RIASSUNTO
L’obbligazione è un vincolo giuridico, ossia la relazione
fra due soggetti di cui uno, il debitore, è tenuto ad
eseguire
la
prestazione,
e
l’altro,
il
creditore
può
pretenderla. Il termine obbligazione, così come noi oggi lo
conosciamo, è il risultato di un’approfondita e secolare
evoluzione che ha avuto inizio nella fase preclassica della
civiltà romana. Originariamente esisteva solo un vincolo
materiale,
in
forza
del
quale
l’ordinamento
giuridico
romano riconosceva al soggetto offeso la possibilità di
infliggere al trasgressore una pena corporale che fosse
pari al male o al disagio che questi aveva provocato con il
compimento di un delitto o il mancato adempimento di un
contratto. In seguito, l’esigenza di far cessare queste
vendette private portò all’affermazione della pactio, uno
strumento di risoluzione della controversia per mezzo di
una
composizione
moderna
di
pecuniaria.
obbligazione
Per
avere
bisogna
una
però
definizione
attendere
le
Istituzioni di Giustiniano, opera in cui viene identificata
come un vincolo giuridico. Lo studio delle fonti delle
obbligazioni ci porta a distinguere tre diversi periodi
storici nel corso dei quali la loro classificazione subisce
importanti mutamenti. Nella fase classica, il giurista Gaio
sosteneva
esistessero
due
sole
categorie
fonti
di
obbligazione, nascenti da atti leciti e da atti illeciti.
La prima specie era caratterizzata dalla quadripartizione
contrattuale,
dalla
quattro
di
tipi
cui
stipulazione
obbligazioni
(re,
potevano
verbis,
sorgere
litteris
e
consensu), che si distinguevano a seconda che l’elemento
obbligante fosse il trasferimento della res, la pronuncia
di parole solenni, la redazione di uno scritto oppure il
raggiungimento
seconda
dell’effettivo
specie
trovava
1
accordo
fra
le
parti.
identificazione
La
nella
quadripatrizione
delittuosa,
composta
dal
furtum,
dalla
bona vi rapta, dall’iniuria e dal damnum iniuria datum.
L’inidoneità della bipartizione portò poi all’affermazione
di
una
terza
variae
categoria
causarum
fonte
figurae.
di
Si
obbligazione,
trattava
di
chiamata
una
specie
residuale nella quale vennero ricomprese tutte le figure
non contrattuali e non delittuose. La previsione di questa
terza fonte, però, non fu l’unica innovazione introdotta,
in
quanto
importanti
modifiche
investirono
anche
le
obbligazioni reali, identificate non più come il risultato
della stipulazione del solo contratto di mutuo, ma anche di
quello di deposito, di comodato e di pegno. L’indebiti
solutio
venne,
figurae,
in
invece,
quanto
i
inclusa
fra
giuristi
le
variae
ritennero
che
causarum
essa
era
diretta ad estinguere un vincolo giuridico e non a crearlo.
La
quadripartizione
separazione
della
giustinianea
categoria
portò,
residuale
invece,
in
due
alla
nuove
tipologie, quella dei quasi-contratti, i cui istituti erano
accomunati esclusivamente dal fatto di essere atti leciti
produttivi
di
obbligazioni,
e
quella
dei
quasi-delitti,
identificati negli illeciti pretori, che si affiancarono
alle già esistenti tipologie dei contratti e dei delitti.
Fu proprio la dottrina imperiale a segnare un’importante
evoluzione del diritto, attribuendo ai contratti un valore
diverso rispetto ai Classici. A differenza di costoro, che
identificavano
l’elemento
della
nella
res
o
obbligante
pronuncia
di
nel
trasferimento
parole
solenni,
i
Giustinianei ritenevano che il contratto si realizzasse con
l’incontro
della
trasferimento
ed
volontà
alla
delle
pronuncia
perfezionativo.
2
parti,
un
rimettendo
valore
al
meramente