A cura della Redazione Directio Cassazione - E’ sufficiente un appunto e la fattura a saldo per determinare la sussistenza di un contratto d’opera professionale? A questa domanda ha recentemente risposto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8484/2016 del 29 Aprile scorso in un caso che ha visto contrapporsi un libero professionista e una sua cliente, in relazione alla determinazione del compenso per alcuni lavori svolti dallo stesso professionista in suo favore. In sostanza, mentre il tribunale di prime cure aveva dato ragione al professionista, basandosi per la determinazione del compenso sull’importo stabilito dal Presidente dell’Ordine di appartenenza del professionista e risultante da una lettera da lui prodotta in giudizio, il giudice d’appello, a cui la cliente proponeva ricorso, rigettava la sentenza di primo grado, ritenendo che il corretto compenso era quello risultante da un accordo preventivo rappresentato da un appunto scritto di pugno dal professionista, prodotto in appello dalla cliente e da una fattura “a saldo” da lui emessa. Il professionista proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione avverso tale sentenza, ritenendo che l’appunto e la fattura a saldo non possono essere considerati come proposta contrattuale, ai sensi degli artt. 1326 c.c. e 1362 e segg. c.c., in quanto nell’appunto non era indicata la misura del compenso ed, in ogni caso, essendo uno scritto caratterizzato da unilateralità, non potrebbe ad esso essere riferito il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti. Quindi, secondo il professionista, in base all’appunto e alla fattura, non poteva ritenersi concluso alcun accordo preventivo. La Cassazione, tuttavia, ha ricordato che la prestazione d’opera è disciplinata dall’art. 2222 c.c., il cui relativo contratto può essere stipulato anche oralmente, in tal caso, professionista e committente devono dimostrare l’opera programmata, il compenso e l’ulteriore contenuto dell’accordo. Pertanto, un appunto che identifica l’opera da prestare e una fattura indicante il relativo corrispettivo, riportante la dicitura a saldo, che peraltro risulta regolarmente pagata, contenendo tali documenti gli elementi essenziali del contratto d’opera orale (esattamente estinto) valgono a configurare un accordo tra le parti.