Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Riforma del Mercato del Lavoro
Legge 92/2012
GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO
DI
RENZO LA COSTA
LUGLIO 2012
Il nuovo lavoro a progetto
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Il contratto di lavoro a progetto , anche dopo la riforma del mercato del lavoro di
cui alla Legge 92/2012 rimane connotato delle sue caratteristiche essenziali:
Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
•
indicazione della durata che può essere determinata (ad esempio con
indicazione di una data specifica), ovvero determinabile (ad esempio con
l'individuazione di un elemento ovvero un evento particolare a cui
ricondurne la durata);
•
indicazione del progetto
•
ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui è stato quantificato;
•
indicazione dei tempi e modi di pagamento;
•
indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese;
•
forme di coordinamento del lavoratore con il committente;
•
misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto.
Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici
determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato. Viene cassata, nella attuale riforma del lavoro, la modalità di “ lavoro a
programma o fase di esso ” delieneata dalla Riforma Biagi , che –ricordiamo –
prevedeva la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione senza uno
specifico obiettivo progettuale: Il programma di lavoro o la fase di esso si
caratterizzavano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato
ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati
parziali ( Circolare Ministero del Lavoro nr. 1/2004).
Essenza della collaborazione a progetto, rimane l’autonomia del collaboratore
nello svolgimento del rapporto e nel perseguimento dell’obiettivo progettuale. Ciò
perché l'interesse del creditore ( committente) è relativo al perfezionamento del
risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità
di una prestazione di lavoro etero diretta.
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La mancanza in concreto di uno o più predetti elementi , determina la
qualificazione del contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Secondo la precedente normativa, il corrispettivo deve essere proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro prestato e deve tenere conto del compenso
normalmente
corrisposto
in caso di
lavoro
autonomo per
una
analoga
prestazione.
In caso di infortunio, malattia o maternità il contratto viene sospeso, senza
erogazione del corrispettivo; le suddette cause non comportano dunque
automaticamente la risoluzione del contratto. La sospensione non comporta la
proroga del contratto se non è stata espressamente prevista. Il medesimo viene
risolto solo se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della
durata stabilita, se è determinata, oppure per un periodo superiore a 30 giorni, se
la durata è determinabile. La sospensione per maternità proroga il contratto per
180 giorni, ma le parti possono eventualmente prevedere un periodo maggiore. La
risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto o, meglio, con la
realizzazione dell’obiettivo progettuale. Relativamente alle collaborazioni di durata
determinabile, il termine della collaborazione viene ad essere funzionale ad un
avvenimento futuro, certo nell'an ,ma non anche necessariamente nel quando
Secondo le norme dettate dalla riforma Biagi, alle parti veniva data facoltà di
recesso
prima della scadenza per giusta causa o secondo eventuali diverse
modalità concordate tra le parti in sede contrattuale. .
Il comma 23 e ss. dell’art. 1 della Legge 92/2012 specifica ulteriormente che il
progetto deve essere
funzionalmente
collegato
a
un
determinato
risultato
finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività' lavorativa. Si aggiunga che il progetto non
può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che
possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
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rappresentative sul piano nazionale. Tale disposizione va ragionevolmente
interpretata nel senso che la contrattazione collettiva può già contenere nelle
proprie declaratorie, elementi tali da individuare compiti meramente esecutivi o
ripetitivi,
come
anche,
nella
contrattazione
a
venire,
potranno
essere
espressamente individuate tali prestazioni di lavoro , da escludere quindi dalla
instaurazione di collaborazioni a progetto.
Tra gli elementi essenziali del contratto a progetto, la novella pone l’accento sulla
necessità della descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. E’ evidente che
tali elementi devono essere specifici e chiaramente deducibili. Secondo il nuovo
dettato legislativo, l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento
essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la
cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato
a
tempo indeterminato.
Novità anche in relazione al corrispettivo: stabilisce la riforma che il
corrisposto
compenso
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e
alla qualità
del lavoro eseguito (parametri di difficile applicazione ma già
contenuti nel Dlgs 276/2003) e, in relazione a ciò nonchè alla particolare natura
della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi
stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività', sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni
lavoratori
subordinati,
sindacali
dei
rappresentative
dai
lavoratori
sul
contratti
e
equiparabili svolte
dai
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
dei datori di lavoro
comparativamente
più
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
Il parametrare il corrispettivo dovuto al collaboratore alle analoghe condizioni
economiche stabilite nei CCNL , rappresenta una vera e propria inversione di
rotta. Si noti, infatti, che il Ministero del Lavoro – nella richiamata circolare nr.
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1/2004 in applicazione alle disposizioni ratione temporis di riferimento, aveva
sottolineato che “stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun
modo
utilizzate
le
disposizioni
in
materia
di
retribuzione
stabilite
nella
contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.”.
In assenza di contrattazione collettiva specifica – prosegue il testo di riforma - il
compenso non
può
essere
inferiore,
dell'attività oggetto della prestazione,
a
parità
alle
di
estensione
retribuzioni
temporale
minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle
figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a
quello del
contrattazione
collaboratore a progetto. In sostanza, la mancanza di una
specifica
non
giustifica
affatto
la
determinazione
di
un
corrispettivo forfettario o magari concordato tra le parti, dovendosi invece far
comunque riferimento a parametri contrattuali perlomeno analoghi o similari. La
complessiva disposizione comporta che è rimesso al committente – in caso di
contestazioni specifiche – l’onere della prova di essersi attenuto ad una fonte
contrattuale
precisamente
individuata
ai
fini
della
determinazione
del
corrispettivo. Possono obiettivamente manifestarsi fondate perplessità per la
narrata discrezionalità affidata dal legislatore al committente, che potrà
comunque essere chiamato alla corresponsione di differenze in aumento sul
corrispettivo, ove esista una contrattazione analoga di miglior favore per il
collaboratore.
La riforma provvede anche innovare le modalità di recesso dal contratto prima
della scadenza del termine: ferma restando l’ipotesi di giusta causa esercitabile
dal committente, questi può altresì recedere
profili
di inidoneità
professionale
del
qualora siano emersi oggettivi
collaboratore
tali
da
rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Se da una parte quindi, viene eliminata
la facoltà delle parti di adottare clausole particolari di recesso già nell’atto
contrattuale, se ne introduce un’altra esclusivamente posta nella discrezionalità
del committente. Anche in questo caso, la sindacabilità della decisione e delle
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valutazioni del committente poste alla base del recesso, non potrà che essere
rimessa al giudice. Va qui evidenziato che permanendo nell’impianto legislativo le
due ipotesi di durata determinata o determinabile del rapporto di lavoro, i
sopravvenuti profili di inidoneità del collaboratore, potranno essere fatti valere
indifferentemente su ambedue le tipologie: nel secondo caso, infatti, pur non
essendo fissato espressamente il termine del rapporto ma essendo fissato
unicamente il verificarsi di un evento o una condizione prossimi, anche in tal
caso l’inidoneità professionale del collaboratore potrà comunque essere fatta
valere in corso di collaborazione.
Sempre in materia di recesso, viene stabilito che il collaboratore può anch’egli
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, ma solo nel
caso in cui tale facoltà sia espressamente prevista nel contratto individuale di
lavoro. Ne consegue, che in mancanza della specifica previsione contrattuale, al
lavoratore è di fatto negata la facoltà di recesso anticipato con preavviso,
esponendolo – nel caso si verifichi il recesso anticipato – a legittima richiesta di
danni da parte del committente per inadempienza contrattuale.
Assolutamente stringente appare infine la norma relativa alle modalità concrete
di svolgimento del progetto e, prima ancora, alla sua individuazione. Si stabilisce
infatti che salvo prova contraria a carico del committente, i
collaborazione coordinata e continuativa, anche a
rapporti di lavoro subordinato sin dalla data
nel caso in
cui
l'attività
progetto,
rapporti di
sono considerati
di costituzione del rapporto,
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a
quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di
elevata
professionalità
che
possono
essere individuate dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Ciò ha essenziale rilievo sulla genuinità della
collaborazione: il committente pertanto, nella individuazione dello specifico
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progetto, oltre a escludere modalità meramente esecutive o ripetitive per lo
svolgimento del progetto individuato nei suoi specifici elementi caratterizzanti,
dovrà preventivamente
comparare le prestazioni oggetto della collaborazione
con eventuali analoghe modalità espresse dai lavoratori dipendenti dell’impresa,
al fine di individuare le differenze in concreto , poste a sostegno della genuinità
della collaborazione.
Fine – giugno 2012 – Tutti i diritti riservati
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