PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento di seduta 26.9.2005 B6-0516/2005 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento da Sergio Berlato, Roberta Angelilli e Sebastiano (Nello) Musumeci a nome del gruppo UEN sull'accordo viticolo UE-USA RE\581934IT.doc IT PE 361.945v01-00 IT B6-0516/2005 Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo viticolo UE-USA Il Parlamento europeo, – visto l'accordo bilaterale firmato da Unione europea e Stati Uniti il 14 settembre 2005 sul commercio del vino, – visto il capitolo agricolo dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, – visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento, A. considerando che l'accordo firmato il 14 settembre prevede che 90 giorni dopo l'entrata in vigore saranno avviati negoziati per un accordo ancora più approfondito, comprendenti, tra l’altro, discussioni sulle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, compreso il futuro delle menzioni semigeneriche, e l’uso delle menzioni tradizionali, sui vini a basso tenore alcolico, la certificazione e le pratiche enologiche e sull’istituzione di un comitato congiunto per le questioni vinicole, B. considerando che, assorbendo il 40% delle esportazioni comunitarie, gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato viticolo dell'Unione europea, C. considerando le conseguenze negative per l'industria europea del vino dovute al reciproco riconoscimento delle procedure enologiche stabilito dall'accordo siglato il 14 settembre 2005, D. considerando che il riconoscimento delle pratiche enologiche degli Stati Uniti comporta la possibilità di inserire pezzi di legno nelle botti per accelerare l'aromatizzazione del gusto, nonché di ricorrere all'aromatizzazione artificiale, all'aggiunta d'acqua e a miscele oggi proibite ai produttori europei, E. considerando che gli Stati Uniti avranno ancora la facoltà di utilizzare, seppur a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato, 14 menzioni tradizionali comunitarie, F. considerando che l'usurpazione delle indicazioni geografiche UE da parte dei paesi terzi è contraria ai diritti di proprietà intellettuale e causa pregiudizio economico ai legittimi detentori di tali denominazioni, G. considerando che molto spesso le false indicazioni rappresentano una forte concorrenza per le denominazioni autentiche, H. considerando la situazione di crisi che colpisce certe regioni europee a causa della diminuzione della domanda e dell'aumento delle importazioni provenienti dai paesi terzi, 1. sottolinea che l'accordo costituisce soltanto un primo passo, seppur insufficiente e PE 361.945v01-00 IT 2/3 RE\581934IT.doc inadeguato, verso il riconoscimento a livello internazionale delle menzioni tradizionali protette dell'UE; 2. attira l'attenzione sulle ripercussioni che il nuovo accordo potrebbe comportare per la politica dell'Unione europea in materia di commercio viticolo e sulle conseguenze che potrebbero derivarne per i modelli tradizionali di produzione, sui quali oggi è basato il riconoscimento della politica comunitaria di qualità; 3. chiede alla Commissione europea di intensificare gli sforzi nei negoziati OMC per stabilire un registro di indicazioni geografiche riconosciuto a livello internazionale, e di includere tale obiettivo tra le sue priorità nei negoziati agricoli multilaterali; 4. chiede alla Commissione di accelerare la realizzazione della nuova fase di negoziati previsti dall'accordo siglato con gli Stati Uniti, e questo al fine di ottenere il riconoscimento delle 17 denominazioni comprese nell'allegato II di tale accordo; 5. considera necessario un accordo definitivo UE/USA, entro un termine massimo di due anni, per mettere fine all'uso illecito, negli Stati Uniti, di indicazioni geografiche protette dalla legislazione comunitaria; 6. chiede l'elaborazione di una lista positiva delle pratiche enologiche ammesse nel commercio con i paesi terzi, così come la creazione di un organo internazionale indipendente incaricato di realizzare valutazioni per le future autorizzazioni di pratiche enologiche; 7. esorta la Commissione europea a promuovere, per quanto riguarda il vino, la negoziazione a livello internazionale di una definizione vincolante che freni lo sviluppo di certe pratiche enologiche, al fine di proteggere gli sforzi di qualità realizzati nell'UE e di evitare una concorrenza sleale nei confronti dei produttori comunitari; 8. auspica l'abrogazione del regolamento (CE) n. 753/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 316/2004, che ha di fatto legittimato i produttori dei paesi terzi ad utilizzare le menzioni tradizionali protette inducendo i consumatori in errore sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti; 9. ritiene indispensabile rafforzare le misure di sostegno comunitario per migliorare la promozione della qualità delle produzioni comunitarie nel quadro della prossima riforma dell'OMC, con l'obiettivo di far fronte all'accresciuta concorrenza dei paesi terzi; 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. RE\581934IT.doc 3/3 PE 361.945v01-00 IT