quesito rivalutazione di beni e studi di settore

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QUESITO RIVALUTAZIONE DI BENI E STUDI DI SETTORE
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
24 maggio 2007
IL QUESITO
“Nell'anno 2000 ai sensi della normativa prevista dalla L. 342/2000, la ns. azienda rivalutava
alcune categorie di beni iscritte a bilancio. Per una corretta applicazione degli studi di settore
dobbiamo indicare il valore dei beni prima o dopo la rivalutazione? Abbiamo acquistato dei
macchinari in leasing nel 1994, riscattati nel 1999 all'1% del loro valore iniziale e successivamente
rivalutati nel 2000. Come vanno considerati? Valore originario come da contratto di leasing o
valore rivalutato?”
LA RISPOSTA
Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del modello degli studi di
settore – parte specifica – dispongono tra l’altro, che, per la determinazione del valore dei beni
strumentali le imprese tengano conto del:
•
costo storico dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, esistenti alla data di chiusura
del periodo d’imposta, comprensivo degli oneri di diretta imputazione e degli eventuali
contributi, al lordo degli ammortamenti e considerando le eventuali rivalutazioni a norma di
legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16
della L. 342/2000;
•
costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’IVA, senza che assuma alcun rilievo il prezzo di riscatto
anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto.
Pertanto i macchinari oggetto del quesito, in quanto acquisiti in leasing, andranno valorizzati
assumendo il costo originario sostenuto dal concedente, senza considerare la rivalutazione rilevata
ai sensi della L. 342/2000.
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