proposta di risoluzione sull_accordo viticolo ue-usa

PARLAMENTO EUROPEO
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2004
2009
Documento di seduta
26.9.2005
B6-0516/2005
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Sergio Berlato, Roberta Angelilli e Sebastiano (Nello) Musumeci
a nome del gruppo UEN
sull'accordo viticolo UE-USA
RE\581934IT.doc
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PE 361.945v01-00
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B6-0516/2005
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo viticolo UE-USA
Il Parlamento europeo,
– visto l'accordo bilaterale firmato da Unione europea e Stati Uniti il 14 settembre 2005 sul
commercio del vino,
– visto il capitolo agricolo dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del
commercio,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'accordo firmato il 14 settembre prevede che 90 giorni dopo l'entrata in
vigore saranno avviati negoziati per un accordo ancora più approfondito, comprendenti,
tra l’altro, discussioni sulle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine,
compreso il futuro delle menzioni semigeneriche, e l’uso delle menzioni tradizionali, sui
vini a basso tenore alcolico, la certificazione e le pratiche enologiche e sull’istituzione di
un comitato congiunto per le questioni vinicole,
B. considerando che, assorbendo il 40% delle esportazioni comunitarie, gli Stati Uniti
rappresentano il primo mercato viticolo dell'Unione europea,
C. considerando le conseguenze negative per l'industria europea del vino dovute al reciproco
riconoscimento delle procedure enologiche stabilito dall'accordo siglato il 14 settembre
2005,
D. considerando che il riconoscimento delle pratiche enologiche degli Stati Uniti comporta la
possibilità di inserire pezzi di legno nelle botti per accelerare l'aromatizzazione del gusto,
nonché di ricorrere all'aromatizzazione artificiale, all'aggiunta d'acqua e a miscele oggi
proibite ai produttori europei,
E. considerando che gli Stati Uniti avranno ancora la facoltà di utilizzare, seppur a
determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato, 14 menzioni tradizionali
comunitarie,
F. considerando che l'usurpazione delle indicazioni geografiche UE da parte dei paesi terzi è
contraria ai diritti di proprietà intellettuale e causa pregiudizio economico ai legittimi
detentori di tali denominazioni,
G. considerando che molto spesso le false indicazioni rappresentano una forte concorrenza
per le denominazioni autentiche,
H. considerando la situazione di crisi che colpisce certe regioni europee a causa della
diminuzione della domanda e dell'aumento delle importazioni provenienti dai paesi terzi,
1. sottolinea che l'accordo costituisce soltanto un primo passo, seppur insufficiente e
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inadeguato, verso il riconoscimento a livello internazionale delle menzioni tradizionali
protette dell'UE;
2. attira l'attenzione sulle ripercussioni che il nuovo accordo potrebbe comportare per la
politica dell'Unione europea in materia di commercio viticolo e sulle conseguenze che
potrebbero derivarne per i modelli tradizionali di produzione, sui quali oggi è basato il
riconoscimento della politica comunitaria di qualità;
3. chiede alla Commissione europea di intensificare gli sforzi nei negoziati OMC per
stabilire un registro di indicazioni geografiche riconosciuto a livello internazionale, e di
includere tale obiettivo tra le sue priorità nei negoziati agricoli multilaterali;
4. chiede alla Commissione di accelerare la realizzazione della nuova fase di negoziati
previsti dall'accordo siglato con gli Stati Uniti, e questo al fine di ottenere il
riconoscimento delle 17 denominazioni comprese nell'allegato II di tale accordo;
5. considera necessario un accordo definitivo UE/USA, entro un termine massimo di due
anni, per mettere fine all'uso illecito, negli Stati Uniti, di indicazioni geografiche protette
dalla legislazione comunitaria;
6. chiede l'elaborazione di una lista positiva delle pratiche enologiche ammesse nel
commercio con i paesi terzi, così come la creazione di un organo internazionale
indipendente incaricato di realizzare valutazioni per le future autorizzazioni di pratiche
enologiche;
7. esorta la Commissione europea a promuovere, per quanto riguarda il vino, la negoziazione
a livello internazionale di una definizione vincolante che freni lo sviluppo di certe pratiche
enologiche, al fine di proteggere gli sforzi di qualità realizzati nell'UE e di evitare una
concorrenza sleale nei confronti dei produttori comunitari;
8. auspica l'abrogazione del regolamento (CE) n. 753/2002, modificato dal regolamento (CE)
n. 316/2004, che ha di fatto legittimato i produttori dei paesi terzi ad utilizzare le menzioni
tradizionali protette inducendo i consumatori in errore sulla provenienza e sulla qualità dei
prodotti;
9. ritiene indispensabile rafforzare le misure di sostegno comunitario per migliorare la
promozione della qualità delle produzioni comunitarie nel quadro della prossima riforma
dell'OMC, con l'obiettivo di far fronte all'accresciuta concorrenza dei paesi terzi;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e agli Stati membri.
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