L`attività di «crowdsourcing» non rientra nell`intermediazione di lavoro

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L’attività di «crowdsourcing» non rientra
nell’intermediazione di lavoro
Gianluca Crespi Partner Lablaw studio legale
e Maria Chiara Costabile Associate Lablaw studio legale
Il Ministero del lavoro precisa che è neces­
saria l’autorizzazione ministeriale per l’atti­
vità di crowdsourcing solo se è finalizzata all’atti­
vità di ricerca e selezione del personale
Il fenomeno di crowdsourcing
Il fenomeno dell’esternalizzazione od outsourcing
non rappresenta una novità sotto il profilo dei
modelli di organizzazione aziendale. Infatti, i dato­
ri di lavoro hanno sempre aspirato a realizzare
strutture interne più leggere per garantire maggio­
re efficienza sia dal punto di vista economico sia
N. 16 - 12 aprile 2013
Recentemente Confindustria ha avanzato istanza di
interpello al Ministero del lavoro per sapere se an­
che le società aventi ad oggetto la gestione di siti
internet mediante l’attività cd. di crowdsourcing deb­
bano richiedere l’autorizzazione preventiva, come
previsto per le agenzie per il lavoro per l’espleta­
mento dell’attività di somministrazione, intermedia­
zione, ricerca e selezione del personale.
Infatti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del
Dlgs n. 276/2003, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali è istituito un apposito albo
(articolato in cinque sezioni) delle agenzie per il la­
voro ai fini dello svolgimento delle attività di sommi­
nistrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti giu­
ridici e finanziari previsti dalle legge, provvede a
rilasciare l’autorizzazione entro sessanta giorni dalla
richiesta, provvedendo contestualmente all’iscrizio­
ne delle agenzie nel predetto albo.
Ai sensi dell’art. 6 del citato decreto, inoltre, sono
autorizzati allo svolgimento delle attività di interme­
diazione, anche (…) i gestori di siti internet a condi­
zione che svolgano la predetta attività senza finalità di
lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante (comma 1, lett.
f). Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l’autorizzazione allo svolgimento di tali attività di
intermediazione è subordinata all’interconnessione
alla borsa continua nazionale del lavoro per il trami­
te del portale «cliclavoro», nonché al rilascio alle
Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di ogni informazione utile relativa al monito­
raggio dei fabbisogni professionali e al buon funzio­
namento del mercato del lavoro.
I dubbi avanzati dall’interpellante derivano dalla
definizione che il legislatore fornisce, ai sensi del­
l’art. 2, Dlgs n. 276/2003, come modificato re­
centemente dal Dlgs n. 24/2012, di:
­ «intermediazione»: l’attività di mediazione tra do­
manda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inse­
rimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavora­
tori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccol­
ta dei curricula dei potenziali lavoratori; della prese­
lezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; dell’effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti
alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di in­
termediazione; dell’orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attività formative fina­
lizzate all’inserimento lavorativo (lett. b);
­ «ricerca e selezione del personale»: l’attività di consu­
lenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell’organizzazione committente,
attraverso l’individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’or­
ganizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizza­
tivo dell’organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del
profilo di competenze e di capacità della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di
ricerca delle candidature attraverso una pluralità di
canali di reclutamento; valutazione delle candidature
individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
formazione della rosa di candidature maggiormente
idonee; progettazione ed erogazione di attività formative
finalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella
fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell’inserimento e del potenziale dei candidati (lett. c).
Pertanto, illustrati i riferimenti normativi della disci­
plina in materia, prima di esporre le conclusioni cui
è pervenuto il Ministero, con la risposta a interpello
n. 12 del 27 marzo 2013 (in Guida al Lavoro n.
15/2013, pag. 38), è opportuno evidenziare le ca­
ratteristiche peculiari dell’attività di crowdsourcing.
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per poter fruire di prestazioni lavorative ad un blico. Quindi, presupposti praticamente indispensa­
costo più basso senza dover sopportare gli oneri bili per l’attività di crowdsoursing sono l’esistenza
amministrativi e le garanzie di stabilità connesse del web e di strumenti che la rete rende disponibili,
alla stipulazione diretta di lavoro subordinato. in open call, attraverso dei portali.
Perseguendo tali interessi, si sono venute quindi a Il modello crowdsourcing ha la sua origine e trae la
realizzare diverse costruzioni economiche/giuridi­ sua forza da una serie di tendenze che stanno
che (quali il contratto d’appalto, il trasferimento emergendo a vari livelli della società e dell’econo­
d’azienda o di ramo d’azienda …).
mia, soprattutto grazie alla costante evoluzione e
Sulla base di tali presupposti, è necessario ricerca­ diffusione delle Ict.
re un corretto equilibrio tra la tutela al lavoro e Il crowdsourcing, che nasce nel Regno Unito e in
diritto alla libera iniziativa economica che include Sud America, si sta ora imponendo come uno
altresì la libertà dell’imprenditore di gestire in pie­ strumento di grande potenzialità per le «aziende
na autonomia la propria azienda scegliendo le senza confini» (open enterprise, virtual corporation,
forme e le modalità della propria organizzazione network organisation ...).
produttiva, nel rispetto delle leggi vigenti.
Gli studi sui progetti di crowdsourcing hanno rile­
Tali finalità vengono riscontrate anche nel feno­ vato che esistono due categorie di utenti/contri­
meno organizzativo che, oggigiorno, risulta essere buenti: gli «heavy user» (utenti assidui) e i «casual
di grande attualità: il crowdsourcing. Con tale ter­ user» (utenti occasionali), ovvero che la maggior
mine, che letteralmente sta a significare, crowd parte del lavoro viene svolto da una piccola frazio­
«folla» e outsoursing «esternalizzare una parte del­ ne di utenti assidui.
le proprie attività», si intende una metodologia di Le motivazioni che spingono gli utenti sono le
collaborazione con la quale le imprese
ricompense indirette per le attività
chiedono un contributo attivo alla re­
compiute: in tal senso, possono essere
te (attraverso delle open call), dele­ La realizzazione
remunerazioni pecuniarie, ma anche
gando ad un insieme distribuito di del progetto
essere rappresentate dall’utilità del
persone, che si aggregano attorno ad
prodotto o del servizio per l’utente
è esternalizzata
una piattaforma web, lo sviluppo di
che vi contribuisce. Possono inoltre
a
un
gruppo
un progetto o di una parte di un’attivi­
esservi ricompense non immediate
indefinito
tà di un’azienda. Vista tale definizio­
ma che producono vantaggi futuri,
di
persone
ne, si conviene che esso è cosa ben
come la crescita delle abilità profes­
diversa dall’outsourcing, proprio in vir­ e non a uno
sionali o maggiori possibilità di carrie­
tù del fatto che la realizzazione del specifico
ra.
progetto o la soluzione del problema soggetto
Da un punto di vista remunerativo, le
viene esternalizzata ad un gruppo in­
attività si distinguono in crowdsour­
definito di persone e non ad uno spe­
sing:
cifico soggetto.
Si tratta di una Co­creazione del brand (come ­ non remunerato, le aziende che si avvalgono di
sostenuto anche dal marketing classico), una pos­ tale attività possono impiegare unicamente moti­
sibilità aperta anche alla Co­innovazione, nel caso vazioni extramonetarie per attivare i lavoratori/
in cui l’azienda si rivolga a segmenti specifici di collaboratori: quali ad esempio, senso di apparte­
clienti/utenti. Anche per il mercato del lavoro, il nenza ad una comunità (on line), costruzione di
crowdsourcing rappresenta un paradigma innova­ una reputazione all’interno di tale comunità, auto­
tivo che offre la possibilità ai lavoratori freelance stima e soddisfazione per la risoluzione di sfide/
(professionisti e dilettanti insieme) di offrire i pro­ problemi);
pri servizi su un mercato completamente deloca­ ­ remunerazione minima: solitamente vengono ricom­
pensati con pochi soldi i singoli compiti eseguiti;
lizzato.
In buona sostanza, tale metodologia rappresenta ­ remunerazione competitiva (a premio): in questa
una recente ed innovativa strategia di business modalità ­ solitamente ristretta alle attività creative ­
aziendale che estende il modello outsourcing per i lavoratori sono in competizione tra di loro per un
attingere al tempo, al lavoro, all’intelligenza e alla premio, e solo i vincitori vengono remunerati;
capacità risolutiva di una collettività distribuita di ­ remunerato con mark­up, provvigione sulle vendite
lavoratori/collaboratori mondiali (il cd. «crowd»), o simili: con tale modalità, i lavoratori non vengo­
tramite le tecnologie di comunicazione. In partico­ no ricompensati direttamente per il loro lavoro
lare, un’azienda esternalizza una parte delle proprie ma solo in relazione alle vendite risultanti del
attività ad un vasto insieme e indefinito e distribuito prodotto che hanno disegnato;
di persone (il crowd), richiamate da un bando pub­ ­ remunerato in relazione alle ore lavorative: in tal
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caso, vi è la diretta remunerazione oraria del lavo­
ro eseguito. Vengono comunque remunerate solo
le ore effettive di lavoro impiegate per il compito
affidato e non alcun eventuale tempo extra.
I benefici per l’impresa
In base agli studi effettuati, i benefici più apparen­
ti del crowdsourcing per un’impresa sono collegati
ai minor costi, sia diretti che indiretti e gestionali:
inoltre, poiché i compiti non sono delegati ad una
singola impresa ­ come nel normale outsourcing ­
viene ridotto il rischio di dipendenza da impresa.
Vi sono ancora i vantaggi derivanti dalla fluidità e
facilità di gestione della forza lavoro e i benefici
generali apportati all’immagine aziendale.
Si può quindi parlare di benefici innovativi: con il
crowdsourcing è possibile sfruttare una forza lavo­
ro di dimensione vasta e totalmente dinamica,
attingendo a talenti non presenti nell’azienda, il
tutto in modalità, come si usa dire:
­ scalabile (quanto ne serve, senza limiti minimi o
massimi);
­ «on­demand» (solo su richiesta); e
­ «just­in­time» (al momento in cui serve).
In tal modo, si può ottenere un elevato livello di
innovazione sfruttando risorse intellettuali ester­
ne, con una migliore allocazione delle risorse
umane: ciò senza dover effettuare selezioni di
personale o complesse contrattazioni. Oltre ad of­
frire possibilità totalmente nuove, questi fattori
riducono quindi una tipologia di costi di transazio­
ne: i bargaining costs.
line e non vi sono ragioni di temere di essere
discriminati per la propria età, sesso od origine
etnica.
Tra i benefici psicologici, vi è:
­ la selezione del lavoro: il lavoratore può sceglie­
re autonomamente quali compiti affrontare e qua­
li ignorare, dedicandosi a quelli più adatti alle
proprie abilità, attitudini o gusti;
­ mancanza di controllo diretto: il lavoratore ha un
minore stress lavorativo, mancando ­ o comunque
percependo in modo ridotto ­ il controllo diretto
dei superiori. Tale controllo infatti può avvenire ex
post, valutando il risultato, il progetto finale.
Infine, tra i benefici sociali si annovera:
­ l’appartenenza: il lavoratore è membro partecipe
di una comunità e non un semplice dipendente
salariato;
­ la facilità d’uscita: il lavoratore è libero di decide­
re di non far parte più dell’attività senza ripercus­
sioni con la possibilità di rientrare nel sistema.
Limiti del modello organizzativo
Evidenziati, in extrema sintesi, i vantaggi di tale
modello organizzativo, è d’uopo evidenziare an­
che i suoi limiti.
In primis, il limite principale viene rappresentato
dalla restrizione sulle tipologie di progetti che pos­
sono essere effettivamente delegati in crowdsour­
cing: innanzitutto, per la natura della collaborazio­
ne on line, possono essere delegati solo quei com­
piti la cui esecuzione possa avvenire in remoto,
richiedenti minimo apprendimento e con obiettivi
chiari e specifici.
Un altro limite è quello relativo alle competenze:
non vi è modo di identificare a priori la possibile
carenza di qualità o professionalità dei lavoratori, di
avere garanzie o referenze ex ante sul livello profes­
sionale dei collaboratori.
Ancora, per la sua natura di bando pubblico, il
crowdsourcing non è adatto a quei lavori in cui le
informazioni da raccogliere o il progetto stesso a cui
si contribuisce siano di natura segreta o confidenzia­
le. Data l’assenza di vincoli contrattuali, altro limite è
rappresentato dell’impossibilità di legare stabilmente
a sé i lavoratori e quindi l’impossibilità di sfruttare la
loro crescita professionale, le loro migliorate compe­
tenze. D’altra parte, l’azienda deve invece continua­
mente attirare l’interesse dei lavoratori, anche pianifi­
cando e valutando attentamente gli incentivi alla
loro collaborazione. Inoltre, e non da ultimo, vi sono
fattori di rischio relativi al monitoraggio del lavoro e
dei risultati (in particolare nei casi di attività creative),
necessitando un’adeguata protezione dei diritti di
proprietà intellettuale. Infatti, gli studi di settore sot­
tolineano come siano tra i principali svantaggi di tali
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I benefici per il lavoratore
Per quanto riguarda i benefici del crowdsourcing
per il lavoratore, si possono distinguere in tre
principali gruppi: ambientali, psicologici e sociali.
Nei primi rientra sicuramente:
­ la libertà di luogo: il lavoratore in crowdsourcing
può lavorare da casa o da qualunque altro luogo,
sotto tale profilo rientra nella particolare modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa del telela­
voro. Ciò è sicuramente un vantaggio per la mag­
gior parte dei casi, ma è di fondamentale importan­
za per alcune categorie di persone che altrimenti
rimarrebbero fuori dal mercato del lavoro;
­ la libertà di tempo: è il lavoratore a gestire in
maniera autonoma le proprie ore lavorative, e ciò
permette agli utenti di impiegare con il crowdsour­
cing il loro tempo libero oppure di dedicare ad
esso un periodo di inattività professionale;
­ la facilità d’entrata: vengono meno quelle barrie­
re che nella maggior parte dei casi si riscontrano,
non vi è un colloquio e non servono credenziali;
la ricerca del lavoro è svolta completamente on
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attività, i rischi derivanti dalla mancanza di controllo Si tratta, quindi, di un particolare sistema agevolato
sul know­how generato, specialmente se non ade­ da strumenti disponibili sul web in open call, nonché
guatamente protetto da vincoli contrattuali sulla pro­ sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete
internet (siti) attraverso i quali si realizza l’incontro
prietà intellettuale.
Per il lavoratore, come sopra detto, gli svantaggi tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateria­
principali derivano dall’esiguità delle remunera­ li e servizi) da parte degli utenti.
zioni corrisposte, inadeguate a rappresentare la A tal proposito, il Ministero ha precisato che
l’identità degli utenti non rileva ai fini della scelta
sua sola fonte di reddito.
Tanto premesso in linea generale, non si può na­ dei prodotti, in quanto quest’ultima si realizza
scondere che il numero di applicazioni di crowd­ esclusivamente in base alla valutazione delle ca­
sourcing è in continua crescita anche nel nostro ratteristiche tecniche dell’offerta.
Paese(1). Bisogna però affermare che il crowdsour­ Inoltre, sempre ad avviso del Ministero del lavoro,
ulteriori elementi caratterizzanti tale
cing è semplicemente uno strumento
attività sono la presenza di un gruppo
organizzativo come altri che deve es­
di committenti interessati ai prodotti
sere considerato e valutato in uno spe­ Il Ministero,
nonché la completa gestione a distan­
partendo
cifico contesto.
za dell’offerta dei prodotti stessi da
Quindi, in quest’ottica, ad avviso di dalla nozione
parte di un soggetto terzo, di regola
chi scrive, gli interessati a tale fenome­ di crowdsourcing,
proprietario del sito, pagato pro quota
no, più che incentrarsi sulla domanda interviene
dai committenti.
se il crowdsourcing sia «buono» o «uti­ sulla necessità
Proprio dall’analisi di tali elementi, il
le», dovrebbero prendere in conside­ o meno
Ministero, in risposta al quesito avanza­
razione quali attività possono essere di autorizzazione
togli, ha concluso come non sia neces­
svolte in crowdsourcing, cioè se il preventiva
saria l’autorizzazione preventiva di cui
crowdsourcing è adatto per un certo
agli articoli 4 e 6, Dlgs n. 276/2003
compito e quale.
per lo svolgimento dell’attività di
Pertanto, l’auspicio rivolto alle aziende che inten­ crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la
dano avvalersi di tale modello organizzativo, è stipulazione di contratti di natura commerciale tra i
quello di considerare attentamente i risvolti legali quali la compravendita o l’appalto.
e, in particolare, riguardo la proprietà delle idee In altre parole, l’attività di gestione di siti internet
mediante l’attività di crowdsourcing non è in genere
contribuite in crowdsourcing.
un’attività che rientra nell’intermediazione di lavoro
in quanto finalizzata non alla conclusione di con­
La risposta
tratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti
del Ministero del lavoro
Dopo aver illustrato le caratteristiche del fenome­ di natura commerciale.
no di crowdsourcing ed evidenziato, in extrema Diversamente l’autorizzazione ex articolo 4 è richie­
sta, ai sensi del citato articolo 2, lettera c), Dlgs n.
sintesi, in base agli studi di settore, i benefici e gli
276/2003, nella misura in cui l’eventuale attività
svantaggi derivanti dal ricorso a tale metodologia,
di consulenza di direzione si configuri quale attività
si provvede ad esporre la risposta che il Ministero di ricerca e selezione del personale «finalizzata,
del lavoro ha fornito con la citata nota.
dunque, alla risoluzione di una specifica esigenza
Il Ministero, in primis, ha evidenziato il quadro dell’organizzazione committente, attraverso l’indivi­
definitorio del crowdsourcing.
duazione di candidature idonee a ricoprire una o più
In particolare, il Ministero ha dapprima chiarito posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesi­
che con tale locuzione si intende individuare un ma su specifico incarico della stessa …».
«modello di business aziendale in forza del quale Si ricorda che in passato, lo stesso Ministero, ave­
un’impresa affida la progettazione, ovvero la realiz­ va rimarcato che l’attività per la quale era neces­
zazione di un determinato bene immateriale ad un saria l’autorizzazione riguardasse non solo i lavo­
insieme indefinito di persone, tra le quali possono ratori subordinati ma qualsiasi lavoratore a pre­
essere annoverati volontari, intenditori del settore e scindere dalla natura del rapporto (la fattispecie
freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul riguardava agenti di commercio).
mercato globale (cd. community di utenti iscritti ai Infatti, così veniva precisato nella risposta a inter­
pello n. 53/2009, «(…) il legislatore, utilizzando le
siti a titolo gratuito».
(1)
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In merito, vedasi l’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 dicembre scorso, il quale ha fornito una mappa dei progetti di
crowdsourcing.
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generiche locuzioni personale e posizioni lavorative,
intende quindi individuare quali destinatari dell’atti­
vità di ricerca e selezione tutti i soggetti in cerca di
lavoro, in possesso delle specifiche competenze ri­
chieste dall’organizzazione committente a prescinde­
re dalla natura subordinata, autonoma o parasubor­
dinata del rapporto di lavoro che le parti contrattua­
li concorderanno di instaurare». Pertanto, soggette
al regime autorizzatorio, sono quelle attività volte
alla realizzazione dell’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro, nonché quelle che riguardassero
la conclusione di contratti d’opera professionale
ex articolo 2222 del codic ecivile, quando dalla
stipulazione di questi contratti conseguisse un’atti­
vità prolungata in favore del committente tale da
configurare la costituzione di posizioni lavorative
in seno alla sua organizzazione.
In base alle conclusioni del Ministero, dunque, il
crowdsourcing pur potendo rappresentare una for­
ma di recruiting su internet, non deve però essere
considerato alla stregua di una vera e propria
agenzia per il lavoro, e le stesse piattaforme per il
reclutamento in modalità crowdsourcing non deb­
bono essere soggette all’autorizzazione prevista
dall’articolo 6 dello stesso Dlgs n. 276/2003 con
riferimento specifico all’attività di intermediazio­
ne svolta dai gestori di siti internet.
Osservazioni
conclusive
Il Ministero del lavoro, in linea con lo spirito del
Dlgs n. 276/2003, volto ad incrementare l’occu­
pazione attraverso nuove tipologie contrattuali, ha
delimitato i contorni del nuovo fenomeno in com­
mento.
Pertanto, laddove le attività di tale nuovo istituto
siano finalizzate ­ come accade in generale ­ alla
stipulazione di contratti commerciali (e quindi con
nessun potenziale impatto sui lavoratori) allora
non sarà necessario richiedere alcuna autorizza­
zione, mentre il Ministero del lavoro ha corretta­
mente ribadito come in relazione alla peculiarità
dell’attività di ricerca e selezione che è «volta alla
realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta
di lavoro» sia necessario comunque un controllo
preventivo (ad intendersi l’autorizzazione).
Come è noto, infatti, la necessità di un’autorizza­
zione ministeriale garantisce (o almeno dovrebbe
garantire) la serietà, la competenza e l’affidabilità
degli operatori che agiscano in tale mercato ed è
pertanto opportuno che i soggetti che si muovo­
no in tale delicato ambito (seppur in un modo
innovativo ­ come capita nel caso del crowdsour­
cing) siano comunque sottoposti alle regole gene­
rali.
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