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Contratto libero professionale per la prevenzione delle malattie
infettive e diffuse con particolare riguardo alla TB nella
popolazione immigrata nella provincia di Modena, alla eventuale
diffusione del virus Chikungunya ed al virus A H1 N1 in favore del
Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici ed al solo
espletamento di corsi di formazione destinati a operatori del
settore alimentare in favore del Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione
Premesso:
-
Che il Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici ha tra i
propri obiettivi quello di prevenire e controllare la diffusione delle
malattie infettive e diffusive della popolazione con particolare
riferimento ai casi di TB nella popolazione immigrata sempre
cresecente,
l’eventuale diffusione del virus Chikungunya ed
anche il virus A H1 N1;
-
Che il Dott. Roberto Cagarelli Dirigente Medico del Servizio
Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici è stato autorizzato a
proseguire la collaborazione presso la Regione EmiliaRomagna;
-
Che è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario ed alla
valorizzazione
delle
esperienze
lavorative
svolte
presso
l’Azienda USL di Modena per la copertura di due posti di
Dirigente Medico Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica, mediante pubblicazione sul BUR della Regione EmiliaPagina 1 di 9
Romagna n. 102 del 10/06/2009 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 43
del 09/06/2009;
-
Che allo stato attuale non è possibile reperire all’interno della
propria organizzazione la figura professionale in possesso delle
caratteristiche descritte ai precedenti punti per lo svolgimento
delle prestazioni sopra indicate;
tra
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, partita Iva e codice
fiscale 02241850367, con sede legale in Modena, Via San Giovanni
del Cantone 23, nella personale del Direttore Generale, Dott.
Giuseppe Caroli, nato a Spello (PG) il 01/02/1950, brevemente
definita committente;
e
Il Dott. Christian Cintori, nato a Modena il 7/09/1974, residente a
Modena in Via Guarino Guarini 124/1, codice fiscale CNT CRS
74P07F257D, Partita Iva 02939710369, di seguito definito
professionista;
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – tipologia ed oggetto del contratto:
L’Azienda USL di Modena, committente, come sopra rappresentata
affida al Dott. Christian Cintori, come professionista, in possesso
della laurea in Meidicina e Chirurgia, con specializzazione nella
disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, regolarmente iscritto all’Albo
dei Medici e Chirurghi della Provincia di Modena, il contratto libero
professionale che consiste nello svolgimento della seguente attività:
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Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici:
-
Sorveglianza specificatamente attivata dalla Regione EmiliaRomagna in tema da infezione da virus A H1 N1;
-
controllo e prevenzione delle malattie infettive della popolazione
adulta con prticolare riferimento agli immigrati della Provincia di
Modena;
-
analisi delle segnalazioni di tutti i casi diTB, sorveglianza
adeguata sui contatti, applicando le linee guida nazionali in
merito agli screening della popolazione immigrata;
-
collaborazione alla sorveglianza specificatamente attivata dalla
Regione Emilia-Romagna in tema di infezione da virus da
Chikungunya.
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione:
-
supervisione dell’organizzazione
dei corsi di formazione
destinati agli operatori del settore alimentare
-
esecuzione di corsi di formazione destinati ad operatori del
settore alimentare.
Articolo 2 – modalità di svolgimento dell’attività:
Il professionista, per l’espletamento delle attività indicate al
precedente articolo 1), da eseguirsi nelle varie sedi dipartimentali,
accetta il contratto libero professionale come Medico Specialista in
Igiene e Sanità Pubblica senza alcun vincolo di subordinazione con
l’Azienda USL di Modena. L’attività delineata al precedente articolo
1) è svolta in autonomia da parte del professionista ma nel rispetto
delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato dettate
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dalla stessa Azienda committente alle quali comunque il
professionista dovrà in ogni modo sempre attenersi.
E’ inoltre compito del professionista concordare con il Direttore del
Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici, il programma e
le modalità di svolgimento della consulenza, ferma restando la
completa autonomia e responsabilità dello stesso per quanto
concnerne il concreto espletamento dell’attività oggetto del presente
contratto. Il professionista ferma restando la completa autonomia
professionale concorda con il Direttore del SIP – CRB e si adegua
alle direttive programmatiche ed ai protocolli operativi esistenti. Il
committente ha diritto di accertare direttamente il puntuale e
regolare svolgimento dell’attività affidata al professionista. Al
committente compete in particolare di verificare e valutare la
congruità e la puntualità delle prestazioni svolte dal professionista,
rispetto agli impegni assunti con il presente contratto libero
professionale.
Articolo 3 – obblighi di riservatezza:
Il professionista è tenuto al rispetto delle prescrizioni in materia di
protezione di dati personali, dettate dalla normativa vigente in
materia (decreto legislativo 196/03), dai regolamenti e circolari
aziendali. In particolare, è nominato incaricato del trattamento dei
dati utilizzati nell’espletamento delle proprie mansioni e di
conseguenza autorizzato all’utilizzo degli stessi per le finalità
strattamente connesse all’incarico libero professionale in questione.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03 – Codice in
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materia di protezione dei dati personali – si fornisce la prescritta
informativa mediante allegato al presente contratto.
Le clausole del presente articolo hanno per l’Azienda USL carattere
essenziale ed irrinunciabile e la violazione delle stesse potrà dar
luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 del codice civile, facendo salva ogni eventuale
azione di risarcimento dei danni da parte del committente.
Articolo 4 – decorrenza, durata del contratto ed ipotesi di
recesso:
Il
presente
contratto
ha
decorrenza
dal
1/11/2009
fino
all’espletamento della procedura concorsuale il cui avviso è già
stato pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 102 del
10/06/2009 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 9/06/2009.
L’Azienda
USL
unilateralmente,
ed
prima
il
professionista
della
scadenza
possono
recedere,
contrattuale
tramite
comunicazione scritta da inviare all’altra parte, con un preavviso di
almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
comunicazione. In particolare, il contratto puo’ essere risolto
unilateralmente dal committente prima del termine, qualora il
professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi di cui al
presente contratto ed alla deontologia professionale o non
sussistano piu’ le circostanze obiettive ed idonee al proseguimento
del rapporto fiduciario instaurato ed in particolare qualora si
verifichino le sottoscritte situazioni:
1) gravi inadempienze contrattuali;
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2) sospensione ingiustificata della prestazione superiore a tranta
giorni che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
3) danneggiamento o furto di beni di proprietà del committente;
4) inosservanza, da parte del professionista, dei particolari obblighi
contrattuali, disciplinati dal precedente articolo 2;
5) impossibilità sopravvenuta di realizzare la prestazione oggetto
dell’incarico;
6) giudizio negativo, formalmente espresso e motivato del Direttore
del Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici sul lavoro
svolto o sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quali
quantitativi e temporali richiesti.
Articolo 5 – sospensione della prestazione:
1) eventuali periodi di assenza (malattia, infortunio ecc.) del
professionista da comunicare con tempestività al Direttore del
SIP CRB non comportano risoluzione del contratto libero
professionale che rimane quiescente senza erogazione del
corrispettivo qualora sia compatibile con il completamento del
progetto assegnato;
2) la sospensione del rapporto non comporta una proroga nella
durata del contratto che si estingue alla scadenza prevista;
3) il committente puo’ esercitare il diritto di recesso se la
sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto
della durata stabilita del contratto.
Articolo 6 – rapporti economici:
Il corrispettivo lordo dovuto dal committente al professionista
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stabilito di comune accorto tra le parti è fissato in euro 39.723,84
lordi per quanto attiene alla attività di prevenezione delle malattie
infettive e diffusive da svolgere in favore del SIP CRB ed alla
supervisione della organizzazione dei corsi destinati ad operatori del
settore alimentare; è altresì fissato in euro 120,00 Iva compresa
(fino ad un massimo di euro 8.400,00) il corrispettivo lordo dovuto
al professionista dal committente per l’esecuzione di ciascun corso
di formazione destinato agli operatori del settore alimentare, svolto
in favore del SIAN. Il compenso svolto in favore del SIP CRB non
assoggettato ad iva ai sensi dell’articolo 14 comma 10, della legge
537/93, sarà pagato a fronte di presentazione da parte del
professionista di regolare documento contabile con cadenza
mensile che sarà liquidato previa attestazione del Direttore del SIP
CRB
dell’avvenuto
raggiungimento
degli
obiettivi
fissati
al
precedente articolo 1) e del rispetto degli impegni contrattuali
assunti.
Il compenso svolto in favore del SIAN assoggettato ad IVA sarà
pagato a fronte di presentazione da parte del professionista di
fattura con cadenza mensile che sarà liquidata previa attestazione
del Direttore del SIAN dell’effettiva esecuzione del corso di
formazione per gli operatori del settore alimentare.
Articolo 7 – responsabilità civile:
E’ a carico del professionista:
1) la stipula di apposita polizza assicurativa infortuni;
2) la stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della
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responsabilità civile verso terzi.
Articolo 8 – registrazione:
Le parti concordano di registrare il presente contratto solo in caso
d’uso, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del DPR
131/86. Le spese di bollo sono a carico del professionista.
Articolo 9 – norme di rinvio e controversie:
Per quanto non contemplato nei precedenti articoli, troveranno
applicazione le norme contenute nel libro V, titolo III, capo I del
codice civile. Per le controversie in ordine all’interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro
di Modena.
Letto, confermato e sottoscritto.
Modena lì
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Caroli
Il professionista
Dott. Christian Cintori
Il professionista Dott. Christian Cintori, nato il 7/9/1974 a Modena,
ivi residente in Via Guarino Guarini 124/1
Autorizza
L’Azienda USL di Modena al trattamento dei propri dati personali ed
alla loro trasmissione ad altri soggetti od enti, al fine del corretto
espletamento di tutti gli obblighi contrattuali nel rispetto dei vincoli di
sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo 196/03.
Il professionista
Dott. Christian Cintori
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