Alla Procura della Repubblica di Roma Piazzale Clodio n. 12 00195 Roma Procedimento Penale 54519/15 RGNR OGGETTO: Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero a carico del sottoscritta Laura PREDA - art. 582 C.P.P. All'attenzione del P.M. Dott. Mxxxx Nxxxx Io sottoscritta Laura Preda, nata a Milano il 18/09/1958, residente a Via del Colosseo n. 73 int. 1 Roma (carta di identità allegato 01), attualmente senza fissa dimora a seguito del provvedimento del 07/07/2016 (allegato 02) con le ipotesi di reato di cui art. 630 e 639 bis C.P., e dalla notifica di sequestro e sgombero del 28/04/2016 prot. 15526/16 (allegato 03), chiedo la decadenza delle ipotesi di reato, revoca del provvedimento di sequestro, e la restituzione della disponibilità dell'appartamento in cui risiedo fin dal 1987. per i seguenti motivi La sottoscritta risiede nell'appartamento in Via del Colosseo n. 73 Roma dal 1987 (allegato 04) pagando al Comune di Roma una indennità di occupazione da esso stesso quantificata e inviatami regolarmente nel corso degli anni a mezzo bollettino di c/c precompilato. L'ultimo invio che ho potuto recuperare è l'invio del 03/06/2016 relativo al mese di Luglio 2016 tramite la società di gestione Prelios (allegato 05) dove la mia posizione è indicata con “Codice BU: CLS 1001” dove “CLS sta evidentemente per “Contratto di Locazione Scaduto” In realtà malgrado i ripetuti solleciti e richieste nel corso degli anni il Comune di Roma non ha mai formalizzato il contratto di locazione in forma scritta tranne come vedremo con la proposta del 15/06/2015 prot. 16307; E' evidente che utilizzare un appartamento in regime di “indennità di occupazione” non comporta l'ipotesi di reato formulata di cui agli art. 633 (occupazione abusiva) e quindi tantomeno art. 639 bis (occupazione abusiva di edifici pubblici) C.P. Questo è ben noto allo stesso Comune di Roma che vi ricorre egli stesso comunemente, per cui non doveva, il Comune di Roma, depositare un atto configurante ipotesi di reato a mio carico, per giunta dopo aver proposto un rinnovo del contratto di locazione. Infatti, come risulta dal documento (Allegato 06): - ROMA CAPITALE Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 1 - TAV. 2 - ELENCO IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Fonte: Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione. Rilevazione al 15 settembre 2014. Alla data della rilevazione il Comune di Roma paga, in alcuni casi da decenni, la “indennità di occupazione” a 21 soggetti per un totale di 3.670 appartamenti, per un totale di 7.468.268 €/anno; In alcuni casi dal 1969/1970. E quindi su una spesa complessiva per immobili condotti in fitto passivo di 21.349.652 €/anno ben 7.468.268 €/anno sono di immobili condotti in “indennità di occupazione”, circa il 35%; Inoltre, è presumibile che il Comune di Roma questi 3.670 appartamenti per cui paga l'indennità di occupazione li riaffitti a terzi lucrando un ingiusto profitto, mentre la sottoscritta viveva nell'appartamento per le esigenze personali e della famiglia, con continuità da 29 anni. E' evidente che nel caso in cui le ipotesi di reato addebitate al sottoscritta fossero confermate giungendo a una incriminazione, la sottoscritta dovrebbe procedere contro il Comune di Roma in ordine agli stessi reati consumati, appare, fin dal 1969 e quindi contro una serie infinita di Sindaci e Dirigenti fino a oggi. Inoltre in un altro documento del Comune di Roma, Dati Romeo Gestioni Dicembre 2013 (allegato 07), la mia posizione abitativa è indicata come “affitto attivo”, non come “indennità di occupazione”, ad indicare appunto che la posizione non era considerata “abusiva”. (nota: l'allegato 07 è un documento di 802 pagine scaricabile dal sito web del Comune di Roma, per cui non si riporta integralmente ma solo il brano che riguarda gli appartamenti di Via del Colosseo 73; è comunque messo a disposizione per lo scaricamento a questo indirizzo web: http://www.seeninside.net/colosseo/patrimonio_RC_2013.pdf Nel caso sia richiesto sarà fornito in formato cartaceo) La proposta di rinnovo del contratto di affitto In data 15/06/2015 prot. 16307 il Comune di Roma – Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione mi inviava la proposta di rinnovo del contratto di affitto (allegato 08) subordinandola alla accettazione dei termini e oneri indicati, che trasmettevo mediante lettera raccomandata A.R. il giorno 13/08/2015 n. 15018901731-0; Detto documento riporta fra l'altro: - OGGETTO: Deliberazione di Giunta Capitolina n. 165 del 11/06/2014. In detta deliberazione (allegato 09) fra l'altro si legge: Deliberazione n. 165 Rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo per gli immobili del Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 2 patrimonio disponibile di Roma Capitale. Accordo integrativo territoriale ed aggiuntivo per l'applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. -Premesso che Roma Capitale è proprietaria di circa 500 unità immobiliari ad uso abitativo che costituiscono il c.d. “Patrimonio Disponibile”; E del tutto evidente che l'appartamento da me utilizzato è fra quelli del c.d. “patrimonio disponibile” come risulta dall'elenco pubblicato dal Comune di Roma, nel documento “LOCAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE Fonte: Lista di carico Gennaio 2014 Romeo Gestioni S.p.A” pubblicato il 19/03/2015, (allegato 10) e precisamente a pag. 5, ultima riga, CLS 1001, locato con un canone annuo di 1.412,73 € che corrisponde con variazioni (1.409,64 € + 219,48 di oneri = 1.629,12 €/anno) a quanto il Comune di Roma mi richiedeva tramite bollettino di c/c (allegato n. 5C). E questo dimostra che nel tempo in Comune di Roma dal 2014 in poi ha aumentato il canone, probabilmente adeguandolo ai nuovi criteri di cui alla proposta di rinnovo contrattuale del 15/06/2015 prot. 16303 a cui ero giuridicamente assoggettata fin dalla adesione alla proposta stessa. Per cui il Comune di Roma a seguito dell'adesione che è del 13/08/2015 ha dato corso agli effetti economici dello “stipulando rinnovo contrattuale” ma senza formalizzarlo per scritto entro 60 giorni come da delibera n. 165. Si legge infatti nella deliberazione n. 165, fra l'altro: - Che l’applicazione della deliberazione commissariale n. 310 del 27 ottobre 1993 venne, in effetti, limitata alla regolarizzazione delle “preassegnazioni” ovvero situazioni di consegna diretta dell’Amministrazione che avevano, quindi, ingenerato l’insorgere di una legittima aspettativa alla regolarizzazione del rapporto locativo; − che tutti gli immobili del patrimonio disponibile di Roma Capitale aventi destinazione abitativa saranno posti in locazione ai sensi dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; − il mancato invio della lettera di accettazione si intenderà rinuncia al rinnovo; − i contratti di locazione dovranno essere sottoscritti entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di accettazione; − i rinnovi dei contratti di locazione già scaduti avranno decorrenza giuridica dal giorno della sottoscrizione e decorrenza economica dall’accettazione del rinnovo contrattuale; E' del tutto evidente che: - la situazione locativa del sottoscritta era considerata quale affitto attivo, locazione con contratto scaduto, che la proposta di rinnovo del contratto andava inviata a tutti i locatari di appartamenti facenti parte del c.d. “patrimonio disponibile” in legittima spettativa di regolarizzazione, che la sottoscritta ha consegnato l'adesione e relativi documenti nei termini, e quindi il relativo contratto di locazione doveva essere sottoscritta fra le parti entro 60 giorni dal ricevimento dell'adesione, e che a fronte di questa adesione la Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 3 sottoscritta era già impegnato giuridicamente alla decorrenza economica del contratto, e che il Comune di Roma ha applicato gli effetti economici derivanti dall'accettazione. Ne consegue che se i termini di 60 giorni per stipula del contratto scritto non sono stati rispettati non è certo per colpa del sottoscritta, che è rimasto in attesa di una comunicazione per la stipula mentre continuavano a correre i canoni richiesti dal Comune di Roma adeguati degli effetti economici. Alla data dell'emissione dei provvedimenti a suo carico la sottoscritta era in effetti in condizione di contratto di locazione scaduto (CLS, lo indica lo stesso Comune di Roma), in “affitto attivo”, e in attesa di un rinnovo del contratto di cui il Comune di Roma ritardava l'esecuzione malgrado quanto disposto nella delibera n. 165; Quindi la sottoscritta non era affatto “occupante abusivo” ma conduttore a pieno titolo e in fase precontrattuale. L' Agenzia delle Entrate A riprova del fatto che la sottoscritta e famiglia pur in regime di “indennità di occupazione” non fossero “abusivi” possiamo citare due documenti della Agenzia delle Entrate. Circolare 43 del 9/7/2007 (allegato 11) che recita: - Con la Risoluzione 1 marzo 2004, n. 22 è stato affermato, in relazione ad una differente fattispecie, che i rapporti di occupazione senza titolo “...sono riconducibili nella sostanza a contratti di locazione e le somme corrisposte periodicamente dagli occupanti hanno natura di canoni di locazione, dovendosi escludere, pertanto, la corresponsione a titolo di risarcimento di danno conseguente ad illecito (...) …… Diversa è l’ipotesi in cui l’occupazione dell’immobile da parte del conduttore non sia “senza titolo” nel senso sopra definito; è possibile, infatti, come nel caso esaminato con la risoluzione 154 del 2003 che l’occupazione del bene da parte del conduttore prosegua dopo la scadenza del contratto o, in generale, in assenza del contratto stesso, senza che l’altra parte abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene. In tal caso, infatti, si concretizza un comportamento che supera o contraddice la volontà eventualmente manifestata con la disdetta, facendo,al contrario, presumere la volontà di prosecuzione del rapporto. In questi casi l’assimilazione delle indennità versate (solo impropriamente definite “senza titolo”) ai corrispettivi pattuiti per i contratti di locazione, anche ai fini del corretto trattamento fiscale, scaturisce da un accordo verbale I concetti erano già stati espressi dalla Agenzia delle Entrate nel 2003: Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 4 Risoluzione 154E - 21 Luglio 2003 Nella fattispecie in esame l’occupazione dell’immobile – per il periodo precontrattuale o postcontrattuale – non è da considerarsi senza titolo, poichè è evidente la volontà delle parti di instaurare un rapporto contrattuale o di proseguire nello stesso; in sostanza, la natura del rapporto rimane la stessa: locazione di alloggio contro corrispettivo. Pertanto, l’obbligazione di pagare tale somma (c.d. “indennità di occupazione”), è soggetta alle stesse regole pattizie dell’obbligazione del conduttore consistente nel pagamento del canone. Infatti, nel lasso di tempo tra la consegna dell’immobile (occupazione precontrattuale) o la scadenza del contratto (occupazione postcontrattuale) e la stipula del nuovo contratto, il rapporto che si instaura tra le parti, non è autonomo, ma secondario, conseguenziale e comunque geneticamente collegato ad un rapporto contrattuale. La permanenza del conduttore nell’immobile oltre la naturale scadenza del contratto è, quindi, indice di una continuazione di un rapporto preesistente, laddove il locatore non abbia manifestato la volontà contraria con la disdetta o non abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene. Emerge una sorta di ultrattività del precedente contratto, ossia un’intesa, un contratto verbale, nel quadro di una rinegoziata locazione tra le parti. In questo senso si è espressa l’Avvocatura dello Stato con nota n. 4851/91 del 26 ottobre 1991. Da ciò si può argomentare che, a maggior ragione, anche nel periodo precontrattuale, l’occupazione dell’immobile, non sia da considerarsi senza titolo, poiché la stessa è manifestazione di una volontà chiara, ancorché tacita del locatore di dar vita ad un contratto di locazione. Prova di tale volontà è la consegna dell’immobile all’amministrazione locataria. Si può argomentare quindi che non si tratta di occupazione abusiva; infatti il “danno” derivante al proprietario – determinato dalla mancata disponibilità dell’immobile nei periodi predetti – scaturisce da un accordo verbale intercorso tra le parti dal quale discende la legittimità del possesso del bene che trova titolo nel “mutuo consenso” dei contraenti. Pertanto, il conduttore non è occupante abusivo, e di conseguenza il relativo indennizzo è commisurato ai canoni di locazione. Lo stesso significato che la legge attribuisce al termine indennità, vale a dire somma volta a riparare un danno derivante da “atto lecito”, comporta che non possa riconoscersi connotazione risarcitoria all’obbligazione in oggetto, laddove solo in presenza di un danno ingiusto, derivante cioè da fatto illecito, si può correttamente parlare di risarcimento. Pertanto, a parere della scrivente, le somme (indennità) dovute in relazione “all’occupazione dell’immobile”, sia nel periodo antecedente che successivo alla vigenza del contratto, sono assimilabili ai corrispettivi della locazione e, quindi, il regime ai fini dell’imposta di registro da applicare alle stesse è quello stabilito per i contratti di locazione, con particolare riferimento all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 5 l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e all’articolo 5 della annessa Tariffa, parte prima. Ne discende che imponendo lo Stato (l'imposta) il pagamento di una somma per la registrazione di un contratto di fatto pattizio, e vista anche il parere dell’Avvocatura dello Stato con nota n. 4851/91 del 26 ottobre 1991, la posizione locativa del sottoscritta, a fronte di una evidente volontà del Comune di Roma di “rinnovare il contratto” (“stipulando rinnovo contrattuale”, si recita) con comunicazione del 15/06/2015 prot. 16307 era quella “precontrattuale”. Ne consegue che la posizione locativa non era affatto “abusiva” e non possono essere applicate le ipotesi di reato art. 630 e 639 bis (allegato 02), e quindi i successivi provvedimenti di sequestro e sgombero che da essi discendono. Per tutti i motivi suesposti, e riservandosi di integrare il presente documento, anche con la richiesta eventuale di nuove indagini, e riservandosi di chiedere conto dei danni subiti in sede civile e penale, la sottoscritta chiede: - la revoca dei provvedimenti di sequestro e sgombero dell'appartamento notificategli con il verbale del 28/4/2016 (allegato 03) - la rimozione dei sigilli e delle muraglie erette che gli impediscono di rientrare nell'appartamento, dove risiedere in attesa della stipula del contratto scritto di affitto di cui alla proposta di rinnovo citata e della delibera n. 165 citata. - l'urgenza dell'esecuzione di quanto richiesto perché dal 29/09/2016 si trova in stato di precarietà abitativa, ospite temporaneo di un istituto religioso, danno aggravato da problemi di salute su cui devo porre particolare evidenza. (allegato 13), perché strettamente connessi all'intera vicenda. Lo stato di salute prima, durante e dopo la vicenda. L'allegato 13 è una Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio nei confronti della Sig.ra Preda Laura, prodotta dal Dott. Vincenzo Petraroli per il Tribunale civile di Roma – Sez. Lavoro, il 01/12/2016; Il documento riepiloga una infinità di malanni e ricoveri ospedalieri per cui al 12/5//2016 la Commissione Medica mi riconosceva, in base alla documentazione medica prodotta, una invalidità nella misura dell'80%, senza l'attrubuzione della indennità di accompagnamento. Ma dal 28/04/2016 con la notifica del provvedimento di sgombero dalla mia abitazione inizia un costante carico ansiogeno per l'incertezza della mia condizione futura (anche connessa alle mie limitatissime disponibilità economiche relative a una pensione assistenziale pubblica di 286 €/mese) Per cui il 25/05/2016 subisco un ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Roma per “Aritmia da fibrillazione atriale”, disturbo di cui avevo già sofferto in precedenza ma sempre risolto in sede ospedaliera. Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 6 Il giorno 14/7/2016, a seguito dell'intervento dei Vigili Urbani che mi intimavano di lasciare l'appartamento, (allegato 14), improvvisamente privata di tutte le mie cose a cui ingenuamente ho rinunciato, ho accettato e non potendo fare altro, una proposta di funzionari del Comune di Roma per una sistemazione temporanea (due mesi) in un albergo a Labaro, Comune nella cinta di Roma. Ma una volta in automobile accompagnata da funzionari comunali (io non possiedo automobile, anchè nell'albergo a Labaro sono stata lasciata al River Village, una sorta di camping dove risiedevano circa 109 famiglie Rom per circa 400 persone, e alcuni italiani (credo meno di 10 persone) in “assistenza abitativa. Alle 9 di mattina ero nella mia casa dove vivevo da circa 30 anni, e alle 13 privata di tutto ero calata in una specie di Inferno. Il piccolo frigorifero del modulo abitativo non era adatto a conservare l'insulina, ero a circa 3 km dalla fermata dell'autobus (cammino con la gruccia), un caldo insopportabile, e i Rom ostili. Ho poi saputo che lo stesso giorno 14/7 in cui ci sono stata portata io il comune di Roma aveva deliberato di chiudere il River Village perché mancante dei requisiti minimi di abitabilità. E' ancora aperto e gli hanno solo cambiato nome, ora di Rom ne ospita circa 600. L'ostilità dei Rom si manifestava prendendomi a sassate, sia lanciando i sassi sopra una rete di separazione fra loro e noi italiani, sia quando attraversavo il parcheggio per andare a mensa. Certe volte mi colpivano e altre no. Cominciano le crisi glicemiche per le difficoltà a somministrarmi l'insulina. Ill 18/7/2016 (allegato 13 pag. 5) sono finita all'Ospedale San Giovanni Calibita, ortopedia e traumatologia. Il 12/08/2016 al pronto soccorso Ospedale S. Andrea, “Esame obiettivo: condizioni generali gravissime”, aritmia totale fibrillazione atriale, tachicardia…., diagnosi Edema polmonare acuto in emergenza ipertensiva. Mi riportano al campo Rom. Il 19/08/2016 Pronto Soccorso Ospedale San Pietro FBF, Codice Rosso, diagnosi “scompenso cardiaco in fibrillazione atriale ad alta risposta”, ricoverata. E mi riportano al campo Rom. Mi rendo conto che sarei morta e dovevo cercare di salvarmi la vita. Resisto fino al 30 agosto (un mese e mezzo!) quando telefono ai miei conoscenti a Via del Colosseo, spiego la situazione, sono in imminente pericolo di vita e chiedo che qualcuno mi venga a prendere. Viene Simone Di stefano che avevo conosciuto il giorno 14/7 e che piena di lividi mi riporta a Via del Colosseo e rientro finalmente in casa. Ma il giorno 8/9 si ripresentano i Vigili a sgombrare nuovamente me e la famiglia di Massimo Ruga, mio vicino di casa a cui il 14/7 avevano concesso Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 7 una proroga fino al 31/8; Stavolta ci dicono che per entrambi c'è una sistemazione provvisoria sul litorale romano, a Casalpalocco, due bungalow al Camping Fabolous. Accettiamo e parte la carovana verso il Faboulos accompagnati da Simone Di Stefano che ci sta assistendo in questa difficile situazione. Al Fabolous per noi non c'è nulla, il Comune di Roma non ha predisposto nulla, anzi alle 12:15 si presentano due Vigili che ci notificano quattro reati. Il Fabolous era una “astuzia” per farci uscire di casa e poi sigillarla. Compiuta la “furbata” sono venuti a notificarci i reati. Si sta facendo notte, sento le crisi glicemiche, l'ansia, l'ipertensione, sono di nuovo in pericolo di vita, e resosi conto della situazione ancora una volta Simone Di Stefano mi riporta a casa e mi salva la vita, perché io quella sera davanti al Fabolous ero morente. E tutti tranne chi era con me facevano finta di non saperlo. La famiglia Ruga rientra con noi: hanno due ragazzi, non possono ne pagarsi un albergo, ne andare a dormire in spiaggia. E quindi ribadisco che i miei rientri a casa in Via del Colosseo sono stati per salvarmi la vita, e chi mi ha aiutato mi ha salvato la vita, ed ha agito per salvare me che ero in impellente pericolo di vita. Ed è stato incriminato con me per quattro reati. Non è finita, perché il 29/9 tornano i Vigili e stavolta ci sgomberano con la forza, e poi ci lasciano in strada. Qualche giorno dopo finisco nuovamente al pronto soccorso. Recita la chiusura dell'allegato 13, dove mi si viene riconosciuta l'invalidità al 100% e la necessità di accompagno, e quindi un aggravamento rispetto alla condizione precedente: - c) che l'insieme degli eventi si siano concretizzati con l'aggravamento della instabilità emodinamica che motivò i ricoveri ospedalieri del 12/08/16 e 19/08/16, rispettivamente presso l'ospedale S. Andrea e l'ospedale S. Pietro. Concludendo io ho accettato prima di andare in albergo a Labaro e scaricata al campo Rom, da cui sono dovuta uscire per salvarmi la vita. Poi ho accettato di andare al Camping Fabolous ma era una truffa per farmi uscire di casa e poi venire allo stesso camping Fabolous a notificarmi ipotesi di reato. E sono dovuta rientrare per salvarmi la vita. Proprio non capisco dove io abbia messo in atto “violenza e minacce” per impedire ai Vigili Urbani di compiere il loro ufficio. La sottoscritta fa inoltre presente che: - in ordine ai fatti accaduti la sottoscritta non ha avuto finora contezza dei torti subiti in quanto non esperto in materie giuridiche, contezza avuta solo quando un consulente ricostruendo i fatti mi ha prospettato la situazione nelle sue evidenze complessive. Di altri eventuali torti e danni subiti la sottoscritta non Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 8 ha ancora contezza e attende dal consulente una più ampia e circostanziata ricostruzione dei fatti. La sottoscritta chiede di essere avvertita in caso di archiviazione della presente richiesta di revoca, presso il proprio avvocato Exxxx Lxxx con studio in Roma Via Cxxx Axxxx Jxxxx n. xxx – 00156; Il presente documento si compone di n. 9 pagine numerate da n.1 a n.9; Allegati alla presente da Allegato 01 a Allegato 14; Con Osservanza, Roma li xxxx xxxx Laura Preda Laura Preda – Richiesta di revoca dei provvedimenti di sgombero. Pag. 9