GIOCATTOLI Normativa di riferimento Direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli. Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (nuovo approccio) Decreto legislativo n. 313 del 27 settembre 1991. Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Decreto legislativo n. 41 del 24 febbraio 1997. Attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli. Campo di applicazione Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'Allegato I del decreto legislativo 313/1991 e più precisamente: • • • • • • • • • • • • • • • • decorazioni natalizie; modelli ridotti per collezionisti adulti; attrezzature per campi da gioco da essere usate collettivamente; attrezzature sportive; attrezzature nautiche; bambole folcloristiche; giocattoli professionali installati in grandi magazzini, stazioni etc.; puzzles di oltre 500 pezzi o puzzles senza modello per specialisti; armi ad aria compressa; fuochi d'artificio; fionde lanciasassi; giuochi con freccette o punte metalliche; forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti alimentati con corrente nominale superiore a 24 volts; prodotti pedagogici; giocattoli-macchine a vapore; biciclette per scopi sportivi o spostamenti sulla via pubblica; • • • • video giochi collegabili ad un apparecchio TV con tensione nominale superiore a 24 volts; succhiotti di puericultura; imitazioni fedeli di armi da fuoco reali; bigiotteria destinata ad essere portata da bambini. Gli standard di sicurezza Per tutelare i piccoli consumatori dai pericoli legati alla costruzione ed alla composizione del giocattolo, le norme individuano i requisiti tecnici e le modalità costruttive che devono essere rispettate per evitare rischi di carattere meccanico, fisico, chimico, elettrico e di infiammabilità. Per esempio: • I giocattoli e le loro parti smontabili non devono presentare punti o spigoli appuntiti, bordi taglienti e devono avere dimensioni tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni non devono avere un diametro inferiore a 3,17 cm. • Tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso. • Le vernici o materiali particolari che possono essere tossici non devono essere usati nella costruzione del giocattolo. • Gli occhi, il naso, i bottoni dei pupazzi devono essere resistenti allo strappo. • I pupazzi di peluche o altri giocattoli morbidi con imbottiture di tessuto devono essere realizzati con materiali non facilmente infiammabili, inoltre non devono contenere strutture interne in metallo appuntito. • I giocattoli fabbricati in plastica morbida, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, non devono contenere più dello 0,05 % in peso di ftalati (additivi usati per ammorbidire la plastica). Marcatura sui prodotti Prima di essere immesso sul mercato, anche a titolo gratuito, il fabbricante o il suo mandatario deve apporre sul giocattolo la marcatura CE. Con questa operazione il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli, infatti la marcatura CE può essere apposta sul giocattolo solo se questo soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e se è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità. La marcatura CE La cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm.) deve essere apposta sul giocattolo o sul suo imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. IMPORTANTE: al momento dell’acquisto di un giocattolo assicurarsi che sull’etichetta o sulla confezione sia sempre riportato: • La marcatura CE • Il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore • La fascia di età del bambino cui il gioco è indirizzato • Le istruzioni in lingua italiana. Vigilanza e controlli La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela dei Consumatori – che si avvale delle Camere di Commercio Industria artigianato e Agricoltura. Per verificare la conformità dei giocattoli, vengono effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio e, nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di campioni per sottoporli agli esami di laboratorio a cura di un organismo notificato. Se i giocattoli risultano non uniti legittimamente della marcatura CE, viene effettuato il sequestro cautelativo, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto motivato, disponga il loro ritiro immediato dal mercato a spese del fabbricante. Sanzioni Le sanzioni sono fissate dall'art. 11 del Decreto Legislativo 313/91: ● ● ● ● ● chiunque immette in commercio, o vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE, è punito con una ammenda che va da euro 516,00 a euro 20.658,00 (comma 1) l'apposizione indebita della marcatura CE è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda che va da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 (comma 2) chiunque apponga marchi o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 774,00 a euro 10.329,00, salvo che il fatto costituisca reato (comma 3) chiunque commercializza giocattoli privi di marcatura CE e/o del nome e/o della ragione sociale e/o del marchio, dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea, delle avvertenza e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 2.582,00 a euro 10.329,00 (comma 4) chiunque nega l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o alle informazioni che il fabbricante o il mandatario è tenuto a fornire all'Autorità richiedente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 2.065,00 a euro 12.324,00 (comma 5).