ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE – LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 500 mensili che quello suo personale ad euro 3.200 mensili si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600 per il mantenimento del figlio della coppia, Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo senza ricevere alcun corrispettivo la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario. L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà d quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale. Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre 2016, e ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito. Il candidato, assunte le vesti d difensore di tizio rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi di Tizio. Articoli di riferimento Art. 2901 c.c. Condizioni Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Giurisprudenza pertinente È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dei figli, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, senza che possa invocarsi, in senso contrario, che un tale impegno debba inquadrarsi nello schema del contratto a favore di terzo o della fattispecie di cui all'articolo 1333 del Cc e che - comunque - in quanto atto dovuto, trattavasi di trasferimento non soggetto a revoca. Il trasferimento, infatti, trae origine dalla libera determinazione del debitore (nella specie, anzi, dei due soggetti, marito e moglie, entrambi debitori nei confronti del terzo che aveva agito ex articolo 2901 del Cc) e diviene atto dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza di esposizione debitoria nei confronti del terzo, di talché l'accordo separativo, lungi dal divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901, comma 3, del Cc costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1144). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20 agosto 2014, n. 18066 Matrimonio - Separazione e divorzio - Accordi tra i coniugi - Accordo di separazione consensuale - Natura negoziale dell' accordo - Pronuncia dopo le conclusioni uniformi tra le parti - Impugnazione - Inammissibilità - Motivi- Coniuge non risultato soccombente - Fattispecie assimilabile al divorzio congiunto - Conclusione tra i coniugi di un vero e proprio contratto - Possibilità che lo stesso includa il trasferimento dell'ex casa coniugale al figlio - Ratio - Finalità di conservazione dell'habitat del minore L'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora da vita ad un vero e proprio contratto. Ma, anche se esso non si configurasse come contratto, all'accordo stesso sarebbero sicuramente applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell'atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici (ad es. relativi ai vizi di volontà, del resto richiamati da varie norme codicistiche in materia familiare dalla celebrazione del matrimonio al riconoscimento dei figli nati fuori di esso) Pertanto i coniugi, in quanto parti dei predetti accordi, non possono impugnare un decreto di omologa o la sentenza che li abbia recepiti. Lo potrebbero, il Pubblico Ministero per gli interessi patrimoniali dei minori ovvero un curatore speciale, nominato dal giudice, in nome e per conto dei minori stesso. Ove l'accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da chi abbia dato causa a tale nullità. Ed esso potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore pure sulla sussistenza dell'interesse del minore, ma si dovrebbe ricordare che se nell'accordo sia preminente una causa transattiva, non rileverebbe ai sensi dell'articolo 1969 c.c., errore di diritto). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione dei soggetti dell'accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20 agosto 2014, n. 18066 Frequenti sono gli accordi tra coniugi volti a trasferire diritti reali su beni immobili allo scopo tra l’altro di regolare i rapporti patrimoniali tra i due, o di assolvere all’obbligo di mantenimento del coniuge o anche dei figli. Intenti modalità, contenuti possono essere infatti i più diversi: regolamentazione di tutti o di alcuni rapporti reciproci tra i coniugi, magari anche al fine di prevenire possibili controversie, con un sistema più o meno complesso di concessioni, compromessi, risarcimenti, riconoscimenti, ecc, attribuzioni ed assegnazioni reciproche, talora anche di portata divisoria, ma pure di adempimento dell'obbligo ex lege di mantenimento (o comunque di assistenza) a favore del coniuge economicamente più debole. Focus giurisprudenziale In questo contesto la giurisprudenza sostiene la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili, ovvero la costituzione di diritti reali minori come il diritto di abitazione. Tali clausole, peraltro, si precisa, possono ledere in concreto, l'interesse dei creditori alla integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, e possono pertanto essere impugnate, ove ricorrano i relativi presupposti, tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. In particolare secondo la giurisprudenza maggioritaria i coniugi, in sede di separazione consensuale, possono introdurre atti (immediatamente) traslativi in luogo della diversa soluzione a struttura "bifasica" in cui l'accordo di separazione contiene il mero impegno al trasferimento cui segue necessariamente il rogito notarile. La giurisprudenza sostiene che la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, sulla base di conclusioni uniformi, e' valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l'esigenza della forma scritta (Cass. 11 novembre 1992, n.12110 Cass. n. 2263 del 2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell'obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell'altro (tra le altre, Cass. 17 giugno 1992 n. 7470). Ma anche si sostiene la ammissibilità, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, del trasferimento di un immobile a suo favore, quale contratto atipico e gratuito, che si perfeziona per effetto del mancato rifiuto (Cass. 21 dicembre 1987, n. 9500). Non concordano peraltro con tale orientamento alcuni interventi secondo i quali “il Legislatore ha espressamente demandato al "notaio" e non ad altri operatori, il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando, nell'alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue, quale corollario fisiologico, che il controllo del notaio non può certo essere sostituito da quello del giudice, ostandovi l'evidente quanto pacifica diversità di ruolo e funzioni” (Tribunale Milano, Sezione 9 civile Decreto 21 maggio 2013). Ciò si afferma anche alla luce dei recenti interventi normativi ed in particolare dell’art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, che al comma 1-bis inserito dalla L. 122/2010, stabilisce che : “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, sulla base di conclusioni uniformi, e' valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l'esigenza della forma scritta, cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell'obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell'altro. Ma anche è ammissibile, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, del trasferimento di un immobile a suo favore, quale contratto atipico e gratuito, che si perfeziona per effetto del mancato rifiuto. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 20 agosto 2014, n. 18066 Avv. Anna Di Falco Avv. Paolo Abbate