RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE L’attività di «crowdsourcing» non rientra nell’intermediazione di lavoro Gianluca Crespi Partner Lablaw studio legale e Maria Chiara Costabile Associate Lablaw studio legale Il Ministero del lavoro precisa che è neces­ saria l’autorizzazione ministeriale per l’atti­ vità di crowdsourcing solo se è finalizzata all’atti­ vità di ricerca e selezione del personale Il fenomeno di crowdsourcing Il fenomeno dell’esternalizzazione od outsourcing non rappresenta una novità sotto il profilo dei modelli di organizzazione aziendale. Infatti, i dato­ ri di lavoro hanno sempre aspirato a realizzare strutture interne più leggere per garantire maggio­ re efficienza sia dal punto di vista economico sia N. 16 - 12 aprile 2013 Recentemente Confindustria ha avanzato istanza di interpello al Ministero del lavoro per sapere se an­ che le società aventi ad oggetto la gestione di siti internet mediante l’attività cd. di crowdsourcing deb­ bano richiedere l’autorizzazione preventiva, come previsto per le agenzie per il lavoro per l’espleta­ mento dell’attività di somministrazione, intermedia­ zione, ricerca e selezione del personale. Infatti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del Dlgs n. 276/2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo (articolato in cinque sezioni) delle agenzie per il la­ voro ai fini dello svolgimento delle attività di sommi­ nistrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti giu­ ridici e finanziari previsti dalle legge, provvede a rilasciare l’autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta, provvedendo contestualmente all’iscrizio­ ne delle agenzie nel predetto albo. Ai sensi dell’art. 6 del citato decreto, inoltre, sono autorizzati allo svolgimento delle attività di interme­ diazione, anche (…) i gestori di siti internet a condi­ zione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante (comma 1, lett. f). Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l’autorizzazione allo svolgimento di tali attività di intermediazione è subordinata all’interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il trami­ te del portale «cliclavoro», nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monito­ raggio dei fabbisogni professionali e al buon funzio­ namento del mercato del lavoro. I dubbi avanzati dall’interpellante derivano dalla definizione che il legislatore fornisce, ai sensi del­ l’art. 2, Dlgs n. 276/2003, come modificato re­ centemente dal Dlgs n. 24/2012, di: ­ «intermediazione»: l’attività di mediazione tra do­ manda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inse­ rimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavora­ tori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccol­ ta dei curricula dei potenziali lavoratori; della prese­ lezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; dell’effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di in­ termediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative fina­ lizzate all’inserimento lavorativo (lett. b); ­ «ricerca e selezione del personale»: l’attività di consu­ lenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’or­ ganizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizza­ tivo dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei candidati (lett. c). Pertanto, illustrati i riferimenti normativi della disci­ plina in materia, prima di esporre le conclusioni cui è pervenuto il Ministero, con la risposta a interpello n. 12 del 27 marzo 2013 (in Guida al Lavoro n. 15/2013, pag. 38), è opportuno evidenziare le ca­ ratteristiche peculiari dell’attività di crowdsourcing. 33 RAPPORTO DI LAVORO Articoli N. 16 - 12 aprile 2013 34 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE per poter fruire di prestazioni lavorative ad un blico. Quindi, presupposti praticamente indispensa­ costo più basso senza dover sopportare gli oneri bili per l’attività di crowdsoursing sono l’esistenza amministrativi e le garanzie di stabilità connesse del web e di strumenti che la rete rende disponibili, alla stipulazione diretta di lavoro subordinato. in open call, attraverso dei portali. Perseguendo tali interessi, si sono venute quindi a Il modello crowdsourcing ha la sua origine e trae la realizzare diverse costruzioni economiche/giuridi­ sua forza da una serie di tendenze che stanno che (quali il contratto d’appalto, il trasferimento emergendo a vari livelli della società e dell’econo­ d’azienda o di ramo d’azienda …). mia, soprattutto grazie alla costante evoluzione e Sulla base di tali presupposti, è necessario ricerca­ diffusione delle Ict. re un corretto equilibrio tra la tutela al lavoro e Il crowdsourcing, che nasce nel Regno Unito e in diritto alla libera iniziativa economica che include Sud America, si sta ora imponendo come uno altresì la libertà dell’imprenditore di gestire in pie­ strumento di grande potenzialità per le «aziende na autonomia la propria azienda scegliendo le senza confini» (open enterprise, virtual corporation, forme e le modalità della propria organizzazione network organisation ...). produttiva, nel rispetto delle leggi vigenti. Gli studi sui progetti di crowdsourcing hanno rile­ Tali finalità vengono riscontrate anche nel feno­ vato che esistono due categorie di utenti/contri­ meno organizzativo che, oggigiorno, risulta essere buenti: gli «heavy user» (utenti assidui) e i «casual di grande attualità: il crowdsourcing. Con tale ter­ user» (utenti occasionali), ovvero che la maggior mine, che letteralmente sta a significare, crowd parte del lavoro viene svolto da una piccola frazio­ «folla» e outsoursing «esternalizzare una parte del­ ne di utenti assidui. le proprie attività», si intende una metodologia di Le motivazioni che spingono gli utenti sono le collaborazione con la quale le imprese ricompense indirette per le attività chiedono un contributo attivo alla re­ compiute: in tal senso, possono essere te (attraverso delle open call), dele­ La realizzazione remunerazioni pecuniarie, ma anche gando ad un insieme distribuito di del progetto essere rappresentate dall’utilità del persone, che si aggregano attorno ad prodotto o del servizio per l’utente è esternalizzata una piattaforma web, lo sviluppo di che vi contribuisce. Possono inoltre a un gruppo un progetto o di una parte di un’attivi­ esservi ricompense non immediate indefinito tà di un’azienda. Vista tale definizio­ ma che producono vantaggi futuri, di persone ne, si conviene che esso è cosa ben come la crescita delle abilità profes­ diversa dall’outsourcing, proprio in vir­ e non a uno sionali o maggiori possibilità di carrie­ tù del fatto che la realizzazione del specifico ra. progetto o la soluzione del problema soggetto Da un punto di vista remunerativo, le viene esternalizzata ad un gruppo in­ attività si distinguono in crowdsour­ definito di persone e non ad uno spe­ sing: cifico soggetto. Si tratta di una Co­creazione del brand (come ­ non remunerato, le aziende che si avvalgono di sostenuto anche dal marketing classico), una pos­ tale attività possono impiegare unicamente moti­ sibilità aperta anche alla Co­innovazione, nel caso vazioni extramonetarie per attivare i lavoratori/ in cui l’azienda si rivolga a segmenti specifici di collaboratori: quali ad esempio, senso di apparte­ clienti/utenti. Anche per il mercato del lavoro, il nenza ad una comunità (on line), costruzione di crowdsourcing rappresenta un paradigma innova­ una reputazione all’interno di tale comunità, auto­ tivo che offre la possibilità ai lavoratori freelance stima e soddisfazione per la risoluzione di sfide/ (professionisti e dilettanti insieme) di offrire i pro­ problemi); pri servizi su un mercato completamente deloca­ ­ remunerazione minima: solitamente vengono ricom­ pensati con pochi soldi i singoli compiti eseguiti; lizzato. In buona sostanza, tale metodologia rappresenta ­ remunerazione competitiva (a premio): in questa una recente ed innovativa strategia di business modalità ­ solitamente ristretta alle attività creative ­ aziendale che estende il modello outsourcing per i lavoratori sono in competizione tra di loro per un attingere al tempo, al lavoro, all’intelligenza e alla premio, e solo i vincitori vengono remunerati; capacità risolutiva di una collettività distribuita di ­ remunerato con mark­up, provvigione sulle vendite lavoratori/collaboratori mondiali (il cd. «crowd»), o simili: con tale modalità, i lavoratori non vengo­ tramite le tecnologie di comunicazione. In partico­ no ricompensati direttamente per il loro lavoro lare, un’azienda esternalizza una parte delle proprie ma solo in relazione alle vendite risultanti del attività ad un vasto insieme e indefinito e distribuito prodotto che hanno disegnato; di persone (il crowd), richiamate da un bando pub­ ­ remunerato in relazione alle ore lavorative: in tal Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE caso, vi è la diretta remunerazione oraria del lavo­ ro eseguito. Vengono comunque remunerate solo le ore effettive di lavoro impiegate per il compito affidato e non alcun eventuale tempo extra. I benefici per l’impresa In base agli studi effettuati, i benefici più apparen­ ti del crowdsourcing per un’impresa sono collegati ai minor costi, sia diretti che indiretti e gestionali: inoltre, poiché i compiti non sono delegati ad una singola impresa ­ come nel normale outsourcing ­ viene ridotto il rischio di dipendenza da impresa. Vi sono ancora i vantaggi derivanti dalla fluidità e facilità di gestione della forza lavoro e i benefici generali apportati all’immagine aziendale. Si può quindi parlare di benefici innovativi: con il crowdsourcing è possibile sfruttare una forza lavo­ ro di dimensione vasta e totalmente dinamica, attingendo a talenti non presenti nell’azienda, il tutto in modalità, come si usa dire: ­ scalabile (quanto ne serve, senza limiti minimi o massimi); ­ «on­demand» (solo su richiesta); e ­ «just­in­time» (al momento in cui serve). In tal modo, si può ottenere un elevato livello di innovazione sfruttando risorse intellettuali ester­ ne, con una migliore allocazione delle risorse umane: ciò senza dover effettuare selezioni di personale o complesse contrattazioni. Oltre ad of­ frire possibilità totalmente nuove, questi fattori riducono quindi una tipologia di costi di transazio­ ne: i bargaining costs. line e non vi sono ragioni di temere di essere discriminati per la propria età, sesso od origine etnica. Tra i benefici psicologici, vi è: ­ la selezione del lavoro: il lavoratore può sceglie­ re autonomamente quali compiti affrontare e qua­ li ignorare, dedicandosi a quelli più adatti alle proprie abilità, attitudini o gusti; ­ mancanza di controllo diretto: il lavoratore ha un minore stress lavorativo, mancando ­ o comunque percependo in modo ridotto ­ il controllo diretto dei superiori. Tale controllo infatti può avvenire ex post, valutando il risultato, il progetto finale. Infine, tra i benefici sociali si annovera: ­ l’appartenenza: il lavoratore è membro partecipe di una comunità e non un semplice dipendente salariato; ­ la facilità d’uscita: il lavoratore è libero di decide­ re di non far parte più dell’attività senza ripercus­ sioni con la possibilità di rientrare nel sistema. Limiti del modello organizzativo Evidenziati, in extrema sintesi, i vantaggi di tale modello organizzativo, è d’uopo evidenziare an­ che i suoi limiti. In primis, il limite principale viene rappresentato dalla restrizione sulle tipologie di progetti che pos­ sono essere effettivamente delegati in crowdsour­ cing: innanzitutto, per la natura della collaborazio­ ne on line, possono essere delegati solo quei com­ piti la cui esecuzione possa avvenire in remoto, richiedenti minimo apprendimento e con obiettivi chiari e specifici. Un altro limite è quello relativo alle competenze: non vi è modo di identificare a priori la possibile carenza di qualità o professionalità dei lavoratori, di avere garanzie o referenze ex ante sul livello profes­ sionale dei collaboratori. Ancora, per la sua natura di bando pubblico, il crowdsourcing non è adatto a quei lavori in cui le informazioni da raccogliere o il progetto stesso a cui si contribuisce siano di natura segreta o confidenzia­ le. Data l’assenza di vincoli contrattuali, altro limite è rappresentato dell’impossibilità di legare stabilmente a sé i lavoratori e quindi l’impossibilità di sfruttare la loro crescita professionale, le loro migliorate compe­ tenze. D’altra parte, l’azienda deve invece continua­ mente attirare l’interesse dei lavoratori, anche pianifi­ cando e valutando attentamente gli incentivi alla loro collaborazione. Inoltre, e non da ultimo, vi sono fattori di rischio relativi al monitoraggio del lavoro e dei risultati (in particolare nei casi di attività creative), necessitando un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, gli studi di settore sot­ tolineano come siano tra i principali svantaggi di tali N. 16 - 12 aprile 2013 I benefici per il lavoratore Per quanto riguarda i benefici del crowdsourcing per il lavoratore, si possono distinguere in tre principali gruppi: ambientali, psicologici e sociali. Nei primi rientra sicuramente: ­ la libertà di luogo: il lavoratore in crowdsourcing può lavorare da casa o da qualunque altro luogo, sotto tale profilo rientra nella particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del telela­ voro. Ciò è sicuramente un vantaggio per la mag­ gior parte dei casi, ma è di fondamentale importan­ za per alcune categorie di persone che altrimenti rimarrebbero fuori dal mercato del lavoro; ­ la libertà di tempo: è il lavoratore a gestire in maniera autonoma le proprie ore lavorative, e ciò permette agli utenti di impiegare con il crowdsour­ cing il loro tempo libero oppure di dedicare ad esso un periodo di inattività professionale; ­ la facilità d’entrata: vengono meno quelle barrie­ re che nella maggior parte dei casi si riscontrano, non vi è un colloquio e non servono credenziali; la ricerca del lavoro è svolta completamente on RAPPORTO DI LAVORO Articoli 35 RAPPORTO DI LAVORO Articoli IL SOLE 24 ORE N. 16 - 12 aprile 2013 attività, i rischi derivanti dalla mancanza di controllo Si tratta, quindi, di un particolare sistema agevolato sul know­how generato, specialmente se non ade­ da strumenti disponibili sul web in open call, nonché guatamente protetto da vincoli contrattuali sulla pro­ sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete internet (siti) attraverso i quali si realizza l’incontro prietà intellettuale. Per il lavoratore, come sopra detto, gli svantaggi tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateria­ principali derivano dall’esiguità delle remunera­ li e servizi) da parte degli utenti. zioni corrisposte, inadeguate a rappresentare la A tal proposito, il Ministero ha precisato che l’identità degli utenti non rileva ai fini della scelta sua sola fonte di reddito. Tanto premesso in linea generale, non si può na­ dei prodotti, in quanto quest’ultima si realizza scondere che il numero di applicazioni di crowd­ esclusivamente in base alla valutazione delle ca­ sourcing è in continua crescita anche nel nostro ratteristiche tecniche dell’offerta. Paese(1). Bisogna però affermare che il crowdsour­ Inoltre, sempre ad avviso del Ministero del lavoro, ulteriori elementi caratterizzanti tale cing è semplicemente uno strumento attività sono la presenza di un gruppo organizzativo come altri che deve es­ di committenti interessati ai prodotti sere considerato e valutato in uno spe­ Il Ministero, nonché la completa gestione a distan­ partendo cifico contesto. za dell’offerta dei prodotti stessi da Quindi, in quest’ottica, ad avviso di dalla nozione parte di un soggetto terzo, di regola chi scrive, gli interessati a tale fenome­ di crowdsourcing, proprietario del sito, pagato pro quota no, più che incentrarsi sulla domanda interviene dai committenti. se il crowdsourcing sia «buono» o «uti­ sulla necessità Proprio dall’analisi di tali elementi, il le», dovrebbero prendere in conside­ o meno Ministero, in risposta al quesito avanza­ razione quali attività possono essere di autorizzazione togli, ha concluso come non sia neces­ svolte in crowdsourcing, cioè se il preventiva saria l’autorizzazione preventiva di cui crowdsourcing è adatto per un certo agli articoli 4 e 6, Dlgs n. 276/2003 compito e quale. per lo svolgimento dell’attività di Pertanto, l’auspicio rivolto alle aziende che inten­ crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la dano avvalersi di tale modello organizzativo, è stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quello di considerare attentamente i risvolti legali quali la compravendita o l’appalto. e, in particolare, riguardo la proprietà delle idee In altre parole, l’attività di gestione di siti internet mediante l’attività di crowdsourcing non è in genere contribuite in crowdsourcing. un’attività che rientra nell’intermediazione di lavoro in quanto finalizzata non alla conclusione di con­ La risposta tratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti del Ministero del lavoro Dopo aver illustrato le caratteristiche del fenome­ di natura commerciale. no di crowdsourcing ed evidenziato, in extrema Diversamente l’autorizzazione ex articolo 4 è richie­ sta, ai sensi del citato articolo 2, lettera c), Dlgs n. sintesi, in base agli studi di settore, i benefici e gli 276/2003, nella misura in cui l’eventuale attività svantaggi derivanti dal ricorso a tale metodologia, di consulenza di direzione si configuri quale attività si provvede ad esporre la risposta che il Ministero di ricerca e selezione del personale «finalizzata, del lavoro ha fornito con la citata nota. dunque, alla risoluzione di una specifica esigenza Il Ministero, in primis, ha evidenziato il quadro dell’organizzazione committente, attraverso l’indivi­ definitorio del crowdsourcing. duazione di candidature idonee a ricoprire una o più In particolare, il Ministero ha dapprima chiarito posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesi­ che con tale locuzione si intende individuare un ma su specifico incarico della stessa …». «modello di business aziendale in forza del quale Si ricorda che in passato, lo stesso Ministero, ave­ un’impresa affida la progettazione, ovvero la realiz­ va rimarcato che l’attività per la quale era neces­ zazione di un determinato bene immateriale ad un saria l’autorizzazione riguardasse non solo i lavo­ insieme indefinito di persone, tra le quali possono ratori subordinati ma qualsiasi lavoratore a pre­ essere annoverati volontari, intenditori del settore e scindere dalla natura del rapporto (la fattispecie freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul riguardava agenti di commercio). mercato globale (cd. community di utenti iscritti ai Infatti, così veniva precisato nella risposta a inter­ pello n. 53/2009, «(…) il legislatore, utilizzando le siti a titolo gratuito». (1) 36 Guida al Lavoro In merito, vedasi l’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 dicembre scorso, il quale ha fornito una mappa dei progetti di crowdsourcing. RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE generiche locuzioni personale e posizioni lavorative, intende quindi individuare quali destinatari dell’atti­ vità di ricerca e selezione tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle specifiche competenze ri­ chieste dall’organizzazione committente a prescinde­ re dalla natura subordinata, autonoma o parasubor­ dinata del rapporto di lavoro che le parti contrattua­ li concorderanno di instaurare». Pertanto, soggette al regime autorizzatorio, sono quelle attività volte alla realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché quelle che riguardassero la conclusione di contratti d’opera professionale ex articolo 2222 del codic ecivile, quando dalla stipulazione di questi contratti conseguisse un’atti­ vità prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione. In base alle conclusioni del Ministero, dunque, il crowdsourcing pur potendo rappresentare una for­ ma di recruiting su internet, non deve però essere considerato alla stregua di una vera e propria agenzia per il lavoro, e le stesse piattaforme per il reclutamento in modalità crowdsourcing non deb­ bono essere soggette all’autorizzazione prevista dall’articolo 6 dello stesso Dlgs n. 276/2003 con riferimento specifico all’attività di intermediazio­ ne svolta dai gestori di siti internet. Osservazioni conclusive Il Ministero del lavoro, in linea con lo spirito del Dlgs n. 276/2003, volto ad incrementare l’occu­ pazione attraverso nuove tipologie contrattuali, ha delimitato i contorni del nuovo fenomeno in com­ mento. Pertanto, laddove le attività di tale nuovo istituto siano finalizzate ­ come accade in generale ­ alla stipulazione di contratti commerciali (e quindi con nessun potenziale impatto sui lavoratori) allora non sarà necessario richiedere alcuna autorizza­ zione, mentre il Ministero del lavoro ha corretta­ mente ribadito come in relazione alla peculiarità dell’attività di ricerca e selezione che è «volta alla realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro» sia necessario comunque un controllo preventivo (ad intendersi l’autorizzazione). Come è noto, infatti, la necessità di un’autorizza­ zione ministeriale garantisce (o almeno dovrebbe garantire) la serietà, la competenza e l’affidabilità degli operatori che agiscano in tale mercato ed è pertanto opportuno che i soggetti che si muovo­ no in tale delicato ambito (seppur in un modo innovativo ­ come capita nel caso del crowdsour­ cing) siano comunque sottoposti alle regole gene­ rali. I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO FORMULARIO DEL LAVORO Emanuele Montemarano Pagg. 1.090 – e 76,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com N. 16 - 12 aprile 2013 L’opera comprende tutte le formule del lavoro, da quelle derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro subordinato a quelle che riguardano il lavoro autonomo e parasubordinato, i rapporti e le controversie con gli enti di previdenza e assicurativi, il processo del lavoro, previdenziale e tributario, l’autocertificazione e la sicurezza sul lavoro. Ogni capitolo è preceduto da una introduzione diretta a evidenziare le caratteristiche principali dei vari istituti e per ogni formula vengono sintetizzate le più importanti informazioni attinenti all’atto: a cosa e a chi serve, quando va compilato, i termini per l’utilizzo e la conservazione, le sanzioni, l’individuazione dei destinatari, i requisiti formali, i riferimenti normativi e l’indicazione delle altre formule collegate. Il volume contiene anche un DVD-Rom che consente di personalizzare e utilizzare direttamente la formula nel proprio sistema di videoscrittura e inoltre costituisce una ricca banca dati, con il testo integrale di tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali contenuti nelle formule cartacee. 37