Alla Procura della Repubblica di Roma Piazzale

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Alla
Procura della Repubblica di Roma
Piazzale Clodio n. 12
00195 Roma
Procedimento Penale 54519/15 RGNR
OGGETTO: Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero a carico del
sottoscritta Laura PREDA - art. 582 C.P.P.
All'attenzione del P.M. Dott. Mxxxx Nxxxx
Io sottoscritta Laura Preda, nata a Milano il 18/09/1958, residente a Via del
Colosseo n. 73 int. 1 Roma (carta di identità allegato 01), attualmente senza
fissa dimora a seguito del provvedimento del 07/07/2016 (allegato 02) con le
ipotesi di reato di cui art. 630 e 639 bis C.P., e dalla notifica di sequestro e
sgombero del 28/04/2016 prot. 15526/16 (allegato 03), chiedo la decadenza
delle ipotesi di reato, revoca del provvedimento di sequestro, e la restituzione
della disponibilità dell'appartamento in cui risiedo fin dal 1987.
per i seguenti motivi
La sottoscritta risiede nell'appartamento in Via del Colosseo n. 73 Roma dal
1987 (allegato 04) pagando al Comune di Roma una indennità di occupazione
da esso stesso quantificata e inviatami regolarmente nel corso degli anni a
mezzo bollettino di c/c precompilato. L'ultimo invio che ho potuto recuperare è
l'invio del 03/06/2016 relativo al mese di Luglio 2016 tramite la società di
gestione Prelios (allegato 05) dove la mia posizione è indicata con “Codice
BU: CLS 1001” dove “CLS sta evidentemente per “Contratto di Locazione
Scaduto”
In realtà malgrado i ripetuti solleciti e richieste nel corso degli anni il Comune
di Roma non ha mai formalizzato il contratto di locazione in forma scritta
tranne come vedremo con la proposta del 15/06/2015 prot. 16307;
E' evidente che utilizzare un appartamento in regime di “indennità di
occupazione” non comporta l'ipotesi di reato formulata di cui agli art. 633
(occupazione abusiva) e quindi tantomeno art. 639 bis (occupazione abusiva di
edifici pubblici) C.P.
Questo è ben noto allo stesso Comune di Roma che vi ricorre egli stesso
comunemente, per cui non doveva, il Comune di Roma, depositare un atto
configurante ipotesi di reato a mio carico, per giunta dopo aver proposto un
rinnovo del contratto di locazione.
Infatti, come risulta dal documento (Allegato 06):
- ROMA CAPITALE
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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- TAV. 2 - ELENCO IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO AD EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
Fonte: Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione. Rilevazione al 15
settembre 2014. Alla data della rilevazione il Comune di Roma paga, in alcuni
casi da decenni, la “indennità di occupazione” a 21 soggetti per un totale di
3.670 appartamenti, per un totale di 7.468.268 €/anno; In alcuni casi dal
1969/1970.
E quindi su una spesa complessiva per immobili condotti in fitto passivo di
21.349.652 €/anno ben 7.468.268 €/anno sono di immobili condotti in
“indennità di occupazione”, circa il 35%;
Inoltre, è presumibile che il Comune di Roma questi 3.670 appartamenti per
cui paga l'indennità di occupazione li riaffitti a terzi lucrando un ingiusto
profitto, mentre la sottoscritta viveva nell'appartamento per le esigenze
personali e della famiglia, con continuità da 29 anni.
E' evidente che nel caso in cui le ipotesi di reato addebitate al sottoscritta
fossero confermate giungendo a una incriminazione, la sottoscritta dovrebbe
procedere contro il Comune di Roma in ordine agli stessi reati consumati,
appare, fin dal 1969 e quindi contro una serie infinita di Sindaci e Dirigenti fino
a oggi.
Inoltre in un altro documento del Comune di Roma, Dati Romeo Gestioni
Dicembre 2013 (allegato 07), la mia posizione abitativa è indicata come
“affitto attivo”, non come “indennità di occupazione”, ad indicare appunto che
la posizione non era considerata “abusiva”.
(nota: l'allegato 07 è un documento di 802 pagine scaricabile dal sito web del
Comune di Roma, per cui non si riporta integralmente ma solo il brano che
riguarda gli appartamenti di Via del Colosseo 73; è comunque messo a
disposizione per lo scaricamento a questo indirizzo web:
http://www.seeninside.net/colosseo/patrimonio_RC_2013.pdf
Nel caso sia richiesto sarà fornito in formato cartaceo)
La proposta di rinnovo del contratto di affitto
In data 15/06/2015 prot. 16307 il Comune di Roma – Dipartimento Patrimonio
Sviluppo e Valorizzazione mi inviava la proposta di rinnovo del contratto di
affitto (allegato 08) subordinandola alla accettazione dei termini e oneri
indicati, che trasmettevo mediante lettera raccomandata A.R. il giorno
13/08/2015 n. 15018901731-0;
Detto documento riporta fra l'altro:
- OGGETTO: Deliberazione di Giunta Capitolina n. 165 del 11/06/2014.
In detta deliberazione (allegato 09) fra l'altro si legge:
Deliberazione n. 165
Rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo per gli immobili del
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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patrimonio disponibile di Roma Capitale. Accordo integrativo territoriale ed
aggiuntivo per l'applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.
-Premesso che Roma Capitale è proprietaria di circa 500 unità immobiliari ad
uso abitativo che costituiscono il c.d. “Patrimonio Disponibile”;
E del tutto evidente che l'appartamento da me utilizzato è fra quelli del c.d.
“patrimonio disponibile” come risulta dall'elenco pubblicato dal Comune di
Roma, nel documento “LOCAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE Fonte: Lista di
carico Gennaio 2014 Romeo Gestioni S.p.A” pubblicato il 19/03/2015,
(allegato 10) e precisamente a pag. 5, ultima riga, CLS 1001, locato con un
canone annuo di 1.412,73 € che corrisponde con variazioni (1.409,64 € +
219,48 di oneri = 1.629,12 €/anno) a quanto il Comune di Roma mi richiedeva
tramite bollettino di c/c (allegato n. 5C). E questo dimostra che nel tempo in
Comune di Roma dal 2014 in poi ha aumentato il canone, probabilmente
adeguandolo ai nuovi criteri di cui alla proposta di rinnovo contrattuale del
15/06/2015 prot. 16303 a cui ero giuridicamente assoggettata fin dalla
adesione alla proposta stessa.
Per cui il Comune di Roma a seguito dell'adesione che è del 13/08/2015 ha
dato corso agli effetti economici dello “stipulando rinnovo contrattuale” ma
senza formalizzarlo per scritto entro 60 giorni come da delibera n. 165.
Si legge infatti nella deliberazione n. 165, fra l'altro:
- Che l’applicazione della deliberazione commissariale n. 310 del 27 ottobre
1993 venne, in effetti, limitata alla regolarizzazione delle “preassegnazioni”
ovvero situazioni di consegna diretta dell’Amministrazione che avevano,
quindi, ingenerato l’insorgere di una legittima aspettativa alla
regolarizzazione del rapporto locativo;
− che tutti gli immobili del patrimonio disponibile di Roma Capitale aventi
destinazione abitativa saranno posti in locazione ai sensi dall’art. 2, comma 3,
della legge n. 431/1998;
− il mancato invio della lettera di accettazione si intenderà rinuncia al
rinnovo;
− i contratti di locazione dovranno essere sottoscritti entro 60 giorni dal
ricevimento della lettera di accettazione;
− i rinnovi dei contratti di locazione già scaduti avranno decorrenza giuridica
dal giorno della sottoscrizione e decorrenza economica dall’accettazione del
rinnovo contrattuale;
E' del tutto evidente che:
- la situazione locativa del sottoscritta era considerata quale affitto attivo,
locazione con contratto scaduto, che la proposta di rinnovo del contratto
andava inviata a tutti i locatari di appartamenti facenti parte del c.d.
“patrimonio disponibile” in legittima spettativa di regolarizzazione, che la
sottoscritta ha consegnato l'adesione e relativi documenti nei termini, e quindi
il relativo contratto di locazione doveva essere sottoscritta fra le parti entro 60
giorni dal ricevimento dell'adesione, e che a fronte di questa adesione la
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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sottoscritta era già impegnato giuridicamente alla decorrenza economica del
contratto, e che il Comune di Roma ha applicato gli effetti economici derivanti
dall'accettazione.
Ne consegue che se i termini di 60 giorni per stipula del contratto scritto non
sono stati rispettati non è certo per colpa del sottoscritta, che è rimasto in
attesa di una comunicazione per la stipula mentre continuavano a correre i
canoni richiesti dal Comune di Roma adeguati degli effetti economici.
Alla data dell'emissione dei provvedimenti a suo carico la sottoscritta era in
effetti in condizione di contratto di locazione scaduto (CLS, lo indica lo stesso
Comune di Roma), in “affitto attivo”, e in attesa di un rinnovo del contratto di
cui il Comune di Roma ritardava l'esecuzione malgrado quanto disposto nella
delibera n. 165;
Quindi la sottoscritta non era affatto “occupante abusivo” ma conduttore a
pieno titolo e in fase precontrattuale.
L' Agenzia delle Entrate
A riprova del fatto che la sottoscritta e famiglia pur in regime di “indennità di
occupazione” non fossero “abusivi” possiamo citare due documenti della
Agenzia delle Entrate.
Circolare 43 del 9/7/2007 (allegato 11) che recita:
- Con la Risoluzione 1 marzo 2004, n. 22 è stato affermato, in relazione ad
una differente fattispecie, che i rapporti di occupazione senza titolo
“...sono riconducibili nella sostanza a contratti di locazione e le somme
corrisposte periodicamente dagli occupanti hanno natura di canoni di
locazione, dovendosi escludere, pertanto, la corresponsione a titolo di
risarcimento di danno conseguente ad illecito (...)
……
Diversa è l’ipotesi in cui l’occupazione dell’immobile da parte del conduttore
non sia “senza titolo” nel senso sopra definito; è possibile, infatti, come
nel caso esaminato con la risoluzione 154 del 2003 che l’occupazione
del bene da parte del conduttore prosegua dopo la scadenza del contratto
o, in generale, in assenza del contratto stesso, senza che l’altra parte abbia
posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene. In tal caso, infatti,
si concretizza un comportamento che supera o contraddice la volontà
eventualmente manifestata con la disdetta, facendo,al contrario, presumere la
volontà di prosecuzione del rapporto.
In questi casi l’assimilazione delle indennità versate (solo impropriamente
definite “senza titolo”) ai corrispettivi pattuiti per i contratti di locazione,
anche ai fini del corretto trattamento fiscale, scaturisce da un accordo verbale
I concetti erano già stati espressi dalla Agenzia delle Entrate nel 2003:
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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Risoluzione 154E - 21 Luglio 2003
Nella fattispecie in esame l’occupazione dell’immobile – per il periodo
precontrattuale o postcontrattuale – non è da considerarsi senza
titolo, poichè è evidente la volontà delle parti di instaurare un rapporto
contrattuale o di proseguire nello stesso; in sostanza, la natura del rapporto
rimane la stessa: locazione di alloggio contro corrispettivo.
Pertanto, l’obbligazione di pagare tale somma (c.d. “indennità di
occupazione”), è soggetta alle stesse regole pattizie dell’obbligazione del
conduttore consistente nel pagamento del canone. Infatti, nel lasso di tempo
tra la consegna dell’immobile (occupazione precontrattuale) o la scadenza del
contratto (occupazione postcontrattuale) e la stipula del nuovo contratto, il
rapporto che si instaura tra le parti, non è autonomo, ma secondario,
conseguenziale e comunque geneticamente collegato ad un rapporto
contrattuale.
La permanenza del conduttore nell’immobile oltre la naturale scadenza del
contratto è, quindi, indice di una continuazione di un rapporto preesistente,
laddove il locatore non abbia manifestato la volontà contraria con la disdetta o
non abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene.
Emerge una sorta di ultrattività del precedente contratto, ossia un’intesa, un
contratto verbale, nel quadro di una rinegoziata locazione tra le parti.
In questo senso si è espressa l’Avvocatura dello Stato con nota n. 4851/91 del
26 ottobre 1991.
Da ciò si può argomentare che, a maggior ragione, anche nel periodo
precontrattuale, l’occupazione dell’immobile, non sia da considerarsi
senza titolo, poiché la stessa è manifestazione di una volontà chiara,
ancorché tacita del locatore di dar vita ad un contratto di locazione.
Prova di tale volontà è la consegna dell’immobile all’amministrazione locataria.
Si può argomentare quindi che non si tratta di occupazione abusiva; infatti il
“danno” derivante al proprietario – determinato dalla mancata disponibilità
dell’immobile nei periodi predetti – scaturisce da un accordo verbale intercorso
tra le parti dal quale discende la legittimità del possesso del bene che trova
titolo nel “mutuo consenso” dei contraenti.
Pertanto, il conduttore non è occupante abusivo, e di conseguenza il
relativo indennizzo è commisurato ai canoni di locazione.
Lo stesso significato che la legge attribuisce al termine indennità, vale a dire
somma volta a riparare un danno derivante da “atto lecito”, comporta che non
possa riconoscersi connotazione risarcitoria all’obbligazione in oggetto, laddove
solo in presenza di un danno ingiusto, derivante cioè da fatto illecito, si può
correttamente parlare di risarcimento.
Pertanto, a parere della scrivente, le somme (indennità) dovute in relazione
“all’occupazione dell’immobile”, sia nel periodo antecedente che
successivo alla vigenza del contratto, sono assimilabili ai corrispettivi
della locazione e, quindi, il regime ai fini dell’imposta di registro da applicare
alle stesse è quello stabilito per i contratti di locazione, con particolare
riferimento all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e all’articolo
5 della annessa Tariffa, parte prima.
Ne discende che imponendo lo Stato (l'imposta) il pagamento di una somma
per la registrazione di un contratto di fatto pattizio, e vista anche il parere
dell’Avvocatura dello Stato con nota n. 4851/91 del 26 ottobre 1991, la
posizione locativa del sottoscritta, a fronte di una evidente volontà del Comune
di Roma di “rinnovare il contratto” (“stipulando rinnovo contrattuale”, si recita)
con comunicazione del 15/06/2015 prot. 16307 era quella “precontrattuale”.
Ne consegue che la posizione locativa non era affatto “abusiva” e non possono
essere applicate le ipotesi di reato art. 630 e 639 bis (allegato 02), e quindi i
successivi provvedimenti di sequestro e sgombero che da essi discendono.
Per tutti i motivi suesposti, e riservandosi di integrare il presente documento,
anche con la richiesta eventuale di nuove indagini, e riservandosi di chiedere
conto dei danni subiti in sede civile e penale, la sottoscritta chiede:
- la revoca dei provvedimenti di sequestro e sgombero dell'appartamento
notificategli con il verbale del 28/4/2016 (allegato 03)
- la rimozione dei sigilli e delle muraglie erette che gli impediscono di rientrare
nell'appartamento, dove risiedere in attesa della stipula del contratto scritto di
affitto di cui alla proposta di rinnovo citata e della delibera n. 165 citata.
- l'urgenza dell'esecuzione di quanto richiesto perché dal 29/09/2016 si trova
in stato di precarietà abitativa, ospite temporaneo di un istituto religioso,
danno aggravato da problemi di salute su cui devo porre particolare evidenza.
(allegato 13), perché strettamente connessi all'intera vicenda.
Lo stato di salute prima, durante e dopo la vicenda.
L'allegato 13 è una Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio nei confronti della
Sig.ra Preda Laura, prodotta dal Dott. Vincenzo Petraroli per il Tribunale civile
di Roma – Sez. Lavoro, il 01/12/2016;
Il documento riepiloga una infinità di malanni e ricoveri ospedalieri per cui al
12/5//2016 la Commissione Medica mi riconosceva, in base alla
documentazione medica prodotta, una invalidità nella misura dell'80%, senza
l'attrubuzione della indennità di accompagnamento.
Ma dal 28/04/2016 con la notifica del provvedimento di sgombero dalla mia
abitazione inizia un costante carico ansiogeno per l'incertezza della mia
condizione futura (anche connessa alle mie limitatissime disponibilità
economiche relative a una pensione assistenziale pubblica di 286 €/mese)
Per cui il 25/05/2016 subisco un ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Roma
per “Aritmia da fibrillazione atriale”, disturbo di cui avevo già sofferto in
precedenza ma sempre risolto in sede ospedaliera.
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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Il giorno 14/7/2016, a seguito dell'intervento dei Vigili Urbani che mi
intimavano di lasciare l'appartamento, (allegato 14), improvvisamente privata
di tutte le mie cose a cui ingenuamente ho rinunciato, ho accettato e non
potendo fare altro, una proposta di funzionari del Comune di Roma per una
sistemazione temporanea (due mesi) in un albergo a Labaro, Comune nella
cinta di Roma.
Ma una volta in automobile accompagnata da funzionari comunali (io non
possiedo automobile, anchè nell'albergo a Labaro sono stata lasciata al River
Village, una sorta di camping dove risiedevano circa 109 famiglie Rom per circa
400 persone, e alcuni italiani (credo meno di 10 persone) in “assistenza
abitativa.
Alle 9 di mattina ero nella mia casa dove vivevo da circa 30 anni, e alle 13
privata di tutto ero calata in una specie di Inferno.
Il piccolo frigorifero del modulo abitativo non era adatto a conservare l'insulina,
ero a circa 3 km dalla fermata dell'autobus (cammino con la gruccia), un caldo
insopportabile, e i Rom ostili. Ho poi saputo che lo stesso giorno 14/7 in cui ci
sono stata portata io il comune di Roma aveva deliberato di chiudere il River
Village perché mancante dei requisiti minimi di abitabilità. E' ancora aperto e
gli hanno solo cambiato nome, ora di Rom ne ospita circa 600.
L'ostilità dei Rom si manifestava prendendomi a sassate, sia lanciando i sassi
sopra una rete di separazione fra loro e noi italiani, sia quando attraversavo il
parcheggio per andare a mensa. Certe volte mi colpivano e altre no.
Cominciano le crisi glicemiche per le difficoltà a somministrarmi l'insulina.
Ill 18/7/2016 (allegato 13 pag. 5) sono finita all'Ospedale San Giovanni
Calibita, ortopedia e traumatologia.
Il 12/08/2016 al pronto soccorso Ospedale S. Andrea, “Esame obiettivo:
condizioni generali gravissime”, aritmia totale fibrillazione atriale,
tachicardia…., diagnosi Edema polmonare acuto in emergenza ipertensiva. Mi
riportano al campo Rom.
Il 19/08/2016 Pronto Soccorso Ospedale San Pietro FBF, Codice Rosso,
diagnosi “scompenso cardiaco in fibrillazione atriale ad alta risposta”,
ricoverata. E mi riportano al campo Rom.
Mi rendo conto che sarei morta e dovevo cercare di salvarmi la vita. Resisto
fino al 30 agosto (un mese e mezzo!) quando telefono ai miei conoscenti a Via
del Colosseo, spiego la situazione, sono in imminente pericolo di vita e chiedo
che qualcuno mi venga a prendere. Viene Simone Di stefano che avevo
conosciuto il giorno 14/7 e che piena di lividi mi riporta a Via del Colosseo e
rientro finalmente in casa.
Ma il giorno 8/9 si ripresentano i Vigili a sgombrare nuovamente me e la
famiglia di Massimo Ruga, mio vicino di casa a cui il 14/7 avevano concesso
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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una proroga fino al 31/8;
Stavolta ci dicono che per entrambi c'è una sistemazione provvisoria sul litorale
romano, a Casalpalocco, due bungalow al Camping Fabolous. Accettiamo e
parte la carovana verso il Faboulos accompagnati da Simone Di Stefano che ci
sta assistendo in questa difficile situazione.
Al Fabolous per noi non c'è nulla, il Comune di Roma non ha predisposto nulla,
anzi alle 12:15 si presentano due Vigili che ci notificano quattro reati. Il
Fabolous era una “astuzia” per farci uscire di casa e poi sigillarla. Compiuta la
“furbata” sono venuti a notificarci i reati.
Si sta facendo notte, sento le crisi glicemiche, l'ansia, l'ipertensione, sono di
nuovo in pericolo di vita, e resosi conto della situazione ancora una volta
Simone Di Stefano mi riporta a casa e mi salva la vita, perché io quella sera
davanti al Fabolous ero morente. E tutti tranne chi era con me facevano finta di
non saperlo.
La famiglia Ruga rientra con noi: hanno due ragazzi, non possono ne pagarsi
un albergo, ne andare a dormire in spiaggia.
E quindi ribadisco che i miei rientri a casa in Via del Colosseo sono stati per
salvarmi la vita, e chi mi ha aiutato mi ha salvato la vita, ed ha agito per
salvare me che ero in impellente pericolo di vita. Ed è stato incriminato con me
per quattro reati.
Non è finita, perché il 29/9 tornano i Vigili e stavolta ci sgomberano con la
forza, e poi ci lasciano in strada.
Qualche giorno dopo finisco nuovamente al pronto soccorso.
Recita la chiusura dell'allegato 13, dove mi si viene riconosciuta l'invalidità al
100% e la necessità di accompagno, e quindi un aggravamento rispetto alla
condizione precedente:
- c) che l'insieme degli eventi si siano concretizzati con l'aggravamento della
instabilità emodinamica che motivò i ricoveri ospedalieri del 12/08/16 e
19/08/16, rispettivamente presso l'ospedale S. Andrea e l'ospedale S. Pietro.
Concludendo io ho accettato prima di andare in albergo a Labaro e scaricata al
campo Rom, da cui sono dovuta uscire per salvarmi la vita. Poi ho accettato di
andare al Camping Fabolous ma era una truffa per farmi uscire di casa e poi
venire allo stesso camping Fabolous a notificarmi ipotesi di reato. E sono
dovuta rientrare per salvarmi la vita. Proprio non capisco dove io abbia messo
in atto “violenza e minacce” per impedire ai Vigili Urbani di compiere il loro
ufficio.
La sottoscritta fa inoltre presente che:
- in ordine ai fatti accaduti la sottoscritta non ha avuto finora contezza dei torti
subiti in quanto non esperto in materie giuridiche, contezza avuta solo quando
un consulente ricostruendo i fatti mi ha prospettato la situazione nelle sue
evidenze complessive. Di altri eventuali torti e danni subiti la sottoscritta non
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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ha ancora contezza e attende dal consulente una più ampia e circostanziata
ricostruzione dei fatti.
La sottoscritta chiede di essere avvertita in caso di archiviazione della presente
richiesta di revoca, presso il proprio avvocato Exxxx Lxxx con studio in Roma
Via Cxxx Axxxx Jxxxx n. xxx – 00156;
Il presente documento si compone di n. 9 pagine numerate da n.1 a n.9;
Allegati alla presente da Allegato 01 a Allegato 14;
Con Osservanza, Roma li xxxx xxxx
Laura Preda
Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero.
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