RIFUGIO CANE capitolato e bando settembre 2013

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COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso
Dipartimento Coordinamento del Territorio
cap. 31050 - via G.B. Cicogna - tel. 0422 / 960.321 - fax 960.338
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’ATTIVAZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE” DI
PONZANO VENETO (TV)
Premesso quanto segue:
Ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale Veneto 28 dicembre 1993, n. 60
spetta ai comuni, in forma singola od associata, la gestione dei canili.
I Comuni associati sottoelencati:
Ponzano Veneto (comune capofila)
Altivole
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Caerano San Marco
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Cornuda
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Fontanelle
Fonte
Giavera del Montello
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Maser
Meduna di Livenza
Monastier di Treviso
Monfumo
Montebelluna
Morgano
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Paderno del Grappa
Paese
Pederobba
Portobuffolè
Possagno
Povegliano
Quinto di Treviso
Resana
Riese Pio X
San Polo di Piave
San Zenone degli Ezzelini
Segusino
Spresiano
Trevignano
Treviso
Valdobbiadene
Vedelago
Vidor
Villorba
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco
hanno tutti aderito, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad una convenzione per
la gestione in forma associata del servizio di gestione del canile (ricovero, custodia e mantenimento
dei cani randagi), presso la struttura denominata “Rifugio del Cane”, sita nel comune di Ponzano
Veneto, in via Fossa n. 5, avendo il proprietario della struttura, Azienda U.L.S.S. n. 9, accordato di
dare in comodato d’uso l’utilizzo della struttura medesima, a condizione che questa venga utilizzata
per l’espletamento di un servizio di pubblica utilità, gestito da soggetti non aventi fini di lucro.
I comuni associati sopra menzionati, rientranti nelle Aziende U.L.S.S. n.ri 9 e 8, nella suddetta
convenzione, hanno individuato il comune capofila nel comune di Ponzano Veneto, sede territoriale
del “Rifugio”, dando mandato allo stesso di procedere, quale stazione appaltante, all’appalto del
servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presso la struttura in parola ed alla
conseguente stipula del relativo contratto d’appalto, con un’ idonea Associazione “no profit”, tra
quelle iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, giusta legge
regionale n.60/’93, e che risulterà aggiudicataria dell’appalto medesimo.
Tutto ciò premesso, si intende regolare, con il presente capitolato d'appalto, le condizioni
tecniche dell'appalto medesimo, nei modi che seguono:
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e sede di svolgimento del servizio
Il comune di Ponzano Veneto - comune capofila dei comuni associati sopra indicati, ai sensi e per
gli effetti del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie), del D.P.R. in data 8.2.1954,
n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), della legge del 14.08.1991, n 281 (c.d. legge sul
randagismo), Decreto Ministero della Sanità del 14.10.1996 e Legge Regione Veneto 28.12.1993, n.
60 e previo espresso mandato dei succitati comuni, intende affidare, quale stazione appaltante,
mediante apposito contratto d'appalto ed in forma associata, il servizio di ricovero, custodia e
mantenimento cani presso la struttura denominata il “Rifugio del cane”avente sede a Ponzano
Veneto (TV), in Via Fossa n. 5, a favore degli stessi comuni associati.
Detta struttura è di proprietà dell’Azienda U.L.S.S. n. 9, di Treviso, che si è impegnata a concederla
in comodato d’uso gratuito al comune di Ponzano Veneto per tutta la durata del presente appalto.
Art. 2 - Durata dell’appalto
Il servizio oggetto dell’appalto avrà la durata di anni 3, con decorrenza dalla data di consegna del
servizio.
Il Comune si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la
scadenza del contratto, di richiedere all’affidatario una proroga temporanea dell’appalto della durata
massima di 6 mesi finalizzata all’espletamento o al completamento della nuova procedura di
affidamento.
La proroga dovrà avvenire ai medesimi patti e condizioni contrattuali vigenti al momento della
scadenza del contratto e l’accettazione della richiesta costituisce un obbligo per l’affidatario.
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio, divieti, oneri e responsabilità dell’Associazione
appaltatrice
Il servizio è da considerare di pubblica utilità, per cui in nessun caso può essere interrotto o
sospeso. Nell’ipotesi in cui dovessero intervenire gravi emergenze di carattere sanitario che
richiedano un trasferimento immediato dei cani ad altra struttura, l’Associazione aggiudicataria
dovrà essere in grado di porre a disposizione dei comuni interessati una struttura alternativa, di sua
proprietà.
Le modalità di svolgimento dei servizi affidati sono i seguenti:
L’Associazione aggiudicataria curerà la regolare tenuta dei registri obbligatori per legge, in
particolare del registro di carico e scarico dei cani e collaborerà con il Servizio sanitario ASL al fine
di tenere costantemente aggiornata l’anagrafe canina. Sarà cura della Associazione elaborare e
compilare apposita scheda individuale per ogni singolo cane presente nella struttura. La scheda
dovrà contenere almeno: data di ingresso del cane, numero di microchip, fotografia, età e
caratteristiche del cane, cure effettuate, sterilizzazioni, notizie relative ad eventuale adozione, data
di affido o di morte.
L’Associazione aggiudicataria avrà cura di acquistare e somministrare alimenti idonei ed in grado di
garantire ai cani presenti nella struttura il giusto apporto nutritivo nel rispetto di accordi e
prescrizioni impartite dal Veterinario convenzionato e dal Servizio Veterinario dell’Azienda
Sanitaria.
L’Associazione aggiudicataria si atterrà nella gestione in generale alle prescrizioni medico
veterinarie impartite dal proprio medico veterinario ed alle direttive impartite dai veterinari della
Azienda Sanitaria competente.
Il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani sarà effettuato dall’Associazione con personale
idoneo e sufficiente, in grado di garantire quotidianamente il benessere degli animali e condizioni di
massima igiene della struttura. La costituzione dei rapporti di lavoro del personale impiegato nel
servizio di mantenimento, custodia e cura dei randagi sarà esclusivamente, a tutti gli effetti di legge,
in capo all’Associazione, la quale assumerà a suo carico gli oneri retributivi, previdenziali,
assistenziali, antinfortunistici ed assicurativi previsti per legge.
L’Associazione è responsabile della custodia dei cani e dovrà usare tutte le cautele per evitare
fuoriuscite dei randagi custoditi presso il rifugio del cane.
L’Associazione è ritenuta responsabile in ogni caso dei danni che potrebbero derivare a persone e a
cose all’interno del rifugio o anche all’esterno dello stesso per negligenze nella attività di custodia;
a tal fine l’Associazione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile,
d'importo non inferiore a due milioni di euro con primaria compagnia assicuratrice, per la copertura
dei danni e degli infortuni a terzi.
L’Associazione curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la diligente gestione della
struttura, intervenendo per evitare e prevenire eventuali danni alla stessa.
L’Associazione curerà la perfetta igiene giornaliera della struttura utilizzando detergenti appropriati.
Al fine di favorire le adozioni l’Associazione aggiudicataria del servizio si farà promotrice di
campagne di sensibilizzazione e di iniziative all’uopo finalizzate, come verrà indicato dai comuni
associati.
Dovrà organizzare un incontro con tutti i comuni associati, con cadenza almeno annuale, in
occasione dell’approvazione del piano finanziario per le spese di gestione, nel corso del quale dovrà
illustrare la situazione economico/ finanziaria della gestione stessa.
Oltre a quanto precedentemente elencato, l’Associazione aggiudicataria dovrà assicurare a propria
cura e spese:
• Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, ivi compresi quelli
dovuti a danni derivanti da negligenza e cattiva gestione;
• Gli interventi annuali di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione della struttura e di tutti gli
ambienti. Sarà inoltre a carico dell’Associazione la cura del verde e l’eliminazione delle erbe
infestanti, sia all’interno della struttura che all’esterno in prossimità della struttura stessa, la
manutenzione degli alberi e delle siepi e della recinzione;
• La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici ed elettrici;
• La pulizia e manutenzione delle canalette di scolo delle acque bianche e nere;
• Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti;
• Lo smaltimento delle deiezioni solide e liquide a mezzo di ditte specializzate o idoneo impianto di
smaltimento.
È fatto divieto assoluto all’Associazione di introdurre nel rifugio cani di qualunque provenienza
senza autorizzazione dell’Azienda sanitaria.
Il ricovero dei cani presso la struttura sarà disposto ed autorizzato solo previo controllo sanitario da
parte del Servizio Veterinari dell’Azienda Sanitaria, che dovrà rilasciare certificato di idoneità al
ricovero del cane.
L’Associazione curerà l‘apertura al pubblico almeno 3 volte alla settimana (al mattino ed anche al
pomeriggio) della struttura e l’ingresso libero di eventuali visitatori, onde favorire le adozioni, le
sterilizzazioni a cura Azienda sanitaria e/o la restituzione dei cani ai legittimi proprietari nei modi di
legge, assumendo tutti gli oneri, anche assicurativi, relativi alla sicurezza degli stessi.
L’Associazione dovrà fornire ai comuni, previa loro richiesta, il rendiconto mensile riportante il
numero dei cani presenti nella struttura medesima, con indicazione di tutte le variazioni intervenute.
La mancata adozione dei cani dovrà essere resa per iscritto e motivata da parte del gestore ai
richiedenti l'adozione medesima, nonché trasmessa al comune di Ponzano ed al comune proprietario
del cane.
L'associazione dovrà altresì fornire a ciascun comune associato, previa sua richiesta scritta, il
registro nel quale dovranno essere giornalmente annotate le presenze, presso il Rifugio del cane, dei
cani provenienti dal comune richiedente.
L’Associazione formulerà proposte e dovrà assumere iniziative promozionali volte al contenimento
ed al controllo del fenomeno dell’abbandono dei cani e del randagismo, quali un sito internet da
aggiornarsi periodicamente, con archivio fotografico e schede di tutti i cani presenti nella struttura,
stampa pieghevoli pubblicitari, ecc. Dovranno inoltre essere programmate periodiche “giornate
delle adozioni” della cui pubblicità si faranno promotori anche i comuni associati.
Inoltre, dovrà essere destinata un'area nel “Rifugio” per consentire l'affido temporaneo, per alcune
ore, durante la giornata, dei cani alle persone che ne faranno espressa richiesta.
L’Associazione è tenuta a collaborare con la Azienda sanitaria per ogni iniziativa volta all’efficace
contrasto del fenomeno del randagismo, quale, ad esempio, la sterilizzazione dei cani presenti sul
territorio dei comuni associati e l'anagrafe canina.
È obbligo dell’Associazione ottemperare alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari e/o agli
ordini di servizio impartiti dai competenti uffici comunali del comune di Ponzano Veneto, ove è
ubicata la struttura.
E’ obbligo dell’Associazione aggiudicataria consentire all’interno della struttura la presenza di
volontari appartenenti ad altre associazioni iscritte all’albo regionale, qualora vi sia richiesta e gli
stessi siano autorizzati, secondo i regolamenti e disciplinari vigenti.
Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività
degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario
autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà
preventivamente consultare il veterinario dell’Azienda Sanitaria.
Le operazioni necessarie per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti sono a carico del
gestore del “Rifugio del cane” e le relative spese sostenute saranno addebitate al Comune nel quale
è stato rinvenuto l’animale.
Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e sua revisione annua
L’importo netto a base di gara, in ribasso, è fissato sul costo per il servizio di ricovero, custodia e
mantenimento cani, pari ad euro 2,30 (due virgola trenta centesimi) per ogni cane al giorno.
L’importo presunto annuo netto dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari ad euro 140.000,00
(centoquarantamila), calcolato come segue: media cani presenti nella struttura 165 annui x 365
giorni = 60.225 giornate cane x euro 2.30 - quota per ogni cane = euro 138.517,50, arrotondato a
complessivi € 140.000,00).
L’importo presunto triennale netto dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è dunque pari ad euro
420.000,00(quattrocento ventimila)
A tali importi si dovrà aggiungere l’IVA, se dovuta.
Entro il mese successivo rispetto al termine di ogni anno di durata dell’appalto, verrà effettuata una
verifica sulla effettiva presenza dei cani nella struttura. Qualora il numero delle presenze sia
inferiore o superiore al dieci per cento del numero medio, stimato in 165 cani/anno, si procederà
ad una revisione dell’importo contrattuale derivante dall’espletamento della gara, con riduzione o
aumento dell’importo contrattuale annuo medesimo, in relazione all’effettivo numero di giornate
cane.
I Comuni associati, pertanto, al fine di ottenere una riduzione dell’importo contrattuale dovranno
attenersi a criteri di virtuosità nella gestione e del controllo del randagismo.
Art. 5 – Quote a carico dei comuni associati, pagamenti ed adeguamento ISTAT
Le quote finanziarie a carico dei comuni associati, elaborate a consuntivo da parte dell'Associazione
Comuni della Marca Trevigiana, che ha compiti di indirizzo nei confronti dei comuni associati,
dovranno ogni anno essere comunicate ai comuni da parte del gestore, che provvederà direttamente
al loro introito, nei confronti dei comuni associati, con esonero di qualsiasi responsabilità per il
comune di Ponzano Veneto, capofila. Spetta infatti ad ogni comune convenzionato il controllo sulle
quote finanziarie direttamente pagate al gestore.
Il pagamento da parte dei comuni associati avverrà sulla base dell’importo al netto del ribasso
applicato ai sensi del precedente art. 4, rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al
numero di giorni di ricovero. I pagamenti dovranno essere preceduti da idonea documentazione
rilasciata dal soggetto aggiudicatario.
Ogni comune s'impegna a corrispondere il pagamento come segue:
a) una somma pari al 50% del contributo erogato nell’anno precedente entro il 30 giugno di ciascun
anno;
b) il saldo entro 60 giorni dal rendiconto che sarà trasmesso al Comune, entro il mese di febbraio
dell’anno successivo.
Il corrispettivo sarà erogato a mezzo mandato di pagamento intestato alla Associazione, con
bonifico bancario sul conto corrente.
L’adeguamento ISTAT dell'importo dell’appalto avrà cadenza annuale e sarà operato in base ai dati
che saranno pubblicati dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo
quanto previsto dal comma 6, dell’art. 6, della legge 537/1993. In mancanza di tali dati la revisione
sarà calcolata considerando le variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. I valori iniziali saranno quelli relativi al mese di consegna del servizio. Il primo
adeguamento ISTAT opererà dall’anno successivo alla consegna del servizio
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i l'aggiudicataria è tenuta
ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal fine dovrà comunicare gli
estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi all’appalto.
Art. 6 -Modalità di affidamento del servizio
L'aggiudicazione avverrà previa procedura negoziata con le Associazioni iscritte all’Albo
Regionale previsto ai sensi della Legge della Regione Veneto n. 60/1993 e con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, di euro 2.30 (due euro e trenta
centesimi), ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Nell’offerta presentata dovranno essere indicati:
- la percentuale di ribasso sull’importo netto a base di gara di euro 2.30, indicata in cifre e in
lettere .
Dovranno altresì essere indicati:
- l’importo annuo offerto per il servizio in appalto, espresso in euro, indicato in cifre e in lettere;
- l’importo complessivo offerto per i 3 anni di durata dell’appalto, espresso in euro, indicato in cifre
e in lettere.
Ai fini dell'aggiudicazione, il ribasso percentuale offerto sarà preso in considerazione fino alla
seconda cifra decimale.
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto a favore
della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore
offerta.
Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base
d’asta.
Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in
modo indeterminato.
In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in
lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ex art. 72 R.D. n.
827/1924.
Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
stesse.
L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che ciò comporti alcuna pretesa
risarcitoria da parte dei concorrenti.
Art. 7 - Soggetti abilitati a partecipare alla gara e requisiti dei partecipanti
Alla gara possono partecipare gli Enti e le Associazioni iscritte all’Albo Regionale previsto ai sensi
della legge Regione Veneto n. 60/1993.
Il requisito richiesto va considerato quale requisito di “capacità” e, quindi, di idoneità allo
svolgimento di specifica attività, sicché può costituire oggetto di avvalimento, ai sensi dell’articolo
49 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., da parte di altre
associazioni/ enti che si avvalgano di un’associazione iscritta all’Albo Regionale di cui sopra.
Nel caso di mancata aggiudicazione del servizio alle Associazioni ed Enti, previsti nel precedente
capoverso, per mancata partecipazione o per mancanza di requisiti, si procederà secondo le
disposizioni di legge.
Ai fini della partecipazione alla gara, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) certificato o autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale previsto ai sensi della legge
regione Veneto n. 60/1993;
2) iscrizione alla C.C.I.A.A. – laddove richiesta per la natura giuridica del concorrente – per attività
compatibile con l’oggetto dell’appalto;
3) dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni;
4) dichiarazione di insussistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 e di
fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.L.gs 490/1994;
5) dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383
del 18/10/2001, come modificato dalla legge 22/11/2002, n. 266;
6 ) dichiarazione di osservanza del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli accordi
integrativi territoriali e/o aziendali;
7) dichiarazione di osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.), nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
8) Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono versare la
contribuzione, nella misura prevista dall’art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza oo.pp., entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dalla presente
lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile
all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG n. 5335767E35 che identifica la
procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema
consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello
da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le
istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile
a funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita
dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica
previsti dalla lettera di invito, avvalendosi anche dei requisiti di altro soggetto (avvalimento).
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione,
che la stessa impresa ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che alla gara
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 dovrà
produrre la documentazione indicata al comma 2 dell’articolo medesimo, e più precisamente:
Dichiarazione dell’impresa concorrente attestante la volontà di ricorrere all’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria di cui si avvale;
Dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa attesta che:
-non si trova in alcuna situazione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 o in
altre situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione o il divieto di partecipare a gare per appalti pubblici;
- possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
-si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
-non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del
D. Lgs. 163/2006;
-non è ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara;
-è iscritta presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato indicando le specifiche attività di impresa, il numero e data di iscrizione al
registro imprese, la forma giuridica dell'impresa, nonché i nominativi, le date e i luoghi
di nascita e il luogo di residenza dei titolari (per le imprese individuali), dei direttori
tecnici (per ogni tipo di impresa), dei soci (per le s.n.c.), dei soci accomandatari (per le
s.a.s), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico ovvero il
socio di maggioranza (per ogni altro tipo di società o consorzio);
Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto dovrà specificare espressamente,
per quanto ricorre, e più precisamente:
- i requisiti e le risorse economiche o le garanzie messe a disposizione dell’impresa
avvalente;
- il numero degli addetti facenti parte dell’organico dell’impresa messi a disposizione
dell’impresa avvalente, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima
dell’inizio del servizio.
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere, pena esclusione dalla gara,
anche le seguenti dichiarazioni:
a) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni
previste nel capitolato d’oneri, allegato al bando;
b) che ha preso visione del “Rifugio del cane” di Ponzano Veneto, ritenendolo idoneo in tutto
all’attività oggetto dell’appalto;
c) che ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
d) che si obbliga – ove aggiudicataria – a trasmettere all’ufficio titolare del relativo contratto
l’elenco nominativo del personale impiegato nella struttura.
e) che è in grado, nell’ipotesi in cui dovessero intervenire gravi emergenze di carattere sanitario, che
richiedono un trasferimento immediato dei cani ad altra struttura, di porre a disposizione dei comuni
una struttura alternativa, di sua proprietà.
La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare tali dichiarazioni, la cui non veridicità
determinerà l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto.
Art. 8– Cauzione provvisoria e definitiva. Assicurazione
A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una
cauzione provvisoria, secondo la percentuale e con le modalità prescritte dall’art. 75 del D.Lgs.
163/2006, pari al 2 per cento dell’importo triennale dell’appalto posto a base d’asta (euro
420.000,00). La cauzione provvisoria è di € 8.400,00, pari al 2% (due per cento) - dell'importo
complessivo dell'appalto, per i concorrenti non in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000,
ovvero di €. 4.200,00, ridotta quindi del 50%, per i concorrenti in possesso della certificazione UNI
EN ISO 9000 da comprovarsi in sede di gara, costituita a scelta dell'offerente da:
- Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa da emessa da istituti autorizzati o
fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
l'attività di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del 2004, avente validità per almeno
180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La predetta cauzione
provvisoria deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e, nel caso
di imprese da riunirsi o da associarsi, tale cauzione deve essere intestata alla costituenda A.T.I. e
può essere sottoscritta anche dalla sola impresa indicata come mandataria.
La garanzia come sopra prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, nonché dall’impegno a rilasciare la fideiussione
costituente la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D.Lgs
163/2006.
- Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, a favore della Stazione appaltante, presso la Tesoreria del Comune di Ponzano Veneto,
c/o UNICREDIT BANCA SPA filiale di VILLORBA, sul c/c Codice IBAN IT 80 Z 02008
62180 000022565879.
In tal caso dovrà essere allegata la dichiarazione di un istituto bancario autorizzato, ovvero di una
compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 ed autorizzato ex D.P.R. n. 115/2004, contenente
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o una polizza fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, a favore della stazione
appaltante.
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto,
l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, nel rispetto di quanto disciplinato
dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10 per cento dell'importo triennale di aggiudicazione. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente capoverso deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. In ordine alla suddetta
garanzia di escussione si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 – 4 e 5 dell’art. 113 del
citato D.Lgs. 163/2006.
Per le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, la Ditta dovrà stipulare una apposita
polizza assicurativa "Responsabilità civile verso terzi", nella quale dovrà essere esplicitamente
considerati “terzi” anche i comuni associati, avente la durata del contratto, con massimale unico di
due milioni di euro.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ufficio all'atto della stipula del contratto, del quale
costituirà allegato.
Art. 9- Stipulazione del contratto
L’Associazione aggiudicataria della gara dovrà attivare il servizio su richiesta della stazione
appaltante - comune di Ponzano Veneto, anche nelle more della stipula del contratto. Se
l’aggiudicatario non dovesse rendersi disponibile per la data prevista per l’attivazione del servizio
e/o se non dovesse avere provveduto al deposito cauzionale, sarà dichiarata decaduto e gli saranno
addebitate tutte le eventuali spese per il rinnovo della gara ed il risarcimento danni per il mancato
servizio.
Il contratto d’appalto del servizio in parola verrà stipulato tra il comune di Ponzano Veneto, in nome
e per conto dei comuni associati, e l’aggiudicatario. Tutte le spese relative alla stipulazione del
contratto, nessuna esclusa, compresi i diritti di rogito, sono a totale carico dell’Associazione
aggiudicataria.
Art. 10 - Gestione del servizio - Corrispettivi
Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature,
macchine e con proprio personale. Sono altresì carico dell’aggiudicatario la fornitura di tutti gli
attrezzi occorrenti per l’ottimale espletamento del servizio.
Il pagamento dei corrispettivi, sarà effettuato, come previsto nel precedente art. 5.
Non sono comunque dovuti interessi nel caso venga disconosciuta la regolarità della
documentazione contabile, anche in virtù di contestazioni in atto ovvero di irregolarità riscontrate
nei documenti di cui al successivo comma.
La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 11 - Organizzazione del servizio
Il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario competente
per ogni territorio comunale dovrà essere espletato nel rispetto della ricettività della struttura, come
previsto per Legge.
Nel “Rifugio del cane” verranno ospitati solamente i cani randagi provenienti dai Comuni
convenzionati, salvo richiesta scritta di convenzionarsi da parte di altri Comuni anche non rientranti
nell’ambito delle Aziende U.L.S.S. n. 9 e 8 e che dovranno sottoscrivere la relativa convenzione,
previa accettazione da parte degli altri Comuni già convenzionati, sempre in relazione alla capienza
massima del rifugio, pari a circa 260 cani.
Nel caso in cui il “Rifugio del cane” di Ponzano Veneto risultasse impossibilitato a ricevere cani
randagi per motivi di sovraffollamento, il Comune interessato dovrà rivolgersi ad altra struttura
idonea.
Il Comune di Ponzano Veneto e i Comuni convenzionati, attraverso i propri rappresentanti all’uopo
nominati e con l’eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9,
potranno eseguire, in qualsiasi momento, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon
andamento delle attività affidate al soggetto gestore. Inoltre hanno facoltà giuridica di accertare in
qualsiasi momento la presenza dei cani ricoverati e documentati dall’aggiudicatario del servizio.
A tal fine il soggetto gestore, all’atto di conferimento dell’incarico, assumerà l’impegno a
consentire in ogni momento l’accesso alla struttura da parte degli incaricati del Comune di Ponzano
Veneto e dei Comuni convenzionati e l’accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso il
“Rifugio del cane”.
Art. 12 - Servizio di pronta reperibilità
L’Associazione aggiudicataria fornirà il nominativo di un Responsabile munito di telefono cellulare
che sia reperibile per ogni evenienza tutti i giorni, 24 ore su 24.
Art. 13 - Personale addetto
L’associazione aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale sufficiente ed
adeguatamente formato ed informato.
Nell’esecuzione del servizio in oggetto l’Associazione si obbliga altresì ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende di servizi e negli accordi locali dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolge il servizio medesimo.
L' Associazione è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore che saranno emanati
in costanza di convenzione in materia sia di assunzione al lavoro sia di igiene e sicurezza del lavoro
stesso.
In caso di scioperi o altre cause di forza maggiore (assenza per malattia, infortunio o
congedo)l’impresa si impegna a garantire l’effettuazione del servizio o la sostituzione del personale
incaricato del servizio.
Nessun vincolo di subordinazione si intenderà instaurato tra i Comuni associati e la Associazione
aggiudicataria, né con i dipendenti della stessa, addetti ai servizi oggetto del presente appalto. Tutti
gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico della
Associazione aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile. In caso di inottemperanza agli
obblighi di cui sopra, accertata o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, si potrà provvedere
direttamente, impiegando le somme del canone d’appalto o della cauzione, senza che la
Associazione aggiudicataria possa apporre eccezione né avrà titolo a risarcimento di danni, fatta
salva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno.
E’ consentito all’associazione aggiudicataria il ricorso a forme di collaborazione volontaria purché
tali forme non assumano il carattere di prestazione subordinata e continuativa, secondo le norme sul
diritto del lavoro. In tal caso l’associazione sarà obbligata a procedere all’assunzione del personale
impiegato previo segnalazione alle competenti autorità di vigilanza sul lavoro.
Art. 14 – Subappalto - Cessione del contratto
Non è ammesso il subappalto del servizio e neppure la cessione del contratto, a pena di nullità dello
stesso.
Art. 15 - Cause di decadenza e risoluzione del contratto
Sarà possibile promuovere nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto, senza
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:
1. mancata sottoscrizione del contratto nel termine comunicato(salvo altra disposizione di legge);
2. non aver eliminato entro il termine assegnatogli le inadempienze riscontrate in sede di verifica
del servizio e contestate;
3. in caso di tre contestazioni dal parte della stazione appaltante;
4. In caso di maltrattamento degli animali o mancata adozione non giustificata degli stessi;
5. in caso di fallimento;
6. in caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 11 e 13;
7. in caso di subappalto o cessione del contratto in deroga al divieto disposto dall’art. 14;
8. in caso di ricovero non autorizzato di cani;
9. in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 7.
Art. 16– Penalità e Rispetto della normativa - Sicurezza
L’Associazione aggiudicataria, ove non rispetti disposizioni di legge o regolamenti, ovvero violi le
disposizioni contenute nel presente capitolato è tenuta al pagamento di una penalità variabile da €
500,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza ed alla recidiva.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza
formulata dal Servizio Veterinario della USSL n. 9, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la
facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione
stessa.
L’ammontare della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione dell'importo contrattuale.
La ditta si impegna a svolgere i servizi nel pieno rispetto della legge 14.08.1991, n. 281 e
successive modifiche ed integrazioni recante “ Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo” e della Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
La ditta è inoltre, tenuta all’osservanza di tutta la normativa nazionale, regionale, vigente in materia.
In riferimento alla natura del servizio, non essendo rilevati rischi di interferenza non è necessaria la
redazione del D.U.V.R.I.
La ditta è tenuta a curare che nell’esecuzione di tutti i lavori/servizi siano adottati i provvedimenti
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere
addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico
responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d’opera
nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme e
leggi cogenti; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per
garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività
vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza.
Art. 17 – Recesso e risoluzione del contratto
L’appaltatore si riserva la facoltà recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso alla ditta aggiudicataria sarà dovuto il compenso per il
servizio già prestato, oltre al 10% del compenso fissato per il servizio non ancora svolto.
L'appaltatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento per reati accertati ai
sensi dell’art.135 del D.Lgs. 163/2006.
L’Appaltatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque i momento, per ripetuto e
accertato inadempimento del servizio per causa della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.136 del
D.Lgs.163/2006.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, alla ditta verranno rimborsate le spese fino
al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese dovute alla sostituzione del
servizio ed i danni eventualmente arrecati per il mancato servizio. Per l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo, la stazione appaltante si avvale sulla fidejussione, senza
bisogno di diffida o di altra formalità.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile e quelle vigenti in
materia.
L'associazione aggiudicataria è direttamente responsabile della qualità dei servizi e di ogni danno,
anche morale, verso i comuni associati e gli utenti, sollevando gli Enti da ogni e qualsiasi
responsabilità sia civile sia penale per danni a cose o persone causate nello svolgimento del
servizio; gli Enti, pertanto, saranno tenuti indenni da qualsiasi azione, pretesa e/o rivendicazione e/o
azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi.
Art. 18- Pensione temporanea per i cani
Un'area del Rifugio dovrà essere destinata, a cura e spese del gestore, a pensione per i cani, al fine
di ospitare per brevi periodi (max. 30 giorni) i cani consegnati dai loro proprietari al gestore. I costi
della pensione saranno sopportati dai privati richiedenti, sulla base del corrispettivo giornaliero,
stabilito annualmente dal Comune di Ponzano Veneto – capofila, per conto dei comuni associati.
Tale corrispettivo, al netto della tariffa giornaliera da riconoscere al gestore, verrà detratto
annualmente a consuntivo dalle spese gravanti sui comuni associati, in parti uguali, contribuendo a
ridurre i costi. A tal fine, l'aggiudicatario dovrà presentare annualmente una relazione riguardante i
cani che sono stati temporaneamente ospitati nella pensione della struttura ai comuni associati.
Art. 19 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, i tutti i dati forniti dall’Aggiudicatario saranno
raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia
mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale per le finalità di gestione del rapporto stesso. I suddetti dati, inoltre, saranno
comunque conservati ed eventualmente utilizzati per l’indizione di altre gare di appalto. Il
conferimento dei dati richiesti costituisce un onere da assolversi a pena di esclusione dalla gara.
L’Aggiudicatario gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto citato, da farsi valere nei confronti della
stazione appaltante, in ordine all’accesso ai dati che la riguardano ed all’opposizione al loro
trattamento in presenza di motivi legittimi.
Art. 20 – Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa la interpretazione e la esatta osservanza del
contratto de quo, sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Treviso.
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