f i sconto di portafoglio_20150107

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
Sconto di Portafoglio
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto Società Cooperativa in A.S.
Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – CARMIANO (Lecce)
Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE – Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300
E-mail [email protected]; sito internet: www.bccterradotranto.it
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9
Iscritto all’Albo delle società cooperative n.A185977
Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo
CHE COS’E’ LO SCONTO DI PORTAFOGLIO
L’operazione sconto di portafoglio permette al cliente di ottenere dalla banca un anticipo, previa deduzione
dell’interesse nonché di spese e commissioni, sull’importo di un credito di un cliente verso terzi non ancora scaduto, mediante la
cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Il credito deve essere rappresentato da un effetto cambiario (cambiale tratta o pagherò
cambiario).
L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, così
da consentire al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente il credito stesso.
Il rischio che il cliente deve tenere in considerazione è l’obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa
anticipate ove manchi il pagamento del debitore ceduto.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo massimo nominale fisso
per utilizzi nei limiti del fido concesso
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
Tasso annuo massimo per interessi di mora
Capitalizzazione
11,50%
Tasso debitore + 2 punti
2 punti % + il tasso applicato
Nelle operazioni di sconto non è prevista la
capitalizzazione degli interessi.
Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri
dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il
risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell’anno civile).
Modalità di calcolo degli interessi
COMMISSIONI
0,50% trimestrale
€ 6,00
Commissione su fido accorato (CFA)
Commissione su distinta presentazione effetti allo sportello
Commissione di incasso per ogni effetto
scontato
Commissione di ritorno effetti
€ 13,00
-su nostri sportelli
-su altre banche
Su effetti
impagati
Su effetti
richiamati
-ritorno effetti insoluti
(oltre spese reclamate)
-ritorno effetti protestati
(oltre spese reclamate)
-Su nostri sportelli
-Su altre banche
€ 13,00
€ 10,00
1,50%
(minimo € 9,00 massimo € 11,00)
€ 10,00
€ 10,00
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Foglio informativo per Sconto di portafoglio -
B. c. c. di Terra d’Otranto in A.S. – aggiornato al 07 gennaio 2015
Commissione per proroga effetti
Diritto per ogni richiesta esito o disposizione in genere
- su altre banche
SPESE
Spese collegate all’erogazione del credito (visure, accesso a base dati,
ecc.)
€ 10,00
€ 0,00
€ 2,70
€ 0,00
€ 1,00
€ 3,30
Si rimanda al foglio informativo di riferimento
€ 0,00
- posta ordinaria
- online
- posta ordinaria
- raccomandata/telegramma
Spese per invio comunicazioni ex art. 119 TUB
Spese per invio altre comunicazioni:
Richiesta copia documentazione (per ogni documento)
Spese d’informativa precontrattuale
ALTRO
Giorni banca per il calcolo degli interessi sul portafoglio sconto (da
aggiungere a quelli intercorrenti tra la data di presentazione e
scadenza dell’effetto)
- su nostri sportelli
10 gg lavorativi
- su altre banche
20 gg lavorativi
Valute di accredito ricavi sconto
Il ricavo di effetti allo sconto viene accreditato in conto con valuta primo giorno lavorativo, per le banche, successivo a quello in cui
viene dato corso all’operazione.
A carico del cliente
Imposte e tasse presenti e future
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e
commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e
servizi incasso e pagamenti.
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Si riportano i costi orientativi del fido. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze,
utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo del TAEG è la seguente:
Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 10.000,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si
assume che abbia una durata pari a un anno. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di
riferimento
I – Ipotesi Contratto con durata indeterminata
Accordato: 10.000, 00 euro
Tasso debitore nominale annuo: 11,50%
Interessi:
Durata: 12 mesi
Commissione fido accordato
2,00% dell’accordato, su
Commissione fido
base annua
accordato
Utilizzato
10.000,00 euro
Spese collegate all’erogazione del credito:
per tutta la durata
Spese su base annua
43,30 euro
2,70 euro
Altre spese:
0,00 euro
200,00 euro
TAEG= 13,96 %
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del
servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura
di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
RECESSO E RECLAMI
Diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario
Recesso dal contratto Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal
contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 15 giorni.
Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della
Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito. In
presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del
rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle
operazioni in corso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto
dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.
Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei
rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il
cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei
successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - V.le G. Leopardi, 73
73100 Lecce) o per via telematica o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo [email protected].
La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in
forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è
esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al
giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario-Finanziario. Le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Consumatore
Microimpresa
Cessione di credito
Cessione pro-solvendo
Tasso di interesse debitore
Tasso di interesse debitore effettivo
Tasso di interesse di mora
Periodicità di capitalizzazione degli interessi
Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto
(cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore
ceduto. Ne consegue che il cedente stesso è liberato solo se il debitore
ceduto esegua il pagamento alla scadenza. Pertanto, in caso di mancato
pagamento da parte del debitore ceduto il cliente cedente dovrà
rimborsare il credito, e le eventuali spese, alla banca.
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi
finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione degli interessi.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle
somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto
di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in
conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto
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Valuta
Saldo per valuta
Disponibilità somme versate
Saldo disponibile
Commissione sul fido accordato
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi debitori e creditori.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il
cliente può utilizzare le somme versate.
Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti
o prelievi
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente
riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’
onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto
all’importo e alla durata dell’affidamento
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente,
aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti
percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli
interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto
dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso
soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti
percentuali.
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