la qualificazione energetica dal punto di vista dei professionisti

LA QUALIFICAZIONE ENERGETICA
DAL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI
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Ing. A. Boeche
COS’E’ LA QUALIFICAZIONE ENERGETICA ?
L’attestato di qualificazione energetica
sostituisce pro tempore la certificazione
energetica;
La definizione è stata introdotta da:
Legge Finanziaria 2007;
DL 311/06 (modifica il DLgs. 192/05);
E’ un attestato semplificato che dovrebbe
rimanere in vigore solo fino alla completa
definizione del quadro legislativo in materia.
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L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
E’ obbligatorio per edifici di nuova costruzione soggetti
al pieno rispetto del Dlgs 192/05 (deve essere
consegnato al Comune alla fine dei lavori con
asseverazione del Direttore dei Lavori);
E’ obbligatorio per l’accesso alle agevolazioni fiscali
previste dalla L. Finanziaria 2007;
E’ facoltativo in altri casi (ad esempio può essere
considerato come la base di partenza per la
compilazione della successiva certificazione energetica);
Perde di significato dopo un anno dall’emissione delle
Linee Guida Nazionali )previste dall’art.11 dei Decreti
192+311).
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LA DEFINIZIONE DI ATTESTATO
L’attestato è compiutamente definito nell’Allegato A
del Decreto 192+311:
“attestato di qualificazione energetica: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato,
non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare,
in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di
nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8 comma 2, l’attestato di qualificazione energetica è
facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione
energetica. A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione
degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che
il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto,
nonché, nel sottos criverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio
medesimo.”
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I PROFESSIONISTI ABILITATI
Il decreto 192+311 non precisa quali siano;
La definizione è contenuta nel Decreto
interministeriale attuativo della L. Finanziaria 2007:
“soggetto abilitato alla progettazione di edifici e di impianti
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione
vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli
architetti oppure ai collegi professionali dei geometri o dei periti
industriali”.
Il contenzioso tra le competenze delle varie figure
professionali è tutt’altro che risolto…
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QUALCHE DIFFICOLTA’ INTERPRETATIVA
La definizione di professionista abilitato alla
redazione dell’attestato di qualificazione energetica è
diversa da quella per la certificazione energetica;
La definizione è ulteriormente diversa nelle regioni o
Province autonome che hanno già legiferato in
materia energetica, ovvero:
Regione Piemonte;
Regione Lombardia.
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I COMPITI DEL QUALIFICATORE
Per gli edifici soggetti alla L.10/91 e giunti alla fine dei
lavori:
Deve essere verificata o accettata la L.10/91 così
come depositata in Comune ?
Deve essere verificata la rispondenza in sede
costruttiva a quanto previsto, richiedendo una
dichiarazione di rispondenza al DL o all’Impresa ?
Deve essere ricalcolato tutto l’edificio ai fini della
determinazione del FEP ?
Si lascia tutto alla coscienza e allo scrupolo del
professionista, con costi finali evidentemente molto
variabili da caso a caso.
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I COMPITI DEL QUALIFICATORE (2)
Per gli edifici esistenti:
Sulla base di documentazione eventualmente
esistente (calcoli ex L.373/76 ovvero L.10/91) deve
essere svolta un’indagine accurata sulle strutture
dell’edificio provvedendo alla redazione dei calcoli
energetici.
I costi dell’operazione sono molto variabili, non
esistendo in alcuni casi neppure le planimetrie
dell’edificio e dovendo quindi provvedere ad un
rilievo dell’esistente.
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IL PROBLEMA ECONOMICO
E’ negli intendimenti del Legislatore che la qualificazione
(certificazione) energetica su base volontaria abbia estesa
diffusione, anche in considerazione del notevole numero di
immobili per i quali questa non è prevista obbligatoriamente;
Evidentemente i costi devono essere contenuti, ovvero il
professionista deve disporre di quanto più materiale possibile
per eseguire in modo rapido ed efficace il proprio lavoro.
A titolo di esempio, in Danimarca la procedura di
certificazione energetica ELO prevede un costo fisso di 465 €
+ 0,05 €/m²;
In Olanda la procedura EPA si basa sui consumi stimati. Per
edifici residenziali monofamiliari il costo medio è circa 200 €,
per un condominio di 12 unità circa 300 € (6 h di lavoro).
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CONCLUSIONI
Si nota una proliferazione di corsi per diventare
certificatori energetici accreditati; in realtà, in mancanza
dei decreti attuativi di cui all’art.4 comma 1, non può
esserci alcun valore legale in tali iniziative;.
In pieno clima di “europeizzazione” di norme e
procedure si assiste viceversa nel nostro Paese ad una
tendenza diametralmente opposta che propone
definizioni disomogenee tra le varie Regioni e Province
Autonome accrescendo la generale confusione…
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