per informazioni è disponibile il Servizio Clienti della Banca Popolare di Sondrio al n. 800.190.661, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 17.00 o all’indirizzo e-mail: [email protected]. Deducibilità I contributi previdenziali versati all’Enpam sono, ai fini IRPEF, interamente deducibili dall’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e modificato dal D. Lgs. 18/2/2000 n. 47 (a titolo esemplificativo: contributi gestioni Quota A e Quota B, importi versati a titolo di riscatto, somme corrisposte a titolo di ricongiunzione). Area riservata e servizi disponibili agli utenti registrati Per accedere all’area riservata ed usufruire dei servizi on-line è necessario essere registrati al sito www.enpam.it. Per informazioni riguardanti la registrazione contattare il SAT al n. 06 4829.4829 ovvero scrivere a [email protected] indicando nome, cognome e recapito telefonico. Gli utenti registrati possono modificare nel profilo utente i seguenti campi: numero di telefono fisso, numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica. Servizi disponibili per gli utenti registrati: − Visualizzazione dei dati anagrafici; − Visualizzazione dei dati contributivi e dei riscatti; − Duplicati dei bollettini RAV e MAV smarriti o non ricevuti; − Certificazione fiscale dei contributi versati a titolo di riscatto; − Certificazione fiscale del contributo di Quota A (per gli iscritti che usufruiscono dell’addebito permanente in conto corrente); − Certificazione fiscale del contributo Quota B; − Certificazione fiscale dei pagamenti effettuati a titolo di Regime sanzionatorio Quota B; − Visualizzazione e stampa dei cedolini di pensione e del CUD; − Stato di avanzamento delle pratiche relative alle indennità di maternità ed acquisizione delle certificazioni fiscali relative agli importi erogati a tale titolo; − Variazione del codice Iban per l’accredito della pensione ENPAM; − Attivazione della Carta di credito Fondazione ENPAM emessa in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio e la Società CartaSì (per richiederla accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “Carta di credito - richiesta e servizi connessi” e compilare il modulo di richiesta). On-line l’iter dei riscatti Dal 1° febbraio gli utenti iscritti all’area riservata del sito potranno visualizzare tutte le informazioni sulla loro domanda di riscatto (tipo di riscatto, Fondo per cui è stato richiesto, data di presentazione della domanda) e seguirne on-line l’iter, passo dopo passo, fino alla sua conclusione. Gli iscritti potranno quindi sapere in tempo reale: − se la domanda è pervenuta, − se è in istruzione, in attesa di ulteriori controlli amministrativi , − se il riscatto è da calcolare o in fase di calcolo, oppure se è stato calcolato, − se la domanda è stata revocata, − se è stata respinta e per quali motivi, − se la relativa proposta è stata inviata e se è stata accettata o meno. Dal momento in cui la proposta di riscatto viene accettata sarà possibile visualizzare le rate da pagare e lo stato dei pagamenti. 48 Previdenza e Assistenza Carta Fondazione EPAM La Carta Fondazione EPAM è una carta di credito per gli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. E' un'iniziativa dell'Ente in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio. E' dotata di tre linee di credito distinte (plafond): La PRIMA LIEA (ORDIARIA): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con Visa o Mastercard in Italia e all’estero e il prelievo contanti (utilizzando il codice segreto PIN) presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa e MasterCard in Italia e all'estero; La SECODA LIEA (COTRIBUTI): è finalizzata al versamento dei contributi previdenziali via internet, sicuro e senza spese, tramite l’area riservata accessibile dal sito dell’ENPAM; La TERZA LIEA (PRESTITI): consente l’erogazione sull’abituale conto corrente bancario del richiedente, di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza e/o soddisfare una necessità improvvisa (prima di effettuare la prima operazione di trasferimento è necessario richiedere l’attivazione della terza linea). La carta è destinata esclusivamente agli iscritti ENPAM e può essere richiesta soltanto via internet, accedendo all'Area Riservata del sito ENPAM all'indirizzo www.enpam.it La carta è gratuita: canone annuale 0 per sempre! Per disporre della Carta Fondazione ENPAM non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente, infatti, essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario. ISCRIZIOE OAOSI L’iscrizione è obbligatoria per i sanitari dipendenti pubblici. Tutti gli altri sanitari, non dipendenti da pubbliche amministrazioni (liberi professionisti, dipendenti da strutture private, ecc.) possono iscriversi volontariamente alla Fondazione. Ci si può iscrivere per solidarietà o per convenienza. La convenienza è per tutti i sanitari che hanno in programma la formazione di una famiglia o per coloro che hanno figli in tenera età: per entrambi l’iscrizione all’Onaosi deve essere vista come una forma di polizza assicurativa in quanto garantisce l’assistenza e il supporto necessario agli orfani ed ai figli dei sanitari che sono rimasti iscritti all’ONAOSI almeno per 30 anni. Come forma assicurativa è sicuramente molto vantaggiosa: il costo della polizza varia da 25 euro a 155 euro l’anno. Attenzione: il nuovo Statuto prevede che per i sanitari neoiscritti, rispettivamente agli albi professionali provinciali dei Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti, l’iscrizione volontaria è consentita solo nei primi 5 anni di iscrizione all’Ordine Professionale sanitario. Gli iscritti hanno inoltre diritto ad alcuni servizi: a) L’ammissione dei propri figli nei Convitti e nei Collegi Universitari di Perugia e nei Centri Formativi presenti nelle seguenti città italiane: Torino, Pavia, Padova, Bologna, Perugia, Messina. b) la partecipazione dei giovani studenti a qualificati corsi di formazione c) l’assegnazione di case vacanze invernali ed estive a Prè Saint Didier (Aosta) e Porto Verde (Misano Adriatico) La Fondazione inoltre realizza forme di intervento nei confronti dei Sanitari e dei loro familiari in situazioni di particolari difficoltà e disagio sociale; elabora e attua proposte formative o di aggiornamento, volte a facilitare l’inserimento e l’affermazione dei giovani nel mondo del lavoro; realizza attività socio-culturali. Per ulteriori informazioni telefonare allo 075-58.69.511. Previdenza e Assistenza 49 SCADEZE DELLE DOMADE (Le domande devono essere presentate entro tali date, a pena di decadenza) − 28 febbraio 2012: nuovi richiedenti un contributo per formazione post lauream 2011/2012 (le domande devono pervenire entro tale data; non fa fede il timbro postale, bensì la data di arrivo all’OAOSI); − 29 febbraio 2012: contributo per soggiorni di studio all’estero 2011/2012 (le domande devono pervenire entro tale data; non fa fede il timbro postale, bensì la data di arrivo all’OAOSI); − 30 giugno 2012: contributi base per prescolari, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado e qualificazione professionale, relativi all’anno scolastico 2011/2012 ed eventuali contributi integrativi fuori sede e/o contributi integrativi per ospitalità in convitti esterni; − 31 agosto 2012: integrazione assistenziale relativa all’anno scolastico ed accademico 2011/2012; − 31 ottobre 2012: premio di promozione 2011/2012; − 28 febbraio 2013: contributo base e contributo integrativo fuori sede per studenti universitari relativi al corrente anno accademico 2011/2012; − 30 aprile 2013: premio di studio per l’a/a 2011/2012, riservato agli studenti universitari; Premio di laurea 2011/2012: entro 2 mesi dalla laurea. FODAZIOE OAOSI SOGGIORO ESTIVO per PREADOLESCETI Riservato ai ragazzi di Scuola Media Inferiore (Scadenza della domanda 31 marzo 2012) Il Soggiorno Estivo, che ad anni alterni si svolge a Perugia presso i due Convitti, è riservato agli assistiti della Fondazione. E’ uno degli appuntamenti più graditi ed attesi dai preadolescenti dell’ONAOSI. Si tratta di una piacevole vacanza organizzata per consentire, a tutti i ragazzi che vi partecipano, di vivere un’esperienza comunitaria capace di soddisfare le loro attese e i loro desideri. Durante il soggiorno a Perugia i ragazzi possono usufruire di una serie di attività ricreative, culturali, turistiche e sportive, in un ambiente particolarmente stimolante come quello offerto dall’Umbria. Ogni volta ragazze e ragazzi della scuola media inferiore, raggiungono Perugia di solito nelle due prime settimane di luglio per effettuare, sotto la guida di personale qualificato, una positiva e gradevole esperienza per la loro crescita personale. Molti ragazzi che hanno partecipato ai soggiorni dell’ONAOSI, ormai adulti, ricordano con piacere la loro “prima” vacanza “ da soli ” e sottolineano quanto abbia inciso sulla loro formazione. La partecipazione al Soggiorno Estivo è gratuita per gli assistiti. Sono a carico delle famiglie soltanto le spese di viaggio, tranne quelle per il rientro a casa dei ragazzi accompagnati dagli Educatori, spese che saranno a carico della Fondazione. Per la prossima Edizione 2012 la Fondazione ha messo a bando n. 45 posti per gli assistiti e, in via sperimentale, n. 10 posti a pagamento per figli dei Sanitari contribuenti, quantificando il costo di partecipazione di quest’ultimi in € 500,00 (omnicomprensivo di copertura assicurativa, spese di rientro in famiglia accompagnati dagli Educatori, guide turistiche, ecc.). Si ricorda che la graduatoria degli assisiti sarà effettuata esclusivamente in base alla data di arrivo delle domande mentre quella dei paganti verrà redatta attribuendo un punto, fino ad un massimo di venti per ciascun anno di contribuzione del genitore, nonché mezzo punto, fino ad un massimo di dieci, per ciascun anno di contribuzione dell’altro genitore qualora entrambi i genitori siano contribuenti. In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà determinata in base all’ordine cronologico d’arrivo della domanda. 50 Previdenza e Assistenza La richiesta di partecipazione al Soggiorno Estivo per Preadolescenti deve pervenire, anche mediante fax (075/5011433) o e-mail: [email protected] – entro il 31 marzo 2012. Per il Soggiorno Estivo Edizione 2012 sono disponibili gratuitamente 45 posti per assistiti e 10 posti a pagamento per i figli dei Sanitari contribuenti che siano in regola con la contribuzione e non abbiano alcun tipo di contenzioso in materia contributiva nei riguardi della Fondazione Onaosi. I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare il contributo ONAOSI per l’anno 2012 nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto per i figli alla partecipazione al Soggiorno. Per i figli dei Sanitari contribuenti il costo per la partecipazione al Soggiorno Estivo 2012 è pari a € 500,00. ASSISTITO ( ) PAGATE ( ) Alla Fondazione ONAOSI Via Ruggero D’Andreotto, 18 06124 PERUGIA Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………….il …………………………………………………. ……………. …… domiciliato/a a ……………………………..via …………………………………………………….... n. ……………… Cap …………... tel./cell. ……………………………………………………………………...............………………….. e-mail: …………………………………………………………………………..fax ……………………...……………... CHIEDE per il proprio figlio (cognome e nome) …………………………………………………………………………………… di anni ………..frequentante nell’anno scolastico 2011/2012 la classe …………….................…………………………. l’ammissione al Soggiorno Estivo che si svolgerà a Perugia dal 30 giugno all’11 luglio 2012 e autorizza la sua partecipazione a tutte le attività indicate nel programma di massima che verrà proposto dagli Educatori ( programma che potrà essere preso in visione dal mese di maggio 2012, telefonando presso gli Istituti Femminili dell’OAOSI al tel. 075/5869400). A tal fine dichiara (solo per gli assistiti depennare la voce che non interessa): − ha partecipato che il figlio ------------------------------- nell’anno 2010 ad analogo soggiorno non ha partecipato Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore (o tutore) esercente la potestà sul minore, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, presta, ai sensi degli artt. 23 e 26 di tale decreto, il proprio consenso al trattamento dei dati del minore e/o dello scrivente da parte dell’ONAOSI nei limiti previsti dall’ordinamento. Data …………………………………. Firma per esteso del Genitore/Tutore ….………………………………………………………………... Occasioni di lavoro 51 Ricerca Medico del Lavoro per collaborazione La Dott.ssa Greta Boccasavia, Medico del Lavoro esercitante nella provincia di Cremona, ricerca la collaborazione di un Medico da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato con i requisiti per l’attività di Medicina del Lavoro (art. 38 D.lgs. 81/08). Gli interessati potranno contattare: Dott.ssa Boccasavia sul cellulare 335 8258210, oppure lasciare i propri recapiti all’indirizzo e-mail: [email protected] La Fondazione Villa Sacro Cuore - RSA in Casalmorano ricerca medici disponibili per il servizio di guardia medica notturna. Per informazioni: Tel. 0374 74140 Fondazione “Ospedale della Carità” Onlus - Casalbuttano La Fondazione “Ospedale della Carità” di Casalbuttano ricerca medici per servizio di guardia medica notturna. Per informazioni si prega di contattare il Direttore Sanitario Dott. Giulio Molinari - tel. 0374 361118. Fondazione Bevilacqua Rizzi onlus - Annicco La Fondazione Bevilacqua Rizzi onlus di Annicco ricerca Medico-Direttore Sanitario in rapporto di libera professione. Per informazioni contattare il numero 0374 79132 interno 1 o inviare mail al seguente indirizzo: [email protected] Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate L’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate necessita di copertura di turni di Neonatologia attraverso incarichi liberi professionali. Per informazioni contattare l’U.O.C. Gestione Risorse Umane al numero 035 3063832 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected] Casa Circondariale di Monza La Casa Circondariale di Monza ricerca giovani medici. L’attività è molto simile alla Medicina Generale e prevede turni articolati nelle 24 ore e una modesta esperienza nelle suture superficiali. Il contratto è di tipo libero professionale sicuramente rinnovabile. L’assunzione è immediata e prevede una paga oraria di 23 € lordi. Consente l’acquisizione di punteggio per la Medicina Generale. Gli interessati possono contattare l’indirizzo e-mail: [email protected] lavoro L’Istituto Clinico Città di Brescia del Gruppo San Donato ricerca medici specialisti in qualsiasi specialità per completamento dell’organico del suo Pronto Soccorso. La proposta è di contratti libero professionali a tempo indeterminato. Si prega di inviare curriculum vitae o contattare telefonicamente il responsabile dell’Unità Operativa, Dottor E. Tsamis ai seguenti recapiti: E-mail [email protected] Tel. +393479489395 Indirizzo: Via Gualla 15 - 25128 Brescia di Istituto Clinico Città di Brescia Occasioni Fondazione Villa S. Cuore - Casalmorano 52 Occasioni di lavoro Policlinico di Monza Occasioni Ricercano medico internista per il Policlinico di Monza. Requisiti richiesti: • Laurea in medicina e specializzazione in medicina interna o equipollenti; • Disponibilità al lavoro full time (attività di reparto e pronto soccorso); • Gradita precedente esperienza (si valutano anche candidature di neospecializzati seriamente motivati a una crescita professionale); • Contratto di lavoro: full time a tempo indeterminato; • Sede di lavoro: Policlinico di Monza, Via Amati 111 - Monza - Divisione di Medicina Generale Gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio del Personale del Policlinico di Monza Telefono: 039 2810365 (dalle 14 alle 18) Fax 039 2810328 E-mail [email protected] Gi Group Divisione Medical L’Agenzia per il lavoro Gi Group Divisione Medical ricerca Medici specializzati in Medicina del Lavoro per azienda che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: • Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina del Lavoro • Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale • Buona flessibilità oraria • Affidabilità e continuità nell’impegno • Disponibilità al lavoro full time Si valutano anche candidature di neo specializzati seriamente motivati e interessati a una crescita professionale. di Il medico svolgerà la sua attività di visite e consulenza presso gli ambulatori e gli stabilimenti di aziende di vari settori. Richiesta una buona disponibilità alle trasferte su territorio nazionale (previsto rimborso alloggio e kilometrico, eventualmente possibilità di auto aziendale). Si offre collaborazione con Partita Iva. Sede di lavoro: Milano con trasferte sul territorio nazionale. lavoro Per candidarsi: E-mail: [email protected] Tel: 0432 205518 L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy– D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web : www.gigroup.it Ricerca Medici Specialisti in Pediatria Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Policlinico San Pietro, primario Ospedale privato della provincia bergamasca facente parte del Gruppo Ospedaliero San Donato e integralmente accreditato al Sistema Sanitario Nazionale, ricerca Medici Specialisti in Pediatria. Gli interessati possono contattare il numero 035 / 604258 oppure inviare un CV all’indirizzo mail: [email protected] oppure al fax 035/4376115 Ricerca Medico per collaborazione Poliambulatorio in Varese ricerca la collaborazione full-time o part-time di medici per effettuare visite mediche generiche da inserire nel proprio organico con contratto libero professionale a tempo determinato (minimo un anno). Gli interessati possono contattare la Sig.ra Sabrina al numero 035 362280 Occasioni di lavoro 53 SEC Pharma SEC Recruitment Ltd - Divisione Pharma - per multinazionale italiana ricerca • un Medical Advisor Internazionale in Italia. Laureato in Medicina e Chirurgia, il candidato deve avere esperienza nella scrittura di protocolli clinici e un buon inglese parlato e scritto. Si offre un contratto a tempo per un anno prima di offrire un tempo indeterminato. In caso di interesse, inviare un CV aggiornato all’indirizzo mail: [email protected] Per ulteriori informazioni: +44(0) 2072556600 - www.secrecruitment.com Ricerca personale medico - C.O.F. Lanzo Hospital SpA - Lanzo d’Intenvi (CO) C.O.F. Lanzo Hospital SpA è una Clinica Ortopedica e Fisiatrica accreditata con SSN ed è specializzata in chirurgia ortopedica, in riabilitazione specialistica cardiologica, neurologica, pneumologica. L’organico attuale è costituito da circa. 300 unità tra medici, infermieri/OSS e personale non sanitario. E’ dotata di un Punto di Primo di Intervento e svolge attività in day hospital. Per la propria sede di Lanzo d’Intelvi (Co) ricerca: Laureati in Medicina e Chirurgia senza specializzazione e Laureati in Medicina e Chirurgia specializzati nelle seguenti discipline: Cardiologia, Pneumologia, Medicina interna, Medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia, eurologia, Reumatologia, Geriatria, Medicina dello sport. Ruolo: Il Medico, riportando direttamente al Responsabile di U.O./Sezione, avrà la responsabilità dei degenti affidatigli e interverrà direttamente sui pazienti nei confronti dei quali gestirà in prima persona gli interventi diagnostici e curativi; si occuperà delle dimissioni e sarà responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche. Tra i suoi compiti anche la periodica attività ambulatoriale. Completano il profilo la capacità di comunicare efficacemente con tutta l’equipe del servizio di appartenenza e con altre figure componenti l’organizzazione aziendale oltre a proattività e spirito di iniziativa. Costituiscono requisiti fondamentali: - Precedente esperienza, anche breve, in ambito clinico-ospedaliero; - Piena disponibilità al trasferimento in loco. Sede di Lavoro: Lanzo d’Intelvi (Co) Tipologia contrattuale: contratto libero professionale e/o rapporto di dipendenza Se interessati contattare l’Ufficio Personale al seguente n. telefonico 031/843534-533 o inviare una e mail: [email protected] – per una visione più completa dell’attività consultare il sito: www.cof.it Casa di Cura Privata Prof. Ernesto Montanari di Morciano di Romagna (R) La Casa di Cura Privata Prof. E. Montanari SpA, cerca due medici specialisti in branche mediche o chirurgiche (ma anche non specialisti) da inserire nel proprio organico per attività di guardia medica, reparto e sala operatoria. La Casa di Cura ricerca in particolare medico specialista ortopedico. Per chiarimentie informazioni si prega di contattare direttamente il Dr Luca Montanari al seguente numero 0541 988129 interno 309. Per trasmettere il curricula vitae indirizzo posta elettronica: [email protected] Occasioni di lavoro • un Clinical Research Physician da impiegare nel proprio dipartimento di Corporate Drug Safety. Laureato in Medicina e Chirurgia, il candidato ideale ha esperienza nella scrittura di protocolli clinici e buon inglese parlato e scritto. Esperienza in farmacovigilanza e nella scrittura di Periodic Safety Updates Reports verrà considerata con favore ma non essenziale. Si offre un contratto a tempo indeterminato. 54 Occasioni di Lavoro Manpower Specialty Healthcare & Medical La Divisione Healthcare di Manpower - Agenzia per il lavoro - ricerca per la Lombardia le seguenti figure professionali. Occasioni di lavoro • Per importante multinazionale operante nel settore delle cure odontoiatriche, Medici Odontoiatri o Medici Chirurghi con specializzazione in Odontoiatria. La figura ricercata è un Medico Odontoiatra che voglia entrare in un contesto aziendale in forte crescita e con tecnologie all’avanguardia in relazione alle cure dentali. Richiesta Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con Specializzazione, residenza e/o possibilità di domicilio nella regione Lombardia. Competenze professionali: conservativa, endodonzia, parodontologia, chirurgia estrattiva, piccola chirurgia, protesi fissa e mobile, implantologia, (esperienza quinquennale). • Per importante multinazionale operante nel settore chimico-farmaceutico, neo-specialisti in Oncologia, Reumatologia e Cardiologia. La figura ricercata è un Medico specializzato e/o neo-specializzato che voglia entrare in un contesto aziendale orientato ad uno sviluppo professionale nello studio clinico e nella sperimentazione. Richiesta Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione, residenza e/o possibilità di domicilio nella regione Lombardia. • La figura ricercata è un medico specializzato o neo specializzato che si occupi d'interventi in ambito medicina d'urgenza e di diagnosi. E' richiesta: laurea in medicina con specializzazione; esperienza in medicina d'urgenza, chirurgia o come internista;disponibilità su turni e a contratti come dipendente. Residenza nelle vicinanze della struttura. • La figura ricercata è un medico specializzato o neo specializzato in Anestesia e Rianimazione, che si occupi della fase preoperatoria, operatoria, post operatoria e della rianimazione di pazienti in coma e/o con grave compromissione delle funzioni vitali. E' richiesta: Laurea in medicina con specializzazione in Anestesia e Rianimazione; disponibilità a turni, e a contratti come dipendente. Residenza nelle vicinanze della struttura. • La figura ricercata e' un medico specializzato in medicina fisica e della riabilitazione o medicina dello sport con orientamento alla riabilitazione. E' richiesta: laurea in medicina con specializzazione; esperienza riabilitazione motoria/Cardiaca. Residenza nelle vicinanze della struttura. Tutte le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso. Il servizio e gratuito. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy sul sito di Manpower www.manpower.it Se hai queste caratteristiche manda un Curriculum Vitae a: [email protected] Collaborazione Medico Odontoiatra Medico Chirurgo Odontoiatra, esperienza ventennale, cerca, causa trasferimento, collaborazione presso studio dentistico privato o altra struttura. Per contatti: cell. 333 4698910 Cinzia Petrelli Occasioni di Lavoro 55 Opportunità di lavoro in Inghilterra GlobalMediRec offre nuove opportunità per giovani specializzati negli Ospedali del NHS (Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. Attualmente sono alla ricerca di: Per ulteriori informazioni è possibile inviare il Curriculum Vitae a: [email protected] Tel. +44 203 239 2699 - +44 7881 590 203 Offerta di lavoro dalla Svezia per Medici Specializzati Italiani L’EURES Svezia e l’EURES Pavia hanno messo a punto un metodo di lavoro grazie al coinvolgimento dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pavia, dell’Università degli Studi di Pavia e della Provincia di Pavia, che hanno favorito un rapporto sinergico fra Enti. La Svezia cerca medici specializzati: 135 specialists for the Swedish county councils - various regions 10 dermatologists, 5 gastroenterologists, 10 general practitioners-gp, 10 general surgeons with laparoscopic skills, 10 geriatricians, 10 medical doctor with internal medicine, 5 nephrologists, 10 neurologists, 10 ophthalmologists, 5 orthopedics, 15 psychiatrists, 15 radiologists, 10 rheumatologists, 10 surgeons. The Swedish county councils and regions are responsible for ensuring good health care. There are over 1,000 local medical centres, doctors’surgeries and district nursing clinics throughout the country. Sweden has more than 70 hospitals at county level and 9 regional/university hospitals. The most advanced technical equipment is only available at these hospitals and highly-specialised care has been concentrated here. Various regions are looking for Consultants for their districts or hospitals. EURES-Sweden is helping the employers to find the specialists. The CV’s will be collected by EURES-Sweden for to be sent to regions who are looking for Consultant with the above mentioned specialization. Between 2-5 years of experience is preferred. Support will be given by Employers and EURES-Adviser in finding accommodation and relocation costs can be discussed with the employer. If you are interested in working in Sweden please send your CV and related documents to [email protected] Send at the same time your CV to the EURES-Adviser in Italy Aurora Scalora [email protected] For further information please contact the EURES - Adviser in Italy Aurora Scalora by e-mail or by phone: 0039 - 0382597444 and EURES - Adviser in Sweden Hilal Tercan e-mail: hilal. [email protected] Occasioni di lavoro • 1 Posto per Dirigente Medico (Consultant) in Anestesia (Dolore Cronico) Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale. Il salario di base è tra £ 74.000 - 104.000 sterline per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37 h settimanalli, più le guardie (On-Calls). L’ospedale si trova in Scozia, vicino all’aeroporto di Glasgow. GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei Medici Inglese) e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. • Pediatri. Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 6 mesi o 1 anno di contratto iniziale di prova. I Il salario è tra £ 45.000 - 65.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 48 h settimanali. Gli Ospedali sono in Londra Nord, vicino all’aereoporto di Londra e Manchester il che costituisce una eccellente collocazione per un ritorno in Italia per il week-end: da Luton partono voli low-cost diretti verso i maggiori aeroporti italiani. GlobalMeticRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei Medici Inglese) e tutta la logistica di movimento al Regno Unito. L’Assistenza di GlobalMediRec ai medici è totalmente e integralmente gratuita. AO XXV - umero 1 Direttore Responsabile: Dott. Bodini Paolo Umberto Aut. del Tribunale di Cremona n. 202 del 15 maggio 1987