9. IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Il lavoro a progetto è stato introdotto dal legislatore italiano nel settore privato, quale articolazione interna delle collaborazioni coordinate e continuative; si tratta di una figura contrattuale che si è posta in una posizione intermedia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (cd. lavoro parasubordinato). Le collaborazioni coordinate e continuative, consistenti in una prestazione di attività resa a favore di un committente in maniera prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifi ci o programmi di lavoro o fasi di esso, di durata prefissata, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell ’attività lavorativa. Gli elementi che caratterizzano il contratto di lavoro a progetto sono: 1) la continuità della prestazione (quando la prestazione lavorativa viene svolta per un lasso di tempo sufficientemente ampio); 2) la coordinazione (ossia il coordinamento della prestazione lavorativa con l’organizzazione produttiva e con l’attività del committente); 3) il carattere prevalentemente personale della prestazione; 4) la riconducibilità ad un progetto; Tra i tratti distintivi del lavoro a progetto rispetto al lavoro dipendente, rientra l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione (in particolare per quanto riguarda l’irrilevanza del tempo che il lavoratore impiega per eseguire l’attività lavorativa). Nel lavoro a progetto, inoltre, la prestazione assume necessariamente un carattere temporaneo, in funzione del risultato che deve essere raggiunto, ossia l’esecuzione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso che, in quanto tale, non può che essere limitato nel tempo. In proposito va però notato che è ammessa la riproposizione dello stesso progetto e la stipulazione di uno o più contratti di lavoro a progetto in successione. Il compenso del collaboratore a progetto è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Sono previste a favore del lavoratore a progetto tutele fondamentali a presidio della dignità e sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, infortunio e malattie professionali, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assegni per il nucleo familiare, malattia (indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera ed indennità per malattia di durata non inferiore a 4 giorni). In via sperimentale, per il biennio 2010-2011, il legislatore ha adottato misure di sostegno al reddito per la parte più debole dei lavoratori a progetto. Sono escluse dall’ambito di applicazione del lavoro a progetto: • le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi; • i rapporti e le attività di collaborazione comunque rese ed utilizzate a fi ni istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affi liate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; • gli amministratori e i sindaci delle società; • coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia per cui continueranno a potersi stipulare contratti di collaborazioni coordinata e continuativa, senza l’aggancio ad un progetto. Il settore pubblico è escluso dall’applicazione del contratto di lavoro a progetto; pertanto la pubblica amministrazione continua a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa non in forma di contratto di lavoro a progetto.