Corte dei Conti
La Corte dei Conti è sorta come organo di controllo sull’attività finanziaria dello Stato,
successivamente si è trasformata in organo di controllo generale su determinati atti amministrativi,
nonché organo giurisdizionale in particolari materie. La Corte dei conti è quindi il massimo organo
di controllo dell’amministrazione dello Stato, nonché la suprema magistratura in materia di
contabilità pubblica
La Corte dei conti è il massimo organo di controllo dell’amministrazione dello Stato. E’ un organo
collegiale costituzionale, è prevista dall’art. 100 della Costituzione. Esercita un:
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Controllo preventivo di legittimità, verificando che gli atti che le vengono sottoposti rispettino
le norme, siano cioè privi di vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di
legge). Il controllo incide sull’efficacia degli atti, paralizzandola qualora la Corte ricusi il visto
(controllo preventivo di legittimità)
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Controllo successivo e di vigilanza, previsto su atti di notevole rilievo finanziario, in questo
caso qualora la Corte riscontri vizi di legittimità non può paralizzare l’efficacia dell’atto, come
avviene
nell’ambito
del
controllo
preventivo,
ma
può
semplicemente
richiedere
all’amministrazione di riesaminarlo. Quest’ultima potrà confermare l’atto, ma la Corte, ove
ravvisi ancora delle illegittimità, ne dà avviso al M inistro. (Es. L’ARAN trasmette alla Corte
dei Conti la quantificazione dei costi contrattuali prima di firmare il nuovo Contratto Collettivo
Nazionale, la Corte ne certifica la compatibilità con il bilancio)
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Controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali che godono di contributi ordinari dello
Stato. E’ prevista una apposita sezione enti locali, che ha il compito di esaminare la gestione
finanziaria di tutte le Province e Comuni con una popolazione superiore a 8.000 abitanti, i quali
trasmettono i conti consuntivi e le relazioni dei revisori. Nelle Regioni ordinarie sono previste
sezioni regionali che svolgono controlli sulla gestione delle amministrazioni regionali.
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Controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche (Stato, Regioni, Università ecc.), svolge inoltre una funzione di controllo sul
funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte valuta sia la
conformità alla legge degli atti e dei procedimenti di gestione sia la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge sulla base di una valutazione di tipo
economicistico dell’azione svolta, di cui vanno accertati costi, modi e tempi.