Prospetto sintetico nuova legge ed emendamenti

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Il Disegno di legge 2039, composto da 10 articoli, non è una nuova legge urbanistica - di cui pure ci sarebbe bisogno, visto che quella in vigore
risale al 1942 - ma fortunatamente si occupa “solo” del drammatico problema dell’insensato consumo di suolo che ancora oggi, in periodo di forte
crisi, sta continuando un po’ in tutto il paese.
Legambiente ha stilato più di 20 emendamenti
Il Disegno di Legge 2039
Art. 1
Finalità e ambito della legge
Il testo si rifà agli articoli 9,44 e 117 della
Costituzione. Afferma che il suolo è “bene comune”
e che il suo consumo “è consentito esclusivamente
nei casi in cui non esistono alternative consistenti
nel riuso delle aree già urbanizzate e nella
rigenerazione delle stesse.” Introduce nella VAS
delle opere pubbliche l’obbligo di valutare
alternative localizzative che non comportino
consumo di suolo.
Art. 2
Definizioni
Si definiscono: il “suolo”, la “superficie agricola
naturale e seminaturale” che è quella così indicata
negli strumenti urbanistici ma anche quella allo
stato di fatto, il “consumo di suolo”, la
“impermeabilizzazione del suolo”, la “copertura
artificiale del suolo”, la “rigenerazione urbana”, la
“mitigazione”, la “compensazione”.
Commento
Gli emendamenti Legambiente
Purtroppo si dimentica di citare l’art 42 della
Costituzione (limitazioni alla proprietà privata) .
Anche le infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale sono
soggetti a valutazione delle alternative localizzative
che non comportino consumo di suolo.
E’ grave che tra le opere pubbliche soggette alla
valutazione di alternative non comportanti
consumo di suolo si escludano tutte le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale.
Le definizioni sembrano, se non azzeccate, almeno
accettabili e utili.
Manca la “compensazione ecologica preventiva”
che sarebbe stata utile.
Riconferma, nella definizione di “suolo” , della
qualifica di “bene comune” contenuto all’art. 1.
Emendamenti di dettaglio per chiarire meglio il
concetto di consumo di suolo “netto” e per
introdurre la compensazione “preventiva”.
Art. 3
Limite al consumo di suolo
Con decreto del Ministro delle politiche agricole
definisce la riduzione progressiva del consumo di
suolo a livello nazionale in coerenza con l’obiettivo
di arrivare a zero nel 2050.
Quindi la Conferenza unificata delibera la
ripartizione della la riduzione nazionale tra le
diverse Regioni. Le quantità sono verificate ogni 5
anni. Il monitoraggio sulla riduzione del consumo di
suolo e sull’attuazione della legge si avvale anche di
ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
per l’analisi dell’economia agraria.
Art. 4
Priorità del riuso
Obbligo per le Regioni di legiferare in tal senso,
dettando norme di “orientamento” destinate ai
Comuni.
Art. 5
Compendi agricoli neorurali periurbani
Norme urbanistiche speciali per la gestione delle
aree agricole.
Il meccanismo è molto complesso e di difficile
attuazione. Vengono coinvolti, oltre al Ministero
delle politiche agricole, altri 3 ministeri, la
Conferenza unificata stato regioni, le Regioni e i
Comuni. Non è per nulla chiaro in che modo le
Regioni, in questo meccanismo a cascata,
ripartiscano la propria quota sui Comuni.
Il tempo teorico di attuazione dalla data di entrata
in vigore della legge fino alla sola ripartizione
regionale è di 18 mesi. I numerosi adempimenti in
capo ai numerosi enti fanno presagire
probabilissime proroghe delle scadenze.
Non condividendo l’impianto generale del
meccanismo Legambiente ha deciso di non
presentare emendamenti, preferendo concentrare
l’attenzione sulla norma transitoria.
Almeno in urbanistica, norme di “orientamento”
non hanno mai avuto la minima efficacia. Così
com’è l’articolo non è molto utile.
Miglioramento delle condizioni necessarie ad
incentivare la rigenerazione urbana.
Introduzione dell’obbligo del catasto comunale
degli usi del suolo, base informativa che costituisce
presupposto per l’eventuale pianificazione di
nuovo consumo di suolo.
Diminuzione dei termini per Regioni e Comuni per
introdurre le nuove norme.
L'articolo richiederebbe di essere inserito in una
norma dedicata al recupero dell'edilizia rurale, e
difficilmente una legge nazionale potrebbe definire
caratteri e modi del recupero degli insediamenti
rurali dismessi, con un dettaglio di disposizioni
normative che sarebbe forse troppo puntuale
anche per un testo di legge regionale, anche per la
grande diversità di manufatti e architetture che
caratterizzano la struttura e il paesaggio agrario
italiano. Peraltro il livello di dettaglio della norma
stride con la genericità con cui vengono definiti e
disciplinati gli interventi di rigenerazione urbana.
Soppressione dell’articolo o, in seconda istanza,
miglioramento di alcuni aspetti.
Art. 6
Divieto di mutamento di destinazione
Le superfici agricole che abbiano ricevuto incentivi
previsti dalla politica agricola europea non possono
cambiare destinazione urbanistica per i successivi 5
anni.
Art. 7
Misure d’incentivazione
Agevolazioni economiche e fiscali per giovani
imprenditori agricoli che entro 3 anni avviano il
reinsediamento di un’attività agricola in zone in
stato di abbandono.
Art. 8
Registro degli enti locali
Istituzione di una lista dei Comuni che, adeguando i
loro strumenti urbanistici, consumeranno suolo in
misura inferiore a quanto sarà loro consentito.
Art. 9
Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi
edilizi.
Reintroduzione delle norme della legge Bucalossi
sull’utilizzo degli oneri urbanizzazione.
Condivisibile ma il termine di 5 anni è troppo breve.
Si ritiene infatti che, in una pianificazione
finanziaria-immobiliare, un periodo di 5 anni sia un
deterrente insufficiente.
La durata del divieto di cambio di destinazione è
portato da 5 a 10 anni.
Ottima idea ma, trattandosi di provvedimento volto Eliminazione del limite dei 3 anni
a incoraggiare la manutenzione del territorio
attraverso il reinsediamento di attività agricole,
non è comprensibile il termine temporale per una
misura che invece dovrebbe assumere carattere
strutturale.
Articolo pressoché inutile
Finalmente si riporterebbero gli oneri di
urbanizzazione alla loro destinazione naturale,
vietando il loro utilizzo per coprire le spese correnti.
Certo non si comprende la ragione per cui tale
norma non sia stata inserita nella recentissima
legge finanziaria (sua naturale collocazione), la
quale ha invece prorogato, per i Comuni, la facoltà
di utilizzare il 50% degli oneri di urbanizzazione per
coprire le spese correnti.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
L’articolo introduce una sorta di moratoria al
consumo di suolo nell’attesa che il meccanismo di
riduzione progressiva previsto all’art. 3 entri a
regime, con un massimo di validità di 3 anni.
Esclude dalla moratoria tutte le opere pubbliche e
tutte le opere in Legge Obiettivo. Fa salvi i piani
attuativi già adottati. Nel caso che dopo 3 anni il
meccanismo di riduzione non fosse in vigore, il
consumo di suolo non potrà essere superiore al 50
% del consumo di suolo avvenuto nei 5 anni
precedenti.
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Appare del tutto illogico un provvedimento di
moratoria che decorre fino all'approvazione del
decreto sulla riduzione del consumo di suolo, atteso
che tale decreto non produce di per sé un effetto
territoriale diretto fino al suo recepimento nelle
norme regionali e negli strumenti urbanistici
territoriali. E' quest'ultimo passaggio quello che
dovrebbe stabilire il termine dell'efficacia della
moratoria
Non è accettabile che le opere pubbliche siano
esenti dalla moratoria.
Motivazione analoga vale per le opere di cui alla
legge obiettivo: l’emendamento. Sarebbe assurdo
eliminare dalle considerazioni sul consumo di suolo
tutte le innumerevoli opere previste in legge
obiettivo, il cui elenco tra l’altro è sempre
potenzialmente integrabile.
L’ultimo periodo della norma transitoria deve essere
eliminato innanzi tutto per una ragione di coerenza
interna (con il punto 1). Ma non solo. La norma
contenuta nel testo originale presenta svariati
problemi di applicabilità e almeno un potenziale
effetto perverso. Infatti non si comprende:
su quale area amministrativa si misurerebbe il
consumo di suolo: comunale? provinciale?
regionale?
quali sono i dati attendibili degli ultimi 5 anni?
atteso che l’attendibilità delle rilevazioni è oggi
quanto meno dubbia oppure attendibile solo a
macchie di leopardo;
qual è il soggetto istituzionale che applica la
norma?
come sarebbe applicata la norma: rilascio di
permessi fino all’esaurimento della quota annuale e
poi lista d’attesa per l’anno successivo?
quand’anche fossero risolti tutti i problemi
applicativi sopra esposti, si otterrebbe l’effetto
perverso che i territori che hanno consumato più
suolo nel recente passato avrebbero diritto a
consumarne ancora in misura maggiore dei
territori che al contrario sono stati più virtuosi.
Si rende valida la moratoria quanto meno fino alle
disposizioni regionali, eliminando il limite dei 3 anni.
Si esclude dalla moratoria solo le opere pubbliche già
programmate alla data di entrata in vigore della legge.
Per le opere in Legge Obiettivo si fanno salve solo le
opere che sostanzialmente siano già cantierabili
(progetto esecutivo approvato e finanziamento
completo certo).
Si elimina l’ultimo periodo della norma transitoria.
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