Cassazione - E` sufficiente un appunto e la fattura a saldo

A cura della Redazione Directio
Cassazione - E’ sufficiente un appunto e la fattura a saldo
per determinare la sussistenza di un contratto d’opera
professionale?
A questa domanda ha recentemente risposto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8484/2016
del 29 Aprile scorso in un caso che ha visto contrapporsi un libero professionista e una sua cliente,
in relazione alla determinazione del compenso per alcuni lavori svolti dallo stesso professionista in
suo favore.
In sostanza, mentre il tribunale di prime cure aveva dato ragione al professionista, basandosi per la
determinazione del compenso sull’importo stabilito dal Presidente dell’Ordine di appartenenza del
professionista e risultante da una lettera da lui prodotta in giudizio, il giudice d’appello, a cui la cliente
proponeva ricorso, rigettava la sentenza di primo grado, ritenendo che il corretto compenso era
quello risultante da un accordo preventivo rappresentato da un appunto scritto di pugno dal
professionista, prodotto in appello dalla cliente e da una fattura “a saldo” da lui emessa.
Il professionista proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione avverso tale sentenza, ritenendo che
l’appunto e la fattura a saldo non possono essere considerati come proposta contrattuale, ai sensi
degli artt. 1326 c.c. e 1362 e segg. c.c., in quanto nell’appunto non era indicata la misura del
compenso ed, in ogni caso, essendo uno scritto caratterizzato da unilateralità, non potrebbe ad esso
essere riferito il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti. Quindi, secondo il
professionista, in base all’appunto e alla fattura, non poteva ritenersi concluso alcun accordo
preventivo.
La Cassazione, tuttavia, ha ricordato che la prestazione d’opera è disciplinata dall’art. 2222 c.c., il
cui relativo contratto può essere stipulato anche oralmente, in tal caso, professionista e committente
devono dimostrare l’opera programmata, il compenso e l’ulteriore contenuto dell’accordo.
Pertanto, un appunto che identifica l’opera da prestare e una fattura indicante il relativo corrispettivo,
riportante la dicitura a saldo, che peraltro risulta regolarmente pagata, contenendo tali documenti gli
elementi essenziali del contratto d’opera orale (esattamente estinto) valgono a configurare un
accordo tra le parti.