COMUNE DI CUTRO Regolamento di contabilità Approvato con

COMUNE DI CUTRO
Regolamento di contabilità
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio dell'Ente n. ...
del __________
1
INDICE
TITOLO I NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento
Art. 2. Servizio economico finanziario
Art. 3 Competenze dei Responsabili di Settore
TITOLO II BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 4. Gli strumenti di programmazione
Art. 5. Le linee programmatiche di mandato
Art. 6. Relazione di inizio mandato
Art. 7. Relazione di fine mandato
Art. 8. Il Documento unico di programmazione e suoi aggiornamenti
Art. 9. Il Bilancio di previsione- Esercizio provvisorio
Art. 10. Conoscenza dei contenuti del Bilancio e dei suoi allegati
Art. 11. Variazioni di Bilancio: organi competenti
Art. 12. Variazioni di Bilancio di competenza della Giunta
Art. 13. Variazioni di competenza del Responsabile dell’ Area Finanziaria
Art. 14. Assestamento generale di Bilancio
Art. 15. Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa
Art. 16.Fondo Crediti di dubbia esigibilità
Art. 17. Altri fondi
Art. 18. Variazioni di Bilancio di competenza di consiglio: procedura
Art. 19. Variazioni di Bilancio: tempistiche
Art. 20. Variazioni di Bilancio e altri documenti da trasmettere al tesoriere
Art. 21 Servizi per conto di terzi e le partite di giro
Art. 22.Il piano esecutivo di gestione
Art. 23. Struttura e caratteristiche del piano esecutivo di gestione
Art. 24.Adozione del PEG
Art. 25. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio
2
Art. 26. Debiti fuori Bilancio e loro riconoscimento
TITOLO III LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 27. La gestione dell'entrata
Art. 28. Accertamento
Art. 29. Riscossione
Art. 30. Agenti contabili
Art. 31. Ordinativi di incasso
Art. 32. Versamento
Art. 33. La gestione della spesa
Art. 34. Impegno di spesa
Art. 35. Prenotazione dell'impegno
Art. 36. Impegni di spesa automatici
Art. 37.Impegni pluriennali
Art. 38.Reimputazione degli impegni non liquidati
Art. 39. Registro delle fatture
Art. 40. Liquidazione della spesa
Art. 41. Ordinazione
Art. 42. Pagamento delle spese
Art. 43.Domiciliazione bancaria
Art. 44. Funzione di cassa economale
TITOLO IV IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
Art. 45. Tipologia dei controlli interni
Art. 46. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile
Art. 47. Il controllo sugli equilibri finanziari
Art. 48. Modalità e strumenti per il controllo sugli equilibri finanziari
Art. 49. Attestazione di copertura finanziaria
Art. 50. Parere di regolarità contabile
Art. 51. Le segnalazioni obbligatorie
Art. 52. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni
Art. 53. Il controllo di gestione
3
Art. 54. Finalità del controllo di gestione e di qualità dei servizi
Art. 55. Articolazione del controllo di gestione
Art. 56. La programmazione e l'assegnazione degli obiettivi
Art. 57. Le fasi del controllo di gestione
Art. 58. La reportistica
Art. 59. Il sistema informativo
Art. 60. Il sistema degli indicatori
TITOLO V INVENTARIO E PATRIMONIO
Art. 61.Libro degli inventari e classificazione dei beni
Art. 62. Il Patrimonio
Art. 63. L'inventario
Art. 64. Beni non inventariabili
Art. 65.Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
Art. 66. Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 67. Universalità di beni
Art. 68. Materiali di consumo e di scorta
Art. 69. Automezzi
Art. 70. Consegna, carico e scarico dei beni
Art. 71. Valutazione dei beni
TITOLO VI LA RENDICONTAZIONE
Art. 72. Rendiconto contributi straordinari
Art. 73. Conti degli agenti contabili
Art. 74. Resa del conto del tesoriere
Art. 75. Il rendiconto di gestione
Art. 76. Riaccertamento dei residui attivi e passivi
Art. 77. Formazione e approvazione del rendiconto
Art. 78. Avanzo o disavanzo di amministrazione
Art. 79. Conto economico
Art. 80. Stato patrimoniale
Art. 81. Il Bilancio Consolidato
4
Art. 82. Le finalità del Bilancio consolidato
Art. 83. Struttura del Bilancio consolidato
TITOLO VII LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 84. Organo di Revisione contabile
Art. 85. Nomina
Art. 86. Funzionamento
Art. 87. Cessazione, revoca e sostituzione
TITOLO VIII IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 88. Affidamento e durata del servizio di tesoreria
Art. 89. Obblighi dell'Ente verso il tesoriere
Art. 90. Obblighi del tesoriere verso l'Ente
Art. 91. Attività connesse al pagamento delle spese
Art. 92. Verifiche di cassa
Art. 93. Contenuti della verifica di cassa
Art. 94. Gestione titoli e valori
Art. 95. Anticipazioni di tesoreria e utilizzo fondi vincolati
TITOLO IX INDEBITAMENTO
Art. 96. Ricorso all'indebitamento
Art. 97. Il rilascio di fideiussioni da parte dell'ente
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Art. 98. Rinvio
Art. 99. Entrata in vigore
*********
5
TITOLO I - NORME GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento
Il presente Regolamento di contabilità è adottato in attuazione dell'art. 7 e dell'art. 152 comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Con il presente Regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di gestione,
di rendicontazione e controllo contabile e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione
delle entrate e delle spese del Comune di Cutro (da ora in poi denominato Ente) al fine di garantire il
perseguimento degli equilibri di Bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e
rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi
ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del
patrimonio dell’ente.
A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle
attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di
scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario,
economico e patrimoniale.
Ai sensi dell’articolo 152, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, all’ente si applicano oltre alle
disposizioni sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali
con valore di limite inderogabile, quelle derogabili previsti nello stesso articolo, quando non
diversamente disciplinate dal presente regolamento ed alle quali espressamente si rinvia.
Il Regolamento di contabilità deve intendersi strettamente connesso ed integrato con lo Statuto
dell'Ente, con il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Ente, con il Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il Regolamento sui controlli e, in generale, con gli altri
regolamenti dell'Ente.
Art. 2. Servizio economico finanziario
Il servizio economico-finanziario è collocato nell’ Area Risorse e Programmazione finanziaria .
Il Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all'articolo 153 del TUEL, è individuato nel Dirigente
6
del Servizio Finanziario o nel Responsabile di unità organizzativa analoga comunque denominata.
Al Responsabile del Servizio Finanziario compete il coordinamento e la gestione dell'attività
finanziaria dell'Ente. Egli assicura il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione e
controllo contabile delle risorse economiche e finanziarie
Il Responsabile del Servizio Finanziario è preposto alla verifica:
a) di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
uffici/servizi, da iscriversi nel Bilancio di previsione;
b) di sostenibilità finanziaria degli investimenti, anche in riferimento alle relative fonti di
finanziamento;
c) dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
d) della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione;
e) del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
f) della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
G) esprime il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, E 147 BIS del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro due giorni dalla
ricezione delle proposte stesse;
h) appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro tre giorni dal ricevimento;
i) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
l)è responsabile della tenuta della contabilità dell’Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e
dal presente regolamento;
m) segnala obbligatoriamente al Sindaco o suo delegato, al Segretario Generale, all’Organo di
revisione ed alla Corte dei Conti Sezione Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o
provocare danni all’Ente, nonché comunica per iscritto l’eventuale verificarsi di situazioni tali da
pregiudicare gli equilibri del bilancio;
n) predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel
presente regolamento;
o) redige la relazione di inizio e fine mandato;
p) collabora con i responsabili dei settori nella predisposizione dei rendiconti relativi all’utilizzo dei
contributi straordinari assegnati all’Ente con vincolo di destinazione da parte di altre amministrazioni
pubbliche;
q) rende disponibili per i responsabili dei servizi dell’Ente le informazioni e valutazioni di tipo
finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
Il Responsabile del Servizio Finanziario coordina e vigila sul costante rispetto degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, dei residui, di cassa. Garantisce l'attuazione del principio di
competenza finanziaria potenziata sia in fase previsionale che di gestione e rendicontazione del
7
Bilancio. Supporta la definizione della politica tributaria e tariffaria dell'Ente.
I principali macroprocessi di competenza gestionale del Responsabile del Servizio Finanziario sono i
seguenti:
- Pianificazione, gestione e controllo contabile delle risorse economiche e finanziarie
- Predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria dell'ente
- Gestione Bilancio e adempimenti contabili e fiscali
- Controllo regolarità contabile
- Assistenza e coordinamento economico-finanziario alle strutture operative dell'Ente
- Pianificazione finanziaria e dei flussi di cassa
- Gestione delle procedure di entrata e spesa, tenuta dei documenti contabili e registrazione dei fatti
gestionali
- Pianificazione, organizzazione, gestione dei tributi locali
- Lotta all'evasione e all'elusione anche attraverso l'integrazione con soggetti esterni
- Gestione della banca dati dei contribuenti
- Gestione dei tributi locali e delle entrate non tributarie come da Regolamento delle entrate
- Gestione delle procedure di accertamento e riscossione coattiva dei tributi locali.
Nell'espletamento delle funzioni di cui sopra il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e
dai vincoli di finanza pubblica. Egli è tenuto al rilascio di pareri di regolarità contabile sulle proposte
di deliberazione e dei visti di copertura finanziaria sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
Al fine dell'espletamento delle funzioni di cui sopra il Responsabile del Servizio Finanziario
individua, con proprie disposizioni e determinazioni, tempi e modi di verifica:
- delle previsioni di entrata e di uscita;
- dei residui attivi e passivi;
- dello stato di accertamento ed impegno delle voci di Bilancio;
- della consistenza e delle dinamiche di cassa;
- della corretta applicazione dei principi della competenza finanziaria potenziata nelle varie fasi di
programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio
- del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Nell'ambito dell'autonomia ad esso conferita dalla legge, il Responsabile del Servizio Finanziario
effettua periodicamente, e comunque entro i termini del rendiconto, la verifica sul corretto
riaccertamento, da parte dei Responsabili di Ufficio e Servizio, dei residui attivi e passivi iscritti a
Bilancio, anche in funzione dei principi contabili declinati nel D.Lgs. n. 118/2011. Al fine di
individuare correttivi ed azioni da intraprendere, il Responsabile del Servizio Finanziario può chiedere
ai responsabili di ufficio e servizio informazioni e dati utili negli ambiti di rispettiva competenza.
8
Ai fini del controllo degli obiettivi di finanza pubblica, il Responsabile del Servizio Finanziario è
tenuto a rendicontare con periodicità almeno trimestrale sugli equilibri generali del Bilancio,
sull'andamento gestionale dei principali indicatori finanziari ed economici, sull'andamento della spesa
di personale e sull'indebitamento dell'Ente.
In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario le funzioni vicarie sono
svolte dal diverso soggetto individuato a norma del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi o nel decreto di nomina.
Per quanto non disciplinato in questa sede, ai fini dell'organizzazione del Servizio Finanziario, si fa
espresso rinvio al vigente Regolamento sull'Ordinamento di Uffici e Servizi e al Regolamento sui
Controlli Interni.
Art. 3 Competenze dei Responsabili di Settore
Ai dirigenti,ai responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, compete:
a. l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al servizio finanziario, in
conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel
documento unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;
b. le proposte di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, da trasmettere al
Servizio Finanziario;
c. l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del
documento unico di programmazione e della relazione sulla gestione della Giunta
Comunale;
d. l'accertamento delle entrate, con trasmissione al servizio finanziario della
documentazione necessaria all'annotazione in contabilità dell'entrata;
e. l'assunzione degli impegni di spesa mediante le determinazioni, da annotarsi a cura del
servizio finanziario nella contabilità dell'ente e la conseguente realizzazione degli
impegni di spesa;
f. la liquidazione delle spese di propria competenza.
I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni
trasmesse, anche al fine di consentire al servizio finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153 del TUEL.
TITOLO II – DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE- BILANCIO
Art. 4. Gli strumenti di programmazione
Secondo quanto previsto dal principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011 gli strumenti della programmazione finanziaria degli enti locali, redatti in conformità alle
linee programmatiche di mandato, sono:
1. il Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno per le conseguenti deliberazioni;
2. l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, da presentare al
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni;
3. lo schema di Bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di
ogni anno e da approvare entro il 31 dicembre;
4. il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni
9
dall'approvazione del Bilancio ;
5. il piano degli indicatori di Bilancio presentato al Consiglio unitamente al Bilancio di previsione e al
rendiconto;
6. la delibera di assestamento del Bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio,
da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
7. le variazioni di Bilancio;
8. il rendiconto della gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente.
Art. 5. Le linee programmatiche di mandato
Le linee programmatiche sono il presupposto per la costruzione del piano strategico di mandato
dell'Ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e rappresentano il documento di
riferimento per la predisposizione e l'aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e
programmazione.
Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti nello
Statuto.
Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e
dei gruppi.
Art. 6. Relazione di inizio mandato
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a redigere la Relazione di inizio mandato e la
sottopone alla sottoscrizione del Sindaco entro 60 giorni dall’inizio del mandato.
2. La relazione deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011,
tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell’indebitamento oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione
vigente.
3. Nella relazione vengono evidenziati, in particolare: a) lo stato dei controlli interni; b) la
convergenza rispetto agli obiettivi di finanza pubblica; c) l’andamento della spesa corrente e la
convergenza rispetto ai costi e fabbisogni standard; d) la situazione dei residui attivi e passivi con
particolare riguardo ai residui di parte capitale ed alla tempestività dei pagamenti; e) la situazione di
cassa; f) l’andamento economico dell’ente; g) l’andamento dell’indebitamento; h) la pressione
tributaria; i) la copertura dei servizi a domanda individuale; l) l’andamento delle società partecipate.
4. La relazione, oltre ai contenuti richiamati nei commi precedenti, dovrà contenere le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolate per
missioni.
5. Nella relazione di inizio mandato sono altresì evidenziati eventuali squilibri finanziari ovvero rilievi
formulati dalla Corte dei conti ai quali l’ente non ha posto rimedio.
6. La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro i successivi 30 giorni e successivamente trasmessa
all’organo di revisione economico-finanziaria e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
5. I contenuti della Relazione di inizio mandato costituiscono elementi essenziali della Sezione
Strategica del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
Art. 7. Relazione di fine mandato
10
1.Il responsabile del servizio finanziario redige una relazione di fine mandato contenente la
descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.
La relazione è redatta dieci giorni prima della scadenza del termine per la sottoscrizione da parte del
Sindaco.
2. La relazione evidenzia, in particolare: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi
della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e
stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale,
anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla
provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando
azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di
convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura
dell'indebitamento.
3. La relazione di fine mandato e' sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente
la data di scadenza del mandato.
4. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall’organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti.
Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione
dell'ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale
del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
5 . In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione
sono trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine mandato è pubblicata in fine sul sito istituzionale del comune entro e non oltre i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
6.In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno dovranno avvenire entro venti giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione
sono trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
7. La relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Sindaco, non demandabile al commissario
straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell’organo consiliare.
8. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale
dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al
responsabile del servizio finanziario del comune è ridotto della metà, con riferimento alle tre
successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il
sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le
ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
11
9.Spetta al Comune il potere-dovere di irrogare le predette sanzioni, secondo la procedura disposta in
materia di sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981.
Art. 8. Il Documento unico di programmazione e suoi aggiornamenti
1. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'Ente su cui costruire il Bilancio di previsione.
2. Il DUP è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quella del mandato
amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del Bilancio di previsione
finanziario.
3. Gli obiettivi strategici sono formulati nel primo DUP redatto a seguito dell'insediamento
dell'amministrazione. Negli esercizi successivi al primo viene verificato lo stato di
attuazione degli obiettivi e, qualora ricorrano le condizioni, possono essere riformulati ed
aggiornati.
4. La sezione operativa del DUP ha una durata pari a quella del bilancio di previsione
finanziario ed individua, per ogni singola missione, i programmi gli obiettivi operativi.
5. Entro il 31 maggio i responsabili di Ufficio e Servizio comunicano al Responsabile del
servizio finanziario eventuali aggiornamenti da apportare alla seconda e terza annualità del
Bilancio di previsione finanziario e le proposte utili alla previsione per l'ultima annualità
del DUP. Le proposte sono corredate da una illustrazione di massima degli obiettivi che,
sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, si intendono raggiungere.
6. Le proposte di previsione di entrate e di spesa sono inoltre corredate di tutte le
informazioni utili alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione a Bilancio
secondo i corretti principi di competenza finanziaria potenziata. I responsabili dei servizi
comunicano altresì entro gli stessi termini gli elementi per le previsioni di cassa del primo
anno.
7. Entro il 15 luglio di ciascun anno la Giunta approva la bozza di DUP che viene inviata al
revisore per il parere da rilasciare entro 10 giorni. Entro il 31 luglio la Giunta notifica ai
consiglieri (mediante comunicazione al Presidente del consiglio ed ai capigruppo)
l'avvenuto deposito del DUP completo di parere dell'organo di revisione.
8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio approva il DUP, al quale possono essere
apportati emendamenti nel rispetto della disciplina prevista per le deliberazioni consiliari.
9. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del Bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione al Presidente del
consiglio ed ai capigruppo consiliari, la nota di aggiornamento del DUP che potrà essere
approvata dal Consiglio nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario.
10. Il DUP può essere modificato dal Consiglio durante l'anno in occasione delle variazioni del
Bilancio di previsione finanziario e in ogni occasione in cui ciò si rendesse necessario.
Art. 9. Il Bilancio di previsione- Esercizio provvisorio
1. Il Consiglio dell'Ente, annualmente e secondo le tempistiche e il percorso delineato negli
articoli successivi, approva il Bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni
di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e approvati
allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni.
12
2. Entro 3 mesi antecedenti rispetto alla data di definitiva approvazione del Bilancio da parte del
Consiglio dell'Ente, i Responsabili di Ufficio e Servizio comunicano al Responsabile del
Servizio Finanziario le eventuali variazioni degli stanziamenti di entrata e spesa della seconda
e terza annualità dell'ultimo bilancio di previsione approvato, in base ai quali si è redatto il
documento unico di programmazione.
3. Le proposte di entrata dovranno essere predisposte in linea con la nuova struttura del Bilancio
di previsione e declinate in titoli, tipologie, categorie e capitoli (eventualmente articoli).
4. Le proposte di spesa dovranno essere predisposte in linea con la nuova struttura del Bilancio di
previsione e declinate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli (eventualmente
articoli) e dovranno indicare l'ammontare delle spese correnti di gestione e delle spese di
investimento, distintamente per ognuno degli anni considerati.
5. Sia le proposte di entrata che di spesa dovranno essere in linea con la struttura del piano dei
conti integrato.
6. L'unità di voto del Bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato
in titoli.
7. La Giunta approva gli schemi del Bilancio di previsione ed eventualmente la variazione del
DUP entro il 5 novembre. Tali schemi sono prontamente trasmessi all'Organo di Revisione
Contabile dell'Ente che è tenuto a rendere il proprio parere nei successivi 10 giorni. Lo schema
di Bilancio di previsione finanziario, il DUP e la relazione dell'Organo di Revisione sono
presentati al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. Lo schema si considera presentato al
Consiglio dell'Ente alla data della sua consegna ai capigruppo consiliari unitamente alla
documentazione che viene posta a disposizione dei consiglieri e può essere resa accessibile o
trasmessa per via telematica. Il Bilancio, completo di allegati, il DUP e la relazione dei
revisori devono essere resi disponibili ai consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta
consiliare di approvazione del Bilancio.
8. Il Consiglio approva il Bilancio in apposita sessione da tenersi entro il termine previsto dalla
normativa.
9. Entro le ore 12 del terzo giorno lavorativo antecedente la seduta consiliare di approvazione del
Bilancio, i Consiglieri Comunali e la Giunta possono presentare proposte di emendamento agli
schemi del Bilancio di previsione finanziario. Sono inammissibili le proposte di emendamento
presentate oltre i termini sopra scritti.
10. Le proposte di emendamento devono essere depositate all'Ufficio Protocollo, che poi
provvede a trasmetterle al Servizio Finanziario. Gli emendamenti dovranno indicare
puntualmente il riferimento a titolo, tipologia (eventualmente anche categoria e capitolo) per
l'entrata e a missione, programma, titolo (eventualmente anche macroaggregato e capitolo) per
l'uscita. Dovranno essere predisposti in forma scritta e, nel caso in cui determinino una
maggiore spesa o una minore entrata, dovranno altresì indicare in modo puntuale la
corrispondente minore spesa o maggiore entrata con specifico riferimento agli elementi sopra
menzionati. Le proposte di emendamento devono essere formulate in modo da non comportare
squilibri di Bilancio.
11. Nel caso in cui la proposta di emendamento comporti la variazione di altri strumenti di
programmazione correlati al Bilancio di previsione (ad esempio atti programmatori in materia
di aliquote e tariffe ecc. ...) dovranno essere presentate proposte di emendamento anche a tali
altri strumenti. La mancata presentazione di emendamenti agli strumenti di programmazione
correlati al Bilancio di previsione rende improcedibile la votazione sulla proposta di
emendamento al Bilancio di previsione.
12. Al fine di consentire l'adozione di atti programmatori coerenti, le proposte di emendamento
13
agli atti di programmazione correlati al Bilancio di previsione (ad esempio DUP, atti
programmatori in materia di aliquote e tariffe ecc.) devono essere presentate entro gli stessi
termini previsti per la presentazione delle proposte di emendamento allo stesso.
13. Gli emendamenti dovranno essere corredati dei pareri dell'Organo di Revisione Contabile e del
Responsabile del Servizio Finanziario, da rendere entro il termine di inizio della seduta
consiliare di approvazione del bilancio (o della riunione della competente commissione
Bilancio laddove previsto).
14. Il Bilancio di previsione finanziario, munito dei pareri obbligatori del Responsabile del
Servizio Finanziario, della competente Commissione Bilancio, unitamente agli allegati ed alla
relazione dell'Organo di Revisione Contabile, è presentato al Consiglio dell'Ente per l'esame e
l'approvazione di competenza entro i termini di legge; per tale approvazione è richiesto il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente.
15. Tale maggioranza qualificata è necessaria anche per l'approvazione da parte del Consiglio
dell'Ente degli atti di programmazione correlati al Bilancio di previsione finanziario.
16. Il Bilancio di previsione (eventualmente emendato) e i relativi allegati sono approvati dal
Consiglio dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza o entro
diversa data che dovesse essere fissata nei modi di legge.
17. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del
fondo pluriennale vincolato.
18. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti
ai sensi del comma successivo, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,
per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.
19. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, del TUEL differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del
TUEL.
14
20. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere
l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza
riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti
nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni
già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
21. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui
al comma 19, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a)tassativamente
regolate
dalla
legge;
b)
non
suscettibili
di
pagamento
frazionato
in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
22.I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati
nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).
23.Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo
187, comma 3-quinquies, del TUEL, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato,
quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di
reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai
fini della gestione dei dodicesimi.
Art. 10. Conoscenza dei contenuti del Bilancio e dei suoi allegati
L'Ente è tenuto a pubblicare nel proprio sito istituzionale il Bilancio di previsione ed i suoi allegati
entro trenta giorni dalla seduta consiliare di approvazione, nonché i dati relativi al Bilancio di
previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni
grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
L'Ente è inoltre tenuto a pubblicare e rendere accessibile, anche attraverso il ricorso ad un portale
unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al proprio Bilancio di previsione in formato
tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Art. 11. Variazioni di Bilancio: organi competenti
Il Bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso
dell'esercizio sia in entrata che in spesa, per ciascuno degli esercizi del triennio.
Nelle variazioni di bilancio devono essere rispettati i principi del pareggio finanziario e tutti gli
equilibri previsti dall'ordinamento contabile per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento
degli investimenti
Le variazioni sono di competenza del Consiglio dell'Ente salvo quelle previste dall'art. 175 comma 5bis del TUEL di competenza dell'organo esecutivo e dall'art. 175 comma 5-quater del TUEL di
15
competenza dei Responsabili di Ufficio e Servizio.
L'organo esecutivo può adottare, in via d'urgenza opportunamente motivata, le variazioni di Bilancio
di competenza del Consiglio salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio dell'Ente entro
i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine.
Per l'approvazione delle variazioni di Bilancio di competenza consiliare è richiesto il voto favorevole
della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente.
Art. 12. Variazioni di Bilancio di competenza della Giunta
Sono di competenza della Giunta:
1. le variazioni del piano esecutivo di gestione ad eccezione di quelle di cui all'art. 175 comma 5quater del TUEL;
2. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti
da stanziamenti di Bilancio dell'esercizio precedenti corrispondenti a entrate vincolate;
3. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
4. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'Ente;
5. variazioni delle dotazioni di cassa;
6. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuate entro i termini di approvazione del
rendiconto.
Le deliberazioni di cui al comma precedente adottate dalla Giunta sono comunicate al Consiglio
(anche mediante richiamo degli estremi dei relativi atti deliberativi nel dispositivo di atti consiliari di
successive variazioni di Bilancio) nel corso della prima adunanza utile.
Art. 13. Variazioni di competenza del Responsabile dell’ Area Finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi del Bilancio le
seguenti variazioni:
1. le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
2. le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate
trimestralmente alla Giunta entro i dieci giorni successivi
3. le variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e
16
accantonata del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di Bilancio dell'esercizio precedenti corrispondenti a entrate vincolate;
4. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;
5. le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
Con cadenza trimestrale e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio, sono comunicate alla Giunta
Comunale le variazioni di bilancio adottate dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.
175, comma 5-quater, del TUEL.
Art. 14. Assestamento generale di Bilancio
Mediante la variazione di assestamento generale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di Bilancio di previsione finanziario ed anche la migliore allocazione delle risorse finanziarie
e nella prospettiva della realizzazione dei programmi dell'Ente.
La variazione di assestamento generale è approvata dal Consiglio dell'Ente entro il 31 luglio di
ciascun anno.
Le proposte di assestamento generale di Bilancio sono elaborate dal Responsabile del Servizio
Finanziario sulla base delle risultanze comunicate dai Responsabili di Ufficio e Servizio e delle
indicazioni ricevute dal dalla Giunta entro il 10 luglio.
Art. 15. Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa
1. Nella parte corrente del bilancio di previsione e precisamente nella Missione “ Fondi e
Accantonamenti” è iscritto un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30 per cento e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. n.
267/2000, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del
totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
3. Il fondo di riserva è utilizzato, per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli
interventi di spesa corrente le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi. L’altra
metà dello stanziamento è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporterebbe danni certi all’Ente.
4. Nella Missione “ Fondi e Accantonamenti” è iscritto un fondo di riserva di cassa di importo non
inferiore allo 0,20 per cento delle spese finali inizialmente previste in bilancio.
5. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono effettuati fino al
31 dicembre, con deliberazione della Giunta.
6. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima seduta
utile.
7. Con deliberazione di variazione al bilancio, da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, il
fondo di riserva può essere utilizzato per l’istituzione di nuove unità elementari di spesa. Con le
medesime modalità la dotazione del fondo di riserva può essere incrementata fino al limite
massimo del due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
8. I prelevamenti dal fondo di riserva, di cassa e di competenza, e dal fondo spese potenziali sono
comunicati al Consiglio dell'entro il mese successivo al trimestre; quelle del quarto trimestre sono
17
comunicate entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 16.Fondo Crediti di dubbia esigibilità
1. Nel bilancio di previsione, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di
entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
2. La determinazione del Fondo è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario che sceglie la
modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata,
nel rispetto dei criteri contenuti nell’esempio n. 5, riportato in appendice, del principio si cui
all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario, qualora ne ravvisi l’esigenza, può effettuare svalutazioni
di importo maggiore a quelle previste dal punto precedente, dandone adeguata motivazione nella
nota integrativa al bilancio.
4. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
5. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica nei termini previsti dal principio si cui
all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la corretta quantificazione e la
congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato sia nel bilancio sia
nell’avanzo d’amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta
adeguato il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere negativo sugli atti che prevedono
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Art. 17. Altri fondi
1. Nel bilancio di previsione, nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del programma
“Altri fondi”, sono stanziati specifici accantonamenti relativi ad ulteriori fondi riguardanti
passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. In particolare, potranno essere
previsti accantonamenti per “fondo rischi spese legali”, “fondo spese per indennità di fine
mandato“, “fondo spese impreviste per gestione sinistri”.
2. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato
di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3 del D.Lgs.
n. 267/2000.
1. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, il responsabile del Servizio
Finanziario provvede a liberare dal vincolo la corrispondente quota del risultato di
amministrazione.
Art. 18. Variazioni di Bilancio di competenza di consiglio: procedura
Le richieste di variazione al Bilancio di Previsione devono essere trasmesse dai Responsabili di
Ufficio e Servizio al Responsabile del Servizio Finanziario. Esse devono essere debitamente motivate
al fine di consentire all'organo deliberante non solo una valutazione delle ragioni concrete che
18
inducono ad operare le suddette variazioni, ma di conoscere anche in modo dettagliato i caratteri
specifici dell'attività che si vorrebbe finanziare mediante il provvedimento di variazione di Bilancio
che aumentano le spese.
Tutte le variazioni di Bilancio sono verificate dal Servizio Finanziario dell'Ente che vigila sugli
equilibri del Bilancio e sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Tutte le variazioni di Bilancio devono recare il parere obbligatorio del Responsabile del Servizio
Finanziario, dell'Organo di Revisione Contabile e della competente Commissione Bilancio.
Eventuali emendamenti alle proposte consiliari di variazione di Bilancio devono essere presentate
entro le ore 12 del terzo giorno lavorativo antecedente la seduta consiliare di approvazione del
Bilancio. Sono inammissibili le proposte di emendamento non presentate nei termini sopra indicati.
Le proposte di emendamento devono essere depositate all'Ufficio Protocollo, o analoga definizione,
che poi provvede a trasmetterle al Servizio Finanziario. Gli emendamenti dovranno indicare
puntualmente il riferimento a titolo, tipologia (eventualmente anche categoria e capitolo) per l'entrata
e a missione, programma, titolo (eventualmente anche macroaggregato e capitolo) per l'uscita.
Dovranno essere predisposti in forma scritta e, nel caso in cui determinino una maggiore spesa o una
minore entrata, dovranno altresì indicare in modo puntuale la corrispondente minore spesa o maggiore
entrata con specifico riferimento agli elementi sopra menzionati. Le proposte di emendamento devono
essere formulate in modo da non comportare squilibri di Bilancio e alterazione degli equilibri fra
gestione corrente e degli investimenti.
Nel caso in cui la proposta di emendamento comporti la variazione di altri strumenti di
programmazione correlati al Bilancio di previsione (ad esempio atti programmatori in materia di
aliquote e tariffe ecc...) dovranno essere presentate, con le stesse modalità ed entro gli stessi termini,
proposte di emendamento anche a tali altri strumenti. La mancata presentazione di emendamenti agli
strumenti di programmazione correlati al Bilancio di previsione rende improcedibile la votazione sulla
proposta di emendamento al Bilancio di previsione.
Gli emendamenti dovranno essere corredati dei pareri dell'Organo di Revisione Contabile e del
Responsabile del Servizio Finanziario, da rendere entro il termine di inizio della seduta consiliare di
approvazione.
Art. 19. Variazioni di Bilancio: tempistiche
Le variazioni al Bilancio di previsione finanziario possono essere deliberate non oltre il 30 novembre
di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno per:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in Bilancio;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le
quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
19
e) le variazioni delle dotazioni di cassa;
f) le variazioni di Bilancio adottate con determina fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente.
Art. 20. Variazioni di Bilancio e altri documenti da trasmettere al tesoriere
Le variazioni al Bilancio di previsione finanziario sono trasmesse al tesoriere inviando l'apposito
prospetto disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
Art. 21 Servizi per conto di terzi e le partite di giro
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al
tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto
di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei
fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di
giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal
fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese
riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata,
in deroga al principio contabile generale n. 16.
2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le
operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.
Art. 22.Il piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo di gestione, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo
dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo espresse dagli organi di governo e le funzioni di gestione
finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell’ente.
Esso costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione
operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
2. Il piano esecutivo di gestione:
a. è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione;
b. è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di
20
previsione successivi al primo;
c. ha natura previsionale e finanziaria;
d. ha contenuto programmatico e contabile;
e. può contenere dati di natura extracontabile;
f. ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori
rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni
finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai
responsabili dei servizi;
g. ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
h. ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e
controllo ad esso connesse;
3. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del TUEL e il piano della
performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.
Art. 23. Struttura e caratteristiche del piano esecutivo di gestione
1. Il P.E.G. è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile
Applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4.
2. Per ciascun Centro di responsabilità il Piano Esecutivo di Gestione dovrà individuare:
a. il responsabile;
b. gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del
DUP;
c. gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
d. i capitoli e articoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di
classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l’ulteriore articolazione:
 delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo
oggetto;
 delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
e. le dotazioni di risorse umane e strumentali.
Il piano esecutivo di gestione, inoltre:
a) delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e dirigenti e tra dirigenti di diversi
centri di responsabilità;
b) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;
c) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
d) responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
e) favorisce l'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di
valutazione;
f) assegna la responsabilità di acquisizione delle entrate;
g) autorizza la spesa;
h) articola i contenuti del DUP e del Bilancio di previsione.
Il piano esecutivo di gestione è costituito per ciascun centro di responsabilità da:
a) obiettivi gestionali, eventualmente riferiti a progetti;
21
b) linee guida di attuazione degli obiettivi di gestione e appropriati indicatori;
c) budget per responsabilità di procedimento e/o risultato;
d) risorse umane e strumentali.
Il centro di responsabilità è un ambito organizzativo e gestionale al cui responsabile sono assegnati
formalmente:
a) obiettivi di gestione;
b) dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi;
c) responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni.
Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli.
I capitoli costituiscono l'unità elementare del piano esecutivo di gestione ai fini della gestione e della
rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del Piano dei conti finanziario di cui all'articolo
157 del TUEL.
Ciascun capitolo ed eventualmente ciascun articolo di entrata è corredato, oltre che dalle codifiche
propedeutiche alla definizione del Bilancio, dall'indicazione di:
a. centro di responsabilità che propone e accerta l'entrata;
b. eventuali vincoli di destinazione.
Il Responsabile di Ufficio e Servizio che propone le previsioni di entrata è responsabile
dell'attendibilità delle somme iscritte nel Bilancio e nel piano esecutivo di gestione, deve motivarne e
documentarne adeguatamente la quantificazione in sede di predisposizione del Bilancio, l'eventuale
variazione in corso d'anno e attivarsi per la realizzazione effettiva degli introiti durante il corso della
gestione o negli esercizi successivi.
Il Responsabile di Ufficio e Servizio che utilizza un'entrata a destinazione vincolata, ne verifica in via
preliminare la disponibilità ed è responsabile del riscontro/rendicontazione delle spese sostenute.
Il Responsabile di Ufficio e Servizio che impegna la spesa è responsabile della gestione del
procedimento amministrativo di assunzione dell'atto di impegno. Nel caso la spesa sia finanziata da
specifiche entrate, il procedimento di spesa dovrà essere coordinato e sincronizzato con il
procedimento di entrata.
Il Responsabile di Ufficio e Servizio che emette il buono d'ordine è responsabile dell'ordinazione a
terzi di beni e servizi secondo i criteri di applicazione delle procedure di spesa previsti dalla normativa
vigente in materia e delle procedure interne dell'ente e, fatte salve diverse disposizioni, procede alla
verifica e alla liquidazione delle spese ordinate.
Responsabile del procedimento di approvazione del Peg è il Responsabile del Servizio Finanziario.
La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredata dal parere di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun
22
anno, fatte salve le variazioni di cui al terzo comma dell'art. 175 TUEL, che possono essere deliberate
sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 24.Adozione del PEG
1. Entro il termine di venti giorni successivi alla deliberazione del bilancio di previsione annuale la
Giunta comunale adotta il Piano Esecutivo di Gestione che costituisce atto di indirizzo politicoamministrativo e direttiva nei confronti dei responsabili dei settori.
2. Sulla base della delibera di approvazione del Bilancio, il Segretario Generale:
- promuove la fase di negoziazione degli obiettivi e delle risorse con i responsabili di Ufficio e
Servizio per ciascun centro di responsabilità primaria;
- provvede a formulare gli obiettivi per ciascun centro di entrata/spesa del PEG, tenuto conto delle
risorse e degli obiettivi operativi per programmi contenuti nel DUP, entro 10 giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione finanziario.
3. Nel caso di proroga, con norme statali, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti
di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, la Giunta, con
apposita deliberazione da adottarsi entro il 20 gennaio, assegna ai responsabili dei servizi i capitoli di
entrata e di spesa previsti sul bilancio per la seconda annualità, da utilizzare nei limiti e secondo le
modalità stabilite dall’articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 25. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio
Il pareggio di Bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento
a tutte le componenti finanziarie della gestione.
L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di Bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili vigenti e il presente Regolamento, con particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa nel senso di garantire un fondo di cassa non
negativo.
Il Responsabile del Servizio Finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili
dei centri di responsabilità e, sulla base delle rilevazioni di contabilità finanziaria, provvede a:
a) verificare gli equilibri di Bilancio anche sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico sulle
società partecipate e a proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio
della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, nonché le misure opportune
per raggiungere l'obiettivo previsto per il rispetto del patto di stabilità;.
b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori Bilancio;
c) adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Il Consiglio provvede, con apposito atto deliberativo, entro il 31 luglio di ogni anno, a dare atto del
23
permanere o meno degli equilibri generali di Bilancio e ad adottare eventualmente, gli altri
provvedimenti di cui all'art. 193 comma 2, e 194 del TUEL.
Art. 26. Debiti fuori Bilancio e loro riconoscimento
Con la deliberazione di cui al precedente articolo, o con differente deliberazione da adottarsi entro il
termine del 31 dicembre, il Consiglio dell'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuori Bilancio ai
sensi dell'art. 194 del TUEL ed adotta i provvedimenti necessari per la copertura degli stessi.
Tra le categorie di debiti fuori bilancio rientrano i seguenti casi :
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento
di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Il riconoscimento di debito non potrà essere usato come rimedio per sanare situazioni “irregolari”
nella gestione del bilancio, legittimando assunzioni di impegni fatte nella consapevolezza
dell’insufficienza od esaurimento dei fondi stanziati in bilancio, oppure sconvolgendo principi
tassativi, come quello dall’annualità del bilancio.
Per la quantificazione dell’indebito arricchimento, non esistendo “modalità” per determinare il
“quantum” dovuto alla controparte, i Responsabili di Area dovranno e sempre porre a raffronto il
vantaggio per l’ Ente e il depauperamento della controparte, a favore della quale si valuta “il danno
emergente” ma non anche “il lucro cessante”. Utili indicatori potranno ricavarsi dalle disposizioni
contenute nell’art. 2041 Cod. Civ. e nell’elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato
arricchimento delle P.A. Per la spesa occorrerà scindere le due componenti:
a) quella corrispondente al valore materiale della prestazione ricevuta (arricchimento);
b) quella pari alla differenza fra il costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) ed il valore
predetto, differenza solitamente ragguagliabile al guadagno di impresa;
- che tale parte residua resta al di fuori dell’arricchimento e va imputata a carico del soggetto
(amministratore o dipendente) che ha consentito la spesa senza il preventivo impegno contabile;
- che sulla base di tali indicazioni, non sono di norma riconoscibili gli oneri per interessi, le
spese di giustizia, la rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato
pagamento di forniture/servizi/lavori non riconducibili allo svolgimento di funzioni di competenza
dell’Ente.
Il Responsabile di Area comunica tempestivamente, e comunque entro dieci giorni da quando ne è
venuto a conoscenza, al responsabile del servizio finanziario ogni informazione circa il sorgere di
debiti fuori bilancio, con la compilazione e trasmissione di una relazione sulle ragioni che hanno
24
portato alla formazione del debito utilizzando apposito modello predisposto dal servizio finanziario e
periodicamente produce le attestazioni necessarie per gli atti contabili.
I responsabili di Area nel predisporre apposite “relazioni/dichiarazioni” avranno cura di far
emergere:
a. che l’opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi è avvenuta per finalità pubblico –
istituzionali;
b. che la fornitura e/o l’opera risulta acquisita al patrimonio del Comune e/o la prestazione è stata
effettivamente resa dal creditore;
c. che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati (sulla base delle
indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzari e tariffe approvati da Enti pubblici, a ciò
deputati o dagli Ordini professionali);
d. la motivazione per l’inclusione dei debiti fra quelli fuori bilancio;
e. la quantificazione dell’ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione ai sensi dell’art.
2041 del codice civile;
f. che il debito non è caduto in prescrizione, ai sensi dell’art. 2934 e segg. del Cod. Civ.;
g. che non sussistono interessi ed oneri accessori;
h. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
i. la dichiarazione di regolarità degli atti compiuti.
Il tutto dovrà essere corredato da idonee relazioni e documentazioni a corredo che consentano al
Consiglio Comunale la discussione “cognita causa” degli argomenti garantendo così il corretto
funzionamento dell’Organo Collegiale.
Al fine di evitare di incorrere in aggravi di spesa per interessi e oneri legali aggiunti, a secondo dei
seguenti iter distinti in relazione alla diversa natura tipologica di debito e fermo restanti gli eventuali
provvedimenti degli Organi Collegiali già disciplinanti la materia per l’accelerazione delle procedure
di pagamento, i Responsabili di Area dovranno provvedere affinchè:
- per i titoli esecutivi, la procedura di riconoscimento e il conseguente pagamento deve concludersi a
cura dei responsabili di Area competenti per materia, entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva
al Comune dell’atto giudiziario. Per far ciò il responsabile dell’ Area Affari Generali dovrà avviare
l’istruttoria per il riconoscimento e richiedere al responsabile di Area competente per materia, entro
cinque giorni da quando gli è pervenuto l’atto giudiziario, apposita relazione circa l’iter del giudizio
ed eventuale impugnazione del provvedimento giudiziario. Il responsabile dell’Area competente per
materia dovrà accertare e documentare entro 15 giorni ed effettuare le necessarie dichiarazioni. Il
responsabile dell’area Affari Generali procederà, quindi, alla sottoposizione al Consiglio Comunale,
attraverso apposite proposte corredate dalle transazioni contenenti il piano di rateizzazione convenuto
con i creditori, entro i successivi 20 giorni. Il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi entro
giorni trenta;
- per i pignoramenti e le esecuzioni presso il tesoriere, una volta avuto notizia, il responsabile
dell’Area Risorse e Programmazione finanziaria provvederà, a prenotare l’impegno, al fine di
costituire vincolo necessario per l’accertamento ed il mantenimento degli equilibri di bilancio.
25
Successivamente inoltrerà nei 5 giorni successivi al responsabile dell’area Affari Generali che attiverà
la procedura di riconoscimento nei modi e termini di cui al punto precedente;
La trasmissione degli atti tra gli uffici interessati, nei modi e termini come sopra stabiliti, data la
ristrettezza dei tempi e la rilevante delicatezza della materia trattata, considerato che è obiettivo
dell’Amministrazione limitare le aggressioni dei creditori alle Casse del Tesoriere Comunale, dovrà
avvenire solo attraverso canali prioritari e diretti.
I Responsabili di Area devono effettuare, bimestralmente, ricognizioni finalizzate a verificare la
ricorrenza di eventuali debiti fuori bilancio, per i quali occorre procedere con ogni immediatezza
all’istruttoria degli atti di competenza, attenendosi ad una corretta gestione ed evitando, in tal modo,
l’assunzione di responsabilità di tipo gestionale e contabile.
Gli uffici competenti per materia converranno con i creditori importi, tempi e modalità di pagamento
attraverso transazioni da sottoporre, via via che si compongono, tempestivamente per il
riconoscimento del debito e per l’assunzione dei provvedimenti di competenza, il tutto in tempi
ristrettissimi, al fine di evitare la formazione di oneri aggiunti e/o interessi con ulteriore
appesantimento dei costi.
L'Ufficio/Servizio competente per materia è responsabile dell'istruttoria della pratica per il
riconoscimento del debito e della relativa proposta di deliberazione del consiglio comunale. Con
l'apposizione del parere di regolarità tecnica l'Ufficio/Servizio interessato attesta, tra gli altri, la
sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito.
Sulla proposta di deliberazione è acquisito il parere dell'organo di revisione, che deve essere reso
entro 7 giorni.
Il pagamento dei debiti fuori Bilancio può essere rateizzato in tre anni, compreso quello in corso,
secondo un piano concordato con i creditori.
Il Responsabile del servizio finanziario a deve trasmettere i provvedimenti di riconoscimento del
debito alla competente Procura della Corte dei conti.
Sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento e finanziamento dei
debiti fuori Bilancio anche se in Bilancio sono stati previsti generici o specifici accantonamenti per
sopperire a tali fattispecie debitorie.
Per il finanziamento delle spese suddette, il comune, in via principale, utilizza, per l’anno in corso e
per i due successivi, tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di
quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall’alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del
risultato di amministrazione.
TITOLO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 27. La gestione dell'entrata
La gestione delle entrate si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
- l'accertamento
26
- la riscossione
- il versamento.
Art. 28. Accertamento
L'accertamento dell'entrata avviene nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
L'accertamento dell'entrata consiste nel procedimento amministrativo con cui viene verificata, sulla
base di idonea documentazione acquisita dal Responsabile di Area/Ufficio e Servizio, la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare nonché fissata la relativa scadenza e la tipologia e categoria di Bilancio a cui riferirla,
secondo quanto riportato dall’art. 179 del TUEL e dal Principio Contabile Applicato alla gestione
punti da 3.1 a 3.26 (all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni).
In relazione a particolari fattispecie di entrate già acquisite e che presentano carattere di omogeneità e
ripetitività, l'accertamento potrà avvenire cumulativamente per una pluralità, comunque omogenea, di
debitori. In tale caso l'individuazione del singolo debitore dovrà risultare da apposita documentazione
risultante agli atti.
Il Responsabile del procedimento tenuto ad accertare l'entrata è individuato nel Responsabile di
Ufficio e Servizio al quale l'entrata stessa è affidata con l'approvazione del PEG o con il PdO (piano
degli obiettivi). Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso
delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.
Tale soggetto è tenuto ad operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità
finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo
dell'Ente.
Ogni atto di accertamento deve essere corredato dal relativo piano di riscossione.
Il Responsabile di Ufficio e Servizio trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario l'idonea
documentazione con proprio provvedimento sottoscritto, datato e numerato, distinguendo le entrate
ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
La trasmissione dell’idonea documentazione avviene entro tre giorni dal momento in cui si sono
perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell’accertamento di cui all’art. 179 del D.Lgs. 267/2000.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle specifiche disposizioni contenute,
nel Regolamento delle Entrate, se ed in quanto adottato dall'Ente, e comunque separato dal presente
Regolamento.
La rilevazione nelle scritture contabili dell’accertamento di entrata avviene a cura del Responsabile
del Servizio finanziario nel rispetto di quanto previsto nel comma 3-bis dell’articolo 179 del TUEL.
Art. 29. Riscossione
La riscossione dell'entrata consiste nel materiale introito delle somme dovute all'Ente a mezzo di
incaricati interni od esterni.
Le entrate dell'Ente possono essere riscosse tramite:
27
a) versamento sul conto di Tesoreria ;
b) versamenti su conto corrente postale;
c) versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);
d) versamenti alla cassa economale o ad altri agenti di riscossione.
Le entrate sono riscosse dal tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'Ente e trasmessi dal
Responsabile del Servizio Finanziario entro il giorno successivo al tesoriere dell’ente con elenco in
duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta. Contemporaneamente è dato avviso al debitore con
l’indicazione della data di scadenza.
Gli ordinativi di riscossione devono contenere tutte le indicazioni di cui all’articolo 180, comma 3 del
TUEL ed in particolare riportare:
a. il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra
conto competenza e conto residui;
b. l’esercizio finanziario e la data di emissione;
c. la denominazione dell’Ente;
d. la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
e. l’indicazione del debitore;
f. la causale del versamento;
g. la codifica di bilancio ed il codice SIOPE;
h. le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
i. l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme
introitate sono considerate libere da vincolo;
j. l’annotazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”. In caso di
mancata annotazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;
k. il codice della transazione elementare.
Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni somma
versata in favore dell'Ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso, acquisendo
con la massima precisione le generalità del debitore e la causale del versamento. In tale ipotesi il
tesoriere ne dà immediata comunicazione all'Ente, richiedendo la regolarizzazione entro 15 giorni
dalla segnalazione stessa, o in un termine diverso previsto dalla Convenzione di Tesoreria. Per ogni
somma riscossa il Tesoriere rilascia al debitore una quietanza in originale, contrassegnata da un
numero d'ordine provvisorio.
L'apertura e la chiusura dei conti correnti postali sono effettuate a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario o suo incaricato.
I prelevamenti dai conti correnti postali sono autorizzati dal Servizio Finanziario a firma del tesoriere
dell'Ente con cadenza settimanale.
I versamenti effettuati da utenti dei servizi comunali tramite moneta elettronica confluiscono presso
l'istituto di credito che gestisce la tesoreria dell'Ente. La giacenza confluisce tra i fondi incassati dal
tesoriere in conto sospesi.
Le somme che affluiscono sul conto di tesoreria tramite il servizio dei conti correnti postali o altre
forme consentite dalla legge (bonifico bancario o servizio bancomat o altro) sono comunicate all’ente,
a cura del tesoriere, entro il quinto giorno successivo per la necessaria registrazione contabile previa
28
emissione dei relativi ordinativi di incasso.
Il Responsabile del procedimento trasmette senza indugio al servizio finanziario su apposito modulo
cartaceo o tramite tecnologie informatiche le informazioni necessarie per la contabilizzazione
dell'avvenuto introito e per l'emissione degli ordinativi di incasso da effettuarsi entro 15 giorni dalla
comunicazione del tesoriere e comunque entro il 31 dicembre.
Al Responsabile di Ufficio e Servizio è assegnato il compito di provvedere agli atti propedeutici alla
formazione del titolo esecutivo per la riscossione coattiva.
Gli ordinativi di riscossione non eseguiti entro il 31 dicembre dell’anno di emissione sono restituiti
dal tesoriere all’ente per l’annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi e
concorrono, a tale titolo, alla determinazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione
alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
Art. 30. Agenti contabili
La riscossione può avvenire a mezzo di agenti contabili, anche di fatto, i quali provvedono al
versamento delle somme riscosse alla tesoreria dell'Ente. Detti incaricati sono personalmente
responsabili della gestione dei fondi di cui vengono in possesso e ne rispondono secondo le leggi
vigenti in materia. Gli stessi esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini del
Responsabile di Ufficio e Servizio a cui l'entrata fa capo.
Gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ente.
Gli agenti contabili possono essere interni o esterni, di diritto o di fatto.
Gli incaricati interni sono:
a) l'Economo dell'Ente;
b) i dipendenti comunali individuati con apposito atto come agenti contabili a materia e a valore;
c) i dipendenti comunali che di fatto esercitano la funzione di agente contabile a materia e a valore pur
non essendo formalmente individuati con apposito atto;
Gli incaricati esterni sono:
a) gli Agenti della Riscossione e tutti i soggetti a cui sono affidati i servizi di riscossione di entrate
comunali, sia tributarie che patrimoniali;
b) il Tesoriere dell'Ente;
c) I soggetti esterni a cui sono affidati i servizi per la riscossione di entrate comunali connesse alla
prestazione di particolari servizi, alle infrazioni alle norme dei regolamenti comunali, alle norme
tributarie ed al codice della strada.
Ogni agente contabile, interno ed esterno, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato
della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a
detti agenti devono rendere all'Ente il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti secondo le norme e procedure previste dalle leggi vigenti.
Le modalità di riscossione e versamento alle quali dovranno attenersi tutti gli incaricati della
riscossione sono stabilite nel presente Regolamento e/o nelle convenzioni e contratti stipulati, nonché
29
dalle vigenti disposizioni di legge.
Le somme riscosse a qualsiasi titolo dai relativi incaricati debbono essere integralmente versate presso
la Tesoreria dell'Ente nei termini sopra riportati e nei modi prescritti dalla legge, dai regolamenti, da
eventuali accordi convenzionali e contrattuali o da provvedimento deliberativo apposito e comunque
non oltre il decimo giorno dalla riscossione. Si potrà prescindere da tale limite temporale massimo
qualora la giacenza delle somme riscosse non superi l'importo di Euro 25, nel qual caso gli incaricati
saranno tenuti al versamento in Tesoreria al raggiungimento di una giacenza pari a tale cifra. Tuttavia,
ogni qualvolta la giacenza delle somme riscosse superi l'importo di euro 516,46 l'incaricato dovrà
comunque provvedere al versamento presso la Tesoreria dell'Ente entro il giorno successivo non
festivo.
Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e rispondono
personalmente di ogni danno arrecato all'Ente per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle
funzioni loro affidati.
Art. 31. Ordinativi di incasso
Tutte le riscossioni devono essere coperte da ordinativi di incasso, anche informatici, emessi dal
servizio finanziario in conformità alle disposizioni vigenti e alla documentazione di cui ai precedenti
articoli.
Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura del servizio finanziario.
L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è
restituito firmato per ricevuta. Sono ammesse equivalenti procedure informatiche.
Gli ordinativi di incasso vengono emessi e sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario o da
un suo delegato.
Art. 32. Versamento
Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse
nelle casse dell'Ente entro i termini previsti dalla convenzione di tesoreria.
Il Servizio Finanziario comunica tempestivamente ai competenti Settori gli ordinativi non riscossi ai
fini dell’avvio delle necessarie procedure per il recupero del credito.
Art. 33. La gestione della spesa
La gestione delle spese si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
- impegno
- liquidazione
- ordinazione
- pagamento
Art. 34. Impegno di spesa
L'impegno della spesa avviene nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
30
Gli atti che dispongono impegni di spesa individuano:
a) il soggetto creditore o la prenotazione di spesa laddove previsto dalla norma;
b) l'ammontare della spesa;
c) la ragione della spesa;
d) il riferimento al pertinente stanziamento previsto nel piano esecutivo di gestione;
e) la scadenza dell'obbligazione.
L'impegno è assunto mediante determinazioni sottoscritte dai Responsabili di Ufficio e Servizio o loro
delegati a cui sono state assegnate le risorse finanziarie nel Piano esecutivo di gestione o PdO.
Gli atti che prevedono impegno di spesa sono trasmessi non appena sottoscritti al servizio finanziario
e diventano esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato. Tale visto deve essere
apposto entro un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento dell'atto da parte del servizio
finanziario. Nel caso in cui il visto di regolarità non possa essere apposto, il Responsabile del Servizio
Finanziario è tenuto a darne comunicazione tramite posta elettronica al Responsabile del
procedimento, affinché adotti le misure necessarie ad apportare le dovute correzioni e/o integrazioni.
Il responsabile che adotta il provvedimento di impegno ha, inoltre, l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa.
Dovrà inoltre contenere specifico riferimento alle verifiche preventive richieste dal comma 8 dell’art.
183 del TUEL.
Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al Responsabile del Servizio
Finanziario l’idonea documentazione di cui all’art. 183, c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 con proprio
provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente.
Nel provvedimento dovrà anche distinguere le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la
codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
La trasmissione dell’idonea documentazione avviene entro tre giorni dal momento in cui si sono
perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell’impegno di cui all’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000.
La rilevazione nelle scritture contabili di impegno di spesa avviene a cura del Responsabile del
Servizio finanziario nel rispetto di quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 183 del TUEL. In
particolare il responsabile del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini
della salvaguardia della copertura finanziaria dell’impegno in corso di formazione, sia ai fini del
processo formativo di perfezionamento dell’obbligazione giuridica da concludersi entro il termine
dell’esercizio. Ai sensi dell’art. 183 comma 5 provvede a registrare nelle scritture contabili
l’obbligazione quando questa è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui viene a scadenza,
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Nel caso in cui il Servizio Finanziario rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione allo
stanziamento di bilancio, ovvero carenza di copertura finanziaria, la proposta viene restituita, entro tre
giorni, al Servizio proponente con espressa indicazione dei motivi.
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, avendo funzioni programmatiche, di coordinamento e
indirizzo, generalmente non dispongono impegni. Gli impegni, sulla base delle indicazioni e degli
31
indirizzi delle deliberazioni stesse, sono formalmente assunti con successivi provvedimenti attuativi.
È fatto comunque obbligo, anche ai fini dell'espressione del parere contabile, di indicare nelle
proposte di deliberazioni gli effetti, potenziali o reali, sulla situazione economica, finanziaria o
patrimoniale dell'ente.
L'impegno relativo a spese correnti e in conto capitale si considera validamente assunto nel Bilancio
di previsione con il perfezionamento, entro il termine dell'esercizio, dell'obbligazione giuridica fra
l'Ente e i terzi. Tale impegno è imputato negli esercizi in cui la somma diviene esigibile.
L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di Bilancio e se l'obbligazione è
esigibile e non pagata entro il termine dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo.
Gli impegni di spesa ad esigibilità differita (quale, ad esempio, la realizzazione di un investimento)
sono impegnati nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione e imputati agli esercizi in cui scadono le
singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo
cronoprogramma.
In tal caso la determinazione di impegno di spesa dovrà contenere anche specifica indicazione
dell’imputazione della spesa ai vari esercizi sulla base di un cronoprogramma allegato.
Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede all’imputazione della spesa con le modalità e gli
importi riportati nella determinazione di impegno e nel relativo cronoprogramma di cui al punto
precedente, iscrivendo la restante somma nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Nel corso della gestione, a seguito dell’assunzione di impegni relativi agli esercizi successivi, si
prenotano le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell’esercizio in corso di
gestione. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati
costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione.
Le necessarie variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati avvengono con le modalità riportate nell’articolo 30 del presente regolamento.
Le spese di investimento per lavori pubblici la cui gara è stata formalmente indetta entro il 31
dicembre concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di
aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di Bilancio confluiscono
nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il
fondo pluriennale vincolato è ridotto di pari importo.
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del Bilancio di
previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.
Art. 35. Prenotazione dell'impegno
Durante la gestione i Responsabili di Ufficio e Servizio possono prenotare impegni relativi a
procedure in via di espletamento.
La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dai Responsabili di Ufficio e Servizio con proprio
provvedimento, sottoscritto, datato e numerato. Il provvedimento deve indicare la fase preparatoria
del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della
richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire
anche su esercizi successivi compresi nel Bilancio di previsione.
32
Sulla proposta di prenotazione dell'impegno, in via preventiva, è rilasciato il parere di regolarità
contabile o l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi di legge e secondo le norme del presente
Regolamento.
I provvedimenti di prenotazione di spesa corrente per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata
assunta dall'Ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della
previsione di Bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile
di amministrazione. In questo caso è fatto divieto di ordinare spese ai fornitori qualora l'obbligazione
giuridica sia perfezionata oltre il termine del 31 dicembre.
I provvedimenti di prenotazione di spesa relativi a spese di investimento per lavori pubblici, la cui
gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In
assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di Bilancio
confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in
c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
Art. 36. Impegni di spesa automatici
1. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese:
a. per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i
relativi oneri riflessi;
b. per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento
ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno
nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
c. per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui
l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo
dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si
provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo
esercizio per il quale l’informazione è disponibile.
2. Il Servizio Finanziario provvede a registrare gli impegni di cui alle lettere a), b) e c) subito dopo
l’approvazione del bilancio e delle relative variazioni.
Art. 37.Impegni pluriennali
1. Gli impegni pluriennali possono essere assunti nelle ipotesi previste dal comma 6 dell’articolo 183
del TUEL.
2. Essi sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili e sono sottoscritti dai
responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base e nei limiti di
quanto previsto del Piano Esecutivo di Gestione.
3. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l’ammontare complessivo della
somma dovuta, la quota di competenza dell’esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza, nei
singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio.
4. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, il Responsabile del Servizio
Finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione
dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.
5. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede
d’ufficio il Servizio Finanziario all’inizio di ciascun esercizio, dopo l’approvazione del bilancio
33
preventivo.
Art. 38.Reimputazione degli impegni non liquidati
1. Alla fine dell’esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso
di gestione sono annullati e reimputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile.
2. La reimputazione degli impegni è effettuata con provvedimento amministrativo della giunta entro
i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente incrementando, di
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi
successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
Art. 39. Registro delle fatture
Il sistema informativo contabile assicura la tenuta del registro delle fatture nel quale sono annotate:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) gli estremi dell'impegno oppure del capitolo di spesa o analoghe unità gestionali sul quale verrà
effettuato il pagamento, con distinzione di spese correnti e spese in conto capitale;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
n) il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
L'ente registra le fatture/note entro 10 giorni dalla ricezione.
Art. 40. Liquidazione della spesa
La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione,
sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore, della somma certa
liquida ed esigibile da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e
34
contabilizzato.
La liquidazione della spesa costituisce il presupposto necessario per procedere all’emissione
dell’ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso tre fasi:
a. La liquidazione tecnica, che consiste nella verifica, da parte del responsabile del
procedimento, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione,
nonché dei prezzi concordati e delle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta
dei buoni d’ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica in casi di particolare
complessità può risultare da una relazione, da un verbale o da una specifica
certificazione; in via ordinaria si intende ricompreso all’interno del provvedimento di
liquidazione amministrativa;
b. La liquidazione amministrativa, che consiste nell’adozione, da parte del responsabile
del servizio competente, del provvedimento formale con il quale, sulla base della
documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la
liquidazione in suo favore dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto ed
al pertinente stanziamento di bilancio;
c. La liquidazione contabile, che consiste nella verifica del visto di liquidazione contabile,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, che la somma da liquidare rientri
nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile, che i conteggi esposti siano esatti, che
la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista contabile e fiscale.
La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a
seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a
comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente
posta a carico del Bilancio e regolarmente impegnata.
La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le
singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, le
spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso
dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio
o per le quali il Responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni
fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata
effettuata nell'anno di riferimento.
Al 31/12, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono
annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.
La liquidazione deve individuare i seguenti elementi:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e) il capitolo o macroaggregato di spesa al quale la stessa è da imputare;
f) la causale;
g) la scadenza o gli accordi contrattuali per casi particolari.
35
h) il CIG (laddove previsto dalla normativa vigente);
i) il CUP (laddove previsto dalla normativa vigente);
l) c/c dedicato (laddove previsto dalla normativa vigente);
m) il DURC o certificato di regolarità contributiva (laddove previsto dalla normativa vigente).
La liquidazione è disposta dal Responsabile di Ufficio e Servizio a cui compete l'esecuzione del
provvedimento di spesa. Riscontrata l'osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento
costitutivo dell'impegno di spesa, la regolarità delle forniture o delle prestazioni, la rispondenza al
prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale, la presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi
concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti, il Responsabile di Ufficio e
Servizio, sotto la propria responsabilità, attesta la regolarità dei riscontri effettuati dandone atto sui
documenti di spesa.
Con la liquidazione della spesa, il Responsabile di Ufficio e Servizio proponente attesta che il credito
del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta esecuzione e/o fornitura, anche parziale
qualora contrattualmente previsto, dei beni e/o servizi prefissati.
La liquidazione del Responsabile di Ufficio e Servizio è trasmessa a sua firma, al Servizio
Finanziario, corredata dell'impegno della spesa, dei documenti giustificativi completi dell'attestazione
di cui sopra, in tempo utile per il pagamento secondo la vigente disciplina di riferimento..
Il Servizio Finanziario, esegue il controllo sulla regolarità, l'esattezza e la completezza della
documentazione trasmessa ed il controllo fiscale, riscontrando che la somma da pagare rientri nei
limiti dell'impegno e che ne risulti effettuata la giusta imputazione al Bilancio.
Nel caso in cui si rilevino irregolarità della liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di
impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, la liquidazione stessa viene
restituita all'Ufficio/Servizio proponente, comunicando tramite posta elettronica l'indicazione dei
provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.
I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e
della conformità degli stessi alla legge, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti fondamentali dell’ente.
Salvo specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare somme se non in ragione delle
forniture effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.
Il responsabile del servizio può procedere alla liquidazione di somme correlate a capitoli di entrata
accertate ma non ancora incassate nei casi in cui non sussistono fatti che fanno venir meno la certezza
dell’introito. Detta valutazione, che verrà riportata nell’atto, spetta esclusivamente al responsabile che
sottoscrive l’atto di liquidazione.
Alla liquidazione di spese fisse (stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente,
indennità di carica agli amministratori e consiglieri comunali, canoni di locazione e spese previste da
contratti regolarmente approvati, premi assicurativi e rate di ammortamento di mutui passivi)
provvede direttamente il Responsabile del Servizio Finanziario.
Art. 41. Ordinazione
L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito al Tesoriere l'ordine di pagare al creditore quanto
dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, o suo delegato.
36
Il servizio finanziario dell'Ente emette il mandato di pagamento sulla base degli atti/visti di
liquidazione e previa verifica:
- della completezza e regolarità della documentazione contabile e fiscale a corredo degli stessi;
- dell'assenza di morosità contributive e/o fiscali del creditore da accertare ai sensi dell'art. 48-bis del
D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni;
- della regolarità contributiva (DURC);
- dell'assenza di eventuali cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati,
sulla somma oggetto di pagamento;
L'ordinazione è effettuata osservando la successione cronologica degli atti/visti di liquidazione salvo
casi di particolare urgenza, di limitata disponibilità di cassa o di esecuzione forzata.
La sottoscrizione dei mandati avviene a cura del Responsabile del Servizio Finanziario o di proprio
delegato che procede al controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 185 del TUEL. Lo stesso provvede
altresì alla contabilizzazione dei mandati e all'inoltro al tesoriere.
L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è
restituito firmato per ricevuta. Sono ammesse equivalenti procedure informatiche. Il Tesoriere
estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al Servizio Finanziario anche in conformità a
quanto stabilito con la Convenzione di Tesoreria.
Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sulla stessa missione, programma,
Titolo che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti.
Dopo il 20 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento ad esclusione di quelli
riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle rate di
ammortamento di mutui o di pagamenti indifferibili, il cui ritardo possa cagionare danno all'Ente,
aventi scadenza successiva a tale data.
La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è
conservata agli atti per non meno di dieci anni.
Nei casi di scadenze immediate che possano produrre danni all’ente per interessi di ritardato
pagamento, il servizio competente per la liquidazione tecnica evidenzia e segnala al Servizio
Finanziario tale situazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario può in tali casi richiedere, con apposita nota, il pagamento
della somma al Tesoriere provvedendo alla regolarizzazione contabile con emissione degli ordinativi
di pagamento sui relativi capitoli entro i successivi 15 giorni.
Art. 42. Pagamento delle spese
Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza
con l'estinzione, da parte del tesoriere dell'obbligazione verso il creditore.
Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello
stanziamento di spesa del pertinente capitolo del bilancio. A tale fine, l’ente deve trasmettere al
tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto esecutivo, nonché copia di tutte le deliberazioni,
dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale,
37
comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.
I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa
annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:
- con versamento su conto corrente bancario o postale dedicati intestati ai beneficiari, previa richiesta
scritta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del
versamento e la dichiarazione da apporre sul Titolo di spesa, da parte della Tesoreria, attestante
l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul Titolo medesimo;
- con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed
eredi. Tali pagamenti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status del quietanzante;
- con compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi da emettersi a carico dei beneficiari
dei titoli stessi o dell'Ente medesimo quale movimento interno, per ritenute a qualsiasi Titolo da
effettuarsi sui pagamenti;
- mediante utilizzo di sistemi elettronici interbancari, R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto),
esclusivamente ove non sia possibile modalità alternativa;
- commutazione, a richiesta del creditore o d'ufficio per i mandati inestinti al 31 dicembre, in assegno
circolare di traenza, o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con tassa e spese
a carico del beneficiario. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul Titolo di spesa
cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria.
Il pagamento di qualsiasi spesa deve comunque avvenire esclusivamente tramite il tesoriere. È
ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal
relativo Regolamento.
I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza delle modalità di cui ai
commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del
tesoriere.
Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al
pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'Ente. In ogni caso, l'Ente emette
il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio
provvisorio del Bilancio).
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data
del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio dal tesoriere in assegni postali localizzati.
Art. 43.Domiciliazione bancaria
1. Nei casi di contratti di somministrazione potrà essere richiesta la domiciliazione bancaria delle
fatture presso la Tesoreria.
2. In tal caso le fatture, una volta pagate, saranno soggette alla liquidazione tecnica e contabile da
parte degli uffici precedentemente individuati al fine di contestare, nei modi e nei termini previsti
dal contratto, eventuali irregolarità.
Art. 44. Funzione di cassa economale
38
Può essere istituita presso il servizio finanziario, una funzione di cassa economale, cui è preposto un
Responsabile, nominato fra i dipendenti dell'Ente, per la gestione distinta di alcune entrate e uscite di
modico valore, di seguito esemplificate:
Entrate:
a) Telefonate personali/telegrammi dipendenti e amministratori;
b) Proventi fotocopie uffici vari;
c) Proventi vari di uffici e servizi ove non sia preposto un agente contabile.
Uscite :
a) Anticipazioni di somme necessarie per trasferte e missioni ad amministratori, o dipendenti.
b) Anticipazioni e/o rimborsi a dipendenti dell'Ente (laddove autorizzati) relative all'acquisto di
carburante in caso di trasferte per le quali non risulti possibile effettuare il rifornimento presso le
stazioni di servizio convenzionate,
c) Anticipazioni di somme necessarie all'acquisto urgente di marche da bollo per atti giudiziari e
stragiudiziali e di documenti depositati presso le competenti autorità,
d) Anticipazioni di somme per spese postali minute ed urgenti e valori bollati ;
e) Anticipazioni di spese per visure catastali, per pubblicazioni e notifiche e per spese di
rappresentanza e rimborsi vari di modico importo,
f) Anticipazioni di somme per fabbisogni di spesa relativi ad acquisti di modico valore. Le somme
saranno erogate per un importo individuato con provvedimento del Responsabile di Ufficio e Servizio
competente e saranno reintegrate, laddove occorra, previa presentazione di idoneo prospetto
riassuntivo delle spese sostenute.
Le spese sostenute a fronte delle anticipazioni concesse (escluse quelle di cui alla precedente lettera a)
dovranno essere periodicamente comunicate al responsabile della cassa economale comunque non
oltre il 20/12 di ciascun esercizio, esibendo la documentazione originale (scontrini, ricevute fiscali,
ecc.) che ne dimostri l'avvenuto pagamento.
Nel caso di anticipi per trasferte o missioni sarà osservata la procedura indicata di seguito.
- Soggetti autorizzati a ricevere l'anticipo
In via generale, gli anticipi saranno erogati direttamente al soggetto che si reca in trasferta.
Come eccezione a tale modalità, in caso di impossibilità o impedimento del titolare della trasferta, lo
stesso potrà incaricare alla riscossione per proprio conto un altro soggetto.
La titolarità del dipendente/amministratore incaricato a riscuotere la somma dovrà risultare da
apposita delega firmata dal delegante che sarà consegnata all'addetto alla cassa economale.
- Resoconto delle spese sostenute
Tutta la documentazione dimostrativa delle spese sostenute dovrà essere obbligatoriamente
consegnata, entro il mese successivo a quello di conclusione della trasferta, direttamente all'Ufficio
Personale o unità organizzativa analoga, comunque denominata, unitamente alla scheda riepilogativa
delle spese stesse (ordine di missione) debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. I successivi
39
conguagli, sia positivi che negativi, tra quanto ricevuto in anticipo e quanto effettivamente speso,
verranno effettuati direttamente dall'Ufficio Personale o unità organizzativa analoga, comunque
denominata, al momento del pagamento degli emolumenti spettanti ed entro il mese successivo a
quello di presentazione dell'ordine di missione. Il mancato invio di tutta la documentazione descritta
comporterà automaticamente il recupero di tutte le somme anticipate.
- Rapporti tra il servizio di cassa e l'Ufficio del Personale o unità organizzativa analoga, comunque
denominata:
Ogni mese (generalmente tra la fine del mese e i primi giorni del mese successivo) l'addetto alla cassa
economale trasmetterà all'Ufficio Personale o unità organizzativa analoga, comunque denominata,
l'elenco degli anticipi erogati nel periodo e i nominativi dei soggetti destinatari degli stessi, ai fini dei
necessari controlli preliminari all'effettuazione dei conguagli.
- Valuta delle somme erogabili
Potranno essere anticipati solamente importi in Euro e non in altra valuta.
L'importo massimo delle somme anticipabili è pari a 150,00 Euro.
Ad integrazione di quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla regolamentazione
interna riguardante il trattamento di missione degli Amministratori Comunali, nonché allo specifico
regolamento economale.
In base alla vigente normativa (art. 233 TUEL) la funzione di cassa economale viene rendicontata
tramite il conto della gestione, reso entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, da
trasmettere alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
TITOLO IV IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
Art. 45. Tipologia dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni viene disciplinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione e in coordinamento con la disciplina recata dal Regolamento dei
Controlli Interni.
Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale dell'Ente ed i
Dirigenti o responsabili di uffici e servizi.
Art. 46. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Ufficio e Servizio ed è esercitato attraverso il rilascio
del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È
inoltre effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandato ad apposita struttura organizzativa,
da individuarsi all'interno del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi, le cui funzioni sono
individuate all'interno del Regolamento sui Controlli Interni, cui viene fatto esplicito rinvio.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo
principi generali di revisione aziendale e con le modalità e le scadenze individuate nel citato
40
Regolamento sui Controlli Interni cui si fa esplicito rinvio.
Art. 47. Il controllo sugli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile
del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, prevedendo il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili di Ufficio e Servizio,
secondo le rispettive responsabilità.
Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per
il Bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi
gestionali esterni.
Art. 48. Modalità e strumenti per il controllo sugli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari è esercitato in fase preventiva, concomitante e successiva della
gestione finanziaria ed economica dell'Ente.
Tale controllo presuppone la verifica:
- delle previsioni di entrata e di uscita;
- della consistenza dei residui attivi e passivi;
- dello stato di accertamento ed impegno delle voci di Bilancio;
- degli obiettivi di finanza pubblica.
Al fine del controllo degli obiettivi di finanza pubblica il Responsabile del Servizio Finanziario è
tenuto a rendicontare con periodicità almeno trimestrale sugli equilibri generali del Bilancio, sul
rispetto del Patto di Stabilità, sull'andamento gestionale dei principali indicatori finanziari ed
economici, sull'andamento della spesa di personale e sull'indebitamento dell'Ente.
L'espletamento del controllo sugli equilibri finanziari presuppone, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario:
- l'espressione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis del TUEL;
- il potere di diramare circolari esplicative ai Responsabili di Ufficio e Servizio sui principali temi di
interesse economico-finanziario dell'Ente;
- il potere di indire riunioni con i Responsabili di Ufficio e Servizio e con gli Amministratori.
Il Responsabile del Servizio Finanziario è inoltre tenuto alla verifica degli effetti che si producono sul
Bilancio finanziario dell'Ente in conseguenza dell'andamento gestionale di organismi esterni.
A tal fine sono individuati organismi esterni i seguenti soggetti:
- le società comunque partecipate dall'Ente nei limiti previsti dall'art. 147-quater del TUEL;
- gli altri organismi gestionali esterni individuati nel DUP ai sensi dell'art. 170 del TUEL;
Al fine dell'espletamento di tale controllo, il soggetto preposto alla unità organizzativa che esercita il
controllo sulle società partecipate è tenuto a fornire la seguente documentazione:
- bilanci di previsione e bilanci consuntivi degli organismi gestionali esterni;
41
- relazioni illustrative degli effetti economico finanziari dei principali fatti di gestione degli organismi
gestionali esterni;
- periodici resoconto contabili, laddove redatti, riferibili a bilanci previsionali o budget gestionali;
- periodici report a contenuto economico-gestionale quando previsti dagli statuti o dai singoli contratti
di servizio;
- programmazione annuale dei fabbisogni di personale.
- relazioni illustrative finali dei risultati economici e finanziari di tali organismi.
L'Ente inserisce nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.
Art. 49. Attestazione di copertura finanziaria
Qualsiasi provvedimento che comporti spese o che determini minori entrate a carico dell'Ente diventa
esecutivo solo con l'apposizione del visto da parte del Responsabile Servizio Finanziario o suo
delegato.
Il rilascio del visto presuppone:
a) osservanza delle norme fiscali;
b) osservanza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile con riferimento a quelle inerenti la
copertura finanziaria delle spese secondo corretti principi di competenza finanziaria potenziata;
c) verifica dell'effettiva disponibilità dello stanziamento di Bilancio nel capitolo pertinente;
d) verifica del rispetto degli equilibri finanziari di Bilancio;
e) verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno);
f) rispetto delle competenze dei soggetti che adottano i provvedimenti;
g) regolarità della documentazione;
h) esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto all'obbligazione.
Qualora si tratti di spese finanziate con entrate aventi destinazione vincolata, l'attestazione di
copertura finanziaria dà atto che la corrispondente entrata sia stata accertata ai sensi di legge.
Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione di
copertura viene resa con riferimento alle diverse annualità.
Il visto di copertura finanziaria deve limitarsi alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse
impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti che compete ai
Responsabili di Ufficio e Servizio che li hanno emanati.
Il visto è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dell'attività istruttoria svolta
dal settore stesso, non oltre 10 giorni dal ricevimento della determinazione.
42
Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del
Bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di
copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo.
Sulle note di accertamento di entrata, verrà rilasciato un visto di regolarità contabile che attesti:
a) l'esatta imputazione contabile dell'entrata secondo corretti principi di competenza finanziaria
potenziata;
b) l'idoneità dei titoli giuridici all'origine dell'accertamento;
c) la esatta determinazione dell'importo accertato;
d) la indicazione specifica de soggetti debitori.
Art. 50. Parere di regolarità contabile
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile
dell'Ufficio e Servizio Interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
L'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio deve essere reso entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta medesima da parte
del servizio finanziario. L'espressione di tale parere presuppone l'esplicitazione da formalizzare con
apposita Relazione Tecnica da allegare alla proposta di deliberazione da parte del Responsabile
dell'Ufficio e Servizio proponente, di tutti gli elementi utili a valutare gli effetti indiretti sulla
situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente.
I soggetti di cui sopra rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono
darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
Con il parere di regolarità contabile deve essere verificato:
a) la corretta imputazione al Bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o
capitolo;
b) la regolarità della documentazione;
c) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
d) l'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
e) la conformità alle norme fiscali;
f) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente sotto il profilo contabile;
g) il rispetto dell'Ordinamento Contabile degli Enti Locali e delle norme del presente Regolamento;
h) verifica del rispetto degli equilibri finanziari di Bilancio;
i) verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno).
Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di
43
formazione.
Le proposte di deliberazione in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il
parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, dal
Responsabile del Servizio Finanziario al Responsabile dell'Ufficio e Servizio proponente,
comunicando anche tramite posta elettronica il motivo del parere negativo o della sua mancata
formulazione.
Art. 51. Le segnalazioni obbligatorie
Il Responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il
costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di Bilancio e a presentare le proprie
valutazioni in merito
La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la
gestione dei residui e l'equilibrio di Bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora
si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto
residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di
gestione o di amministrazione.
Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al
Sindaco, al Segretario e all'Organo di Revisione contabile in forma scritta e con riscontro
dell'avvenuto ricevimento. La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare
anche la gestione dei residui e l’equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d’investimento
qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del
conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi
di gestione o di amministrazione.
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, provvede al riequilibrio entro trenta giorni
dal ricevimento della segnalazione.
Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della
copertura finanziaria delle spese, il Responsabile del servizio finanziario contestualmente comunica ai
soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle
attestazioni di copertura finanziaria. Il Responsabile del Servizio Finanziario, in tali situazioni, può
sospendere l'effetto delle attestazioni già rilasciate a cui non corrisponde ancora il perfezionamento di
obbligazioni giuridiche.
La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata
con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che la hanno determinata. Il parere
relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui il
mancato intervento arrechi danno patrimoniale all'Ente.
La sospensione del rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora,
trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non
abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.
Art. 52. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni
Le deliberazioni di consiglio o di giunta che risultino incoerenti con il DUP, con il bilancio di
previsione finanziario o con il Piano esecutivo di gestione sono inammissibili e improcedibili.
44
Sono inammissibili le proposte di deliberazione non coerenti con il DUP per contrasto con gli
indirizzi e le finalità dei programmi.
L'inammissibilità è pronunciata dal presidente dell'organo collegiale che non presenta la proposta, in
quanto in contrasto secondo le norme regolamentari.
Sono improcedibili le proposte di deliberazione le cui previsioni finanziarie non rispettano il quadro
delle fonti di finanziamento, delle risorse disponibili e la distinzione fra gestione corrente e in conto
capitale.
L'improcedibilità è pronunciata dal presidente dell'organo collegiale ed impedisce la trattazione della
proposta fino a quando non vengano apportate le modifiche necessarie.
I responsabili dei servizi, per mezzo del parere di regolarità tecnica, il responsabile del servizio
finanziario, per mezzo del parere di regolarità contabile, o il Segretario comunale, per le proposte di
deliberazione che, in quanto meri atti di indirizzo, non necessitano di pareri, effettuano un'azione di
controllo preventivo sulla coerenza delle proposte di deliberazione con il DUP.
Art. 53. Il controllo di gestione
La struttura organizzativa del controllo di gestione è collocata nell’ Area Programmazione e risorse
finanziaria.
L'attività del controllo di gestione compete ad apposita Unità organizzativa, che fornirà a ciascun
Responsabile di ufficio o servizio i dati e le informazioni utili, in riferimento alle attività organizzative
e gestionali di rispettiva competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e
l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
All'Unità organizzativa del controllo di gestione compete la raccolta e l'analisi delle informazioni
quali - quantitative provenienti dai dirigenti e dai Responsabili di Ufficio e Servizio, attraverso
l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi
rilevanti.
Art. 54. Finalità del controllo di gestione e di qualità dei servizi
Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione preventiva, concomitante e
successiva, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa di tutte le aree
dell'Ente, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, in coerenza con quanto previsto
dal Regolamento di contabilità.
Il controllo di gestione ha come finalità:
- la rilevazione e l'analisi dei risultati conseguiti dai diversi centri di responsabilità sotto il profilo dei
tempi, costi e benefici;
- la verifica del corretto funzionamento dei servizi, anche valutando il raggiungimento degli obiettivi
concordati fra organi di indirizzo e soggetti responsabili della gestione e dei risultati;
- la rilevazione e valutazione del mantenimento e/o del miglioramento dei livelli qualitativi di servizio
programmati.
- l'attività di verifica degli standard qualitativi inerenti i servizi gestiti in economia diretta e quelli
45
strumentali e i relativi parametri di costo medio, in conformità degli standard fissati a livello nazionale
o regionale.
L'attività di controllo si esplica mediante la predisposizione di strumenti di rilevazione dei fatti
gestionali e di rapporti informativi elaborati con sistematicità e periodicità grazie alla tenuta di una
contabilità analitica.
Art. 55. Articolazione del controllo di gestione
A ciascuna unità organizzativa dell'ente è preposto un Responsabile organizzativo, economico e
gestionale, il quale dispone di autonomia decisionale sull'utilizzo delle risorse attribuite per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Tali Unità organizzative, in rapporto agli obiettivi assegnati, costituiscono centri di costo e/o di ricavo
e consentono l'imputazione a ogni specifica entità contabile di costi e/o ricavi di competenza di
ciascuna Unità operativa.
I centri di costo e/o ricavo sono aggregati per centri di responsabilità sulla base della struttura
organizzativa dell'Ente, di cui al Regolamento degli uffici e dei servizi e sulla base della struttura
finanziaria del Bilancio di previsione.
Art. 56. La programmazione e l'assegnazione degli obiettivi
Il processo di controllo di gestione ha avvio con la programmazione annuale in cui, in coerenza con la
pianificazione strategica dell'Ente, si definiscono gli obiettivi da assegnare ai centri di responsabilità e
da raggiungere in un determinato periodo, precisando le relative modalità attuative e attribuendo le
risorse necessarie per il loro raggiungimento.
Il Dirigente/Responsabile competente, di concerto con il Segretario Generale, predispone la proposta
di Piano Esecutivo di Gestione, negoziando gli obiettivi con i dirigenti, titolari dei centri di
responsabilità dell'Ente, nell'ambito del settore di competenza e nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate;
Gli obiettivi devono essere:
- significativi, chiari, determinati, misurabili, congrui e oggettivamente raggiungibili;
- indicati in maniera dettagliata;
- riferiti ai singoli centri di responsabilità e hanno natura sia contabile sia gestionale.
L'assegnazione degli obiettivi avviene su proposta del Direttore Generale, se nominato, ovvero del
Dirigente competente, di concerto con il Segretario Generale, previa approvazione del Piano degli
obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione da parte dell'Organo esecutivo dell'Ente.
Art. 57. Le fasi del controllo di gestione
Il controllo e la verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi rappresentano la fase principale
del controllo di gestione, che consiste nell'attenta verifica e nella comparazione tra i risultati della
gestione, conseguiti a fronte delle attività poste in essere, e i risultati attesi, definiti nella fase di
programmazione.
Il controllo di gestione è articolato nelle seguenti fasi:
a) acquisizione e analisi del Piano dettagliato degli obiettivi, corredato da indici e parametri
46
economico-finanziari e indicatori di risultato, riferiti a ciascun centro di responsabilità;
b) analisi dei dati relativi a costi/spese e ricavi/entrate e dei risultati conseguiti da ciascun centro di
responsabilità attraverso il sistema di contabilità analitica;
c) segnalazione e stimolo sia nei casi di ritardo temporale rispetto ai termini programmati nel Piano
degli obiettivi, sia per gli eventuali scostamenti rilevati tra i risultati attesi e quelli conseguiti;
d) elaborazione di relazioni periodiche riferite all'attività dell'Ente, alla gestione delle diverse aree di
attività, dei singoli servizi o centri di responsabilità;
e) valutazione finale dei dati rilevati in rapporto al Piano degli obiettivi programmato, al fine di
verificarne lo stato di attuazione e di misurarne i livelli di efficacia, efficienza ed economicità;
f) elaborazione della relazione annuale riferita all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione delle
diverse aree di attività, dei singoli servizi o centri di responsabilità.
Art. 58. La reportistica
I risultati delle verifiche e delle valutazioni preordinate al controllo di gestione sono riepilogati, a cura
dell'Unità organizzativa preposta al controllo di gestione, in appositi rapporti gestionali, accompagnati
da una relazione illustrativa che consenta una più agevole lettura dei dati, che devono evidenziare lo
stato di attuazione di programmi e progetti e contenere proposte per l'eventuale adeguamento degli
obiettivi e la revisione degli strumenti regolamentari, organizzativi, procedurali e finanziari utili per il
raggiungimento degli obiettivi stessi.
I rapporti gestionali sono trasmessi dall'Unità organizzativa del controllo di gestione ai dirigenti con
cadenza trimestrale non oltre il mese successivo a ciascun trimestre. I dirigenti/responsabili di ufficio
o servizio verificano i rapporti, li analizzano, giustificando le cause degli eventuali scostamenti, ed
elaborano proposte correttive ove richiesto, restituendo i rapporti rielaborati all'Ufficio controllo di
gestione entro quindici giorni dal loro ricevimento.
Il mancato invio da parte dei dirigenti/responsabili di ufficio o servizio dei rapporti gestionali
costituisce grave violazione ai propri doveri di ufficio ed è soggetto a provvedimento disciplinare oltre
che oggetto di segnalazione all'Organismo Indipendente di Valutazione con una penalizzazione sulla
retribuzione di risultato.
L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione raccoglie i rapporti trasmessi dai
dirigenti/responsabili di ufficio o servizio e li invia al Segretario Generale, per gli adempimenti di sua
competenza.
I dirigenti/responsabili di ufficio o servizio sono tenuti a mettere a disposizione dell'Unità
organizzativa preposta al controllo di gestione tutte le informazioni, i dati e i documenti loro richiesti.
La raccolta, la selezione e la classificazione dei dati per il reperimento delle informazioni e
l'attuazione del controllo di gestione devono essere realizzate sistematicamente e con una periodicità
trimestrale, considerando la natura dell'oggetto del controllo e le esigenze dei soggetti ad esso
interessati.
Art. 59. Il sistema informativo
Il sistema informativo del controllo di gestione è costituito dal complesso organizzato di informazioni
di origine interna ed esterna.
47
I dati di origine esterna sono tratti dall'ambiente socio-economico in cui l'Ente opera attraverso
indagini, questionari, o altri strumenti di ricerca oppure avvalendosi dell'attività di altri Enti. La
definizione e acquisizione di tali dati compete all'Unità organizzativa del controllo di gestione.
I dati di origine interna sono:
la contabilità finanziaria, afferente rilevazioni relative al Bilancio di previsione, al rendiconto della
gestione e alle altre rielaborazioni di Bilancio;
la contabilità analitica - economica, afferente rilevazioni relative a costi e ricavi e la loro attribuzione
ai diversi centri di responsabilità;
i dati relativi agli indicatori di efficienza, efficacia, economicità, ai volumi, ai costi unitari, medi e
complessivi di produzione/erogazione ed al livello qualitativo dei servizi erogati, così come descritti
nel piano della performance.
Art. 60. Il sistema degli indicatori
Gli indicatori rappresentano gli strumenti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi, la
qualità dei servizi resi, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione.
L'Ente, ai fini del controllo di gestione, adotta gli indicatori contenuti nel Piano della performance.
Il piano della performance contiene al proprio interno, per ciascuna delle direzioni in cui è articolato
l'Ente, oltre agli obiettivi gestionali specifici assegnati, anche la classificazione degli indicatori e dei
valori attesi.
TITOLO V INVENTARIO E PATRIMONIO
Art. 61.Libro degli inventari e classificazione dei beni
1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente, alla fine di ogni esercizio
finanziario, il “Conto del patrimonio” mediante la rilevazione della situazione patrimoniale
dell’ente e delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, sia per effetto della gestione
del bilancio, sia per qualsiasi altra causa.
2. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l’inventario dei beni comunali che,
consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un
idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.
3. A tale fine, la classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti:
a. profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi
patrimoniali dell’ente, esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario;
b. profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del
patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
c. profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra i valori delle attività e
quelli delle passività patrimoniali.
4. Ai fini della formazione dell’inventario, i beni comunali sono classificati in relazione ai
differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati.
48
5. La classificazione dei beni deve tener conto che:
a. appartengono al demanio comunale i beni destinati all’uso pubblico per natura, quali
strade e relative pertinenze (case cantoniere, aree di servizio, aiuole spartitraffico,
paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie, scarpate, ecc.), piazze, giardini, parchi,
acquedotti, gasdotti, cimiteri, mercati, fontane, fognature, fossi, canali e laghi
artificiali, edifici monumentali e di interesse storico, archeologico e artistico, chiese,
raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle biblioteche, diritti demaniali su beni altrui
e tutto ciò che risulta assoggettato al regime pubblicistico tipico dei beni demaniali;
b. appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede di pubblici uffici o a
pubblici servizi, quali palazzo comunale, scuole, boschi, cave, torbiere, acque minerali
e termali, edifici e terreni destinati a servizi resi dal Comune, teatri, macelli, aree
adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e
dell’edilizia residenziale pubblica, beni mobili di uso pubblico (mobili, arredi,
attrezzature e macchine d’ufficio, automezzi e motomezzi, armamenti, libri e raccolte
di leggi e decreti, statue, quadri, ecc.);
c. appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune,
quali terreni, fabbricati, edifici ed altri beni non direttamente destinati all’uso pubblico,
aree lottizzate abusivamente ed acquisite, beni mobili del patrimonio disponibile,
diritti, azioni, obbligazioni e partecipazioni.
6. L’inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a cura del responsabile
del servizio di competenza, con attribuzione del valore secondo i criteri di cui al successivo
articolo 107 e sulla base del provvedimento di liquidazione della relativa fattura emessa dal
fornitore. Nel caso di liquidazione di spesa relativa a stati di avanzamento dei lavori e fino alla
liquidazione dello stato finale dei lavori, gli importi liquidati sono registrati in inventario alla voce
“Opere in costruzione” e ribaltati nel conto del patrimonio alla voce “III.3 - Immobilizzazioni in
corso ed acconti” dell’attivo, non soggetta ad ammortamento. La medesima procedura si applica
per l’acquisizione di beni strumentali o beni mobili di uso durevole.
Art. 62. Il Patrimonio
L'Ente ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, che deve essere gestito in conformità alla
legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente Regolamento.
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione.
Per i beni immobili si fa riferimento agli artt. 822 e seguenti del Codice Civile.
I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai valori attivi
equivalenti valori passivi.
Art. 63. L'inventario
Il Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato) è responsabile della predisposizione, tenuta ed
aggiornamento degli inventari dei beni immobili e mobili. Spetta invece al Servizio /Ufficio nella cui
struttura è collocata la conservazione delle rimanenze di magazzino la competenza della
49
predisposizione, tenuta ed aggiornamento dei relativi inventari.
Il Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato) e il Servizio Finanziario si avvalgono, per la
tenuta e l'aggiornamento degli inventari, della collaborazione dei Responsabili di Ufficio e Servizio
consegnatari dei beni e/o delle attività finanziarie e dei titoli di partecipazione al capitale degli
organismi partecipati.
L'inventario è il documento di rilevazione, classificazione, descrizione e valutazione dei beni e dei
rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti.
Tutti i beni di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 54 ed i diritti di
pertinenza dell'Ente devono essere inventariati.
La spesa relativa ai beni da inventariare, il cui costo unitario d'acquisto sia superiore a Euro 516,46,
deve essere imputata al titolo II del Bilancio, salvo diverse disposizioni di legge.
Le variazioni nella consistenza dei beni, gli aumenti e le diminuzioni del loro valore, sia per effetto
della gestione del Bilancio che per altra causa, devono essere registrati negli inventari.
L'inventario dei beni immobili contiene, per singolo bene e per anno di acquisizione, i seguenti
elementi:
a) l'ubicazione, la categoria di appartenenza e la descrizione risultante dal catasto;
b) il titolo di provenienza,
c) il valore,
d) il coefficiente di ammortamento, le quote annue di ammortamento e il relativo fondo di
ammortamento,
e) i diritti, le servitù e gli eventuali vincoli d'uso;
6. L'inventario dei beni mobili contiene, per beni di categoria omogenea e per anno di acquisizione, i
seguenti elementi:
a) il consegnatario, il Servizio/Ufficio di appartenenza, la descrizione del bene e la sua ubicazione;
b) il numero dei beni per le universalità;
c) il costo del valore di acquisto, l'aliquota, le quote di ammortamento, il fondo ammortamento e il
valore contabile.
Ciascun bene mobile deve essere affidato ad un consegnatario che, salvo diverse disposizioni,
corrisponde al Responsabile di Ufficio e Servizio al cui uso il bene è affidato.
Il consegnatario, salvo diverse disposizioni, è individuato nelle seguenti figure:
a) Per i servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Ente: il Responsabile di Ufficio e Servizio;
b) Per le strutture a rilevanza esterna preposte alla gestione dei servizi di competenza dell'Ente (quali
asili nido e scuole materne comunali, impianti sportivi, centri di socializzazione, ecc.): il Responsabile
di Ufficio e Servizio dell'Ente competente per materia;
c) Per le direzioni didattiche, scuole materne statali, scuole elementari e scuole medie inferiori: il
Dirigente scolastico;
50
d) Per le istituzioni, società e/o altri servizi esterni all'Ente: Il Responsabile di Ufficio e Servizio
preposto.
I beni mobili non registrati, acquisiti dall'Ente da oltre un quinquennio alla data del 17/05/1995 sono
considerati interamente ammortizzati e vengono inventariati con valore zero.
Entro il il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Servizio o Ufficio
preposto alla tenuta degli inventari trasmette al Servizio Finanziario il riepilogo delle risultanze degli
inventari aggiornati con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio precedente, il quale è
sottoposto alla Giunta dell'Ente per la necessaria presa d'atto e successivamente confluisce nella
formazione dello Stato Patrimoniale dell'Ente.
Art. 64. Beni non inventariabili
1. Sono esclusi dall'obbligo di inventariazione i beni di valore inferiore a €. 300,00.
2. Non sono inventariabili i seguenti beni:
a. materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali e
materiale “a perdere” (beni la cui utilità si esaurisce al momento dell’utilizzo);
b. componentistica elettrica, elettronica e meccanica;
c. minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente;
d. materie prime e simili necessarie per le attività dei servizi (vestiario per il personale,
stampati e modulistica per gli uffici, combustibili, carburanti e lubrificanti,
attrezzature e materiali per la pulizia dei locali e degli uffici comunali);
e. materiale installato in modo fisso nelle strutture edilizie (pareti attrezzate, impianti di
riscaldamento e di condizionamento, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili);
f. beni facilmente deteriorabili o particolarmente fragili (lampadine, materiali vetrosi e
simili);
g. pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente negli uffici, libri, diapositive,
nastri, dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
h. beni facilmente spostabili (attaccapanni, portaombrelli, sedie, banchi, sgabelli,
schedari, scale portatili, schermi e simili).
Art. 65.Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
1.
Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitù, delle pertinenze, ecc. dal demanio al
patrimonio dell’ente, deve essere dichiarato con apposita deliberazione della Giunta comunale, da
pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicità al provvedimento stesso, ai sensi
dell’articolo 829, comma secondo, del codice civile.
Art. 66. Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
Le stesse forme e modalità di cui al precedente articolo si applicano nel caso di cessazione della
destinazione a sede di pubblici uffici o a servizi pubblici dei beni patrimoniali indisponibili, compresi
i connessi diritti reali, servitù, pertinenze, ecc.
Art. 67. Universalità di beni
51
I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, di modesto valore economico si
considerano universalità qualora siano destinati alla stessa unità organizzativa. Il Responsabile di
Ufficio e Servizio a cui è destinato il bene, dovrà dichiarare al Servizio Finanziario e al
Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato) l'appartenenza dello stesso ad una universalità.
Quando un acquisto viene fatto interamente da un unico Servizio/ufficio, ciascun Responsabile dovrà
per la parte di sua competenza dichiarare l'eventuale sussistenza di universalità .
I beni acquistati con importo inferiore a Euro 516,46 non ancora utilizzati né quindi destinati a
specifico uso, rappresentano una scorta e alimentano la spesa corrente.
Per tali beni sono rilevati i seguenti dati così come debitamente comunicati dagli uffici:
a) denominazione
b) ubicazione: servizio (inteso come articolazione organizzativa), centro di costo ecc.
c) quantità
d) costo dei beni
e) coefficiente di ammortamento.
Art. 68. Materiali di consumo e di scorta
La conservazione e distribuzione di eventuali materiali acquistati dall'Ente avviene negli appositi
locali adibiti a magazzino generale dei materiali, affidato a dipendenti consegnatari responsabili della
quantità dei materiali esistenti e della loro conservazione.
Il dipendente responsabile del magazzino deve curare la presa in consegna dei materiali effettuando le
opportune verifiche qualitative e quantitative, e provvedere alla ordinata disposizione degli stessi
affinché si possa facilmente provvedere alla movimentazione, al controllo e alla buona conservazione.
L'approvvigionamento e la distribuzione degli effetti di vestiario per il personale che ne ha diritto
avviene nei tempi e con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
La costituzione delle scorte di magazzino viene effettuata in base ai piani di approvvigionamento, ai
tempi programmati per le consegne ed i pagamenti, ai fabbisogni ricorrenti dei servizi comunali.
La contabilità del magazzino viene tenuta dal dipendente responsabile della gestione del magazzino,
sotto la direzione del Responsabile di Ufficio e Servizio nella cui struttura è collocato il magazzino
stesso.
L'assunzione in carico dei materiali avviene in base alla documentazione che accompagna gli
approvvigionamenti, dalla quale sono desunti gli elementi da registrare. Il discarico viene
documentato dalle bollette di consegna, firmate dai riceventi e dalle quali vengono tratte tutte le
indicazioni da registrare.
Nella contabilità vengono registrate per singole voci, che recano ciascuna l'indicazione del relativo
codice:
a) la consistenza iniziale accertata con l'inventario;
b) le immissioni successive;
52
c) i prelevamenti;
d) le rimanenze risultanti dopo ciascuna operazione.
Il Responsabile di Ufficio e Servizio a cui compete la gestione del magazzino o un suo delegato
devono accertare, mediante periodiche verifiche, che tutte le operazioni di magazzino si svolgano
regolarmente e che la contabilità relativa sia aggiornata.
Le verifiche si estendono all'accertamento della buona conservazione e manutenzione dei materiali
depositati e della loro distribuzione, che deve avvenire dando la precedenza a quelli introdotti da
maggior tempo.
Viene inoltre accertato che per i materiali non più suscettibili di proficue riparazioni ed inservibili sia
fatta da parte del magazziniere la proposta per la dichiarazione fuori uso.
Nelle verifiche periodiche si procede all'accertamento, a campione della rispondenza della contabilità
di magazzino, provvedendo all'inventario e redigendo apposito verbale.
Art. 69. Automezzi
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando quanto segue:
a. che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Responsabile di Ufficio e Servizio;
b. che il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni
in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. Il consegnatario cura la tenuta della scheda
intestata all'automezzo sulla quale rileva a cadenza semestrale il consumo dei carburanti e dei
lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante
la gestione dell'automezzo.
Art. 70. Consegna, carico e scarico dei beni
I beni, una volta inventariati, sono dati in consegna ad agenti consegnatari i quali sono personalmente
responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente da loro azioni
od omissioni.
I consegnatari dei beni immobili sono individuati nei responsabili dei servizi ai quali i beni sono
destinati per la relativa gestione e funzionamento.
Il verbale di consegna, sottoscritto dal Responsabile di Ufficio e Servizio competente, contenente
analitica elencazione e descrizione dei beni, è redatto in duplice copia, una delle quali conservata dal
Direttore del Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque denominato).
I consegnatari devono:
a) curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature loro assegnate rispondendo verso l'Ente nel
caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a
provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni; in tal caso il risarcimento del
danno è posto a carico del consegnatario;
b) provvedere periodicamente ad effettuare comunicazioni al Servizio/Ufficio Patrimonio (comunque
denominato) di ogni eventuale variazione delle dotazioni loro avvenute;
c) denunciare il furto subito ed inoltrare copia della medesima al Servizio/Ufficio competente della
53
tenuta dell'inventario;
d) firmano il conto del consegnatario, predisposto sulla base del modello n. 24 "Conto della gestione
del consegnatario dei beni" approvato con D.P.R. n. 194/1996, e lo ritrasmettono al servizio/Ufficio
Patrimonio (comunque denominato).
Il discarico è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio/Ufficio Patrimonio
(comunque denominato), previa comunicazione da parte del consegnatario.
Non è ammesso il discarico dagli inventari nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione,
perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e
conservazione dei beni. In tal caso sono stabilite le modalità in ordine all’obbligo di reintegro o di
risarcimento del danno a carico del consegnatario ritenuto responsabile.
Art. 71. Valutazione dei beni
La valutazione delle componenti del patrimonio avviene secondo le norme contabili vigenti e in
mancanza di specifiche indicazioni, secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali
ed internazionali per le pubbliche amministrazioni.
TITOLO VI LA RENDICONTAZIONE
Art. 72. Rendiconto contributi straordinari
Al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 158 del TUEL, i Responsabili di Ufficio e Servizio
che ricevono contributi straordinari assegnati all'Ente da amministrazioni pubbliche devono redigere il
rendiconto annuale di detto utilizzo descrivendo anche le finalità perseguite, quelle raggiunte, in
termini di efficienza ed efficacia, nonché quelle altre in via di perseguimento qualora trattasi di
intervento realizzato in più esercizi finanziari.
Il rendiconto documentato è presentato al servizio finanziario non oltre il 30 gennaio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Il servizio finanziario controlla con le sue scritture, le indicazioni
contabili ivi contenute e trasmette le rendicontazioni nei termini di legge.
In relazione alla sanzione disposta dall'articolo 158, comma 3, del TUEL, i termini previsti nel
presente articolo sono perentori.
Art. 73. Conti degli agenti contabili
L'economo, il consegnatario dei beni ed ogni altro agente contabile interno o esterno incaricato del
maneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni, devono rendere il conto della propria gestione
entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento sui moduli previsti dall'ordinamento.
L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto dell'Ente e indica per
ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario o suo incaricato provvede:
a) alla parificazione dei conti resi dagli agenti contabili e dei relativi allegati, con le scritture contabili
dell'Ente;
b) all'inserimento di tali conti nella documentazione del rendiconto;
c) all'inoltro dei conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei
54
conti ai sensi dell'art. 233, comma 1, del TUEL.
Art. 74. Resa del conto del tesoriere
Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e
giustificazione del suo operato.
Il conto del tesoriere è reso all'Ente entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in
sostituzione, i documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti o dall'Ente;
e) documentazione riepilogativa della gestione vincolata di tesoreria.
Nel caso siano utilizzate tecnologie informatiche la documentazione potrà essere trasmessa in forma
digitale.
Qualora il conto del tesoriere non sia, anche parzialmente, riscontrato o siano individuate
responsabilità del tesoriere, ne viene data notizia allo stesso entro 15 giorni, con invito a prendere
cognizione delle motivazioni nel rendiconto. Negli otto giorni successivi il tesoriere può presentare
per iscritto le sue controdeduzioni.
Art. 75. Il rendiconto di gestione
La dimostrazione dei risultati di gestione è effettuata con il rendiconto, il quale comprende il conto del
Bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Contestualmente al rendiconto, l'Ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati
degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, D.Lgs. n.
118/2011, e successive modificazioni.
Art. 76. Riaccertamento dei residui attivi e passivi
Prima dell'inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in Bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni.
Con propria comunicazione formale, i Responsabili di Ufficio e Servizio effettuano entro il 30
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento la revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in Bilancio secondo corretti
principi di competenza finanziaria potenziata.
Ai fini del riaccertamento ordinario dei residui la proposta di deliberazione di Giunta deve essere
predisposta entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'organo di
revisione deve esprimere il proprio pare entro 7 giorni successivi, per la formale deliberazione entro il
10 marzo.
55
Art. 77. Formazione e approvazione del rendiconto
La Giunta dell'Ente approva entro 20 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento lo schema di
rendiconto da sottoporre alla successiva approvazione consiliare.
La proposta di deliberazione consiliare, lo schema di rendiconto e relativi allegati sono sottoposti
all'esame dell'Organo di Revisione contabile con invito a predisporre, nei successivi 20 giorni, la
relazione di cui all'art. 239 comma 1 lettera d) del TUEL.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono
posti a disposizione dei consiglieri, attraverso invio della documentazione in formato elettronico ai
capigruppo consiliari ed ai membri della commissione consiliare competente per materia, i seguenti
documenti:
- la proposta di deliberazione;
- lo schema di rendiconto;
- la relazione al rendiconto di cui all'art. 231 del TUEL approvata dalla Giunta;
- la relazione dell'Organo di Revisione.
Art. 78. Avanzo o disavanzo di amministrazione
Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime il
saldo contabile di amministrazione ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito
dei residui passivi e del valore del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa.
L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al Bilancio di previsione nei modi e
nei termini di cui all'art. 188 del TUEL.
L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti
e fondi accantonati e può essere applicato al Bilancio nelle modalità previste dal TUEL.
Art. 79. Conto economico
Nel conto economico sono contenuti i risultati economici, in particolare sono evidenziati i componenti
positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale.
Il conto economico rileva il risultato economico dell'esercizio.
Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture
rettificative ed integrative di fine esercizio.
Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 che
prevede uno schema a struttura scalare ed evidenzia, oltre al risultato economico finale, anche risultati
economici intermedi e parziali derivanti dalla gestione dell'Ente.
Art. 80. Stato patrimoniale
Nello Stato patrimoniale sono contenuti i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del
patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun Ente. Attraverso la rappresentazione contabile del
56
patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Lo Stato patrimoniale è predisposto:
- nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;
- secondo lo schema di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011.
I valori del patrimonio permanente devono essere riconciliati con i dati risultanti dal riepilogo
generale degli inventari.
Art. 81. Il Bilancio Consolidato
Sulla base di quanto previsto dal "Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato"
Allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011, l'ente è tenuto ad approvare il Bilancio consolidato del gruppo
amministrazione pubblica.
Il Bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale, degli enti e
organismi strumentali e delle società partecipate.
Il Bilancio Consolidato è un documento consuntivo derivante dall' aggregazione dei bilanci d'esercizio
dei soggetti rientranti nell'area di consolidamento, previa rettifica ed elisione delle operazioni
infragruppo. Il Bilancio consolidato è redatto dalla capogruppo. Rappresenta contabilmente la
situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico dell'attività svolta nell'anno di
riferimento dall'Ente capogruppo e dai soggetti rientranti nell'area di consolidamento.
Entro il 15 marzo, l'Ufficio Partecipazioni, su richiesta del Servizio Finanziario, predispone una
relazione finalizzata alla ricognizione degli elementi inerenti la riconducibilità dei soggetti all'interno
dell'Area di consolidamento. Tale relazione costituisce parte integrante della deliberazione dell'organo
esecutivo dell'Ente con cui annualmente viene verificata l'area di consolidamento da adottare entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello cui è riferito il Bilancio consolidato.
Entro il 30 aprile il Servizio Finanziario richiede ai soggetti ricadenti all'interno dell'Area di
consolidamento come sopra individuati i dati necessari per la redazione del Bilancio Consolidato con
particolare riferimento all'elisione delle operazioni infragruppo.
Entro il 31 maggio, i soggetti ricedenti all'interno dell'Area di consolidamento, forniscono i dati di cui
ai punti precedenti richiesti dal Servizio Finanziario, sulla base delle istruzioni ricevute dall’ente di
cui al paragrafo 3.2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) e trasmettono la documentazione necessaria al bilancio
consolidato alla capogruppo, costituita da:
- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta,
capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità
economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la
contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
Entro il 31 agosto di ogni anno con deliberazione di Giunta dell'Ente vengono approvati gli schemi
del Bilancio Consolidato riferito all'anno precedente, sulla base dell’ elaborazione, da parte del
Responsabile del servizio finanziario dello schema di bilancio consolidato, secondo le modalità di cui
ai punti 4.2 e 4.3 e 4.4 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4
del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni).
57
Gli schemi di Bilancio Consolidato approvati dalla Giunta sono trasmessi a cura del Servizio
Finanziario al Revisore dei Conti al fine della predisposizione della Relazione che sarà allegata al
Bilancio Consolidato così come previsto dall'art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011.
Il Revisore predispone la Relazione al Bilancio Consolidato di cui all'art. 11-bis del D.Lgs n.
118/2011 entro 20 giorni dall'invio della documentazione da parte del Servizio Finanziario.
Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa
proposta di approvazione sono messi a disposizione dell’organo consiliare venti giorni prima del
termine di approvazione per consentire ai componenti di esaminare la proposta della Giunta.
Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 settembre, tenuto motivatamente
conto della relazione dell’organo di revisione.
Ai sensi dell'art. 152 comma 2 del TUEL tramite il bilancio consolidato l'ente assicura la conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di
funzioni e servizi.
Art. 82. Le finalità del Bilancio consolidato
Le finalità che il Bilancio Consolidato si prefigge di raggiungere sono:
- verificare l'attività svolta dal gruppo pubblico locale;
- rappresentare la base per effettuare delle valutazioni prospettiche relative al gruppo pubblico locale
nella sua interezza;
- conoscere e valutare la composizione delle attività e passività consolidate nonché quella dei costi e
ricavi.
Art. 83. Struttura del Bilancio consolidato
Ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011 il Bilancio Consolidato è costituito dal conto
economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del revisore dei conti.
Il Bilancio Consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio.
E' predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo, in
riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce.
TITOLO VII LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 84. Organo di Revisione contabile
La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello Statuto,
al revisore unico secondo quanto disposto dall'art. 234 del TUEL.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organo di Revisione contabile:
- può avvalersi di collaboratori come previsto dall'art. 239, comma 4 del TUEL;
- può eseguire ispezioni e controlli;
- impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.
58
Art. 85. Nomina
La nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Contabile avviene tramite estrazione secondo la
normativa vigente. I revisori estratti dall'elenco istituito ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23,
devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di
ricezione della richiesta.
Il consiglio dell'ente può procedere, con adeguata motivazione, alla nomina dei revisori anche in
deroga al limite degli incarichi disposto dall'articolo 238, comma 1, del TUEL.
L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
delibera o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per
più di due volte nello stesso Ente.
In caso di sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata
al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell'intero Collegio.
All'Organo di Revisione Contabile si applicano le norme relative alla proroga degli organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Art. 86. Funzionamento
Al fine di svolgere attività di collaborazione con il Consiglio dell'Ente nelle funzioni di indirizzo e di
controllo, l'Organo di Revisione Contabile esprime pareri preventivi e formula proposte sugli atti
fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti materie:
- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- proposta di Bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di Bilancio;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in
materia;
- proposte di Regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali;
- rendiconto della gestione e bilancio consolidato;
- altre materie previste dalla legge.
Su richiesta del Presidente del Consiglio o del Sindaco, l'Organo di Revisione Contabile può inoltre
essere chiamato ad esprimere il proprio parere su altri atti e a riferire al Consiglio su specifici
argomenti.
L'Organo di Revisione contabile:
a) interviene alle sedute del Consiglio in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e del
rendiconto e su istanza del Presidente del Consiglio, relativamente agli altri oggetti sui quali è
richiesto il suo parere;
59
b) interviene alle sedute delle commissioni consiliari su richiesta dei rispettivi presidenti in relazione
alle materie indicate nel precedente periodo.
Il parere dei Revisori non è richiesto per i prelievi dal fondo di riserva né per le variazioni del piano
esecutivo di gestione.
Il Revisore nell'esercizio delle loro funzioni:
- può accedere agli atti e documenti dell'Ente e delle sue Istituzioni e può chiedere, anche
verbalmente, agli amministratori, al Segretario Generale, ai dirigenti o ai Responsabili di Ufficio e
Servizio, notizie riguardanti specifici provvedimenti.
- riceve la convocazione del Consiglio e della Giunta con l'elenco degli oggetti iscritti;
- può partecipare, quando invitati, alle sedute della Giunta e della Commissione Consiliare Bilancio;
- riceve l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio dell'Ente;
La trasmissione della documentazione avverrà per via telematica o su supporto informatico, salvo
eccezioni.
Art. 87. Cessazione, revoca e sostituzione
Il Revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono
soggette ad accettazione da parte dell'Ente;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo non
inferiore a 90 giorni. Il revisore dovrà comunicare tempestivamente l'impossibilità di svolgere le
proprie funzioni al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile del
Servizio Finanziario dell'Ente.
Il Revisore è revocabile solo per inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni ed in particolare
per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d e per mancata presentazione dei pareri
entro i termini previsti dal presente regolamento.
Il Sindaco, o il Presidente del consiglio dell'ente, sentito il Responsabile del Servizio Finanziario,
contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC,
assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
La revoca dall'ufficio di revisione è disposta con deliberazione del Consiglio dell'Ente. La stessa
procedura è eseguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità. La deliberazione viene
notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.
Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia
necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30
giorni dall'evento.
TITOLO VIII IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 88. Affidamento e durata del servizio di tesoreria
60
Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria
dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative,
statutarie, regolamentari e convenzionali.
Il servizio di Tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all'art. 208 del TUEL ed operante nel
territorio dell'Ente, mediante pubblica gara con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
L'affidamento del servizio avviene nel rispetto delle normative di evidenza pubblica stabilite dalle
leggi vigenti.
Qualora ricorrano le condizioni di legge e nei casi di accertata convenienza e pubblico interesse,
debitamente dimostrati, l'Ente può procedere, a condizioni migliorative, e per non più di una volta, al
rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.
I rapporti tra l'Ente ed il Tesoriere sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dai regolamenti comunali e
da apposita Convenzione di Tesoreria.
La convenzione deve stabilire:
a) la durata dell'incarico;
b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria vigente;
c) le anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti dell'Ente in materia di Bilancio da trasmettere al tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai
sensi di legge;
h) l'indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l'inosservanza delle condizioni stabilite;
i) le modalità di servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero
minimo degli addetti;
j) la possibilità o meno per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto
certificati dall'Ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. 185/2008 e s.m.
Art. 89. Obblighi dell'Ente verso il tesoriere
Per quanto concerne il controllo di tutte le operazioni riguardanti la cassa e la relativa contabilità, il
servizio di tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza del Responsabile Servizio Finanziario o suo
delegato.
Per consentire al Tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del
Servizio Finanziario deve puntualmente trasmettere al medesimo la seguente documentazione:
a) copia del Bilancio di previsione esecutivo a norma di legge o in mancanza copia del rendiconto
deliberato dal Consiglio dell'Ente in caso di esercizio provvisorio
61
b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di
competenza e di cassa del Bilancio annuale e, inoltre, di prelievo dal fondo di riserva o dai fondi spese
potenziali;
c) elenco dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente e le variazioni
apportate in sede di riaccertamento, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario;
d) firme autografe dei soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento
nonché dei componenti dell'Organo di Revisione;
e) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'Ente per i quali il Tesoriere è tenuto a versare le
relative rate di ammortamento agli Istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria
dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
f) copia del Regolamento di Contabilità e dello Statuto e successive eventuali integrazioni e/o
modificazioni.
Art. 90. Obblighi del tesoriere verso l'Ente
Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative, regolamentari e dalla Convenzione di Tesoreria, e risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente o a terzi.
Il Tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate dell'Ente rilasciando apposita quietanza numerata in
ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario.
Per ogni somma riscossa, anche in difetto di ordinativo di incasso, il tesoriere rilascia quietanza,
numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, sui modelli definiti nella convenzione di
Tesoreria.
In caso di riscossione senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, il tesoriere ne dà
immediata comunicazione all'Ente, richiedendo la regolarizzazione. L'Ente procede alla
regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 15 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la
resa del conto.
Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione
meccanografica da consegnare all'Ente in allegato al proprio rendiconto.
Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.
Il tesoriere deve trasmettere all'Ente, almeno a cadenza stabilita nella convenzione di tesoreria la
situazione complessiva delle riscossioni.
Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e
criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente e il tesoriere, al fine di
consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e
dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.
I registri ed i supporti contabili di cui al precedente comma sono forniti a cura e spese del tesoriere.
Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non
conformi alle disposizioni della legge e del presente Regolamento o se i mandati non risultano emessi
62
nei limiti degli interventi o capitoli stanziati in Bilancio o se siano privi di codifica.
Art. 91. Attività connesse al pagamento delle spese
Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del TUEL.
Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sul mandato o riportate su documentazione
informatica da consegnare all'Ente in allegato al proprio rendiconto.
Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso del pagamento.
Il tesoriere trasmette all'Ente:
a) giornalmente, l'elenco dei pagamenti effettuati;
b) giornalmente, le somme pagate a fronte di carte contabili, indicate singolarmente;
c) settimanalmente, i mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente;
d) secondo le scadenze previste dalla legge, le carte contabile per la regolarizzazione delle
movimentazioni sui conti vincolati.
Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e
criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio finanziario e il tesoriere, al fine di
consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
I pagamenti possono aver luogo solo se risultano rispettati le condizioni di legittimità di cui all'art.
216 del TUEL.
Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove
gli stessi trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanziario e consegnato al tesoriere
Le richieste di pagamento da parte di terzi, anche a seguito di procedure di spesa on line, possono
essere accettate dal Tesoriere solo a seguito del ricevimento del mandato di pagamento
Il tesoriere è comunque tenuto, anche in carenza del mandato di pagamento, ad effettuare i pagamenti
concernenti i tributi passivi scaduti, i contributi previdenziali ed assistenziali del personale, le rate dei
mutui in ammortamento, le quote consorziali, i rimborsi per depositi cauzionali ed altre spese per le
quali, in modo specifico, la legge prevede tale modalità di pagamento. Tali obblighi sorgono nel
momento in cui il Tesoriere è a conoscenza della scadenza di rate di mutui (delegazione notificata) o
comunque informato dallo stesso Ente, tramite richiesta scritta, relativamente a pagamenti
indilazionabili ed urgenti che se non effettuati recherebbero un danno certo e grave all'ente.
Il Tesoriere nel corso dell'esercizio deve assicurare tutti gli adempimenti previsti nella vigente
convenzione di tesoreria.
Art. 92. Verifiche di cassa
Con cadenza trimestrale l'Organo di Revisione contabile procede, in confronto con il Tesoriere, alla
verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli altri
agenti contabili.
Ad ogni cambiamento del Sindaco/Presidente o del tesoriere si procede ad una verifica straordinaria
della cassa, con l'intervento, rispettivamente, del Sindaco/Presidente uscente e del Sindaco/Presidente
63
subentrante e del tesoriere uscente e del tesoriere subentrante, nonché del Segretario Generale, del
Responsabile Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione contabile.
Oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti l'Ente, tramite il Responsabile Servizio Finanziario o
suo delegato, procede ad autonome verifiche di cassa, in qualsiasi momento e qualora venga ritenuto
opportuno.
Art. 93. Contenuti della verifica di cassa
Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dal precedente articolo debbono considerare:
a) la regolarità della giacenza di cassa, anche in relazione all'utilizzo delle somme vincolate;
b) la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di proprietà dell'Ente
gestiti dal tesoriere;
c) la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell'apposito registro tenuto
dal tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e quelli per spese;
d) la regolarità della gestione del servizio di tesoreria o di quello degli altri agenti contabili.
Art. 94. Gestione titoli e valori
I titoli di proprietà dell' Ente sono gestiti dal Tesoriere che provvede a versare nel conto di tesoreria le
cedole alle loro scadenze.
Le reversali d'incasso di depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni
assunti con l'Ente e relativi mandati di restituzione sono sottoscritti dal Responsabile Servizio
Finanziario o altro Responsabile di Ufficio e Servizio competente ai sensi del Regolamento
sull'organizzazione di servizi e uffici.
Il Tesoriere riscuote i depositi di terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sulla base di specifica
richiesta a firma dei competenti Responsabili di Ufficio e Servizio, da inoltrare in copia anche al
Servizio Finanziario, unitamente al documento provvisorio di entrata. Il Tesoriere rilascia apposita
ricevuta contenente tutti gli estremi identificativi delle operazioni.
La restituzione totale e parziale dei depositi di cui al precedente comma è disposta dal Responsabile
del medesimo Servizio/Ufficio che ha autorizzato il deposito, dopo aver verificato il corretto
adempimento dell'oggetto del contratto da parte del terzo e l'inesistenza di cause che giustifichino il
trattenimento di tutta o parte della somma versata. Il Tesoriere restituirà la somma annotando gli
estremi del pagamento sul documento di riferimento, che sarà inviato in copia, unitamente al
provvisorio di uscita, anche al Servizio Finanziario. Quest'ultimo, con cadenza periodica massima di
15 giorni provvederà a regolarizzare le partite sospese emettendo le reversali per gli incassi ed i
mandati per i relativi rimborsi.
Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente e viene gestito dal Tesoriere. Nella gestione
dei titoli e valori il Tesoriere è ritenuto responsabile del deposito costituito.
Il Tesoriere custodisce inoltre in deposito le polizze fidejussorie definitive rilasciate da terzi a
garanzia di impegni contrattuali.
Art. 95. Anticipazioni di tesoreria e utilizzo fondi vincolati
La Giunta dell'Ente delibera in termini generali, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di richiedere
64
al Tesoriere dell'Ente una anticipazione di cassa entro il limite massimo previsto dalla legge.
Le anticipazioni di Tesoreria sono attivate dal Tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso
d'anno, inoltrate dal Responsabile Servizio Finanziario o suo delegato per assicurare il pagamento di
spese obbligatorie o a scadenza determinata per legge o per contratto e nel rispetto delle priorità dei
pagamenti connessi a obblighi legislativi o contrattuali, a scadenze determinate ovvero, negli altri
casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture.
Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria, dovuti dall'Ente, sono calcolati al tasso convenuto e
stabilito nella convenzione di tesoreria e per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle
somme.
La Giunta dell'Ente delibera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di autorizzare il Tesoriere
dell'Ente ad utilizzare, all'insorgere di esigenza di cassa e in via prioritaria rispetto al ricorso
all'anticipazione di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti
nei limiti di importo fissati per l'anticipazione di tesoreria.
TITOLO IX INDEBITAMENTO
Art. 96.Ricorso all'indebitamento
II ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento con le modalità e i
limiti di legge.
Nel rispetto di quanto stabilito dal Principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il
ricorso all'indebitamento avviene quando non sia possibile l'utilizzo di entrate correnti, entrate
derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitale o di quote di avanzo di
amministrazione.
Di regola il periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non supera la prevedibile
vita utile dell'investimento.
Art. 97. Il rilascio di fideiussioni da parte dell'ente
Il Consiglio dell'Ente, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione
di mutui destinati ad investimenti e per le altre operazioni di indebitamento da parte di aziende
dipendenti dall'Ente e da Consorzi cui partecipa.
La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a favore delle Società di capitali, costituite ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del TUEL, per l'assunzione di mutui destinati alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1, stesso decreto. In tali casi l'Ente rilascia la
fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della Società sino al
secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non
superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla Società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati
alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di
proprietà del Comune, purché siano sussistenti le condizioni di cui all'art. 207 comma 3 del D.Lgs.
267/2000.
Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono
alla formazione del limite di cui all'art. 204 comma 1 del TUEL e non possono impegnare più di un
65
quinto di tale limite.
Con la deliberazione che autorizza il rilascio della fideiussione, si potrà limitare la garanzia dell'ente
al solo debito principale e/o valersi del beneficio della previa escussione del debitore principale.
Sulla proposta di deliberazione consiliare deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione
contabile dell'ente.
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Art. 98. Rinvio
L'attività amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di contabilità pubblica e delle norme
statutarie e regolamentari.
Art. 99. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della delibera.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di contabilità
approvato con deliberazione n. .... del ....., nonché le norme incompatibili previste in altri regolamenti
comunali, che saranno comunque successivamente adeguati.
66