Servizio Politiche attive per il Lavoro Servizio Formazione professionale CONVENZIONE QUADRO ART. 14 D.LGS. 276_2003 Indice: Convenzione quadro Modello 1 – istanza di adesione Allegato modello 1 – autocertificazione cooperativa Convenzione per conferimento commessa Modello 2 – dichiarazione congiunta Pag. 2 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 18 1 Servizio Politiche attive per il Lavoro Servizio Formazione professionale Protocollo 101429/XX.2 Titolo CONVENZIONE QUADRO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE COOPERATIVE SOCIALI DEI LAVORATORI DISABILI CON GRAVI DIFFICOLTA’ DI INSERIMENTO NEL CICLO LAVORATIVO ORDINARIO (EX ART. 14 D. LGS 276/03) Data di stipula: 26/11/2013 Parti 2 Tra • • La Provincia Di Venezia rappresentata da …………………….. e Associazione Industriali della Provincia di Venezia da………………………………………………………………………… rappresentata • CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia Unione Venezia, rappresentata da ……………………………………………………... • Associazione Agricoltori Provincia di Venezia da………………………………………………………………………… rappresentata • CIA Confederazione Italiana Agricoltori da………………………………………………………………………… rappresentata • Confartigianato Imprese da………………………………………………………………………… rappresentata • CNA Venezia da………………………………………………………………………… rappresentata • CONFESERCENTI Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi rappresentata da………………………………………………………………………… • Associazione Veneziana Albergatori da………………………………………………………………………… rappresentata • CGIL da………………………………………………………………………… rappresentata • CISL rappresentata da………………………………………………………………………… • UIL rappresentata da………………………………………………………………………… • Confcooperative/Federsolidarietà da………………………………………………………………………… rappresentata • Legacoop da………………………………………………………………………… rappresentata • ………………………………………………………………………… Premesso che: - la Legge 12 marzo 1999, n. 68, contiene le norme in materia di diritto al lavoro ai disabili; 3 - l’articolo 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili, prevede la stipula di convenzioni quadro aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o aderenti alla convenzione medesima; - obiettivo di tutte le parti firmatarie è l’inserimento mirato dei lavoratori con disabilità nel mondo del lavoro, con l’utilizzo di tutti i percorsi previsti dalla normativa vigente, con le sinergie di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati, al fine di consentire ai soggetti coinvolti non solo l’acquisizione di tutte le capacità necessarie ad affrontare a pieno titolo e con pieno diritto una soddisfacente vita lavorativa, ma anche di evitare ogni discriminazione, partendo dalla centralità della persona; - in considerazione della grave congiuntura economica si ritiene di adottare ulteriori strumenti di politiche attive del lavoro nell’ottica di implementare l’integrazione dei servizi e delle risorse del sistema, pur vigilando sulla corretta attuazione di quanto previsto dalla Legge 68/99; - l’art. 14 del Decreto suddetto costituisce uno strumento integrativo rispetto alla normativa vigente in materia; - la Regione del Veneto, nelle more dell’emanazione del relativo decreto attuativo ministeriale, con propria nota n. 99341/59.10 del 22.02.2010 ha autorizzato le Province ad attivare in via sperimentale l’istituto previsto dal nuovo art. 12 bis della L. 68/99, anche in presenza di una convenzione ex art. 14 attiva, se ciò fosse necessario per rispondere meglio alle esigenze delle persone con disabilità; - la Regione del Veneto, con nota del 1° luglio 2010, ha espresso l’avviso che i limiti percentuali di copertura dell’aliquota d’obbligo previsti dall’art. 12 bis della L. 68/99 e dall’art. 14 del D. Lgs. 276/2003 non possano essere cumulati da parte della medesima azienda; - in merito agli indirizzi relativi all’attuazione della convenzione sono stati sentiti la Commissione Provinciale per il Lavoro nelle riunioni del 24/09/2013 e del 14/10/2013, e il Comitato Tecnico Prov. le nella riunione del 28/10/2013; - con Delibera della Giunta Provinciale n. 159/2013 del 11/11/2013 è stato approvato lo schema di convenzione quadro di cui all’art. 14 del D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276; - con DGR Veneto n. 65 del 04/02/2014 è stata validata la convenzione quadro di cui all’art. 14 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 4 si è convenuto quanto segue: Articolo 1 – Finalità Con la presente convenzione le parti perseguono lo scopo di favorire l’inserimento di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, per i quali risulti quindi particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, mediante lo sviluppo delle opportunità di impiego nelle cooperative sociali, anche quale strumento che integra quelli previsti in via ordinaria dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. A partire dalla conoscenza delle condizioni locali, le parti intendono altresì sperimentare ulteriori strumenti e modalità che consentano di aumentare l’efficacia degli interventi e di implementare la collaborazione della rete di soggetti e servizi coinvolti. Articolo 2 - Oggetto della convenzione La convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, di cui al successivo articolo 3, anche a parziale copertura dell’obbligo di assunzione di disabili previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Articolo 3 – Datori di lavoro conferenti Ai sensi della presente convenzione si definiscono “conferenti” i datori di lavoro appartenenti alle seguenti categorie: - datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/99, associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente convenzione; - datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68/99 non associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente convenzione, ma che aderiscono alla convenzione medesima mediante formale sottoscrizione. Articolo 4 – Organismi destinatari delle commesse Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite dalle aziende alle cooperative sociali, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/91, anche per il tramite di loro consorzi, operanti con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Venezia. 5 L’acquisizione delle commesse di lavoro è subordinata alle seguenti condizioni: - Iscrizione nell’albo regionale di cui all’articolo 9 della legge n. 381/91, da almeno due anni; - Assenza di procedure concorsuali; - Applicazione del C.C.N.L., e della contrattazione di secondo livello, della cooperazione sociale o del settore di attività; - Assolvimento degli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti acquisizioni di commesse ai sensi della presente convenzione, salvo oggettivo impedimento valutato dalla Provincia con il supporto, ove necessario, del Comitato Tecnico costituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della Legge 68/99; - Rispetto delle norme nazionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro. L’attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico della Cooperativa Sociale. Le cooperative sociali (o consorzio di cooperative sociali) potranno stipulare una o più convenzioni per l’acquisizione di commesse con una o più aziende. Articolo 5 - inserimento di persone disabili 5.1 Modalità di adesione dei datori di lavoro I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali devono farne richiesta scritta ai Servizi per l’Impiego della Provincia, specificando quanto segue: - le caratteristiche della commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione, caratteristiche tutte da regolare tra le parti con separato atto scritto; - l’indicazione degli organismi destinatari della commessa; - la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 68/99; - l’avvenuta o meno sottoscrizione di una convenzione di programma ai sensi dell’articolo 11 della Legge 68/99 e/o di una o più convenzioni ex artt. 12 o 12 bis della L. 68/99; - l’impegno, attraverso il conferimento della commessa, ad assolvere parzialmente agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 68/99. 6 Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un datore di lavoro soggetto agli obblighi di presentazione del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della Legge 68/99, la stessa dovrà essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto. I Servizi per l’Impiego della Provincia, esaminata la richiesta, con l’acquisizione del parere del Comitato Tecnico di cui all’art.6, comma 2, lett. b), della Legge 68/99, ne comunicano l’esito al datore di lavoro conferente, invitandolo alla stipula della convenzione che regolamenta la commessa e che sarà sottoscritta da azienda, cooperativa e Provincia, nonché alla stipula della convenzione di programma ovvero al suo aggiornamento ove già stipulata, se del caso. Nella eventuale convenzione di programma sarà indicato espressamente, tra gli strumenti e le azioni previsti per la realizzazione del programma, il conferimento di commesse. La convenzione che regolamenta la commessa potrà avere una durata massima di 24 mesi dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, l’azienda dovrà conferire le commesse concordate. Entro i trenta giorni successivi al conferimento delle commesse, la cooperativa sociale dovrà procedere all’inserimento dei disabili. I Servizi per l’Impiego della Provincia forniranno alla Commissione Provinciale per il Lavoro copia delle convenzioni sottoscritte. Allo scadere della convenzione che regolamenta la commessa, il Comitato Tecnico di cui all’art.6, comma 2, lett. b), della Legge 68/99, in accordo con i Servizi per l’Impiego della Provincia, valuterà se le capacità lavorative acquisite dai singoli disabili coinvolti siano tali da permettere loro l’inserimento diretto nella medesima azienda o in altro contesto aziendale, qualora sia più confacente alle potenzialità del disabile, oppure comportino la necessità di proseguire ulteriormente il percorso formativo e lavorativo in cooperativa. Qualora la suddetta convenzione abbia una durata superiore a dodici mesi, tale valutazione da parte del Comitato Tecnico dovrà avvenire con cadenza annuale. 5.2 – Modalità di attestazione Il datore di lavoro è tenuto a documentare l’effettivo conferimento della commessa, producendo al Servizio di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia apposita dichiarazione, sottoscritta congiuntamente con l’organismo destinatario, entro dieci giorni dalla sua attivazione. I medesimi datori di lavoro sono tenuti, con dichiarazione allegata al prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della Legge 68/99, ad indicare il valore complessivo, determinato secondo i 7 parametri di cui all’art. 5.3 della presente convenzione, delle commesse conferite nel corso dell’anno a cui si riferisce il prospetto e la quota della riserva obbligatoria così assolta. Per permettere la verifica delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le cooperative sociali o i loro consorzi sono tenuti entro il 31 gennaio di ciascun anno a presentare ai Servizi per l’Impiego della Provincia un prospetto informativo contenente la data di inizio, il numero, l’entità e i committenti delle commesse acquisite nell’anno e i riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa, comprensivi della data di assunzione. In particolare deve essere evidenziato il rapporto tra le commesse riferite all’attività dell’anno precedente e i lavoratori disabili impiegati nello stesso arco temporale. 5.3 - Determinazione del coefficiente di calcolo Il computo dei disabili occupati nelle cooperative sociali, da considerarsi utili ai fini della copertura della quota di riserva a cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 68/99, viene effettuato dividendo l’importo complessivo di ciascuna commessa, depurato di una percentuale attribuibile a costi d’impresa a seconda delle diverse tipologie di prodotti o servizi, per il costo annuale del lavoro di un addetto, calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, tenuto conto dei costi del tutoraggio. Di seguito si riportano – in fase di prima applicazione - i valori convenzionali di riferimento per il calcolo delle commesse da assegnare (mensilmente/annualmente) aggiornabili annualmente ed adottati dalla Commissione Provinciale per il Lavoro ed elaborati secondo la formula seguente: spese generali da depurare dall’importo complessivo della commessa: 12,5% divisore: 35.000 euro annui tenuto conto del costo annuale medio di una unità (25.000 euro) e dei costi di tutoraggio che non potranno eccedere il limite massimo di 10.000 euro. Sulla quantificazione degli stessi, il Comitato Tecnico esprimerà il proprio parere di congruità. FORMULA: ESEMPIO : valore commessa – 12.5% valore commessa ________________________________________ = numero di unità computabili 35.000 euro 41.142 euro - 5.143 euro ________________________________ 35.000 euro = 1 unità computabile 5.4 – Criteri di individuazione dei lavoratori Ai fini della copertura della quota di riserva di cui all’art.3 della Legge 68/99, si considerano esclusivamente gli inserimenti lavorativi di lavoratori disabili che, a giudizio del Comitato Tecnico 8 costituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della Legge 68/99, presentino particolari caratteristiche e gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. I Servizi per l’Impiego della Provincia, d’intesa con i S.I.L. - Servizi d’Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS territoriali, curano l’inserimento in cooperativa sociale dei disabili interessati, che devono prestare idoneo consenso, secondo un progetto personalizzato di inserimento, condiviso e sottoscritto da tutte le parti interessate (Provincia, Cooperativa Sociale o Consorzio). La convenzione ha per oggetto lo svolgimento del lavoro al costo pattuito tra azienda e cooperativa, in conseguenza del quale la cooperativa procede all’assunzione di una o più persone disabili a copertura di altrettante scoperture dell’azienda, con un contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi. Non potranno essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa, fatto salvo per coloro che sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ai sensi del presente accordo quadro ex art. 14, D. Lgs. 276/2003 e per cui il Comitato Tecnico abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda. Qualora il rapporto di lavoro col disabile inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa Sociale o il Consorzio dovrà avvisare entro 5 gg. i Servizi per l’Impiego della Provincia, affinché provvedano alla sua sostituzione con le medesime modalità. 5.5 - Percentuale massima di copertura dell’obbligo riconosciuta Ai datori di lavoro che sottoscrivono convenzioni per l’inserimento dei disabili nelle cooperative sociali, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 276/2003, è riconosciuta, sulla base dei coefficienti di calcolo di cui al precedente articolo 5.3, la copertura della quota d’obbligo, esclusivamente per la durata della commessa, nella percentuale massima del 30% della quota di riserva per i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti e nella percentuale del 50% per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti. In relazione all’impossibilità di applicare una percentuale alle aziende da 15 a 35 dipendenti, ed in considerazione del suo attuale carattere sperimentale, si ritiene di non applicare lo strumento normativo a cui fa riferimento la presente convenzione a quest’ultima tipologia aziendale, fatta salva la possibilità di valutare, dopo il primo anno di applicazione della convenzione, l’eventuale estensione anche alle suddette aziende. Qualora l’azienda abbia già attive convenzioni ex artt. 12 e 12 bis della L. 68/99, sarà in ogni caso possibile attivare la convenzione ex art. 14, D. Lgs. 276/2003, solo per una percentuale massima residua tale da non superare, sommando gli istituti utilizzati, il limite percentuale massimo stabilito nella presente convenzione; 9 La quota di copertura dell’obbligo è riconoscibile solo se il datore di lavoro ha già assolto o si è impegnato ad assolvere, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione di programma ex art. 11, co. 1, Legge 68/99, la rimanente parte degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili. Articolo 6 – Monitoraggio promozione e sviluppo Con cadenza annuale, o su richiesta della Commissione Provinciale per il Lavoro o del Comitato Tecnico, un referente del Comitato Tecnico e uno dei Servizi per l’Impiego, relazioneranno in merito al monitoraggio delle azioni inerenti la presente convenzione. Tutti i soggetti firmatari e quanti intendano aderirvi si impegnano, ognuno nel proprio ambito di competenza, nella promozione dello strumento normativo a cui, con la presente convenzione, si dà attuazione. Articolo 7 – Disposizioni finali L’azienda decade dalla presente convenzione ai fini della copertura degli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 68/99 per: inadempienza segnalata e documentata dalla cooperativa ai Servizi per l’Impiego della Provincia rispetto al conferimento di commesse alla cooperativa sociale; in presenza del mancato rispetto dei tempi di attuazione dell’eventuale convenzione di programma, verificata dai Servizi per l’Impiego della Provincia. (v. sopra, art. 5.5) I Servizi per l’Impiego potranno verificare, eventualmente avvalendosi dell’Ispettorato del Lavoro o dello SPISAL, la qualità delle condizioni lavorative applicata dalle cooperative nell’espletamento della commessa, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere dei disabili inseriti, nonché alla promozione delle loro competenze lavorative e socio-relazionali. I Servizi per l’Impiego riferiranno alla Commissione Provinciale per il Lavoro circa l’esito delle verifiche. Il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha una durata anni due. Prima della fine del secondo anno, lo stesso verrà sottoposto alle parti per la verifica e l’eventuale proseguo. Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi qualora intervengano provvedimenti modificativi dell’art.14 del D.Lgs. 276/2003, così come previsto dall’art. 86 del citato decreto e/o quando una o più delle parti firmatarie lo richiederanno. Alla scadenza della commessa i datori di lavoro potranno adempiere agli obblighi della Legge 68/99 mediante: 10 assunzione, entro 60 gg. dalla conclusione della commessa, del lavoratore interessato dal programma individuale di inserimento; fornitura di ulteriori commesse, per il periodo massimo residuo previsto dal presente atto, su motivata richiesta e sentito il parere del Comitato Tecnico; stipula o aggiornamento delle convenzioni di programma, ai sensi dell’art.11 L.68/99, finalizzate all’integrale copertura della quota d’obbligo; eventuale ricorso ad altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99. Letto, approvato e sottoscritto. 11 Mod. 1) Alla Provincia di Venezia Servizi per l’ Impiego Ufficio Collocamento Mirato Viale Sansovino 3/5 30173 Mestre (VE) Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………………….. dell’azienda ………………………………………………………………………….. P.I./C.F ……………………………………………………………………………….. con sede legale a ……………………………………………………………………. via ………………………………………………………………… cap …………….. Tel…………………………fax…………………………mail………………………... ed unità operativa sita in…………………………………………………………… CHIEDE di poter aderire alla Convenzione Quadro ex art. 14 D. Lgs 276/2003 della Provincia di Venezia, giusta DGR Veneto n. 65 del 04/02/2014. A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria responsabilità DICHIARA Che le caratteristiche della commessa sono: • • • • Tipologia di prodotti / servizi conferiti …………………………………………….….. 1 Valore annuale previsto dalla commessa …………………………………………… Durata della commessa ……………………………………………………………….. Data attivazione della commessa …………………………………………………….. 2 - Che l’organismo destinatario della commessa è …………………………………………………………………………………….. - Che il datore di lavoro è/non è soggetto agli obblighi occupazionali di cui all’art. 3 L. 68/99 per n. posti……(in caso di variazione dall’ultimo prospetto informativo inviato, fornire un aggiornamento) - Che il datore di lavoro ha stipulato Convenzione di programma/intende stipulare Convenzione di programma ai sensi dell’art. 11 L. 68/99 per n. posti…….. - Si impegna, attraverso il conferimento della commessa, ad assolvere parzialmente agli obblighi di cui all’art. 3 L. 68/9, per un totale di n. posti………. Data 1 2 Firma e timbro del Dichiarante vedi art. 5.3 della Convenzione Quadro allegare attestazione della Cooperativa sociale/Consorzio come da Allegato A 12 Allegato A mod. 1) Alla Provincia di Venezia Servizi per l’ Impiego Ufficio Collocamento Mirato Viale Sansovino 3/5 30173 Mestre (VE) Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………………….. dell’azienda ………………………………………………………………………….. P.I./C.F ……………………………………………………………………………….. con sede legale a ……………………………………………………………………. via ………………………………………………………………… cap …………….. Tel…………………………fax…………………………mail………………………... ed unità operativa sita in…………………………………………………………… Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria responsabilità DICHIARA Di essere in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione nell’albo regionale di cui all’art. 9 della L. n. 381/91 da almeno 2 anni; Assenza di procedure concorsuali; Applicazione del CCNL e della contrattazione di secondo livello, della cooperazione sociale o del settore di attività; Assolvimento degli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti acquisizioni di commesse come da Convenzione Quadro, salvo oggettivo impedimento valutato dalla Provincia con il supporto, ove necessario, del Comitato tecnico costituito ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), della L. 68/99; Rispetto delle norme nazionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro; Ottemperanza agli obblighi della l. 68/99, se soggetti; Operante con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Venezia. Data Firma e timbro del Dichiarante 13 Servizio Politiche attive per il Lavoro Servizio Formazione professionale Protocollo Titolo CONVENZIONE PER CONFERIMENTO COMMESSA EX ART. 14 D. LGS 276/2003 Data di stipula: Parti PROVINCIA DI VENEZIA – SERVIZI PER L’IMPIEGO ………………………… (AZIENDA CONFERENTE) ………………………….(COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO) 14 Il giorno |___|___|______| Tra I Servizi per l’Impiego della Provincia di Venezia rappresentati dalla dott. ssa Mariarosa Santello L’azienda conferente…………………………………………… con sede legale a …..…………… in via ………………. Cap ………… e sede operativa a ………………………………… P.I/C.F………………………………… rappresentata da ………………………………, in qualità di ….. La Cooperativa sociale/Consorzio con sede legale a …..…………… in via ………………. Cap ………… e sede operativa a …………………………… P.I/C.F ……………………………… rappresentata da …………………….., in qualità di ……………………….. Visti La Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme in materia di diritto al lavoro delle persone disabili; La Convenzione Quadro ex art. 14 D. Lgs 276/2003 della Provincia di Venezia prot. n. 101429/XX.2 del 26/11/2013; La DGR n. 65 del 4/2/2014 di validazione della Convenzione Quadro di cui sopra; L’stanza avanzata dall’azienda in premessa ai Servizi per l’Impiego in data … , istanza per la quale il locale Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole in data … Dato atto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’istituto per l’inserimento di n. …… persone con disabilità; Si conviene 1. Affidamento della commessa L’Azienda …………, a fronte dell’inserimento lavorativo di n. …… lavoratori/trici disabili nella Cooperativa sociale/Consorzio di cui alle premesse, nel rispetto dei criteri definiti nella Convenzione Quadro ex art. 14 D. Lgs 276/2003 della Provincia di Venezia prot. n. 101429/XX.2 del 26/11/2013, di cui le parti medesime, con la firma della presente convenzione, dichiarano di avere piena e completa conoscenza, dichiara di affidare alla Cooperativa sociale/Consorzio ………………, per la durata di …… mesi, con inizio il …………. e termine il …………, commessa/e di lavoro come da separato atto sottoscritto fra le parti (le commesse dovranno essere conferite entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione). Ai fini dell’adempimento da parte dell’Azienda degli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/99, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5.3 della citata convenzione quadro, il valore della commessa, corrisponde alla copertura di n…… unità d’obbligo. 15 2. Inserimento di disabili nella Cooperativa/Consorzio La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna ad effettuare, entro e non oltre i trenta giorni successivi al conferimento delle commesse, l’assunzione del/dei Sigg./Sig.re ……………………….., iscritti/e nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della L. 68/99 e in possesso dei requisiti determinati all’art. 5.4. della convenzione quadro stessa. L’assunzione realizzata dalla Cooperativa sociale/Consorzio avrà le seguenti caratteristiche: Nome e Cognome, data di nascita Tipologia assunzione (contratto di almeno 12 mesi) Orario contrattuale Qualifica, livello contrattuale e ccnl applicato Mansione La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna ad inserire la/le persona/e con disabilità, affidando alla/e stessa/e mansioni compatibili con il suo/loro stato di salute, attraverso un percorso di inserimento lavorativo personalizzato, in conformità all’art. 5.4. della convenzione quadro. La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna, in caso di cessazione di una o più persone disabili inserite a fronte della presente convenzione, a richiedere alla Provincia, entro e non oltre cinque giorni dalla cessazione, l’avviamento in sostituzione di un corrispondente numero di lavoratori/trici in possesso dei prescritti requisiti. 3. Ulteriori obblighi della Cooperativa sociale/Consorzio La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna a favorire l’inserimento e la crescita professionale dei/lle lavoratori/trici disabili attraverso il servizio di tutoraggio dei S.I.L delle A.S.L. territoriali. Si impegna altresì a corrispondere ai/alle lavoratori/trici disabili assunti ai sensi della presente convenzione, il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. e contrattazione di secondo livello, della cooperazione sociale o del settore di attività, nonché ad effettuare le commesse affidate dall’azienda secondo le modalità individuate nell’atto d’affidamento. Da ultimo si impegna ad informare annualmente la Provincia e l’Azienda conferente sull’andamento della convenzione, mediante una relazione scritta, completa della descrizione del percorso seguito, dei risultati raggiunti e delle eventuali difficoltà incontrate. 4. Obblighi dell’Azienda A fronte delle prestazioni previste dal contratto di commessa, l’Azienda si impegna a corrispondere regolarmente alla Cooperativa sociale/Consorzio, su presentazione di regolari fatture o note contabili, quote del valore della commessa di lavoro, per l’importo e con la periodicità concordate tra le parti nel contratto. 5. Scioglimento della commessa La validità e l’efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono un presupposto di validità della presente convenzione. Ne consegue che il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa, che deve essere tempestivamente comunicato, comporta la decadenza di diritto della presente convenzione, con conseguente ripristino degli obblighi occupazionali di cui all’art. 3 L. 68/99 a carico dell’Azienda. 6. Validità della convenzione La Provincia riterrà la convenzione non valida o non più rinnovabile nei seguenti casi: 16 - Mancata comunicazione entro cinque giorni da parte della Cooperativa sociale/Consorzio, della diminuzione del numero di disabili stabilito con la stipula della convenzione; - Inadempienza segnalata e documentata dalla Cooperativa sociale/Consorzio rispetto al conferimento di commesse da parte dell’Azienda; - Scioglimento del contratto di affidamento della commessa; - Mancato rispetto dei tempi di attuazione dell’eventuale convenzione di programma stipulata con la Provincia. 7. Durata La presente convenzione singola ha durata di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione. 8. Clausole finali Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro Provinciale ex art. 14 D. Lgs. 276/2003 prot. n. 101419/XX.2 del 26/11/2013 ed alle vigenti disposizioni di legge. I termini della presente Convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei contraenti, ovvero laddove mutino le condizioni che vi hanno dato origine. L’azienda conferente ……………………………………………………………………………………. La Cooperativa Sociale/Consorzio …………………………………………………………………… I Servizi per l’ Impiego della Provincia ……………………………………………………………. 17 Mod. 2) Alla Provincia di Venezia Servizi per l’ Impiego Ufficio Collocamento Mirato Viale Sansovino 3/5 30173 Mestre (VE) DICHIARAZIONE CONGIUNTA Ai sensi dell’art. 5.2. della Convenzione Quadro ex art. 14 D. Lgs. 276/2003 della Provincia di Venezia, giusta DGR Veneto n. 65 del 04/02/2014. Il Committente……………………………………………………………………………………….. La Cooperativa sociale /Consorzio…………………………………………………………………… Congiuntamente dichiarano che la Ditta …….. ha effettivamente conferito alla Cooperativa sociale/Consorzio ………. la commessa regolamentata dalla convenzione prot. n. ……..del………….. a far data dal …… Data Firma e timbro del Committente ……………………………………………………………………… Firma e timbro della Cooperativa sociale/Consorzio ……………………………………………………………………… 18