I S U P P L E M E N Poste Italiane Sped. in A.P. – D.L. 353/2003, conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 – DCB Roma – Supplemento al n. 10 del 25 maggio 2010 di Ambiente&Sicurezza Quindicinale di documentazione giuridica, pratica professionale e tecnica AMIANTO Guida operativa alla gestione del rischio: documentazione e criteri per la scelta degli operatori a cura di n. 1 - 2010 www. ambientesicurezza.ilsole24ore.com T I GRANDI RISCHI Amianto - Primo piano I S U P P L E M E N T I AMIANTO Dall’analisi alla bonifica, la qualifica del personale è il denominatore comune .... pag. 4 Informazioni sul rischio ....................................................................................... pag. 12 Compiti e obblighi dei soggetti ........................................................................... pag. 21 A chi rivolgersi? ............................................................................................. da pag. 25 I requisiti professionali per le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto L’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori Il responsabile tecnico delle imprese L’obbligo di iscrizione al SISTRI Domande e risposte sulla gestione del rischio amianto ........................................ pag. 30 Pareri su gestione del rischio amianto .................................................................. pag. 32 Normativa essenziale di riferimento ..................................................................... pag. 40 Valori limite amianto previsti dalla legislazione italiana ........................................ pag. 53 Glossario ............................................................................................................. pag. 54 I requisiti del coordinatore della sicurezza nei lavori di bonifica da amianto...........pag. 63 Questa pubblicazione curata da ASSOAMIANTO, a carattere informativo, vuole essere uno strumento agile e utile per chi deve affrontare problematiche gestionali inerenti al rischio amianto. Tutti gli abbonati che devono ancora registrarsi possono farlo direttamente nel sito di ambiente&sicurezza cliccando su “registrati”, “nuovo utente”, e ricordarsi che per completare la registrazione occorre il “codice utente” stampato sul cellophane della rivista. Per ulteriori Informazioni Rivolgersi al Servizio clienti 02 o 06 30225680 Testi e schede a cura di Sergio Clarelli Presidente di Progetto editoriale: a cura di IBAQ - Istituto per la qualità della bonifica Amianto - Ambiente Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 3 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Articolo ● Il Supplemento si rivolge a chi deve commissionare le attività gestionali AMIANTO Dall’analisi alla bonifica la qualifica del personale è il denominatore comune D all’accertamento della presenza di amianto, fino alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica, tante sono le fasi di gestione dell’amianto, che, visto il grado di rischio per la salute e per l’ambiente, non possono essere delegate a imprese e/o professionisti privi di adeguata preparazione. Non a caso, la legislazione prevede la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione, che vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti (operativo e gestionale), mentre le imprese che vogliono svolgere attività di bonifica da amianto sono obbligate a iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Oltre a questo fondamentale aspetto, chi deve commissionare attività di progettazione e/o rimozione di amianto deve tenere necessariamente conto di una serie di elementi come il quadro legislativo in materia, i compiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti, a chi rivolgersi, ecc. Su questa base ASSOAMIANTO ha realizzato questo Supplemento, indirizzato a chi, a vario titolo, deve prendere decisioni in merito alla gestione di amianto, e proposto in una forma “snella” e di pratica consultazione. ● di Sergio Clarelli, ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO L’accertamento di amianto negli edifici Accertare la presenza di amianto in un edificio, sia esso privato o pubblico, è il primo IL SOLE 24 ORE 4 obbligo per il proprietario e/o il gestore delle attività perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell’ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio amianto. Inoltre, ai sensi dell’articolo 248, Testo unico sicu- www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Articolo rezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), i datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, hanno l’obbligo di adottare qualsiasi misura necessaria per l’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. In caso di minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, è necessario applicare le disposizioni previste dalla nuova norma. Evidentemente, nei casi di demolizione totale, l’accertamento dei manufatti potenzialmente contenenti amianto non può limitarsi soltanto a quelli “a vista” bensì deve essere eseguito ovunque necessario, vale a dire anche entro terra e sottotraccia. È necessario inoltre evidenziare come l’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto vada nella stessa direzione del censimento dell’amianto, previsto dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera l) della legge 27 marzo 1992, n. 257, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, è previsto con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della stessa legge, presso le unità sanitarie locali deve essere presente un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali contenenti amianto. Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente formato, come ad esempio un “coordinatore amianto” abilitato ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994, perché solo questo soggetto potrà effettuare una ricerca mirata essendo in possesso di adeguate conoscenze sia circa gli ambiti ove è presente il rischio amianto sia relativamente alle tipologie di manufatti sospettati di contenere amianto; non a caso, il suo compito prevede, innanzitutto, l’individuazione delle strutture sospette e, a seguire, la predisposizione di uno specifico protocollo procedurale che preveda anche campionaMaggio 2010 menti dei materiali. Solo in questo modo è possibile attuare criteri e procedure finalizzate a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando, oltre che l’esposizione dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione di appropriate procedure operative. I campioni devono essere in seguito trasmessi a un laboratorio specialistico, regolarmente autorizzato, che procederà all’accertamento dell’eventuale presenza di amianto, della tipologia del medesimo, nonché del dato quantitativo (percentuale) sul contenuto. Eseguire la valutazione del rischio amianto Una volta accertata la presenza di amianto, è necessario eseguire la valutazione del rischio, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994. Per correttezza d’informazione, occorre però premettere che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta necessariamente un pericolo per la salute degli occupanti. Infatti, se il materiale o il manufatto nel quale sono presenti fibre d’amianto si trova in buone condizioni di conservazione e non viene manomesso, il rischio di rilascio di fibre di amianto è minimo, se non inesistente. Se, invece, il materiale viene per qualsiasi causa danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con conseguente rischio per la salute degli occupanti l’edificio. Il rilascio si verifica anche quando il materiale è in condizioni di degrado oppure è altamente friabile. Il D.M. 6 settembre 1994 stabilisce che, per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio, sono utilizzabili due tipi di criteri: ● l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale; ● la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale). Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività; in altre parole, in fase di ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati: www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Articolo il tipo e le condizioni dei materiali; i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; ● i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui. I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato. Quella su riportata è l’unica valutazione del rischio amianto prevista dalla legge nazionale; pertanto una valutazione basata unicamente sulla compilazione di un semplice algoritmo certamente non ottempera compiutamente agli obblighi normativi. È evidente che il “coordinatore amianto”, abilitato ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994, ha tutti gli strumenti per poter eseguire una valutazione del rischio amianto consapevole e corretta. Infine, il Testo unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/ 2008 e succ. modd. e intt.) prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la stesura della valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. ● ● I requisiti professionali per rimozione, smaltimento e bonifica L’articolo 10 della legge n. 257/1992 e l’articolo 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 prevedono la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione, che vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: ● operativo: rivolti ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica, sono mirati all’acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all’uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Possono essere addetti alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto nonché alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), legge 27 marzo IL SOLE 24 ORE 6 1992, n. 257. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore; ● gestionale: rivolti a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica, sono differenziati per: - gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc., coibentati con amianto; - gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Questi corsi, che comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione, sono destinati al livello gestionale e hanno una durata minima di cinquanta ore. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o delle province autonome, previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto, con riferimenti specifici all’attività cui saranno addetti i discenti. La figura del coordinatore amianto In base alla normativa italiana, il coordinatore amianto, in possesso del patentino abilitante regionale, rappresenta la figura con il grado più alto di preparazione in materia di gestione del rischio amianto. Questo soggetto può, pertanto, sovraintendere alle attività di bonifica e smaltimento dell’amianto ma anche a quelle di accertamento e valutazione del rischio. Inoltre, qualora in possesso di diploma o laurea tecnica e relative abilitazioni professionali, nonché di abilitazione in qualità di coordinatore della sicurezza come previsto dal Testo unico, il coordinatore amianto potrebbe essere preposto, in modo competente e consapevole, non solo al coordinamento della sicurezza in cantieri di bonifica da amianto, ma anche alla progettazione degli interventi di bonifica, specialmente di quelli più complessi ed articolati ovvero inerenti ai manufatti contenenti amianto in matrice friabile, oppure a terreni o siti contaminati che spesso, invece, anche in ambito pubblico, sono semplicemente affidati all’impresa di bonifica e sommariamente contemplati nel www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Articolo suddetto piano di lavoro senza però che venga predisposto un organico progetto di bonifica, corredato degli opportuni e necessari elaborati. Al contrario, un committente consapevole e attento potrebbe affidare questo tipo di progettazione - e relativa direzione lavori - a un coordinatore amianto, competente e neutrale, ovviamente, come detto, in possesso anche di altre specifiche abilitazioni di legge, il quale potrebbe contemperare adeguatamente: ● le esigenze di sicurezza e protezione dell’ambiente e delle persone; ● la scelta delle più opportune tecniche di bonifiche; ● l’utilizzo delle più appropriate tecnologie; ● le esigenze di economia; ● i corretti adempimenti, predisponendo anche delle linee guida per il successivo piano di lavoro, dialogando in modo competente con l’ASL di riferimento, con l’impresa incaricata della bonifica e con il proprio committente. Spesso questa è la strada più sicura ed economica da percorrere perché va nella direzione di eliminare il più possibile alee tecniche ed economiche, di sicurezza, di prevenzione e di protezione. È possibile, pertanto, affermare che gli aspetti gestionali inerenti alla presenza di amianto sul territorio, così fortemente antropizzato, hanno tuttora un’importanza primaria, ma devono anche presupporre una fondata competenza del soggetto preposto e una profonda consapevolezza del problema e del relativo rischio da parte dei proprietari e dei responsabili della gestione dei patrimoni edilizi, pubblici e privati. Bonifica: il ricorso a un’impresa qualificata Ai sensi dell’articolo 256, Testo unico sicurezza, i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212, “Codice ambiente” (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. e intt.). Per le imprese di bonifica da amianto era già stata resa obbligatoria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Infatti, a partire dal 15 giugno 2004, in Italia nessuna impresa può eseguire questo tipo di lavori se non è iscritta in questa categoria Maggio 2010 dell’Albo. In particolare, è stato stabilito che, ai fini dell’iscrizione all’Albo, le attività di cui alla suddetta categoria 10 sono suddivise in: A. attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; B. attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: - materiali d’attrito; - materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti); - contenitori a pressione; - apparecchiature fuori uso; - altri materiali incoerenti contenenti amianto. Inoltre, sia per la categoria 10 A sia per quella 10 B sono state individuate n. 5 classi (nell’ordine: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, corrispondenti a importi via via decrescenti dei lavori “cantierabili”). Infine, l’impresa deve essere anche iscritta: ● al SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in qualità di produttore detentore di rifiuti pericolosi; ● qualora trasporti rifuti d’amianto, nella categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” dell’Albo nazionale gestori ambientali. La mappatura nazionale delle zone con amianto Dal 24 maggio 2003 è in vigore il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto» ai sensi dell’articolo 20 («Censimento dell’amianto e interventi di bonifica»), legge 23 marzo 2001, n. 93, («Disposizioni in campo ambientale»). Il provvedimento concerne la realizzazione di: ● una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto; ● degli interventi di bonifica di particolare urgenza. Con questo regolamento sono stati individuati i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica, i soggetti e gli strumenti che realizzeranno la mappatura, le fasi e la progressione della realizzazione della www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Articolo stessa nonché le modalità per l’accesso ai finanziamenti. Nei siti da individuare devono essere inclusi anche quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi, nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome. Il D.M. n. 101/2003 prescrive che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto debba essere realizzata avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale; attualmente, non tutte le regioni hanno provveduto in questo senso; soltanto in qualche caso isolato, è stato, ad esempio, previsto il metodo del telerilevamento per la mappatura delle coperture in cemento amianto. Lo smaltimento dell’amianto I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto», come i: «Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’articolo 3». Questi rifiuti, fino al 31 dicembre 2001, erano distinti in pericolosi e non pericolosi, in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell’ambiente e i relativi codici CER - catalogo europeo dei rifiuti - erano quelli riportati negli elenchi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto decreto “Ronchi”, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni». In particolare, i rifiuti con codice C E R 170105, “Materiali da costruzione a base di amianto”, erano considerati rifiuti speciali non pericolosi ed erano rappresentati dai ma- teriali contenenti amianto legati in matrice stabile o resa tale, avente densità maggiore di 1 kg/dm3, derivanti da manufatti diversi di spessore superiore a 3 mm. Successivamente, la decisione 2001/118/CE della Commissione europea ha modificato l’elenco dei rifiuti istituito dalla precedente decisione 2000/532/CE, relativa al catalogo europeo dei rifiuti (CER). In seguito, questo catalogo è stato ulteriormente modificato con la decisione 2001/119/CE della Commissione e con la decisione 2001/573/CE del Consiglio; quest’ultima, in particolare, ha cambiato la classificazione dei rifiuti derivanti dai materiali da costruzione contenenti amianto, identificandoli pericolosi come i rifiuti derivanti dai materiali isolanti contenenti amianto. Gli Stati membri, destinatari della decisione, erano obbligati ad adeguare la normativa vigente e a disporre l’applicazione del nuovo elenco dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2002. In Italia questo nuovo elenco dei rifiuti è stato riportato nella direttiva interministeriale 9 aprile 2002 «Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti». Inoltre, con il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» e con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», sono state introdotte nuove norme relative al conferimento in discarica dei rifiuti d’amianto o contenenti amianto. Questo ultimo provvedimento è stato sostituito con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, recante la «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica». Allo stato attuale, con la pubblicazione della legge 23 febbraio 2006, n. 51, in vigore dal 1° marzo 2006, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative»[1], è praticamente terminato il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 36/ 2003. Per quanto sopra, quindi, ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, i rifiuti di 1) In S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2006, n. 49. IL SOLE 24 ORE 8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Articolo amianto o contenenti amianto possono essere conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie di discarica: ● discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; ● discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 248/2004 e con valori conformi indicati nel D.M. 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall’Autorità competente presso l’impianto di trattamento. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2004, n. 234 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività produttive, 29 luglio 2004, n. 248, è stato emanato il «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto». Attraverso questo provvedimento, sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici indicati all’articolo 5, comma 1, lettera c), stessa legge, come definiti e approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto di cui all’articolo 4, comma 1, legge n. 257/1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004. Questo nuovo dispositivo legislativo, in vigore dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura di questi rifiuti nelle discariche. Inoltre, il provvedimento prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla tot a l e t ra s f o r m a z i o n e c r i s t a l l o c h i m i c a dell’amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica. In sostanza, esso tratta della gestione dei rifiuti contenenti amianto, della loro destinazione ultima, della loro ricopertura nonché dei trattamenti ai quali possono essere sottoposti. Inoltre, il D.M. n. 248/2004 stabilisce che: Maggio 2010 l’indice di rilascio (IR) per i rifiuti contenenti amianto, limitatamente a quelli individuati dai codici CER 19 03 06 e 19 03 04, è definito da: (% Peso Amianto Densità assoluta)/Densità apparente 100; ● i rifiuti contenenti amianto che, dopo il trattamento a cui sono sottoposti, presentano un indice di rilascio (IR) maggiore o uguale a 0,6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati, pertanto, qualora non siano sottoposti ad ulteriore trattamento, devono essere conferiti nelle discariche per rifiuti pericolosi; ● al contrario, i rifiuti contenenti amianto che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio inferiore a 0,6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere conferiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e dal D.M. 3 agosto 2005. Infine, il D.M. n. 248/2004, precisa che i materiali ottenuti da trattamenti di rifiuti contenenti amianto che modificano completamente la struttura cristallochimica dell’amianto e nei quali sia provata l’assenza di amianto sono di norma utilizzati come materia prima. L’implementazione degli impianti destinati a tali trattamenti appare però alquanto complessa, almeno attualmente, non solo per le molteplici difficoltà connesse con la scelta ed il reperimento del sito di ubicazione ma anche perché manca tuttora uno specifico decreto attuativo. ● I benefici previdenziali per i lavoratori esposti La legge n. 257/1992 già prevedeva misure di sostegno per alcune fasce di lavoratori esposti all’amianto; in particolare, la norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell’impiego dell’amianto, stabiliva alcune misure di sostegno per un delimitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l’amianto. In seguito, la legge 4 agosto 1993, n. 271 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all’amianto e soggetti all’assicurazione INAIL, che ha avuto il compito di certificare i periodi di esposizione; in particolare, l’accertamento www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Articolo dell’esposizione all’amianto è effettuato dal suo organo tecnico CON.T.A.R.P. - consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione. Successivamente, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2004 ha attuato l’articolo 47 , decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Con questo provvedimento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto opportuno delineare un efficace raccordo tra le precedenti disposizioni legislative (di cui alle leggi 27 marzo 1992, n. 257, 24 novembre 2003, n. 326 e 24 dicembre 2003, n. 350), ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell’istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l’esposizione qualificata all’amianto. I benefici previdenziali sono stati estesi anche a lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Compito dell’INAIL è quello di accertare e di certificare la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto. L’avvio del procedimento di accertamento dell’INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato 2, D.M. 27 ottobre 2004, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l’adibizione, in modo diretto e abituale, a una delle attività lavorative su indicate, comportanti l’esposizione all’amianto. Successivamente, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha previsto la certificazione da parte dell’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. Questo diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008. Inoltre, con D.M. 12 marzo 2008 è stata disposta la possibilità di riesame di domande di esposizione all’amianto. Promuove e organizza la CONFERENZA NAZIONALE REGIONI A CONFRONTO: I PIANI REGIONALI AMIANTO GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2010 - ore 14.00 FERRARA FIERE Sala Plenaria, RemTech Expo 2010, Remediation Technologies, 4° Salone sulle Bonifiche dei Siti Contaminati La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: [email protected] IL SOLE 24 ORE 10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede • PRESENTAZIONE DI ASSOAMIANTO ASSOAMIANTO è stata fondata nel 1998 da professionisti e imprenditori abilitati alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 257/1992 e dell’art. 10 del D.P.R. 8/8/1994. L’Associazione è apartitica, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di salvaguardia ambientale e di tutela della salute dalla presenza e dall’uso dell’amianto. Si propone di: • sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori economici sulle conseguenze ambientali e sanitarie dell’uso e della presenza di amianto nelle strutture edilizie e non; • promuovere iniziative di salvaguardia della salute pubblica ed in particolare di bonifica di situazioni compromesse di degrado ambientale; • contribuire alla formazione di operatori in grado di realizzare interventi di eliminazione o controllo dell’amianto; • informare i consulenti e gli operatori del settore delle metodologie applicate per l’eliminazione del problema amianto, nonché fornire un costante aggiornamento; • monitorare la situazione ambientale del territorio sul quale l’Associazione opera, al fine di fornire un quadro aggiornato della presenza di amianto; • collaborare con gli Enti Pubblici del territorio al fine di supportare ogni iniziativa comune o degli Enti stessi. ASSOAMIANTO cerca di dare l’informazione più ampia e consapevole possibile sul tema Amianto attraverso Convegni, organizzati direttamente o indirettamente, i quali hanno sempre visto una massiccia partecipazione di pubblico. L’informazione è data inoltre anche mediante il proprio Sito Internet www.assoamianto.it - Sito nazionale di documentazione e di informazione sul Problema Amianto e argomenti correlati. Questo Sito, nato nel “lontano” 1999, è il primo Sito italiano, a carattere squisitamente tecnico, interamente dedicato al Problema Amianto e argomenti correlati. Il Sito, che può essere visitato in ogni sua parte senza limitazione e/o registrazione alcuna, offre: notizie sull’Associazione, informazioni dettagliate sul minerale amianto, la sua storia, le patologie connesse con l’amianto, le tecniche d’intervento, atti di convegni, i testi delle direttive comunitarie, delle leggi statali e delle deliberazioni/leggi regionali, una serie nutrita di documenti e di informazioni, notizie di convegni, domande e risposte inerenti l’amianto (FAQ), bibliografia sull’argomento e links. L’Associazione offre inoltre la propria collaborazione diretta o indiretta a enti e istituzioni, per la formazione di coordinatori e operatori addetti alle attività di bonifica e smaltimento dell’amianto. WWW.ASSOAMIANTO.IT SITO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUL PROBLEMA AMIANTO Le Aziende e i Consulenti interessati a ricevere informazioni sull’iscrizione ad ASSOAMIANTO, sui servizi per i Soci nonché il modulo di adesione possono inviare apposita richiesta a [email protected] CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI PROMOSSI E ORGANIZZATI DA ASSOAMIANTO DA 2/1999 A 4/2010 TUTTI A PARTECIPAZIONE GRATUITA N. 1 Conferenza europea N. 4 Seminari nazionali N. 1 Convegno nazionale N. 1 Seminario regionale N. 1 Convegno (n. 2 giorni) N. 7 Convegni N. 1 Convegno-Dibattito CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE DI ASSOAMIANTO DA 2/1999 A 4/2010 TUTTI A PARTECIPAZIONE GRATUITA N. 1 Conferenza Internazionale (n. 3 giorni) N. 2 Conferenze europee (n. 3 giorni) N. 1 Seminario - Conferenza nazionale N. 3 Convegni nazionali N. 1 Convegno scientifico N. 1 Workshop Tecnico N. 5 Seminari N. 8 Convegni N. 1 Convegno regionale N. 1 Incontro di informazione/formazione in materia di sicurezza N. 5 Seminari N. 8 Convegni N. 1 Convegno regionale N. 1 Incontro di informazione/formazione in materia di sicurezza I DETTAGLI SU WWW.ASSOAMIANTO.IT/APPUNTAMENTI Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede • SCHEDE INFORMATIVE SUL RISCHIO AMIANTO Scheda n. 1 Definizione di amianto In greco la parola Amianto significa immacolato e incorruttibile e Asbesto, che di fatto è equiparato ad amianto, significa perpetuo e inestinguibile. L'amianto, chiamato perciò anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. È presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. Scheda n. 2 Tipologie di amianto Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti, distinti in due grandi gruppi - anfiboli e serpentino - e precisamente: gli Anfiboli (silicati di calcio e magnesio), i quali comprendono la Crocidolite (amianto blu), l’Amosite (amianto bruno), l’Antofillite, l’Actinolite, la Tremolite e il Serpentino (silicati di magnesio), il quale comprende il Crisotilo (amianto bianco). Scheda n. 3 Proprietà tecnologiche dell’amianto La struttura fibrosa conferisce all’amianto sia una notevole resistenza meccanica sia un’alta flessibilità. L’amianto resiste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura (termica e meccanica). È facilmente filabile e può essere tessuto. È dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltreché termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Perciò l’amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all’attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile. Scheda n. 4 Materiali contenenti amianto Friabili Compatti Materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in pol- Materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. vere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.). Scheda n. 5 Pericolosità dell’amianto La consistenza fibrosa dell’amianto è alla base delle sue ottime proprietà tecnologiche; tuttavia essa conferisce al materiale anche delle proprietà di rischio in quanto la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e l’estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere sono causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell’apparato respiratorio. Non sempre, però, l’amianto è pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana. Per questa ragione l’amianto in matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell’amianto in matrice compatta, che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre. IL SOLE 24 ORE 12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Scheda n. 6 Impieghi dell’amianto Industria Edilizia Prodotti di uso domestico Mezzi di trasporto Materia prima per produrre innu- Come materiale spruzzato per In alcuni elettrodomestici Nei freni merevoli manufatti ed oggetti il rivestimento (ad esempio di (ad esempio asciuga-capelli, strutture metalliche, travature) forni e stufe, ferri da stiro) per aumentare la resistenza al fuoco Isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (ad esempio centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie) Nelle coperture sotto forma di Nelle prese e guanti da forno Nelle frizioni lastre piane o ondulate, tuba- e nei teli da stiro zioni e serbatoi, canne fumarie, ecc. in cui l’amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (eternit) Isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (ad esempio impianti frigoriferi, impianti di condizionamento) Come elementi prefabbricati sia sottoforma di cementoamianto (tubazioni per acquedotti, fognature, lastre e fogli) sia di amianto friabile Nei cartoni posti in genere a Negli schermi parafiamma protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi Isolante termico e barriera anti- Nella preparazione e posa in fiamma nelle condotte per im- opera di intonaci con impasti pianti elettrici spruzzati e/o applicati a cazzuola Nelle guarnizioni Materiale fonoassorbente Nei pannelli per controsoffittature Nelle vernici e mastici ”antirombo” Nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri Nella coibentazione di treni, navi e autobus Come sottofondo di pavimenti in linoleum Scheda n. 7 Luoghi dove è stato utilizzato l’amianto Per le caratteristiche di fonoassorbenza Per le caratteristiche di resistenza al fuoco Per le caratteristiche di termoisolanza Edifici civili e industriali, cinema, chiese, Edifici civili e industriali, autorimesse, car- Edifici civili e industriali, carrozze ferroviamense, ospedali, palestre, ristoranti, rozze ferroviarie, centrali elettriche e ter- rie, capannoni industriali, navi, ecc. scuole, teatri, ecc. miche, navi, ecc. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Scheda n. 8 Principali patologie legate all’inalazione di fibre di amianto Asbestosi Grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all'inalazione di fibre d’amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, attualmente, è sempre più rara ma che ha provocato il maggior numero di decessi. Si manifesta dopo 10-15 anni dall'esposizione. Carcinoma polmonare È il tumore maligno più frequente e si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo di sigarette amplifica notevolmente l’effetto cancerogeno dell’amianto aumentando sensibilmente la probabilità di contrarre tale malattia (nei fumatori esposti ad amianto la probabilità è infatti 90 volte superiore a quella di non fumatori non esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall’esposizione. Mesotelioma della pleura Tumore altamente maligno della membrana di rivestimento del polmone (pleura) che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi. In genere, le esposizioni negli ambienti di vita sono di molto inferiori a quelle professionali, ciò nonostante non sono da sottovalutare perché l'effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia. Infatti, nel corso degli anni sono stati accertati casi riferibili sia ad esposizioni professionali limitate nell’entità e durata, sia ad esposizioni al di fuori dell’ambito professionale (come per esempio per gli abitanti in zone prossime ad insediamenti produttivi, per i conviventi o per i frequentatori di lavoratori esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall'esposizione. Scheda n. 9 Materiali contenenti amianto presenti negli edifici ad uso civile, commerciale o industriale aperti al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva Materiali che rivestono superfici applicati Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie a spruzzo o a cazzuola Una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili Scheda n. 10 Programma di ispezione negli edifici • Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice • Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto • Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente • Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto • Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio IL SOLE 24 ORE 14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Scheda n. 11 Operazioni da effettuarsi a cura del personale incaricato dell’ispezione e del campionamento • Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili. • Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche. • Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento • Valutare la friabilità dei materiali. • Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione dei materiali contenenti amianto. • Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l’esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente. Scheda n. 12 Selezione dei materiali da campionare • Materiali che presentano friabilità e cattivo stato di conservazione. • Materiali facilmente accessibili o privi di rivestimenti e di mezzi di confinamento. • Materiali suscettibili di essere facilmente danneggiati con conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente. • Materiali con possibilità di frequenti manomissioni. Scheda n. 13 Modalità operative del campionamento • Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione. • Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non riutilizzare. • Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell’ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo. • Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. • Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile. • Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore. • Riparazione con adeguati sigillanti del punto di prelievo e pulizia accurata con panni umidi di eventuali residui sottostanti. • Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione. • Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al centro incaricato delle analisi. Se dall’analisi si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio. Scheda n. 14 Valutazione del rischio ex D.M. 6/9/1994 La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio sono utilizzabili due tipi di criteri: Esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pe- Misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse ricolo di un rilascio di fibre dal materiale all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale) Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Scheda n. 15 Valutazioni da effettuarsi con l’ispezione visiva dell’installazione • Tipo e condizioni dei materiali • Fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado • Fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui • Compilazione di scheda di sopralluogo, separatamente per ciascun’area dell’edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Materiali integri suscettibili di danneggiamento Eliminazione delle cause Materiali danneggiati Area non estesa Area estesa Restauro + eliminazione delle cause Controllo periodico procedure per corretta manutenzione Bonifica Scheda n. 16 Materiali contenenti amianto presenti negli edifici a seguito della valutazione del rischio Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio nel caso di: • materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento; • materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti; • materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto); • non esposizione degli occupanti in quanto l’amianto si trova in aree non occupate dell’edificio. Materiali integri suscettibili di danneggiamento Esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio nel caso di: • materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti; • materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi; • materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d’aria, ecc.). Materiali danneggiati Esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio nel caso di: • materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell’edificio, che si presentino: danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi; deteriorati per l’effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d’acqua, correnti d’aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo; • materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione. IL SOLE 24 ORE 16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Scheda n. 17 Misure da attuare per i materiali contenenti amianto presenti negli edifici Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell’edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto. Materiali integri suscettibili di danneggiamento In primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine. Materiali danneggiati È necessario in tempi brevi eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell’ambiente. I provvedimenti possibili possono essere: • restauro dei materiali: riparazione delle zone danneggiate e/o eliminazione delle cause potenziali del danneggiamento; • intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell’amianto. Scheda n. 18 Gli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto Rimozione Elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. Incapsulamento I materiali contenenti amianto vengono trattati con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Confinamento Installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Scheda n. 19 Adempimenti del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge Programma di controllo dei materia- Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un li di amianto presenti in un edificio edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Procedure per le attività di custodia Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie: e di manutenzione • interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto; • interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto; • interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto. Programma di controllo e manu- Nel caso di incapsulamento e di confinamento dei materiali di amianto occorre attuare tenzione nel caso di intervento di un programma di controllo e manutenzione per verificare periodicamente l’efficacia incapsulamento o di confinamento dell’incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Scheda n. 20 Obblighi del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge (negli edifici condominiali il Responsabile per i manufatti di proprietà comune è l’Amministratore condominiale) • Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto. • Tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato. • Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione, e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile. • Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare. • Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio. Scheda n. 21 Predisposizione del Piano di lavoro Ai sensi dell’art. 256 del Testo unico Sicurezza, il datore di lavoro dell’impresa di bonifica da amianto deve trasmettere il Piano di lavoro all’ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Esso prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il Piano di lavoro sostituisce la Notifica prevista dall’articolo 250 del Testo unico Sicurezza. Scheda n. 22 La certificazione della restituibilità di ambienti bonificati Al termine dei lavori di bonifica, dovranno essere eseguite le operazioni di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Tali operazioni, da eseguirsi a spese del committente, dovranno essere eseguite da funzionari della ASL competente al fine di assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza. Scheda n. 23 Figure professionali abilitate alla gestione e all’esecuzione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto Coordinatore dirigente le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto Operatore addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto È l’abilitazione richiesta dalla legge n. 257/1992, art.10, lettera h) e dal successivo D.P.R. 8/8/1994, art.10 per tutti coloro che si occupano degli aspetti gestionali nella realizzazione di attività che hanno a che fare con il trattamento dell’amianto. È l’abilitazione richiesta dalla legge n. 257/1992, art.10, lettera h) e dal successivo D.P.R. 8/8/1994, art.10 per tutti coloro che operano direttamente in attività che hanno a che fare con il trattamento dell’amianto. Scheda n. 24 Bonifica delle coperture in lastre di cemento amianto Rimozione Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento. Incapsulamento Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. Sovracopertura Il sistema della sovracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. IL SOLE 24 ORE 18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Scheda n. 25 Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica di coperture in lastre di cemento-amianto Metodo di bonifica Vantaggi Svantaggi Rimozione • Eliminazione definitiva dell’amianto. • Possibilità di riprogettazione funzionale della copertura. • Non necessita di segnaletica permanente di rischio amianto. • Fa aumentare il valore dell’immobile. • Le lastre rimosse devono essere smaltite come rifiuti contenenti amianto. • Produce emissione di fibre nella fase operativa. • La rimozione del tetto comporta generalmente l’inagibilità dell’edificio durante l’intervento. • Occorre una copertura sostitutiva. Incapsulamento • Migliora la resistenza delle lastre di cemento amianto agli agenti atmosferici e all’irraggiamento solare. • Non occorre installare una copertura sostitutiva. • Non occorre smaltire le lastre come rifiuto contenente amianto. • Non comporta necessariamente l’inagibilità dell’edificio durante l’intervento. • Non appesantisce la struttura della copertura. • L’amianto rimane in sede e occorre prevedere adeguati interventi di manutenzione della copertura. • Non ripristina la funzionalità del tetto. • Emissione di fibre durante la fase di lavaggio. • Il trattamento ha una durata limitata. • Non elimina il rilascio di fibre all’interno dell’edificio, dall’intradosso delle lastre. • Richiede una pulizia preliminare della copertura che comporta elevate emissioni di fibre. • Col tempo possono verificarsi infiltrazioni di acqua tra lo strato di incapsulante e la copertura. Sovracopertura • Realizza una nuova copertura con caratteristiche del tutto indipendenti da quella preesistente. • Non esistono rifiuti contenenti amianto da smaltire. • Non comporta necessariamente l’inagibilità dell’edificio durante i lavori. • Determina bassi livelli di emissione di fibre. • Si può inserire un materassino isolante che migliora l’isolamento termico degli ambienti sottostanti e previene l’ulteriore degrado delle lastre. • Permette l’agibilità dell’edificio durante l’intervento. • L’amianto rimane in sede ed occorre adottare idonee cautele in caso di successivi interventi di manutenzione che possono interessare le lastre. • Non elimina il rilascio di fibre all’interno dell’edificio dalla parte dell’intradosso delle lastre, se a vista; in tal caso occorre incapsulare o confinare la superficie inferiore della copertura. • Dopo l’intervento sono necessari controlli periodici e interventi di manutenzione per mantenere in buono stato la sopracopertura; l’esigenza e la frequenza dei controlli dipende dalla qualità del nuovo materiale di copertura installato. Scheda n. 26 Rimozione delle coibentazioni contenenti amianto Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione è utilizzabile la tecnica del glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l’effettuazione del lavoro). Nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari. Questa tecnica è delicata e pericolosa per i seguenti motivi: • la discreta probabilità che la cella si rompa; • la scarsa manualità degli operatori; • il verificarsi di situazioni pericolose durante la loro installazione e rimozione. Scheda n. 27 Rifiuti contenenti amianto I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dal comma 1, lettera c), dell’articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto, come i: «Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’articolo 3». Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Codici CER rifiuti specificamente contenenti amianto (rifiuti pericolosi) 06 07 01* Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 06 13 04* Rifiuti della lavorazione dell’amianto 10 13 09* 16 01 11* Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti Pastiglie per freni, contenenti amianto 16 02 12* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 15 01 11* 17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 17 06 01* Materiali isolanti contenenti amianto 17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto Scheda n. 28 Discariche per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata In essa possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248/2004 e con valori conformi indicati nel decreto 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall’Autorità competente presso l’impianto di trattamento. Scheda n. 29 Censimento degli edifici Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8/8/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi: • Dati relativi al proprietario dell’edificio cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; telefono; denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante; per i condomini indicare i dati dell’amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale. • Dati relativi all’edificio indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale;interamente metallico; in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico) data di costruzione; area totale m2; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione. • Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l’estensione) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso. Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento. IL SOLE 24 ORE 20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede • COMPITI E OBBLIGHI DEI VARI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO Presidente della Repubblica • Emanazione decreti legislativi in attuazione di direttive europee, in materia di immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall’amianto. • Indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Ministero della Salute (ex Sanità) • Restrizioni all’immissione sul mercato ed all’uso dell’amianto. • Individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati. • Istituzione Commissione valutazione problemi ambientali e rischi sanitari connessi all’impiego dell'amianto. • Emanazione di normative e metodologie tecniche Normative e metodologie tecniche per valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. • Aggiornamenti o modifiche, di concerto con altri Ministeri, dei valori limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro nonché dei limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto. • Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. Ministero dell’Ambiente • Accordo di programma per il risanamento ambientale della miniera di Balangero. • Definizione requisiti, termini, modalità e diritti di iscrizione ad uno speciale albo delle imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per la bonifica delle aree interessate nonché modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. • Determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. • Istituzione del (SISTRI) - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato • Tenuta ”Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto”. • Possibilità di integrazione della lista delle tipologie di amianto. • Presentazione annuale al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 257/1992. • Definizione modalità e termini presentazione domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257. • Definizione modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257. • Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto. • Elenco nomi imprese e materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale • Definizione norme tecniche per esecuzione visite mediche periodiche lavoratori esposti rischio asbestosi. • Definizione norme tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione. • Individuazione delle attività particolarmente usuranti (articolo 59, comma 11 della legge n. 449/1997). Commissione valutazione problemi ambientali e rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto • Predisposizione rapporti annuali sullo stato di attuazione dei propri compiti da trasmettere ai Ministeri competenti. CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica • Individuazione criteri selezione imprese utilizzanti ovvero estrattrici di amianto e determinazione numero massimo di pensionamenti anticipati Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede CIPI - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale • Definizione condizioni ammissibilità e priorità accesso ai contributi del ”Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto” e determinazione criteri per istruttoria delle domande di finanziamento . Comitato nazionale gestori ambientali • Definizione criteri e requisiti per iscrizione Albo categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto e requisiti responsabile tecnico. INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro • Accertamento requisiti ex esposti amianto. INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale • Liquidazione dei trattamenti pensionistici / concessione benefici previdenziali a ex esposti amianto. ISPESL - Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro • Trasmissione annuale al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri degli esposti ed a richiesta renderli disponibili alle Regioni. • Realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, tramite la rete dei Centri operativi regionali (COR). • Tenuta Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM). • Disponibilità a fornire, annualmente, i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL ed alle regioni e province autonome. • Conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori interessati, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti, per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione. • Tenuta Registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici. • Richiesta copia registro esposti al datore di lavoro. • Raccolta, registrazione, elaborazione ed analisi di dati derivanti dai flussi informativi e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie nonché dei dati di carattere occupazionale. • Collaborazione individuazione interventi di bonifica urgenti. ISS - Istituto superiore di sanità • Eventuale richiesta Registro degli esposti al datore di lavoro. • Accertamento innocuità materiali sostitutivi. • Collaborazione individuazione interventi di bonifica urgenti. ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale • Collaborazione individuazione interventi di bonifica urgenti. Regioni e Province autonome • Adozione Piani Regionali (o Provinciali) amianto. • Disporre la rimozione dei materiali contenenti amianto . • Predisposizione Piano smaltimento rifiuti amianto. • Censimento siti estrattivi / imprese. • Individuazione attività a rischio. • Formazione e rilascio titoli abilitanti. • Autorizzazione discariche. • Mappatura zone presenza amianto. • Individuazione interventi di bonifica urgenti. • Trasmissione Ministero Ambiente dati mappatura/interventi effettuati. ARPA - Agenzie regionali per la protezione ambientale • Compiti assegnati con Leggi Regionali (censimenti, mappature, analisi, ecc.). Province • Controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti. Comuni • Eventuali compiti assegnati da Leggi Regionali (censimenti, rilascio contributi, informazione, ecc.). IL SOLE 24 ORE 22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede ASL - Aziende sanitarie locali (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro) • Esame Piani di lavoro ex articolo 256, comma 2, Testo unico Sicurezza. • Richiesta copia Registro esposti al datore di lavoro. • Trasmissione ISPESL dati esposti. • Vigilanza concentrazioni fibre luoghi lavoro. • Relazione annuale condizioni esposti. • Controllo salubrità luoghi lavoro. • Tenuta Registro amianto friabile. • Comunicazione alle Regioni dati ai fini censimento. • Prescrizione monitoraggi. • Certificazione restituibilità ambienti bonificati . • Compiti assegnati da leggi delle Regioni/Province autonome. Proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge • Accertamento presenza amianto. • Mappature, censimenti. • Comunicazione ASL presenza amianto friabile (in Regioni Marche e Lombardia anche compatto). • Valutazione del rischio. • Stesura programmi di controllo. • Disciplina attività di manutenzione. Laboratori che effettuano le analisi amianto • Qualificazione ai sensi del decreto del Ministro della Sanità in data 14 maggio 1996. Imprese bonifica iscritte Albo nazionale gestori ambientali categoria 10 • Invio Relazione annuale alla Regione e ASL su attività. • Assunzione in via prioritaria di personale abilitato. • Rilascio attestazione di conformità in caso di bonifica per incapsulamento. • Prestare garanzie finanziarie a favore dello Stato. • Iscrizione al SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in qualità di produttore-detentore di rifiuti pericolosi. Datore lavoro • Individuazione presenza amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione. • Valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto. • Trasmissione notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori. • Adozione misure igieniche appropriate. • Effettuazione periodica della misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. • Individuazione delle cause del superamento del valore limite per l’amianto e adozione il più presto possibile delle le misure appropriate. • Assicurazione ai lavoratori circa i periodi di riposo necessari. • Adozione adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. • Predisposizione piano di lavoro. • Provvedere che i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione inerente la piano di lavoro. • Fornire ai lavoratori adeguate informazioni. • Informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento del valore limite. • Assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. • Istituisce ed aggiorna Registro lavoratori esposti. • Consegna copia del Registro esposti all’ISPESL, all’ASL. • In caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmissione all’ISPESL, per il tramite del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato. Medico competente • Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto (visite mediche, accertamenti sanitari, esami clinici, tenuta registro dati sanitari lavoratore). • Informazione ai lavoratori. • In caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmissione all’ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede CONTENENTI AMIANTO NON DISCIPLINATI DAL D.M. 6/9/1994 • MANUFATTI - PROPOSTE OPERATIVE DI ASSOAMIANTO ASSOAMIANTO ha da tempo deciso di portare un sostanziale contributo alla gestione dei manufatti contenenti amianto NON specificamente disciplinati dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, che, come noto, è il dispositivo legislativo che detta appunto le norme tecniche per la valutazione del rischio, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto sia friabili sia compatti. Già per i manufatti disciplinati dal suddetto decreto, spesso si riscontrano da parte degli organi preposti al controllo e vigilanza (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL competenti per territorio) interpretazioni diverse nelle varie realtà territoriali. Per i manufatti NON disciplinati questo problema è ancora più sentito perché, mancando una norma specifica di riferimento, queste attività gestionali (valutazione del rischio, manutenzione e bonifica) sono lasciate realmente alla libera interpretazione dei singoli per cui può capitare che alcuni interventi siano sottovalutati o sopravalutati, il tutto con ricadute anche rilevanti sulla protezione ambientale e delle persone e sui costi. Questo non significa che ASSOAMIANTO pretenda di sostituirsi al Legislatore, ma soltanto che la nostra Associazione, in mancanza di specifiche norme di riferimento, intende semplicemente supportare i propri Associati, in questi interventi, in qualsivoglia parte del Paese, mediante codici procedurali specifici, attentamente vagliati e studiati, per giunta pubblicati da Rivista tecnico-scientifica di settore, di primaria importanza a livello nazionale. Questo è certamente in linea anche con lo Statuto di ASSOAMIANTO che, tra l’altro, si propone di: «informare i consulenti e gli operatori del settore delle metodologie applicate per l’eliminazione del problema amianto, nonché fornire un costante aggiornamento». Ovviamente l’Associazione è aperta a recepire osservazioni e proposte da parte degli addetti al settore. Ciò premesso, per il momento sono stati effettuati i seguenti due studi, cui si rimanda: • primo studio sulle canne fumarie, compendiato nell’articolo: “La tutela degli spazzacamini in caso di cemento amianto nelle canne fumarie”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 15/2009; • secondo studio sui pavimenti vinilici in amianto, compendiato nell’articolo: ”Pavimenti in vinyl amianto: alcune proposte operative per manutenzione e bonifica”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 7/2010. www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Direttore responsabile: MASSIMO CASSANI Coordinamento editoriale: Dario De Andrea (02/57316293) Redazione: Katia Rebucini (02/57316300; fax 02/39646926) Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Presidente: GIANCARLO CERUTTI Amministratore delegato: DONATELLA TREU Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998. Sede legale:Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano. Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano. Direzione, redazione: Via G. Patecchio, 2 - 20141 Milano - Fax 02/ 30223992. IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 IL SOLE 24 ORE 24 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, [email protected] e sito web www.aidro.org. Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022 5680 (prefisso 02 oppure 06) Fax 3022 5400 (prefisso 02 oppure 06) I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/30225402-06 o via email a [email protected] entro 2 mesi dall’uscita del numero stesso. Abbonamenti: Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l’ambiente): euro 185,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Lavoro Sicuro): euro 186,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l’ambiente + Lavoro Sicuro): euro 199,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: [email protected]). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l’importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406. Pubblicità: Rete Ediltarget - Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.; Via Goito 13 - 40126 Bologna Tel.: 051/6575889, 051/6575859, e-mail: [email protected] Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede • GESTIONE RISCHIO AMIANTO - A CHI RIVOLGERSI? (Consigliato) Accertamento e valutazione Professionista tecnico diplomato o laureato con esperienza, in possesso dell’abilitadel rischio amianto, censimen- zione di coordinatore della sicurezza ex TU Sicurezza e di patentino regionale di coto e mappatura, gestione ma- ordinatore amianto ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8/8/1994. nufatti, progettazione, direzione e coordinamento sicurezza interventi di manutenzione e bonifica (Obbligo di legge) Analisi accertamento presenza Laboratorio qualificato autorizzato ad effettuare le analisi ex Allegati 1, 2 e 3 del amianto in campioni massivi e D.M. 6/9/1994 ed avente i requisiti minimi di cui all’Allegato 5 del decreto Ministero in aria Sanità 14 maggio 1996. (Obbligo di legge) Esecuzione lavori di manuten- Impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 A (manufatzione e di bonifica ti compatti) o 10 B (tutti i manufatti) nella classe adeguata all’importo dei lavori con personale composto da Operatori e Coordinatori amianto in possesso di patentino regionale ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8/8/1994 e al sistema SISTRI in qualità di Produttore-Detentore di rifiuti pericolosi. (Obbligo di legge) Trasporto rifiuti contenenti Impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5 (Raccolta e amianto trasporto rifiuti pericolosi) e al sistema SISTRI in qualità di Trasportatore di rifiuti pericolosi. (Obbligo di legge) Stoccaggio provvisorio Impianto realizzato a seguito delle necessarie autorizzazioni, gestito da soggetto iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/Smaltitore. Smaltimento finale Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata autorizzata, gestita da soggetto iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/Smaltitore. Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella, monodedicata autorizzata, gestita da soggetto iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/ Smaltitore. Impianto autorizzato, che esegue trattamenti dell’amianto ex D.M. n. 248/2004, gestito da soggetto iscritto al sistema SISTRI in qualità di Recuperatore/Smaltitore. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede REQUISITI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, • ISMALTIMENTO E BONIFICA DELL’AMIANTO La legge n. 257/1992 e il D.P.R. 8 agosto 1994 prevedono la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titoli di abilitazione. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: • operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; • gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all’attività cui saranno addetti i discenti. Operatore amianto Coordinatore amianto I corsi di livello operativo sono mirati all’acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all’uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Il “Testo unico sicurezza” ha specificato meglio ed integrato gli argomenti da trattare in questi corsi ed ha chiarito che il datore di lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. Inoltre, il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: • le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; • i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; • le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; • le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; • la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; • le procedure di emergenza; • le procedure di decontaminazione; • l’eliminazione dei rifiuti; • la necessità della sorveglianza medica. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di 30 ore. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti: • rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto; • normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell’ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti; • rapporti con l’organo di vigilanza; • gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti; • metodi di misura delle fibre di amianto; • criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione; • mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione; • corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento; • prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di 50 ore. IL SOLE 24 ORE 26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER LE IMPRESE DI BONIFICA • L’OBBLIGO DA AMIANTO (ARTICOLO 212, D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.) Con la Deliberazione 30 marzo 2004 (Deliberazione n. 01/CN/Albo), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004, il Comitato dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ha fissato i Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Attività Categoria 10 A Categoria 10 B Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui se- Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata guenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti matrici cementizie o resinoidi. (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. Attrezzature minime Categoria 10 A Categoria 10 B 1. Aspiratori con filtri assoluti. 2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere). 3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti). 1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti; 2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate; 3. Unità filtrazione acqua; 4. Aspiratori con filtri assoluti; 5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere); 6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti); 7. Campionatori d'aria personali e ambientali; 8. Misuratori di depressione; 9. Generatori di fumo; Unità di riscaldamento acque. Valore attrezzature minime Categoria 10 A Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E € 51.600,00 € 38.700,00 € 7.700,00 € 2.600,00 € 2.600,00 Categoria 10 B Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E € 180.800,00 € 154.900,00 € 31.000,00 € 12.900,00 € 12.900,00 Classi di iscrizione in funzione dell’importo dei lavori cantierabili Inoltre, sia per la categoria 10 A sia per quella 10 B sono state individuate n. 5 classi (nell’ordine: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, corrispondenti a importi via via decrescenti dei lavori “cantierabili”): a) oltre 7.746.853,49 euro b) fino a 7.746.853,49 euro c) fino a 1.549.370,70 euro d) fino a 413.165,52 euro e) fino a 51.645,69 euro Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI • ILNELLA CATEGORIA 10 “BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO” • Laureato Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali, per tutte le cinque classi delle due categorie 10 A e 10 B con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 1 a 5, a seconda della categoria e della classe di iscrizione • Diplomato Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali, solo per le classi “c”, “d”, “e” della categoria 10 A con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 2 a 5, a seconda della classe di iscrizione, e di 3 solo per la classe “e” della categoria 10 B • Persona, senza titolo di studio specifico, che abbia seguito e superato il Corso di formazione previsto per il Responsabile tecnico, per tutte le cinque classi delle due categorie 10 A e 10 B con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 2 a 7, a seconda della categoria e della classe di iscrizione La Deliberazione in questione precisa poi che l’esperienza maturata nell’attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 A è valida per l’iscrizione nella classe “e” (la più bassa in termini di importo dei lavori) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10 B e che l’esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell’iscrizione nella classe superiore. I criteri e le modalità di svolgimento dei Corsi di formazione per Responsabili tecnici delle imprese, tenuti dalla Regione o da Enti e Istituti dalla stessa riconosciuti, furono stabiliti dal Comitato dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con Deliberazione 16 luglio 1999, n. 3. Questi Corsi di formazione sono articolati in un MODULO DI BASE, della durata di 40 ore, obbligatorio per tutte le categorie d’iscrizione ed in MODULI DI SPECIALIZZAZIONE per le diverse categorie d’iscrizione. I Moduli di specializzazione previsti sono 6, e precisamente: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”. Tra questi, il Modulo “F” è quello relativo al Responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto, e anche per esso è stata prevista una durata di 40 ore. Con riferimento alla formazione del Responsabile tecnico di queste imprese, la suddetta Deliberazione 30/3/2004 precisa che l’abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (vale a dire i corsi di livello gestionale per Coordinatori amianto, della durata di 50 ore), sostituisce la partecipazione al Modulo di specializzazione “F” dei corsi di formazione per Responsabili tecnici, salvo l’obbligo della partecipazione al Modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla Deliberazione del Comitato del 16 luglio 1999. La suddetta Deliberazione 30/03/2004 ha precisato poi che l’incarico di Responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della Deliberazione (14 aprile 2004) e che hanno presentato domanda d’iscrizione entro il termine previsto dall’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (vale a dire il 14 giugno 2004) può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei suddetti requisiti. In tal caso le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d’iscrizione. Riepilogo requisiti responsabili tecnici categoria 10 A Classe A L + 5aa/CF + 7aa Classe B L + 5aa/CF + 7aa Classe C D + 5aa/L + 2aa/CF + 5aa Classe D D + 5aa/L + 2aa/CF + 5aa Classe E D + 2aa/L + 1aa/CF + 2aa D = Diploma di Geometra D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali. L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali. CF = Corso di formazione aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore Riepilogo requisiti responsabili tecnici categoria 10 B Classe A L + 5aa/CF + 7aa Classe B L + 5aa/CF + 7aa IL SOLE 24 ORE 28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Classe C D.U. + 5aa/L + 5aa/CF + 5aa Classe D D.U. + 5aa/L + 5aa/CF + 5aa Classe E D + 3aa/L + 1aa/CF + 3aa D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali. L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali. CF = Corso di formazione aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore. DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER LE IMPRESE • L’OBBLIGO CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI DI AMIANTO (PERICOLOSI) (ARTICOLO 212, D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.) Le imprese che intendono svolgere le attività di cui alla categoria 5, “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” devono iscriversi all’Albo con procedura ordinaria. Questo tipo di iscrizione prevede la presentazione di idonee garanzie finanziarie. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni (articolo 212, comma 6, decreto legislativo n. 152/2006). Classi di iscrizione in funzione dell’importo dei lavori cantierabili Inoltre, la categoria 5 è suddivisa nelle seguenti classi in base alle tonnellate annue di rifiuti complessivamente trattati: CLASSE A: 200.000 T. CLASSE B: 60.000 T. e < 200.000 T. CLASSE C: 15.000 T. e < 60.000 T. CLASSE D: 6.000 T. e < 15.000 T. CLASSE E: 3.000 T. e < 6.000 T. CLASSE F: < 3.000 T. L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI • (D.M. 17/12/2009 - D.M. 15/2/2010) Impresa di bonifica da amianto iscritta all’Albo nazio- In qualità di Produttore-Detentore di rifiuti pericolosi nale gestori ambientali nella categoria 10 Impresa di trasporto rifiuti di amianto iscritta all’Albo In qualità di Trasportatore di rifiuti pericolosi nazionale gestori ambientali nella categoria 5 Impresa che gestisce impianto di stoccaggio provviso- In qualità di Recuperatore/Smaltitore rio di rifiuti di amianto Impresa che gestisce impianto di discarica definitiva di In qualità di Recuperatore/Smaltitore rifiuti di amianto Impresa che gestisce impianto per il trattamento del- In qualità di Recuperatore/Smaltitore l’amianto ex D.M. n. 248/2004 Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede DOMANDE E RISPOSTE SULLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO •È obbligatorio accertare la presenza dell’amianto in un edificio? Sì. Esso è certamente il primo obbligo dei proprietari e/o dei responsabili delle attività che si svolgono in un edificio, sia esso pubblico o privato, in particolare di edificio realizzato precedentemente agli anni Novanta e per manufatti che hanno funzioni specifiche per cui possono essere sospettati di contenere amianto. Tale obbligo è specificamente previsto dal Testo unico Sicurezza anche prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione. In tal caso, infatti, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Evidentemente, nei casi di demolizione totale, l’accertamento dei manufatti potenzialmente contenenti amianto non può limitarsi soltanto a quelli “a vista” bensì deve essere eseguito ovunque necessario, vale a dire anche entro terra e sottotraccia. A chi ci si può rivolgere per accertare la presenza di amianto? La Legge vigente non precisa a chi rivolgersi per tale accertamento. Conviene ovviamente rivolgersi ad un tecnico competente, possibilmente ad un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 257/1992 e articolo 10 del D.P.R. 8/8/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle Regioni o Province autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e superamento della verifica finale. Tale corso, di livello gestionale, è rivolto a chi dirige le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Quali operazioni occorre eseguire per l’accertamento della presenza di amianto? Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere: • ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice; • ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto; • verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente; • campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto; • mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto; • registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede. (D.M. 6/9/1994). Per le analisi sull’amianto ci si dovrà avvalere di laboratori qualificati aventi i requisiti minimi di cui all’Allegato 5 del D.M. 14/5/1996. Una volta accertata la presenza di amianto è obbligatorio comunicarlo? Ai sensi dell’articolo 12, punto 5, della legge n. 257/1992, presso le unità sanitarie locali deve essere istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. In alcune regioni è necessario comunicare anche la presenza dei manufatti contenenti amianto in matrice compatta, in virtù di leggi regionali. L’Azienda Sanitaria Locale effettua sopralluoghi per accertare l’amianto in edifici? L’ASL effettua i sopralluoghi soltanto nell’ambito delle attività di accertamento e controllo di propria competenza. Il censimento degli edifici ha carattere obbligatorio? Ai sensi dell’art. 12. del D.P.R. 8/8/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi: • dati relativi al proprietario dell’edificio: cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; telefono; denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante; per i condomini indicare i dati dell’amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale. • dati relativi all’edificio: indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale; interamente metallico, in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico); data di costruzione; area totale m2; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione. • dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l’estensione) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso. Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento. Quali edifici devono essere censiti? Tutti gli edifici nei quali è accertata la presenza di amianto devono essere censiti a prescindere dalla tipologia di attività ivi svolta. IL SOLE 24 ORE 30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Una volta accertata la presenza di amianto in un edificio è obbligatorio valutare il rischio ad essa connesso? Sì. Tale valutazione deve essere effettuata ai sensi del D.M. 6/9/1994. Evidentemente essa deve essere effettuata da una persona competente, come ad esempio da un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 257/1992 e articolo 10 del D.P.R. 8/8/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle Regioni o Province autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e superamento della verifica finale. È sufficiente effettuare la valutazione del rischio amianto compilando un algoritmo? No, non solo perché l’algoritmo non è affatto previsto dalla legge nazionale vigente ma anche perché la valutazione eseguita solo ai sensi di un algoritmo non ottempera completamente l’obbligo della valutazione così come prevista dal D.M. 6/9/1994. L’algoritmo dovrebbe essere solo un supporto e non dovrebbe mai sostituirsi alla valutazione del rischio amianto ex D.M. 6/9/1994. Quali sono gli obblighi del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività? Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà: • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; • tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato; • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; • nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio. Chi può svolgere il ruolo della figura responsabile? Il D.M. 6/9/1994 non prevede alcuna qualifica per questa figura, è però evidentemente opportuno che tale compito venga svolto da una persona competente e consapevole del rischio amianto, come ad esempio da un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 257/1992 e articolo 10 del D.P.R. 8/8/1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle Regioni o Province autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e superamento della verifica finale. Quali sono le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto? Le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento. La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. In genere richiede l’applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell’amianto rimosso. L’incapsulamento è un trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell’edificio e pertanto è necessario mantenere un programma di controllo e manutenzione. Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l’amianto rimane nell’edificio. La scelta tra queste tipologie d’intervento è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione). A chi ci si può rivolgere per l’esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto? Occorre necessariamente interpellare imprese abilitate iscritte all’Albo gestori ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10 A e 10 B) e anche al SISTRI, Sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Il personale di tali imprese deve essere abilitato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 257/1992 e articolo 10 del D.P.R. 8/8/1994, ovvero in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da parte delle Regioni o Province autonome attestanti la partecipazione a corsi specifici e superamento della verifica finale. Tali corsi sono a livello: a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. Dove è possibile effettuare lo smaltimento dell’amianto? Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto può essere effettuato provvisoriamente in un impianto di stoccaggio, definitivamente in un impianto di discarica autorizzata specificatamente per la tipologia del rifiuto prodotto oppure in un impianto autorizzato che effettua i trattamenti previsti dal D.M. n. 248/2004. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede PARERI SU GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO ( •Possibilità di emissione di ordinanza sindacale con obbligo di bonifica DI ING. SERGIO CLARELLI - PRESIDENTE ASSOAMIANTO) Ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 142/1990, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. Ciò premesso, quando un manufatto contenente amianto si trova in condizioni di degrado nel senso che può rappresentare un pericolo perché può rilasciare fibre e nel contempo vi sono persone esposte o potenzialmente esposte, il Sindaco può emettere una ordinanza per l’immediata bonifica del manufatto in quanto, appunto, lo stato di degrado fa scattare l’obbligo di bonifica, come previsto dal D.M. 6/9/1994. Per la verità, però, il D.M. 6/9/1994 istituisce come primo obbligo quello della valutazione del rischio amianto, vale a dire che il proprietario o il gestore delle attività in un edificio (quindi se trattasi di edificio condominiale, l’amministratore condominiale) è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio e solo se il manufatto risulta positivo a tale valutazione (rilascio di fibre e presenza di persone esposte o potenzialmente esposte) scatta l’obbligo di bonifica che, come noto, può consistere in uno dei seguenti tre tipi di intervento, a scelta del responsabile: rimozione, incapsulamento e confinamento (come definiti dal D.M. 6/9/1994). Ad avviso di chi scrive, il Sindaco può quindi ordinare, al proprietario o al gestore delle attività in un edificio, che venga effettuata la valutazione del rischio amianto relativa al manufatto oppure, in caso di valutazione del rischio amianto già effettuata da persona competente (ad esempio, coordinatore amianto abilitato ex art. 10, D.P.R. 8/8/1994 oppure personale ASL o ARPA) che ha accertato la possibilità di rilascio di fibre e la presenza di persone esposte, può ordinare, per esempio in 30 giorni, la bonifica del manufatto, ma non la sua pura e semplice rimozione, visto che la legge consente, a scelta, tre interventi di bonifica e non soltanto la rimozione. Registro esposti amianto Innanzi tutto, ai sensi dell’articolo 260 dell’attuale TU Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), il datore di lavoro deve iscrivere nel registro degli esposti i lavoratori per i quali, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione abbia accertato che l’esposizione è stata superiore, all’interno del DPI, a un decimo del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria e qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala di lavoratori per cui gli stessi devono abbandonare immediatamente l’area interessata. Una volta iscritti i lavoratori nel registro, il datore di lavoro deve inviare una copia dello stesso registro agli organi di vigilanza e all’ISPESL. Il TU Sicurezza ribadisce in modo chiaro che l’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea, poiché deve essere perseguito l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quella consentita. Inoltre, il datore di lavoro, su richiesta, deve fornire agli organi di vigilanza e all’ISPESL una copia del registro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere, per il tramite del medico competente, all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro. L’ISPESL è tenuto a conservare i documenti sanitari per un periodo di quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione. Pertanto, in base alla normativa attuale, si è tenuti a iscrivere i lavoratori nel registro degli esposti solo se ricorrono le condizioni suddette e nel caso di iscrizione il datore di lavoro è tenuto a trasmettere copia del registro agli organi di vigilanza e all’ISPESL e fornirlo su richiesta degli stessi Enti, ma non è prevista una cadenza annuale di presentazione del registro. A questo punto ritengo doveroso esprimere un mio parere personale, reso più volte pubblico (si veda S. Clarelli “Le norme sul rischio amianto nel nuovo T.U. sicurezza”, Il Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore, n. 847/2009; S. Clarelli, “La tutela dal rischio amianto tra nuove misure e conferme”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 20/2009; S. Clarelli, “La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’amianto”, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, n. 17/2008). Osservo pertanto che la precisazione introdotta dal Legislatore già con il D.Lgs. n. 81/2008 sulla temporaneità dell’iscrizione degli operatori amianto nel registro degli esposti rappresentava una novità sia rispetto alle precedenti norme del D.Lgs. n. 257/2006, sia rispetto al contenuto del decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2007, n. 155, «Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni». A mio avviso, all’opposto, dovrebbe essere un diritto degli operatori amianto essere iscritti, sempre e comunque, nel registro degli esposti, a prescindere dal livello di esposizione, poiché non sempre è possibile accertare in modo deterministico quale sia stata la loro effettiva esposizione nel corso dei diversi anni. IL SOLE 24 ORE 32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Inoltre, questa “temporaneità d’iscrizione nel registro degli esposti” contrasta apertamente con la notoria constatazione che l’effetto neoplastico non ha, teoricamente, valori di soglia (sono proprio i docenti medici che, nei corsi per operatori amianto, affermano spesso che “è sufficiente una fibra per contrarre la patologia”, anche se è più accettabile, a mio avviso, ragionare in termini di durata e grado di esposizione). Invece, il decreto legislativo n. 81/2008, come aggiornato con il decreto legislativo n. 106/2009, non garantisce pienamente gli operatori amianto, in particolar modo quelli addetti alle operazioni di bonifica da amianto compatto che, notoriamente, sono soggetti a bassi valori di concentrazione di fibre d’amianto. Infatti, in base al nuovo TU Sicurezza, questi lavoratori non saranno mai iscritti nel registro degli esposti perché sarà agevole accertare, da parte del datore di lavoro, che gli stessi non hanno mai subito un’esposizione superiore al limite di legge e, quindi, non avranno più nemmeno il diritto alla sorveglianza sanitaria, a discrezione del medico competente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro come invece prevedeva la norma precedente (art. 59-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006). Inoltre, ai sensi degli articoli 28 e 249 del TU Sicurezza, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 253, è precisato che, per garantire il rispetto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, aggiungendo, però, rispetto alle precedenti disposizioni, che questo vale tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità. Infine, ai sensi all’articolo 259 del TU, il Legislatore prevede che i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, di bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti a queste mansioni, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Piano regionale amianto Lombardia (PRAL) e scadenza del 2016 Nella Delibera della Giunta Regionale della Lombardia 22 dicembre 2005, n. 8/1526 “Approvazione del «Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, nelle Introduzione è riportato: «Tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con amianto devono adoperarsi affinché l’amianto, sotto qualsiasi forma, venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni dall’entrata in vigore del PRAL». Quindi, siccome il PRAL è stato pubblicato nel 2º Supplemento Straordinario al n. 3 - 17 gennaio 2006, nel gennaio 2016 “dovrebbe” scadere questo “ultimatum” agli enti (e non ai cittadini). Si coglie l’occasione per fare due precisazioni. In primis, ci risulta, che siano proprio gli enti pubblici, proprietari di rilevanti patrimoni edilizi, che “sottovalutino” questa “raccomandazione”o “imposizione” regionale, perché la gran parte di essi non si è affatto attivata per gli accertamenti inerenti alla presenza di manufatti a potenziale contenuto di amianto nei loro siti o fabbricati né evidentemente per le conseguenti valutazioni del rischio amianto (obbligo di legge nazionale). Inoltre, a nostro avviso, la Giunta della Regione Lombardia, come del resto qualsiasi altra Giunta Regionale con propria deliberazione, non può affatto “obbligare” i cittadini ad eliminare l’amianto dall’intero territorio regionale perché la legge nazionale (in particolare D.M. 6/9/1994), obbliga, qualora necessario, a seguito della valutazione del rischio amianto, a bonificare i manufatti e, come tutti sappiamo, gli interventi di bonifica sono tre (rimozione, incapsulamento e confinamento), a scelta del proprietario e non soltanto l’”eliminazione”. E allora chi in Regione Lombardia ha da poco ”bonificato” o lo farà prossimamente, mediante incapsulamento e/o confinamento oppure chi, a seguito della valutazione del rischio amianto ex D.M. 6/9/1994, con esito negativo, ha accertato che i manufatti contenenti amianto non rappresentano un pericolo dovrebbe lo stesso ”eliminare” entro il 2016? Sarebbe paradossale. ARPA e bonifica cemento amianto L’ARPA è l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Tali agenzie sono nate a seguito del Referendum dell’8 aprile 1993 che abrogò le competenze del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle Unità Sanitarie Locali (USL) nel campo del controllo e della prevenzione ambientale. Tali compiti sono stati poi assegnati appunto alle “Agenzie Regionali” ARPA deputate alla vigilanza e controllo ambientale in sede locale. La legge n. 61/1994 istituì inoltre l’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), poi denominata APAT Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) ed attualmente ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con l’incarico di indirizzo e di coordinamento delle Agenzie regionali e delle Agenzie delle Province autonome. Esistono poi in ogni provincia i Dipartimenti provinciali delle ARPA. Per quanto riguarda la bonifica delle coperture in cemento amianto l’ARPA non ha nessun ruolo, per cui occorre considerare come Ente di riferimento unicamente l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), competente per territorio, in particolare il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, che rappresenta appunto l’Organo di controllo e vigilanza per il rischio amianto, oltre che per la sicurezza sul lavoro. Valutazione rischio amianto e programma di controllo Ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 la valutazione del rischio amianto consiste nel valutare la potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio. Per tale scopo occorre effettuare le seguenti due operazioni: • esaminare le condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale, considerando in particolare il tipo e le condizioni dei materiali, i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui; inoltre, dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo; • misurare la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale). È poi necessario classificare i materiali secondo quanto previsto al punto 2 del D.M. 6/9/2009; le eventuali analisi di laboratorio devono essere effettuate da laboratorio autorizzato e inoltre è opportuno che la valutazione del rischio amianto e la stesura della relativa Relazione finale vengano effettuate da un coordinatore amianto, in possesso di apposito patentino regionale ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8/8/1994 (come molti enti richiedono). Preciso altresì che la legge vigente non prevede alcuna prova a strappo, né la compilazione di algoritmi vari. Ai fini della valutazione del rischio amianto, la legislazione non distingue in nessun caso una semplice copertura di edificio residenziale da quella di un edificio industriale-artigianale, per cui le suddette operazioni non cambiano al variare della tipologia e della consistenza dei manufatti. Il suddetto Decreto fissa inoltre una periodicità delle operazioni di valutazione del rischio almeno una volta all’anno per i materiali friabili e nessuna per le altre tipologie di manufatti contenenti amianto per cui, generalmente, nella prassi, si considera tale periodicità (annuale) per tutte le tipologie di materiali contenenti amianto. Infine, la valutazione del rischio amianto consiste nelle operazioni su elencate, mentre il programma di controllo, se redatto contestualmente a tale valutazione, oltre ad includere questa prima valutazione del rischio amianto, deve comunque contenere tutte le procedure e contemplare tutti gli obblighi chiaramente indicati al punto 4a del D.M. 6/9/2009. Trasporto rifiuti amianto Fino al 31/12/2001 il cemento amianto e il vinyl amianto erano classificati come rifiuti speciali non pericolosi per cui l’impresa di bonifica che ad esempio rimuoveva una copertura in lastre di cemento amianto era autorizzata a trasportare il proprio rifiuto (non quello di altri) alla discarica autorizzata. A partire dal 1° gennaio 2002, in tutta Europa, qualsiasi tipologia di materiale di amianto è classificata come rifiuto pericoloso per cui, in Italia, l’impresa che trasporta rifiuti pericolosi, come quelli di amianto, deve essere iscritta nella categoria 5 ”Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” dell’Albo nazionale gestori ambientali. Ai sensi dell’articolo 256 del Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato con decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4), chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito: a) con la pena dell’arresto da tre (3) mesi a un (1) anno o con l’ammenda da duemilaseicento (2.600,00) euro a ventiseimila (26.000,00) euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei (6) mesi a due (2) anni e con l’ammenda da duemilaseicento (2.600,00) euro a ventiseimila (26.000,00) euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 212, punto 8 del Codice dell’ambiente, non è richiesta l’iscrizione nella categoria 5 ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta (30) chilogrammi o trenta (30) litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Infine si fa presente che, in conseguenza delle ultime disposizione di legge (D.M. 17/12/2009 e D.M. 15/2/2010), i trasportatori di rifiuti pericolosi sono tenuti a iscriversi al SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. IL SOLE 24 ORE 34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Sanzioni mancata iscrizione Albo gestori ambientali categoria 10 Ai sensi dell’articolo 262 del Testo unico Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazioni riguardanti l’obbligo di effettuazione dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto solo da parte delle imprese di bonifica da amianto iscritte all’Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Registro di carico e scarico e distacco lavoratori Ai sensi del comma 3 del Testo unico Ambientale o Codice dell’Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, aggiornato con decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”) i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Pertanto, con riferimento alle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, il registro di carico e scarico deve essere tenuto sempre presso il cantiere. Nei casi di cantieri contemporanei è necessario tenere un registro per ogni singolo cantiere. Al termine dei lavori nei cantieri, i registri possono essere tenuti presso la sede legale della ditta. Inoltre, con riferimento alla seconda parte del quesito, Le faccio presente che Lei fa riferimento all’articolo 30 “Distacco” del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (nota come Legge Biagi). In base al comma 1 di questo decreto legislativo «L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa». Nella fattispecie, l’ipotesi di distacco potrebbe essere compatibile con i requisiti dell’impresa di bonifica iscritta all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”, in quanto il lavoratore è in possesso del patentino regionale di addetto alle attività di bonifica e smaltimento dell’amianto. Però, a mio avviso, il distacco non è consentito dal Comitato nazionale dell´Albo nazionale gestori ambientali perché, prendendo in considerazione per analogia l’iscrizione nella categoria 9 “Bonifica di siti”, con la circolare n. 1650 del 28/10/2005, il suddetto Comitato ha precisato che «le previste unità di personale debbono essere legate all´impresa da rapporto di lavoro dipendente nelle forme previste dalla vigente normativa». Infine, con l’introduzione del SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è facilitata la compilazione informatica degli adempimenti ambientali. Obbligo ricerca amianto dappertutto in caso di demolizione totale di edificio Prima di un intervento di demolizione totale di una qualsiasi costruzione deve essere effettuata una ricerca completa (anche entro terra e sottotraccia) e non solo a vista dei materiali a potenziale contenuto d’amianto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 248 del Testo unico Sicurezza, (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009) «Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto»; inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008 vige in Italia dal 15 maggio 2008 però il suddetto obbligo è stato introdotto a partire dal 26 settembre 2006 dal D.Lgs. n. 257/2006, in recepimento della Direttiva europea n. 18/2003, abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008. Attestazione SOA e lavori di bonifica amianto L’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rappresenta la ”dimostrazione della esistenza dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e gestionale” che una impresa deve possedere per ottenere l’affidamento di lavori pubblici. A partire dal 1° gennaio 2002 tutte le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di importo superiore a euro 150.000 devono possedere l’Attestazione di Qualificazione SOA (ex articolo 1 del D.P.R. n. 34/2000 “Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” e sue modifiche e integrazioni). Ai sensi dell’articolo 28 del suddetto D.P.R., i requisiti di ordine tecnico-organizzativo che devono possedere le imprese per poter eseguire lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 sono: • importo dei lavori eseguiti, nel quinquennio antecedente la gara, non inferiore all’importo del contratto da stipulare; • costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; • adeguata attrezzatura tecnica. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Per i lavori di bonifica amianto, pubblico o privato, di qualsiasi importo, è necessaria l’iscrizione alla categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”, nella classe corrispondente all’importo dei lavori. Pertanto, alla luce di quanto sopra, è possibile asserire che: • per lavori pubblici di bonifica amianto fino a euro 150.000 è necessaria l’iscrizione alla categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto” e i suddetti requisiti previsti all’articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.; • per lavori pubblici di bonifica amianto oltre euro 150.000 è necessaria sia l’iscrizione alla categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”, nella classe corrispondente all’importo lavori, sia l’attestazione SOA nella categoria OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” e con classifica adeguata all’importo dei lavori (dalla I a alla VIII, vale a dire da fino a euro 258.228,00 a oltre euro 15.493.707,00). Obbligo di notifica Quando si parla di notifica, specialmente per un’impresa di bonifica amianto, occorre precisare il contesto a cui essa è riferita. Infatti, il Testo unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009), disciplina due tipologie di notifica: • la notifica preliminare, di cui all'articolo 99 che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, per tutti i cantieri soggetti all'obbligo di notifica, a prescindere dalle attività di bonifica dell'amianto; • la notifica di cui all’articolo 250 che va trasmessa all’ASL competente per territorio da parte del datore di lavoro nel caso di attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto e che comunque è compresa nel Piano di lavoro di cui all’articolo 256. Ai sensi dell’articolo 99, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: • cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente in conseguenza di varianti sopravvenute in corso d'opera (per esempio inizialmente era prevista un’unica impresa e poi due); • cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore (vale a dire pari o superiore) a 200 (duecento) uomini-giorno. Ciò premesso: • per un cantiere con sola rimozione di manufatti contenenti amianto che impiega più di 200 uomini al giorno è SEMPRE necessario inoltrare la notifica preliminare; • per un cantiere con sola rimozione di manufatti contenenti amianto che impiega meno di 200 uomini al giorno NON è necessario inoltrare la notifica preliminare sempre che nello stesso cantiere lavori dall’inizio alla fine un’unica impresa (basta che nello stesso cantiere intervenga anche un lavoratore autonomo, per esempio un idraulico o un elettricista, anche dopo diverso tempo, cioè con presenza non contemporanea con l’impresa iniziale, per far scattare l’obbligo di presentazione della notifica preliminare); • un cantiere con rimozione di manufatti contenenti amianto e successiva posa di nuova copertura che impiega più di 200 uomini al giorno necessita COMUNQUE della notifica preliminare; • un cantiere con rimozione di manufatti contenenti amianto e successiva posa di nuova copertura che impiega meno di 200 uomini al giorno necessita della notifica preliminare SOLO se sono presenti più imprese anche non contemporaneamente (per esempio nel caso che la rimozione della lastre di cemento amianto venga fatta da un’impresa di bonifica e la messa in opera della nuova copertura da un’altra impresa); se invece un’unica impresa effettua TUTTE le lavorazioni la notifica preliminare NON è necessaria. Presentare la notifica preliminare dipende CERTAMENTE anche dal numero di imprese (e aggiungo lavoratori autonomi) presenti su un cantiere perché, come detto, se vi è la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, è SEMPRE necessaria la notifica preliminare. L’obbligo di trasmettere la notifica preliminare all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti è a carico, come visto, del committente o del responsabile dei lavori. Ai sensi del Testo unico Sicurezza di legge, le definizioni sono le seguenti: • il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; • il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; per i lavori pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Il committente potrebbe coincidere con l’impresa esecutrice (per esempio un’impresa edile che costruisce in proprio un fabbricato). Infine, faccio presente che, in REGIONE LOMBARDIA, ai sensi del decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14 settembre 2009 e del decreto del Direttore Regionale del Lavoro n. 117 del 23 settembre 2009, la Direzione Generale Sanità e la Direzione IL SOLE 24 ORE 36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Regionale del Lavoro hanno disposto che, dal 1° gennaio 2010, per i cantieri edili ricadenti nel territorio lombardo per i quali vige l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare di cui all’art. 99 del Testo unico Sicurezza, i committenti di opere pubbliche o private devono inviare la stessa notifica agli organi di vigilanza, tramite SISTEMA INFORMATICO. A tale scopo, già dal 1° ottobre 2009, sul sito http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ è stato reso disponibile l’applicativo per l’inserimento on-line dei dati richiesti. Gli algoritmi amianto Quando è necessario risolvere un problema, molto spesso si cerca di elaborare un metodo che, attraverso un certo numero di passi, porti alla soluzione desiderata. Un metodo di questo genere è detto algoritmo. Si osserva che, però, questo dipende non solo dal problema ma anche dall’ottica di chi deve risolvere il problema stesso. In altre parole, l’algoritmo, nato per la risoluzione di un problema, deve avere carattere di generalità al fine di includere tutti i casi particolari che potrebbero presentarsi e, nel contempo, dovrebbe prescindere dai mezzi specifici successivamente usati per automatizzarne la soluzione. Anche per la valutazione del rischio amianto sono stati adottati algoritmi da vari organismi nel mondo e, in particolare, da diversi enti in Italia. Molto spesso questi algoritmi consentono una valutazione abbastanza approssimativa del delicato e importante rischio amianto. In Italia, purtroppo frequentemente, questi algoritmi sono considerati in piena sostituzione della valutazione, nel senso che la valutazione prevista dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 è, secondo gli organismi che li propongono, effettuata ed effettuabile soltanto attraverso questi algoritmi. Questa procedura non è accettabile, non solo perché questi algoritmi non sono affatto previsti dalla legge vigente, ma principalmente perché presentano un alto grado di soggettività. Lo scrivente ribadisce quanto già pubblicato su questa rivista anni fa. Spesso si fa un uso non corretto di questi algoritmi[1]: • la legge italiana non impone l’utilizzo di alcun algoritmo, pertanto non sembra possibile far dipendere l’intera valutazione del rischio amianto da esso e in più renderlo obbligatorio; • i proprietari e gli amministratori che compilano un algoritmo spesso sono obbligati a effettuare alcuni accertamenti e analisi i quali, in modo inequivocabile, sono soltanto per esperti; • i proprietari e gli amministratori che compilano un algoritmo sono spesso obbligati a effettuare alcuni accertamenti di tipo aggressivo sui materiali contenenti amianto, i quali non solo non sono ammessi dalla legge ma, se questi interventi sono assimilabili a campionamenti di materiali, presuppongono l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che molto spesso non sono indicati né nell’algoritmo né nelle indicazioni a corredo, nemmeno come raccomandazioni ai proprietari e/o agli amministratori; • per poter assegnare il voto a ogni fattore previsto in un algoritmo occorre esprimere un giudizio di merito che chi non è competente in materia non ha gli strumenti per valutare; • l’utilizzo dell’indice di valutazione finale porta a scegliere in modo cogente l’intervento di bonifica, nel senso che tutto dipende da un numero, modalità inaccettabile; • la valutazione dipende da uno schema predefinito e non lascia alcuna libertà per un giudizio di merito specifico; • l’algoritmo può e deve essere solo un supporto ma non può e non deve avere un carattere di decisionalità, sia perché la legge non lo prevede sia perché ha un suo alto grado di soggettività; • pertanto esso dovrebbe essere considerato soltanto uno strumento complementare; • l’algoritmo dovrebbe essere compilato soltanto da una persona esperta che sia stata adeguatamente informata e formata sul rischio amianto; • i risultati ottenuti mediante l’applicazione di diversi algoritmi generalmente non sono tra loro confrontabili sia perché i fattori utilizzati a base del calcolo derivano da stime, sia perché il peso assegnato ai singoli fattori è diverso e dipende dalle esperienze e dalle valutazioni dell’autore dell’algoritmo; • non si potrà mai essere certi che due persone assegnino gli stessi valori ai parametri di uno stesso algoritmo, confermando ancora che si tratta di un indice influenzato dalla soggettività dell’algoritmo; • ciascun algoritmo è stato elaborato per una valutazione, seppur sommaria, di una determinata situazione e, pertanto, non può essere “esportato” in altra situazione; • questi algoritmi differiscono nei metodi di calcolo e nei criteri orientativi per la scelta dell’intervento; • non tutti i fattori veramente influenti ai fini della valutazione del rischio sono considerati; per esempio, considerando una copertura in cemento amianto, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, i principali indicatori utili per valutarne lo stato di degrado, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono: - la friabilità del materiale; - lo stato della superficie e, in particolare, l’evidenza di affioramenti di fibre; - la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture; Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede - la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie ecc.; - la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento; di questi fattori, molto spesso, gli algoritmi utilizzati, ne prendono in considerazione soltanto alcuni; • non si capisce perché per la valutazione di qualsiasi rischio sono richieste professionalità e competenze specifiche e il rischio amianto, invece, è sottovalutato al punto tale che si pretende che chiunque possa redigere un algoritmo, che ha una sua soggettività, considerando oltretutto l’algoritmo stesso come unica modalità di valutazione del rischio amianto, connessa a quel manufatto; • non è possibile pensare di “risparmiare” facendo effettuare una “autovalutazione” al posto di una vera e propria valutazione del rischio amianto, come prevista dalla legge, perché il tutto potrebbe avvenire a discapito della sicurezza e della prevenzione sia delle persone sia dell’ambiente. (1) Per maggiori informazioni si veda, dello stesso Autore, Algoritmi: ancora troppo “soggettivi” per sostituirsi alla valutazione D.M. 6 settembre 1994, in Ambiente & Sicurezza n. 14/2003, pag. 18, Esposizione amianto: valutazione secondo legge preferibile agli algoritmi?, in Ambiente & Sicurezza n. 11/2009, pag. 65. Istituzione di albi ad hoc La legge n. 257/1992 e il D.P.R. 8 agosto 1994, entrambi all’art. 10, hanno previsto la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titoli di abilitazione. I corsi di formazione sono articolati in relazione al livello professionale del personale ai quali sono diretti: • operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica (cosiddetti operatori amianto); • gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica (cosiddetti coordinatori amianto). In particolare, i corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, di impianti, di strutture ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Questi corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di 50 ore. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o delle Province autonome previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all’attività alla quale saranno addetti i discenti. Finora in quasi tutte le regioni non esiste ancora un albo regionale (o provinciale per le province autonome) dei coordinatori amianto. Un esempio positivo è rappresentato, invece, dalla Regione Liguria la quale, con delibera della Giunta Regionale, ha istituito l’elenco nominativo delle persone abilitate allo svolgimento delle attività di addetto e di dirigente (responsabile di cantiere) delle attività di bonifica da amianto. Questo elenco raccoglie tutti gli abilitati dall’anno 1999, è distinto per provincia ed è aggiornato annualmente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. I dati riportati sono il numero di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita. Con la pubblicazione del successivo elenco è stata aggiunta, a questi dati, l’indicazione dei corsi o dei seminari ai quali la persona ha partecipato nell’anno precedente. Pertanto, si auspica, che si provveda al più presto sull’intero territorio nazionale. La sua eventuale istituzione è di semplice realizzazione. Infatti, basterebbe che i singoli Enti che hanno organizzato e organizzano questi corsi (in genere le ASL o gli enti in collaborazione con le stesse) trasmettessero a un organo centrale regionale l’elenco dei coordinatori abilitatisi nei diversi anni. Allo stesso modo potrebbe essere attuato un albo nazionale dei coordinatori amianto, così come è stato fatto per l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto (deliberazione 30 marzo 2004, n. 1[1], che ha fissato i «Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto)». Inoltre, l’albo regionale (o provinciale) dei coordinatori amianto potrebbe rivelarsi utile anche in occasione della mappatura e/o del censimento amianto che deve essere effettuato, in ciascun ambito regionale e delle province autonome, in collaborazione anche con i soggetti previsti dal decreto 18 marzo 2003, n. 101, quali l’ISPRA (già APAT), dell’ISS e dell’ISPESL, i quali potrebbero essere coadiuvati in queste attività appunto dai suddetti coordinatori amianto. In particolare, il coordinatore amianto potrebbe (e dovrebbe) avere un ruolo primario nella cosiddetta “asbestos survey” (letteralmente: “indagine amianto”) che in Italia non è affatto professionalizzata come invece lo è per esempio negli USA e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dove esistono albi e qualifiche specifiche di specialisti consulenti amianto. (1) In Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88. IL SOLE 24 ORE 38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede In questi Paesi sarebbe inimmaginabile affidare tale compito ad una persona non competente, senza alcuna formazione ad hoc o addirittura commissionare soltanto ad essa la semplice compilazione di un algoritmo, senza richiedere un’accurata indagine. In Italia, invece, molto spesso, per la valutazione del rischio amianto non solo non sono richieste competenze specifiche, ma frequentemente l’ente richiedente (ASL, Comune) “si accontenta” soltanto della compilazione di un algoritmo legando la valutazione di un rischio così importante come l’amianto e azioni conseguenti semplicemente ad un numero, discendente, il più delle volte, da mere indicazioni soggettive. Il legislatore nazionale, invece, come visto, ha inteso regolamentare la valutazione del rischio amianto in modo molto più approfondito, disciplinando la classificazione del materiale attraverso l’individuazione puntuale e precisa del tipo e delle condizioni nonché dei fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui. Perciò, di fatto, tale valutazione può essere svolta soltanto da una persona competente, come ad esempio il coordinatore amianto, che abbia anche almeno una discreta esperienza. Egli, essendosi abilitato a seguito della partecipazione ad un completo corso di formazione ed avendo superato una verifica finale, avrebbe i requisiti per svolgere con competenza molteplici prestazioni, oltre alla elaborazione del piano di lavoro ex art. 256, “Testo unico sicurezza” (in qualità di datore di lavoro oppure unitamente a quest‘ultimo) e al coordinamento delle attività di bonifica e smaltimento dell’amianto. Infatti egli potrebbe, ad esempio, svolgere i seguenti compiti: accertamento del rischio amianto, valutazione del rischio, stesura del programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto, assunzione della responsabilità della gestione degli stessi manufatti (compito che il D.M. 6/9/1994 affida ad una figura responsabile per la quale lo stesso decreto non ha previsto alcuna formazione), assunzione della responsabilità della gestione della manutenzione dei medesimi manufatti, elaborazione di eventuale piano programmatico di bonifica, attraverso lo studio delle priorità d’intervento. Authority dell’amianto Per quanto riguarda le problematiche connesse con l’amianto, molto spesso in Italia, tra le diverse regioni e anche nello stesso ambito regionale o provinciale o addirittura cittadino (nel caso delle grandi città), ci sono interpretazioni di legge e comportamenti diversi da territorio a territorio, sia da parte in primis delle ASL, che rappresentano l’organo di vigilanza, sia da parte di enti che a vario titolo sono interessati alle tematiche amianto (ARPA, comuni, province, regioni ecc.). Quindi, spesso il cittadino, le imprese di bonifica, i consulenti sono disorientati per gli input, molto diversi tra loro, che ricevono da più parti. È noto che l’ombudsman (termine di origine svedese che, tradotto in italiano, indica la ”persona che fa da tramite”, che ”media”) è una istituzione che da quasi due secoli svolge in nord Europa il ruolo di ”difensore civico”. L’ombudsman è in genere un organismo collegiale che è preposto alla risoluzione gratuita delle controversie tra enti e cittadini la cui principale caratteristica è l’indipendenza di giudizio. Data la capillare e pesante diffusione del problema amianto su tutto il territorio nazionale e le frequenti discordanti interpretazioni delle leggi in materia, da parte dei diversi enti, sarebbe opportuno e auspicabile istituire anche in Italia, come già da anni è presente negli Stati Uniti, all’interno dell’EPA, la figura dell’ombudsman dell’amianto. Il “mediatore” dell’amianto, evidentemente in possesso di alta e vasta competenza nel settore, da tutti i punti di vista (medico, chimico, tecnico, operativo, consulenziale ecc.), potrà svolgere le seguenti funzioni: • ricevere reclami e richieste di informazioni presentate da chiunque; • fornire assistenza riguardo ai reclami e alle richieste ricevute; • inoltrare raccomandazioni ai vari soggetti con le proprie autorevoli osservazioni, svolgendo così, di fatto, anche attività di coordinamento tra le varie realtà territoriali. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede • Rischio amianto normativa essenziale di riferimento • L. 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. • Circ. Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto. • D.P.R. 8 agosto 1994 Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. • D.M. Sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. • D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto. • D.M. Industria 28 marzo 1995, n. 202 Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. • Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7 Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994. • D.M. Sanità 26 ottobre 1995 Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. • Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7 Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994 • D.M. Sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f), della L. n. 257/1992, recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Integrato e modificato dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389) • D.M. Industria 12 febbraio 1997 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto • D.P.C.M. 21 marzo 1997 Sostituzione del Modello Unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall’art. 6 della legge 25/1/1994, n. 70. • D.M. Industria 26 marzo 1998 Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione. IL SOLE 24 ORE 40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede • D.M. Sanità 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. • D.M. Sanità 25 luglio 2001 Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente ”Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. • D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. • D.M. Ambiente e tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. • D.M. Ambiente e tutela del territorio 15 febbraio 2004 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. • Deliberazione Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 30/3/2004, n. 01/CN/Albo Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. • Deliberazione Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 30/ 03/2004 n. 02/CN/Albo Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. • D.M. Ambiente e tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. • D.M. Lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004 Attuazione dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. • Circolare Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 21 aprile 2004, Prot. n. 2700 Applicazione del D.M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano la attività di bonifica dei beni contenenti amianto. • Circolare Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 1° giugno 2004, Prot. n. 3413 Iscrizione nella categoria 10. • D.M. Salute 14 dicembre 2004 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto. • D.M. Ambiente e tutela del territorio 3 agosto 2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Codice ambiente). • Deliberazione 10 luglio 2006 Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto. • D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. • D.M. Salute 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. • D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. • D.M. Lavoro e Previdenza sociale 12 marzo 2008 Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale. Testo unico Sicurezza • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. • Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. • Circolare Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2090 del 3/11/2009 Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla deliberazione Prot. n. 003/CN/ALBO del 16 luglio 1999 • Circolare Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2182 del 17/11/2009 Requisiti del responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 10 • D.M. Ambiente e tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 Istituzione del (SISTRI) sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009. • D.M. Ambiente e tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010 Integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/ 2009». IL SOLE 24 ORE 42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede • Le norme commentate del Testo unico Sicurezza riguardanti il rischio amianto Sezione I - Disposizioni generali Attività lavorative (Articolo 246) Innanzi tutto, le norme del D.Lgs. n. 81/2008, come aggiornato con il D.Lgs. n. 106/2009, si applicano «a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate». Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha precisato che tali norme si applicano a “tutte” le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, senza esclusione di alcuna di esse, e pertanto non sono considerate soltanto ad esempio le attività di bonifica e smaltimento dell’amianto ma qualsiasi attività lavorativa (il Legislatore ha anche omesso il termine “rischio”, presente invece nella precedente versione del Testo unico). I tipi di amianto (Articolo 247) Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, il nuovo decreto, confermando quanto già previsto nel D.Lgs. n. 81/ 2008, ha definito i tipi di amianto, sia in termini mineralogici, sia rispetto al loro numero del registro CAS (Chemical Abstract Service). Infatti, è precisato che con il termine “amianto” sono indicati i seguenti silicati fibrosi: • l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS; • la grunerite d’amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS; • l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS; • il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS; • la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS; • la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS. Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Accertamento della presenza di amianto (Articolo 248) Nel testo del D.Lgs. n. 106/2009 è ripreso l’obbligo, già riportato nel D.Lgs. n. 81/2008 e introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006, a partire dal 26/9/2006, per i datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, di adottare qualsiasi misura necessaria per l’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Se sussiste il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, è necessario applicare le disposizioni previste dalla nuova norma. È necessario evidenziare che l’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto va nella stessa direzione del censimento dell’amianto, previsto dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. La valutazione del rischio (Articolo 249) Il D.Lgs. n. 106/2009 ha ribadito che, ai sensi dell’art. 28, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Ai sensi del nuovo D.Lgs. n. 106/2009 e purché si sia in presenza di esposizioni sporadiche dei lavoratori e di debole intensità e si possa desumere dalla stessa valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto (0,1 fibre per cm3), misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, non sia superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, si può prescindere dalla notifica dei lavori, dall’obbligo del ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro e, in ogni caso, al di sotto del valore limite, dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dall’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad amianto, nel caso delle seguenti attività: • manutenzioni di breve durata, non continuative, che interessano unicamente i materiali contenenti amianto in matrice non friabile (come, per esempio, coperture e canne fumarie in cemento amianto, pavimenti in vinyl amianto ecc.); • rimozione che non comporti deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice (quindi, per i manufatti indicati al punto precedente); • incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; • sorveglianza, controllo dell’aria e prelievo di campioni ai fini dell’accertamento della presenza di amianto in un determinato materiale. Il nuovo decreto ha ribadito che, inoltre, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, deve provvedere a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità relative alle attività indicate. Inoltre, il Titolo I, «Principi comuni», del nuovo Testo unico Sicurezza, all’art. 29, «Modalità di effettuazione della valutazione dei Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede rischi», comma 7, precisa che anche i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori, nelle quali si svolgono attività che espongono i lavoratori ad amianto, non possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Questo implica, quindi, che in tutte le aziende dove è presente l’esposizione ad amianto la valutazione deve intendersi ad hoc. Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore, per le attività su elencate e nel caso che si sia in presenza di esposizioni sporadiche dei lavoratori e di debole intensità e che si possa desumere dalla stessa valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non sia superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, ha aggiunto tra gli esoneri l’obbligo del ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro e, in ogni caso, al di sotto del valore limite, oltre a quelli già previsti della notifica dei lavori, della sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dell’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad amianto. La notifica preliminare (Articolo 250) Le norme inerenti alla notifica delle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto sono rimaste inalterate. Pertanto, prima dell’inizio dei lavori di «manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate», il datore è tenuto a presentare una notifica all’organo di vigilanza (ASL competente per territorio) delle risultanze della valutazione, unitamente alle seguenti informazioni: • le attività svolte e i procedimenti applicati; • le varietà e i quantitativi annui di amianto utilizzati; • i prodotti fabbricati; • il numero di lavoratori addetti; • le misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati. La notifica deve anche comprendere almeno una descrizione sintetica: • dell’ubicazione del cantiere; • dei tipi e dei quantitativi di amianto manipolati; • delle attività e dei procedimenti applicati; • del numero dei lavoratori interessati; • della data di inizio dei lavori e della relativa durata; • delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto. Il datore di lavoro deve provvedere, inoltre, affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica. È precisato anche che la notifica deve essere ripresentata ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. Misure di prevenzione e di protezione (Articolo 251) Il nuovo Testo unico Sicurezza prevede che nelle attività svolte la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, adottando in particolare le seguenti misure: • il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; • i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del su indicato valore limite; • l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve avvenire adottando adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; • per la protezione dei lavoratori addetti a lavorazioni durante le quali si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria, come sopra indicato; • i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria; • tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; • l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; • i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. IL SOLE 24 ORE 44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Con il decreto correttivo n. 106/2009, tra le nuove misure, il Legislatore ha sostituito le parole «l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto…» con «la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto…», rimarcando quindi che quello che conta è l’effettiva concentrazione di fibre aerodisperse che come conseguenza comporta l’esposizione dei lavoratori. Inoltre, ha ridefinito il concetto di protezione. Infatti, nella prima versione del Testo unico Sicurezza il Legislatore riteneva che i lavoratori esposti dovessero sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che l’aria filtrata presente all’interno del DPI fosse non superiore a un decimo del valore limite di 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, quindi, in pratica, all’interno dei DPI delle vie respiratorie, dovesse essere presente una concentrazione minore o uguale a 0,01 f/cm3. Attualmente, la nuova versione del Testo unico Sicurezza, come aggiornato dal D Lgs. n. 106/2009, prevede che tale protezione deve garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia minore o uguale a 0,01 f/cm3. Pertanto, vale la seguente equazione/disequazione: Valore stimato della concentrazione di amianto nell’aria filtrata = concentrazione misurata nell’aria ambiente / fattore di protezione operativo 0,01 f/cm3 Il fattore di protezione operativo è definito dal decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999, aggiornato dal D.M. 25 luglio 2001. Misure igieniche (Articolo 252) Nelle attività svolte, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le seguenti misure igieniche: • i luoghi in cui si svolgono queste attività devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, devono essere accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi devono accedere per il loro lavoro o per la loro funzione e devono essere anche oggetto del divieto di fumare; • devono essere predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e di bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; • devono essere messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati DPI; • questi indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno dell’impresa; possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le disposizioni vigenti; • gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; • i lavoratori devono poter disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; • l’equipaggiamento protettivo deve essere custodito in locali destinati a questo scopo, controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; • devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione. Controllo dell’esposizione (Articolo 253) È precisato che, per garantire il rispetto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, aggiungendo, però, rispetto alle precedenti disposizioni, che questo vale tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità. Pertanto, da un lato, il Legislatore estende l’obbligo dell’uso dei DPI delle vie respiratorie anche alle attività con esposizioni sporadiche e di debole intensità, come indicato all’art. 251, e, d’altro canto, per queste stesse attività il datore di lavoro non è tenuto a effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo, come previsto dall’art. 253, quindi, in questi casi non si saprà mai se il valore limite è eventualmente ed eccezionalmente superato. I risultati delle misure effettuate devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi. Inoltre, il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. I campionamenti devono essere effettuati anche previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di prevenzione e di protezione. A tal proposito, una idonea qualifica potrebbe essere considerata l’abilitazione di coordinatore amianto. Inoltre, i campioni prelevati devono essere successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. Inoltre, il conteggio delle fibre di amianto deve essere preferibilmente effettuato con la tecnica della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. Infine, per la misurazione dell’amianto nell’aria, devono essere prese in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha precisato che il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto e non tanto dell’esposizione personale del lavoratore, come precedentemente riportato e inoltre che i campioni prelevati devono essere successivamente analizzati da parte di laboratori qualificati. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Valore limite (Articolo 254) Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore (TWA - Time Weighted Average). I datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite. Quando questo valore limite è superato, il datore di lavoro è tenuto a individuare le cause del superamento e ad adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono adottate le adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati. Per verificare l’efficacia di queste misure, il datore di lavoro deve procedere immediatamente a una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite, ai sensi dell’art. 254, è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore a un decimo del valore limite; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori. Inoltre, sempre nell’ipotesi che l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, deve assicurare i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche. Innanzitutto, è opportuno sottolineare che nell’art. 254 è ripetuta la serie di obblighi già riportati all’art. 251 (DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato, periodi di riposo e necessità della decontaminazione). Inoltre, sembra che ci sia una contraddizione tra quanto previsto all’art. 251, secondo il quale «i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie», e quanto riportato all’art. 254, in ottemperanza del quale «Quando il valore limite viene superato, il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati». Pertanto, per sgomberare il campo da equivoci, il Legislatore avrebbe potuto cogliere l’opportunità di affermare, in modo chiaro e netto, senza confusioni di sorta, che l’uso dei DPI, in particolare di quelli delle vie respiratorie, deve essere previsto sempre, in ogni caso e non soltanto quando si superi il limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore perché, per esempio, nel caso di bonifica di coperture in cemento amianto, è molto difficile, in condizioni normali, che si superi questo limite, tuttavia nessuna impresa di bonifica da amianto farebbe mai lavorare i propri operatori senza i DPI delle vie respiratorie. Inoltre, è confermato che l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro e che l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione del personale. I periodi di riposo necessari devono essere assicurati in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti. Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore, ha semplicemente aggiunto che l’uso del su indicato dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie è necessario non solo quando l’esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi ma anche per rispettare il valore limite. Operazioni lavorative particolari (Articolo 255) È confermato che, nel caso di determinate operazioni lavorative, nelle quali, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 255, è tenuto ad adottare adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, in particolare: • deve fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali; in particolare, i dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie devono avere un fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore, in ogni caso, che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore a un decimo del valore limite. Anche in questo caso è possibile osservare quanto riportato precedentemente a proposito della ripetizione degli obblighi connessi ai DPI delle vie respiratorie e alla confusione sull’obbligo o meno di indossarli perché sembrerebbe, ancora una volta, che questo uso sia limitato solo al caso in cui sia superato il valore limite della concentrazione di fibre nell’aria ambiente e non sempre, come, invece, dovrebbe essere e come, di fatto, è attuato dalle imprese di bonifica da amianto; • deve provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che è previsto il superamento del valore limite di esposizione; • deve adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro; • deve consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività. Lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto (Articolo 256) I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Come noto, per le imprese di bonifica da amianto è stata già resa obbligatoria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Infatti, dal 15 giugno 2004, in Italia nessuna impresa può eseguire questo tipo di lavori se non è iscritta in questa categoria dell’Albo. IL SOLE 24 ORE 46 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto da edifici, da strutture, da apparecchi e da impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro. Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere: • la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto siano lasciati sul posto; • la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; • la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; • adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; • adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; • l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di 0,1 fibre/cm3 delle seguenti misure: • fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone l’uso durante questi lavori; • provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; • adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro; • consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività; • la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile; • il luogo dove i lavori saranno effettuati; • le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; • le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche dell’orario di inizio delle attività. La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notifica. Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione. Con il decreto correttivo n. 106/2009, innanzi tutto il Legislatore ha apportato una modifica doverosa nel senso che le imprese abilitate sono quelle di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che riguarda la costituzione, presso il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio, dell’Albo nazionale gestori ambientali, e non dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ormai già abrogato dall’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, il Legislatore ha aggiunto che nel piano di lavoro deve essere indicata anche la data di inizio dei lavori. Poi, di fatto, come da noi auspicato su questa rivista[1], il Legislatore ha effettuato, in un certo qual senso, un piccolo ritorno al passato, reintroducendo la possibilità del rilascio di eventuali prescrizioni al piano di lavoro, da parte dell’ASL competente per territorio, come già era previsto dall’art. 34, decreto legislativo n. 277/1991, abrogato dal D.Lgs. n. 257/2006. Infatti, questa norma cautelava, in primis, la salute e la sicurezza delle persone nonché la protezione dell’ambiente e garantiva all’impresa di bonifica di operare anche in modo adeguato, sotto tutti i punti di vista, perché la stessa impresa, fiduciosa di avere ricevuto una supervisione da parte dell’organo di vigilanza, si sentiva tutelata da un piano di lavoro completo e adeguato. Invece, a partire dal 26 settembre 2006, da quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 257/2006, e fino al 20 agosto 2009 (data di entrata in vigore del nuovo Testo unico Sicurezza) non è stato più così perché l’ASL competente per territorio, ricevuto il piano di lavoro, lo esaminava e, quand’anche lo trovasse carente, non essendo tenuta a comunicare alcunché all’impresa di bonifica, non teneva affatto informata questa ultima circa le carenze riscontrate (ovviamente, facevano eccezione quei pochi organi di controllo e di vigilanza che, constatate le carenze, si assumevano, giustamente, la responsabilità di farlo presente all’impresa prima di iniziare i lavori di bonifica, per evitare conseguenze inimmaginabili in cantiere). Quindi, negli ultimi tre anni trascorsi, l’impresa di bonifica redigeva il piano di lavoro, lo trasmetteva all’organo di vigilanza e di controllo e, ritenendo di aver riportato in esso tutte le necessarie e opportune operazioni di bonifica e di smaltimento nonché di aver indicato materiali e macchinari adeguati, decorsi i trenta giorni, dava inizio ai lavori di bonifica. Poi, a seguito di un’ispezione da parte dell’ASL competente per territorio, era possibile che però risultasse in difetto per violazioni che la stessa ASL aveva già accertato al momento dell’esame del piano di lavoro (quindi, molto probabilmente, prima dell’inizio dei lavori di bonifica), pertanto, la stessa impresa avrebbe potuto subire conseguenze negative, spesso rilevanti (sospensione dei lavori, denuncia alla Procura della Repubblica, apertura di procedimento penale, pagamento di pesanti sanzioni) che, al contrario, si sarebbero potute evitare con la semplice richiesta di prescrizioni preventive. In conclusione, la mancata previsione del rilascio di eventuali prescrizioni da parte dell’ASL competente per territorio poteva comportare solo conseguenze negative perché, di fatto, aggravava inutilmente la contrapposizione tra impresa di bonifica e organo di controllo e di vigilanza, mettendo anche eventualmente a repentaglio la protezione delle persone e dell’ambiente. (1) Si veda S. Clarelli, “La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’amianto” in Ambiente & Sicurezza n. 17/2008. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Ora finalmente accogliamo con favore che il Legislatore ha rimediato a questo rilevante inconveniente, ancorché in ritardo. Inoltre, il Legislatore ha finalmente contemplato i casi d’urgenza, come da noi auspicato su questa rivista[2]. Infatti, era inammissibile che, in situazioni d’emergenza quali, per esempio, rotture di lastre in cemento amianto di coperture per eventi atmosferici eccezionali (grandinate, forti venti ecc.) o di rotture improvvise di tubazioni in cemento amianto di un acquedotto o di una fognatura, dovevano attendersi 30 giorni prima di poter iniziare i lavori di bonifica e/o di manutenzione (fatta eccezione per quei pochi organi di controllo e di vigilanza che, constatato lo stato d’urgenza, giustamente si assumevano la responsabilità di far iniziare i lavori appena possibile, senza attendere un inutile termine burocratico). Infine il Legislatore ha corretto un refuso riguardante il riferimento all’articolo 250 del TU e non 50, a proposito degli adempienti inerenti alla notifica preliminare all’organo di vigilanza competente per territorio. Informazione dei lavoratori (Articolo 257) L’art. 36 del TU prevede, in ogni caso (quindi, anche per i lavori di bonifica da amianto) che il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori, consentendo loro di acquisire le relative conoscenze nonché, qualora l’informazione riguardi lavoratori immigrati, che essa avvenga previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Questa è una questione molto sentita da chi, in particolare, è docente nei corsi informazione/formazione laddove è rilevante la partecipazione di lavoratori stranieri che, molto spesso, presentano rilevanti difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Comunque, è ribadito che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: • i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali che lo contengono; • le specifiche norme igieniche da osservare, in particolare la necessità di non fumare; • le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; • le misure di precauzione particolari da adottare nel ridurre al minimo l’esposizione; • l’esistenza del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore e la necessità del monitoraggio ambientale. Formazione dei lavoratori (Articolo 258) L’art. 37 del TU prevede, in ogni caso (quindi, anche per i lavori di bonifica da amianto): • l’addestramento che deve essere effettuato a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro; • la formazione dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei loro rappresentanti; • la formazione iniziale dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza, della durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda con l’obbligo di verifica dell’apprendimento e dell’aggiornamento periodico, non inferiore a quattro ore per le aziende da quindici a cinquanta dipendenti e a otto per quelle con più di cinquanta lavoratori; inoltre, la formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, se immigrati, deve essere effettuata previa verifica della comprensione e della lingua utilizzata nel percorso formativo. Infine, la formazione acquisita deve essere registrata nel libretto formativo del cittadino, ex art. 2, comma 1, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». Comunque, è ribadito che il datore di lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari. Inoltre, il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: • le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; • i tipi di prodotti o di materiali che possono contenere amianto; • le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo questa esposizione; • le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; • la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; • le procedure di emergenza; • le procedure di decontaminazione; • l’eliminazione dei rifiuti; • la necessità della sorveglianza medica. Possono essere addetti alla rimozione, allo smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’art. 10, comma 2, lettera h), legge 27 marzo 1992, n. 257. In Italia, è prevista l’abilitazione, richiesta dalla legge n. 257/1992, art. 10, lettera h), e dal successivo D.P.R. 8 agosto 1994, art. 10, per gli operatori addetti alle attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica. Questo ultimo provvedimento ha previsto i contenuti minimi e una durata non inferiore alle 30 ore. Il D.P.R. 8 agosto 1994, sempre all’art. 10, ha previsto anche il corso gestionale per i coordinatori amianto con durata minima di 50 ore. (2) Si veda la nota 1. IL SOLE 24 ORE 48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Sorveglianza sanitaria (Articolo 259) All’art. 259 del TU, il Legislatore prevede che i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, di rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, di bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti a queste mansioni, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Qualora i lavoratori siano stati iscritti, anche una sola volta, nel registro degli esposti, devono essere sottoposti a una visita medica nel momento della cessazione del rapporto di lavoro. In questa occasione, il medico competente deve fornire le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. Tutto questo, fermo restando che gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale, in particolare del torace, nonché gli esami della funzione respiratoria. Sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, il medico competente deve valutare l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Inoltre, ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente è tenuto a privilegiare gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica. Si ribadisce, come già segnalato in occasione dell’illustrazione delle modifiche e integrazioni apportate dalla precedente versione del TU (D.Lgs. n. 81/2008) che, a partire dal 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008), di fatto, all’operatore amianto è stato sottratto il diritto di avere la sorveglianza sanitaria nel momento della cessazione del rapporto di lavoro e anche dopo, per un periodo successivo, a discrezione del medico competente, al contrario di quanto era precedentemente previsto dall’art. 59-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 626/1994 (introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006), qualora egli stesso non sia stato mai iscritto nel registro degli esposti, nonostante sia stato addetto, per diversi anni, alle attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto e, pertanto, almeno potenzialmente esposto. Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha ritenuto di rettificare il “controllo sanitario” in “sorveglianza sanitaria” e inoltre ha aggiunto che ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (Articolo 260) Ai sensi dell’art. 260 del nuovo TU, il datore di lavoro deve iscrivere nel registro degli esposti i lavoratori per i quali, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione abbia accertato che l’esposizione è stata superiore, all’interno del DPI, a un decimo del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria e qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala di lavoratori per cui gli stessi devono abbandonare immediatamente l’area interessata. Inoltre, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, deve inviare una copia del registro agli organi di vigilanza e all’ISPESL. Il TU ha ribadito in modo chiaro che l’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea, poiché deve essere perseguito l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quella consentita. Inoltre, il datore di lavoro, su richiesta, deve fornire, agli organi di vigilanza e all’ISPESL, una copia del registro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro. L’ISPESL è tenuto a conservare i documenti sanitari per un periodo di quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione. Si osserva che la precisazione introdotta dal Legislatore già con il D.Lgs. n. 81/2008 sulla temporaneità dell’iscrizione degli operatori amianto nel registro degli esposti rappresentava una novità sia rispetto alle precedenti norme del D.Lgs. n. 257/2006, sia rispetto al contenuto del decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2007, n. 155, «Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni» Si ribadisce che, all’opposto, dovrebbe essere un diritto degli operatori amianto essere iscritti, sempre e comunque, nel registro degli esposti, a prescindere dal livello di esposizione, poiché non sempre è possibile accertare in modo deterministico quale sia stata la loro effettiva esposizione nel corso dei diversi anni. Inoltre, questa “temporaneità d’iscrizione nel registro degli esposti” contrasta apertamente con la notoria constatazione che l’effetto neoplastico non ha, teoricamente, valori di soglia (sono proprio i docenti medici che, nei corsi per operatori amianto, affermano spesso che “è sufficiente una fibra per contrarre la patologia”). Invece, il decreto legislativo n. 81/2008, come aggiornato con il decreto legislativo n. 106/2009 non garantisce pienamente gli operatori amianto, in particolar modo quelli addetti alle operazioni di bonifica da amianto compatto che, notoriamente, sono soggetti a bassi valori di concentrazione di fibre d’amianto. Infatti, in base al nuovo TU questi lavoratori non saranno mai iscritti nel registro degli esposti perché sarà agevole accertare o dichiarare, da parte del datore di lavoro, che gli stessi non hanno mai subito un’esposizione superiore al limite di legge e, quindi, non avranno più nemmeno il diritto alla sorveglianza sanitaria, a discrezione del medico competente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro come invece prevedeva la norma precedente (art. 59-quinquiesdecies D.Lgs. n. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. n. 257/2006). Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha apportato l’unica integrazione, rispetto alla versione precedente del TU che il datore di lavoro effettua l’invio della copia del registro degli esposti agli organi di vigilanza e all’ISPESL per il tramite del medico competente, affidando quindi una precisa incombenza a questo ultimo. Mesoteliomi (Articolo 261) È ribadita la necessità della costituzione di un Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) presso l’ISPESL, nei casi accertati di mesotelioma. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Capo IV - Sanzioni Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Articolo 262) In particolare, l’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 prevede, a proposito delle “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”, al comma 2, lettera b) che il datore di lavoro di aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto sia punito con l’arresto da quattro a otto mesi (anziché da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro, come in altre aziende) nei seguenti casi: • quando commette violazioni inerenti all’effettuazione della valutazione dei rischi, non elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi in cui è effettuata la sorveglianza sanitaria; • quando non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; • quando, pur volendo svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, commette violazioni relativamente alla frequenza di corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 28 del nuovo TU, la valutazione deve riguardare: • la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati; • la sistemazione dei luoghi di lavoro; • tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater); • i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; • i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. Il suddetto documento deve contenere: • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme contenute nell’intero decreto. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Le sanzioni relative al «datore di lavoro e al dirigenti» del nuovo TU sono qui di seguito elencate. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazioni riguardanti: • la valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare; • il rinnovo della suddetta valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazioni riguardanti: • ogni misura necessaria da prendere ai fini dell’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione; IL SOLE 24 ORE 50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede • la presentazione della notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, prima dell’inizio dei lavori che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate; • il rinnovo della notifica, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto; • le misure di prevenzione e protezione; • le misure igieniche; • la misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro e il riporto dei risultati delle misure nel documento di valutazione dei rischi; • valore limite; • le operazioni lavorative particolari con superamento del valore limite; • l’obbligo di effettuazione dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto solo da parte delle imprese di bonifica da amianto iscritte all’Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto; • la predisposizione del piano di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto; • la previsione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno; • la previsione nel suddetto piano di tutte le informazioni previste; • l’informazione dei lavoratori; • la formazione dei lavoratori; • l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti quando, nonostante l’assunzione di misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione si accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista di 0,01 f/cm3; Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per violazioni riguardanti: • i contenuti della notifica preliminare; • l’accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti; • la trasmissione di una copia del piano di lavoro all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; • l’accesso al piano di lavoro e alla documentazione allegata da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per violazioni riguardanti: • l’effettuazione dei campionamenti previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti; • la fornitura agli organi di vigilanza e all’ISPESL di copia del registro degli esposti; • in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la trasmissione all’ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro. Con il decreto correttivo n. 106/2009, il Legislatore ha provveduto ad effettuare una sensibile e generalizzata riduzione sia delle sanzioni penali sia di quelle amministrative pecuniarie in qualche caso anche rilevante (riduzione anche del 90%!). Questo andrebbe in direzione opposta a quanto previsto dal testo coordinato delle due Direttive europee 2003/18/CE e 83/477/CEE, vale a dire che gli Stati membri devono prevedere l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della Direttiva stessa e che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive! (Allegato I) Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Con riferimento al rischio amianto, sono indicate quali gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale • violazioni che espongono al rischio d’amianto; • mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. (Allegato XIV) Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori Nella parte teorica del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e, precisamente, nel modulo tecnico della durata complessiva di 52 ore, deve essere necessariamente trattato l’argomento: “i rischi connessi alle bonifiche da amianto”. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Le norme del codice dell’ambiente riguardanti il rischio amianto • (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 - D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) PARTE QUARTA Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo I - Gestione dei rifiuti - Capo I - Disposizioni generali Art 177(1) (Campo di applicazione) 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Art. 193(1) (Trasporto dei rifiuti) 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Attività produttive. Capo II - Competenze Art. 195 (Competenze dello Stato) 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Attività produttive; Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) 5. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all’art. 208, comma 9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 195, comma 2, lettera h). Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241 del 1990: b) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica. (1) Modifiche (integrazioni e abrogazioni) introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti Art. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) d) Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248. Parte II Allegato II Progetti di competenza statale Impianti per l’estrazione dell’amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto; Parte IV - Titolo V Allegato 5 Concentrazione soglia di contaminazione di amianto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione di amianto nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare Colonna A - Siti ad uso verde pubblico privato e residenziale (mg/kg espressi come ss) Amianto: 1.000 (*) Colonna B - Siti ad uso commerciale e industriale (mg/kg espressi come ss) Amianto: 1.000 (*) (*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X o I.R. - Trasformata di Fourier). IL SOLE 24 ORE 52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA • VALORI LIMITE AMIANTO PREVISTI Valore Metodo Ambito limite Norma di riferimento di analisi Inquinamento da amianto Interno edifici - ambienti di vita (come media di 3 campionamenti) 20 fibre/litro Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) 2,0 fibre/litro Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) D.M. 6/9/1994, punto 2c Esposizione lavoratori Ambienti di lavoro 0,1 fibre/centime- Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) Valore limite di esposizione per qualsiasi fibra di tro cubo amianto misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore TU Sicurezza, art. 254, comma 1 Monitoraggi ambientali durante le attività di bonifica Aree circostanti il cantiere di bonifica Soglia di pre-allarme Aree circostanti il cantiere di bonifica Soglia di allarme Netta tendenza Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse 50 fibre/litro Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) D.M. 6/9/1994, punto 11/1 D.M. 6/9/1994, punto 11/2 Monitoraggio ambientale per la restituibilità degli ambienti alla fine delle attività di bonifica Interno cantiere di bonifica 2,0 fibre/litro Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) D.M. 6/9/1994, punto 6/b Siti contaminati da amianto Concentrazione soglia di contaminazione di amianto nel suolo e sottosuolo 1.000 mg/kg Diffrattometria a Raggi X o FTIR Codice Ambiente Parte IV Titolo V Allegato 5 Tabella 1 Materiali sostitutivi dell’amianto Esenzione amianto nei materiali sostitutivi ai fini dell’omologazione 0 Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) Scarichi in atmosfera Concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico 0,1 mg/m3 di aria emessa D.M. 12/2/1997 Emissioni in atmosfera 2,0 fibre/millilitro Gravimetrico D.Lgs. n. 114/1995, art. 1, comma 1 Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) D.Lgs. n. 114/1995, Allegato A, II Effluenti liquidi Effluenti liquidi Concentrazione limite di materia totale in sospensione negli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica 30 g di materia to- Filtrazione su membrana tale in sospensione per m 3 di effluente liquido scaricato D.Lgs. n. 114/1995, art. 2, comma 1 Siti estrattivi di pietre verdi Valore limite per stabilire la pericolosità dei materiali estratti Maggio 2010 0,1 Indice di rilascio www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com D.M. 14/5/1996, Allegato 4 53 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede • GLOSSARIO DEI TERMINI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO A Albo Nazionale Gestori Ambientali Albo istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/1997. È costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Algoritmo amianto Metodo che, attraverso un certo numero di passi, porta ad una valutazione empirica del rischio amianto. Non è previsto dalla legge nazionale vigente e non può mai rappresentare l’unico elemento per la valutazione ma solo un semplice supporto, anche perché caratterizzato da forte soggettività. La valutazione del rischio amianto deve essere eseguita ai sensi del D.M. 6/9/1994 e del TU Sicurezza da una persona esperta e consapevole. Tra i più noti Algoritmi amianto si citano: Algoritmo EPA Environmental Protection Agency, Algoritmo VERSAR, Enel index modificato, Indice Ferris, Indice tedesco, Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto della Regione Lombardia, Scheda di rilevamento dello stato di conservazione della copertura della Regione Emilia Romagna. Amianto I silicati fibrosi di cui all’articolo 247 del Testo unico Sicurezza: • Actinolite d’amianto, n. Cas 77536-66-4; • Grunerite d’amianto (Amosite), n. Cas 12172-73-5; • Antofillite d’amianto, n. Cas 77536-67-5; • Crisotilo, n. Cas 12001-29-5; • Crocidolite, n. Cas 12001-28-4; • Tremolite d’amianto, n. Cas 77536-68-6. Determinazione qualitativa e quantitativa dell’amianto in un campione di materiale. Analisi campioni massivi Analisi fibre aerodisperse Determinazione qualitativa e quantitativa della concentrazione di fibre di amianto presenti in aria. Area di stoccaggio Area all’interno dell’edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei, nella quale devono essere temporaneamente depositati i rifiuti di amianto fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto degli stessi rifiuti all’impianto di destinazione. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un’area controllata. Asbestosi Grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all’inalazione di fibre d’amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, attualmente, è sempre più rara ma che ha provocato il maggior numero di decessi. Si manifesta dopo 10-15 anni dall’esposizione. Attività di manutenzione e custodia Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie: a) interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto; b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto; c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto. Operazioni che comportino un esteso interessamento dell’amianto non possono essere consentite, se non nell’ambito di progetti di bonifica. Attrezzature minime previste per la categoria 10A Le imprese di bonifica da amianto, iscritte nella categoria 10 A dell’Albo nazionale gestori ambientali, devono avere la disponibilità almeno delle seguenti attrezzature: Aspiratori con filtri assoluti; Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere); Airless (pompe per spruzzare incapsulanti). IL SOLE 24 ORE 54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Attrezzature minime previste per la categoria 10 B Le imprese di bonifica da amianto, iscritte nella categoria 10 B dell’Albo nazionale gestori ambientali, devono avere la disponibilità almeno delle seguenti attrezzature: Impianti di estrazione ed estrattori d’aria dotati di filtri assoluti; Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate; Unità filtrazione acqua; Aspiratori con filtri assoluti; Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere); Airless (pompe per spruzzare incapsulanti); Campionatori d’aria personali e ambientali; Misuratori di depressione; Generatori di fumo; Unità di riscaldamento acque. B Big Bag Grandi sacchi forniti di maniglie, con capacità di 1.000 litri, in polipropilene telato e trattato con resine speciali, dotati di involucro interno (liner) impermeabile, muniti di omologazioni ONU necessarie per lo stoccaggio di merci pericolose. C Campionamento ed analisi dei materiali Programma di ispezione da attuare, ai sensi del D.M. 6/9/1994, una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, prima di procedere al campionamento dei materiali finalizzato alla ricerca dell’amianto. Se dall’analisi eseguita si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio. Campionamento fibre Prelevamento di campioni di aria al fine della determinazione delle fibre di amianto aerodisperse. aerodisperse Campionamento personale Campionamento effettuato, mediante campionatore personale, al fine di rilevare il grado di esposizione media alle fibre di amianto di un operatore durante le attività di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto. Carcinoma polmonare È il tumore maligno più frequente e si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo di sigarette amplifica notevolmente l’effetto cancerogeno dell’amianto aumentando sensibilmente la probabilità di contrarre tale malattia (nei fumatori esposti ad amianto la probabilità è infatti 90 volte superiore a quella di non fumatori non esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall’esposizione. CAS (Chemical Abstract Service) è un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico. Esso è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini. Il primo gruppo è costituito da un numero variabile di cifre, fino a sei, il secondo da due cifre, mentre il terzo ed ultimo gruppo è costituito da una singola cifra che serve da codice di controllo. Categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella quale devono essere iscritte le imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti di amianto. Categoria 10 “Bonifica di beni contenenti amianto” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella quale devono essere iscritte le imprese che esercitano attività di bonifica amianto. È suddivisa nelle sotto categorie 10 A (bonifica dei manufatti compatti) e 10 B (bonifica di qualsiasi tipologia di manufatti). Cemento amianto Impasto di cemento con amianto in ragione di circa il 15% in peso. Usualmente il tipo di amianto utilizzato è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno). Il cemento amianto è un materiale compatto, che può rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o da agenti atmosferici. Censimento Ai sensi della legge n. 257/1992 si distinguono: Il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto; il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. Certificazione della restituibilità di ambienti bonificati Operazioni effettuate da Funzionari dell’ASL competente per territorio, dopo la bonifica di materiali friabili, volte ad assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza. I principali criteri da seguire durante la certificazione sono: assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l’area bonificata e assenza effettiva di fibre di amianto nell’atmosfera compresa nell’area bonificata. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a cario del committente i lavori di bonifica. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Ciclo incapsulante Sequenza di operazioni finalizzate alla realizzazione di un rivestimento incapsulante, comprese le indicazioni necessarie per la loro corretta esecuzione: preparazione del supporto, prodotti da applicare, modalità di diluizione, di applicazione e di essiccazione, numero delle applicazioni necessarie, altre eventuali indicazioni. Classi di iscrizione nella categoria 5 La categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella quale devono essere iscritte le imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti di amianto, è suddivisa nelle seguenti classi in base alle tonnellate annue di rifiuti complessivamente trattati: Classe A: < 200.000 T; Classe B: 60.000 T. e < 200.000 T; Classe C: 15.000 T. e < 60.000 T.; Classe D: 6.000 T. e < 15.000 T.; Classe E: 3.000 T. e < 6.000 T.; Classe F: < 3.000 T. Classi di iscrizione nella categoria 10 La categoria 10 “Bonifica di beni contenenti amianto” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella quale devono essere iscritte le imprese che esercitano attività di bonifica amianto, è suddivisa nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili: Classe A: oltre euro 7.746.853,49; Classe B: fino a euro 7.746.853,49; Classe C: fino a euro 1.549.370,70; Classe D: fino a euro 413.165,52; Classe E: fino a euro 51.645,69. Codici CER (Catasto o Catalogo Europeo dei Rifiuti) sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie. I codici sono 839 e sono inseriti all’interno dell’“Elenco dei rifiuti” istituito dall’unione Europea con la Decisione 2000/532/CE. Collaudo della depressione Prova di collaudo dell’efficacia del sistema di estrazione dell’aria che deve essere eseguita in un cantiere di bonifica da amianto friabile dopo che è stato completato l’allestimento del cantiere, compresa l’installazione dell’unità di decontaminazione e prima dell’inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell’amianto. Compatti Materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.), come il cemento amianto e il vinyl amianto. Concentrazione soglia di contaminazione di amianto nel suolo e sottosuolo (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) Valore pari a 1.000 mg/kg di ss nei siti ad uso verde pubblico privato e residenziale e nei siti ad uso commerciale e industriale. Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica: Diffrattometria a raggi X (DRX) oppure Spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR). Confinamento Metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Confinamento statico Confinamento artificiale con idonei divisori (generalmente con teli di polietilene su intelaiature lignee o metalliche) ai fini della rimozione dei materiali friabili contenenti amianto, per proteggere le zone adiacenti all’area di lavoro non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto, qualora l’ambiente in cui avviene l’asportazione non sia naturalmente confinato. Confinamento dinamico Sistema di estrazione dell’aria che metta in depressione il cantiere di bonifica dei materiali friabili contenenti amianto rispetto all’esterno. Tale sistema deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d’aria dall’esterno verso l’interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell’aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’area di lavoro. Controllo dell’esposizione Effettuazione periodica, ai sensi dell’articolo 254 del Testo unico Sicurezza, della misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. Coordinatore amianto Persona abilitata ex articolo 10, legge n. 257/1992 e articolo 10, D.P.R. 8 agosto 1994, per aver frequentato e superato corso di formazione, autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma, di tipo gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto, della durata di cinquanta ore. D Dispersione cromatica IL SOLE 24 ORE 56 Tecnica analitica per l’identificazione qualitativa delle fibre di amianto mediante Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF). www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede DPI Dispositivi di protezione individuali. Quelli utilizzati dagli operatori amianto consistono in: maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione, tute intere, munite di cappuccio, di copriscarpe, formate da tessuto atto a non trattenere le fibre, guanti e calzari antinfortunistici (in caso di bonifica di coperture le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti) nonché tutti gli altri dispositivi necessari per le lavorazioni specifiche. DRX Diffrattometria a raggi X, tecnica per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto nel campione e del tipo mineralogico di fibre. Non consente di accertare concentrazioni di amianto inferiori all’1% in peso. E Estrattore Apparecchiatura per il mantenimento della depressione nel cantiere di bonifica da amianto friabile e per la filtrazione dell’aria. Eternit Denominazione commerciale del cemento amianto. Etichettatura Simbologia chiaramente leggibile e indelebile di cui devono essere muniti i materiali contenenti amianto imballati. F F/cmc Fibre/centimetro cubo = Fibre/millilitro = 1/1000 Fibre/litro F/l Fibre/litro = 1000 Fibre/millilitro = 1000 Fibre/centimetro cubo F/ml Fibre/millilitro = Fibre/centimetro cubo = 1/1000 Fibre/litro Filtro HEPA Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) fa parte della categoria dei cosiddetti “filtri assoluti”, aventi una elevata efficienza di filtrazione. In particolare, i filtri HEPA presentano un’efficienza di filtrazione almeno del 99,97%. Floccato/Fioccato Intonaco contenente amianto applicato a spruzzo. Friabili Materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. FT-IR Spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier, tecnica analitica per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto nel campione e del tipo mineralogico di fibre. Non consente di accertare concentrazioni di amianto inferiori all’1% in peso. G Gestione dei rifiuti contenenti amianto Operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto. Glove-bag Cella di polietilene, dotata di guanti interni per l’effettuazione del lavoro, applicabile nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione. H HEPA (High Efficiency Particulate Air filter). Vedi Filtro HEPA. I Impianto di discarica Maggio 2010 Area, realizzata a seguito delle necessarie autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta, adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno. www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Impianto di stoccaggio provvisorio Area coperta e delimitata, realizzata a seguito delle necessarie autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta, per il deposito temporaneo di rifiuti di amianto, in attesa del trasporto all’impianto di destinazione finale dei rifiuti. Incapsulamento Metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto È dato da: (percentuale in peso amianto x densità assoluta) / (densità apparente x 100). Viene determinato al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale e si applica solo ai rifiuti contenenti amianto definiti dai codici CER19 03 06 e 19 03 04. L Laboratori qualificati I laboratori abilitati, ai sensi del D.M. 14 maggio 1996, ad effettuare analisi qualitative e quantitative sull’amianto Latenza Durata del tempo in anni tra l’inizio dell’esposizione all’amianto e il manifestarsi di patologie legate all’amianto M Manufatti in cemento amianto Manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre. Manufatti in fibrocemento Nel D.M. 20/8/1999 si indicano con questo termine i manufatti industriali, rispondenti alle norme UNI EN 492, UNI EN 494 e ISO 8336 di tipo NT realizzati con cemento rinforzato per mezzo di fibre diverse dall’amianto e quindi privi di amianto. Mappatura Ai sensi del D.M. 18 marzo 2003, n. 101, mappatura a cura delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Consta di due fasi: individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell’ambiente naturale o costruito e selezione di quei siti nei quali è accertata la presenza di amianto, nell’ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti. Materiali sostitutivi Materiali utilizzati in alternativa all’amianto nella produzione di manufatti, aventi come primo requisito quello di essere esenti da amianto. MCA Materiali o manufatti contenenti amianto. Mesotelioma della pleura Tumore altamente maligno della membrana di rivestimento del polmone (pleura) che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi. In genere, le esposizioni negli ambienti di vita sono di molto inferiori a quelle professionali, ciò nonostante non sono da sottovalutare perché l’effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia. Infatti, nel corso degli anni sono stati accertati casi riferibili sia ad esposizioni professionali limitate nell’entità e durata, sia ad esposizioni al di fuori dell’ambito professionale (come per esempio per gli abitanti in zone prossime ad insediamenti produttivi, per i conviventi o per i frequentatori di lavoratori esposti). Si manifesta dopo 20-40 anni dall’esposizione. Metodi di bonifica I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell’edificio, sia nel caso di interventi generali, sono tre: rimozione dei materiali di amianto, incapsulamento e confinamento. MOCF Microscopia ottica a contrasto di Fase, metodo di analisi per la determinazione delle fibre aerodisperse e per rilevare in maniera qualitativa la presenza di fibre in campioni massivi, unitamente alla tecnica di dispersione cromatica. MOLP Microscopia ottica in luce polarizzata, metodo di analisi per rilevare in maniera qualitativa la presenza di fibre in campioni massivi. Monitoraggio ambientale Rilevazione della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un’eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall’inizio delle operazioni di disturbo dell’amianto fino alle pulizie finali. IL SOLE 24 ORE 58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede N Notifica Notifica che il datore di lavoro è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 250 del Testo unico Sicurezza, all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL), prima dell’inizio delle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. O Omologazione Procedura, prevista dal D.M. 16/2/1997, che definisce criteri e requisiti per i materiali sostitutivi dell’amianto. Operatore amianto Persona abilitata ex articolo 10, legge n. 257/1992 e articolo, 10 D.P.R. 8 agosto 1994, per aver frequentato e superato corso di formazione, autorizzato dalla Regione o Provincia autonoma, di tipo operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto, della durata di trenta ore. Operazioni lavorative particolari Operazioni, definite dall’articolo 255 del Testo unico Sicurezza, in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. In tal caso il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. P Piano di lavoro Documento che, ai sensi dell’articolo 256 del Testo unico Sicurezza, il datore di lavoro dell’impresa di bonifica da amianto deve trasmettere all’ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Esso prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il Piano di lavoro sostituisce la Notifica prevista dall’articolo 250 del Testo unico Sicurezza. Piani regionali amianto e delle Province autonome Piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto adottati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al D.P.R. 8/8/1994. Pompa airless Apparecchiatura a spruzzo, a bassa pressione, utilizzata per l’applicazione dei prodotti incapsulanti, al fine di ridurre la liberazione di fibre per l’impatto del prodotto. Materiale che ingloba e/o ricopre le fibre di amianto per prevenirne il rilascio. I prodotti incapsulanti Prodotto incapsulante possono essere: penetranti, se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia e ricoprenti, se formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. Programma di controllo Programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto finalizzato a ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti, dopo aver accertato e valutato la presenza di amianto in un edificio. Esso implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Prova della tenuta con fumogeni Prova di collaudo dell’efficacia dei sistemi di confinamento che deve essere eseguita in un cantiere di bonifica da amianto friabile dopo che è stato completato l’allestimento del cantiere, compresa l’installazione dell’unità di decontaminazione e prima dell’inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell’amianto. R RCA Maggio 2010 Rifiuti contenenti amianto. www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Registro di esposizione all’amianto Registro nel quale il datore di lavoro è tenuto ad iscrivere i lavoratori per i quali, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione è stato accertato che l’esposizione è stata superiore al valore limite di esposizione per l’amianto pari a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Nel Registro è riportata, per ciascuno dei lavoratori, l’attività svolta, oltre all’agente cancerogeno o mutageno utilizzato, che nella fattispecie è l’amianto e al valore dell’esposizione a tale agente. Copia del registro è inviata agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. Responsabile tecnico Persona nominata dall’impresa di bonifica amianto, iscritta nella categoria 10 “Bonifica di beni contenenti amianto” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che può essere:Laureato Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali, con esperienza specifica, commisurata alla categoria e classe di iscrizione;Diplomato Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali, con esperienza specifica, commisurata alla categoria e classe di iscrizione (non per tutte le classi); Senza titolo di studio specifico, che abbia seguito e superato corso di formazione specifico, con esperienza specifica, commisurata alla categoria e classe di iscrizione. Intervento con il quale l’amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del Restauro dei materiali danneggiamento. È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell’area interessata). Rifiuti di amianto Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori al valore limite. (Legge n. 257/1992). Rimozione dei materiali di amianto Metodo di bonifica consistente nell’eliminazione dei manufatti contenenti amianto. È il più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. Riutilizzo come materia prima Ai sensi del D.M. n. 248/2004, attività successiva al trattamento che modifica completamente la struttura cristallochimica dell’amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti. Rivestimento incapsulante Il risultato di un ciclo incapsulante applicato su manufatti di cemento amianto, avente lo scopo di evitare la dispersione di fibre nell’ambiente. Rivestimento isolante Materiale contenente amianto impiegato per il rivestimento isolante in genere di tubazioni, autoclavi e così via. S SEM Microscopia Elettronica a Scansione, metodo di analisi per la determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse e per rilevare, in maniera qualitativa, la presenza ed il tipo di fibre in campioni massivi o in maniera quantitativa negli stessi campioni massivi in caso di presenza di amianto in percentuale inferiore all’1% in peso. È la tecnica prescelta dal D.M. 6/9/1994 per la determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse ai fini della certificazione della restituibilità di ambienti bonificati. SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito dal decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e corretto con decreto 15 febbraio 2010 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le imprese di bonifica da amianto devono iscriversi in qualità di produttori-detentori di rifiuti pericolosi. Siti estrattivi Cave e miniere per la coltivazione di amianto o di minerali contaminati da amianto (pietre verdi). Siti industriali dismessi Siti, la cui bonifica è disciplinata dal D.M. 14 maggio 1996, consistenti in aree ed edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti che lo contengono; altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti. IL SOLE 24 ORE 60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Soglia di allarme Nei lavori di bonifica di amianto friabile, durante il monitoraggio ambientale in MOCF delle fibre aerodisperse, eseguito quotidianamente dall’inizio delle operazioni di disturbo dell’amianto fino alle pulizie finali, nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un’eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate, si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di 50 fibre/litro. Soglia di pre-allarme Nei lavori di bonifica di amianto friabile, durante il monitoraggio ambientale in MOCF delle fibre aerodisperse, eseguito quotidianamente dall’inizio delle operazioni di disturbo dell’amianto fino alle pulizie finali, nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un’eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate, si verifica ogni qual volta i risultati mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse. Sopracopertura Intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Sorveglianza sanitaria Protocollo sanitario, da attuare ai sensi dell’articolo 259 del Testo unico Sicurezza, ai lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente. SPISAL Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL competente per territorio a cui deve essere trasmesso il Piano di Lavoro ai sensi dell’articolo 256 del Testo unico Sicurezza. SPSAL Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL competente per territorio a cui deve essere trasmesso il Piano di Lavoro ai sensi dell’articolo 256 del Testo unico Sicurezza. Stabilizzazione Ai sensi del D.M. n. 248/2004, processi che modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti; un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Supporto Manufatto in cemento amianto idoneo alla bonifica per incapsulamento. T TEM Microscopia elettronica in trasmissione, tecnica per l’analisi qualitativa e quantitativa di amianto. Trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica Ai sensi del D.M. n. 248/2004, processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima che quindi annulla la pericolosità connessa ai minerali di amianto quali: la modificazione chimica, la modificazione meccanochimica, la litificazione, la vetrificazione, la vetroceramizzazione, la mitizzazione mirolitica, la produzione di eliaker e la ceramizzazione. I materiali finali derivanti da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino i requisiti fissati dal decreto n. 248/2004. Trattamenti Ai sensi del D.M. n. 248/2004, processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. TWA (Time Weighted Average) valore limite determinato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Tyvek Non tessuto, prodotto esclusivo di Dupont, in polietilene ad alta densità (HDPE), materiale sintetico, molto forte, difficile da strappare, che può essere facilmente tagliato con le forbici o altri oggetti taglienti, altamente traspirante, utilizzato per una varietà di applicazioni. In lavori di bonifica amianto: tute con cappuccio e copricalzari a perdere per gli operatori. U Unità o Area di decontaminazione dei materiali (UDM) Maggio 2010 Sistema per il passaggio dei materiali di amianto, di risulta delle attività di rimozione, composta da almeno tre locali: area di lavaggio dei sacchi, locale insaccamento, locale deposito sacchi prima dell’allontanamento dall’area di lavoro. www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Unità o Area di decontaminazione del personale (UDP) Sistema per la decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte: Locale di equipaggiamento (spogliatoio sporco), locale doccia, chiusa d’aria, locale incontaminato (spogliatoio pulito). UOPSAL Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL competente per territorio a cui deve essere trasmesso il Piano di Lavoro ai sensi dell’articolo 256 del Testo unico Sicurezza. V Valore limite Definito dall’articolo 254 del Testo unico Sicurezza, è il valore limite di esposizione all’amianto per i lavoratori adibiti a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Esso è fissato in 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro devono provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore a tale valore. Valutazione del rischio amianto (D.M. 6/9/1994) Valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio per la quale si utilizzano due tipi di criteri: l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale e la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale). Valutazione del rischio amianto (TU Sicurezza) Valutazione a carico del datore di lavoro dei rischi nell’aria dell’ambiente di lavoro dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. Vinyl amianto (Da non confondere con il linoleum) prodotto derivante dalla mescola di resine di PVC, di copolimeri, di leganti inorganici, di pigmenti e di amianto. L’impasto era scaldato e, quando la miscela raggiungeva la temperatura e la plasticità desiderate, era sottoposto a laminazione fino allo spessore richiesto e successivamente tagliato in piastrelle. I pavimenti in vinyl amianto sono realizzati con piastrelle di dimensioni generalmente di cm 30 30 o 40 40. IL SOLE 24 ORE 62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede ● I requisiti del coordinatore della sicurezza nei lavori di bonifica da amianto Nei cantieri di bonifica amianto, generalmente, sussiste la contemporanea presenza dei seguenti tre soggetti: ● impresa di bonifica, rappresentata da Operatori e Coordinatore/i amianto abilitati, soggetti a sorveglianza sanitaria; ● servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPSAL) dell’ASL competente per territorio, rappresentata da ispettori che, istituzionalmente, hanno ricevuto una formazione specifica, generalmente sono soggetti a sorveglianza sanitaria e sono deputati al collaudo preventivo del cantiere (solo per la bonifica da amianto friabile), alle ispezioni in corso di bonifica e alle operazioni di restituzione dell’ambiente bonificato (solo per la bonifica da amianto friabile); ● Coordinatore della sicurezza ex TU (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009), il quale, se è in possesso unicamente dei requisiti di cui al medesimo TU, si trova naturalmente disorientato, non ha consapevolezza piena del lavoro che svolge ed è, di fatto, sprovvisto degli strumenti necessari per lo svolgimento del suo delicato compito. Pertanto, emerge molto spesso, in modo evidente, la notevole carenza e difficoltà del Coordinatore della sicurezza, in possesso unicamente dei contenuti forniti dallo specifico corso di 120 ore, previsto dall’Allegato XIV del TU, anche se nel programma ufficiale è inserito qualche cenno in merito a “I rischi connessi alle bonifiche da amianto”. La norma, però, fornisce la soluzione del problema, per consentire che anche il Coordinatore della sicurezza, come gli altri soggetti interessati a vario titolo all’intervento di bonifica amianto, possa svolgere con consapevolezza e serenità il proprio compito. La soluzione sta nell’acquisizione dei contenuti specifici che possono assumersi soltanto a seguito dell’abilitazione di Coordinatore amianto, conseguita in un corso, di livello gestionale, di almeno 50 ore, previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 8/8/ 1994. In sostanza, anche se la legge, attualmente vigente, consente al Coordinatore della sicurezza, in possesso soltanto dei requisiti di cui al TU Sicurezza, di gestire la sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione anche nei cantieri di bonifica da amianto, appare improrogabile la necessità di compensare la sua naturale lacuna mediante l’acquisizione della suddetta abilitazione. Pertanto, è opportuno, necessario e giustificato che per i lavori di bonifica da amianto il Coordinatore della sicurezza abbia sia i requisiti previsti dal TU Sicurezza sia l’abilitazione di tipo gestionale di cui all’articolo 10 del D.P.R. 8/8/1994. Comunque, l’etica professionale, come è noto, consiglia al professionista di astenersi dall’accettare un incarico per il quale non ha competenza né consapevolezza specifiche. Resta aperta la questione circa la sorveglianza interna al cantiere di bonifica (e non soltanto nella cura dell’interrelazione del cantiere con l’ambiente esterno) il cui accesso è limitato a chi possiede le abilitazioni e la sorveglianza sanitaria previste dalla norma; ma se, supponiamo, un Coordinatore della sicurezza, già in possesso dei suddetti due requisiti, abbia anche la sorveglianza sanitaria, quali ragioni dovrebbero escludere anche un controllo all’interno del cantiere di bonifica da amianto durante la decoibentazione, soprattutto sapendo che le difficoltà legate al tipo di lavorazione (DPI particolarmente limitativi dei movimenti, scarsa visibilità, scivolosità, ecc.) aumentano i rischi generici di qualunque cantiere? Diversamente come saranno possibili le verifiche ed i riscontri diretti previsto dal TU Sicurezza. Riepilogando, si auspica che il Coordinatore della sicurezza impegnato in lavori di bonifica da amianto, oltre ai requisiti previsti dal TU Sicurezza, abbia sempre anche i seguenti: ● abilitazione conseguita a seguito di frequenza e superamento della verifica finale di Corso di livello gestionale per Coordinatori dirigenti le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto (Coordinatori amianto), con durata non inferiore alle 50 ore, previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 (qualora questo Corso fosse differenziato per addetti alle attività di rimozione e bonifica e per addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto, è consigliabile il Corso per gli addetti alle attività di rimozione e bonifica); ● sorveglianza sanitaria, prevista dalla legge, in caso di accesso (frequente) all’interno del cantiere di bonifica oltre al Corso di 50 ore di cui al D.P.R. 8 agosto 1994. Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede LE PUBBLICAZIONI DI ASSOAMIANTO SU GIORNALI E RIVISTE DEL GRUPPO 24 ORE* •* Tutte le pubblicazioni sono state realizzate da Sergio Clarelli Pavimenti in vinyl amianto: alcune proposte operative per manutenzione e bonifica ”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 7/2010 Amianto: la bonifica delle navi tutela passeggeri e lavoratori “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2009 Le norme sul rischio amianto nel nuovo TU sicurezza “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 847/2009 La tutela dal rischio amianto tra nuove misure e conferme “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2009 La tutela degli spazzacamini in caso di cemento amianto nelle canne fumarie “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 15/2009 Esposizione amianto: valutazione secondo legge preferibile agli algoritmi? “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2009 Gestione rischio amianto: le norme riscritte dal TU sicurezza “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 824/2008 La protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 17/2008 Rischio penalizzazione professionalità per le imprese del settore “amianto” “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 2/2007 Amianto, bonifiche più facili Il Sole 24 Ore , 13/11/2006 Per la domanda requisiti stringenti Il Sole 24 Ore, 13/11/2006 Amianto, Responsabile tecnico obbligatorio Il Sole 24 Ore, 13/11/2006 Sotto controllo l'amianto nelle aziende Il Sole 24 Ore, 25/09/2006 Amianto, nuove regole a tutela dei lavoratori Il Sole 24 Ore, 15/09/2006 Amianto: le nuove norme nazionali sulla protezione dei lavoratori “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 18/2006 Novità e qualche conferma per l’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 5/2006 Amianto, la mappa dei requisiti per l’iscrizione all’Albo gestori "Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, n. 40/2006 Coordinatore 494 e gestione amianto: auspicabile una formazione integrata “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 2/2006 Amianto, rilevazione necessaria anche nelle manutenzioni "Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, n. 37/2006 I requisiti per il Coordinatore 494 per i lavori di bonifica dell’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2005 Conferimento di amianto in discarica: come cambia lo scenario legislativo “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 19/2005 Limiti più stringenti per conferire l’amianto Il Sole 24 Ore, 01/09/2005 IL SOLE 24 ORE 64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 GRANDI RISCHI Amianto - Schede Amianto, discariche “libere” per altri sei mesi Il Sole 24 Ore, 11/07/2005 Amianto, Le regole per mettersi al sicuro Il Sole 24 Ore, 11/07/2005 Amianto, Materiale inoffensivo incapsulato o vetrificato Il Sole 24 Ore, 11/07/2005 Benefici per i lavoratori esposti all’amianto: entro il 15 giugno la presentazione della domanda “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 13/2005 Divieto di utilizzo per i materiali con amianto intenzionalmente aggiunto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 12/2005 Comunitaria 2004 e amianto: dalla UE nuove disposizioni per la tutela dei lavoratori “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2005 Amianto, nuove norme europee sulla protezione dei lavoratori “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 747/2005 Domande e risposte sull’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 7/2005 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto Il Consulente Immobiliare", Il Sole 24 Ore, n. 745/2004 La nuova normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti al rischio amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 3/2005 Amianto, benefici previdenziali per i lavoratori “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 738/2005 Quesiti sul problema amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 736/2004 Finanziamento e bonifica di piccoli quantitativi di amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 735/2004 Bonifica di piccoli quantitativi di amianto: il 24 gennaio la Lombardia chiude i fondi “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 22/2004 Disciplinato il recupero dei prodotti contenenti amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 734/2004 Dal MinAmbiente il nuovo regolamento per l’attività di recupero dell’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2004 L’esperienza del responsabile tecnico nella bonifica dei beni contenenti amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2004 Amianto, fissato il tetto per smaltire nelle discariche i rifiuti già trattati “Edilizia e Territorio”, Il Sole 24 Ore, n. 40/2004 Bonifica amianto, scatta l’obbligo di iscrizione all’Albo “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 724/2004 Amianto: tempo fino al 14 giugno 2004 per l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2004 Imprese di bonifica dei beni contenenti amianto: il Responsabile tecnico e i corsi di formazione “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 10/2004 Bonifica e smaltimento dell’amianto: stato dell’arte e novità legislative “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 08/2004 Esposizione alle fibre d’amianto: gli obblighi del datore di lavoro “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 07/2004 Amianto: la nuova L.R. Lombardia su risanamento, bonifica e smaltimento “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2003 Maggio 2010 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65 IL SOLE 24 ORE GRANDI RISCHI Amianto - Schede Conferimento in discarica di amianto: quali cambiamenti dopo i nuovi decreti? “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2003 Lavori di bonifica da amianto: necessario distinguere tra Piano di Lavoro e Piano Operativo di Sicurezza “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 19/2003 Quesiti sul Problema Amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 705/2003 Algoritmi: ancora troppo “soggettivi” per sostituirsi alla valutazione D.M. 6 settembre 1994 “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 14/2003 Amianto, regole per mappatura e interventi di bonifica urgenti “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 702/2003 Per gli interventi di bonifica da amianto, fissate le regole per la mappatura nazionale “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 13/2003 Con la direttiva 2003/18/CE nuove norme sulla protezione dall’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 11/2003 Quesiti sul Problema Amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 698/2003 Domande e risposte sull’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 9/2003 Quesiti sul Problema Amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 689/2002 Siti industriali dismessi contenenti amianto: istruzioni tecnico-operative per la bonifica Supplemento ”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 6/2002 Domande e risposte sull’amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2002 Quesiti sul Problema Amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 681/2002 Materiali da costruzione contenenti amianto: ancora incertezza sulla nuova classificazione “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 14/2002 Domande e risposte sull'amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 13/2002 Trasporto e smaltimento dei rifiuti d'amianto “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 678/2002 Il problema amianto: istruzioni per la bonifica “Il Consulente Immobiliare”, Il Sole 24 Ore, n. 672/2002 Pavimenti in vinyl amianto: come mantenere un buono stato di conservazione “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 22/2001 Normative e metodologie tecniche per la bonifica dell'amianto: rettificato il decreto ministeriale 20 agosto 1999 ”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 22/2001 La bonifica delle coperture in cemento amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 20/2001 DPI delle vie respiratorie per i lavori di bonifica da amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 6/2001 Il problema amianto “Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 21/2000 La discarica per il conferimento di manufatti in cemento-amianto ”Ambiente & Sicurezza”, Il Sole 24 Ore, n. 6/2000 IL SOLE 24 ORE 66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com Maggio 2010 www.consea.eu Con voi dalla parte dell’Ambiente Caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati Riqualificazione ambientale e opere di ingegneria naturalistica Bonifica e smaltimento amianto Bonifica serbatoi e cisterne Demolizioni di strutture civili e industriali Coperture e coibentazioni civili e industriali Trasporto e smaltimento rifiuti SERVECO SRL Zona PIP - Viale delle Imprese, 3 - 74020 Montemesola (TA) Tel. 099 567 11 11 - Fax 099 567 11 12 www.serveco.it - [email protected] SKUDO PROJECT salute e sicurezza sul lavoro Certificated Certificata ISO 9001:2008 skudo project è una società di servizi impegnata nell’ambito della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Opera nel settore delle costruzioni, dell’industria e della Pubblica Amministrazione. Consulenza e Gestione della Sicurezza in Edilizia Partners Assunzione della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro tramite atto notarile di conferimento di poteri e funzioni C.S.P.- Nomina del Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione C.S.E.- Nomina del Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Esecuzione Responsabile dei Lavori – Assistenza del Responsabile dei Lavori Responsabile del Piano di Sicurezza e Coordinamento conto terzi Redazione per conto terzi del P.O.S. – P.I.M.U.S. – F.T.O. Verifica delle Applicazioni delle Norme di Sicurezza in Cantiere per conto del C.S.E. 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Mezzofanti, 34 - 20133 Milano T (+39) 02 91 61 92 33 - F (+39) 02 91 58 13 25 [email protected] O Topografia generale avvalendosi della strumentazione di proprietà costituita da stazioni totali, rilievi fabbricati, terreni, strade e misurazioni planoaltimetriche, riconfinamenti con materializzazione dei confini di proprietà, tracciamenti stato avanzamento lavori in cantiere; O servizi di ispezione presso Agenzia del Territorio sezione Catasto e sezione Conservatoria dei Registri Immobiliari - pratiche catastali (terreni e fabbricati) - pratiche di successione. ¸ Redazione tabelle millesimali e regolamenti di condominio; ¸ consulenze di carattere estimativo – tributario con tradizionale metodologia estimativa. M Pratiche antincendio, attività di consulenza, nuovi pareri di conformità, richiesta di sopral- M verifiche prestazionali impianti antincendio ed impianti fissi, certificazioni di resistenza al luogo, rinnovi e deroghe; fuoco delle strutture con relativa certificazione. Ü Pratiche di valutazione del rischio per i materiali contenenti amianto, censimento manufatti e determinazione dell’indice di degrado per le coperture - localizzazione, accertamento e prelievo di campioni del materiale sospetto, analisi di laboratorio in grado di accertarne tipologia e concentrazione con attività di consulenza, controllo, ed assistenza. W Promozione e assistenza alla richiesta di contributi e bandi pubblici, finanziamenti, agevolazioni fiscali per singoli e aziende sia pubbliche che private; W certificazione energetica degli edifici - rilievi strumentali e diagnosi energetica con ricerca di soluzioni per il miglioramento dell’efficienza dell’edificio e l’installazione di fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solare termico, geotermia); W consulenza impiantistica ed acustica negli edifici con relativa progettazione. Consulenza e assistenza in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro. Studio Tecnico Associato Prisma Via Antonio Gramsci, 4 – 23890 Barzago (LC) Tel. 031.874163 031.874211 – Fax 031.8624920 – [email protected] P.Iva – C.F. 03001380132 ecologia energia