COMUNE DI PONZANO VENETO Provincia di Treviso Dipartimento Coordinamento del Territorio cap. 31050 - via G.B. Cicogna - tel. 0422 / 960.321 - fax 960.338 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ATTIVAZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE” DI PONZANO VENETO (TV) Premesso quanto segue: Ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 spetta ai comuni, in forma singola od associata, la gestione dei canili. I Comuni associati sottoelencati: Ponzano Veneto (comune capofila) Altivole Arcade Asolo Borso del Grappa Caerano San Marco Castelcucco Castelfranco Veneto Castello di Godego Cavaso del Tomba Cessalto Chiarano Cimadolmo Cornuda Crespano del Grappa Crocetta del Montello Fontanelle Fonte Giavera del Montello Gorgo al Monticano Istrana Loria Mansuè Maser Meduna di Livenza Monastier di Treviso Monfumo Montebelluna Morgano Motta di Livenza Nervesa della Battaglia Oderzo Ormelle Paderno del Grappa Paese Pederobba Portobuffolè Possagno Povegliano Quinto di Treviso Resana Riese Pio X San Polo di Piave San Zenone degli Ezzelini Segusino Spresiano Trevignano Treviso Valdobbiadene Vedelago Vidor Villorba Volpago del Montello Zenson di Piave Zero Branco hanno tutti aderito, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di gestione del canile (ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi), presso la struttura denominata “Rifugio del Cane”, sita nel comune di Ponzano Veneto, in via Fossa n. 5, avendo il proprietario della struttura, Azienda U.L.S.S. n. 9, accordato di dare in comodato d’uso l’utilizzo della struttura medesima, a condizione che questa venga utilizzata per l’espletamento di un servizio di pubblica utilità, gestito da soggetti non aventi fini di lucro. I comuni associati sopra menzionati, rientranti nelle Aziende U.L.S.S. n.ri 9 e 8, nella suddetta convenzione, hanno individuato il comune capofila nel comune di Ponzano Veneto, sede territoriale del “Rifugio”, dando mandato allo stesso di procedere, quale stazione appaltante, all’appalto del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presso la struttura in parola ed alla conseguente stipula del relativo contratto d’appalto, con un’ idonea Associazione “no profit”, tra quelle iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, giusta legge regionale n.60/’93, e che risulterà aggiudicataria dell’appalto medesimo. Tutto ciò premesso, si intende regolare, con il presente capitolato d'appalto, le condizioni tecniche dell'appalto medesimo, nei modi che seguono: Art. 1 - Oggetto dell’appalto e sede di svolgimento del servizio Il comune di Ponzano Veneto - comune capofila dei comuni associati sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie), del D.P.R. in data 8.2.1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), della legge del 14.08.1991, n 281 (c.d. legge sul randagismo), Decreto Ministero della Sanità del 14.10.1996 e Legge Regione Veneto 28.12.1993, n. 60 e previo espresso mandato dei succitati comuni, intende affidare, quale stazione appaltante, mediante apposito contratto d'appalto ed in forma associata, il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso la struttura denominata il “Rifugio del cane”avente sede a Ponzano Veneto (TV), in Via Fossa n. 5, a favore degli stessi comuni associati. Detta struttura è di proprietà dell’Azienda U.L.S.S. n. 9, di Treviso, che si è impegnata a concederla in comodato d’uso gratuito al comune di Ponzano Veneto per tutta la durata del presente appalto. Art. 2 - Durata dell’appalto Il servizio oggetto dell’appalto avrà la durata di anni 3, con decorrenza dalla data di consegna del servizio. Il Comune si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, di richiedere all’affidatario una proroga temporanea dell’appalto della durata massima di 6 mesi finalizzata all’espletamento o al completamento della nuova procedura di affidamento. La proroga dovrà avvenire ai medesimi patti e condizioni contrattuali vigenti al momento della scadenza del contratto e l’accettazione della richiesta costituisce un obbligo per l’affidatario. Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio, divieti, oneri e responsabilità dell’Associazione appaltatrice Il servizio è da considerare di pubblica utilità, per cui in nessun caso può essere interrotto o sospeso. Nell’ipotesi in cui dovessero intervenire gravi emergenze di carattere sanitario che richiedano un trasferimento immediato dei cani ad altra struttura, l’Associazione aggiudicataria dovrà essere in grado di porre a disposizione dei comuni interessati una struttura alternativa, di sua proprietà. Le modalità di svolgimento dei servizi affidati sono i seguenti: L’Associazione aggiudicataria curerà la regolare tenuta dei registri obbligatori per legge, in particolare del registro di carico e scarico dei cani e collaborerà con il Servizio sanitario ASL al fine di tenere costantemente aggiornata l’anagrafe canina. Sarà cura della Associazione elaborare e compilare apposita scheda individuale per ogni singolo cane presente nella struttura. La scheda dovrà contenere almeno: data di ingresso del cane, numero di microchip, fotografia, età e caratteristiche del cane, cure effettuate, sterilizzazioni, notizie relative ad eventuale adozione, data di affido o di morte. L’Associazione aggiudicataria avrà cura di acquistare e somministrare alimenti idonei ed in grado di garantire ai cani presenti nella struttura il giusto apporto nutritivo nel rispetto di accordi e prescrizioni impartite dal Veterinario convenzionato e dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria. L’Associazione aggiudicataria si atterrà nella gestione in generale alle prescrizioni medico veterinarie impartite dal proprio medico veterinario ed alle direttive impartite dai veterinari della Azienda Sanitaria competente. Il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani sarà effettuato dall’Associazione con personale idoneo e sufficiente, in grado di garantire quotidianamente il benessere degli animali e condizioni di massima igiene della struttura. La costituzione dei rapporti di lavoro del personale impiegato nel servizio di mantenimento, custodia e cura dei randagi sarà esclusivamente, a tutti gli effetti di legge, in capo all’Associazione, la quale assumerà a suo carico gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici ed assicurativi previsti per legge. L’Associazione è responsabile della custodia dei cani e dovrà usare tutte le cautele per evitare fuoriuscite dei randagi custoditi presso il rifugio del cane. L’Associazione è ritenuta responsabile in ogni caso dei danni che potrebbero derivare a persone e a cose all’interno del rifugio o anche all’esterno dello stesso per negligenze nella attività di custodia; a tal fine l’Associazione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, d'importo non inferiore a due milioni di euro con primaria compagnia assicuratrice, per la copertura dei danni e degli infortuni a terzi. L’Associazione curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la diligente gestione della struttura, intervenendo per evitare e prevenire eventuali danni alla stessa. L’Associazione curerà la perfetta igiene giornaliera della struttura utilizzando detergenti appropriati. Al fine di favorire le adozioni l’Associazione aggiudicataria del servizio si farà promotrice di campagne di sensibilizzazione e di iniziative all’uopo finalizzate, come verrà indicato dai comuni associati. Dovrà organizzare un incontro con tutti i comuni associati, con cadenza almeno annuale, in occasione dell’approvazione del piano finanziario per le spese di gestione, nel corso del quale dovrà illustrare la situazione economico/ finanziaria della gestione stessa. Oltre a quanto precedentemente elencato, l’Associazione aggiudicataria dovrà assicurare a propria cura e spese: • Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, ivi compresi quelli dovuti a danni derivanti da negligenza e cattiva gestione; • Gli interventi annuali di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione della struttura e di tutti gli ambienti. Sarà inoltre a carico dell’Associazione la cura del verde e l’eliminazione delle erbe infestanti, sia all’interno della struttura che all’esterno in prossimità della struttura stessa, la manutenzione degli alberi e delle siepi e della recinzione; • La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici ed elettrici; • La pulizia e manutenzione delle canalette di scolo delle acque bianche e nere; • Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti; • Lo smaltimento delle deiezioni solide e liquide a mezzo di ditte specializzate o idoneo impianto di smaltimento. È fatto divieto assoluto all’Associazione di introdurre nel rifugio cani di qualunque provenienza senza autorizzazione dell’Azienda sanitaria. Il ricovero dei cani presso la struttura sarà disposto ed autorizzato solo previo controllo sanitario da parte del Servizio Veterinari dell’Azienda Sanitaria, che dovrà rilasciare certificato di idoneità al ricovero del cane. L’Associazione curerà l‘apertura al pubblico almeno 3 volte alla settimana (al mattino ed anche al pomeriggio) della struttura e l’ingresso libero di eventuali visitatori, onde favorire le adozioni, le sterilizzazioni a cura Azienda sanitaria e/o la restituzione dei cani ai legittimi proprietari nei modi di legge, assumendo tutti gli oneri, anche assicurativi, relativi alla sicurezza degli stessi. L’Associazione dovrà fornire ai comuni, previa loro richiesta, il rendiconto mensile riportante il numero dei cani presenti nella struttura medesima, con indicazione di tutte le variazioni intervenute. La mancata adozione dei cani dovrà essere resa per iscritto e motivata da parte del gestore ai richiedenti l'adozione medesima, nonché trasmessa al comune di Ponzano ed al comune proprietario del cane. L'associazione dovrà altresì fornire a ciascun comune associato, previa sua richiesta scritta, il registro nel quale dovranno essere giornalmente annotate le presenze, presso il Rifugio del cane, dei cani provenienti dal comune richiedente. L’Associazione formulerà proposte e dovrà assumere iniziative promozionali volte al contenimento ed al controllo del fenomeno dell’abbandono dei cani e del randagismo, quali un sito internet da aggiornarsi periodicamente, con archivio fotografico e schede di tutti i cani presenti nella struttura, stampa pieghevoli pubblicitari, ecc. Dovranno inoltre essere programmate periodiche “giornate delle adozioni” della cui pubblicità si faranno promotori anche i comuni associati. Inoltre, dovrà essere destinata un'area nel “Rifugio” per consentire l'affido temporaneo, per alcune ore, durante la giornata, dei cani alle persone che ne faranno espressa richiesta. L’Associazione è tenuta a collaborare con la Azienda sanitaria per ogni iniziativa volta all’efficace contrasto del fenomeno del randagismo, quale, ad esempio, la sterilizzazione dei cani presenti sul territorio dei comuni associati e l'anagrafe canina. È obbligo dell’Associazione ottemperare alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari e/o agli ordini di servizio impartiti dai competenti uffici comunali del comune di Ponzano Veneto, ove è ubicata la struttura. E’ obbligo dell’Associazione aggiudicataria consentire all’interno della struttura la presenza di volontari appartenenti ad altre associazioni iscritte all’albo regionale, qualora vi sia richiesta e gli stessi siano autorizzati, secondo i regolamenti e disciplinari vigenti. Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell’Azienda Sanitaria. Le operazioni necessarie per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti sono a carico del gestore del “Rifugio del cane” e le relative spese sostenute saranno addebitate al Comune nel quale è stato rinvenuto l’animale. Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto e sua revisione annua L’importo netto a base di gara, in ribasso, è fissato sul costo per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani, pari ad euro 2,30 (due virgola trenta centesimi) per ogni cane al giorno. L’importo presunto annuo netto dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari ad euro 140.000,00 (centoquarantamila), calcolato come segue: media cani presenti nella struttura 165 annui x 365 giorni = 60.225 giornate cane x euro 2.30 - quota per ogni cane = euro 138.517,50, arrotondato a complessivi € 140.000,00). L’importo presunto triennale netto dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è dunque pari ad euro 420.000,00(quattrocento ventimila) A tali importi si dovrà aggiungere l’IVA, se dovuta. Entro il mese successivo rispetto al termine di ogni anno di durata dell’appalto, verrà effettuata una verifica sulla effettiva presenza dei cani nella struttura. Qualora il numero delle presenze sia inferiore o superiore al dieci per cento del numero medio, stimato in 165 cani/anno, si procederà ad una revisione dell’importo contrattuale derivante dall’espletamento della gara, con riduzione o aumento dell’importo contrattuale annuo medesimo, in relazione all’effettivo numero di giornate cane. I Comuni associati, pertanto, al fine di ottenere una riduzione dell’importo contrattuale dovranno attenersi a criteri di virtuosità nella gestione e del controllo del randagismo. Art. 5 – Quote a carico dei comuni associati, pagamenti ed adeguamento ISTAT Le quote finanziarie a carico dei comuni associati, elaborate a consuntivo da parte dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che ha compiti di indirizzo nei confronti dei comuni associati, dovranno ogni anno essere comunicate ai comuni da parte del gestore, che provvederà direttamente al loro introito, nei confronti dei comuni associati, con esonero di qualsiasi responsabilità per il comune di Ponzano Veneto, capofila. Spetta infatti ad ogni comune convenzionato il controllo sulle quote finanziarie direttamente pagate al gestore. Il pagamento da parte dei comuni associati avverrà sulla base dell’importo al netto del ribasso applicato ai sensi del precedente art. 4, rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero di giorni di ricovero. I pagamenti dovranno essere preceduti da idonea documentazione rilasciata dal soggetto aggiudicatario. Ogni comune s'impegna a corrispondere il pagamento come segue: a) una somma pari al 50% del contributo erogato nell’anno precedente entro il 30 giugno di ciascun anno; b) il saldo entro 60 giorni dal rendiconto che sarà trasmesso al Comune, entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Il corrispettivo sarà erogato a mezzo mandato di pagamento intestato alla Associazione, con bonifico bancario sul conto corrente. L’adeguamento ISTAT dell'importo dell’appalto avrà cadenza annuale e sarà operato in base ai dati che saranno pubblicati dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dal comma 6, dell’art. 6, della legge 537/1993. In mancanza di tali dati la revisione sarà calcolata considerando le variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I valori iniziali saranno quelli relativi al mese di consegna del servizio. Il primo adeguamento ISTAT opererà dall’anno successivo alla consegna del servizio Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i l'aggiudicataria è tenuta ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal fine dovrà comunicare gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi all’appalto. Art. 6 -Modalità di affidamento del servizio L'aggiudicazione avverrà previa procedura negoziata con le Associazioni iscritte all’Albo Regionale previsto ai sensi della Legge della Regione Veneto n. 60/1993 e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, di euro 2.30 (due euro e trenta centesimi), ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Nell’offerta presentata dovranno essere indicati: - la percentuale di ribasso sull’importo netto a base di gara di euro 2.30, indicata in cifre e in lettere . Dovranno altresì essere indicati: - l’importo annuo offerto per il servizio in appalto, espresso in euro, indicato in cifre e in lettere; - l’importo complessivo offerto per i 3 anni di durata dell’appalto, espresso in euro, indicato in cifre e in lettere. Ai fini dell'aggiudicazione, il ribasso percentuale offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale. In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto a favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta. Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta. Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ex art. 72 R.D. n. 827/1924. Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. Art. 7 - Soggetti abilitati a partecipare alla gara e requisiti dei partecipanti Alla gara possono partecipare gli Enti e le Associazioni iscritte all’Albo Regionale previsto ai sensi della legge Regione Veneto n. 60/1993. Il requisito richiesto va considerato quale requisito di “capacità” e, quindi, di idoneità allo svolgimento di specifica attività, sicché può costituire oggetto di avvalimento, ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., da parte di altre associazioni/ enti che si avvalgano di un’associazione iscritta all’Albo Regionale di cui sopra. Nel caso di mancata aggiudicazione del servizio alle Associazioni ed Enti, previsti nel precedente capoverso, per mancata partecipazione o per mancanza di requisiti, si procederà secondo le disposizioni di legge. Ai fini della partecipazione alla gara, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 1) certificato o autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale previsto ai sensi della legge regione Veneto n. 60/1993; 2) iscrizione alla C.C.I.A.A. – laddove richiesta per la natura giuridica del concorrente – per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; 3) dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 4) dichiarazione di insussistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 e di fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.L.gs 490/1994; 5) dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 del 18/10/2001, come modificato dalla legge 22/11/2002, n. 266; 6 ) dichiarazione di osservanza del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali e/o aziendali; 7) dichiarazione di osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. 8) Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono versare la contribuzione, nella misura prevista dall’art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità di vigilanza oo.pp., entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dalla presente lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG n. 5335767E35 che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: • online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile a funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica previsti dalla lettera di invito, avvalendosi anche dei requisiti di altro soggetto (avvalimento). Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che alla gara partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 dovrà produrre la documentazione indicata al comma 2 dell’articolo medesimo, e più precisamente: Dichiarazione dell’impresa concorrente attestante la volontà di ricorrere all’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria di cui si avvale; Dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa attesta che: -non si trova in alcuna situazione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 o in altre situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di partecipare a gare per appalti pubblici; - possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; -si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; -non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006; -non è ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara; -è iscritta presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato indicando le specifiche attività di impresa, il numero e data di iscrizione al registro imprese, la forma giuridica dell'impresa, nonché i nominativi, le date e i luoghi di nascita e il luogo di residenza dei titolari (per le imprese individuali), dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), dei soci (per le s.n.c.), dei soci accomandatari (per le s.a.s), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza (per ogni altro tipo di società o consorzio); Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto dovrà specificare espressamente, per quanto ricorre, e più precisamente: - i requisiti e le risorse economiche o le garanzie messe a disposizione dell’impresa avvalente; - il numero degli addetti facenti parte dell’organico dell’impresa messi a disposizione dell’impresa avvalente, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere, pena esclusione dalla gara, anche le seguenti dichiarazioni: a) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel capitolato d’oneri, allegato al bando; b) che ha preso visione del “Rifugio del cane” di Ponzano Veneto, ritenendolo idoneo in tutto all’attività oggetto dell’appalto; c) che ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; d) che si obbliga – ove aggiudicataria – a trasmettere all’ufficio titolare del relativo contratto l’elenco nominativo del personale impiegato nella struttura. e) che è in grado, nell’ipotesi in cui dovessero intervenire gravi emergenze di carattere sanitario, che richiedono un trasferimento immediato dei cani ad altra struttura, di porre a disposizione dei comuni una struttura alternativa, di sua proprietà. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare tali dichiarazioni, la cui non veridicità determinerà l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto. Art. 8– Cauzione provvisoria e definitiva. Assicurazione A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria, secondo la percentuale e con le modalità prescritte dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 per cento dell’importo triennale dell’appalto posto a base d’asta (euro 420.000,00). La cauzione provvisoria è di € 8.400,00, pari al 2% (due per cento) - dell'importo complessivo dell'appalto, per i concorrenti non in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, ovvero di €. 4.200,00, ridotta quindi del 50%, per i concorrenti in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 da comprovarsi in sede di gara, costituita a scelta dell'offerente da: - Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa da emessa da istituti autorizzati o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del 2004, avente validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La predetta cauzione provvisoria deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e, nel caso di imprese da riunirsi o da associarsi, tale cauzione deve essere intestata alla costituenda A.T.I. e può essere sottoscritta anche dalla sola impresa indicata come mandataria. La garanzia come sopra prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché dall’impegno a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. - Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a favore della Stazione appaltante, presso la Tesoreria del Comune di Ponzano Veneto, c/o UNICREDIT BANCA SPA filiale di VILLORBA, sul c/c Codice IBAN IT 80 Z 02008 62180 000022565879. In tal caso dovrà essere allegata la dichiarazione di un istituto bancario autorizzato, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 ed autorizzato ex D.P.R. n. 115/2004, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, a favore della stazione appaltante. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10 per cento dell'importo triennale di aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente capoverso deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. In ordine alla suddetta garanzia di escussione si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 – 4 e 5 dell’art. 113 del citato D.Lgs. 163/2006. Per le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, la Ditta dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa "Responsabilità civile verso terzi", nella quale dovrà essere esplicitamente considerati “terzi” anche i comuni associati, avente la durata del contratto, con massimale unico di due milioni di euro. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ufficio all'atto della stipula del contratto, del quale costituirà allegato. Art. 9- Stipulazione del contratto L’Associazione aggiudicataria della gara dovrà attivare il servizio su richiesta della stazione appaltante - comune di Ponzano Veneto, anche nelle more della stipula del contratto. Se l’aggiudicatario non dovesse rendersi disponibile per la data prevista per l’attivazione del servizio e/o se non dovesse avere provveduto al deposito cauzionale, sarà dichiarata decaduto e gli saranno addebitate tutte le eventuali spese per il rinnovo della gara ed il risarcimento danni per il mancato servizio. Il contratto d’appalto del servizio in parola verrà stipulato tra il comune di Ponzano Veneto, in nome e per conto dei comuni associati, e l’aggiudicatario. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, compresi i diritti di rogito, sono a totale carico dell’Associazione aggiudicataria. Art. 10 - Gestione del servizio - Corrispettivi Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchine e con proprio personale. Sono altresì carico dell’aggiudicatario la fornitura di tutti gli attrezzi occorrenti per l’ottimale espletamento del servizio. Il pagamento dei corrispettivi, sarà effettuato, come previsto nel precedente art. 5. Non sono comunque dovuti interessi nel caso venga disconosciuta la regolarità della documentazione contabile, anche in virtù di contestazioni in atto ovvero di irregolarità riscontrate nei documenti di cui al successivo comma. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Art. 11 - Organizzazione del servizio Il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario competente per ogni territorio comunale dovrà essere espletato nel rispetto della ricettività della struttura, come previsto per Legge. Nel “Rifugio del cane” verranno ospitati solamente i cani randagi provenienti dai Comuni convenzionati, salvo richiesta scritta di convenzionarsi da parte di altri Comuni anche non rientranti nell’ambito delle Aziende U.L.S.S. n. 9 e 8 e che dovranno sottoscrivere la relativa convenzione, previa accettazione da parte degli altri Comuni già convenzionati, sempre in relazione alla capienza massima del rifugio, pari a circa 260 cani. Nel caso in cui il “Rifugio del cane” di Ponzano Veneto risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, il Comune interessato dovrà rivolgersi ad altra struttura idonea. Il Comune di Ponzano Veneto e i Comuni convenzionati, attraverso i propri rappresentanti all’uopo nominati e con l’eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9, potranno eseguire, in qualsiasi momento, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore. Inoltre hanno facoltà giuridica di accertare in qualsiasi momento la presenza dei cani ricoverati e documentati dall’aggiudicatario del servizio. A tal fine il soggetto gestore, all’atto di conferimento dell’incarico, assumerà l’impegno a consentire in ogni momento l’accesso alla struttura da parte degli incaricati del Comune di Ponzano Veneto e dei Comuni convenzionati e l’accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso il “Rifugio del cane”. Art. 12 - Servizio di pronta reperibilità L’Associazione aggiudicataria fornirà il nominativo di un Responsabile munito di telefono cellulare che sia reperibile per ogni evenienza tutti i giorni, 24 ore su 24. Art. 13 - Personale addetto L’associazione aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale sufficiente ed adeguatamente formato ed informato. Nell’esecuzione del servizio in oggetto l’Associazione si obbliga altresì ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di servizi e negli accordi locali dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio medesimo. L' Associazione è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore che saranno emanati in costanza di convenzione in materia sia di assunzione al lavoro sia di igiene e sicurezza del lavoro stesso. In caso di scioperi o altre cause di forza maggiore (assenza per malattia, infortunio o congedo)l’impresa si impegna a garantire l’effettuazione del servizio o la sostituzione del personale incaricato del servizio. Nessun vincolo di subordinazione si intenderà instaurato tra i Comuni associati e la Associazione aggiudicataria, né con i dipendenti della stessa, addetti ai servizi oggetto del presente appalto. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico della Associazione aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, si potrà provvedere direttamente, impiegando le somme del canone d’appalto o della cauzione, senza che la Associazione aggiudicataria possa apporre eccezione né avrà titolo a risarcimento di danni, fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno. E’ consentito all’associazione aggiudicataria il ricorso a forme di collaborazione volontaria purché tali forme non assumano il carattere di prestazione subordinata e continuativa, secondo le norme sul diritto del lavoro. In tal caso l’associazione sarà obbligata a procedere all’assunzione del personale impiegato previo segnalazione alle competenti autorità di vigilanza sul lavoro. Art. 14 – Subappalto - Cessione del contratto Non è ammesso il subappalto del servizio e neppure la cessione del contratto, a pena di nullità dello stesso. Art. 15 - Cause di decadenza e risoluzione del contratto Sarà possibile promuovere nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi: 1. mancata sottoscrizione del contratto nel termine comunicato(salvo altra disposizione di legge); 2. non aver eliminato entro il termine assegnatogli le inadempienze riscontrate in sede di verifica del servizio e contestate; 3. in caso di tre contestazioni dal parte della stazione appaltante; 4. In caso di maltrattamento degli animali o mancata adozione non giustificata degli stessi; 5. in caso di fallimento; 6. in caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 11 e 13; 7. in caso di subappalto o cessione del contratto in deroga al divieto disposto dall’art. 14; 8. in caso di ricovero non autorizzato di cani; 9. in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 7. Art. 16– Penalità e Rispetto della normativa - Sicurezza L’Associazione aggiudicataria, ove non rispetti disposizioni di legge o regolamenti, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente capitolato è tenuta al pagamento di una penalità variabile da € 500,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza ed alla recidiva. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza formulata dal Servizio Veterinario della USSL n. 9, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione stessa. L’ammontare della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione dell'importo contrattuale. La ditta si impegna a svolgere i servizi nel pieno rispetto della legge 14.08.1991, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni recante “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e della Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. La ditta è inoltre, tenuta all’osservanza di tutta la normativa nazionale, regionale, vigente in materia. In riferimento alla natura del servizio, non essendo rilevati rischi di interferenza non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. La ditta è tenuta a curare che nell’esecuzione di tutti i lavori/servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d’opera nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme e leggi cogenti; prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza. Art. 17 – Recesso e risoluzione del contratto L’appaltatore si riserva la facoltà recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso alla ditta aggiudicataria sarà dovuto il compenso per il servizio già prestato, oltre al 10% del compenso fissato per il servizio non ancora svolto. L'appaltatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento per reati accertati ai sensi dell’art.135 del D.Lgs. 163/2006. L’Appaltatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque i momento, per ripetuto e accertato inadempimento del servizio per causa della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.136 del D.Lgs.163/2006. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, alla ditta verranno rimborsate le spese fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese dovute alla sostituzione del servizio ed i danni eventualmente arrecati per il mancato servizio. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la stazione appaltante si avvale sulla fidejussione, senza bisogno di diffida o di altra formalità. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile e quelle vigenti in materia. L'associazione aggiudicataria è direttamente responsabile della qualità dei servizi e di ogni danno, anche morale, verso i comuni associati e gli utenti, sollevando gli Enti da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile sia penale per danni a cose o persone causate nello svolgimento del servizio; gli Enti, pertanto, saranno tenuti indenni da qualsiasi azione, pretesa e/o rivendicazione e/o azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi. Art. 18- Pensione temporanea per i cani Un'area del Rifugio dovrà essere destinata, a cura e spese del gestore, a pensione per i cani, al fine di ospitare per brevi periodi (max. 30 giorni) i cani consegnati dai loro proprietari al gestore. I costi della pensione saranno sopportati dai privati richiedenti, sulla base del corrispettivo giornaliero, stabilito annualmente dal Comune di Ponzano Veneto – capofila, per conto dei comuni associati. Tale corrispettivo, al netto della tariffa giornaliera da riconoscere al gestore, verrà detratto annualmente a consuntivo dalle spese gravanti sui comuni associati, in parti uguali, contribuendo a ridurre i costi. A tal fine, l'aggiudicatario dovrà presentare annualmente una relazione riguardante i cani che sono stati temporaneamente ospitati nella pensione della struttura ai comuni associati. Art. 19 - Trattamento dati personali Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, i tutti i dati forniti dall’Aggiudicatario saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità di gestione del rapporto stesso. I suddetti dati, inoltre, saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per l’indizione di altre gare di appalto. Il conferimento dei dati richiesti costituisce un onere da assolversi a pena di esclusione dalla gara. L’Aggiudicatario gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto citato, da farsi valere nei confronti della stazione appaltante, in ordine all’accesso ai dati che la riguardano ed all’opposizione al loro trattamento in presenza di motivi legittimi. Art. 20 – Controversie Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa la interpretazione e la esatta osservanza del contratto de quo, sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Treviso.