.
A
p.
S.
H
◆ Hegel Georg Wilhelm Friedrich (Stoc-
sia padrone della tua persona) (d. comp.)
Istituto giuridico di origine anglosassone, menzionato già nella Magna charta libertatum [vedi
→] del 1215 e nella petizione dei diritti del
parlamento inglese (1628). Ebbe applicazioni
anche in Italia. L’(—) consisteva nell’ordine
impartito dal giudice all’autorità di polizia di
condurgli innanzi il detenuto, entro un termine
categorico, indicando i motivi dell’incarcerazione, affinché fosse resa possibile l’eventuale
immediata scarcerazione. L’istituto fu più volte
disapplicato (ad es. nel 1715, 1745, 1794, 1817).
carda 1770 - Berlino 1831)
Filosofo tedesco, profondamente influenzato
dai principali avvenimenti storici del suo tempo, ossia dalla Rivoluzione francese [vedi →]
sino alla reviviscenza nazionalistica tedesca dei
primi dell’800.
Tra i suoi principali scritti si annoverano una
Fenomenologia dello Spirito (1806- 1807), l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817) ed i Lineamenti della filosofia del
diritto (1821).
Il suo pensiero fu la più alta manifestazione
dell’idealismo. Per (—), infatti, il principio
della realtà è l’Idea, in cui «tutto è uno» ed i
singoli elementi che se ne distinguono non sono
altro che una manifestazione di essa.
Anche la Storia non è altro che la realtà stessa
dell’Idea, nel suo concretarsi razionale ed oggettivo. Come la logica descrive il processo
ideale dello Spirito, così la Storia ne descrive il
processo reale, determinantesi in una data dimensione spaziale e temporale.
Nella Storia, intesa come continua evoluzione
di una civiltà universale, il ruolo predominante
è assunto dalle culture nazionali, mosse da uno
spirito nazionale che opera attraverso gli individui. Ciascun prodotto della Nazione trova, secondo (—), il suo massimo compimento nello
Stato, espressione della volontà, dello Spirito e
del destino di un popolo.
La piena realizzazione di un individuo si verifica, dunque, nella completa dedizione alla Nazione.
La filosofia hegeliana ha segnato profondamente la coscienza storica moderna, inculcandole il senso di un fecondo realismo che ha
fugato una volta per tutte il pensiero utopico ed
yr
ig
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©
Importante costituzione imperiale, concessa da
Federico I di Hohenstaufen [vedi →] nel 1158
a favore dei maestri e degli allievi della scuola
di Bologna [vedi → Glossatori], ma destinata a
valere in generale per qualsiasi altra città.
Tale costituzione, che prende il nome dalla
parola iniziale, attribuì ai maestri bolognesi un
potere giurisdizionale (in materia civile e penale) sugli scolari, in alternativa a quella vescovile. In tal modo la foltissima massa di giovani
che circolava in città poteva venire sottratta sia
alla giurisdizione ecclesiastica che a quella del
comune [vedi → Comune medievale] ed i giuristi di scuola, divenendo giudici, esercitarono
effettive possibilità di controllo sui loro allievi.
A questi ultimi la costituzione attribuì tre privilegi fondamentali: quello di circolare liberamente in tutto il territorio dell’impero, in forza
di un particolare salvacondotto incontestabile
da parte di qualsiasi autorità cittadina; quello di
essere esentati dal pagamento di qualsiasi imposta; quello di non potere essere soggetti passivi di rappresaglie [vedi → Rappresaglia].
op
br
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Es
◆ Habita
C
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◆ Habeas corpus (Abbi il tuo corpo; che tu
.
194
A
Hegelismo
p.
S.
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◆ Hidalgo (spagn. hijo de algo, figlio di
br
qualcuno)
Titolo nobiliare di origine spagnola, attribuito
agli esponenti del più alto grado della gerarchia
dei privilegi, anche se sforniti di mezzi. L’(—)
era esentato dal pagamento delle imposte e
trasmetteva le prerogative della propria condizione sociale per linea maschile.
◆ Hirnerius
[vedi → Irnerio].
◆ Hispana
Raccolta di canoni [vedi → Canone] conciliari
e decretali [vedi →] pontificie risalente al VII
secolo. Deve il suo nome al luogo d’origine.
È conosciuta anche come Isidoriana, poiché fu
erroneamente attribuita a S. Isidoro, vescovo di
Siviglia intorno al 653 [vedi → Isidoro di Siviglia].
È divisa in due parti: la prima è composta da
materiale dei concili orientali ed africani, rinvenibili, in una diversa traduzione, anche nella
Collezione Dionisiana [vedi →]. La seconda
parte è formata da decretali pontificie, del periodo compreso tra papa Damaso I (366) e Gregorio Magno (590-604).
Se ne conoscono altre due versioni: la Giuliana
(di autore sconosciuto e composta verso il 680)
e la Volgata (anch’essa di autore sconosciuto e
risalente al 700).
◆ Heribannum
ht
©
Es
Termine indicante l’insieme delle correnti e
degli autori che si rifecero al pensiero di Georg
Wilhelm Friedrich Hegel [vedi → Hegel Georg
Wilhelm Friedrich].
In occasione della pubblicazione della Vita di
Gesù (1835) di D.F. Strauss si produsse la
divisione tra i discepoli di Hegel in destra e
sinistra hegeliana, intorno alla questione del
rapporto tra la filosofia del maestro e il cristianesimo. Alla destra appartenevano i vecchi
hegeliani (Conradi, Gabler, Erdmann), i quali
ritenevano presente in Hegel la fondazione delle verità crisitane. Alla sinistra appartenevano
i giovani hegeliani (Strauss, Feuerbach, Stirner, Bauer, Ruge), i quali ritenevano il sistema
hegeliano inconciliabile con il cristianesimo.
Intorno al 1840 la destra si schierò politicamente a favore della monarchia prussiana. La sinistra, al contrario, espresse posizioni radicali.
Da un punto di vista filosofico si giunse alla
critica del sistema hegeliano (Feuerbach). Percorso analogo seguiranno Marx ed Engels, inizialmente sulle posizioni della sinistra hegeliana.
li
◆ Hegelismo
Presso i Franchi [vedi →] era obbligato a servire personalmente solo chi avesse posseduto
almeno tre mansi, tuttavia, coloro che pur possedendo meno erano titolari di almeno un manso, dovevano unirsi e dare aiuto economico a
colui che dal giudice pubblico (ossia il conte
[vedi → Comes]) fosse stato scelto come il più
adatto alle armi.
se
ha permesso di abbracciare la convinzione che
ciò che esiste storicamente non può essere semplicisticamene liquidato come accidentale o
irrazionale ma ha il diritto di essere analizzato
e compreso.
C
op
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ig
Detta anche bannitio hostis era, nel diritto germanico [vedi →], la chiamata alle armi, spettante al re e rivolta a tutto il popolo.
L’(—) era comunicato tramite lettera o appositi
missi ai conti, con l’indicazione del luogo del
convegno. A chi spettava l’(—) competeva anche la facoltà di sciogliere l’esercito convocato.
Ai destinatari dell’(—) era offerta la possibilità
di sostituire altri a se stesso e fu anche consentito di riscattarsi dal servizio pagando tanto da
poter provvedere alla sostituzione.
Esonerati dalla chiamata alle armi erano i poveri, dal momento che essi non potevano provvedere alle spese dell’armamento e del vitto, spesso in guerre lontane.
◆ Hobbes Thomas (Wesport 1588- Hardwicke 1679)
Filosofo empirista inglese, esponente del giusnaturalismo [vedi →] seicentesco. Modificò
in senso maggiormente assolutistico le premesse di Grozio [vedi → Grozio Ugo].
Scrisse il De cive (1642), il De corpore (1655),
il De homine (1658).
.
Homagium
A
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se
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br
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S.
p.
limiti di sorta: il diritto in tal modo viene ad
identificarsi sic et simpliciter nella legge positiva, che è la manifestazione dell’insindacabile
volontà del sovrano (volontarismo giuridico).
La norma giuridica, in cui si incarna la volontà
sovrana, vincola tutti i consociati per il solo
fatto di essere razionale, in quanto è espressione
dell’inalienabile diritto naturale dell’uomo alla
sopravvivenza ed alla sicurezza.
Il sistema politico non viene più ricavato in
maniera naturale dall’ordine divino, ma esso
deve essere creato e legittimato in maniera
consapevole da una decisione razionale degli
individui. In più, proprio questo ordine razionale, una volta creatosi, diventa completamente
autonomo e contiene all’interno del proprio
meccanismo formale le regole della sua riproduzione. In quanto espressione della volontà di
colui che comanda, le leggi devono essere interpretate dall’autorità del sovrano e gli interpreti, dunque, saranno unicamente coloro che
egli deciderà di nominare.
Nella teorizzazione politica di (—) sono presenti anche i germi di una visione liberale e ciò
è facilmente riscontrabile analizzando le sue
riflessioni in materia di diritto penale. Infatti,
un’azione è criminosa e penalmente sanzionabile non in quanto intrinsecamente malvagia o
condannata dalla morale religiosa ma in quanto
viene a violare una precisa norma dello Stato
che la vieta e la punisce. Da ciò deriva, conseguentemente, che il cittadino ha la piena libertà
di fare tutto quello che non è vietato dalla norma
positiva. Secondo la prospettiva garantista dei
rapporti tra Stato e consociati, di tradizione
tipicamente liberale, la libertà dunque coincide
col silenzio della legge. Logiche implicazioni
di una tale concezione erano quelle secondo cui
il sovrano, una volta assicurata ai consociati la
pace e la tranquillità, non debba imporre ad essi
leggi superflue o inutili e che, inoltre, debba
provvedere a pubblicare le leggi in modo espresso, al fine di rendere inequivocabilmente palese
la propria volontà.
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La teoria politica di (—) è espressa magistralmente in un’opera del 1651 intitolata Leviathan
[vedi → Leviatano], dal nome del famoso mostro biblico nel quale l’autore identifica lo Stato, spaventosa creazione artificiale dell’uomo.
Egli individua l’origine dello Stato in un patto
sociale tra gli individui. Anteriormente alla
nascita di una società civile gli uomini vivono
in uno Stato di natura che non è (a differenza di
quanto teorizzava Grozio) caratterizzato dalla
pacifica convivenza e dalla tolleranza, ma è
dominato dall’egoismo, dalla malvagità e dal
predominio del più forte. L’uomo si crede libero ma in realtà è mosso esclusivamente dalle
proprie passioni ed aspira a godere di tutto ciò
che gli può assicurare benessere e soddisfazione. Dal diritto di tutti su tutto deriva necessariamente l’eterna lotta di tutti contro tutti (homo
homini lupus) ma poiché tale lotta è estremamente violenta e tormentosa, gli individui, indotti da considerazioni puramente utilitaristiche ed allo scopo di garantire la propria conservazione, scelgono di privarsi dei propri diritti e
delle proprie libertà naturali per trasferirli con
un patto (contratto sociale) ad un sovrano (individuo singolo o assemblea) e dare vita allo
Stato. In virtù di tale patto gli uomini passano da
un precario stato di natura ad un pacifico Stato
civile in cui non vi è più l’illimitata libertà di
tutti nei confronti di tutti ed una sostanziale
uguaglianza ma, per converso, viene utilitaristicamente garantita a ciascun individuo la sicurezza e la sopravvivenza. In conseguenza
della cessione totale di poteri al sovrano, le
scelte della volontà di quest’ultimo si pongono
come unico fondamento del giusto, dell’ingiusto e della volontà religiosa. Naturalmente,
anche il sovrano dovrà rispettare pur sempre i
princìpi del diritto naturale.
La concezione di (—) può essere considerata
una rigorosa teorizzazione dell’assolutismo
politico. Il contratto hobbesiano, infatti, si caratterizza per il fatto che esso vincola esclusivamente i sudditi tra loro a mostrare obbedienza al
sovrano e non anche quest’ultimo nei confronti
dei propri sottoposti. Ciò significa che il sovrano, non avendo partecipato al contrattto e avendo conservato il diritto naturale su tutto, non ha
◆ Homagium (omaggio)
Nell’età feudale [vedi → Feudalesimo; feudo]
era il giuramento formale di fedeltà che il vas-
.
196
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S.
p.
peraltro intaccare la preesistente stratificazione
sociale.
L’(—) dava diritto ai barbari vincitori all’alloggio e al mantenimento da parte dei proprietari
terrieri romani. Questi ultimi ricevevano in
cambio protezione e difesa.
Nel periodo longobardo, tuttavia [vedi → Longobardi], l’istituto della (—) mutò le sue caratteristiche. L’invasione violenta attuata da questo popolo, infatti, travolse anche il criterio
d’insediamento: l’(—) non fu più un istituto
organizzato e concordato tra le parti ma divenne, semmai, imposizione unilaterale dei vincitori sui vinti.
li
◆ Hòspites
se
Erano i barbari, ammessi dagli imperatori, nel
periodo postclassico, a dimorare in determinate
parti dell’impero. Pur essendo sudditi di Roma,
non erano cittadini. Essi, pertanto, erano considerati nei rapporti con i romani come extarae
gentes.
[vedi anche → Hospitalitas].
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Es
sallo [vedi →] faceva al proprio signore, divenendo l’uomo di un altro uomo.
L’(—) creava, infatti, una dipendenza da individuo a individuo: inizialmente la cerimonia
dell’(—) era ammantata di simbologia pagana,
attuandosi attraverso l’inginocchiarsi del vassallo, il suo mettere le mani in quelle del signore
ed attraverso lo scambio del bacio. In seguito fu
cristianizzata ed il giuramento di fedeltà venne
professato sui Vangeli. L’(—) dava vita ad un
vincolo perpetuo tra il vassallo ed il suo signore.
Tra il X e l’XI secolo l’(—) diede vita ad un
vincolo meramente personale e incondizionato
mentre, a partire dal secolo XII, esso fu condizionato dalla concessione del feudo (omaggio
feudale) ed assunse carattere reale e il feudo
divenne la causa dell’(—) vassallatico.
Il fondamentale dovere del vassallo era quello
di prestare il servizio di guerra; inoltre era
previsto un servizio di corte (si creava, in tal
modo una corte di parata intorno al signore con
funzioni prevalentemente consultive) e l’obbligo (in casi eccezionali) di prestare al proprio
signore aiuti economici (ad es. per l’acquisto di
un fondo, per il matrimonio di una figlia, per le
spese di una crociata e per le spese di vestitura
a cavaliere di un figlio).
A sua volta, il signore doveva al suo vassallo
protezione in ogni circostanza.
Qualora una delle due parti fosse venuta meno
ai propri doveri verso l’altra si applicava a suo
carico una sanzione ed il signore, in particolare,
poteva anche confiscare il feudo.
Già a partire dall’XI secolo un vassallo poteva
prestare (—) a più signori. In caso di discordia
tra questi ultimi, fu stabilito che il vassallo
dovesse prestare (—) ad un solo signore: fu
creato, cioè, un omaggio superiore (omaggio
ligio), rispetto al quale gli omaggi semplici
assunsero un valore secondario.
A
Hospitalitas
◆ Hospitalitas
C
op
Sistema di insediamento attuato dalle prime
popolazioni germaniche [vedi → Germani]
giunte in Italia. In virtù della (—) gruppi di
barbari disseminati sul territorio italico sottrassero ai latifondisti romani gran parte dei loro
terreni (nella misura di uno o due terzi), senza
◆ Hospitium
Nel diritto romano era, secondo l’opinione dominante, il rapporto di diritto internazionale più
risalente.
Esso garantiva il diritto di risiedere sul suolo
romano, di essere ospitato a cura dello Stato o
del privato; il protetto poteva anche godere
della tutela giudiziaria dello stato romano ed
ottenere assistenza in caso di malattia o sepoltura in caso di morte.
Era certamente un atto collettivo: anche se
contratto dal capostipite del gruppo, vincolava
tutti i discendenti.
Il rapporto nasceva dal mero consenso delle
parti: in caso che fosse convenuto con lo stato
romano era necessaria una delibera del senato.
In origine l’(—) era stipulato in forma orale; col
tempo, si preferì la forma scritta anche col fine
di conservarlo in archivi pubblici. Aveva durata
illimitata, a meno che non intervenisse la rinuncia dei contraenti e non si estingueva neanche in
caso di guerra.
Secondo quanto ci è stato tramandato dalle
fonti, si distingueva tra (—) pubblico e privato,
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Hyparchos
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197
◆ Hotman François (Parigi 1524 - Basilea
C
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1590)
Giurista francese. Insegnò diritto romano e diritto civile in Francia ed in Svizzera, paese dove
si era rifugiato in seguito alla sua conversione al
protestantesimo. È l’autore di Antitriboniano o
discorsi sullo studio delle leggi (1567) [vedi →
Antitribonianus], con il quale colpì il sistema di
diritto comune nel suo duplice fondamento,
legislativo e dottrinale, riassumendo i fondamentali motivi dell’umanesimo giuridico [vedi
→], espressi dalla scuola dei culti [vedi → Culti
(scuola dei)].
Fu inoltre autore di un libello monarcomaco
[vedi → Monarcomachi]: la Franco-Gallia
(1573). In essa (—) sostenne che in Francia, a
partire dai Galli, il potere regio era subordinato
agli Stati Generali, che rappresentavano il popolo. Questi ultimi, derivanti dalle antiche assemblee popolari che avevano il compito di
eleggere il re, erano stati gradualmente privati
delle loro competenze dai Parlamenti.
Pertanto contro l’assolutismo [vedi →] instaurato dai Valois [vedi →] (—) esaltava il sistema
in cui il popolo, rappresentato dall’assemblea, e
il re, delegato dalla stessa, collaborano nell’esplicare le varie funzioni statali.
◆ Hume David (Edimburgo 1711-1776)
Filosofo scozzese. Dopo gli studi a Edimburgo,
dove prese contatto con la filosofia newtoniana,
si recò in Francia (1734). Qui iniziò la realizzazione del suo programma: lo studio della natura
umana, che (—) intese porre alla base di ogni
verità.
Tra il 1739 e il 1740 videro la luce, tra l’indifferenza generale, tre libri del Trattato sulla
natura umana. Per (—) le associazioni tra le
idee avvengono in base a tre principi: somiglianza, contiguità (nel tempo e nello spazio),
causalità. La relazione di causa ed effetto non
è ricavabile a priori, ma solo attraverso l’esperienza. Solo quest’ultima e l’abitudine consentono di porre in relazione la causa e l’effetto.
(—) non crede a leggi naturali, eterne, indipendenti dalla società. Le leggi naturali sono convenzioni: il fondamento del governo è nell’abitudine; gli uomini rispettano gli obblighi perché
vi sono abituati e perché questo è nel loro
interesse. Per (—) l’utilità è la sola misura delle
istituzioni.
Nei Discorsi politici (1752) affrontò molte questioni economiche e politiche: la sua difesa del
libero scambio influenzerà Adam Smith. Inoltre criticò la teoria contrattualistica [vedi →
Contrattualismo], propugnò una Repubblica
censitaria e federale.
Postumi apparvero i Dialoghi sulla religione
naturale (scritti tra il 1751 e il 1766, pubblicati nel 1779), nei quali si oppose alla pretesa
di dimostrare l’esistenza di Dio attraverso i
procedimenti della teologia naturale. Per il
filosofo scozzese la presenza del male nel
mondo è sufficiente a negare l’esistenza di
una Provvidenza divina.
Altre opere: Ricerca sull’intelletto umano
(1748), Ricerca sui principi della morale (1751),
le quali sono rielaborazioni del Trattato; Storia
d’Inghilterra dall’invasione di Giulio Cesare
all’ascesa di Enrico VII (1754-1762).
se
a seconda che fosse convenuto tra due Stati
ovvero a favore di un singolo individuo della
collettività. La distinzione si riferiva, dunque,
all’estensione del rapporto: solo se riguardava
la collettività si definiva pubblico.
Successivamente, nell’epoca di maggiore espansione della potenza romana tale istituto si trasformò in un beneficio concesso unilateralmente.
Nel Medioevo l’(—) continuò ad avere vasta
applicazione, come espressione dell’humanitas cristiana.
• (—) divitum
Nei monasteri medievali indicava il complesso
delle celle individuali collocate nelle zone più
interne dei medesimi.
• (—) pauperum
Nei monasteri medievali erano gli stanzoni
riservati a dormitorio collettivo, ubicati nelle
zone più esterne del monastero.
◆ Hyparchos
Sinonimo di praetor, antica e gloriosa magistratura della Sicilia bizantina. All’ (—) spettava la direzione politica, la giurisdizione civile e
.
198
A
Hyparchos
S.
p.
Inoltre, per le questioni generali, l’ (—) si
serviva di rappresentanti locali, denominati loci
servatores.
L’ (—) scomparve dalla Sicilia, probabilmente,
intorno al VII secolo e fu sostituito dal duca
[vedi →].
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penale di massimo grado ed i poteri fiscali nella
provincia, esercitati sotto la direzione di due alti
magistrati di Costantinopoli: il Questore del
Sacro Palazzo [vedi → Quaestor Sacri Palatii],
per gli affari giudiziari, ed il Conte del Patrimonio d’Italia, per gli affari fiscali.
.
A
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rità della forma mista, per cui il Principe, i
grandi e il popolo governano insieme lo Stato. Per tale motivo (—) esaltò la Roma repubblicana.
Sia ne Il Principe, sia nei Discorsi, (—) vide
nella politica l’azione della volontà, della passione, dell’intelligenza.
◆ Machiavellismo
Interpretazione arbitraria del pensiero di Machiavelli [vedi → Machiavelli Niccolò] diffusa
dal secolo XVII. Il (—) riduce l’agire politico
ad un deteriore utilitarismo, per cui sarebbe
lecito ricorrere ad ogni mezzo per conseguire
un fine.
In realtà, tale principio non è mai stato enunciato da Machiavelli, il quale non considera lo
Stato come fine assoluto e non lo considera
dotato di un’esistenza superiore a quella dell’individuo. Egli si proponeva di formulare
regole di governo efficaci, indipendentemente
dal carattere morale delle regole stesse.
Tale considerazione fu poi generalizzata nella
massima «il fine giustifica i mezzi». Essa fu
proposta dalla morale gesuitica: attraverso padre Busenbaum (1602-1668) venne ripresa da
Hegel [vedi →].
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Filosofo, politico e storico italiano.
Segretario del governo repubblicano di Firenze, compì diverse missioni diplomatiche,
soprattutto per Cesare Borgia Alla caduta
della Repubblica (1512) fu arrestato ed esiliato dai Medici. A San Casciano scrisse le
sue opere maggiori, fra le quali: Discorsi
sopra la prima deca di Tito Livio (1513), Il
principe (1513), Dell’arte della guerra (151920), la Vita di Castruccio Castracani (1520).
Rientrato a Firenze nel 1520, ebbe l’incarico
dai Medici di scrivere le Istorie fiorentine. Al
nuovo avvento della Repubblica, si ritirò a
vita privata.
Seguendo la verità effettuale, cioè la verità
effettiva delle cose, e non l’immaginazione egli
si sforzò di trattare in maniera nuova la politica.
Partendo dal postulato dell’immutabilità della
natura umana, (—) vide negli Stati presenti e
passati (Repubbliche e Monarchie), degli esempi
per quanti vogliono governare, su come si acquisisce la sovranità, come la si conserva, come
la si perde. Il potere doveva sforzarsi di «mantenere lo stato» contro le pressioni interne ed
esterne.
(—) ricondusse tutti i poteri alla resistenza di
fronte alla possibile distruzione. L’autorità è
così sostituita dalla strategia del potere.
(—) pose la distinzione tra politica e morale.
L’autonomia della politica propugnata lo può
far considerare il fondatore di una nuova etica
realistica. All’interno di questa versione si inserisce l’illusione legata all’idea di un risveglio
patriottico italiano, reso possibile dall’unione
intorno a un capo eccezionale.
Nei Discorsi (—) riprese la classica analisi
delle forme di governo e affermò la superio-
se
◆ Machiavelli Niccolò (Firenze 1469-1527)
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S.
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◆ Maggiorasco
Istituto previsto dal diritto successorio feudale,
diffuso particolarmente nel secolo XVI, in forza del quale il patrimonio familiare veniva per
testamento trasferito integralmente a un solo
parente maschio, normalmente di grado più
prossimo all’ultimo possessore; fra parenti di
uguale grado il patrimonio passava a quello più
anziano.
Tale istituto fu abolito in Italia nel 1865.
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232
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Maggiordomo di corte
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◆ Magna Curia
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◆ Magìster officiòrum (Capo degli uffici)
Veniva così definito il più importante e potente
ministro dell’imperatore romano. Istituito da
Costantino [vedi →] nell’organizzazione amministrativa dell’impero tardo-classico, il (—)
era chiamato a dirigere i più importanti offìcia
(segreterie) imperiali:
— l’officium memoriae, incaricato della redazione delle adnotatiònes (provvedimenti
affini ai rescritti);
— l’officium epistulàrum, designato alla corrispondenza imperiale e ai contatti con le
ambasciate straniere;
— l’officium libellòrum, adibito all’istruzione
delle cause giudiziali sottoposte alla cognizione dell’imperatore;
— l’officium admissiònum, deputato alla regolazione delle udienze concesse dall’imperatore.
Il (—) curava anche la direzione della Schola
palatina (corpo speciale posto a difesa della
corte) e della Schola degli agèntes in rèbus
(ispettori di polizia incaricati della sorveglianza del servizio di posta imperiale, nonché di un
controllo complessivo su tutta l’amministrazione centrale e periferica).
dopo una lunga lotta tra i feudatari ed il re
Giovanni Senza Terra (1199-1216).
Composta di 63 articoli, successivamente ridotti a 47, contiene le prime fondamentali disposizioni concernenti la libertà e l’inviolabilità della Chiesa e dei cittadini, nonché norme regolatrici dei conflitti feudali e ulteriori prescrizioni
che conferivano particolari prerogative ai baroni.
Contiene, inoltre, alcuni princìpi di grande importanza, soprattutto in campo giudiziario [vedi
→ Habeas corpus].
Con la (—) fu creato anche il Magnum Concilium, che aveva l’importante compito di concedere o meno il proprio assenso alla riscossione
da parte del re di tributi eccedenti quelli pattuiti
con la nobiltà; quest’organo si trasformò, poi,
nel futuro parlamento inglese [vedi → Parlamenti].
La (—) rappresenta il primo documento costituzionale sulle libertà inglesi ed è ancora oggi in
vigore.
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Conosciuto anche come maestro di palazzo o
maire du palais. Nell’alto medioevo era il sovrintendente del palazzo reale [vedi → Palatium], che assunse presso i Merovingi [vedi →]
(secolo VI), funzioni di primo ministro, arrivando ad esercitare (secoli VII-VIII) il potere
effettivo al posto dei sovrani (che pertanto
furono detti rois fainéants, cioè re fannulloni
→). Pipino di Héristal (640-714), (—) d’Austrasia, annesse la Neustria (687) unificando in
tal modo i regni franchi. Egli esercitò il suo
potere senza detronizzare formalmente i re merovingi. La carica fu quindi resa ereditaria.
Fu abolita nel 751 allorquando Pipino il Breve
[vedi →] (nipote del precedente) fu riconosciuto re dei Franchi [vedi →].
se
◆ Maggiordomo di corte
op
◆ Magna charta libertatum (Grande car-
C
ta della libertà)
Carta fondamentale dei diritti e delle libertà
promulgata in Inghilterra il 15 giugno 1215
[vedi → Curia regis].
◆ Magna Glossa
[vedi → Glossa accursiana].
◆ Magnati
Fazione politica che contrapposta al partito del
popolo, caratterizzava la vita dei comuni italiani [vedi → Comune medievale] a partire soprattutto dalla seconda metà del secolo XIII. Era
formata dalle famiglie di origine feudale che
avevano dominato la vita del comune dalle
origini, oltre che dai ceti emergenti (banchieri e
commercianti).
Quando il partito del popolo giunse al potere,
venne promulgata una legislazione contro la
fazione dei (—), che vennero esclusi dall’esercizio delle cariche pubbliche.
◆ Mallum
Tribunale del popolo previsto negli ordinamenti germanici.
Era un tribunale di diritto comune, competente
per tutte le questioni.
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Marca
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◆ Mano regia
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◆ Manomorta
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In epoca medievale e moderna era il complesso
dei beni che, in quanto appartenenti a enti
morali e quindi perpetui, erano inalienabili e
non trasmissibili per successione, sfuggendo
così alle relative imposizioni fiscali. Tali beni si
consideravano stretti alla «mano di un morto»,
quindi senza possibilità di liberarsene.
La (—) si forma perché nell’ordinamento giuridico esistevano enti che non potevano sorgere senza patrimonio. L’azione dei governi europei, soprattutto nei secoli XVIII e XIX, fu
diretta a ridurre la (—). L’attività di soppressione degli enti e di espropriazione colpì soprattutto gli enti ecclesiastici. La più famosa di
tali operazioni fu la vendita dei «beni nazionali» effettuata in Francia sotto la I Repubblica
(1792).
S.
p.
In Italia la manomorta feudale è venuta meno
all’inizio del secolo XIX, i fidecommessi [vedi
→ fedecommesso] e i maggioraschi [vedi →
maggiorasco] sono stati aboliti dal codice civile
del 1865 [vedi →].
br
i
Procedimento di esecuzione in uso nel Medioevo per realizzare i crediti del fisco. Si caratterizzava per la sua speditezza.
Il termine (—) designava altresì il complesso
degli interventi attuati dal potere regio sui beni
ecclesiastici fino al XVIII secolo, quale il sequestro in caso di cattiva amministrazione dei
benefici [vedi → Beneficio].
se
li
◆ Mantova [DUCATO DI]
Possedimento ereditario attribuito nel 1530 da
Carlo V d’Asburgo [vedi →] ai Gonzaga in
riconoscimento dell’appoggio militare da questi prestatogli contro i francesi.
Nel 1708 passò all’Austria e dal 1815 fu annesso al Regno Lombardo-Veneto. Nel 1859 fu
unito al Veneto e con quest’ultimo fu annesso al
Regno d’Italia.
Es
Ne esisteva uno per ogni centena (suddivisione della contea). Il (—) si riuniva su una
collina o su una montagna, che divenne un
luogo sacro, chiamato Malberg. Tutti gli uomini liberi vi erano convocati e erano obbligati
a recarvisi. Gli assenti erano puniti con un’ammenda.
Il (—) prevedeva tre organi: un presidente, gli
assessori, gli agenti esecutivi. Il presidente,
fino alla fine del VII secolo, era il thunginus o
centenarius, che veniva eletto dall’assemblea
degli uomini liberi.
Nel VII secolo il presidente era un funzionario
reale: il comes. Egli presiedeva i vari tribunali
di centena, che ad un certo momento, non erano
più solo popolari.
Gli assessori erano chiamati raschimburgs.
Essi erano anziani liberi, dovevano saper scrivere ed essere abbastanza ricchi. Erano i veri
giudici, in quanto il thunginus si limitava a
presiedere.
Quando però il comes assunse la presidenza,
egli aveva il diritto di scegliere gli assessori e
giudicare egli stesso.
Quando la sentenza veniva formulata, il presidente la proclamava e l’assemblea degli uomini
liberi l’approvava (o meno). L’esecuzione della
sentenza veniva rimessa agli agenti esecutivi
(sagibarones).
◆ Marca
Nell’ordinamento carolingio [vedi → Carolingi] era un’ampia circoscrizione pubblica, situata solitamente nelle zone di confine o in aree che
richiedevano particolari difese militari. Era affidato ad un solo capo (marchese o margravio)
e di regola comprendeva più contee.
Il marchese aveva poteri diversi da quelli del
conte [vedi → comes] e per questo perfettamente conciliabili con i poteri comitali. Come il
sovrano, poteva esercitare il diritto di grazia e
concedere mundeburdi [vedi → Mundeburdio]
e immunità [vedi →].
Le marche divennero particolarmen te numerose alla fine del secolo IX: nell’891 si riscontra
una (—) nelle estreme regioni della Neustria,
comprendente le contee di Asti, Ivrea, Torino e
Vercelli; nell’892 si incontra una (—) a Milano
e nell’894 appaiono affidate ad un marchese le
contee della Toscana meridionale.
Nuove marche furono poi create nel secolo X,
durante l’impero ottoniano.
.
234
A
Marciano (Elio)
p.
S.
i
◆ Marino da Caramanico (?-1288 ca)
Giureconsulto e professore dello Studio di Napoli [vedi → Studium]. Fu autore di una glossa
ordinaria al codice federiciano [vedi → Glossa;
Liber Augustalis], scritta durante il regno di
Carlo I d’Angiò [vedi →] (1266-1285), probabilmente tra il 1278 e il 1283. Utilizzando il
metodo accursiano [vedi → Accursio], (—)
riordinò e selezionò le glosse dei giuristi che
avevano studiato il Liber Augustalis, aggiungendovene altre proprie.
Scrisse un proemio, nel quale analizzava i rapporti tra il regno di Sicilia, l’impero e la Chiesa,
elaborando in tal modo una delle prime monografie giuridiche di cui si abbia conoscenza. In
esso analizzò il problema dello Stato e della
plenitudo potestatis, utilizzando la celebre formula «rex superiorem non recognoscens in
regno suo est imperator». Pur non potendosi
ritenere l’autore dell’espressione, (—) è però il
primo giurista che la utilizzi in chiave scientifica e non per favorire un particolare sovrano,
arrivando, in tal modo, a formulare una teoria
generale dello Stato.
L’analisi di (—) riconosceva l’autorità del sovrano sia all’esterno del regno, sia verso le
autonomie particolari. (—) affermava, inoltre,
la superiorità della «costituzione» sulla consuetudine, ritenendo che tutte le consuetudini con
essa contrastanti, anche successive, dovessero
intendersi abrogate.
©
Es
Popolo germanico di stirpe sveva che nel 9 a.C.
mosse dalle terre del Meno per stabilirsi nell’odierna Boemia e fondarvi uno Stato autonomo con a capo il re Maroboduo.
Nel 166 si spinsero al di qua delle Alpi, infiltrandosi oltre i confini dell’impero romano e
giungendo fino ad Aquileia (odierna Udine)
ma furono sconfitti da Marco Aurelio (172) e
conclusero una pace con Mommodo (180192).
A partire dal VI secolo la loro identità etnica
subì notevoli contaminazioni: in parte si fusero
con i Bávari [vedi →] ed in parte migrarono nei
territori limitrofi alle Alpi orientali.
br
◆ Marcomanni
altre nazioni, con l’unico limite del reciproco
rispetto delle libertà altrui.
Il riconoscimento di tale principio fu, nel corso
del XVII secolo, al centro di una accesa disputa
tra giuristi; alla tesi della libertà dei mari, sostenuta in particolare da Grozio [vedi→ Grozio
Ugo], si opponevano altri giuristi come Selden,
fautori del principio del dominio dei mari [vedi
→ mare clausum].
Alla base della controversia vi era una disputa
di tipo commerciale tra le tradizionali potenze
marittime dell’epoca (Spagna, Portogallo e Gran
Bretagna) e l’Olanda, che si avviava a contrastare il loro predominio e che, quindi, necessitava della più ampia libertà per poter espandere
i propri traffici commerciali.
li
Giurista dell’età dei Severi (III secolo d.C.),
ricoprì l’incarico di alto funzionario della cancelleria di Settimio Severo e di Caracalla.
Tra le sue opere meritano menzione particolare:
— i Libri XVI institutiònum costituenti un’opera intermedia tra il testo elementare ed il
commentario;
— i Libri V regulàrum;
— i Libri singulàres ad formùlam hypothecariam;
— i Libri II de appellatiònibus;
— i Libri II de pùblicis iudìciis.
se
◆ Marciano (Elio)
◆ Mare clausum
yr
ig
ht
Si tratta del titolo in breve dell’opera (Mare
clausum seu de dominio maris), pubblicata nel
1635 dal giurista inglese John Selden, con la
quale veniva rivendicato il diritto della corona
britannica ad appropriarsi della zona di mare
adiacente le proprie coste, escludendo in tale
area l’attività di altri Stati.
La tesi di Selden si poneva in netta contrapposizione con quella di Grozio [vedi → Grozio
Ugo], che in un testo pubblicato nel 1609 aveva
fortemente sostenuto il principio della libertà
dei mari [vedi → Mare libero].
op
◆ Mare libero
C
Si tratta di un principio di diritto internazionale
in virtù del quale nessuno Stato può impedire la
circolazione marittima e l’uso del mare alle
.
Milano
br
◆ Merovingi
i
S.
p.
I membri della Camera dei Comuni sono eletti
in un collegio uninominale con il sistema del
first past the post, ovvero assegnando l’unico
seggio in lizza al candidato che abbia avuto più
voti degli altri, indipendentemente dal fatto che
non abbia ottenuto la maggioranza assoluta.
Una volta eletto, il (—) rappresenta l’intera
circoscrizione elettorale (constituency) e viene
indicato con l’espressione di (—) for… seguita
dal nome della constituency in cui è stato eletto.
li
Dinastia che regnò sui Franchi [vedi →] tra il V
e l’VIII secolo. Fu fondata da Meroveo, capo di
una tribù di franchi salii. Clodoveo [vedi →]
(481-511) unificò le tribù franche, convertendole al cristianesimo. Egli formò un vasto regno
dai Pirenei alla Germania, successivamente diviso in più regni.
Alla morte di Dagoberto I (639) ha inizio la
decadenza dei (—) con i «rois fainéants» [vedi
→ Re fannulloni] mentre i maggiordomi di
corte [vedi → Maggiordomo di corte] esercitavano il potere effettivo.
Childerico III fu deposto da Pipino il Breve
[vedi →] nel 751, ponendo termine alla dinastia.
Es
naco di Baviera 1343)
Teologo e filosofo italiano.
Dopo gli studi di medicina, divenne maestro di
teologia. Fu rettore dell’Università di Parigi
(1312-1313), dove entrò in contatto con il pensiero averroista. Nel 1324 portò a termine il
Defensor pacis, nel quale sostenne l’origine
naturale dello Stato, in opposizione al concetto
dell’impero quale istituzione divina. (—) pose
in risalto l’origine popolare del potere dell’imperatore.
Negò ogni autorità alla Chiesa, poiché l’autorità proviene solo dallo Stato. Soltanto quest’ultimo dispone della sanzione. (—) negò l’esistenza di una società specificamente spirituale:
è lo Stato che deve provvedere alle esigenze
spirituali dei suoi membri. La negazione radicale della Chiesa implica pertanto l’universalità totale dello Stato.
Per sfuggire alla persecuzione papale si rifugiò
presso Ludovico IV il Bavaro, di cui divenne
consigliere. Nel 1328 assunse l’incarico di
vicario imperiale per Roma. Dopo il fallimento
dell’impresa di Ludovico, fu scomunicato e
ritornò in Germania.
Altre opere: Defensor minor (1341-1342); De
translatione imperii.
se
◆ Marsilio da Padova (Padova 1275 - Mo-
A
235
©
◆ Martino (Gosia)
yr
ig
ht
Giureconsulto del XII secolo. È uno dei quattro
dottori [vedi →] che furono discepoli di Irnerio
[vedi →]. Fu autore di glosse [vedi → Glossa]
al Corpus iuris civilis [vedi →] e di alcune
Distinctiones, ossia di scomposizioni analitiche del punto di diritto da esaminare, allo scopo
di illustrare tutte le possibili angolazioni di
questo.
In base a raccolte posteriori di Dissensiones
dominorum [vedi →], (—) appare il rappresentante di un’interpretazione elastica del testo, in
opposizione alla linea interpretativa di Bulgaro
[vedi →], più aderente al significato letterale.
C
op
◆ Member of Parliament (d. comp.)
Membro del Parlamento inglese; più specificamente il termine si riferisce ai membri eletti alla
Camera dei Comuni [vedi →].
◆ Milano [DUCATO DI]
Stato costituto il 5 settembre 1395, eretto in
ducato dall’imperatore Venceslao (1361-1419)
per Gian Galeazzo Visconti (1351-1402). In tal
modo ebbe fine l’autonomia dei comuni che già
costituivano lo Stato di Milano.
Nel 1397 assunse anche la denominazione di
ducato di Lombardia e comprese la parte centro-settentrionale della pianura padana: inizialmente Milano, Brescia, Cremona, Pavia, Como,
Novara, Vercelli, Bobbio, Tortona, Lodi, Reggio, Parma, Piacenza, Crema, Soncino, Verona,
Vicenza, Borgo S. Donnino, Feltre, Pontremoli, Belluno, Sarzana e Bassano. Tuttavia, la
politica espansionistica di Gian Galeazzo ampliò il (—) dalle Alpi centrali a Bologna e dagli
Appennini a Belluno. Con lui e con i suoi
successori parve aspirare a divenire Stato nazionale, giungendo fino a Genova, Pisa, Siena,
Spoleto e minacciando la stessa Firenze.
.
236
A
Missi dominici
se
li
br
i
S.
p.
laica (conte o duca), ciò a testimonianza della
raggiunta convergenza tra autorità imperiale ed
ecclesiastica.
I (—) rappresentavano l’imperatore. In ogni
località tenevano un’assemblea generale degli
uomini liberi, nella quale veniva prestato giuramento di fedeltà all’imperatore, pubblicati i
capitolari, raccolte le lamentele contro i funzionari. Ad essi venivano sottoposti i processi
giudiziari più gravi, talvolta le denunce tra
singoli sul piano morale o religioso, le suppliche delle persone senza difesa (orfani, vedove).
Essi svolgevano funzioni amministrative: inchieste sulla riscossione delle imposte, sulla
moneta falsa, sulla manutenzione delle strade,
sulla conservazione delle proprietà del re, sulla
gestione delle chiese. Gli ordini dei (—) in
quanto accompagnati dal banno regio, tale da
comportare pesanti sanzioni per chi lo violasse,
si imponevano a tutti: ai privati, così come ai
conti e ai vescovi.
I (—) vigilavano sui funzionari, ed avevano
anche poteri di revoca degli stessi. Controllavano anche il clero e l’osservanza dei precetti
religiosi da parte dei laici.
Fin quando l’impero mantenne una forte autorità sui (—), tale istituzione conservò la propria
funzionalità. La decadenza dell’impero comportò una sempre maggiore autonomizzazione
dei (—), finendo con l’indebolire ulteriormente
l’autorità centrale.
©
Es
Con l’improvvisa morte di Gian Galeazzo l’unificazione politica del (—) fu messa in crisi. Seguì
un lungo periodo di guerre e di anarchia, che
ebbe fine con il nuovo duca Filippo Maria (14121447). Alla morte di questi si estinse la linea
ducale dei Visconti. Con il passaggio agli Sforza
(1450) il (—) conobbe un periodo di mirabile
floridezza. La prosperità del (—) e la minaccia di
ulteriori conquiste destarono preoccupazioni
naturali negli Stati limitrofi; dopo estenuanti
guerre, Venezia con la pace di Lodi (1454) estese
le sue conquiste di terraferma fino all’Adda e la
Confederazione svizzera s’impadronì della Valle Leventina (1474) e di Bellinzona.
Le manovra di Lodovico Sforza detto il Moro
(1452-1508), provocando la discesa in Italia di
Carlo VIII di Francia (1470-1498) aprirono il
disastroso periodo delle lotte tra Spagna e Francia e il (—) divenne preda degli stranieri (in tale
periodo si ebbero due brevi restaurazioni sforzesche tra il 1512 e il 1535). Nel 1535, alla
morte di Francesco II Sforza, Carlo V d’Asburgo [vedi →] assorbì il (—) nei possedimenti
degli Asburgo, conferendo il titolo ducale al
figlio Filippo II (1527-1598).
Estintasi la dinastia degli Asburgo di Spagna e
conclusasi la guerra di successione spagnola
(1701-1714), il (—) entrò nel 1714 nell’orbita
degli Asburgo d’Austria, subendo notevoli limitazioni territoriali a vantaggio del Piemonte.
◆ Missi dominici
C
op
yr
ig
ht
Funzionari regi istituiti da Carlo Magno [vedi
→]. Già sotto i Merovingi [vedi →] esisteva la
figura del misso, ma non istituzionalizzata. Con
i Carolingi i (—) divennero un organo regolare,
attraverso il quale l’imperatore raggiungeva
direttamente tutte le popolazioni dell’impero,
scavalcando i funzionari.
I (—) erano regolati da un capitolare [vedi →]
dell’802, in base al quale venivano scelti annualmente tra il personale del Palazzo [vedi →
Palatium], in genere tra i ricchi, per evitare
possibili venalità. Venivano inviati, in coppia,
in una circoscrizione dell’impero (missiaticum)
che essi dovevano visitare.
Uno dei due (—) era di provenienza ecclesiastica (vescovo o abate), l’altro era di provenienza
◆ Modena e Reggio [DUCATO DI]
Eretto Stato a sè nel 1598, quando Cesare d’Este,
perduta Ferrara, trasferì la capitale dei suoi
possedimenti a Modena, il cui territorio, prima
di quel momento, aveva fatto parte del ducato di
Ferrara, costituito fin dal 1452.
Dopo l’occupazione papale (1511-1527) il ducato fu riconquistato da Alfonso I d’Este ed in
seguito si accrebbe del principato di Correggio,
del ducato della Mirandola e di altri possedimenti minori.
Fu abolito nel 1796 dal Bonaparte e restaurato
nel 1814 per la casa di Asburgo-Este.
Nel 1831 si accrebbe del ducato di Massa e
Carrara e nel 1848 del ducato di Guastalla. I
moti rivoluzionari del 1859 permisero il plebi-
.
Monte Napoleone
A
237
p.
S.
i
br
◆ Monarcomachi
Dal greco mónarchos (monarca) e machos, da
máchestai (combattere).
Gruppo di giuristi e storici francesi uniti dalla
fede calvinista e dall’odio contro la persecuzione tirannica (fine del XVI secolo). Tra i principali esponenti sono da annoverare: François
Hotman [vedi → Hotman François]; Teodoro
di Bèze, autore del trattato Du droit des magistrats sur leurs sujets (1575); Hubert Languet e
Philippe du Plessis-Mornay, autori delle Vindiciae contra Tyrannos (1579). I (—) ritenevano
che tutti i regimi si fondassero sul consenso
popolare, ma che ogni potere dipendesse da
Dio. Pertanto anche il potere del popolo proveniva da Dio, e la stessa ribellione al tiranno era
di diritto divino.
I testi dei (—) utilizzavano frequentemente i
termini «patto» e «contratto», tanto che si può
vedere in essi gli antesignani del contrattualismo [vedi →]. L’influenza dei (—) si avvertì
soprattutto in Inghilterra e in Olanda durante il
XVII secolo, a favore delle idee liberali, delle
quali i (—) furono precursori, pur con delle
ambiguità, derivanti dal richiamo alla libertà
fatto in nome del dogmatismo.
Es
Giurista di origine ellenica, vissuto nel III secolo d.C. Fu allievo di Ulpiano [vedi →] (di cui fu
un epigono), nonché funzionario dell’amministrazione imperiale: ricoprì, infatti, la carica di
praefèctus vìgilum.
Per la sua approfondita conoscenza della lingua
latina e greca può essere considerato senz’altro
l’ultimo grande giurista classico: la sua fama fu
sottolineata dal suo inserimento tra i giuristi
della legge delle citazioni [vedi → Citazioni
(legge delle)]. Elaborò brevi manuali per uso
pratico, ma anche autore molto fecondo, scrivendo sia in latino che in greco; tra le sue opere,
vanno ricordati:
— i libri IX differentiàrum;
— i libri VII pandectàrum;
— i libri X regulàrum;
— i libri X responsòrum;
— i libri VI de excusatiònibus;
— i libri IV de pœnis;
— i libri de praescriptiònibus;
— i numerosi libri singulàres in materia successoria e matrimoniale.
li
◆ Modestino (Erennio)
— dalla eccezionale nobiltà della sua stirpe;
— dall’elezione da parte di un’assemblea (monarchia elettiva).
Storicamente, si distinguono monarchie assolute (dell’epoca medievale e moderna) e monarchie costituzionali dei nostri tempi, ove il
fondamento sacrale del potere del sovrano viene sostituito da quello della sovranità popolare,
così come è espresso dalle assemblee elettive.
Carattere peculiare della (—), anche elettiva, è
la durata vitalizia del potere del monarca.
se
scito che l’anno successivo deliberò l’annessione del (—) al regno sabaudo di Vittorio Emanuele II.
©
◆ Monarchia
C
op
yr
ig
ht
Forma di governo di uno Stato, affermatasi in
Europa nell’età dei regni romano-barbarici
[vedi →], in cui i poteri di comando (arché)
sono nelle mani di uno solo (mónos).
La (—) si contrappone alla Repubblica [vedi
→], perché in essa vi è insito un elemento di
sacralità personale del tutto assente dalle funzioni civili esercitate da un presidente della
Repubblica.
Si differenzia, inoltre, dalla tirannide e dal
dispotismo, perché l’assunzione del comando
avviene da parte del monarca in maniera legittima e non arbitraria.
Il sovrano può derivare il suo potere:
— dal diritto divino;
— dalla designazione del suo predecessore,
con conseguente trasmissione del potere
sacrale;
◆ Mondualdo (o Mundoaldo)
Secondo il diritto germanico [vedi →] e in
particolare il diritto longobardo [vedi →], egli
era il titolare del mundio [vedi →].
◆ Monte Napoleone
Istituto finanziario fondato a Milano, nel quale
Napoleone I [vedi → Bonaparte Napoleone],
dopo la conquista dell’Italia, fece convergere
.
238
A
Montesquieu Charles-Louis de Secondat de
C
op
yr
ig
ht
©
p.
S.
i
br
Es
Parigi 1755)
Filosofo francese. Legò il suo nome all’opera
Lo spirito delle leggi (1748), che apre sostanzialmente il discorso politico dell’Illuminismo
[vedi →] ed è all’origine di tutte le formulazioni
dei problemi politici e giuridici del secolo dei
lumi.
Tale opera, vietata in Francia fino al 1751 e
messa all’indice dalla Chiesa nel 1752, ebbe
nondimeno vastissima risonanza, venne tradotta in molte lingue ed esercitò una durevole
influenza.
In essa (—) mise in evidenza il rapporto esistente tra le leggi e gli usi, le credenze religiose, i
commerci, le dimensioni dei singoli Stati ed
introdusse per la prima volta, fra i motivi condizionanti l’assetto giuridico, anche l’ambiente
geografico e il clima. L’ambizione principale
del filosofo francese era quella di riflettere e
condurre un’analisi non su una presunta essenza universale astratta della società, bensì su fatti
concreti che compongono (secondo leggi e strutture tutte da scoprire) l’universo storico e sociale dell’uomo.
Partendo da un’analisi delle istituzioni delle
diverse società, (—) tentò di individuare le
leggi che scaturiscono dalla natura dell’uomo e
che presiedono alla vita civile di essa. La sua
profonda convinzione era che l’insieme dei
fenomeni sociali non appartenesse al regno
dell’arbitrio o del caso, né fosse frutto di progettazioni consapevoli dell’uomo. Secondo (—) vi
è una ragione originaria che regola l’universo e
li
◆ Montesquieu Charles-Louis de Secondat de (La Brède, Bordeaux 1689 -
le leggi in senso ampio non sono altro che «i
rapporti necessari che derivano dalla natura
delle cose, e in questo senso tutti gli esseri
hanno le loro leggi: la divinità ha le sue leggi, il
mondo materiale ha le sue leggi, le intelligenze
superiori all’uomo hanno le loro leggi, le bestie
hanno le loro leggi, l’uomo ha le sue leggi. Chi
disse che una cieca fatalità ha prodotto tutti gli
effetti che vediamo nel mondo, disse una grande assurdità: infatti, che cosa ci può essere di più
assurdo di una cieca fatalità che avrebbe prodotto esseri intelligenti. Vi è […] una ragione
originaria; e le leggi sono le relazioni fra quella
ragione e i diversi esseri, e le relazioni di quei
diversi esseri tra loro» (Montesquieu).
Per comprendere la diversità delle leggi umane è sufficiente immaginarle scaturenti dalla
natura dell’uomo, in quanto quest’ultimo agisce secondo i dettami della propria natura e
nell’ambito di particolari scenari sociali. La
pratica politica, ossia l’arte di governare deve,
dunque, tenere conto delle particolarità di ciascuna società, dei suoi condizionamenti extragiuridici (fattori fisico-ambientali, economici, politici) e, complessivamente, della sua
storia.
L’insieme dei rapporti che intercorrono tra le
norme giuridiche ed i diversi piani extragiuridici sottostanti va a formare quello che (—)
definisce lo Spirito delle leggi.
L’aver postulato l’esistenza di leggi del vivere
umano conduce necessariamente (—) ad affermare la presenza di un determinismo specifico
delle società politiche, che nega la presenza del
libero arbitrio e spiega ogni fatto umano e
l’evoluzione della storia come determinati da
cause indipendenti dalla volontà di chicchessia.
Proprio il determinismo spinge il filosofo francese all’individuazione e all’enumerazione di
tutti quei fattori ed elementi che dominano la
vita degli uomini.
L’analisi condotta da (—) era, in sostanza,
rivolta a fornire una soluzione al fondamentale
problema di conciliare la libertà dei singoli
all’interno di una società caratterizzata da forti
antagonismi di classe. La soluzione veniva individuata proprio nella concezione della legge
come rapporto necessario e uguale per tutti.
se
tutti i prestiti pubblici, cancellando quelli dei
precedenti governi locali.
Le cartelle che incorporarono i prestiti, sul
modello degli assegnati [vedi →], erano garantite da immobili, provenienti soprattutto dalla
forzata liquidazione del patrimonio ecclesiastico e rendevano il 5%.
Alla caduta di Bonaparte, il prestito del (—)
venne di nuovo diviso secondo le fonti di origine. I prestiti dei vari Stati italiani si fonderanno
di nuovo al momento dell’unificazione, confluendo nel Debito pubblico nazionale.
.
Mos gallicus
A
239
◆ Morale e diritto
S.
p.
ta del cosiddetto Illuminismo giuridico [vedi →
Illuminismo] e, talvolta, anche su quelle dottrine giuridiche dette dell’antilluminismo e della
conservazione.
se
li
br
i
Il rapporto ha (—) è al centro della filosofia del
diritto. Entrambi pongono prescrizioni e norme, per cui tra i due ambiti possono sorgere dei
conflitti.
Può quindi accadere che essi diano valutazioni
divergenti della stessa situazione (ad es. ciò che
per la morale è dovere, per il diritto può essere
vietato, o viceversa).
Può anche aversi il caso in cui il diritto «valuti»
una morale (ad es. per permetterla o per vietarla), o in cui la morale valuti un diritto (in termini
positivi o negativi). In tal senso si pone il
problema della valutazione etica del diritto.
Una parte della filosofia del diritto è dedicata al
fondamento della giustizia.
La filosofia moderna appare combattuta tra la
necessità e l’impossibilità che il confronto fra
(—) rientri nel campo del discorso giuridico e si
interroga d’altronde sulle implicazioni morali
di determinate posizioni giuridiche.
La teoria della giustizia fornisce le norme e i
valori morali che servono a giustificare (o a
criticare) un assetto sociale e quindi il suo
diritto.
C
op
yr
ig
ht
©
Es
Sempre ne Lo Spirito delle Leggi venne anche
elaborato il principio della separazione dei poteri, uno dei concetti fondamentali delle democrazie contemporanee.
Dopo aver individuato l’esistenza storica di tre
diverse forme di governo (il sistema dispotico,
il sistema repubblicano e il sistema monarchico), che condizionano in maniera differente la
formazione delle leggi, (—) propone, al fine di
evitare i mali del dispotismo, in cui il capriccioso dominio del sovrano prende il luogo dell’autorità costante e certa della legge, la formula
della divisione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario. Affinché un ordinamento possa garantire la libertà politica dei cittadini è
necessario che i tre poteri stiano in una sorta di
equilibrio, ossia in un rapporto tale per cui
ciascuno di essi non possa prevaricare gli altri
due e, per questo motivo, devono essere affidati
a organi diversi e separati. Questa concezione
della convivenza politica, più che democratica,
può essere considerata liberale.
Infatti, (—) si limitava a negare al sovrano
alcune prerogative, invocando delle garanzie
costituzionali che ponessero dei precisi limiti al
potere monarchico, mentre il pensiero democratico rivendicava la piena sovranità popolare,
accentuando in modo particolare le tematiche
della giustizia sociale e dell’uguaglianza. È da
sottolineare , inoltre, che la concezione politica
elaborata da (—) era intenzionalmente modellata sulla costituzione inglese, peraltro alquanto
idealizzata dall’ispirazione razionalistica francese. Durante tutto il periodo illuministico,
infatti, i Francesi mostrarono enorme ammirazione nei confronti dello sviluppo politico e
scientifico inglese, assumendo l’Inghilterra a
modello ideale di tutte le loro aspirazioni. In
effetti, il re in Inghilterra aveva la responsabilità dell’esecutivo, divisa con il governo, mentre
le rappresentanze dei cittadini (la Camera dei
Comuni e la Camera dei Lords) erano titolari
del potere legislativo ed una magistratura indipendente si occupava del giudiziario.
L’influenza esercitata da un’opera sistematica
come Lo Spirito delle Leggi si fece sentire, nelle
sue varie parti, su tutte quelle dottrine che a
qualche titolo venivano raccolte sotto l’etichet-
◆ Morgengabe
[vedi → Teóretro].
◆ Mos gallicus
Metodo di studio e di insegnamento del Corpus
iuris civilis [vedi →] diffusosi soprattutto in
Francia nel XVI secolo. L’espressione completa suona «mos gallicus jura docendi et discendi». Il (—) si caratterizza per il metodo storicosistematico connesso allo spirito con cui l’umanesimo giuridico [vedi →] si accostava al Corpus giustinianeo. Esso era pervaso dall’idea di
una rigorosa critica storico-filologica del testo
per recuperarne l’originaria purezza, e non
dall’esigenza avvertita dal mos italicus [vedi
→] di farlo corrispondere e adeguarlo alle esigenze giuridiche dell’epoca.
.
240
◆ Mundeburdio (o mundeburdium)
p.
S.
i
◆ Murat Gioacchino (La Bastide 1767 -
Pizzo di Calabria 1815)
Maresciallo di Francia e re di Napoli. Abilissimo condottiero dell’esercito dell’imperatore
Napoleone Bonaparte [vedi → Bonaparte Napoleone], rivelò in più occasioni il suo ardimentoso coraggio (battaglia delle Piramidi, di Marengo, di Austerlitz). Nel 1808 sposò la sorella
di Napoleone, Carolina. Nel 1808, per concessione dell’imperatore stesso, divenne re di Napoli, ove proseguì l’opera riformatrice avviata
da Giuseppe Bonaparte [vedi → Bonaparte
Giuseppe]. Durante il suo governo, il Regno di
Napoli godette di enormi vantaggi, liberandosi
solo allora dei residui del Medioevo, (—) vi
riorganizzò l’esercito, l’amministrazione e il
sistema tributario; promulgò il Codice napoleonico [vedi → Code Napoléon] e intraprese le
grandi opere pubbliche, tra cui la creazione del
Banco di Napoli [vedi → Riforme murattiane].
Quando Napoleone tornò in Francia (—) lo
seguì, assumendo il comando delle truppe, ma lo
lasciò poco dopo per far ritorno a Napoli (1813).
Stipulò poi un trattato con gli Austriaci (1814)
per conservare la corona nell’eventualità della
sconfitta di Napoleone, ma durante i cento giorni
ig
ht
©
Es
Noto anche come mundio [vedi →] regio. Era la
protezione accordata, presso i merovingi [vedi
→] dal re a tutti i sudditi.
In particolare il (—) si esplicava nei confronti di
coloro che erano senza difesa (orfani, vedove,
poveri, ma anche ebrei) ai quali la protezione
veniva accordata tramite una carta. In caso di
danno arrecato al soggetto tutelato, la competenza a giudicare era del tribunale del re [vedi →
Placitum] e la pena applicata era doppia o tripla
di quella ordinaria.
Il (—) poteva inoltre essere concesso ad enti e
collettività o a persone con particolare dignità
(vescovi, ufficiali).
Se concesso a chiese o enti ecclesiastici, aveva
come conseguenza il riconoscimento di immunità e l’esercizio di poteri di controllo.
br
Metodo di studio e di insegnamento del Corpus
iuris civilis [vedi →] nato in Italia e diffusosi in
molti paesi d’Europa. L’espressione completa
suona «mos italicus jura docendi et discendi». Il
(—) si identifica con il metodo dei commentatori [vedi →], oltre che dei glossatori [vedi →].
Tale metodo si caratterizzava per la tendenza a
considerare il diritto giustinianeo come un diritto vivo e quindi a renderlo praticabile. Il (—)
ebbe un ruolo notevole nella diffusione del
diritto comune [vedi →] in molti paesi europei,
conservando i suoi caratteri pratici fino all’epoca della codificazione [vedi →].
li
◆ Mos italicus
niale, consistendo nel diritto-potere di amministrare i beni della donna, considerata incapace
di agire, e di assisterla nel compimento di atti
giuridici, anche di quelli relativi a beni di sua
proprietà. Il (—) era esercitato dal mondualdo o
mundoaldo. Questi poteva essere un parente
compreso il figlio minorenne della vedova,
oppure la curtis regia. Senza l’approvazione
del mundoaldo gli atti giuridici della donna non
erano validi.
Il (—) poteva essere trasferito per successione
o per atto di disposizione.
Il mundoaldo aveva dei poteri personali sulla
donna, il cui abuso poteva portare alla decadenza del titolare, a meno che questi fosse il padre
o il fratello.
Rotari [vedi → Editto di Rotari] ribadì l’impossibilità giuridica della donna di liberarsi da tale
istituto. All’elemento patrimoniale si aggiunse,
successivamente un contenuto protettivo, anche se il primo rimase prevalente.
se
Il (—) è legato alla scuola culta [vedi → Culti
(scuola dei)], il cui fondatore fu il milanese
Andrea Alciato [vedi → Alciato Andrea], e poi
diffusasi in Francia, Svizzera e Germania.
A
Mos italicus
◆ Mundio (o mundium)
C
op
yr
Istituto del diritto germanico [vedi →] che
assunse nei vari ordinamenti delle caratteristiche diverse.
Nell’antico diritto germanico, esso indicava il
potere del capofamiglia sugli altri componenti
del gruppo e la tutela da questi esercitata.
In particolare, nel diritto longobardo [vedi →]
il (—) aveva carattere essenzialmente patrimo-
.
Muratori Ludovico Antonio
A
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C
op
yr
ig
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p.
S.
i
Es
se
1672 - Modena 1750)
Storico, giurista ed erudito italiano. Sacerdote,
divenne prefetto della Biblioteca Ambrosiana
di Milano e della Estense di Modena. Come
storico si occupò del primo Medioevo, ordinando una monumentale raccolta di fonti (Rerum
italicarum scriptores, 28 volumi tra il 1723 e il
1751). Nelle Antiquitates italicae Medii Aevi (6
volumi tra il 1738 e il 1742) discusse 75 dissertationes sui più vari problemi della vita medio-
br
◆ Muratori Ludovico Antonio (Vignola
evale, documentate da un numero considerevole di carte pubbliche e private. Tra il 1744 e il
1749 scrisse gli Annali d’Italia.
Si può considerare il fondatore della storiografia moderna su basi documentarie. L’opera di
(—) invita infatti al contatto diretto con le fonti
e si contrappose alla storiografia che dava giudizi di valore sul Medioevo senza averne studiate le fonti. La «riscoperta» del Medioevo
fatta da (—) troverà fertili sviluppi nel clima
della cultura romantica.
Tra le opere giuridiche: De codice carolino sive
de novo legum codice instituendo (1726, ma
inedito fino al 1935) e Dei difetti della giurisprudenza (1742). Nella prima propose la formazione di un nuovo testo legislativo, nella
seconda criticò severamente lo stato di incertezza del mondo giuridico e forense dell’epoca.
li
lanciò da Rimini un proclama (30 marzo 1815),
chiamando gli italiani alla lotta. Sconfitto dagli
Austriaci a Tolentino, fu privato del regno e si
rifugiò in Corsica. Pochi mesi dopo sbarcò a
Pizzo Calabro per riprendere il trono, ma fu
catturato dai Borbone [vedi →] e fucilato.