Fondo di garanzia.doc

annuncio pubblicitario
Fondo di garanzia per l'autotrasporto
È stato istituito il Fondo di garanzia per l'autotrasporto (DM 27.07.2009) (30) per agevolare l'accesso al
credito delle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi.
Ai fini dell'applicazione di tale disciplina, sono considerate:
•
piccole imprese quelle che occupano meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo e un totale di
bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
•
medie imprese quelle che occupano meno di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo non superi 50 milioni di
euro.
Le imprese destinatarie delle misure di sostegno devono:
•
avere la sede principale o secondaria in Italia;
•
essere iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Le risorse sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti per esigenze finanziarie e
programmi di investimento connessi all'attività di impresa.
Il fondo di garanzia per l'autotrasporto opera come sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese dal quale l'autotrasporto era rimasto escluso.
Il fondo è abilitato a svolgere operazioni di garanzia a favore delle banche, di co-garanzia e di controgaranzia a favore dei Confidi.
Per accedere all'agevolazione è sufficiente recarsi presso la propria banca di fiducia la quale trasmetterà la
richiesta al Comitato di gestione del Fondo che istruirà la pratica avvalendosi di un modello di valutazione
adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalità
dettate dalla disciplina di funzionamento del Fondo.
È stata estesa la possibilità di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per
l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settore dell'autotrasporto per conto terzi (38).
I veicoli per i quali può operare l'estensione della garanzia sono quelli appartenenti alle categorie N1, N2,
N3, in pratica tutti i mezzi destinati al trasporto di merci, compresi quelli leggeri di massa inferiore a 3,5 t e i
rimorchi di categoria O4 di massa superiore a 10 t. L'impresa potrà beneficiare di questa garanzia a
condizione che il totale degli aiuti ricevuti nel triennio 2008÷2010, al lordo delle imposte dovute e compresi
gli aiuti cosiddetti "de minimis" non superi 500.000 euro.
Scarica