impianti elettrici: aspetti normativi e tecnici

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UNI EN ISO 9001
Certificato n. 97039
Settore Territorio
Area Ambiente Infrastrutture e Sicurezza
IMPIANTI ELETTRICI:
ASPETTI NORMATIVI E TECNICI
Ing. Giuseppe Dall’Ospedale
Milano, 13 Febbraio 2003
Documento n° 1535 - rev. 0
Indice
- CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE...............................................................................................................................................4
1.1.
Generalità....................................................................................................................... 4
1.2.
Dati statistici................................................................................................................... 4
1.3.
Sicurezza e rischio .......................................................................................................... 5
- CAPITOLO 2 - LE NORME PER LA SICUREZZA ELETTRICA.......................................................................................7
2.1.
Le basi legislative della sicurezza ..................................................................................... 7
2.2.
Le Norme CEI............................................................................................................... 9
2.3.
Il rapporto tra le Norme CEI e le norme di Legge ......................................................... 10
2.4.
Applicabilità delle Norme CEI agli impianti preesistenti.................................................. 11
2.5.
Il D.P.R. 547/55 e gli impianti elettrici........................................................................... 11
2.6.
La Legge 46/90............................................................................................................ 13
2.6.1. Ambito di applicazione .................................................................................... 14
2.6.2. Progettazione .................................................................................................. 14
2.6.3. Dichiarazione di conformità.............................................................................. 15
2.6.4. Requisiti tecnico-professionali per l’installatore................................................. 16
2.6.5. L’adeguamento degli impianti a quanto disposto dalla L. 46/90......................... 16
2.7.
Il D.L. 626/94 e gli impianti elettrici............................................................................... 17
2.8.
Adempimenti e sanzioni ................................................................................................ 17
- CAPITOLO 3 - LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI..............................................19
3.1.
Generalità..................................................................................................................... 19
3.2.
Progetto degli impianti.................................................................................................. 19
3.3.
Affidamento delle opere................................................................................................ 20
3.4.
Esecuzione degli impianti............................................................................................... 20
3.5.
Collaudi e verifiche finali ............................................................................................... 21
3.6.
La manutenzione e le verifiche periodiche degli impianti.................................................. 22
3.7.
Gli enti di controllo e gli adempimenti amministrativi....................................................... 24
3.8.
ISPESL, ARPA, ASL: Le novità introdotte dal DPR 462/01......................................... 25
3.8.1. Riferimenti generali .......................................................................................... 25
3.8.2. Sanzioni .......................................................................................................... 26
3.8.3. Impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche......... 27
3.8.4. Impianti in luoghi con pericolo di esplosione ..................................................... 28
3.8.5. Impianti preesistenti: "procedimenti pendenti" di cui all'art. 9, comma 3 del DPR
462/01 29
- CAPITOLO 4 - APPENDICI.......................................................................................................................................................33
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4.1.
DPR 689/59 – Aziende soggette al controllo VV.F. (obbligo denuncia impianto
parafulmine) ............................................................................................................................. 33
4.2.
DM 22/12 58 – Luoghi soggetti alla denuncia degli impianti in luoghi con pericolo
di esplosione ............................................................................................................................ 37
4.3.
Dichiarazione di conformità impianti............................................................................... 47
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- CAPITOLO 1 INTRODUZIONE
1.1.
Generalità
La presente rappresenta la dispensa del corso “La sicurezza degli impianti elettrici”, principalmente
destinato a responsabili aziendali della sicurezza, della gestione degli impianti, della manutenzione e in
generale, a tutti gli operatori che in ambito aziendale hanno funzioni di responsabilità correlate
all’impiantistica elettrica.
Nello svolgimento del corso si approfondiranno gli aspetti tecnici della materia, per quanto possibile
gli aspetti tecnico-giuridici, nonché gli aspetti burocratici ed amministrativi necessari ed indispensabili alla
corretta gestione e conduzione degli impianti.
1.2.
Dati statistici
In Italia avvengono mediamente circa 300 infortuni mortali per elettrocuzione ogni anno; più del
doppio della media europea di decessi dovuti ad infortuni elettrici per milione di residenti.
Nessuno accetterebbe che un aereo con tante persone a bordo si schiantasse al suolo ogni anno, ma
tutti accettano lo stillicidio quotidiano.
Il 4 ÷ 5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale: questa percentuale è circa 30 volte maggiore
di quella corrispondente all’insieme degli infortuni non elettrici.
Gli infortuni elettrici non avvengono solamente nei luoghi di lavoro, ma anche fra le mura domestiche.
L’esame della frequenza e del tipo di incidente elettrico, è di per sé una indicazione sui tipi di rischio
elettrico e sotto quali aspetti esso si può celare.
La maggior parte degli infortuni domestici avviene nel bagno; ciò evidenzia, com’è noto, che il
bagnato e l’umidità sono fattori di amplificazione del rischio elettrico.
I cantieri edili hanno una elevata percentuale di infortuni elettrici: si verificano sulla betoniera, nell’uso
degli apparecchi portatili, per contatto con linee elettriche aeree, ecc., mostrando che anche i
danneggiamenti meccanici di cavi, apparecchi e macchine elettriche sono al pari dell’umidità e del bagnato
fattori di amplificazione del rischio elettrico.
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Inoltre, il pericolo elettrico si può esprimere anche in modo indiretto: circa il 10 ÷ 15% di tutti gli
incendi hanno origine dall’impianto elettrico o dagli apparecchi elettrici utilizzatori; il che equivale ogni anno
a circa cinquemila incendi “elettrici” nel nostro Paese.
Molti altri infortuni hanno origine elettrica, ma non figurano nelle le statistiche tra quelli dovuti
all’elettricità, perché classificati in base all’agente che li ha provocati:
• caduta dall’alto (impalcature, scale, ecc.), a seguito di azione eccitomotoria della corrente;
• morte per schiacciamento a causa di un intervento intempestivo di un apparecchio pericoloso,
ad esempio su una macchina utensile, dovuto ad un guasto nel circuito di comando non
correttamente progettato ed eseguito;
• cause connesse con la mancanza di energia elettrica, dove non è prevista una adeguata
illuminazione di sicurezza;
• esplosioni di luoghi con presenza di materiali esplosivi o di atmosfere esplosive, la cui sorgente
di innesco è di origine elettrica.
1.3.
Sicurezza e rischio
Sicurezza è una parola di per sé stessa vuota; occorre precisare chi, o che cosa, si vuole rendere
sicuro e contro quale evento.
Rischio è un altro termine molto usato e poco definito e per questo a volte origine di innumerevoli
malintesi e insolubili contese.
Guicciardini:
„Sarebbe pazzia, per fuggire uno periculo incerto, correre in uno periculo certo; per fuggire uno
periculo di uno male, pigliare uno rimedio che fussi equalmente periculoso, ma di maggior male“
Pericolo:
P(t) = 0 ÷ 1
Sicurezza:
S(t) = 1-P
Per P = 0 non si ha alcuna possibilità di evento sfavorevole
Per P = 1 si ha la certezza dell‘evento sfavorevole
Rischio :
R(t) = P x k D
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Con:
k=
D=
kD =
probabilità di accadimento del danno all‘evento sfavorevole
entità del danno
danno probabile
La definizione esatta del concetto di sicurezza implica l’uso di macchinose definizioni matematiche
che, in sostanza, esprimono il seguente concetto:
La sicurezza, di un oggetto, rispetto ad un evento sfavorevole per le persone, e in un tempo
definito, è in sostanza rappresentata dalla probabilità che nel tempo prefissato, non si verifichi
l’evento sfavorevole stesso. In teoria, tale probabilità può essere alta quanto si vuole, ma mai infinita;
sicché nasce il problema del “livello di sicurezza accettabile”.
Convenzionalmente il livello di sicurezza accettabile, viene definito dal rispetto della normativa
tecnica vigente (norme CEI). Ciò non rappresenta quindi la sicurezza assoluta, ma un livello di sicurezza
“accettabile”, stante le conoscenze tecniche ed i mezzi del momento.
D’altra parte, al verificarsi dell’evento sfavorevole, non necessariamente segue un danno; da qui il
concetto di rischio, definito come la probabilità che, al verificarsi dell’evento sfavorevole segua il danno.
Ad esempio, nei confronti di un contatto diretto di una parte in tensione, la sicurezza di una
apparecchiatura, intesa come la probabilità che non si possa verificare un contatto tra uomo e parte in
tensione, può in teoria essere la medesima, ma, mentre per il contatto diretto in bassa tensione (230400V), il rischio può essere contenuto, per il contatto diretto in media tensione o alta tensione (superiore a
1.000 V e mediamente 6÷132 kV), il rischio è sicuramente altissimo, in quanto, nel secondo caso, le
probabilità di morte sono molto elevate.
Anche per il rischio il livello accettabile, viene definito dal rispetto della normativa tecnica vigente
(norme CEI) e il rischio zero rappresenta solamente un limite asintotico mai raggiungibile.
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- CAPITOLO 2 LE NORME PER LA SICUREZZA ELETTRICA
2.1.
Le basi legislative della sicurezza
La prima fonte legislativa è la Costituzione, dove si legge:
art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività.....“
art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.....“
art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.....“
L’art. 32 della Costituzione, si riferisce all’individuo, in generale, come cittadino o lavoratore. Si noti
che il cittadino come lavoratore, è stato per lungo tempo, in qualche modo maggiormente tutelato rispetto
al cittadino non lavoratore, e che soltanto in tempi relativamente recenti (L. 833/78 “Istituzione del servizio
sanitario Nazionale” e L. 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”), si è posta sullo stesso piano la
sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.
Il Codice Civile stabilisce:
art. 2050:
“Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o
per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte
le misure idonee a prevenire il danno”.
art. 2087:
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il Codice penale sancisce:
art. 437:
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione da tre a
dieci anni”;
l’articolo suddetto, si riferisce al reato doloso ove esiste volontà ed intenzione di omettere le cautele
e di non predisporre le misure di sicurezza, ad esempio per non sostenere la spesa relativa.
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art. 451:
“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro
disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire
quarantamila a duecentomila”.
In questo caso non c’è dolo ma colpa; l’evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza o
imperizia.
Gli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) nel codice penale sono stati
integrati con la legge 11/05/66 n° 296: quando il fatto è commesso in violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono aggravate le sanzioni a carico dei responsabili.
Con la legge del 20/05/1970 n° 300, più nota come Statuto dei Lavoratori, si è invece introdotto
qualcosa di più della semplice sanzione dando ai lavoratori, con l’articolo 9, il diritto di verificare la
sicurezza: “I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica”
Oltre alle leggi di base sopraelencate, esiste poi una serie di provvedimenti legislativi che riguardano
le norme generali e particolari di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro1 :
DPR 547/55 del 27/04/55: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
DPR 164/56 del 07/01/56: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”;
DPR 302/56 del 19/03/56: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con DPR 547/55”;
DPR 303/56 del 19/03/56: “Norme generali per l’igiene del lavoro”;
DPR 323/56 del 20/03/56: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti
telefonici”
L. 791/77 del 18/10/77:
“Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n°
72/73 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione”
Nel settore elettrico è poi di fondamentale importanza la legge 01/03/1968 n° 186: “Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed
elettronici” che consta nei seguenti due articoli:
art. 1:
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte;
1
Tali provvedimenti legislativi, sono stati emessi dal Governo, su legge delega 12/02/1955 n° 51. Il Decreto del Presidente
della Repubblica (DPR), è appunto la forma con cui vengono emanate disposizioni legislative delegate.
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art. 2:
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le Norme del CEI si considerano costruiti a regola d’arte.
Altra tappa importante della legislazione italiana in termini di sicurezza degli impianti, è rappresentata
dalla legge 05/03/90 n° 46 : “Norme per la sicurezza degli impianti” e dal relativo regolamento di
attuazione DPR 06/12/91 n° 447. Questa legge, ha sostanzialmente introdotto il concetto del rispetto della
regola d’arte applicata anche agli edifici civili, per i quali non era stata emanata pressoché nessuna legge
prima del marzo 1990, inoltre ha introdotto l’obbligo della progettazione per tutti gli impianti che superano
determinati limiti dimensionali e la responsabilizzazione dell’installatore che al termine di ogni lavoro è
tenuto a rilasciare una “dichiarazione di conformità”.
Infine il D. L. 626/94 che dopo quarant’anni va ad integrare, e in alcuni articoli a sostituire, il vecchio
DPR 547/55. Le novità di detto decreto, recepito da direttive comunitarie, sono l’introduzione e
responsabilizzazione di alcune figure professionali all’interno dell’azienda e l’introduzione di moderni
concetti quali la valutazione del rischio, la formazione e la informazione del personale sui rischi a cui sono
esposti, ecc.
2.2.
Le Norme CEI
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) è una associazione senza fini di lucro che ha per scopo di
“stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli impianti
elettrici perché essi rispondano alle regole della buona elettrotecnica, e i criteri coi quali detti
requisiti debbono essere controllati”.
Il CEI collabora inoltre con enti normatori al fine di armonizzare le norme a livelli internazionale e
così da facilitare gli scambi commerciali con altri paesi. Il CEI partecipa attivamente ai lavori normativi
internazionali, e le norme nazionali sono allineate e continuamente aggiornate con gli sviluppi normativi
internazionali.
È questa una delle ragioni per la quale la regola d’arte non necessariamente si identifica con la
Norma CEI.
Seguire le norme CEI, è condizione sufficiente, ma non necessaria, per costruire un
apparecchio (o un impianto) a regola d’arte.
Questo principio è recepito nella Legge 186/68, che all’art. 1 impone di eseguire gli impianti e
costruire gli apparecchi elettrici ed elettronici a regola d’arte e all’art. 2 aggiunge che gli impianti e gli
apparecchi costruiti secondo le norme CEI sono ritenuti a regola d’arte (presunzione di regola d’arte a
favore delle norme CEI). Lo stesso dicasi per la legge 18/10/77 n° 791 e per la legge 05/03/90 n°46: è
imperativa la rispondenza dei requisiti generali di sicurezza; la conformità alle norme è condizione sufficiente
ma non necessaria, perché un prodotto, o un impianto, siano ritenuti sicuri.
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Il fatto che la norma tecnica non sia resa obbligatoria sembra creare confusione e sembra favorire in
qualche modo la sua elusione. In realtà, l’intento è ben altro, infatti se fosse obbligatoria, certo impedirebbe
l’esecuzione del “peggio” ma, d’altra parte ostacolerebbe ogni eventuale miglioria introdotta in tempi
necessariamente inferiori a quelli occorrenti per aggiornare la norma. L’obbligatorietà ostacolerebbe quindi
ogni innovazione, o prodotto più vantaggioso non ancora normalizzato; inoltre ostacolerebbe in modo
inevitabile il libero scambio tra paesi in quanto per ogni prodotto straniero, già conforme alle norme
emanate dal paese d’origine, dovrebbe essere ulteriormente verificato sulla rispondenza alle norme CEI
prima di essere commercializzato in Italia.
2.3.
Il rapporto tra le Norme CEI e le norme di Legge
Essendo le norme di legge spesso molto generiche (necessariamente) e redatte da giuristi non
sempre in possesso delle necessarie nozioni tecniche; esse presentano spesso termini quali: “protezione
idonea”, “mezzi adeguati”, “buono stato”, “requisiti necessari”. Questi termini in sostanza sanciscono
l’obbligo di conseguire la sicurezza, senza peraltro precisarne i modi.
A volte a precisazione di affermazioni generiche sancite dalla legge, viene emanato un regolamento di
attuazione, ma sempre più spesso in campo elettrico si ricorre alle Norme CEI per colmare le lacune
(fisiologiche) delle norme giuridiche.
In questi casi non è la Norma CEI ad assumere la forza di legge, ma è l’Autorità ispettiva che nel
controllare l’applicazione della legge fa propria la norma tecnica e la impone nel caso specifico in forza
della legge stessa.
Purtroppo, a volte, norme di legge e norme tecniche sono incoerenti tra loro, perché la norma
tecnica si evolve in tempi brevi e riesce a seguire il progresso tecnico, mentre la norma di legge ha dei
tempi molto più lunghi che conduce a tempi di aggiornamento incompatibili con la rapida evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dei mezzi tecnologici.
Tipica è la discordanza di alcuni articoli del DPR 547 dalle Norme CEI (es. i “mitici” 20 Ω dell’art.
326 del DPR 547/55).
A tale proposito, occorre premettere che una corretta ed illuminata interpretazione del
DPR 547 permette di eliminare molto spesso ogni discrepanza tra le norme CEI e le disposizioni di legge.
Per i casi di insanabile contrasto (p. es. i 20 Ω) è necessario ricordare che nello stesso DPR 547, il
legislatore ha previsto all’articolo 395 la possibilità di deroga dal decreto stesso per “nuovi mezzi o sistemi
di sicurezza diversi da quelli prescritti dal decreto stesso”.
Le Norme CEI godono di un riconoscimento di pari efficacia tramite la legge 186/68 e di
conseguenza i provvedimenti di sicurezza indicati dalle Norme CEI sono da considerarsi di pari
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efficacia a quanto prescritto dal DPR 547/55; pertanto chi esegue un impianto secondo le Norme
CEI, ma non secondo il decreto 547, non dovrebbe incorrere nelle sanzioni previste da tale decreto2
2.4.
Applicabilità delle Norme CEI agli impianti preesistenti
Le norme CEI si “applicano agli impianti nuovi e alle trasformazioni radicali di quelli
esistenti”, così come è esplicitamente chiarito nell’oggetto delle norme per gli impianti elettrici. Chi scrive
la norma pertanto guarda agli impianti nuovi, dove il rispetto di certe regole non comporta le difficoltà che si
avrebbero per la loro applicazione su impianti esistenti.
In generale, quindi ogni impianto deve essere conforme alle regole vigenti all’atto della sua
installazione e non è affatto necessario modificare l’impianto all’evolversi della nuova norma. Ultimamente
questo concetto è stato addirittura esplicitato e, ad esempio, nella norma 64-8 IVa edizione (Gennaio
1998) si cita testualmente: “Si precisa infine che gli impianti elettrici esistenti, già realizzati secondo le
precedenti edizioni della Norma CEI 64-8, e anche secondo le Norme CEI 64-9 e 64-10 che ad essa
facevano riferimento sono ritenuti egualmente idonei agli effetti della sicurezza”.
Naturalmente, ogni norma va applicata con saggezza e tenendo conto del contesto
storico-sociale di appartenenza, sicché alla regola generale che le norme CEI si applicano solamente agli
impianti nuovi, possono emergere alcune eccezioni. È il caso ad esempio dei parafulmini radioattivi che, se
installati devono essere rimossi, o è il caso (forse estinto) della protezione contro i contatti indiretti affidata
alla “messa al neutro” per impianti alimentati direttamente in BT dalle reti pubbliche3.
2.5.
Il D.P.R. 547/55 e gli impianti elettrici
Il DPR 547/55, tuttora pienamente in vigore e base primaria per i verificatori preposti (ASL),
contiene sia prescrizioni tecniche sia prescrizioni amministrative (denuncie, ecc.). Dal punto di vista tecnico,
le disposizioni risultano abbastanza generiche e da interpretare sempre alla luce della Normativa Tecnica; si
riporta nel seguito qualche esempio:
Art. 38 – Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi
idonei:
2
Il termine “non dovrebbe” è relativo al fatto che l’interpretazione formale dell’articolo 395 del DPR 547, sostituito
dall’articolo 28 del D.Lgs 626/94 implica il riconoscimento di pari efficacia da parte di un decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Sanità, mentre nella realtà è la legge 186/68 a sancire la
presunzione di regola d’arte per le norme CEI. Questo divario puramente formale, in quanto nella gerarchia delle fonti
giuridiche una Legge prevale su un Decreto Ministeriale, è stato colmato dalla sentenza n° 7253 del 18/07/81 e successive
della Corte di Cassazione, tuttavia non essendo stato colmato da una legge può sempre essere messo formalmente in
discussione.
3
Attualmente gli enti pubblici distributori di energia, non garantiscono il potenziale del conduttore di neutro rispetto a
terra, di conseguenza la “messa al neutro”, utilizzata prima degli anni 60, risulta pericolosa.
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a) Gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni di
cui all’art. 364
b) I camini industriali che in relazione all’ubicazione a all’altezza
possono costituire pericolo.
Quali sono i mezzi idonei? Quelli stabiliti dalla Norma CEI 81-1
Quali sono i camini industriali che possono costituire pericolo? Quelli per cui il calcolo condotto
secondo la Norma CEI 81-1 evidenzia l’assenza di autoprotezione.
Art.
39
–
Le
strutture
metalliche
degli
edifici
e
delle
opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situati all’aperto, devono per sé stessi o mediante conduttore e spandenti
appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione delle scariche atmosferiche.
Come si stabiliscono le “notevoli dimensioni”? Con il calcolo condotto secondo la Norma CEI 811.
Art. 267 - Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive,
devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di
incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel
loro esercizio.
Art. 285 - I
circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole
fusibili, interruttori automatici o simili, atti ad impedire che nelle
condutture e negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di
intensità tale da far loro assumere temperature pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto,
l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni di
pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di corrente
mediante altri idonei dispositivi.
Come si prevengono i pericoli, quali sono le temperature pericolose od eccessive e quali sono i
dispositivi “idonei”? Anche in questo caso occorrono le precisazioni delle Norme CEI.
Art. 288 - Gli
impianti elettrici di utilizzazione devono essere
provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore
onnipolare.
4
Aziende soggette al controllo dei VV.F. secondo il DPR 689/59.
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L’Art. 288 è un esempio di imprecisione legislativa che porterebbe ad assurdi tecnici in quanto
anche in una scatola di derivazione “arrivano” le linee di alimentazione. L’applicazione dell’articolo 288
trova invece un supporto pratico nelle prescrizioni per il sezionamento e comando dettate dalle Norme
CEI.
Art. 314. - Gli
utensili
elettrici portatili e le macchine e gli
apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione
superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra
se
continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco
del
conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto
ed
alveolo
supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema
di collegamento.
Art. 315. - Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici
mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti
interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
Art. 326. - Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale
di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed
alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle
derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti
utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le
cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor
resistenza di sicurezza adeguata
alle caratteristiche e alle particolarità
degli impianti. (...)
Gli Artt. 314 e 315 visti alla luce del progresso tecnico mostrano tra loro un insanabile contrasto in
quanto l’esperienza e l’analisi tecnica hanno mostrato che il collegamento a terra di cui all’articolo 314
peggiora la sicurezza di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato di cui all’articolo 315, tant’è che le
Norme CEI proibiscono il collegamento a terra di apparecchi con isolamento doppio o rinforzato.
Allo stesso modo, il limite di 20 Ω per la resistenza di terra di cui all’articolo 326, non ha il minimo
supporto tecnico-scientifico, di conseguenza non è contenuto in nessuna Norma Tecnica e sostituito da
organiche prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti.
2.6.
La Legge 46/90
La legge n° 46 del 05/03/90, intitolata “Norme per la sicurezza degli impianti”, è stata la prima
Legge che praticamente ha istituito “l’obbligatorietà della sicurezza” anche per impianti situati in “luoghi non
di lavoro”. Infatti, mentre nei luoghi di lavoro, la trasgressione della regola dell’arte rientra sempre in
qualche modo in una trasgressione dai disposti del DPR 547/55 e del D.L. 626/94 e pertanto soggetta a
sanzioni a volte anche penali, nei luoghi non di lavoro l’unico disposto di legge applicabile prima del marzo
’90 era la Legge 186/68, ineccepibile per contenuto, chiarezza e semplicità, ma priva di qualunque tipo di
sanzione.
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Purtroppo, come per la maggior parte delle leggi italiane, anche la legge 46/90 non gode di
chiarezza, univocità dei contenuti e purezza dei principi, sicché sulla sua interpretazione ed applicazione
risulta tuttora, spesso oggetto di dibattiti e dubbi.
Nel seguito ci si propone di accennare e chiarire alcuni punti fondamentali della Legge e quindi di
fornire una base per successivi eventuali approfondimenti.
2.6.1. Ambito di applicazione
Negli edifici civili5, la legge 46/90 si applica praticamente a tutti i tipi di impianto: elettrico,
elettronico, meccanico, termico, ecc.
Negli edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi si applica solamente
agli impianti elettrici.
Nell’ambito degli impianti sopra citati, sono soggetti all’applicazione della Legge tutti i lavori di
installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria.
2.6.2. Progettazione
Con riferimento agli impianti elettrici e similari, l’obbligo di progettazione sussiste per l’installazione,
l’ampliamento o la trasformazione degli stessi, nei seguenti casi:
•
Per utenze (impianti) elettriche condominiali, quando la potenza impegnata (contratto ENEL)
supera 6kW.
•
Per utenze (impianti) elettriche domestiche di singole unità abitative aventi superficie superiore a
400m2.
•
Per impianti elettrici effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo (tipicamente le insegne)
per potenze complessive maggiori di 1.200VA rese agli alimentatori.
•
Per impianti elettrici in locali adibiti ad usi “non civili” aventi superficie superiore a 200m2 o
alimentati a tensione superiore di 1.000V (Media tensione).
•
Per impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 1,5 kW se comprendenti parti soggette
a normativa specifica CEI (impianti adibiti ad uso medico, impianti in luoghi con pericolo di
esplosione, impianti in luoghi a maggior rischio in caso d’incendio, ecc.).
•
Per impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione (ovviamente solo per edifici civili).
5
Per edifici civili, si intendono le unità immobiliari, o le parti di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a
sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
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•
Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a
200m3 ed aventi un’altezza superiore a 5m o contenenti impianti elettrici soggetti a normativa
specifica CEI (solo per edifici civili).
Sono implicitamente esclusi dall’obbligo di progettazione tutti i lavori di manutenzione straordinaria (e
a maggior ragione quelli di manutenzione ordinaria).
2.6.3. Dichiarazione di conformità
Nell’ambito di applicazione della Legge, a fine lavori, l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la “Dichiarazione di conformità” redatta su modello predisposto dal Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato e completa degli allegati previsti: progetto, ove richiesto, relazione con
tipologie dei materiali utilizzati, schema d’impianto (se non è previsto il progetto), copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
La dichiarazione di conformità deve essere compilata dall’impresa installatrice in quattro copie per le
nuove installazioni e in tre copie per le trasformazioni, gli ampliamenti e le manutenzioni straordinarie. Le
varie copie hanno le seguenti destinazioni:
1. Al Committente che deve conservare quale documentazione essenziale dell’immobile e
trasmetterne copia alla persona che utilizza lo stesso.
2. Alla Commissione Provinciale per l’Artigianato od alla Commissione Camerale nella cui
circoscrizione l’impresa installatrice ha la propria sede.
3. Al comune direttamente o indirettamente tramite il Committente per i nuovi impianti, entro trenta
giorni dalla conclusione dei lavori (direttamente dall’installatore se il committente possiede già il
certificato di agibilità, oppure dal committente che allegherà la dichiarazione di conformità alla
pratica per la richiesta di abitabilità/agibilità).
4. Alla impresa installatrice stessa, controfirmata per ricevuta dal committente.
La dichiarazione di conformità non ha documenti sostitutivi quali il collaudo o documenti similari. Essa
è redatta a seguito di un lavoro da parte di una ditta installatrice che con essa dichiara di aver eseguito
l’opera in conformità con la normativa vigente e con l’eventuale progetto. Niente lavori, niente dichiarazione
di conformità secondo la L. 46/90.
La dichiarazione di conformità deve essere emessa per qualsiasi lavoro che esula dalla ordinaria
manutenzione.
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2.6.4. Requisiti tecnico-professionali per l’installatore
I requisiti tecnico-professionali sono i requisiti minimi che deve possedere il responsabile tecnico di
una impresa installatrice affinché questa sia abilitata all’installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione straordinaria degli impianti.
Lo stesso dicasi per il responsabile dell’ufficio tecnico interno di una impresa non installatrice, circa
gli interventi sugli impianti elettrici interni che esulano dall’ordinaria manutenzione.
I requisiti tecnico-professionali sono “titoli” che devono essere posseduti dal responsabile tecnico,
essi sono:
•
Laurea in materia tecnica specifica (ingegneria, architettura e fisica);
•
Diploma di perito o Diploma di maturità professionale o Diploma di qualifica professionale
(IPSIA 3 anni) + Periodo di inserimento di almeno un anno continuativo in una impresa del
settore;
•
Attestato di qualifica professionale (in centri di formazione professionale) + Periodo di
inserimento di almeno due anni consecutivi in una impresa del settore;
•
Aver lavorato come operaio specializzato per almeno tre anni (non necessariamente consecutivi)
in una ditta del settore
Benché i requisiti tecnico-professionali debbano essere posseduti da una persona fisica, l’abilitazione
è sempre relativa all’impresa (DPR 392/94). Con l’entrata in vigore del DPR 392/94 non è più possibile
per le persone fisiche ottenere un autonomo riconoscimento di possesso dei requisiti tecnico-professionali.
Per le imprese non installatrici, con l’entrata in vigore del DPR 392/94 non è più necessario che il
responsabile dell’ufficio tecnico interno ottenga il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, non è
neanche necessario inviare l’autocertificazione alla Camera di Commercio, è sufficiente che il responsabile
dell’ufficio tecnico interno (o il preposto all’attività di impiantistica elettrica) possieda i requisiti tecnicoprofessionali.
Per le imprese non installatrici non occorre inviare copia della dichiarazione di conformità alla
Camera di Commercio, è sufficiente conservarne una copia agli atti a disposizione dell’autorità di controllo.
2.6.5. L’adeguamento degli impianti a quanto disposto dalla L. 46/90
L’adeguamento degli impianti al disposto della Legge 46/90, assume significato pratico solamente
per gli edifici nei quali non sono svolte attività soggette al DPR 547/55. Per quest’ultime infatti
l’applicazione del DPR 547/55, fatta per forza di cose alla luce delle Norme CEI in base alla legge 186/68,
già imponeva il rispetto della regola dell’arte per tutti gli impianti di edifici adibiti ad attività lavorative6, i
quali, in teoria, dovevano essere rispondenti alla regola dell’arte. Successivamente, in modo implicito anche
6
Con almeno 1 lavoratore dipendente o ad esso equiparato
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il D.L. 626/94 ha rafforzato (se ce ne fosse stato bisogno) l’obbligo della prevenzione del rischio che nel
campo elettrico significa sostanzialmente l’osservanza delle Norme CEI.
Gli impianti non rispondenti alla regola dell’Arte in luoghi di lavoro, comportano sanzioni rispetto al
DPR 547/55, al DL 626/94 e alla L. 46/90. Tali sanzioni assumono carattere penale per l’applicazione del
DPR 547/55 e del DL 626/94 e solamente carattere amministrativo per la L.46/90.
Per quanto sopra, va da sé che l’adeguamento rispetto alla L. 46/90 perde significato in tutti i luoghi
di lavoro soggetti a DPR 547/55 e al D.L. 626/94.
2.7.
Il D.L. 626/94 e gli impianti elettrici
Il D.L. 626/94, introducendo una nuova filosofia della prevenzione degli infortuni basata sulla
responsabilizzazione di determinate figure aziendali, sulla valutazione del rischio, sulla informazione e sulla
formazione del personale, ha portato alla ribalta tecnico-giuridica il problema della valutazione del rischio
elettrico. Questo problema, nella realtà degli impianti elettrici, è già stato affrontato a monte, in sede
normativa, dove sono state anche indicate le relative misure di protezione da applicare per ridurre il rischio
ad un livello ritenuto accettabile.
Questo livello di rischio, convenzionalmente definito dalle Norme CEI in forma non esclusiva, è
addirittura ritenuto accettabile da una Legge dello Stato (Legge 186/68).
Un impianto elettrico conforme alle norme CEI non richiede ulteriori interventi per ridurre il rischio ai
sensi del D.Lgs. 626/94 perché:
•
Il normatore ha già ridotto al minimo i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, come richiesto dall’art. 3b) del decreto.
•
Un impianto conforme alle norme CEI non presenta situazioni pericolose, non si applica quindi
l’articolo 3e) del decreto.
Dal punto di vista prettamente tecnico, la valutazione del rischio elettrico secondo il D.L.626/94, non
costituisce alcuna novità: è sufficiente verificare se l’impianto corrisponde alle Norme CEI; quindi per gli
impianti elettrici il D.L. 626/94, costituisce soltanto una buona occasione per riscoprire ed applicare le
Norme CEI.
2.8.
Adempimenti e sanzioni
L’impianto elettrico può causare danni alle persone e/o alle cose, in tal caso ciascuna figura
aziendale, o professionale, responsabile o corresponsabile dell’impianto stesso può essere chiamato in
causa per colpa in base al codice penale (omicidio colposo o lesioni colpose) e/o al codice civile.
Senza entrare nel merito del punto di vista giuridico, che da solo costituirebbe oggetto di ampi
dibattiti tra specialisti, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro prevedono generalmente sanzioni penali per
chiunque ne trasgredisca la lettera e lo spirito, sia responsabile aziendale che lavoratore.
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Vale inoltre la pena di sottolineare che sono destinatari dell’obbligo della sicurezza, oltre che
l’imprenditore, tutti gli operatori di un processo produttivo, ciascuno in misura dipendente dalle capacità
decisionali e di intervento che gli competono. Sono così responsabili per la sicurezza, ciascuno per la
propria parte: costruttori, venditori, noleggiatori di macchine, di attrezzature e di impianti, progettisti e
direttori dei lavori, collaudatori, ispettori, dirigenti, impiegati ed operai. Tutti devono operare con diligenza,
prudenza e perizia ed osservare leggi, regolamenti, ordini e discipline, al fine di non nuocere a sé stessi e
agli altri.
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- CAPITOLO 3 LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI
3.1.
Generalità
La corretta realizzazione, conduzione e gestione di un impianto elettrico, implica aspetti tecnici,
organizzativi ed amministrativi, a volte non banali e spesso, in riferimento al soddisfacimento di determinate
procedure previste dalla Legge, non corrispondenti ad una comune logica.
Il presente capitolo vuole essere un aiuto a chi ha l’onere, oltre che della sicurezza degli impianti,
anche della loro realizzazione, conduzione e gestione, nel rispetto della vigente normativa e nel rispetto di
una metodologia ben definita a vantaggio di tutte le parti in gioco.
Un impianto elettrico può essere considerato sicuro quando sia stato progettato nel rispetto della
regola dell’arte, siano stati utilizzati componenti conformi alle relative norme tecniche, sia stato installato
correttamente, sia infine utilizzato nei limiti prestazionali stabiliti ed adeguatamente mantenuto.
3.2.
Progetto degli impianti
Generalmente il committente è privo delle conoscenze relative ai problemi normativi e di sicurezza
degli impianti. Il progetto può quindi essere considerato, a ragione, il mezzo fondamentale sia per
conseguire la qualità e la sicurezza dell’impianto, sia per rispondere alle attese del committente in termini di
funzionalità ed economicità.
Il progetto è il momento di ideazione dell’impianto, che ovviamente precede la realizzazione
dell’impianto stesso. Esso è l’insieme degli studi e delle attività che, sulle basi delle prestazioni richieste nelle
condizioni ambientali e di funzionamento assegnate, forniscono le informazioni necessarie e sufficienti
all’esecuzione dell’impianto in conformità alla regola dell’arte.
La progettazione dell’impianto elettrico deve svilupparsi parallelamente e in modo interattivo con
quella delle altre discipline tecniche coinvolte nel progetto dell’edificio o dell’opera nel suo insieme (edili,
meccaniche, termiche , idrauliche, ecc.).
Nella fase iniziale della progettazione dell’edificio o dell’opera, il progettista elettrico può essere
coinvolto per fornire le informazioni utili alle atre discipline, quali ad esempio dati sui volumi tecnici
necessari per la definizione delle cabine elettriche, dei cavedi, degli spazi per la dislocazione dei quadri. In
questa fase il progettista elettrico non produce documenti di progetto.
Per gli impianti elettrici, i livelli di progettazione considerati sono generalmente due: il progetto di
massima (preliminare) e il progetto esecutivo (definitivo).
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Il progetto di massima è redatto ai seguenti fini:
•
Studi di fattibilità ed individuazione della struttura d’impianto.
•
Valutazione budgetaria dei costi.
•
Richiesta di concessione edilizia (art. 6, comma 3 – L. 46/90).
•
Altre eventuali autorizzazioni per la costruzione (es. approvazione dei VV.F. ecc.).
Il progetto di esecutivo è redatto ai seguenti fini:
•
Individuare l’intero impianto in tutti i suoi componenti.
•
Indire una gara d’appalto su base definita.
•
Fornire le indicazioni necessarie alla esecuzione delle opere e dei necessari controlli in corso
d’opera.
•
Essere allegato, aggiornato con tutte le varianti in corso d’opera, alla documentazione finale
d’impianto per la conduzione e manutenzione e a disposizione per l’organo di controllo.
3.3.
Affidamento delle opere
Per il corretto affidamento delle opere, il Committente ha l’obbligo giuridico di:
•
Commissionare un progetto a professionista abilitato.
•
Scegliere un’impresa installatrice abilitata ai sensi della L. 46/90
L’installatore, o più in generale l’impresa installatrice, non deve dare corso all’esecuzione di un
impianto che necessita di progetto secondo la L. 46/90, se non è in possesso del progetto definitivo,
redatto da un professionista iscritto all’albo.
3.4.
Esecuzione degli impianti
Nell’esecuzione dei lavori sono coinvolte diverse figure professionali:
Il direttore di cantiere è il tecnico preposto a rappresentare l’impresa installatrice (appaltatore)
che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, assume la piena responsabilità della condotta esecutiva dei
lavori e di ogni atto inerente e conseguente.
Al direttore di cantiere spetta il compito e la responsabilità di predisporre tutte le misure
antinfortunistiche di sicurezza e di igiene sia per il personale, sia per le attrezzature impiegate e di vigilare su
rispetto di tali misure.
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Il nominativo del direttore di cantiere deve essere comunicato al committente e al direttore dei lavori
prima dell’inizio dei lavori stessi; tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dalla persona
designata e deve contenere l’esplicito riferimento alle mansioni e responsabilità attribuite. Il nominativo del
direttore di cantiere deve essere riportato da parte dell’impresa installatrice sul verbale di consegna dei
lavori.
Il direttore dei lavori è il tecnico, iscritto all’albo professionale, designato ed incaricato dal
committente che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assume la responsabilità della buona e puntuale
esecuzione dei lavori in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dal
committente.
La figura del direttore dei avori non è contemplata dalla legge 46/90; essa è peraltro obbligatoria
negli appalti di opere pubbliche.
Il direttore dei lavori può essere nominato anche nei lavori privati quando la complessità dell’opera, o
il committente, lo richieda.
3.5.
Collaudi e verifiche finali
La legge richiede il collaudo obbligatorio delle opere pubbliche quando l’importo dell’opera supera
un determinato valore; il committente privato può imporre contrattualmente il collaudo ogniqualvolta lo
ritenga opportuno.
Il collaudo dell’impianto è l’atto amministrativo con cui si approva l’opera; esso comprende l’esame
della documentazione, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza dell’opera alle
prescrizioni tecniche prestabilite (progetto e varianti), a quanto previsto dal capitolato e più in generale
dalla regola dell’arte; dopo di che il collaudatore rilascia il certificato di collaudo.
Nel caso, il collaudatore è tenuto ad ordinare il rifacimento di opere non correttamente eseguite
(prescrizione del collaudatore) e non può rilasciare il certificato di collaudo finché queste non siano state
rifatte.
Il collaudo si riferisce all’opera del progettista (esame della documentazione di progetto) e
dell’esecutore dei lavori (impianto), nonché indirettamente all’opera del direttore dei lavori.
A volte l’autorità richiede il collaudo dell’impianto elettrico da parte di un professionista iscritto
all’albo, ad esempio la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo oppure i Vigili del Fuoco.
In questi casi si tratta più di una verifica tecnica di conformità dell’impianto alle norme di sicurezza, che di
un collaudo vero e proprio (tecnico-amministrativo).
In conformità a quanto prescritto dalla Normativa tecnica, qualora, nei casi non previsti dalla legge e
non desiderati dal committente, un impianto non sia sottoposto a collaudo o a verifica tecnica da parte di
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un professionista, l’impresa installatrice è tenuta ad eseguire e documentare le verifiche finali d’impianto
secondo le norme CEI applicabili in quanto facenti parte della realizzazione a regola d’arte dell’impianto
stesso.
3.6.
La manutenzione e le verifiche periodiche degli impianti
Un impianto elettrico ha la necessità di mantenere nel tempo, entro livelli accettabili, la propria
funzionalità e sicurezza; a tale scopo, esso deve essere sottoposto a periodica manutenzione e a periodica
verifica delle misure di prevenzione e sicurezza attuate sull’impianto stesso.
Al fini di garantire la sicurezza dei lavoratori subordinati, il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di
mantenere sempre in efficienza i dispositivi di protezione, mediante una idonea progettazione, installazione,
manutenzione ed effettuazione di verifiche periodiche, anche in base a quanto previsto dalle Norme CEI.
Il D.L. 626/94 – Art. 32 – Obblighi del datore di lavoro, recita:
“Il datore di lavoro provvede affinché:…… i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano esaminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori;……. gli
impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”.
Analogamente il DPR 547 – Art. 267 – Requisiti generali degli impianti elettrici, recita:
“Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e
mantenuti in modo da ....... (cfr. paragrafo 2.5)”.
Il DPR 547, prevede altresì verifiche biennali da parte dell’ASL (o ISPESL), degli impianti di messa
a terra, degli impianti parafulmine e delle installazioni in luoghi con pericolo di esplosione
Salvo casi particolari, le Norme CEI vigenti non danno indicazioni sulla periodicità di tali verifiche,
rendendo ardua l’applicazione degli articoli di Legge di cui sopra.
A tale riguardo utili indicazioni possono essere tratte dalla Norma seguente:
IEC 60364-6-61 Art. F.2 – Intervallo tra le verifiche periodiche
....... L’intervallo può essere, per esempio, tre anni, con l’eccezione dei seguenti casi dove può
sussistere un maggior rischio e possono essere necessari intervalli più brevi:
- Ambienti, o luoghi di lavoro, dove sussistono rischi di maggior usura, incendio o esplosione.
- Ambienti, o luoghi di lavoro, dove sono contemporaneamente presenti alta e bassa tensione.
- Servizi essenziali per la collettività (communal facilities);
- Cantieri di costruzione.
- Luoghi di utilizzo di apparecchiature portatili.
Per le case di civile abitazione, possono essere appropriati periodi più lunghi.
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Per grandi installazioni (p. esempio nella grande industria), le prove periodiche possono essere
sostituite da un opportuno programma di “continuo monitoraggio” e di manutenzione delle
installazioni e delle apparecchiature, da parte di personale addestrato.
Interpretando quanto dettato dalla Norma IEC, si riporta nel seguito una possibile programmazione delle
verifiche periodiche:
Verifica
Periodicità
Impianti di terra per sistemi a tensione superiore a 1.000V
3 anni (secondo CEI 11-1)
Ambienti ordinari (non soggetti a normativa particolare ma solo alla
Norma generale impianti 64-8 – parte generale)
Ambienti particolari (a maggior rischio in caso d’incendio, con pericolo
di esplosione, ecc. – e per tutte le attività soggette al regime del C.P.I.)
3 anni
2 anni
Impianti parafulmini
10 anni
Impianti essenziali per la collettività
2 anni
Verifiche in luoghi di civile abitazione
5 anni
Cantieri di costruzione
6 mesi
Luoghi adibiti ad uso medico
Secondo CEI 64-8/7; V2
Le principali verifiche da condurre sono:
-
Esami a vista, compresa la verifica della protezione contro i contatti diretti e contro il fuoco.
Misura della resistenza d’isolamento dei circuiti.
Verifica della continuità del conduttore di protezione.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.
Verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione differenziale.
Altre verifiche legate a particolari situazioni impiantistiche aventi implicazioni per la sicurezza.
Tutte le verifiche devono essere documentate e, qualora necessario, deve essere prescritta
l’eliminazione di tutte le cause di pericolo e/o le difformità normative riscontrate.
Per le altre verifiche, relative a particolari sistemi di protezione o ad ambienti soggetti a normativa
particolare, occorre far riferimento alla specifica Normativa.
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3.7.
Gli enti di controllo e gli adempimenti amministrativi
Gli impianti elettrici sono regolamentati da leggi che prevedono l’intervento da parte dei seguenti enti:
•
Comuni
•
VV.F. (Vigili del Fuoco)
•
UTF (Ufficio Tecnico delle Finanze)
•
ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro)
•
ARPA / ASL (Agenzia Regionale per l’Ambiente / Azienda Sanitaria Locale)
COMUNI
Per ottenere la concessione edilizia o l’autorizzazione alla costruzione è necessario consegnare al
comune il progetto di massima (se previsto dalla L. 46/90).
Per ottenere l’abitabilità o l’agibilità, è necessario consegnare al comune la dichiarazione di conformità
alla regola dell’arte, completa dei relativi allegati, tra cui il progetto esecutivo completo delle varianti
occorse in opera.
I comuni con più di 10.000 abitanti devono inoltre effettuare le verifiche volte ad accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni della L. 46/90 e della normativa vigente, nella misura non inferiore
al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente7.
VIGILI DEL FUOCO
Le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) sono elencate nel DM
16/02/82.
Per dette attività, occorre l’esame preventivo dei progetti di impianti nuovi e di modifiche o
ampliamenti di impianti esistenti, da parte del comando dei VV.F. competente per territorio, ai sensi
dell’articolo 37 del DPR 547/55 e dell’articolo 13 del DPR 577/82. L’esame preventivo ha il fine
dell’accertamento della rispondenza del progetto alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di
prevenzione incendi ed di avere pertanto motivato parere da parte dei VV.F. stessi.
A lavori ultimati, per ottenere il CPI, il responsabile dell’attività (committente) deve inviare ai VV.F.
la domanda comprendente la richiesta di sopralluogo (visita di collaudo) completa dei riferimenti al
progetto precedentemente approvato, la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi della L.
46/90 e quant’altro richiesto dal comando provinciale dei VV.F.
Il collaudo da parte di un professionista iscritto all’albo può essere necessario per gli impianti
preesistenti alla legge 46/90.
7
Per dette verifiche i comuni hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti iscritti in appositi
elenchi, formati annualmente presso le Camere di Commercio. Nonostante il disposto di legge, allo stato attuale non si ha
conoscenza dell’effettuazione di tali verifiche.
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UTF
Gli impianti di produzione dell’energia devono essere denunciati all’UTF (ufficio tecnico delle
finanze, ex UTIF).
All’UTF, devono altresì essere denunciati ai fini di ottenere agevolazioni fiscali, impianti di
trattamento termico e similari.
3.8.
ISPESL, ARPA, ASL: Le novità introdotte dal DPR 462/01
Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001, n. 462, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in data 8 gennaio 2002 – Serie Generale n. 6, è stato emanato il Regolamento di cui all’oggetto,
riferito agli ambienti di lavoro e, più compiutamente, alle attività soggette al DPR 547/55.
Il DPR 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, ha apportato rilevanti modifiche agli adempimenti
relativi alle denunce, alle modalità di attuazione dell'omologazione e dell'effettuazione delle verifiche
periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli
impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
L’allegato A riporta il quadro degli obblighi previsti per gli impianti nuovi o che hanno subito modifiche
sostanziali. L’allegato B fornisce uno schema riepilogativo degli obblighi derivanti dall’applicazione del
DPR 462/2001.
3.8.1. Riferimenti generali
Il DPR 462/01 abroga espressamente:
- gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 in tema di controlli periodici e di verifiche periodiche di legge;
- gli artt. 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 “Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle
documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
- i modelli A, B e C allegati al sopraccitato decreto ministeriale.
Dal 23 gennaio 2002, data di entrata in vigore del DPR 462/01, analogamente a quanto attuato in altri
settori (per esempio in materia di ascensori e di mezzi di trasporto), le verifiche periodiche degli impianti e
dispositivi di cui trattasi non devono più essere effettuate d’ufficio dagli Enti precedentemente preposti.
Per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la
dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla
omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità
all’ISPESL ed all’ASL (o ARPA) territorialmente competenti.
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Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, invece, l’omologazione è
effettuata dall’ASL/ARPA competente territorialmente, alla quale il datore di lavoro è tenuto a
trasmettere la dichiarazione di conformità dell’impianto (art. 5).
Secondo i disposti degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una
regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche rivolgendosi ad uno dei
soggetti individuati dal DPR di seguito riportati:
- ASL, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell’ASL;
- ARPA, nelle regioni in cui le verifiche impiantistiche sono svolte dalle strutture funzionali dell’ARPA,
p. esempio è il caso del Piemonte, dell’Emilia Romagna, ecc.;
- Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
La periodicità delle verifiche degli impianti è fissata in:
2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior
rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
5 anni negli altri casi.
Sono, inoltre, previste verifiche a campione da parte dell’ISPESL e straordinarie da effettuarsi
in caso di:
esito negativo della verifica periodica;
modifica sostanziale dell’impianto;
richiesta del datore di lavoro.
In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione e le
modifiche sostanziali degli impianti: all’ASL/ARPA per tutti gli impianti ed all'ISPESL per i dispositivi di
protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di terra (vedi Allegato B).
Le verifiche previste dal DPR 462/01 sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
3.8.2. Sanzioni
Ai sensi dell’art 9 comma 2 del DPR 462/01, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 758/94 per le
violazioni alle disposizioni contenute negli articoli abrogati dal DPR 462/01.
Pertanto, in caso di omesso invio della dichiarazione di conformità per nuovi impianti o di mancata
richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche, si applicano le sanzioni previste dall'art. 389 punto c)
del DPR 547/55, con le modalità di cui al D.Lgs. 758/94, secondo la procedura prevista nel protocollo
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d’intesa richiamato al punto precedente e sono comminate dagli organi di vigilanza aventi qualifica di
U.P.G. ex art. 21 L. 833/78 dell’ASL territorialmente competente.
3.8.3. Impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
DENUNCIA
• La messa in esercizio può essere effettuata solo dopo la verifica eseguita dall’installatore, il quale
deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90
e successivi provvedimenti attuativi, che equivale all'omologazione dell’impianto, secondo quanto
previsto dall’art.2 del DPR 462/01.
• La dichiarazione di conformità è compilata secondo il modello previsto dal DM 20/2/92 (G.U. N.
49 del 28/2/92), è sottoscritta dall’installatore, riporta la descrizione dell’impianto installato e i
riferimenti normativi alle tecniche applicate, oltrechè l’indirizzo dell’immobile presso cui è
installato l’impianto.
• Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare copia
della dichiarazione di conformità rispettivamente all’ISPESL ed all’ASL/ARPA competenti per
territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia
operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., la
suddetta dichiarazione, qualora si inserisca nell’ambito di un procedimento autorizzatorio avviato
presso il medesimo Sportello Unico, deve essere presentata allo stesso, che provvede all'inoltro
ai soggetti di cui sopra territorialmente
• Ai fini degli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2 del DPR 462/01, non è necessario inviare con
la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92.
Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi
disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiedere in visione ed
eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici.
• Il datore di lavoro si limiterà, a descrivere la tipologia dell'impianto e le attività svolte utilizzando,
un modulo di trasmissione, debitamente sottoscritto
VERIFICHE PERIODICHE
• Il datore di lavoro, oltre all’obbligo di mantenere in efficienza l’impianto, è tenuto ad effettuare
le verifiche periodiche previste.Tali verifiche, quinquennali o biennali (nel caso di cantieri o locali
ad uso medico o ambienti a maggior rischio d’incendio) sono eseguite dall’ASL/ARPA, ovvero
da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
• Il datore di lavoro deve richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo
e comunque prima della scadenza.
• Al termine della verifica, il verificatore redige apposito verbale precisandone l’esito, ne rilascia
copia al datore di lavoro che deve conservarla e metterla a disposizione degli organi di vigilanza.
Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal verificatore e, per ricevuta, dal
datore di lavoro (o suo rappresentante).
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•
L’ISPESL, secondo la programmazione stabilita d'intesa con la Regione sulla base dei criteri
individuati all’art.3 del DPR 462/01, effettua verifiche a campione sulla conformità degli impianti
alla normativa vigente. Le risultanze di tali verifiche sono trasmesse all’ASL/ARPA competente
per territorio.
3.8.4. Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
DENUNCIA
•
•
•
La messa in esercizio può essere effettuata solo dopo la verifica dell’installatore, il quale deve
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art.9 della Legge 46/90 e
successivi provvedimenti attuativi, con le modalità e avvertenze richiamate al punto 2.1 della
presente circolare.
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, deve inviare la
dichiarazione di conformità agli uffici ASL/ARPA. Nei comuni singoli o associati ove sia
operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., la
suddetta dichiarazione, qualora si inserisca nell’ambito di un procedimento autorizzatorio
avviato presso il medesimo Sportello Unico, deve essere presentata allo stesso, che provvede
all'inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti.
Pare opportuno che il datore di lavoro trasmetta, unitamente alla dichiarazione di conformità,
anche gli allegati obbligatori previsti dal DM 20/2/92 (G.U. N. 49 del 28/2/92). Per tutti questi
impianti, infatti, l’art. 5 del DPR 462/01 prevede l’omologazione in sede di prima verifica
effettuata dall’ASL competente territorialmente; a tal fine, si ritiene indispensabile l'esame
preventivo degli allegati (progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi,
riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).
VERIFICHE PERIODICHE
• Il datore di lavoro, oltre a mantenere in efficienza l’impianto, è tenuto a far sottoporre lo stesso a
verifiche periodiche biennali. Tali verifiche sono eseguite dall’ASL/ARPA ovvero da organismi
individuati dal Ministero delle attività produttive.
• Il datore di lavoro deve richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo e
comunque prima della scadenza.
• Al termine dell’intervento, il verificatore redige apposito verbale precisando l’esito della verifica
periodica effettuata, ne rilascia copia al datore di lavoro che deve conservarla e metterla a
disposizione degli organi di vigilanza. Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal
verificatore e, per ricevuta, dal datore di lavoro (o suo rappresentante).
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3.8.5. Impianti preesistenti: "procedimenti pendenti" di cui all'art. 9, comma 3 del
DPR 462/01
Si possono individuare i seguenti casi:
- impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 che sono stati sottoposti a omologazione
(ISPESL) o a verifica (ARPA);
- impianti preesistenti denunciati prima del 23.1.2002 mai sottoposti ad alcuna verifica da parte
dell'organo di controllo.
Impianti preesistenti già sottoposti a omologazione/verifica.
Il datore di lavoro controlla se la data dell’ultima verifica effettuata dalla struttura pubblica preposta
(ISPESL, ASL o ARPA) è antecedente al 23.1.1997, per gli impianti per i quali è prevista la periodicità
quinquennale, oppure al 23.1.2000, per gli impianti dove è prevista la periodicità biennale.
Se la scadenza è superata, il datore di lavoro per l’effettuazione della verifica periodica si rivolge
all’ASL/ARPA competente territorialmente oppure ad organismi privati individuati dal ministero
dell’industria
Impianti denunciati ed in attesa di prima verifica (ex modelli A, B, C)
Il datore di lavoro, se sono scaduti i termini previsti per la verifica periodica di cui al punto 4.1, fa
richiesta all’ARPA (o agli organismi se individuati ed attivi) per l’effettuazione della verifica.
Se il biennio o il quinquennio non è ancora maturato, il datore di lavoro attende il compimento del
periodo previsto dal DPR 462/01 per effettuare la richiesta di verifica periodica.
Impianti preesistenti alla L. 46/90
Per gli impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n. 46, fermo restando
l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione, è opportuno che il datore di lavoro, nel chiedere la
verifica periodica, provveda ad accertare la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa tecnica. E’ altresì auspicabile la predisposizione della documentazione aggiornata
dell'impianto, indispensabile per l’esercizio dell’impianto stesso, previa attivazione degli eventuali
interventi di ristrutturazione dei medesimi.
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ALLEGATO A
Quadro sinottico degli obblighi previsti per gli impianti nuovi o con modifiche sostanziali
Impianto
Omologazione
Verifica a campione
Periodicità della
verifica
Verificatore
Impianti di terra in
locali ordinari
Tramite la
dichiarazione di
conformità
dell'installatore
ISPESL
Cinque anni
ARPA o Organismo
Dispositivi di
protezione contro le
scariche atmosferiche
(Nota 1)
Tramite la
dichiarazione di
conformità
dell'installatore
ISPESL
Cinque anni
ARPA o Organismo
Tramite la
dichiarazione di
conformità
dell'installatore
ISPESL
Due anni
ARPA o Organismo
Tramite la
dichiarazione di
conformità
dell'installatore
ISPESL
Due anni
ARPA o Organismo
SI
ARPA
NO
Due anni
ARPA o Organismo
Impianti di terra in
cantieri, locali medici,
ambienti a maggior
rischio in caso di
incendio
(Nota 2)
Dispositivi di protezione
contro le scariche
atmosferiche in cantieri,
locali medici, ambienti a
maggior rischio in caso
di incendio
(Nota 2)
Impianti elettrici in luoghi
con pericolo di
esplosione
(Nota 3)
In attesa dei decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, del DPR 462/01, si riportano nelle tre note sottostanti
i criteri di massima per individuare gli impianti citati dal DPR, facendo riferimento a disposizioni legislative ed a
normative tecniche vigenti da tempo e non abrogate dal DPR stesso.
Si ricorda, infine, che la realizzazione degli impianti “a regola d’arte” (di cui alla legge 01.03.1968 n. 186 e alla
legge 05.03.1990 n. 46) si considera realizzata, per quanto riguarda i materiali utilizzati e l’esecuzione degli
impianti, dal rispetto delle norme CEI. Come riferimento si possono assumere le Norme del Comitato CEI 81 per
gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e dei Comitati CEI 11, 31 e 64 per la realizzazione degli
impianti elettrici utilizzatori. Tali norme, elaborate e riconosciute a livello internazionale, prevedono l’impiego di
metodologie di analisi dei rischi e di classificazione dei luoghi con un approccio articolato e coerente alle
problematiche di sicurezza e devono essere un necessario riferimento per progettisti, installatori e verificatori.
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(NOTA 1)
Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche
Per individuare le attività in cui emerge il problema della protezione dalle scariche atmosferiche si
mantengono i riferimenti legislativi vigenti che non sono stati abrogati. Pertanto, si dovrà fare riferimento agli
articoli 38 e 39 del DPR 547/55 e, conseguentemente, alle Tabelle A) e B) del DPR 689/59.
Nel caso in cui, dall'analisi del rischio di fulminazione delle strutture previste dall'art. 38 comma a) DPR
547/55, risulti che la struttura è autoprotetta, e pertanto non sia stato realizzato un impianto di captazione, non
potrà esistere di conseguenza alcuna dichiarazione di conformità.
In tal caso, il datore di lavoro si limiterà a conservare ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la
relazione tecnica da cui risulti la condizione di "struttura autoprotetta".
Per le strutture metalliche previste dall'art. 39 del DPR 547/55, nei casi particolari in cui la struttura non sia
valutabile a priori "di notevoli dimensioni" il verificatore può richiedere al datore di lavoro una relazione tecnica
con una valutazione del rischio che dimostri che la frequenza di fulminazione diretta sulla struttura (Nd) è
inferiore alla frequenza tollerabile (Na ). Si veda Norma CEI 81-1 art. 1.2.4 e Norma CEI 81-4.
(NOTA 2)
Impianti di terra soggetti a verifica periodica biennale
è
Impianti elettrici nei "cantieri"
Per impianti elettrici nei "cantieri" s’intendono (ai sensi del DPR 494/96 e successive modificazioni, e
della Norma CEI 64-8/7, art. 704.1) gli impianti temporanei realizzati nei cantieri destinati a:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione, o equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e lavori di montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
è
Impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico”
Per impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico” (Norma CEI 64-8/7/V2, Sezione 710) s’intendono gli
impianti installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di
riabilitazione dei pazienti.
Sono compresi tra questi i locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici per uso
estetico.
Per apparecchio elettrico per uso estetico s’intende un apparecchio elettrico destinato al trattamento
estetico che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal
soggetto trattato.
Analogo il discorso per gli ambulatori veterinari.
è
Impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio"
Per impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio" (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751)
s’intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d'incendio un rischio maggiore di
quello che presentano negli ambienti ordinari.
L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dipende da una molteplicità di
parametri quali per esempio:
- densità di affollamento;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso o di sfollamento;
- entità del danno per animali e/o cose;
- comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio;
- presenza di materiali combustibili;
- tipo di utilizzazione dell'ambiente;
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-
situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di
segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale,
distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del
Fuoco aziendali ecc.).
In ogni caso, la precisa individuazione dei predetti locali sarà compito specifico del progettista sulla base
della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
(NOTA 3)
Luoghi con pericolo di esplosione.
Per individuare i "luoghi con pericolo di esplosione" si continua a fare riferimento alle disposizioni
legislative vigenti. Pertanto, si dovranno definire (convenzionalmente) "luoghi con pericolo di esplosione"
quelli in cui si lavorano o si depositano i materiali presenti nelle Tabelle A) e B) del DM 22/12/58.
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ALLEGATO B
RIEPILOGATIVO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. 462/2001
1. Obblighi dell'installatore che esegue un impianto nuovo o effettua sostanziali modifiche su
impianto esistente.
ü Redige la dichiarazione di conformità (L. 46/90 e DM 20/2/92) e la rilascia al datore di lavoro.
2. Obblighi dell'ISPESL
ü Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse al fine di documentare
l’adempimento dell’obbligo;
ü Effettua, d'intesa con la Regione Piemonte, verifiche a campione;
ü Trasmette le risultanze all'ASL/ARPA.
3. Obblighi dell’ASL/ARPA
ü Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di effettuazione di
verifiche periodiche, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo;
ü Effettua l'omologazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
ü Effettua le verifiche periodiche e straordinarie richieste;
ü Mette a disposizione della Direzione Sanità Pubblica dell’Assessorato Regionale alla Sanità
l’archivio informatico delle dichiarazioni di conformità, delle richieste trasmesse e delle verifiche
effettuate.
4. Obblighi del Datore di Lavoro
4.1
ü
ü
ü
ü
Dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di impianto esistente oggetto di
sostanziali modifiche:
Classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale per impianti ordinari, biennale
per impianti in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di
incendio, luoghi con pericolo di esplosione);
Invia, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità (con l’allegato
modulo di trasmissione, reperibile presso ISPESL o ASL/ARPA):
• All'ISPESL e all'ASL/ARPA per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
e gli impianti di terra;
• All'ASL/ARPA per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
Effettua la regolare manutenzione;
Fa effettuare, alla scadenza, la verifica periodica rivolgendosi all'ARPA o ad organismi
individuati dal Ministero delle attività produttive.
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4.2
ü
ü
Per impianti preesistenti all'entrata in vigore DPR 462/01 (23 gennaio 2002):
Effettua regolare manutenzione;
Classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale o biennale).
ed inoltre:
4.2.1 Se gli impianti sono già stati verificati in passato da strutture pubbliche (ISPESL,
ASL o ARPA) e quindi esiste un verbale:
ü Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche biennali o quinquennali con
la data dell’ultima omologazione o verifica dell’impianto e, se il biennio o il quinquennio è stato
superato, chiede all’ASL/ARPA (o agli organismi se individuati ed attivi) l’effettuazione della
verifica periodica.
4.2.2 Se gli impianti, regolarmente denunciati al momento della messa in servizio, non sono
mai stati sottoposti a omologazione o verifica da strutture pubbliche:
ü Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche (biennali o quinquennali)
con la data della denuncia dell’impianto. Se il biennio o il quinquennio è stato superato, chiede
all’ASL/ARPA (o agli organismi se individuati ed attivi) l’effettuazione della verifica periodica.
4.3
ü
In caso di cessazione di esercizio o modifiche sostanziali:
Comunica all'ISPESL e all'ASL/ARPA l'avvenuta cessazione o l'effettuazione delle modifiche
sostanziali apportate.
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- CAPITOLO 4 APPENDICI
4.1.
DPR 689/59 – Aziende soggette al controllo VV.F. (obbligo denuncia impianto
parafulmine)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1959, n. 689. – Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.
Articolo unico
Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n.547, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo
dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente
decreto.
TABELLA A
Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36, lett. a) del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
Numero
d’ordine
Denominazione e settore di attività
1
Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione
od altri processi.
2
Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.
3
Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti o liquefatti.
4
5
Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili:compressi, per capacità complessiva delle
bombole superiori a 2.000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg.
Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
6
Aziende per l’idrogenazione di oli e grassi.
7
Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l’impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati.
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Numero
d’ordine
Denominazione e settore di attività
8
Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l’impiego di gas combustibili con l’impianto
generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9
10
Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 cannelli di gas.
11
Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio. Oli minerali ed altri prodotti idrocarburi infiammabili o
combustibili, per quantità superiori 500 kg.
12
Autorimesse pubbliche
13
Reparti di collaudi e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione
interna.
14
Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con
l’impiego di sostanze infiammabili.
15
Estrazione di oli con solventi infiammabili.
16
Produzione di glicerina con esclusione del processo per idrolisi dei grassi.
17
Produzione di acqua ragia vegetale.
18
Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19
20
Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg.
21
Aziende in cui viene eseguita la iniezione di oli creosolati.
22
Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.
23
Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
24
Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento in volume.
25
Produzioni di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26
Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l’impiego di solventi infiammabili.
27
Produzione di fibre tessili poliviniliche.
28
Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.
Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli oli minerali, miscele lubrificanti ed affini
(distillazione, raffinazione, trattamento degli oli minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a
bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e
lavorazione di oli lubrificanti ed affini, produzioni di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di oli
minerali esauriti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
Produzione di vernici con solventi infiammabili.
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Numero
d’ordine
Denominazione e settore di attività
29
Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l’impiego di sostanze
infiammabili.
30
Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile,
acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di
vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool
metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio,
dimetilbenzene, eptano esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere
metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano,
metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio,
piridina, solfuro di carbonio, toluolo, trenmentina).
31
Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di coloranti organici ed intermedi e di prodotti
farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrite, bromuro di etile, bromuro di
metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).
Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze espoldenti considerate tali dal regolamento al
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
32
33
Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso materiale.
34
Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35
Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36
Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed
utilizzato il fosforo ed il sequisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37
Produzione e depositi di fiammiferi.
38
Macinazione e raffinazione dello zolfo.
39
Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40
Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri catramati, di
carbolinoleum, di nerofumo e di vernici nere.
41
Aziende per la produzione del magnesio, dell’elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.
42
Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame; ovvero di
cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
43
Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.
44
Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche, e fotografiche.
45
Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta.
Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di casacami e fibre tessili
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Numero
d’ordine
Denominazione e settore di attività
vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
46
Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione
di ebanite, amiantite, vulcanite, e di altri prodotti affini.
47
Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di
fiamma e relativi depositi.
48
Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linoleum e prodotti affini.
49
Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
50
Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1000 kg.
51
Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore ai 200 q.li nelle 24 ore.
52
Riserie con potenzialità superiore ai 100 q.li nelle 24 ore.
53
Produzione di surrogati di caffè.
54
Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia; dello sparto e
simili; lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre
fabbricazioni affini.
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TABELLA B
Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di
incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lett. b) del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Numero
d’ordine
Denominazione e settore di attività
1
Aziende per la lavorazione dell foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
2
Fabbriche di molini e di infissi con oltre 50 addetti.
3
Industria dell’arredamento e dell’abbigliamento con oltre 75 ad- detti.
4
Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.
5
Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6
Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre
500 addetti.
7
Attività esercitate i locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono
occupati contemporaneamente oltre 15 addetti.
4.2.
DM 22/12 58 – Luoghi soggetti alla denuncia degli impianti in luoghi con pericolo
di esplosione
DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1958 Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le
particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547.
Articolo unico
I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, sono determinati, rispettivamente, con le tabelle A e B,
allegate al presente decreto.
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TABELLA A
N.d’ordine
ALLEGATA AL DECRETO M INISTERIALE 22 DICEMBRE1958, CONCERNENTI L’ELENCO DEI LUOGHI DI
LAVORO PER I QUALI SONO PRESCRITTE LE PARTICOLARI NORME DI CUI ALL’ART. 329 DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547.
1
2
Gas e vapori
Infiammabili e
Materie esplosive,
Prodotti o trattati
od utilizzati od
immagazzinati
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
Luoghi di deposito
______
per quantitativi
superiori a:
1
2
3
Gas di
distillazione
Acetilene
Operazioni del ciclo produttivo fino
al
Contatore, escluso il generatore
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui i gas sono
impiegati
per uso combustibile
______
m2 50 a pressione e temperatura
ordinaria
Operazioni del ciclo produttivo
______
m2 50 a pressione e temperatura ordinaria
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui il gas è impiegato
per uso combustibile
Operazioni di compressione e
decomPressione e carica bombole
______
qualsiasi quantitativo
3
Altri gas di
Reazione
______
n. 20 bonmbole
da 25 litri
ciascuna o metri
cubi 50 a
pressione e
temperatura
ordinaria
Operazioni del ciclo produttivo fino
al
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N.d’ordine
Gas e vapori
Infiammabili e
Materie esplosive,
Prodotti o trattati
od utilizzati od
immagazzinati
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
Luoghi di deposito
______
per quantitativi
superiori a:
1
2
3
contatore, escluso il generatore
4
Etilene
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui i gas sono
impiegati
per uso combustibile
______
m2 50 a pressione e temperatura
ordinaria
______
m2 50 a pressione e temperatura ordinaria
Operazioni del ciclo produttivo fino
al
contatore, escluso il generatore
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui il gas è impiegato
per uso combustibile
______
qualsiasi quantitativo
5
6
Altri gas di
craking
Altri gas infiammabili
di sintesi o
di elettrolisi
______
m2 50 a pressione e temperatura ordinaria
Operazioni del ciclo produttivo
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui i gas sono
impiegati
per uso combustibile
______
m2 50 a pressione e temperatura
ordinaria
______
m2 50 a pressione e temperatura ordinaria
Operazioni del ciclo produttivo fino
al
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N.d’ordine
Gas e vapori
Infiammabili e
Materie esplosive,
Prodotti o trattati
od utilizzati od
immagazzinati
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
Luoghi di deposito
______
per quantitativi
superiori a:
1
2
3
contatore
7
Metano
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui i gas sono
impiegati
per uso combustibile
______
m2 50 a pressione e temperatura
ordinaria
Operazioni di compressione, carica
bombole,decompressione e travaso
8
Gas infiammabili liquefatti
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui il gas è impiegato
per uso combustibile
______
n. 20 bombole da 25 litri ciascuna, o
110 m 2 a pressione e temperatura
ordinaria
______
m2 50 a pressione e temperatura ordinaria
______
n. 20 bombole
da 25 litri
ciascuna, o
110 metri
cubi
a pressione e
temperatura
ordinaria
______
kg. 500
Operazioni di compressione, carica
bombole e travaso
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
esclusi i luohi in cui i gas sono
impiegati
per uso combustibile
______
kg. 200
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N.d’ordine
9
Gas e vapori
Infiammabili e
Materie esplosive,
Prodotti o trattati
od utilizzati od
immagazzinati
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
Luoghi di deposito
______
per quantitativi
superiori a:
1
2
3
Cloruro di vini- Operazioni di compressione, carica
le
bombole e travaso
Operazioni successive inerenti le
trasformazioni chimiche e fisiche,
______
kg. 200
10
11
12
13
14
______
kg. 500
Acetone
Operazioni di esterificazione,
distillazione,rettificazione, condensazione
dei vapori, estrazione, ossidazione,
riduzione,idrogenazione,eterificazione, alogenazione, cianurazione,
polimerazione, dissoluzione, separazione di miscugli, travaso e
______
riemlitri 1000
pimento di contenitori
Acrilnitrile
______
Idem
litri 100
Acetato di etile
Idem
Idem
Acetato di metiIdem
le
Idem
Acetato di
vinile
Idem
Aldeide acetica
Idem
Idem
17
Benzine
(frazioni distillanti
al di sotto di
150 °C.)
18
Benzolo
15
Idem
Idem
16
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
19
Butanone
Idem
Idem
20
Bromuro di
etili
Idem
Idem
Cicloesano
Idem
21
22
Idem
Idem
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Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
Luoghi di deposito
______
per quantitativi
superiori a:
1
2
3
Cloruro di etile
Idem
Dietilammina
Idem
Eptano
Idem
Esano
Idem
25
Etere etilico
Idem
Idem
26
Etilammina
Idem
Idem
27
Formiato di
etile
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
N.d’ordine
Gas e vapori
Infiammabili e
Materie esplosive,
Prodotti o trattati
od utilizzati od
immagazzinati
23
Idem
24
Idem
28
29
Ossido di
etilene
30
Solfuro di carBonio
Acetato di isobutile
31
Operazioni di esterificazione,
distillazione,rettificazione, condensazione
dei vapori, estrazione, ossidazione,
riduzione,idrogenazione,eterificazione, alogenazione, cianurazione,
polimerazione, dissoluzione, separazione di miscugli, travaso e
riem______
pimento di contenitori
litri 2000
______
litri 500
Idem
Acetato di isopropile
Idem
32
Acetato di
propile
Idem
33
34
Alcool etilico
Idem
35
Alcool isopropilico
Idem
Idem
36
Alcool metilico
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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N.d’ordine
Gas e vapori
Infiammabili e
Materie esplosive,
Prodotti o trattati
od utilizzati od
immagazzinati
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
Luoghi di deposito
______
per quantitativi
superiori a:
1
2
3
37
Diossano
Idem
Idem
38
Piridina
Idem
Idem
39
Toluolo
Idem
Idem
Xiloli
Idem
40
Acetato di
amile
41
Operazioni di esterificazione,
distillazione,rettificazione, condensazione
dei vapori, estrazione, ossidazione,
riduzione,idrogenazione,eterificazione, alogenazione, cianurazione,
polimerazione, dissoluzione, separazione di miscugli, travaso e
riem______
pimento di contenitori
litri 10000
______
litri 1000
Idem
42
Acetato di
butile
Acetato di isoamile
Idem
43
44
Alcool amilico
Idem
Idem
Alcool butilico
Idem
Idem
Alcool isoami
lico
Idem
Idem
46
Idem
Idem
47
Clorobenzene
Idem
Idem
48
Metilisobutilchetone
Idem
Idem
49
Olii essenziali
Idem
Stirolo monomero
Idem
50
51
trementina
Idem
Idem
Idem
Idem
45
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N.d’ordine
Gas e vapori
Infiammabili e
Materie esplosive,
Prodotti o trattati
od utilizzati od
immagazzinati
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
Luoghi di deposito
______
per quantitativi
superiori a:
1
2
3
Materie esplo- Produzione, manpolazione, lavorasive conside- zione
rate tali dal
regolamento
al testo unico
delle leggi di
pubblica sicurezza, R.D.
6 maggio
1940
numero 635
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Se sono immagazzinati due o più gas tra quelli elencati dal n. 1 al n. 9 inclusi, i quantitativi minimi indicati
nella presente tabella s’intendono superati quando sono depositate 35 bombole o bidoni da 25 litri di
capacità ciascuno.
Se sono prodotte, trattate, utilizzate due o più sostanze tra quelle elencate dal n. 10 al n. 50 inclusi, i
quantitativi minimi indicati nella presente tabella si intendono superati quando si verificano, rispettivamente,
le seguenti relazioni
I)
10a + 2b + c maggiore di 1000 litri, per i luoghi indicati nella colonna 2.
II)
10a + 5b + c maggiore di 10000 litri, per i luoghi indicati nella colonna 3.
Dove:
a è il quantitativo di una delle sostanze elencate dal n. 10 al 29 inclusi;
b è il quantitativo di una delle sostanze elencate dal n. 30 al 39 inclusi;
c è il quantitativo di una delle sostanze elencate dal n. 40 al 50 inclusi;
N.d’ordine
TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO M INISTERIALE 22 DICEMBRE
1958, CONCERNENTE L’ELENCO DEI LUOGHI DI LAVORO PER I QUALI
SONO PRESCRITTE LE PARTICOLARI NORME DI CUI ALL’ART. 331 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955,
N. 547.
Sostanze le cui polveri
Possono dar luogo ad incendio
o ad esplosione
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
1
2
1
Zolfo
2
Carbone
Macinazione, ventilazione,
insaccamento
3
Nerofumo
Macinazione, ventilazione,
insaccamento
del polverino
4
Fosforo rosso
Separazione, insaccamento
5
Trisolfuro di fosforo
Essiccazione, insaccamento,
preparazione di miscele
6
Naftalina
7
Acido salicilico
Essiccazione, insaccamento,
preparazione di miscele
8
Anidride ftalica
Scagliatura, formatura, insaccamento
9
Alluminio
Sublimazione, insaccamento
Sublimazione, insaccamento
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N.d’ordine
Sostanze le cui polveri
Possono dar luogo ad incendio
o ad esplosione
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
1
2
10
Bronzo all’alluminio
11
Cerio
12
Elektron
Pestaggio, stracciatura, miscelatura,
brillantatura, essiccazione, insaccamento e pressatura della polvere
Idem
Idem
Idem
13
Zirconio
Pestaggio, stracciatura, miscelatura,
brillantatura, essiccazione, insaccamento e pressatura della polvere
14
Magnesio
Pestaggio, stracciatura, miscelatura,
brillantatura, essiccazione, insaccamento e pressatura della polvere.
Preparazione di carta al magnesio
15
Zucchero
Macinazione, insaccamento
16
Cotone
Apritura, battitura
17
Riso
Burattamento, separazione delle
reste,
bramatura, separazione della lolla
18
Legno
19
Altri cereali
Produzione di farine di legno
Pulitura a secco dei mulini, immagazzinamento nell’interno dei silos
20
Destrina
21
Celluloide
Insaccamento
22
Nitrocellulosa con meno del 12,6
%
di azoto
Lavorazione meccanica a freddo,
pulituRa meccanica dei fogli di celluloide,
Lucidatura
Essiccazione, preparazione di miscele
23
Raion
24
Apritura, battitura
Acetato di cellulosa
Macinazione per produzione di polveri
da stampaggio con carica di sostanze
organiche, e loro insaccamento; operazioni meccaniche di smerigliatura
Documento n° 1535 - rev. 0 - 02/02 - pagina
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N.d’ordine
Sostanze le cui polveri
Possono dar luogo ad incendio
o ad esplosione
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
1
2
25
Resine fenoliche
e pulitura dei manufatti di resina
sintetica ottenuti con l’impiego di tali
polveri
26
Resine metacriliche
Idem
Resine polistiroliche
Macinazione per produzione di polveri
da stampaggio con carica di sostanze
organiche, e loro insaccamento
27
Idem
28
Resine ureiche
29
Esanitrodifenilato di ammonio
Macinazione per produzione di polveri
da stampaggio con carica di sostanze
organiche, e loro insaccamento; operazioni meccaniche di smerigliatura
e pulitura dei manufatti di resina
sintetica ottenuti con l’impiego di tali
polveri
Essiccazione, insaccamento e
pressatuRa della polvere
30
Azoturo di bario
31
Jodoossibenzoato di calcio
Idem
32
Dinitroortocresilato di potassio
Idem
33
Dinitroortocresilato di sodio
Idem
34
Tetranitrocarbazolo
Idem
35
Perossido di diclorobenzoile
Idem
36
Perossido di cicloesanone
Idem
37
Perossido di dibenzoile
Idem
38
Disulfoidrazidi di benzolo
Idem
39
Dinitrosopentametilentetramina
Idem
40
Diazoamidobenzoli
Idem
Essiccazione, vagliatura,
Documento n° 1535 - rev. 0 - 02/02 - pagina
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N.d’ordine
Sostanze le cui polveri
Possono dar luogo ad incendio
o ad esplosione
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
1
2
41
Diazoamidonaftalina
42
Cloruro di diazobenzolo
43
Nitrato di diazobenzolo
44
Acido diazobenzolsolfonico
45
Cromato di diazobenzolo
46
Solfato di diazobenzolo
47
Diazodinitrofenolo
48
Diazonitrofenolo
49
Isopropilato di alluminio
miscelazione,
Insaccamento
Essiccazione, vagliatura, miscelazione
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
50
Etilato di sodio
Essiccazione, insaccamento
51
Etilato di potassio
Idem
52
Metilato di sodio
Idem
53
Metilato di potassio
Idem
54
Idrosolfito di calcio
Essiccazione, macinazione, insaccam.
55
Idrosolfito di potassio
Idem
56
Idrosolfito di sodio
Idem
57
Idrosolfito di zinco
Idem
58
Perossido di bario
59
Cromato di potassio
Idem
60
Perclorato di potassio
Idem
61
Bromato di potassio
Idem
62
Bromato di sodio
Idem
63
Clorato di sodio
Idem
Essiccazione, insaccamento
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N.d’ordine
Sostanze le cui polveri
Possono dar luogo ad incendio
o ad esplosione
Luoghi in cui vengono eseguite
le sottonotate operazioni
______
per quantitativi superiori a:
1
2
64
Perclorato di sodio
Idem
65
Perossido di sodio
Idem
Documento n° 1535 - rev. 0 - 02/02 - pagina
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4.3.
Dichiarazione di conformità impianti
FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA D’ARTE
(ART. 9 DELLA LEGGE N . 46 DEL 5 MARZO 1990)
Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………………..
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale)
…………………………………………………………………………..
operante nel settore
con sede in Via
……………………………………………….
…………………………………………………...
n. ………… Comune
(prov. ………) tel.
part. IVA
…………………………………………...
…………...…..
…………….……
q iscritta nel registro delle ditte (R.D.20/9/1934, n. 2011) della camera C.I.A.A. di
n. …….…….
...…………….………………
q iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443, di
n. ……….….
………………………………….
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica):
………………………………………………………………………………………
inteso come: q nuovo impianto; q trasformazione; q ampliamento;
q aanutenzione straordinaria;
q altro (1) ………………
commissionato da
installato nei locali siti nel comune di
(prov.
………………………...,
………..)
via ……………………………………….... n. …….… scala …… piano .…... Interno...….di proprietà di
(nome,cognome, o
ragione sociale e indirizzo)
in edificio adibito ad
…………………………………………………………………………………
uso:
q industriale q civile, (2)
q commercio, q altri usi;
,
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Dichiara
Sotto la propria personale responsabilatà, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d’arte, secondo
quanto previsto dall’art. 7 della legga n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato
l’edificio, avendo in particolare:
q rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 46/1990);
q seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (3); ……………
q installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo do installazione, art. 7 della legge n.
46/1990;
q controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
q progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);
q relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
q schema di impianto realizzato (6);
q riferimento e dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
q copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8):
Declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
Il dichiarante
Data …………………
(timbro e firma)
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LEGENDA
(1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con ”altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
(2) Per la definizione ”uso civile'vedere DPR 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma l.
(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
(4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto premuto alla fine dei lavori deve comprrendere le varianti
realizzate in corso d'opera.
(5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dicharazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con
riferimenti a marchi,certificati di prova, ecc.rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto
dall’art. 7 della legge n. 46/90.
La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di instllazione Ouando rilevantte ai fini dei buon funzionamento dell'impianto,
si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e
potenza degli apparecchi, ove previsto).
(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando esiste).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema
dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
(7) I riferimenti sono costituiti dal nome del'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di
nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge.
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la
dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
(8) Esempio: eventuali certificazioni dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamentl per
pulizia, disinfezione, ecc.
(9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta affidare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all’art. 7 (Legge 46/1990, art. 9).
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (Legge 46/1990, art. 10).
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acqusito anche la dichiarazione di conformità (omissis) (Legge 46/90,
art. 11).
Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla Commisione provinciale per l'artigianato o quella inssediata presso la Camera di
Commercio (Regolamento Legge 46/1990. art. 7)*.
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*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPR 392/94, copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 della legge, sottoscritta anche dal
responsabile tecnico, deve essere inviata non più dal committente, ma a cura dell'impresa alla Camera di Commercio, nella cui
circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.
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