Condensatori e filtri

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- MARCHI IMQ REGOLAMENTO
per la certificazione di prodotti
"CONDENSATORI E FILTRI"
Indice
•
MARCHI IMQ – REGOLAMENTO per la
certificazione di prodotti
•
Prescrizioni Particolari per il settore
"Condensatori e filtri"
•
Accettazione
Questo fascicolo è composto da Regolamento e Prescrizioni Particolari, i quali, dopo essere stati attentamente
letti in ogni loro disposizione, vanno
indicati
nella pagina finale
firmati per accettazione
mediante due firme da apporre nei punti
contraddistinta dal medesimo colore della presente banda.
- MARCHI IMQ -
REGOLAMENTO
per la certificazione di prodotti
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 16 dicembre 2009
INDICE
Articolo 1)
Oggetto del Regolamento
Articolo 2)
Condizioni generali
Articolo 3)
Processo di certificazione
Articolo 4)
Concessione d’uso dei marchi e segni distintivi
Articolo 5)
Obblighi del Concessionario
Articolo 6)
Sorveglianza della certificazione
Articolo 7)
Sospensione, revoca e rinuncia della certificazione
Articolo 8)
Modifica o abrogazione delle norme/specifiche tecniche di riferimento
Modifiche al Regolamento
Articolo 9)
Tariffe
Articolo 10)
Limiti della certificazione e responsabilità
Articolo 11)
Durata del Contratto di certificazione
Articolo 12)
Informativa ex art. 13, D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Articolo 13)
Ricorsi
Articolo 14)
Foro competente
IMQ - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano
Tel.: 02 50731 (15 linee) - Fax: 02 50991500 - E-mail: [email protected] http://www.imq.it
2009-12-16
313-/reg imq
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.1
- Generalità
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. (qui di
seguito “IMQ”), stabilisce la procedura che viene applicata da IMQ per la certificazione di
prodotti, componenti, materiali ed apparecchi (di seguito denominati semplicemente “prodotti”),
con la relativa concessione d'uso di marchi di conformità.
Il Consiglio di Amministrazione di IMQ stabilisce con propria delibera i diversi settori omogenei
di prodotti ammessi alla certificazione; per i prodotti certificabili nell’ambito di tali settori vale
quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.
Le informazioni sui prodotti certificabili sono riportate, unitamente ad ulteriori dettagli di
procedura, nelle “Prescrizioni Particolari”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Regolamento.
Le Prescrizioni Particolari sono approvate dalla Commissione Tecnica IMQ del settore
interessato (v. paragrafo 1.3) e non possono derogare alle prescrizioni generali del presente
Regolamento, salvo specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di IMQ.
1.2
- Scopo della certificazione
Scopo della certificazione di un prodotto è di dare assicurazione - con un adeguato livello di
fiducia - che l’intera produzione del prodotto stesso sia conforme alle norme ovvero specifiche
tecniche di riferimento.
Detto scopo viene conseguito mediante un’attività di prova e di verifica, condotta sia
preliminarmente al rilascio della certificazione sia successivamente, attraverso controlli periodici.
IMQ non assume e non può assumere alcun obbligo circa l’esito positivo di detta attività di prova
e verifica e, di conseguenza, ad emettere la relativa certificazione.
1.3
- Commissioni Tecniche
Sulla corretta applicazione del presente Regolamento vigilano le competenti Commissioni
Tecniche, costituite su delibera del Consiglio di Amministrazione di IMQ.
In ciascuna Commissione Tecnica sono rappresentate pariteticamente le varie componenti
interessate allo specifico settore oggetto dell’attività di certificazione, in particolare le Pubbliche
Amministrazioni, i Clienti/Committenti, i Consumatori e gli Enti di Normazione/Ricerca.
Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI
2.1
- Prodotti certificabili e norme applicabili
2.1.01 - I prodotti certificabili nell’ambito dei settori individuati e le norme ovvero specifiche
tecniche da applicare per la relativa valutazione della conformità sono stabiliti dalla
Commissione Tecnica IMQ del settore interessato, tenendo conto dei seguenti vincoli:
la certificazione può essere rilasciata solo per prodotti fabbricati in serie;
l’utilizzo di specifiche tecniche in luogo delle norme deve essere ristretto ai casi in cui non
sia disponibile un’appropriata norma nazionale ovvero internazionale; dette specifiche
tecniche devono comunque essere state approvate sulla base di un ampio consenso (1).
In caso di dubbio, spetta poi alla competente Commissione Tecnica decidere se un prodotto per il
quale viene richiesta la certificazione si debba intendere compreso o meno nell’oggetto della
relativa norma ovvero specifica tecnica, e quindi sia certificabile oppure no.
(1) Tali specifiche potranno essere dei progetti finali dei seguenti organismi di normazione: CEI, UNI,
CENELEC, CEN, IEC, ISO, Enti normatori nazionali di altri paesi. In casi particolari, in assenza anche di questi progetti, potranno anche essere dei capitolati tecnici.
Per progetto finale si intende un documento sottoposto all’inchiesta pubblica, se prevista, o
all’inchiesta finale nella rispettiva organizzazione (es. documento FDIS per la IEC).
2.1.02 - Per la certificazione di un prodotto, lo stesso deve essere sottoposto alle prove e verifiche
indicate quali prove di tipo nelle norme o specifiche tecniche vigenti all’atto della domanda.
Qualora però risultasse nelle norme CEI od UNI qualche prescrizione di difficile applicazione o
in contrasto con norme internazionali già recepite dal CEI o dall’UNI, ma non ancora introdotte
nella relativa normativa, la Commissione Tecnica potrà concedere una deroga temporanea a
meno di un esplicito parere contrario del CEI o dell’UNI, cui la deroga che si intende concedere
verrà preventivamente segnalata.
2.2 -
Requisiti per l’Organizzazione richiedente la certificazione
2.2.01 - La certificazione di cui al presente Regolamento può essere richiesta solo dal
costruttore (2) dei relativi prodotti ovvero da una Organizzazione che abbia con lo stesso uno
specifico accordo.
2.2.02 - La certificazione verrà accordata soltanto se il costruttore e/o i suoi eventuali fornitori
possiedono adeguati mezzi di produzione (personale, impianti ed apparecchiature) e applicano
idonee procedure documentate, in modo da garantire la costante conformità del prodotto alle
relative norme o specifiche tecniche.
La Commissione Tecnica potrà inoltre fissare, per ogni categoria di prodotti, le prove minime da
eseguire e le relative modalità per assicurare tale conformità; dette prove possono essere
eseguite, oltre che presso il costruttore e/o i suoi eventuali fornitori, presso un laboratorio terzo,
previo assenso preventivo di IMQ.
2.3 -
Consegna e ritiro dei prodotti
2.3.01 - I prodotti da sottoporre a prove devono essere fatti pervenire, a cura dell’Organizzazione
richiedente la certificazione (di seguito denominata anche semplicemente “il richiedente”),
presso il laboratorio indicato da IMQ, accompagnati dai documenti prescritti dalla legislazione
vigente.
Qualora, in casi eccezionali, IMQ sia richiesta di occuparsi direttamente del trasporto o
dell’importazione dei prodotti, le relative spese sostenute da IMQ saranno fatturate con la
maggiorazione prevista dal Tariffario IMQ in vigore.
2.3.02 - I prodotti selezionati dagli incaricati IMQ a scopo di controllo (v. punto 6.2.04) devono
essere fatti pervenire, a cura dell’Organizzazione detentrice della certificazione e concessionaria
dell'uso dei marchi
di conformità (di seguito denominata anche semplicemente
“Concessionario”), presso il laboratorio indicato dagli incaricati stessi.
Il Concessionario deve prendere tutte le precauzioni affinché i prodotti arrivino a destinazione in
buono stato ed entro due (2) mesi dalla data della visita di sorveglianza.
Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale obbligo, IMQ si riserva di ripetere visite a
scopo di controllo, a carico del Concessionario stesso.
2.3.03 - I campioni sottoposti a prove da IMQ devono essere ritirati dall’Organizzazione
interessata entro e non oltre due (2) mesi dalla comunicazione dell’esito delle prove, salvo
quando venga attivata la procedura di cui all’articolo 13 che segue.
Qualora tali campioni non dovessero essere ritirati entro il termine indicato, IMQ è autorizzata,
senza necessità di ulteriore avviso all’Organizzazione stessa, a restituire i campioni gravati di
spese di spedizione ovvero ad eliminare i campioni stessi mediante loro distruzione e consegna
alle pubbliche discariche, libera altresì dall’onere di fornire la prova dell’eliminazione
medesima.
La scelta fra le due alternative suddette e le modalità con le quali attuarle sono di esclusiva
competenza di IMQ.
(2) Per costruttore si intende un'Organizzazione, avente una o più sedi, che effettua ovvero controlla le
diverse fasi del processo di produzione, quali la fabbricazione vera e propria, la verifica, la movimentazione e l'immagazzinamento di un determinato prodotto. Un costruttore è colui che ha la piena
responsabilità per la continua conformità del prodotto con i requisiti applicabili e che assume tutte le
obbligazioni in tal senso.
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I prototipi e i campioni provati, nel caso venissero resi, vengono spediti a carico e a rischio
dell’Organizzazione interessata, nella condizione in cui si trovano dopo le prove.
2.4 -
Pubblicità della domanda di certificazione
Il richiedente non può dare pubblicità alla domanda di certificazione in corso fino a che non
abbia ottenuto la relativa concessione d'uso del marchio.
Tuttavia, in casi particolari - che dovranno essere adeguatamente motivati (ad esempio,
partecipazione a gare di evidenza pubblica) - IMQ potrà consentire al richiedente di comunicare
al soggetto interessato che la domanda di certificazione è stata trasmessa a IMQ.
2.5 -
Ottenimento e mantenimento della certificazione – Importi dovuti
Il rilascio della certificazione ed il mantenimento della stessa sono subordinati:
all’esito positivo delle valutazioni di conformità ai requisiti normativi/regolamentari
applicabili;
al pagamento dell’importo per la gestione delle attività relative al rilascio della
certificazione;
al pagamento dell’importo per le prove e verifiche previste;
al pagamento dell’importo per il mantenimento della certificazione (cosiddetti “diritti”).
2.6 -
Risorse impiegate da IMQ per la valutazione della conformità
2.6.01 - Le attività di prova e verifica sui prodotti per la certificazione, come pure le prove di
controllo, sono effettuate da IMQ presso i propri laboratori ovvero presso laboratori esterni, ivi
compresi quelli del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori, qualificati secondo specifiche
procedure, in conformità alle norme applicabili.
2.6.02 - Le attività di verifica presso il costruttore ed i suoi eventuali fornitori sono svolte da
personale dipendente IMQ ovvero da personale esterno, qualificato secondo specifiche
procedure, in conformità alle norme applicabili, e tenuto al segreto professionale.
2.7 -
Impegno di riservatezza
Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione e alla valutazione di processi e prodotti
(documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di prova, ecc.) sono considerati riservati,
salvo quanto previsto nell’ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e nei
confronti dell'Organismo di accreditamento.
L’accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo al
personale di IMQ coinvolto nell’iter di certificazione.
Nel caso in cui informazioni relative al processo o prodotto di un’Organizzazione debbano essere
comunicate o divulgate per obblighi di legge, IMQ ne darà avviso per iscritto all’Organizzazione
medesima.
2.8 -
Divieto di svolgere attività di consulenza
Nell’effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, IMQ non fornisce in alcun
modo servizi di consulenza inerenti all’ambito per il quale è richiesta ovvero già ottenuta la
certificazione.
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Articolo 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
3.1 - Presentazione della domanda
3.1.01 - Il richiedente deve compilare:
- la domanda di certificazione, utilizzando l’apposito modulo, in modo da fornire in particolare
le seguenti informazioni:
!
propria denominazione e indirizzo;
!
tipo di certificazione richiesta;
!
identificazione dei prodotti oggetto della domanda di certificazione (tipologia di prodotto,
modello, codice articolo, nome o nomi commerciali, etc.);
!
denominazione e indirizzo del costruttore, nonché localizzazione del sito produttivo
(ovvero dei siti) dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione;
!
norma ovvero specifica tecnica a fronte della quale si intende ottenere la certificazione;
!
nome della persona da contattare presso di sé e presso il costruttore;
- il modulo di accettazione dell’offerta.
La domanda di certificazione e il modulo di accettazione dell’offerta devono essere debitamente
timbrati e firmati dal legale rappresentante del richiedente ovvero da persona munita di procura.
3.1.02 - In allegato alla prima domanda di certificazione dovrà essere fornita la seguente
documentazione:
a) un certificato dal quale risulti l’iscrizione del richiedente ad una Camera di Commercio del
Paese di origine o documento equivalente;
b) il modello del marchio o del contrassegno utilizzato sui prodotti in questione (v. paragrafo 4.5);
c) copia dell’eventuale certificato relativo alla certificazione del sistema gestione qualità del
costruttore;
d) documentazione relativa ai prodotti oggetto della domanda di certificazione;
Nota: IMQ ha la facoltà di richiedere uno o più disegni inerenti al prodotto.
e) la dichiarazione da cui risulti che il prodotto è o verrà fabbricato in serie;
f) eventuale documentazione richiesta per specifici schemi certificativi;
g) il modulo di accettazione del presente Regolamento e delle relative “Prescrizioni Particolari”.
3.1.03 - Alle successive domande è sufficiente venga unito quanto non già in possesso di IMQ (di
norma quanto indicato in 3.1.02 sub lettere d, e, f).
3.2 - Istruzione della domanda
3.2.01 - Al ricevimento della domanda, IMQ provvede a:
- registrare la domanda, compiendo un esame preliminare della stessa e della relativa
documentazione allegata;
- richiedere altra documentazione, oltre a quella indicata in precedenza, qualora ciò sia ritenuto
necessario ai fini dell’istruzione della domanda;
- comunicare al richiedente i costi previsti per il completamento dell’iter certificativo, qualora
l’offerta non sia stata formulata preliminarmente (v. punto 3.1.01);
- concordare con il richiedente - e con il costruttore, quando diverso dal richiedente l’effettuazione della/e visita/e ispettiva/e volta/e ad accertare il possesso dei requisiti di cui in
2.2.02;
- comunicare al richiedente la scelta degli esemplari da sottoporre a verifica; tali esemplari
dovranno essere inviati gratuitamente presso il laboratorio indicato da IMQ;
- a far firmare al richiedente un Contratto (3) che regolerà i rapporti tra questi e IMQ.
3.2.02 - La presentazione, da parte del richiedente, di rapporti di prova e/o valutazione di
Organismi riconosciuti da IMQ, in virtù di procedure ed accordi di mutuo riconoscimento, può
consentire ad IMQ di omettere l’effettuazione di alcune delle attività previste nell’iter certificativo,
quando ciò risulti compatibile con le prescrizioni di riferimento dello schema interessato.
(3) Il Contratto viene stipulato per ogni categoria di prodotti ovvero per ogni settore afferente alla
domanda di certificazione.
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3.3 - Iter certificativo – Verifica del costruttore
3.3.01 - La verifica del possesso da parte del costruttore interessato e/o i suoi eventuali fornitori
dei requisiti di cui in 2.2.02 comporta in ogni caso l’effettuazione di una visita ispettiva; detta
verifica viene svolta secondo il metodo del campionamento ed è basata in generale su interviste al
personale, osservazione diretta delle attività svolte, prove, esame di luoghi, documenti e
registrazioni.
Durante la verifica, gli incaricati IMQ devono essere assistiti da personale del costruttore e/o dei
suoi eventuali fornitori; questi, peraltro, devono consentire il loro accesso in condizioni di
sicurezza a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto della certificazione,
anche per l’intervista del personale coinvolto nelle suddette attività.
Il richiedente s’impegna a fornire agli incaricati IMQ tutti gli strumenti necessari per una corretta
valutazione, assicurando in particolare che siano disponibili:
- i documenti relativi ai prodotti per i quali è richiesta la certificazione;
- le registrazioni relative, inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne;
- informazioni necessarie per l’accesso in condizioni di sicurezza ai siti produttivi che saranno
oggetto di verifica (v. paragrafo 5.4).
3.3.02 - Al termine della verifica, gli incaricati IMQ compilano un apposito rapporto di valutazione
(qui di seguito “rapporto”).
Prima di rendere definitivo tale rapporto, l'Organizzazione verificata:
- viene messa al corrente del risultato della verifica;
- ha l’opportunità di discutere con gli incaricati IMQ il contenuto del rapporto;
- firma - per presa visione - il rapporto, ricevendone copia.
Qualora IMQ non provveda a trasmettere al richiedente, entro un (1) mese dalla data della visita,
una comunicazione scritta di rettifica delle risultanze contenute nel rapporto, lo stesso s’intende
confermato.
3.3.03 - Il richiedente deve impegnarsi ad eliminare le “non conformità” eventualmente rilevate
nel corso della verifica suddetta, inviando per iscritto le azioni correttive proposte, accompagnate
da tutti gli elementi utili per la valutazione da parte di IMQ della loro idoneità (tempi di attuazione
delle azioni correttive e relative responsabilità, evidenze documentali, etc.).
3.3.04 – In casi di particolare gravità ovvero numerosità delle “non conformità” rilevate, IMQ si
riserva la facoltà di effettuare una visita ispettiva supplementare.
3.4 - Iter certificativo – Verifica dei prodotti
3.4.01 - Per ogni gamma omogenea di prodotti oggetto di domanda di certificazione, IMQ
provvede a selezionare il numero di esemplari da sottoporre alle prove e verifiche di cui al
paragrafo 2.1.
Obiettivo della verifica condotta da IMQ sugli esemplari inviati dal richiedente è la verifica di
rispondenza a tutti i requisiti stabiliti dalle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.
3.4.02 - L’esito delle prove e verifiche eseguite da IMQ viene comunicato al richiedente.
Qualora il campione presentato non risulti conforme alle norme ovvero alle specifiche tecniche, le
prove possono essere ripetute su un nuovo campione opportunamente modificato.
Il richiedente deve in ogni caso fornire evidenza delle azioni correttive intraprese a fronte
dell’esito negativo della prima verifica.
Il costo delle nuove verifiche sarà a carico del richiedente.
Inoltre, se il prodotto in questione è già commercializzato e se sono state introdotte modifiche
sostanziali, IMQ, prima di rilasciare il certificato di approvazione, potrà chiedere che sia cambiato
il riferimento di tipo o il numero di modello.
3.5 - Rilascio e validità della certificazione
3.5.01 - Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte sul costruttore (v. paragrafo 3.3) e delle
prove e verifiche eseguite sui prodotti (v. paragrafo 3.4), IMQ decide sul rilascio o meno della
certificazione.
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3.5.02 - Quando la certificazione viene accordata, IMQ provvede ad inviare al richiedente divenuto così il Concessionario - il relativo certificato, nel quale sono precisati: la denominazione
e la sede legale dell’Organizzazione detentrice della certificazione, il sito/i produttivo/i cui la
certificazione si riferisce, il prodotto ovvero la gamma omogenea di prodotti oggetto della
certificazione, la norma ovvero la specifica tecnica di riferimento, i marchi di conformità di cui
viene concesso l'uso, la data di emissione nonché eventuali indicazioni ulteriori, ove richieste da
disposizioni normative, di accreditamento, ecc..
3.5.03 - La validità del certificato è legata alla validità della norma ovvero specifica tecnica
utilizzata per la certificazione.
In situazioni particolari, IMQ può limitare la validità del certificato ad un (1) anno dalla data della
sua emissione; in questa eventualità, la validità può essere rinnovata per analoghi periodi di tempo
solo su richiesta scritta dell'Organizzazione interessata.
La validità del certificato è subordinata, oltre che al perdurare del rapporto contrattuale con IMQ,
all’esito positivo dell’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6 che segue.
Lo scioglimento del Contratto con IMQ, per qualsiasi motivo, fa venir meno la validità e l’efficacia
del certificato.
3.5.04 - In seguito all’emissione del certificato, i dati relativi alla certificazione rilasciata sono
inseriti nella banca dati IMQ dei prodotti certificati; a tale banca dati viene data adeguata
diffusione.
Le informazioni relative alla certificazione rilasciata sono poi trasmesse - in relazione allo stato
degli accreditamenti di IMQ e ove ciò sia previsto - all'Organismo di accreditamento, che provvede
ad inserire i relativi dati nella propria banca dati.
3.5.05 - Il Concessionario deve:
- lasciare in deposito presso IMQ il prototipo provato per tutta la durata della validità
dell’approvazione,
oppure:
- custodire il prototipo provato presso di sé munito di opportuni contrassegni o sigilli e metterlo a
disposizione di IMQ in qualsiasi momento.
In alternativa alla conservazione del prototipo provato potrà essere predisposta un’opportuna
documentazione tecnica (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari).
Deroga a questa prescrizione può essere fatta da IMQ in base agli accordi esistenti con altri
Organismi di prova o certificazione.
3.5.06 - Quando la certificazione non viene accordata, IMQ comunica per iscritto al richiedente
tale decisione, indicando le relative motivazioni.
Il richiedente ha la facoltà di dimostrare, entro un termine stabilito da IMQ, l’avvenuta risoluzione
delle non conformità riscontrate, fornendo ulteriore evidenza documentale nonché richiedendo
l’effettuazione di verifiche supplementari.
Questi ulteriori elementi sono valutati come in 3.5.01.
Decorso il termine stabilito senza che sia possibile rilasciare la certificazione, la relativa domanda
viene annullata.
3.5.07 - Nel caso di decisione sfavorevole, il richiedente può presentare ricorso avverso la
deliberazione stessa alla Commissione Tecnica, secondo quanto previsto all’articolo 13.
3.5.08 - Qualunque sia l’esito delle prove e verifiche effettuate, IMQ conserva i disegni e gli altri
documenti allegati alla domanda.
3.6 - Accreditamento di IMQ - Sospensione, rinuncia e revoca dell’accreditamento
3.6.01 - In qualità di Organismo di valutazione della conformità, IMQ può essere accreditato da
parte dell' "Organismo nazionale italiano di accreditamento" (ACCREDIA).
In particolare, per la certificazione di prodotti di cui al presente Regolamento, l'accreditamento di
IMQ nell’ambito dei diversi schemi e settori gestiti può essere conosciuto in qualsiasi momento,
sia consultando i siti Internet www.imq.it e www.accredia.it, sia interpellando IMQ stessa.
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3.6.02 - Ove ne ricorressero i presupposti, IMQ provvederà ad informare l’Organizzazione
richiedente ovvero detentrice della certificazione dell’eventuale sospensione, rinuncia o revoca del
proprio accreditamento per lo schema di interesse dell’Organizzazione stessa, nonché a supportarla
nell’eventuale passaggio ad altro Organismo accreditato.
3.6.03 - IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all’Organizzazione
dalla sospensione, rinuncia o revoca dell’accreditamento; nei suddetti casi, l’Organizzazione ha la
facoltà di rinunciare alla certificazione, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
Articolo 4 - CONCESSIONE D’USO DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
4.1 - Concessione d’uso dei marchi
Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il Concessionario ha il diritto di usare i marchi
concessi da IMQ, solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi
per i quali ha ottenuto la relativa certificazione (qui di seguito «i marchi »).
Detti marchi sono indicati nelle “Prescrizioni Particolari” di settore.
Essi sono legalmente registrati quali marchi collettivi; tutti i diritti derivanti da tali registrazioni
sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.
4.2 - Disposizioni per l’uso dei marchi
(i)
Marchi concessi da IMQ
Il Concessionario deve riportare su tutti gli esemplari di prodotti certificati i marchi concessi da
IMQ con la relativa certificazione.
Il Concessionario può inoltre usare detti marchi sul materiale concernente i prodotti certificati,
quali il materiale pubblicitario e le confezioni dei prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- con la chiara individuazione dei prodotti oggetto della certificazione;
- nel periodo di validità del certificato;
- attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione;
- senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la
perfetta leggibilità);
- nei colori eventualmente specificati ovvero in bianco/nero.
(ii) Marchio “ACCREDIA”
Questo marchio potrà (facoltativamente) essere usato solo da parte dei Concessionari in possesso di
certificazioni rilasciate sotto accreditamento, congiuntamente al marchio concesso da IMQ e nel
rispetto delle regole indicate nel documento ACCREDIA “Regolamento per l’utilizzo del marchio
di accreditamento ACCREDIA”, che qui s’intende integralmente richiamato.
Il suddetto documento è disponibile sul sito www.accredia.it.
4.3 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione
L’uso dei marchi, e della certificazione, è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i
destinatari del messaggio o comunque in modo non conforme al presente Regolamento.
In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l’uso del marchio e/o della certificazione in
associazione con i prodotti del Concessionario, quando:
! la certificazione non è stata rilasciata;
! la certificazione è stata sospesa o revocata;
! durante il periodo di validità della procedura “Ispezioni su chiamata” (v. punto 6.2.06), il
Concessionario immette sul mercato prodotti certificati che non sono stati controllati da IMQ;
! i marchi vengono abbinati a prodotti non coperti dalla certificazione;
! i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme
di sistemi di gestione delle Organizzazioni.
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4.4 - Uso scorretto dei marchi e della certificazione - Azioni IMQ
Appena identificato l’uso scorretto, IMQ prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso,
tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione
dell’accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa.
4.5 - Marchi o contrassegni del costruttore
4.5.1 - Il marchio o i contrassegni del costruttore devono essere riportati sul prodotto in base a
quanto prescritto dalle norme o dalle specifiche tecniche utilizzate per la certificazione, nonché
dalle “Prescrizioni Particolari”.
4.5.2 - Una copia del marchio o dei contrassegni del costruttore deve essere depositata presso
IMQ.
4.5.3 - In caso di variazione di detti segni di riconoscimento, il Concessionario deve trasmettere a
IMQ copia del nuovo marchio di fabbrica o dei nuovi contrassegni.
Articolo 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
5.1 - Obblighi del Concessionario
Il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto
diverso, s’impegna a:
a) garantire la costante conformità ai requisiti di cui al punto 2.2.02;
b) mantenere sotto controllo le attività e i processi che influenzano la qualità dei prodotti secondo
i requisiti stabiliti dal singolo schema certificativo o dagli schemi certificativi per i quali ha
ottenuto la relativa certificazione;
Nota: IMQ si impegna a mettere a disposizione del Concessionario la documentazione relativa
a tali requisiti.
c) controllare periodicamente e con prove sistematiche - direttamente ovvero avvalendosi di
laboratori terzi, previo assenso preventivo di IMQ (v. punto 2.2.02) - la produzione certificata,
in modo tale da garantire la sua costante conformità; a tale scopo, le pertinenti attrezzature di
prova e verifica devono essere mantenute nella necessaria efficienza;
Nota:I criteri e le modalità di effettuazione di tali prove sono stabilite dalla competente
Commissione Tecnica e precisate nelle “Prescrizioni Particolari” di settore.
d) comunicare a IMQ, in via preventiva ed in termini esaurienti, ogni modifica che intenda
apportare ad un prodotto certificato; in questa eventualità, IMQ si riserva di accettare la
modifica ovvero di disporre l’effettuazione di prove/verifiche supplementari, il cui costo è a
carico del Concessionario, nonché di richiedere la variazione del riferimento di tipo o numero
di modello;
e) comunicare a IMQ ogni trasferimento del sito produttivo indicato sul certificato di
approvazione; in questa eventualità, IMQ si riserva di effettuare ulteriori visite di verifica;
f) munire il prodotto, su richiesta di IMQ, dei riferimenti atti a risalire, tramite il numero di
matricola o altro sistema di codifica, alla data di produzione;
g) comunicare, su richiesta di IMQ, la quantità dei prodotti certificati fabbricati;
h) evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i suoi prodotti certificati
e quelli non certificati, sui propri cataloghi o listini e sulla propaganda in genere; non fare
comunque alcuna dichiarazione o pubblicizzare la propria certificazione in maniera tale che
possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
i) non utilizzare la propria certificazione in modo da portare discredito a IMQ;
j) intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto i marchi
concessi da IMQ (v. articolo 4) con i propri marchi o contrassegni;
k) tenere una registrazione dei reclami ricevuti e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio,
per quanto attiene ai prodotti certificati; ove richiesto da IMQ, dare evidenza della relativa
gestione;
l) in relazione allo stato di accreditamento di IMQ, consentire l’accesso ai siti produttivi ai
valutatori dell’Organismo di accreditamento, accompagnati dal personale incaricato da IMQ;
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tali situazioni, che sono mirate a valutare l’operato del personale incaricato da IMQ, sono
regolarmente comunicate con opportuno preavviso. Salvo i casi di ricusazione di singoli
valutatori per motivate ragioni, l’eventuale rifiuto, da parte del Concessionario, ad accettare la
presenza dei valutatori dell’Organismo di accreditamento potrà comportare la sospensione o la
revoca della certificazione, ove questa sia già stata rilasciata;
m) versare gli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, nonché per tutte le prove e
verifiche che sono previste a pagamento nel presente Regolamento;
n) consentire ed agevolare, anche nei sei (6) mesi successivi alla scadenza del Contratto di
certificazione, tutte le verifiche che IMQ intende eseguire per il controllo della certificazione
rilasciata, presso i siti produttivi interessati e comunque negli ambiti che abbiano attinenza con
la certificazione stessa.
5.2 - Modifica della certificazione
Se il Concessionario intende modificare l’ambito di validità della certificazione deve farne richiesta
scritta a IMQ, che deciderà se sia necessaria o meno una nuova attività di prova o verifica.
I costi relativi a questa richiesta sono a carico del Concessionario stesso.
5.3 - Trasferibilità della certificazione – Obbligo di comunicazione
La certificazione è riservata all’Organizzazione ed agli ambiti menzionati nel certificato.
Essa non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento
di un ramo particolare dell’Organizzazione detentrice della certificazione.
In questi casi, l’Organizzazione dovrà inviare una comunicazione a IMQ in modo tempestivo,
comunque non oltre quindici (15) giorni dall’avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel
Registro delle Imprese, ove prevista; l’inosservanza di questo termine può dare luogo
all’applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione.
Nei casi sopra descritti, l’Organizzazione dovrà inoltrare a IMQ richiesta scritta di mantenimento
della certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell’assetto
organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e
di eventuali ulteriori documenti, qualora siano ritenuti necessari. IMQ provvederà quindi ad
accertare, eventualmente anche attraverso prove/verifiche supplementari, che l’oggetto della
certificazione non abbia subito modifiche o comunque sia conforme ai requisiti della norma ovvero
specifica tecnica di riferimento.
I costi dell’aggiornamento della certificazione e delle eventuali prove/verifiche saranno a carico
dell’Organizzazione risultante dalla vicenda modificativa.
5.4 - Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa
Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro,
il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto
diverso,s’impegna a fornire a IMQ un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici
esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da IMQ.
Il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando questi è un soggetto
diverso, s’impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la
cooperazione ed il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull’attività lavorativa del personale
incaricato da IMQ e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che
operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
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Articolo 6 - SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE
6.1 - Generalità
IMQ effettua una sorveglianza periodica sia sul costruttore, per verificare il rispetto dei requisiti di
cui al presente Regolamento, sia sui prodotti certificati, per verificare il mantenimento della
conformità ai requisiti delle norme ovvero specifiche tecniche di riferimento.
Questa sorveglianza avviene attraverso visite ispettive, prove e verifiche, secondo i criteri indicati
nei successivi paragrafi di questo articolo, come integrati nelle “Prescrizioni Particolari” di
settore.
6.2 - Controlli presso il costruttore
6.2.01 - IMQ effettua una visita ispettiva di sorveglianza presso il costruttore dei prodotti
certificati, con la frequenza stabilita dalla competente Commissione Tecnica.
6.2.02 - Gli stabilimenti, i magazzini ed i laboratori del costruttore e dei suoi eventuali fornitori
devono essere aperti agli incaricati IMQ, che si possono presentare - anche senza preavviso - in
qualsiasi momento durante l’orario di lavoro.
6.2.03 - Gli incaricati IMQ hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per
controllare se il costruttore rispetta i requisiti del presente Regolamento, ed in particolare prendere
visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove eseguite secondo quanto disposto al punto
5.1 c).
Il costruttore deve consentire ed agevolare le verifiche degli incaricati IMQ; questi sono tenuti a
limitare al minimo indispensabile le interferenze con l’attività del costruttore.
6.2.04 - Nel corso della visita ispettiva, gli incaricati IMQ hanno inoltre il diritto di prelevare,
presso gli stabilimenti o magazzini del costruttore e/o dei suoi eventuali fornitori, una
campionatura dei prodotti certificati e/o di sue parti, per verificare, la conformità della produzione
ai requisiti delle norme o specifiche tecniche di riferimento.
Il Concessionario si impegna a mettere IMQ in grado di effettuare il prelievo di tali campioni, che
avverrà - a titolo gratuito - nella misura strettamente necessaria per garantire un adeguato livello di
credibilità alla certificazione di cui al presente Regolamento, secondo criteri stabiliti dalla
competente Commissione Tecnica.
6.2.05 - Quando richiesto, il Concessionario, d'intesa ed in collaborazione con il costruttore quando
questi è un soggetto diverso, deve assumersi l’impegno di recapitare al laboratorio specificato tali
campioni a titolo gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono
stato, entro un massimo di due (2) mesi dalla data di prelievo (v. punto 2.3.02).
6.2.06 - Nel caso in cui per una determinata categoria di prodotti certificati non risulti possibile
eseguire per un periodo di due (2) anni le prove di controllo, causa la non disponibilità dei
necessari campioni, IMQ potrà revocare le relative certificazioni.
Prima di procedere alla revoca, IMQ potrà tuttavia proporre al Concessionario di chiedere
l’applicazione della procedura denominata “Ispezioni su chiamata” (o anche procedura “On
call”). Questa proposta verrà fatta mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli
effetti di legge; nella proposta saranno precisati anche i costi a carico del Concessionario per
l'applicazione della procedura suddetta.
In caso di accoglimento della proposta da parte del Concessionario, la procedura non potrà tuttavia
rimanere in vigore qualora sia trascorso - dopo l’ultima chiamata - un intervallo di tempo pari a due
(2) anni senza una richiesta di visita ispettiva.
In caso di non accoglimento della proposta stessa, IMQ procederà con la revoca.
6.3 - Controlli sul mercato
6.3.01 - Al fine di verificare la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche
tecniche di riferimento, IMQ ha la facoltà di prelevare sul mercato campioni di prodotti certificati.
I prodotti prelevati dovranno essere nuovi e convenientemente conservati.
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6.3.02 - Nel caso di accertate irregolarità sui prodotti, il Concessionario si impegna a rimborsare ad
IMQ le spese d’acquisto dei prodotti stessi.
6.4 - Prove di controllo IMQ
6.4.01 - Sui campioni prelevati come precisato nei paragrafi 6.2 e 6.3, IMQ effettua presso i
laboratori indicati al punto 2.6.01le prove necessarie, in tutto o in parte, ad accertare la loro
rispondenza alle norme o specifiche tecniche di riferimento.
Dette prove verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri all'uopo predisposti dalla
competente Commissione Tecnica e precisati nelle “Prescrizioni Particolari” di settore.
6.4.02 - Le spese relative a tali prove di controllo sono a carico del Concessionario ovvero sono
coperte dagli importi stabiliti per il mantenimento della certificazione, secondo il Tariffario IMQ in
vigore.
6.5 - Non conformità del costruttore
6.5.01 - Qualora IMQ accerti che il costruttore non rispetta i requisiti previsti, ne informa per
iscritto il Concessionario, invitandolo a far sì che le non conformità siano eliminate entro una
scadenza stabilita e a fornire adeguato riscontro.
6.5.02 - Nei casi più gravi o di recidiva delle non conformità riscontrate, nonché nei casi di
prolungata impossibilità ad effettuare l’attività di controllo sul costruttore, la certificazione viene
sospesa.
Tale sospensione può essere annullata soltanto quando sarà stato posto rimedio in modo
soddisfacente alle non conformità riscontrate (v. paragrafi 7.1 e 7.2).
6.6 - Non conformità del prodotto
6.6.01 - Qualora IMQ accerti che un prodotto certificato non è conforme alle prescrizioni delle
norme o delle specifiche tecniche applicate, secondo i criteri fissati dalla Commissione Tecnica per
quella categoria di prodotti, ne informa per iscritto il Concessionario, invitandolo a fornire le
proprie osservazioni e ad eliminare i difetti riscontrati entro il termine che verrà fissato.
6.6.02 - Nei casi più gravi o di recidiva, IMQ diffida il Concessionario a sospendere sia la
produzione sia la fornitura al mercato di tale prodotto.
In questa eventualità, il Concessionario può richiedere il riesame su altri esemplari dello stesso
modello, prelevati da IMQ nelle località ritenute più opportune. Il numero di esemplari da provare
verrà fissato tenendo conto della natura e della gravità della non conformità riscontrata.
Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della diffida di cui al primo
capoverso possono essere sospesi, a giudizio di IMQ.
Tutte le spese per le prove relative al riesame sono a carico del Concessionario.
6.6.03 - La diffida di cui al punto 6.6.02 viene annullata soltanto se gli esemplari sottoposti alle
prove di riesame risultano conformi.
6.6.04 - Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la
produzione e la fornitura al mercato di tale prodotto potranno essere riprese soltanto dopo che IMQ
avrà potuto constatare, in seguito a prove su nuovi campioni forniti dal Concessionario nonché ad
eventuali verifiche presso il costruttore interessato, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici
atti a garantire la futura conformità.
Tutte le spese per le prove e verifiche di cui sopra sono a carico del Concessionario.
Inoltre, IMQ potrà richiedere al Concessionario di intervenire per il ritiro dal mercato dei prodotti
non conformi.
6.6.05 - Qualora non venisse ottemperato a quanto previsto al punto 6.6.02 entro il termine stabilito
dalla relativa comunicazione, IMQ ha la facoltà di revocare la certificazione per tale prodotto (v.
paragrafo 7.3).
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Articolo 7 - SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE
7.1 - Sospensione della certificazione
La certificazione può essere sospesa allorquando IMQ abbia ragione di ritenere che il prodotto
certificato non risponda più ai requisiti normativi, legislativi e/o regolamentari e, in particolare, nei
seguenti casi:
a) inadempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti all’art. 5 che precede;
b) rilievo di non conformità gravi ovvero in numero elevato; mancata adozione di azioni correttive
e, in generale, esito negativo delle verifiche di sorveglianza (v. paragrafi 6.5 e 6.6);
c) impossibilità ad effettuare le visite di sorveglianza secondo le cadenze temporali indicate nelle
“Prescrizioni Particolari” e/o le visite supplementari richieste da IMQ;
d) su richiesta motivata dell’Organizzazione;
e) nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ.
7.2 - Conseguenze della sospensione della certificazione
7.2.01 - Durante il periodo di sospensione, il Concessionario:
- è tenuto a sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati
oggetto della sospensione stessa;
- non può utilizzare il certificato e i marchi di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, né
qualificarsi come Organizzazione detentrice della certificazione;
- è comunque tenuto al pagamento degli importi per il mantenimento della certificazione.
IMQ, a sua volta:
- può sospendere l’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6 che precede;
- comunica il provvedimento di sospensione agli eventuali Enti interessati.
7.2.02 - La sospensione può essere annullata soltanto se il Concessionario avrà ovviato ai rilievi
formulati, adottando le opportune azioni correttive e dimostrando, inoltre, di avere adottato quelle
azioni preventive volte ad evitare il ripetersi dell’inadempienza.
Prima di procedere al ripristino della certificazione, IMQ può effettuare esami, prove, verifiche
documentali e/o presso le Organizzazioni interessate (Concessionario, costruttore ed i suoi
eventuali fornitori), al fine di accertare l’effettiva risoluzione delle problematiche precedentemente
riscontrate.
Tutte le spese relative a tali verifiche aggiuntive sono a carico del Concessionario.
7.2.03 - Trascorsi sei (6) mesi senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la
certificazione viene revocata; il termine è ridotto ad un (1) mese nel caso previsto sub 7.1, lett. e).
7.2.04 - Il provvedimento di sospensione della certificazione e l’eventuale provvedimento di
ripristino vengono comunicati al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. o altra modalità
valida agli effetti di legge.
7.3 - Revoca della certificazione
La certificazione può essere revocata per inadempienza del Concessionario al Contratto di
certificazione ed, in particolare, in caso di:
a) fallimento o cessazione dell’attività del Concessionario;
b) non osservanza, che comporti negligenza grave, degli impegni assunti agli articoli 5 e 6 che
precedono;
c) mancata osservanza alla diffida di cui al punto 6.6.02;
d) gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo del certificato e/o del marchio;
e) condanna del costruttore per il mancato rispetto di requisiti cogenti del prodotto oggetto della
certificazione;
f) mancato adeguamento a modifiche normative e/o regolamentari;
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g) mancato annullamento della sospensione della certificazione, secondo quanto previsto sub
7.2.03.
La decisione della revoca viene comunicata all’Organizzazione mediante lettera raccomandata
A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.
7.4 - Conseguenza della revoca della certificazione
Nel caso di revoca della certificazione, il Concessionario si obbliga a:
a) sospendere la produzione e la fornitura al mercato dei prodotti certificati oggetto della revoca
stessa;
b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, le
eventuali giacenze del prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati nonché ad
esaurire dette giacenze entro il termine che verrà indicato da IMQ;
c) non utilizzare più il certificato ed il marchio o i marchi concessi in uso;
d) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti detti marchi, nonché ogni riferimento
alla certificazione stessa;
e) provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a IMQ.
IMQ, a sua volta, provvede a:
aa) interrompere l’attività di sorveglianza di cui all’articolo 6 che precede;
bb) cancellare la certificazione del prodotto dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede;
cc) comunicare il provvedimento di revoca agli eventuali Enti interessati,
e, ove lo ritenga opportuno, a:
dd) richiedere al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del
prodotto per il quale la certificazione è stata revocata;
ee) richiedere al Concessionario, nei casi di presenza sul mercato di un prodotto per il quale è
stata revocata la concessione d’uso del marchio a causa di difetti che possano rappresentare
pregiudizio agli utilizzatori, di ritirare dai propri depositi tutte le unità del prodotto medesimo,
entro il termine che gli verrà indicato da IMQ.
Qualora il Concessionario non ottemperasse alle richieste di cui alle suddette lettere dd) ed ee),
IMQ darà la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non
più certificato e/o non conforme.
7.5 - Rinuncia alla certificazione
Il Concessionario può rinunciare alla certificazione:
a) nelle ipotesi di recesso contemplate all’art. 11 che segue;
b) per alcuni dei modelli inseriti in un certificato di approvazione o per tutti, con un preavviso di
quindici (15) giorni rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel
Tariffario IMQ;
c) quando non intenda adeguarsi alle variazioni delle norme/specifiche tecniche di riferimento (v.
paragrafo 8.1);
d) quando non accetti le variazioni apportate al presente Regolamento e/o alle relative
“Prescrizioni particolari” (v. paragrafo 8.2);
e) quando non accetti le variazioni delle tariffe relative ai diritti annui di mantenimento della
certificazione (v. paragrafo 9.2);
f) in caso di rinuncia o revoca dell’accreditamento di IMQ per la certificazione secondo lo
schema di interesse (v. punto 3.6.03);
La rinuncia deve essere comunicata tramite raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti
di legge.
Qualora siano stati annullati tutti i certificati associati ad un determinato Contratto di
certificazione, il Concessionario può:
- recedere dal Contratto stesso, come indicato al successivo paragrafo 11.3;
- mantenere attivo il Contratto.
In questa seconda eventualità, IMQ continuerà ad effettuare l'attività di sorveglianza di cui al
paragrafo 6.2, secondo modalità che tengano conto della specifica situazione e con l'applicazione
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dei costi precisati nel Tariffario IMQ.
Il richiedente può rinunciare alla certificazione prima del suo ottenimento; tuttavia in tale ipotesi:
- qualora la rinuncia pervenga a IMQ prima dell’esecuzione dell’attività di prova/verifica, il
richiedente sarà tenuto al pagamento dell’importo relativo alla gestione documentale della
domanda;
- nel caso in cui la rinuncia venga effettuata successivamente all’avvio dell’attività di
prova/verifica ma prima di completare l’iter di valutazione, il richiedente sarà tenuto al
pagamento di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quanto dovuto per la
certificazione.
7.6 - Conseguenze della rinuncia alla certificazione
Nel caso di rinuncia alla certificazione conseguita, il Concessionario si obbliga a:
a) cessare di apporre il marchio, o i marchi, connessi alla certificazione sui prodotti interessati e a
non incrementare la relativa produzione nell’eventuale periodo di preavviso;
b) comunicare, entro quindici (15) giorni dalla data della rinuncia, le eventuali giacenze del
prodotto certificato negli stabilimenti o magazzini interessati nonché ad esaurire dette giacenze
entro il termine che verrà indicato da IMQ;
c) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il marchio o i marchi relativi alla
certificazione, nonché ogni riferimento alla certificazione stessa;
d) nel caso di recesso dal Contratto di certificazione, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti
a IMQ.
IMQ, a sua volta, provvede a:
aa) interrompere l’attività di controllo di cui all’articolo 6 che precede;
bb) cancellare la certificazione dei prodotti dalle banche dati di cui al punto 3.5.04 che precede,
e, ove lo ritenga opportuno, a:
cc) richiedere al Concessionario di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del prodotto per il quale è stata comunicata la rinuncia alla certificazione, qualora la produzione di
detto prodotto non sia cessata.
Qualora il Concessionario non ottemperasse alla richiesta di cui alle suddette lettere cc), IMQ darà
la pubblicità che riterrà più opportuna della presenza sul mercato di tale prodotto non più
certificato.
Articolo 8 - MODIFICA O ABROGAZIONE DELLE NORME/SPECIFICHE
TECNICHE DI RIFERIMENTO – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
8.1 - Modifica o abrogazione della/e norma/e o delle specifiche tecniche di riferimento
Qualora la/e norma/e o le specifiche tecniche di riferimento venissero modificate o abrogate, IMQ
ne darà tempestiva comunicazione al Concessionario.
Il Concessionario avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni entro il termine
indicato da IMQ, ovvero di rinunciare alla certificazione.
Nel caso in cui il Concessionario decidesse di mantenere la certificazione, IMQ provvederà a
verificare la conformità del prodotto alle nuove prescrizioni normative. Le spese per la suddetta
verifica saranno preventivamente comunicate da IMQ, ai fini della loro accettazione, e saranno a
carico del Concessionario.
In caso di rinuncia o comunque di mancato completamento dell'iter di aggiornamento della certificazione, IMQ procederà con l’annullamento del relativo certificato, in quanto non più valido.
8.2 - Modifiche al Regolamento
Nel caso in cui IMQ apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento e/o alle relative
“Prescrizioni Particolari”, modifiche che prevedono l’accettazione da parte dell’Organizzazione
richiedente ovvero detentrice della certificazione, IMQ ne darà regolare comunicazione mediante
lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, con contestuale
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pubblicazione sul proprio sito Internet www.imq.it.
Qualora l’Organizzazione non risponda a sua volta a mezzo lettera raccomandata A.R., o altra
modalità valida agli effetti di legge, entro un (1) mese dal ricevimento della comunicazione
dell’avvenuta variazione del Regolamento, le relative modifiche s’intenderanno tacitamente
accettate.
Articolo 9 - TARIFFE
9.1 - Importi e diritti di mantenimento della certificazione
Gli importi relativi alle attività di certificazione e ai diritti di mantenimento, nonché le relative
condizioni di pagamento, sono usualmente indicati nell’offerta (v. punto 3.1.01) ovvero nella
comunicazione di cui in 3.2.01, documenti entrambi redatti secondo le tariffe indicate nel
Tariffario IMQ in vigore e sulla base delle informazioni fornite dall’Organizzazione.
Per quanto non espressamente previsto nell’offerta o comunicazione, nonché in mancanza delle
stesse, si applicano gli importi indicati nel Tariffario IMQ in vigore.
9.2 - Variazione del Tariffario IMQ
Le eventuali variazioni del Tariffario IMQ relative ai diritti annui di mantenimento della
certificazione saranno oggetto di comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, a tutte le
Organizzazioni detentrici di certificazione ovvero che hanno in corso l’iter di suo ottenimento.
Il Concessionario ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro un (1) mese dalla data di
ricezione della comunicazione relativa a tali variazioni; in mancanza di rinuncia, le variazioni
s’intendono accettate.
Al Concessionario che si avvale della suddetta facoltà di rinuncia vengono praticate le tariffe
anteriori alle variazioni, fino alla data di risoluzione del rapporto.
Articolo 10 – LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ
10.1 - Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità del Concessionario e del costruttore Manleva
10.1.1 - Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non costituiscono garanzia da
parte di IMQ del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul Concessionario
ovvero sul costruttore, quando questi è un soggetto diverso.
Pertanto, il Concessionario e/o il costruttore rimangono gli unici responsabili, sia verso se stessi,
sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e della conformità dei propri prodotti
ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale,
nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.
10.1.2 - Il Concessionario s’impegna altresì a manlevare e a tenere indenne IMQ ed i suoi
dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa da chiunque avanzati in
relazione ad incidenti e/o danni a terzi connessi alle attività eseguite da IMQ sulla base del presente
Regolamento.
10.2 - Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità
10.2.1 - IMQ potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Concessionario soltanto per i
danni conseguenti a dolo o colpa grave.
10.2.2 - Fermo restando quanto previsto al punto 10.2.1 che precede, la responsabilità di IMQ per
qualsiasi danno derivante dall’esecuzione ovvero dall’inadempimento, parziale o totale, delle
proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà
eccedere un importo totale pari a tre (3) volte l’ammontare dell'importo pagato per le attività
effettuate da IMQ in relazione alla certificazione del prodotto o dei prodotti interessati, a partire dal
verificarsi dell'evento che ha determinato la responsabilità di IMQ.
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10.3 - Clausola di decadenza
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dal
richiedente ovvero dal Concessionario, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno
dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
Articolo 11 – DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE
11.1 - Il Contratto (v. punto 3.2.01), di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e
sostanziale, è stipulato a tempo indeterminato, a partire dalla data di accettazione da parte del
richiedente dell’offerta formulata da IMQ ovvero di presentazione della prima domanda di
certificazione del prodotto.
11.2 - Il richiedente può recedere dal Contratto stipulato con un preavviso di quindici (15) giorni,
mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.
11.3 - Il Concessionario può recedere dal Contratto stipulato con un preavviso di quindici (15) giorni
rispetto alle date di fatturazione dei diritti di mantenimento, indicate nel Tariffario IMQ, mediante
lettera raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge.
Il recesso da parte del Concessionario comporta la contestuale ed automatica rinuncia alla
certificazione per tutti i prodotti certificati.
11.4 - Nel caso di recesso del Concessionario di cui al paragrafo 11.3, restano valide, per il tempo residuo
di validità del contratto, tutte le disposizioni del presente Regolamento che sono funzionali al
mantenimento dei prodotti in conformità alla norma ovvero specifica tecnica di riferimento, con
particolare riguardo alla facoltà di IMQ di effettuare verifiche e ottenere informazioni qualora
abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno.
In tale periodo, saranno inoltre dovuti a IMQ tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla
medesima fino alla data di efficacia del recesso.
Articolo 12 - INFORMATIVA EX ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO
2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
12.1 - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali (qui di seguito “i dati”) direttamente forniti dal
richiedente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ - ed in particolare registrati e
conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali
con il richiedente stesso, sia sul piano legale (ad es. adempimento di obblighi contabili, fiscali,
ecc.) sia sul piano commerciale (ad es. per l’invio dei propri cataloghi, brochure, ecc.).
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti
informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il conferimento dei dati del richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto
svolgimento dei rapporti contrattuali con IMQ, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto a fornirli
determinerà l’impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti.
I dati potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad
Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti
interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti
esterni, responsabili e/o incaricati da IMQ, ai quali la comunicazione sia necessaria per
l’esecuzione dei servizi disposti da IMQ, ivi comprese le società di recupero del credito, alle quali
potrà essere affidato l’incarico di procedere al recupero dei crediti.
La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il
rilascio, l’esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.
12.2 - "Titolare" dei dati personali è IMQ S.p.A., con sede in Milano - Via Quintiliano, 43, nella persona
del Direttore Generale pro-tempore.
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Ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decreto di cui al
paragrafo 12.1, il richiedente - anche quando divenuto Concessionario - potrà in ogni momento
avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dati
competente per Funzione. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il suo diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai
suddetti trattamenti e utilizzi.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è conoscibile inoltrando la relativa richiesta all’indirizzo email: [email protected].
L’elenco delle società di recupero del credito, responsabili esterne del trattamento dati, è
conoscibile invece attraverso il sito Internet www.imq.it.
12.3 - Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il richiedente acconsente che i propri dati
personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di
diffusione nell’ambito delle finalità su riportate.
Articolo 13 - RICORSI
13.1 - L’Organizzazione richiedente la certificazione ovvero detentrice della certificazione può
presentare ricorso contro le decisioni di IMQ alla competente Commissione Tecnica, esponendo e
motivando le ragioni del proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla ricezione della
comunicazione della decisione.
13.2 - La Commissione Tecnica dovrà trattare il ricorso entro quattro (4) mesi dalla data della sua
presentazione, e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo
l’Organizzazione interessata.
13.3 - IMQ dovrà comunicare all’Organizzazione che ha presentato il ricorso l’esito dello stesso entro sei
(6) mesi dalla data della sua presentazione.
Articolo 14 - FORO COMPETENTE
14.1 - Qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del Contratto di certificazione
di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante, comprese quelle inerenti alla sua
validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI
PER IL SETTORE
"CONDENSATORI E FILTRI"
Indice
Data di aggiornamento
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
2010
2010
2010
2010
2010
2010
ALLEGATI
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
2010
2010
2010
2010
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
INDICE
Foglio 1 di 1
Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito al punto
1.1 del Regolamento “MARCHI IMQ - REGOLAMENTO per la certificazione di prodotti”,
ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ della concessione d'uso dei marchi di
conformità a norme oppure a specifiche tecniche per prodotti del settore "Condensatori
e filtri".
Nel testo che segue sono riportate le aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del
Regolamento “MARCHI IMQ - REGOLAMENTO per la certificazione di prodotti”,
ripetendone la numerazione.
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.1 - Generalità
1.1
Aggiunta:
Al settore "Condensatori e filtri" appartengono le categorie di prodotti elencate nell'Allegato
1.
I marchi di conformità rilasciabili a tali prodotti, in quanto applicabili, sono:
• IMQ
• ENEC 03 (in accordo alle regole di procedura ECS “European Certification System”)
Nota: Le regole di procedura ECS per il rilascio del marchio ENEC si intendono accettate
contestualmente al presente regolamento.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
Art. 1
Foglio 1 di 1
Articolo 2 - CONDIZIONI GENERALI
2.1 - Prodotti certificabili e norme applicabili
2.1.01 Aggiunta:
Nell'Allegato 1 delle presenti Prescrizioni Particolari sono indicate le categorie di prodotti
ammesse alla certificazione nel settore “Condensatori e filtri”, nonché le rispettive norme o
specifiche tecniche alle quali i prodotti devono essere conformi.
2.2 - Requisiti per l’Organizzazione richiedente la certificazione
2.2.01 Aggiunta:
Qualora l’Organizzazione richiedente la certificazione non sia il costruttore dei relativi
prodotti ovvero non sia proprietaria del marchio commerciale degli stessi, si applicano le
seguenti procedure:
Marchio o nome
commerciale
Procedura
Costruttore
Non di proprietà
del Costruttore
La domanda viene presentata dal Costruttore,
corredata però da una dichiarazione sottoscritta
dall’Organizzazione proprietaria del marchio/nome
commerciale, con la quale quest’ultima si impegna a
rispettare le condizioni stabilite nell’Allegato 3
Organizzazione
diversa dal
Costruttore
Di proprietà della
Organizzazione
richiedente
La domanda viene presentata dall’Organizzazione
proprietaria del marchio/nome commerciale, corredata
però da una dichiarazione sottoscritta dal Costruttore
con la quale quest’ultimo si impegna a rispettare le
condizioni stabilite nell’Allegato 4
Soggetto richiedente
2.2.02 Aggiunta:
L’elenco delle attrezzature di prova che il costruttore deve possedere è riportato
nell’Allegato 2 delle presenti Prescrizioni Particolari.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
Art. 2
Foglio 1 di 1
Articolo 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
3.1 - Presentazione della domanda
3.1.01 Aggiunta:
Per i condensatori per motori, per i condensatori, gli induttori ed i filtri passivi per la
soppressione delle interferenze elettromagnetiche, per i condensatori per lampade
fluorescenti ed altre lampade a scarica, per i condensatori per forni a microonde, ogni
domanda dovrà comprendere una serie di condensatori come definita nell’Allegato 1 delle
presenti Prescrizioni Particolari.
Per i condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile, ogni domanda dovrà
comprendere un modello o una serie (tipo) come definiti nell’Allegato 1.
Sulla domanda devono essere indicate tutte le alternative costruttive che il richiedente
intende realizzare nella produzione della serie o modello per la quale richiede il Marchio.
Spetta a IMQ, a giudizio insindacabile, di decidere se le alternative richieste non siano tali
da far considerare il condensatore così modificato appartenente ad una serie diversa, che
deve essere oggetto di domanda indipendente.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
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ART. 3
Foglio 1 di 1
Articolo 4 – CONCESSIONE D’USO DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
4.1 - Concessione d’uso dei marchi
Aggiunta:
I prodotti che hanno ottenuto la concessione d’uso del marchio IMQ devono essere
contraddistinti dalla presenza del seguente contrassegno:
Tale regola generale può essere derogata solo in casi eccezionali, in presenza di
dimensioni del componente assai esigue.
La deroga può essere concessa solo su richiesta specifica del costruttore, che documenti
l’impossibilità fisica di applicare il logo IMQ.
In questi casi, il contrassegno IMQ deve tuttavia essere riportato sulla confezione dei
componenti.
I filtri per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche e i condensatori per lampade
fluorescenti ed altre lampade a scarica che hanno ottenuto la concessione d’uso del
marchio ENEC devono essere contraddistinti con il seguente contrassegno:
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ART. 4
Foglio 1 di 1
Articolo 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
5.1 - Obblighi del Concessionario
5.1 c) Aggiunta:
Il costruttore è tenuto ad eseguire su tutti gli esemplari della sua produzione coperta dal
marchio IMQ e/o ENEC le seguenti prove di routine:
a)
CONDENSATORI PER MOTORI (IMQ)
-
b1)
CONDENSATORI FISSI PER LA SOPPRESSIONE DELLE INTERFERENZE
ELETTROMAGNETICHE (IMQ e/o ENEC)
-
b2)
DELLE
INTERFERENZE
DELLE
INTERFERENZE
misura di induttanza;
resistenza di isolamento;
prova di tensione;
esame a vista.
FILTRI PASSIVI PER LA SOPPRESSIONE
ELETTROMAGNETICHE (IMQ e/o ENEC)
-
c)
prova di tensione tra i terminali;
prova di tensione tra i terminali e la custodia (*);
misura della capacità e della tangente dell’angolo di perdita;
esame a vista.
INDUTTORI FISSI PER LA SOPPRESSIONE
ELETTROMAGNETICHE (IMQ e/o ENEC)
-
b3)
prova di ermeticità (#);
prova di tensione tra i terminali;
prova di tensione tra i terminali e la custodia (*);
misura della capacità;
esame a vista.
prova di tensione tra i terminali;
prova di tensione tra i terminali e la custodia (*);
resistenza d’isolamento;
esame a vista.
CONDENSATORI STATICI DI RIFASAMENTO DI TIPO AUTORIGENERABILE
(IMQ)
-
prova di ermeticità (#);
prova di tensione tra i terminali;
prova di tensione tra i terminali e la custodia (*);
misura della capacità e della tangente dell’angolo di perdita;
prova del dispositivo di scarica interno;
esame a vista.
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ART. 5
Foglio 1 di 2
d)
CONDENSATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI ED ALTRE LAMPADE A
SCARICA (IMQ e/o ENEC)
Nota: Eccetto l’esame a vista, le verifiche sotto indicate corrispondono a quelle
richieste nell’Allegato C.2 della Norma EN 61048/A2:1999 o EN 61048:2006.
• Prove di routine (100%)
- prova di ermeticità (se applicabile);
- prova di tensione tra i terminali
condensatori non autorigenerabili: 2,15 Un 1 s
condensatori autorigenerabili:
1,5 Un 1 s;
- prova di tensione tra i terminali e la custodia (*)
(2 Un + 1000)V 2 s;
- misura della capacità e della tangente dell’angolo di perdita
(si raccomanda anche l’esecuzione di una prova sulla tangente dell’angolo di perdita
sugli avvolgimenti del condensatore prima di assemblarli);
- esame a vista della marcatura e della lavorazione.
(*) Prova da eseguirsi solo in caso di custodia non in materiale isolante.
• Prove periodiche
- prove in corrente (di scarica) da eseguirsi quotidianamente, come prove periodiche,
sugli avvolgimenti dei condensatori (IMQ e/o ENEC);
- prova di tensione tra i terminali e la custodia (ENEC)
(almeno una volta all’anno, su tutte le serie approvate con custodia in materiale
isolante);
- prova di distruzione (ENEC)
(almeno una volta all’anno, su tutte le serie approvate);
- tutte le rimanenti prove previste dalle norme (ENEC)
(almeno una volta ogni due anni, su tutte le serie approvate).
Di tutte le prove richieste nel presente paragrafo dovrà essere tenuta un’opportuna
registrazione, che dovrà essere messa a disposizione degli ispettori dell’IMQ.
e)
CONDENSATORI PER FORNI A MICROONDE (IMQ)
-
prova di tensione tra i terminali;
prova di tensione tra i terminali e la custodia (*);
misura della capacità;
prova del dispositivo interno di scarica (se esiste);
esame a vista.
(#)
Prova non richiesta se il condensatore non contiene sostanze che sono liquide alla
temperatura di prova.
(*)
Prova da eseguirsi solo in caso di custodia non in materiale isolante.
Per le prove sopra precisate, il costruttore potrà utilizzare metodi di prova diversi da quelli
previsti dalle Norme, purché diano risultati equivalenti.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ART. 5
Foglio 2 di 2
Articolo 6 – SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE
6.2 - Controlli presso il costruttore
6.2.01 Aggiunta:
Nel caso in cui il richiedente e/o i suoi eventuali fornitori possano dimostrare di aver
adottato un sistema di qualità certificato CSQ o da Ente riconosciuto dall'IMQ, la
Commissione Tecnica potrà riconsiderare la frequenza, l'incidenza e le modalità delle
visite, dei prelievi e delle prove di controllo di cui ai successivi paragrafi.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ART. 6
Foglio 1 di 1
ALLEGATO 1
CATEGORIE DI PRODOTTI DEL SETTORE "CONDENSATORI E FILTRI"
AMMESSE ALLA CERTIFICAZIONE
• Marchio IMQ
CATEGORIE
NORME A CUI IL PRODOTTO
DEVE RISPONDERE
801 - CONDENSATORI PER MOTORI
- EN 60252-1:2001
(fino al 02/01/2014)
Definizione di serie:
oppure
EN 60252-1:2011
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli dello stesso tipo
ma aventi la medesima tensione nominale
EN 60252-2:2003
(Par. 1.3.19 delle norme EN 60252-1;
(fino al 19/01/2014)
Par. 1.3.25 delle norme EN 60252-2)
oppure
EN 60252-2:2011
802 - FILTRI PER LA SOPPRESSIONE DELLE
INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE
- Sottocategoria: Condensatori fissi per la soppressione - EN 60384-14:2005
delle interferenze elettromagnetiche
Definizione di serie:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli dello stesso tipo
ma aventi la medesima classe e tensione nominale
(Par. 3.2 della norma EN 60384-14)
- Sottocategoria: Induttori fissi per la soppressione delle - EN 60938-2:1999 + A1:2007
interferenze elettromagnetiche
Definizione di serie:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli appartenenti
alla stessa famiglia aventi le seguenti caratteristiche:
- stesse funzioni applicative
- stessa tensione nominale
- stessa categoria di temperatura (max e min)
- stessa tecnologia costruttiva
(Par. 3.2 delle norme EN 60938-2)
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 1
Foglio 1 di 5
ALLEGATO 1
• Marchio IMQ (segue)
CATEGORIE
NORME A CUI IL PRODOTTO
DEVE RISPONDERE
- Sottocategoria: Filtri passivi per la soppressione delle - EN 60939-2:2005
interferenze elettromagnetiche
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli aventi le
seguenti caratteristiche:
- stessa tensione nominale
- stessa tecnologia per i condensatori, induttori e
resistori utilizzati nel filtro
- stessa sottoclasse degli elementi capacitivi
(Par. 3.2 della norma EN 60939-2)
805 - CONDENSATORI STATICI DI RIFASAMENTO DI
TIPO AUTORIGENERABILE
- EN 60831-1:1996 + A1:2003
+
- EN 60831-2:1996
Definizione di serie (tipo) e modello:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti:
- allo stesso modello una singola unità capacitiva od
insieme di più unità, dello stesso tipo, ma non
necessariamente
uguali,
permanentemente
collegate tra loro ed eventualmente disposte in un
contenitore comune.
In ogni caso i modelli di condensatori sono provvisti
di un’unica morsettiera per la connessione dei
conduttori di alimentazione e di una sola targa con
le caratteristiche del modello stesso.
- alla stessa serie (tipo) modelli di condensatori con la
stessa tensione e frequenza nominali e la stessa
categoria di temperatura, realizzati con elementi
capacitivi simili, aventi lo stesso liquido impregnante
o materiale solido di contenimento, lo stesso tipo di
connessioni elettriche e strutture meccaniche,
identiche protezioni interne ed accessori. Si
ritengono simili elementi che differiscono solo per:
• la lunghezza di avvolgitura, sempreché il rapporto
tra la maggiore e la minore risulti uguale od
inferiore a 2, e/o:
• la larghezza del foglio dielettrico, se il rapporto tra
la maggiore e la minore risulti uguale od inferiore
a 1,35.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 1
Foglio 2 di 5
ALLEGATO 1
• Marchio IMQ (segue)
CATEGORIE
810 - CONDENSATORE PER LAMPADE FLUORESCENTI
ED ALTRE LAMPADE A SCARICA
Definizione di serie:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti:
- alla stessa serie i modelli dello stesso tipo ovvero
aventi stesse caratteristiche meccaniche e
tecnologiche, stessa categoria climatica e stessa
tensione nominale.
815 - CONDENSATORI PER FORNI A MICROONDE
NORME A CUI IL PRODOTTO
DEVE RISPONDERE
- EN 61048:2006
- EN 61049:1993
(facoltativa)
- EN 61270-1:1996
Definizione di serie:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli aventi le stesse
caratteristiche meccaniche e tecnologiche, la stessa
categoria climatica e la stessa tensione nominale.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 1
Foglio 3 di 5
ALLEGATO 1
• Marchio ENEC
CATEGORIE
NORME A CUI IL PRODOTTO
DEVE RISPONDERE
802 - FILTRI PER LA SOPPRESSIONE DELLE
INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE
- Sottocategoria: Condensatori fissi per la soppressione - EN 60384-14:2005
delle interferenze elettromagnetiche
Definizione di serie:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli dello stesso tipo
ma aventi la medesima classe e tensione nominale
(Par. 3.2 della norma EN 60384-14)
- Sottocategoria: Induttori fissi per la soppressione delle - EN 60938-2:1999 + A1:2007
interferenze elettromagnetiche
Definizione di serie:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli appartenenti
alla stessa famiglia aventi le seguenti caratteristiche:
- stesse funzioni applicative
- stessa tensione nominale
- stessa categoria di temperatura (max e min)
- stessa tecnologia costruttiva
(Par. 3.2 delle norme EN 60938-2 )
- Sottocategoria: Filtri passivi per la soppressione delle - EN 60939-2:2005
interferenze elettromagnetiche
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti alla stessa serie i modelli aventi le
seguenti caratteristiche:
- stessa tensione nominale
- stessa tecnologia per i condensatori, induttori e
resistori utilizzati nel filtro
- stessa sottoclasse degli elementi capacitivi
(Par. 3.2 della norma EN 60939-2)
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 1
Foglio 4 di 5
ALLEGATO 1
• Marchio ENEC (segue)
CATEGORIE
NORME A CUI IL PRODOTTO
DEVE RISPONDERE
810 - CONDENSATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI - EN 61048:2006
ED ALTRE LAMPADE A SCARICA
+
- EN 61049:1993
Definizione di serie:
Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti:
- alla stessa serie i modelli dello stesso tipo ovvero
aventi stesse caratteristiche meccaniche e
tecnologiche, stessa categoria climatica e stessa
tensione nominale.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 1
Foglio 5 di 5
ALLEGATO 2
ELENCHI DELL’ATTREZZATURA MINIMA DI PROVA che il Concessionario o il suo fornitore
deve possedere in base al paragrafo 2.2.02 del Regolamento per il rilascio della concessione
d'uso dei marchi dell'IMQ
801 - CONDENSATORI PER MOTORI
- Condensatori non di tipo elettrolitico
(Norme EN 60252-1:2001 o EN 60252-2:2003)
(Norme EN 60252-1:2011 o EN 60252-2:2011)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Dispositivo per l’esecuzione della prova di tensione.
Dispositivi per la misura di capacità e tangente dell’angolo di perdita.
Dispositivi per l’esecuzione delle prove meccaniche (*).
Camera termostatica per l’esecuzione della prova di ermeticità.
Apparato di prova per l’esecuzione della prova di funzionamento prolungato.
Camera climatica per le prove di caldo umido.
Dispositivo per l’esecuzione della prova di autorigenerazione per i condensatori
autorigenerabili.
Attrezzatura per la prova di distruzione.
- Condensatori di tipo elettrolitico
(Norme EN 60252-2:2003 o EN 60252-2:2011)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Dispositivo per l’esecuzione della prova di tensione.
Dispositivi per la misura di capacità e tangente dell’angolo di perdita.
Dispositivi per l’esecuzione delle prove meccaniche (*).
Camera termostatica per l’esecuzione della prova di ermeticità.
Apparato di prova per l’esecuzione della prova di funzionamento prolungato.
Camera climatica per le prove di caldo umido e cambi rapidi di temperatura.
Attrezzatura per la prova di intervento della valvola.
--------------(*) Prova di vibrazione – Il possesso del dispositivo per la prova di vibrazione è opzionale.
--------------N.B.: Gli strumenti di misura impiegati devono possedere una classe di precisione di almeno 0,5
se non diversamente precisato nella norma.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 2
Foglio 1 di 5
ALLEGATO 2
802 - FILTRI PER LA SOPPRESSIONE DELLE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE
- Sottocategoria: Condensatori fissi per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche
(Norma EN 60384-14:2005)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Dispositivo per l’esecuzione della prova di tensione (4.2.1).
Dispositivo per la misura della capacità (4.2.2).
Dispositivo per l’esecuzione della misura di resistenza di isolamento (4.2.5).
Dispositivi per l’esecuzione delle prove meccaniche (4.3; 4.4).
Camera climatica per le prove di caldo umido continuo (4.12).
Apparecchiatura per la prova di impulso (4.13).
Apparecchiatura per l’esecuzione delle prove di durata (4.14).
Attrezzatura per le prove di infiammabilità passiva (*) (4.17).
Attrezzatura per la prova di infiammabilità attiva (4.18).
--------------(*) Il possesso dell’attrezzatura per le prove di infiammabilità passiva (4.17) è facoltativo.
- Sottocategoria: Induttori fissi per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche
(Norma EN 60938-2:1999 + A1:2007)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Dispositivo per l’esecuzione della prova di tensione (4.2).
Dispositivo per l’esecuzione della misura di resistenza di isolamento (4.3).
Dispositivo per la misura dell’induttanza (4.4).
Dispositivo per l’esecuzione delle prove meccaniche (4.6).
Camera climatica per le prove di caldo umido continuo (4.15).
Apparecchiatura per la prova di riscaldamento (*) (4.16).
Apparecchiatura per la prova di durata-corrente (#) (4.18).
Apparecchiatura per la prova di impulso (+) (4.17).
Apparecchiatura per la prova di durata-tensione (+) (4.18).
Apparecchiatura per la prova di infiammabilità passiva (@) (4.19).
--------------(*) Prova da eseguirsi solo in caso di induttori con massa maggiore di 25 g.
(#) Prova da eseguirsi solo in caso di induttori con massa minore o uguale a 25 g.
(+) Applicabile agli induttori con più di un avvolgimento di differente polarità, oppure agli induttori
con involucro metallico da collegare alla terra di protezione.
(@) Il possesso dell’attrezzatura per le prove di infiammabilità passiva (4.19) è facoltativo.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI "Condensatori e filtri"
- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 2
Foglio 2 di 5
ALLEGATO 2
- Sottocategoria: Filtri passivi per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche
(Norma EN 60939-2:2005)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Dispositivo per l’esecuzione della prova di tensione (4.2).
Dispositivo per l’esecuzione della misura di resistenza di isolamento (4.3).
Dispositivo per la misura della resistenza in continua (4.4).
Dispositivo per la misura della resistenza in parallelo (4.6).
Dispositivo per l’esecuzione delle prove meccaniche (4.7; 4.8).
Camera climatica per le prove di caldo umido continuo (4.16).
Apparecchiatura per la prova di riscaldamento (*) (4.17).
Apparecchiatura per la prova di durata-corrente (#) (4.19.1).
Apparecchiatura per la prova di impulso (+) (4.18).
Apparecchiatura per la prova di durata-tensione (+) (4.19.2; 4.19.3).
Apparecchiatura per la prova di infiammabilità passiva (@) (4.21).
Dispositivo per la misura della capacità e dell’induttanza o, in alternativa, dispositivi per la
misura della perdita di inserzione (4.5).
--------------(*) Prova da eseguirsi solo in caso di filtri con corrente maggiore di 0,5 A.
(#) Prova da eseguirsi solo in caso di filtri con corrente minore o uguale a 0,5 A.
(+) Non applicabile ai filtri delle sottoclassi X3 eY3.
Le prove di questo gruppo possono essere omesse se il filtro impiega dei condensatori, sui
quali la tensione di prova deve essere effettuata, incapsulati separatamente e che sono
certificati conformemente a una specifica di dettaglio coperta dalla EN 60384-14.
(@) Il possesso dell’attrezzatura per le prove di infiammabilità passiva (4.21) è facoltativo.
--------------N.B.: Gli strumenti di misura impiegati devono possedere una classe di precisione di almeno 0,5 se
non diversamente precisato nella norma.
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- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 2
Foglio 3 di 5
ALLEGATO 2
805 - CONDENSATORI STATICI DI RIFASAMENTO DI TIPO AUTORIGENERABILE
(Norme EN 60831-1:1996 + A1:2003 + EN 60831-2:1996)
a) Strumentazione per la misura della capacità e delle tangenti dell’angolo di perdita (tg δ) del
condensatore (7; 8; 14).
b) Strumentazione per la prova di tensione a corrente alternata fra i terminali (9.1; 9.2).
c) Strumentazione per la prova di tensione a corrente alternata fra i terminali e la custodia (10.1;
10.2).
d) Strumentazione per la prova del dispositivo di scarica interno (11).
e) Attrezzatura e strumentazione per la prova di stabilità termica (13).
f) Strumentazione per la prova di tensione a impulso fra i terminali e la custodia (solo per
condensatori aventi tutti i terminali isolati dalla custodia e destinati ad installazione soggetta a
sovratensioni di origine atmosferica) (15).
g) Attrezzatura e strumentazione per prova di scarica (16).
h) Attrezzatura e strumentazione per prova di invecchiamento (17).
i) Attrezzatura e strumentazione per prova di autorigenerazione (18).
j) Attrezzatura e strumentazione per prova di distruzione (19).
--------------N.B.: Gli strumenti di misura impiegati devono possedere una classe di precisione di almeno 0,5
se non diversamente precisato nella norma.
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- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 2
Foglio 4 di 5
ALLEGATO 2
810 - CONDENSATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI ED ALTRE LAMPADE A SCARICA
(Norma EN 61048:2006)
a) Dispositivo per l’esecuzione della prova di tensione (13).
b) Camere termostatiche (caldo-freddo) per:
- prove di ermeticità e riscaldamento (12.1);
- condizionamento per prove di autorigenerazione o distruzione (16; 17);
- prova di distruzione (17).
c) Dispositivo per prove di autorigenerazione (16).
d) Dispositivo per la prova di distruzione (17).
e) Camera climatica per prove di caldo umido (14).
f) Apparecchiatura per prova di ermeticità sui condensatori con dispositivo di sovrapressione
(12.2).
g) Apparecchiatura per le prove di corrente (14.2 ; 17.1.3).
h) Dito di prova secondo la fig. 1 della IEC 60529 (17.1.4).
i) Dispositivo per la misura della capacità e della tangente dell’angolo di perdita.
(Norma EN 61049:1993)
a) Apparecchiatura per l’esecuzione della prova della variazione di capacità in funzione della
temperatura (7).
b) Apparecchiatura per l’esecuzione delle prove di durata (8).
c) Dispositivo per la misura della capacità e della tangente dell’angolo di perdita.
--------------N.B.: Gli strumenti di misura impiegati devono possedere una classe di precisione di almeno 0,5
se non diversamente precisato nella norma.
815 - CONDENSATORI PER FORNI A MICROONDE
(Norma EN 61270-1:1996)
a) Strumentazione per la misura della capacità (5.7).
b) Apparecchiatura per le prove di tensione in corrente continua tra i terminali (5.9).
c) Apparecchiatura per le prove di tensione in corrente alternata tra i terminali e la custodia
(5.10).
d) Camere termostatiche per prove di “freddo” (5.14 – tabella 6) e di ermeticità (5.14.3).
e) Camera termostatica per cambi rapidi di temperatura (5.14 – tabella 6).
f) Dispositivi per le prove meccaniche (5.14 – tabella 6).
g) Camera climatica per le prove di caldo umido (5.14 – tabelle 6 e 7).
h) Apparecchiatura per le prove di durata (5.13).
--------------N.B.: Gli strumenti di misura impiegati devono possedere una classe di precisione di almeno 0,5
se non diversamente precisato nella norma.
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- Ottobre 2010 -
ALLEGATO 2
Foglio 5 di 5
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE
Noi, Ditta ‘A’
Denominazione sociale:
………………………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………..........................................
…………………………………………………………..
con la sottoscrizione del presente Allegato dichiariamo che i prodotti della seguente categoria:
.............................................................................................................................................................
sono costruiti dalla Ditta ‘B’ (il ‘Costruttore’)
Denominazione sociale:
………………………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………..........................................
…………………………………………………………..
con il nostro marchio commerciale: .................................................................................................
Dichiariamo altresì:
• che, per i suddetti prodotti, il Costruttore ci ha comunicato di aver presentato a IMQ domanda
di certificazione e richiesto l’uso del seguente marchio:
IMQ
ENEC 03
•
di aver ricevuto dal Costruttore e di aver preso visione del Regolamento “MARCHI IMQ –
REGOLAMENTO per la certificazione dei prodotti”, di cui il presente Allegato costituisce
parte integrante e sostanziale.
Come da accordi con il Costruttore, al quale IMQ rilascerà il relativo Certificato, ci obblighiamo a
conformarci a tutte quelle prescrizioni del suddetto Regolamento che, di fatto, possono essere
collegate alla nostra attività.
In particolare, consapevoli che il suddetto marchio potrà essere da noi usato solo con riguardo a
quei prodotti di cui sopra, per i quali il Costruttore abbia ottenuto il relativo certificato, ci
obblighiamo a:
- evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci nella nostra pubblicità tra
codesti prodotti certificati e quelli non certificati, distinguendoli in modo inequivocabile;
- non riportare, in generale, in tutta la nostra documentazione e, in particolare, nei cataloghi e/o nei
listini, dati tali da poter trarre in inganno l'acquirente.
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ALLEGATO 3
Foglio 1 di 2
ALLEGATO 3
Ci obblighiamo altresì a:
- consentire ed agevolare, anche nei sei mesi successivi alla scadenza del Contratto di
certificazione stipulato da IMQ con il Costruttore, tutte le verifiche che IMQ intende eseguire
nell’ambito della nostra attività commerciale;
- consentire agli incaricati di IMQ di entrare nei nostri magazzini in qualsiasi momento durante
l'orario di lavoro per il prelievo, a scopo di controllo, dei suddetti prodotti certificati, o di loro parti.
Infine, acconsentiamo che i prodotti in questione compaiano nell’elenco pubblicato da IMQ sotto la
denominazione sociale del Costruttore e con l'indicazione del suddetto nostro marchio
commerciale.
Timbro e firma (*)
Data, .......................
(*) Firma del legale rappresentante ovvero di un procuratore della Ditta A
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ALLEGATO 3
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ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE
Noi, Ditta ‘A’
Denominazione sociale:
………………………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………..........................................
…………………………………………………………..
con la sottoscrizione del presente Allegato dichiariamo di costruire i prodotti della seguente
categoria:
.......................................................................................................................................................……
con il marchio commerciale: ................................................................................................................
della Ditta ‘B’
Denominazione sociale:
………………………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………..........................................
…………………………………………………………..
Dichiariamo altresì:
• che, per i suddetti prodotti, la Ditta ‘B’ ci ha comunicato di aver presentato a IMQ domanda di
certificazione e richiesto l’uso del seguente marchio:
IMQ
ENEC 03
•
di aver ricevuto dalla Ditta ‘B’ e di aver preso visione del Regolamento “MARCHI IMQ –
REGOLAMENTO per la certificazione dei prodotti”, di cui il presente Allegato costituisce
parte integrante e sostanziale.
Come da accordi con la Ditta ‘B’, al quale IMQ rilascerà il relativo Certificato, ci obblighiamo a
conformarci a tutte quelle prescrizioni del suddetto Regolamento che, di fatto, possono essere
collegate alla nostra attività.
In particolare, in qualità di ‘Costruttore’, così come definito al punto 2.2.01 di detto Regolamento,
ci obblighiamo a:
- consentire a IMQ l’effettuazione di un sopralluogo presso la nostra Ditta, al fine di verificare se
disponiamo di adeguati mezzi di produzione (personale, impianti ed apparecchiature) e se
applichiamo idonee procedure documentate, in modo da garantire la costante conformità del
prodotto alle relative norme o specifiche tecniche (punto 2.2.02);
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ALLEGATO 4
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ALLEGATO 4
- controllare periodicamente e con prove sistematiche – direttamente ovvero avvalendosi di
laboratori terzi, previo assenso preventivo di IMQ – la produzione certificata, in modo da
garantire la sua costante conformità; a tale scopo, le pertinenti attrezzature di prova e verifica
saranno mantenute nella necessaria efficienza (par. 5.1, lett. c);
- far sì che i nostri magazzini e laboratori, nonché quelli dei nostri eventuali fornitori, siano aperti
agli incaricati IMQ, che si possono presentare - anche senza preavviso - in qualsiasi momento
durante l’orario di lavoro (punto 6.2.02);
- consentire agli incaricati IMQ di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare
se da parte nostra vengono osservati i requisiti previsti dal ‘Regolamento IMQ’, e in particolare
prendere visione ed eventualmente nota dei risultati delle prove eseguite secondo quanto
disposto al paragrafo 5.1, lett. c) (punto 6.2.03);
- permettere agli incaricati IMQ, nel corso della verifica ispettiva, di prelevare, presso i nostri
stabilimenti o magazzini e/o dei nostri eventuali fornitori, una campionatura dei prodotti certificati
e/o di sue parti, per verificare la conformità della produzione ai requisiti delle norme o specifiche
tecniche di riferimento (punto 6.2.04);
- recapitare al laboratorio specificato, quando richiesto, i campioni prelevati a titolo gratuito,
prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino in buono stato, entro un massimo di 2 mesi dalla
data di prelievo (punto 6.2.05).
Ci obblighiamo infine a distinguere, tra la nostra produzione, i prodotti certificati IMQ commercializzati dalla Ditta ‘B’ - da quelli non certificati.
Timbro e firma (*)
Data, ......................
(*) Firma del legale rappresentante ovvero di un procuratore della Ditta A
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Foglio 2 di 2
Il presente fascicolo è costituito da 60 pagine
ACCETTAZIONE
Il presente fascicolo è costituito da 60 pagine
Il presente fascicolo è costituito da 60 pagine
Con la presente il Richiedente dichiara di aver preso visione e di accettare il
regolamento “Marchi IMQ – Regolamento per la certificazione di
prodotti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IMQ S.p.A. in data
16 dicembre 2009, di cui costituiscono parte integrante le relative
“Prescrizioni Particolari per il settore ‘Condensatori e filtri’ – ultimo
aggiornamento Ottobre 2010”.
(Timbro e firma* del legale rappresentante o di un procuratore)
Data:
* Firma per esteso e leggibile
Precisiamo inoltre che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile, approviamo espressamente le seguenti clausole contenute
nel suddetto “Regolamento”: art. 2.3.01; art. 5.1; art. 6.3.02; art. 7.1; art.
7.2; art. 7.3; art. 7.4; art. 8.1; art. 8.2; art. 9.1; art. 9.2; art. 10.1; art. 10.2;
art. 10.3; art. 11.4; art. 14; nonché le clausole contenute nelle relative
“Prescrizioni Particolari”: art. 3; art. 5.1 c); art. 6.1.
(Timbro e firma* del legale rappresentante o di un procuratore)
Data:
* Firma per esteso e leggibile
Il presente fascicolo è costituito da 42 pagine.
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