In caso di separazione personale fra i coniugi, il coniuge al quale

In caso di separazione personale fra i coniugi, il coniuge al quale non sia addebitabile la
separazione, ha il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non
abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo
a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima
della separazione.
Con la sentenza n. 26835 del 14 dicembre 2006, la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata in
materia di attribuzione e determinazione dell'assegno di mantenimento, respingendo il ricorso di un
questore romano che, già onerato dell’obbligo di pagare il mutuo della casa comprata insieme alla
ex moglie, e assegnata alla stessa, era stato condannato dalla Corte d’Appello di Roma a
corrispondere un assegno di mantenimento, seppure di lieve entità.
Il ricorrente, a fondamento della propria pretesa, ha sostenuto che, a norma dell’articolo 156
cod.civ., l’assegno di separazione deve essere riconosciuto esclusivamente al coniuge che non sia,
con i propri mezzi, in grado di mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza
matrimoniale e solo quando sussista fra i coniugi una disparità economica che giustifichi la
liquidazione del mantenimento.
L’istante ha lamentato, in particolare, che ai fini della determinazione dell’assegno, il tenore di vita
da prendere in considerazione è quello del momento della cessazione del rapporto matrimoniale e
non quello di cui l’ex moglie avrebbe potenzialmente potuto godere a seguito della sua progressione
di carriera.
Tale ragionamento giuridico non è però stato ritenuto valido dalla Cassazione, la quale ha
confermato la pronuncia del giudice di seconde cure.
La Suprema Corte di legittimità, nel motivare il rigetto del ricorso promosso dal coniuge obbligato,
ha posto nuovamente l’accento sulla funzione dell’assegno di mantenimento, come si desume dal
disposto di cui all’art. 156 cod.civ.
Il diritto del coniuge beneficiario di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, in relazione
alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati,
presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica (da ultimo Cassazione, 18547/06;
14840/06).
Tale squilibrio patrimoniale va accertato tenendo conto, in primo luogo del tenore di vita del quale i
coniugi erano in grado di godere durante il matrimonio in base al reddito complessivo.
Orbene, qualora il coniuge richiedente non sia, con i propri mezzi, in grado di conservare un tenore
di vita tendenzialmente analogo, occorrerà valutare comparativamente la posizione economica al
momento della pronuncia della separazione e quantificare, in suo favore, l’assegno in funzione
tendenzialmente restitutoria.
Tale stima, sostiene la Cassazione, non va però compiuta tenendo conto solo dei redditi in senso
stretto, ma anche in ragione delle “sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more
del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione non viene meno il rapporto
coniugale, con la conseguente condivisione dei benefici economici sopravvenuti (Cassazione,
2626/06; 18327/02)”.
Ne deriva, pertanto, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di mantenimento e della eventuale
determinazione dell’assegno dovuto, è irrilevante il fatto che il miglioramento delle condizioni
reddituali del coniuge obbligato sia successiva alla separazione.
Nella fattispecie in esame, quindi, non rileva in alcun modo la circostanza che la promozione sia
conseguita a meriti personali e non uno sviluppo di carriera per anzianità di servizio. Il coniuge, che
pure si sia già accollato totalmente il pagamento del mutuo della casa coniugale e che contribuisca
in massima parte al mantenimento del figlio è obbligato a versare alla ex moglie un assegno di
mantenimento, seppure di lieve entità.
(Altalex, 28 dicembre 2006. Nota di Federica Malagesi)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 14 dicembre 2006, n. 26835
(Presidente M. G. Luccioli, Relatore Felicetti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L. C. C., con ricorso al Tribunale di Roma, chiedeva che fosse pronunciata la sua separazione
personale dalla moglie G. F..
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza depositata il 7 novembre 1998, pronunciava
la separazione, rigettando la domanda di addebito proposta dalla G. nei confronti del marito, nonché
quella di un assegno di mantenimento a suo carico, mentre assegnava alla G. la casa coniugale.
La G. proponeva appello contro tale sentenza, insistendo sia nella domanda di addebito sia in quella
di attribuzione di un assegno di mantenimento.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 27 dicembre 2002, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, attribuiva alla G. un assegno di mantenimento di euro 258,22 mensili.
L. C. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione, con atto notificato alla G. in data 3
novembre 2003, formulando un unico motivo.
La G. resiste con controricorso notificato in data 10 dicembre 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denunciano vizi motivazionali deducendosi che, a norma dell’articolo 156
cod.civ., l’assegno di separazione spetta solo ove il coniuge richiedente non sia, con i suoi mezzi, in
grado di mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e sussista fra i
coniugi una disparità economica che giustifichi la liquidazione dell’assegno. mentre la Corte di
Appello avrebbe omesso ogni valutazione in ordine al tenore di vita dei coniugi durante la
convivenza matrimoniale e avrebbe attribuito alla moglie l’assegno di mantenimento sulla base di
un’astratta e non provata disparità dei redditi fra i coniugi. In proposito si lamenta, in particolare,
che il tenore di vita preso in esame dalla Ca non sia stato quello del momento di cessazione, nel
1992, della convivenza matrimoniale, ma quello successivamente possibile a seguito della
progressione di carriera del marito, divenuto questore nel 1996.
Si deduce in proposito che ciò emerge dalla documentazione fiscale in atti, dalla quale emerge pure
che, tenuto conto che il marito pagava interamente il mutuo sulla casa in comproprietà e provvedeva
in massima parte al mantenimento del figlio, fra i coniugi in effetti non vi era alcuna disparità
reddituale. Si sottolinea che l’evoluzione reddituale del marito era avvenuta successivamente alla
cessazione della convivenza, per meriti personali, e non costituiva uno sviluppo di carriera per
anzianità di servizio. La Corte di Appello, inoltre, non avrebbe valutato adeguatamente la situazione
patrimoniale e reddituale della moglie, comproprietaria di vari immobili, avendo omesso di
considerare 91 immobili ad essa pervenuti da eredità materna, paterna e di un zio, come da
documentazione prodotta relativa a beni provenienti dall’eredità di G. Gioacchino, in località
Bagheria, ad un appartamento, proveniente dall’eredità materna, in Bagheria, via Massimo
d’Azeglio 29, a due terreni nella stessa località, nonché ad un libretto di lire 50.000.000 e ad azioni
di società. La Corte, ancora, avrebbe errato nell’attribuire in proprietà al marito un uliveto in
Torricella Sabina, in effetti in comproprietà fra i coniugi, di piccola estensione ed incolto.
2. Il ricorso è infondato.
In tema di separazione personale fra i coniugi l’articolo 156 cod.civ. attribuisce, al coniuge al quale
non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di
mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di
vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano
idonee a garantirgli prima della separazione. Tale diritto, in relazione alla sua funzione solidaristica
e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati, secondo la consolidata
interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica (da
ultimo Cassazione, 18547/06; 14840/06). L’attribuzione dell’assegno richiede innanzitutto di
accertare, sulla base delle prove offerte, il tenore di vita del quale i coniugi erano in grado di godere
durante il matrimonio in base al reddito complessivo; quindi di accertare se, con i propri mezzi, il
coniuge richiedente sia in grado di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo; in caso
negativo di valutare comparativamente la posizione economica al momento della pronuncia della
separazione e, ove la situazione del coniugo richiedente sia deteriore rispetto a quella dell’altro, di
quantificare l’assegno in funzione tendenzialmente restitutoria, in suo favore, del tenore di vita
suddetto.
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso
stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi (Cassazione, 19291/05), tenendo
conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di
separazione, in quanto durante la separazione non viene meno il rapporto coniugale, con la
conseguente condivisione dei benefici economici sopravvenuti (Cassazione, 2626/06; 18327/02).
In relazione a tali principi, la valutazione della situazione economica dei coniugi non richiede la
determinazione del preciso importo dei redditi di ciascuno, ma un’attendibile ricostruzione delle
complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (Cassazione, 13592/06; 3974/02).
Nel caso di specie la Corte d'Appello, nel liquidare, con sentenza emanata nel 2002, un modesto
assegno in favore della moglie di lire 500.000, pari ad euro 258,22 con decorrenza dal novembre
1998, ha esattamente dedotto in via presuntiva il tenore di vita dei coniugi dai redditi rispettivi per
l’anno 2000 (122.000.000 lordi per il marito e 44.000.000 lordi per la moglie), non rilevando,
secondo i principi sopra esposti, a tal fine il reddito goduto al momento della cessazione della
convivenza, ma quello maturatosi nel corno della separazione, ancorché in seguito a sopravvenuti
miglioramenti di qualunque genere. La Corte di Appello ha parimenti valutato comparativamente
anche la situazione patrimoniale dei coniugi, prendendola in considerazione complessivamente,
senza che su tale valutazione, ai fini del modesto assegno liquidato, possano ritenersi influenti i
rilievi prospettati nel ricorso.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla spese del giudizio di
cassazione, che liquida nella misura di euro duemilacento, di cui euro cento per spese vive.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2006.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 DICEMBRE 2006.