9. il contratto di lavoro a progetto

9.
IL CONTRATTO DI LAVORO
A PROGETTO
Il lavoro a progetto è stato introdotto dal legislatore italiano
nel settore privato, quale articolazione interna delle
collaborazioni coordinate e continuative; si tratta di una
figura contrattuale che si è posta in una posizione intermedia
tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (cd. lavoro
parasubordinato).
Le collaborazioni coordinate e continuative, consistenti in una
prestazione di attività resa a favore di un committente in
maniera prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più
progetti specifi ci o programmi di lavoro o fasi di esso, di
durata prefissata, determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,
nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del
committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per
l’esecuzione dell ’attività lavorativa. Gli elementi che
caratterizzano il contratto di lavoro a progetto sono:
1) la continuità della prestazione (quando la prestazione
lavorativa viene svolta per un lasso di tempo sufficientemente
ampio);
2) la coordinazione (ossia il coordinamento della prestazione
lavorativa con l’organizzazione produttiva e con l’attività del
committente);
3) il carattere prevalentemente personale della prestazione;
4) la riconducibilità ad un progetto;
Tra i tratti distintivi del lavoro a progetto rispetto al lavoro
dipendente, rientra l’autonomia del collaboratore nello
svolgimento della prestazione (in particolare per quanto
riguarda l’irrilevanza del tempo che il lavoratore impiega per
eseguire l’attività lavorativa).
Nel lavoro a progetto, inoltre, la prestazione assume
necessariamente un carattere temporaneo, in funzione del
risultato che deve essere raggiunto, ossia l’esecuzione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso che, in
quanto tale, non può che essere limitato nel tempo.
In proposito va però notato che è ammessa la riproposizione
dello stesso progetto e la stipulazione di uno o più contratti di
lavoro a progetto in successione.
Il compenso del collaboratore a progetto è proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro eseguito tenendo conto dei
compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni
di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Sono previste a favore del lavoratore a progetto tutele
fondamentali a presidio della dignità e sicurezza dei
collaboratori, con particolare riferimento a maternità,
infortunio e malattie professionali, tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, assegni per il nucleo
familiare, malattia (indennità di malattia in caso di degenza
ospedaliera ed indennità per malattia di durata non inferiore
a 4 giorni).
In via sperimentale, per il biennio 2010-2011, il legislatore
ha adottato misure di sostegno al reddito per la parte più
debole dei lavoratori a progetto. Sono escluse dall’ambito di
applicazione del lavoro a progetto:
• le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi;
• i rapporti e le attività di collaborazione comunque rese ed
utilizzate a fi ni istituzionali in favore di associazioni e società
sportive dilettantistiche affi liate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal Coni;
• gli amministratori e i sindaci delle società;
• coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia per cui
continueranno a potersi stipulare contratti di collaborazioni
coordinata e continuativa, senza l’aggancio ad un progetto.
Il settore pubblico è escluso dall’applicazione del contratto di
lavoro a progetto; pertanto la pubblica amministrazione
continua a stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa non in forma di contratto di lavoro a progetto.