Forme di stato e forme di governo Sommario: - le forme di Stato e le forme di governo nelle democrazie occidentali la forma di governo parlamentare la forma di governo presidenziale le “varianti” alle forme di governo tradizionali: il regime semi-presidenziale 1. Le forme di Stato e le forme di governo nelle democrazie occidentali Per forma di stato si intende il rapporto che intercorre fra gli elementi costitutivi dello Stato stesso (popolo, territorio e sovranità): dal modo secondo cui essi sono organizzati ne deriva, in primis, la distinzione fra monarchie e repubbliche, ma anche l’altra fondamentale distinzione fra Stati unitari e Stati composti, di cui gli Stati federali ne sono la rappresentazione più rilevante. Se risulta evidente che il sistema statunitense è la tipica espressione di uno Stato federale, appare altrettanto palese l’intenzione, sia dei fondatori delle organizzazioni europee sia dell’attuale sistema politico e giuridico dell’Unione Europea, di perseguire la strada di un accentuato federalismo fra gli Stati che fanno attualmente parte di essa ( ma anche di quelli che via via vi si aggiungeranno ), nel quale non ci sarà più necessariamente la coincidenza fra gli attuali assetti e confini dei singoli Stati membri. Per forma di governo, invece, si intende il rapporto reciproco fra organi costituzionali dello Stato (corpo elettorale, Capo dello Stato, Governo e Parlamento): nelle democrazie occidentali i modelli di gran lunga prevalenti sono quello parlamentare e quello presidenziale. Varianti più rare a queste forme tradizionali sono quella semi-presidenziale e quella direttoriale ( o assembleare ). 2. La forma di governo parlamentare Nell’Occidente europeo la forma di governo di gran lunga prevalente è quella parlamentare. Dapprima adottata a partire dai primi decenni del secolo scorso dai regimi monarchici ( v. Costituzione belga del 1831 ) ad imitazione della forma di governo britannica, venne successivamente estesa ad un numero sempre maggiore di Stati, dalle monarchie nordiche (Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda) alla repubblica finlandese ed alle repubbliche baltiche, dal Regno d’Italia all’Austria del primo dopoguerra. Anche dopo la seconda guerra mondiale continuò in questa area la preferenza per detta forma di governo: la più evidente e significativa dimostrazione ne fu l’adozione da parte della Repubblica Federale Tedesca nel 1949, e, in tempi più recenti, la Costituzione spagnola del 1978. Nella forma di governo in questione il principio della separazione dei poteri non è applicato in modo assoluto: si cerca anzi di realizzare un coordinamento organico tra il potere legislativo e quello esecutivo attraverso il principio della fiducia, mediante il quale il Governo rimane in carica solo se gode del consenso delle camere o della camera politicamente attiva ( Assemblea Nazionale in Francia, Bundestag in Germania, Congreso de Disputados in Spagna, Camera dei Comuni in Gran Bretagna ). Al Parlamento spetta dunque il potere di far cadere il Governo attraverso un voto promosso dalle opposizioni in sede parlamentare ( mozione di sfiducia ) o provocato dallo stesso esecutivo (questione di fiducia ), al quale fa riscontro la facoltà dell’esecutivo la possibilità per l’esecutivo di ricorrere al corpo elettorale, per una verifica della rappresentatività dell’Assemblea attraverso nuove elezioni, mediante lo scioglimento anticipato delle Camere. Originale eccezione è il sistema vigente in Norvegia, che non prevede lo scioglimento anticipato ed in cui lo Storting dura in carica, comunque, quattro anni. Nel modello parlamentare dunque il Governo dura in carica a tempo indeterminato, fino a quando eventualmente non si manifesti un insanabile contrasto con il legislativo: risulta quindi essenziale per il Governo assicurarsi in sede parlamentare una stabile maggioranza che lo sostenga. Da ciò l’importanza della scelta del sistema elettorale per il legislativo: ottimo, sotto questo profilo, il collegio uninominale puro adottato in Gran Bretagna, che produce automaticamente un efficiente bipartitismo; infatti buona parte delle difficoltà che i Governi parlamentari incontrano in Europa deriva proprio dall’adozione di sistemi proporzionali ( puri o corretti che siano ) che rendono certamente più difficile l’emergere di una maggioranza omogenea in aula. Proprio per questo la Francia nel 1958 ha ripudiato la proporzionale, sostituendola con lo scrutinio maggioritario a doppio turno ( o ballottaggio ). In questa forma di governo si sono poi affermate alcune varianti che servono ad assicurare una decisa preminenza del Capo del Governo: così in Gran Bretagna il Primo Ministro, in Germania il Cancelliere e, in tempi più recenti, in Spagna il Presidente del Governo hanno una netta supremazia sui colleghi di Governo, segnalandosi non solo per la specifica peculiarità ma anche per la rimarchevole efficienza. MONARCHIA COSTITUZIONALE PARLAMENTARE corpo elettorale re elezione nomina camera nomina e revoca senato parlamento funzione legislativa fiducia/sfiducia governo funzione esecutiva REPUBBLICA PARLAMENTARE corpo elettorale elezione parlamento scioglimento elezione capo dello Stato potere legislativo concessione/revoca fiducia nomina governo potere esecutivo 3. La forma di governo presidenziale L’altra forma di governo modello nell’occidente è quella presidenziale, introdotta per la prima volta dai Padri Fondatori alla Convenzione di Filadelfia del 1787 per reggere gli Stati Uniti d’America appena sorti. Anch’essi presero le mosse dal principio della separazione dei poteri, affidando le diverse funzioni statali a distinti organi costituzionali: così della funzione legislativa venne investito il Congresso, di quella esecutiva il Presidente, mentre la funzione giudiziaria fu attribuita alla Corte Suprema e ai Tribunali Federali. Altra preoccupazione dei Padri Fondatori fu quella di assicurare un ampio principio rappresentativo negli organi costituzionali: Presidente, Senato e Camera dei Rappresentanti risultano elettivi ed esercitano le loro funzioni per un lasso di tempo prestabilito ( per gli organi giudiziari vale invece il principio della nomina iniziale da parte dell’esecutivo e della permanenza in carica a tempo indeterminato ). Manca nei rapporti fra esecutivo e legislativo un istituto analogo alla fiducia, come manca lo strumento parallelo dello scioglimento anticipato delle camere, già incontrati nel modello europeo. Negli Stati Uniti il principio della divisione dei poteri è accompagnato da un “sistema reciproco di controlli e di bilanciamenti” ( “checks and balances” ) previsti espressamente dalla Costituzione, in base al quale: - il Congresso esercita un controllo sul Presidente sia dal punto di vista finanziario, in quanto è chiamato ad approvare il bilancio federale e le leggi di spesa più importanti, sia dal punto di vista politico in quanto, in seguito ad una deliberazione del Senato, la Camera dei Rappresentanti può decidere la messa in stato di accusa del Presidente ( impeachment ) per alcuni reati indicati dalla Costituzione; - il Presidente, a sua volta, esercita un controllo sul Congresso sia attraverso l’invio di messaggi, sia attraverso il diritto di veto sulle leggi approvate dal Congresso. L’attività politica del Governo quindi è indipendente dal Congresso, in quanto questo non può votarne la sfiducia, ma l’organo legislativo esercita comunque un controllo finanziario sull’attività dell’esecutivo. Inoltre il Presidente nomina i giudici della Corte Suprema, ma è il Congresso a stabilire per legge la disciplina organizzativa dei giudici federali, mentre la Corte, in virtù del “judicial review” può dichiarare incostituzionali le leggi. Il sistema presidenziale sembra essere la forma di governo naturale non solo degli Stati Uniti ma dell’intero emisfero americano: all’affacciarsi sulla scena dei nuovi Stati scaturiti dal processo di decolonizzazione del Terzo Mondo, dopo il fallimento dei tentativi di regimi parlamentari, le nuove nazioni hanno preferito il sistema presidenziale, più funzionale ed efficiente grazie alla garanzia di durata a tempo fisso dell’esecutivo. REPUBBLICA PRESIDENZIALE ( Stati Uniti ) corpo elettorale elezione Governo nomina e revoca potere esecutivo Stati membri elezione elezione Camera dei rappresentanti Senato Presidente diritto di veto Congresso potere legislativo 4. Le “varianti” alle forme di governo tradizionali: il regime semi-presidenziale La forma di governo semi-presidenziale viene chiamata spesso anche “alla francese”, in quanto il suo modello è costituito dalla forma di governo introdotta in Francia dal generale De Gaulle con la riforma costituzionale del 1958. Una forma di governo simile era già prevista nella Costituzione tedesca di Weimar del 1919 e in seguito è stata adottata, sia pure con correttivi ed adattamenti, anche in Finlandia, in Irlanda e in Portogallo. A mezza strada tra le due forme di governo “tradizionali” tale soluzione, pur conservando il rapporto fiduciario e per conseguenza il legame maggioranza-Governo, attribuisce un particolare ruolo al Capo dello Stato, che viene eletto a suffragio universale direttamente da tutti i cittadini, ed al quale vengono riconosciuti poteri sostanziali di indirizzo politico, che il Presidente non ha nei regimi parlamentari. Spettano al Presidente della Repubblica le decisioni fondamentali nella vita dello Stato ( soprattutto le scelte di fondo in politica estera ed in materia di difesa ), per quanto il Parlamento vi concorra in vario modo, manifestando il suo consenso. Il Capo del Governo o Primo Ministro è nominato dal Capo dello Stato, mentre i ministri sono nominati ( e possono essere parimenti revocati ) dal Primo Ministro e sono responsabili politicamente per il loro operato soltanto nei suoi confronti: il Governo per rimanere in carica deve godere della doppia fiducia, del Capo dello Stato e dell’Assemblea Nazionale organo legislativo. Infatti, per una regola consuetudinaria non scritta, il Governo deve essere di gradimento del Presidente, che ha sempre a sua disposizione l’arma della revoca del Primo Ministro con atto non controfirmato, ma deve godere anche della fiducia dell’Assemblea Nazionale, in quanto le sue dimissioni possono essere provocate soltanto da una mozione di censura approvata dalla maggioranza dei membri dell’Assemblea. Pertanto il funzionamento concreto dell’esecutivo dipende dalla omogeneità politica del Presidente e del Primo Ministro: se essi appartengono alla medesima maggioranza politica, infatti, il ruolo effettivo di capo dell’esecutivo è svolto dal Presidente ed il Primo Ministro svolge soltanto alcune funzioni amministrative; se appartengono a schieramenti politici diversi, invece, il Primo Ministro svolge le funzioni di capo del Governo ed il Presidente si limita a ricoprire un ruolo di garanzia costituzionale. In questo regime, che si dice semi-presidenziale, al Presidente sono riconosciuti poteri di gran lunga superiori a quelli attribuiti al Capo dello Stato in un regime presidenziale: il Presidente francese, infatti, appoggiato da una maggioranza parlamentare omogenea, è al tempo stesso guida dell’esecutivo e del legislativo, che dirige con totale sicurezza ( come il Primo Ministro britannico ), superando in tal modo la separazione fra i due poteri attivi dello Stato, a differenza del Capo dello Stato americano, che deve sempre fare i conti con il Congresso, talvolta ostile o diversamente orientato. Altra peculiarità è l’originale distinzione fra “dominio della legge” e “dominio del regolamento”: il Parlamento infatti non è libero di legiferare in tutti i settori, ma solo sulle materie comprese nell’elenco tassativo indicato dalla Costituzione, mentre per le restanti è il Governo che può dettare norme primarie sotto forma di regolamenti. Ultima nota caratteristica è l’incompatibilità fra membro del Parlamento e membro del Governo: se un membro del Parlamento diviene infatti Ministro dovrà lasciare il seggio parlamentare ad un supplente, che lo sostituisce per tutta la durata residua della legislatura. In questo modo si abbandona una prassi tipica dei regimi parlamentari, nei quali il cumulo delle due funzioni è non solo consentito ma, anzi, è costantemente applicato. REPUBBLICA SEMIPRESIDENZIALE ( Francia ) corpo elettorale elezione capo del governo nomina governo potere esecutivo presidente elezione parlamento mozione di censura potere legislativo