Slides Avv. Gardenal - Dott.ssa Marchese

L’ULTIMA MODIFICA DELLA LISTA BIANCA:
IMPATTI FISCALI E GIURIDICI E NUOVI
SCENARI SUL PIANO INTERNAZIONALE
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE GARDENAL & ASSOCIATI, MILANO
AVV. MAURIZIO GARDENAL
DOTT.SSA SARA MARCHESE
AGENDA
1.
CONVENZIONE MULTILATERALE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
IN MATERIA FISCALE
2.
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LE
ISOLE CAYMAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE
3.
ELENCO DEGLI STATI CON I QUALI È ATTUABILE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI –
MODIFICHE DELLA WHITE LIST (DM 9 AGOSTO 2016).
4.
INVESTIMENTI
1.
CONVENZIONE MULTILATERALE SULLA MUTUA
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA
FISCALE
L’OCSE E IL CONSIGLIO D’EUROPA HANNO AVVIATO
CONGIUNTAMENTE L’ELABORAZIONE DI UNA CONVENZIONE MULTILATERALE PER
FACILITARE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA AL FINE DI CONTRASTARE PIÙ
EFFICACEMENTE L’EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE E ALTRE FORME DI
INADEMPIENZA FISCALE
LA CONVENZIONE OCSE HA IL POTENZIALE PER DIVENTARE IL PRINCIPALE
STRUMENTO GLOBALE PER LA COOPERAZIONE FISCALE IN TUTTI I PAESI DEL MONDO
HTTP://WWW.FINANZE.IT/EXPORT/SITES/FINANZE/IT/.CONTENT/DOCUMENTI/FISCALIT
A_INTERNAZIONALE/CONVENZIONE_MULTILATERALE_2015.PDF
OCSE
L'ORGANIZZAZIONE
PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
(OCSE) È UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI ECONOMICI PER I
PAESI MEMBRI (CFR. HTTP://WWW.OECD.ORG/ABOUT/ ).
L’OCSE SVOLGE PREVALENTEMENTE UN RUOLO DI ASSEMBLEA CONSULTIVA
CHE CONSENTE LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI, L'IDENTIFICAZIONE DI
PRATICHE COMMERCIALI ED IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE LOCALI ED
INTERNAZIONALI DEI PAESI MEMBRI.
CONSIGLIO D’EUROPA
IL CONSIGLIO D'EUROPA È UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE IL CUI SCOPO
È PROMUOVERE LA DEMOCRAZIA, I DIRITTI UMANI, L'IDENTITÀ CULTURALE
EUROPEA E LA RICERCA DI SOLUZIONI AI PROBLEMI SOCIALI IN EUROPA.
HTTP://WWW.COE.INT/EN/WEB/ABOUT-US/WHO-WE-ARE
OBIETTIVO DEL CONSIGLIO D’EUROPA È PREDISPORRE E FAVORIRE LA
STIPULAZIONE DI ACCORDI O CONVENZIONI INTERNAZIONALI TRA GLI STATI
MEMBRI E, SPESSO, ANCHE FRA STATI TERZI.
CONSIGLIO D’EUROPA
LE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO D'EUROPA NON SONO VINCOLANTI E VANNO RATIFICATE DAGLI
STATI MEMBRI.
I PRINCIPALI ORGANI DEL CONSIGLIO D'EUROPA SONO: IL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO
D'EUROPA, IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL CONSIGLIO D'EUROPA E IL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI.
IL CONSIGLIO D'EUROPA È ESTRANEO ALL'UNIONE EUROPEA E NON VA CONFUSO CON ORGANI DI
QUEST'ULTIMA, QUALI IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA O IL CONSIGLIO EUROPEO (CFR.
HTTP://WWW.COE.INT/EN/WEB/ABOUT-US/DO-NOT-GET-CONFUSED).
LA CONVENZIONE
LA CONVENZIONE È APERTA ALLA FIRMA DEGLI STATI MEMBRI DELLE DUE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SUA
ELABORAZIONE: IL CONSIGLIO D’EUROPA E L'OCSE.
COME EMENDATA DAL PROTOCOLLO 2010 È ANCHE APERTA ALLA FIRMA DI
STATI NON MEMBRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA NÉ DELL'OCSE, SULLA BASE DI
UNA PROCEDURA SPECIFICA, DI CONTROLLI SULLA RISERVATEZZA E IL
TRATTAMENTO DEI DATI (CFR. HTTP://WWW.OECD.ORG/TAX/EXCHANGE-OFTAX-INFORMATION/STATUS_OF_CONVENTION.PDF ).
LA CONVENZIONE
SI RILEVA COME IL RAPIDO AUMENTO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLA CONVENZIONE
DEGLI ULTIMI ANNI È UN SEGNALE DEL RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA FISCALE.
LA CONVENZIONE PERALTRO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO AGGIUNTIVO ALLE DISPOSIZIONI
SULLA TRASPARENZA FISCALE CONTENUTE NELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI (ARTICOLO 26) E I TIEA (CFR. HTTP://WWW.OECD.ORG/TAX/EXCHANGE-OF-TAXINFORMATION/TAXINFORMATIONEXCHANGEAGREEMENTSTIEAS.HTM) CHE GLI STATI POSSONO
ATTIVARE QUALORA LO RITENGANO PIÙ OPPORTUNO.
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
AI SENSI DELL’ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE - LE PARTI SI FORNISCONO
RECIPROCAMENTE ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE
Tale assistenza
amministrativa
include :
• lo scambio di informazioni, comprese
le verifiche fiscali simultanee e la
partecipazione a verifiche fiscali
all’estero;
• la riscossione dei crediti tributari,
comprese le misure cautelative;
• la notifica di documenti
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
LE PARTI SI SCAMBIANO TUTTE LE INFORMAZIONI CHE APPAIONO RILEVANTI PER L’AMMINISTRAZIONE
O L’APPLICAZIONE DELLE RISPETTIVE LEGGI NAZIONALI RELATIVE ALLE IMPOSTE OGGETTO DELLA
CONVENZIONE.
•
•
•
•
•
Art. 5 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA
ART. 6 – SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
ART. 7 – SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI
ART. 8 – VERIFICHE FISCALI SIMULTANEE
ART. 9 – VERIFICHE FISCALI ALL’ESTERO
• https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchangeof-information-report.pdf
2.
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LE
ISOLE CAYMAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE
LEGGE 18 GIUGNO 2015, N.100
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LE ISOLE CAYMAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN
MATERIA FISCALE, FATTO A LONDRA IL 3 DICEMBRE 2012.
ART. 1 (OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO)
LE
AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI SI PRESTANO ASSISTENZA
ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PRESUMIBILMENTE RILEVANTI PER LA
DETERMINAZIONE, L’ACCERTAMENTO, LA RISCOSSIONE DI DETTE IMPOSTE, IL
RECUPERO E L’ESECUZIONE DEI CREDITI, OPPURE PER LE INDAGINI O I PROCEDIMENTI
RELATIVI A QUESTIONI FISCALI.
IMPOSTE OGGETTO DELL’ACCORDO
AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 18 GIUGNO 2015 N. 100, LE IMPOSTE CONSIDERATE IN ITALIA
SONO : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE; IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
SOCIETA’; IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE; IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO; IMPOSTA SULLE SUCCESIONI; IMPOSTA SULLE DONAZIONI; IMPOSTE SOSTITUTIVE
LE IMPOSTE OGGETTO DELL’ACCORDO NELLE ISOLE CAYMAN SONO OGNI IMPOSTA ISTITUITA
DALLE ISOLE CAYMAN DI NATURA SOSTANZIALMENTE ANALOGA AD IMPOSTE ESISTENTI IN
ITALIA A CUI SI APPLICA IL SUDDETTO ACCORDO.
INOLTRE LE IMPOSTE CONSIDERATE POSSONO ESSERE ESTESE O MODIFICATE DALLE PARTI
CONTRAENTI DI COMUNE ACCORDO MEDIANTE UNO SCAMBIO DI LETTERE.
INFORMAZIONI
AI FINI DELL’ACCORDO TRA ITALIA E ISOLE CAYMAN, IL
TERMINE «INFORMAZIONI» DESIGNA QUALSIASI FATTO,
DICHIARAZIONE O DOCUMENTAZIONE IN QUALUNQUE
FORMA
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA
L’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA PROVVEDE A FORNIRE SU RICHIESTA LE
SEGUENTI INFORMAZIONI:
1.
LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DI BANCHE, DI ALTRI ISTITUTI FINANZIARI E DI QUALSIASI
PERSONA CHE OPERA IN QUALITA’ DI AGENTE O FIDUCIARIO, INCLUSI INTESTATARI E
TRUSTEES
2.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROPRIETA’ DI SOCIETA’ DI CAPITALI, SOCIETA’ DI PERSONE,
TRUST, FONDAZIONI E ALTRE PERSONE. SI RILEVA CHE L’ACCORDO N O N C R E A U N
O B B L I G O PER LE PARTI CONTRAENTI DI OTTENERE O FORNIRE INFORMAZIONI SULLA
PROPRIETA’ CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA O AI PIANI O FONDI
D’INVESTIMENTO COLLETTIVO PUBBLICI, A MENO CHE DETTE INFORMAZIONI NON POSSANO
ESSERE OTTENUTE SENZA ECCESSIVE DIFFICOLTA’.
ART. 5 COMMA 6 LETTERA B)
L’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA DEVE INOLTRARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE ALLA PARTE RICHIEDENTE PER GARANTIRE UNA SOLLECITA
RISPOSTA. A TAL FINE L’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA DEVE:
I.
CONFERMARE PER ISCRITTO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE RICHIEDENTE DI AVER
RICEVUTO LA RICHIESTA E COMUNICARE ALL’ AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE RICHIEDENTE
EVENTUALI INCOMPLETEZZE NELLA RICHIESTA ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA
STESSA
II.
QUALORA L’ AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA NON E’ STATA IN GRADO DI
OTTENERE E FORNIRE LE INFORMAZIONI ENTRO 90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA,
INCLUSO IL CASO IN CUI INCONTRI DEGLI OSTACOLI NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI O RIFIUTI DI
FORNIRLE, DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE LA PARTE RICHIEDENTE, SPIEGANDO LE RAGIONI
DELLA PROPRIA IMPOSSIBILITA’ LA NATURA DEGLI OSTACOLI O LE RAGIONI DEL PROPRIO RIFIUTO.
E’ POSSIBILE RIFIUTARE UNA RICHIESTA DI
INFORMAZIONI E NON SI RAVVISA ALCUN
REGIME SANZIONATORIO IN MERITO
POSSIBILITÀ DI RIFIUTARE UNA RICHIESTA
LA PARTE INTERPELLATA NON È OBBLIGATA AD ACQUISIRE E FORNIRE INFORMAZIONI CHE LA
PARTE RICHIEDENTE NON POTREBBE OTTENERE IN BASE ALLA PROPRIA LEGISLAZIONE.
IN PARTICOLARE, UNA PARTE CONTRAENTE NON HA L’OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI CHE
POTREBBERO RIVELARE UN SEGRETO COMMERCIALE, INDUSTRIALE, PROFESSIONALE O UN
PROCESSO COMMERCIALE.
L’ACCORDO NON IMPONE ALTRESI’ AD UNA PARTE CONTRAENTE L’OBBLIGO DI OTTENERE O
FORNIRE INFORMAZIONI CHE POTREBBERO RIVELARE COMUNICAZIONI RISERVATE TRA UN
CLIENTE E UN PROCURATORE LEGALE, UN AVVOCATO O ALTRO RAPPRESENTANTE LEGALE
RICONOSCIUTO .
POSSIBILITA’ DI RIFIUTARE UNA RICHIESTA
LA PARTE INTERPELLATA PUÒ RIFIUTARE UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SE LA
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI È CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO.
LA PARTE INTERPELLATA PUÒ RIFIUTARE UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SE LE
INFORMAZIONI SONO RICHIESTE DALLA PARTE RICHIEDENTE PER L’APPLICAZIONE
DI NORME TRIBUTARIE DELLA PARTE RICHIEDENTE O DI QUALUNQUE OBBLIGO AD
ESSA RELATIVO CHE COMPORTI UNA DISCRIMINAZIONE AI DANNI DI UN
NAZIONALE DELLA PARTE INTERPELLATA RISPETTO AD UN NAZIONALE DELLA
PARTE RICHIEDENTE NELLE STESSE CIRCOSTANZE.
ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO ED EVENTUALE
CESSAZIONE DELLO STESSO
LE PARTI CONTRAENTI ADOTTANO LA LEGISLAZIONE NECESSARIA PER
OTTEMPERARE, E DARE APPLICAZIONE AI TERMINI DELL’ACCORDO.
CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PUO’ DENUNCIARE L’ACCORDO NOTIFICANDONE
LA CESSAZIONE PER VIA DIPLOMATICA O TRAMITE LETTERA ALL’AUTORITA’
COMPETENTE DELL’ALTRA PARTE CONTRAENTE.
3. ELENCO DEGLI STATI CON I QUALI E’ ATTUABILE LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI CON LA REPUBBLICA ITALIANA DM DEL 9 AGOSTO 2016
CON IL DM DEL 9 AGOSTO 2016 (CHE MODIFICA IL DECRETO 4 SETTEMBRE 1996)
PUBBLICATO NELLA G.U. N. 195 DEL 22 AGOSTO 2016 L’ITALIA HA INTRODOTTO
NELLA “WHITE LIST” UNA SERIE DI NUOVE GIURISDIZIONI TRA LE QUALI LE ISOLE
CAYMAN E LE ISOLE VERGINI.
SEGNATAMENTE, L’ITALIA HA SOTTOSCRITTO CON IL GOVERNO DELLE CAYMAN IN
DATA 3 DICEMBRE 2012 UN TRATTATO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
CHE È ENTRATO IN VIGORE IL 13 AGOSTO 2015.
UNA NOVITÀ IMPORTANTE SE SI CONSIDERA CHE TALI LOCALITÀ SONO STATE
CONSIDERATE IN PASSATO POCO CREDIBILI SUL PIANO DELLA TRASPARENZA
FISCALE, FINANZIARIA E BANCARIA.
ELENCO
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=9CpgOF28sV99s
aHonKq-bg__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0822&atto.codiceRedazionale=16A06123&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=or
iginario
4. I FONDI DI INVESTIMENTO POSSONO
INDIRIZZARE LIQUIDITA’ IN ITALIA
L’INIZIATIVA ITALIANA RAPPRESENTA UNA SIGNIFICATIVA APERTURA VERSO LA POSSIBILITÀ PER I
FONDI DI INVESTIMENTO CON SEDE IN TALI TERRITORI DI INDIRIZZARE PARTE DELLA LORO
LIQUIDITÀ NEL NOSTRO PAESE.
ATTUALMENTE UNA PERCENTUALE DECISAMENTE MAGGIORITARIA DI INVESTIMENTI
PROVENIENTI DA TALI PAESI È DIRETTO NEGLI USA: TUTTAVIA NEGLI ULTIMI ANNI L’INCREMENTO
DEGLI ACCORDI DA PARTE DEI PRINCIPALI STATI EUROPEI HA CONSENTITO AGLI OPERATORI CON
SEDE NELLE ISOLE DI INVESTIRE UNA PORZIONE DELLE INGENTI SOMME DI CUI DISPONGONO
ANCHE NEL VECCHIO CONTINENTE.
CONCLUSIONI
L’AMPLIAMENTO DELLA LISTA DI PAESI COLLABORATIVI SI INSERISCE IN UN CONTESTO
STORICO IN CUI LO SCOPO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E’ ESSENZIALMENTE
QUELLO DI CONSENTIRE A CIASCUNO STATO DI APPLICARE EFFICACEMENTE LA
LEGISLAZIONE INTERNA IN MATERIA E DI PROTEGGERE IL PROPRIO GETTITO EVITANDO
L’INDEBITA SOTTRAZIONE DI MATERIA IMPONIBILE
SE I GOVERNI DI TALI PAESI DOVESSERO MOSTRARE DI ESSERE IN GRADO DI
FRONTEGGIARE EFFICACEMENTE I CRIMINI FISCALI E FINANZIARI E DI INTERAGIRE CON LE
NOSTRE AUTORITÀ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
POTREBBERO RIVELARSI UNA PREZIOSA FONTE DI LIQUIDITÀ.
HTTP://WWW.USDEBTCLOCK.ORG/