RIASSUNTO L’obbligazione è un vincolo giuridico, ossia la relazione fra due soggetti di cui uno, il debitore, è tenuto ad eseguire la prestazione, e l’altro, il creditore può pretenderla. Il termine obbligazione, così come noi oggi lo conosciamo, è il risultato di un’approfondita e secolare evoluzione che ha avuto inizio nella fase preclassica della civiltà romana. Originariamente esisteva solo un vincolo materiale, in forza del quale l’ordinamento giuridico romano riconosceva al soggetto offeso la possibilità di infliggere al trasgressore una pena corporale che fosse pari al male o al disagio che questi aveva provocato con il compimento di un delitto o il mancato adempimento di un contratto. In seguito, l’esigenza di far cessare queste vendette private portò all’affermazione della pactio, uno strumento di risoluzione della controversia per mezzo di una composizione moderna di pecuniaria. obbligazione Per avere bisogna una però definizione attendere le Istituzioni di Giustiniano, opera in cui viene identificata come un vincolo giuridico. Lo studio delle fonti delle obbligazioni ci porta a distinguere tre diversi periodi storici nel corso dei quali la loro classificazione subisce importanti mutamenti. Nella fase classica, il giurista Gaio sosteneva esistessero due sole categorie fonti di obbligazione, nascenti da atti leciti e da atti illeciti. La prima specie era caratterizzata dalla quadripartizione contrattuale, dalla quattro di tipi cui stipulazione obbligazioni (re, potevano verbis, sorgere litteris e consensu), che si distinguevano a seconda che l’elemento obbligante fosse il trasferimento della res, la pronuncia di parole solenni, la redazione di uno scritto oppure il raggiungimento seconda dell’effettivo specie trovava 1 accordo fra le parti. identificazione La nella quadripatrizione delittuosa, composta dal furtum, dalla bona vi rapta, dall’iniuria e dal damnum iniuria datum. L’inidoneità della bipartizione portò poi all’affermazione di una terza variae categoria causarum fonte figurae. di Si obbligazione, trattava di chiamata una specie residuale nella quale vennero ricomprese tutte le figure non contrattuali e non delittuose. La previsione di questa terza fonte, però, non fu l’unica innovazione introdotta, in quanto importanti modifiche investirono anche le obbligazioni reali, identificate non più come il risultato della stipulazione del solo contratto di mutuo, ma anche di quello di deposito, di comodato e di pegno. L’indebiti solutio venne, figurae, in invece, quanto i inclusa fra giuristi le variae ritennero che causarum essa era diretta ad estinguere un vincolo giuridico e non a crearlo. La quadripartizione separazione della giustinianea categoria portò, residuale invece, in due alla nuove tipologie, quella dei quasi-contratti, i cui istituti erano accomunati esclusivamente dal fatto di essere atti leciti produttivi di obbligazioni, e quella dei quasi-delitti, identificati negli illeciti pretori, che si affiancarono alle già esistenti tipologie dei contratti e dei delitti. Fu proprio la dottrina imperiale a segnare un’importante evoluzione del diritto, attribuendo ai contratti un valore diverso rispetto ai Classici. A differenza di costoro, che identificavano l’elemento della nella res o obbligante pronuncia di nel trasferimento parole solenni, i Giustinianei ritenevano che il contratto si realizzasse con l’incontro della trasferimento ed volontà alla delle pronuncia perfezionativo. 2 parti, un rimettendo valore al meramente