Foglio informativo n. 9 Sconto portafoglio 04-11-2013

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Foglio Informativo n. 9
SCONTO DI PORTAFOGLIO
FOGLIO INFORMATIVO n. 9
SCONTO DI PORTAFOGLIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO soc.coop.
Sede: Viale Umberto I, 53 - cap 03018 – Paliano (FR)
Tel.: 0775/577014 – Fax: 0775/578129
email [email protected] sito internet www.bccpaliano.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Frosinone n. 2865
Iscritto all’Albo della Banca d’Italia n. 2644 - codice ABI 08717
Iscritto all’Albo delle Società Cooperative n. A160989
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO
Lo sconto di portafoglio sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione
dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la
cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito
monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è
l’esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del
prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata
del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di
credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari
(cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e
annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura
non cambiari.
Tra i principali rischi vanno considerati:
-
l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate
qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato;
la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche
(tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.
AZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente per la prestazione del servizio.
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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
INTERESSI DEBITORI
Tasso debitore annuo massimo nominale
per utilizzi nei limiti del fido concesso
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
9,00%
10,50%
Tasso debitore annuo massimo effettivo
per utilizzi nei limiti del fido concesso
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
9,31%
10,92%
Tasso annuo massimo per interessi di mora
Modalità di calcolo degli interessi
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
spese collegate all’erogazione del credito:
Istruttoria iniziale finalizzata alla concessione del
fido o revisione ordinaria;
- Revisione semplificata e revisione automatica
-
1,50%
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
1,00% - minimo Euro 20,00 massimo Euro 250,00
0,20%- minimo
Euro 20,00
invio comunicazioni periodiche adempimenti trasparenza
ai sensi del D.Lgs. 385/93
Spese per anticipo crediti (per ogni singolo documento)
€ 1,00
Spese per insoluti e richiami di crediti anticipati (per ogni
singolo documento)
€ 6,00
Spese per effetti protestati (per ogni singolo documento)
€ 3,10
2,00% minimo € 6,00 – massimo € 25,82
€ 6,20
Recupero spese postali per insoluti, richiamati e/o
protestati
ALTRI ONERI
Imposte e tasse presenti e future
Le imposte e tasse presenti e future sono a
carico del cliente.
DECORRENZA VALUTE
Disponibilità sconto
Giorni banca
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Stesso giorno della lavorazione
10 giorni su piazza
20 giorni fuori piazza
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SCONTO DI PORTAFOGLIO
QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONTO DI PORTAFOGLIO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
9,921%
Il TAEG è relativo allo sconto commerciale di un effetto con scadenza a 180 giorni al tasso del 9,00% per un
importo pari ad € 1.500,00.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n.
108/1996), relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale” può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di
questa www.bccpaliano.it.
Se l’ISC dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da
ricondurlo entro i limiti di legge.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi
momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 15
giorni.
Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e
interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti presentati,
anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito.
In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.
Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità,
mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione
delle operazioni in corso.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a
chiudere il rapporto entro 5 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente
stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo inviandolo in forma scritta, per posta o in via informatica agli
indirizzi sotto riportati, ovvero consegnandolo direttamente allo sportello del Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano presso il quale è intrattenuto il rapporto.
Recapiti ai quali indirizzare i reclami:
Per posta:
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano
Ufficio Reclami
Piazza Marcantonio Colonna, 10 - 03018 Paliano (FR)
Per posta informatica:
e-mail: [email protected]
La Banca evaderà tempestivamente le richieste pervenute e comunque entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento.
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Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice deve rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può
attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo
servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe
Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è avvalso della facoltà di ricorrere ad uno
degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità
della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata
alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto di rivolgersi ad un organismo di mediazione
diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Giorni banca
giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati
o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito
oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Numeri dare
prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale
è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni
consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la
data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti
aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e
degli interessi
addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di
ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Cessione di credito
contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro
soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore
ceduto)
Cessione pro solvendo
il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del
debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è
liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento
Tasso di interesse debitore
corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di
mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora
ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo
nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da
parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale
Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale
prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo
Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli
effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione
degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
(TEGM)
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi
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SCONTO DI PORTAFOGLIO
Valuta
Spese di istruttoria
Revisione automatica
Revisione semplificata
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vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM
relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e
documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo della
metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia
superiore.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Spese per l’attività di istruttoria della pratica legata all’erogazione
e/o alla revisione del credito
Affidamenti caratterizzati da un rischio molto basso e importi
contenuti revisionati automaticamente tali da non richiedere
particolari approfondimenti istruttori.
Sono sottoposte a revisione semplificata le pratiche per le quali
siano in scadenza i termini previsti per il riesame, caratterizzate da
sostanziale stabilità e contenute anomalie andamentali per le quali
è sufficiente una limitata attività istruttoria.
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