Contratto libero professionale per la prevenzione delle malattie infettive e diffuse con particolare riguardo alla TB nella popolazione immigrata nella provincia di Modena, alla eventuale diffusione del virus Chikungunya ed al virus A H1 N1 in favore del Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici ed al solo espletamento di corsi di formazione destinati a operatori del settore alimentare in favore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Premesso: - Che il Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici ha tra i propri obiettivi quello di prevenire e controllare la diffusione delle malattie infettive e diffusive della popolazione con particolare riferimento ai casi di TB nella popolazione immigrata sempre cresecente, l’eventuale diffusione del virus Chikungunya ed anche il virus A H1 N1; - Che il Dott. Roberto Cagarelli Dirigente Medico del Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici è stato autorizzato a proseguire la collaborazione presso la Regione EmiliaRomagna; - Che è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda USL di Modena per la copertura di due posti di Dirigente Medico Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, mediante pubblicazione sul BUR della Regione EmiliaPagina 1 di 9 Romagna n. 102 del 10/06/2009 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 09/06/2009; - Che allo stato attuale non è possibile reperire all’interno della propria organizzazione la figura professionale in possesso delle caratteristiche descritte ai precedenti punti per lo svolgimento delle prestazioni sopra indicate; tra L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, partita Iva e codice fiscale 02241850367, con sede legale in Modena, Via San Giovanni del Cantone 23, nella personale del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Caroli, nato a Spello (PG) il 01/02/1950, brevemente definita committente; e Il Dott. Christian Cintori, nato a Modena il 7/09/1974, residente a Modena in Via Guarino Guarini 124/1, codice fiscale CNT CRS 74P07F257D, Partita Iva 02939710369, di seguito definito professionista; si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 – tipologia ed oggetto del contratto: L’Azienda USL di Modena, committente, come sopra rappresentata affida al Dott. Christian Cintori, come professionista, in possesso della laurea in Meidicina e Chirurgia, con specializzazione nella disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, regolarmente iscritto all’Albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Modena, il contratto libero professionale che consiste nello svolgimento della seguente attività: Pagina 2 di 9 Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici: - Sorveglianza specificatamente attivata dalla Regione EmiliaRomagna in tema da infezione da virus A H1 N1; - controllo e prevenzione delle malattie infettive della popolazione adulta con prticolare riferimento agli immigrati della Provincia di Modena; - analisi delle segnalazioni di tutti i casi diTB, sorveglianza adeguata sui contatti, applicando le linee guida nazionali in merito agli screening della popolazione immigrata; - collaborazione alla sorveglianza specificatamente attivata dalla Regione Emilia-Romagna in tema di infezione da virus da Chikungunya. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione: - supervisione dell’organizzazione dei corsi di formazione destinati agli operatori del settore alimentare - esecuzione di corsi di formazione destinati ad operatori del settore alimentare. Articolo 2 – modalità di svolgimento dell’attività: Il professionista, per l’espletamento delle attività indicate al precedente articolo 1), da eseguirsi nelle varie sedi dipartimentali, accetta il contratto libero professionale come Medico Specialista in Igiene e Sanità Pubblica senza alcun vincolo di subordinazione con l’Azienda USL di Modena. L’attività delineata al precedente articolo 1) è svolta in autonomia da parte del professionista ma nel rispetto delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato dettate Pagina 3 di 9 dalla stessa Azienda committente alle quali comunque il professionista dovrà in ogni modo sempre attenersi. E’ inoltre compito del professionista concordare con il Direttore del Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici, il programma e le modalità di svolgimento della consulenza, ferma restando la completa autonomia e responsabilità dello stesso per quanto concnerne il concreto espletamento dell’attività oggetto del presente contratto. Il professionista ferma restando la completa autonomia professionale concorda con il Direttore del SIP – CRB e si adegua alle direttive programmatiche ed ai protocolli operativi esistenti. Il committente ha diritto di accertare direttamente il puntuale e regolare svolgimento dell’attività affidata al professionista. Al committente compete in particolare di verificare e valutare la congruità e la puntualità delle prestazioni svolte dal professionista, rispetto agli impegni assunti con il presente contratto libero professionale. Articolo 3 – obblighi di riservatezza: Il professionista è tenuto al rispetto delle prescrizioni in materia di protezione di dati personali, dettate dalla normativa vigente in materia (decreto legislativo 196/03), dai regolamenti e circolari aziendali. In particolare, è nominato incaricato del trattamento dei dati utilizzati nell’espletamento delle proprie mansioni e di conseguenza autorizzato all’utilizzo degli stessi per le finalità strattamente connesse all’incarico libero professionale in questione. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03 – Codice in Pagina 4 di 9 materia di protezione dei dati personali – si fornisce la prescritta informativa mediante allegato al presente contratto. Le clausole del presente articolo hanno per l’Azienda USL carattere essenziale ed irrinunciabile e la violazione delle stesse potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, facendo salva ogni eventuale azione di risarcimento dei danni da parte del committente. Articolo 4 – decorrenza, durata del contratto ed ipotesi di recesso: Il presente contratto ha decorrenza dal 1/11/2009 fino all’espletamento della procedura concorsuale il cui avviso è già stato pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 102 del 10/06/2009 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 9/06/2009. L’Azienda USL unilateralmente, ed prima il professionista della scadenza possono recedere, contrattuale tramite comunicazione scritta da inviare all’altra parte, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In particolare, il contratto puo’ essere risolto unilateralmente dal committente prima del termine, qualora il professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi di cui al presente contratto ed alla deontologia professionale o non sussistano piu’ le circostanze obiettive ed idonee al proseguimento del rapporto fiduciario instaurato ed in particolare qualora si verifichino le sottoscritte situazioni: 1) gravi inadempienze contrattuali; Pagina 5 di 9 2) sospensione ingiustificata della prestazione superiore a tranta giorni che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; 3) danneggiamento o furto di beni di proprietà del committente; 4) inosservanza, da parte del professionista, dei particolari obblighi contrattuali, disciplinati dal precedente articolo 2; 5) impossibilità sopravvenuta di realizzare la prestazione oggetto dell’incarico; 6) giudizio negativo, formalmente espresso e motivato del Direttore del Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici sul lavoro svolto o sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quali quantitativi e temporali richiesti. Articolo 5 – sospensione della prestazione: 1) eventuali periodi di assenza (malattia, infortunio ecc.) del professionista da comunicare con tempestività al Direttore del SIP CRB non comportano risoluzione del contratto libero professionale che rimane quiescente senza erogazione del corrispettivo qualora sia compatibile con il completamento del progetto assegnato; 2) la sospensione del rapporto non comporta una proroga nella durata del contratto che si estingue alla scadenza prevista; 3) il committente puo’ esercitare il diritto di recesso se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita del contratto. Articolo 6 – rapporti economici: Il corrispettivo lordo dovuto dal committente al professionista Pagina 6 di 9 stabilito di comune accorto tra le parti è fissato in euro 39.723,84 lordi per quanto attiene alla attività di prevenezione delle malattie infettive e diffusive da svolgere in favore del SIP CRB ed alla supervisione della organizzazione dei corsi destinati ad operatori del settore alimentare; è altresì fissato in euro 120,00 Iva compresa (fino ad un massimo di euro 8.400,00) il corrispettivo lordo dovuto al professionista dal committente per l’esecuzione di ciascun corso di formazione destinato agli operatori del settore alimentare, svolto in favore del SIAN. Il compenso svolto in favore del SIP CRB non assoggettato ad iva ai sensi dell’articolo 14 comma 10, della legge 537/93, sarà pagato a fronte di presentazione da parte del professionista di regolare documento contabile con cadenza mensile che sarà liquidato previa attestazione del Direttore del SIP CRB dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi fissati al precedente articolo 1) e del rispetto degli impegni contrattuali assunti. Il compenso svolto in favore del SIAN assoggettato ad IVA sarà pagato a fronte di presentazione da parte del professionista di fattura con cadenza mensile che sarà liquidata previa attestazione del Direttore del SIAN dell’effettiva esecuzione del corso di formazione per gli operatori del settore alimentare. Articolo 7 – responsabilità civile: E’ a carico del professionista: 1) la stipula di apposita polizza assicurativa infortuni; 2) la stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della Pagina 7 di 9 responsabilità civile verso terzi. Articolo 8 – registrazione: Le parti concordano di registrare il presente contratto solo in caso d’uso, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del DPR 131/86. Le spese di bollo sono a carico del professionista. Articolo 9 – norme di rinvio e controversie: Per quanto non contemplato nei precedenti articoli, troveranno applicazione le norme contenute nel libro V, titolo III, capo I del codice civile. Per le controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Modena. Letto, confermato e sottoscritto. Modena lì Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Caroli Il professionista Dott. Christian Cintori Il professionista Dott. Christian Cintori, nato il 7/9/1974 a Modena, ivi residente in Via Guarino Guarini 124/1 Autorizza L’Azienda USL di Modena al trattamento dei propri dati personali ed alla loro trasmissione ad altri soggetti od enti, al fine del corretto espletamento di tutti gli obblighi contrattuali nel rispetto dei vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo 196/03. Il professionista Dott. Christian Cintori Pagina 8 di 9 Pagina 9 di 9