GIOCATTOLI
Normativa di riferimento
Direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (nuovo approccio)
Decreto legislativo n. 313 del 27 settembre 1991. Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma
dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Decreto legislativo n. 41 del 24 febbraio 1997. Attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE che
modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.
Campo di applicazione
Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere
utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i
prodotti elencati nell'Allegato I del decreto legislativo 313/1991 e più precisamente:
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decorazioni natalizie;
modelli ridotti per collezionisti adulti;
attrezzature per campi da gioco da essere usate collettivamente;
attrezzature sportive;
attrezzature nautiche;
bambole folcloristiche;
giocattoli professionali installati in grandi magazzini, stazioni etc.;
puzzles di oltre 500 pezzi o puzzles senza modello per specialisti;
armi ad aria compressa;
fuochi d'artificio;
fionde lanciasassi;
giuochi con freccette o punte metalliche;
forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti alimentati con corrente nominale superiore a 24 volts;
prodotti pedagogici;
giocattoli-macchine a vapore;
biciclette per scopi sportivi o spostamenti sulla via pubblica;
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video giochi collegabili ad un apparecchio TV con tensione nominale superiore a 24 volts;
succhiotti di puericultura;
imitazioni fedeli di armi da fuoco reali;
bigiotteria destinata ad essere portata da bambini.
Gli standard di sicurezza
Per tutelare i piccoli consumatori dai pericoli legati alla costruzione ed alla composizione del
giocattolo, le norme individuano i requisiti tecnici e le modalità costruttive che devono essere
rispettate per evitare rischi di carattere meccanico, fisico, chimico, elettrico e di infiammabilità.
Per esempio:
• I giocattoli e le loro parti smontabili non devono presentare punti o spigoli appuntiti, bordi
taglienti e devono avere dimensioni tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati
alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni non devono avere un diametro
inferiore a 3,17 cm.
• Tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano
mai accessibili anche per il bambino più curioso.
• Le vernici o materiali particolari che possono essere tossici non devono essere usati nella
costruzione del giocattolo.
• Gli occhi, il naso, i bottoni dei pupazzi devono essere resistenti allo strappo.
• I pupazzi di peluche o altri giocattoli morbidi con imbottiture di tessuto devono essere realizzati
con materiali non facilmente infiammabili, inoltre non devono contenere strutture interne in
metallo appuntito.
• I giocattoli fabbricati in plastica morbida, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, non
devono contenere più dello 0,05 % in peso di ftalati (additivi usati per ammorbidire la plastica).
Marcatura sui prodotti
Prima di essere immesso sul mercato, anche a titolo gratuito, il fabbricante o il suo mandatario deve
apporre sul giocattolo la marcatura CE. Con questa operazione il fabbricante attesta di aver eseguito
tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli, infatti la
marcatura CE può essere apposta sul giocattolo solo se questo soddisfa tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e se è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità.
La marcatura CE La cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm.) deve essere apposta sul
giocattolo o sul suo imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile. E' vietato apporre sui
giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico
della marcatura CE.
IMPORTANTE: al momento dell’acquisto di un giocattolo assicurarsi che sull’etichetta o sulla
confezione sia sempre riportato:
• La marcatura CE
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore
• La fascia di età del bambino cui il gioco è indirizzato
• Le istruzioni in lingua italiana.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per l'Armonizzazione e la Tutela dei Consumatori – che si avvale delle Camere di
Commercio Industria artigianato e Agricoltura. Per verificare la conformità dei giocattoli, vengono
effettuati controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita
all'ingrosso e al dettaglio e, nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di campioni
per sottoporli agli esami di laboratorio a cura di un organismo notificato. Se i giocattoli risultano
non uniti legittimamente della marcatura CE, viene effettuato il sequestro cautelativo, in attesa che
il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto motivato, disponga il loro ritiro
immediato dal mercato a spese del fabbricante.
Sanzioni
Le sanzioni sono fissate dall'art. 11 del Decreto Legislativo 313/91:
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chiunque immette in commercio, o vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi
della marcatura CE, è punito con una ammenda che va da euro 516,00 a euro 20.658,00 (comma
1)
l'apposizione indebita della marcatura CE è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda che va da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 (comma 2)
chiunque apponga marchi o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE, è
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 774,00 a euro 10.329,00,
salvo che il fatto costituisca reato (comma 3)
chiunque commercializza giocattoli privi di marcatura CE e/o del nome e/o della ragione sociale
e/o del marchio, dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato
della Comunità Europea, delle avvertenza e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana, è
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 2.582,00 a euro 10.329,00
(comma 4)
chiunque nega l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o alle informazioni
che il fabbricante o il mandatario è tenuto a fornire all'Autorità richiedente, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 2.065,00 a euro 12.324,00
(comma 5).