A La Dott. sa Diddi Nardi ha elaborato le parti relative a: sistema delle fonti, forme di stato e forme di governo, parlamento, presidente della Repubblica, governo, corte costituzionale, regioni e riforma del Titolo V. La Dott. sa Coen le parti relative a: referendum, diritti, doveri e uguaglianza, magistratura. Rita Diddi Nardi Rossana Coen La Costituzione italiana Guida alla lettura VI edizione riveduta e ampliata Copyright © MMXIV ARACNE editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Quarto Negroni, Ariccia (RM) () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. VI edizione: ottobre INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL SISTEMA DELLE FONTI ........................................................................ 1 SEZIONE I ..................................................................................... 1 PROFILI GENERALI ........................................................................ 1 1. Le fonti. Definizione ............................................................................... 1 2. Fonti atto e fonti fatto ............................................................................ 1 3. Atto, disposizione, norma ...................................................................... 2 SEZIONE II ................................................................................... 4 LE ANTINOMIE E I CRITERI DI SOLUZIONE ................................... 4 1. Criteri di soluzione .................................................................................. 4 2. Principi comuni ...................................................................................... 11 SEZIONE III ................................................................................ 13 LE FONTI DEL DIRITTO ............................................................... 13 1. Fonti di rango costituzionale ............................................................... 13 2. Fonti primarie statali ............................................................................. 20 3. Fonti primarie regionali. ....................................................................... 26 4. Fonti comunitarie .................................................................................. 31 5. Fonti secondarie statali ......................................................................... 38 6. Fonti secondarie regionali .................................................................... 44 7. Fonti fatto ............................................................................................... 45 SEZIONE IV ................................................................................ 48 LE FONTI DI COGNIZIONE E L’INTERPRETAZIONE ..................... 48 1. Fonti di cognizione ................................................................................ 48 2. L’interpretazione .................................................................................... 48 CAPITOLO II LO STATO.............................................................................................. 51 SEZIONE I ................................................................................... 51 ELEMENTI COSTITUTIVI .............................................................. 51 SEZIONE II ................................................................................. 57 FORME DI STATO ........................................................................ 57 1. Profili generali e classificazioni ............................................................ 57 SEZIONE III ............................................................................... 65 FORME DI GOVERNO................................................................... 65 1. Profili generali ........................................................................................ 65 Indice sommario II Indice sommario II 2. La forma di governo parlamentare...................................................... 68 3. La forma di governo presidenziale. ..................................................... 81 4. La forma di governo semipresidenziale.............................................. 83 5. La forma di governo direttoriale ......................................................... 86 CAPITOLO III IL REFERENDUM ................................................................................... 89 SEZIONE I ................................................................................... 89 IL REFERENDUM TRA DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA...................................................................... 89 SEZIONE II .................................................................................. 91 IL REFERENDUM IN ASSEMBLEA COSTITUENTE .......................... 91 SEZIONE III ................................................................................ 95 TIPOLOGIA DEI REFERENDUM .................................................... 95 1. Il referendum abrogativo ...................................................................... 95 2. Il referendum costituzionale .............................................................. 105 3. Il referendum consultivo .................................................................... 107 4. Il referendum di indirizzo ................................................................... 109 SEZIONE IV .................................................................................111 UN CASE STUDY: IL REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA ELETTORALE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE...............111 CAPITOLO IV DIRITTI, DOVERI, EGUAGLIANZA .......................................................... 125 SEZIONE I ................................................................................. 125 DIRITTI E LIBERTÀ. PROFILI GENERALI ..................................... 125 1. L’evoluzione dei diritti di libertà........................................................ 125 2. I “nuovi diritti” .................................................................................... 126 3. I diritti inviolabili ................................................................................. 132 4. Le garanzie dei diritti: riserva di legge e riserva di giurisdizione ... 133 SEZIONE II ................................................................................ 135 LE LIBERTÀ ............................................................................... 135 1. Art. 13 – Libertà personale................................................................. 135 2. Art. 14 – Libertà di domicilio ............................................................ 141 3. Art. 15 – Libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione .......................................................................................... 145 4. Art. 16 – Libertà di circolazione e soggiorno .................................. 151 5. Art. 17 – Libertà di riunione .............................................................. 153 Indice Indicesommario sommarioIII III 26. Art. 18 – Libertà di associazione ..................................................... 156 7. Art. 19 – Libertà di religione .............................................................. 160 8. Art. 21 – Libertà di manifestazione del pensiero ............................ 175 SEZIONE III .............................................................................. 189 DIRITTI SOCIALI ......................................................................... 189 1. Diritti sociali e diritti economici ........................................................ 189 2. In particolare: il diritto alla salute ...................................................... 193 SEZIONE IV ................................................................................ 207 I DOVERI COSTITUZIONALI ........................................................ 207 1. I doveri di solidarietà politica, economica e sociale........................ 207 SEZIONE V ................................................................................ 210 IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA .................................................. 210 1. L’eguaglianza formale (art. 3, comma 1, Cost.) ............................... 210 2. L’eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.).......................... 215 3. L’eguaglianza formale nella giurisprudenza costituzionale ............ 217 CAPITOLO V IL PARLAMENTO .................................................................................. 221 SEZIONE I ................................................................................. 221 PROFILI GENERALI .................................................................... 221 1. Il bicameralismo nell’ordinamento italiano...................................... 221 2. Caratteri del Parlamento ..................................................................... 231 3. Il Parlamento in seduta comune ........................................................ 232 4. Prerogative delle Camere .................................................................... 232 5. Prerogative dei parlamentari .............................................................. 233 6. Scioglimento anticipato, proroga, prorogatio .................................. 245 SEZIONE II................................................................................. 248 ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE ........................................... 248 1. I regolamenti parlamentari ................................................................. 248 2. Gli organi interni delle Camere.......................................................... 252 SEZIONE III ............................................................................... 261 IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ............................................... 261 1. Iniziativa (fase introduttiva) ............................................................... 261 2. Approvazione (fase costitutiva) ......................................................... 264 3. Promulgazione e pubblicazione (fase integrativa dell’efficacia).... 272 SEZIONE IV ............................................................................... 276 ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE ........... 276 1. Le leggi di indirizzo politico ............................................................... 276 2. Attività di indirizzo .............................................................................. 283 Indice sommario IV Indice sommario IV 3. Attività di controllo e informazione ................................................. 284 CAPITOLO VI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ................................................... 289 1. Il Presidente come rappresentante dell’unità nazionale ................. 289 2. Elezione................................................................................................. 290 3. Supplenza e cessazione dalla carica ................................................... 292 4. Irresponsabilità e controfirma ministeriale ...................................... 294 5. I reati presidenziali............................................................................... 301 6. Le attribuzioni ...................................................................................... 302 7. Gli atti. Classificazione ........................................................................ 304 8. Il Presidente della Repubblica come capo di organi collegiali ...... 311 CAPITOLO VII IL GOVERNO ........................................................................................ 313 SEZIONE I ................................................................................. 313 LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO ............................................ 313 1. Profili generali .................................................................................... 313 2. Gli organi necessari ............................................................................. 315 3. Gli organi eventuali ............................................................................. 323 SEZIONE II ................................................................................ 327 IL RAPPORTO FIDUCIARIO .......................................................... 327 1. Rapporto di fiducia e crisi di Governo – La mozione di sfiducia... 327 2. Formazione del Governo: consultazioni, incarico, preincarico, mandato esplorativo, nomina, giuramento, mozione di fiducia ........................ 330 3. La questione di fiducia ........................................................................ 333 4. La mozione di sfiducia individuale – Il caso Mancuso .................. 334 5. Il rimpasto ............................................................................................. 337 SEZIONE III .............................................................................. 338 L’ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE ....................................................................................... 338 1. Decreto legislativo (art. 76 Cost. e 14 l. 400/1988) ........................ 338 2. Decreto legge (art. 77 Cost. e 15 l. 400/1988) ................................ 341 3. Decreti di attuazione degli Statuti speciali ....................................... 353 CAPITOLO VIII LA MAGISTRATURA .............................................................................. 355 Indice Indicesommario sommarioVV SEZIONE I ................................................................................. 355 LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE ............................................... 355 1. Profili generali ...................................................................................... 355 2. Giurisdizione ordinaria e speciale...................................................... 355 3. I principi costituzionali in tema di giurisdizione ............................. 361 SEZIONE II ................................................................................ 365 LE GARANZIE DI INDIPENDENZA DELL’ORDINE GIUDIZIARIO ... 365 1. Autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria ............... 365 2. Il Consiglio Superiore della magistratura ......................................... 366 3. Il Ministro della giustizia..................................................................... 369 CAPITOLO IX LA CORTE COSTITUZIONALE ............................................................... 373 SEZIONE I .................................................................................. 373 IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ: PROFILI GENERALI ....... 373 SEZIONE II................................................................................. 375 LA CORTE COSTITUZIONALE ..................................................... 376 1. Competenze .......................................................................................... 376 2. Composizione ...................................................................................... 376 3. Status dei giudici .................................................................................. 378 SEZIONE III ............................................................................... 380 IL GIUDIZIO SULLE LEGGI .......................................................... 380 1. Il giudizio in via incidentale................................................................ 380 2. Il giudizio in via principale (o in via d’azione)................................. 388 3. Le decisioni: sentenze ed ordinanze.................................................. 391 4. Tipologia delle sentenze...................................................................... 395 SEZIONE IV ................................................................................ 403 I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE .................................................. 403 1. Tipologia ............................................................................................... 403 2. I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato ............................. 403 3. I conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni ........... 407 SEZIONE V ................................................................................. 411 IL GIUDIZIO SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA .............................................................................. 411 SEZIONE VI ............................................................................... 413 IL GIUDIZIO SULL’AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO413 CAPITOLO X Indice sommario VI Indice sommario VI LE REGIONI E LA RIFORMA DEL TITOLO V ...........................................415 SEZIONE I ................................................................................. 415 PROFILI GENERALI .................................................................... 415 1. Regioni ordinarie e Regioni speciali .................................................. 415 2. Differenza stato regionale – stato federale ...................................... 422 3. Il regionalismo differenziato .............................................................. 424 SEZIONE II ................................................................................ 428 L’ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI ........................................ 428 1. Gli organi delle regioni. Profili generali............................................ 428 2. Il Consiglio regionale........................................................................... 428 3. Il Presidente e la Giunta ..................................................................... 443 SEZIONE III .............................................................................. 449 LE FUNZIONI DELLE REGIONI ................................................... 449 1. L’autonomia statutaria e la forma di governo ................................. 449 2. L’autonomia legislativa e la potestà regolamentare ........................ 451 3. L’autonomia amministrativa............................................................... 457 4. L’autonomia finanziaria ...................................................................... 458 SEZIONE IV ............................................................................... 464 I RACCORDI TRA LO STATO E LE REGIONI .................................. 464 1. Il principio di leale collaborazione .................................................... 464 2. Le Conferenze ...................................................................................... 466 SEZIONE V ................................................................................ 469 I CONTROLLI SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DELLA REGIONE ....... 469 1. I controlli sugli atti............................................................................... 469 2. Il controllo sugli organi ....................................................................... 470 CAPITOLO I IL SISTEMA DELLE FONTI SEZIONE I PROFILI GENERALI 1. Le fonti. Definizione Un ordinamento giuridico si compone di una molteplicità di norme. Gli atti o fatti che lo stesso ordinamento abilita a produrre le norme che lo compongono sono denominati fonti del diritto, o fonti di produzione. Le fonti del diritto sono individuate da ciascun ordinamento (principio di relatività) e ne assicurano il rinnovamento continuo nel tempo (principio di inesauribilità). Le fonti del diritto si distinguono sia da atti e fatti giuridici estranei alla produzione del diritto sia da fatti economici, politici, sociali che ne determinano o influenzano il contenuto senza però essere fonti di produzione. La Costituzione italiana non prevede una elencazione delle fonti. Piuttosto, pone norme che si configurano come fonti sulla produzione. Per la legge ordinaria sono gli artt. 70 ss. Cost. che attribuiscono alle Camere la funzione legislativa, e disciplinano il procedimento di formazione. Per la legge costituzionale il riferimento è invece all’art. 138 Cost. Una elencazione delle fonti, molto ridotta, si ritrova nelle Disposizioni preliminari al codice civile (c. d. preleggi), che prevedono all’art. 1 che “sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi”, e all’art. 2 menzionano “gli atti del Governo aventi forza di legge”. Tale elencazione non è certo tassativa, ed è contenuta in una fonte primaria del 1942, quindi anteriore alla Costituzione e di rango inferiore. Le norme corporative richiamate sono venute meno con la caduta del regime fascista. 2. Fonti atto e fonti fatto 2.1. Le fonti atto I. Il sistema delle fonti 2 I. Il sistema delle fonti 2 Sono manifestazioni di volontà di organi dello Stato o di altri enti pubblici, abilitati dall’ordinamento con norme sulla produzione a porre norme giuridiche contenute in un testo scritto (cd atti normativi). Ogni fonte atto ha una sua forma tipica, che ci consente di riconoscerla, costituita da una serie di elementi quali l’organo deliberante, il nome dell’atto, il procedimento di formazione, l’organo emanante e il modo di esternazione dell’atto che l’ordinamento prevede per quella categoria di fonte (cd. principio della tipicità delle fonti). Gli atti normativi si caratterizzano, distinguendosi così dalla categoria generale degli atti giuridici: − perché promanano da organi cui è stata attribuita la competenza a porre norme giuridiche − per gli effetti vincolanti per tutti i consociati e l’applicazione del principio ignorantia legis non excusat − per l’applicazione del principio jura novit curia, cioè il potere dovere del giudice di verificare l’esistenza e la vigenza della norma da applicare al caso concreto − perché solo per la loro violazione l’art. 111 Cost. prevede la possibilità di ricorrere in Cassazione − per l’applicazione solo ad essi dell’art. 12 delle preleggi in tema di interpretazione. 2.2. Le fonti fatto Non tutto il diritto nasce necessariamente da fonti atto, o fonti legali. La produzione di norme giuridiche può venire – se l’ordinamento lo consente - anche dal fatto. Un esempio è la consuetudine, che però nell’ordinamento italiano è efficace solo se richiamata dalle stesse fonti legali, secondo quanto prevede l’art. 8 delle preleggi. (vedi infra, Sez. III, 7.) 3. Atto, disposizione, norma Il concetto di fonte è correlato a quello di norma giuridica. I due concetti vanno però tenuti distinti. La fonte è un atto (cd atto normativo) in grado di produrre norme. Atto normativo. È un testo scritto, articolato in disposizioni, che sono espressioni linguistiche di senso compiuto. I.I.IlIlsistema sistemadelle dellefonti fonti33 Disposizione. Costituisce il contenuto prescrittivo dell’atto attraverso il quale si manifesta la volontà del legislatore. Norma. Si trae dalle disposizioni, attraverso l’attività interpretativa, e pone la regola che detta il comportamento. Le norme quindi sono l’effetto e il prodotto dell’atto, elementi, però, ormai staccati dalla fonte che le ha prodotte, e che vivono autonomamente, in connessione sistematica con le altre norme dell’ordinamento. La norma come regola si distingue dalla disposizione come formulazione linguistica, consentendo una visione dinamica del sistema giuridico. Nel tempo, infatti, senza che la disposizione subisca modifiche formali, attraverso una nuova interpretazione, se ne potrà trarre una norma diversa e più adeguata ai tempi. Il cd diritto vivente è formato dall’insieme di norme che le disposizioni, in base all’interpretazione e applicazione, esprimono nell’attuale momento, e non al momento in cui entrarono a far parte dell’ordinamento. Proprio perché la norma si ricava in base ad un’attività interpretativa, più disposizioni possono esprimere una sola norma, o viceversa da un’unica disposizione si possono trarre più norme. Nelle fonti fatto, invece, le norme non trovano il loro fondamento in una disposizione di riferimento, in quanto sono prodotte da consuetudini o convenzioni (cd norme non scritte), o sono riprese con un rinvio da altro ordinamento. I. Il sistema delle fonti 4 I. Il sistema delle fonti 4 SEZIONE II LE ANTINOMIE E I CRITERI DI SOLUZIONE 1. Criteri di soluzione Molteplici norme, venute in essere in tempi diversi, da parte di soggetti diversi, con forza diversa, entrano a comporre l’ordinamento giuridico. Ciò comporta inevitabilmente la possibilità di antinomie: fonti diverse o anche la medesima fonte possono disciplinare in modo diverso la stessa materia. Ma l’ordinamento giuridico è per definizione un sistema ordinato, secondo principi di unità formale e sostanziale. Unità formale vuol significare che fanno parte integrante dell’ordinamento solo le norme poste, prodotte, da quei fatti e atti autorizzati dallo stesso ordinamento a produrre diritto oggettivo. Unità sostanziale vuol dire che una sola norma, in ogni momento, sarà quella valida ed efficace in vista dell’applicazione al caso concreto. Quindi, le antinomie non sono consentite, e, qualora si manifestino, vanno risolte. Ogni ordinamento avrà i suoi criteri di risoluzione delle antinomie. Nel nostro sistema trovano applicazione il principio cronologico, il principio gerarchico, il principio di competenza e per alcuni il principio di specialità. 1.1. Criterio cronologico Il criterio cronologico disciplina la successione delle norme nel tempo. In base ad esso, in caso di contrasto tra due norme poste da fonti omogenee, ossia di pari grado ed aventi la medesima forza, ma emanate in tempi diversi (es. due leggi ordinarie, una legge ordinaria e un decreto legislativo, due regolamenti governativi), si deve applicare la norma prodotta successivamente. La norma precedente perde efficacia dal giorno in cui entra in vigore la nuova norma (lex posterior derogat priori). Dall’applicazione del criterio cronologico discende l’istituto dell’abrogazione, che circoscrive nel tempo l’efficacia della norma eliminata, limitando la sua applicabilità ai fatti verificatisi I.I.IlIlsistema sistemadelle dellefonti fonti55 dall’inizio della sua vigenza sino all’entrata in vigore della nuova norma (Corte cost. sent. 49/1970.) 1. 1.1.1. L’abrogazione Non è espressamente richiamata in Costituzione (che però la presuppone ad esempio nell’art. 75 in tema di referendum abrogativo), ma è disciplinata dall’art. 15 delle preleggi che dopo aver disposto che “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori”, distingue tre tipi di abrogazione: 1. espressa che si ha quando lo stesso legislatore in una disposizione normativa successiva indica le norme da abrogare 2. implicita che si ha quando una o più disposizioni della nuova legge risultano incompatibili con quelle della precedente (spetta in tal caso all’interprete accertare l’avvenuta abrogazione di una norma preesistente) 3. tacita che si ha quando la nuova legge disciplina ex novo l’intera materia già regolata da una legge precedente. Non è, infatti, possibile che coesistano due leggi che disciplinino in modo diverso l’intera materia. Il contrasto tra la vecchia e la nuova norma è un contrasto tra norme entrambe valide. La norma precedente viene eliminata non perché è viziata, ma per una nuova e diversa scelta politica del legislatore. L’art. 11 delle preleggi sancisce che “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”. Da questo si ricava che l’abrogazione opera ex nunc, da ora, cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova fonte (cd principio della irretroattività della legge). Come affermato dalla Corte costituzionale, la legge abrogata “originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri …è ormai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita di rapporti passati” (Corte cost. sent. 63/1970.) 2. L’abrogazione fa cessare la vigenza ma non elimina le norme anteriori, che possono applicarsi ai rapporti non ancora esauriti sorti sotto la loro vigenza e, a volte, anche a rapporti successivi, se così previsto dalle nuove norme (cd ultrattività). 1 2 Corte cost. sent. 49/1970. Corte cost. sent. 63/1970 I. Il sistema delle fonti 6 I. Il sistema delle fonti 6 Il principio di irretroattività è contenuto in una fonte primaria (art. 11 preleggi), e può dunque essere derogato da una legge successiva. Un limite è però previsto in Costituzione per le leggi in materia penale, sancendo l’art. 25, comma 2, Cost. che ”nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. In materia tributaria poi la l. 212/2000 prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Il limite alla retroattività della legge garantisce i cd diritti quesiti, cioè le situazioni giuridiche già definite che non si possono riaprire per il principio della certezza del diritto. 1.2. Criterio gerarchico La fonte del diritto viene individuata da una forma tipica. Quest’ultima dipende dagli organi deliberanti, dal procedimento di formazione, dagli organi emananti, dal modo di esternazione che l’ordinamento ha stabilito. Ad ogni forma tipica si connette una forza tipica, misurata dalla capacità di innovare l’ordinamento giuridico (forza attiva), e di resistere alla innovazione introdotta da altre fonti (forza passiva). La maggiore o minore misura di forza attiva e forza passiva determina la posizione nella scala gerarchica delle fonti, e le norme di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiore (lex superior derogat legi inferiori), e ne determinano le condizioni di validità e di efficacia. 1.2.1. La scala gerarchica La gerarchia delle fonti nell’ordinamento italiano è configurata come segue: 1) Sono di rango superiore: la Costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, gli statuti delle regioni speciali; 2) sono di rango primario: le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge del Governo (decreti legislativi, decreti legge, decreti di attuazione degli Statuti speciali, decreti ex art. 78 Cost.), i regolamenti parlamentari, il referendum abrogativo, gli Statuti delle regioni ordinarie, le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; 3) sono fonti secondarie: i regolamenti governativi, ministeriali ed interministeriali, i regolamenti regionali e di enti dotati di autonomia, i regolamenti di enti pubblici non territoriali, i regolamenti di autorità I.I.IlIlsistema sistemadelle dellefonti fonti77 amministrative indipendenti e di tutte le altre autorità a cui la legge (fonte primaria) riconosce potestà regolamentare. 1.2.2. Annullamento e abrogazione Le norme di grado inferiore, in caso di contrasto per aver disposto in maniera difforme da quelle superiori, saranno viziate nella legittimità e quindi invalide. L’illegittimità deve essere dichiarata dagli organi competenti, e da tale dichiarazione discende l’annullamento dell’atto, e l’eliminazione dall’ordinamento dell’atto medesimo con efficacia retroattiva (ex tunc). L’annullamento riguarda, però, solo i rapporti giuridici ancora pendenti e non i rapporti esauriti (ad es., quelli definiti con sentenza passata in giudicato). Nel caso di contrasto tra Costituzione e leggi o atti aventi forza di legge l’organo competente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale è la Corte costituzionale. Nel caso di contrasto tra legge e regolamenti (fonti secondarie), l’annullamento sarà pronunciato dagli organi della giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Annullamento e abrogazione si differenziano in quanto: − l’abrogazione discende dall’applicazione del criterio cronologico ed ha efficacia ex nunc − l’annullamento discende dall’applicazione del criterio gerarchico e opera ex tunc − l’abrogazione deriva da un fisiologico rinnovarsi delle fonti e la norma eliminata non presenta vizi − l’annullamento presuppone necessariamente un vizio nelle norme da eliminare − l’abrogazione opera automaticamente e può essere rilevata da qualunque giudice − l’annullamento per operare necessita di una pronuncia del giudice competente. Si possono verificare delle interferenze tra criterio cronologico e criterio gerarchico, come nell’ipotesi di contrasto tra una norma di grado inferiore ed una norma di grado superiore successiva. Ci si è chiesto quale dei due criteri operi in tal caso, con particolare riferimento alle leggi anteriori alla Costituzione e le disposizioni costituzionali. I giudici comuni, se dubitano della costituzionalità di norme legislative anteriori o successive alla Costituzione, devono sollevare I. Il sistema delle fonti 8 I. Il sistema delle fonti 8 la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale sempre che, data l’evidenza del contrasto, non ritengano risolta l’antinomia in chiave di abrogazione (cd illegittimità costituzionale sopravvenuta), com’è stato necessario fare fino al 1956 prima dell’inizio dell’attività della Corte costituzionale. Successivamente i giudici comuni hanno preferito rimettere l’antinomia alla Corte. Il sistema delle fonti nell’ordinamento giuridico italiano è chiuso a livello di fonti primarie, che sono solo quelle disciplinate dalla Costituzione. È invece aperto a livello secondario in quanto rimette alla legge la possibilità di creare fonti secondarie diverse, che in base al principio di legalità trovano nella stessa la loro legittimazione. 1.2.3. Fonti atipiche e leggi rinforzate Si parla di fonti atipiche quando si verifica una divergenza tra la forza (attiva o passiva) di un atto normativo rispetto alla forza tipica che gli spetterebbe per il grado gerarchico che occupa nel sistema delle fonti. A forma tipica non corrisponde più forza tipica. La fonte atipica avrà quindi una capacità innovativa o di resistenza diversa (quindi, atipica). Esempio di fonti atipiche con minore forza attiva (cioè capacità di innovare l’ordinamento) sono le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, documenti contabili approvati con il procedimento legislativo (cd leggi meramente formali) in base e subito dopo l’approvazione della legge finanziaria, oggi denominata ‘di stabilità’, che è quella che concretamente apporta le modifiche nell’ordinamento (cd legge in senso sostanziale). Altro esempio sono le leggi regolanti la condizione giuridica dello straniero che, in base all’art. 10 Cost., devono disporre ”in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, che ne limitano la capacità innovativa. Viceversa sono fonti atipiche per forza passiva potenziata (rispetto a tutte le altre) quelle leggi che l’art. 75, comma 2, sottrae al referendum, da questa elencazione emerge che la legge di bilancio è atipica su due fronti in quanto ha minore forza attiva ma maggiore resistenza passiva. Nella categoria delle fonti atipiche rientrano anche le cd leggi rinforzate (che possono essere leggi costituzionali, ordinarie o regio- I.I.IlIlsistema sistemadelle dellefonti fonti99 nali), che presentano come elemento di atipicità delle varianti di procedimento. Il procedimento di formazione tipico risulta più complesso per delle condizioni o modalità ulteriori che vengono richieste. Come ad es., per le leggi di modifiche territoriali: l’art. 132, primo comma, per fondere Regioni esistenti o creare nuove Regioni chiede non solo la legge costituzionale, ma come “rinforzi” l’iniziativa di un certo quorum di Consigli comunali, il parere dei Consigli regionali interessati e un referendum di approvazione delle popolazioni interessate. L’art. 132, comma 2, poi prevede che il passaggio di Province e Comuni da una Regione all’altra si attua con legge statale, ma occorre anche l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa con referendum ed il parere dei Consigli regionali. Ed ancora il secondo comma dell’art. 133 stabilisce che l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni deve avvenire con legge regionale, ma sentite le popolazioni interessate come elemento che rinforza il procedimento legislativo. La riforma del Titolo V Cost. (l. cost. n. 3 del 2001) all’art. 116, terzo comma, ha introdotto una nuova figura di fonte rinforzata: la legge statale che concede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in alcune materie del 117 Cost. espressamente richiamate, nel caso in cui una regione lo richieda, cd legge di differenziazione . Tale legge, d’iniziativa della regione interessata, dovrà essere approvata a maggioranza assoluta delle Camere, sulla base di un’intesa tra Stato e regione, sentiti gli enti locali. Si attua in tal modo il cd regionalismo differenziato. Altri esempi sono: la legge prevista dall’art. 7 Cost. che regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma preceduta da un accordo e la legge prevista dal successivo art. 8 che disciplina i rapporti tra Stato e confessioni acattoliche, che deve essere preceduta da un’intesa. Accordo e intesa sono indispensabili elementi del procedimento che “rinforzano” tali leggi che non potranno essere unilateralmente modificate dallo Stato né sottoposte a referendum abrogativo. 1.3. Criterio della competenza I. Il sistema delle fonti 10 I. Il sistema delle fonti 10 Nell’ordinamento statutario albertino 3 – costituzione di tipo flessibile (cioè modificabile con i normali strumenti di legislazione ordinaria) - non esisteva una fonte sovraordinata alla legge. Il sistema delle fonti era limitato alle leggi, i regolamenti e gli usi. Bastavano dunque i due criteri cronologico e gerarchico per risolvere eventuali antinomie. Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 4, il sistema delle fonti è diventato più complesso. Anzitutto, la Costituzione rigida è fonte diversa e superiore rispetto alla legge ordinaria. Inoltre, sottraendo alla legge ordinaria la disciplina di una materia ed affidandola anche a soggetti diversi dallo Stato (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), si rende necessario introdurre il criterio della competenza. Secondo tale criterio le fonti si rapportano le une alle altre non con riguardo alla maggiore o minore forza (come nel criterio gerarchico), ma in base ad una attribuzione specifica di competenza relativa alla materia o all’ambito territoriale di efficacia. Le antinomie si risolveranno applicando la norma prodotta dalla fonte competente a disciplinare la materia con esclusione di qualunque altro atto-fonte, che se intervenisse, sarebbe invalido. Una fonte incompetente non può nemmeno temporaneamente sostituire la fonte competente, a differenza di quanto avviene nel criterio gerarchico, dove, ad es., un regolamento può intervenire su di una materia non ancora disciplinata dalla legge. Il criterio può operare come “netta separazione di competenza”, come ad esempio tra legge ordinaria e regolamento parlamentare cui è riservata la competenza costituzionalmente garantita relativa all’organizzazione interna delle Camere, o nel caso delle materie di competenza esclusiva dello Stato rispetto alle Regioni, elencate nell’art. 117, comma 2, Cost. (come modificato dalla legge cost. n. 3/2001). Oppure si può avere una “concorrenza di competenza” dove due fonti, ciascuna nei limiti della propria competenza, concorrono alla disciplina finale di una materia, come ad es. nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, lo Stato emana “leggi cornice” contenenti 3 4 Statuto Albertino, 4 marzo 1848. Costituzione italiana del 1948 I.I.IlIlsistema sistemadelle dellefonti fonti11 11 solo i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio rispettando i principi fissati dalla legge statale. La Corte costituzionale ha indicato tale criterio come principio guida per i giudici nella risoluzione di conflitti tra atti normativi statali e regionali ed anche tra atti statali e fonti comunitarie (Corte cost. sent. 170/1984) 5. 1.4. Criterio della specialità Ai criteri gerarchico, cronologico e di competenza alcuni autori affiancano il cd criterio della specialità, che si riassume nel brocardo lex specialis derogat generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali (la legge speciale deroga la legge generale e la legge successiva generale non abroga la legge precedente speciale). La norma è speciale quando, rispetto a un’altra, contiene tutti gli elementi della fattispecie generale ed anche un’ulteriore disciplina che le conferisce il carattere della specialità. Si assiste così al fenomeno della deroga come eccezione introdotta dal legislatore alla disciplina generale. Nell’ipotesi in cui la norma derogante venga meno (per abrogazione, scadenza del termine temporaneo di vigenza) la norma generale riespanderà la propria efficacia e si riapplicherà a tutte le fattispecie indicate. Questo criterio trova un’unica testuale indicazione nell’art. 15 del cod. pen.: “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia stabilito diversamente”. 2. Principi comuni I criteri per la soluzione delle antinomie esplicano la loro funzione al momento dell’applicazione della norma. È in tale sede, infatti, che si manifestano le antinomie, quando cioè l’interprete (il giudice), nel risolvere una controversia concreta, deve individuare la norma applicabile. Questa norma, in base al principio della certezza del diritto, fondamentale (anche se implicito) nell’ordinamento, non può che essere una. Quindi, nel momento in cui il giudice ne trovi più di una, dovrà utilizzare uno dei criteri per scegliere quella da applicare. 5 Corte cost. sent. 170/1984. I. Il sistema delle fonti 12 I. Il sistema delle fonti 12 In realtà, ancor prima di adottare uno dei tre criteri il giudice potrebbe risolvere l’antinomia semplicemente sulla base della ”interpretazione” (v. infra Sezione IV, 2). Può accadere, infatti, che norme a prima vista in contrasto tra loro, in seguito all’uso delle diverse tecniche interpretative predisposte nell’ordinamento, risultino poi compatibili. Si tratta delle cd. “antinomie apparenti”, che si contrappongono alle cd “antinomie reali” che per la loro risoluzione necessitano invece dell’applicazione di uno dei criteri citati.