Allegato n. 2 – schema di contratto REPUBBLICA ITALIANA

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Allegato n. 2 – schema di contratto
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI DI NOMI
Sede legale: 38060 Nomi - via Roma n. 21 - C. F. 85000230228 P. IVA 00338730229
SCHEMA CONTRATTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
rep.n.____________ di data ___________________________
contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, direttore operativo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, geologo,
per i lavori di costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nel
Comune di Volano (TN).
Tra le parti:
1) l'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI di
Nomi, con sede legale in via Roma n. 21, - 38060 NOMI (TN) – C. F.
85000230228 P. IVA 00338730229, rappresentata dal dott. LUIGI FERRARI,
nato a Parma il 21 gennaio 1952, Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona, di seguito APSP “Opera Romani” di Nomi
2)
___________________________________, nato a _______________ il
____________ e domiciliato in _________________, presso (*scegliere tra
studio proprio, studio associato, società, consorzio …), con sede in
_______________, via/loc. _______________ n. ____ codice fiscale n.
_________________ e partita I.V.A. _________________, iscritto al n. _______
dell'Albo degli _________ della provincia di _____________;
(*oppure se Società o Raggruppamento temporaneo)
- ________________________________________________________ con sede
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Allegato n. 2 – schema di contratto
legale
a
_____________________________________________
P.
IVA
______________________ rappresentata dal proprio legale rappresentante
ing./arch./sig.
___________________________________,
nato
a
_______________ il ____________ e iscritto al n. _______________ dell'Albo
degli _____________________ della provincia di _____________, il quale risulta
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81, il quale
indica come responsabile tecnico per l’esecuzione dell’incarico oggetto del
presente
contratto
l’ing.
________________________________
nato
a
______________________ il ____________ e iscritto al n. _______________
dell'Albo degli _________ della provincia di _________________, il/i quale/i
sottoscrive/sottoscrivono per accettazione il presente contratto, il/i quale
interviene e agisce rispettivamente:
a) in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Legale Rappresentante della
suddetta società;
b) quale responsabile tecnico per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente
contratto;
c) quale mandatario del raggruppamento temporaneo, costituito con atto notarile
di mandato collettivo speciale con rappresentanza in data _______, nel quale è
espressamente indicato di essere autorizzato a stipulare il presente contratto in
nome e per conto di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento medesimo;
PREMESSO CHE
- con Determinazione del Direttore dell’APSP, n. … di data ……., è stata indetta
una
procedura
aperta
per
assegnare,
mediante
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m., il servizio
di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione
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Allegato n. 2 – schema di contratto
lavori, direttore operativo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, geologo, per i lavori di costruzione di una Residenza Sanitaria
Assistenziale nel Comune di Volano (TN), per un importo complessivo a base di
gara di Euro per onorari e rimborso spese ed al netto di contributi previdenziali e
fiscali previsti dalla normativa vigente, di Euro 1.031.095,01.…;
- …..;
- visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del D.P.R. 03.06.1998,
n. 252 e s.m., in materia di adempimenti relativi alle certificazioni e
documentazioni antimafia;
(*aggiungere se contratti con Professionisti organizzati in forma d'Impresa e per
importi di contratto superiori ad Euro 154.937,07; va richiesta certificazione
antimafia)
- visto il certificato camerale di data ………
(* aggiungere in caso di contratti con Professionisti organizzati in forma
d’impresa e per importi di contratto pari o superiori ad Euro 193.000,00; vanno
richieste le informazioni antimafia ex art. 10 D.P.R. 252/1998)
- visto il certificato camerale di data …. e le ulteriori informazioni antimafia
richieste ……..,
si stipula il seguente CONTRATTO
ART. 1 (Oggetto dell'incarico)
1) L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata "Azienda",
affida il servizio professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, direttore operativo, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, geologo, per i lavori di costruzione di una
Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Volano (TN), a ……….., di
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Allegato n. 2 – schema di contratto
seguito denominato "Professionista", che a mezzo …………, sottoscrive per
accettazione il presente contratto.
2) Il costo stimato dell'opera oggetto di direzione ammonta a presunti Euro
1.031.095,01 (unmilionetrentunomilanovantacinque/01). Il quadro economico
dell’opera sarà compilato dal Professionista.
3) La tipologia contrattuale prevista per l’esecuzione dei lavori è a misura.
4)Il Professionista ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Azienda per tutta la
durata dell’appalto il “gruppo di lavoro” presentato in sede di presentazione di
offerta e così composto:
____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________:
5) L'oggetto dell'incarico, il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi
precedenti, i parametri utilizzati per elaborare la tabella di computo onorario,
allegato parte integrante e sostanziale al presente contratto (allegato n. 1) nonché
l’offerta tecnica del Professionista di data – parte integrante e sostanziale del
presente contratto - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del
Direttore dell’APSP e stipulazione del relativo atto aggiuntivo al presente
contratto. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione
dell'incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della
comunicazione recante la proposta di variante da parte di una delle parte
contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al presente
contratto oppure della nota di diniego del Direttrore dell’APSP.
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Allegato n. 2 – schema di contratto
ART. 2 (Documenti parte integrante e sostanziale del contratto)
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e pertanto
obblighi contrattuali:
1) la tabella di computo onorario (ALLEGATO …);
2) l’offerta tecnica ed economica formulata dall’aggiudicatario, per quanto
non materialmente allegata al presente contratto di appalto.
ART. 3 (Obblighi relativi alla progettazione)
1) Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Responsabile Unico del
Procedimento, di seguito “RUP”, (e/o soggetto da questi indicato), al fine di
proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed
al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto di cui all’art. 1 (uno).
Il Professionista deve comunque effettuare tutti gli incontri ritenuti opportuni dal
RUP, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto del
presente contratto che dovessero emergere, al fine di addivenire ad una soluzione
concordata.
Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfettario delle
spese esposto in offerta.
2) Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le
verifiche preliminari con gli Organi dell'Azienda e delle altre Amministrazioni
competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione
definitiva dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva e
rapida emissione dei suddetti atti.
3) Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP
ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali,
ecc. o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere
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Allegato n. 2 – schema di contratto
difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.
4) Per la redazione del progetto oggetto del presente contratto, il Professionista
deve osservare tutte le normative vigenti in materia, in particolare la L.P.
10.09.1993, n. 26 e s.m. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il relativo Regolamento di
attuazione, emanato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e s.m., il Capitolato
Generale di Appalto adottato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
19.04.2000, n. 145, il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. ed il D.P.R. n. 554
del 21.12.1999, e s.m.. Deve inoltre osservare quanto previsto dalle “Direttive per
la progettazione delle Residenze sanitarie assistenziali” di cui alla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2340 di data 04/11/2005, così come da ultimo
modificata con la deliberazione n. 2419 di data 09/10/2009.
Con la firma del presente contratto il Professionista si impegna ad adeguare il
progetto alle direttive per l’adozione degli standard di risparmio energetico
per la costruzione o ristrutturazione di edifici a basso consumo e a basso impatto
ambientale in provincia di Trento, di cui alla L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. e
alle delibere della Giunta provinciale: n. 249 di data 18 febbraio 2005, n.
825/2007 e n. 2564/2008, nonché alle norme contenute nelle schede tecniche di
prevenzione igienica nei sistemi impiantistici (prevenzione legionella), ed inoltre,
dichiara di aver ricevuto copia del disciplinare e delle schede tecniche relativi alle
norme di cui sopra e dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs 30.06.03 n. 196 e s.m.
5) Come specificato nel disciplinare di gara, il progetto dovrà garantire
l’ottenimento della certificazione dell’edificio secondo lo standard LEED da parte
del Green Building Certification Institute con livello di certificazione
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Allegato n. 2 – schema di contratto
“Certificato”.
6) Il professionista è tenuto a firmare ed apporre il proprio timbro professionale di
iscrizione all’albo su tutti gli elaborati di progetto assumendosene le responsabilità
di legge.
7) Il Professionista dovrà consegnare, in aggiunta alle n. 7 (sette) copie cartacee
previste all’art. 5, una copia completa del progetto su supporto magnetico secondo
le indicazioni del RUP, ed in ogni caso tenendo in considerazione quanto segue:
tutti gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG;
tutte le relazioni dovranno essere in formato WORD;
tutti i computi dovranno essere in formato PRIMUS;
tutti gli elaborati di progetto, nessuno escluso, con firma e timbro del
Professionista, dovranno essere inoltre consegnati in formato PDF.
8) Il Professionista, fino al momento dell'approvazione definitiva del progetto
oggetto dell’incarico, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di
progetto anche già prodotti, le integrazioni e/o modifiche progettuali che il RUP
intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile.
9) Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del RUP e
finalizzate, a giudizio dello stesso RUP, a perfezionare il progetto secondo le
esigenze dell'Azienda ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le
integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non
comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi al presente contratto.
Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere
compensi aggiuntivi o risarcimenti.
10) Fino all'approvazione definitiva del progetto di cui all'art. 1 (uno), il
Professionista si impegna a redigere le eventuali "modifiche progettuali", che
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Allegato n. 2 – schema di contratto
potranno essere richieste dal Direttore dell’Azienda, attraverso la stipulazione di
apposito atto aggiuntivo al presente contratto, salvo quanto previsto dal precedente
art. 1, commi 3) e 4). Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico
che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche
richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione
di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base dei parametri
contenuti nella tabella calcolo onorario allegata al presente contratto, applicati
all'importo totale dei lavori progettati, dato dalla somma dell'importo originario
presunto, quantificato all'art. 1, comma 2 e dell'importo delle modifiche
progettuali.
11) Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si
rendessero necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di
progettazione, queste verranno richieste direttamente con nota del RUP ed il
Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Azienda
e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Rimane
salvo il diritto dall'Azienda di agire nei confronti del Professionista per il
risarcimento dei danni.
ART. 3 (Obblighi relativi alla direzione lavori, misura e contabilità, direttore
operativo)
1) Al Direttore Lavori sono affidate tutte le prestazioni di natura tecnica e
amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione lavori,
in particolare dal Titolo IX, Capo I e Capo II del D.P.R. 554/99 – regolamento di
attuazione del Codice dei contratti pubblici, di seguito “reg.”- nonché le
prestazioni professionali previste nel presente contratto.
2) Il Direttore lavori nello specifico deve:
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Allegato n. 2 – schema di contratto
- controllare che i lavori siano eseguiti a regolar d’arte secondo i canoni della
tecnica delle costruzioni;
- controllare che i lavori cui è preposto siano eseguiti in totale conformità al
progetto ed alle condizioni di contratto;
- procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore, i quali devono
essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all’esigenza di non
pregiudicare la qualità e funzionalità dell’opera (art. 124, c. 3, reg.).
3) Il Direttore Lavori dovrà essere affiancato da assistenti con funzione di direttori
operativi e da un ispettore di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati
agli artt. 125 e 126 reg. Il Direttore lavori ha la responsabilità del coordinamento
di tutto l’Ufficio di Direzione Lavori e pertanto riveste un ruolo sovraordinato
rispetto a tutte le altre figure professionale di cui tale ufficio può comporsi, in
particolare, direttori operativi, ispettore di cantiere, coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione.
4) Il Direttore dei lavori, dovrà garantire per tutta la durata dei lavori:
- la propria presenza in cantiere almeno 1 (una) volta in settimana, per un
tempo totale di almeno 3 (tre) ore, con l’onere di redigere specifico verbale
settimanale riguardante la descrizione dello stato dei lavori e la programmazione
dei medesimi, il quale dovrà tempestivamente essere trasmesso via e-mail al RUP.
Il Direttore lavori dovrà comunque garantire la disponibilità necessaria per
adempiere a tutte le attività di competenza previste dalla normativa in materia di
lavori pubblici, dal disciplinare di gara e dal presente contratto.
- la presenza giornaliera continuativa in cantiere in fase di esecuzione dei
lavori dell’Ispettore di Cantiere o del Direttore Operativo, in presenza di
lavoro-azioni inerenti le classi e categorie Ig, IIIa, IIIb, IIIc, con l’obbligo di tenere
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Allegato n. 2 – schema di contratto
documentazione fotografica da allegare al verbale settimanale;
5) Il Professionista si impegna a presentare un rapporto sulle principali attività di
cantiere e sull’andamento delle lavorazioni entro il decimo giorno di ogni
trimestre per tutta la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 128, comma 2, del reg.
Tale rapporto dovrà in particolare riferire in merito al rispetto del programma
lavori, alla necessità di varianti e all’esito delle verifiche contributive di cui
all’art. 124, comma 4, lett. a), del reg.
Si ricorda inoltre che:
ai sensi dell’art. 157 del reg., un assistente del Direttore dei lavori deve tenere
il giornale dei lavori, annotandovi quanto previsto dallo stesso articolo 157,
mentre è compito del Direttore dei lavori verificare ogni dieci giorni e
comunque in occasione di ciascuna visita, l’esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiungere le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima
annotazione dell’assistente;
il Direttore dei lavori deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al RUP i
nominativi delle imprese subappaltatrici che hanno ultimato le proprie
lavorazioni;
il Direttore dei lavori, successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite
dal Capitolato Speciale d’Appalto per i pagamenti in acconto, deve trasmettere
al R.U.P. entro 30 giorni dalla data di maturazione del SAL - così da
consentire all’amministrazione di poter operare le opportune verifiche ai fini
del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dalla normativa in
vigori e dal Capitolato Speciale di appalto - il SAL medesimo e la proposta del
relativo certificato di pagamento, unitamente a tutti i documenti amministrativi
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Allegato n. 2 – schema di contratto
e contabili, ivi incluso il giornale dei lavori; gli elaborati dovranno essere
consegnati in duplice copia.
7) In relazione ad eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice dei lavori, al
Direttore lavori non verrà riconosciuto alcun compenso in aggiunta a quanto già
previsto nella tabella di computo onorario allegata, nei seguenti casi:
a) per tutte le attività attribuite dalla normativa vigente al Direttore lavori;
b) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Direttore lavori al fine di valutare in sede
di contraddittorio con l’impresa esecutrice, le riserve dalla stessa avanzate;
c) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Direttore lavori per la risoluzione del
contenzioso in sede extra giudiziale con l’impresa esecutrice;
d) per i lavori eventualmente riconosciuti dall’Azienda all’impresa esecutrice
nell’ambito del contenzioso.
ART. 4 (Obblighi relativi all’attività di coordinamento sicurezza)
1) Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente contratto per la parte
relativa al D.Lgs. 81/2008 sono le seguenti:
a) coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
delle opere (articolo 91 del D.Lgs. 81/2008);
b) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del
D.Lgs. 81/2008 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti
semplicemente "piano");
c) predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi
dell’articolo 91, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/2008 (nel seguito del presente
atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo");
d) coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione delle
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Allegato n. 2 – schema di contratto
opere (articolo 92 del D.Lgs. 81/2008).
Per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le prestazioni inerenti la
sicurezza il Professionista deve attenersi alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Negli obblighi del coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori deve ritenersi compresa
l’attività di organizzare la cooperazione ed il coordinamento dei datori di lavoro,
compresi i lavoratori autonomi ed il datore di lavoro committente, al fine di
garantire l’attuazione delle misure previste nel Documento unico di valutazione
dei rischi del committente, misure adottate per eliminare le interferenze (art. 17
del D.Lgs. 81/2008).
3) Il fascicolo ed il piano devono contenere tutti gli elementi previsti dalle
normative vigenti al momento dell’elaborazione ed in particolare quanto previsto
dagli artt. 91, comma 1, lett. B) e 100 del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 03 luglio
2003 n. 222 e s.m.
4) Il piano, al fine di permettere la pianificazione in condizioni di sicurezza dei
lavori e delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, deve contenere un diagramma di Gannt con
l’individuazione cronologica e temporale delle varie fasi lavorative. Il
Professionista dovrà a tal fine coordinarsi con il committente dell’opera.
5) Il piano deve altresì tenere conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito
oggetto dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in
parte, aperto all’uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano dovrà quindi
prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a
garantire l’incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante
compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori,
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Allegato n. 2 – schema di contratto
rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere
può essere suddiviso.
6) Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti
contemporaneamente alla progettazione dell'opera.
7) Il costo per la sicurezza deve essere inequivocabilmente evidenziato nei bandi
di gara e non è soggetto a ribasso d'asta, ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del
D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006.
Il Professionista deve altresì coordinarsi con il Responsabile dei Lavori e
concordare con questi il tempo utile per l’esecuzione dei lavori ai fini della sua
indicazione nel Capitolato Speciale d’appalto.
9) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve
provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle legislazioni vigenti ed
in particolare quelli previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 131 del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
10) E’ compresa nell’incarico l’assistenza al Responsabile dei lavori in materia di
sicurezza e salute nel cantiere. E’ altresì compresa l’emissione di pareri, anche
con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle
riserve dell’impresa di cui all’articolo 240 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,
ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.
11) Nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli
atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l’espletamento dei
compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente.
12) Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in
esso richiamate, il Professionista si impegna a espletare l’incarico in conformità
anche ad eventuali normative tecniche di settore che potrebbero essere emanate in
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Allegato n. 2 – schema di contratto
corso d’incarico e la cui applicazione sia obbligatoria o richiesta dal RUP.
13) Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare
periodicamente e comunque bimestralmente, sulle operazioni svolte e sulle
metodologie seguite, ed a semplice richiesta del RUP. Le parti sono obbligate a
conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o
emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche
modo influire sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari
interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
14) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’adempimento
delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla normativa
ed in ottemperanza a quanto previsto dal disciplinare di gara, deve effettuare
almeno 2 (due) visite in settimana per un tempo totale di almeno 6 (sei) ore;
deve comunque accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga
necessario e nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento. Per le
prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera
intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono
prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica,
egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l’attività dei
suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale ne risponde sotto
ogni profilo e senza alcuna riserva.
15) Il Professionista deve custodire per conto dell’Azienda i piani operativi di
tutte le imprese che lavoreranno in cantiere e deve trasmettere al Responsabile
dei lavori i seguenti documenti:
- integrazioni e modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento che si
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Allegato n. 2 – schema di contratto
rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori;
- note sintetiche sull’attività svolta con periodicità bimestrale. In particolare le
note devono far riferimento alle attività descritte nell’art. 92, comma 1, del D.Lgs.
81/2008 (i sopraluoghi effettuati, l’idoneità dei piani operativi di sicurezza
consegnati, le richieste di adeguamento, in particolare le prescrizioni impartite
alle imprese, le visite dell’organo di vigilanza).
16) Il Professionista si obbliga a collaborare con il RUP nella verifica della
idoneità tecnico professionale dell’impresa aggiudicataria dei lavori, prevista
dall’allegato XVII del D.lgs. 81/2008.
17) Il Professionista per conto del Committente/Responsabile dei lavori, svolge
quanto indicato all’art. 90 comma 9, lett. b), c) del D.lgs. 81/2008 e s.m.
18) In relazione ad eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice dei lavori, al
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva non verrà riconosciuto alcun
compenso in aggiunta a quanto già previsto nella tabella di computo onorario
allegata, nei seguenti casi:
a) per tutte le attività attribuite dalla normativa vigente al Coordinatore;
b) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Coordinatore al fine di valutare in sede di
contraddittorio con l’impresa esecutrice, le riserve dalla stessa avanzate;
c) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Coordinatore per la risoluzione del
contenzioso in sede extra giudiziale con l’impresa esecutrice;
d) per i lavori eventualmente riconosciuti dall’Azienda all’impresa esecutrice
nell’ambito del contenzioso.
13) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al verificarsi delle
circostanze stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto per i pagamenti in acconto
(SAL), deve contabilizzare gli oneri per la sicurezza e trasmettere detta contabilità
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Allegato n. 2 – schema di contratto
in tempo utile al Direttore Lavori per l’emissione del SAL.
19) A lavori ultimati il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve
produrre documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione
definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a
reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro
volta state oggetto di intervento.
20) Prima del pagamento dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni, il
Professionista deve consegnare al Responsabile dei Lavori due esemplari di ogni
atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato
tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. La
versione definitiva del fascicolo dovrà essere prodotta su supporto cartaceo e
magnetico.
ART. 5 (Termini per l’espletamento dell’incarico e penali)
1) Il progetto definitivo di cui all'art. 1 (uno), deve essere consegnato dal
Professionista all'Azienda entro 120 (centoventi) giorni, solari consecutivi,
decorrenti dal ricevimento della nota del RUP ad iniziare a progettare le opere in
oggetto, in un numero di copie necessario per acquisire tutte le autorizzazioni ed i
pareri di legge, oltre a n. 3 (tre) copie cartacee e n. 1 (una) copia completa su
supporto magnetico compatibile con i formati previsti all’art. 2, comma 6 del
presente contratto.
2) Il progetto esecutivo di cui all'art. 1 (uno), deve essere consegnato dal
Professionista all'Azienda entro 90 (novanta) giorni, solari consecutivi,
decorrenti dalla data di ricevimento della nota di autorizzazione del RUP al
proseguimento dell'incarico in un numero di copie necessario per acquisire le
tutte le autorizzazioni ed i pareri di legge, oltre a n. 7 (sette) copie cartacee e n. 1
16
Allegato n. 2 – schema di contratto
(una) copia completa su supporto magnetico compatibile con i formati previsti
all’art. 2, comma 6 del presente contratto.
3) Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli
elaborati, di cui ai commi 1 e 2 sarà applicata dal Direttore dell’Azienda nei
confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale di
Euro ….(…/00) ( calcolare lo 0,1% del corrispettivo di parcella di cui all’art.8,
con un minimo di Euro 100,00 al giorno) che sarà trattenuta sul saldo del
compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il
10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Ai fini del calcolo della penale si
devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre,
anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la
responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal
committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente
ordinamento giuridico.
4) I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per
l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non
potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.
5) Per motivi validi e giustificati, l'Azienda, con nota del proprio Direttore, potrà
concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al
RUP, prima della scadenza del termine fissato.
6) Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui
agli articoli 20, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. ed all'art. 9, commi 4, 5, del
relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto del presente contratto si
ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione, con la consegna
degli elaborati redatti secondo le richieste del RUP e previa dichiarazione in tal
17
Allegato n. 2 – schema di contratto
senso del RUP medesimo, mentre per la direzione lavori con la consegna dello
stato finale e previa dichiarazione in tal senso del RUP.
7) Per la parte relativa al coordinamento per la sicurezza le prestazioni
decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la
singola prestazione, a condizione che il Responsabile dei Lavori, abbia messo
nelle condizioni il Professionista di iniziare i propri adempimenti; i termini
possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Responsabile
dei Lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del Professionista.
8) I termini per le prestazioni relative alla sicurezza sono calcolati come segue:
a) redazione e consegna del piano e del fascicolo entro il termine di
presentazione del progetto esecutivo dei lavori;
b) coordinamento per la fase dell’esecuzione per la durata prevista dei lavori; il
termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso
aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative
riprese.
9) I termini di cui al precedente comma 8, lettera b), possono essere prorogati o
adeguati in relazione all’effettiva durata dei lavori.
10) Ogni giorno oltre i termini stabiliti al precedente comma 8, lettera a), nella
consegna degli atti affidati al Professionista comporta una penale di Euro
….(…/00) ( calcolare lo 0,1% del corrispettivo di parcella di cui all’art.8, con un
minimo di Euro 100,00 al giorno) penale che comunque non potrà eccedere il
10% del corrispettivo. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i
compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il
ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del
Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché
18
Allegato n. 2 – schema di contratto
debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.
10) L’Azienda è autorizzata all’utilizzazione, limitatamente al cantiere
interessato,
degli
atti
e
dei
documenti
prodotti
dal
Professionista
nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi
di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni
interrotte.
11) Al Direttore dei lavori verrà comminata una penale di Euro 300,00
(trecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione
del SAL ed addebitati eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare
all’Azienda.
14) Per ogni giorno in cui non sarà verificata la presenza in cantiere di un
componente dell’Ufficio di Direzione Lavori, sarà applicata una penale di Euro
400,00 (quattrocento/00).
15) Tali importi saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalità,
fatti salvi i diritti di risarcimento cagionati dal mancato rispetto del contratto di
appalto.
16) Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui
agli articoli 20, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. ed all'art. 9, commi 4, 5, del
relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto del presente contratto si
ritiene concluso, con la consegna dello stato finale e previa dichiarazione in tal
senso del RUP.
ART. 6 (Attività accessorie comprese nell'incarico)
1) Si intendono comprese nell’incarico di cui all’art. 1, comma 1, e quindi
compensate con l’importo complessivo di cui all’art. 8, comma 1, le seguenti
prestazioni accessorie:
19
Allegato n. 2 – schema di contratto
a) certificazione dell'edificio secondo lo standard LEED da parte del Green
Building Certification Institute con livello di certificazione “Certificato”.
Sono a carico del concorrente aggiudicatario pertanto tutte le spese per ottenere la
certificazione LEED dell’edificio, ivi compreso il pagamento delle quote di
registrazione e certificazione da versare a US GBC;
b) redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti sia
in merito alle diposizioni legislative nazionali e provinciali: relazione opere edili,
relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, relazione acustica, etc., sia
in merito alla tipologia di intervento;
c) esecuzione di indagini geoambientali sulle terre e rocce da scavo;
d) redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni,
pareri e quant’altro previsto dalla normativa nazionale o provinciale vigente, ivi
compresi tutti gli atti e/o elaborati eventualmente richiesti dalla Commissione di
Valutazione delle proposte progettuali di RSA della Provincia Autonoma di
Trento;
e) redazione del progetto per la richiesta del parere di conformità di prevenzione
incendi al Comando provinciale V.V.F.;
f) predisporre e sottoscrivere come tecnico la richiesta del certificato di
prevenzione incendi nonché tutte le certificazioni / dichiarazioni allegate alla
richiesta delle stesso certificato (esempio: certificazioni di resistenza al fuoco dei
prodotti/elementi costruttivi in opera, certificato di corretta installazione e
funzionamento dell’impianto, ecc.), comprese quelle a firma del titolare
dell’attività;
g) predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria per la richiesta
dell’agibilità al Comune e di tutti i documenti richiesti dagli enti gestori di servizi
20
Allegato n. 2 – schema di contratto
per rilasciare le autorizzazioni propedeutiche per l’avvio dell’attività;
h) coordinamento di tutte le prove di collaudo/verifica durante i lavori e la
redazione dei verbali/certificati;
i) redazione/predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione
della domanda di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria;
l) redazione di relazione, a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni
impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con l’elencazione
delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei
lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il
nominativo del relativo fornitore completo di indirizzo;
m) rilievo di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata
dalla progettazione nonché rilievo topografico;
n) assistenza al collaudo tecnico-amministrativo;
o) accatastamento dell’opera;
p) rendering dell’intervento progettuale inserito nel contesto interessato dalla
costruzione della nuova R.S.A.;
q) partecipare quale componente della Commissione di gara dell’eventuale
procedura per la scelta dell’opera d’arte.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in
aggiunta al compenso complessivo previsto all’art. 8, comma 1) del presente
contratto.
ART. 7 (Attività connesse non comprese nell'incarico)
1) l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo
svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente
contratto. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con
21
Allegato n. 2 – schema di contratto
i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti
nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione
oggetto del presente contratto.
ART. 8 (Compensi: quantificazione e modalità corresponsione)
1) Il compenso dovuto dall'Azienda al Professionista per l'esecuzione dell'incarico
oggetto del presente contratto, determinato prendendo a riferimento le tariffe
professionali di cui alla Legge 143/1949 e s.m. e al D.M. 04/04/2001 e applicando
il ribasso offerto in sede di gara pari a ……. ammonta a complessivi Euro
……..(……….. /….) comprensivo di spese ed al netto di oneri fiscali e
previdenziali da determinarsi nella misura di legge, e, al solo fine della
determinazione delle modalità di pagamento, viene così suddiviso: (i seguenti
importi sono comprensivi di spese ed al netto del ribasso sopraccitato)
a) progettazione definitiva: Euro
b) progettazione esecutiva: Euro
c) direzione lavori, misura e contabilità: Euro
d) direttori operativi: Euro
e) coordinamento sicurezza in fase di progettazione: Euro
f) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: Euro
TOTALE COMPLESSIVO EURO: ………….. ..
2) L'onorario a percentuale indicato come “totale complessivo” al comma 1) sarà
comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui
all'art. 1 (uno) approvato definitivamente, escluse le somme a disposizione
dell'Azienda relative ad espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti,
oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in
economia non progettualizzati. Al costo così rideterminato verranno applicati gli
22
Allegato n. 2 – schema di contratto
stessi parametri di cui alla tabella computo onorario allegata e lo sconto offerto.
3) Il compenso di cui ai commi precedenti, per la parte relativa alla
progettazione comprensiva di spese, verrà corrisposto dall'Azienda al
Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti
scadenze temporali:
a) il compenso relativo alla progettazione definitiva, verrà corrisposto dopo
l’approvazione del progetto definitivo da parte degli Organi dall’Azienda,
anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all’emissione del
parere favorevole sul medesimo progetto definitivo, da parte del Comitato
Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile della
Provincia Autonoma di Trento.
b) il compenso relativo alla progettazione esecutiva verrà corrisposto dopo
l’approvazione del progetto esecutivo da parte degli Organi Aziendali, anche
solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i
pareri ed autorizzazioni necessarie, purché sia stata consegnata da parte del
Professionista la polizza prevista all’art. 14 del presente contratto ai sensi
dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 105 del D.P.R.
21.12.1999, n. 554 e s.m.
4) Il compenso di cui ai commi precedenti, per la parte relativa al
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
comprensiva di spese, è corrisposto dall'Azienda al Professionista previa
emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti scadenze temporali:
a) per la fase di progettazione, un primo acconto, pari al 50%, alla consegna
degli elaborati, salvo modifiche richieste da parte del RUP, mentre il saldo
all’avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del RUP anche solo
23
Allegato n. 2 – schema di contratto
dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed
autorizzazioni necessarie;
b) per la fase di esecuzione, pagamenti in acconto fino al 90% (novantapercento)
dell'importo relativo a tali attività, quale risultante dall’offerta presentata,
proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi
stati d'avanzamento o da altri documenti contabili; mentre il saldo,
corrispondente al residuo 10% (diecipercento), ad avvenuta approvazione del
certificato di collaudo. L’onorario per la prestazione di cui alla presente lettera
b) sarà riferito al consuntivo lordo dei lavori si sensi dell’art. 15 della Legge
02.03.1949, n. 143 e s.m.
5) Il compenso di cui ai commi precedenti, per la parte relativa alla direzione
lavori, al direttore operativo, alla misura e contabilità, comprensiva di spese,
quale risultante dalla tabella di computo onorario allegata, è corrisposto
dall'Azienda al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e
con le seguenti scadenze temporali:
a) pagamenti in acconto fino al 90% (novantapercento) dell'importo relativo a tali
attività, quale risultante dall’offerta presentata, proporzionalmente al progresso
dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri
documenti contabili;
b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci percento), ad
avvenuta approvazione del certificato di collaudo, purché in ogni caso sia stato
ottenuto per l’edificio oggetto di direzione il certificato LEED da parte del
Green
Building
Certification
Institute
con
livello
di
certificazione
“Certificato”.
c) L'onorario di cui al presente comma sarà riferito al consuntivo lordo dei
24
Allegato n. 2 – schema di contratto
lavori ai sensi dell’art. 15 della Legge 02.03.1949, n. 143 e s.m.
6) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino
inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto
presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del RUP.
7) Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento da parte dell'Azienda della fattura emessa dal Professionista alle
scadenze indicate nel presente articolo.
8) L’Azienda è comunque estranea ai rapporti funzionali ed economici
intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o
altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso
Professionista intenda avvalersi, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dagli
articoli 91, comma 3 e 118, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., in
materia di
subappalto.
ART. 10 (Varianti progettuali)
1) L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere al Professionista incaricato della
direzione lavori la progettazione di eventuali varianti progettuali, da redigersi nel
corso dei lavori ai sensi dell’art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., nonché attività
inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
la corrispondente direzione dei lavori.
2) L'affidamento dell'incarico di progettazione delle varianti progettuali di cui al
comma 1), delle attività inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, della corrispondente direzione dei lavori ed i relativi
compensi, deve essere preventivamente autorizzato secondo le modalità di cui
al precedente art. 1, comma 3).
3) L'affidamento dell'incarico di progettazione di varianti progettuali e della
25
Allegato n. 2 – schema di contratto
relativa direzione dei lavori non rileva ai fini del rispetto del principio di non
sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20, comma 5 e 22, comma 2,
della citata L.P. n. 26/1993 e s.m. ed all'art. 9, commi 4 e 5, del relativo
Regolamento di attuazione.
4) Qualora il Direttore lavori ritenga necessaria ed opportuna la redazione di una
variante progettuale, dovrà seguire la procedura di seguito riportata:
a) il Direttore Lavori è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al RUP
la necessità di redigere la variante progettuale, non appena ne ravvisi la
necessità;
b) tale comunicazione dovrà comprendere le motivazioni ed una stima sommaria
delle opere raffrontata al quadro economico di progetto, al fine di consentire le
valutazioni di merito;
c) qualora venga riconosciuta la necessità di variante progettuale il RUP chiederà
al Direttore Lavori di trasmettere il relativo preventivo di parcella entro 15
giorni per la formalizzazione dell'incarico;
d) eventuali danni conseguenti a riserve dell'Impresa esecutrice dei lavori o
comunque sopportati dall'Azienda e dovuti a ritardi nella comunicazione di cui
alla lettera a) rispetto alle cause di variante o nella trasmissione del preventivo
cui alla lettera c) saranno addebitati al Direttore dei lavori;
e) l’esecuzione dei lavori di variante sarà sempre subordinata all’approvazione
della variante stessa secondo le vigenti disposizioni di legge;
f) l’Azienda non procederà a liquidare al Direttore Lavori alcun compenso per
varianti eseguite al di fuori della procedura stabilita.
5) Il corrispettivo per le varianti sarà rapportato alle effettive prestazioni rese e
verrà determinato dalle parti contraenti sulla base dei parametri di computo
26
Allegato n. 2 – schema di contratto
onorario di cui alla tabella allegata al presente contratto (allegato C).
6) Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a
causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a
redigerle e a dirigere i relativi lavori senza pretendere alcun compenso
dall'Azienda e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente
contratto. Rimane salvo il diritto dell'Azienda di agire nei confronti del
Professionista per il risarcimento dei danni.
ART. 11 (Lotti e stralci)
Qualora l'Azienda, anche con nota del Direttore, lo richieda, il Professionista si
obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti (o stralci) funzionali. In tal
caso spetta al Professionista il compenso calcolato in base ai parametri contenuti
nella tabella di computo onorario allegata, al quale sarà applicato il ribasso offerto
ed un successivo aumento dell’onorario (spese escluse) che non potrà superare il
15%.
ART. 12 (Recesso dell'Azienda e recesso del Professionista)
1) L’Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in ogni
momento e senza obbligo di motivazione o di preavviso, con determinazione del
Direttore da trasmettere al Professionista.
2) Nell’ipotesi di recesso unilaterale dell’Azienda gli onorari spettanti al
Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente svolto e dimostrato
fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e con riferimento ai
parametri contenuti nell’offerta allegata al presente contratto. Le spese verranno
liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti. Trova applicazione
l’art. 2237 del Codice Civile. Il recesso dell’Azienda non dà diritto al
Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni,
27
Allegato n. 2 – schema di contratto
né, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l’interruzione dell’incarico
e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell’ordinamento in materia di
tariffe professionali.
3) Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso gli
onorari spettanti al Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente
svolto e dimostrato fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e
con riferimento ai parametri contenuti nell’offerta allegata al presente contratto.
Le spese verranno liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti.
Trova applicazione l’art. 2237 del Codice Civile.
ART. 13 (Risoluzione per inadempimento)
1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste
formulate dal RUP, oppure la penale di cui all'art. 5, commi 4) e 11), raggiunga
l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo pattuito,
oppure il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in
materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo
tecnico od economico, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il rapporto
contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno
verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Azienda di agire nei
confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
2) Qualora l'Azienda intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma
1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista,
il Direttore, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad
adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente
al suddetto invito, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo
Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese,
28
Allegato n. 2 – schema di contratto
nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza
ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere
liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'Azienda in
conseguenza dell'inadempimento.
3) Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire, ai fini del presente
contratto, ai sensi ed agli effetti dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m., la
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 14 (Obblighi del Professionista per la tracciabilità dei flussi finanziari)
1) Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
Se il Professionista, per l’esecuzione del presente contratto, limitatamente ai casi
previsti dal comma 3 dell’art. 91 del Codice, stipula contratti con Subappaltatori
e/o Subcontraenti, l’Azienda, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 della L.
136/2010, verificherà che nei suddetti contratti sia inserita, a pena di nullità
assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed al
Commissariato per il Governo della Provincia Autonoma di Trento della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 15 (Disponibilità del progetto)
1) Il progetto e i relativi elaborati di cui agli artt. 1 (uno), 3 (tre) e 7 (sei),
resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Azienda, la quale potrà, a suo
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo
e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo
29
Allegato n. 2 – schema di contratto
giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere
sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il
progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informatori essenziali.
Nel caso in cui l'Azienda ritenga invece di introdurre nel progetto modificazioni
sostanziali, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al Professionista
appositamente incaricato.
ART. 16 (Polizza assicurativa del Professionista)
1) Il Professionista deve presentare all'Azienda, al momento della consegna del
progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza valida dalla data
di inizio lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.
e dall’art. 105 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m., che si intendono integralmente
richiamati. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
2) La copertura assicurativa di cui al comma precedente dovrà essere stipulata
secondo lo schema di polizza tipo 2.2 contenuto nel D.M. del Ministero delle
attività Produttive di data 12.03.2004, n. 123. Lo schema tipo andrà modificato
come di seguito riportato:
a) nell’art. 13 (Dichiarazioni) va tolta la lettera c);
b) va aggiunta la clausola espressa: “La presente polizza vale anche se il progetto
non è stato validato ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, in quanto la
L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. non prevede l’istituto della validazione”;
c) va aggiunta la clausola espressa: “Ogni riferimento al collaudo provvisorio
deve intendersi fatto semplicemente al collaudo, in quanto la L.P. 10.09.1993,
30
Allegato n. 2 – schema di contratto
n. 26 e s.m. non prevede l’istituto del collaudo provvisorio”;
d) va aggiunta la clausola espressa: “Nell’art. 22 (Foro competente) il foro
competente è quello del luogo dove ha sede l’Azienda Pubblica Servizi alla
Persona Opera Romani di Nomi”;
e) va aggiunta la clausola espressa: ”Tutti i riferimenti contenuti nello schema
tipo alle norme del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 devono intendersi fatti alle
corrispondenti norme della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ogni qual volta la
normativa statale non sia applicabile nell’ordinamento provinciale”
ART. 17 (Rinvio)
1) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, le parti contraenti
fanno riferimento alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata
con la Legge 02.03.1949, n. 143 e s.m. ed al Decreto del Ministro della Giustizia
04.04.2001 e s.m., con i criteri utilizzati dall’Azienda per la determinazione del
corrispettivo posto a base dell’offerta allegata al presente contratto.
ART. 18 (Rispetto principio non sovrapposizione incarichi e assimilati)
1) Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista dichiara sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea
o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della contratto stessa, a
norma delle vigenti disposizioni di Legge - anche con riferimento al principio di
non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5, della citata L.P. n.
26/1993 e s.m. e all'art. 9, commi 4 e 5, del relativo Regolamento di attuazione - e
di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
ART. 19 (Ripartizione oneri fiscali)
1) L'imposta di bollo e di registro relativa al presente contratto è a carico del
Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza
31
Allegato n. 2 – schema di contratto
ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti e l'I.V.A. nella misura di legge, calcolata
sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell'Azienda quale
destinataria della prestazione.
IL PROFESSIONISTA
……………………….
L’AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA ROMANI” DI NOMI
IL DIRETTORE
(dott. Luigi Ferrari)
Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica
approvazione delle condizioni stabilite nella presente contratto ed in particolare
agli articoli: 5 (Tempi e penali); 6 (attività accessorie comprese nell’incarico); 7
(attività accessorie non comprese nell’incarico); 11 (Recesso dell’Azienda e
recesso del Professionista); 12 (Risoluzione per inadempimento); 16 (Rispetto
principio non sovrapposizione incarichi e assimilati); 17 (Ripartizione oneri
fiscali).
IL PROFESSIONISTA
(………………………….)
32
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