L’ULTIMA MODIFICA DELLA LISTA BIANCA: IMPATTI FISCALI E GIURIDICI E NUOVI SCENARI SUL PIANO INTERNAZIONALE STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE GARDENAL & ASSOCIATI, MILANO AVV. MAURIZIO GARDENAL DOTT.SSA SARA MARCHESE AGENDA 1. CONVENZIONE MULTILATERALE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE 2. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LE ISOLE CAYMAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE 3. ELENCO DEGLI STATI CON I QUALI È ATTUABILE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI – MODIFICHE DELLA WHITE LIST (DM 9 AGOSTO 2016). 4. INVESTIMENTI 1. CONVENZIONE MULTILATERALE SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE L’OCSE E IL CONSIGLIO D’EUROPA HANNO AVVIATO CONGIUNTAMENTE L’ELABORAZIONE DI UNA CONVENZIONE MULTILATERALE PER FACILITARE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA AL FINE DI CONTRASTARE PIÙ EFFICACEMENTE L’EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE E ALTRE FORME DI INADEMPIENZA FISCALE LA CONVENZIONE OCSE HA IL POTENZIALE PER DIVENTARE IL PRINCIPALE STRUMENTO GLOBALE PER LA COOPERAZIONE FISCALE IN TUTTI I PAESI DEL MONDO HTTP://WWW.FINANZE.IT/EXPORT/SITES/FINANZE/IT/.CONTENT/DOCUMENTI/FISCALIT A_INTERNAZIONALE/CONVENZIONE_MULTILATERALE_2015.PDF OCSE L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) È UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI ECONOMICI PER I PAESI MEMBRI (CFR. HTTP://WWW.OECD.ORG/ABOUT/ ). L’OCSE SVOLGE PREVALENTEMENTE UN RUOLO DI ASSEMBLEA CONSULTIVA CHE CONSENTE LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI, L'IDENTIFICAZIONE DI PRATICHE COMMERCIALI ED IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE LOCALI ED INTERNAZIONALI DEI PAESI MEMBRI. CONSIGLIO D’EUROPA IL CONSIGLIO D'EUROPA È UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE IL CUI SCOPO È PROMUOVERE LA DEMOCRAZIA, I DIRITTI UMANI, L'IDENTITÀ CULTURALE EUROPEA E LA RICERCA DI SOLUZIONI AI PROBLEMI SOCIALI IN EUROPA. HTTP://WWW.COE.INT/EN/WEB/ABOUT-US/WHO-WE-ARE OBIETTIVO DEL CONSIGLIO D’EUROPA È PREDISPORRE E FAVORIRE LA STIPULAZIONE DI ACCORDI O CONVENZIONI INTERNAZIONALI TRA GLI STATI MEMBRI E, SPESSO, ANCHE FRA STATI TERZI. CONSIGLIO D’EUROPA LE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO D'EUROPA NON SONO VINCOLANTI E VANNO RATIFICATE DAGLI STATI MEMBRI. I PRINCIPALI ORGANI DEL CONSIGLIO D'EUROPA SONO: IL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA, L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA E IL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI. IL CONSIGLIO D'EUROPA È ESTRANEO ALL'UNIONE EUROPEA E NON VA CONFUSO CON ORGANI DI QUEST'ULTIMA, QUALI IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA O IL CONSIGLIO EUROPEO (CFR. HTTP://WWW.COE.INT/EN/WEB/ABOUT-US/DO-NOT-GET-CONFUSED). LA CONVENZIONE LA CONVENZIONE È APERTA ALLA FIRMA DEGLI STATI MEMBRI DELLE DUE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SUA ELABORAZIONE: IL CONSIGLIO D’EUROPA E L'OCSE. COME EMENDATA DAL PROTOCOLLO 2010 È ANCHE APERTA ALLA FIRMA DI STATI NON MEMBRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA NÉ DELL'OCSE, SULLA BASE DI UNA PROCEDURA SPECIFICA, DI CONTROLLI SULLA RISERVATEZZA E IL TRATTAMENTO DEI DATI (CFR. HTTP://WWW.OECD.ORG/TAX/EXCHANGE-OFTAX-INFORMATION/STATUS_OF_CONVENTION.PDF ). LA CONVENZIONE SI RILEVA COME IL RAPIDO AUMENTO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLA CONVENZIONE DEGLI ULTIMI ANNI È UN SEGNALE DEL RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA FISCALE. LA CONVENZIONE PERALTRO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO AGGIUNTIVO ALLE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA FISCALE CONTENUTE NELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (ARTICOLO 26) E I TIEA (CFR. HTTP://WWW.OECD.ORG/TAX/EXCHANGE-OF-TAXINFORMATION/TAXINFORMATIONEXCHANGEAGREEMENTSTIEAS.HTM) CHE GLI STATI POSSONO ATTIVARE QUALORA LO RITENGANO PIÙ OPPORTUNO. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE - LE PARTI SI FORNISCONO RECIPROCAMENTE ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE Tale assistenza amministrativa include : • lo scambio di informazioni, comprese le verifiche fiscali simultanee e la partecipazione a verifiche fiscali all’estero; • la riscossione dei crediti tributari, comprese le misure cautelative; • la notifica di documenti SCAMBIO DI INFORMAZIONI LE PARTI SI SCAMBIANO TUTTE LE INFORMAZIONI CHE APPAIONO RILEVANTI PER L’AMMINISTRAZIONE O L’APPLICAZIONE DELLE RISPETTIVE LEGGI NAZIONALI RELATIVE ALLE IMPOSTE OGGETTO DELLA CONVENZIONE. • • • • • Art. 5 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA ART. 6 – SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI ART. 7 – SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI ART. 8 – VERIFICHE FISCALI SIMULTANEE ART. 9 – VERIFICHE FISCALI ALL’ESTERO • https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchangeof-information-report.pdf 2. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LE ISOLE CAYMAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE LEGGE 18 GIUGNO 2015, N.100 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LE ISOLE CAYMAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A LONDRA IL 3 DICEMBRE 2012. ART. 1 (OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO) LE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI SI PRESTANO ASSISTENZA ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PRESUMIBILMENTE RILEVANTI PER LA DETERMINAZIONE, L’ACCERTAMENTO, LA RISCOSSIONE DI DETTE IMPOSTE, IL RECUPERO E L’ESECUZIONE DEI CREDITI, OPPURE PER LE INDAGINI O I PROCEDIMENTI RELATIVI A QUESTIONI FISCALI. IMPOSTE OGGETTO DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. 18 GIUGNO 2015 N. 100, LE IMPOSTE CONSIDERATE IN ITALIA SONO : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE; IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’; IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE; IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO; IMPOSTA SULLE SUCCESIONI; IMPOSTA SULLE DONAZIONI; IMPOSTE SOSTITUTIVE LE IMPOSTE OGGETTO DELL’ACCORDO NELLE ISOLE CAYMAN SONO OGNI IMPOSTA ISTITUITA DALLE ISOLE CAYMAN DI NATURA SOSTANZIALMENTE ANALOGA AD IMPOSTE ESISTENTI IN ITALIA A CUI SI APPLICA IL SUDDETTO ACCORDO. INOLTRE LE IMPOSTE CONSIDERATE POSSONO ESSERE ESTESE O MODIFICATE DALLE PARTI CONTRAENTI DI COMUNE ACCORDO MEDIANTE UNO SCAMBIO DI LETTERE. INFORMAZIONI AI FINI DELL’ACCORDO TRA ITALIA E ISOLE CAYMAN, IL TERMINE «INFORMAZIONI» DESIGNA QUALSIASI FATTO, DICHIARAZIONE O DOCUMENTAZIONE IN QUALUNQUE FORMA SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA L’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA PROVVEDE A FORNIRE SU RICHIESTA LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 1. LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DI BANCHE, DI ALTRI ISTITUTI FINANZIARI E DI QUALSIASI PERSONA CHE OPERA IN QUALITA’ DI AGENTE O FIDUCIARIO, INCLUSI INTESTATARI E TRUSTEES 2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROPRIETA’ DI SOCIETA’ DI CAPITALI, SOCIETA’ DI PERSONE, TRUST, FONDAZIONI E ALTRE PERSONE. SI RILEVA CHE L’ACCORDO N O N C R E A U N O B B L I G O PER LE PARTI CONTRAENTI DI OTTENERE O FORNIRE INFORMAZIONI SULLA PROPRIETA’ CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA O AI PIANI O FONDI D’INVESTIMENTO COLLETTIVO PUBBLICI, A MENO CHE DETTE INFORMAZIONI NON POSSANO ESSERE OTTENUTE SENZA ECCESSIVE DIFFICOLTA’. ART. 5 COMMA 6 LETTERA B) L’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA DEVE INOLTRARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE ALLA PARTE RICHIEDENTE PER GARANTIRE UNA SOLLECITA RISPOSTA. A TAL FINE L’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA DEVE: I. CONFERMARE PER ISCRITTO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE RICHIEDENTE DI AVER RICEVUTO LA RICHIESTA E COMUNICARE ALL’ AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE RICHIEDENTE EVENTUALI INCOMPLETEZZE NELLA RICHIESTA ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA II. QUALORA L’ AUTORITA’ COMPETENTE DELLA PARTE INTERPELLATA NON E’ STATA IN GRADO DI OTTENERE E FORNIRE LE INFORMAZIONI ENTRO 90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, INCLUSO IL CASO IN CUI INCONTRI DEGLI OSTACOLI NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI O RIFIUTI DI FORNIRLE, DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE LA PARTE RICHIEDENTE, SPIEGANDO LE RAGIONI DELLA PROPRIA IMPOSSIBILITA’ LA NATURA DEGLI OSTACOLI O LE RAGIONI DEL PROPRIO RIFIUTO. E’ POSSIBILE RIFIUTARE UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E NON SI RAVVISA ALCUN REGIME SANZIONATORIO IN MERITO POSSIBILITÀ DI RIFIUTARE UNA RICHIESTA LA PARTE INTERPELLATA NON È OBBLIGATA AD ACQUISIRE E FORNIRE INFORMAZIONI CHE LA PARTE RICHIEDENTE NON POTREBBE OTTENERE IN BASE ALLA PROPRIA LEGISLAZIONE. IN PARTICOLARE, UNA PARTE CONTRAENTE NON HA L’OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI CHE POTREBBERO RIVELARE UN SEGRETO COMMERCIALE, INDUSTRIALE, PROFESSIONALE O UN PROCESSO COMMERCIALE. L’ACCORDO NON IMPONE ALTRESI’ AD UNA PARTE CONTRAENTE L’OBBLIGO DI OTTENERE O FORNIRE INFORMAZIONI CHE POTREBBERO RIVELARE COMUNICAZIONI RISERVATE TRA UN CLIENTE E UN PROCURATORE LEGALE, UN AVVOCATO O ALTRO RAPPRESENTANTE LEGALE RICONOSCIUTO . POSSIBILITA’ DI RIFIUTARE UNA RICHIESTA LA PARTE INTERPELLATA PUÒ RIFIUTARE UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SE LA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI È CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO. LA PARTE INTERPELLATA PUÒ RIFIUTARE UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SE LE INFORMAZIONI SONO RICHIESTE DALLA PARTE RICHIEDENTE PER L’APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE DELLA PARTE RICHIEDENTE O DI QUALUNQUE OBBLIGO AD ESSA RELATIVO CHE COMPORTI UNA DISCRIMINAZIONE AI DANNI DI UN NAZIONALE DELLA PARTE INTERPELLATA RISPETTO AD UN NAZIONALE DELLA PARTE RICHIEDENTE NELLE STESSE CIRCOSTANZE. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO ED EVENTUALE CESSAZIONE DELLO STESSO LE PARTI CONTRAENTI ADOTTANO LA LEGISLAZIONE NECESSARIA PER OTTEMPERARE, E DARE APPLICAZIONE AI TERMINI DELL’ACCORDO. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PUO’ DENUNCIARE L’ACCORDO NOTIFICANDONE LA CESSAZIONE PER VIA DIPLOMATICA O TRAMITE LETTERA ALL’AUTORITA’ COMPETENTE DELL’ALTRA PARTE CONTRAENTE. 3. ELENCO DEGLI STATI CON I QUALI E’ ATTUABILE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LA REPUBBLICA ITALIANA DM DEL 9 AGOSTO 2016 CON IL DM DEL 9 AGOSTO 2016 (CHE MODIFICA IL DECRETO 4 SETTEMBRE 1996) PUBBLICATO NELLA G.U. N. 195 DEL 22 AGOSTO 2016 L’ITALIA HA INTRODOTTO NELLA “WHITE LIST” UNA SERIE DI NUOVE GIURISDIZIONI TRA LE QUALI LE ISOLE CAYMAN E LE ISOLE VERGINI. SEGNATAMENTE, L’ITALIA HA SOTTOSCRITTO CON IL GOVERNO DELLE CAYMAN IN DATA 3 DICEMBRE 2012 UN TRATTATO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI CHE È ENTRATO IN VIGORE IL 13 AGOSTO 2015. UNA NOVITÀ IMPORTANTE SE SI CONSIDERA CHE TALI LOCALITÀ SONO STATE CONSIDERATE IN PASSATO POCO CREDIBILI SUL PIANO DELLA TRASPARENZA FISCALE, FINANZIARIA E BANCARIA. ELENCO http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=9CpgOF28sV99s aHonKq-bg__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0822&atto.codiceRedazionale=16A06123&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=or iginario 4. I FONDI DI INVESTIMENTO POSSONO INDIRIZZARE LIQUIDITA’ IN ITALIA L’INIZIATIVA ITALIANA RAPPRESENTA UNA SIGNIFICATIVA APERTURA VERSO LA POSSIBILITÀ PER I FONDI DI INVESTIMENTO CON SEDE IN TALI TERRITORI DI INDIRIZZARE PARTE DELLA LORO LIQUIDITÀ NEL NOSTRO PAESE. ATTUALMENTE UNA PERCENTUALE DECISAMENTE MAGGIORITARIA DI INVESTIMENTI PROVENIENTI DA TALI PAESI È DIRETTO NEGLI USA: TUTTAVIA NEGLI ULTIMI ANNI L’INCREMENTO DEGLI ACCORDI DA PARTE DEI PRINCIPALI STATI EUROPEI HA CONSENTITO AGLI OPERATORI CON SEDE NELLE ISOLE DI INVESTIRE UNA PORZIONE DELLE INGENTI SOMME DI CUI DISPONGONO ANCHE NEL VECCHIO CONTINENTE. CONCLUSIONI L’AMPLIAMENTO DELLA LISTA DI PAESI COLLABORATIVI SI INSERISCE IN UN CONTESTO STORICO IN CUI LO SCOPO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E’ ESSENZIALMENTE QUELLO DI CONSENTIRE A CIASCUNO STATO DI APPLICARE EFFICACEMENTE LA LEGISLAZIONE INTERNA IN MATERIA E DI PROTEGGERE IL PROPRIO GETTITO EVITANDO L’INDEBITA SOTTRAZIONE DI MATERIA IMPONIBILE SE I GOVERNI DI TALI PAESI DOVESSERO MOSTRARE DI ESSERE IN GRADO DI FRONTEGGIARE EFFICACEMENTE I CRIMINI FISCALI E FINANZIARI E DI INTERAGIRE CON LE NOSTRE AUTORITÀ NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI POTREBBERO RIVELARSI UNA PREZIOSA FONTE DI LIQUIDITÀ. HTTP://WWW.USDEBTCLOCK.ORG/