ALLEGATO 1 Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Azienda Ulss 18 Rovigo (art.54,comma 5 D.Lgs 165/2001 e s.m.i.) La responsabilità di prendersi cura della propria esperienza è un atto d’amore verso se stessi e verso gli altri. “Bisogna che ognuno di noi si assuma la responsabilità. Non possiamo cambiare le circostanze, le stagioni o come soffia il vento, ma possiamo cambiare noi stessi. E’ qualcosa che dobbiamo riuscire a fare” Jim Rohn 1 Indice Premessa Art. 1 Principi generali 1.1 Destinatari 1.2 Valori e impegno dell’Azienda 1.3 Obblighi dei dipendenti e dei Collaboratori 1.4 Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni 1.5 Controlli Art. 2 Principi etici Art. 3 Rapporti con i terzi 3.1 Rapporti con i collaboratori non subordinati 3.2 Rapporti con utenti 3.3 Rapporto con i fornitori 3.4 Rapporto con le Aziende Ulss e gli enti esterni 3.5 Rapporti con la Regione e gli enti sovraordinati 3.6 Rapporti con gli Organi d’informazione 3.7 Rapporti con le Associazioni e Gruppi d’interesse (stakeholder) Art. 4 Governo aziendale Art. 5 Politiche del Personale 5.1 Risorse Umane 5.2 Molestie sul luogo del lavoro 5.3 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti 5.4 Fumo Art. 6 I rischi aziendali Art. 7 Tutela della Privacy 2 Premessa L’Azienda ULSS 18, unitamente alle strutture accreditate e ai professionisti convenzionati, tutela la salute individuale e collettiva della popolazione residente nel Medio e nell’Alto Polesine, attraverso la realizzazione delle attività di promozione della salute, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e palliazione previste dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui alla normativa nazionale e regionale. Attualmente, tra i macro-obiettivi, vi è lo sviluppo e il potenziamento della dimensione territoriale, oltre al mantenimento e al rinnovamento delle attività di diagnosi e cura di livello ospedaliero. Rimangono confermati gli obiettivi di salute e di funzionamento, secondo il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del SSR, in coerenza con la programmazione vigente. Al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali l’Azienda s’ispira per raggiungere i propri obiettivi, nel rispetto della prevenzione dei comportamenti considerati dalla legge 190 del 6 novembre 2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione), viene predisposto il Codice di Comportamento (d’ora in poi il “Codice”), previsto dal Dpr 62/2013 la cui osservanza è di primaria importanza e imprescindibile per la soddisfazione dell’utente, per il buon funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine dell’Azienda. Il Codice viene perciò considerato “il valore comportamentale” di riferimento fondamentale per il successo e lo sviluppo attuale e futuro delle Strutture Operative dell’Azienda. Al di là dell’adempimento normativo, il documento intende ribadire l’impegno dei dipendenti dell’Azienda Ulss 18 verso l’alta qualità dei servizi professionali prestati, in un sistema di tutela della salute che rafforzi il patto di fiducia con il cittadino. Le attività devono essere svolte nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede. Un atteggiamento mentale ed un modo di essere che significa anzitutto avere sempre come punto di riferimento nel proprio comportamento professionale l’interesse del cittadino. I dipendenti dell’Azienda e tutti coloro che cooperano all’esercizio dell’attività sono tenuti al rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti nel presente Codice, mettendo a disposizione dell’Azienda il loro bagaglio culturale, tecnico, professionale ed etico. Art. 1 Principi generali 1.1. Destinatari Le norme del Codice si applicano ai dipendenti dell’Azienda e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell’Azienda nel contesto delle relazioni che essi intrattengono con l’Azienda medesima. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice, così come qui successivamente identificati, nel fissare gli obiettivi delle Strutture aziendali, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle attività; del pari i Dirigenti, nel dare concreta attuazione all’attività di direzione delle 3 Strutture Operative gestite dall’Azienda, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno dell’Azienda - rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l’Azienda stessa. Sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice: i dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, i collaboratori non subordinati dell’Azienda (quali, ad esempio, consulenti, co.co.co, liberi professionisti, borsisti, tirocinanti, volontari etc.), con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di incarichi negli uffici di staff delle Direzioni (Generale, Sanitaria, Amministrativa, dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale) , nonchè i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l’Azienda inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. Inoltre i partner in accordi convenzionati e tutti coloro che intrattengono rapporti di fornitura di lungo periodo con l’Azienda. 1.2. Valori e impegno dell’Azienda Il sistema di valori, già adottati con proprio Atto Aziendale, consente all’organizzazione di favorire atteggiamenti e comportamenti dei dipendenti tesi a creare un collegamento molto stretto fra i servizi offerti al cittadino ed il sentimento di fiducia che il cittadino stesso matura e mantiene nel tempo, nei confronti dell’Azienda. Nell’ottica del buon funzionamento dell’organizzazione che tutela la salute, quale bene individuale e collettivo, i principali valori comportamentali cui ispirare lo svolgimento delle attività e l’organizzazione dei servizi sono i seguenti: • perseguire la soddisfazione dei bisogni dell’utenza, organizzando le attività secondo criteri di efficacia (le prestazioni basate sull’evidenza scientifica), di appropriatezza (quelle di cui si ha realmente bisogno) e di efficienza (al minor costo possibile); • rispettare la dignità delle persone, tutelandone la riservatezza, garantendone il diritto di scelta, fornendo la più ampia informazione ed assicurando relazioni interpersonali cortesi e solidali; • garantire all’utente l’imparzialità nell’accesso e nella fruizione dei servizi tenendo conto delle priorità assistenziali e assicurando il coordinamento, la continuità e la regolarità delle cure; • perseguire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni anche mediante lo sviluppo tecnologico, la formazione e l’aggiornamento permanente degli operatori, verificandone i risultati; • accrescere il senso di appartenenza all’Azienda degli operatori valorizzandone l’impegno, le capacità, lo spirito di collaborazione e di innovazione, sviluppando la comunicazione interna e la trasparenza e favorendo il coinvolgimento di tutte le figure professionali nel perseguire gli obiettivi comuni; • assicurare e promuovere la cultura della sicurezza per gli utenti e per gli operatori ed inoltre il rispetto dell’ambiente come requisiti fondamentali per il benessere e la salute dei singoli e della comunità; In tale ambito, l’impegno dell’Azienda, allo scopo di promuovere comportamenti coerenti con il presente Codice, è teso al rinnovamento dell’organizzazione nel rispetto delle norme, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, quali i responsabili per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione e i relativi piani triennali di attuazione, l’individuazione di referenti dipartimentali, la condivisione e la diffusione della prospettiva etica attraverso, eventualmente, la 4 realizzazione della Carta Etica dell’azienda, per il miglioramento della qualità delle prestazioni e per il miglioramento della qualità della vita lavorativa del dipendente. In tal modo si assicura: l’attuazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione; la massima diffusione del Codice presso i dipendenti ed i collaboratori; la diffusione di strumenti conoscitivi, di formazione e di chiarimento circa l’interpretazione del Codice; l’aggiornamento del Codice; lo svolgimento di verifiche, se opportuno con la collaborazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari aziendale, nel caso di violazioni del Codice. Il controllo sull’attuazione e sul rispetto del Codice è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili di ciascuna Struttura Operativa, che dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento – sia generale, sia specifico – da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. I dirigenti titolari di struttura, in caso di violazioni accertate del presente Codice, provvedono, inoltre, alla tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e ne tengono conto ai fini della valutazione individuale del singolo dipendente. Per quanto attiene al controllo sul rispetto del Codice da parte dei dirigenti, nonché alla vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. L’ufficio competente a emanare pareri sull’applicazione del Codice di comportamento è l’ufficio del responsabile per la prevenzione della corruzione. L’Azienda mette a disposizione dei singoli cittadini anche l’ufficio per i rapporti con il cittadino, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni di violazioni del Codice da parte dei dipendenti. L’Azienda e suoi dipendenti s’impegnano a non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o di altro tipo, i cui contenuti siano ingannevoli o non veritieri. 1.3 Obblighi dei dipendenti e dei collaboratori 1.3.1 OBBLIGO DI CONOSCENZA Ogni dipendente o collaboratore (di seguito “il dipendente”) ha l’obbligo di conoscere le norme contenute nel presente Codice e ha l’obbligo di: astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice; riferire ai propri superiori e, con il risultato dei primi immediati riscontri, al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice nell’ambito dell’attività dell’Azienda; collaborare con le strutture deputate al controllo interno alla verifica delle violazioni; ciascun dipendente dovrà, nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con l’Azienda informarli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice; esigere il rispetto delle disposizioni del Codice nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con l’Azienda; adottare le iniziative qui previste per il caso di mancato adempimento, da parte di terzi, dell’obbligo di conformarsi alla disposizioni contenute nel Codice. 1.3.2 OSSERVANZA DI NORME E PRINCIPI Il dipendente conosce e osserva il “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Dpr n. 62 del 16 aprile 2013, in via integrale, oltre alle previsioni del presente Codice aziendale. Il dipendente conosce e osserva, nell’espletamento del proprio lavoro, gli obiettivi che la Regione Veneto assegna ogni anno al Direttore Generale dell’Azienda. 5 I principi che il dipendente deve osservare nello svolgimento della propria attività sono: integrità, responsabilità, correttezza, diligenza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia. 1.3.3 OBBLIGHI DEL DIRETTORE DI STRUTTURA Il direttore di struttura semplice o complessa (di seguito “il direttore”): a) prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, in applicazione dell’art 13 del Dpr 62/2013. Il direttore fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge; b) ha l’obbligo di conformare il proprio comportamento professionale in osservanza alle strategie e agli obiettivi regionali e aziendali; egli deve altresì gestire il centro di responsabilità a lui assegnato, secondo attività e risorse rientranti nel budget assegnatogli dalla Direzione Generale; c) impronta il proprio stile professionale alle regole contenute nel presente Codice, rappresentando il punto di riferimento comportamentale per tutti i dipendenti assegnati al proprio centro di responsabilità; d) adotta un comportamento organizzativo finalizzato alla gestione dei processi della struttura assegnata e conforme all’assolvimento dell'incarico; nei processi decisionali, egli effettua scelte consapevoli, determina scale di priorità e distingue tra linee di azione alternative; esercita la propria responsabilità organizzativa rispetto alla ripartizione delle funzioni, dei compiti per un’ordinata attività lavorativa della struttura di competenza. Assegna gli adempimenti sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle competenze, della professionalità e delle attitudini e del personale a sua disposizione. Il direttore affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; e) assume atteggiamenti onesti, leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con l’utenza, i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione di propria competenza; f) vigila affinchè le risorse assegnate alla sua struttura e l’uso delle stesse siano conformi alle finalità istituzionali e, in nessun caso, alle esigenze personali proprie o dei dipendenti; g) esercita l’efficace controllo sul rispetto dell’orario di servizio giornaliero, verificando mensilmente i tabulati orari e la corretta timbratura delle presenze dei dipendenti assegnati alla struttura di appartenenza; f) cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali; g) nei rapporti interpersonali con i collaboratori egli valorizza lo sviluppo delle professionalità, incoraggia e sostiene gli operatori in servizio, astenendosi dal denigrare un risultato insufficiente, bensì attenendosi ad oggettive e costruttive valutazioni; 6 h) esprime la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti dall’Azienda; i) in qualità di “consegnatario” dei beni ha l’obbligo della conoscenza e vigilanza su tutti i beni consegnati alla sua Struttura e risponde della custodia dei beni presi in carico, attivando le necessarie misure di conservazione e di protezione. Egli opera con la collaborazione dei dipendenti della propria struttura operativa ed incarica un delegato alla tenuta e all’aggiornamento dei beni avuti in affidamento, in entrata ed in uscita ai fini dell’inventario aziendale; l) intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinchè sia tutelato il segnalante, ai sensi dell'articolo 54bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; m) nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. Le difformità di comportamento, rispetto a quanto sopra stabilito, determineranno l’avvio del procedimento disciplinare che potrà concludersi con sanzione del richiamo verbale o scritto, che verrà poi depositato nel fascicolo personale del direttore. Per più gravi violazioni dei principi si procede con l’apertura di procedimento disciplinare, a norma del CCNL vigente per l’area di pertinenza. 1.3.4 CORRETTEZZA DELL’AZIONE DEL DIPENDENTE Il dipendente presta la propria attività, secondo la specifica responsabilità operativa, nell’ambito delle indicazioni e direttive ricevute dal direttore di struttura, cui è assegnato, tenuto conto anche degli obiettivi di budget stabiliti dalla Direzione aziendale. Egli, dipendendo gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti definiti dall’Atto Aziendale, generalmente tradotti in un’unica figura, ha l’obbligo di conformare il proprio comportamento ed il proprio stile professionale alle disposizioni ricevute dal direttore di struttura semplice o complessa. La correttezza dell’azione amministrativa: in campo amministrativo, è principio fondamentale garantire l’attendibilità delle informazioni finanziarie e giuridiche; ad esempio la registrazione contabile di ogni operazione di natura economico-finanziaria avviene nel rispetto dei principi, criteri e modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme generali e speciali in materia di contabilità pubblica. Ogni operazione deve consentire la tracciabilità e la riconducibilità al provvedimento o all’atto pattizio dai quali è derivata l’operazione stessa, garantendone nel contempo la conservazione in appositi archivi cartacei e/o informatici. Analogamente, ogni altra operazione amministrativa di carattere legale, gestionale o giuridico, deve rientrare nella conformità stabilita dal sistema normativo dell’ordinamento giuridico di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Qualora i dipendenti addetti a tali operazioni vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili e negli atti giuridici, informano tempestivamente il dirigente sovraordinato per i conseguenti adempimenti disciplinari. Anche singoli episodi di difformità di comportamento, descritti nel presente paragrafo, determineranno l’avvio del procedimento disciplinare che potrà concludersi con sanzione del richiamo verbale o scritto, che verrà poi depositato nel fascicolo personale del dipendente, ferme 7 restando le relative responsabilità per le più gravi violazioni, previste dal CCNL vigente per l’area di pertinenza. 1.3.5 GESTIONE DI RISORSE Nei servizi ospedalieri e territoriali, tutti i dipendenti, dovranno attenersi ai principi di corretta e oculata gestione delle risorse assegnate, sia umane che dei beni strumentali, mobili ed immobili affidati, evitando eccedenze, sprechi, incuria e comportamenti che possano danneggiare il patrimonio dell’azienda. L’utilizzo delle risorse umane, anzitutto, nei diversi processi operativi, è elemento basilare per un’appropriata organizzazione e per un razionale modello organizzativo: il dipendente deve essere consapevole dell’impiego del proprio e dell’altrui tempo-lavoro, ai fini di un corretto uso delle risorse, evitando inutili dispersioni od operazioni non finalizzate. Nessun dipendente può abusare della propria posizione per un uso difforme di risorse umane. Quanto all’uso delle risorse materiali, è opportuna l’adozione di comportamenti precauzionali, anche semplici, legati alla ripetitività, correlati al buonsenso e ad una razionale attenzione alle proprie azioni: spegnere luci ove non servono, risparmiare carta con la stampa fronte retro o con l’utilizzo della scansione, utilizzare la posta elettronica e le procedure informatiche esclusivamente per motivi di servizio, in modo essenziale e appropriato e secondo le modalità previste dalla vigente normativa (indicare numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali); usare con razionalità e con cognizione di causa tutti i prodotti sanitari e non; creare protocolli operativi interni alle strutture dipartimentali, mirate al risparmio, non fine a se stesso, ma compatibile con le esigenze dei servizi, ecc. Un must particolare è rappresentato dal miglior utilizzo possibile delle procedure informatiche esistenti nelle strutture operative (ad esempio, il Protocollo Informatico) - su cui l’Azienda ha investito significativamente ai fini dell’efficacia e dell’efficienza generale, attraverso un costante impegno nell’aggiornamento e nella formazione continua. 1.3.6 INTEGRITA’ Il dipendente, nello svolgimento della propria attività, sia a livello sanitario, tecnico o amministrativo, conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione. Non favorisce persone o gruppi nell’espletamento della propria funzione, non aggira le norme, non omette prestazioni dovute, non adotta modalità difformi da protocolli, procedure o disposizioni interne. Egli è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. Rispetta altresì i principi di integrità e trasparenza agisce in buona fede, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Eroga servizi dovuti all’utenza nel rispetto dei regolamenti, delle disposizioni e procedure interne, con ragionevolezza e obiettività. L’integrità comportamentale si realizza con un comportamento scevro da qualsiasi fenomeno di utilizzo ai fini privati delle funzioni attribuite. Impiega il proprio tempo-lavoro dedicandosi esclusivamente ai compiti cui è tenuto nei confronti dell’Azienda, senza interruzioni o diversivi e secondo le disposizioni interne. Nei reparti/servizi ospedalieri e nelle strutture residenziali, il dipendente attua un approccio professionale correlato alle esigenze della struttura di appartenenza che privilegia il processo assistenziale e l’erogazione delle prestazioni, con cura ed attenzione alla “persona” e alle sue problematiche globali. 8 La presenza del Direttore di Struttura operativa ospedaliera e/o residenziale è garantita non esclusivamente nelle ore antimeridiane, ma compatibilmente con le normali turnazioni, anche di pomeriggi e nei giorni festivi, per mantenere un buon livello organizzativo e un migliore clima di reparto. Il dipendente al fine di garantire la funzionalità del servizio, deve rispettare scrupolosamente i turni di servizio, di reperibilità programmati e non può apportare variazioni alla programmazione senza la preventiva autorizzazione del responsabile. Il dipendente in sintonia con il responsabile del servizio, può usufruire della cosiddetta ‘pausa caffè’ purchè ciò comporti la minor interruzione possibile dell’attività, turnandosi con i colleghi, astenendosi dall’uso del tempo-lavoro per accessi ad uffici esterni o non esterni alla struttura (banca, edicola) o per piccole commissioni personali, nell’intesa che vi potrà accedere, se indispensabile, solamente stimbrando, in abiti borghesi e previa autorizzazione. E’altresì auspicabile che si rechi in un punto di ristoro ravvicinato rispetto al proprio posto di lavoro e non piu’ di una volta per turno di lavoro o, se per più di una volta per turno di lavoro, con regolare recupero del tempo impiegato. Costituisce una difformità comportamentale la consuetudine di procedere alla timbratura di entrata in servizio, prima di aver parcheggiato l’auto, oppure, nel caso dell’uscita, dopo il recupero dell’auto in parcheggio: la reiterazione del comportamento qui descritto è maggiormente rilevante. La non osservanza dei principi dell’integrità, qui descritti può determinare l’avvio di procedimenti disciplinari, nei casi in cui la violazione abbia creato disservizi o danni oggettivamente rilevabili, a terzi o all’azienda. (Ad esempio, l’attardarsi nella pausa caffè più del necessario e con ripetitività determina un accumulo di ore non lavorate…ecc.) 1.3.7 COMPORTAMENTI MIRATI Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare i seguenti principi nel contatto con l’utenza interna ed esterna. ATTEGGIAMENTO DISPONIBILE Una speciale attenzione è rivolta ai comportamenti del personale a diretto contatto con il pubblico, che svolge ciclicamente attività di formazione sulle tematiche della comunicazione e dei rapporti interpersonali. Tali dipendenti – anche se non dotati di particolare capacità comunicative – dovranno attenersi ad alcune semplici regole di comunicazione efficace, così riassunte: rispetto dell’interlocutore, capacità di ascolto (non interrompere l’utente se non necessario), atteggiamento di servizio, chiarezza e precisione dell’informazione accompagnata dalla verifica della correttezza dei contenuti forniti all’utente, attuazione del dialogo come metodo di conversazione bidirezionale, empatia (condivisione dei problemi senza farsi coinvolgere). UMANIZZAZIONE Nel presupposto che tutte le attività dirette all’utenza devono essere orientate verso la centralità della persona umana, secondo linee essenziali su cui costruire un vero e proprio Sistema di Gestione per l’Umanizzazione (Regione del Veneto, 2005), si definiscono quattro macro-aree comportamentali, convenzionalmente denominate accoglienza, orientamento, trasparenza, comunicazione cui il dipendente deve ispirarsi. Con "accoglienza" s’intende la capacità di prendersi cura delle persone che si rivolgono alle strutture aziendali; Con "orientamento" s’intende la capacità di indirizzare le persone al servizio socio sanitario più adatto alla richiesta; 9 Con "trasparenza" s’intende la capacità di comprendere i bisogni delle persone che si rivolgono alle strutture aziendali e contestualmente di metterle a conoscenza dei processi di cura disponibili o attivati; Con "comunicazione" s’intende la capacità di stabilire una relazione con le persone che si rivolgono alle strutture aziendali, tenendo conto dell’aspetto verbale e non verbale della comunicazione stessa. Infine, va rilevato come il dipendente sanitario e socio-sanitario, nell’ambito delle proprie attività dirette alla persona assistita, debba altresì coinvolgere il paziente nel percorso assistenziale, prevedendo una adeguata informazione sulle prestazioni e sugli esiti/complicanze attesi, raccogliendo il prescritto consenso, secondo le modalità predisposte dalla Struttura Operativa di appartenenza. USO DELLE INFORMAZIONI Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio o servizio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Azienda. EQUITA’ DI TRATTAMENTO Nei rapporti con i destinatari dell'azione assistenziale o amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità', origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 1.3.8 LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA Il dirigente sanitario formalmente autorizzato dal Direttore Generale, esercita la libera professione intramuraria attenendosi scrupolosamente all’Atto aziendale per l’esercizio della libera professione intramoenia e ai termini di autorizzazione (calendario attività, spazi assegnati, utilizzo apparecchiature). L’interessato dovrà assolvere prioritariamente i compiti d’istituto. Nell’esercizio di detta attività dovrà tenere rigorosamente separate le due attività – istituzionale e liberoprofessionale - non intralciando e non creando condizionamento alcuno, nei regimi attuativi delle stesse. L’Amministrazione, per il tramite dei proprio Servizi, provvede ai controlli ispettivi e amministrativi nei termini di cui al citato Atto aziendale. La violazione delle norme nazionali regionali e regolamentari in materia è contestata all’interessato e sanzionata con le modalità previste in materia di procedimento disciplinare. 1.3.9 CODICI DEONTOLOGICI I dipendenti iscritti agli albi, ordini e collegi (medici, odontoiatri, farmacisti, psicologi, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, statistici, ingegneri, geometri, ecc) osservano i rispettivi codici deontologici, secondo il corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti stessi, in coordinamento con le norme previste dal presente Codice. La specifica natura personale degli atti medici ed infermieristici “impegna la diretta responsabilità professionale ed etica” 1 rispettivamente del medico e dell’infermiere singolarmente inteso. Le norme del presente Codice non confliggono, ma integrano le regole comportamentali previste dai predetti Ordini. 1.3.10 RESPONSABILITA’ La responsabilità consiste nelle “conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va incontro il soggetto che assume un comportamento attivo (azione) o passivo (omissione) lesivo di un interesse tutelato dalla legge” 3 Il tipo di responsabilità del dipendente è penale, civile, amministrativa, professionale, disciplinare e dirigenziale (per chi ha responsabilità gestionali) ed investe l’attività quotidiana di ogni dipendente: 10 gli interessi tutelati dalla legge sono quelli ascritti all’assistenza erogata, alle attività di supporto all’assistenza erogata, sia in forma diretta che indiretta, l’insieme, quindi delle azioni che il dipendente svolge nell’ambito del proprio servizio. Sono fonte di responsabilità anche: o il comportamento tenuto in servizio nei rapporti con i colleghi, ove, salvo giustificato motivo, il dipendente ritardi o adotti comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, come anche più sopra precisato; o il corretto uso degli istituti contrattuali vigenti: la regolare e corretta timbratura del cartellino marcatempo, come atto personale e non delegabile, l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi; o l’uso coerente ai fini istituzionali dei materiali o delle attrezzature di cui dispone per ragioni di servizio, come pure degli strumenti telematici e telefonici delle strutture operative posti dall'amministrazione; o il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti assegnati e previa autorizzazione del direttore della struttura di appartenenza; o l’uso delle procedure di registrazione del ticket per il pagamento della quota di partecipazione del cittadino al costo delle prestazioni sanitarie deve avvenire nel rispetto delle norme interne, senza alcuna alterazione o condizionamento esterno, tenuto conto comunque che gli accessi del dipendente alle procedure informatiche sono tracciabili e soggetti a controlli interni dell’azienda. o Sponsorizzazioni: ogniqualvolta il dipendente accetta di effettuare attività formativa, sia in qualità di docente che di partecipante, occorre sia accertata l’assenza di ingerenze di natura commerciale inerente l'ambito sanitario, al fine di evitare ogni possibile ‘conflitto d’interesse’. Il dipendente deve vigilare affinché l’attività educazionale a cui decide di partecipare sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti, che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione di un professionista della Sanità. 1.3.11 REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA' Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neppure di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto della propria attività assistenziale o amministrativa da soggetti che possano trarre benefici dalle attività inerenti il servizio di appartenenza. Analogamente il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato. Ai fini della presente disciplina e come previsto dalle norme, per regali o altre utilità di modico valore s’ intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a € 100,00 2 comunque tenuto conto delle circostanze e delle situazioni specifiche. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione (per consulenza, prestazioni professionali, funzioni amministrative, gestionali, di management) da soggetti privati (ad esempio, dalle imprese fornitrici di beni e servizi, imprese di costruzione e/o di manutenzione, strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, case di riposo, accreditate e non accreditate) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alla struttura di appartenenza. Da tale obbligo sono escluse le attività giornalistiche, sportive, culturali, del tempo libero e simili. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il direttore della struttura del dipendente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 11 Anche in questi casi, le eventuali violazioni determineranno l’avvio del procedimento disciplinare che potrà concludersi con sanzione del richiamo verbale o scritto, che verrà poi depositato nel fascicolo personale del dipendente, ferme restando le relative responsabilità per le più gravi violazioni, previste dal CCNL vigente per l’area di pertinenza. 1.3.12 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al direttore della struttura di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura stessa. Tale norma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 1.3.13 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla struttura operativa, informa per iscritto l’Azienda – Soc Direzione Risorse Umane - di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando la tipologia del rapporto e se diretto o indiretto, in base alla normativa di cui all’art.6 del Dpr 62/2013. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, diretti o indiretti, in base alla normativa di cui all’art.6 del Dpr 62/2013. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Le violazioni danno luogo all’avvio di procedimenti disciplinari con eventuali sanzioni, già previste dal CCNL vigente per ciascuna area di competenza. 1.3.14 OBBLIGO DI ASTENSIONE Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività sanitaria, sociale, amministrativa o tecnica che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza diretta o indiretta. Sull'astensione decide il responsabile della struttura di appartenenza. 1.3.15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, approvato dall’Azienda, presta la propria collaborazione, ogniqualvolta gli venga richiesta, al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il segnalante ha diritto alla tutela della propria azione, secondo misure che vengono stabilite caso per caso, in accordo con il superiore gerarchico cui ha fornito la denuncia, oppure con il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 12 1.3.16 TRASPARENZA E TRACCIABILITA' Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti nell’Azienda secondo le disposizioni normative vigenti e in base all’apposito piano per la trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Il dipendente è consapevole della tracciabilità dei processi decisionali e delle singole azioni che costituiscono l’operatività quotidiana, nelle strutture ospedaliere, territoriali, amministrative, che avviene anche attraverso le procedure informatiche presenti in azienda. Tali sistemi adottati dall’Azienda e conosciuti dai dipendenti, garantiscono un adeguato supporto documentale, che generalmente consente il controllo delle azioni e la replicabilità. 1.3.17 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI Nei rapporti con privati o con dipendenti pubblici (siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) il dipendente, anche al fuori dell’orario di lavoro, non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre all’interno dell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell’azienda. 1.3.18 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda, nonchè nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il dipendente, in particolare quello che svolge la funzione di Responsabile del procedimento o di componente delle Commissioni per la valutazione economica e/o tecnica delle forniture e delle opere pubbliche, non conclude, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, lavori, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratto concluso mediante moduli o formulari). Nel caso in cui l'Azienda concluda contratti di appalto, lavori, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il direttore dell'ufficio. Se nelle situazioni di cui sopra si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Azienda, rimostranze orali o scritte sull'operato della struttura o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 1.4 Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni 1.4.1 La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonchè dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della 13 corruzione e dal piano della trasparenza, può dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, dirigenziale del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile amministrativo e contabile, tali violazioni rilevano anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance. L’inosservanza del Codice assume rilievo, infine, nell’assegnazione degli incarichi nonché ai fini della valutazione e della corresponsione degli incentivi economici. 1.4.2 Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento dell'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (CCNL comparto Sanità personale non dirigenteparte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 e s.m.i.; CCNL area dirigenza medica veterinaria e CCNL area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale contratto integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008 e s.m.i.). 1.4.3 Resta ferma la comminazione del licenziamento con o senza preavviso per i casi già previsti dalla legge (D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), dai regolamenti e dai contratti collettivi. 1.4.4 Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 1.5 Controlli Il controllo sull’attuazione e sul rispetto del Codice è innanzi tutto assicurato dai direttori responsabili di ciascuna struttura. I direttori dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. E’ altresì necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell’aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza e integrità, oltre all’annuale richiesta di particolari esigenze formative dei dipendenti assegnati. I direttori provvedono alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini non solo della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare, ma anche della valutazione individuale del singolo dipendente. Per quanto attiene al controllo sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei direttori responsabili di struttura, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto del codice presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dai direttori di dipartimento o di area (sanitaria, sociale, amministrativa) sovraordinati, incaricati anche dell’attribuzione degli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato. Ai fini dell’aggiornamento periodico del codice, assume rilevanza il raccordo tra l’ufficio relazioni con il pubblico e l’ufficio per i procedimenti disciplinari, che consenta la raccolta e la condivisione delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni del codice di comportamento. Art. 2 Principi etici Il successo delle funzioni aziendali, nello svolgimento delle funzioni istituzionali, è strettamente correlato all’efficienza delle risorse umane e dei mezzi che, tra loro integrati, risultino idonei a raggiungere con efficacia gli obiettivi posti. Obiettivo primario dell’Azienda è quello di proporre e realizzare progetti, azioni ed investimenti finalizzati ad erogare servizi correlati al fabbisogno di salute del territorio di competenza, 14 preservare ed accrescere il patrimonio aziendale senza sacrificare la specificità di ogni singolo apporto. L’Azienda per il raggiungimento dei propri obiettivi ispira la propria azione ai seguenti principi: rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti; osservanza delle più rigorose regole comportamentali della Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali; integrità, onestà, trasparenza ed affidabilità; eguaglianza ed imparzialità nel trattamento degli utenti, dipendenti e collaboratori non subordinati; lealtà, correttezza e buona fede; rispetto dei propri dipendenti e collaboratori non subordinati e delle persone in generale; tutela dell’ambiente e sicurezza, con riferimento anche a quella sul luogo di lavoro. Ciascun dipendente, consulente, fornitore, partner in relazioni di servizio di lungo periodo e chiunque abbia rapporti con l’Azienda é tenuto ad osservare i principi qui definiti. L’Azienda non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi manifesti di non voler rispettare i Principi del Codice di Comportamento. Si considera eticamente scorretto, oltre che legalmente perseguibile, il comportamento del dipendente che, nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative non si astenga dallo svolgere attività che non siano nell’interesse dell’Azienda. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi: la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente o di suoi familiari in attività di fornitori, ed esecutori di appalti e servizi; la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell’Azienda; l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell’Azienda; il mancato rispetto della legalità nella partecipazione ad iniziative formative condizionate da ingerenze di natura commerciale inerenti l’ambito sanitario (sponsorizzazioni); lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera e prestazioni intellettuali) presso fornitori, ed esecutori di appalti e servizi e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell’Azienda; a tal fine occorre attenersi allo specifico regolamento aziendale. la conclusione, il perfezionamento o l’avvio di trattative e/o contratti riferibili all’Azienda, che abbiano come controparte familiari o soci del dipendente, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o a cui egli sia comunque interessato. La cultura etica sarà valorizzata e potenziata attraverso iniziative che favoriscano la più ampia e progressiva partecipazione del personale e il loro coinvolgimento diretto e indiretto nell’elaborazione della Carta Etica dell’Azienda, che rientra tra gli impegni dell’Azienda, al fine di dare voce agli orientamenti etico-valoriali significativi: ciò potrà dare corso ad attività, iniziative e progetti di sviluppo organizzativo in tema di cultura etica nei diversi servizi. I contenuti etici saranno elaborati anche dalle attività formative programmate sulla materia. Art. 3 Rapporti con i terzi 3.1 Rapporti con i collaboratori non subordinati Ogni dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di: osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i collaboratori non subordinati (consulenti, liberi professionisti, ecc); riferire tempestivamente al proprio superiore in ordine ad eventuali violazioni del Codice da parte di collaboratori non subordinati; menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione non subordinata, l’obbligo di attenersi ai principi del presente Codice. 15 I collaboratori non subordinati sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice. 3.2 Rapporti con utenti Si richiamano, ad integrazione, i paragrafi 1.3.5 e 1.3.7 3.2.1. Il dipendente in rapporto con il pubblico e con gli utenti si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge (tesserino di riconoscimento) messo a disposizione dall'Azienda. 3.2.2 Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica – con le modalità di cui al paragrafo 1.3.5, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al servizio competente dell’Azienda: in tali casi si accerta, successivamente, se l’utente abbia avuto la necessaria soddisfazione alla propria richiesta, ove ciò sia fattibile. 3.2.3 Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della struttura dei quali ha la responsabilita' o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi a contatto con l’utenza, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo alle osservazioni e ai rilievi risolvibili nell’immediato. Le segnalazioni che richiedono approfondimenti e coinvolgimenti di altre strutture, sono inoltrate all’Ufficio competente e ove questo non sia individuabile, all’Ufficio relazioni con il pubblico aziendale. 3.2.4 Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'azienda. 3.2.5 Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'azienda nell’apposita carta dei servizi e dal piano delle performance aziendale, pubblicati nel sito intranet aziendale. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 3.2.6 Il dipendente non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’azienda, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’azienda. A tal proposito si richiama il Regolamento interno per il rilascio di copia della documentazione sanitaria agli aventi diritto, pubblicato sul sito aziendale. 3.2.7 Nell’affrontare le problematiche poste dall’utenza il dipendente dell’Ufficio addetto ai rapporti con il pubblico svolge la prevista istruttoria del caso sollevato, con riservatezza, nel rispetto del regolamento interno sulla pubblica tutela, fornendo all’utente riscontri oggettivi e secondo criteri di trasparenza, equità e parità di trattamento del ricorrente e dei cittadini tutti. 3.3 Rapporti con i fornitori In virtù di tutte le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, è fatto obbligo ai dipendenti dell’azienda di: attenersi ai principi del presente Codice, nonché delle procedure interne, utilizzando la forma scritta nei rapporti di appalto, acquisto ovvero di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi; 16 fornire accurate, veritiere ed esaurienti informazioni circa le strutture, prestazioni e i servizi dell’Azienda , affinché il fornitore possa assumere decisioni consapevoli; prestare la propria collaborazione al fornitore nell’esecuzione della propria attività, tenendo presente che i prodotti e i servizi soddisfino le ragionevoli aspettative dell’utenza e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità; attenersi a verità e correttezza nell’accettare le comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere, ai fini aziendali;. osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori; adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti, secondo i dettami della legge dei pubblici servizi; ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell’Azienda, in termini di qualità, costo e tempi di consegna; osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste; ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori. Nei rapporti con il fornitore, il dipendente non potrà: ricevere alcuna forma di regali, compensi e altra utilità da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto della propria attività professionale o contrario ai doveri cui è tenuto; dare o ricevere, sotto alcuna forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi, ospitalità; subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei all’Azienda, e dalla medesima a ciò non autorizzati, per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa. Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, (vedi punto 1.3.11) non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore. 3.4 Rapporti con le Aziende Ulss e gli enti esterni Le relazioni dei dipendenti dell’Azienda con le altre aziende sanitarie e gli enti esterni, devono ispirarsi ad una rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione dell’Azienda. L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con detti interlocutori sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate. Nell’ambito di tali rapporti, i dipendenti dell’Azienda non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell’istituzione interessata. In ogni caso nel corso di una trattativa per un rapporto convenzionale, per l’erogazione di prestazioni attive o passive, i dipendenti dell’azienda e le aziende private, reciprocamente, si impegnano a: non offrire opportunità di lavoro di personale coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari; non offrire omaggi; non sollecitare od ottenere informazioni riservate che compromettano l’integrità o la reputazione dell’Azienda Ulss. Nei rapporti con gli enti, in Italia o all’estero, anche nell’ambito di progetti autorizzati, non è consentito ai rappresentanti e/o dipendenti dell’Azienda corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti e privati cittadini, sia italiani che di altri paesi, con i quali l’azienda intrattiene relazioni per la realizzazione di progetti comuni, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. 17 Atti di cortesia reciproci, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. Si determina il modico valore, allo stato attuale, in € 100,00 (vedi punto 1.3.11) In ogni caso, tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati. Nei paesi in cui è d’uso offrire doni ai partner di un progetto o ad altri, il dipendente potrà agire in tal senso nel solo caso in cui questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre e comunque nel rispetto delle leggi applicabili, degli usi e dei codici etici – se conosciuti – delle aziende o degli enti con cui l’azienda ha rapporti. 3.5 Rapporti con la Regione e gli enti sovraordinati L’Azienda si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalla Regione ed a quelle impartite da ogni altra autorità per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività (per esempio, l’Autorità per l’Anticorruzione, l’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) ed ogni altro soggetto preposto dalla legge. I dipendenti dell’Azienda ottemperano ad ogni richiesta degli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, collaborando alle relative procedure istruttorie. In merito alle richieste che, a vario titolo, pervengano dagli Uffici della Regione Veneto, riguardanti richieste di dati, di segnalazioni o di relazioni varie, i dipendenti dell’Azienda dovranno evitare che l’invio autonomo di informazioni possa comportare disguidi ed equivoci sotto il profilo amministrativo. 3.6 Rapporti con gli Organi d’informazione I rapporti tra l’Azienda ed i mass media spettano esclusivamente alla Direzione, alle figure aziendali ed alle responsabilità a ciò delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dall’azienda. I dipendenti non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l’autorizzazione delle funzioni competenti. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative all’Azienda e destinate all’esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee. La partecipazione dei dipendenti, in nome dell’Azienda o in rappresentanza della stessa, ad eventi, comitati e associazioni di ogni tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata dall’Azienda, nel rispetto delle procedure interne. I dipendenti che siano invitati, in nome dell’Azienda o in rappresentanza della stessa, a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere la previa autorizzazione del Direttore di area competente circa i testi, le relazioni e qualsiasi altro documento a tal fine predisposto. 3.7 Rapporti con le Associazioni e Gruppi d’interesse (stakeholder) L’Azienda intrattiene i rapporti con le associazioni di volontariato locale e gli organismi di tutela, operanti nel settore dei servizi sociali e sanitari, accoglie le richieste di collaborazione e favorisce le attività associative “non profit” al fine di raggiungere obiettivi comuni nella prevenzione, cura riabilitazione di gruppi volontari presenti nel territorio. 18 La funzione della ‘partecipazione’ citata dalla normativa sulla Carta dei servizi sanitari, viene attuata dall’Azienda mediante attività informativa e collegamenti tra i servizi socio-sanitari interessati e la disponibilità offerta dalle associazioni, finalizzata all’attivo e costante raccordo delle associazioni e quindi del cittadino, rispetto alle attività dell’Azienda. Le associazioni che collaborano con l’Azienda hanno altresì l’opportunità di offrire la propria analisi e valutazione dell’andamento dei servizi con particolare riferimento alla Carta dei Servizi; possono presentare osservazioni e suggerimenti per contribuire al miglioramento dei servizi; proporre la verifica di eventuali progetti operativi, predisposti in collaborazione; indicare proposte. L’Azienda, oltre a testimoniare il proprio impegno ad attivarsi per la soddisfazione degli interessi diffusi meritevoli di apprezzamento sotto il profilo etico, giuridico e sociale delle comunità in cui opera, concorre alla definizione delle singole iniziative, a sfondo socio-sanitario intraprese in coerenza e nel rispetto dei criteri stabiliti e con strumenti di trasparenza ed onestà. Nel rispetto delle norme e dei principi del Codice possono, quindi, essere erogati rimborsi delle spese – motivate e giustificate – presentate dalle associazioni non profit che offrano una collaborazione e quindi anche un beneficio di valenza aziendale. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, l’Azienda deve prestare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale. Art. 4 Governo aziendale Il sistema di direzione e controllo aziendale, cioè quell’insieme di regolamenti e disposizioni, giuridiche e tecniche, finalizzate alla realizzazione della governance dell’organismo aziendale, esige non solo il rispetto dell’efficacia ed efficienza, ma che sia conforme ai fini della tutela di tutti i soggetti interessati alla vita dell’Azienda stessa. Tale sistema si basa essenzialmente su tre fattori fondamentali: un sistema di valori condiviso e realmente applicato e mantenuto nel tempo, come base culturale dell’organizzazione aziendale; l’impegno e la passione di tutti per la qualità del lavoro svolto e la ricerca di continui traguardi da raggiungere; la preparazione e la competenza delle risorse umane, strettamente correlate alla qualità dei servizi erogati. Questi ulteriori elementi configurano la governance aziendale e ne caratterizzano i comportamenti nel quotidiano; su tali fattori si fonda la fiducia del cittadino e mantiene il rapporto dialogico con i soggetti esterni. Conseguentemente, la reputazione e l’immagine che ne deriva sono valori di importanza fondamentale per l’Azienda, dal punto di vista giuridico, economico e sociale. A tal fine è necessario che nell’amministrazione siano osservati, nell’interesse degli utenti destinatari dei servizi, dei dipendenti, dei collaboratori non subordinati e di tutti coloro che entrano in relazioni e/o in contatto con l’Azienda, i principi idonei a garantire la migliore realizzazione delle attività dell’azienda nel rispetto delle regole di buon governo aziendale e delle disposizioni del Codice di Comportamento. La reputazione si traduce nella considerazione, nella fiducia e nella credibilità che l’Azienda emana nei confronti della propria comunità di riferimento. L’Azienda si impegna ad osservare i più elevati standard di adeguamento ai principi di autoregolamentazione previsti dallo Stato e dalla Regione, e dalle Autorità responsabili sulle materie di pertinenza dei servizi erogati, nonché il massimo livello di trasparenza e correttezza nella gestione delle strutture che costituiscono la rete di attività aziendali. Art. 5 Politiche del Personale 19 5.1 Risorse Umane Le risorse umane sono considerate elemento indispensabile per la funzionalità e lo sviluppo dell’azienda. Affinché le capacità e le competenze di ciascun dipendente possano essere valorizzate e ciascun dipendente possa esprimere il proprio potenziale umano e professionale, le funzioni aziendali competenti dovranno: - applicare criteri di merito e di competenza professionale, nell’osservanza delle norme generali che riguardano la materia, nell’adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti; - selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia; - garantire a ciascun dipendente eguali opportunità con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro con l’azienda, inclusi, a titolo esemplificativo, i compensi di risultato, le retribuzioni, i corsi di aggiornamento e formazione, etc. I dipendenti devono essere a conoscenza del Codice e dei comportamenti da esso prescritti; a tal fine l’Azienda si impegna a porre in essere programmi di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche relative ai contenuti del Codice. Per ciascun dipendente l’ufficio delle Risorse Umane dell’Azienda conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall’Azienda o dallo stesso dipendente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano. L’Azienda si impegna a tutelare l’integrità psichica e fisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, evitando che gli stessi possano subire condizionamenti o disagi. Inoltre l’Azienda si riserverà, a tutela della propria immagine, il diritto di ritenere rilevanti anche quei comportamenti extra lavorativi che, per la loro risonanza, siano ritenuti offensivi per la sensibilità civile, ed interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. I dipendenti saranno, pertanto, tenuti a collaborare al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e a non porre in essere atteggiamenti che possano ledere la dignità, l’onore e la reputazione di ciascuno. La formazione svolge un ruolo importante all’interno dell’Azienda per sostenere la crescita continua e lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali e manageriali delle risorse umane. Gli interventi per la formazione continua (come da normativa vigente) sono inoltre finalizzati a sostenere lo sviluppo di una cultura aziendale ispirata alla coesione e al senso di appartenenza, di uno stile manageriale proprio dell’Azienda ulss 18, attraverso l'erogazione di attività formative trasversali, programmate di anno in anno. Per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazione, l’azienda ha adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, promuovendo il Programma dello sviluppo delle pari opportunità e del benessere lavorativo dell’azienda ULSS 18 di Rovigo, pubblicati nel sito intranet aziendale, nella pagina del Comitato unico di garanzia. 5.2 Molestie sul luogo del lavoro L’Azienda esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui. L’Azienda non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private. In Azienda è vigente da alcuni anni il “Codice di condotta per la prevenzione delle molestie morali e sessuali nei luoghi di lavoro, per la tutela della dignità delle donne e degli uomini che lavorano 20 nell’azienda ulss 18 di Rovigo”, pubblicato sul sito aziendale. Con tali iniziative, nel prendere atto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, s’intende migliorare i propri servizi riconoscendo l’importanza del clima relazionale nei luoghi di lavoro come essenziale supporto per il miglioramento della qualità dei servizi stessi e di conseguenza della soddisfazione degli utenti. L’adozione del codice di condotta si inserisce nell’ambito degli indirizzi legislativi finalizzati a garantire la tutela della salute psicofisica e quelli che richiamano l’adozione di nuove misure e strumenti in grado di garantire i fondamentali diritti civili tramite la rimozione degli ostacoli e dei pregiudizi. A tale scopo è stata istituita la figura del/la Consigliere/a di Fiducia, come da Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 1994, scelto/a dalla Direzione Generale, tra esperti esterni all’Azienda, sentite le OO.SS. delle tre aree contrattuali, cui il singolo dipendente può ricorrere per le eventuali problematiche. 5.3 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti L’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria che abituale, è tra le condizioni che, comportando particolari rischi sia per il lavoratore che per soggetti terzi, sono incompatibili con le mansioni lavorative elencate nell’allegato 1 della decisione 18.09.2008 Conferenza Stato/Regioni. La sorveglianza sanitaria esercitata dalle strutture aziendali non è quindi rivolta solo alla salute del lavoratore, ma anche alle possibili ricadute dei suoi comportamenti su soggetti terzi. I controlli periodici, posti in atto dall’Azienda sui dipendenti, sono obbligatori per le mansioni elencate nel succitato documento. Le “sostanze stupefacenti e psicotrope” oggetto dell’Intesa sono quelle iscritte nelle tabelle I e II , aggiornate periodicamente dal Ministero della Salute. E’ importante sottolineare che anche l’uso sporadico di tali sostanze è incompatibile con l’attività svolta. Ciascun dipendente deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche o che sortiscano analogo effetto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa. L’Azienda, pone in essere iniziative per la prevenzione dei fenomeni alcolcorrelati, ai fini del trattamento sanitario ed assistenziale previsto dalle norme; favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche; garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati; favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati. L’uso di alcolici è vietato nei locali delle strutture aziendali e anche nelle mense aziendali. 5.4 Fumo Il dipendente è tenuto alla conoscenza e al rispetto del divieto di fumo nella totalità degli ambienti dell’azienda e dei mezzi di trasporto di proprietà o in uso alla stessa. Il vigente Regolamento antifumo è destinato ai dipendenti dell’azienda nonché a tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all’interno delle strutture dell’azienda, ai ricoverati, agli utenti in generale e i visitatori. Il dipendente dell’azienda sanitaria è tenuto a farsi parte attiva nell’osservanza del divieto, non solo negli ambienti adibiti alla riabilitazione, diagnosi e cura dei pazienti, bensì anche nell’adottare 21 comportamenti e atteggiamenti di sensibilizzazione dell’utenza alla diffusione di stili di vita privi del fumo e per la salubrità degli ambienti. Art. 6 I rischi aziendali L’Azienda ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute nei diversi ambiti operativi, attraverso la conoscenza appropriata del rischio connesso alle diverse tipologia di attività e di garantire il monitoraggio continuo del Sistema. Il dipendente ha l’obbligo di documentarsi e di adeguare il proprio comportamento, in merito ai vigenti sistemi specifici per la gestione dei rischi aziendali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. La gestione dei rischi comprende sia attività di analisi e valutazione e sia attività di intervento quali, per esempio, la prevenzione, l’eliminazione, la minimizzazione, l’accettazione, l’assicurazione. I principali rischi aziendali riguardano i seguenti valori da tutelare : la salute e la sicurezza dei lavoratori: rischio lavorativo; la sicurezza dei pazienti: rischio clinico; la privacy e la sicurezza dei dati: rischio informativo; la correttezza amministrativa e contabile: rischio amministrativo e contabile; la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione: rischio corruttivo e da conflitti di interesse. Per ciascuno dei suddetti rischi, nell’ambito dello specifico sistema di gestione approvato dall’azienda, il dipendente ha l’obbligo di conoscenza e di osservanza delle figure, dei ruoli, degli strumenti e delle responsabilità dei singoli sistemi di gestione che vengono mano a mano pubblicati sul sito intranet aziendale. Il dipendente deve inoltre partecipare attivamente ai processi di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. I sistemi di gestione, oltre ad essere pubblicati nel sito intranet aziendale, costituiscono materia di formazione aziendale. Art. 7 Tutela della Privacy Le attività dell’Azienda richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, la custodia, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti a dati personali, sensibili, procedimenti amministrativi, operazioni e contratti in cui l’azienda è parte. L’Azienda implementa politiche, regolamenti, procedure, soluzioni hardware e software per garantire la privacy e sicurezza dei dati, coerentemente con le indicazioni normative vigenti, e con modalità operative presenti anche nelle buone pratiche nazionali e internazionali. Inoltre si adopera per garantire la continuità operativa dei sistemi informatici, particolarmente importante nel momento in cui i processi assistenziali, professionali, tecnici e amministrativi sono sempre più dipendenti da tali strumenti. I direttori di struttura sono “responsabili” del trattamento dati che avviene nella propria struttura organizzativa, previo incarico scritto da parte del direttore generale dell’azienda. Ciò comporta la vigilanza, la verifica e la nomina, in forma scritta, degli “incaricati” del trattamento dati, nelle figure dei dipendenti che coadiuvano nell’espletamento delle attività assistenziali, amministrative e tecniche. Il responsabile del trattamento dati deve garantire la sicurezza dei dati ed è responsabile del danno eventualmente prodotto per effetto di una qualunque operazione di trattamento, con particolare riferimento alle operazioni di: raccolta dei dati, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, blocco, modificazione, utilizzo, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, selezione, estrazione, raffronto, anche se non registrati in una banca dati. 22 Ciascun dipendente, dunque, assume la funzione di “incaricato al trattamento”, prevista dalla legge ed è quindi tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità e la sicurezza delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa. Ciascun dipendente dovrà: usare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati elencati nella lettera di conferimento dell’incarico, praticando le misure indicate dal regolamento vigente in azienda (parola chiave, protezione dati, codici identificativi ecc.) per la custodia degli stessi; tale comportamento di riservatezza vale sia per la documentazione cartacea che nella gestione delle procedure informatiche, in armonia con gli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), pubblicato sul sito intranet . Analoga condotta va tenuta nel mantenimento del segreto professionale e del segreto d’ufficio, cui ciascun dipendente è tenuto ai sensi dei codici deontologici e della normativa vigente. A tale fine è appena il caso di sottolineare come la legge tuteli in maniera speciale la riservatezza dei dati sensibili, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che possono essere trattati soltanto con il consenso scritto dell'interessato e con l'autorizzazione del Garante. Il dipendente inoltre dovrà: acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni; conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza; comunicare i dati nell’ambito delle procedure prefissate da parte del azienda ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata. Nei casi più difficoltosi di interpretazione delle norme e conseguente decisione circa la legittimità del comportamento da adottare, dovrà essere acquisito specifico parere del Responsabile. La violazione delle predette norme comporta sanzioni disciplinari e penali. ________________________________________________________________________________ 1 2 Corso di Formazione 10.10.2013, dott. Stefano Simonetti l’articolo 4, comma 5, del Codice approvato dal d.p.r.62/2013 precisa che la soglia orientativa dei regali di modico valore non può superare 150€ 23