Ordini. Per cosa sono sanzionalbili medici e farmacisti Pubblicato il resoconto 2010 della Giurisprudenza della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Un elenco di mancanze che sfociano in sanzioni di carattere disciplinare a carico di medici e farmacisti e personale sanitario. Anche quest’anno la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha pubblicato l’elenco della Giurisprudenza della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. L’organismo è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute ed è preposto all’esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali. Il documento è costruito in base ai ricorsi presentati da medici, farmacisti e altri professionisti sanitari contro i provvedimenti di Ordini e Collegi in determinate materie. E così si viene a sapere che c’è la mancanza in capo al Ssn, nel privato ma anche nel settore delle farmacie. Per cui è legittima la sanzione al medico che ha mancato di effettuare, mentre era in turno di guardia medica, una visita domiciliare su un piccolo paziente, richiesta dai genitori perchè ha violato i principi deontologici. C’è poi chi fa una scorretta gestione dei medicinali in danno del Ssn violando gli artt. 13 e 68 del Codice di deontologia medica causando un ingente danno di carattere economico. Ma le mancanze disciplinari sono anche nel privato. Quando si getta discredito sulla categoria professionale rendendo pubblica una controversia o rilasciando alla stampa dichiarazioni lesive di colleghi. C’è chi svolge esercizio abusivo della professione e chi non rispetta l’obbligo di consegna della ricetta da parte del medico direttamente al paziente. Ancora è sanzionabile il medico che contravvenendo all’obbligo di segretezza professionale divulghi lo stato di salute dei propri pazienti. E per quanto riguarda la concorrenza c’è un paragrafo riferito alle prestazioni rese a prezzi inferiori che non va automaticamente ricollegata alla fattispecie di illecito disciplinare. Perchè altrimenti si rischierebbe di reintrodurre artificiosamente le tariffe minime eliminate per legge. Infine il medico in caso di una visita inferiore ai sette minuti è sanzionabile per superficialità C’è poi anche il capitolo dedicato alle farmacie. E così l’inosservanza dei turni di apertura, chiusura e riposo dell’esercizio commerciale rappresenta una vera e propria azione di concorrenza sleale e quindi è sanzionabile anche sa un punto di vista deontologico. Un illecito è anche la cessione tramite internet o altre piattaforme di medicinali con o senza prescrizione. Attenzione a vendere i farmaci senza camice. Fonte: www.quotidianosanità.it www