! 7.Recesso e risoluzione del contratto. In cosa consistono esattamente: previsioni di legge e suggerimenti ! ! Un contratto può risolversi al ricorre degli eventi che rappresentano cause di recesso o di risoluzione. E in cosa consiste il recesso? E la risoluzione? Il recesso consiste nella possibilità di sciogliersi unilateralmente dal contratto, facoltà che tuttavia è soggetta ad una serie di limiti. Infatti ci si può sciogliere unilateralmente dal contratto solamente se previsto dalla legge o da clausole contrattuali. Quest’ultima previsione, però, non legittima in alcun modo il committente a introdurre condizioni di recesso ingiuste e a suo solo vantaggio. Infatti il Jobs Act degli autonomi prevede che, in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, si considera abusiva e priva di effetto la clausola contrattuale che riconosce al committente la facoltà di recedere da esso senza congruo preavviso. Certo prescrivere un congruo preavviso senza stabilirne la misura non risulta molto utile per noi lavoratori autonomi. Dunque, per evitare che il giudizio al riguardo sia rimesso al libero arbitrio del committente, sarà opportuno indicare nel contratto di quanti giorni dovrà essere il periodo di preavviso dovuto. Inoltre, sulla base di un principio di buona fede e correttezza, sarebbe bene che esso fosse identico per entrambe le parti contrattuali (committente e lavoratore autonomo). Secondo la legge poi (art. 2227 c.c.) il committente può recedere unilateralmente dal contratto, anche a prestazione iniziata, purché riconosca al prestatore d’opera un’indennità da parte del committente che tenga conto del lavoro svolto, delle spese sostenute e del mancato guadagno. ! Per quanto riguarda la risoluzione del contratto, essa è la causa principale di estinzione del contratto e può essere fatta valere solo prima che le obbligazioni dedotte nel contratto (prestazione lavorativa e pagamento del corrispettivo) siano eseguite. Nel momento in cui un contratto si estingue non produce più effetti per le parti obbligate nel contratto. ! !