LA QUALIFICAZIONE ENERGETICA DAL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI 1 Ing. A. Boeche COS’E’ LA QUALIFICAZIONE ENERGETICA ? L’attestato di qualificazione energetica sostituisce pro tempore la certificazione energetica; La definizione è stata introdotta da: Legge Finanziaria 2007; DL 311/06 (modifica il DLgs. 192/05); E’ un attestato semplificato che dovrebbe rimanere in vigore solo fino alla completa definizione del quadro legislativo in materia. 2 L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA E’ obbligatorio per edifici di nuova costruzione soggetti al pieno rispetto del Dlgs 192/05 (deve essere consegnato al Comune alla fine dei lavori con asseverazione del Direttore dei Lavori); E’ obbligatorio per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla L. Finanziaria 2007; E’ facoltativo in altri casi (ad esempio può essere considerato come la base di partenza per la compilazione della successiva certificazione energetica); Perde di significato dopo un anno dall’emissione delle Linee Guida Nazionali )previste dall’art.11 dei Decreti 192+311). 3 LA DEFINIZIONE DI ATTESTATO L’attestato è compiutamente definito nell’Allegato A del Decreto 192+311: “attestato di qualificazione energetica: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8 comma 2, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottos criverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.” 4 I PROFESSIONISTI ABILITATI Il decreto 192+311 non precisa quali siano; La definizione è contenuta nel Decreto interministeriale attuativo della L. Finanziaria 2007: “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e di impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti oppure ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”. Il contenzioso tra le competenze delle varie figure professionali è tutt’altro che risolto… 5 QUALCHE DIFFICOLTA’ INTERPRETATIVA La definizione di professionista abilitato alla redazione dell’attestato di qualificazione energetica è diversa da quella per la certificazione energetica; La definizione è ulteriormente diversa nelle regioni o Province autonome che hanno già legiferato in materia energetica, ovvero: Regione Piemonte; Regione Lombardia. 6 I COMPITI DEL QUALIFICATORE Per gli edifici soggetti alla L.10/91 e giunti alla fine dei lavori: Deve essere verificata o accettata la L.10/91 così come depositata in Comune ? Deve essere verificata la rispondenza in sede costruttiva a quanto previsto, richiedendo una dichiarazione di rispondenza al DL o all’Impresa ? Deve essere ricalcolato tutto l’edificio ai fini della determinazione del FEP ? Si lascia tutto alla coscienza e allo scrupolo del professionista, con costi finali evidentemente molto variabili da caso a caso. 7 I COMPITI DEL QUALIFICATORE (2) Per gli edifici esistenti: Sulla base di documentazione eventualmente esistente (calcoli ex L.373/76 ovvero L.10/91) deve essere svolta un’indagine accurata sulle strutture dell’edificio provvedendo alla redazione dei calcoli energetici. I costi dell’operazione sono molto variabili, non esistendo in alcuni casi neppure le planimetrie dell’edificio e dovendo quindi provvedere ad un rilievo dell’esistente. 8 IL PROBLEMA ECONOMICO E’ negli intendimenti del Legislatore che la qualificazione (certificazione) energetica su base volontaria abbia estesa diffusione, anche in considerazione del notevole numero di immobili per i quali questa non è prevista obbligatoriamente; Evidentemente i costi devono essere contenuti, ovvero il professionista deve disporre di quanto più materiale possibile per eseguire in modo rapido ed efficace il proprio lavoro. A titolo di esempio, in Danimarca la procedura di certificazione energetica ELO prevede un costo fisso di 465 € + 0,05 €/m²; In Olanda la procedura EPA si basa sui consumi stimati. Per edifici residenziali monofamiliari il costo medio è circa 200 €, per un condominio di 12 unità circa 300 € (6 h di lavoro). 9 CONCLUSIONI Si nota una proliferazione di corsi per diventare certificatori energetici accreditati; in realtà, in mancanza dei decreti attuativi di cui all’art.4 comma 1, non può esserci alcun valore legale in tali iniziative;. In pieno clima di “europeizzazione” di norme e procedure si assiste viceversa nel nostro Paese ad una tendenza diametralmente opposta che propone definizioni disomogenee tra le varie Regioni e Province Autonome accrescendo la generale confusione… 10