CONVENZIONE QUADRO ART. 14 D.LGS. 276_2003

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Servizio Politiche attive per il Lavoro
Servizio Formazione professionale
CONVENZIONE QUADRO ART. 14 D.LGS. 276_2003
Indice:
Convenzione quadro
Modello 1 – istanza di adesione
Allegato modello 1 – autocertificazione cooperativa
Convenzione per conferimento commessa
Modello 2 – dichiarazione congiunta
Pag. 2
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 18
1
Servizio Politiche attive per il Lavoro
Servizio Formazione professionale
Protocollo 101429/XX.2
Titolo
CONVENZIONE QUADRO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE
COOPERATIVE SOCIALI DEI LAVORATORI DISABILI CON GRAVI
DIFFICOLTA’ DI INSERIMENTO NEL CICLO LAVORATIVO
ORDINARIO
(EX ART. 14 D. LGS 276/03)
Data di stipula: 26/11/2013
Parti
2
Tra
•
•
La Provincia Di Venezia rappresentata da ……………………..
e
Associazione
Industriali
della
Provincia
di
Venezia
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia Unione Venezia, rappresentata da
……………………………………………………...
•
Associazione
Agricoltori
Provincia
di
Venezia
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
CIA
Confederazione
Italiana
Agricoltori
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
Confartigianato
Imprese
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
CNA
Venezia
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
CONFESERCENTI Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali
Turistiche
e
dei
Servizi
rappresentata
da…………………………………………………………………………
•
Associazione
Veneziana
Albergatori
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
CGIL
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
CISL rappresentata da…………………………………………………………………………
•
UIL rappresentata da…………………………………………………………………………
•
Confcooperative/Federsolidarietà
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
Legacoop
da…………………………………………………………………………
rappresentata
•
…………………………………………………………………………
Premesso che:
-
la Legge 12 marzo 1999, n. 68, contiene le norme in materia di diritto al lavoro ai disabili;
3
-
l’articolo 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
al fine di favorire
l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili, prevede la stipula di convenzioni quadro
aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte
delle imprese associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello nazionale o aderenti alla convenzione medesima;
-
obiettivo di tutte le parti firmatarie è l’inserimento mirato dei lavoratori con disabilità nel
mondo del lavoro, con l’utilizzo di tutti i percorsi previsti dalla normativa vigente, con le
sinergie di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati, al fine di consentire ai soggetti
coinvolti non solo l’acquisizione di tutte le capacità necessarie ad affrontare a pieno titolo e
con pieno diritto una soddisfacente vita lavorativa, ma anche di evitare ogni
discriminazione, partendo dalla centralità della persona;
-
in considerazione della grave congiuntura economica si ritiene di adottare ulteriori strumenti
di politiche attive del lavoro nell’ottica di implementare l’integrazione dei servizi e delle
risorse del sistema, pur vigilando sulla corretta attuazione di quanto previsto dalla Legge
68/99;
-
l’art. 14 del Decreto suddetto costituisce uno strumento integrativo rispetto alla normativa
vigente in materia;
-
la Regione del Veneto, nelle more dell’emanazione del relativo decreto attuativo
ministeriale, con propria nota n. 99341/59.10 del 22.02.2010 ha autorizzato le Province ad
attivare in via sperimentale l’istituto previsto dal nuovo art. 12 bis della L. 68/99, anche in
presenza di una convenzione ex art. 14 attiva, se ciò fosse necessario per rispondere
meglio alle esigenze delle persone con disabilità;
-
la Regione del Veneto, con nota del 1° luglio 2010, ha espresso l’avviso che i limiti
percentuali di copertura dell’aliquota d’obbligo previsti dall’art. 12 bis della L. 68/99 e
dall’art. 14 del D. Lgs. 276/2003 non possano essere cumulati da parte della medesima
azienda;
-
in merito agli indirizzi relativi all’attuazione della convenzione sono stati sentiti la
Commissione Provinciale per il Lavoro nelle riunioni del 24/09/2013 e del 14/10/2013, e il
Comitato Tecnico Prov. le nella riunione del 28/10/2013;
-
con Delibera della Giunta Provinciale n. 159/2013 del 11/11/2013 è stato approvato lo
schema di convenzione quadro di cui all’art. 14 del D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276;
-
con DGR Veneto n. 65 del 04/02/2014 è stata validata la convenzione quadro di cui all’art.
14 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
4
si è convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Finalità
Con la presente convenzione le parti perseguono lo scopo di favorire l’inserimento di lavoratori
disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, per i quali risulti quindi particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del
collocamento mirato, mediante lo sviluppo delle opportunità di impiego nelle cooperative sociali,
anche quale strumento che integra quelli previsti in via ordinaria dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
A partire dalla conoscenza delle condizioni locali, le parti intendono altresì sperimentare ulteriori
strumenti e modalità che consentano di aumentare l’efficacia degli interventi e di implementare la
collaborazione della rete di soggetti e servizi coinvolti.
Articolo 2 - Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del
conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, di cui al
successivo articolo 3, anche a parziale copertura dell’obbligo di assunzione di disabili previsto
dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Articolo 3 – Datori di lavoro conferenti
Ai sensi della presente convenzione si definiscono “conferenti” i datori di lavoro appartenenti alle
seguenti categorie:
-
datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/99,
associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la
presente convenzione;
-
datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/99
non associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la
presente convenzione, ma che aderiscono alla convenzione medesima mediante formale
sottoscrizione.
Articolo 4 – Organismi destinatari delle commesse
Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite dalle aziende
alle cooperative sociali, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/91, anche per il
tramite di loro consorzi, operanti con almeno una unità locale nel territorio della provincia di
Venezia.
5
L’acquisizione delle commesse di lavoro è subordinata alle seguenti condizioni:
-
Iscrizione nell’albo regionale di cui all’articolo 9 della legge n. 381/91, da almeno due anni;
-
Assenza di procedure concorsuali;
-
Applicazione del C.C.N.L., e della contrattazione di secondo livello, della cooperazione
sociale o del settore di attività;
-
Assolvimento degli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti
acquisizioni di commesse ai sensi della presente convenzione, salvo oggettivo
impedimento valutato dalla Provincia con il supporto, ove necessario, del Comitato Tecnico
costituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della Legge 68/99;
-
Rispetto delle norme nazionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
L’attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico della Cooperativa Sociale.
Le cooperative sociali (o consorzio di cooperative sociali) potranno stipulare una o più convenzioni
per l’acquisizione di commesse con una o più aziende.
Articolo 5 - inserimento di persone disabili
5.1 Modalità di adesione dei datori di lavoro
I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un
consorzio di cooperative sociali devono farne richiesta scritta ai Servizi per l’Impiego della
Provincia, specificando quanto segue:
-
le caratteristiche della commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti,
al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione, caratteristiche tutte da regolare tra
le parti con separato atto scritto;
-
l’indicazione degli organismi destinatari della commessa;
-
la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 68/99;
-
l’avvenuta o meno sottoscrizione di una convenzione di programma ai sensi dell’articolo 11
della Legge 68/99 e/o di una o più convenzioni ex artt. 12 o 12 bis della L. 68/99;
-
l’impegno, attraverso il conferimento della commessa, ad assolvere parzialmente agli
obblighi di cui all’art. 3 della Legge 68/99.
6
Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un datore di lavoro soggetto agli obblighi di
presentazione del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della Legge 68/99, la stessa
dovrà essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto.
I Servizi per l’Impiego della Provincia, esaminata la richiesta, con l’acquisizione del parere del
Comitato Tecnico di cui all’art.6, comma 2, lett. b), della Legge 68/99, ne comunicano l’esito al
datore di lavoro conferente, invitandolo alla stipula della convenzione che regolamenta la
commessa e che sarà sottoscritta da azienda, cooperativa e Provincia, nonché alla stipula della
convenzione di programma ovvero al suo aggiornamento ove già stipulata, se del caso. Nella
eventuale convenzione di programma sarà indicato espressamente, tra gli strumenti e le azioni
previsti per la realizzazione del programma, il conferimento di commesse.
La convenzione che regolamenta la commessa potrà avere una durata massima di 24 mesi dalla
sottoscrizione.
Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, l’azienda dovrà conferire le commesse
concordate.
Entro i trenta giorni successivi al conferimento delle commesse, la cooperativa sociale dovrà
procedere all’inserimento dei disabili.
I Servizi per l’Impiego della Provincia forniranno alla Commissione Provinciale per il Lavoro copia
delle convenzioni sottoscritte.
Allo scadere della convenzione che regolamenta la commessa, il Comitato Tecnico di cui all’art.6,
comma 2, lett. b), della Legge 68/99, in accordo con i Servizi per l’Impiego della Provincia, valuterà
se le capacità lavorative acquisite dai singoli disabili coinvolti siano tali da permettere loro
l’inserimento diretto nella medesima azienda o in altro contesto aziendale, qualora sia più
confacente alle potenzialità del disabile, oppure comportino la necessità di proseguire
ulteriormente il percorso formativo e lavorativo in cooperativa. Qualora la suddetta convenzione
abbia una durata superiore a dodici mesi, tale valutazione da parte del Comitato Tecnico dovrà
avvenire con cadenza annuale.
5.2 – Modalità di attestazione
Il datore di lavoro è tenuto a documentare l’effettivo conferimento della commessa, producendo al
Servizio di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia apposita dichiarazione, sottoscritta
congiuntamente con l’organismo destinatario, entro dieci giorni dalla sua attivazione.
I medesimi datori di lavoro sono tenuti, con dichiarazione allegata al prospetto informativo di cui
all’articolo 9, comma 6, della Legge 68/99, ad indicare il valore complessivo, determinato secondo i
7
parametri di cui all’art. 5.3 della presente convenzione, delle commesse conferite nel corso
dell’anno a cui si riferisce il prospetto e la quota della riserva obbligatoria così assolta.
Per permettere la verifica delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le cooperative sociali
o i loro consorzi sono tenuti entro il 31 gennaio di ciascun anno a presentare ai Servizi per
l’Impiego della Provincia un prospetto informativo contenente la data di inizio, il numero, l’entità e i
committenti delle commesse acquisite nell’anno e i riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in
cooperativa, comprensivi della data di assunzione. In particolare deve essere evidenziato il
rapporto tra le commesse riferite all’attività dell’anno precedente e i lavoratori disabili impiegati
nello stesso arco temporale.
5.3 - Determinazione del coefficiente di calcolo
Il computo dei disabili occupati nelle cooperative sociali, da considerarsi utili ai fini della copertura
della quota di riserva a cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti, ai sensi dell’articolo 3 della
Legge n. 68/99, viene effettuato dividendo l’importo complessivo di ciascuna commessa, depurato
di una percentuale attribuibile a costi d’impresa a seconda delle diverse tipologie di prodotti o
servizi, per il costo annuale del lavoro di un addetto, calcolato sulla base del contratto collettivo di
lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, tenuto conto dei costi del tutoraggio.
Di seguito si riportano – in fase di prima applicazione - i valori convenzionali di riferimento per il
calcolo delle commesse da assegnare (mensilmente/annualmente) aggiornabili annualmente ed
adottati dalla Commissione Provinciale per il Lavoro ed elaborati secondo la formula seguente:
spese generali da depurare dall’importo complessivo della commessa: 12,5%
divisore: 35.000 euro annui tenuto conto del costo annuale medio di una unità (25.000 euro) e dei
costi di tutoraggio che non potranno eccedere il limite massimo di 10.000 euro. Sulla
quantificazione degli stessi, il Comitato Tecnico esprimerà il proprio parere di congruità.
FORMULA:
ESEMPIO :
valore commessa – 12.5% valore commessa
________________________________________ = numero di unità computabili
35.000 euro
41.142 euro - 5.143 euro
________________________________
35.000 euro
= 1 unità computabile
5.4 – Criteri di individuazione dei lavoratori
Ai fini della copertura della quota di riserva di cui all’art.3 della Legge 68/99, si considerano
esclusivamente gli inserimenti lavorativi di lavoratori disabili che, a giudizio del Comitato Tecnico
8
costituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della Legge 68/99, presentino particolari
caratteristiche e gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
I Servizi per l’Impiego della Provincia, d’intesa con i S.I.L. - Servizi d’Integrazione Lavorativa delle
Aziende ULSS territoriali, curano l’inserimento in cooperativa sociale dei disabili interessati, che
devono prestare idoneo consenso, secondo un progetto personalizzato di inserimento, condiviso e
sottoscritto da tutte le parti interessate (Provincia, Cooperativa Sociale o Consorzio).
La convenzione ha per oggetto lo svolgimento del lavoro al costo pattuito tra azienda e
cooperativa, in conseguenza del quale la cooperativa procede all’assunzione di una o più persone
disabili a copertura di altrettante scoperture dell’azienda, con un contratto di lavoro dipendente di
almeno 12 mesi.
Non potranno essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa, fatto salvo
per coloro che sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ai sensi del presente accordo
quadro ex art. 14, D. Lgs. 276/2003 e per cui il Comitato Tecnico abbia accertato che non siano
pronti per un inserimento diretto in azienda.
Qualora il rapporto di lavoro col disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in
corso di commessa, la Cooperativa Sociale o il Consorzio dovrà avvisare entro 5 gg. i Servizi per
l’Impiego della Provincia, affinché provvedano alla sua sostituzione con le medesime modalità.
5.5 - Percentuale massima di copertura dell’obbligo riconosciuta
Ai datori di lavoro che sottoscrivono convenzioni per l’inserimento dei disabili nelle cooperative
sociali, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 276/2003, è riconosciuta, sulla base dei coefficienti di calcolo
di cui al precedente articolo 5.3, la copertura della quota d’obbligo, esclusivamente per la durata
della commessa, nella percentuale massima del 30% della quota di riserva per i datori di lavoro
che occupano oltre 50 dipendenti e nella percentuale del 50% per i datori di lavoro che occupano
da 36 a 50 dipendenti.
In relazione all’impossibilità di applicare una percentuale alle aziende da 15 a 35 dipendenti, ed in
considerazione del suo attuale carattere sperimentale, si ritiene di non applicare lo strumento
normativo a cui fa riferimento la presente convenzione a quest’ultima tipologia aziendale, fatta
salva la possibilità di valutare, dopo il primo anno di applicazione della convenzione, l’eventuale
estensione anche alle suddette aziende.
Qualora l’azienda abbia già attive convenzioni ex artt. 12 e 12 bis della L. 68/99, sarà in ogni caso
possibile attivare la convenzione ex art. 14, D. Lgs. 276/2003, solo per una percentuale massima
residua tale da non superare, sommando gli istituti utilizzati, il limite percentuale massimo stabilito
nella presente convenzione;
9
La quota di copertura dell’obbligo è riconoscibile solo se il datore di lavoro ha già assolto o si è
impegnato ad assolvere, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione di programma ex art. 11,
co. 1, Legge 68/99, la rimanente parte degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili.
Articolo 6 – Monitoraggio promozione e sviluppo
Con cadenza annuale, o su richiesta della Commissione Provinciale per il Lavoro o del Comitato
Tecnico, un referente del Comitato Tecnico e uno dei Servizi per l’Impiego, relazioneranno in
merito al monitoraggio delle azioni inerenti la presente convenzione.
Tutti i soggetti firmatari e quanti intendano aderirvi si impegnano, ognuno nel proprio ambito di
competenza, nella promozione dello strumento normativo a cui, con la presente convenzione, si dà
attuazione.
Articolo 7 – Disposizioni finali
L’azienda decade dalla presente convenzione ai fini della copertura degli obblighi previsti dall’art.3
della Legge 68/99 per:
inadempienza segnalata e documentata dalla cooperativa ai Servizi per l’Impiego della Provincia
rispetto al conferimento di commesse alla cooperativa sociale;
in presenza del mancato rispetto dei tempi di attuazione dell’eventuale convenzione di programma,
verificata dai Servizi per l’Impiego della Provincia. (v. sopra, art. 5.5)
I Servizi per l’Impiego potranno verificare, eventualmente avvalendosi dell’Ispettorato del Lavoro o
dello SPISAL, la qualità delle condizioni lavorative applicata dalle cooperative nell’espletamento
della commessa, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere dei disabili
inseriti, nonché alla promozione delle loro competenze lavorative e socio-relazionali. I Servizi per
l’Impiego riferiranno alla Commissione Provinciale per il Lavoro circa l’esito delle verifiche.
Il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha una durata anni due. Prima della fine del
secondo anno, lo stesso verrà sottoposto alle parti per la verifica e l’eventuale proseguo.
Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi qualora intervengano provvedimenti modificativi
dell’art.14 del D.Lgs. 276/2003, così come previsto dall’art. 86 del citato decreto e/o quando una o
più delle parti firmatarie lo richiederanno.
Alla scadenza della commessa i datori di lavoro potranno adempiere agli obblighi della Legge
68/99 mediante:
10
assunzione, entro 60 gg. dalla conclusione della commessa, del lavoratore interessato dal
programma individuale di inserimento;
fornitura di ulteriori commesse, per il periodo massimo residuo previsto dal presente atto, su
motivata richiesta e sentito il parere del Comitato Tecnico;
stipula o aggiornamento delle convenzioni di programma, ai sensi dell’art.11 L.68/99, finalizzate
all’integrale copertura della quota d’obbligo;
eventuale ricorso ad altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99.
Letto, approvato e sottoscritto.
11
Mod. 1)
Alla
Provincia di Venezia
Servizi per l’ Impiego
Ufficio Collocamento Mirato
Viale Sansovino 3/5
30173 Mestre (VE)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………..
dell’azienda …………………………………………………………………………..
P.I./C.F ………………………………………………………………………………..
con sede legale a …………………………………………………………………….
via ………………………………………………………………… cap ……………..
Tel…………………………fax…………………………mail………………………...
ed unità operativa sita in……………………………………………………………
CHIEDE
di poter aderire alla Convenzione Quadro ex art. 14 D. Lgs 276/2003 della Provincia di Venezia, giusta DGR
Veneto n. 65 del 04/02/2014.
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali
previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
Che le caratteristiche della commessa sono:
•
•
•
•
Tipologia di prodotti / servizi conferiti …………………………………………….…..
1
Valore annuale previsto dalla commessa
……………………………………………
Durata della commessa ………………………………………………………………..
Data attivazione della commessa ……………………………………………………..
2
-
Che l’organismo destinatario della commessa è
……………………………………………………………………………………..
-
Che il datore di lavoro è/non è soggetto agli obblighi occupazionali di cui all’art. 3 L. 68/99 per n.
posti……(in caso di variazione dall’ultimo prospetto informativo inviato, fornire un aggiornamento)
-
Che il datore di lavoro ha stipulato Convenzione di programma/intende stipulare Convenzione di
programma ai sensi dell’art. 11 L. 68/99 per n. posti……..
-
Si impegna, attraverso il conferimento della commessa, ad assolvere parzialmente agli obblighi di
cui all’art. 3 L. 68/9, per un totale di n. posti……….
Data
1
2
Firma e timbro del Dichiarante
vedi art. 5.3 della Convenzione Quadro
allegare attestazione della Cooperativa sociale/Consorzio come da Allegato A
12
Allegato A mod. 1)
Alla Provincia di Venezia
Servizi per l’ Impiego
Ufficio Collocamento Mirato
Viale Sansovino 3/5
30173 Mestre (VE)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………..
dell’azienda …………………………………………………………………………..
P.I./C.F ………………………………………………………………………………..
con sede legale a …………………………………………………………………….
via ………………………………………………………………… cap ……………..
Tel…………………………fax…………………………mail………………………...
ed unità operativa sita in……………………………………………………………
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali
previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizione nell’albo regionale di cui all’art. 9 della L. n. 381/91 da almeno 2 anni;
 Assenza di procedure concorsuali;
 Applicazione del CCNL e della contrattazione di secondo livello, della cooperazione sociale
o del settore di attività;
 Assolvimento degli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti
acquisizioni di commesse come da Convenzione Quadro, salvo oggettivo impedimento
valutato dalla Provincia con il supporto, ove necessario, del Comitato tecnico costituito ai
sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), della L. 68/99;
 Rispetto delle norme nazionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
 Ottemperanza agli obblighi della l. 68/99, se soggetti;
 Operante con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Venezia.
Data
Firma e timbro del Dichiarante
13
Servizio Politiche attive per il Lavoro
Servizio Formazione professionale
Protocollo
Titolo
CONVENZIONE PER CONFERIMENTO COMMESSA EX ART. 14 D. LGS
276/2003
Data di stipula:
Parti
PROVINCIA DI VENEZIA – SERVIZI PER L’IMPIEGO
………………………… (AZIENDA CONFERENTE)
………………………….(COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO)
14
Il giorno |___|___|______|
Tra
I Servizi per l’Impiego della Provincia di Venezia rappresentati dalla dott. ssa Mariarosa Santello
L’azienda conferente…………………………………………… con sede legale a …..…………… in via ………………. Cap
………… e sede operativa a ………………………………… P.I/C.F…………………………………
rappresentata
da
………………………………, in qualità di …..
La Cooperativa sociale/Consorzio con sede legale a …..…………… in via ………………. Cap ………… e sede
operativa a …………………………… P.I/C.F ……………………………… rappresentata da …………………….., in qualità
di ………………………..
Visti
La Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme in materia di diritto al lavoro delle persone disabili;
La Convenzione Quadro ex art. 14 D. Lgs 276/2003 della Provincia di Venezia prot. n. 101429/XX.2 del
26/11/2013;
La DGR n. 65 del 4/2/2014 di validazione della Convenzione Quadro di cui sopra;
L’stanza avanzata dall’azienda in premessa ai Servizi per l’Impiego in data … , istanza per la quale il locale
Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole in data …
Dato atto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’istituto per l’inserimento di n. …… persone con
disabilità;
Si conviene
1. Affidamento della commessa
L’Azienda …………, a fronte dell’inserimento lavorativo di n. …… lavoratori/trici disabili nella Cooperativa
sociale/Consorzio di cui alle premesse, nel rispetto dei criteri definiti nella Convenzione Quadro ex art. 14 D.
Lgs 276/2003 della Provincia di Venezia prot. n. 101429/XX.2 del 26/11/2013, di cui le parti medesime, con
la firma della presente convenzione, dichiarano di avere piena e completa conoscenza, dichiara di affidare
alla Cooperativa sociale/Consorzio ………………, per la durata di …… mesi, con inizio il …………. e termine il
…………, commessa/e di lavoro come da separato atto sottoscritto fra le parti (le commesse dovranno essere
conferite entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione).
Ai fini dell’adempimento da parte dell’Azienda degli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti
dalla L. 68/99, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5.3 della citata convenzione quadro, il valore della
commessa, corrisponde alla copertura di n…… unità d’obbligo.
15
2. Inserimento di disabili nella Cooperativa/Consorzio
La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna ad effettuare, entro e non oltre i trenta giorni successivi al
conferimento delle commesse, l’assunzione del/dei Sigg./Sig.re ……………………….., iscritti/e nell’elenco di cui
all’art. 8, comma 2, della L. 68/99 e in possesso dei requisiti determinati all’art. 5.4. della convenzione
quadro stessa.
L’assunzione realizzata dalla Cooperativa sociale/Consorzio avrà le seguenti caratteristiche:
Nome
e
Cognome,
data di nascita
Tipologia
assunzione
(contratto di
almeno 12
mesi)
Orario
contrattuale
Qualifica,
livello
contrattuale e
ccnl applicato
Mansione
La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna ad inserire la/le persona/e con disabilità, affidando alla/e
stessa/e mansioni compatibili con il suo/loro stato di salute, attraverso un percorso di inserimento lavorativo
personalizzato, in conformità all’art. 5.4. della convenzione quadro.
La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna, in caso di cessazione di una o più persone disabili inserite a
fronte della presente convenzione, a richiedere alla Provincia, entro e non oltre cinque giorni dalla
cessazione, l’avviamento in sostituzione di un corrispondente numero di lavoratori/trici in possesso dei
prescritti requisiti.
3. Ulteriori obblighi della Cooperativa sociale/Consorzio
La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna a favorire l’inserimento e la crescita professionale dei/lle
lavoratori/trici disabili attraverso il servizio di tutoraggio dei S.I.L delle A.S.L. territoriali.
Si impegna altresì a corrispondere ai/alle lavoratori/trici disabili assunti ai sensi della presente convenzione, il
trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. e contrattazione di secondo livello, della
cooperazione sociale o del settore di attività, nonché ad effettuare le commesse affidate dall’azienda
secondo le modalità individuate nell’atto d’affidamento.
Da ultimo si impegna ad informare annualmente la Provincia e l’Azienda conferente sull’andamento della
convenzione, mediante una relazione scritta, completa della descrizione del percorso seguito, dei risultati
raggiunti e delle eventuali difficoltà incontrate.
4. Obblighi dell’Azienda
A fronte delle prestazioni previste dal contratto di commessa, l’Azienda si impegna a corrispondere
regolarmente alla Cooperativa sociale/Consorzio, su presentazione di regolari fatture o note contabili, quote
del valore della commessa di lavoro, per l’importo e con la periodicità concordate tra le parti nel contratto.
5. Scioglimento della commessa
La validità e l’efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono un presupposto di validità
della presente convenzione. Ne consegue che il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di
affidamento della commessa, che deve essere tempestivamente comunicato, comporta la decadenza di
diritto della presente convenzione, con conseguente ripristino degli obblighi occupazionali di cui all’art. 3 L.
68/99 a carico dell’Azienda.
6. Validità della convenzione
La Provincia riterrà la convenzione non valida o non più rinnovabile nei seguenti casi:
16
-
Mancata comunicazione entro cinque giorni da parte della Cooperativa sociale/Consorzio, della
diminuzione del numero di disabili stabilito con la stipula della convenzione;
-
Inadempienza segnalata e documentata dalla Cooperativa sociale/Consorzio rispetto al conferimento
di commesse da parte dell’Azienda;
-
Scioglimento del contratto di affidamento della commessa;
-
Mancato rispetto dei tempi di attuazione dell’eventuale convenzione di programma stipulata con la
Provincia.
7. Durata
La presente convenzione singola ha durata di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione.
8. Clausole finali
Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della
Convenzione Quadro Provinciale ex art. 14 D. Lgs. 276/2003 prot. n. 101419/XX.2 del 26/11/2013 ed alle
vigenti disposizioni di legge.
I termini della presente Convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei
contraenti, ovvero laddove mutino le condizioni che vi hanno dato origine.
L’azienda conferente …………………………………………………………………………………….
La Cooperativa Sociale/Consorzio ……………………………………………………………………
I Servizi per l’ Impiego della Provincia …………………………………………………………….
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Mod. 2)
Alla
Provincia di Venezia
Servizi per l’ Impiego
Ufficio Collocamento Mirato
Viale Sansovino 3/5
30173 Mestre (VE)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Ai sensi dell’art. 5.2. della Convenzione Quadro ex art. 14 D. Lgs. 276/2003
della Provincia di Venezia, giusta DGR Veneto n. 65 del 04/02/2014.
Il Committente………………………………………………………………………………………..
La Cooperativa sociale /Consorzio……………………………………………………………………
Congiuntamente dichiarano che la Ditta …….. ha effettivamente conferito alla Cooperativa
sociale/Consorzio ………. la commessa regolamentata dalla convenzione prot. n.
……..del………….. a far data dal ……
Data
Firma e timbro del Committente
………………………………………………………………………
Firma e timbro della Cooperativa sociale/Consorzio
………………………………………………………………………
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