Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Riforma del Mercato del Lavoro Legge 92/2012 GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO DI RENZO LA COSTA LUGLIO 2012 Il nuovo lavoro a progetto 1 Il contratto di lavoro a progetto , anche dopo la riforma del mercato del lavoro di cui alla Legge 92/2012 rimane connotato delle sue caratteristiche essenziali: Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi: • indicazione della durata che può essere determinata (ad esempio con indicazione di una data specifica), ovvero determinabile (ad esempio con l'individuazione di un elemento ovvero un evento particolare a cui ricondurne la durata); • indicazione del progetto • ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui è stato quantificato; • indicazione dei tempi e modi di pagamento; • indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese; • forme di coordinamento del lavoratore con il committente; • misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto. Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Viene cassata, nella attuale riforma del lavoro, la modalità di “ lavoro a programma o fase di esso ” delieneata dalla Riforma Biagi , che –ricordiamo – prevedeva la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione senza uno specifico obiettivo progettuale: Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzavano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali ( Circolare Ministero del Lavoro nr. 1/2004). Essenza della collaborazione a progetto, rimane l’autonomia del collaboratore nello svolgimento del rapporto e nel perseguimento dell’obiettivo progettuale. Ciò perché l'interesse del creditore ( committente) è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro etero diretta. 2 La mancanza in concreto di uno o più predetti elementi , determina la qualificazione del contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Secondo la precedente normativa, il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve tenere conto del compenso normalmente corrisposto in caso di lavoro autonomo per una analoga prestazione. In caso di infortunio, malattia o maternità il contratto viene sospeso, senza erogazione del corrispettivo; le suddette cause non comportano dunque automaticamente la risoluzione del contratto. La sospensione non comporta la proroga del contratto se non è stata espressamente prevista. Il medesimo viene risolto solo se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, se è determinata, oppure per un periodo superiore a 30 giorni, se la durata è determinabile. La sospensione per maternità proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono eventualmente prevedere un periodo maggiore. La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto o, meglio, con la realizzazione dell’obiettivo progettuale. Relativamente alle collaborazioni di durata determinabile, il termine della collaborazione viene ad essere funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ,ma non anche necessariamente nel quando Secondo le norme dettate dalla riforma Biagi, alle parti veniva data facoltà di recesso prima della scadenza per giusta causa o secondo eventuali diverse modalità concordate tra le parti in sede contrattuale. . Il comma 23 e ss. dell’art. 1 della Legge 92/2012 specifica ulteriormente che il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività' lavorativa. Si aggiunga che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 3 rappresentative sul piano nazionale. Tale disposizione va ragionevolmente interpretata nel senso che la contrattazione collettiva può già contenere nelle proprie declaratorie, elementi tali da individuare compiti meramente esecutivi o ripetitivi, come anche, nella contrattazione a venire, potranno essere espressamente individuate tali prestazioni di lavoro , da escludere quindi dalla instaurazione di collaborazioni a progetto. Tra gli elementi essenziali del contratto a progetto, la novella pone l’accento sulla necessità della descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. E’ evidente che tali elementi devono essere specifici e chiaramente deducibili. Secondo il nuovo dettato legislativo, l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Novità anche in relazione al corrispettivo: stabilisce la riforma che il corrisposto compenso ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito (parametri di difficile applicazione ma già contenuti nel Dlgs 276/2003) e, in relazione a ciò nonchè alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività', sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni lavoratori subordinati, sindacali dei rappresentative dai lavoratori sul contratti e equiparabili svolte dai collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. Il parametrare il corrispettivo dovuto al collaboratore alle analoghe condizioni economiche stabilite nei CCNL , rappresenta una vera e propria inversione di rotta. Si noti, infatti, che il Ministero del Lavoro – nella richiamata circolare nr. 4 1/2004 in applicazione alle disposizioni ratione temporis di riferimento, aveva sottolineato che “stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.”. In assenza di contrattazione collettiva specifica – prosegue il testo di riforma - il compenso non può essere inferiore, dell'attività oggetto della prestazione, a parità alle di estensione retribuzioni temporale minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del contrattazione collaboratore a progetto. In sostanza, la mancanza di una specifica non giustifica affatto la determinazione di un corrispettivo forfettario o magari concordato tra le parti, dovendosi invece far comunque riferimento a parametri contrattuali perlomeno analoghi o similari. La complessiva disposizione comporta che è rimesso al committente – in caso di contestazioni specifiche – l’onere della prova di essersi attenuto ad una fonte contrattuale precisamente individuata ai fini della determinazione del corrispettivo. Possono obiettivamente manifestarsi fondate perplessità per la narrata discrezionalità affidata dal legislatore al committente, che potrà comunque essere chiamato alla corresponsione di differenze in aumento sul corrispettivo, ove esista una contrattazione analoga di miglior favore per il collaboratore. La riforma provvede anche innovare le modalità di recesso dal contratto prima della scadenza del termine: ferma restando l’ipotesi di giusta causa esercitabile dal committente, questi può altresì recedere profili di inidoneità professionale del qualora siano emersi oggettivi collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Se da una parte quindi, viene eliminata la facoltà delle parti di adottare clausole particolari di recesso già nell’atto contrattuale, se ne introduce un’altra esclusivamente posta nella discrezionalità del committente. Anche in questo caso, la sindacabilità della decisione e delle 5 valutazioni del committente poste alla base del recesso, non potrà che essere rimessa al giudice. Va qui evidenziato che permanendo nell’impianto legislativo le due ipotesi di durata determinata o determinabile del rapporto di lavoro, i sopravvenuti profili di inidoneità del collaboratore, potranno essere fatti valere indifferentemente su ambedue le tipologie: nel secondo caso, infatti, pur non essendo fissato espressamente il termine del rapporto ma essendo fissato unicamente il verificarsi di un evento o una condizione prossimi, anche in tal caso l’inidoneità professionale del collaboratore potrà comunque essere fatta valere in corso di collaborazione. Sempre in materia di recesso, viene stabilito che il collaboratore può anch’egli recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, ma solo nel caso in cui tale facoltà sia espressamente prevista nel contratto individuale di lavoro. Ne consegue, che in mancanza della specifica previsione contrattuale, al lavoratore è di fatto negata la facoltà di recesso anticipato con preavviso, esponendolo – nel caso si verifichi il recesso anticipato – a legittima richiesta di danni da parte del committente per inadempienza contrattuale. Assolutamente stringente appare infine la norma relativa alle modalità concrete di svolgimento del progetto e, prima ancora, alla sua individuazione. Si stabilisce infatti che salvo prova contraria a carico del committente, i collaborazione coordinata e continuativa, anche a rapporti di lavoro subordinato sin dalla data nel caso in cui l'attività progetto, rapporti di sono considerati di costituzione del rapporto, del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ciò ha essenziale rilievo sulla genuinità della collaborazione: il committente pertanto, nella individuazione dello specifico 6 progetto, oltre a escludere modalità meramente esecutive o ripetitive per lo svolgimento del progetto individuato nei suoi specifici elementi caratterizzanti, dovrà preventivamente comparare le prestazioni oggetto della collaborazione con eventuali analoghe modalità espresse dai lavoratori dipendenti dell’impresa, al fine di individuare le differenze in concreto , poste a sostegno della genuinità della collaborazione. Fine – giugno 2012 – Tutti i diritti riservati - 7