La società Se.te. s.r.l. nasce dall’esperienza svolta da oltre 30 anni di attività
, accrescendo la propria esperienza nel campo dell’impiantistica ed
edilizia , sottoponendosi alla Vs. cortese attenzione con una consolidata
presenza nel settore.
Elemento distintivo dell’azienda risulta essere la ricercata
personalizzazione dei lavori offerti alla propria clientela, curando quindi
a fondo le singole necessità fin dalla fase di progettazione.
Dotata di una struttura aziendale molto snella, Se.te. s.r.l. garantisce la
massima flessibilità essendo in grado di rispondere rapidamente alle
esigenze del mercato.
Questa particolare attenzione rivolta alla nostra clientela, conferisce alla
Se.te. s.r.l. un carattere di estrema professionalità che contraddistingue
non solo le opere realizzate, ma anche tutti i collaboratori dell’azienda.
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PRESTAZIONI DA NOI OFFERTE
- Manutenzione stabili ed impianti di cui:
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Opere murarie
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Isolamenti termici a cappotto su facciate
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Isolamenti acustici
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Opere di cartongesso, contropareti, pareti divisorie, controsoffittature
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Opere di pavimentazione in legno, in pvc, in linolium e moquette
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Posa di tappezzeria
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Imbiancature, stucchi e decorazioni pittoriche ed artistiche
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Opere di tapparellista, tende da sole e zanzariere
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Opere di falegnameria
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Spurghi, videoispezioni, risanamento e costruzione fognature, gestione
rifiuti e bonifiche
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Impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
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Impianti fotovoltaici
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Impianti elettrici, citofonici tradizionali e video, telefonici, rete dati, tv e
tvcc, automazione, domotica, antifurto ed antincendio oltre ai sistemi
per la gestione automatizzata dei servizi Hotel
CONSULENZA E PROGETTAZIONE CON PRODUZIONE DI
DOCUMENTAZIONI INERENTI LE NORMATIVE IN VIGORE, REALIZZATE
CON MODERNI STRUMENTI INFORMATICI (CAD, OFFICE).
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Intervento edilizio
Nella legislazione italiana per intervento edilizio si intende ogni lavorazione o opera che modifichi in tutto o in parte
un edificio esistente o che porti alla realizzazione di una nuova costruzione.
Il riferimento normativo per l'intervento edilizio si trova all'art.3 del D.P.R. n.380/2001 (conosciuto come Testo unico
dell'edilizia). Lo stesso articolo dà una classificazione dei diversi interventi edilizi, che vengono di seguito descritti. Per
ogni intervento edilizio viene indicato quale strumento urbanistico è necessario per poterlo eseguire
(ciascuna Regione ha, però, la facoltà di decidere a sua discrezione quali strumenti richiedere per ciascun intervento).
Intervento di manutenzione ordinaria
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti principalmente al mantenimento in efficienza di un impianto (per
esempio il rifacimento dell'impianto elettrico vecchio con uno a norma, il rifacimento dei sanitari di un bagno, la
sostituzione di un discendente di scarico acque) o il suo ampliamento (p.e. aggiungere una lampada a muro, mettere un
secondo lavabo nel bagno), al mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali (p.e. ritinteggiare una parete, anche
sostituendo l'intonaco, sostituire le piastrelle del bagno).
Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le opere per la sostituzione degli infissi (porte e finestre, oppure
l'installazione della porta blindata in luogo della precedente) e anche, le opere relative alla realizzazione di vani di
passaggio o spostamenti di porte, purché venga mantenuto l'impianto originario della casa. Queste opere sono
ammesse spesso non in modo esplicito, perché sono al limite della confusione con la manutenzione straordinaria.
Tuttavia, alcune sentenze giudiziarie le equiparano alla manutenzione ordinaria e alcuni regolamenti edilizi comunali le
citano esplicitamente come tali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti a alcuna autorizzazione: rientrano infatti, tra le opere che non
necessitano di autorizzazione edilizia.
Se l'edificio tuttavia è vincolato dalla sovrintendenza ai beni architettonici (in base al d.lgs. n.42/2004) potrebbe essere
richiesta l'autorizzazione della stessa (p.e. in un edificio storico con un affresco alle pareti non possiamo ripitturare le
pareti o farvi passare degli impianti, perché sarebbe una violazione dell'integrità dei beni culturali, anche ovviamente, se
l'edificio è privato). Questa affermazione vale per ogni intervento edilizio.
L'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
Intervento di manutenzione straordinaria
Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio
e quindi, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a
realizzare nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti.
Rientrano quindi nella manutenzione straordinaria le opere di consolidamento statico (p.e. se un edificio sta crollando a
causa di un elemento strutturale logorato o sottodimensionato bisogna sostituirlo o rinforzarlo, oppure sono opere di
consolidamento statico anche le catene utilizzate per migliorare la resistenza dell'edificio al terremoto), il rifacimento
integrale dei servizi igienici e degli impianti relativi (non è specificato, in realtà, se il rifacimento integrale di
un bagno rientri in questa categoria o nella precedente) e la modifica integrale dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico
e dell'impianto sanitario.
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Non sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che alterano la sagoma, la forma, il volume o la superficie
complessiva dell'edificio e la relativa destinazione d'uso (p.e. la realizzazione di una veranda per coprire
un terrazzo modifica la sagoma, la forma, il volume e cambia la destinazione d'uso del terrazzo da non abitativo ad
abitativo e pertanto, non è manutenzione straordinaria, ma ristrutturazione edilizia. La redistribuzione della casa
mediante la demolizione di tramezzi e la modifica delle stanze non altera né la sagoma, né la forma, né il volume e
neppure la destinazione d'uso, ed è, quindi manutenzione straordinaria).
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale presentando
una Denuncia di inizio attività firmata dal proprietario o da un avente diritto ed asseverata da un tecnico abilitato. Con
l'introduzione di nuovi provvedimenti a livello regionale, e la modifica dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 da parte
del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, nelle regioni italiane o in quei comuni dove non sia in vigore una legislazione
più restrittiva, è possibile effettuare alcune categorie minori di interventi di manutenzione straordinaria senza presentare
la DIA. Fra queste, lo spostamento di tramezzi interni e la sostituzione di infissi esterni.
La divisione di un unico appartamento in due unità immobiliari distinte non è manutenzione straordinaria, perché
presuppone un aumento del carico urbanistico con previsione di nuovi allacci alla rete di adduzione idrica, di scarico
fognario, elettrica, telefonica ed eventualmente gas di città, oltre alla necessità di un nuovo posto auto. Ciò comporta un
aggravio di spese da parte del Comune per l'adeguamento delle nuove opere di urbanizzazione e pertanto tale attività
edilizia è espletabile solo previo rilascio del permesso di costruire.
L'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria "le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
Intervento di restauro e risanamento conservativo
Con questo intervento si entra nel campo del restauro, che nel mondo dell'architettura è un tema controverso, in cui
architetti illustri e non dibattono da secoli. Il restauro è qui inteso dalla legge come restauro conservativo (come definito
dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4), ovvero il restauro che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma
a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto". Si
deve, quindi, ricostituire la forma originaria dell'edificio, anche se questo consiste nel demolirne alcune porzioni o
ricostituirne altre demolite o mai costruite (variazione di forma, sagoma, volume e superficie). Moltissimi interventi di
Restauro, comunque, si sovrappongono agli interventi di manutenzione straordinaria: il progetto di restauro, oggi, è
richiesto principalmente per edifici vincolati dalla sovrintendenza ai beni architettonici (come descritto sempre nel d.lgs.
n.42/2004).
Con gli interventi di restauro, in più rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria, si può variare parzialmente o
totalmente la destinazione d'uso dell'edificio con una "con esso compatibile".
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono necessitare di diverse autorizzazioni:

nel caso in cui le opere di restauro siano assimilabili alle opere di manutenzione straordinaria, allora è richiesta
una Denuncia di inizio attività

in caso contrario, è necessario il Permesso di costruire
Il progetto di restauro in genere è fatto su un edificio vincolato dalla sovrintendenza e quindi, necessita sempre la relativa
autorizzazione.
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Intervento di ristrutturazione edilizia
Sostanzialmente, stiamo parlando di interventi che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria
e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente anche con variazione di forma,
sagoma, volume, superficie e anche destinazione d'uso. Può variare anche la consistenza dell'edificio, e quindi, si può
richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.
Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria
e sagoma di quello preesistente" - art. 3 d) del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs.
301/2002) o comunque, le opere che portano alla realizzazione di un immobile in tutto o in parte differente dall'originale.
Sebbene sia evidente che le opere qui descritte possono incidere fortemente sul territorio, possono essere autorizzate
non solo con l'autorizzazione più complessa da ottenere, il Permesso di costruire, ma anche con una semplice
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) art. 22 co. 3.a DPR 380/01.
Sempre in alternativa al PdC, anche le opere che sono state già approvate in un Piano particolareggiato o in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano - volumetriche possono essere autorizzate
anche con Denuncia di inizio attività (DIA).
Il Comune e la Regione possono però, sul proprio territorio, personalizzare la richiesta di autorizzazioni.
Intervento di nuova costruzione
La nuova costruzione consiste nel realizzare un nuovo immobile. Tutti gli interventi sopra descritti riguardavano
esclusivamente gli edifici esistenti. Per esempio, non è nuova costruzione l'ampliamento di un edificio esistente, mentre
è nuova costruzione il posizionamento di una roulotte per l'utilizzo abitativo su un terreno vuoto.
La nuova costruzione riguarda ogni tipo di intervento sul territorio, dalla più semplice costruzione (p.e. un capannone
industriale, una cabinaENEL) fino alle opere più grandi (p.e. porti, aeroporti).
Rientrano nella nuova costruzione anche edifici interrati (p.e. box), opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
installazione di manufatti leggeri quali un prefabbricato, una roulotte, un caravan, una barca se utilizzati a fini abitativi.
Per l'intervento di nuova costruzione è richiesto il Permesso di costruire.
In alternativa, se è stato approvato un Piano Particolareggiato, come per le opere di ristrutturazione edilizia, può essere
richiesta la cosiddetta Super DIA OK
Intervento di ristrutturazione urbanistica
Questa voce racchiude le opere che più di tutte incidono sull'edilizia esistente, ma lo fanno in modo non puntuale,
edificio per edificio, ma in modo generalizzato, tenendo conto delle esigenze della città che cresce (o che si riduce).
L'intervento di ristrutturazione urbanistica può ridisegnare i lotti di un quartiere, demolendo e ricostruendo edifici; può
realizzare nuova viabilità, nuova edificazione, variazione di destinazioni di piano regolatore generale e ogni altra opera
finalizzata alla riqualificazione di interi settori di città.
Sono questi interventi particolarmente complessi, che non possono essere richiesti nemmeno con il Permesso di
costruire ma necessitano di strumenti ancora più potenti e complessi, come il Programma integrato di intervento o
il Programma di recupero urbano, che a loro volta necessitano che il Comune, la Provincia e la Regione si riuniscano per
avallare il progetto, con un Accordo di programma.
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L’esperienza conseguita in questi anni di attività, ha portato l’azienda ad impegnarsi
positivamente per alcune realtà aziendali notevolmente affermate nel proprio settore
quali:
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Opc Lan S.r.l
Giardini S.r.l.
Immobiliare Nuova Cesano S.r.l.
Studio Medico Pagano S.a.s
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Monumenti Crippa S.a.s.
Easy Card S.r.l.
Impresa Quadrio Curzio S.p.a
Impresa Manfredini srl
Impresa Ferrero srl
Oltre a collaborazioni
Con vari
Studi di architettura
e
Studi di amministrazione e stabili
La Se.te. s.r.l. è in grado di offrirvi una vasta gamma di sistemi personalizzati, atti a
soddisfare ogni specifica esigenza.
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NOTE INFORMATIVE DELL’AZIENDA
L’azienda è dotata di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori
predetti.
Tutto il personale risulta essere regolarmente inquadrato in azienda e
costantemente aggiornato con corsi tecnici di specializzazione.
DATI ANAGRAFICI
Nome:
Indirizzo sede:
Tel.+Seg.:
Tel.+Fax:
P.i e C.f.:
Se.te. S.r.l.
Via Tagliamento 20, cap 20089 Rozzano (Mi)
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ISCRIZIONI
C.C.I.A.A. = Rea - Mi - 1991043
Aut. 46/90 n°. di repertorio 79 - 0000134
Compagnia Assicurativa Cattolica - n°. polizza R.C.T. 000288.32.300065
Iscritta all’albo delle imprese artigiane
In possesso di iscrizione Inps ed Inail
Rimanendo comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione cogliamo l’occasione
per porgerVi distinti saluti.
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NOTE:
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