SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2015 Procuratore regionale Salvatore Pilato BOLOGNA, 26 FEBBRAIO 2015 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2015 Procuratore regionale Salvatore Pilato BOLOGNA 26 FEBBRAIO 2015 “La giustizia come equità, è affidata ad Istituzioni efficaci, che si misurino con i comportamenti effettivi” (Amartya Sen, L’idea di giustizia, 2009, Nobel economia) 5 6 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 PARTE PRIMA IL CONTESTO GENERALE NELLA LEGISLAZIONE E NELLA GIURISPRUDENZA 7 8 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 1 PREMESSE. LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI TRA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE MISURE DI AUSTERITÀ E DI CRESCITA ECONOMICA L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 conferma le esigenze oramai diffuse, di collocare in secondo piano i profili formali della cerimonia, per dedicare nell’interesse delle Comunità territoriali, la massima attenzione allo stato delle informazioni, oggettivamente disponibili, sul buon andamento nella gestione delle risorse collettive, e sulla tutela dell’integrità della finanza pubblica. Infatti, in qualsiasi ordinamento autenticamente democratico, i diritti di cittadinanza includono il diritto di conoscere le situazioni amministrative, ed i fenomeni reali, rilevanti sul buon andamento delle gestioni pubbliche, con effetti incisivi sulla qualità della tutela dei diritti fondamentali, contemplati tra i valori costituzionali. In tale contesto, emerge la necessità di riflettere sulla posizione istituzionale della Corte dei conti, e sugli ambiti delle funzioni esercitate, al fine di individuare -da un lato- le utilità effettivamente conseguite, e le utilità mancate, o non programmate, con i corrispondenti vantaggi e svantaggi delle Comunità territoriali amministrate1, e -dall’altro lato- le utilità conseguibili, con un migliore orientamento delle attività, nel quadro della legislazione vigente e delle risorse organizzative disponibili, contrassegnate –purtroppo- da un complessivo decremento, progressivo e continuo. L’analisi delle evidenze normative e delle prospettive di evoluzione nell’ordinamento delle funzioni riservate alla Corte dei conti, manifesta molteplici fattori di complessità, di non semplice lettura ed interpretazione. Il contesto normativo generale, continua ad essere contrassegnato dalle logiche e dalle dinamiche impresse dalla governance economica europea, la quale ha già determinato il rafforzamento dei principi costituzionali posti a tutela del pareggio dei bilanci pubblici, al fine di salvaguardare la sostenibilità della finanza pubblica , e di evitare disavanzi eccessivi. La necessità di mantenere finanze sane e sostenibili e di prevenire l’eccessivo indebitamento, ha generato una legislazione sistematicamente orientata verso l’azione di riequilibrio dei conti pubblici, ritenuta in sé stessa un’insostituibile fattore di crescita2, e -pertanto- assistita da misure “Vi è, ed è altrettanto importante, un’indipendenza di altro genere che i cittadini devono esigere dagli operatori del diritto, e pretendere sia custodita da organi di controllo (siano essi di autogoverno, oppure non) disposti ad esercitare questa funzione : magistrati e avvocati –e, ovviamente, più i primi- debbono essere educati innanzitutto all’indipendenza da loro stessi” (U.Vincenti “Diritto e menzogna. La questione della giustizia in Italia” 2013). 2 “In una tale situazione, molto del percorso da compiere è affidato all’azione di governo ed amministrativa che, muovendo in un contesto di vincoli di bilancio interpretati meno rigidamente del recente passato, dovrà mettere a 1 9 predisposte per un effettivo controllo ed una efficace prevenzione del deficit strutturale del bilancio della finanza pubblica allargata. Dunque, nel triennio 2012-2014 la legislazione nazionale è contraddistinta da una sequenza costante di interventi normativi mirati a produrre un forte impatto riformista sul perimetro finora occupato dall’organizzazione degli apparati pubblici, con effetti combinati tra il profilo dell’attribuzione delle missioni, dei poteri e delle competenze, ed il profilo della riqualificazione, della contrazione, della riduzione e della ottimizzazione della spesa. Tuttavia, già nel breve periodo, la formula normativa dell’austerità espansiva si è rivelata inadeguata ed insufficiente ad avviare e sorreggere i processi di sviluppo e di crescita economica3, ed è -pertanto- emersa la preminente priorità, di rivedere con immediata urgenza la rigidità dei regimi vincolistici di matrice comunitaria nell’impatto sulle politiche sociali ed occupazionali, le quali richiedono misure strategiche per il rilancio dell’impresa e per il sostegno dei redditi di lavoro, e la contestuale ricerca di correttivi aggiuntivi, idonei a rilanciare le spese d’investimento. Dalla complessità del contesto generale appena descritto, emergono con significativa immediatezza i temi che incidono con pressante quotidianità sulle funzioni della Corte dei conti. La progressiva diminuzione, contrazione e limitazione delle risorse finanziarie disponibili, pone da tempo al centro dei fenomeni giurisdizionali gli indifferibili ed urgenti bisogni di tutela dei diritti fondamentali della Persona e del Cittadino, sempre più esposti al rischio di lesione e di insoddisfacente realizzazione, soprattutto nelle aree territoriali viziate dall’indebolimento delle garanzie di sana e corretta gestione amministrativa, alle quali appartengono -per certezza storicale zone geografiche del Mezzogiorno d’Italia, dalle quali si originano gravi fenomeni di criminalità organizzata che, tendono ad espandersi con logiche e metodi d’infiltrazione ambientale, da contrastare con reazioni coordinate e sinergiche (v. infra par.5). frutto i margini disponibili soprattutto nella direzione di una forte iniziativa di semplificazione e di certezza degli interventi proposti. Nella condizione attuale, diverse esigenze devono contemperarsi nella gestione delle finanze pubbliche: da una parte, la necessità di contenimento del deficit, che deriva dalla presenza di un elevato debito pubblico, prima ancora che dalla necessità del rispetto delle regole europee; dall’altra, la funzione stabilizzatrice del bilancio, che, di fronte al protrarsi della recessione, richiede interventi di attento dosaggio delle manovre di entrata e di spesa” (Pres. R. Squitieri, Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Roma , 10.2.2015). “La crisi economica postula, altresì, una intensificazione dell’azione politica, attraverso le leve fiscali e la gestione del bilancio pubblico, secondo criteri che, pur nel rispetto di maggiore rigore e selettività, risultino idonei ad incidere positivamente sulla produttività del Paese e sulla crescita” (Pres. R. Squitieri, Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Roma , 10.2.2015) 3 10 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 I tre nuclei fondamentali dei diritti della Persona, riassunti nelle sintesi tra Salute ed Ambiente, tra Istruzione e Cultura, ed -infine- tra Formazione e Lavoro4, reclamano la indissolubile congiunzione a scelte di buona amministrazione delle risorse pubbliche per il rilancio dei processi di investimento, di crescita e di sviluppo economico. La giurisprudenza costituzionale ha già indicato i percorsi interpretativi che consentono la «massima espansione delle garanzie» di tutti i diritti fondamentali della Persona, e dei corrispondenti principi costituzionali, sovranazionali e internazionali, complessivamente considerati, che “sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca” (Corte cost. sentenze n. 85 e n. 170 del 2013 ; n. 264 del 2012). A tale risultato è pervenuta per effetto del nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost., introdotto dalla riforma costituzionale del 2001, ma anche attraverso la intensificazione del dialogo tra la giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza delle Corti europee “centrali”, nel quale sono presenti anche gli indirizzi delle Corti costituzionali degli altri Paesi europei5. I metodi di interrelazione normativa delineati dalla Corte costituzionale sono finalizzati a «garantire la migliore tutela possibile» dei diritti fondamentali, poiché tali diritti hanno la loro base nel riconoscimento del diritto di tutte le Persone alla pari dignità6. Il rispetto dei principi costituzionali, tra i quali il principio di razionalità-equità contenuto nell’art. 3 Cost., che costituisce l’architrave principale, sul quale è fondato il controllo accentrato di costituzionalità delle leggi, vincola direttamente tutte le Pubbliche Amministrazioni, senza la necessità del preventivo filtro giudiziario. Infatti, in più decisioni risalenti (v. sent. n. 310 del 2010), la stessa Corte costituzionale– ha ricondotto i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa ai quali “va Tali scopi la Costituzione persegue, per un verso attraverso la tutela della persona umana, e per altro verso disegnando una vera forma di Stato-Comunità: lo Stato sociale di diritto. Per quanto riguarda il primo aspetto, la Costituzione pone quattro pilastri fondamentali : a) il riconoscimento dei diritti umani; b) il diritto all’istruzione, all’arte, alla scienza, alla ricerca scientifica e tecnica ed alla cultura; c) il diritto al lavoro ed il diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale; d) il principio di eguaglianza (P.Maddalena “Quello che si deve sapere della Costituzione” ed. Jovene 2010, pag.23). 5 La Corte Costituzionale ha affermato che «la norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza», affinché si realizzi la necessaria «integrazione delle tutele» (sentenza n. 264 del 2012). 6 Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012 cit.). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona (C.Cost. sent. n. 85.2013). 4 11 riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione(art.97,primo comma, Cost.)”, ai principi di economicità ed efficacia, al fine di agevolare il “cambiamento culturale”, per il conseguimento della migliore efficienza nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Dunque, se i diritti fondamentali della Persona, rappresentano l’asse portante del disegno sociale concepito nei principi costituzionali7, la tutela dei medesimi richiede particolari ed oggettive garanzie dedicate alla trasparenza ed alla ragionevolezza delle scelte pubbliche orientate alla loro effettiva realizzazione, con gradi e livelli di soddisfazione immediatamente percepibili, affinchè la natura di “diritti finanziariamente condizionati ”, non scenda sotto la soglia del loro “nucleo essenziale ed irriducibile”(C.Cost. 85.13 cit.) Pertanto, il diritto alla buona amministrazione, che comprende il diritto al buon funzionamento dei servizi pubblici, rappresenta il fondamentale contesto giuridico, al cui interno si sviluppa il sistema di protezione dei diritti fondamentali della Persona, necessario per conciliare l’Europa dei mercati con Europa dei diritti 8. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale (C.Cost. sent.85/13 cit.). 7 “Lo svilupparsi di una realtà sempre più dominata da un’inestinguibile sete di diritti ha finito per tradursi in una pluralità di occasioni di ricorso alla giustizia, e questa maggiore influenza dell’attività giudiziaria nello stabilire (o nel ristabilire) una graduatoria cogente di valori si è col tempo rafforzata. Il potere giudiziario, quale forza realizzatrice dell’effettività della tutela di sempre nuovi diritti fondamentali, è l’unico dei tre poteri dello Stato che il cittadino può direttamente attivare e dal quale può attendersi una risposta individuale alle sue richieste” “(Pres. G.Santacroce, Relazione sull’amministrazione della Giustizia, Corte di Cassazione-Roma 24 gennaio 2014). 8 12 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 2 LE TENDENZE DELLA LEGISLAZIONE DI FINANZA E DI CONTABILITÀ PUBBLICA NEL TRIENNIO 2012-2014. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE DELLA SPESA La legislazione di finanza e di contabilità pubblica nel triennio 2012-2014 è fortemente caratterizzata da un rigido percorso normativo, ispirato -all’inizio- in prevalenza da finalità di contenimento e di riqualificazione della spesa, ed integrato –successivamente da finalità di avvio e di incentivo dei processi di investimento e di innovazione. Nelle disposizioni normative più recenti le finalità di contenimento della spesa pubblica, conseguite con i tradizionali strumenti dei tetti e dei tagli, risultano costantemente combinate con le finalità di incentivo alla crescita ed allo sviluppo 9. I principi dell’etica, dell’integrità e della trasparenza nella gestione degli interessi pubblici, sono stati introdotti in un ampio disegno normativo di prevenzione dell’ illegalità amministrativa, e concorrono al quadro delle misure organizzative , predisposte a sostegno dei processi di superamento del ciclo economico sfavorevole per la permanenza di situazioni di recessione e di stagnazione. Con chiarezza più nitida nella normazione del 2014, rispetto alla legislazione degli anni precedenti, emergono i requisiti costitutivi che compongono il principio della legalità sostanziale della spesa pubblica, poiché alla corretta programmazione del bilancio, epurato da tecniche contabili vietate, di sopravalutazione delle entrate e di sottostima delle spese, deve corrispondere una gestione finanziaria e patrimoniale, virtuosa, sana, trasparente, eticamente efficace, ed esente da sprechi, disservizi, e favoritismi di qualsiasi natura e genere. Il percorso iniziale di spending review è stato tracciato nel 2012 da una serie di fondamentali tappe legislative -l’una collegata in sequenza alla precedente, e prodromica alla successiva10-, ed è contraddistinto dalla presenza di molteplici piattaforme sulle quali insistono comuni finalità orientate verso: la riduzione della spesa per l’acquisto di acquisto di beni e di servizi e la “La legge di stabilità per il 2015 mostra, come all’interno del limite del 3 per cento, per contenere il disavanzo pubblico, vi siano comunque margini che consentono di fornire un sostegno alle dinamiche del ciclo economico, favorendo sia i redditi delle famiglie, sia le condizioni di operatività delle imprese” (Pres. R. Squitieri, Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Roma , 10.2.2015). 9 Decreto legge 7 maggio 2012 n.52 convertito in legge 6 luglio 2012 n.94 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito in legge 7 agosto 2012 n.134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”; decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. 10 13 trasparenza delle relative procedure; la revisione in riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e la soppressione degli enti inutili; la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi delle locazioni passive; l’introduzione di misure di sostegno alle imprese, e la riduzione di spese, collocazione in liquidazione, e privatizzazione di società pubbliche. Nell’anno 2013 il percorso normativo di spending review è stato consolidato dall’adozione di disposizioni che hanno reso flessibili i vincoli finanziari del patto di stabilità interno, al fine di introdurre misure di rilancio dell’economia e di sostegno delle imprese, le quali includono le disposizioni per agevolare il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione 11. In particolare, ad entrambe le finalità sono orientate le disposizioni normative rivolte al rilancio delle infrastrutture, all’accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei, al rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al potenziamento dell’agenda digitale, all’incremento delle misure per la semplificazione amministrativa, alla riduzione dei prezzi ed all’attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali , alla riforma della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, con la contestuale limitazione dei compensi degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Nella legislazione per l’anno 2014 è ancora più marcata la connessione tra le disposizioni di contenimento della spesa e le misure finanziarie di ausilio e di flessibilità per la crescita ed il sostegno dei processi d’investimento produttivo. Infatti tra le disposizioni normative urgenti per la riapertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive , sono comprese le misure di sbocco degli interventi sulle reti di trasporto d’interesse nazionale; le misure di semplificazione per le infrastrutture strategiche; le misure di sblocco delle opere indifferibili e cantierabili per il rilancio dell’economia; le misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli enti territoriali, anche per la prevenzione del dissesto geologico; le misure per il potenziamento dell’operatività della Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia ; le misure di competenza sostitutiva per il superamento delle condizioni di ritardo nell’utilizzazione dei fondi europei; le agevolazioni per gli investimenti privati nelle v. legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» (cd. decreto del fare); legge 27 dicembre 2013 n.147 - legge di stabilità 2014. 11 14 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 strutture ospedaliere; le misure per il rilancio dell’edilizia e per l’incentivazione degli investimenti abitativi; ed infine le misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati12. Mentre, tra le disposizioni di contenimento della spesa si annoverano il complesso delle misure e dei vincoli apposti a favore della “amministrazione sobria” , nella razionalizzazione dei costi di acquisto di beni e servizi ; nel trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate; nel controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e nella spesa per autovetture; nel riordino e nella riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali; e nel monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti, con particolare riguardo ai debiti sanitari 13. Ed ancora, le misure di riduzione, e di contenimento della spesa sono riprese nelle disposizioni per il ricambio generazionale, e la mobilità obbligatoria e volontaria del personale, e nelle disposizioni di soppressione di uffici, organi ed istituzioni14 . I percorsi di spending review ritornano con preponderante incisività nella legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190), la quale contiene disposizioni ancora più stringenti per la riduzione della spesa (con riferimenti specifici alla spesa dei Ministeri), per l’incorporazione ed il riordino degli enti, e per il patto di stabilità ed il pareggio di bilancio nella finanza pubblica allargata, con la determinazione del rilevante contributo aggiuntivo richiesto alla finanza regionale. Particolarmente significative sono le disposizioni che fissano tempi, modi e criteri per la razionalizzazione organizzativa delle società e delle partecipazioni azionarie, con la conseguente eliminazione, soppressione, ed aggregazione degli organismi locali non indispensabili al v. legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cd. Sblocca Italia). 12 v. decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014) , coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89), recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria». 13 v. legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l’art.19 “Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione”. 14 15 perseguimento delle finalità istituzionali , attraverso percorsi procedimentali integrati da obblighi di pubblicità, di trasparenza informativa, e di comunicazione alla Corte dei conti15. Altrettanto significative sono le disposizioni finanziarie relative al rispetto dei contenuti del Patto della salute, le quali contengono anche clausole di decadenza automatica della dirigenza nella ipotesi del mancato conseguimento degli obiettivi assistenziali 16. Quindi, dai lineamenti della legislazioni finanziaria del triennio 2012-2014, ma soprattutto dalle disposizioni dell’anno 2014, emerge -quindi- con particolare chiarezza il quadro sistematico dei valori, dei principi, e delle regole di gestione, poste a garanzia del buon andamento amministrativo. La tutela degli equilibri di bilancio ed il contestuale sostegno dell’economia con misure di stimolo della crescita economica, rappresentano gli obiettivi primari, ma le regole di gestione delle risorse sono intersecate da un complesso molto articolato di limiti, vincoli e divieti, finalizzati al contenimento, ed alla riqualificazione della spesa pubblica. In particolare, il principio della legalità sostanziale della spesa, esaminato nel dettaglio dei contenuti normativi, evidenzia la sussistenza di parametri di virtuosità giuridica, contraddistinti dalla confluenza dell’etica, dell’integrità e della trasparenza amministrativa nelle garanzie del buon andamento e della sana gestione 17. v. comma 611 ”Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015 , avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero d amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d)aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e)contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”. 15 v. comma 567 “Dopo il comma 7 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, è inserito il seguente:,"7- bis. L’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso". 16 Infatti, la legge anti-corruzione (n.190/2012) ha generato nel 2013 una legislazione “a raggiera” , sulla quale -dai lavori parlamentari che accompagnano l’approvazione delle singole disposizioni legislative- emerge il costante riferimento alle linee-guida dell’etica, della trasparenza, e della semplificazione delle attività amministrative. 17 16 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Dunque, l’attuale contesto normativo, supera definitivamente gli andamenti per lungo tempo contraddistinti da tendenze e controtendenze, ed esprime il forte e costante richiamo al sano e corretto impiego delle risorse pubbliche, le quali costituiscono il complesso dei beni e delle attività dedicate alla concreta ed effettiva tutela dei diritti fondamentali dei cittadini (art. 13 e ss. Cost.), mediante un’azione amministrativa che sia eticamente, imparziale, efficiente, trasparente, pluralista, solidale, e -pertanto- autenticamente democratica (artt. 1, 2, 3, 5 e 97 Cost.). I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), ritornano a svolgere un ruolo essenziale nell’indirizzare ed emendare le attività di amministrazione degli interessi collettivi da cause strutturali di inefficienze e disfunzioni, ed esigono che la investitura dei pubblici poteri si esprima in modelli di qualità, contraddistinti da elevata competenza professionale, e da consolidati principi etici di matrice non esclusivamente economica. 17 3 LA CORTE DEI CONTI NEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE. LA EFFETTIVITÀ DELLE GARANZIE DI LEGALITÀ La legalità finanziaria nella nuova Costituzione economica, ed il nuovo sistema dei bilanci pubblici espresso dalla legislazione del triennio 2012-2014, hanno profondamente mutato la fisionomia dei rapporti tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali, poiché il modello compendiato nella legge n. 131/2003 (cd. La Loggia), e -per le amministrazioni locali- nella legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), si è arricchito e completato nella legge n.213/12 con l’attribuzione di nuove competenze, riservate alla magistratura contabile, nell’ambito di un disegno legislativo orientato al conseguimento di utilità multifunzionali, e di utilità aggiuntive rispetto al sistema dei controlli meramente collaborativi, i quali si ampliano per recepire anche effetti interdittivi e sanzionatori (v. infra par. 6). Dal contesto comunitario, emerge il nuovo sistema dei bilanci pubblici, ed il nuovo sistema di garanzia di legalità sostanziale della spesa pubblica, entrambi imperniati sui fondamentali profili dell’equilibrio complessivo nel rispetto dei vincoli europei, dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, della sostenibilità dell’indebitamento, della sana gestione finanziaria, e del coordinamento della finanza pubblica (C. Cost. 39 e 40/2014). Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, dai principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché dagli artt. 117 primo comma Cost. , e 2 comma 1 legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), il quale richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni18 ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea (C. Cost. 60/2013). Il nuovo quadro del sistema di controllo sulle autonomie territoriali, rinviene puntuali e diffusi addentellati normativi in molteplici disposizioni costituzionali, e trova fondamento specifico e particolare, oltre che nell’art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nei principi del buon “le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità” (principio già espresso dall’art. 1 comma 1 legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196). 18 18 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 andamento dell’amministrazione (art. 97 primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.). La differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire gli squilibri di bilancio, ed i controlli istituiti dalle autonomie regionali, è fondata sul rapporto di strumentalità della prima categoria al rispetto degli obblighi nazionali assunti nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. Questa prospettiva, funzionale al coordinamento ed all’armonizzazione dei conti pubblici, giustifica la sussistenza nel sistema dei controlli intestati alla Corte dei conti, di misure idonee a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura della spesa e dell’equilibrio di bilancio (C. Cost. nn. 60 e 266/13) . Tali controlli possono risolversi “in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio” (C. Cost. sentenze n.179/2007 e 60/13 cit.), e contribuiscono al completamento del sistema delle garanzie del buon andamento e della sana gestione finanziaria. Se il nuovo quadro normativo di matrice costituzionale 19 esprime la visione di un controllo complessivo ed unitario della finanza pubblica allargata nei suoi organici rapporti con l’ordinamento dell’Unione Europea, è alquanto naturale ripensare e ricostruire il ruolo della Corte dei conti al fine di adeguare le attribuzioni riservate alla Magistratura finanziaria alla sostanza dei nuovi bisogni di buona amministrazione, e di effettività delle garanzie specifiche di legalità, fondate sui nuovi raccordi con il sistema delle responsabilità pubbliche. Il significato di “equilibrio di bilancio complessivo” è la linea-guida delle modifiche apportate agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. 19 19 4 LE MATERIE DI CONTABILITÀ PUBBLICA Nel quadro dei principi giurisprudenziali in progressiva formazione, sui temi dell’effettività dei sistemi di controllo posti a garanzia dell’equilibrio di bilancio, e della sana gestione finanziaria, emergono nuovi orientamenti fondati sulla lettura evolutiva delle materie di contabilità pubblica, e sul ruolo affidato alla Corte dei conti dalla legge n.213/2012. Infatti, nel contesto delle nuove competenze affidate alla Corte dei conti, quale “massimo organo di rilevanza costituzionale garante degli equilibri di finanza pubblica”, i più recenti orientamenti delle Sezioni Riunite in speciale composizione, esprimono la tendenza alla unitarietà applicativa, del principio di esclusività della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, che coinvolgono direttamente la sfera dei controlli intestati alle Sezioni regionali . La “valutazione complessiva di tutti gli atti e le gestioni posti in essere dai diversi enti in cui si articola la Repubblica che abbiano riflessi finanziari”, ed in particolare “la valutazione del rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio” (v. Relazione al decreto legge), hanno indotto all’affermazione di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, connessa alle materie di contabilità pubblica (art. 103 comma 2 Cost.), affinché le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, adottate quali «atti di effettivo esercizio del potere di controllo» riconosciuto dalle norme vigenti, siano sottratte al sindacato giurisdizionale di giudici diversi, ed in particolare al sindacato del Giudice amministrativo (Corte dei conti, Sez. riunite in speciale composizione n.2/2013, n.27/14). L’impossibilità di assoggettare al sindacato di un giudice diverso dalla Corte dei conti le delibere delle Sezioni regionali di controllo, discende dalla coerenza con il ruolo svolto, quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità, garante terzo e imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. Tale ruolo si è consolidato nel tempo, anche per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha -con pronunzie sia remote che recenti- sottolineato la rilevanza, assunta dalle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti, ed in particolare alle Sezioni regionali, a fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, per corrispondere ai vincoli di derivazione europea (da ultimo cfr. C. Cost. 39 e 40/2014). 20 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Dall’art.103, 2° comma, Cost. deriva quindi che “le materie di contabilità pubblica possono oggi correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali”. E dunque, se l’art. 103, secondo comma Cost. costituisce "norma di chiusura e di garanzia di valori ordinamentali, quali quelli della tutela degli equilibri finanziari” (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013), è apparso ovvio affermare che nell'assetto delle funzioni conferite alla Corte dei conti, per il ruolo rivestito nel sistema, con competenze specializzate nella materia della contabilità pubblica e del controllo generale sulla finanza pubblica, i medesimi poteri non siano attribuibili a nessun altro soggetto, ed in quanto tali, non siano neppure sindacabili da altro giudice. L’ampliamento del sindacato di legalità finanziaria intestato alla Corte nelle sue diverse articolazioni, centrali e periferiche, a garanzia degli equilibri di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica, ha indotto ad affermare la sussistenza della “giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica quale elemento complementare dell’ineludibile funzione di controllo di legittimità-regolarità dei conti pubblici, in evidente continuità con le tipologie di attribuzioni che nel tempo le sono state affidate, configurandosi la Corte stessa, come massima istituzione nazionale posta a presidio degli equilibri di bilancio pubblici” (Corte dei conti Sez. riunite s.c. n. 6/2014). I menzionati orientamenti interpretativi coinvolgono anche il giudizio di parificazione, il quale è incluso espressamente tra gli ambiti di materia ritenuti sindacabili, nell’esercizio della giurisdizione esclusiva riservata alle Sezioni Riunite in speciale composizione (Corte dei conti, Sez. riunite s.c. n. 27/2014). Tuttavia, come avviene in tutti i fenomeni di sviluppo giurisprudenziale, tali orientamenti interpretativi richiedono una continua revisione nei percorsi di assestamento dei nuovi principi, e di rigorosa omologazione ai significati tassativi delle disposizioni vigenti, i quali non possono prescindere né dal complessivo assetto costituzionale conferito al sistema delle tutele giurisdizionali, né dallo specifico assetto dei rapporti tra le funzioni di controllo e le funzioni giurisdizionali, riservate alla stessa Corte dei conti. Infatti, la ragionevole necessità che il sindacato sulle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo non sia devoluto ad un giudice diverso dalla Corte dei conti, deve tradursi in soluzioni giuridiche coerenti con le disposizioni normative che fondano l’attribuzione della corrispondente giurisdizione, le quali presuppongono anche la sussistenza delle norme processuali rivolte alla specificazione dei poteri del giudice, e delle facoltà delle parti in contraddittorio tra loro. 21 5 LA PREVENZIONE DELL’ILLEGALITÀ NELLA TUTELA DELLE RISORSE PUBBLICHE L’entrata in vigore della legge n. 190/2012, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha costituito il fondamentale momento di avvio del processo di revisione e di ri-organizzazione degli strumenti di contrasto dei fenomeni di mala-amministrazione, mala-gestione e mal-funzionamento degli apparati pubblici. Le negatività del fenomeno corruttivo, inteso in senso lato, sono misurabili per: le conseguenze di tipo economico, riscontrabili nelle patologie degli effetti prodotti sugli strumenti e sulle misure di sostegno e di crescita dell’economia reale del Paese (lesione delle prospettive di sviluppo equo e sostenibile); le conseguenze di tipo funzionale, valutabili nella lesione della libera concorrenza nel mercato, poiché la natura sistemica dei circuiti criminogeni esclude ed espelle le imprese organizzate secondo principi di legalità aziendale e fiscale (lesione della efficienza nel mercato); e le conseguenze di tipo etico-sociale, poiché la percezione della corruzione come costume diffuso nella amministrazione degli interessi pubblici, induce alla implicita condivisione di modelli di comportamento radicalmente antagonisti della legalità sostanziale, e profondamente offensivi della immagine costituzionale delle istituzioni nazionali e comunitarie (lesione dell’etica della funzione pubblica)20. Il disegno legislativo nel 2013 è stato completato con l’approvazione delle normative previste e collegate alla legge-base21, ed evidenzia l’apertura di una fase contraddistinta dalla effettiva discontinuità nel panorama normativo nazionale, nella quale il processo dinamico maturato sulle esperienze interne è orientato nella direzione della complementarietà ad altre politiche di riforma, rivolte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica 22. “I valori dell’Etica furono giuridicizzati, anzi costituzionalizzati : essi divennero un diritto posto e non più soltanto diritto naturale”. P.Maddalena- Quello che si deve sapere della Costituzione- ed Jovene 2010, pag.21. 20 Nella legislazione cd “a raggiera” v. decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ; decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 22 V. Primo Rapporto A.N.AC. sull’attuazione della legge n.190/12-dicembre 2013. 21 22 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 I nuovi istituti normativi ed organizzativi, ed i corrispondenti sistemi interpretativi degli strumenti di contrasto dei fenomeni corruttivi, intesi in senso lato, si ricongiungono alla nuova concezione sostanziale della legalità, rafforzata dall’etica, dalla trasparenza e dall’integrità. La trasparenza delle attività amministrative, già indicata quale “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione” (artt. 11 e 16 decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150), diviene il più importante punto-cardine, sul quale poggia la nuova cultura della legalità amministrativa, la quale richiede l’integrale conoscibilità degli atti e delle informazioni, e la partecipazione diffusa nel controllo delle decisioni di spesa. Le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, tra queste comprese le società a partecipazione pubblica (art. 1 comma 59)23, perché contengono norme di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. , che comprende nella sua nuova formulazione- l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico 24. Nell’impianto delle misure di prevenzione e di contrasto, la corruzione intesa come sistema di percezioni misurabili, possiede una dimensione lata, e diviene sinonimo di favoritismo, clientelismo, deviazione del sistema procedimentale di scelta degli interessi pubblici a vantaggio di gruppi di interessi privati che ottengono posizioni di dominio contrattuale e di mercato. Rimane -quindi- rimessa alle interpretazioni che formeranno il diritto cd. vivente la possibilità di applicare i singoli istituti, utilizzando il principio di economicità al fine della individuazione dei comportamenti affini e similari a quelli tipicamente devianti dalla buona amministrazione, già sanzionati dal diritto penale 25. L’emersione di gravi fatti corruttivi, riconducibili a fenomeni d’infiltrazione organizzata, accertati sul territorio nazionale nell’anno 2014, ha determinato l’avvio di processi normativi per la riforma e per la revisione degli istituti, e degli strumenti di prevenzione amministrativa e di repressione penale, orientati all’effetto del ripristino della trasparenza contrattuale e dell’economicità della spesa pubblica. V. inoltre art 11 comma 2, D.Lgs. 33/13 cit. : “Alle società partecipate dalla pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 ed alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, le disposizioni dell’art.1 commi da 15 a 33 della legge 6 novembre 2012 n.190”. 24 Art. 97 comma 1 cost. “Le pubbliche amministrazioni in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. 23 Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle situazioni in cui –a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (v. Circ. DPF n.1-4355 del 25.1.13). 25 23 Nel contesto della prevenzione dell’illegalità economica nei contratti pubblici, è importante rilevare l’immediata introduzione delle misure straordinarie della gestione commissariale degli appalti pubblici, viziati dall’aggiudicazione ad imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali 26. v. art. 32 decreto legge n. 90.14 (cd. D.L. Madia) -Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione- comma 1. “Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis,c.p. 346bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale”. 26 24 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 6 LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI NEGLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6.1 La giurisdizione sui conflitti La disamina degli orientamenti della giurisprudenza Costituzionale nelle materie direttamente od indirettamente riconducibili alla contabilità pubblica, consente di individuare una molteplicità di orientamenti, che fissano importanti principi interpretativi, di particolare rilievo per l’esercizio delle funzioni riservate alla Corte dei conti. Anche per l’anno 2014, i principi interpretativi discendono da decisioni adottate nel duplice ruolo di Giudice dei diritti e di Giudice dei conflitti, preposto a risolvere i dubbi interpretativi insorti sull’ambito dei poteri e delle funzioni esercitabili, con insistente frequenza nei rapporti legislativi e/o finanziari tra Stato e Regioni. Sono fondamentali i richiami alle connotazioni specifiche dell’autonomia regionale nel complesso rapporto con la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica allargata, poiché “autonomia non significa, infatti, potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.)” . La giurisprudenza costituzionale è molto attenta nel sottolineare come “l’esperienza seguita alla revisione del Titolo V della Costituzione ha mostrato che le stesse forme più accentuate di autonomia legislativa regionale non si sottraggono all’azione trasversale di competenze assegnate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost., mentre, nell’ambito di una competenza concorrente quale è il coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente questa Corte ha stimato recessiva la dimensione dell’autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull’intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia” (ex plurimis, sentenza n. 72 del 2014). Infatti, nell’ assetto costituzionale, revisionato con più interventi di riforma, allo Stato è pur sempre riservata, “nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria”, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità 25 giuridica ed economica (art. 120, secondo comma) dell’ordinamento considerato nella sua interezza e complessità ( ex C.Cost. n. 219.13). La situazione di grave ed eccezionale crisi economico-sociale incide con immediatezza sul riparto costituzionale delle competenze, perché ha «ampliato i confini entro i quali lo Stato deve esercitare la propria competenza legislativa esclusiva» nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (sent. n. 62.13). Il coordinamento delle competenze statali con le competenze regionali, è compatibile con le tecniche di premialità normativa in favore delle Regioni più virtuose negli adempimenti conformativi ai vincoli nazionali e comunitari (ex C.Cost. 46.13), e non può prescindere dal cd. parametro di maggior favore garantito alle autonomie regionali dotate di statuto a diritto speciale (v. “clausola di maggiore favore” in C. Cost. 255/14 Pres. Napolitano, Red. Mattarella) Ed i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, non consentono alcuna deroga ai limiti di spesa relativi al comparto per il personale, i quali si applicano anche alle determinazioni della Regione sulla scelta fiduciaria degli uffici di diretta collaborazione (C.Cost. 130.13). 6.2 L’unità economica della Repubblica La giurisprudenza costituzionale ha definitivamente confermato la sussistenza nelle funzioni riservate alla Corte dei conti, del ruolo di suprema Magistratura garante dell’equilibrio economicofinanziario generale, a tutela dell’unità economica della Repubblica. Infatti, il controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012) Tale controllo, intervenendo anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo, al servizio dello Stato-ordinamento, risulta collocabile nel quadro delle complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all’esercizio dell’attività di controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea (sentenza 60.13 cit.) 26 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Il nuovo quadro dei sistemi di controllo sulle autonomie regionali e locali, delineato dalla legge 212/13 si è evoluto oltre il modello meramente collaborativo, fondato -per consuetudini interpretative- sulla sola ed esclusiva attivazione di processi di auto-correzione, indotti dall’esito delle attività di verifica e di referto. Appartiene all’ambito dei controlli di natura collaborativa, e dei controlli comunque funzionali a prevenire gli squilibri di bilancio, la relazione semestrale ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nell’approvazione delle leggi, e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, la quale è comunicata dalla Corte dei conti nella prospettiva dell’attivazione di processi di “autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative. Ma la riforma del sistema dei controlli introdotta con la legge 212/13 procede oltre i tradizionali controlli di natura collaborativa, poiché prevede anche strumenti d’intervento preventivo, e misure inibitorie, poste a garanzia della legalità finanziaria della gestione di bilancio. Infatti, nelle ipotesi di grave deviazione dal buon andamento nella gestione di bilancio (v. art. 1 co. 7 legge 213/12 : squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno), dalla pronuncia di accertamento della Sezione regionale discende l’«obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio». E qualora le amministrazioni interessate, tra le quali anche gli enti del Servizio sanitario regionale, non provvedano alla trasmissione dei provvedimenti ripristinatori, oppure qualora la verifica degli stessi produca un esito negativo, «è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria». I controlli inibitori ad effetto preclusivo dell’attuazione dei programmi di spesa, non possono però produrre alcun impedimento, o vincolo di qualsiasi natura, sull’efficacia della legge regionale “in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta”, poiché altrimenti la funzione di controllo riservata alla Corte dei conti invaderebbe la funzione legislativa, travalicando i limiti segnati dalle disposizioni costituzionali, le quali non consentono di vincolare il contenuto degli atti normativi, e neppure di privarli dei loro effetti. Dunque, in conformità alla pronunzia dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, le pronunzie di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono 27 produrre “l’effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall’altro, di inibire l’efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi)” (C.Cost. 39/14 cit.). L’accertato profilo d’illegittimità costituzionale, non mette -tuttavia- in discussione il nuovo quadro del sistema di controllo sulle autonomie territoriali, poiché nei confronti di tutti gli altri enti che compongono l’amministrazione degli interessi pubblici regionali, valgono gli esiti di coercizione inibitoria e le conseguenze sanzionatorio-repressive previste dalla legge 213/12. Infatti, il nuovo controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti, ed in particolare, quello che si svolge sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità (inteso come verifica della conformità complessiva delle gestioni alle regole contabili e finanziarie), ed in una prospettiva non più statica (propria del tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, è finalizzato all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie (C. Cost. 60/13, 198/12, 179/07). Dunque, gli effetti cogenti delle pronunce di accertamento della Corte dei conti, e gli effetti parzialmente inibitori pro quota dell’efficacia dei bilanci approvati dagli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono mirati ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, e sono giustificati dall’interesse alla legalità costituzionale-finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica, che rende ragionevole la compressione della discrezionalità amministrativa, anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea. 6.3 La prevenzione degli squilibri di bilancio Gli effetti inibitori, impeditivi e sanzionatori devono -però- obbedire ai principi di proporzionalità e di adeguatezza, e sono pertanto viziate da illegittimità costituzionale le disposizioni che introducono misure repressive comminate per automatismo ex lege, senza consentire, né la graduazione della sanzione in relazione al vizio di gestione riscontrato nel rendiconto, né l’adozione delle misure correttive adottate dagli organi controllati (C. Cost. 39/14). Tali principi limitativi della discrezionalità della legislazione statale, sono stati fissati dal Giudice costituzionale sulla disciplina del rendiconto delle spese dei gruppi consiliari, il quale costituisce 28 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 parte necessaria del rendiconto regionale, “nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”. A tale fine, il legislatore ha predisposto “l’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”. L’ampliamento degli strumenti e degli effetti dei controlli affidati alla Corte dei conti sulle autonomie territoriali, è stato giustificato dalla giurisprudenza costituzionale anche con il riferimento alle esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, al fine di consentire la corretta raffrontabilità dei conti e la «la codificazione di parametri standardizzati» funzionali a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica» (ex plurimis sentenza 138/2013). L’ampliamento degli strumenti di controllo, e l’armonizzazione dei documenti contabili assoggettabili a verifica, possono ricongiungersi -nella legislazione statale- ad obblighi di comunicazione dei dati finanziari e delle informazioni utili al coordinamento della finanza pubblica, purché gli obblighi di trasmissione delle notizie ritenute sensibili, gravanti sugli uffici regionali, non implichino l’attribuzione del potere generale di verifica sull’intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, ad organi diversi dalla Corte dei conti, organo di magistratura terzo ed imparziale nei confronti del Governo statale (C. Cost. 219/13, 39/14). Il consolidamento del sistema informativo, fondato sulla trasmissione dei dati finanziari ed economici, legittima il rafforzamento del fondamentale raccordo tra i controlli esterni ed i controlli interni, al fine di garantire il rispetto delle regole contabili, degli obiettivi di finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, in conformità ai vincoli posti dal diritto dell’Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali (C. Cost. 60/13, 179/07). L’effettività del sistema dei controlli coinvolge le verifiche sui rendiconti degli enti locali, che sono estese alle partecipazioni azionarie in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente, poiché “tale estensione è funzionale, da un lato, a garantire l’armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio”. 29 Dunque, nel quadro evolutivo, i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti delle amministrazioni destinatarie, al fine di prevenire e di contrastare le gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento della finanza pubblica, orientata al rispetto degli obblighi comunitari (C. Cost. 60/13, 39/14). Il rafforzamento del sistema dei controlli sulle autonomie (artt. 1-3 legge 213 cit.), è completato da norme che stabiliscono un raccordo permanente delle funzioni di controllo con l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile, considerato nel duplice profilo della finalità risarcitoriarestitutoria , e della finalità sanzionatoria, interdittiva e di deterrenza, anche su nuove fattispecie tipizzate. 6.4 I costi della politica Nella prospettiva di analisi, incentrata sui limiti dei poteri di natura istruttoria ed investigativa del pubblico ministero, la Corte Costituzionale ha già provveduto a fissato il principio che il conflitto di attribuzione non può risolversi in uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, ed ha poi –incidentalmente- negato il vizio della finalità meramente esplorativa nell’ampliamento documentale e temporale delle indagini avviate dal pubblico ministero della Corte dei conti, sul presupposto di una notizia di danno erariale, qualificata da elementi specifici e concreti, all’infuori di semplici ipotesi o congetture (Corte Cost. sentenza n. 252/13). Il “tono costituzionale” del conflitto richiede la sussistenza di una «controversia in ordine all’invasione o alla menomazione di competenze assegnate dalla Costituzione», e dunque le Regioni «possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni (…) quando esse lamentino, non una qualsiasi conseguenza avvertita come negativa in relazione al proprio territorio regionale, ma una alterazione del riparto di competenza indicato dalla Costituzione o comunque da norme di rango costituzionale», ma non quando «il denunciato pregiudizio è riconducibile esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge». In tale seconda ipotesi, non sussiste materia per un conflitto di attribuzione (sentenza n. 252.13 cit.). Così delineato il “tono costituzionale” del conflitto, sul tema della sindacabilità degli atti giurisdizionali discende la conseguenza che -per costante giurisprudenza- gli «atti della 30 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 giurisdizione sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra Regione, o Provincia autonoma, e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, solo quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente». Il conflitto è -invece- inammissibile qualora si risolva in strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, poichè contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale, o processuale, operano i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni”. In caso contrario, infatti, il giudizio costituzionale sul conflitto si trasformerebbe «in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall’ordinamento processuale nel quale l’atto di giurisdizione concretamente si iscrive» (sentenza n. 252.13 cit.). Il “tono costituzionale” del conflitto di attribuzioni si estende alle questioni sollevate ed esaminate, per l’applicazione dei nuovi istituti introdotti con la legge 213/12, nella “scelta di fondo” operata per il necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dell’equilibrio di bilancio, e per il conseguimento di una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico (cd. costi della politica), giustificati –nella specificità e nella puntualità delle prescrizioni- da un evidente rapporto di co-essenzialità e di necessaria integrazione con il principio di coordinamento della finanza pubblica. In tale logica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, il controllo sui costi di funzionamento dei gruppi consiliari, istituiti presso le Assemblee elettive, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge (C. Cost. nn. 39.14 e 263.14). La parallela applicazione dei principi di responsabilità amministrativa si pone in continuità con l'esigenza manifestata dal Giudice costituzionale che «che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad 31 assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (v. ab imis C. Cost. n.1130/88). 32 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 7 IL CONFLITTO TRA LE GIURISDIZIONI ED I CRITERI DI RIPARTO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Nel corso del 2014 le Sezioni unite hanno ulteriormente precisato la nozione di motivi inerenti alla giurisdizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 111 Cost. Per costante giurisprudenza i motivi inerenti alla giurisdizione – che concretano il vizio di eccesso di potere giurisdizionale – riguardano quei vizi della pronuncia che abbiano inciso, in positivo o in negativo, l’ambito della giurisdizione, invadendo la sfera riservata al legislatore o all’autorità amministrativa, ovvero rifiutando la giurisdizione sull’erroneo assunto della sua inesistenza in assoluto, oppure abbiano violato i cd. limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale (con conseguente sconfinamento nella sfera della giurisdizione ordinaria o delle altre giurisdizioni speciali, ovvero con un sindacato sul merito amministrativo laddove sia riconosciuta soltanto una giurisdizione di legittimità). I più noti e recenti approdi interpretativi della Corte, valorizzano il concetto di giurisdizione come strumento per la tutela effettiva delle parti (“è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere attraverso le forme di tutela in cui esso si estrinseca”). 7.1 Il sindacato sulla discrezionalità amministrativa Circa i limiti del sindacato del giudice sulla discrezionalità amministrativa, la Corte di Cassazione ha indicato una serie di principi, e di criteri interpretativi, idonei a prevenire lo sconfinamento nella sfera del merito d’amministrazione (v. Sez. Un. n. 1013/14). Infatti, la sindacabilità per vizi di legittimità e non per vizi di merito dei provvedimenti amministrativi, esclude l’ammissibilità di un controllo di tipo “forte” sulle valutazioni tecniche di natura “opinabile”. Pertanto nella ipotesi in cui il sindacato del giudice comprenda il controllo su “valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità”, la cognizione processuale del provvedimento, e dei comportamenti amministrativi, si traduce nella verifica di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione dell’atto, e nell’accertamento di non esorbitanza dai margini effettivi di opinabilità. Ciò premesso, in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento all’appalto di opera per la progettazione ed esecuzione di lavori, «il sindacato del giudice sulle valutazioni della commissione di gara in sede di verifica dell’anomalia di un’offerta, non configura eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento, non attenendo tale controllo al merito dell’azione amministrativa, ma all’esercizio della discrezionalità tecnica» (Sez. Un n. 16239.14). Inoltre, non è inficiato dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, il sindacato d’interpretazione di una concessione e della convenzione accessoria, alla luce delle regole di buona fede e correttezza che presiedono le fasi di formazione, conclusione ed esecuzione dell’accordo, essendo ad esso applicabili i comuni principi dell’ermeneutica contrattuale, sebbene si tratti di profili connessi all’esercizio di potestà autoritative» (Sez. Un. n. 774.14). Il divieto di sconfinamento nel merito amministrativo non può -tuttavia- tradursi in soluzioni interpretative antagoniste della necessità che ciascuna giurisdizione assicuri l’effettiva tutela dei diritti che l’ordinamento chiede di somministrare, e/o soddisfare (Sez. Un. n. 2910.14). 7.2 I limiti del sindacato della Corte dei conti Sui limiti del sindacato giurisdizionale, specificamente attribuito alla Corte dei conti, nel corso dell’anno 2014, sono intervenute molteplici decisioni di rilevante interesse. Nella fattispecie di responsabilità amministrativa imputata nei confronti di un rettore universitario per aver pattuito ,-nel contratto di conferimento dell’incarico di direttore generale di un’azienda ospedaliera universitaria-, un compenso annuo e un’indennità di risultato in violazione dei limiti di legge, la Corte di Cassazione ha preliminarmente precisato che «le questioni concernenti la sussistenza del requisito inerente la “specifica e concreta notizia di danno non riguardano i limiti esterni della giurisdizione contabile, né l’essenza stessa della suddetta funzione giurisdizionale, ma solo la sua modalità operativa, integrando, così, soltanto eventuali errores in procedendo o in iudicando, come tali afferenti i limiti interni della giurisdizione» (Sez. Un, n. 5490.14). Inoltre, circa l’eventuale sconfinamento nel merito amministrativo, la stessa pronuncia ha affermato che «l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, 34 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità» (Sez. Un, n. 5490.14 cit.). Ed ancora, sull’insussistenza dell’eccesso di potere giurisdizionale «trattandosi di soluzione che può integrare un error in procedendo, non inerente all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dei suoi limiti esterni, ma solo al modo in cui è stata esercitata», con riferimento al peculiare profilo del giudizio di parificazione del rendiconto generale di una regione, la Corte di Cassazione ha richiamato la natura giurisdizionale della funzione di parificazione, come affermata nel diritto vivente della giurisprudenza costituzionale, ed ha ribadito che «la decisione della Corte dei conti sulla parificazione del rendiconto generale della regione non è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ., quando i motivi di ricorso non attengano alla giurisdizione, ma alla correttezza del rito applicato dalla Sezione regionale di controllo» (Sez. Un. n. 23072.14). Sui rapporti tra la giurisdizione civile e la giurisdizione contabile, relativamente alla tematica degli enti pubblici economici, il giudice di legittimità ha evidenziato che «l’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del procuratore della Corte dei conti, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico (nella specie, l’Ente Poste privatizzato, con riguardo a fatti anteriori alla trasformazione in società per azioni), non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda» (Sez. Un. n. 63.14). Viceversa, in applicazione del principio di specificità del giudizio di responsabilità amministrativa, sulla questione dell’ammissibilità e della proponibilità dell’azione risarcitoria nei confronti dell’azienda ospedaliera per morte del soggetto ricoverato addebitata a negligenza ed imperizia dei sanitari, è stata esclusa la giurisdizione della Corte dei conti sull’autonoma domanda di manleva proposta dall’azienda ospedaliera in favore dei propri sanitari (Sez. Un, n. 26659.14). Quanto ai rapporti tra la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile, nella dedotta fattispecie di responsabilità erariale per la realizzazione di opere per la difesa ed il ripascimento del litorale, è stata affermata la giurisdizione contabile nei confronti dei componenti dell’organo tecnico straordinario e dei consulenti della direzione dei lavori (anche se non legati da rapporto di servizio 35 con l’ente pubblico danneggiato, ma comunque inseriti, sia pur temporaneamente, nell’apparato organizzativo della P.A.), ed è stata riconosciuta la reciproca indipendenza dei due ambiti processuali, sicché «la dedotta incoerenza tra l’avvenuto proscioglimento in sede penale e l’affermata sussistenza della responsabilità erariale in relazione alla medesima condotta non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile» (Sez. Un. n. 11229.14). In tema di sindacato interpretativo svolto dal giudice contabile, con riferimento ad una fattispecie di discarico automatico di somme iscritte a ruolo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sia viziata da eccesso di potere giurisdizionale la decisione con la quale la Corte dei conti respinga l’istanza di discarico automatico delle somme iscritte a ruolo, per la inidoneità della comunicazione di inesigibilità trasmessa dal concessionario del servizio di riscossione, «atteso che l’interpretazione svolta al riguardo dal giudice speciale, condivisibile o meno, esclude che egli abbia travalicato i limiti esterni della giurisdizione ed invaso la sfera di attribuzioni del legislatore» (Sez. Un. est. Virgilio). Assume particolare rilevanza, l’orientamento adottato sulla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali. Infatti, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, che «può giudicare, quindi, sulla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di “spese di rappresentanza” prive di giustificativi», non rilevando la natura – privatistica o pubblicistica – dei gruppi consiliari, attesa l’origine pubblica delle risorse e la definizione legale del loro scopo, né tanto meno rilevando il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti, che non può estendersi alla gestione dei contributi, stante la natura derogatoria delle norme speciali sulla immunità (Sez. Un. n. 23257.14). Allo stesso modo, non sussistono spazi di insindacabilità risalenti ad atti politici di natura discrezionale, in ordine all’azione di responsabilità erariale ritualmente promossa contro il Presidente della Regione, i componenti della Giunta regionale, e della competente Commissione legislativa regionale, per l’adozione della delibera di assunzione di numerosi autisti-soccorritori, addetti alla gestione del servizio “118”, e sussiste -pertanto- la giurisdizione della Corte dei conti (Sez. Un. n. 10416.14). Merita particolare menzione il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Corte dei conti, nell’ipotesi in cui un Comune sito in una regione ad autonomia speciale, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo la deliberazione di controllo, adottata per l’accertamento dello stato di dissesto finanziario, preclusivo dell’accesso all’alternativa procedura di riequilibrio 36 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 finanziario pluriennale, poiché il giudice di legittimità ha dichiarato -con interpretazione additivala giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, riconoscendo la vis attractiva delle disposizioni vigenti in materia (Sez. Un. n. 5805.14). Né può essere trascurato il recente orientamento in materia di danno ambientale, laddove la Cassazione, facendo applicazione del criterio di riparto della giurisdizione fondato sul petitum sostanziale, prospettato nella domanda, ha ritenuto che – pur essendo sottratto alla cognizione della Corte dei conti il danno ambientale ex art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349- «ricade nella giurisdizione contabile la richiesta risarcitoria avente ad oggetto, oltre al danno all'immagine per la perdita di prestigio, patita a causa dell’inefficienza dimostrata, il danno erariale, derivante dall’esecuzione delle opere appaltate in difformità di prescrizioni contrattuali e di capitolato, dettate per la difesa della costa e la salvaguardia del litorale e, quindi, per scongiurare proprio il danno ambientale, la cui menzione in citazione assume una valenza meramente descrittiva della vicenda e delle sue complesse implicazioni». (Sez. Un. n. 11229.14 cit.). Quanto ai profili autoritativi, e di diritto pubblico nella gestione dell’organizzazione sanitaria, la Cassazione –in continuità con l’orientamento affermato nel 2013- ha ribadito che l’individuazione per atto del direttore generale delle strutture operative semplici dell’azienda sanitaria locale, afferenti ad una struttura complessa, con riduzione di esse da tre a due e conseguente nomina di soli due dirigenti, è atto di macro-organizzazione, disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda (Sez. Un. n. 15304.14). Mentre, al contrario, , la fattispecie di mancata conferma dell’incarico di direttore generale di azienda ospedaliera, all’esito della verifica dei risultati amministrativi e di gestione, è definita con atto discrezionale di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici cui sono correlate posizioni d’interesse legittimi (Sez. Un. n. 26938.14). 7.3 Il perimetro della giurisdizione dell’impresa pubblica Infine, relativamente al “perimetro” della giurisdizione contabile, sull’impresa pubblica, e sulle tematiche relative alle società cd. in house , in linea di continuità con l’orientamento espresso dalle Sezioni unite nel 2013 , la Cassazione ha preliminarmente operato la ricognizione della nozione di società in house ,caratterizzata dalla contemporanea presenza di tre tipici requisiti interpretativi (a. capitale sociale integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e divieto statutario di cessione delle partecipazioni a privati; b. previsione statutaria dello svolgimento 37 dell’attività della società prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c. gestione assoggettata per statuto a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile) – ed ha affermato che «la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società, solo quando possa dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi, effettivamente, in house» (Sez. Un. n. 5491.14). Sulla medesima linea interpretativa, il giudice di legittimità, ha affermato che la verifica della ricorrenza dei requisiti propri della società in house –indicati quale presupposto della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali– deve compiersi in relazione alle previsioni contenute nello statuto della società, al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita, e non a quelle previsioni, eventualmente differenti, esistenti al momento della proposizione della domanda di responsabilità amministrativa (Sez. Un. n. 7177.14). Viceversa, sull’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell’ANAS s.p.a., le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti, poichè la trasformazione dell’azienda autonoma in società per azioni non ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, «essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa»; e peraltro , nella fattispecie di appalto pubblico per opere stradali con danni subiti dall’ente a causa dell’indebito riconoscimento di riserve nella procedura di accordo bonario, la giurisdizione contabile sussiste anche verso i componenti della commissione di collaudo, per la relazione funzionale nei confronti dell’ente pubblico appaltante (Sez. Un. nn. 15594.14, 16240.14). Parimenti, nella fattispecie di concessione “chiavi in mano”, sussiste la giurisdizione contabile per l’azione di responsabilità nei confronti del concessionario, perché tale tipo di concessione è idonea ad investire il concessionario dei poteri autoritativi, riservati di regola all’amministrazione concedente (Sez. Un. n. 26942.14, rel. Rordorf). Dunque, con uno sguardo di sintesi, nelle motivazioni dedicate alle società a partecipazione pubblica, la mera soggettività di diritto privato sembra rappresentare in sé l’impedimento formale ostativo alla giurisdizione finanziaria della Corte dei conti (v. già Cass. Sez. Un. n.14957.2011), con la conseguenza dell’insidioso ritorno a sacche di immunità di fatto, rese ancora più lesive della integrità dei bilanci pubblici, soprattutto in considerazione della progressiva emersione dei fenomeni di dissesto finanziario nella gestione del sistema delle partecipazioni pubbliche locali. 38 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Ed infatti, per contrastare tale rischio, nell’attesa di un migliore approfondimento delle questioni e di un auspicato reviremènt negli indirizzi della Corte di Cassazione, la giurisprudenza della Corte dei conti tende a ritenere che solo ed esclusivamente la “attività in libera concorrenza ed in regime di stretto equilibrio di bilancio, senza apporti finanziari a ripiano da parte dell’azionista pubblico, il quale non è titolare di diritti o di poteri più ampi rispetto a quelli di qualsiasi altro socio privato” rimanga esclusa dalla giurisdizione di responsabilità pubblica (v. già sul punto Cass. Sez. Un. 7 luglio 2011 n.14957.11). L’auspicato mutamento di indirizzo giurisprudenziale, non si fonda su aprioristiche preferenze in favore della Corte dei conti, ma su una eterogenea gamma di decisioni nelle quali la ricerca dei caratteri identificativi dell’organismo di diritto pubblico, si concentra sulla differenziazione delle società che esercitano attività amministrativa, desunta da puntuali indici di riconoscimento normativo,-in particolare- tratti : a) dalle modalità di costituzione, b) dalla fase dell’organizzazione gestionale, c) dalla natura dell’attività svolta, d) dal fine statutario perseguito secondo i programmi d’attività. 39 40 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 PARTE SECONDA LE ATTIVITÀ INQUIRENTI NELL’ANNO 2014 41 1 IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI NELLE NOTIZIE DI DANNO. LE EVIDENZE ISTRUTTORIE La descrizione, con quadri di sintesi, dell’evoluzione dei risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni inquirenti nell’anno 2014, consente la individuazione di alcune linee di tendenza, ciascuna delle quali manifesta indicatori di criticità da sviluppare nel prossimo orientamento degli accertamenti istruttori. La valutazione globale delle attività espletate dalla Procura Regionale per l’Emilia Romagna consente di individuare la presenza di diversi indici di qualità, relativi all’organizzazione del lavoro, ed agli esiti realizzati nelle diverse aree di lavoro. Il progressivo e continuo decremento delle pendenze istruttorie provenienti dalle notizie di danno, registrato nell’ultimo quadriennio (da n. 3859 nel 2011, a n. 3063 al 31.12. 2014) è pienamente correlabile a fattori organizzativi, agevolmente individuabili. Infatti, la sopravvenienza di fenomeni gestionali ad elevata complessità di accertamento istruttorio, e la diffusione degli effetti di specifiche patologie d’amministrazione, ha generato la ineludibile necessità di scelte d’organizzazione fondate sulla ricognizione dei carichi pendenti, per l’archiviazione delle notizie più remote, prive dei requisiti di attualità del danno e del bisogno di tutela dell’integrità di bilancio. Applicando principi di semplificazione, la concentrazione, la riunione ed il coordinamento delle attività istruttorie, ha consentito di prevenire la duplicazione, la dispersione o la sovrapposizione degli accertamenti probatori. La relativa stabilità nella copertura dell’organico dei Magistrati inquirenti, consolidata nell’anno 2014, ha consentito anche la maggiore speditezza della gestione della fase di apertura e di assegnazione delle istruttorie, con la semplificazione garantita dal contestuale accesso alla misura della pre-archiviazione degli atti privi di immediata rilevanza all’impulso investigativo. La utilizzazione dei criteri statistico-qualitativi consente di percepire la presenza degli indicatori di complessità istruttoria distinti per materia. La utilizzazione dei criteri quantitativi, esprime la possibilità di individuare fenomeni significativi nella lettura complessiva dei dati statistici, 42 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Infatti, anche nell’anno 2014 le attività inquirenti, considerate nella sostanza dei contenuti, e sviluppate con le corrispondenti distinzioni per ambiti e/o per tipologie di materia, presentano un raggio alquanto variegato di apertura istruttoria, su molteplici aree di attività amministrativa, le quali hanno richiamato un’alta e costante attenzione investigativa. Risultano individuate diverse emergenze istruttorie, contraddistinte da tratti eterogenei tra loro, e su ciascuna vicenda gestionale, l’ufficio inquirente ha dedicato particolare metodologia per l’investigazione e gli accertamenti documentali. La costante attenzione sulle attività in corso, e la percezione di diffuse aspettative sulla celere definizione di accertamenti su fattispecie che coinvolgono gli interessi generali della Comunità territoriale al buon andamento amministrativo ed alla sana gestione finanziaria di bilancio, ha indotto la programmazione del lavoro su puntuali scelte di priorità. In tal modo, le energie investigative sono state -in maggiore parte- orientate verso i fatti e gli eventi di maggiore rilievo, sotto il profilo dell’entità delle risorse pubbliche impiegate, e della macroscopicità delle violazioni di legge. L’esercizio delle funzioni inquirenti, è quotidianamente contraddistinto dalla costante percezione di condividere momenti di vita collettiva nei quali è particolarmente insistente, pressante e diffuso il bisogno di efficienza nella utilizzazione delle risorse pubbliche, senza sprechi, sperperi, e diseconomicità di qualsiasi genere, o dispersioni e sottrazioni di vantaggi ed utilità finanziarie e patrimoniali , da orientare -viceversa- in favore del benessere comune, e del legittimo e lecito benessere individuale. Ciò non ha causato alcuna impropria od improvvisa accelerazione nell’andamento delle attività di accertamento e di investigazione, le quali sono state sempre improntate a rigore probatorio, nella completa acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla valutazione della effettiva lesività finanziaria dei fatti denunziati, al fine della prudente e ponderata definizione delle istruttorie segnate dai criteri di priorità. L’organizzazione complessiva delle attività di accertamento è stata agevolata dalla semplificazione della gestione dell’archivio istruttorio, e dall’applicazione di metodi di lavoro in tandem ed in equipe, per la gestione del carico istruttorio, qualificato da indici di complessità. I provvedimenti di archiviazione (n.1476), adottati con la migliore organizzazione degli accertamenti sulle fattispecie seriali, hanno numericamente bilanciato le nuove aperture istruttorie 43 (n.1472), con la prevenzione del rischio d’inversione di tendenza, nel decremento percentuale delle pendenze complessive (v. situazione dei carichi istruttori dal 2011 al 2014). I criteri introdotti nella gestione dell’archivio istruttorio sono orientati alla ricerca di una tendenziale condizione di benessere organizzativo, fondata su una più ragionevole proporzione tra i carichi di lavoro e le risorse umane disponibili, da impegnare nelle aree di criticità dalle quali provengono le aspettative di urgente ripristino della sana gestione finanziaria. Rimane ,comunque, palesemente insuperabile la oggettiva divergenza tra le risorse umane disponibili ed i carichi di lavoro -ponderati con logiche quali/quantitative-, dalla quale discende la permanente necessità del rigoroso monitoraggio selettivo degli ordini di priorità istruttoria. 44 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 2 LE MATERIE DI PARTICOLARE INTERESSE TRATTATE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E DI CONTO GIUDIZIALE Di natura eterogenea sono le fattispecie in evidenza per la tipologia della condotta e la rilevanza finanziaria dell’illecito. In relazione ai giudizi tuttora in corso, agli esiti dei giudizi di responsabilità, ed alle affermazioni di importanti principi giurisprudenziali posti a garanzia del buon andamento amministrativo, e della sana e corretta gestione finanziaria degli interessi pubblici, si evidenziano molteplici materie di rilevante complessità normativa ed interpretativa. In materia di dirigenza amministrativa, assumono rilevanza i principi giurisprudenziali affermati sulla illegittimità del rapporto tra il conferimento dell’incarico fiduciario di staff in favore di soggetto privo del diploma di laurea, ed il parallelo riconoscimento di un livello di retribuzione equiparato alle figure dirigenziali dell’ente locale (v. tra le fattispecie di illegittimo conferimento di incarichi fiduciari di staff , e di liquidazione di indennità dirigenziali in contratti a tempo determinato stipulati nel difetto dei requisiti professionali prescritti dalla normazione vigente, sentenza n. 155/14 di condanna della Giunta Comunale di Bologna; ed inoltre sentenza n. 92/2014 di condanna della Giunta della Provincia di Ferrara; nonché sentenza n. 165/14 di condanna della Giunta del Comune Rimini, per importi da 90.000 a 130.000 euro). Sono state accertate presso le Università degli studi di Bologna e di Parma, molteplici fattispecie di cumulo di incarichi professionali e di incarichi gestionali di tipo operativo/manageriale, in violazione delle disposizioni di legge vigenti sul rapporto di lavoro a tempo pieno, già trattate con misure di sequestro conservativo. I giudizi di merito sono tuttora in corso di trattazione, in talune ipotesi per importi rilevanti. E’ stata pronunziata –nella materia in questione- la sentenza n. 137/14 di condanna per il rilevante importo di euro 1.179.125,10 , commisurato agli emolumenti percepiti per attività operative, riconducibili all’esercizio di incarichi gestionali in società di capitali, equiparate all’esercizio del commercio e dell’industria, non autorizzati, e non autorizzabili . La materia ha assunto particolare rilievo anche in considerazione del rafforzamento delle sanzioni da incompatibilità, previste tra le disposizioni della legislazione anticorruzione. 45 Sulle spese dei gruppi consiliari, gli accertamenti hanno preso avvio dal riferimento specifico al rimborso dei costi delle interviste rilasciate ad organi di stampa od agenzie televisive (cd.comparsate). In particolare, nell’ambito degli accertamenti delegati dalla Procura della Corte dei conti alla GdF, sull’utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi politici presso il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, è stata definita l’istruttoria relativa alle spese di l’acquisto di spazi di programmazione, resi disponibili dalle emittenti radiotelevisive locali negli anni 2010, 2011 e 2012. La Procura ha emesso l’atto di citazione per i corrispettivi pagati sulla partecipazione a programmi di comunicazione politica o per la trasmissione di servizi informativi, nella misura risultante dai rendiconti e dalla documentazione acquisita (circa euro 100.000 complessive). A fondamento della domanda risarcitoria, la Procura regionale ha rilevato che la disciplina legislativa in materia di utilizzo dei contributi pubblici concessi ai gruppi consiliari, prevede il rispetto del vincolo di destinazione alle spese di funzionamento. Inoltre, la disciplina vigente in materia di pluralismo nella programmazione delle emittenti radiotelevisive locali, ed i principi di obiettività e di imparzialità dell’informazione, finalizzati alla formazione della consapevolezza politica del cittadino, non consentono di riconoscere la liceità del contratto con il quale, un soggetto politico ed un’emittente radiotelevisiva, pattuiscano il pagamento di una somma di denaro a fronte della partecipazione a programmi di informazione o di comunicazione politica. L’unica ipotesi normativamente prevista (ma non riscontrata nei casi accertati) è, infatti, quella dei messaggi politici autogestiti a pagamento, per i quali è necessaria la chiara indicazione della natura del messaggio e del committente. L’udienza di discussione del giudizio si è svolta nella data del 9.7.2014, all’esito della quale è stata pronunziata la sentenza di condanna n. 140/14 . Le attività istruttorie sono proseguite per le altre spese dei gruppi consiliari, con particolare riferimento alle spese cd. di rappresentanza, in coordinamento informativo con la magistratura ordinaria. Gli accertamenti sono stati definiti con l’analitica verifica di pertinenza, inerenza e congruità di ciascuna singola spesa, da valutare in relazione al quadro normativo vigente ed alle disposizioni applicative di rilevanza interna. Con il prezioso ausilio del personale amministrativo che ha collaborato alla informatizzazione, ed alla completa elaborazione dei dati finanziari e contabili, sono stati depositati n. 42 atti di 46 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 citazioni, e sulle n. 8 posizioni soggettive dei capi-gruppi consiliari è stato eseguito -con delega alla Guardia di Finanza- il sequestro conservativo fino alla concorrenza complessiva di circa 1.200.000 euro, nel pieno rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e congruità economica della tutela cautelare . E’ tuttora pendente il giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione EmiliaRomagna, nel quale la Procura Regionale ha già depositato la memoria di costituzione . Tra le patologie di gestione contrattuale in appalti sopra soglia comunitaria è compresa la realizzazione della rete di trasporto urbana (TPGV) del Comune di Bologna. La istruttoria sulla vicenda cd. “Civis” , nella parte già definita nel giudizio di primo grado, ha come oggetto le condotte di gestione inerenti l’approvazione, intervenuta nel 2004, del progetto della metropolitana di Bologna. La approvazione progettuale, ha determinato –nella zona ovest della città, tra porta San Felice e Borgo Panigale– la sovrapposizione del percorso della metropolitana, con il percorso del precedente contratto di appalto relativo alla realizzazione del sistema di trasporto a guida vincolata su gomma (Civis, appunto, o TPGV). L’atto di citazione contiene la contestazione agli amministratori locali di avere deliberato con modalità e contenuti viziati da illegittimità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà ed antieconomicità ; ed in particolare di avere apportato una variante sostanziale al progetto “Civis”, contraria alla normativa vigente e allo stesso regolamento contrattuale; di avere determinato la sovrapposizione tra i tracciati dei due sistemi di trasporto pubblico; di avere cagionato la cancellazione del primo stralcio del TPGV (nella direzione ovest) che diveniva, per ciò solo, inutile; di avere provocato, quale ulteriore effetto, il pagamento delle ingenti spese di progettazione di tale stralcio, quantificate in euro 1.250.111,95. Il giudizio di responsabilità è stato discusso all’udienza dell’1.10.2014, e la Sezione Giurisdizionale ha pronunziato la sentenza di assoluzione n. 174.2014 , nei confronti della quale l’ufficio inquirente non ha prestato acquiescenza. Nel contempo, è stata definita anche la istruttoria sui rilevanti costi contrattuali rimasti privi di utilità economica per opere, lavori e forniture, del valore complessivo di euro 90.000.000 mln circa. Gli atti consequenziali sono stati già notificati. Costante è stata l’attenzione istruttoria ed informativa sulla gestione della spesa sanitaria, in tutti i suoi complessi e variegati profili, tra i quali sono inserite le numerose fattispecie 47 di danno da colpa sanitaria, e gli accertamenti sul sistema di attribuzione del budget alle strutture ed agli istituti di cura di diritto privato. Per soddisfare le aspettative che manifestano l’affidamento del cittadino/utente del servizio, su trasparenti garanzie di governo clinico del sistema sanitario, la Procura Regionale ha perfezionato i criteri di ricerca e di selezione informativa, traendo elementi di conoscenza dai casi già accertati di colpa sanitaria . E proprio sulla attività di ricognizione delle ipotesi di colpa sanitaria, la transizione avviata dalla Regione Emilia-Romagna verso un nuovo sistema centralizzato di gestione diretta della assicurazione del danno alla salute da attività sanitaria (legge reg. Em. Rom. 7 novembre 2012 n. 13 “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale”), con la finalità di superare una molteplicità di questioni critiche connesse alle clausole di franchigia assicurativa, incidenti in misura significativa sul bilancio regionale, ha posto la necessità di revisione dei criteri di accertamento dei presupposti dell’azione risarcitoria di rivalsa nei confronti del medico, e della struttura sanitaria. La colpa medica è stata di recente ricondotta all’area segnata dalle linee-guida, poiché l’art. 3 della legge 189/2012 (cd. decreto “Balduzzi”), contiene la disposizione secondo la quale : “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”. Nel 2014 sono molteplici i giudizi di responsabilità amministrativa introdotti per colpa medica da infrazione delle linee-guida in materia di trattamenti sanitari. In materia di colpa sanitaria, sono state pronunziate le sentenze di condanna n.104.14 e n.124.14 , nelle quali si riconosce che “la particolare posizione di garanzia del medico nei confronti del degente, non si limita all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al decorso post operatorio, perché le esigenze di cura e assistenza del paziente devono necessariamente essere note a chi ha eseguito l’intervento, più di qualunque altro sanitario”. Sulla illegittimità dell’abituale ricorso alle prestazioni di un professionista di fiducia per lo svolgimento continuativo –con l’espediente del frazionamento temporale- di attività di routìne , in sé prive di contenuti di alta professionalità, è stata pronunziata la sentenza di condanna n.125.2014 nei confronti dei dirigenti del Comune Bologna che hanno adottato le relative determinazioni contrattuali; 48 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Sulla illiceità della conversione della concessione di servizio (gratuita per l’amministrazione), in appalto di servizio (oneroso per l’amministrazione), con determinazione dirigenziale successiva all’aggiudicazione del contratto, è stata pronunziata la sentenza di condanna n.136.2014 in favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico. S. Orsola-Malpighi (fattispecie relativa all’installazione nei reparti di degenza di schermi multifunzione destinati all’intrattenimento dei pazienti, di fatto utilizzati, non più previo pagamento diretto del corrispettivo da parte dell’utente, ma con oneri direttamente accollati sul bilancio dell’ente sanitario). 2.1 Le materie di particolare interesse in corso di trattazione processuale Molteplici sono le istruttorie definite con citazione in giudizio ed in corso di trattazione processuale. Tra di queste, a conferma degli indici di qualità delle istruttorie definite, sono in evidenza : atto di citazione- G.43963- danno euro 1.870.787,07 in materia di riscossione dei tributi e delle entrate comunali con il sistema della concessione di servizio, nella quale è emersa la omissione del riversamento delle riscossioni nel bilancio del Comune concedente (nella specie Comune di Bologna); in materia di colpa sanitaria, diverse fattispecie di risarcimento del danno alla salute, non coperte dalla garanzia assicurativa, e liquidate in franchigia con accollo sul bilancio delle AA.SS.LL. , in G-43886-citazione per danno di euro 70.000,00 da errore chirurgico; in G-43923- citazione per danno di euro 68.814,65 da rimozione di garza dimenticata; in G-43947-citazione per danno di euro 230.000,00 da errore sanitario e chirurgico; ed in G-43961-citazione per danno di euro 73.800,00 da errata diagnosi; in materia di frodi ed irregolarità comunitarie, alcune fattispecie di liquidazione di contributi destinati all’acquisto di attrezzature agricole, ottenuti con produzione di preventivi di spesa viziati da falsità, perchè predisposti dalla medesima impresa fornitrice, in G-43881-citazione per danno di euro 62.370,00 ; ed in G-43883- citazione per danno di euro 69.463,16; tra i casi di conferimento di incarichi di staff in favore di soggetti privi di diploma di laurea e/o degli altri titoli di idoneità, previsti o presupposti dalla legislazione vigente in materia, G-43867-citazione per euro 454.952,00 ; 49 per i casi di incompatibilità tra posizione di lavoro pubblico ed incarichi professionali, o di altro genere, e per i casi di cumulo di retribuzione, compensi ed emolumenti in violazione di divieto di legge, G-43879-citazione per doppio incarico con danno di euro 18.081,44 ; G-43880- citazione per indebita percezione d’indennità con danno per euro 17.292,14; G-43882-citazione per danno di euro 70.353,99; G-43926- citazione con sequestro conservativo per danno di euro 145.723,00 da attività professionale intramoenia con modalità contra legem; ammanchi e sottrazioni di valori per importi talvolta rilevanti, in G-43847- citazione con sequestro conservativo per euro 340.461,83 ; in G-43894 citazione con sequestro per euro 18.954,83; casi di responsabilità indiretta per gravi violazioni di doveri di servizio, rilevati in G43929-citazione con sequestro conservativo per danno di euro 1.475.000,00 da infortunio sul lavoro; in G-43925-citazione con sequestro conservativo per danno di euro 1.870.934,95 da decesso in intervento di polizia (caso Aldrovandi); danni da reato contro la P.A. , in G-43869-citazione per euro 40.000,00 ; in G-43928citazione con sequestro conservativo per euro 33.890,40; danno da demansionamento in G-43845-citazione per euro 98.951,58 ; danno da illegittima rettifica dichiarazione redditi in G-43871-citazione per euro 50.000,00 ; danno da infrazione dell’obbligo di non ricapitalizzazione di società ed enti pubblici con bilancio in perdita d’esercizio nell’ultimo triennio, in G-43945-citazione per euro 230.000,00 ; danno da omesso recupero di diritti costitutivi di risorse proprie del bilancio UE, imputato alla responsabilità dell’agente della riscossione EQUITALIA NORD per il rilevante importo di euro 6.108.716,71 su denunzia dell’Agenzia delle Dogane ; molteplici fattispecie di ammanco contabile e di sottrazione di fondi alla destinazione vincolata, o di erogazione indebita di prestazioni pubbliche, con modalità ed entità finanziarie che talvolta superano la classificazione tra i fenomeni di corruzione cd. minima-pulviscolare. 50 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 3 L’ORIENTAMENTO SULLE EVIDENZE ISTRUTTORIE Anche nel 2014, il fenomeno del disavanzo finanziario delle società per azioni a partecipazione pubblica locale, le quali hanno beneficiano di operazioni finanziarie di ricapitalizzazione, ha richiesto l’incremento degli accertamenti documentali e probatori, al fine di verificare la effettiva utilità dei costi di gestione, e la eventuale sussistenza di comportamenti elusivi del patto di stabilità. La “societarizzazione” delle funzioni amministrative, e la proliferazione del modello societario, con la dilatazione del sistema in house, impongono la necessità di avviare processi di razionalizzazione organizzativa degli apparati pubblici, al fine di eliminare la duplicazione, la sovrapposizione e la interferenza disfunzionale tra aree di attività, settori d’intervento, e segmenti di competenze, da trattare con logiche di semplificazione al fine dell’assorbimento e della contrazione dei costi di gestione. Le più attente indagini sui sistemi di governance delle partecipazioni azionarie in mano pubblica evidenziano la necessità di comprendere il grado di dipendenza degli organismi partecipati dalla committenza degli enti proprietari, per il conseguimento di un sano equilibrio tra costi e ricavi. Infatti, la presenza contestuale di dipendenza accentuata e di squilibrio aziendale degli organismi partecipati, determina impatti significativi sul bilancio dell’ente proprietario, il quale si trova impegnato a garantire continue operazioni di risanamento. Gli indici di priorità rilevati nelle singole fattispecie sono demarcati dalla legislazione finanziaria, improntata alla revisione ed al contenimento della spesa pubblica, ma anche dalla sopravvenienza di stati di decozione finanziaria, definiti con dichiarazione di fallimento, dalla quale emergono palesi indizi di illegittimità nelle pregresse operazioni di ricapitalizzazione delle perdite d’esercizio. Percentuali per l’anno 2014 in lieve aumento sull’anno 2013, sono riferibili alle denunzie per fatti di reato commessi da amministratori e dipendenti pubblici in pregiudizio della pubblica amministrazione (n. 14 istruttorie nel 2009, n. 43 nel 2010, n. 67 nel 2011, n.88 nel 2012, n.84 nel 2013, n.91 nel 2014). Il fenomeno è contraddistinto nel quadriennio 2011-2014, da un palese incremento percentuale progressivo, ed è stato già supportato da strategie di contrasto fondate su sinergie investigative e collaborative, tuttora operanti con l’Autorità giudiziaria ordinaria, e con le stesse amministrazioni danneggiate. 51 Tali strategie meritano di essere consolidate e rafforzate, con l’ulteriore perfezionamento delle relazioni informative, in considerazione della emersione di fenomeni di criminalità organizzata, tipicamente orientati alla contaminazione dell’integrità dei bilanci pubblici. I fenomeni di corruzione si combinano con le logiche dell’infiltrazione criminale, concepite dalle organizzazioni di tipo mafioso, secondo le dinamiche impresse dalla crisi economica 27. Pertanto, gli interessi territoriali della criminalità organizzata si spostano e si allocano nelle aree geografiche dove la pubblica amministrazione riesce a conservare, oppure ad ottenere, significativi spazi finanziari per la gestione della spesa. Si tratta di fenomeni, di logiche e di dinamiche, che non sfuggono all’attenzione della giurisdizione della Corte dei conti, la quale nella predisposizione delle misure di prevenzione e di contrasto finanziario , si avvale non solo dei consolidati strumenti normativi ed organizzativi d’intervento, ma anche dei nuovi raccordi con il sistema dei controlli previsti dalla legge 213.12. Non è facile valutare i dati statistici per sviluppare il rapporto tra la corruzione cd. emersa e la corruzione cd. sommersa, ed anzi le più autorevoli fonti di cognizione della materia indicano la elevata fallacità di qualsiasi sistema di misurazione fondato sulla percepibilità economica del grado di diffusione dei sistemi corruttivi. Appare ,quindi, opportuno accantonare l’accesso a tale tipo di valutazione 28, e procedere comunque verso la intensificazione ed il perfezionamento delle strategie di contrasto. E proprio sotto tale profilo, si osserva che con particolare attenzione e puntualità , le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari hanno sempre trasmesso, l’informativa di reato ex art. 129 disp. att. cpp , prevista per i casi di esercizio dell’azione per responsabilità penale su fatti che ledono gli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione. E sempre sotto il medesimo profilo, assume sempre più fondamentale e cardinale rilevanza organizzativa e funzionale, il protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 giugno 2012, con il coordinamento del Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, tra i Procuratori della “Crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo vizioso, nel quale l’una è causa ed effetto dell’altra” (Pres. R. Squitieri, Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Roma , 10.2.2015). 28 La Corte è fortemente sensibile all’allarme sulla corruzione sollevato anche in sede europea, trattandosi di una tematica che, incidendo direttamente sulla finanza pubblica, tocca il “core business” dell’Istituto, nel complesso delle proprie funzioni. Quanto ai dati sull’incidenza della corruzione, devo appena sottolineare che non sussistono criteri univoci sulla base dei quali elaborare credibili stime quantitative; a maggior ragione risulta arduo esprimersi con riguardo alle dinamiche del fenomeno. È un’attività molto delicata, che impone serenità di giudizio e che, quindi, per non indurre disorientamento e perplessità nell’opinione pubblica, richiede particolare sobrietà anche nella comunicazione (Pres. Squitieri- Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, Corte dei conti, Roma 14 febbraio 2014). 27 52 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Repubblica del Distretto della Corte d’Appello, e la Procura regionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, il quale ha prodotto immediati effetti positivi, per impostare su principi di leale cooperazione, di immediatezza e di semplificazione, i rapporti di scambio informativo ed investigativo sulle attività di comune interesse. Tale protocollo ha già superato la fase sperimentale, ed appartiene oramai agli strumenti di ordinario coordinamento informativo, sempre suscettibile di successive fasi di perfezionamento nei tempi e nelle modalità della cooperazione. In relazione alla natura degli accertamenti probatori, ed in coincidenza alla emersione di indici di aggravamento dei fenomeni devianti, riferiti a materie e/o ad aree territoriali di gestione, la Procura Regionale ha progressivamente adeguato il raggio delle attività informative ed investigative. In relazione alla provenienza soggettiva delle denunzie, anche nell’anno 2014, tra le fonti delle notizie di danno continua a rilevarsi il fenomeno della ricorrente afferenza alla gestione degli interessi degli enti locali . Nell’apertura dell’istruttoria, di sicuro rilievo (n.63) sono le fattispecie riscontrate con la notizia pubblicata dagli organi di Stampa, e qualificata da specifici e concreti riferimenti alla vicenda di gestione ed al comportamento d’amministrazione. Nei rapporti con la Stampa , gli uniformi indirizzi di coordinamento adottati dalla Procura Generale nel corso del tempo, sono sempre contrassegnati dalla rigorosa attribuzione all’Ufficio del Pubblico Ministero della posizione di “attento osservatore esterno”, con i conseguenti profili di neutralità connessi alla rilevanza primaria della tutela della riservatezza, la quale impone una rigorosa etica professionale improntata all’obbligo di segretezza sulle attività d’ufficio incidenti su posizioni soggettive, che può ritenersi cessato solo con l’instaurazione del giudizio pubblico di responsabilità amministrativa. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, la emersione di fattispecie di gestione degli interessi pubblici, in relazione alle quali le Comunità territoriali manifestano diffusi stati di disagio e di particolare attenzione, hanno indotto la Corte dei conti a ricercare nel sistema della comunicazione istituzionale, strumenti di maggiore apertura per la effettiva realizzazione del diritto d’informazione. L’interesse alla esatta conoscenza delle attività orientate alla tutela delle aspettative diffuse di protezione del diritto alla buona amministrazione, deve -però- essere soddisfatto con garanzie di 53 pieno ed oggettivo equilibrio, al fine di assicurare la veridicità, l’appropriatezza e la inerenza della notizia al fatto meritevole di divulgazione e di conoscenza. 54 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 4 IL GIUDIZIO DI CONTO A GARANZIA DELLA ECONOMICITÀ E DELLA TRASPARENZA FINANZIARIA Nell’esercizio delle attribuzioni giurisdizionali, la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha restituito importanza ed attualità al giudizio di conto, da annoverare tra gli strumenti fondamentali per conferire “certezza legale” alle gestioni pubbliche. La obbligatorietà del giudizio di conto, e la sua indefettibilità ed inderogabilità, non può essere elusa con rappresentazioni sintetiche delle partite a “carico” e delle partite a “discarico” dell’agente contabile, e richiede –pertanto- che tutti i movimenti in entrata ed in uscita siano analiticamente descritti con la specificazione degli importi, della causale e dei capitoli ripartiti tra la parte dei residui e la parte di competenza. E dunque, l’inesatto adempimento dell’obbligo di resa del conto equivale all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’agente contabile, ed alla carenza di “certezza” sulla legalità finanziaria della gestione pubblica. Sull’estensione del giudizio, e sui requisiti formali e sostanziali per l’adempimento dell’obbligo di resa del conto, nell’anno 2014 la giurisprudenza della Corte dei conti -formatasi per l’importante contributo dato dalla Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna- ha consolidato il principio dell’assoggettamento a giudizio di conto dei concessionari-gestori delle entrate di pertinenza degli enti locali, poiché la nozione allargata di agente contabile comprende anche i soggetti privati che abbiano di fatto maneggio di danaro pubblico, in armonia con l’art. 103 cost. , la cui forza espansiva costituisce criterio regolatore della materia. In forza dei medesimi principi la giurisdizione di conto si estende nei confronti delle società private concessionarie della gestione di spazi di parcheggio siti nel territorio comunale. 55 5 LE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI La materia ha assunto progressiva rilevanza non solo per la connessione tipologica a fattispecie emerse con connotati di particolare gravità in altri ambiti regionali, ma anche per la introduzione normativa di un apposito controllo della Sezione regionale della Corte dei conti sulla rendicontazione annuale dell’esercizio di spesa da parte di ciascun gruppo consiliare del Consiglio regionale, da predisporre secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 1 comma 9 legge n.213/2012) 29. La introduzione del nuovo istituto, fondato sulla rendicontazione amministrativa della spesa, ha contribuito al rafforzamento del raccordo tra la funzione di controllo e la funzione inquirente, entrambe intestate alla stessa Corte dei conti, e ha consentito l’immediata attivazione -per l’esercizio finanziario 2012- delle verifiche e dei riscontri contabili, definite con l’instaurazione dei relativi giudizi. Rimane tuttora aperto nella giurisprudenza della Corte dei conti, il dibattito sulla questione della ammissibilità e della inerenza del giudizio per resa di conto ,nei confronti dei gruppi consiliari, ma la diversità delle opinioni e degli orientamenti che si sono finora manifestati, non interferisce con l’operatività del nuovo raccordo con la funzione di controllo, né tanto meno può interferire con gli scambi informativi già consolidati con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Sul punto in questione, la procura regionale non ha condiviso la deduzione difensiva del vizio dell’azione di cd. prosecuzione contabile, prospettato dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso per il conflitto di attribuzione sollevato avverso gli inviti a dedurre. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale è completato -infatti- dal criterio di convergenza, e comunque di non confliggenza , nella ipotesi del cumulo astratto degli strumenti giuridici applicabili alle materie controverse. Un nuovo versante è stato aperto in merito alla gestione, da parte dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, delle risorse ad essi trasferite (contestualmente all’introduzione, con l’art. 1, commi 9, 10 e seguenti, del D.L. 174 del 2012, del rendiconto di tale gestione e del controllo, su di esso, della Sezione regionale di controllo). La Corte, nelle sue diverse componenti, opera osservando il principio della proporzione fra mezzi e risultati, evitando azioni dimostrative ed azzardate e non trascurando prudenza e doveroso riserbo (Procuratore Generale S. Nottola, Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 cit.). 29 56 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 6 I DEBITI FUORI BILANCIO NELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI I profili di gestione assoggettati nel 2014 ,con maggiore frequenza, ad accertamento documentale e probatorio sono: la riscossione delle entrate degli enti locali , con particolare riferimento anche alla riscossione dei contributi di costruzione conseguenti al rilascio di permessi di costruire; il ricorso a consulenti e collaboratori esterni, nonostante la presenza di professionalità interne disponibili, e quindi in violazione del principio di auto-sufficienza economica; e gli incarichi dirigenziali esterni di cd. alta professionalità conferiti in carenza dei titoli obbligatori di legittimazione soggettiva . Nell’anno 2014 sono pervenute n. 194 (n. 96 nell’anno 2013) comunicazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio (n. 117 Comuni, n. 13 Province, n. 64 Stato). La diffusione dei vincoli ed obblighi informativi sulla gestione dei bilanci degli enti locali ha assunto fondamentale e sempre maggiore rilevanza, a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione, e della integrità e della trasparenza nella gestione di bilancio degli enti locali. Sotto il profilo del puntuale rafforzamento degli obblighi informativi, è emblematica: la disciplina introdotta sulle sentenze di accoglimento del ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, che sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti (art. 1 d.l. 9.2.2012 n.5 conv. in legge 4.4.2012 n.35), la quale è adesso collegata all’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (v. misure per la semplificazione amministrativa - art. 28 “Decreto del fare” cit.); ed anche la disciplina sull’obbligo di tempestiva comunicazione entro il termine di trenta giorni alla Corte dei conti, di copia integrale del decreto di acquisizione cd. sanante, previsto dall’art. 42 bis T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8.6.2011, modificato con d.l. 6 luglio 2011 n.98 conv. in legge 15.7.2011 n.111) ; ed infine, ancora più di recente, la disciplina che prevede sanzioni specifiche, nei confronti dei responsabili dei competenti servizi degli enti locali, nell’ipotesi di omissione della richiesta degli spazi finanziari in deroga al patto di stabilità interno, e di omessa liquidazione dei pagamenti per i debiti scaduti della p.a. , oltre alle sanzioni specifiche nei confronti dei revisori dei conti, nell’ipotesi di omissione della segnalazione dell’inadempimento al pubblico ministero finanziario (art. 1 , commi 549-550, legge n. 147/2013 legge di stabilità per l’anno 2014)30. 549. “Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi ……. In caso di ritardata o 30 57 Peraltro, tale ultima disposizione, espressamente applicabile anche alle società pubbliche, contribuisce all’ulteriore ampliamento delle fattispecie sanzionatorie. mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma”. 550. “Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196”. 58 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 7 FRODI ED IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI NAZIONALI E COMUNITARI Anche nell’anno 2014, le attività informative ed investigative sulla gestione dei contributi pubblici, hanno ricevuto un maggiore impulso31 che ha consentito di sottoporre ad approfondite verifiche probatorie una molteplicità di fattispecie viziate da irregolarità nella fase di istruzione documentale, necessaria per la liquidazione dei contributi comunitari. Ciò nonostante, nel biennio 2013-2014, l’entità finanziaria ed il numero delle frodi e delle irregolarità accertate sulla erogazione dei contributi comunitari, non ha manifestato particolari indici di gravità, in confronto alle esperienze ed alle statistiche degli altri ambiti regionali . Tuttavia, rispetto alle esperienze acquisite nei periodi anteriori, assumono rilevante significato per l’incisività del complessivo valore finanziario, gli accertamenti ed i controlli operati dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, sulle imprese agricole che hanno percepito contributi nell’ambito della P.A.C. a carico dei fondi FEAGA e FEASR (Piano di intervento cd. “Bonifica”). Nella giurisprudenza della Corte dei Conti, l’elemento fondamentale che consente di individuare nelle fattispecie relative alla gestione delle risorse comunitarie una situazione di danno per l’erario, è costituito dall’indebita destinazione delle risorse a finalità diverse da quelle previste, in modo che sia vanificato lo scopo dell’erogazione medesima, e ciò sotto diversi profili: al momento dell'erogazione, se essa è disposta al di fuori dei presupposti di legge e/o dei presupposti di fatto; dopo l'erogazione, nella vigenza del vincolo di destinazione se esso non è rispettato, ovvero se tale vincolo sia leso da condotte devianti dalla sana e corretta gestione finanziaria; al momento in cui è sorto il diritto al recupero (perché i contributi sono stati erogati non correttamente ovvero non è rispettato il loro vincolo di destinazione) e non si procede tempestivamente ed efficacemente al loro recupero, anche coattivo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che sono esclusi dalla giurisdizione della Corte dei conti, solo ed esclusivamente, i contributi e le sovvenzioni “a fondo perduto” perché privi del vincolo di destinazione, e dell’appartenenza ad un programma amministrativo che inserisca Nell’anno 2013 la Procura Generale ha rinnovato l’ “Accordo di cooperazione amministrativa” già stipulato nel 2006 con l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode). Il nuovo Accordo sostituisce, , il precedente protocollo, con gli aggiornamenti e le integrazioni divenute necessarie, in considerazione dello sviluppo dei rapporti di collaborazione investigativa e dell’evoluzione della giurisdizione contabile. 31 59 l’operatore-beneficiario della provvista finanziaria, in un piano di obiettivi a rilevanza pubblica (v. ab imis Cass. Sez. Un. Civ. n. 9846/2011). L’azione investigativa e d’accertamento della procura regionale, è conforme al principio di diritto europeo secondo il quale, costituisce “irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della comunità o ai bilanci da queste gestite”. E proprio sotto tale profilo, la evoluzione della giurisprudenza sugli ambiti di giurisdizione assorbiti nelle attribuzioni della Corte dei Conti è palesemente ed unanimemente orientata a ricondurre alla cognizione del giudice della finanza pubblica tutte le condotte di gestione che incidono su fondi a destinazione vincolata, in relazione ai quali il privato fruitore o destinatario del contributo diviene il terminale di una attività funzionalmente dipendente e collegata all’interesse pubblico, da cui discende l’assunzione della qualità di soggetto agente ,sia pure occasionalmente, nell’interesse della Pubblica Amministrazione per effetto dell’atto di concessione del contributo. Infatti, in relazione al principio di assimilazione tra risorse nazionali e comunitarie sancito dall’art. 325 del TFUE (ex art. 280 del TCE), ogni vantaggio indebito e contrario agli obiettivi del diritto europeo, conseguito con violazioni formali del patto di fedeltà e di leale cooperazione con gli enti gestori dei contributi, integra l’ipotesi del danno finanziario arrecato alla gestione delle risorse nazional/comunitarie. Sull’interpretazione, e sull’estensione applicativa degli enunciati principi, la procura regionale ha proposto alcuni atti d’appello. 60 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 8 GLI INCARICHI CONSULENZA PROFESSIONALI E GLI INCARICHI DI Molteplici ed eterogenee sono le fattispecie di interesse, sottoposte al vaglio critico del sindacato finanziario, per la preposizione ad incarichi dirigenziali in difetto dei titoli di legittimazione professionale, e per il conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza, di dubbia utilità economica per la pubblica amministrazione. Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte dei conti sono oramai consolidati in approfondite riflessioni sui presupposti, sui limiti, sulla utilità e sulla remunerabilità delle prestazioni commissionate al professionista esterno, e quindi tutti gli accertamenti probatori definiti, ed in corso di definizione, sono mirati a circoscrivere specifiche e puntuali fattispecie. Sul contenuto dei giudizi instaurati nella materia degli incarichi professionali e delle consulenze, l’accertamento dei comportamenti amministrativi difformi dai limiti e dai vincoli apposti alla facoltà di devoluzione esterna dei compiti di gestione propri della P. A. , è stato ricondotto al principio di auto-sufficienza economica recepito nelle discipline di contenimento della spesa. Quanto alla natura ed ai limiti del giudizio di responsabilità amministrativa, sul sindacato di economicità espletato dalla Corte dei conti in relazione all’atto di conferimento dell’incarico professionale, la Corte di Cassazione ha reiterato l’affermazione di principio conforme alla ammissione della valutazione dei mezzi scelti dall’amministrazione, secondo criteri di adeguatezza, oppure –viceversa– di esorbitanza ed estraneità rispetto al fine pubblico da perseguire, senza che ciò costituisca eccedenza del potere giurisdizionale sulla riserva d’amministrazione. La disciplina della materia è stata assoggettata a continue revisioni normative che hanno progressivamente tipizzato i presupposti di legittimità formale, sostanziale e finanziaria dell’atto di conferimento dell’incarico esterno, il quale è stato, poi, anche inserito nella categoria dei provvedimenti vincolati da regimi informativi, comunicativi e di pubblicità, finalizzati a garantire la trasparenza amministrativa ed il controllo conoscitivo, in una logica complessiva di contenimento della spesa pubblica. Molto attenta ,sul punto, è la vigilanza esercitata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, la quale anche nell’anno 2014 ha comunicato alla Procura Regionale molteplici rilievi con puntuali, documentate e riscontrate osservazioni. 61 9 GLI ACCERTAMENTI SULLA SPESA SANITARIA Costante è l’attenzione istruttoria ed informativa sulla gestione della spesa sanitaria, in tutti i suoi complessi e variegati profili. Alcuni accertamenti, svolti con l’ausilio collaborativo della Guardia di Finanza, afferiscono al sistema di attribuzione del budget in favore delle strutture e degli istituti di cura di diritto privato, ed al sistema dei relativi rimborsi per prestazioni in regime di ricovero, od in regime ambulatoriale. Gli accertamenti nei quali sono inseriti le numerose fattispecie di danno da colpa sanitaria, per errore diagnostico, per errore terapeutico, od errore nel protocollo chirurgico, sono rigorosamente orientati ai principi della colpa grave. Infatti, per soddisfare le aspettative che manifestano l’affidamento del cittadino/utente del servizio, su trasparenti garanzie di governo clinico del sistema sanitario, la Procura Regionale ha perfezionato i criteri di ricerca e di selezione informativa, traendo elementi di conoscenza dai casi già accertati di colpa sanitaria . Gli orientamenti della giurisdizione di responsabilità amministrativa sono pienamente conformi agli indirizzi interpretativi elaborati dalla Corte di Cassazione, la quale ha di recente rivisitato i criteri d’ermeneutica giuridica per l’applicazione del cd. “decreto Balduzzi” (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189). Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito la portata della clausola di salvezza dell'obbligo ex art. 2043 cod. civ. , affermando che l'art. 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189 cit. “nel prevedere che l'esercente la professione sanitaria il quale nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, per tale ambito (ndr. art 2043 cit.), l'irrilevanza della colpa lieve. In particolare, la menzionata disposizione, “poiché omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale”, comporta che la norma dell’inciso successivo (“resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 cod. civ.”), debba essere interpretata, in conformità al principio per cui in lege aquilia et levissima culpa venit . 62 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Pertanto, il legislatore si è preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve nell’ambito della responsabilità extracontrattuale di diritto civile. Deve, viceversa, escludersi che con tale inciso il legislatore abbia inteso esprimere un’opzione a favore della qualificazione della responsabilità medica, come responsabilità necessariamente extracontrattuale (Cass. Sez. 6, ord. n. 8940.14). Nei precedenti orientamenti, la Corte di Cassazione aveva affermato, con obiter dictum , -non indicando contestualmente alcuna clausola interpretativa del secondo inciso dell’art. 3, comma 1-, che la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate anche per la cd. responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale (Cass. n. 4030.2013). Viceversa, per i profili processuali, nel giudizio a pluralità di parti, instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario passivo, in quanto la parte attrice ha il diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, ed instaura nei confronti di ciascuna parte convenuta, una causa scindibile, in applicazione dei principi derivanti dall'obbligazione solidale passiva (Cass. Sez. 3 n. 8413.14). Ed ancora, sul punto in questione, la Corte di Cassazione, ha posto in rilievo che l’unicità del fanno dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito deve intendersi in senso non assoluto, ma relativo; e dunque ricorre tale responsabilità, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, solo a condizione che “le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell’intero danno” (Cass. Sez. 3 n. 20192.14). 63 10 LA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA ED I RAPPORTI FIDUCIARI. LE INCOMPATIBILITÀ ED I CONFLITTI D’INTERESSE Sugli incarichi dirigenziali assumono rilevanza gli orientamenti della giustizia costituzionale, la quale -proprio con riferimento alla dirigenza amministrativa- ha affermato più volte che la «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie» costituisce la condizione «necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa» (Corte cost. sentenza 3 maggio 2013, n.81). Infatti, al principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost. si accompagna, come «naturale corollario», la separazione «tra politica e amministrazione, tra l’azione del “governo” –che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione di forze di maggioranza–, e l’azione della “amministrazione”– che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall’ordinamento» (sentenza n.81.2013 cit). La separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, quindi, costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell’art. 97 cost, ma l’individuazione dell’esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico, e gli atti da ricondurre alla competenza della dirigenza amministrativa, spetta al legislatore. Tuttavia ,a sua volta, anche il potere legislativo incontra un limite nello stesso art. 97 Cost., poiché nella individuazione degli atti di indirizzo politico amministrativo e degli atti di natura gestionale, il legislatore non può compiere scelte irragionevoli e contrastanti con il principio di separazione tra politica e amministrazione, poiché altrimenti sussisterebbe la lesione dell’imparzialità della pubblica amministrazione (Corte cost. sentenza 3 maggio 2013, n.81 cit.). Ciò premesso, la Corte Costituzionale ha precisato che il necessario grado di fiduciarietà negli incarichi di diretta collaborazione, non consente la assunzione di personale in deroga a criteri selettivi idonei a valorizzare il possesso di esperienze professionali specifiche, e di particolare competenze derivanti da pregresse esperienze istituzionali ed amministrative. I principi costituzionali sul buon andamento amministrativo ritornano nel quadro normativo delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di incarichi, di incompatibilità e di conflitto d’interessi tra funzioni ed incarichi, che risultano rafforzate e consolidate nei più recenti interventi legislativi. 64 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Infatti, la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1 comma 42 -nella introduzione di alcune modifiche apportate all’art. 53 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità patrimoniale del dipendente pubblico gravato dall’obbligazione restitutoria dei compensi illegittimamente percepiti, prevedendo espressamente che «(comma 7-bis) L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti») . 65 11 L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E DELLE FUNZIONI. LE RISORSE DISPONIBILI L’organizzazione delle attività inquirenti nell’anno 2014, è stata agevolata da un quadro di relativa stabilità nella copertura della pianta organica dei Magistrati, la quale negli anni anteriori è stata viceversa- più volte incisa dagli ordinari fattori modificativi, connessi alle fisiologiche procedure di assegnazione, di trasferimento e di tramutamento di funzioni, che implicano il necessario sviluppo di nuovi avviamenti. La favorevole definizione di tali procedure ha consentito il superamento del basso livello di copertura dell’organico di Magistratura, il quale negli anni anteriori si era attestato sulla percentuale media del 50 % . Nella revisione dell’organizzazione dell’ufficio, la Procura Regionale dell’Emilia-Romagna si avvale -oggi- di ottime potenzialità di risultato , in considerazione del costante impegno e della dedizione professionale dei Magistrati, che con entusiasmo, capacità ed elevato senso delle istituzioni, applicano abilità, conoscenze ed energie intellettuali. Nella revisione e nell’aggiornamento dei fattori organizzativi, il personale amministrativo ha assunto un ruolo fondamentale, e progressivamente di maggiore rilievo. Infatti, le urgenze e le evidenze rilevate nei carichi del lavoro istruttorio, hanno richiesto un salto di qualità nell’organizzazione dei servizi, con la fattiva collaborazione del personale amministrativo, per la elaborazione dei nuovi protocolli interni, ritenuti necessari allo svolgimento delle attività d’ufficio, con logiche di competenza, di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla complessità degli adempimenti affidati. Nei contesti di lavoro, segnati dai requisiti d’urgenza, si è reso anche necessario la internalizzazione di elaborazioni informatiche, che nelle prassi ordinarie sono devolute con il sistema delle deleghe esterne. Tali processi di attività sono stati gestiti con metodi in tandem ed in equipè, con gruppi misti di lavoro, integrati da unità di magistrati e di personale amministrativo. Anche nel 2014 il protocollo per la de-materializzazione dei documenti nei processi e nei fascicoli istruttori, e l’adozione di metodi di semplificazione del lavoro con standard uniformi per la trattazione degli affari seriali, sono i più importanti indicatori di efficienza che devono attribuirsi al merito del personale amministrativo. 66 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 Tali profili di efficienza organizzativa hanno consentito il favorevole superamento della fase di gestione sperimentale del fascicolo informatico, e si rimane ancora in attesa del definitivo allestimento dell’aula d’udienza , per avviare -nei giudizi di responsabilità amministrativa- la esperienza del processo informatico, che si avvale della integrale dematerializzazione di tutti i documenti inclusi nel contraddittorio processuale. Un fattore relazionale di fondamentale rilevanza per l’orientamento strategico delle indagini, risiede nel modello di collaborazione instaurato con la Guardia di Finanza, ispirato da principi di efficienza e di ottimizzazione del rendimento investigativo. Allo stato degli atti, risultano delegate alla Guardia di Finanza le indagini sui più complessi ed importanti settori di attività delle pubbliche amministrazioni , tra i quali sono compresi : i finanziamenti comunitari, nazionale e regionali, la spesa sanitaria, diretta ed indiretta, e la gestione del patrimonio pubblico, estesa alla materia della riscossione dei canoni e degli oneri. Efficienti protocolli di collaborazione sono stati instaurati con le Procure della Repubblica operanti nel territorio regionale, poiché le buone prassi hanno compreso il coordinamento fra le attività di polizia economico-finanziaria e le attività di polizia giudiziaria. Le collaborazioni di lavoro sono state fondate sull’immediato collegamento informativo e documentale a carattere di reciprocità, con soluzioni che superano le letture formali e burocratiche insite nella interpretazione ampiamente superata dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen.. I rapporti tra il processo penale ed il processo di responsabilità amministrativa si avvalgono – dunque – di forme di coordinamento investigativo funzionali alla reciproca interazione ed integrazione tra le fonti di prova, pienamente utilizzabili con le garanzie dei contraddittorio nel giudizio dinnanzi alla Corte dei conti. L’interazione e l’integrazione tra i distinti fenomeni processuali e/o investigativi si è estesa anche alle ipotesi definite dal Giudice penale con rito alternativo, quale la sentenza di «patteggiamento», oppure ancora alle indagini concluse con semplice decreto di archiviazione. Il coordinamento investigativo è agevolato dalla considerazione che il danno erariale nella giurisprudenza della Corte dei conti ha assunto dimensioni economiche e patrimoniali eccedenti il profitto od il provento da reato. Ciò perché l’illiceità erariale rappresenta un cerchio concentrico molto più ampio dell’illiceità penale, in quanto la clausola generale di diritto pubblico, sulla quale si fonda il regime della responsabilità amministrativa, occupa un perimetro molto più esteso rispetto a quello garantito dalla tipicità dei fatti di reato contro la P.A.. 67 Nel modello di organizzazione del lavoro, la Procura Regionale ha incentivato lo sviluppo di profili di leale e fattiva cooperazione con gli uffici dell’amministrazione regionale per il conferimento di deleghe istruttorie. Con l’accelerazione della trattazione delle istruttorie più remote, e con la individuazione di quelle qualificate dalla permanente attualità dell’interesse processuale, è stato avviato il programma di revisione e di aggiornamento dell’archivio delle notizie di danno, per la eliminazione dei carichi di lavoro oramai privi di indici di rilevanza giuridica ed economica. Infatti, tra le linee-guida di organizzazione dell’ufficio, sussiste la tendenza a realizzare la completa attualizzazione delle attività investigative su fatti ed informazioni correnti, al fine di garantire lo svolgimento di accertamenti quasi concomitanti alle fattispecie denunziate. Tuttavia, su tale linea d’indirizzo organizzativo incidono i limiti di compatibilità con le risorse umane disponibili. Gli elementi statistici relativi allo stato della esecuzione e dei recuperi si annoverano tra i fattori incidenti sulla qualità della tutela finanziaria degli interessi pubblici. Sotto il profilo della effettività della tutela, e della satisfattività delle garanzie apposte all’integrità della finanza pubblica, merita menzione l’incremento delle fattispecie assistite da misure di cautela patrimoniale, per il ricorso all’istituto del sequestro conservativo (n.16), e dell’azione revocatoria. Infatti, la verifica degli indici di recuperabilità del danno, e dello stato dei procedimenti di recupero esecutivo appartiene ad un contesto di valutazioni sempre più condizionato e dipendente dal bisogno di ricercare gli indicatori di effettività del servizio della Giustizia. I risultati conseguiti dall’organizzazione del servizio di monitoraggio sulle attività esecutive delle pubbliche amministrazioni, per il recupero delle somme quantificate nelle sentenze di condanna, dimostrano – con indicatori dotati di certezza documentale – l’innalzamento del livello di vigilanza amministrativa, e l’accrescimento dell’effettività della tutela pubblica. 68 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 12 CONCLUSIONI Il diritto alla buona amministrazione, che comprende il complesso dei diritti al buon funzionamento dei servizi pubblici, si muove lungo la linea di produzione di efficaci ed effettive garanzie per il buon andamento della gestione degli interessi collettivi ; e -pertanto- l’istituto della responsabilità amministrativa è chiamato a svolgere il ruolo di “stimolo e d’incentivo” delle condotte virtuose, e di “deterrenza ed inibizione” dei fenomeni di mala-amministrazione. L’etica, l’integrità e la trasparenza della gestione della finanza pubblica, indicano i contenuti del diritto alla buona amministrazione, -già compreso tra i diritti fondamentali della Persona-, e richiedono che il dovere di fedeltà alla Repubblica nell’osservanza della Costituzione e delle sue leggi, sia rispettato -in primo luogo- proprio dai cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche, da esercitare con disciplina ed onore (art.54 Cost.), restituendo -in tal modo- a tutte le Istituzioni il volto della ordinaria e quotidiana normalità nelle attività di servizio nei confronti del Cittadino. Nel contesto normativo generato dalla nuova Costituzione economica, tra i bisogni di effettività della tutela pubblica, la Corte dei conti appartiene al sistema delle garanzie giurisdizionali e lo completa con lo svolgimento del ruolo infungibile di Giudice della finanza e dell’economia pubblica. Le misure di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, e le concorrenti misure per il rafforzamento del sistema dei controlli sugli enti locali (artt. 1-3 legge 213 cit.), sono completate da norme che stabiliscono un raccordo permanente delle funzioni di controllo con l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile, considerato nel duplice profilo della finalità risarcitoria-restitutoria , e della finalità sanzionatoria, interdittiva e di deterrenza anche su nuove fattispecie tipizzate. E’ profondamente errato e fuorviante procedere alla lettura separata delle funzioni della Corte dei conti, distinguendo le competenze del controllo collaborativo dalle competenze giurisdizionali, perché le tendenze legislative più recenti si muovono verso sempre più frequenti raccordi, e reciproche integrazioni, nella logica del rafforzamento delle garanzie di legalità sostanziale della spesa pubblica, e dell’effettivo funzionamento della governance economica europea nel nuovo sistema dei bilanci pubblici. Così come, appare riduttivo continuare ad indicare nella responsabilità amministrativa un semplice istituto di chiusura del sistema dei controlli, poiché le recenti disposizioni normative poste a tutela della integrità e della trasparenza dei bilanci pubblici-prima-, ed il consolidamento dei rapporti di collegamento tra le tutele giurisdizionali –poi-, dimostrano la centralità dell’azione pubblica di 69 danno erariale, posta a salvaguardia del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, e quindi dei diritti fondamentali della Persona e del Cittadino. La legislazione di contrasto dei fenomeni corruttivi e di illegalità amministrativa evidenzia la necessità di rafforzare il sistema integrato tra le misure di prevenzione e le misure di repressione, con garanzie di effettività a presidio della legalità sostanziale della spesa pubblica. Lo sviluppo della Repubblica delle Autonomie, il quale è realizzabile solo con il contestuale ampliamento del sistema delle garanzie poste a tutela della integrità e dell’equilibrio dei bilanci pubblici, presuppone una rete unitaria di regole e principi che conferiscono coesione al sistema dei pubblici poteri, pur nella diversità degli ordinamenti giuridici territoriali. La capacità espansiva delle materie di contabilità pubblica, da razionalizzare con letture giurisprudenziali più omogenee tra loro, conferma che nella lettura della Costituzione, la Corte dei conti è il «giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela dai danni pubblici», e che la risposta alle legittime aspettative della Comunità sui temi della buona amministrazione, non può essere data con pienezza ed effettività senza un quadro normativo ed interpretativo, che sia idoneo a prevenire la formazione di aree di immunità di fatto e di diritto. Pertanto, sul fondamento delle superiori considerazioni, con la serena e consapevole coscienza professionale, condivisa con Tutti i Colleghi Magistrati ed il Personale amministrativo, di avere conferito e di continuare a conferire, il massimo impegno consentito dalle risorse disponibili, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, la Procura Regionale SIG. PRESIDENTE chiede alla Sezione Giurisdizionale di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l’anno giudiziario 2015 della Corte dei conti presso la Regione Emilia-Romagna. 70 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 ALLEGATI DATI STATISTICI 71 PERSONALE DI MAGISTRATURA in servizio al 01.01.2014 Dott. Salvatore Pilato Procuratore Regionale Vice Procuratore Generale Dott. Antonio Nenna (in servizio dal 08/01/14) Dott. Marcello Iacubino Dott. Filippo Izzo Dott. Attilio Beccia Dott. Quirino Lorelli (in assegnazione aggiuntiva dal 09/05/14 per un anno) Dott. Pasquale Principato (trasferito su domanda dal 08/01/14 alla Procura regionale per l’Umbria e in aggiuntiva a Bologna fino al 10/07/14) PERSONALE AMMINISTRATIVO in servizio al 01.01.2014 Posti previsti in organico Personale in servizio C Dott.ssa Annamaria Quaranta Sig.ra Claudia Biancoli Sig. Salvatore De Clario Dott. Federico Roberti Sig.ra Roberta Zucchi 6 5 B Sig.ra Angelica Barbato Sig.ra Stefania Battaglia Sig.ra Giovanna Biondi Sig. Domenico Severino Sig. Bruno D’Acunzo Sig.ra Laura Baldi (in servizio dal 01/01/14) Sig. Marco Foletti (in servizio dal 01/05/14) 3 7 Area Dipendenti 2 collaboratori part time al 91,66% 1 collaboratore part time al 88,81% 1 collaboratore in aspettativa frazionata SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE Tipologia n. PENDENTI al 01.01.2014 3112 Aperte 1472 Archiviazioni 1476 Numero atti di citazione 63 Giudizi per resa del conto PENDENTI al 31.12.2014 1 3063 SITUAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI ESTINZIONI Totale 156 Giacenza al 01.01.2014 Conti pervenuti dalla sezione 4601 Esaminati 4480 277 Giacenza al 31.12.2014 DISCARICO Giacenza al 01.01.2014 Totale 101 Conti pervenuti dalla sezione 1852 Discaricati 1938 Giacenza al 31.12.2014 15 ISTRUTTORIE ANNO 2014 Provenienza delle denunzie Tipologia n. DENUNZIE ENTI LOCALI 187 DENUNZIE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 1022 DENUNZIE DI PRIVATI 116 NOTIZIE STAMPA 63 ANONIME 36 CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI 48 TOTALE 1472 Dati statistici sull’apertura delle istruttorie Fascicoli aperti nell’anno n. % Variazione rispetto al 2010 % Variazione rispetto al 2011 % Variazione % Variazione rispetto al 2012 rispetto al 2013 2010 1686 2011 1778 5.5 % 2012 1525 -9.5 % -14.2 % 2013 1341 -20.5 % -24.6 % -12.1 % 2014 1472 -12.7 % -17.2 % -3.5 % 9.8% Reati commessi da pubblici dipendenti Fascicoli aperti nell’anno % Variazione rispetto al 2010 n. % Variazione rispetto al 2011 2010 43 2011 67 +55,8 % 2012 88 +105 % +31.5 % 2013 84 +95 % +26 % 2014 91 +111.6 % +35.8 % % Variazione rispetto al 2012 % Variazione rispetto al 2013 - 4.5 % +3.4 % +8.3 % Riconoscimento di Debiti fuori bilancio Anno 2014 Ente n. COMUNI 117 PROVINCE 13 REGIONE 0 MINISTERI 62 ALTRE AMM.NI 2 ATTI DEPOSITATI Tipologia n. Citazioni 63 Sequestri 16 Reclami 1 Istanze fissazione termine resa del conto 1 Istanze di parte 2 Giudizi di conto 4 Appelli 7 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA Tipologia Inviti a dedurre (n. 252 destinatari) n. 73 Richieste istruttorie 676 Audizioni personali 33 Archiviazioni in seguito a controdeduzioni 13 Deleghe alla Guardia di Finanza e Organi di Polizia Giudiziaria 37 EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO nel periodo 1993 – 2014 Anno Istruttorie Pendenti al 01/01 1993 Istruttorie Aperte nell’anno Citazioni Archiviazioni 697 3 4 1994 690 867 13 9 1995 1535 573 44 61 1996 2003 1802 63 647 1997 3095 1842 36 2548 1998 2353 1309 62 1172 1999 2428 3654 28 3835 2000 2219 1278 35 1140 2001 2322 1061 64 937 2002 2382 986 71 1274 2003 2023 765 53 684 2004 2051 1387 58 858 2005 2522 797 71 755 2006 2493 1214 59 1167 2007 2481 1076 45 760 2008 2752 1164 21 1155 2009 2740 1467 24 674 2010 3509 1686 34 1301 2011 3859 1778 26 2004 2012 3608 1525 48 1876 2013 3218 1341 39 1393 2014 3112 1472 63 1476 ESPOSIZIONE IN TERMINI ECONOMICI DELL’ATTIVITÀ Importo globale delle richieste di risarcimento formulate dalla Procura Regionale negli atti di citazione € 16.503.234,96 € 5.352.586,93 Importo dei sequestri RIPARAZIONI SPONTANEE Anno Importo versato 2006 € 602.450,58 2007 € 101.989,53 2008 € 127.992,47 2009 € 52.026,42 2010 € 43.617.690,76* 2011 € 142.354,52 2012 € 285.223,44 2013 € 2.061.043,78 2014 € 12.811.877,49 *G42434 Adesione al condono ex L.73/2010 €40.502.669,32 Anno di riferimento n. Importi 2008 6 € 6.400,00 2009 6 € 6.750.00 2010 4 € 3.000.00 2011 5 € 6.700.00 2012 8 € 9.435.96 2013 8 € 7.867,46 2014 2 € 4.400,00 Anno Amm.ne danneggiata STATO E. LOCALI 2010 TOTALE STATO E. LOCALI TOTALE 397.357,06 392.401,52 275.853,56 17.418,40 564,08 12.984,56 6 26 862.477,38 1.652.235,96 64.224,13 357.496,09 6.873,12 20.421,76 22 16 3 8 8 2 744.541,49 4.417.615,95 2 3 5.162.157,44 11 1 5 4 26 16 18 1 7 1 5 13 1 2 274.333,83 1.373.089,48 191.185,36 11.209.688,33 2 36 1 7 3 55.000,00 11.455.873,69 E. LOCALI 4 2 3 REGIONI 1 1 6 1 3 E. LOCALI 350.000,00 13 11 2 (*) 12.634.757,49 33.298,71 1.065.456,94 350.000,00 TOTALE STATO E. LOCALI 783.585,50 43.453,38 3.305,32 105.003,59 65.395,17 935.347,79 66.227,74 6.168.784,82 3.305,32 3.633,36 6.241.951,24 72.632,09 40.421,41 232.317,13 65.395,17 100.000,00 2.072.218,98 113.053,50 11.486,96 57.890,22 15.048,49 247.365,62 2.172.218,98 69.377,18 392.073,61 REGIONI ALTRI ENTI 392.073,61 REGIONI ALTRI ENTI TOTALE STATO 2014 Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse 17 3 40 14 8 STATO 2013 Importo di condanna di II grado** REGIONI ALTRI ENTI 2012 n. sentenze n. sentenze Importo di condanna di I condanna di I condanna di grado (Sentenze passate grado appellate II grado in giudicato)* REGIONI ALTRI ENTI 2011 n. sentenze di condanna di I grado ALTRI ENTI TOTALE 3 PER L’ANNO 2011 E’ STATO AGGIUNTO L’IMPORTO DI € 2.310.442,61 RIVAL. MONETARIA COMUNE BOLOGNA SENTENZA N. 573/2011 N° documenti prodotti Report Attività di Procura Fase Precedente al giudizio 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 Richieste Istruttorie Audizioni Inviti a dedurre Archiviazioni 2011 338 34 27 2004 2012 693 44 57 1871 2013 669 27 46 1393 2014 676 33 73 1476 Report Attività di Procura Fase del giudizio N° documenti prodotti 64 32 16 8 4 2 1 Citazioni Sequestri Reclami Giudizi di resa del conto Giudizi di conto Giudizi di istanza di parte Appelli 2011 26 3 0 1 1 1 16 2012 48 7 2 6 1 3 5 2013 39 6 3 26 15 7 3 2014 63 16 1 1 4 2 7 EFFETTI DELLA DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE Dematerializzazione documentazione 60000 49789 N° documenti digitali 50000 40000 30000 19776 20000 10000 4989 23765 16227 13681 7290 6135 0 I semestre 2011 II semestre 2012 2013 2014 Evoluzione digitalizzazione giudizi 2010-2014 450 400 381 350 300 257 250 188 200 150 92 100 50 0 N°giudizi digitali Totale Giudizi nel 2012 nel 2013 nel 2014 72 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015 INDICE PARTE PRIMA ............................................................................................................................7 1 Premesse. La tutela dei diritti fondamentali tra gli equilibri di bilancio e le misure di austerità e di crescita economica ...................................................................................................................9 2 Le tendenze della legislazione di finanza e di contabilità pubblica nel triennio 2012-2014. Il principio di legalità sostanziale della spesa ................................................................................... 13 3 La Corte dei conti nel sistema delle autonomie. La effettività delle garanzie di legalità ......... 18 4 Le materie di contabilità pubblica ........................................................................................ 20 5 La prevenzione dell’illegalità nella tutela delle risorse pubbliche ........................................... 22 6 Le funzioni della Corte dei conti negli orientamenti della Corte Costituzionale ...................... 25 6.1 La giurisdizione sui conflitti ........................................................................................... 25 6.2 L’unità economica della Repubblica ............................................................................... 26 6.3 La prevenzione degli squilibri di bilancio ........................................................................ 28 6.4 I costi della politica ........................................................................................................ 30 7 Il conflitto tra le giurisdizioni ed i criteri di riparto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.................................................................................................................................... 33 7.1 Il sindacato sulla discrezionalità amministrativa ............................................................ 33 7.2 I limiti del sindacato della Corte dei conti ....................................................................... 34 7.3 Il perimetro della giurisdizione dell’impresa pubblica ..................................................... 37 PARTE SECONDA ..................................................................................................................... 41 1 Il flusso delle informazioni nelle notizie di danno. Le evidenze istruttorie.............................. 42 2 Le materie di particolare interesse trattate nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto giudiziale ............................................................................................................................ 45 2.1 Le materie di particolare interesse in corso di trattazione processuale ............................. 49 3 L’orientamento sulle evidenze istruttorie .............................................................................. 51 4 Il giudizio di conto a garanzia della economicità e della trasparenza finanziaria.................... 55 5 Le spese dei gruppi consiliari................................................................................................. 56 6 I debiti fuori bilancio nella gestione patrimoniale e finanziaria degli enti locali ..................... 57 7 Frodi ed irregolarità nella gestione dei contributi nazionali e comunitari .............................. 59 8 Gli incarichi professionali e gli incarichi di consulenza........................................................... 61 9 Gli accertamenti sulla spesa sanitaria.................................................................................... 62 73 10 La dirigenza amministrativa ed i rapporti fiduciari. Le incompatibilità ed i conflitti d’interesse.................................................................................................................................... 64 11 L’organizzazione dell’ufficio e delle funzioni. Le risorse disponibili ....................................... 66 12 Conclusioni........................................................................................................................... 69 74 Corte dei conti Procura regionale per l’Emilia Romagna | Anno Giudiziario 2015