Corte dei Conti La Corte dei Conti è sorta come organo di controllo sull’attività finanziaria dello Stato, successivamente si è trasformata in organo di controllo generale su determinati atti amministrativi, nonché organo giurisdizionale in particolari materie. La Corte dei conti è quindi il massimo organo di controllo dell’amministrazione dello Stato, nonché la suprema magistratura in materia di contabilità pubblica La Corte dei conti è il massimo organo di controllo dell’amministrazione dello Stato. E’ un organo collegiale costituzionale, è prevista dall’art. 100 della Costituzione. Esercita un: - Controllo preventivo di legittimità, verificando che gli atti che le vengono sottoposti rispettino le norme, siano cioè privi di vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge). Il controllo incide sull’efficacia degli atti, paralizzandola qualora la Corte ricusi il visto (controllo preventivo di legittimità) - Controllo successivo e di vigilanza, previsto su atti di notevole rilievo finanziario, in questo caso qualora la Corte riscontri vizi di legittimità non può paralizzare l’efficacia dell’atto, come avviene nell’ambito del controllo preventivo, ma può semplicemente richiedere all’amministrazione di riesaminarlo. Quest’ultima potrà confermare l’atto, ma la Corte, ove ravvisi ancora delle illegittimità, ne dà avviso al M inistro. (Es. L’ARAN trasmette alla Corte dei Conti la quantificazione dei costi contrattuali prima di firmare il nuovo Contratto Collettivo Nazionale, la Corte ne certifica la compatibilità con il bilancio) - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali che godono di contributi ordinari dello Stato. E’ prevista una apposita sezione enti locali, che ha il compito di esaminare la gestione finanziaria di tutte le Province e Comuni con una popolazione superiore a 8.000 abitanti, i quali trasmettono i conti consuntivi e le relazioni dei revisori. Nelle Regioni ordinarie sono previste sezioni regionali che svolgono controlli sulla gestione delle amministrazioni regionali. - Controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Università ecc.), svolge inoltre una funzione di controllo sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte valuta sia la conformità alla legge degli atti e dei procedimenti di gestione sia la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge sulla base di una valutazione di tipo economicistico dell’azione svolta, di cui vanno accertati costi, modi e tempi.