LE FONTI DEL DIRITTO Linguaggio comune FONTE = sorgente Linguaggio giuridico FONTE = l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento giuridico stesso. L’ordinamento giuridico si forma attraverso una lenta evoluzione dalle tradizioni al diritto basato sulla volontà di un solo soggetto o organo a cui la comunità ha riconosciuto poteri normativi Le FONTI DEL DIRITTO si distinguono in fonti di produzione, di cognizione e fonti-fatto e fonti-atto. Le Fonti di PRODUZIONE sono ritenute idonee a creare il diritto. La stessa Costituzione indica gli atti che possono produrre diritto,cioè le fonti. Ma non tutte,solo quelle inferiori ad essa e quindi Fonti Primarie perché saranno poi queste a regolare le fonti ancora inferiori cioè le Fonti Secondarie. Le Fonti di COGNIZIONE sono invece strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fonti di produzione. In Italia esistono fonti di cognizione - UFFICIALI = la gazzetta ufficiale (G.U) o i bollettini delle Regioni o quella della comunità Europea. Il testo pubblicato in queste fonti è quello che “entra in vigore” cioè che è obbligatorio per tutti ma per far si che i cittadini e gli organi lo possano conoscere attraversa una fase di “vacatio legis” della durata di 15 giorni in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi,dopo questi giorni vige la presunzione di conoscenza della legge è quindi diviene obbligatoria per tutti, anche per il giudice di applicarla. - PRIVATE = quindi non ufficiali, che possono essere soggetti pubblici o privati (case editrici ecc) e quello che è pubblicato non ha valore legale ma sono solo strumenti per la conoscenza. Le fonti di produzione si dividono in: fonti-atto e fonti-fatto Le Fonti-ATTO fanno parte,in generale, della categoria degli atti giudiziari e nello specifico degli atti normativi e hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti. Una fonte-atto è espressione di un agire volontario di un soggetto e di un organo. Caratteristica principale è che l’effetto del comportamento è quindi voluto. Le Fonti-FATTO sono invece tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce, non perché sono prodotte dalla volontà di un soggetto, ma solo per il semplice fatto che esistono. Sono eventi naturali, e sociali che producono delle conseguenze non volute. La fonte-fatto per eccellenza è la CONSUETUDINE Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo sino al punto che esso viene sentito come obbligatorio e giuridicamente. Oggi però la consuetudine è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni, vi sono solo poche tracce nelle “Disposizioni preliminari al codice civile o preleggi” e in alcune disposizioni degli usi. Esistono poi consuetudini FACOLTIZZANTI che consentono dei comportamenti in assenza di disposizioni scritte che li negano. Una consuetudine particolare è la consuetudine COSTITUZIONALE : si tratta di comportamenti che disciplinano i rapporti fra organi costituzionali che spesso vengono confuse con le convenzioni costituzionali che non sono regole e non sono fonti ma possiamo definirle come indicazioni di comportamenti corretti. Una ulteriore tipologia di consuetudine è quella che fa riferimento alle consuetudini INTERNAZIONALI : non si tratta di norme che hanno origine nei trattati bensì di regole non scritte e tuttavia considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati. L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle consuetudini internazionali è automatico. Esistono poi,oltre alla consuetudine, altre fonti-fatto che sono tutte quelle fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento ma non prodotte dai nostri organi. Le due principali sono: le norme prodotte dalla Comunità Europea e le c.d (cosiddette) norme di diritto internazionale privato che pur essendo prodotte da organi diversi dal nostro sono considerate parte del nostro ordinamento come meri fatti normativi. Il Principio Jura novit curia Il giudice ha il potere e il dovere di individuare e interpretare le fonti normative da applicare con i propri mezzi senza gravare sulle parti, inoltre deve interpretare le disposizioni al fine di individuare la norma da applicare al caso, e infine deve valutare che una certa norma esista ma anche che sia valida (che sia quindi conforme alle norme di rango superiore). MODALITA’ DI RINVIO ad altri ordinamenti: In base al principio di esclusività, soltanto lo Stato ha il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, indicando gli atti e i fatti che possono produrre norme nell’ordinamento. Per quanto riguarda le norme di altri ordinamenti, esse valgono nell’ordinamento statale solo se lo Stato lo consente. Lo strumento usato dallo Stato per rendere applicabili al proprio interno le norme di altri ordinamenti è conosciuto come tecnica del RINVIO. Si distinguono di solito due tecniche di rinvio, il RINVIO FISSO o materiale o recettizio Una disposizione dell’ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in altro ordinamento, che viene allegato. Il rinvio fisso è utilizzato per recepire un atto singolo e specifico, ordinando l’applicazione di queste norme ricavabili da questo atto come norme interne. RINVIO MOBILE o formale o non recettizio Il rinvio mobile è utilizzato non per recepire uno specifico atto di un altro ordinamento ma richiama una fonte di esso. Esempi di rinvio mobile: le disposizioni del diritto internazionale privato e il richiamo alle norme consuetudinarie internazionali. Da un punto di vista dell’applicazione del diritto, il rinvio fisso pone ai soggetti solo il compito di interpretare il testo richiamato come se fosse un atto intero, mentre quello mobile pone anche il compito di ricercare le disposizioni in vigore nell’ordinamento straniero. La funzione dell’INTERPRETAZIONE L’atto normativo è un documento scritto attraverso il quale il legislatore esprime la sua volontà di disciplinare una determinata materia. È articolato in enunciati che sono una qualsiasi espressione linguistica con forma grammaticale. ( gli enunciati degli atti normativi sono disposizioni. Ma il linguaggio è una questione complessa e le stesse parole possono avere più significati e più sfumature di significato. Il compito di riportare a coerenza e univocità il sistema delle disposizioni è affidato all’interprete. C’è differenza tra applicare e interpretare. Applicare significa rendere effettiva la norma generale e astratta in un particolare caso che prevede che per ogni fatto compiuto corrisponda una conseguenza (schema del sillogismo giudiziale). La norma è quindi il frutto delle interpretazioni delle disposizioni che per quanto possano essere chiare non hanno mai un significato scontato. L’interprete deve garantire coerenza, unità e completezza. Compito dell’interprete inoltre, è risolvere le ANTINOMIE Le ANTINOMIE e tecniche di risoluzione Le Antinomie sono i contrasti tra le norme che esprimono significati tra loro incompatibili, e attraverso l’interpretazione si dovrebbe individuare la norma applicabile al caso per eliminare i contrasti. I criteri per scegliere la norma da applicare in caso di antinomia sono quattro: -criterio cronologico -criterio gerarchico -criterio della specialità -criterio della competenza Il CRITERIO CRONOLOGICO dice che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente, facendo prevalere quindi quella nuova sulla vecchia attraverso L’ABROGAZIONE,che significa che la norma nuova fa cessare l’efficacia della norma precedente. L’efficacia è una figura generale del diritto e consiste nell’idoneità di un fatto o di un atto a produrre degli effetti giuridici. È l’applicabilità di una norma che diventa efficace quando la disposizione da cui è tratta entra in vigore. Vige il principio di irretroattività cioè che sono validi solo per il futuro e non hanno effetti sul passato,e vale anche per l’abrogazione. L’effetto abrogativo può essere prodotto da fenomeni assai diversi, l’art.15 delle Preleggi elenca 3 ipotesi di ABROGAZIONE: • abrogazione ESPRESSA: per dichiarazione espressa del legislatore contenuta nelle disposizioni e negli articoli finali. • abrogazione IMPLICITA: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e il problema nasce dal fatto che il legislatore non si è preoccupato di eliminare le vecchie disposizioni ed è quindi il giudice a dover fare pulizia. • abrogazione TACITA: perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore si opera sul piano dell’interpretazione e non della legislazione. Diversa dall’abrogazione è la deroga che nasce da un contrasto tra norme di tipo diverso : la norma abrogata perde efficacia per il futuro, la norma derogata non perde la sua efficacia ma ne viene limitato il campo di applicazione. Simile alla deroga è la sospensione: limitata a un certo periodo, a certe categorie o zone. Il CRITERIO GERARCHICO In base a tale criterio, la norma superiore si deve preferire a quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto inferiore. La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’ANNULLAMENTO: è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudicepronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma che, a quel punto, perdono validità. La validità è una figura generale del diritto e consiste nella conformità di un atto rispetto alle norme che lo disciplinano. Quando un giudice dichiara illegittimità di un atto normativo, questa dichiarazione ha effetti generali e in seguito ad essa l’atto annullato non può essere più applicato a nessun rapporto giuridico sia passato che futuro (al contrario dell’abrogazione) N.B. Il criterio gerarchico prevale su quello cronologico Il CRITERIO DELLA SPECIALITA’ In base a tale criterio, in caso di contrasto tra due norme, si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale anche se quest’ultima è successiva. La preferenza per la norma speciale non incide né sull’efficacia né sulla validità della norma generale: entrambe rimangono efficaci e valide. L’interprete opera solamente una scelta tra le due norme quindi una è applicata e l ‘altra no. L’effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è la deroga. Il CRITERIO DELLA COMPETENZA non ha una vera e propria definizione. Serve a spiegare come è attualmente organizzato il sistema delle fonti: si tratta di un criterio esplicativo e non prescrittivo. La Costituzione assegna competenze “particolari” ad alcuni atti equiparati alla legge formale: ad esempio, ai regolamenti parlamentari riserva la competenza a disciplinare il procedimento di formazione delle leggi. La funzione legislativa è oggi sottoposta al Principio di Legalità che è regolato dalla Costituzione. Il Principio di Legalità prescrive che l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su previa norma attributiva delle competenze cosi da assicurare un uso regolato del potere. È di due tipi “formale” quando richiede solo che il potere si basi sulle norme di attribuzione di competente e “sostanziale” quando richiede che un potere sia limitato a delle specifiche condizioni. Uno dei mezzi utilizzati per far valere il principio di Legalità è la RISERVA DI LEGGE : lo strumento attraverso il quale la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia ed è perciò una regola riguardante l’esercizio della funzione legislativa. La riserva opera in vari modi e per questo distinguiamo varie tipologie: - Le Riserve a favore di atti diversi dalla legge sono riserve a favore della legge costituzionale perché la costituzione rinvia esplicitamente ad una legge costituzionale. - La Riserva di legge formale ordinaria impone che sulla materia intervengano solo atti legislativi prodotti dal Parlamento e non altri atti equiparati. Le semplici riserve di Legge prescrivono che la materia sia disciplinata dalla legge ordinara e assicura che nel caso di materie delicate venga decisa con la garanzia tipica del parlamento. A seconda dei rapporti si distinguono in due diversi tipi: - - - Riserva assoluta esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative dalla disciplina della materia, che dovrà essere integralmente regolata dalla legge formale ordinaria. Un esempio è la parte della Costituzione dedicata alle libertà fondamentali. Riserva relativa non esclude che, alla disciplina della materia, concorra il regolamento amministrativo ma richiede che la legge disciplini preventivamente i principi a cui il regolamento deve attenersi. Riserve rinforzate la Costituzione non si limita a rinviare alla legge la disciplina di una materia, ma pone ulteriori vincoli al legislatore, sono di due tipi: Riserve rinforzate per contenuto si hanno in quei casi in cui la Costituzione prevede che la materia possa essere regolata dalla legge avente un contenuto particolare, e Riserve rinforzate per procedimento prevedono che la disciplina di una determinata materia debba seguire un procedimento rinforzato rispetto al normale. La Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 sta al vertice nella gerarchia delle fonti, in quanto fonte primaria. È una Costituzione rigida, e il suo mutamento deve essere sottoposto a un procedimento particolare (detta revisione costituzionale). Il procedimento ordinario prevede una sola deliberazione a maggioranza relativa di ciascuna camera sullo stesso testo, invece il procedimento per le leggi costituzionali, che è disciplinato dall’art.138cost. prevede due deliberazioni successive per ogni Camera: - La prima deliberazione è a maggioranza relativa, cioè basta che i SI superino i NO La seconda invece può essere effettuata solo dopo 3 mesi dalla prima e prevede due strade: 1) Se il consenso è ampio e si ottiene la maggioranza qualificata, cioè i 2/3 la accettano, la legge viene fatta e promulgata dal Presidente della Repubblica, 2) Se invece ciò non avviene basta che si ottenga la maggioranza assoluta,cioè la metà più uno dei membri di ciascuna camera. Ma in questo caso non è un approvazione definitiva, la legge viene pubblicato sulla G.U. in modo da renderla pubblica ed entro 3 mesi può essere richiesto un referendum costituzionale in modo da sottoporre ad approvazione popolare, e se i consensi superano i voti sfavorevoli la legge viene promulgata,altrimenti la si boccia e il procedimento si arresta. Ma non tutta la Costituzione è revisionabile. Esiste un limite esplicito nell’art.139 che vieta la revisione costituzionale per la forma repubblicana, che però non comprende solo il carattere elettivo del capo dello stato ma tutto il principio di sovranità popolare e quindi il limite si allarga a tutto ciò che possiamo definire democratico e non solo repubblicano. Oltre ovviamente al limite dichiarato dall’art.2 sui diritti inviolabili dell’uomo. Da questo procedimento nasce la Legge formale. Con questa espressione si indica sia la legge che occupa nella gerarchia delle fonti lo stesso gradino della Costituzione (legge costituzionale) sia la legge che occupa il gradino immediatamente inferiore (legge formale ordinaria) Gli atti con forza di legge invece sono atti normativi che non hanno la forma della legge ma sono equiparati alla legge formale ordinaria e occupano la stessa posizione nella scala gerarchica. Queste due insieme costituiscono le fonti primarie o ordinarie. Il PROCEDIMENTO LEGISLATIVO è una serie coordinata di atti rivolti al risultato finale di creare la legge formale. È formato da 3 fasi: l’iniziativa legislativa, la deliberazione legislativa delle Camere e la promulgazione. L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge detto disegni di legge se sono presentati dal governo o proposte di legge formate da due parti, una di testo che viene esaminato sperando diventi legge e un’altra di relazione che l’accompagna illustrandone gli scopi. L’iniziativa legislativa è riservata solo ad alcuni soggetti indicati dalla Costituzione: - Iniziativa Governativa, il Governo è l’unico soggetto che ha potere di iniziativa l. in tutte le materie e in alcune di essa è riservata al governo. - Iniziativa Parlamentare, deputati e senatori possono presentare progetti di legge. - iniziativa Popolare, anche il popolo, 50.000 elettori possono presentare progetti. - Iniziativa Regionale, ovvero i consigli regionali possono presentare progetti. - Iniziativa del CNEL La deliberazione legislativa delle Camere. Il progetto di legge non viene discusso direttamente dalla Camera, ma prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente che opera e ha funzioni diverse in base alla sede. In relazione a queste diverse funzioni distinguiamo 3 procedimenti: - Procedimento ordinario o per commissione referente , spetta al presidente della Camera individuare una commissione competente per materia. Prevede un lungo processo di approvazione - Procedimento per commissione deliberante ereditata dal fascismo consente alla commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione. Comporta varie garanzie - Procedimento per commissione redigente o detto anche misto, perché è una via di mezzo tra i due precedenti, non è previsto dalla Cost. ma dai regolamenti parlamentari ed è differente da camera e senato, l’unica cosa in comune è che li esonera dalla discussione e dall’approvazione degli emendamenti. infine esistono procedure abbreviate per l’esame di progetti di legge dichiarati urgenti che consistono solo in una riduzione dei tempi e non cambiano i procedimenti. Finiti i lavori in una camera passa all’altra e inizia il procedimento dall’inizio,e ogni camera può apportare emendamenti cosi il progetto viaggia più volte da una camera all’altra e viene detto navette fino a quando non approveranno lo stesso testo. La Promulgazione è la fase finale, la legge dopo l’approvazione è perfetta ma non ancora efficace fin quando non viene promulgata dal Presidente della Repubblica che svolge un controllo formale e sostanziale, ma che può chiedere il rinvio della legge in maniera pacifica per farla ricontrollare, ma una volta sola. Alla promulgazione segue la pubblicazione sulla G.U. Non tutte le leggi però sono uguali. La costituzione ha creato alcune figure di leggi che si discostano dal “tipo” generate da procedimenti di formazione particolari a seconda della materia specifica nel caso delle LEGGI RINFORZATE oppure ha previsto che una legge abbia collocazione particolare nel sistema delle fonti nel caso delle LEGGI ATIPICHE. Le LEGGI RINFORZATE sono ottenute dalla riserva di legge rinforzata per procedimento, da un processo più complesso rispetto all’ordinario. Possiamo definire questi procedimenti, dei procedimenti specializzati per produrre leggi anch’esse specializzate e che saranno utilizzati quindi, solo per approvare leggi con uno specifico contenuto. Anche per quanto riguarda la loro sistemazione nel sistema delle fonti queste leggi avranno un aspetto un po’ particolare, perché si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva(possono abrogare solo leggi con quel contenuto) sia per forza passiva(possono essere abrogate soltanto da leggi formate con quello specifico procedimento) e possono essere a loro modo anche leggi atipiche. Le LEGGI ATIPICHE sono quelle che non rientrano nel “tipo” di legge ordinaria perché pur avendo la stessa forma,hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti per quanto riguarda la loro forza. Possono esisterne svariate, ma le ipotesi principali sono due: - sono atipiche perché hanno forza passiva potenziata, e sono leggi escluse dai referendum abrogativi non possono cioè essere abrogate con i referendum - sono atipiche anche le cosiddette leggi meramente formali che hanno forma di legge ma che non hanno un contenuto normativo e non provocano effetti giuridici come ad esempio le leggi di approvazione del bilancio o quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. (… pag.330). La LEGGE DI DELEGA è la legge con cui il Parlamento (le camere) possono attribuire al Governo il proprio potere legislativo. Il DECRETO LEGISLATIVO è il conseguente atto con forza di legge emanato dal governo per esercitare la delega conferitagli dalla legge. Quindi a monte del D.L. ci deve essere un trasferimento espresso con una legge delega. La delega di funzioni legislative al governo è un eccezione alla regola generale e nell’art.76 sono espressi i vari limiti del potere di delega: 1. La delega può essere conferita solo con legge formale attraverso un procedimento ordinario 2. La delega può essere data solo al Governo inteso come Consiglio dei Ministri e non ai singoli organi che lo compongono, 3. Deve contenere delle indicazioni minime, i cosiddetti contenuti necessari 4. Deve indicare un oggetto definito, non può essere generale 5. Deve indicare un tempo limitato, non può essere permanente ma solo a termine 6. Deve indicare i principi e i criteri che servono da guida per l’esercizio del potere legislativo che è stato delegato. I decreti emanati poi dal governo che esercita le sue funzioni con la delega sarà un decreto delegato, che sulla G.U. prende il nome di decreto legislativo, d.lgs. Il DECRETO-LEGGE è un atto con forza di legge che il Governo può utilizzare in casi straordinari di necessità ed urgenza. Entra in vigore immediatamente ma i suoi effetti sono solo provvisori se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni. La disciplina dei decreti legge è regolata dall’art.77. il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri emanato dal presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Presentando il decreto legge, il governo chiede al parlamento di produrre la legge di conversione attraverso la quale il decreto legge viene presentato come allegato di un disegno di legge e sottoposto ad un procedimento legislativo abbastanza breve in quanto deve terminare entro 60 giorni. Superati questi 60 giorni, se non vengono convertiti in legge perdono efficacia sin dall’inizio cioè subiscono decadenza. Questo travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto legge, tutto ciò che si è compiuto sulla sua base deve essere eliminato perché con la perdita di efficacia ora risultano illeciti, va quindi ripristinata la situazione precedente. Spesso però questo è molto difficile ma esistono due strumenti che possono aiutare a trovare una soluzione: - la LEGGE DI SANATORIA degli effetti del decreto legge decaduto attraverso la quale il parlamento può cercare di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti sempre nel rispetto però dei principi costituzionali e in particolare del principio di eguaglianza cioè il divieto di trattare situazioni eguali in maniera diversa - l’altro strumento si ha quando il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori. Responsabilità non solo politica ma anche giuridica quindi penale,civile e amministrativa. un ulteriore strumento,in caso di urgenza, è la reiterazione del decreto legge: scaduti i 60 giorni il Governo emana un nuovo decreto legge simile a quello precedente e ne sana gli effetti attraverso meccanismi diversi. (… pag.348). Il REGOLAMENTO PARLAMENTARE è la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento delle Camere. Anche se la definizione regolamento non è idonea ma viene usata per tradizione,i regolamenti parlamentari sono vere e proprie fonti primarie inferiori soltanto alla Cost. e dotate di un ambito di competenza riservato. Attraverso i regolamenti si manifesta l’autonomia delle camere e la loro indipendenza nei confronti di ogni altro organo tanto che questi regolamenti non sono soggetti al sindacato della corte costituzionale. Il REFERENDUM è la richiesta fatta al corpo elettorale (i cittadini) di esprimersi direttamente su una determinata questione, uno strumento di democrazia diretta che prevede che il popolo eserciti la sua sovranità senza la mediazione del parlamento. Il primo referendum ci fu il 2 giugno del 1946 quando i cittadini furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia. La legge ordinaria sui referendum è nata poi più tardi nel 1970 a seguito di un compromesso politico tra le componenti cattoliche e laiche del parlamento. Esistono più tipi di referendum, ma quello che ha una funzione normativa è il REFERENDUM ABROGATIVO,infatti attraverso questo referendum il corpo elettorale può incidere direttamente sull’ordinamento giuridico abrogando leggi o atti con forza legge. Si dice che è una forma di legislazione negativa poiché il popolo può solo togliere e abrogare le disposizioni di leggi non aggiungerne di nuove. Il referendum abrogativo richiede un processo lungo e difficile. Innanzi tutto si differenzia in base da chi viene richiesto: - Richiesta popolare, l’iniziativa parte da promotori, un gruppo di 10 cittadini iscritti alle liste elettorali che entro 3 mesi devono raccogliere 500.000 firme - Richiesta regionale, i consigli di almeno 5 regioni devono approvare la richiesta a maggioranza assoluta In seguito a Cassazione costituisce l’Ufficio centrale per il referendum che esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge. Quelli dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità, se la corte lo dichiara ammissibile il Presidente della repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno. Dopo la votazione viene accertato che al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e calcola i voti favorevoli e sfavorevoli per decretare il risultato. Lo stesso quesito non può essere riproposto prima di 5 anni. Il primo referendum fu richiesto nel 1972 per la legge sul divorzio. I REGOLAMENTi DELL’ESECUTIVO sono atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi e sono fonti secondarie nella gerarchia delle fonti. Non sono disciplinati dalla Costituzione. Ma le loro caratteristiche sono espresse nelle disposizioni sulle Preleggi (31 disposizioni preliminari al codice civile) (… pag.358)