Appendice: AUTOPROTEZIONE DEL SOCCORRITORE NEI CONFRONTI DEL PERICOLO DERIVANTE DA CIRCUITI ELETTRICI Il contatto con circuiti elettrici costituisce un pericolo quasi sempre mortale. Pertanto in generale dovrà essere costantemente adottato un comportamento di estrema prudenza. In particolare si suggerisce qualche norma di comportamento per alcuni casi, che si ritengono più frequentemente ricorrenti: CIRCUITI ELETTRICI SEGREGATI (cioè chiusi in involucri, armadi, locali appositi, recinzioni, sia all’interno di fabbricati che all’esterno): il soccorritore non dovrà mai rimuovere gli elementi segreganti od aprire le porte, anche se all’interno di essi si trova l’infortunato. La trasgressione a tale indicazione comporta l’esposizione a pericolo mortale immediato. E’ possibile accedere agli spazi segregati solo dopo aver ricevuto dal personale responsabile degli impianti elettrici una dichiarazione scritta e firmata che “Gli impianti sono fuori tensione”, che “i circuiti elettrici sono visibilmente interrotti” e che “tutte le fasi sono state messe in corto circuito ed a terra”. Si deve pretendere la presenza del personale responsabile dell’impianto per tutta la durata delle operazioni di soccorso, fino all’abbandono dell’area segregata.(1) CIRCUITI ELETTRICI SEGREGATI MA CHE PRESENTANO SEGREGAZIONI PARZIALMENTE RIMOSSE O APERTE: il soccorritore non dovrà mai superare la linea dove erano collocati gli elementi segreganti rimossi o la soglia delle porte aperte. Anche in questo caso la trasgressione a tale indicazione comporta l’esposizione a pericolo mortale immediato, ed anche in questo caso l’accesso è possibile solo dopo aver ricevuto la dichiarazione scritta e firmata come nel caso precedente, e con la presenza costante del responsabile dell’impianto. INFORTUNATO IN CONTATTO CON LINEE ELETTRICHE ESTERNE: è il caso di persone che nel trasportare una scala, un ponteggio su ruote od altro, vanno in contatto con una linea elettrica e si trovano ancora in contatto con la linea tramite l’elemento trasportato: il soccorritore non dovrà mai avvicinarsi a meno di alcuni metri, né tanto meno dovrà toccare la vittima o l’elemento che ha causato il contatto. La trasgressione a tale indicazione comporta l’esposizione a pericolo mortale immediato. E’ possibile avvicinarsi e toccare l’infortunato solo dopo aver ricevuto dal personale responsabile della linea una dichiarazione scritta e firmata che “la linea è fuori tensione”, che “è visibilmente interrotta alle estremità” e che “tutte le fasi sono state messe in corto circuito ed a terra”.Si deve pretendere la presenza del personale responsabile della linea fino a che l’infortunato non è stato trasportato ad alcuni metri di distanza dall’elemento che è andato in contatto con la linea stessa.(1) INFORTUNATO IN CONTATTO CON MACCHINE O CIRCUITI CHE GLI TRASMETTONO CORRENTE ELETTRICA: può accadere in officine o laboratori a causa della perdita di isolamento di una macchina operatrice o per contatto diretto con circuiti elettrici: il soccorritore, prima di toccare l’infortunato, dovrà ricevere assicurazione da personale del luogo che la macchina od i circuiti sono stati messi fuori tensione mediante apertura dell’interruttore generale. Anche in questo caso il contatto con l’infortunato può costituire pericolo mortale immediato. INFORTUNATO IN CONTATTO CON ELETTRODOMESTICI CHE GLI TRASMETTONO CORRENTE ELETTRICA: può accadere nelle abitazioni a causa della perdita di isolamento di un elettrodomestico: il soccorritore chiederà di aprire (od aprirà di persona) l’interruttore generale dell’abitazione. Se ciò non è possibile si tenterà di allontanare l’infortunato dall’elettrodomestico che gli trasmette corrente elettrica utilizzando elementi isolanti (lembo dell’abito, purché asciutto; manico di scopa, purché di legno asciutto…ecc.). Non utilizzare mai manici di scopa metallici ricoperti in plastica in quanto non possono dare alcuna garanzia di isolamento. Questo è l’unico caso in cui si può tentare di allontanare l’infortunato da elementi in tensione utilizzando mezzi “di fortuna”, senza correre eccessivi rischi. Nota (1): Le frasi poste tra virgolette fanno riferimento a procedure e terminologie previste dalla legge (D.P.R. 547 del 27-04-1955, art.345).