Allegato n. 2 – schema di contratto REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI DI NOMI Sede legale: 38060 Nomi - via Roma n. 21 - C. F. 85000230228 P. IVA 00338730229 SCHEMA CONTRATTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA rep.n.____________ di data ___________________________ contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, direttore operativo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, geologo, per i lavori di costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Volano (TN). Tra le parti: 1) l'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI di Nomi, con sede legale in via Roma n. 21, - 38060 NOMI (TN) – C. F. 85000230228 P. IVA 00338730229, rappresentata dal dott. LUIGI FERRARI, nato a Parma il 21 gennaio 1952, Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito APSP “Opera Romani” di Nomi 2) ___________________________________, nato a _______________ il ____________ e domiciliato in _________________, presso (*scegliere tra studio proprio, studio associato, società, consorzio …), con sede in _______________, via/loc. _______________ n. ____ codice fiscale n. _________________ e partita I.V.A. _________________, iscritto al n. _______ dell'Albo degli _________ della provincia di _____________; (*oppure se Società o Raggruppamento temporaneo) - ________________________________________________________ con sede 1 Allegato n. 2 – schema di contratto legale a _____________________________________________ P. IVA ______________________ rappresentata dal proprio legale rappresentante ing./arch./sig. ___________________________________, nato a _______________ il ____________ e iscritto al n. _______________ dell'Albo degli _____________________ della provincia di _____________, il quale risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81, il quale indica come responsabile tecnico per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto l’ing. ________________________________ nato a ______________________ il ____________ e iscritto al n. _______________ dell'Albo degli _________ della provincia di _________________, il/i quale/i sottoscrive/sottoscrivono per accettazione il presente contratto, il/i quale interviene e agisce rispettivamente: a) in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Legale Rappresentante della suddetta società; b) quale responsabile tecnico per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto; c) quale mandatario del raggruppamento temporaneo, costituito con atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza in data _______, nel quale è espressamente indicato di essere autorizzato a stipulare il presente contratto in nome e per conto di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento medesimo; PREMESSO CHE - con Determinazione del Direttore dell’APSP, n. … di data ……., è stata indetta una procedura aperta per assegnare, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m., il servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione 2 Allegato n. 2 – schema di contratto lavori, direttore operativo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, geologo, per i lavori di costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Volano (TN), per un importo complessivo a base di gara di Euro per onorari e rimborso spese ed al netto di contributi previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente, di Euro 1.031.095,01.…; - …..; - visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 e s.m., in materia di adempimenti relativi alle certificazioni e documentazioni antimafia; (*aggiungere se contratti con Professionisti organizzati in forma d'Impresa e per importi di contratto superiori ad Euro 154.937,07; va richiesta certificazione antimafia) - visto il certificato camerale di data ……… (* aggiungere in caso di contratti con Professionisti organizzati in forma d’impresa e per importi di contratto pari o superiori ad Euro 193.000,00; vanno richieste le informazioni antimafia ex art. 10 D.P.R. 252/1998) - visto il certificato camerale di data …. e le ulteriori informazioni antimafia richieste …….., si stipula il seguente CONTRATTO ART. 1 (Oggetto dell'incarico) 1) L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata "Azienda", affida il servizio professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, direttore operativo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, geologo, per i lavori di costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Volano (TN), a ……….., di 3 Allegato n. 2 – schema di contratto seguito denominato "Professionista", che a mezzo …………, sottoscrive per accettazione il presente contratto. 2) Il costo stimato dell'opera oggetto di direzione ammonta a presunti Euro 1.031.095,01 (unmilionetrentunomilanovantacinque/01). Il quadro economico dell’opera sarà compilato dal Professionista. 3) La tipologia contrattuale prevista per l’esecuzione dei lavori è a misura. 4)Il Professionista ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Azienda per tutta la durata dell’appalto il “gruppo di lavoro” presentato in sede di presentazione di offerta e così composto: ____________________________________; _____________________________________; _____________________________________; _____________________________________; _____________________________________: 5) L'oggetto dell'incarico, il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, i parametri utilizzati per elaborare la tabella di computo onorario, allegato parte integrante e sostanziale al presente contratto (allegato n. 1) nonché l’offerta tecnica del Professionista di data – parte integrante e sostanziale del presente contratto - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Direttore dell’APSP e stipulazione del relativo atto aggiuntivo al presente contratto. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variante da parte di una delle parte contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al presente contratto oppure della nota di diniego del Direttrore dell’APSP. 4 Allegato n. 2 – schema di contratto ART. 2 (Documenti parte integrante e sostanziale del contratto) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e pertanto obblighi contrattuali: 1) la tabella di computo onorario (ALLEGATO …); 2) l’offerta tecnica ed economica formulata dall’aggiudicatario, per quanto non materialmente allegata al presente contratto di appalto. ART. 3 (Obblighi relativi alla progettazione) 1) Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito “RUP”, (e/o soggetto da questi indicato), al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto di cui all’art. 1 (uno). Il Professionista deve comunque effettuare tutti gli incontri ritenuti opportuni dal RUP, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto del presente contratto che dovessero emergere, al fine di addivenire ad una soluzione concordata. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfettario delle spese esposto in offerta. 2) Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi dell'Azienda e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione definitiva dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva e rapida emissione dei suddetti atti. 3) Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ecc. o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere 5 Allegato n. 2 – schema di contratto difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione. 4) Per la redazione del progetto oggetto del presente contratto, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia, in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e s.m., il Capitolato Generale di Appalto adottato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. ed il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, e s.m.. Deve inoltre osservare quanto previsto dalle “Direttive per la progettazione delle Residenze sanitarie assistenziali” di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2340 di data 04/11/2005, così come da ultimo modificata con la deliberazione n. 2419 di data 09/10/2009. Con la firma del presente contratto il Professionista si impegna ad adeguare il progetto alle direttive per l’adozione degli standard di risparmio energetico per la costruzione o ristrutturazione di edifici a basso consumo e a basso impatto ambientale in provincia di Trento, di cui alla L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. e alle delibere della Giunta provinciale: n. 249 di data 18 febbraio 2005, n. 825/2007 e n. 2564/2008, nonché alle norme contenute nelle schede tecniche di prevenzione igienica nei sistemi impiantistici (prevenzione legionella), ed inoltre, dichiara di aver ricevuto copia del disciplinare e delle schede tecniche relativi alle norme di cui sopra e dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30.06.03 n. 196 e s.m. 5) Come specificato nel disciplinare di gara, il progetto dovrà garantire l’ottenimento della certificazione dell’edificio secondo lo standard LEED da parte del Green Building Certification Institute con livello di certificazione 6 Allegato n. 2 – schema di contratto “Certificato”. 6) Il professionista è tenuto a firmare ed apporre il proprio timbro professionale di iscrizione all’albo su tutti gli elaborati di progetto assumendosene le responsabilità di legge. 7) Il Professionista dovrà consegnare, in aggiunta alle n. 7 (sette) copie cartacee previste all’art. 5, una copia completa del progetto su supporto magnetico secondo le indicazioni del RUP, ed in ogni caso tenendo in considerazione quanto segue: tutti gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG; tutte le relazioni dovranno essere in formato WORD; tutti i computi dovranno essere in formato PRIMUS; tutti gli elaborati di progetto, nessuno escluso, con firma e timbro del Professionista, dovranno essere inoltre consegnati in formato PDF. 8) Il Professionista, fino al momento dell'approvazione definitiva del progetto oggetto dell’incarico, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto anche già prodotti, le integrazioni e/o modifiche progettuali che il RUP intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. 9) Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del RUP e finalizzate, a giudizio dello stesso RUP, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Azienda ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi al presente contratto. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti. 10) Fino all'approvazione definitiva del progetto di cui all'art. 1 (uno), il Professionista si impegna a redigere le eventuali "modifiche progettuali", che 7 Allegato n. 2 – schema di contratto potranno essere richieste dal Direttore dell’Azienda, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, commi 3) e 4). Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base dei parametri contenuti nella tabella calcolo onorario allegata al presente contratto, applicati all'importo totale dei lavori progettati, dato dalla somma dell'importo originario presunto, quantificato all'art. 1, comma 2 e dell'importo delle modifiche progettuali. 11) Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendessero necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, queste verranno richieste direttamente con nota del RUP ed il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Azienda e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Rimane salvo il diritto dall'Azienda di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni. ART. 3 (Obblighi relativi alla direzione lavori, misura e contabilità, direttore operativo) 1) Al Direttore Lavori sono affidate tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione lavori, in particolare dal Titolo IX, Capo I e Capo II del D.P.R. 554/99 – regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, di seguito “reg.”- nonché le prestazioni professionali previste nel presente contratto. 2) Il Direttore lavori nello specifico deve: 8 Allegato n. 2 – schema di contratto - controllare che i lavori siano eseguiti a regolar d’arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni; - controllare che i lavori cui è preposto siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni di contratto; - procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all’esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell’opera (art. 124, c. 3, reg.). 3) Il Direttore Lavori dovrà essere affiancato da assistenti con funzione di direttori operativi e da un ispettore di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 125 e 126 reg. Il Direttore lavori ha la responsabilità del coordinamento di tutto l’Ufficio di Direzione Lavori e pertanto riveste un ruolo sovraordinato rispetto a tutte le altre figure professionale di cui tale ufficio può comporsi, in particolare, direttori operativi, ispettore di cantiere, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 4) Il Direttore dei lavori, dovrà garantire per tutta la durata dei lavori: - la propria presenza in cantiere almeno 1 (una) volta in settimana, per un tempo totale di almeno 3 (tre) ore, con l’onere di redigere specifico verbale settimanale riguardante la descrizione dello stato dei lavori e la programmazione dei medesimi, il quale dovrà tempestivamente essere trasmesso via e-mail al RUP. Il Direttore lavori dovrà comunque garantire la disponibilità necessaria per adempiere a tutte le attività di competenza previste dalla normativa in materia di lavori pubblici, dal disciplinare di gara e dal presente contratto. - la presenza giornaliera continuativa in cantiere in fase di esecuzione dei lavori dell’Ispettore di Cantiere o del Direttore Operativo, in presenza di lavoro-azioni inerenti le classi e categorie Ig, IIIa, IIIb, IIIc, con l’obbligo di tenere 9 Allegato n. 2 – schema di contratto documentazione fotografica da allegare al verbale settimanale; 5) Il Professionista si impegna a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni entro il decimo giorno di ogni trimestre per tutta la durata dei lavori, ai sensi dell’art. 128, comma 2, del reg. Tale rapporto dovrà in particolare riferire in merito al rispetto del programma lavori, alla necessità di varianti e all’esito delle verifiche contributive di cui all’art. 124, comma 4, lett. a), del reg. Si ricorda inoltre che: ai sensi dell’art. 157 del reg., un assistente del Direttore dei lavori deve tenere il giornale dei lavori, annotandovi quanto previsto dallo stesso articolo 157, mentre è compito del Direttore dei lavori verificare ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiungere le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente; il Direttore dei lavori deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al RUP i nominativi delle imprese subappaltatrici che hanno ultimato le proprie lavorazioni; il Direttore dei lavori, successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto per i pagamenti in acconto, deve trasmettere al R.U.P. entro 30 giorni dalla data di maturazione del SAL - così da consentire all’amministrazione di poter operare le opportune verifiche ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dalla normativa in vigori e dal Capitolato Speciale di appalto - il SAL medesimo e la proposta del relativo certificato di pagamento, unitamente a tutti i documenti amministrativi 10 Allegato n. 2 – schema di contratto e contabili, ivi incluso il giornale dei lavori; gli elaborati dovranno essere consegnati in duplice copia. 7) In relazione ad eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice dei lavori, al Direttore lavori non verrà riconosciuto alcun compenso in aggiunta a quanto già previsto nella tabella di computo onorario allegata, nei seguenti casi: a) per tutte le attività attribuite dalla normativa vigente al Direttore lavori; b) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Direttore lavori al fine di valutare in sede di contraddittorio con l’impresa esecutrice, le riserve dalla stessa avanzate; c) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Direttore lavori per la risoluzione del contenzioso in sede extra giudiziale con l’impresa esecutrice; d) per i lavori eventualmente riconosciuti dall’Azienda all’impresa esecutrice nell’ambito del contenzioso. ART. 4 (Obblighi relativi all’attività di coordinamento sicurezza) 1) Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente contratto per la parte relativa al D.Lgs. 81/2008 sono le seguenti: a) coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione delle opere (articolo 91 del D.Lgs. 81/2008); b) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano"); c) predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 91, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/2008 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo"); d) coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione delle 11 Allegato n. 2 – schema di contratto opere (articolo 92 del D.Lgs. 81/2008). Per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le prestazioni inerenti la sicurezza il Professionista deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Negli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori deve ritenersi compresa l’attività di organizzare la cooperazione ed il coordinamento dei datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed il datore di lavoro committente, al fine di garantire l’attuazione delle misure previste nel Documento unico di valutazione dei rischi del committente, misure adottate per eliminare le interferenze (art. 17 del D.Lgs. 81/2008). 3) Il fascicolo ed il piano devono contenere tutti gli elementi previsti dalle normative vigenti al momento dell’elaborazione ed in particolare quanto previsto dagli artt. 91, comma 1, lett. B) e 100 del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 03 luglio 2003 n. 222 e s.m. 4) Il piano, al fine di permettere la pianificazione in condizioni di sicurezza dei lavori e delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, deve contenere un diagramma di Gannt con l’individuazione cronologica e temporale delle varie fasi lavorative. Il Professionista dovrà a tal fine coordinarsi con il committente dell’opera. 5) Il piano deve altresì tenere conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all’uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, 12 Allegato n. 2 – schema di contratto rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso. 6) Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione dell'opera. 7) Il costo per la sicurezza deve essere inequivocabilmente evidenziato nei bandi di gara e non è soggetto a ribasso d'asta, ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006. Il Professionista deve altresì coordinarsi con il Responsabile dei Lavori e concordare con questi il tempo utile per l’esecuzione dei lavori ai fini della sua indicazione nel Capitolato Speciale d’appalto. 9) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle legislazioni vigenti ed in particolare quelli previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. 10) E’ compresa nell’incarico l’assistenza al Responsabile dei lavori in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E’ altresì compresa l’emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell’impresa di cui all’articolo 240 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza. 11) Nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l’espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente. 12) Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna a espletare l’incarico in conformità anche ad eventuali normative tecniche di settore che potrebbero essere emanate in 13 Allegato n. 2 – schema di contratto corso d’incarico e la cui applicazione sia obbligatoria o richiesta dal RUP. 13) Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente e comunque bimestralmente, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, ed a semplice richiesta del RUP. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse. 14) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dal disciplinare di gara, deve effettuare almeno 2 (due) visite in settimana per un tempo totale di almeno 6 (sei) ore; deve comunque accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento. Per le prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. 15) Il Professionista deve custodire per conto dell’Azienda i piani operativi di tutte le imprese che lavoreranno in cantiere e deve trasmettere al Responsabile dei lavori i seguenti documenti: - integrazioni e modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento che si 14 Allegato n. 2 – schema di contratto rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori; - note sintetiche sull’attività svolta con periodicità bimestrale. In particolare le note devono far riferimento alle attività descritte nell’art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 (i sopraluoghi effettuati, l’idoneità dei piani operativi di sicurezza consegnati, le richieste di adeguamento, in particolare le prescrizioni impartite alle imprese, le visite dell’organo di vigilanza). 16) Il Professionista si obbliga a collaborare con il RUP nella verifica della idoneità tecnico professionale dell’impresa aggiudicataria dei lavori, prevista dall’allegato XVII del D.lgs. 81/2008. 17) Il Professionista per conto del Committente/Responsabile dei lavori, svolge quanto indicato all’art. 90 comma 9, lett. b), c) del D.lgs. 81/2008 e s.m. 18) In relazione ad eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice dei lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva non verrà riconosciuto alcun compenso in aggiunta a quanto già previsto nella tabella di computo onorario allegata, nei seguenti casi: a) per tutte le attività attribuite dalla normativa vigente al Coordinatore; b) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Coordinatore al fine di valutare in sede di contraddittorio con l’impresa esecutrice, le riserve dalla stessa avanzate; c) per tutti gli atti richiesti dal RUP al Coordinatore per la risoluzione del contenzioso in sede extra giudiziale con l’impresa esecutrice; d) per i lavori eventualmente riconosciuti dall’Azienda all’impresa esecutrice nell’ambito del contenzioso. 13) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al verificarsi delle circostanze stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto per i pagamenti in acconto (SAL), deve contabilizzare gli oneri per la sicurezza e trasmettere detta contabilità 15 Allegato n. 2 – schema di contratto in tempo utile al Direttore Lavori per l’emissione del SAL. 19) A lavori ultimati il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento. 20) Prima del pagamento dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni, il Professionista deve consegnare al Responsabile dei Lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. La versione definitiva del fascicolo dovrà essere prodotta su supporto cartaceo e magnetico. ART. 5 (Termini per l’espletamento dell’incarico e penali) 1) Il progetto definitivo di cui all'art. 1 (uno), deve essere consegnato dal Professionista all'Azienda entro 120 (centoventi) giorni, solari consecutivi, decorrenti dal ricevimento della nota del RUP ad iniziare a progettare le opere in oggetto, in un numero di copie necessario per acquisire tutte le autorizzazioni ed i pareri di legge, oltre a n. 3 (tre) copie cartacee e n. 1 (una) copia completa su supporto magnetico compatibile con i formati previsti all’art. 2, comma 6 del presente contratto. 2) Il progetto esecutivo di cui all'art. 1 (uno), deve essere consegnato dal Professionista all'Azienda entro 90 (novanta) giorni, solari consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della nota di autorizzazione del RUP al proseguimento dell'incarico in un numero di copie necessario per acquisire le tutte le autorizzazioni ed i pareri di legge, oltre a n. 7 (sette) copie cartacee e n. 1 16 Allegato n. 2 – schema di contratto (una) copia completa su supporto magnetico compatibile con i formati previsti all’art. 2, comma 6 del presente contratto. 3) Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui ai commi 1 e 2 sarà applicata dal Direttore dell’Azienda nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro ….(…/00) ( calcolare lo 0,1% del corrispettivo di parcella di cui all’art.8, con un minimo di Euro 100,00 al giorno) che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. 4) I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. 5) Per motivi validi e giustificati, l'Azienda, con nota del proprio Direttore, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato. 6) Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. ed all'art. 9, commi 4, 5, del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del RUP e previa dichiarazione in tal 17 Allegato n. 2 – schema di contratto senso del RUP medesimo, mentre per la direzione lavori con la consegna dello stato finale e previa dichiarazione in tal senso del RUP. 7) Per la parte relativa al coordinamento per la sicurezza le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, a condizione che il Responsabile dei Lavori, abbia messo nelle condizioni il Professionista di iniziare i propri adempimenti; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Responsabile dei Lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del Professionista. 8) I termini per le prestazioni relative alla sicurezza sono calcolati come segue: a) redazione e consegna del piano e del fascicolo entro il termine di presentazione del progetto esecutivo dei lavori; b) coordinamento per la fase dell’esecuzione per la durata prevista dei lavori; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese. 9) I termini di cui al precedente comma 8, lettera b), possono essere prorogati o adeguati in relazione all’effettiva durata dei lavori. 10) Ogni giorno oltre i termini stabiliti al precedente comma 8, lettera a), nella consegna degli atti affidati al Professionista comporta una penale di Euro ….(…/00) ( calcolare lo 0,1% del corrispettivo di parcella di cui all’art.8, con un minimo di Euro 100,00 al giorno) penale che comunque non potrà eccedere il 10% del corrispettivo. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché 18 Allegato n. 2 – schema di contratto debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. 10) L’Azienda è autorizzata all’utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. 11) Al Direttore dei lavori verrà comminata una penale di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del SAL ed addebitati eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare all’Azienda. 14) Per ogni giorno in cui non sarà verificata la presenza in cantiere di un componente dell’Ufficio di Direzione Lavori, sarà applicata una penale di Euro 400,00 (quattrocento/00). 15) Tali importi saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto. 16) Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. ed all'art. 9, commi 4, 5, del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso, con la consegna dello stato finale e previa dichiarazione in tal senso del RUP. ART. 6 (Attività accessorie comprese nell'incarico) 1) Si intendono comprese nell’incarico di cui all’art. 1, comma 1, e quindi compensate con l’importo complessivo di cui all’art. 8, comma 1, le seguenti prestazioni accessorie: 19 Allegato n. 2 – schema di contratto a) certificazione dell'edificio secondo lo standard LEED da parte del Green Building Certification Institute con livello di certificazione “Certificato”. Sono a carico del concorrente aggiudicatario pertanto tutte le spese per ottenere la certificazione LEED dell’edificio, ivi compreso il pagamento delle quote di registrazione e certificazione da versare a US GBC; b) redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti sia in merito alle diposizioni legislative nazionali e provinciali: relazione opere edili, relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, relazione acustica, etc., sia in merito alla tipologia di intervento; c) esecuzione di indagini geoambientali sulle terre e rocce da scavo; d) redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro previsto dalla normativa nazionale o provinciale vigente, ivi compresi tutti gli atti e/o elaborati eventualmente richiesti dalla Commissione di Valutazione delle proposte progettuali di RSA della Provincia Autonoma di Trento; e) redazione del progetto per la richiesta del parere di conformità di prevenzione incendi al Comando provinciale V.V.F.; f) predisporre e sottoscrivere come tecnico la richiesta del certificato di prevenzione incendi nonché tutte le certificazioni / dichiarazioni allegate alla richiesta delle stesso certificato (esempio: certificazioni di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi in opera, certificato di corretta installazione e funzionamento dell’impianto, ecc.), comprese quelle a firma del titolare dell’attività; g) predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria per la richiesta dell’agibilità al Comune e di tutti i documenti richiesti dagli enti gestori di servizi 20 Allegato n. 2 – schema di contratto per rilasciare le autorizzazioni propedeutiche per l’avvio dell’attività; h) coordinamento di tutte le prove di collaudo/verifica durante i lavori e la redazione dei verbali/certificati; i) redazione/predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria; l) redazione di relazione, a fine lavori, con la descrizione delle prestazioni impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con l’elencazione delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo fornitore completo di indirizzo; m) rilievo di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione nonché rilievo topografico; n) assistenza al collaudo tecnico-amministrativo; o) accatastamento dell’opera; p) rendering dell’intervento progettuale inserito nel contesto interessato dalla costruzione della nuova R.S.A.; q) partecipare quale componente della Commissione di gara dell’eventuale procedura per la scelta dell’opera d’arte. Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo previsto all’art. 8, comma 1) del presente contratto. ART. 7 (Attività connesse non comprese nell'incarico) 1) l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con 21 Allegato n. 2 – schema di contratto i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto del presente contratto. ART. 8 (Compensi: quantificazione e modalità corresponsione) 1) Il compenso dovuto dall'Azienda al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, determinato prendendo a riferimento le tariffe professionali di cui alla Legge 143/1949 e s.m. e al D.M. 04/04/2001 e applicando il ribasso offerto in sede di gara pari a ……. ammonta a complessivi Euro ……..(……….. /….) comprensivo di spese ed al netto di oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, e, al solo fine della determinazione delle modalità di pagamento, viene così suddiviso: (i seguenti importi sono comprensivi di spese ed al netto del ribasso sopraccitato) a) progettazione definitiva: Euro b) progettazione esecutiva: Euro c) direzione lavori, misura e contabilità: Euro d) direttori operativi: Euro e) coordinamento sicurezza in fase di progettazione: Euro f) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: Euro TOTALE COMPLESSIVO EURO: ………….. .. 2) L'onorario a percentuale indicato come “totale complessivo” al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente, escluse le somme a disposizione dell'Azienda relative ad espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Al costo così rideterminato verranno applicati gli 22 Allegato n. 2 – schema di contratto stessi parametri di cui alla tabella computo onorario allegata e lo sconto offerto. 3) Il compenso di cui ai commi precedenti, per la parte relativa alla progettazione comprensiva di spese, verrà corrisposto dall'Azienda al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti scadenze temporali: a) il compenso relativo alla progettazione definitiva, verrà corrisposto dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte degli Organi dall’Azienda, anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all’emissione del parere favorevole sul medesimo progetto definitivo, da parte del Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento. b) il compenso relativo alla progettazione esecutiva verrà corrisposto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte degli Organi Aziendali, anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie, purché sia stata consegnata da parte del Professionista la polizza prevista all’art. 14 del presente contratto ai sensi dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 105 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m. 4) Il compenso di cui ai commi precedenti, per la parte relativa al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprensiva di spese, è corrisposto dall'Azienda al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti scadenze temporali: a) per la fase di progettazione, un primo acconto, pari al 50%, alla consegna degli elaborati, salvo modifiche richieste da parte del RUP, mentre il saldo all’avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del RUP anche solo 23 Allegato n. 2 – schema di contratto dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie; b) per la fase di esecuzione, pagamenti in acconto fino al 90% (novantapercento) dell'importo relativo a tali attività, quale risultante dall’offerta presentata, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili; mentre il saldo, corrispondente al residuo 10% (diecipercento), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo. L’onorario per la prestazione di cui alla presente lettera b) sarà riferito al consuntivo lordo dei lavori si sensi dell’art. 15 della Legge 02.03.1949, n. 143 e s.m. 5) Il compenso di cui ai commi precedenti, per la parte relativa alla direzione lavori, al direttore operativo, alla misura e contabilità, comprensiva di spese, quale risultante dalla tabella di computo onorario allegata, è corrisposto dall'Azienda al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti scadenze temporali: a) pagamenti in acconto fino al 90% (novantapercento) dell'importo relativo a tali attività, quale risultante dall’offerta presentata, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili; b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci percento), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, purché in ogni caso sia stato ottenuto per l’edificio oggetto di direzione il certificato LEED da parte del Green Building Certification Institute con livello di certificazione “Certificato”. c) L'onorario di cui al presente comma sarà riferito al consuntivo lordo dei 24 Allegato n. 2 – schema di contratto lavori ai sensi dell’art. 15 della Legge 02.03.1949, n. 143 e s.m. 6) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del RUP. 7) Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Azienda della fattura emessa dal Professionista alle scadenze indicate nel presente articolo. 8) L’Azienda è comunque estranea ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso Professionista intenda avvalersi, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dagli articoli 91, comma 3 e 118, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., in materia di subappalto. ART. 10 (Varianti progettuali) 1) L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere al Professionista incaricato della direzione lavori la progettazione di eventuali varianti progettuali, da redigersi nel corso dei lavori ai sensi dell’art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., nonché attività inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la corrispondente direzione dei lavori. 2) L'affidamento dell'incarico di progettazione delle varianti progettuali di cui al comma 1), delle attività inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della corrispondente direzione dei lavori ed i relativi compensi, deve essere preventivamente autorizzato secondo le modalità di cui al precedente art. 1, comma 3). 3) L'affidamento dell'incarico di progettazione di varianti progettuali e della 25 Allegato n. 2 – schema di contratto relativa direzione dei lavori non rileva ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20, comma 5 e 22, comma 2, della citata L.P. n. 26/1993 e s.m. ed all'art. 9, commi 4 e 5, del relativo Regolamento di attuazione. 4) Qualora il Direttore lavori ritenga necessaria ed opportuna la redazione di una variante progettuale, dovrà seguire la procedura di seguito riportata: a) il Direttore Lavori è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al RUP la necessità di redigere la variante progettuale, non appena ne ravvisi la necessità; b) tale comunicazione dovrà comprendere le motivazioni ed una stima sommaria delle opere raffrontata al quadro economico di progetto, al fine di consentire le valutazioni di merito; c) qualora venga riconosciuta la necessità di variante progettuale il RUP chiederà al Direttore Lavori di trasmettere il relativo preventivo di parcella entro 15 giorni per la formalizzazione dell'incarico; d) eventuali danni conseguenti a riserve dell'Impresa esecutrice dei lavori o comunque sopportati dall'Azienda e dovuti a ritardi nella comunicazione di cui alla lettera a) rispetto alle cause di variante o nella trasmissione del preventivo cui alla lettera c) saranno addebitati al Direttore dei lavori; e) l’esecuzione dei lavori di variante sarà sempre subordinata all’approvazione della variante stessa secondo le vigenti disposizioni di legge; f) l’Azienda non procederà a liquidare al Direttore Lavori alcun compenso per varianti eseguite al di fuori della procedura stabilita. 5) Il corrispettivo per le varianti sarà rapportato alle effettive prestazioni rese e verrà determinato dalle parti contraenti sulla base dei parametri di computo 26 Allegato n. 2 – schema di contratto onorario di cui alla tabella allegata al presente contratto (allegato C). 6) Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle e a dirigere i relativi lavori senza pretendere alcun compenso dall'Azienda e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Rimane salvo il diritto dell'Azienda di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni. ART. 11 (Lotti e stralci) Qualora l'Azienda, anche con nota del Direttore, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti (o stralci) funzionali. In tal caso spetta al Professionista il compenso calcolato in base ai parametri contenuti nella tabella di computo onorario allegata, al quale sarà applicato il ribasso offerto ed un successivo aumento dell’onorario (spese escluse) che non potrà superare il 15%. ART. 12 (Recesso dell'Azienda e recesso del Professionista) 1) L’Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in ogni momento e senza obbligo di motivazione o di preavviso, con determinazione del Direttore da trasmettere al Professionista. 2) Nell’ipotesi di recesso unilaterale dell’Azienda gli onorari spettanti al Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente svolto e dimostrato fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e con riferimento ai parametri contenuti nell’offerta allegata al presente contratto. Le spese verranno liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti. Trova applicazione l’art. 2237 del Codice Civile. Il recesso dell’Azienda non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni, 27 Allegato n. 2 – schema di contratto né, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l’interruzione dell’incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell’ordinamento in materia di tariffe professionali. 3) Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso gli onorari spettanti al Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente svolto e dimostrato fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e con riferimento ai parametri contenuti nell’offerta allegata al presente contratto. Le spese verranno liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti. Trova applicazione l’art. 2237 del Codice Civile. ART. 13 (Risoluzione per inadempimento) 1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal RUP, oppure la penale di cui all'art. 5, commi 4) e 11), raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo pattuito, oppure il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Azienda di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni. 2) Qualora l'Azienda intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Direttore, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, 28 Allegato n. 2 – schema di contratto nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento. 3) Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire, ai fini del presente contratto, ai sensi ed agli effetti dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m., la tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Art. 14 (Obblighi del Professionista per la tracciabilità dei flussi finanziari) 1) Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. Se il Professionista, per l’esecuzione del presente contratto, limitatamente ai casi previsti dal comma 3 dell’art. 91 del Codice, stipula contratti con Subappaltatori e/o Subcontraenti, l’Azienda, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 della L. 136/2010, verificherà che nei suddetti contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed al Commissariato per il Governo della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART. 15 (Disponibilità del progetto) 1) Il progetto e i relativi elaborati di cui agli artt. 1 (uno), 3 (tre) e 7 (sei), resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Azienda, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo 29 Allegato n. 2 – schema di contratto giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informatori essenziali. Nel caso in cui l'Azienda ritenga invece di introdurre nel progetto modificazioni sostanziali, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al Professionista appositamente incaricato. ART. 16 (Polizza assicurativa del Professionista) 1) Il Professionista deve presentare all'Azienda, al momento della consegna del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza valida dalla data di inizio lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e dall’art. 105 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m., che si intendono integralmente richiamati. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). 2) La copertura assicurativa di cui al comma precedente dovrà essere stipulata secondo lo schema di polizza tipo 2.2 contenuto nel D.M. del Ministero delle attività Produttive di data 12.03.2004, n. 123. Lo schema tipo andrà modificato come di seguito riportato: a) nell’art. 13 (Dichiarazioni) va tolta la lettera c); b) va aggiunta la clausola espressa: “La presente polizza vale anche se il progetto non è stato validato ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, in quanto la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. non prevede l’istituto della validazione”; c) va aggiunta la clausola espressa: “Ogni riferimento al collaudo provvisorio deve intendersi fatto semplicemente al collaudo, in quanto la L.P. 10.09.1993, 30 Allegato n. 2 – schema di contratto n. 26 e s.m. non prevede l’istituto del collaudo provvisorio”; d) va aggiunta la clausola espressa: “Nell’art. 22 (Foro competente) il foro competente è quello del luogo dove ha sede l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opera Romani di Nomi”; e) va aggiunta la clausola espressa: ”Tutti i riferimenti contenuti nello schema tipo alle norme del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 devono intendersi fatti alle corrispondenti norme della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell’ordinamento provinciale” ART. 17 (Rinvio) 1) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata con la Legge 02.03.1949, n. 143 e s.m. ed al Decreto del Ministro della Giustizia 04.04.2001 e s.m., con i criteri utilizzati dall’Azienda per la determinazione del corrispettivo posto a base dell’offerta allegata al presente contratto. ART. 18 (Rispetto principio non sovrapposizione incarichi e assimilati) 1) Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della contratto stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge - anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5, della citata L.P. n. 26/1993 e s.m. e all'art. 9, commi 4 e 5, del relativo Regolamento di attuazione - e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. ART. 19 (Ripartizione oneri fiscali) 1) L'imposta di bollo e di registro relativa al presente contratto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza 31 Allegato n. 2 – schema di contratto ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti e l'I.V.A. nella misura di legge, calcolata sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell'Azienda quale destinataria della prestazione. IL PROFESSIONISTA ………………………. L’AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA ROMANI” DI NOMI IL DIRETTORE (dott. Luigi Ferrari) Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente contratto ed in particolare agli articoli: 5 (Tempi e penali); 6 (attività accessorie comprese nell’incarico); 7 (attività accessorie non comprese nell’incarico); 11 (Recesso dell’Azienda e recesso del Professionista); 12 (Risoluzione per inadempimento); 16 (Rispetto principio non sovrapposizione incarichi e assimilati); 17 (Ripartizione oneri fiscali). IL PROFESSIONISTA (………………………….) 32