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ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE – LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO
Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul
presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 500
mensili che quello suo personale ad euro 3.200 mensili si è impegnato a corrispondere a
Sempronia un assegno mensile di euro 1.600 per il mantenimento del figlio della
coppia, Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo senza ricevere alcun corrispettivo la
piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario. L’accordo tra i
coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro
appartamento di proprietà d quest’ultima che fino alla data della separazione aveva
costituito l’abitazione coniugale. Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente
credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015,
venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre 2016, e
ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo si reca dal proprio legale di fiducia per
conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito. Il
candidato, assunte le vesti d difensore di tizio rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile
alla difesa degli interessi di Tizio.
Articoli di riferimento
Art. 2901 c.c. Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che
siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi
quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti
condizioni:
che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato
al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del
pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della
dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono
considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di
buona fede , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Giurisprudenza pertinente
È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato
da un coniuge in favore dei figli, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione
consensuale omologata, senza che possa invocarsi, in senso contrario, che un tale
impegno debba inquadrarsi nello schema del contratto a favore di terzo o della
fattispecie di cui all'articolo 1333 del Cc e che - comunque - in quanto atto dovuto,
trattavasi di trasferimento non soggetto a revoca. Il trasferimento, infatti, trae origine
dalla libera determinazione del debitore (nella specie, anzi, dei due soggetti, marito e
moglie, entrambi debitori nei confronti del terzo che aveva agito ex articolo 2901 del
Cc) e diviene atto dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza di
esposizione debitoria nei confronti del terzo, di talché l'accordo separativo, lungi dal
divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901,
comma 3, del Cc costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (Corte di
Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1144).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20 agosto 2014, n. 18066
Matrimonio - Separazione e divorzio - Accordi tra i coniugi - Accordo di separazione
consensuale - Natura negoziale dell' accordo - Pronuncia dopo le conclusioni uniformi
tra le parti - Impugnazione - Inammissibilità - Motivi- Coniuge non risultato
soccombente - Fattispecie assimilabile al divorzio congiunto - Conclusione tra i coniugi
di un vero e proprio contratto - Possibilità che lo stesso includa il trasferimento dell'ex
casa coniugale al figlio - Ratio - Finalità di conservazione dell'habitat del minore
L'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di
precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura
sicuramente negoziale, e talora da vita ad un vero e proprio contratto. Ma, anche se esso
non si configurasse come contratto, all'accordo stesso sarebbero sicuramente applicabili
alcuni principi generali dell'ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell'atto o alla
capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici (ad es. relativi ai vizi di volontà, del
resto richiamati da varie norme codicistiche in materia familiare dalla celebrazione del
matrimonio al riconoscimento dei figli nati fuori di esso) Pertanto i coniugi, in quanto
parti dei predetti accordi, non possono impugnare un decreto di omologa o la sentenza
che li abbia recepiti. Lo potrebbero, il Pubblico Ministero per gli interessi patrimoniali
dei minori ovvero un curatore speciale, nominato dal giudice, in nome e per conto dei
minori stesso. Ove l'accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da chi abbia dato causa a tale
nullità. Ed esso potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace
o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore pure sulla sussistenza dell'interesse
del minore, ma si dovrebbe ricordare che se nell'accordo sia preminente una causa
transattiva, non rileverebbe ai sensi dell'articolo 1969 c.c., errore di diritto). Ma nullità
o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione dei soggetti
dell'accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un
autonomo giudizio di cognizione. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20
agosto 2014, n. 18066
Frequenti sono gli accordi tra coniugi volti a trasferire diritti reali su beni immobili allo
scopo tra l’altro di regolare i rapporti patrimoniali tra i due, o di assolvere all’obbligo di
mantenimento del coniuge o anche dei figli. Intenti modalità, contenuti possono essere
infatti i più diversi: regolamentazione di tutti o di alcuni rapporti reciproci tra i coniugi,
magari anche al fine di prevenire possibili controversie, con un sistema più o meno
complesso di concessioni, compromessi, risarcimenti, riconoscimenti, ecc, attribuzioni
ed assegnazioni reciproche, talora anche di portata divisoria, ma pure di adempimento
dell'obbligo ex lege di mantenimento (o comunque di assistenza) a favore del coniuge
economicamente più debole.
Focus giurisprudenziale
In questo contesto la giurisprudenza sostiene la validità delle clausole dell'accordo di
separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra
coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili, ovvero la costituzione di diritti
reali minori come il diritto di abitazione. Tali clausole, peraltro, si precisa, possono
ledere in concreto, l'interesse dei creditori alla integrità della garanzia patrimoniale del
coniuge disponente, e possono pertanto essere impugnate, ove ricorrano i relativi
presupposti, tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare.
In particolare secondo la giurisprudenza maggioritaria i coniugi, in sede di separazione
consensuale, possono introdurre atti (immediatamente) traslativi in luogo della diversa
soluzione a struttura "bifasica" in cui l'accordo di separazione contiene il mero impegno
al trasferimento cui segue necessariamente il rogito notarile. La giurisprudenza
sostiene che la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali
di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, sulla base di
conclusioni uniformi, e' valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta
l'esigenza della forma scritta (Cass. 11 novembre 1992, n.12110 Cass. n. 2263 del
2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o
somme di denaro, quale adempimento dell'obbligazione di mantenimento (o
assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell'altro (tra le altre, Cass. 17 giugno
1992 n. 7470). Ma anche si sostiene la ammissibilità, a titolo di contributo per il
mantenimento del figlio minore, del trasferimento di un immobile a suo favore, quale
contratto atipico e gratuito, che si perfeziona per effetto del mancato rifiuto (Cass. 21
dicembre 1987, n. 9500).
Non concordano peraltro con tale orientamento alcuni interventi secondo i quali “il
Legislatore ha espressamente demandato al "notaio" e non ad altri operatori, il compito
della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi
così concentrando, nell'alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a
presidio degli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue, quale corollario fisiologico,
che il controllo del notaio non può certo essere sostituito da quello del giudice,
ostandovi l'evidente quanto pacifica diversità di ruolo e funzioni” (Tribunale Milano,
Sezione 9 civile Decreto 21 maggio 2013). Ciò si afferma anche alla luce dei recenti
interventi normativi ed in particolare dell’art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, che
al comma 1-bis inserito dalla L. 122/2010, stabilisce che : “Gli atti pubblici e le
scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di
conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri
immobiliari”.
La clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di
separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, sulla base di
conclusioni uniformi, e' valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta
l'esigenza della forma scritta, cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento
di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell'obbligazione di
mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell'altro. Ma anche
è ammissibile, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, del
trasferimento di un immobile a suo favore, quale contratto atipico e gratuito, che si
perfeziona per effetto del mancato rifiuto. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile
Sentenza 20 agosto 2014, n. 18066
Avv. Anna Di Falco
Avv. Paolo Abbate